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Tar 2026 – la sentenza evidenzia un ricorso contro una decisione amministrativa che ha escluso il ricorrente dalla partecipazione a un corso di formazione per Vice Ispettore della Polizia di Stato, nonostante la sua partecipazione a un precedente percorso formativo come conduttore cinofilo antidroga. La decisione impugnata viene contestata per violazione dei principi di proporzionalità, buon andamento e imparzialità dell’azione amministrativa.
Tar 2026 - Il caso riguarda un dirigente di polizia trasferito da un commissariato all’altro, il quale sostiene che tale trasferimento abbia inciso negativamente sulla propria carriera. In particolare, il Tribunale Regionale ha condannato il Ministero dell’Interno (Viminale) al pagamento di un risarcimento, ritenendo che la decisione di trasferimento fosse stata basata su osservazioni negative e valutazioni sfavorevoli riportate sulla scheda di valutazione del funzionario, da parte del Questore, e che tali valutazioni abbiano determinato un danno sia patrimoniale che morale.
Tar 2026 - Il Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) ha recentemente emesso una pronuncia favorevole in favore di un sovrintendente della Polizia di Stato, assolto dall’accusa di falso in atto pubblico. La vicenda giudiziaria riguardava presunte discrepanze temporali annotate nei fogli di servizio, relativi a un turno di pattuglia notturna, che il pubblico ufficiale avrebbe compilato in modo scorretto.
Lo stalking, disciplinato dall’art. 612-bis del Codice Penale, rappresenta un reato di natura abituale che si caratterizza per la reiterazione di comportamenti molesti e persecutori che causano un grave stato di ansia o paura nella vittima. La norma è stata introdotta con la legge n. 69/2019, convertita con modificazioni dalla legge n. 19/2019, che ha rafforzato l’impianto penale relativo a questo fenomeno.
La sentenza Cassazione n. 3463/2026 affronta la delicata questione della durata massima di conservazione dei dati personali, più precisamente dell’informativa di reato senza seguito di giudizio, detenuta nel CED (Centro Elaborazione Dati) del Ministero dell’Interno. La decisione chiarisce e precisa il termine massimo di permanenza, opponendosi a interpretazioni che avevano suggerito un limite di 15 anni, affermando invece un periodo di 20 anni.
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