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domenica 10 ottobre 2010

Permessi per allattamento nell´UE







Cassazione "...La rimozione dei sigilli effettuata dalle forze dell'ordine, per verificare l'integrità dei reperti per una nuova perizia, è legittima anche in assenza del magistrato incaricato ..."

Pipì in autostrada in corsia d'emergenza: è violazione del codice

Dal 12 ottobre sarà proibito l’uso del caschetto “a scodella”

ILLEGALE IL DGM - Dal 12 ottobre sarà illegale indossare il caschetto a scodella

Dal 12 ottobre sarà illegale indossare in motorino il cosiddetto casco a scodella, il DGM (si tratta della la sigla di omologazione che lo identificava). E’ quanto stabilisce la modifica dell’articolo 117 inserita nel nuovo Codice della Strada.

Lavoro/ Chiti: Sulla sicurezza Governo prepara controriforma

"Dobbiamo dire basta alle morti bianche"

Roma, 10 ott. (Apcom) - In tema di sicurezza sul lavoro il
Governo sta preparando una "controriforma" e invece bisogna "dire
basta alle morti bianche". Lo dice il vice-presidente del Senato
Vannino Chiti durante l'orazione ufficiale in occasione della
60ma Giornata nazionale per le vittime degli incidenti sul
lavoro, promossa da Anmil Firenze, presso Palazzo Vecchio. "Il
governo sta procedendo sulla strada di una 'controriforma'.
L'iter del Ddl lavoro ne è un esempio. Dopo essere stato rinviato
al Parlamento da parte del Presidente della Repubblica è ora
nuovamente all'esame della Camera. Il testo contiene norme
regressive per i diritti dei lavoratori e delle lavoratrici. Non
possiamo e non dobbiamo allontanarci dal solco tracciato negli
anni passati".

"Dobbiamo dire basta alle morti sul lavoro", prosegue Chiti.
"Sono intollerabili. Le leggi che ci sono devono essere
rispettate attuate con rigore. L'Italia ha bisogno di un grande
cambiamento culturale e politico: la piena tutela dei lavoratori,
la dignità della persona, il rispetto della legalità devono
divenire principi portanti della nostra società, a tutti i
livelli. La legge 626 sulla sicurezza non è un lusso, dobbiamo
stare attenti e tenere ferme le conquiste nostre e dei nostri
padri".

Red/Adm

101150 ott 10

Le mansioni superiori nel pubblico impiego

N. 06980/2010 REG.SEN.
N. 04863/2005 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
DECISIONE
Sul ricorso numero di registro generale 4863 del 2005, proposto da:
######## ---
contro
Azienda Sanitaria Locale U.S.L N. 2 di Potenza., rappresentata e difesa dall'avv. ---
per la riforma
della sentenza del T.A.R. BASILICATA n. 00219/2004, resa tra le parti, concernente REVOCA E RETTIFICA INQUADRAMENTO NELLA VII QUALIFICA FUNZIONALE


 
Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione dell’Azienda Sanitaria Locale USL n. 2 di Potenza;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 giugno 2010 il cons.--
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:


 
FATTO
La ricorrente appella la sentenza del Tar Basilicata con cui è stata respinta l’impugnazione del provvedimento della ASL n.2 di Potenza di annullamento del suo inquadramento come ostetrica – operatore professionale coordinatore e di conseguente rettifica del posto come operatore professionale collaboratore- ostetrica con decorrenza dall’inizio del servizio, in applicazione dell’art. 3 della legge n. 207 del 1985.
Premesso di avere svolto fin dal 1983 mansioni di ostetrica coordinatrice in regime di convenzione e di essere stata nominata in ruolo, a domanda, in base all’art. 3 L. 207/1985 sul posto di ostetrica -operatore professionale coordinatore , la ricorrente riferisce di aver chiesto nel 1997 all’amministrazione la propria regolarizzazione economica con la corresponsione delle differenze economiche tra il livello di mansioni svolte (7°) e quello di retribuzione percepita (6°) e di essersi invece vista annullare il superiore inquadramento con il provvedimento impugnato.
Per la riforma della sentenza del Tar che ha riconosciuto la legittimità dell’operato della AUSL in base ad una stretta interpretazione dell’art. 3 L.207/1985 ed ha respinto la richiesta di riconoscimento di mansioni superiori, l’interessata propone appello affidandolo ai seguenti motivi:
- errores in iudicando, difetto di motivazione, errore nei presupposti di fatto e di diritto, illogicità ed irrazionalità: correttamente l’Ausl n. 2 di Potenza aveva provveduto alla sua immissione in ruolo in relazione alle mansioni svolte in regime di convenzione e dei requisiti previsti dalla legge n. 207/1985. A distanza di dodici anni, la Ausl avrebbe difettato del potere di annullamento senza una adeguata valutazione degli interessi in gioco , omettendo ogni motivazione e dimostrazione del mancato svolgimento delle mansioni di (prima 6° e poi) 7° livello. Né a diverse valutazioni si poteva pervenire in base al livello retributivo percepito dall’interessata (VI) corrispondente al livello originariamente proprio del posto di coordinatrice , successivamente trasformato in 7° con conseguente necessità di adeguamento del trattamento economico;
- errores in iudicando, violazione e falsa applicazione dell’art. 36 della Costituzione, difetto di motivazione ed istruttoria, errore nei presupposti di fatto: avrebbe errato il Tar nel riconoscere al provvedimento la finalità di correzione di un errore a suo tempo compiuto attraverso l’inquadramento, avendo dovuto l’amministrazione dimostrare il mancato svolgimento delle mansioni riconosciute; erroneamente sarebbe stata considerato applicabile alla fattispecie l’art. 3 in luogo dell’art. 1 della L. n. 207/1985. In presenza di regolare atto formale e di svolgimento di mansioni di ostetrica coordinatore regolarmente espletate, le sarebbero spettate, quantomeno, le differenze stipendiali oltre a rivalutazione ed interessi in base all’art. 29 del D.P.R. n. 761/1999.
Si è costituita l’azienda Sanitaria USL n. 2 di Potenza per resistere all’appello.
All’udienza del 22 giugno 2010 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
DIRITTO
1.Il primo motivo è infondato.
2.L’immissione in ruolo dell’appellante è stata disposta nel 1985 in applicazione dell’art. 3 della L.20 maggio 1995, n. 207, che prevede l’inquadramento straordinario in ruolo di personale con rapporto convenzionato, quale quello dell’interessata. Del tutto impropriamente viene quindi richiamato nell’atto di appello l’art. 1 della medesima legge ,che attiene alla diversa fattispecie di inquadramento straordinario di personale incaricato, ricoprente alla data del 30 giugno 1984 un posto di organico vacante.
3.L’art. 3 prevede l’inquadramento a domanda , previo accertamento dei titoli, “nei ruoli nominativi regionali con la posizione funzionale iniziale” del personale in regime convenzionato alla data del 31 dicembre 1983.
4.La giurisprudenza ha chiarito (ex multis, Cons. St.Sez. V, 15.3.1993, n. 372, 20.12.1993, n. 1329; 8.1.2007, n.3) che la trasformazione in pubblico impiego di un rapporto di tipo convenzionale , in deroga alla regola dell’assunzione tramite pubblico concorso, può ammettersi solo a condizione di escludere ogni riconoscimento di anzianità e che non sussiste alcuna discrezionalità in capo all’amministrazione in ordine alla posizione funzionale di inquadramento che deve necessariamente essere quella iniziale.
5.Sulla base del chiaro disposto dell’art. 3, correttamente il Tar ha considerato fondato il ragionamento posto a base dell’annullamento dell’inquadramento iniziale, avvenuto non già sulla posizione funzionale iniziale di ostetrica- operatore professionale collaboratore (quale risultante dal d.P.R. n. 761/1979) bensì su quella superiore di operatore professionale coordinatore.
6.Né può accedersi alla tesi dell’appellante secondo cui un annullamento disposto dopo dodici anni dall’adozione dell’atto annullato avrebbe richiesto una più approfondita ponderazione degli interessi coinvolti ed una più attenta valutazione delle effettive mansioni effettivamente svolte dall’interessata .
7.Va ,infatti ,osservato che per giurisprudenza consolidata ( di recente, Cons. St. Sez. V, 22.3.2010 n. 1672; 11.7.2008, n.3472), l’attualità dell’interesse pubblico alla rimozione di un illegittimo inquadramento è dimostrata dalla idoneità dell’atto a spiegare continuativamente i propri effetti negativi sull’organizzazione dell’ente , con la conseguenza di impedire al mero decorso del tempo di consolidare la posizione del dipendente interessato. Nè è richiesta a riguardo una diffusa motivazione dell’interesse pubblico posto a base dell’annullamento in via di autotutela, essendo questo in re ipsa a causa delle conseguenze permanenti (anche dopo il collocamento in quiescenza) dell’illegittimo inquadramento.
8.Anche il secondo motivo, con cui si lamenta il mancato riconoscimento del diritto alle differenze retributive a causa dello svolgimento di mansioni superiori, è infondato.
La domanda volta ad ottenere le differenze retributive per il periodo in cui l’appellante afferma di aver svolto mansioni superiori non può essere basata sull’art. 36 della Costituzione che, per consolidata giurisprudenza (Cons. St. A.P. 18.11.1999, n. 22, Sez. VI 19.9.2000 n. 4871) , concorre con altri principi di pari rilevanza costituzionale, quali quelli previsti dagli articoli 97 e 98 della Costituzione, contrastando l’esercizio di mansioni superiori rispetto alla qualifica rivestita di diritto con il buon andamento e l’imparzialità dell’amministrazione, nonché con gli artt. 51 e 97 della Costituzione sotto il profilo dell’indisponibilità da parte dei funzionari amministrativi dell’assegnazione di mansioni , nella specie diverse da quelle espressamente previste dalla legge che ha disciplinato l’immissione in ruolo.
Peraltro, il diritto alle differenze retributive per lo svolgimento di mansioni superiori è stato – come è noto - riconosciuto solo a partire dall’entrata in vigore dell’art. 15 del D.Lgs. 29.10.1998, n. 387 (Cons. St. A.P. n. 11 /2000) e ,quindi, da un periodo posteriore a quello cui attiene l’oggetto del ricorso.
9.In conclusione, l’appello deve essere respinto.
Sussistono tuttavia giusti motivi per compensare le spese di giudizio.
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, sezione Quinta, definitivamente pronunciando, respinge l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza di primo grado .
Spese compensate .
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 22 giugno 2010 con l'intervento dei Signori:


Calogero Piscitello, Presidente
Marco Lipari, Consigliere
Aldo Scola, Consigliere
Aniello Cerreto, Consigliere
Francesca Quadri, Consigliere, Estensore
 


     
     
L'ESTENSORE   IL PRESIDENTE
     
     
     
     
     
Il Segretario

 
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 17/09/2010
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
Il Dirigente della Sezione


 

La concezione di "salute" nell'ordinamento italiano

C. Sgarzi: La concezione di "salute" nell'ordinamento italiano e la forma di protezione che ne discende: prevenzione primaria e organizzazione del lavoro

Se il lavoro è gravoso scatta la compensazione

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Sentenza 29.7.2010 n. 17724
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BATTIMIELLO Bruno - Presidente -
Dott. DDAGOSTINO Giancarlo - Consigliere -
Dott. LA TERZA Maura - rel. Consigliere -
Dott. TOFFOLI Saverio - Consigliere -
Dott. MAMMONE Giovanni - Consigliere -
ha pronunciato la seguente: ordinanza
sul ricorso proposto da: POSTE ITALIANE SPA - ricorrente -
contro
I.G., - controricorrente -
avverso la sentenza n. 5105/2008 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI del 10/07/08, depositata il 09/08/2008;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19/05/2010 dal Consigliere Relatore Dott. MAURA LA TERZA;
é presente l'Avvocato Generale in persona del Dott. IANNELLI Domenico.
Fatto
Letta la sentenza n. 5105/2008 con cui la Corte d'appello di Napoli ha accolto la domanda proposta da I.G. nei confronti del datore di lavoro Poste Italiane per il pagamento dell'indennità c.d.
agente unico, intesa a compensare il lavoro di ritiro e consegna di materiale postale oltreché di autista, stabilita con l'accordo sindacale del 12 settembre 1996 e non piuu corrisposta a partire dal primo gennaio 1998;
Letto il ricorso della società soccombente con un motivo ed il controricorso del lavoratore; Vista la relazione resa ex art. 380 bis di manifesta infondatezza del ricorso;
Ritenuto che i rilievi di cui alla relazione sono condivisibili, perché a prescindere dalla irritualità dei quesiti, quanto al merito, la pretesa é infondata alla luce della giurisprudenza di questa Corte, essendosi già affermato con molteplici pronunzie, proprio in relazione alla indennità di "agente unico" corrisposta dalla s.p.a. Poste Italiane (tra le tante Cass. n. 20339 del 20/09/2006) che "Il principio della irriducibilità della retribuzione, che si può desumere dall'art. 2103 c.c. e dall'art. 36 Cost., ossia dal divieto di assegnazione a mansioni inferiori e dalla necessaria proporzione tra l'ammontare della retribuzione e la qualità e quantità del lavoro prestato, si estende alle indennità compensative di particolari e gravosi modi di svolgimento del lavoro, nel senso che quella voce retributiva può essere soppressa ove vengano meno quei modi di svolgimento della prestazione, ma deve essere conservata in caso contrario. Ne consegue che l'impegno, assunto con accordo collettivo, di rivedere l'ammontare della speciale voce retributiva entro un certo termine, comporta che alla scadenza di questo, non seguita dall'abolizione di quella prestazione, la indennità deve essere conservata, eventualmente nel suo ammontare attuale, ex art. 36 Cost., qualora il datore abbia disdettato l'accordo.".
Ritenuto che il ricorso va pertanto rigettato. Le spese del giudizio, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
LA CORTE
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese liquidate in Euro 30,00 oltre mille/00 Euro per onorari, nonché Iva, CPA e spese generali.
Cosii deciso in Roma, il 19 maggio 2010.
Depositato in Cancelleria il 29 luglio 2010

Pediatria: Milano, aperta prima casa per bimbi disabili abbandonati

Milano, 4 ott. (Adnkronos Salute) 16:53
"Casa L'Abilità nasce dall'amore per la vita, dallo spirito creativo e innovativo di Milano, un esempio concreto del welfare partecipativo della nostra città che rende protagonista la società civile, le imprese, la realtà produttiva e le associazioni". Con questa parole il sindaco del capoluogo lombardo Letizia Moratti, con l'assessore alla Salute Giampaolo Landi di Chiavenna, ha inaugurato questa mattina il primo centro residenziale italiano per bambini disabili abbandonati alla nascita e in affido temporaneo. La comunità, progetto di L'Abilità Onlus, è ospitata in un grande appartamento (320 mq) e accoglierà 10 bambini. Frutto di una fattiva collaborazione tra associazionismo, pubblico e privato, l'iniziativa è convenzionata con il Comune di Milano ed è sostenuta da una cordata di 4 Fondazioni (Cariplo, De Agostini, Oliver Twist e Umano Progresso) che con un contributo di 610 mila euro hanno finanziato il costo complessivo del primo anno di gestione. "Con questo progetto diamo una risposta concreta ai bisogni dei bambini con disabilità, privilegiando le situazioni di particolare disagio, e sostenendo allo stesso tempo le famiglie - ha dichiarato il sindaco Moratti - Un percorso di accoglienza che mette al centro la famiglia e crea strumenti innovativi per sostenerla e aiutarla a superare momenti di fragilità e di emergenza. Un progetto importante che si avvale dell'impegno di più Fondazioni e che vede, ancora una volta, pubblico e privato lavorare insieme per la tutela, in questo caso, del diritto all'infanzia". "Quello inaugurato oggi è un tassello importante e prestigioso della rete di assistenza e di supporto sociale del Comune di Milano - ha affermato l'assessore Landi - reso possibile grazie alla sinergia tra pubblico e privato. La Casa di L'Abilità non è solo un servizio, ma soprattutto una ricchezza per Milano, testimonianza efficace e fattiva che questa amministrazione comunale sa ascoltare i bisogni emergenti, elaborare soluzioni condivise, collaborando con il privato per offrire alla collettività un patrimonio di professionalità, intelligenze, interventi specifici sulle sensibilità più particolari", ha aggiunto. "Questo è il secondo progetto realizzato da L'Abilità Onlus che sosteniamo come Fondazione De Agostini. Non potevamo non accogliere con entusiasmo - ha spiegato Roberto Drago, presidente della Fondazione De Agostini - questo progetto che va a colmare un vuoto nella città di Milano. La Casa di L'Abilità è una struttura accogliente che può offrire a bambini nati con disabilità e che non trovano l'affetto delle loro famiglie, un luogo dove abitare, crescere e fermarsi in attesa di un futuro migliore". Drago ha concluso: "Ancora una volta pubblico e privato insieme hanno dato vita ad un progetto di altissimo livello, a dimostrazione del fatto che la solidarietà verso i più sfortunati porta a realizzare progetti tanto più grandi quanto più congiuntamente si opera".

Salute: troppo stress fa ingrassare, arriva la 'bilancia' per misurarlo

Roma, 5 ott. (Adnkronos Salute) 17:23
Troppo stress fa ingrassare? Ecco che arriva una speciale 'bilancia', in grado di segnalare che si sta superando il livello di guardia. Si tratta di un modello scientifico illustrato oggi a Roma, alla presentazione dell'Obesity Day, la manifestazione che il 10 e 11 ottobre aprirà le porte delle Unità operative di dietetica e nutrizione clinica e delle Unità di nitrizione ospedaliere e territoriali di tutta Italia. "Lo stress di per sé - dice David Lazzari, presidente della Società italiana di psiconeuroendocrinoimmunologia e responsabile del Servizio di psicologia dell'Azienda ospedaliera S.Maria di Terni - è una risorsa per l'uomo, diventa un guaio quando è eccessivo o cronico. La bilancia dello stress non è un oggetto, ma un modello scientifico che consente al medico e allo psicologo di misurare, quindi di pesare, lo stress di ogni singolo individuo. Invece dell'ago che indica i numeri, ci sono test che esprimono valutazioni cliniche". La 'bilancia dello stress' da sola non basta. "Bisogna studiare le possibilità di cambiamento, cioè imparare a comportarci in modo da non ingrassare. Lo stress e le emozioni negative, se eccessive e croniche, innescano - prosegue Lazzari - una serie di processi negativi a livello biologico e psicologico che aprono una serie di strade verso l’obesità. L'interazione mente-cervello-corpo, l'assunzione e l'assimilazione del cibo si modificano. Quando viviamo uno stress cronico - sottolinea - si verificano modificazioni a livello dei circuiti cerebrali, tra i quali quelli che regolano la fame e la sazietà". Un'iperattivazione del sistema simpatico anticamera dell’obesità: l'ormone dello stress stimola la fame e, nel tempo, favorisce l’accumulo di grasso e l'iperinsulinismo. Inoltre lo stress favorisce la sedentarietà".

Farmaci: Altroconsumo, su quelli da banco differenze sino al 70%

Roma, 6 ott. (Adnkronos Salute) 17:19
"In un settore la liberalizzazione ha funzionato: è il mercato dei farmaci da banco, dove la legge Bersani ha stimolato la concorrenza tra il punto vendita tradizionale, la farmacia, e i nuovi entrati nel gioco, parafarmacie e ipermercati, ampliando la forbice di prezzo che arriva a registrare differenze del 70%, per uno stesso farmaco". E' quanto afferma Altroconsumo, che ha condotto un'indagine in dieci città italiane (Bari, Bologna, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino, Verona), confrontando i prezzi di 68 farmaci senza obbligo di ricetta rilevati in 144 punti vendita tra farmacie (111), parafarmacie (17) e ipermercati (16). La liberalizzazione del settore, partita nel 2006, e l'allargamento dei canali di vendita hanno dunque avuto un effetto positivo secondo l'associazione: se si sceglie il punto vendita più conveniente si può risparmiare molto. Altroconsumo evidenzia anche che "i prezzi sono in frenata: dall'anno della liberalizzazione l'aumento è stato al massimo del 3,4%, mentre tra il 2000 e 2005 era stato del 19%. Se si fa giocare la concorrenza, visitando diverse farmacie, il prezzo medio di uno stesso farmaco può variare del 57%; nelle parafarmacie del 37% e nei corner della grande distribuzione del 33%". Bisogna fare di più: Altroconsumo propone "che anche i medicinali in fascia C con ricetta, in presenza del farmacista, siano venduti fuori dalle farmacie. Tendenza opposta rispetto all'orientamento del Governo che sta discutendo proposte di legge che 'ingessano' il mercato". Secondo i dati raccolti da Altroconsumo, a fronte delle possibilità di risparmio permane ancora una certa 'opacità' nel presentare il prezzo finale del prodotto al consumatore. Dal gennaio 2008 sono stati aboliti i prezzi massimi di riferimento sui farmaci senza ricetta, lasciando libertà al farmacista di stabilirne l'entità. Dovrebbe fare bella mostra di sé un listino prezzi, obbligatorio per legge dal 2008, purtroppo spesso inesistente: solo nel 42% dei punti vendita visitati esiste un elenco dei prezzi dei farmaci aggiornato al 2010, e solo nel 28% il consumatore ha la possibilità di consultarlo. Piena trasparenza ancora lontana, insomma, evidenzia l'associazione. Altroconsumo dà infine alcuni consigli per trarre al meglio gli effetti positivi della liberalizzazione: contro disturbi lievi come mal di testa o raffreddore, aprite l'armadietto dei farmaci a casa, prima di precipitarvi ad acquistare un nuovo prodotto. E' possibile che abbiate già ciò che fa per voi: molti farmaci hanno le stesse proprietà, pur avendo nome diverso, dunque controllate il foglietto informativo; per i farmaci da banco memorizzate il punto vendita dove il prezzo è più conveniente. I risparmi che si possono realizzare "sono interessantissimi, se non avete urgenze"; consultate le banche-dati internet di confronto prezzi: su www.altroconsumo.it/farmaci disponibili i prezzi indicativi e i diversi nomi commerciali che corrispondono a uno stesso principio attivo.