NTW Press - INPS, nuove regole per la cessione del quinto pensionistico
Posta in arrivo
| 14:55 (4 minuti fa) | |||
| ||||
NTW Press - INPS, nuove regole per la cessione del quinto pensionistico
INPS, nuove regole per la cessione del quinto pensionistico
La circolare definisce limiti, passaggi, tempi e casi di prosecuzione del finanziamento dopo il pensionamento.
Mercoledì 04 Novembre 2026 14:15
Con la circolare n. 109 del 2 novembre 2026, la Direzione Centrale Pensioni dell’INPS ha riunito le istruzioni sui finanziamenti rimborsati attraverso trattenute sulla pensione. Il documento riguarda sia la cessione di una quota fino a un quinto del trattamento, destinata a pensionati del settore pubblico e privato, sia la prosecuzione sulla pensione della cessione del quinto dello stipendio sottoscritta durante la vita lavorativa.
Nel meccanismo l’INPS opera come terzo debitore ceduto: trattiene mensilmente la rata e la versa alla banca o alla società finanziaria. L’Istituto resta però estraneo al contratto, alla valutazione del merito creditizio e alle controversie tra pensionato e finanziatore. Le nuove disposizioni puntano a rendere uniformi le procedure applicate dalle strutture territoriali.
Durata, limiti e prestazioni ammesse
La disciplina di riferimento è il D.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180, insieme alle successive norme di estensione ai pensionati e al decreto attuativo del Ministero dell’Economia e delle finanze. Il finanziamento può avere una durata compresa tra uno e dieci anni e la rata non può superare un quinto della pensione disponibile, nel rispetto del trattamento minimo.
Sono cedibili le prestazioni previdenziali, tra cui le pensioni di vecchiaia, anticipate e ai superstiti, gli assegni ordinari di invalidità e le pensioni di inabilità. Restano invece escluse le prestazioni assistenziali, come assegno sociale, assegno di invalidità civile e APE sociale. Non è possibile avere più cessioni contemporaneamente sulla stessa pensione. Il rinnovo può essere richiesto dopo i due quinti della durata originaria: due anni per un contratto quinquennale e quattro anni per uno decennale.
I tassi devono rimanere entro la soglia antiusura prevista dalla legge n. 108 del 1996. Per le società convenzionate si applicano limiti ulteriormente ridotti, aggiornati ogni trimestre. La traslazione sulla pensione non si applica ai prestiti con delegazione di pagamento sullo stipendio né ai casi in cui l’assicurazione sia subentrata nel credito per una cessazione del rapporto di lavoro diversa dal pensionamento.
La procedura e i tempi dell’istruttoria
Il pensionato deve innanzitutto ottenere la comunicazione di cedibilità, che indica l’importo massimo della rata sostenibile. La richiesta va presentata alla struttura INPS competente tramite il modulo AP107; per le società convenzionate può essere inoltrata direttamente al finanziatore, previo consenso al trattamento dei dati. Le società convenzionate devono inoltre verificare l’IBAN attraverso il servizio telematico dell’Istituto.
Dopo la firma, il contratto viene notificato all’INPS tramite PEC dalle società accreditate oppure mediante procedura telematica da quelle convenzionate. La struttura territoriale completa l’istruttoria entro 30 giorni, verificando requisiti, priorità, eventuali pignoramenti e altri vincoli. Se la documentazione è regolare, valida il piano di ammortamento e rilascia la lettera di benestare, consultabile dal pensionato in MyINPS, nella sezione Cedolino. In caso di irregolarità non sanate, il piano viene respinto.
Gli effetti giuridici decorrono dal primo giorno del mese successivo alla notifica, mentre le trattenute possono iniziare entro il terzo mese. Nei rinnovi, in base al messaggio INPS n. 1794 del 28 maggio 2026, viene utilizzata la decorrenza economica e non si generano più rate arretrate. Se la pensione non è capiente, la trattenuta può essere ridotta o azzerata. Le rate non trattenute possono essere recuperate tramite accodamento per un massimo di 18 mesi, ma solo se previsto dal contratto e accettato da pensionato, società e assicurazione.
Il piano termina con il pagamento dell’ultima rata o con l’estinzione anticipata comunicata dalla società all’INPS. Un rimborso parziale comporta la rimodulazione del piano. In caso di denuncia o querela, l’Istituto può sospendere cautelativamente i versamenti alla società e accantonare le somme; il semplice reclamo non è sufficiente. Dopo il decesso, le trattenute vengono interrotte e l’INPS informa la società per l’attivazione della copertura assicurativa. L’apertura di una procedura di crisi o sovraindebitamento non blocca automaticamente il piano: l’Istituto segue le decisioni del giudice.
INPS, nuove regole per la cessione del quinto pensionistico
La circolare definisce limiti, passaggi, tempi e casi di prosecuzione del finanziamento dopo il pensionamento.
Mercoledì 04 Novembre 2026 14:15
Con la circolare n. 109 del 2 novembre 2026, la Direzione Centrale Pensioni dell’INPS ha riunito le istruzioni sui finanziamenti rimborsati attraverso trattenute sulla pensione. Il documento riguarda sia la cessione di una quota fino a un quinto del trattamento, destinata a pensionati del settore pubblico e privato, sia la prosecuzione sulla pensione della cessione del quinto dello stipendio sottoscritta durante la vita lavorativa.
Nel meccanismo l’INPS opera come terzo debitore ceduto: trattiene mensilmente la rata e la versa alla banca o alla società finanziaria. L’Istituto resta però estraneo al contratto, alla valutazione del merito creditizio e alle controversie tra pensionato e finanziatore. Le nuove disposizioni puntano a rendere uniformi le procedure applicate dalle strutture territoriali.
Durata, limiti e prestazioni ammesse
La disciplina di riferimento è il D.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180, insieme alle successive norme di estensione ai pensionati e al decreto attuativo del Ministero dell’Economia e delle finanze. Il finanziamento può avere una durata compresa tra uno e dieci anni e la rata non può superare un quinto della pensione disponibile, nel rispetto del trattamento minimo.
Sono cedibili le prestazioni previdenziali, tra cui le pensioni di vecchiaia, anticipate e ai superstiti, gli assegni ordinari di invalidità e le pensioni di inabilità. Restano invece escluse le prestazioni assistenziali, come assegno sociale, assegno di invalidità civile e APE sociale. Non è possibile avere più cessioni contemporaneamente sulla stessa pensione. Il rinnovo può essere richiesto dopo i due quinti della durata originaria: due anni per un contratto quinquennale e quattro anni per uno decennale.
I tassi devono rimanere entro la soglia antiusura prevista dalla legge n. 108 del 1996. Per le società convenzionate si applicano limiti ulteriormente ridotti, aggiornati ogni trimestre. La traslazione sulla pensione non si applica ai prestiti con delegazione di pagamento sullo stipendio né ai casi in cui l’assicurazione sia subentrata nel credito per una cessazione del rapporto di lavoro diversa dal pensionamento.
La procedura e i tempi dell’istruttoria
Il pensionato deve innanzitutto ottenere la comunicazione di cedibilità, che indica l’importo massimo della rata sostenibile. La richiesta va presentata alla struttura INPS competente tramite il modulo AP107; per le società convenzionate può essere inoltrata direttamente al finanziatore, previo consenso al trattamento dei dati. Le società convenzionate devono inoltre verificare l’IBAN attraverso il servizio telematico dell’Istituto.
Dopo la firma, il contratto viene notificato all’INPS tramite PEC dalle società accreditate oppure mediante procedura telematica da quelle convenzionate. La struttura territoriale completa l’istruttoria entro 30 giorni, verificando requisiti, priorità, eventuali pignoramenti e altri vincoli. Se la documentazione è regolare, valida il piano di ammortamento e rilascia la lettera di benestare, consultabile dal pensionato in MyINPS, nella sezione Cedolino. In caso di irregolarità non sanate, il piano viene respinto.
Gli effetti giuridici decorrono dal primo giorno del mese successivo alla notifica, mentre le trattenute possono iniziare entro il terzo mese. Nei rinnovi, in base al messaggio INPS n. 1794 del 28 maggio 2026, viene utilizzata la decorrenza economica e non si generano più rate arretrate. Se la pensione non è capiente, la trattenuta può essere ridotta o azzerata. Le rate non trattenute possono essere recuperate tramite accodamento per un massimo di 18 mesi, ma solo se previsto dal contratto e accettato da pensionato, società e assicurazione.
Il piano termina con il pagamento dell’ultima rata o con l’estinzione anticipata comunicata dalla società all’INPS. Un rimborso parziale comporta la rimodulazione del piano. In caso di denuncia o querela, l’Istituto può sospendere cautelativamente i versamenti alla società e accantonare le somme; il semplice reclamo non è sufficiente. Dopo il decesso, le trattenute vengono interrotte e l’INPS informa la società per l’attivazione della copertura assicurativa. L’apertura di una procedura di crisi o sovraindebitamento non blocca automaticamente il piano: l’Istituto segue le decisioni del giudice.

Nessun commento:
Posta un commento