IL MINISTRO DELL'INTERNO Vista la legge 1° aprile 1981, n. 121; Visto l'art. 54 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come modificato dall'art. 6 del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito con modificazioni dalla legge 24 luglio 2008, n. 125; Visto il decreto del Ministro dell'interno del 5 agosto 2008, di attuazione dell'art. 6 del citato decreto-legge, n. 92 del 2008, con il quale e' stato definito, tra l'altro, l'ambito della sicurezza urbana e sono stati individuati i correlati poteri di prevenzione e contrasto rimessi a tal fine ai sindaci; Visto l'art. 3 della legge 15 luglio 2009, n. 94, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 24 luglio 2009, n. 128, recante «Disposizioni in materia di sicurezza pubblica», e, in particolare, i commi da 40 a 44, che prevedono il possibile coinvolgimento di associazioni tra cittadini per la segnalazione agli organi competenti di eventi che possono arrecare danno alla sicurezza urbana ovvero situazioni di disagio sociale; Visto il decreto del Ministro dell'interno dell'8 agosto 2009, di attuazione del predetto art. 3, comma 43, della citata legge n. 94/2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'8 agosto 2009, n. 183, recante «determinazione degli ambiti operativi delle associazioni di osservatori volontari, requisiti per l'iscrizione nell'elenco prefettizio e modalita' di tenuta dei relativi elenchi, di cui ai commi da 40 a 44 dell'art. 3 della legge 15 luglio 2009, n. 94.»; Visto il decreto del Ministro dell'interno del 4 febbraio 2010, con il quale sono state apportate alcune modifiche al decreto del Ministro dell'interno dell'8 agosto 2009 al fine di rendere piu' agevoli le modalita' di svolgimento delle attivita' delle associazioni di osservatori, nonche' di prorogare l'applicazione delle disposizioni transitorie; Ritenuto che continuano a sussistere le esigenze di prorogare ulteriormente l'applicazione delle disposizioni transitorie del decreto del Ministero dell'interno dell'8 agosto 2009, come modificato dal decreto del 4 febbraio 2010; Decreta: Art. 1 Modifiche all'art. 9 del decreto del Ministro dell'interno 8 agosto 2009 Al decreto del Ministro dell'interno 8 agosto 2009, come modificato dal decreto del Ministro dell'interno 4 febbraio 2010, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'art. 9, comma 1, ultimo periodo, le parole: «fino al 31 dicembre 2010» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 30 giugno 2011»; b) all'art. 9, comma 2, le parole «Fino alla stessa data del 31 dicembre 2010,» sono sostituite dalle seguenti: «Fino alla stessa data del 30 giugno 2011,». Roma, 23 dicembre 2010 Il Ministro: Maroni
Blog di informazione e archivio del portale http://www.laboratoriopoliziademocratica.it. Inizio pubblicazioni 22 agosto 2003 Notizie flash dall'Italia e dal mondo. DAL 2003 ININTERROTTAMENTE E OLTRE 100MILA INFORMAZIONI TOTALMENTE GRATUITE- SOSTIENICI CON UNA RICARICA DELLA POSTEPAY CHE VEDI NELL'IMMAGINE CON L'IMPORTO CHE VORRAI GRAZIE
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venerdì 31 dicembre 2010
DECRETO 23 dicembre 2010 Modifiche al decreto 8 agosto 2009, recante: «Determinazione degli ambiti operativi delle associazioni di osservatori volontari, requisiti per l'iscrizione nell'elenco prefettizio e modalita' di tenuta dei relativi elenchi, di cui ai commi da 40 a 44 dell'articolo 3 della legge 15 luglio 2009, n. 94». (10A15690) (GU n. 304 del 30-12-2010 )
DECRETO 17 dicembre 2010 Proroga di termini previsti dal decreto 6 ottobre 2009 concernente la regolamentazione dell'impiego del personale addetto ai servizi di controllo delle attivita' di intrattenimento e di spettacolo nei luoghi aperti al pubblico. (10A15609) (GU n. 304 del 30-12-2010 )
IL MINISTRO DELL'INTERNO Vista la legge 1° aprile 1981, n. 121; Visto il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modifiche e integrazioni; Visto il regolamento di esecuzione al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, e successive modifiche e integrazioni; Visto l'art. 3 della legge n. 94 del 15 luglio 2009, recante «Disposizioni in materia di sicurezza pubblica» e, in particolare, i commi dal 7 al 13 che autorizzano e disciplinano l'impiego di personale addetto ai servizi di controllo delle attivita' di intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi anche a tutela dell'incolumita' dei presenti; Visto il decreto del Ministro dell'interno del 6 ottobre 2009, di attuazione del predetto art. 3 della citata legge n. 94/2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 9 ottobre 2009, n. 235, recante «Determinazione dei requisiti per l'iscrizione nell'elenco prefettizio del personale addetto ai servizi di controllo delle attivita' d'intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi, le modalita' per la selezione e la formazione del personale, gli ambiti applicativi e il relativo impiego, di cui ai commi da 7 a 13 dell'art. 3 della legge 15 luglio 2009, n. 94»; Visto il decreto del Ministro dell'interno del 31 marzo 2010 recante «Modifiche all'art. 8 del decreto del Ministro dell'interno 6 ottobre 2009, concernente determinazione dei requisiti per l'iscrizione nell'elenco prefettizio del personale addetto ai servizi di controllo delle attivita' d'intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi, le modalita' per la selezione e la formazione del personale, gli ambiti applicativi e il relativo impiego, di cui ai commi da 7 a 13 dell'art. 3 della legge 15 luglio 2009, n. 94» che ha prorogato l'applicazione delle disposizioni transitorie in materia di corsi di formazione al 31 dicembre 2010; Considerato che alcune regioni non sono in grado di completare il percorso formativo per il personale addetto ai servizi di controllo entro il 31 dicembre 2010; Visto l'ordine del giorno A.C. 3857-A del 2 dicembre 2010 con il quale la Camera impegna il Governo a prorogare di ulteriori sei mesi il termine finale per l'avvio dei corsi di formazione da parte delle regioni e delle province all'uopo incaricate, al fine di permettere agli operatori gia' iscritti ai corsi formativi entro il 31 dicembre 2010 di poter completare il percorso al fine di ottenere l'attestato di frequenza richiesto; Decreta: Art. 1 Modifiche all'art. 8 del decreto del Ministro dell'interno 6 ottobre 2009 1. Al decreto del Ministro dell'interno 6 ottobre 2009, come modificato dal decreto del Ministro dell'interno del 31 marzo 2010, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'art. 8, comma 1, ultimo periodo, le parole: « fino al 31 dicembre 2010» sono sostituite con le seguenti: «fino al 30 giugno 2011». Roma, 17 dicembre 2010 Il Ministro: Maroni Registrato alla Corte dei conti il 23 dicembre 2010 Ministeri istituzionali - Interno, registro n. 20, foglio n. 363
LEGGE 17 dicembre 2010, n. 227 Disposizioni concernenti la definizione della funzione pubblica internazionale e la tutela dei funzionari italiani dipendenti da organizzazioni internazionali. (10G0247) (GU n. 304 del 30-12-2010 )
testo in vigore dal: 14-1-2011
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
1. La Repubblica promuove l'accesso alla funzione pubblica
internazionale e riconosce il ruolo svolto dai funzionari italiani
che prestano servizio presso le organizzazioni internazionali alle
quali l'Italia aderisce, di seguito denominate «organizzazioni
internazionali».
2. Ai fini della presente legge, e' funzionario internazionale il
cittadino italiano che ha svolto o che svolge funzioni professionali
o direttive con rapporto di lavoro dipendente presso
un'organizzazione internazionale.
Art. 2
1. Ai soli fini di cui alla presente legge, e' istituito, presso il
Ministero degli affari esteri, l'elenco dei funzionari internazionali
di cittadinanza italiana, di seguito denominato «elenco».
2. Sono iscritti nell'elenco i funzionari internazionali che
svolgono o che hanno svolto funzioni professionali o direttive con
rapporto di lavoro dipendente presso organizzazioni internazionali
per almeno due anni continuativi ovvero per almeno tre anni non
continuativi.
3. L'iscrizione nell'elenco avviene a seguito della presentazione
di un'apposita domanda da parte del funzionario internazionale
interessato.
4. I dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo
1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e
successive modificazioni, sono iscritti in una sezione speciale
dell'elenco.
5. La tenuta e l'aggiornamento dell'elenco competono al Ministero
degli affari esteri, che ne rende conto con cadenza almeno annuale a
una commissione interministeriale, istituita presso il medesimo
Ministero. La commissione e' composta da un rappresentante designato
dal Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del
Consiglio dei ministri, da un rappresentante designato dal Ministero
degli affari esteri e da un rappresentante designato dal Ministero
dell'economia e delle finanze, ed e' integrata da un rappresentante
designato a maggioranza delle associazioni dei funzionari
internazionali di cittadinanza italiana costituite nelle citta'
estere sedi di organizzazioni internazionali. Ai componenti della
commissione interministeriale non e' corrisposto alcun compenso,
indennita' o rimborso di spese.
6. Il Ministero degli affari esteri provvede a pubblicizzare e a
dare il piu' ampio risalto possibile all'elenco, sia presso le
amministrazioni pubbliche sia presso le imprese private, allo scopo
di facilitare la mobilita' da e verso le organizzazioni
internazionali.
7. Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 1,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su
proposta del Ministro degli affari esteri, entro sei mesi dalla data
di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le
modalita' di iscrizione e di cancellazione dall'elenco e le modalita'
di costituzione e di funzionamento della commissione
interministeriale di cui al comma 5 del presente articolo.
Art. 3 1. Lo Stato favorisce la formazione e l'aggiornamento formativo mirati all'ottenimento delle professionalita' necessarie per l'accesso alle organizzazioni internazionali. 2. Il Ministero degli affari esteri svolge attivita' di promozione e diffusione delle iniziative di formazione attuate ai sensi del comma 1.
Art. 4 1. Ai funzionari internazionali iscritti nell'elenco, ai fini della partecipazione a concorsi indetti dalle amministrazioni pubbliche per la copertura di posti vacanti, sono riconosciuti titoli di merito commisurati agli anni di effettivo servizio nelle organizzazioni internazionali, in base a criteri da stabilire con il regolamento di cui all'articolo 2, comma 7.
Art. 5
1. Il dipendente delle amministrazioni pubbliche, il cui coniuge
presta servizio all'estero in qualita' di funzionario internazionale
ai sensi della presente legge, puo' chiedere di essere collocato in
aspettativa qualora l'amministrazione non ritenga di poterlo
destinare a prestare servizio nella stessa localita' in cui si trova
il coniuge o qualora non sussistano i presupposti per il suo
trasferimento nella medesima localita'. Al personale del comparto
scuola non si applica l'articolo 4 della legge 11 febbraio 1980, n.
26.
2. L'aspettativa concessa ai soggetti di cui al comma 1 ha una
durata massima di tre anni, nel corso dei quali i medesimi soggetti
non hanno diritto al trattamento economico. Il periodo trascorso in
aspettativa non e' computato ai fini della progressione di carriera,
dell'attribuzione degli aumenti periodici di stipendio e del
trattamento di quiescenza e previdenza.
3. Il datore di lavoro del dipendente di un'impresa privata, il cui
coniuge presta servizio all'estero in qualita' di funzionario
internazionale ai sensi della presente legge, e' tenuto, su richiesta
del dipendente stesso, a concedergli il collocamento in aspettativa,
con mantenimento del posto di lavoro, senza diritto al trattamento
economico. La disposizione di cui al presente comma si applica
esclusivamente alle imprese private con un numero di dipendenti non
inferiore a cinquanta, nei limiti di un collocamento in aspettativa
per ogni cinquanta dipendenti.
4. L'aspettativa concessa ai soggetti di cui al comma 3 ha una
durata minima di un anno e massima di tre anni.
5. Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo, si
applicano le disposizioni della legge 11 febbraio 1980, n. 26, fermi
restando i limiti alla facolta' di procedere ad assunzioni previsti
dalla normativa vigente.
6. Ai fini di cui al presente articolo, sono comunque fatte salve
eventuali misure di maggior favore per i dipendenti, contenute nei
contratti collettivi di lavoro.
Art. 6 1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 2. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione della presente legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 17 dicembre 2010 NAPOLITANO Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Visto, il Guardasigilli: Alfano LAVORI PREPARATORI Camera dei deputati (atto n. 3241): Presentato dall'on. Pianetta il 19 ottobre 2010. Assegnato alla XI Commissione (Lavoro), in sede referente, l'8 marzo 2010 con pareri delle Commissioni I, III, V e X. Esaminato dalla XI Commissione, in sede referente, il 16, 30 marzo 2010; 14 aprile 2010 e 22 giugno 2010. Nuovamente assegnato alla XI Commissione (Lavoro) in sede legislativa il 15 settembre 2010. Esaminato dalla XI Commissione, in sede legislativa il 22 settembre; 13, 14 ottobre 2010 ed approvato il 19 ottobre 2010. Senato della Repubblica (atto n. 2393): Assegnato alla 3^ Commissione (Affari esteri), in sede deliberante, il 3 novembre 2010 con pareri delle Commissioni 1^, 5^, 7^, 10^ e 11^. Esaminato dalla 3^ Commissione il 10 e 16 novembre 2010 ed approvato il 23 novembre 2010.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
1. La Repubblica promuove l'accesso alla funzione pubblica
internazionale e riconosce il ruolo svolto dai funzionari italiani
che prestano servizio presso le organizzazioni internazionali alle
quali l'Italia aderisce, di seguito denominate «organizzazioni
internazionali».
2. Ai fini della presente legge, e' funzionario internazionale il
cittadino italiano che ha svolto o che svolge funzioni professionali
o direttive con rapporto di lavoro dipendente presso
un'organizzazione internazionale.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Art. 2
1. Ai soli fini di cui alla presente legge, e' istituito, presso il
Ministero degli affari esteri, l'elenco dei funzionari internazionali
di cittadinanza italiana, di seguito denominato «elenco».
2. Sono iscritti nell'elenco i funzionari internazionali che
svolgono o che hanno svolto funzioni professionali o direttive con
rapporto di lavoro dipendente presso organizzazioni internazionali
per almeno due anni continuativi ovvero per almeno tre anni non
continuativi.
3. L'iscrizione nell'elenco avviene a seguito della presentazione
di un'apposita domanda da parte del funzionario internazionale
interessato.
4. I dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo
1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e
successive modificazioni, sono iscritti in una sezione speciale
dell'elenco.
5. La tenuta e l'aggiornamento dell'elenco competono al Ministero
degli affari esteri, che ne rende conto con cadenza almeno annuale a
una commissione interministeriale, istituita presso il medesimo
Ministero. La commissione e' composta da un rappresentante designato
dal Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del
Consiglio dei ministri, da un rappresentante designato dal Ministero
degli affari esteri e da un rappresentante designato dal Ministero
dell'economia e delle finanze, ed e' integrata da un rappresentante
designato a maggioranza delle associazioni dei funzionari
internazionali di cittadinanza italiana costituite nelle citta'
estere sedi di organizzazioni internazionali. Ai componenti della
commissione interministeriale non e' corrisposto alcun compenso,
indennita' o rimborso di spese.
6. Il Ministero degli affari esteri provvede a pubblicizzare e a
dare il piu' ampio risalto possibile all'elenco, sia presso le
amministrazioni pubbliche sia presso le imprese private, allo scopo
di facilitare la mobilita' da e verso le organizzazioni
internazionali.
7. Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 1,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su
proposta del Ministro degli affari esteri, entro sei mesi dalla data
di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le
modalita' di iscrizione e di cancellazione dall'elenco e le modalita'
di costituzione e di funzionamento della commissione
interministeriale di cui al comma 5 del presente articolo.
Note all'art. 2:
Il testo dell'art. 1 del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), e' il
seguente:
«Art. 1 (Finalita' ed ambito di applicazione) - 1. Le
disposizioni del presente decreto disciplinano
l'organizzazione degli uffici e i rapporti di lavoro e di
impiego alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche,
tenuto conto delle autonomie locali e di quelle delle
regioni e delle province autonome, nel rispetto
dell'articolo 97, comma primo, della Costituzione, al fine
di:
a) accrescere l'efficienza delle amministrazioni in
relazione a quella dei corrispondenti uffici e servizi dei
Paesi dell'Unione europea, anche mediante il coordinato
sviluppo di sistemi informativi pubblici;
b) razionalizzare il costo del lavoro pubblico,
contenendo la spesa complessiva per il personale, diretta e
indiretta, entro i vincoli di finanza pubblica;
c) realizzare la migliore utilizzazione delle risorse
umane nelle pubbliche amministrazioni, assicurando la
formazione e lo sviluppo professionale dei dipendenti,
applicando condizioni uniformi rispetto a quelle del lavoro
privato, garantendo pari opportunita' alle lavoratrici ed
ai lavoratori nonche' l'assenza di qualunque forma di
discriminazione e di violenza morale o psichica.
2. Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le
amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e
scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative,
le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento
autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunita'
montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni
universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le
Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e
loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici
nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le
aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale,
l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche
amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300.
3. Le disposizioni del presente decreto costituiscono
principi fondamentali ai sensi dell'articolo 117 della
Costituzione. Le Regioni a statuto ordinario si attengono
ad esse tenendo conto delle peculiarita' dei rispettivi
ordinamenti. I principi desumibili dall'articolo 2 della
legge 23 ottobre 1992, n. 421, e successive modificazioni,
e dall'articolo 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n.
59, e successive modificazioni ed integrazioni,
costituiscono altresi', per le Regioni a statuto speciale e
per le provincie autonome di Trento e di Bolzano, norme
fondamentali di riforma economico-sociale della
Repubblica.».
Il testo dell'articolo 17, comma 1, della legge 23
agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri),
e' il seguente:
«Art. 17 (Regolamenti) - 1. Con decreto del Presidente
della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei
ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve
pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono
essere emanati regolamenti per disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi,
nonche' dei regolamenti comunitari;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei
decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi
quelli relativi a materie riservate alla competenza
regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di
leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si
tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle
amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate
dalla legge;».
Art. 3 1. Lo Stato favorisce la formazione e l'aggiornamento formativo mirati all'ottenimento delle professionalita' necessarie per l'accesso alle organizzazioni internazionali. 2. Il Ministero degli affari esteri svolge attivita' di promozione e diffusione delle iniziative di formazione attuate ai sensi del comma 1.
Art. 4 1. Ai funzionari internazionali iscritti nell'elenco, ai fini della partecipazione a concorsi indetti dalle amministrazioni pubbliche per la copertura di posti vacanti, sono riconosciuti titoli di merito commisurati agli anni di effettivo servizio nelle organizzazioni internazionali, in base a criteri da stabilire con il regolamento di cui all'articolo 2, comma 7.
Art. 5
1. Il dipendente delle amministrazioni pubbliche, il cui coniuge
presta servizio all'estero in qualita' di funzionario internazionale
ai sensi della presente legge, puo' chiedere di essere collocato in
aspettativa qualora l'amministrazione non ritenga di poterlo
destinare a prestare servizio nella stessa localita' in cui si trova
il coniuge o qualora non sussistano i presupposti per il suo
trasferimento nella medesima localita'. Al personale del comparto
scuola non si applica l'articolo 4 della legge 11 febbraio 1980, n.
26.
2. L'aspettativa concessa ai soggetti di cui al comma 1 ha una
durata massima di tre anni, nel corso dei quali i medesimi soggetti
non hanno diritto al trattamento economico. Il periodo trascorso in
aspettativa non e' computato ai fini della progressione di carriera,
dell'attribuzione degli aumenti periodici di stipendio e del
trattamento di quiescenza e previdenza.
3. Il datore di lavoro del dipendente di un'impresa privata, il cui
coniuge presta servizio all'estero in qualita' di funzionario
internazionale ai sensi della presente legge, e' tenuto, su richiesta
del dipendente stesso, a concedergli il collocamento in aspettativa,
con mantenimento del posto di lavoro, senza diritto al trattamento
economico. La disposizione di cui al presente comma si applica
esclusivamente alle imprese private con un numero di dipendenti non
inferiore a cinquanta, nei limiti di un collocamento in aspettativa
per ogni cinquanta dipendenti.
4. L'aspettativa concessa ai soggetti di cui al comma 3 ha una
durata minima di un anno e massima di tre anni.
5. Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo, si
applicano le disposizioni della legge 11 febbraio 1980, n. 26, fermi
restando i limiti alla facolta' di procedere ad assunzioni previsti
dalla normativa vigente.
6. Ai fini di cui al presente articolo, sono comunque fatte salve
eventuali misure di maggior favore per i dipendenti, contenute nei
contratti collettivi di lavoro.
Note all'art. 5:
Il testo dell'articolo 4 della legge 11 febbraio 1980,
n. 26 (Norme relative al collocamento in aspettativa dei
dipendenti dello Stato il cui coniuge, anche esso
dipendente dello Stato, sia chiamato a prestare servizio
all'estero), e' il seguente:
«Art. 4 Qualora l'aspettativa si protragga oltre un
anno, l'amministrazione ha facolta' di utilizzare il posto
corrispondente ai fini' delle assunzioni. In tal caso,
l'impiegato che cessa dall'aspettativa occupa - ove non vi
siano vacanze disponibili - un posto in soprannumero da
riassorbirsi al verificarsi della prima vacanza.».
Art. 6 1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 2. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione della presente legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 17 dicembre 2010 NAPOLITANO Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Visto, il Guardasigilli: Alfano LAVORI PREPARATORI Camera dei deputati (atto n. 3241): Presentato dall'on. Pianetta il 19 ottobre 2010. Assegnato alla XI Commissione (Lavoro), in sede referente, l'8 marzo 2010 con pareri delle Commissioni I, III, V e X. Esaminato dalla XI Commissione, in sede referente, il 16, 30 marzo 2010; 14 aprile 2010 e 22 giugno 2010. Nuovamente assegnato alla XI Commissione (Lavoro) in sede legislativa il 15 settembre 2010. Esaminato dalla XI Commissione, in sede legislativa il 22 settembre; 13, 14 ottobre 2010 ed approvato il 19 ottobre 2010. Senato della Repubblica (atto n. 2393): Assegnato alla 3^ Commissione (Affari esteri), in sede deliberante, il 3 novembre 2010 con pareri delle Commissioni 1^, 5^, 7^, 10^ e 11^. Esaminato dalla 3^ Commissione il 10 e 16 novembre 2010 ed approvato il 23 novembre 2010.
FIAT 600 BLOCCA SORPASSO FERRARI, INSEGUITO E PESTATO A ROMA CORSA E SPERONAMENTI SU RACCORDO ANULARE CITTA'; DUE ARRESTI
(ANSA) - ROMA, 31 DIC - A bordo di una Fiat 600 aveva
'sfidato' una Ferrari, impedendole il sorpasso. Sarebbe questo
il motivo di un folle inseguimento notturno sul Grande raccordo
anulare di Roma, finito con un'aggressione fisica e due arresti,
dopo un serrato testa a testa, con tanto di speronamenti.
Quella che agli automobilisti in transito e' sembrata una
'gara' era in realta' una 'punizione': la conseguenza di uno
stupido diverbio. Alla fine, speronato e inseguito dal
Ferrarista, il conducente della Fiat e' stato picchiato
selvaggiamente sulla corsia d'emergenza. La scena e' stata pero'
notata da un carabiniere libero dal servizio che, chiamando il
112 prima e intervenendo a dare man forte ai colleghi poi, ha
evitato il peggio. Sono stati arrestati, cosi', due romani di 30
e 32 anni, il Ferrarista e un amico che si trovava con lui,
entrambi gia' noti alle forze dell'ordine. Dovranno rispondere
di violenza privata, lesioni aggravate in concorso,
danneggiamento e resistenza a pubblico ufficiale.
L'inseguimento e' iniziato sul Gra, all'altezza dell'uscita
'Pontina', dove il conducente della Fiat non si e' lasciato
superare dalla Ferrari che lo seguiva. Probabilmente
indispettito da tale atteggiamento, il Ferrarista ha prima
speronato diverse volte l'utilitaria e dopo averla bloccata, e'
sceso dal veicolo e, insieme all'amico, ha mandato in frantumi
un finestrino della 600 e preso a pugni il 32enne che la
guidava.
I due aggressori sono stati arrestati dai militari del Nucleo
Radiomobile di Roma. All'interno della Ferrari sono stati
rinvenuti 27.500 euro in contanti: la provenienza del denaro,
sequestrato assieme alla Ferrari, dovra' essere chiarita. Il
conducente della 600 e' stato portato al Sant'Eugenio per i
soccorsi; e' stato dimesso con una prognosi di 21 giorni.
(ANSA).
PGL
31-DIC-10 09:32 NNNN
NON DA' STRADA A UNA FERRARI,TAMPONATO E MALMENATO SU GRA DI ROMA =
(AGI) - Roma, 31 dic. - Un serrato testa a testa tra una
Ferrari e una Fiat 600, con tanto di speronamenti, e' la scena
che si e' presentata a diversi automobilisti in transito,
questa notte, sul Grande Raccordo Anulare. Quella che sembrava
una folle gara si e' rivelata essere un diverbio per futili
motivi, conclusosi, sulla corsia d'emergenza, con botte da orbi
da parte del conducente della Ferrari e dell'amico che
viaggiava con lui contro il povero conducente della 600 che e'
finito in ospedale. Per fortuna si trovava a passare anche un
Carabiniere libero dal servizio che, chiamando il 112 prima e
intervenendo a dare man forte ai colleghi poi, ha evitato il
peggio. A finire in manette sono stati due cittadini romani di
30 e 32 anni, entrambi gia' noti alle forze dell'ordine, che
dovranno rispondere di violenza privata lesioni aggravate in
concorso, danneggiamento e resistenza a pubblico ufficiale. I
fatti si sono verificati sul Grande Raccordo Anulare,
all'altezza dell'uscita "Pontina", dove il conducente della
Fiat "600" non si e' lasciato superare dalla Ferrari che lo
seguiva. Probabilmente indispettito da tale atteggiamento, il
ferrarista ha prima speronato diverse volte l'utilitaria e dopo
averla bloccata, e' sceso dal veicolo e insieme al passeggero
che viaggiava con lui, ha mandato in frantumi un finestrino
della piccola macchina e preso a pugni il 32enne che la
guidava. I Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Roma, grazie
alla segnalazione e alla collaborazione di un Carabiniere del
Nucleo Investigativo di Roma che, libero dal servizio ha
assistito alla scena, sono prontamente intervenuti bloccando e
arrestando i due aggressori nonostante la dura resistenza
opposta. All'interno della Ferrari i militari hanno rinvenuto
27.500 euro in contanti la cui provenienza dovra' essere
chiarita. Il conducente della 600 e' stato trasportato
all'ospedale Sant'Eugenio dove visitato e medicato e' stato
dimesso con una prognosi di 21 giorni per le lesioni riportate,
mentre la Ferrari e il denaro trovato all'interno, sono stati
sequestrati. Per gli aggressori si sono aperte le porte di
Regina Coeli, dove si trovano a disposizione dell'Autorita'
Giudiziaria. (AGI)
Red/Dos
310915 DIC 10
NNNN
ROMA: NON SI LASCIA SUPERARE DA FERRARI, VIENE PICCHIATO DAL CONDUCENTE =
Roma, 31 dic. - (Adnkronos) - Testa a testa tra una Ferrari e
una Fiat 600, con tanto di speronamenti. E' successo la notte scorsa
sul grande raccordo anulare di Roma. Quella che sembrava una folle
gara si e' rivelata una lite per futili motivi finita poi con
l'aggressione, sulla corsia d'emergenza, del conducente della Fiat 600
da parte del conducente della Ferrari e dell'amico che viaggiava con
lui.
A notare la scena e' stato un carabiniere libero dal servizio
che, chiamando il 112 prima e intervenendo in aiuto dei colleghi, ha
evitato il peggio. A finire i manette sono stati due cittadini romani
di 30 e 32 anni, entrambi gia' noti alle forze dell'ordine, che
dovranno rispondere di violenza privata lesioni aggravate in concorso,
danneggiamento e resistenza a pubblico ufficiale.
Secondo la ricostruzione dei carabinieri, tutto e' successo
all'altezza dell'uscita ''Pontina'', dove il conducente della Fiat 600
non si e' lasciato superare dalla Ferrari che lo seguiva.
Probabilmente indispettito da tale atteggiamento, l'uomo al volante
della Ferrari ha prima speronato diverse volte l'utilitaria e dopo
averla bloccata, e' sceso dal veicolo e insieme al passeggero che
viaggiava con lui, ha mandato in frantumi un finestrino della piccola
macchina e preso a pugni il 32enne che la guidava. (segue)
(Rre/Pn/Adnkronos)
31-DIC-10 11:03
'sfidato' una Ferrari, impedendole il sorpasso. Sarebbe questo
il motivo di un folle inseguimento notturno sul Grande raccordo
anulare di Roma, finito con un'aggressione fisica e due arresti,
dopo un serrato testa a testa, con tanto di speronamenti.
Quella che agli automobilisti in transito e' sembrata una
'gara' era in realta' una 'punizione': la conseguenza di uno
stupido diverbio. Alla fine, speronato e inseguito dal
Ferrarista, il conducente della Fiat e' stato picchiato
selvaggiamente sulla corsia d'emergenza. La scena e' stata pero'
notata da un carabiniere libero dal servizio che, chiamando il
112 prima e intervenendo a dare man forte ai colleghi poi, ha
evitato il peggio. Sono stati arrestati, cosi', due romani di 30
e 32 anni, il Ferrarista e un amico che si trovava con lui,
entrambi gia' noti alle forze dell'ordine. Dovranno rispondere
di violenza privata, lesioni aggravate in concorso,
danneggiamento e resistenza a pubblico ufficiale.
L'inseguimento e' iniziato sul Gra, all'altezza dell'uscita
'Pontina', dove il conducente della Fiat non si e' lasciato
superare dalla Ferrari che lo seguiva. Probabilmente
indispettito da tale atteggiamento, il Ferrarista ha prima
speronato diverse volte l'utilitaria e dopo averla bloccata, e'
sceso dal veicolo e, insieme all'amico, ha mandato in frantumi
un finestrino della 600 e preso a pugni il 32enne che la
guidava.
I due aggressori sono stati arrestati dai militari del Nucleo
Radiomobile di Roma. All'interno della Ferrari sono stati
rinvenuti 27.500 euro in contanti: la provenienza del denaro,
sequestrato assieme alla Ferrari, dovra' essere chiarita. Il
conducente della 600 e' stato portato al Sant'Eugenio per i
soccorsi; e' stato dimesso con una prognosi di 21 giorni.
(ANSA).
PGL
31-DIC-10 09:32 NNNN
NON DA' STRADA A UNA FERRARI,TAMPONATO E MALMENATO SU GRA DI ROMA =
(AGI) - Roma, 31 dic. - Un serrato testa a testa tra una
Ferrari e una Fiat 600, con tanto di speronamenti, e' la scena
che si e' presentata a diversi automobilisti in transito,
questa notte, sul Grande Raccordo Anulare. Quella che sembrava
una folle gara si e' rivelata essere un diverbio per futili
motivi, conclusosi, sulla corsia d'emergenza, con botte da orbi
da parte del conducente della Ferrari e dell'amico che
viaggiava con lui contro il povero conducente della 600 che e'
finito in ospedale. Per fortuna si trovava a passare anche un
Carabiniere libero dal servizio che, chiamando il 112 prima e
intervenendo a dare man forte ai colleghi poi, ha evitato il
peggio. A finire in manette sono stati due cittadini romani di
30 e 32 anni, entrambi gia' noti alle forze dell'ordine, che
dovranno rispondere di violenza privata lesioni aggravate in
concorso, danneggiamento e resistenza a pubblico ufficiale. I
fatti si sono verificati sul Grande Raccordo Anulare,
all'altezza dell'uscita "Pontina", dove il conducente della
Fiat "600" non si e' lasciato superare dalla Ferrari che lo
seguiva. Probabilmente indispettito da tale atteggiamento, il
ferrarista ha prima speronato diverse volte l'utilitaria e dopo
averla bloccata, e' sceso dal veicolo e insieme al passeggero
che viaggiava con lui, ha mandato in frantumi un finestrino
della piccola macchina e preso a pugni il 32enne che la
guidava. I Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Roma, grazie
alla segnalazione e alla collaborazione di un Carabiniere del
Nucleo Investigativo di Roma che, libero dal servizio ha
assistito alla scena, sono prontamente intervenuti bloccando e
arrestando i due aggressori nonostante la dura resistenza
opposta. All'interno della Ferrari i militari hanno rinvenuto
27.500 euro in contanti la cui provenienza dovra' essere
chiarita. Il conducente della 600 e' stato trasportato
all'ospedale Sant'Eugenio dove visitato e medicato e' stato
dimesso con una prognosi di 21 giorni per le lesioni riportate,
mentre la Ferrari e il denaro trovato all'interno, sono stati
sequestrati. Per gli aggressori si sono aperte le porte di
Regina Coeli, dove si trovano a disposizione dell'Autorita'
Giudiziaria. (AGI)
Red/Dos
310915 DIC 10
NNNN
ROMA: NON SI LASCIA SUPERARE DA FERRARI, VIENE PICCHIATO DAL CONDUCENTE =
Roma, 31 dic. - (Adnkronos) - Testa a testa tra una Ferrari e
una Fiat 600, con tanto di speronamenti. E' successo la notte scorsa
sul grande raccordo anulare di Roma. Quella che sembrava una folle
gara si e' rivelata una lite per futili motivi finita poi con
l'aggressione, sulla corsia d'emergenza, del conducente della Fiat 600
da parte del conducente della Ferrari e dell'amico che viaggiava con
lui.
A notare la scena e' stato un carabiniere libero dal servizio
che, chiamando il 112 prima e intervenendo in aiuto dei colleghi, ha
evitato il peggio. A finire i manette sono stati due cittadini romani
di 30 e 32 anni, entrambi gia' noti alle forze dell'ordine, che
dovranno rispondere di violenza privata lesioni aggravate in concorso,
danneggiamento e resistenza a pubblico ufficiale.
Secondo la ricostruzione dei carabinieri, tutto e' successo
all'altezza dell'uscita ''Pontina'', dove il conducente della Fiat 600
non si e' lasciato superare dalla Ferrari che lo seguiva.
Probabilmente indispettito da tale atteggiamento, l'uomo al volante
della Ferrari ha prima speronato diverse volte l'utilitaria e dopo
averla bloccata, e' sceso dal veicolo e insieme al passeggero che
viaggiava con lui, ha mandato in frantumi un finestrino della piccola
macchina e preso a pugni il 32enne che la guidava. (segue)
(Rre/Pn/Adnkronos)
31-DIC-10 11:03
Buon 2011 a tutte/i
Auguro a tutte/i un futuro pieno di tanta salute, che è la base essenziale per costruire qualunque progetto di vita
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