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Lo stalking, disciplinato dall’art. 612-bis del Codice Penale, rappresenta un reato di natura abituale che si caratterizza per la reiterazione di comportamenti molesti e persecutori che causano un grave stato di ansia o paura nella vittima. La norma è stata introdotta con la legge n. 69/2019, convertita con modificazioni dalla legge n. 19/2019, che ha rafforzato l’impianto penale relativo a questo fenomeno.

 


Lo stalking, disciplinato dall’art. 612-bis del Codice Penale, rappresenta un reato di natura abituale che si caratterizza per la reiterazione di comportamenti molesti e persecutori che causano un grave stato di ansia o paura nella vittima. La norma è stata introdotta con la legge n. 69/2019, convertita con modificazioni dalla legge n. 19/2019, che ha rafforzato l’impianto penale relativo a questo fenomeno.

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