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domenica 31 marzo 2013

Il coniuge del militare trasferito può ricongiungersi solo in Italia





Nuova pagina 1
R  E  P  U  B  B  L  I  C  A     I  T  A  L  I  A  N  A
N.6706/2005
Reg. Dec.
N. 516 Reg. Ric.
Anno 1996
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul ricorso in appello N. 516 del 1996, proposto  dal Ministero degli affari esteri e dal Ministero della Pubblica Istruzione, in persona del Ministro p.t., rappresentati e difesi dall’Avvocatura generale dello Stato, presso la stessa domiciliati ex lege in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
     contro
(omissis), rappresentata e difesa dall'avv. -
per l'annullamento
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sez. I ter, n. 1651/95;
       Visto il ricorso con i relativi allegati;
       Visti gli atti tutti della causa;
       Relatore alla pubblica udienza del 21 giugno 2005 il Consigliere Anna Leoni; udito l'Avvocato dello Stato Palmieri;
    Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.
FATTO
1. Con ricorso proposto innanzi al Tribunale amministrativo regionale del Lazio la prof.ssa (omissis), insegnante di scuola media in aspettativa ex lege n. 26/80,  chiedeva l’annullamento del rigetto dell’istanza volta ad essere destinata a prestare servizio all’estero ai sensi dell’art.1, comma 5, della L. 10/3/87 n. 100, al fine di ricongiungersi al coniuge, ufficiale dell’aeronautica, destinato a prestare servizio in qualità di addetto militare a Buenos Aires.
Sosteneva, infatti, l’interessata la violazione dell’art. 1, comma 5, della l. 10/3/87 n. 100, dell’art.2 dell’O.M. n. 330 del 30/10/87, come modificato dall’O.M. n. 113 del 23/4/88, nonché l’eccesso di potere per difetto di motivazione, avendo l’Amministrazione affermato che la norma invocata trova applicazione solo nell’ambito del territorio metropolitano e che vi è un’apposita legge, la n. 26 del 1980, che si occupa con altri mezzi di tutelare l’unità della famiglia per tutti i dipendenti dello Stato, militari e civili, che siano in servizio all’estero.
2. Con la sentenza n. 1651/95 il Tribunale amministrativo accoglieva il ricorso, riconoscendo alla prof.ssa (omissis)il diritto previsto dall’art. 1, co.5, della L. n. 100 del 1987 ad essere impiegata in ruolo normale o in soprannumero e per comando presso la rispettiva amministrazione sita nella nuova sede di servizio del coniuge o, in mancanza, nella sede più vicina.
Ciò in quanto la disposizione di cui all’art.4, co.4, della l. 23/12/92 n. 498, che prevede che la disposizione in questione si applichi solo ai casi di trasferimento in ambito nazionale, non avrebbe alcun carattere interpretativo dell’art. 1, co.5, della L. n. 100/87 cit. e troverebbe, quindi, applicazione solo nelle situazioni insorte successivamente alla sua entrata in vigore.
3. Avverso tale sentenza veniva proposto appello da parte del Ministero degli affari esteri, che riteneva inapplicabile al caso di specie il disposto di cui all’art.1, co.5, della L.n. 100/87, attesa la natura interpretativa dell’art.4 della l. n. 498/92 cit., avvalorata da intervenuta giurisprudenza amministrativa.
Inoltre, sarebbe mancato anche il requisito del servizio prestato nella sede per meno di quattro anni, espressamente richiesto dalla norma di cui si invocava l’applicazione.
4. Il ricorso veniva inserito nel ruolo d’udienza del 21 giugno 2005 e trattenuto per la decisione.
    DIRITTO
  1. La questione relativa al riconoscimento del diritto del coniuge del dipendente statale trasferito all’estero ad essere destinato a prestare servizio all’estero ai sensi dell’art. 1, co.5, della L. 10/3/87 n. 100, al fine di ricongiungersi al coniuge, è stata più volte esaminata dalla giurisprudenza di questo Consiglio.
Peraltro, dopo un iniziale orientamento favorevole alla tesi accolta nella sentenza impugnata ( C.S., IV Sez., dec. n. 330/91), la giurisprudenza si è attestata, con orientamento ormai consolidato, nel senso che l’art. 1, quinto comma, della L. 10 marzo 1987 n. 100, attribuendo il diritto al dipendente di ruolo dello Stato di ricongiungimento al coniuge dipendente militare, si applica esclusivamente ai trasferimenti d’autorità del personale militare nell’ambito del territorio nazionale, prima di aver trascorso quattro anni di permanenza nella propria sede (cfr. C.S., IV, n. 759/93), mentre non è applicabile all’ipotesi di trasferimento di detto personale militare all’estero, potendo il coniuge in tal caso vantare solo il diritto alla speciale aspettativa previsto dalla L. 11 febbraio 1980 n. 26. (cfr. C.S., IV Sez., n. 759/93; 69 del 1996; n. 1091/96; n. 1115/96; n. 1406/98). Ciò sulla scorta della ritenuta natura interpretativa dell’art.4, co.4, della l.n. 498/92 (C.S., IV Sez., n. 759/93) e della verificata legittimità costituzionale dell’art.1 della L.n. 26 del 1980 (cfr. Corte cost., sent. 9-16 aprile 1998 n. 113).
Rientra, invero, nella discrezionalità del legislatore delimitare l’ambito dei possibili trasferimenti all’estero dei dipendenti dello Stato, tenendo conto sia della esigenza di salvaguardare (per quanto possibile) l’unità delle famiglie, sia del valore costituzionale del buon andamento della pubblica amministrazione, tutelato dall’art. 97 della Costituzione (cfr. dec, n. 759/93 cit.).
Da tale orientamento il Collegio non ha motivo di discostarsi nel decidere la presente fattispecie, che, come evidenziato nel ricorso in appello dell’amministrazione, si colloca esattamente nel quadro delineato dalle ricordate decisioni.
2.  Ne consegue la fondatezza dell’appello e, per l’effetto, in  riforma della sentenza impugnata., la reiezione del ricorso di primo grado.
Sussistono giusti motivi per compensare fra le parti le spese di entrambi i gradi di giudizio.
    P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale – Sezione IV- accoglie l’appello e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, respinge il ricorso di I grado.
Spese del doppio grado compensate.
    Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’autorità amministrativa.
    Così deciso in Roma, il 21 giugno 2005 dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quarta, nella Camera di Consiglio con l'intervento dei Signori:
    Filippo  PATRONI GRIFFI  - Presidente, f.f.
    Antonino    ANASTASI   -Consigliere
    Aldo SCOLA    - Consigliere
    Anna           LEONI    - Consigliere, est.
    Bruno MOLLICA       - Consigliere
     L’ESTENSORE    IL PRESIDENTE
     Anna Leoni     Filippo Patroni Griffi
                               IL SEGRETARIO
Rosario Giorgio Carnabuci

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

28 novembre 2005
(art. 55, L. 27.4.1982 n. 186)
     Il Dirigente
     Antonio Serrao

- - 
N.R.G.  516/1996

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