Translate

INPS 2026 - Messaggio numero 981 del 20-03-2026 - Sentenza delle Sezioni riunite della Corte dei Conti n. 8/2025/QM/SEZ. Chiarimenti in merito alla facoltà di riscatto ai fini pensionistici ai sensi dell’articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165, per i periodi di servizio comunque prestato, non maggiorabili ad altro titolo. Modifiche e integrazioni alla circolare n. 119 del 18 dicembre 2018. A seguito della sentenza delle Sezioni riunite della Corte dei Conti n. 8/2025/QM/SEZ, con il presente messaggio si forniscono chiarimenti in ordine all’individuazione del limite massimo di cinque anni di maggiorazione per l’esercizio della facoltà di riscatto ai fini pensionistici previsto dall’articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165, relativo ai periodi di servizio comunque prestato. Si forniscono altresì specifiche indicazioni operative per l’esercizio della predetta facoltà di riscatto da parte del personale della Polizia di Stato, della Polizia Penitenziaria e della Guardia di Finanza, relativamente ai periodi di servizio comunque prestato.

 



La sentenza C-258/24 della Corte di Giustizia dell’Unione Europea affronta un tema di grande attualità e delicatezza: il bilanciamento tra il diritto delle organizzazioni religiose di autodeterminarsi e di tutelare i propri principi etici, e il diritto dei lavoratori alla protezione contro la discriminazione religiosa sul lavoro. La pronuncia si inserisce nel quadro più ampio delle recenti evoluzioni del diritto dell’UE in materia di libertà religiosa, diritti fondamentali e normativa sul lavoro.