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Corte Costituzionale 2026 - Previdenza - Pensioni - Abrogazione della pensione privilegiata, a eccezione del personale appartenente al comparto sicurezza, difesa, vigili del fuoco e soccorso pubblico - Abrogazione che non si applica ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 201 del 2011, come convertito, nonché ai procedimenti per i quali, al 28 dicembre 2011, non sia ancora scaduto il termine di presentazione della domanda e ai procedimenti instaurabili d’ufficio per eventi occorsi prima della predetta data - Previsione che, secondo l’interpretazione giurisprudenziale che costituisce “diritto vivente”, tra i suddetti procedimenti ai quali non si applicano le abrogazioni, non include il procedimento che, riguardo ad un’infermità eziologicamente riconducibile a data antecedente rispetto a quella di entrata in vigore del decreto-legge n. 201 del 2011, vada instaurato a domanda il cui termine di presentazione non sia ancora iniziato a decorrere alla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge.

 

 

Tar 2026 - Il 22 novembre 20XX, durante la cerimonia del Giuramento di fedeltà alla Repubblica e consegna delle Fiamme, alcuni allievi della XX Compagnia Allievi Finanzieri intonarono un coro goliardico – “Noi non siamo carabinieri” – in una pausa dell’attività addestrativa. Il video di circa 19 secondi, realizzato e successivamente diffuso tramite social network e media, divenne virale, arrecando danno all’immagine del Corpo della Guardia di Finanza.

 

Cassazione 2026 – La questione riguarda l’aumento del canone dell’alloggio di servizio destinato a un ispettore della Polizia di Stato, la sua impugnazione e la successiva decisione in Cassazione. In particolare, si evidenzia che il canone è stato triplicato, e che il poliziotto ha visto confermata in Cassazione la prescrizione di aumenti relativi a un arco temporale di 4 anni, ma deve comunque pagare il resto degli importi richiesti.

 

Modulistica - "Fac simile verbale di sequestro preventivo art.321 c.p.p.


INPS 2026 - Messaggio numero 981 del 20-03-2026 - Sentenza delle Sezioni riunite della Corte dei Conti n. 8/2025/QM/SEZ. Chiarimenti in merito alla facoltà di riscatto ai fini pensionistici ai sensi dell’articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165, per i periodi di servizio comunque prestato, non maggiorabili ad altro titolo. Modifiche e integrazioni alla circolare n. 119 del 18 dicembre 2018. A seguito della sentenza delle Sezioni riunite della Corte dei Conti n. 8/2025/QM/SEZ, con il presente messaggio si forniscono chiarimenti in ordine all’individuazione del limite massimo di cinque anni di maggiorazione per l’esercizio della facoltà di riscatto ai fini pensionistici previsto dall’articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165, relativo ai periodi di servizio comunque prestato. Si forniscono altresì specifiche indicazioni operative per l’esercizio della predetta facoltà di riscatto da parte del personale della Polizia di Stato, della Polizia Penitenziaria e della Guardia di Finanza, relativamente ai periodi di servizio comunque prestato.

 



La sentenza C-258/24 della Corte di Giustizia dell’Unione Europea affronta un tema di grande attualità e delicatezza: il bilanciamento tra il diritto delle organizzazioni religiose di autodeterminarsi e di tutelare i propri principi etici, e il diritto dei lavoratori alla protezione contro la discriminazione religiosa sul lavoro. La pronuncia si inserisce nel quadro più ampio delle recenti evoluzioni del diritto dell’UE in materia di libertà religiosa, diritti fondamentali e normativa sul lavoro.

 

Tar 2026 - L’analisi contenuta nei pronunciamenti del Consiglio di Stato e delle altre autorità giurisdizionali mette in evidenza alcuni principi fondamentali riguardo alla spettanza di indennità e al rapporto di lavoro dei dipendenti pubblici assegnati alle sezioni di polizia giudiziaria presso gli uffici giudiziari.

 

Tar 2026 - Il Tar ha emesso una pronuncia di rilievo riguardo alla questione della revoca del porto d’armi a un vigilante condannato in primo grado per atti persecutori nei confronti dell’ex moglie, e più in generale sulla disciplina relativa alle misure di prevenzione e alla gestione delle armi da parte di soggetti condannati per reati di natura violenta o persecutoria.

 

Tar 2026 - La realizzazione di tettoie, anche di modesta dimensione, generalmente richiede un permesso di costruire, qualora comporti un intervento che modifica la volumetria o l'aspetto dell’immobile. - La Legge e le interpretazioni giurisprudenziali, tra cui quelle del TAR, sottolineano che anche un semplice ricovero attrezzi può essere considerato una nuova costruzione, soprattutto in aree vincolate o soggette a vincolo paesaggistico o ambientale.