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venerdì 31 dicembre 2010

DECRETO 23 dicembre 2010 Modifiche al decreto 8 agosto 2009, recante: «Determinazione degli ambiti operativi delle associazioni di osservatori volontari, requisiti per l'iscrizione nell'elenco prefettizio e modalita' di tenuta dei relativi elenchi, di cui ai commi da 40 a 44 dell'articolo 3 della legge 15 luglio 2009, n. 94». (10A15690) (GU n. 304 del 30-12-2010 )


IL MINISTRO DELL'INTERNO Vista la legge 1° aprile 1981, n. 121; Visto l'art. 54 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come modificato dall'art. 6 del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito con modificazioni dalla legge 24 luglio 2008, n. 125; Visto il decreto del Ministro dell'interno del 5 agosto 2008, di attuazione dell'art. 6 del citato decreto-legge, n. 92 del 2008, con il quale e' stato definito, tra l'altro, l'ambito della sicurezza urbana e sono stati individuati i correlati poteri di prevenzione e contrasto rimessi a tal fine ai sindaci; Visto l'art. 3 della legge 15 luglio 2009, n. 94, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 24 luglio 2009, n. 128, recante «Disposizioni in materia di sicurezza pubblica», e, in particolare, i commi da 40 a 44, che prevedono il possibile coinvolgimento di associazioni tra cittadini per la segnalazione agli organi competenti di eventi che possono arrecare danno alla sicurezza urbana ovvero situazioni di disagio sociale; Visto il decreto del Ministro dell'interno dell'8 agosto 2009, di attuazione del predetto art. 3, comma 43, della citata legge n. 94/2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'8 agosto 2009, n. 183, recante «determinazione degli ambiti operativi delle associazioni di osservatori volontari, requisiti per l'iscrizione nell'elenco prefettizio e modalita' di tenuta dei relativi elenchi, di cui ai commi da 40 a 44 dell'art. 3 della legge 15 luglio 2009, n. 94.»; Visto il decreto del Ministro dell'interno del 4 febbraio 2010, con il quale sono state apportate alcune modifiche al decreto del Ministro dell'interno dell'8 agosto 2009 al fine di rendere piu' agevoli le modalita' di svolgimento delle attivita' delle associazioni di osservatori, nonche' di prorogare l'applicazione delle disposizioni transitorie; Ritenuto che continuano a sussistere le esigenze di prorogare ulteriormente l'applicazione delle disposizioni transitorie del decreto del Ministero dell'interno dell'8 agosto 2009, come modificato dal decreto del 4 febbraio 2010; Decreta: Art. 1 Modifiche all'art. 9 del decreto del Ministro dell'interno 8 agosto 2009 Al decreto del Ministro dell'interno 8 agosto 2009, come modificato dal decreto del Ministro dell'interno 4 febbraio 2010, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'art. 9, comma 1, ultimo periodo, le parole: «fino al 31 dicembre 2010» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 30 giugno 2011»; b) all'art. 9, comma 2, le parole «Fino alla stessa data del 31 dicembre 2010,» sono sostituite dalle seguenti: «Fino alla stessa data del 30 giugno 2011,». Roma, 23 dicembre 2010 Il Ministro: Maroni

DECRETO 17 dicembre 2010 Proroga di termini previsti dal decreto 6 ottobre 2009 concernente la regolamentazione dell'impiego del personale addetto ai servizi di controllo delle attivita' di intrattenimento e di spettacolo nei luoghi aperti al pubblico. (10A15609) (GU n. 304 del 30-12-2010 )


IL MINISTRO DELL'INTERNO Vista la legge 1° aprile 1981, n. 121; Visto il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modifiche e integrazioni; Visto il regolamento di esecuzione al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, e successive modifiche e integrazioni; Visto l'art. 3 della legge n. 94 del 15 luglio 2009, recante «Disposizioni in materia di sicurezza pubblica» e, in particolare, i commi dal 7 al 13 che autorizzano e disciplinano l'impiego di personale addetto ai servizi di controllo delle attivita' di intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi anche a tutela dell'incolumita' dei presenti; Visto il decreto del Ministro dell'interno del 6 ottobre 2009, di attuazione del predetto art. 3 della citata legge n. 94/2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 9 ottobre 2009, n. 235, recante «Determinazione dei requisiti per l'iscrizione nell'elenco prefettizio del personale addetto ai servizi di controllo delle attivita' d'intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi, le modalita' per la selezione e la formazione del personale, gli ambiti applicativi e il relativo impiego, di cui ai commi da 7 a 13 dell'art. 3 della legge 15 luglio 2009, n. 94»; Visto il decreto del Ministro dell'interno del 31 marzo 2010 recante «Modifiche all'art. 8 del decreto del Ministro dell'interno 6 ottobre 2009, concernente determinazione dei requisiti per l'iscrizione nell'elenco prefettizio del personale addetto ai servizi di controllo delle attivita' d'intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi, le modalita' per la selezione e la formazione del personale, gli ambiti applicativi e il relativo impiego, di cui ai commi da 7 a 13 dell'art. 3 della legge 15 luglio 2009, n. 94» che ha prorogato l'applicazione delle disposizioni transitorie in materia di corsi di formazione al 31 dicembre 2010; Considerato che alcune regioni non sono in grado di completare il percorso formativo per il personale addetto ai servizi di controllo entro il 31 dicembre 2010; Visto l'ordine del giorno A.C. 3857-A del 2 dicembre 2010 con il quale la Camera impegna il Governo a prorogare di ulteriori sei mesi il termine finale per l'avvio dei corsi di formazione da parte delle regioni e delle province all'uopo incaricate, al fine di permettere agli operatori gia' iscritti ai corsi formativi entro il 31 dicembre 2010 di poter completare il percorso al fine di ottenere l'attestato di frequenza richiesto; Decreta: Art. 1 Modifiche all'art. 8 del decreto del Ministro dell'interno 6 ottobre 2009 1. Al decreto del Ministro dell'interno 6 ottobre 2009, come modificato dal decreto del Ministro dell'interno del 31 marzo 2010, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'art. 8, comma 1, ultimo periodo, le parole: « fino al 31 dicembre 2010» sono sostituite con le seguenti: «fino al 30 giugno 2011». Roma, 17 dicembre 2010 Il Ministro: Maroni Registrato alla Corte dei conti il 23 dicembre 2010 Ministeri istituzionali - Interno, registro n. 20, foglio n. 363

LEGGE 17 dicembre 2010, n. 227 Disposizioni concernenti la definizione della funzione pubblica internazionale e la tutela dei funzionari italiani dipendenti da organizzazioni internazionali. (10G0247) (GU n. 304 del 30-12-2010 )

testo in vigore dal: 14-1-2011

La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA


                              Promulga

la seguente legge:
                               Art. 1

  1.  La  Repubblica  promuove  l'accesso  alla   funzione   pubblica
internazionale e riconosce il ruolo svolto  dai  funzionari  italiani
che prestano servizio presso le  organizzazioni  internazionali  alle
quali  l'Italia  aderisce,  di  seguito  denominate   «organizzazioni
internazionali».
  2. Ai fini della presente legge, e' funzionario  internazionale  il
cittadino italiano che ha svolto o che svolge funzioni  professionali
o   direttive   con   rapporto   di    lavoro    dipendente    presso
un'organizzazione internazionale.

 
                      Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art. 10, comma 3, del testo unico  delle  disposizioni
          sulla  promulgazione  delle  leggi,   sull'emanazione   dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni   ufficiali   della   Repubblica    italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          alle quali e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 


Art. 2

  1. Ai soli fini di cui alla presente legge, e' istituito, presso il
Ministero degli affari esteri, l'elenco dei funzionari internazionali
di cittadinanza italiana, di seguito denominato «elenco».
  2.  Sono  iscritti  nell'elenco  i  funzionari  internazionali  che
svolgono o che hanno svolto funzioni professionali  o  direttive  con
rapporto di lavoro dipendente  presso  organizzazioni  internazionali
per almeno due anni continuativi  ovvero  per  almeno  tre  anni  non
continuativi.
  3. L'iscrizione nell'elenco avviene a seguito  della  presentazione
di  un'apposita  domanda  da  parte  del  funzionario  internazionale
interessato.
  4. I dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo
1, comma 2,  del  decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  e
successive modificazioni,  sono  iscritti  in  una  sezione  speciale
dell'elenco.
  5. La tenuta e l'aggiornamento dell'elenco competono  al  Ministero
degli affari esteri, che ne rende conto con cadenza almeno annuale  a
una  commissione  interministeriale,  istituita  presso  il  medesimo
Ministero. La commissione e' composta da un rappresentante  designato
dal  Dipartimento  della  funzione  pubblica  della  Presidenza   del
Consiglio dei ministri, da un rappresentante designato dal  Ministero
degli affari esteri e da un rappresentante  designato  dal  Ministero
dell'economia e delle finanze, ed e' integrata da  un  rappresentante
designato   a   maggioranza   delle   associazioni   dei   funzionari
internazionali  di  cittadinanza  italiana  costituite  nelle  citta'
estere sedi di organizzazioni  internazionali.  Ai  componenti  della
commissione interministeriale  non  e'  corrisposto  alcun  compenso,
indennita' o rimborso di spese.
  6. Il Ministero degli affari esteri provvede a  pubblicizzare  e  a
dare il piu'  ampio  risalto  possibile  all'elenco,  sia  presso  le
amministrazioni pubbliche sia presso le imprese private,  allo  scopo
di  facilitare  la   mobilita'   da   e   verso   le   organizzazioni
internazionali.
  7. Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma  1,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, e  successive  modificazioni,  su
proposta del Ministro degli affari esteri, entro sei mesi dalla  data
di entrata in vigore  della  presente  legge,  sono  disciplinate  le
modalita' di iscrizione e di cancellazione dall'elenco e le modalita'
di   costituzione    e    di    funzionamento    della    commissione
interministeriale di cui al comma 5 del presente articolo.

 
                      Note all'art. 2: 
              Il testo dell'art. 1 del decreto legislativo  30  marzo
          2001, n. 165 (Norme generali  sull'ordinamento  del  lavoro
          alle dipendenze delle  amministrazioni  pubbliche),  e'  il
          seguente: 
              «Art. 1 (Finalita' ed ambito di applicazione)  - 1.  Le
          disposizioni    del    presente    decreto     disciplinano
          l'organizzazione degli uffici e i rapporti di lavoro  e  di
          impiego alle dipendenze  delle  amministrazioni  pubbliche,
          tenuto conto delle  autonomie  locali  e  di  quelle  delle
          regioni   e   delle   province   autonome,   nel   rispetto
          dell'articolo 97, comma primo, della Costituzione, al  fine
          di: 
              a) accrescere  l'efficienza  delle  amministrazioni  in
          relazione a quella dei corrispondenti uffici e servizi  dei
          Paesi dell'Unione europea,  anche  mediante  il  coordinato
          sviluppo di sistemi informativi pubblici; 
              b)  razionalizzare  il  costo  del   lavoro   pubblico,
          contenendo la spesa complessiva per il personale, diretta e
          indiretta, entro i vincoli di finanza pubblica; 
              c) realizzare la migliore utilizzazione  delle  risorse
          umane  nelle  pubbliche  amministrazioni,  assicurando   la
          formazione e  lo  sviluppo  professionale  dei  dipendenti,
          applicando condizioni uniformi rispetto a quelle del lavoro
          privato, garantendo pari opportunita' alle  lavoratrici  ed
          ai lavoratori  nonche'  l'assenza  di  qualunque  forma  di
          discriminazione e di violenza morale o psichica. 
              2. Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte  le
          amministrazioni dello Stato, ivi compresi  gli  istituti  e
          scuole di ogni ordine e grado e le  istituzioni  educative,
          le aziende ed amministrazioni dello  Stato  ad  ordinamento
          autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni,  le  Comunita'
          montane, e loro consorzi  e  associazioni,  le  istituzioni
          universitarie, gli  Istituti  autonomi  case  popolari,  le
          Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e
          loro associazioni, tutti gli enti  pubblici  non  economici
          nazionali,  regionali  e  locali,  le  amministrazioni,  le
          aziende  e  gli  enti  del  Servizio  sanitario  nazionale,
          l'Agenzia per la rappresentanza negoziale  delle  pubbliche
          amministrazioni (ARAN) e  le  Agenzie  di  cui  al  decreto
          legislativo 30 luglio 1999, n. 300. 
              3. Le disposizioni del presente  decreto  costituiscono
          principi fondamentali  ai  sensi  dell'articolo  117  della
          Costituzione. Le Regioni a statuto ordinario  si  attengono
          ad esse tenendo conto  delle  peculiarita'  dei  rispettivi
          ordinamenti. I principi desumibili  dall'articolo  2  della
          legge 23 ottobre 1992, n. 421, e successive  modificazioni,
          e dall'articolo 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997,  n.
          59,   e   successive   modificazioni    ed    integrazioni,
          costituiscono altresi', per le Regioni a statuto speciale e
          per le provincie autonome di Trento  e  di  Bolzano,  norme
          fondamentali    di    riforma    economico-sociale    della
          Repubblica.». 
              Il testo dell'articolo 17,  comma  1,  della  legge  23
          agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e
          ordinamento della Presidenza del Consiglio  dei  Ministri),
          e' il seguente: 
              «Art. 17 (Regolamenti) - 1. Con decreto del  Presidente
          della Repubblica, previa deliberazione  del  Consiglio  dei
          ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve
          pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta,  possono
          essere emanati regolamenti per disciplinare: 
              a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti  legislativi,
          nonche' dei regolamenti comunitari; 
              b) l'attuazione e  l'integrazione  delle  leggi  e  dei
          decreti legislativi recanti  norme  di  principio,  esclusi
          quelli  relativi  a  materie  riservate   alla   competenza
          regionale; 
              c) le materie in cui manchi la disciplina da  parte  di
          leggi o di atti aventi forza di legge, sempre  che  non  si
          tratti di materie comunque riservate alla legge; 
              d)   l'organizzazione   ed   il   funzionamento   delle
          amministrazioni pubbliche secondo le  disposizioni  dettate
          dalla legge;». 

Art. 3 1. Lo Stato favorisce la formazione e l'aggiornamento formativo mirati all'ottenimento delle professionalita' necessarie per l'accesso alle organizzazioni internazionali. 2. Il Ministero degli affari esteri svolge attivita' di promozione e diffusione delle iniziative di formazione attuate ai sensi del comma 1.

Art. 4 1. Ai funzionari internazionali iscritti nell'elenco, ai fini della partecipazione a concorsi indetti dalle amministrazioni pubbliche per la copertura di posti vacanti, sono riconosciuti titoli di merito commisurati agli anni di effettivo servizio nelle organizzazioni internazionali, in base a criteri da stabilire con il regolamento di cui all'articolo 2, comma 7.

Art. 5

  1. Il dipendente delle amministrazioni pubbliche,  il  cui  coniuge
presta servizio all'estero in qualita' di funzionario  internazionale
ai sensi della presente legge, puo' chiedere di essere  collocato  in
aspettativa  qualora  l'amministrazione  non   ritenga   di   poterlo
destinare a prestare servizio nella stessa localita' in cui si  trova
il coniuge  o  qualora  non  sussistano  i  presupposti  per  il  suo
trasferimento nella medesima localita'.  Al  personale  del  comparto
scuola non si applica l'articolo 4 della legge 11 febbraio  1980,  n.
26.
  2. L'aspettativa concessa ai soggetti di cui  al  comma  1  ha  una
durata massima di tre anni, nel corso dei quali i  medesimi  soggetti
non hanno diritto al trattamento economico. Il periodo  trascorso  in
aspettativa non e' computato ai fini della progressione di  carriera,
dell'attribuzione  degli  aumenti  periodici  di  stipendio   e   del
trattamento di quiescenza e previdenza.
  3. Il datore di lavoro del dipendente di un'impresa privata, il cui
coniuge  presta  servizio  all'estero  in  qualita'  di   funzionario
internazionale ai sensi della presente legge, e' tenuto, su richiesta
del dipendente stesso, a concedergli il collocamento in  aspettativa,
con mantenimento del posto di lavoro, senza  diritto  al  trattamento
economico. La disposizione  di  cui  al  presente  comma  si  applica
esclusivamente alle imprese private con un numero di  dipendenti  non
inferiore a cinquanta, nei limiti di un collocamento  in  aspettativa
per ogni cinquanta dipendenti.
  4. L'aspettativa concessa ai soggetti di cui  al  comma  3  ha  una
durata minima di un anno e massima di tre anni.
  5. Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo,  si
applicano le disposizioni della legge 11 febbraio 1980, n. 26,  fermi
restando i limiti alla facolta' di procedere ad  assunzioni  previsti
dalla normativa vigente.
  6. Ai fini di cui al presente articolo, sono comunque  fatte  salve
eventuali misure di maggior favore per i  dipendenti,  contenute  nei
contratti collettivi di lavoro.

 
                      Note all'art. 5: 
              Il testo dell'articolo 4 della legge 11 febbraio  1980,
          n. 26 (Norme relative al collocamento  in  aspettativa  dei
          dipendenti  dello  Stato  il  cui   coniuge,   anche   esso
          dipendente dello Stato, sia chiamato  a  prestare  servizio
          all'estero), e' il seguente: 
              «Art. 4 Qualora l'aspettativa  si  protragga  oltre  un
          anno, l'amministrazione ha facolta' di utilizzare il  posto
          corrispondente ai fini'  delle  assunzioni.  In  tal  caso,
          l'impiegato che cessa dall'aspettativa occupa - ove non  vi
          siano vacanze disponibili - un  posto  in  soprannumero  da
       riassorbirsi al verificarsi della prima vacanza.». 

 Art. 6 1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 2. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione della presente legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 17 dicembre 2010 NAPOLITANO Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Visto, il Guardasigilli: Alfano LAVORI PREPARATORI Camera dei deputati (atto n. 3241): Presentato dall'on. Pianetta il 19 ottobre 2010. Assegnato alla XI Commissione (Lavoro), in sede referente, l'8 marzo 2010 con pareri delle Commissioni I, III, V e X. Esaminato dalla XI Commissione, in sede referente, il 16, 30 marzo 2010; 14 aprile 2010 e 22 giugno 2010. Nuovamente assegnato alla XI Commissione (Lavoro) in sede legislativa il 15 settembre 2010. Esaminato dalla XI Commissione, in sede legislativa il 22 settembre; 13, 14 ottobre 2010 ed approvato il 19 ottobre 2010. Senato della Repubblica (atto n. 2393): Assegnato alla 3^ Commissione (Affari esteri), in sede deliberante, il 3 novembre 2010 con pareri delle Commissioni 1^, 5^, 7^, 10^ e 11^. Esaminato dalla 3^ Commissione il 10 e 16 novembre 2010 ed approvato il 23 novembre 2010.

FIAT 600 BLOCCA SORPASSO FERRARI, INSEGUITO E PESTATO A ROMA CORSA E SPERONAMENTI SU RACCORDO ANULARE CITTA'; DUE ARRESTI

(ANSA) - ROMA, 31 DIC - A bordo di una Fiat 600 aveva
'sfidato' una Ferrari, impedendole il sorpasso. Sarebbe questo
il motivo di un folle inseguimento notturno sul Grande raccordo
anulare di Roma, finito con un'aggressione fisica e due arresti,
dopo un serrato testa a testa, con tanto di speronamenti.
Quella che agli automobilisti in transito e' sembrata una
'gara' era in realta' una 'punizione': la conseguenza di uno
stupido diverbio. Alla fine, speronato e inseguito dal
Ferrarista, il conducente della Fiat e' stato picchiato
selvaggiamente sulla corsia d'emergenza. La scena e' stata pero'
notata da un carabiniere libero dal servizio che, chiamando il
112 prima e intervenendo a dare man forte ai colleghi poi, ha
evitato il peggio. Sono stati arrestati, cosi', due romani di 30
e 32 anni, il Ferrarista e un amico che si trovava con lui,
entrambi gia' noti alle forze dell'ordine. Dovranno rispondere
di violenza privata, lesioni aggravate in concorso,
danneggiamento e resistenza a pubblico ufficiale.
L'inseguimento e' iniziato sul Gra, all'altezza dell'uscita
'Pontina', dove il conducente della Fiat non si e' lasciato
superare dalla Ferrari che lo seguiva. Probabilmente
indispettito da tale atteggiamento, il Ferrarista ha prima
speronato diverse volte l'utilitaria e dopo averla bloccata, e'
sceso dal veicolo e, insieme all'amico, ha mandato in frantumi
un finestrino della 600 e preso a pugni il 32enne che la
guidava.
I due aggressori sono stati arrestati dai militari del Nucleo
Radiomobile di Roma. All'interno della Ferrari sono stati
rinvenuti 27.500 euro in contanti: la provenienza del denaro,
sequestrato assieme alla Ferrari, dovra' essere chiarita. Il
conducente della 600 e' stato portato al Sant'Eugenio per i
soccorsi; e' stato dimesso con una prognosi di 21 giorni.
(ANSA).

PGL
31-DIC-10 09:32 NNNN
NON DA' STRADA A UNA FERRARI,TAMPONATO E MALMENATO SU GRA DI ROMA =
(AGI) - Roma, 31 dic. - Un serrato testa a testa tra una
Ferrari e una Fiat 600, con tanto di speronamenti, e' la scena
che si e' presentata a diversi automobilisti in transito,
questa notte, sul Grande Raccordo Anulare. Quella che sembrava
una folle gara si e' rivelata essere un diverbio per futili
motivi, conclusosi, sulla corsia d'emergenza, con botte da orbi
da parte del conducente della Ferrari e dell'amico che
viaggiava con lui contro il povero conducente della 600 che e'
finito in ospedale. Per fortuna si trovava a passare anche un
Carabiniere libero dal servizio che, chiamando il 112 prima e
intervenendo a dare man forte ai colleghi poi, ha evitato il
peggio. A finire in manette sono stati due cittadini romani di
30 e 32 anni, entrambi gia' noti alle forze dell'ordine, che
dovranno rispondere di violenza privata lesioni aggravate in
concorso, danneggiamento e resistenza a pubblico ufficiale. I
fatti si sono verificati sul Grande Raccordo Anulare,
all'altezza dell'uscita "Pontina", dove il conducente della
Fiat "600" non si e' lasciato superare dalla Ferrari che lo
seguiva. Probabilmente indispettito da tale atteggiamento, il
ferrarista ha prima speronato diverse volte l'utilitaria e dopo
averla bloccata, e' sceso dal veicolo e insieme al passeggero
che viaggiava con lui, ha mandato in frantumi un finestrino
della piccola macchina e preso a pugni il 32enne che la
guidava. I Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Roma, grazie
alla segnalazione e alla collaborazione di un Carabiniere del
Nucleo Investigativo di Roma che, libero dal servizio ha
assistito alla scena, sono prontamente intervenuti bloccando e
arrestando i due aggressori nonostante la dura resistenza
opposta. All'interno della Ferrari i militari hanno rinvenuto
27.500 euro in contanti la cui provenienza dovra' essere
chiarita. Il conducente della 600 e' stato trasportato
all'ospedale Sant'Eugenio dove visitato e medicato e' stato
dimesso con una prognosi di 21 giorni per le lesioni riportate,
mentre la Ferrari e il denaro trovato all'interno, sono stati
sequestrati. Per gli aggressori si sono aperte le porte di
Regina Coeli, dove si trovano a disposizione dell'Autorita'
Giudiziaria. (AGI)
Red/Dos
310915 DIC 10

NNNN
ROMA: NON SI LASCIA SUPERARE DA FERRARI, VIENE PICCHIATO DAL CONDUCENTE =

Roma, 31 dic. - (Adnkronos) - Testa a testa tra una Ferrari e
una Fiat 600, con tanto di speronamenti. E' successo la notte scorsa
sul grande raccordo anulare di Roma. Quella che sembrava una folle
gara si e' rivelata una lite per futili motivi finita poi con
l'aggressione, sulla corsia d'emergenza, del conducente della Fiat 600
da parte del conducente della Ferrari e dell'amico che viaggiava con
lui.

A notare la scena e' stato un carabiniere libero dal servizio
che, chiamando il 112 prima e intervenendo in aiuto dei colleghi, ha
evitato il peggio. A finire i manette sono stati due cittadini romani
di 30 e 32 anni, entrambi gia' noti alle forze dell'ordine, che
dovranno rispondere di violenza privata lesioni aggravate in concorso,
danneggiamento e resistenza a pubblico ufficiale.

Secondo la ricostruzione dei carabinieri, tutto e' successo
all'altezza dell'uscita ''Pontina'', dove il conducente della Fiat 600
non si e' lasciato superare dalla Ferrari che lo seguiva.
Probabilmente indispettito da tale atteggiamento, l'uomo al volante
della Ferrari ha prima speronato diverse volte l'utilitaria e dopo
averla bloccata, e' sceso dal veicolo e insieme al passeggero che
viaggiava con lui, ha mandato in frantumi un finestrino della piccola
macchina e preso a pugni il 32enne che la guidava. (segue)

(Rre/Pn/Adnkronos)
31-DIC-10 11:03

Buon 2011 a tutte/i

Auguro a tutte/i un futuro pieno di tanta salute, che è la base essenziale per costruire qualunque progetto di vita