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venerdì 31 dicembre 2010

DECRETO 23 dicembre 2010 Modifiche al decreto 8 agosto 2009, recante: «Determinazione degli ambiti operativi delle associazioni di osservatori volontari, requisiti per l'iscrizione nell'elenco prefettizio e modalita' di tenuta dei relativi elenchi, di cui ai commi da 40 a 44 dell'articolo 3 della legge 15 luglio 2009, n. 94». (10A15690) (GU n. 304 del 30-12-2010 )


IL MINISTRO DELL'INTERNO Vista la legge 1° aprile 1981, n. 121; Visto l'art. 54 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come modificato dall'art. 6 del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito con modificazioni dalla legge 24 luglio 2008, n. 125; Visto il decreto del Ministro dell'interno del 5 agosto 2008, di attuazione dell'art. 6 del citato decreto-legge, n. 92 del 2008, con il quale e' stato definito, tra l'altro, l'ambito della sicurezza urbana e sono stati individuati i correlati poteri di prevenzione e contrasto rimessi a tal fine ai sindaci; Visto l'art. 3 della legge 15 luglio 2009, n. 94, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 24 luglio 2009, n. 128, recante «Disposizioni in materia di sicurezza pubblica», e, in particolare, i commi da 40 a 44, che prevedono il possibile coinvolgimento di associazioni tra cittadini per la segnalazione agli organi competenti di eventi che possono arrecare danno alla sicurezza urbana ovvero situazioni di disagio sociale; Visto il decreto del Ministro dell'interno dell'8 agosto 2009, di attuazione del predetto art. 3, comma 43, della citata legge n. 94/2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'8 agosto 2009, n. 183, recante «determinazione degli ambiti operativi delle associazioni di osservatori volontari, requisiti per l'iscrizione nell'elenco prefettizio e modalita' di tenuta dei relativi elenchi, di cui ai commi da 40 a 44 dell'art. 3 della legge 15 luglio 2009, n. 94.»; Visto il decreto del Ministro dell'interno del 4 febbraio 2010, con il quale sono state apportate alcune modifiche al decreto del Ministro dell'interno dell'8 agosto 2009 al fine di rendere piu' agevoli le modalita' di svolgimento delle attivita' delle associazioni di osservatori, nonche' di prorogare l'applicazione delle disposizioni transitorie; Ritenuto che continuano a sussistere le esigenze di prorogare ulteriormente l'applicazione delle disposizioni transitorie del decreto del Ministero dell'interno dell'8 agosto 2009, come modificato dal decreto del 4 febbraio 2010; Decreta: Art. 1 Modifiche all'art. 9 del decreto del Ministro dell'interno 8 agosto 2009 Al decreto del Ministro dell'interno 8 agosto 2009, come modificato dal decreto del Ministro dell'interno 4 febbraio 2010, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'art. 9, comma 1, ultimo periodo, le parole: «fino al 31 dicembre 2010» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 30 giugno 2011»; b) all'art. 9, comma 2, le parole «Fino alla stessa data del 31 dicembre 2010,» sono sostituite dalle seguenti: «Fino alla stessa data del 30 giugno 2011,». Roma, 23 dicembre 2010 Il Ministro: Maroni

DECRETO 17 dicembre 2010 Proroga di termini previsti dal decreto 6 ottobre 2009 concernente la regolamentazione dell'impiego del personale addetto ai servizi di controllo delle attivita' di intrattenimento e di spettacolo nei luoghi aperti al pubblico. (10A15609) (GU n. 304 del 30-12-2010 )


IL MINISTRO DELL'INTERNO Vista la legge 1° aprile 1981, n. 121; Visto il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modifiche e integrazioni; Visto il regolamento di esecuzione al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, e successive modifiche e integrazioni; Visto l'art. 3 della legge n. 94 del 15 luglio 2009, recante «Disposizioni in materia di sicurezza pubblica» e, in particolare, i commi dal 7 al 13 che autorizzano e disciplinano l'impiego di personale addetto ai servizi di controllo delle attivita' di intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi anche a tutela dell'incolumita' dei presenti; Visto il decreto del Ministro dell'interno del 6 ottobre 2009, di attuazione del predetto art. 3 della citata legge n. 94/2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 9 ottobre 2009, n. 235, recante «Determinazione dei requisiti per l'iscrizione nell'elenco prefettizio del personale addetto ai servizi di controllo delle attivita' d'intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi, le modalita' per la selezione e la formazione del personale, gli ambiti applicativi e il relativo impiego, di cui ai commi da 7 a 13 dell'art. 3 della legge 15 luglio 2009, n. 94»; Visto il decreto del Ministro dell'interno del 31 marzo 2010 recante «Modifiche all'art. 8 del decreto del Ministro dell'interno 6 ottobre 2009, concernente determinazione dei requisiti per l'iscrizione nell'elenco prefettizio del personale addetto ai servizi di controllo delle attivita' d'intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi, le modalita' per la selezione e la formazione del personale, gli ambiti applicativi e il relativo impiego, di cui ai commi da 7 a 13 dell'art. 3 della legge 15 luglio 2009, n. 94» che ha prorogato l'applicazione delle disposizioni transitorie in materia di corsi di formazione al 31 dicembre 2010; Considerato che alcune regioni non sono in grado di completare il percorso formativo per il personale addetto ai servizi di controllo entro il 31 dicembre 2010; Visto l'ordine del giorno A.C. 3857-A del 2 dicembre 2010 con il quale la Camera impegna il Governo a prorogare di ulteriori sei mesi il termine finale per l'avvio dei corsi di formazione da parte delle regioni e delle province all'uopo incaricate, al fine di permettere agli operatori gia' iscritti ai corsi formativi entro il 31 dicembre 2010 di poter completare il percorso al fine di ottenere l'attestato di frequenza richiesto; Decreta: Art. 1 Modifiche all'art. 8 del decreto del Ministro dell'interno 6 ottobre 2009 1. Al decreto del Ministro dell'interno 6 ottobre 2009, come modificato dal decreto del Ministro dell'interno del 31 marzo 2010, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'art. 8, comma 1, ultimo periodo, le parole: « fino al 31 dicembre 2010» sono sostituite con le seguenti: «fino al 30 giugno 2011». Roma, 17 dicembre 2010 Il Ministro: Maroni Registrato alla Corte dei conti il 23 dicembre 2010 Ministeri istituzionali - Interno, registro n. 20, foglio n. 363

LEGGE 17 dicembre 2010, n. 227 Disposizioni concernenti la definizione della funzione pubblica internazionale e la tutela dei funzionari italiani dipendenti da organizzazioni internazionali. (10G0247) (GU n. 304 del 30-12-2010 )

testo in vigore dal: 14-1-2011

La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA


                              Promulga

la seguente legge:
                               Art. 1

  1.  La  Repubblica  promuove  l'accesso  alla   funzione   pubblica
internazionale e riconosce il ruolo svolto  dai  funzionari  italiani
che prestano servizio presso le  organizzazioni  internazionali  alle
quali  l'Italia  aderisce,  di  seguito  denominate   «organizzazioni
internazionali».
  2. Ai fini della presente legge, e' funzionario  internazionale  il
cittadino italiano che ha svolto o che svolge funzioni  professionali
o   direttive   con   rapporto   di    lavoro    dipendente    presso
un'organizzazione internazionale.

 
                      Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art. 10, comma 3, del testo unico  delle  disposizioni
          sulla  promulgazione  delle  leggi,   sull'emanazione   dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni   ufficiali   della   Repubblica    italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          alle quali e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 


Art. 2

  1. Ai soli fini di cui alla presente legge, e' istituito, presso il
Ministero degli affari esteri, l'elenco dei funzionari internazionali
di cittadinanza italiana, di seguito denominato «elenco».
  2.  Sono  iscritti  nell'elenco  i  funzionari  internazionali  che
svolgono o che hanno svolto funzioni professionali  o  direttive  con
rapporto di lavoro dipendente  presso  organizzazioni  internazionali
per almeno due anni continuativi  ovvero  per  almeno  tre  anni  non
continuativi.
  3. L'iscrizione nell'elenco avviene a seguito  della  presentazione
di  un'apposita  domanda  da  parte  del  funzionario  internazionale
interessato.
  4. I dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo
1, comma 2,  del  decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  e
successive modificazioni,  sono  iscritti  in  una  sezione  speciale
dell'elenco.
  5. La tenuta e l'aggiornamento dell'elenco competono  al  Ministero
degli affari esteri, che ne rende conto con cadenza almeno annuale  a
una  commissione  interministeriale,  istituita  presso  il  medesimo
Ministero. La commissione e' composta da un rappresentante  designato
dal  Dipartimento  della  funzione  pubblica  della  Presidenza   del
Consiglio dei ministri, da un rappresentante designato dal  Ministero
degli affari esteri e da un rappresentante  designato  dal  Ministero
dell'economia e delle finanze, ed e' integrata da  un  rappresentante
designato   a   maggioranza   delle   associazioni   dei   funzionari
internazionali  di  cittadinanza  italiana  costituite  nelle  citta'
estere sedi di organizzazioni  internazionali.  Ai  componenti  della
commissione interministeriale  non  e'  corrisposto  alcun  compenso,
indennita' o rimborso di spese.
  6. Il Ministero degli affari esteri provvede a  pubblicizzare  e  a
dare il piu'  ampio  risalto  possibile  all'elenco,  sia  presso  le
amministrazioni pubbliche sia presso le imprese private,  allo  scopo
di  facilitare  la   mobilita'   da   e   verso   le   organizzazioni
internazionali.
  7. Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma  1,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, e  successive  modificazioni,  su
proposta del Ministro degli affari esteri, entro sei mesi dalla  data
di entrata in vigore  della  presente  legge,  sono  disciplinate  le
modalita' di iscrizione e di cancellazione dall'elenco e le modalita'
di   costituzione    e    di    funzionamento    della    commissione
interministeriale di cui al comma 5 del presente articolo.

 
                      Note all'art. 2: 
              Il testo dell'art. 1 del decreto legislativo  30  marzo
          2001, n. 165 (Norme generali  sull'ordinamento  del  lavoro
          alle dipendenze delle  amministrazioni  pubbliche),  e'  il
          seguente: 
              «Art. 1 (Finalita' ed ambito di applicazione)  - 1.  Le
          disposizioni    del    presente    decreto     disciplinano
          l'organizzazione degli uffici e i rapporti di lavoro  e  di
          impiego alle dipendenze  delle  amministrazioni  pubbliche,
          tenuto conto delle  autonomie  locali  e  di  quelle  delle
          regioni   e   delle   province   autonome,   nel   rispetto
          dell'articolo 97, comma primo, della Costituzione, al  fine
          di: 
              a) accrescere  l'efficienza  delle  amministrazioni  in
          relazione a quella dei corrispondenti uffici e servizi  dei
          Paesi dell'Unione europea,  anche  mediante  il  coordinato
          sviluppo di sistemi informativi pubblici; 
              b)  razionalizzare  il  costo  del   lavoro   pubblico,
          contenendo la spesa complessiva per il personale, diretta e
          indiretta, entro i vincoli di finanza pubblica; 
              c) realizzare la migliore utilizzazione  delle  risorse
          umane  nelle  pubbliche  amministrazioni,  assicurando   la
          formazione e  lo  sviluppo  professionale  dei  dipendenti,
          applicando condizioni uniformi rispetto a quelle del lavoro
          privato, garantendo pari opportunita' alle  lavoratrici  ed
          ai lavoratori  nonche'  l'assenza  di  qualunque  forma  di
          discriminazione e di violenza morale o psichica. 
              2. Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte  le
          amministrazioni dello Stato, ivi compresi  gli  istituti  e
          scuole di ogni ordine e grado e le  istituzioni  educative,
          le aziende ed amministrazioni dello  Stato  ad  ordinamento
          autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni,  le  Comunita'
          montane, e loro consorzi  e  associazioni,  le  istituzioni
          universitarie, gli  Istituti  autonomi  case  popolari,  le
          Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e
          loro associazioni, tutti gli enti  pubblici  non  economici
          nazionali,  regionali  e  locali,  le  amministrazioni,  le
          aziende  e  gli  enti  del  Servizio  sanitario  nazionale,
          l'Agenzia per la rappresentanza negoziale  delle  pubbliche
          amministrazioni (ARAN) e  le  Agenzie  di  cui  al  decreto
          legislativo 30 luglio 1999, n. 300. 
              3. Le disposizioni del presente  decreto  costituiscono
          principi fondamentali  ai  sensi  dell'articolo  117  della
          Costituzione. Le Regioni a statuto ordinario  si  attengono
          ad esse tenendo conto  delle  peculiarita'  dei  rispettivi
          ordinamenti. I principi desumibili  dall'articolo  2  della
          legge 23 ottobre 1992, n. 421, e successive  modificazioni,
          e dall'articolo 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997,  n.
          59,   e   successive   modificazioni    ed    integrazioni,
          costituiscono altresi', per le Regioni a statuto speciale e
          per le provincie autonome di Trento  e  di  Bolzano,  norme
          fondamentali    di    riforma    economico-sociale    della
          Repubblica.». 
              Il testo dell'articolo 17,  comma  1,  della  legge  23
          agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e
          ordinamento della Presidenza del Consiglio  dei  Ministri),
          e' il seguente: 
              «Art. 17 (Regolamenti) - 1. Con decreto del  Presidente
          della Repubblica, previa deliberazione  del  Consiglio  dei
          ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve
          pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta,  possono
          essere emanati regolamenti per disciplinare: 
              a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti  legislativi,
          nonche' dei regolamenti comunitari; 
              b) l'attuazione e  l'integrazione  delle  leggi  e  dei
          decreti legislativi recanti  norme  di  principio,  esclusi
          quelli  relativi  a  materie  riservate   alla   competenza
          regionale; 
              c) le materie in cui manchi la disciplina da  parte  di
          leggi o di atti aventi forza di legge, sempre  che  non  si
          tratti di materie comunque riservate alla legge; 
              d)   l'organizzazione   ed   il   funzionamento   delle
          amministrazioni pubbliche secondo le  disposizioni  dettate
          dalla legge;». 

Art. 3 1. Lo Stato favorisce la formazione e l'aggiornamento formativo mirati all'ottenimento delle professionalita' necessarie per l'accesso alle organizzazioni internazionali. 2. Il Ministero degli affari esteri svolge attivita' di promozione e diffusione delle iniziative di formazione attuate ai sensi del comma 1.

Art. 4 1. Ai funzionari internazionali iscritti nell'elenco, ai fini della partecipazione a concorsi indetti dalle amministrazioni pubbliche per la copertura di posti vacanti, sono riconosciuti titoli di merito commisurati agli anni di effettivo servizio nelle organizzazioni internazionali, in base a criteri da stabilire con il regolamento di cui all'articolo 2, comma 7.

Art. 5

  1. Il dipendente delle amministrazioni pubbliche,  il  cui  coniuge
presta servizio all'estero in qualita' di funzionario  internazionale
ai sensi della presente legge, puo' chiedere di essere  collocato  in
aspettativa  qualora  l'amministrazione  non   ritenga   di   poterlo
destinare a prestare servizio nella stessa localita' in cui si  trova
il coniuge  o  qualora  non  sussistano  i  presupposti  per  il  suo
trasferimento nella medesima localita'.  Al  personale  del  comparto
scuola non si applica l'articolo 4 della legge 11 febbraio  1980,  n.
26.
  2. L'aspettativa concessa ai soggetti di cui  al  comma  1  ha  una
durata massima di tre anni, nel corso dei quali i  medesimi  soggetti
non hanno diritto al trattamento economico. Il periodo  trascorso  in
aspettativa non e' computato ai fini della progressione di  carriera,
dell'attribuzione  degli  aumenti  periodici  di  stipendio   e   del
trattamento di quiescenza e previdenza.
  3. Il datore di lavoro del dipendente di un'impresa privata, il cui
coniuge  presta  servizio  all'estero  in  qualita'  di   funzionario
internazionale ai sensi della presente legge, e' tenuto, su richiesta
del dipendente stesso, a concedergli il collocamento in  aspettativa,
con mantenimento del posto di lavoro, senza  diritto  al  trattamento
economico. La disposizione  di  cui  al  presente  comma  si  applica
esclusivamente alle imprese private con un numero di  dipendenti  non
inferiore a cinquanta, nei limiti di un collocamento  in  aspettativa
per ogni cinquanta dipendenti.
  4. L'aspettativa concessa ai soggetti di cui  al  comma  3  ha  una
durata minima di un anno e massima di tre anni.
  5. Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo,  si
applicano le disposizioni della legge 11 febbraio 1980, n. 26,  fermi
restando i limiti alla facolta' di procedere ad  assunzioni  previsti
dalla normativa vigente.
  6. Ai fini di cui al presente articolo, sono comunque  fatte  salve
eventuali misure di maggior favore per i  dipendenti,  contenute  nei
contratti collettivi di lavoro.

 
                      Note all'art. 5: 
              Il testo dell'articolo 4 della legge 11 febbraio  1980,
          n. 26 (Norme relative al collocamento  in  aspettativa  dei
          dipendenti  dello  Stato  il  cui   coniuge,   anche   esso
          dipendente dello Stato, sia chiamato  a  prestare  servizio
          all'estero), e' il seguente: 
              «Art. 4 Qualora l'aspettativa  si  protragga  oltre  un
          anno, l'amministrazione ha facolta' di utilizzare il  posto
          corrispondente ai fini'  delle  assunzioni.  In  tal  caso,
          l'impiegato che cessa dall'aspettativa occupa - ove non  vi
          siano vacanze disponibili - un  posto  in  soprannumero  da
       riassorbirsi al verificarsi della prima vacanza.». 

 Art. 6 1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 2. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione della presente legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 17 dicembre 2010 NAPOLITANO Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Visto, il Guardasigilli: Alfano LAVORI PREPARATORI Camera dei deputati (atto n. 3241): Presentato dall'on. Pianetta il 19 ottobre 2010. Assegnato alla XI Commissione (Lavoro), in sede referente, l'8 marzo 2010 con pareri delle Commissioni I, III, V e X. Esaminato dalla XI Commissione, in sede referente, il 16, 30 marzo 2010; 14 aprile 2010 e 22 giugno 2010. Nuovamente assegnato alla XI Commissione (Lavoro) in sede legislativa il 15 settembre 2010. Esaminato dalla XI Commissione, in sede legislativa il 22 settembre; 13, 14 ottobre 2010 ed approvato il 19 ottobre 2010. Senato della Repubblica (atto n. 2393): Assegnato alla 3^ Commissione (Affari esteri), in sede deliberante, il 3 novembre 2010 con pareri delle Commissioni 1^, 5^, 7^, 10^ e 11^. Esaminato dalla 3^ Commissione il 10 e 16 novembre 2010 ed approvato il 23 novembre 2010.

FIAT 600 BLOCCA SORPASSO FERRARI, INSEGUITO E PESTATO A ROMA CORSA E SPERONAMENTI SU RACCORDO ANULARE CITTA'; DUE ARRESTI

(ANSA) - ROMA, 31 DIC - A bordo di una Fiat 600 aveva
'sfidato' una Ferrari, impedendole il sorpasso. Sarebbe questo
il motivo di un folle inseguimento notturno sul Grande raccordo
anulare di Roma, finito con un'aggressione fisica e due arresti,
dopo un serrato testa a testa, con tanto di speronamenti.
Quella che agli automobilisti in transito e' sembrata una
'gara' era in realta' una 'punizione': la conseguenza di uno
stupido diverbio. Alla fine, speronato e inseguito dal
Ferrarista, il conducente della Fiat e' stato picchiato
selvaggiamente sulla corsia d'emergenza. La scena e' stata pero'
notata da un carabiniere libero dal servizio che, chiamando il
112 prima e intervenendo a dare man forte ai colleghi poi, ha
evitato il peggio. Sono stati arrestati, cosi', due romani di 30
e 32 anni, il Ferrarista e un amico che si trovava con lui,
entrambi gia' noti alle forze dell'ordine. Dovranno rispondere
di violenza privata, lesioni aggravate in concorso,
danneggiamento e resistenza a pubblico ufficiale.
L'inseguimento e' iniziato sul Gra, all'altezza dell'uscita
'Pontina', dove il conducente della Fiat non si e' lasciato
superare dalla Ferrari che lo seguiva. Probabilmente
indispettito da tale atteggiamento, il Ferrarista ha prima
speronato diverse volte l'utilitaria e dopo averla bloccata, e'
sceso dal veicolo e, insieme all'amico, ha mandato in frantumi
un finestrino della 600 e preso a pugni il 32enne che la
guidava.
I due aggressori sono stati arrestati dai militari del Nucleo
Radiomobile di Roma. All'interno della Ferrari sono stati
rinvenuti 27.500 euro in contanti: la provenienza del denaro,
sequestrato assieme alla Ferrari, dovra' essere chiarita. Il
conducente della 600 e' stato portato al Sant'Eugenio per i
soccorsi; e' stato dimesso con una prognosi di 21 giorni.
(ANSA).

PGL
31-DIC-10 09:32 NNNN
NON DA' STRADA A UNA FERRARI,TAMPONATO E MALMENATO SU GRA DI ROMA =
(AGI) - Roma, 31 dic. - Un serrato testa a testa tra una
Ferrari e una Fiat 600, con tanto di speronamenti, e' la scena
che si e' presentata a diversi automobilisti in transito,
questa notte, sul Grande Raccordo Anulare. Quella che sembrava
una folle gara si e' rivelata essere un diverbio per futili
motivi, conclusosi, sulla corsia d'emergenza, con botte da orbi
da parte del conducente della Ferrari e dell'amico che
viaggiava con lui contro il povero conducente della 600 che e'
finito in ospedale. Per fortuna si trovava a passare anche un
Carabiniere libero dal servizio che, chiamando il 112 prima e
intervenendo a dare man forte ai colleghi poi, ha evitato il
peggio. A finire in manette sono stati due cittadini romani di
30 e 32 anni, entrambi gia' noti alle forze dell'ordine, che
dovranno rispondere di violenza privata lesioni aggravate in
concorso, danneggiamento e resistenza a pubblico ufficiale. I
fatti si sono verificati sul Grande Raccordo Anulare,
all'altezza dell'uscita "Pontina", dove il conducente della
Fiat "600" non si e' lasciato superare dalla Ferrari che lo
seguiva. Probabilmente indispettito da tale atteggiamento, il
ferrarista ha prima speronato diverse volte l'utilitaria e dopo
averla bloccata, e' sceso dal veicolo e insieme al passeggero
che viaggiava con lui, ha mandato in frantumi un finestrino
della piccola macchina e preso a pugni il 32enne che la
guidava. I Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Roma, grazie
alla segnalazione e alla collaborazione di un Carabiniere del
Nucleo Investigativo di Roma che, libero dal servizio ha
assistito alla scena, sono prontamente intervenuti bloccando e
arrestando i due aggressori nonostante la dura resistenza
opposta. All'interno della Ferrari i militari hanno rinvenuto
27.500 euro in contanti la cui provenienza dovra' essere
chiarita. Il conducente della 600 e' stato trasportato
all'ospedale Sant'Eugenio dove visitato e medicato e' stato
dimesso con una prognosi di 21 giorni per le lesioni riportate,
mentre la Ferrari e il denaro trovato all'interno, sono stati
sequestrati. Per gli aggressori si sono aperte le porte di
Regina Coeli, dove si trovano a disposizione dell'Autorita'
Giudiziaria. (AGI)
Red/Dos
310915 DIC 10

NNNN
ROMA: NON SI LASCIA SUPERARE DA FERRARI, VIENE PICCHIATO DAL CONDUCENTE =

Roma, 31 dic. - (Adnkronos) - Testa a testa tra una Ferrari e
una Fiat 600, con tanto di speronamenti. E' successo la notte scorsa
sul grande raccordo anulare di Roma. Quella che sembrava una folle
gara si e' rivelata una lite per futili motivi finita poi con
l'aggressione, sulla corsia d'emergenza, del conducente della Fiat 600
da parte del conducente della Ferrari e dell'amico che viaggiava con
lui.

A notare la scena e' stato un carabiniere libero dal servizio
che, chiamando il 112 prima e intervenendo in aiuto dei colleghi, ha
evitato il peggio. A finire i manette sono stati due cittadini romani
di 30 e 32 anni, entrambi gia' noti alle forze dell'ordine, che
dovranno rispondere di violenza privata lesioni aggravate in concorso,
danneggiamento e resistenza a pubblico ufficiale.

Secondo la ricostruzione dei carabinieri, tutto e' successo
all'altezza dell'uscita ''Pontina'', dove il conducente della Fiat 600
non si e' lasciato superare dalla Ferrari che lo seguiva.
Probabilmente indispettito da tale atteggiamento, l'uomo al volante
della Ferrari ha prima speronato diverse volte l'utilitaria e dopo
averla bloccata, e' sceso dal veicolo e insieme al passeggero che
viaggiava con lui, ha mandato in frantumi un finestrino della piccola
macchina e preso a pugni il 32enne che la guidava. (segue)

(Rre/Pn/Adnkronos)
31-DIC-10 11:03

Buon 2011 a tutte/i

Auguro a tutte/i un futuro pieno di tanta salute, che è la base essenziale per costruire qualunque progetto di vita

giovedì 30 dicembre 2010

Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie Speciale - Concorsi n. 103 del 28-12-2010

Concorso, per esami, per l'ammissione di 50 (cinquanta) allievi al primo anno del 193° corso dell'Accademia militare per la formazione di base degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri. Anno accademico 2011-2012. (GU n. 103 del 28-12-2010 ) Scadenza 27 gennaio 2011

Graduatoria - Avviso relativo alla pubblicazione dei decreti del 20 dicembre 2010 concernenti le graduatorie dei concorsi pubblici, per titoli ed esami, ad 1 posto di direttore tecnico psicologo ed 1 posto di direttore tecnico chimico del ruolo dei direttori tecnici psicologi e chimici della Polizia di Stato, indetti con decreti del 2 febbraio 2010. (GU n. 103 del 28-12-2010 )

Sul Bollettino Ufficiale del personale del Ministero dell'Interno, Supplemento straordinario n. 1/40bis del 28 dicembre 2010 sono stati pubblicati i decreti datati 20 dicembre 2010, recanti le graduatorie e le dichiarazioni dei vincitori dei concorsi pubblici, per titoli ed esami, per il conferimento di 1 posto di direttore tecnico psicologo e di 1 posto di direttore tecnico chimico della Polizia di Stato, indetti con decreti in data 2 febbraio 2010.

PROTEZIONE CIVILE: PROROGATO TERMINE PER REGOLAMENTO SICUREZZA LAVORATORI



I =

Roma, 30 dic. - (Adnkronos) - Su richiesta del Dipartimento
della Protezione Civile, il Governo ha prorogato fino al 31 marzo 2011
il termine per l'adozione del regolamento sulla sicurezza dei
volontari di protezione civile previsto dal decreto legislativo n.
81/2008 per consentire di portare a termine il necessario
approfondimento e confronto sui contenuti del regolamento, vista la
rilevanza del tema, con le altre Amministrazioni centrali interessate,
le Regioni, le Province Autonome e le rappresentanze del volontariato.
Lo comunica la Protezione civile.

La proroga, ragguaglia ancora la nota, riguarda le
organizzazioni di volontariato di protezione civile, i Corpi dei
Vigili del Fuoco Volontari delle Province Autonome di Trento e di
Bolzano e della Regione Autonoma Valle d'Aosta e le componenti
volontaristiche della Croce Rossa Italiana e del Corpo Nazionale del
Soccorso Alpino e Speleologico.

Il Dipartimento della Protezione Civile e' impegnato a
completare l'iter di approvazione della nuova disciplina in tempi
rapidi. "Confidiamo di giungere quanto prima alla definizione di una
cornice generale di sicurezza - sottolinea il Capo del Dipartimento
della Protezione, Civile Franco Gabrielli - nella quale tutti i
volontari di protezione civile possano riconoscersi e che, secondo le
prescrizioni del legislatore, sia compatibile con le particolari
modalita' di svolgimento delle attivita' di volontariato nel delicato
settore della protezione civile".

(Sin/Pn/Adnkronos)
30-DIC-10 17:28

NNNN

ANSA/ SANITA':STRESS DA LAVORO IN CORSIA,ARRIVANO LINEE GUIDA INDAGINE CGIL, PIU' A RISCHIO PRONTO SOCCORSO;FIASO,SIAMO PRONTI




(ANSA) - ROMA, 30 DIC - Stressati. Soprattutto da turni
massacranti in Pronto Soccorso e senza adeguati riposi. Ma anche
dal timore delle denunce, che arrivano sempre piu' frequenti. E'
la fotografia scattata da un'indagine della Cgil Medici sul
personale del servizio sanitario pubblico, alla vigilia
dell'entrata in vigore della norma, prevista dal Testo Unico
della sicurezza sul lavoro, che impone alle aziende, pubbliche e
private, di misurare tra i fattori di rischio anche quello da
'stress lavoro-correlato'.
Ma la sanita', fa sapere la Fiaso (la federazione delle Asl e
degli ospedali), e' pronta a combattere condizioni di lavoro che
creano disagio ai dipendenti e a breve diffondera' le linee
guida contro lo stress da lavoro in corsia. In modo da ridurre
anche i potenziali errori clinici, che si sviluppano piu'
facilmente quando l'organizzazione del lavoro non e' orientata
al 'benessere'.
L'ospedale, secondo l'indagine della Cgil in 12 Regioni
(divise equamente tra Nord, Centro e Sud) e' il luogo dove c'e'
maggiore rischio stress (un punteggio di 52 su 60), con il
Pronto Soccorso in prima fila (60 su 60), mentre creano meno
difficolt… i servizi sul territorio. Tra questi, ad avere
maggiori disagi sono i medici che si occupano della salute
mentale (49 punti su 60 di rischio) e delle dipendenze (48 su
60). Nei nosocomi, dopo chi si occupa di emergenza-urgenza, ad
essere piu' stressanti sono le chirurgie (50 su 60). E a
preoccupare di piu' e', per tutti, il sovraccarico di lavoro (53
su 60) rispetto al rischio di denunce (47 su 60) e le
disfunzioni organizzative, che pesano maggiormente al Centro e
al Sud. Dati che dovrebbero indurre le aziende sanitarie, dice
Massimo Cozza, segretario della Cgil Medici, in primo luogo a
''stabilizzare i rapporti di lavoro'' visto che la maggior parte
degli 8.000 precari della sanita' e' nei Pronto Soccorso. E poi
a ''porre fine a una politica di indiscriminati blocchi delle
assunzioni'' per ovviare al sovraccarico di lavori dei camici
bianchi.
''E' provato - spiega Giancarlo Sassoli, del Collegio
sindacale Fiaso - che i sanitari sottoposti a maggior stress da
lavoro correlato commettono anche piu' errori clinici''. Per
questo la federazione ha voluto fare da 'apripista' con un
laboratorio di sperimentazione del 'benessere organizzativo' in
11 aziende sanitarie e ospedaliere partito da qualche mese, che
a breve diffondera' i primi risultati. (ANSA)

Y87
30-DIC-10 18:14 NNNN

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Agenzia delle dogane Nota 27-12-2010 n. 166163 Emendamento sicurezza al Codice Doganale Comunitario. Nuove funzionalità disponibili in A.I.D.A. relative ai progetti I.C.S. (Import Control System), E.C.S. (Export Control System) e CARGO. Emanata dall'Agenzia delle dogane, Direzione centrale tecnologie per l'innovazione ufficio integrazione applicativa.

Nota 27 dicembre 2010, n. 166163 (1).

Emendamento sicurezza al Codice Doganale Comunitario. Nuove funzionalità disponibili in A.I.D.A. relative ai progetti I.C.S. (Import Control System), E.C.S. (Export Control System) e CARGO.

(1) Emanata dall'Agenzia delle dogane, Direzione centrale tecnologie per l'innovazione ufficio integrazione applicativa.



 

Alle


Direzioni regionali ed interregionali delle dogane
 

Alle


Direzioni provinciali di Trento e di Bolzano
 

All'


Ufficio processi automatizzati dei distretti
   

Loro sedi
 

All'


attenzione dei coordinatori regionali A.I.D.A.
 

All'


Attenzione degli amministratori regionali e territoriali della sicurezza A.I.D.A.
   

Loro sedi

e, p.c.:


All'


Ufficio centrale antifrode
 

Alla


Direzione centrale gestione tributi e rapporto con gli utenti
 

Alla


Direzione centrale accertamenti e controlli
   

Sede
 

All'


Associazione agenti raccomandatari mediatori marittimi agenti aerei - Assoagenti
   

info@assagenti.it
 

All'


Associazione industrie dolciarie italiane - Aidi
   

aidi@aidi-assodolce.it
 

All'


Associazione italiana commercio chimico - Assicc
   

info@assicc.it
 

All'


Associazione italiana corrieri aerei internazionali - Aicai
   

segretario.generale@aicaionline.it
 

All'


Associazione italiana delle imprese di logistica, magazzini generali, terminal operators portuali, interportuali ed aeroportuali - Assologistica
   

milano@assologistica.it
 

All'


Associazione italiana di logistica e di supply chain management - Ailog
   

info@ailog.it
 

All'


Associazione italiana terminalisti portuali - Assiterminal
   

terminalporti@assiterminal.it
 

All'


Associazione nazionale agenti merci aeree - Anama
   

anama@fedespedi.it
 

All'


Associazione nazionale centri di assistenza doganale - Assocad
   

info@assocad.it
 

All'


Associazione nazionale depositi costieri olii minerali - Assocostieri
   

assocostieri@assocostieri.it
 

All'


Associazione nazionale imprese trasporti automobilistici - Anita
   

anita@anita.it
 

All'


Associazione italiana gestori aeroporti - Assaeroporti
   

segreteria@assaeroporti.net
 

All'


Associazione nazionale spedizionieri doganali - Anasped
   

anasped@confcommercio.it
 

All'


Associazione porti italiani - Assoporti
   

info@assoporti.it
 

All'


Autorità portuale di Ancona
   

info@autoritaportuale.ancona.it
 

All'


Autorità portuale di Augusta
   

port.authority.augusta@virgilio.it
 

All'


Autorità portuale di Bari
   

apbari@porto.bari.it
 

All'


Autorità portuale di Brindisi
   

autorita.portuale.br@libero.it
 

All'


Autorità portuale di Cagliari
   

autorita.portuale@tiscali.it
 

All'


Autorità portuale di Catania
   

portoct.ufficiotecnico@tin.it
 

All'


Autorità portuale di Civitavecchia
   

autorita@portidiroma.it
 

All'


Autorità portuale di Genova
   

info@porto.genova.it
 

All'


Autorità portuale di Gioia Tauro
   

affarigenerali@portodigioiatauro.it
 

All'


Autorità portuale di La Spezia
   

segreteria@porto.laspezia.it
 

All'


Autorità portuale di Livorno
   

direzione@portauthority.li.it
 

All'


Autorità portuale di Marina di Carrara
   

info@portauthoritymdc.ms.it
 

All'


Autorità portuale di Messina
   

segreteria@porto.messina.it
 

All'


Autorità portuale di Napoli
   

segreteriagenerale@porto.napoli.it
 

All'


Autorità portuale di Olbia
   

ap.olbiagolfoaranci@tiscali.it
 

All'


Autorità portuale di Palermo
   

autport@autport.pa.it
 

All'


Autorità portuale di Ravenna
   

info@port.ravenna.it
 

All'


Autorità portuale di Salerno
   

info@porto.salerno.it
 

All'


Autorità portuale di Savona
   

authority@porto.sv.it
 

All'


Autorità portuale di Taranto
   

authority@port.taranto.it
 

All'


Autorità portuale di Trapani
   

autoritaportualetp@comeg.it
 

All'


Autorità portuale di Trieste
   

info@porto.trieste.it
 

All'


Autorità portuale di Venezia
   

apv@port.venice.it
 

Alla


Camera di commercio internazionale - Icc
   

Italia icc@cciitalia.org
 

Alla


Confederazione generale dell'agricoltura - Confagricoltura
   

direzione@confagricoltura.it
 

Alla


Confederazione generale italiana dell'artigianato - Confartigianato
   

confartigianato@confartigianato.it
 

Alla


Confederazione generale italiana del commercio e del turismo - Confcommercio
   

confcommercio@confcommercio.it
 

Alla


Confederazione generale italiana delle imprese, delle attività professionali e del lavoro autonomo Confcommercio - Imprese per l'Italia
   

confcommercio@confcommercio.it
 

Alla


Confederazione generale dell'industria italiana - Confindustria
   

dg@confindustria.it
 

Alla


Confederazione generale italiana dei trasporti e della logistica - Confetra
   

confetra@confetra.com
 

Alla


Confederazione italiana armatori - Confitarma
   

confitarma@confitarma.it
 

Al


Consiglio nazionale degli spedizionieri doganali
   

info@cnsd.it
 

Alla


Contship Italia SpA
   

contship@contshipitalia.com
 

All’


Eni
   

andrea.camerinelli@eni.it
   

giuseppe.santagostino@eni.it
 

Alla


Federazione nazionale dell'industria chimica - Federchimica
   

sosa@federchimica.it
 

Alla


Federazione delle associazioni nazionali dell'industria meccanica varia e affine - Anima
   

anima@anima-it.com
 

Alla


Federazione nazionale agenti mediatori marittimi - Federagenti
   

info@federagenti.it
 

Alla


Federazione imprese energetiche e idriche - Federutility
   

affarigenerali@federutility.it
 

Alla


Federazione italiana trasportatori - Fedit (già Federcorrieri)
   

segreteria@fedit.it
 

Alla


Federazione nazionale delle imprese di spedizioni internazionali - Fedespedi
   

fedespedi@fedespedi.it
 

All’


International air transport association - IATA
   

info.it@iata.org
 

All’


Unione interporti riuniti - Uir
   

segreteria@unioneinterportiriuniti.org
 

All’


Unione italiana delle camere di commercio, industria, agricoltura e artigianato - Unioncamere
   

segreteria.generale@unioncamere.it
 

Alla


Unione Petrolifera direttore@unionepetrolifera.it
 

Alla


Women's International Shipping and Trading Association - Wista
   

wista.italia@libero.it




1. Premessa

Secondo quanto previsto dal Reg. (CE) n. 648/2005 che ha modificato il Codice Doganale Comunitario e dal Reg. (CE) n. 1875/2006, e successive modifiche delle Disposizioni di Attuazione del Codice, per la merce che deve essere introdotta nel territorio doganale della Comunità è richiesta la trasmissione telematica della Dichiarazione Sommaria di Entrata - Entry Summary Declaration (ENS) -, a meno delle deroghe indicate all'art. 181-quater delle Disposizioni di Attuazione del Codice - DAC.

In base a criteri di rischio comuni a tutti gli Stati Membri, le ENS sono analizzate per stabilire, in ragione del rischio riscontrato, se le merci debbano essere sottoposte a controllo al primo ufficio di ingresso nella comunità o all'ufficio di effettivo sbarco della merce. Per la merce containerizzata di cui all'art. 592-ter, comma 1, lettera a) sub i) delle DAC, così come modificate dal Reg. (CE) 1875/2006, nei casi in cui viene individuato un rischio elevatissimo, può essere notificato il divieto di caricare la merce al punto di imbarco (do not load).

L'art. 184-octies delle DAC, così come modificate dal Reg. (CE) n. 312/2009, prevede altresì l'obbligo dell'invio di una notifica elettronica di arrivo del mezzo di trasporto attivo in entrata nel territorio doganale della Comunità, al fine di esplicitare il controllo di sicurezza da eseguire.

In Italia, in coerenza con le linee guida comunitarie ed allo scopo di evitare duplicazioni di adempimenti, il Manifesto Merci in Arrivo (MMA), completato con i dati identificativi del mezzo di trasporto (data prevista di arrivo, modalità e mezzo di trasporto - c.d. entry key) e con i riferimenti delle dichiarazioni sommarie di entrata (Movement Reference Number della ENS e Item Number delle merci contenute nella ENS), una volta convalidato, assolve alle funzioni di notifica elettronica di arrivo del mezzo di trasporto.

Analogamente, per le merci in uscita dal territorio comunitario, le norme richiamate prevedono l'obbligatorietà della trasmissione dei dati sicurezza attraverso la dichiarazione telematica di esportazione ovvero, per le merci che non ne sono oggetto, attraverso la Dichiarazione Sommaria di Uscita (Exit Summary Declaration - EXS), per valutarne il rischio ai fini sicurezza, in base a criteri comuni a tutti gli Stati Membri, nonché l'obbligatorietà della Notifica di arrivo presso l'ufficio di uscita, al fine di esplicitare l'eventuale controllo di sicurezza da eseguire.

In Italia, in coerenza con le linee guida comunitarie ed allo scopo di evitare duplicazioni di adempimenti, il Manifesto Merci in Partenza (MMP), completato con gli M.R.N. (Movement Reference Number) delle dichiarazioni di esportazione ovvero delle EXS, svolge anche la funzione di notifica di arrivo presso l'ufficio di uscita e di richiesta di autorizzazione all'imbarco.

Si precisa che l'iscrizione di un M.R.N. sul MMP notifica automaticamente l'arrivo delle merci all'ufficio di uscita, indipendentemente dalla convalida del MMP e sostituisce, ai sensi dell'art. 796-quater delle DAC, la presentazione del Documento Accompagnamento Esportazione (DAE).

Sono state da tempo rese disponibili nell'ambiente di addestramento del Servizio Telematico Doganale le funzionalità per attuare gli adempimenti previsti dalle norme citate. Si riporta in allegato (Allegato Tecnico) alla presente il riepilogo delle comunicazioni che hanno anticipato le funzionalità in parola pubblicate nel corso del corrente anno sul portale dell'Agenzia.

A seguito degli esiti della sperimentazione condotta dagli operatori su tali funzionalità e di quanto condiviso con le Associazioni di categoria e i rappresentanti degli uffici territoriali nell'ambito degli incontri del tavolo tecnico "e-customs", si forniscono le istruzioni di dettaglio riguardanti le nuove applicazioni.



2. Disponibilità delle nuove applicazioni

Le applicazioni concernenti la gestione degli MMA e degli MMP sono disponibili in ambiente di esercizio dal giorno 28 dicembre p.v., a partire dalle ore 11:00.

Si richiama l'attenzione sulla circostanza che a decorrere da tale data i tracciati versione 3.2 dei MMA e MMP sono sostituiti rispettivamente dalle versioni 4.2 e 4.1.

Le applicazioni concernenti la gestione delle dichiarazioni sommarie di entrata (ENS, RENS e DIV) e delle dichiarazioni sommarie di uscita (EXS e REXS) sono disponibili in ambiente di esercizio dal 3 gennaio 2011, a partire dalle ore 8:00.



3. Processo di entrata

La presentazione delle ENS deve essere effettuata, per via telematica, all'ufficio di primo ingresso nel territorio della Comunità, secondo i tracciati allegati nell'Appendice del manuale utente del servizio telematico: "Tracciati record Dichiarazioni Doganali - tracciati unificati".

Sono inoltre disponibili per il personale degli uffici le funzionalità per l'acquisizione della ENS presentata su supporto esterno (usb, cd-rom, ecc.), da utilizzarsi esclusivamente come procedura di soccorso in caso di impossibilità di trasmissione elettronica della dichiarazione in parola.


3.1 Presentazione telematica della dichiarazione sommaria di entrata


Per ottemperare alla prescrizione comunitaria della presentazione telematica della dichiarazione in parola è stato predisposto il messaggio "ENS" che deve essere redatto secondo le specifiche pubblicate nell'Appendice del manuale utente del servizio telematico: "Tracciati record Dichiarazioni Doganali - tracciati unificati".

L'accettazione di tale dichiarazione in A.I.D.A., che non richiede alcun intervento da parte del personale degli uffici, è notificata al soggetto che ha trasmesso la ENS, mediante l'invio di un messaggio di risposta contenente il M.R.N. (Movement Reference Number) attribuito alla dichiarazione e le altre informazioni previste dal manuale per l'utente.

Il MRN è così strutturato:

- i caratteri 1 e 2 indicano le ultime due cifre dell'anno di registrazione della dichiarazione (es.: "09", "10",...);

- i caratteri 3 e 4 corrispondono al codice iso-alpha2 del paese di registrazione della dichiarazione (es.: "IT", "DE", "ES",...);

- i caratteri da 5 a 7 indicano l'ufficio di registrazione della dichiarazione;

- i caratteri 8 e 9 corrispondono all'identificativo della dichiarazione sommaria di entrata "EN";

- i caratteri da 10 a 16 indicano il progressivo numerico di registrazione della dichiarazione;

- il carattere 17 è valorizzato con "N";

- il carattere 18 è un "check digit" determinato dal sistema informatico in base alle regole di calcolo stabilite dai servizi centrali della Commissione Europea.

Se nell'apposito campo della ENS è indicato il codice EORI del soggetto che provvederà alla presentazione del manifesto (vettore o suo rappresentante) e tale soggetto è autorizzato al Servizio Telematico Doganale (STD), il MRN e le altre informazioni sono disponibili anche per quest'ultimo soggetto, al fine di agevolare la compilazione del MMA.

Le ENS per le quali non siano stata presentate le relative notifiche di arrivo sono annullate automaticamente dal sistema dopo 200 giorni di calendario.

Il personale degli uffici provvede alla consultazione della dichiarazione sommaria di entrata accedendo alla funzione "Consultazione" presente in A.I.D.A alla linea di lavoro "Dogane / Dichiarazioni sommarie / Entrata".


3.2 Rettifica di una dichiarazione sommaria di entrata


L'operatore economico può rettificare i dati della dichiarazione inviando il messaggio "RENS" che deve essere redatto secondo le specifiche pubblicate nell'Appendice del manuale utente del servizio telematico: "Tracciati record Dichiarazioni Doganali - tracciati unificati".

Le richieste di rettifica di una ENS possono riguardare la modifica, l'integrazione e la cancellazione di dati e devono essere inviate al medesimo ufficio di primo ingresso al quale era stata inviata la ENS. Se la richiesta di rettifica di una ENS è rifiutata resta valida la ENS precedentemente accettata.

Non possono essere rettificate le ENS per le quali:

- è stato comunicato un "do not load";

- è stata presentata la richiesta di diversione, di cui al paragrafo 3.3;

- è stata già presentata la notifica di arrivo, di cui al paragrafo 3.4.

L'accettazione delle rettifiche, che non richiede alcun intervento da parte del personale degli uffici, è notificata mediante l'invio di un messaggio di risposta redatto secondo le specifiche pubblicate nell'Appendice del manuale utente del servizio telematico: "Tracciati record Dichiarazioni Doganali - tracciati unificati".


3.3 Diversione del mezzo di trasporto verso un altro ufficio


Qualora sia stata inviata una ENS per la quale l'effettivo ingresso avverrà in un ufficio situato in un altro Stato Membro non presente nell'itinerario di tale ENS, l'operatore economico è tenuto ad inviare una richiesta di diversione (messaggio "DIV") redatta secondo le specifiche pubblicate nell'Appendice del manuale utente del servizio telematico: "Tracciati record Dichiarazioni Doganali - tracciati unificati".

Qualora sia stata presentata una ENS ad un altro Stato Membro, nel cui itinerario non sia indicato almeno un porto/aeroporto italiano, ed il mezzo di trasporto giunga in un ufficio italiano come primo ufficio di ingresso nella Comunità, il vettore o il suo rappresentante è tenuto ad inviare la notifica di diversione al Paese di primo ingresso dichiarato nella ENS (secondo regole e modalità stabilite da tale Paese). Il sistema informatico di tale Paese provvede ad inoltrare al sistema A.I.D.A. le informazioni necessarie.

Se l'operatore, per cause di forza maggiore o per indisponibilità dei sistemi, non abbia effettuato tale notifica allo Stato Membro interessato, è tenuto a dare notizia dell'arrivo del mezzo di trasporto, all'ufficio doganale di ingresso, prima di procedere all'invio del record di chiusura del MMA (record "Z"). In tal caso il personale dell' ufficio invia un messaggio di "richiesta informazioni" allo Stato Membro di primo ingresso dichiarato per ottenere i dati della dichiarazione sommaria. Tale procedura, in ragione dei ritardi che può comportare nello svincolo delle partite, deve essere utilizzata esclusivamente come procedura di soccorso.

Qualora sia stata presentata una ENS ad un altro Stato Membro, nel cui itinerario non sia indicato almeno un porto/aeroporto italiano, ed il mezzo di trasporto giunga in un ufficio italiano (successivo al primo), il vettore o il suo rappresentante è tenuto a dare notizia dell'arrivo del mezzo di trasporto a tale ufficio, prima di procedere all'invio del record di chiusura del MMA (record "Z") per consentire al personale dell'ufficio di inviare un messaggio di "richiesta informazioni" allo Stato Membro di primo ingresso dichiarato per ottenere i dati della dichiarazione sommaria.


3.4 Gestione notifica di arrivo / MMA


Si rammenta che il MMA [1] può essere predisposto tramite l'invio progressivo delle partite da iscrivere.

Per ogni partita in sbarco deve essere indicato il M.R.N. della ENS e il relativo Item ovvero l'indicazione del valore "S" nel campo "Deroga alla presentazione della ENS" del record B, del tracciato dei MMA, nei casi di deroga, previsti all'art. 181-quater delle Disposizioni di Attuazione del Codice nonché per le merci trasportate tra porti/aeroporti comunitari. Tale deroga è applicabile per gli MMA trasmessi in data antecedente al 3° gennaio 2011, nonché per gli MMA trasmessi in data successiva ma riferiti a mezzi di trasporto il cui viaggio abbia avuto inizio in data antecedente al 1° gennaio 2011.

Ai fini dell'individuazioni di destinazioni/partenze da piattaforme/"mare aperto" sono stati attribuiti rispettivamente i codici luogo ITXXX e ITYYY da indicare negli opportuni campi del MMA.).

Con le nuove funzionalità l'invio del record "Z" determina contemporaneamente:

- la chiusura del manifesto,

- la convalida dello stesso,

- la notifica di arrivo del mezzo di trasporto.

Pertanto l'invio del record "Z" deve essere eseguito all'arrivo effettivo di tale mezzo, ovvero nei tempi previsti dalle procedure di pre-clearing.

Il soggetto responsabile del MMA provvede alla presentazione della copia sottoscritta del solo frontespizio recante i dati generali e riepilogativi del manifesto trasmesso a seguito della chiusura/convalida/notifica eseguita per via elettronica.

In risposta all'invio del record "Z", il sistema fornisce, per ogni partita iscritta a manifesto, l'indicazione dei seguenti "stati":

- "Svincolabile": la partita non richiede un controllo sicurezza ed è immediatamente dichiarabile.

- "Dichiarabile ma non svincolabile": la partita è oggetto di un controllo di sicurezza ma è dichiarabile al fine di permettere, ove ricorra il caso, di unificare i controlli sicurezza con gli eventuali controlli doganali. Se la dichiarazione di esito non è oggetto di un controllo doganale documentale, scanner o fisico (CDC ="CA") il sistema inibisce lo svincolo sino alla comunicazione dell'esito del controllo sulla partita ai fini della sicurezza, a cura di chi ha eseguito tale controllo. L'eventuale svincolo deve essere eseguito per il tramite della funzione "Calcolo del codice di svincolo". Qualora, a seguito dei controlli di sicurezza, le merci non siano svincolabili, è possibile, a cura di chi ha eseguito i controlli, procedere all'annullamento della dichiarazione indicando la nuova causale "A3 non dichiarabili".

È appena il caso di far presente che non si può procedere alla rettifica delle dichiarazioni doganali che danno esito a partite di A3 [2] nello stato "dichiarabile ma non svincolabile" o "non dichiarabile".

Per agevolare l'attività di controllo degli uffici le linee di "Monitoraggio dichiarazioni in sdoganamento telematico" e "Consultazione elenchi riepilogativi" sono state aggiornate con l'aggiunta del parametro "Svincolate / Non svincolate" tra i criteri di ricerca.

- "Non Dichiarabile": la partita è oggetto di un controllo di sicurezza immediato (rischio elevato).

- "In attesa di esito" (valutazione del rischio in corso): la partita è in attesa di verifica Safety & Security, perché l'attività di valutazione del rischio della ENS associata alla partita ancora non è terminata. Al termine della valutazione del rischio, le partite "In attesa di esito" assumono uno degli altri tre stati previsti.


[1] Si precisa che nei casi di voli per i quali sono attribuiti più identificativi volo (code sharing), vanno presentati, due distinti MMA recanti ognuno l'entry key del volo di competenza.

[2] Eventualmente presenti nel messaggio di completamento (M2).


3.5 Monitoraggio ai fini Safety & Security


I funzionari preposti all'attività di controllo dispongono del pannello di "Monitoraggio Safety & Security" in cui vengono inseriti gli M.R.N., e il relativo item della ENS, iscritti nel MMA (record B, merce in sbarco), soggetti ad un controllo sicurezza.

Il sistema provvede ad inviare automaticamente gli aggiornamenti dello stato delle partite a seguito delle attività poste in essere dall'ufficio per le partite diverse da "svincolabili". Tali aggiornamenti sono contenuti nel messaggio IRISP contenente nell'apposito campo il valore "irisp 2". Di conseguenza il soggetto responsabile del manifesto è tenuto a monitorare tali aggiornamenti.

In caso di acquisizione del MMA tramite floppy, usb, cd-rom, ecc., la necessità di effettuare un controllo è segnalata agli uffici tramite un'opportuna maschera di A.I.D.A. (pop-up) con la generica segnalazione "Presenza di M.R.N. soggetti a controllo sicurezza". Di tale evenienza il funzionario preposto informa il responsabile del MMA e l'ufficio competente procede alle attività di controllo e alla conseguente registrazione dell'esito dello stesso.


3.6 Rettifica, inserimento e annullamento di righe del MMA


Si rammenta che il responsabile del manifesto può procedere alla rettifica dei dati inseriti a manifesto o all'inserimento di nuove righe per via completamente telematica (cfr. specifiche pubblicate nell'Appendice del manuale utente del servizio telematico), prima dell'invio del record "Z". Dopo tale invio le richieste di rettifica e d'inserimento di nuove righe necessitano di una convalida della dogana.

Le rettifiche sono inibite per i campi relativi a M.R.N. della ENS, e relativo item, soggetti a controllo sicurezza.

Nel caso di inserimento di ulteriori righe in un manifesto, contenente merci in sbarco (record B), per cui è stato inviato il record "Z" di chiusura, il sistema modifica lo stato del manifesto da "C" (totalmente convalidato) a "P" (parzialmente convalidato) per consentire la convalida delle sole integrazioni trasmesse a cura dell'ufficio che procede, tramite l'apposita funzione, a validare le rettifiche e le integrazioni apportate. Tale convalida è consentita dopo il completamento delle attività di controllo eventualmente selezionate dal sistema.

Si rammenta che l'annullamento di righe di manifesto deve essere sempre richiesto all'ufficio doganale.



4. Processo di uscita

Come specificato in premessa, l'iscrizione progressiva nel MMP degli MRN delle dichiarazioni doganali, ovvero delle EXS, consente di notificare all'ufficio di uscita che le merci sono a disposizione per un eventuale controllo.

In corrispondenza delle partite da imbarcare deve essere indicato il M.R.N. della dichiarazioni doganali o della EXS, e il relativo Item, e se del caso l'indicazione del valore "S" nel campo "Deroga alla presentazione della EXS" del record E, del tracciato dei MMP, relativo alla merce in transhipment. Tale deroga è applicabile per gli MMP trasmessi in data antecedente al 3° gennaio 2011.

A seguito dell'iscrizione progressiva a manifesto di una o più partite, il sistema fornisce in risposta il messaggio IRISP, contenente nell'apposito campo il valore "irisp 1", con l'indicazione, per ogni partita non ancora autorizzata all'imbarco, dei seguenti stati:

1. Merce da controllare (selezionati in base ai profili di rischio);

2. In attesa di esito (in attesa di informazioni da altri Stati membri, stato "NO INFO" per gli uffici).

Per i M.R.N. "in attesa di esito", A.I.D.A. invia un messaggio di "richiesta informazioni" allo Stato Membro competente ed aggiorna conseguentemente il pannello di monitoraggio riservato agli uffici a seguito della risposta ricevuta.

I funzionari preposti al controllo procedono o meno ad autorizzarne l'imbarco delle partite da controllare, inserendo l'esito del controllo (autorizzato all'imbarco/ non autorizzato all'imbarco) nell' apposito pannello di monitoraggio.

Il sistema provvede ad inviare automaticamente gli aggiornamenti dello stato delle partite a seguito delle attività poste in essere dall'ufficio. Tali aggiornamenti sono contenuti nel messaggio IRISP contenente nell'apposito campo il valore "irisp 2". Di conseguenza il soggetto responsabile del manifesto è tenuto a monitorare tali aggiornamenti.

Nel caso di acquisizione del MMP tramite supporto esterno (usb, cd-rom, ecc.), la necessità di effettuare un controllo è segnalata tramite un'opportuna maschera di pop-up con la generica segnalazione "Presenza di M.R.N. in stato "NO INFO" o da controllare". Di tale evenienza il funzionario preposto è tenuto ad informare il responsabile del MMP e, svolto il controllo, provvede a registrare l'esito dello stesso sul pannello Safety & Security.

La convalida di un MMP, da effettuarsi esclusivamente al momento della partenza del mezzo di trasporto, avviene con l'invio da parte dell'operatore economico del record di chiusura "H" (che deve essere inviato separatamente dagli altri tipi record). L'operatore, dopo la convalida del MMP, deve recarsi in dogana per presentare copia sottoscritta del frontespizio del manifesto.

L'invio del record "H" (record di chiusura) comporta la cancellazione delle righe del manifesto i cui MRN sono ancora da controllare. Le partite annullate, contrassegnate dallo stato "Annullato da sistema", sono notificate per il tramite del messaggio IRISP (contenente nell'apposito campo il valore "irisp 2") successivo all'invio del record "H".

I MRN annullati dal manifesto restano attivi sul pannello per l'espletamento dei controlli previsti e l'inserimento del relativo esito.


4.1 Presentazione telematica della dichiarazione sommaria di uscita


Per ottemperare alla prescrizione comunitaria della presentazione telematica della dichiarazione in parola è stato predisposto il messaggio "EXS" che deve essere redatto secondo le specifiche pubblicate nell'Appendice del manuale utente del servizio telematico: "Tracciati record Dichiarazioni Doganali - tracciati unificati".

L'accettazione di tale dichiarazione in A.I.D.A., che non richiede alcun intervento da parte del personale degli uffici, è notificata al soggetto che ha trasmesso la EXS, mediante l'invio di un messaggio di risposta contenente il M.R.N. (Movement Reference Number) attribuito alla dichiarazione e le altre informazioni previste dal manuale per l'utente.

Il MRN è così strutturato:

- i caratteri 1 e 2 indicano le ultime due cifre dell'anno di registrazione della dichiarazione (es.: "09", "10",...);

- i caratteri 3 e 4 corrispondono al codice iso-alpha2 del paese di registrazione della dichiarazione (es.: "IT", "DE", "ES",...);

- i caratteri da 5 a 7 indicano l'ufficio di registrazione della dichiarazione;

- i caratteri 8 e 9 corrispondono all'identificativo della dichiarazione sommaria di uscita "XS";

- i caratteri da 10 a 16 indicano il progressivo numerico di registrazione della dichiarazione;

il carattere 17 è valorizzato con "X";

- il carattere 18 è un "check digit" determinato dal sistema informatico in base alle regole di calcolo stabilite dai servizi centrali della Commissione Europea.

Una EXS per la quale non è stata presentata nessuna notifica di arrivo viene annullata automaticamente dal sistema dopo 200 giorni di calendario.

Il personale degli uffici potrà visualizzare la dichiarazione sommaria di uscita attivando:

- la funzione "Consultazione" presente in A.I.D.A. nella linea di lavoro: "Dogane / Dichiarazioni sommarie / Uscita";

oppure

- la funzione "Dich. sommarie" presente in A.I.D.A. nella linea di lavoro: "Dogane / AES / Uscita".


4.2 Rettifica di una dichiarazione sommaria di uscita


L'operatore economico può rettificare i dati della dichiarazione inviando il messaggio "REXS" che deve essere redatto secondo le specifiche pubblicate nell'Appendice del manuale utente del servizio telematico: "Tracciati record Dichiarazioni Doganali - tracciati unificati".

Una dichiarazione sommaria di uscita può essere rettificata fino a quando un manifesto di merci in partenza (MMP) che contenga anche un solo articolo di detta dichiarazione non sia stato convalidato.

L'accettazione di tale rettifica in A.I.D.A., che anche in questo caso non richiede alcun intervento da parte del personale degli uffici, è notificata all'operatore economico mediante l'invio di un messaggio contenente l'M.R.N. assegnato all'atto dell'accettazione della dichiarazione.


4.3 Visualizzazione dell'esito di una dichiarazione sommaria di uscita


Il personale degli uffici può verificare lo stato della dichiarazione attivando la funzione "Esito EXS" presente nella visualizzazione di un singolo M.R.N. della linea di lavoro: "Dogane / AES / Uscita/ Dich. Sommarie".


4.4 Rettifica, inserimenti e annullamento di righe del MMP


Si rammenta che il responsabile del manifesto può procedere alla rettifica dei dati trasmessi o all'inserimento di nuove righe per via completamente telematica (cfr. specifiche pubblicate nell'Appendice del manuale utente del servizio telematico), prima dell'invio del record "H". Dopo tale invio le richieste di rettifica e d'inserimento di nuove righe necessitano di una convalida della dogana.

Le rettifiche sono inibite per i campi relativi a M.R.N. della EXS, e relativo item, soggetti a controllo sicurezza. In caso di errore materiale, per procedere alla relativa correzione, occorre richiedere all'ufficio doganale l'annullamento del relativo record del MMP e successivamente procedere alla registrazione del nuovo record.

Nel caso di inserimento di ulteriori righe in un manifesto, contenente merci in export o in transhipment, per cui è stato inviato il record "H" di chiusura, il sistema modifica lo stato del manifesto da "C" (totalmente convalidato) a "P" (parzialmente convalidato) per consentire la convalida delle sole integrazioni trasmesse a cura dell'ufficio, che procede, tramite l'apposita funzione, a validare le rettifiche e le integrazioni apportate. Tale convalida è consentita dopo il completamento delle attività di controllo eventualmente selezionate dal sistema.

Si rammenta l'annullamento di righe di manifesto, prima e dopo la chiusura/convalida, deve essere richiesto all'ufficio doganale competente ed è possibile solo se non sono in corso attività di controllo.



5. Modalità tecnico operative

Ulteriori dettagli operativi nonché il complesso della normativa di riferimento sono pubblicati sul sito www.agenziadogane.gov.it, nella sezione "In un click", seguendo il percorso: "e-customs.it - AIDA".



6. Richieste di assistenza da parte degli operatori

Le richieste di assistenza dovranno essere presentate secondo le modalità da ultimo pubblicate sul portale dell'Agenzia nella sezione "Assistenza on line", che si riportano di seguito.

In caso di difficoltà nell'utilizzo del Servizio Telematico Doganale E.D.I., o di malfunzionamenti, si prega di seguire le istruzioni che regolano le richieste di assistenza:

1. Verificare preventivamente che la soluzione al problema non sia già presente sul sito di Assistenza (http://assistenza.agenziadogane.it/assistenza/index.asp) nella sezione "Come Fare per..." e nella sezione "Consulta le FAQ". Può essere utilizzata anche la ricerca libera con la funzione "Cerca", estesa all'intero sito o circoscritta a determinati argomenti.

2. Se la ricerca dovesse risultare infruttuosa, rivolgersi al canale prioritario di Assistenza via Web, raggiungibile dal sito di Assistenza, alla voce "Contattaci - Invio E-Mail " oppure prenotare una chiamata nella fascia oraria desiderata alla voce "Contattaci - Prenotazione di chiamata "; solo nel caso in cui non si riceva risposta all'assistenza così richiesta in tempi adeguati, contattare il Numero Verde Sogei presente alla voce "Contattaci - Chiama il numero verde ".

È fondamentale annotare la data e il relativo numero della richiesta di assistenza fornito.

3. In relazione alla gravità del problema, nel caso non si riceva assistenza in tempi utili, sollecitare una risposta tramite la voce "Contattaci - Sollecito di intervento " (citando il numero della richiesta iniziale).

Nota Bene: passati 60 giorni dalla richiesta di assistenza, questa non sarà più evasa. Se si intende comunque ricevere risposta alla problematica occorre necessariamente sollecitarla.

4. Qualora il malfunzionamento pregiudichi l'operatività degli utenti e non vengano fornite risposte dal Servizio di Assistenza, scrivere a: dogane.tecnologie@agenziadogane.it, indicando nell'oggetto "Mancata Risposta Assistenza" e riportando data e numero della richiesta, e data ed orario del sollecito di intervento.

Ulteriori canali di contatto con l'Agenzia delle Dogane, sono presenti nel sito dell'Agenzia, alla voce: Comunicare - Comunicare con l'Agenzia.

Inoltre, per quanto concerne le richieste di assistenza relative ai progetti I.C.S. e CARGO, le medesime dovranno essere inviate alla casella dogane.helpdesk@agenziadogane.it in analogia a quanto già previsto per i progetti N.C.T.S. (New Computerized Transit System) ed E.C.S. con nota 5357 del 31 luglio 2007.



7. Richieste di assistenza da parte degli uffici territoriali

Le richieste di assistenza e le segnalazioni di anomalie e malfunzionamenti vanno indirizzate preferibilmente all'assistenza via web (utilizzando l'apposito link presente nella Home Page del Portale ITA.C.A.) o telefonicamente al numero verde 800-211351.

Inoltre, restano invariate le regole (presenti sulla Home Page di A.I.D.A.) per la segnalazione di malfunzionamenti e per le richieste di assistenza:

"Nel caso di problemi o malfunzionamenti applicativi nell'utilizzo del sistema, cercare la soluzione consultando la sezione "Assistenza on line" e la Home Page di A.I.D.A.; se ciò dovesse risultare infruttuoso, contattare il servizio di Assistenza via Web o il numero verde 800-211351 annotando la data e il relativo numero della richiesta. Qualora, entro un periodo di tempo ragionevole in relazione alla gravità del malfunzionamento, non si riceva risposta e ci si sia accertati che la soluzione del problema non sia stata pubblicata sull'Home Page di A.I.D.A., informare il Coordinatore Regionale A.I.D.A. o l'Ufficio Processi Automatizzati del Distretto, il quale avrà cura di comunicare il malfunzionamento - indicando data e numero della richiesta di assistenza - all'indirizzo di posta elettronica: dogane.ecustoms@agenziadogane.it, per problematiche inerenti gli aspetti doganali".



Disposizioni transitorie

La Commissione Europea, preso atto delle preoccupazioni espresse dagli operatori economici dovute alla complessità dell'architettura dell'emendamento sicurezza introdotto nel codice doganale comunitario e nelle relative disposizioni di attuazione rispettivamente con il Reg. (CE) n. 648/2005 e il Reg. (CE) n. 1875/2006, dei numerosi adempimenti posti a carico degli stessi operatori economici compresi gli adeguamenti delle necessarie strutture informatiche nonché, infine, della complessità degli stessi scenari di applicazione ha sensibilizzato gli Stati membri affinchè adottino idonei accorgimenti per evitare ritardi nel caso in cui gli operatori economici non provvedano alla presentazione delle dichiarazioni sommarie entro i termini e secondo le modalità previste.

Pertanto, nel primo periodo di avvio della procedura, nelle ipotesi in cui si verifichino difficoltà nella presentazione telematica delle ENS/EXS, nonché nell'utilizzo delle procedure di soccorso (presentazione di ENS/EXS su supporto esterno (usb, cd-rom, ecc.)) e di conseguenza, l'analisi ai fini sicurezza possa essere eseguita sulla base di dati presentati su supporto cartaceo o sulla base dei dati contenuti nei documenti commerciali/di trasporto, va indicato nei manifesti il valore "S" nel campo relativo all'indicazione della deroga. Con successivo provvedimento verrà indicato il nuovo valore da inserire nel campo deroga da utilizzare in tali ipotesi.

I Signori Direttori Regionali, Interregionali e Provinciali vigileranno sulla corretta e integrale applicazione della presente adottando le misure necessarie affinché sia garantita la massima assistenza agli operatori interessati soprattutto nella fase di prima applicazione della nuova procedura, avendo cura di informare la scrivente di eventuali criticità che dovessero emergere al riguardo e di eventuali istruzioni integrative diramate.


Il Direttore centrale

Teresa Alvaro



Allegato


Allegato tecnico


Cosa cambia per il Manifesto delle Merci in Partenza (MMP)


Nell'ambito del progetto E.C.S. (Export Control System) è prevista la notifica di arrivo delle merci presso l'ufficio di uscita. L'invio del MMP assolverà a tale adempimento e la relativa risposta costituirà di fatto, in assenza di eventuali controlli, l'autorizzazione all'imbarco delle merci in partenza.

Nella parte fissa del MMP sarà obbligatorio indicare il codice EORI per i soggetti non italiani mentre per questi ultimi, in una prima fase, deve essere indicato alternativamente la partita iva o il codice fiscale. I soggetti che ne fossero sprovvisti potranno richiederlo seguendo le istruzioni presenti nel seguente link:

http://www.agenziadogane.it/wps/wcm/connect/ed/Servizi/ecustoms_it/Eori/

Tra le principali novità si segnala che:

1. L'Irisp contiene un'indicazione sullo stato di convalida del MMP (non convalidato, parzialmente convalidato o completamente convalidato).

2. Il campo "Livello Esito IRISP1/2" specifica se si tratta del primo file di esito (IRISP1) o se l'Irisp è stato aggiornato in seguito all'attività di verifica dell'ufficio doganale (IRISP2). L'IRISP2 è un aggiornamento completo dell'IRISP1 restituito inizialmente.

3. Gli MRN iscritti a manifesto autorizzati all'imbarco non saranno indicati esplicitamente nel file di esito. Qualora uno o più MRN iscritti a manifesto siano soggetti ad un controllo sicurezza o abbiano un rischio non ancora definito (perché trattasi di MRN comunitari non presenti in AIDA), la parte fissa dell'Irisp sarà seguita da 1 a N record contenenti l'indicazione degli MRN in questione e del corrispondente stato:

a. Merce da controllare;

b. In attesa di esito.

Sarà cura del responsabile del MMP monitorare gli aggiornamenti telematici dell'Irisp per recepire i cambiamenti degli stati degli MRN in conseguenza all'attività di verifica dell'ufficio doganale:

a. Autorizzato all' imbarco;

b. Non autorizzato all'imbarco.

4. Il flusso contenente il record di chiusura H costituisce richiesta di convalida del MMP. Tale record dovrà essere inviato separatamente rispetto a record D (export) e/o record E (transhipment).

La convalida del manifesto comporta l'ultimo aggiornamento dei file di esito precedentemente trasmessi per il MMP in questione. Gli MRN ancora in stato "Merce da controllare" o "In attesa di esito" saranno automaticamente annullati dal MMP, ed assumeranno lo stato "Annullato da sistema".

5. In caso di errore è previsto l'invio del solo IRISP1.

Nel caso di integrazione di un manifesto totalmente convalidato contenente record D (con MRN) e/o record E (transhipment), il sistema modifica lo stato del manifesto da "C" (totalmente convalidato) a "P" (parzialmente convalidato). La convalida delle integrazioni ad un manifesto dovrà essere effettuata in dogana.

Dal 1° gennaio 2011 inoltre, per la merce in transhipment, nel caso in cui sia trascorsi più di 14 giorni rispetto alla data di registrazione della partita di temporanea custodia sarà necessario presentare la EXS (EXit Summary Declaration). In quest'ultimo caso per la merce in transhipment (record E) e/o container vuoti (record K) si dovranno indicare i riferimenti (MRN - ITEM NUMBER) della EXS, in caso contrario indicare la deroga alla presentazione della EXS.


Cosa cambia per il Manifesto delle Merci in Arrivo (MMA)


Ai sensi del Reg. (CE) n. 312/2009 (art. 184-octies), il gestore del mezzo di trasporto attivo in entrata nel territorio doganale della Comunità o il suo rappresentante dovrà notificare alle autorità doganali del primo ufficio doganale di entrata l'arrivo del mezzo di trasporto. Il MMA, così strutturato, costituirà la notifica di arrivo oltre che la presentazione delle merci, semplificando gli adempimenti a carico degli operatori economici.

Nella parte fissa del MMA sarà obbligatorio indicare il codice EORI per i soggetti non italiani mentre per questi ultimi, in una prima fase, deve essere indicato alternativamente la partita iva o il codice fiscale. I soggetti che ne fossero sprovvisti potranno richiederlo seguendo le istruzioni presenti nel seguente link:

http://www.agenziadogane.it/wps/wcm/connect/ed/Servizi/ecustoms_it/Eori/

Nel caso di merce in sbarco (record B) e/o container vuoti (record K), si dovranno indicare i riferimenti (MRN - ITEM NUMBER) della ENS, se la merce è soggetta alla presentazione della dichiarazione sommaria di entrata. In caso contrario è necessario indicare la deroga alla presentazione della ENS. Sono stati eliminati i record I (merce in transito - da estero per luogo comunitario) e V (merce in transito - da estero per luogo estero). Le funzioni di rettifica dei due record I e V saranno comunque disponibili per i record inviati precedentemente.

Il MMA, completato con i riferimenti delle dichiarazioni sommarie di entrata, costituirà la notifica di arrivo senza ulteriori adempimenti per gli operatori economici.

Tra le principali novità si segnala che:

1. L'Irisp contiene un'indicazione sullo stato di convalida del MMP (non convalidato, parzialmente convalidato o completamente convalidato).

2. Il campo "Livello Esito IRISP1" specifica se si tratta del primo file di esito (IRISP1) o se l'Irisp è stato aggiornato in seguito all'attività di verifica dell'ufficio doganale (IRISP2). L'IRISP2 è un aggiornamento completo dell'IRISP1 restituito inizialmente.

3. In fase di acquisizione del manifesto in arrivo (invio di un file MMA con record dei dati generali A, record della merce in sbarco B e senza record di chiusura Z) sarà restituito un esito IRISP1 senza indicazioni di sicurezza sulle partite di temporanea custodia A3 generate (non sarà restituito alcun esito di secondo livello IRISP2).

Anche nei seguenti casi sarà restituito un esito IRISP1 senza indicazioni di sicurezza sulle A3:

- invio di un file di integrazione (senza record di chiusura Z) di un manifesto incompleto;

- invio di un file di integrazione (senza record di chiusura Z) di un manifesto totalmente convalidato.

Nel caso di invio di un file di integrazione, con record di chiusura, su un manifesto già convalidato, non sarà possibile acquisire i dati manifesto.

1. A seguito dell'invio di un file MMA (con record A, B e record di chiusura Z) sarà restituito un IRISP1 con informazioni di sicurezza, contenente le informazioni sul protocollo assegnato al manifesto e l'informazione della eventuale presenza di MRN - ITEM rischiosi.

2. A seguito dell'invio di record B (ad integrazione ad un MMA già acquisito) e del record di chiusura Z sarà restituito un IRISP1 con informazioni di sicurezza, contenente l'informazione della eventuale presenza di MRN - ITEM rischiosi relativamente all'intero manifesto.

3. La parte fissa dell'Irisp sarà seguita da una lista degli estremi delle partita di A3 per merci in sbarco con l'indicazione dello stato:

a. Svincolabile: la partita è considerata sicura;

b. In attesa di esito: la partita è in attesa di verifica Safety & Security, perché l'attività di valutazione del rischio della ENS associata alla partita ancora non è terminata);

c. Dichiarabile ma non svincolabile: la partita è soggetta a un controllo sicurezza immediato, ma è possibile inviare prima dell'effettuazione di tale controllo una dichiarazione di esito al fine di beneficiare ove ricorre il caso di un unico momento per il controllo);

d. Non dichiarabile.

Nel caso di integrazione di un manifesto totalmente convalidato contenente record B, il sistema modifica lo stato del manifesto da C (totalmente convalidato) a P (parzialmente convalidato). La convalida delle integrazioni ad un manifesto dovrà essere effettuata in dogana.

L'Entry Key deve essere indicata in modo univoco nelle ENS e nella relativa notifica di arrivo (MMA). Sarà cura degli operatori economici coinvolti comunicare l'Entry Key definita al momento della costituzione del viaggio ai soggetti che dovranno presentare il MMA.

Gli elementi costituenti la "Entry Key" presenti nel record A (dati generali) del MMA sono:

- Tipologia del mezzo di trasporto - campo n. 6;

- Codice IMO o Codice identificativo volo (IATA) - campo n. 7;

- Data di arrivo prevista al primo porto/aeroporto dichiarato di ingresso nel territorio doganale della Comunità - campo n. 22.

Si fa presente che qualora durante il viaggio dovesse prevedersi una data diversa di arrivo al primo porto dichiarato di ingresso nella Comunità, i campi relativi alla "Entry Key" non dovrebbero essere modificati in quanto assumono il valore di chiave di identificazione univoca, utilizzata per le interconnessioni tra ENS e MMA.

Tali dati possono eventualmente essere modificati, ma è necessario accertarsi che vengano rettificate tutte le ENS relative a quella nave/aereo e che l'Entry key con i nuovi valori sia indicata nel successivo MMA (notifica d'arrivo).

Anche nel caso in cui l'ufficio italiano non sia il primo ufficio di ingresso del mezzo di trasporto nel territorio doganale della Comunità, ma un successivo porto/aeroporto del viaggio, previsto o meno nell'itinerario originale, nel MMA vanno indicati i dati della "Entry Key" definita al momento della costituzione del viaggio.

In caso di traffico RO-RO, la "Entry Key" da inserire nella ENS è quella relativa al mezzo attivo che attraversa la frontiera e pertanto vanno indicati i dati relativi al viaggio nave, come sopra descritto.


Dichiarazione Sommaria di Entrata (ENS), Rettifiche (RENS) e Diversione (DIV)


Saranno accettate esclusivamente le ENS, nel quale è indicato come ufficio doganale di 1° ingresso nella comunità un ufficio italiano e in tale circostanza gli operatori economici sono tenuti a inviare tali dichiarazioni al Sistema Telematico Doganale (STD).

Il soggetto responsabile per l'invio della ENS deve inviare un IDOC con record di testa a lunghezza fissa, che è identico per tutti i tipi di file inviati al servizio telematico doganale. Il messaggio deve essere inviato utilizzando la tipologia di file "T", già in uso per le dichiarazioni doganali non firmate digitalmente (ad es. dichiarazione d'importazione B1).

Al record di testa segue il messaggio composto a sua volta dal record testata e da uno o più record continuazione. La testata è costituita da una parte fissa seguita dal tracciato della "ENS". Il/i record di continuazione sono costituiti ognuno da una parte fissa seguita dal tracciato della "ENS1". In risposta alla trasmissione di una ENS il Servizio Telematico Doganale invia un messaggio ICNTRL di avvenuta ricezione della dichiarazione, contenente data, ora di elaborazione e il numero di messaggi elaborati. Dopo l'elaborazione della dichiarazione il sistema invia un messaggio di risposta IRISP, contenente il relativo MRN (Movement Reference Number).

Tale messaggio sarà disponibile anche per il vettore (o suo rappresentante), se è dichiarato nella ENS, ha un codice EORI valido, è un soggetto diverso rispetto a quello che ha inviato l'ENS ed è connesso al Servizio Telematico Doganale.

Si informerà il soggetto che presenta l'ENS e il vettore (o al suo rappresentante) nel caso in cui le merci non devono essere caricate sulla nave ("DO NOT LOAD").

La descrizione della merce (campo n. 8 del messaggio ENS1 - Continuazione del messaggio ENS) sarà valida anche la lingua inglese.

Possono essere effettuate delle richieste di rettifica di una ENS, per ottenere la modifica, la creazione e la cancellazione di dati della ENS. Le richieste di rettifica devono essere inviate allo stesso ufficio di primo ingresso, che provvede ad effettuare dei controlli di validità.



Reg. (CE) 13 aprile 2005, n. 648/2005
Reg. (CE) 18 dicembre 2006, n. 1875/2006
Reg. (CE) 16 aprile 2009, n. 312/2009