Tar, ok riduzione postazioni venditori ambulanti decisa dal Campidoglio
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Tar, ok riduzione postazioni venditori ambulanti decisa dal Campidoglio (ANSA) - ROMA, 09 OTT - Sono legittimi i provvedimenti con i quali il Comune di Roma ha ridotto le postazioni riservate agli "urtisti", i venditori ambilanti facenti parti del cosiddetto "Turno A\2" nella rotazione degli operatori nelle postazioni. L'ha deciso il Tar del Lazio con una sentenza con la quale ha respinto un ricorso proposto da trenta esercenti. Tutti lamentavano che, malgrado le caratteristiche di storicità della categoria cui appartengono, il Comune aveva "ridotto le postazioni ad essi riservate sul territorio della Capitale da complessive quarantanove a sole sei"; soppressione, questa, che avrebbe loro arrecato un pregiudizio in quanto non sarebbe consentito agli operatori di avvicendarsi con le precedenti modalità turnarie nelle postazioni. Il Tar - anche alla luce di un suo precedente in merito alla posizione di urtisti appartenenti alla "Rotazione A/1" - ha ritenuto il ricorso infondato. Partendo dal respingere le censure che denunciavano la mancata partecipazione al procedimento degli esercenti interessati, i giudici hanno ritenuto che "il Comune non era tenuto a dare rilevanza, in sede di pianificazione a precedenti determinazioni di altro Organo, non incardinato nell'Amministrazione comunale e temporaneo (quale il Commissario Straordinario per il Giubileo 2025) aventi, a loro volta, efficacia temporanea (quella dell'evento in questione)". Ecco che allora il Tar, nel sottolineare come una deliberazione del dicembre scorso ha evidenziato che "per ciascuna postazione oggetto di valutazione il Municipio ha svolto un'istruttoria tecnica completa, basata sulle risultanze dei sopralluoghi della Polizia Locale, sulle verifiche di compatibilità con la normativa vincolistica (incluso il Decreto Galloni), sui profili di sicurezza stradale, sulla tutela del decoro, sul rispetto delle distanze minime" previste dalla normativa, ha ritenuto che "non può avere rilevanza alcuna la pretesa 'storicità' rivendicata dalla categoria in questione". E non c'è alcuna violazione del principio di proporzionalità, non avendo gli atti contestati comportato "la totale inibizione dell'attività, né sussistendo prova che le postazioni ritenute 'idonee' dalla pianificazione renda in concreto impossibile l'attività dei medesimi, specie alla luce della natura di risorsa limitata delle postazioni stesse". (ANSA).

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