DROGA: CONSULTA, 'LEGITTIMA LA NORMA TESTO UNICO SULLE CONFISCHE, E' LIBERA SCELTA DEL LEGISLATORE CHE I BENI VADANO ANCHE A PRIVATI
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ADN0556 7 POL 0 ADN POL NAZ **DROGA: CONSULTA, 'LEGITTIMA LA NORMA TESTO UNICO SULLE CONFISCHE, E' LIBERA SCELTA DEL LEGISLATORE CHE I BENI VADANO ANCHE A PRIVATI'*** = Roma, 9 ott. (Adnkronos) - Con la sentenza numero 166, depositata oggi, la Corte costituzionale ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 100 del Testo unico sugli stupefacenti, sollevata, in riferimento all'articolo 3 della Costituzione, dal Giudice delle indagini preliminari del Tribunale ordinario di Macerata. L'articolo in questione prevede di assegnare i beni confiscati in operazioni antidroga a forze di polizia che li usavano già oppure a comunità ed enti privati che aiutano nel recupero dei tossicodipendenti. Secondo la Corte, la decisione su come usare i beni confiscati è una libera scelta del Legislatore senza che ci sia obbligo di favorire sempre e comunque gli enti pubblici, quindi nel caso obiettato dal giudice di Macerata anche organi di polizia che non ne abbiano previamente avuto l'uso e intendano utilizzarli per l'impiego in attività di polizia antidroga. Perciò la norma del Testo unico non viola il principio di eguaglianza. In particolare, il giudice rimettente censurando tale norma nel suo quarto comma assumeva l'irrazionalità di tale esclusione, specie ponendo la norma censurata a confronto con altre previsioni normative - puntualmente indicate nell'ordinanza di rimessione - che stabiliscono, tutte, "la destinazione dei beni confiscati ad organi pubblici ai quali è demandata la tutela di interessi statuali", senza prevedere in alcun caso che enti privati possano avere trattamento preferenziale rispetto a enti pubblici, esclusi dal concorrere alla loro assegnazione. Chiamata a pronunciarsi su tale questione, la Corte ha preliminarmente escluso la necessità di procedere alla restituzione degli atti al giudice rimettente in ragione dello ius superveniens costituito del decreto-legge numero 23 del 2026, convertito in legge numero 54 del 2026 (che pure ha novellato il testo del comma 7-bis dell'articolo 73 del medesimo Testo unico, in materia di confisca degli autoveicoli o altri beni mobili registrati e non registrati che risultino essere stati utilizzati per la commissione di uno dei reati previsti da tale articolo), ritenendolo privo di influenza sul giudizio a quo, dal momento che esso non risulta applicabile ai sequestri - e successive confische - disposti, come nel caso oggetto del giudizio pendente innanzi al rimettente, all'esito di ''operazioni antidroga''. Ciò premesso, la Corte, decidendo nel merito, ha dichiarato la questione non fondata, evidenziando che la destinazione dei beni confiscati costituisce oggetto di una scelta ampiamente discrezionale del legislatore, potendo la deroga all'ordinaria destinazione - la vendita - consistere nell'assegnazione a organismi o a soggetti, indifferentemente, sia pubblici sia privati (senza, quindi, che sia accordata preferenza neppure tendenziale ai primi, come ritenuto dal rimettente), legittimati ad avvalersene per ''particolari finalità'', senza che sia dato rinvenire un criterio unificante, quanto all'utilizzazione, nelle diverse previsioni normative pur poste dal rimettente a confronto con quella censurata. Proprio tale constatazione, pertanto, ha indotto la Corte a concludere per l'infondatezza anche della censura basata sulla violazione del principio di eguaglianza, non ravvisabile tra le fattispecie poste a confronto. (Rol/Adnkronos) ISSN 2465 - 1222 09-OTT-26 13:26

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