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Tar 2026 - Il Generale di Brigata -OMISSIS- ha ricorso contro un provvedimento del Comando Interregionale Carabinieri “OMISSIS” che, revocando un permesso sindacale concesso in precedenza, ha altresì comunicato la sussistenza di una causa di ineleggibilità alla carica di Segretario Regionale dell’Associazione Sindacale “Nuovo Sindacato Carabinieri” (NSC), per effetto di una sentenza di patteggiamento irrevocabile. La causa di ineleggibilità è prevista dall’art. 1477-ter del D.Lgs. n. 66/2010 (Codice dell’Ordinamento Militare - COM).
Consiglio di Stato 2025-Il caso riguarda la libertà di espressione di un militare, in particolare un Maresciallo della Capitaneria di Porto, che ha presentato un esposto a diverse autorità, inclusa la Procura Generale della Corte dei Conti, e per conoscenza a organi di governo non competenti, ricevendo in cambio una sanzione disciplinare. La questione centrale è la bilanciatura tra il diritto alla libertà di espressione, garantito dall'articolo 21 della Costituzione italiana e dalle normative internazionali, e i doveri di riservatezza e rispetto delle gerarchie all'interno delle forze armate e delle amministrazioni pubbliche. Nel provvedimento dell'amministrazione, si sottolinea che il contenuto dell'esposto è ritenuto lesivo della dignità del corpo di appartenenza e che il gesto del Maresciallo mette in discussione l'amministrazione stessa, violando i doveri assunti con il giuramento prestato.
Consiglio di Stato 2025- Il Consiglio di Stato ha accolto il ricorso presentato dalla signora [Nome e Cognome], sovrintendente capo della Polizia di Stato, contro la graduatoria del concorso interno per titoli per la copertura di 2662 posti di Vice-ispettore del ruolo degli Ispettori della Polizia di Stato. Questo concorso era stato indetto con il decreto n. 333-B /12P.7.29 del 31 dicembre 2020, e la graduatoria era stata approvata con un decreto della Direzione Centrale per gli Affari Generali e le Politiche del Personale della Polizia di Stato del Dipartimento di Pubblica Sicurezza del Ministero dell'Interno, datato 21 giugno 2022, successivamente rideterminata con decreto del 5 luglio 2022.
Tar 2025-Il Ministero dell’Interno, con memoria depositata il 18 luglio 2024, ha difeso la legittimità delle proprie decisioni riguardo al collocamento di un dipendente in fuori ruolo. Ha sottolineato che il ricorrente non ha presentato una richiesta valida di proroga del collocamento, cercando invece di utilizzare l'istituto nonostante la stipula di un nuovo contratto. Il Ministero ha evidenziato che la decisione dell'amministrazione è caratterizzata da un ampio margine di discrezionalità e che il procedimento in questione, regolato dall'art. 58 del D.P.R. n. 3 del 1957, non è un procedimento amministrativo su istanza di parte, ma un'iniziativa officiosa dell'amministrazione stessa.
Tar 2025-la sentenza riguarda la situazione esposta nel documento evidenzia una serie di criticità nella gestione delle posizioni fuori ruolo dei dipendenti, in particolare per quanto concerne il limite temporale di sei anni stabilito dal Ministero. La citazione dell'appunto del 5 dicembre 2023, che sottolinea l'importanza di rientrare in ruolo entro tale termine, mette in luce una mancanza di flessibilità e di considerazione delle specifiche esigenze operative e professionali dei singoli dipendenti coinvolti.
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