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domenica 27 febbraio 2011
Scuola/ Art.21 accoglie proposta Franceschini: In piazza il 12/3 "Assalto Berlusconi è altro colpo a Costituzione"
Scuola/ Art.21 accoglie proposta Franceschini: In piazza il 12/3
"Assalto Berlusconi è altro colpo a Costituzione"
Roma, 27 feb. (TMNews) - Articolo 21' l'associazione di Giuseppe
Giulietti, accoglie la proposta di Dario Franceschini di
manifestare in difesa della scuola pubblica. "L'assalto di
Berlusconi alla scuola pubblica - dice Giulietti - è un altro
colpo alla Costituzione e al principio di uguaglianza. Dario
Franceschini ha proposto una grande giornata unitaria senza
bandiere di partito e non vi è dubbio che la giornata unitaria
del 12 marzo 'A difesa della Costituzione' potrà e dovrà mettere
al centro dell'attenzione la difesa della scuola pubblica che è
parte essenziale della Carta".
Red/Adm
271945 feb 11
"Assalto Berlusconi è altro colpo a Costituzione"
Roma, 27 feb. (TMNews) - Articolo 21' l'associazione di Giuseppe
Giulietti, accoglie la proposta di Dario Franceschini di
manifestare in difesa della scuola pubblica. "L'assalto di
Berlusconi alla scuola pubblica - dice Giulietti - è un altro
colpo alla Costituzione e al principio di uguaglianza. Dario
Franceschini ha proposto una grande giornata unitaria senza
bandiere di partito e non vi è dubbio che la giornata unitaria
del 12 marzo 'A difesa della Costituzione' potrà e dovrà mettere
al centro dell'attenzione la difesa della scuola pubblica che è
parte essenziale della Carta".
Red/Adm
271945 feb 11
YARA:POLPOSTA CHIEDE A FACEBOOK CANCELLAZIONE PAGINE 'TROLL'
YARA:POLPOSTA CHIEDE A FACEBOOK CANCELLAZIONE PAGINE 'TROLL'
(V. YARA: ASS. METER, SU FACEBOOK GRUPPO...' DELLE 14:12)
(ANSA) - CATANIA, 27 FEB - La polizia postale e delle
telecomunicazione ha chiesto alla societa' che gestisce Facebook
di cancellare le pagine aperte sul social network da gruppi che
offendono la piccola Yara definendola zombie con la scritta
'anche i morti ballano' e una fotografia del suo volto in un
manifesto da cinema. L'iniziativa rientra nell'ambito di un
protocollo internazionale firmato dalla polizia postale italiana
e Facebook sulle pagine 'Troll', offensive. (ANSA)
TR
27-FEB-11 20:20 NNNN
(V. YARA: ASS. METER, SU FACEBOOK GRUPPO...' DELLE 14:12)
(ANSA) - CATANIA, 27 FEB - La polizia postale e delle
telecomunicazione ha chiesto alla societa' che gestisce Facebook
di cancellare le pagine aperte sul social network da gruppi che
offendono la piccola Yara definendola zombie con la scritta
'anche i morti ballano' e una fotografia del suo volto in un
manifesto da cinema. L'iniziativa rientra nell'ambito di un
protocollo internazionale firmato dalla polizia postale italiana
e Facebook sulle pagine 'Troll', offensive. (ANSA)
TR
27-FEB-11 20:20 NNNN
SE NON ORA, QUANDO? Modesta proposta ai parlamentari delle opposizioni
SE NON ORA, QUANDO?Modesta proposta ai parlamentari delle opposizioni
"Si blocchi il Parlamento fino alle dimissioni di Berlusconi". Su MicroMega.net l'appello di Andrea Camilleri, Roberta De Monticelli, Paolo Flores d'Arcais, Dario Fo, Margherita Hack,Franca Rame, Barbara Spinelli, Antonio Tabucchi e Marco Travaglio .
Il governo Berlusconi, e la sua maggioranza parlamentare obbediente “perinde ac cadaver”, è entrato in un crescendo di eversione che mira apertamente a distruggere i fondamenti della Costituzione repubblicana e perfino un principio onorato da tre secoli: la divisione dei poteri. Di fronte a questo conclamato progetto di dispotismo proprietario chiediamo alle opposizione (all’Idv che si riunisce domani, al Pd che dell’opposizione è il partito maggiore, ma anche all’Udc e a Fli, che ormai riconoscono l’emergenza democratica che il permanere di Berlusconi al governo configura) di reagire secondo una irrinunciabile e improcrastinabile legittima difesa repubblicana, proclamando solennemente e subito il blocco sistematico e permanente del Parlamento su qualsiasi provvedimento e con tutti i mezzi che la legge e i regolamenti mettono a disposizione, fino alle dimissioni di Berlusconi e conseguenti elezioni anticipate. Se non ora, quando?Andrea Camilleri
Roberta De Monticelli
Paolo Flores d’Arcais
Dario Fo
Margherita Hack
Franca Rame
Barbara Spinelli
Antonio Tabucchi
Marco Travaglio
www.micromega.net
COME LIBERARE L’ITALIA DA BERLUSCONI? ROBERTO SAVIANO IN ESCLUSIVA PER MICROMEGA.NET
COME LIBERARE L’ITALIA DA BERLUSCONI?ROBERTO SAVIANO IN ESCLUSIVA PER MICROMEGA.NET
cittadini senza rappresentanza
elezioni in vendita
perché sul conflitto di interessi del premier l’opposizione depone le armi?
perché nessuno occupa il segmento elettorale di un “partito” della legalità?
questo, e molto altro, nella risposta di Roberto Saviano al questionario di MicroMega su “Come liberare l’Italia da Berlusconi”, al quale, nel numero speciale “Berlusconismo e fascismo (2)”, in edicola da martedì 1 marzo, rispondono anche Margherita Hack, Eugenio Scalfari, Rossana Rossanda, Massimo D’Alema, Barbara Spinelli, Walter Veltroni, Marco Travaglio, Furio Colombo, Pier Luigi Bersani, Sergio Chiamparino, Antonio Padellaro, Pancho Pardi, Antonio Di Pietro, Ezio Mauro, Sergio Cofferati, Giorgio Cremaschi, Luigi De Magistris, Luciano Gallino, Nichi Vendola, Dario Fo.
Leggi la risposta di Roberto Saviano
Leggi il sommario del numero di MicroMega in edicola da martedì 1 marzo
MINISTERO DELLA DIFESA DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE AVVISO Avviso dell'avvenuta pubblicazione nel Giornale ufficiale della difesa dei decreti dirigenziali con i quali i vincitori del concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di 1507 allievi agenti della Polizia di Stato, riservato ai volontari in ferma prefissata di un anno ovvero in rafferma annuale, in servizio o in congedo nelle Forze armate sono stati ammessi alla ferma prefissata quadriennale nelle Forze armate a seguito di ripianamenti. (GU n. 15 del 22-2-2011 )
Si informa che nel Giornale ufficiale della difesa, dispensa n. 3 del 30 gennaio 2011, sono stati pubblicati i sotto elencati decreti dirigenziali con i quali i vincitori del concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di 1507 allievi agenti della Polizia di Stato, riservato ai volontari in ferma prefissata di un anno ovvero in rafferma annuale, in servizio o in congedo nelle Forze armate (Gazzetta ufficiale 4a serie speciale n. 94 del 12 dicembre 2006), a seguito di ripianamenti, sono stati ammessi alla ferma prefissata quadriennale nelle Forze armate con decorrenza giuridica 29 settembre 2009: decreto dirigenziale n. 111 emanato da questa Direzione generale il 21 dicembre 2010, concernente l'ammissione alla ferma prefissata quadriennale nell'Esercito; decreto dirigenziale n. 100 emanato da questa Direzione generale di concerto con il Comando generale delle Capitanerie di porto il 16 dicembre 2010, concernente l'ammissione alla ferma prefissata quadriennale nella Marina militare; decreto dirigenziale n. 75 emanato da questa Direzione generale il 23 novembre 2010, concernente l'ammissione alla ferma prefissata quadriennale nell'Aeronautica militare.
LEGGE 22 febbraio 2011, n. 9 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 228, recante proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, nonche' delle missioni internazionali delle forze armate e di polizia. (11G0051) (GU n. 46 del 25-2-2011 )
testo in vigore dal: 26-2-2011
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge: Art. 1 1. Il decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 228, recante proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, nonche' delle missioni internazionali delle forze armate e di polizia, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge. 2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 22 febbraio 2011 NAPOLITANO Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Frattini, Ministro degli affari esteri La Russa, Ministro della difesa Maroni, Ministro dell'interno Alfano, Ministro della giustizia Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze Visto, il Guardasigilli: Alfano LAVORI PREPARATORI Camera dei deputati (atto n. 3996): Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (Berlusconi), dal Ministro degli affari esteri (Frattini), dal Ministro della difesa (La Russa), dal Ministro dell'interno (Maroni), dal Ministro della giustizia (Alfano), dal Ministro dell'economia e delle finanze (Tremonti) il 10 gennaio 2011. Assegnato alle commissioni riunite III (affari esteri e comunitari) e IV (difesa), in sede referente, il 10 gennaio 2011 con pareri della commissione per la legislazione, I, II, V, VI, VIII, IX, XI e XIV. Esaminato dalle commissioni riunite III e IV , in sede referente, l'11, 12 e 19 gennaio 2011. Esaminato in aula il 24 gennaio 2011 ed approvato il 25 gennaio 2011. Senato della Repubblica (atto n. 2537): Assegnato alle commissioni riunite 3ª (affari esteri, emigrazione) e 4ª (difesa), in sede referente, il 27 gennaio 2011 con pareri delle commissioni 1ª, 2ª, 5ª, 6ª, 8ª, 11ª, 12ª e 14ª. Esaminato dalla 1ª commissione (affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalita' il 1° febbraio 2011. Esaminato dalle commissioni riunite 3ª e 4ª, in sede referente, il 1°, 9 e 15 febbraio 2011. Esaminato in aula il 3 febbraio 2011 ed approvato il 16 febbraio 2011.
Avvertenza:
Il decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 228, e' stato
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale -
n. 304 del 30 dicembre 2010.
A norma dell'art.15, comma 5, della legge 23 agosto
1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri),
le modifiche apportate dalla presente legge di conversione
hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.
Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di
conversione e' pubblicato in questa stessa Gazzetta
Ufficiale alla pag. 35.
Allegato MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 29 DICEMBRE 2010, N. 228 All'articolo 1: al comma 3: all'alinea, le parole: «il Governo» sono sostituite dalle seguenti: «i Governi»; alla lettera a) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ed educativo»; al comma 4, le parole: «all'organizzazione di una conferenza regionale della societa' civile per l'Afghanistan, in collaborazione con la rete di organizzazioni non governative "Afghana"» sono sostituite dalle seguenti: «alla realizzazione di una "Casa della societa' civile" a Kabul, quale centro culturale per lo sviluppo di rapporti tra l'Italia e l'Afghanistan, anche al fine di sviluppare gli esiti della conferenza regionale di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 1° gennaio 2010, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2010, n. 30». All'articolo 2: al comma 1: al secondo periodo, le parole: «del predetto stanziamento» sono sostituite dalle seguenti: «dello stanziamento di euro 10.500.000 di cui al primo periodo» e le parole: «nel periodo di vigenza del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2011 e il 30 giugno 2011»; e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «E' altresi' autorizzata la spesa di euro 500.000 per il sostegno alla realizzazione di iniziative dirette ad eliminare le mutilazioni genitali femminili»; al comma 5, la cifra: «14.327.451» e' sostituita dalla seguente: «12.827.451», le parole: «nei territori bellici e ad alto rischio» sono sostituite dalle seguenti: «in territori interessati da eventi bellici o ad alto rischio» ed e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Ai predetti interventi non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 14, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122»; al comma 6, dopo le parole: «legge 24 dicembre 2003, n. 350» sono inserite le seguenti: «, e successive modificazioni» e sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Al fine di garantire anche la sicurezza informatica della rete diplomatico-consolare, al personale inviato in missione nel periodo dal 1° gennaio 2011 al 30 giugno 2011 per gli interventi tecnici a tutela della funzionalita' dei sistemi informatici e degli apparati di comunicazione spetta l'indennita' di missione di cui al regio decreto 3 giugno 1926, n. 941. All'onere derivante dal secondo periodo del presente comma, pari a euro 30.000 per l'anno 2011, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3 della legge 4 giugno 1997, n. 170»; al comma 9, al quarto e al sesto periodo, dopo le parole: «decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18» sono inserite le seguenti: «, e successive modificazioni»; al comma 10, al quarto periodo, le parole: «e successive modificazioni,» sono soppresse; il comma 11 e' sostituito dal seguente: «11. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2011 e fino al 30 giugno 2011, la spesa di euro 1.300.000 per garantire il contributo italiano al rafforzamento della cooperazione regionale nell'area dei Balcani e l'adesione italiana a progetti e iniziative di ricostruzione nel sud-est europeo, cosi' ripartita: euro 300.000 per assicurare la partecipazione italiana alla Fondazione Iniziativa adriatico-ionica ed euro 1.000.000 per assicurare la partecipazione italiana al Fondo fiduciario InCE istituito presso la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo»; dopo il comma 11 e' aggiunto il seguente: «11-bis. Al fine di assicurare la funzionalita' del Comitato atlantico italiano, incluso nella tabella degli enti a carattere internazionalistico di cui alla legge 28 dicembre 1982, n. 948, e successive modifiche e integrazioni, e' assegnato a favore dello stesso un contributo straordinario di 250.000 euro per l'anno 2011. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2011-2013, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2011, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio». All'articolo 3: al comma 4, dopo le parole: «legge 26 febbraio 1987, n. 49» sono inserite le seguenti: «, e successive modificazioni», dopo le parole: «all'articolo 4, comma 2, del» sono inserite le seguenti: «regolamento di cui al» ed e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Alle spese per il funzionamento delle medesime strutture site nei Paesi di cui agli articoli 1, comma 1, e 2, comma 1, del presente decreto non si applicano le disposizioni di cui agli articoli 6, comma 14, e 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122»; al comma 5, le parole: «e successive modificazioni,» sono soppresse; dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti: «5-bis. Per le finalita', nei limiti temporali e nell'ambito delle risorse di cui agli articoli 1 e 2 del presente decreto, il Ministero degli affari esteri puo' conferire incarichi temporanei di consulenza anche ad enti e organismi specializzati, nonche' a personale estraneo alla pubblica amministrazione in possesso di specifiche professionalita', e stipulare contratti di collaborazione coordinata e continuativa, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 6, comma 7, e all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, all'articolo 1, comma 56, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e all'articolo 61, commi 2 e 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nonche' in deroga alle disposizioni di cui agli articoli 7 e 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. Gli incarichi sono affidati, nel rispetto del principio di pari opportunita' tra uomo e donna, a persone di nazionalita' locale, ovvero di nazionalita' italiana o di altri Paesi, a condizione che il Ministero degli affari esteri abbia escluso che localmente esistano le professionalita' richieste. 5-ter. Nei limiti delle risorse di cui agli articoli 1 e 2 del presente decreto nonche' dei residui non impegnati degli stanziamenti di cui agli articoli 1 e 2 del decreto-legge 1° gennaio 2010, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2010, n. 30, e agli articoli 1 e 2 del decreto-legge 6 luglio 2010, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2010, n. 126, sono convalidati gli atti adottati, le attivita' svolte e le prestazioni effettuate dal 1° gennaio 2011 fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, conformi alla disciplina contenuta nel presente articolo. 5-quater. Le somme di cui agli articoli 1 e 2 del presente decreto, se non impegnate nell'esercizio di competenza, possono essere impegnate nel corso dell'intero esercizio finanziario 2011 e in quello successivo. I residui non impegnati degli stanziamenti di cui agli articoli 1 e 2 del decreto-legge 1° gennaio 2010, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2010, n. 30, e agli articoli 1 e 2 del decreto-legge 6 luglio 2010, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2010, n. 126, possono essere impegnati nel corso dell'intero esercizio finanziario 2011. 5-quinquies. Il Ministero degli affari esteri e' autorizzato a proseguire le azioni di cui all'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2010, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2010, n. 126, nell'ambito delle risorse ivi previste, anche avvalendosi di organizzazioni non governative idonee o di enti pubblici e privati di formazione»; al comma 6 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Fermo restando il divieto di artificioso frazionamento, in presenza di difficolta' oggettive di utilizzo del sistema bancario locale attestate dal capo missione, ai pagamenti di importo non superiore a 10.000 euro, effettuati dalle rappresentanze diplomatiche, a valere sui fondi di cui all'articolo 1, comma 1, e all'articolo 2, comma 1, loro accreditati, non si applica l'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, e successive modificazioni»; al comma 7, all'alinea, le parole: «con il quale» sono sostituite dalle seguenti: «in cui»; dopo il comma 7 e' aggiunto il seguente: «7-bis. Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 3, commi 12 e 13, del decreto-legge 6 luglio 2010, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2010, n. 126, in materia di esperti addetti alla cooperazione allo sviluppo, al fine di migliorare l'efficacia della gestione degli interventi di cui agli articoli 1 e 2 del presente decreto, assicurando la flessibilita' e la funzionalita' del personale impiegato, alla legge 26 febbraio 1987, n. 49, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 12, comma 3, primo periodo, dopo le parole: "centoventi unita'" sono inserite le seguenti: ", da esperti tratti dalla categoria di cui all'articolo 16, comma 1, lettera e),"; b) all'articolo 13: 1) al comma 2, le parole: "esecutivo ed ausiliario" sono soppresse; 2) ai commi 2 e 4, le parole: "dell'unita' tecnica centrale di cui all'articolo 12" sono sostituite dalle seguenti: "di cui all'articolo 16, comma 1, lettere c) ed e),"». All'articolo 4: il comma 31 e' sostituito dal seguente: «31. Per le esigenze di cui all'articolo 55, comma 5-septies, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, connesse alla celebrazione del 150° anniversario dell'unita' d'Italia, anche riferite alle missioni internazionali, la dotazione del fondo di cui all'articolo 620 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e' stabilita in euro 2.500.000 per l'anno 2011. Per la finalita' di cui al presente comma e' autorizzata, per l'anno 2011, la spesa di euro 2.500.000». All'articolo 5: al comma 1, dopo le parole: «legge 3 agosto 2009, n. 108» sono inserite le seguenti: «, e successive modificazioni»; dopo il comma 1 e' inserito il seguente: «1-bis. L'aspettativa di cui all'articolo 884, comma 2, lettera a), del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e' riconosciuta anche per eventi antecedenti alla data di entrata in vigore dello stesso decreto legislativo n. 66 del 2010, verificatisi a decorrere dal 1° gennaio 1982»; al comma 3, all'alinea, alle parole: «Al decreto legislativo» sono premesse le seguenti: «Nella sezione III del capo III del titolo II del libro secondo del codice dell'ordinamento militare, di cui» e la parola: «inserito» e' sostituita dalla seguente: «aggiunto»; dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti: «3-bis. Nell'ambito delle misure finalizzate al sostegno e alla tutela anche del personale impiegato nelle missioni internazionali, al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 603, i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti: "l. Al fine di pervenire al riconoscimento della causa di servizio e di adeguati indennizzi al personale italiano che, in occasione o a seguito di missioni di qualunque natura effettuate entro e fuori i confini nazionali, abbia contratto infermita' o patologie tumorali per le particolari condizioni ambientali od operative, al personale impiegato nei poligoni di tiro e nei siti dove vengono stoccati munizionamenti, nonche' al personale civile italiano nei teatri operativi all'estero e nelle zone adiacenti alle basi militari sul territorio nazionale, che abbia contratto le stesse infermita' o patologie tumorali connesse alle medesime condizioni ambientali, e' autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2008-2010. In caso di decesso a seguito delle citate infermita' o patologie tumorali, l'indennizzo e' corrisposto al coniuge, al convivente, ai figli superstiti, ai genitori, nonche' ai fratelli conviventi e a carico qualora siano gli unici superstiti. 2. I termini e le modalita' per la corresponsione, ai soggetti di cui al comma 1 ed entro il limite massimo di spesa ivi stabilito, delle misure di sostegno e tutela previste dalle leggi 13 agosto 1980, n. 466, 20 ottobre 1990, n. 302, 23 novembre 1998, n. 407, e 3 agosto 2004, n. 206, sono disciplinati dal libro VII del regolamento, fermo restando quanto disposto dall'articolo 7, comma 4, del decreto-legge 6 luglio 2010, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2010, n. 126"; b) l'articolo 1907 e' sostituito dal seguente: "Art. 1907. - (Personale esposto a particolari fattori di rischio) - 1. I termini e le modalita' per il riconoscimento della causa di servizio e per la corresponsione di adeguati indennizzi per il personale che a causa dell'esposizione a particolari fattori di rischio ha contratto infermita' o patologie tumorali sono disciplinati dall'articolo 603, che detta altresi' il relativo limite massimo di spesa, e dal regolamento". 3-ter. Fino all'espletamento delle procedure di cui al comma 5 dell'articolo 5 del decreto-legge 6 luglio 2010, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2010, n. 126, le Forze armate possono continuare ad avvalersi, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, dei lavoratori assunti ai sensi dell'articolo 184, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 aprile 2005, n. 170, nei limiti delle risorse destinate all'esecuzione dei lavori in amministrazione diretta a mezzo dei reparti del Genio militare e senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato». All'articolo 8: al comma 1, dopo le parole: «presente decreto» sono inserite le seguenti: «, ad esclusione delle spese di cui all'articolo 2, comma 6, secondo periodo, e comma 11-bis».
DECRETO-LEGGE 22 febbraio 2011, n. 5 Disposizioni per la festa nazionale del 17 marzo 2011. (11G0045) (GU n. 44 del 23-2-2011 )
testo in vigore dal: 24-2-2011
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; Visto l'articolo 7-bis del decreto-legge 30 aprile 2010, n. 64, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2010, n. 100, che ha dichiarato festa nazionale il giorno 17 marzo 2011, ricorrenza del 150° anniversario della proclamazione dell'Unita' d'Italia; Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di assicurare la dovuta solennita' e la massima partecipazione dei cittadini dichiarando il 17 marzo 2011 giorno festivo a tutti gli effetti civili, senza peraltro che ne derivino nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e a carico delle imprese private; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 febbraio 2011; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri della difesa e dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca; EMANA il seguente decreto-legge: Art. 1 1. Limitatamente all'anno 2011, il giorno 17 marzo e' considerato giorno festivo ai sensi degli articoli 2 e 4 della legge 27 maggio 1949, n. 260. 2. Al fine di evitare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e delle imprese private, derivanti da quanto disposto nel comma 1, per il solo anno 2011 gli effetti economici e gli istituti giuridici e contrattuali previsti per la festivita' soppressa del 4 novembre non si applicano a tale ricorrenza ma, in sostituzione, alla festa nazionale per il 150° anniversario dell'Unita' d'Italia proclamata per il 17 marzo 2011. 3. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o
Art. 2 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 22 febbraio 2011 NAPOLITANO Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri La Russa, Ministro della difesa Gelmini, Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca Visto, il Guardasigilli: Alfano
maggiori oneri a carico della finanza pubblica
la presenza dell’autovelox o comunque degli strumenti elettronici di rilevamento della velocità deve essere debitamente e preventivamente segnalata agli automobilisti con appositi cartelli, tale segnalazione deve avvenire non solo sulla strada ove è collocato l’autovelox, ma anche sulle strade che in essa confluiscono quando l’intersezione tra le due strade si trovi a valle del segnale di avviso ma a monte rispetto all’apparecchiatura di rilevamento.
Se a norma dell’art. 4 del D.L. 121/2002 la presenza dell’autovelox o comunque degli strumenti elettronici di rilevamento della velocità deve essere debitamente e preventivamente segnalata agli automobilisti con appositi cartelli, tale segnalazione deve avvenire non solo sulla strada ove è collocato l’autovelox, ma anche sulle strade che in essa confluiscono quando l’intersezione tra le due strade si trovi a valle del segnale di avviso ma a monte rispetto all’apparecchiatura di rilevamento.
Fatto e Diritto
Il consigliere designato per l’esame preliminare depositava la relazione, in data 9.6.10, ex art. 380 bis c.p.c. che di seguito si trascrive.
PREMESSO:
che l’impugnazione ha per oggetto una sentenza che, in riforma di quella di primo grado emessa dal locale Giudice di Pace, in accoglimento del gravame proposto dal sopraindicato Comune, ha rigettato l’opposizione ex art. 204 bis C.d.S. in rel. L. n. 689 del 1981, art. 22, avverso un verbale di contestazione dell’illecito amministrativo di cui all’art. 142 cit. cod., comma 8 accertato mediante apparecchiatura elettronica autovelox, tra l’altro e segnatamente ritenendo che la mancata indicazione nel verbale della presenza del cartello di preventiva informazione della presenza dell’apparecchio (che sarebbe stata accertata mediante sopralluogo dal primo giudice) non incidesse sulla validità della contestazione e che, peraltro, nel caso di specie, l’opponente non avesse indicato, ancor prima di “provare il suo percorso”, il “tracciato” di provenienza, in funzione della dedotta assenza del cartello informativo sul tratto di strada concretamente impegnato;
OSSERVA:
il ricorso si palesa infondato in ordine al primo motivo, fondato quanto al secondo e terzo, alla stregua delle seguenti rispettive considerazioni:
1A mot. viol. e falsa appl. D.L. n. 121, art. 4, conv. in L. n. 168 del 2002 e L. n. 241 del 1990, art. 3). La giurisprudenza citata dal ricorrente (Cass. 12833/07, cui va aggiunta la successiva e conforme Cass. 7419/09), pur affermando la necessità ai fini della validità del verbale di contestazione della presenza della segnaletica di preventiva informazione degli automobilisti in transito, non esige tuttavia che tale circostanza sia anche, sotto comminatoria di nullità, indicata nel processo verbale; in mancanza, pertanto, di una espressa disposizione in tal senso ed in considerazione del principio della tassatività delle nullità degli atti, non è censurabile l’affermazione di principio oggetto del mezzo d’impugnazione che non ha posto in discussione l’obbligatorietà dell’informazione in questione; sicché quando la relativa ottemperanza sia stata comunque accertata o ammessa la mancanza di una espressa menzione dell’esistenza dei cartelli premonitori nel verbale di contestazione non ne inficia la validità, Né può invocarsi in contrario il principio della “trasparenza” degli atti amministrativi, tenuto conto dell’agevole verificabilità al riguardo della condizione in questione.
2A e 3A motivo (viol. o falsa appl. art. 115 c.p.c., art. 2697 c.c. e D.L. n. 117, art. 3, comma 1 lett. conv. in L. n. 160 del 2007, insufficiente motivazione).
Manifestamente fondate sono invece le censure contenute nei successivi due motivi, considerato che l’opponente nel ricorso introduttivo aveva espressamente dedotto e, non solo ipotizzato (come opina il giudice di appello), di essersi immesso sulla strada statale da una provinciale (la “(OMISSIS)”) e di non aver incontrato alcun cartello segnalante la successiva presenza dell’autovelox. In siffatto contesto non sarebbe stato, dunque, sufficiente accertare l’esistenza di un unico e qualsiasi cartello premonitore sulla strada statale, essendo necessario invece verificarne, in coerenza alle finalità perseguite dalla disposizione di cui all’art. 4 cit. D.L., perché l’avvertimento potesse ritenersi effettivo (come poi confermato dal D.M. 15 agosto 2007, art. 2), la presenza specifica ed a congrua distanza in, la suddetta intersezione e la successiva postazione fissa di rilevazione della velocità, il relativo onere probatorio, in mancanza di attestazione fidefacente al riguardo contenuta nel verbale, incombeva sull’amministrazione opposta, trattandosi di una condizione di legittimità della pretesa sanzionatoria.
I rimanenti motivi, formulati solo in via subordinata dal ricorrente, rimangono assorbiti. Si propone, conclusivamente, il rigetto del primo motivo, l’accoglimento del secondo e terzo l’assorbimento dei rimanenti e la cassazione con rinvio della sentenza impugnata”.
Tanto premesso, non essendo state depositate memorie di parte, Né formulate osservazioni in udienza, condividendo il collegio integralmente le ragioni della proposta del relatore, provvede in conformità, demandando al giudice di rinvio il regolamento delle spese de presente giudizio.
P.Q.M.
LA CORTE rigetta il primo motivo di ricorso,accoglie il secondo ed il terzo cassa la sentenza impugnata in relazione alle censure accolte e rinvia, anche per le spese del presente giudizio, al Tribunale di Acqui Terme in persona di diverso magistrato.
Il consigliere designato per l’esame preliminare depositava la relazione, in data 9.6.10, ex art. 380 bis c.p.c. che di seguito si trascrive.
PREMESSO:
che l’impugnazione ha per oggetto una sentenza che, in riforma di quella di primo grado emessa dal locale Giudice di Pace, in accoglimento del gravame proposto dal sopraindicato Comune, ha rigettato l’opposizione ex art. 204 bis C.d.S. in rel. L. n. 689 del 1981, art. 22, avverso un verbale di contestazione dell’illecito amministrativo di cui all’art. 142 cit. cod., comma 8 accertato mediante apparecchiatura elettronica autovelox, tra l’altro e segnatamente ritenendo che la mancata indicazione nel verbale della presenza del cartello di preventiva informazione della presenza dell’apparecchio (che sarebbe stata accertata mediante sopralluogo dal primo giudice) non incidesse sulla validità della contestazione e che, peraltro, nel caso di specie, l’opponente non avesse indicato, ancor prima di “provare il suo percorso”, il “tracciato” di provenienza, in funzione della dedotta assenza del cartello informativo sul tratto di strada concretamente impegnato;
OSSERVA:
il ricorso si palesa infondato in ordine al primo motivo, fondato quanto al secondo e terzo, alla stregua delle seguenti rispettive considerazioni:
1A mot. viol. e falsa appl. D.L. n. 121, art. 4, conv. in L. n. 168 del 2002 e L. n. 241 del 1990, art. 3). La giurisprudenza citata dal ricorrente (Cass. 12833/07, cui va aggiunta la successiva e conforme Cass. 7419/09), pur affermando la necessità ai fini della validità del verbale di contestazione della presenza della segnaletica di preventiva informazione degli automobilisti in transito, non esige tuttavia che tale circostanza sia anche, sotto comminatoria di nullità, indicata nel processo verbale; in mancanza, pertanto, di una espressa disposizione in tal senso ed in considerazione del principio della tassatività delle nullità degli atti, non è censurabile l’affermazione di principio oggetto del mezzo d’impugnazione che non ha posto in discussione l’obbligatorietà dell’informazione in questione; sicché quando la relativa ottemperanza sia stata comunque accertata o ammessa la mancanza di una espressa menzione dell’esistenza dei cartelli premonitori nel verbale di contestazione non ne inficia la validità, Né può invocarsi in contrario il principio della “trasparenza” degli atti amministrativi, tenuto conto dell’agevole verificabilità al riguardo della condizione in questione.
2A e 3A motivo (viol. o falsa appl. art. 115 c.p.c., art. 2697 c.c. e D.L. n. 117, art. 3, comma 1 lett. conv. in L. n. 160 del 2007, insufficiente motivazione).
Manifestamente fondate sono invece le censure contenute nei successivi due motivi, considerato che l’opponente nel ricorso introduttivo aveva espressamente dedotto e, non solo ipotizzato (come opina il giudice di appello), di essersi immesso sulla strada statale da una provinciale (la “(OMISSIS)”) e di non aver incontrato alcun cartello segnalante la successiva presenza dell’autovelox. In siffatto contesto non sarebbe stato, dunque, sufficiente accertare l’esistenza di un unico e qualsiasi cartello premonitore sulla strada statale, essendo necessario invece verificarne, in coerenza alle finalità perseguite dalla disposizione di cui all’art. 4 cit. D.L., perché l’avvertimento potesse ritenersi effettivo (come poi confermato dal D.M. 15 agosto 2007, art. 2), la presenza specifica ed a congrua distanza in, la suddetta intersezione e la successiva postazione fissa di rilevazione della velocità, il relativo onere probatorio, in mancanza di attestazione fidefacente al riguardo contenuta nel verbale, incombeva sull’amministrazione opposta, trattandosi di una condizione di legittimità della pretesa sanzionatoria.
I rimanenti motivi, formulati solo in via subordinata dal ricorrente, rimangono assorbiti. Si propone, conclusivamente, il rigetto del primo motivo, l’accoglimento del secondo e terzo l’assorbimento dei rimanenti e la cassazione con rinvio della sentenza impugnata”.
Tanto premesso, non essendo state depositate memorie di parte, Né formulate osservazioni in udienza, condividendo il collegio integralmente le ragioni della proposta del relatore, provvede in conformità, demandando al giudice di rinvio il regolamento delle spese de presente giudizio.
P.Q.M.
LA CORTE rigetta il primo motivo di ricorso,accoglie il secondo ed il terzo cassa la sentenza impugnata in relazione alle censure accolte e rinvia, anche per le spese del presente giudizio, al Tribunale di Acqui Terme in persona di diverso magistrato.
I.N.P.D.A.P. (Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica) Circ. 21-2-2011 n. 2 Procedura operativa per il trattamento dei dati personali nei rapporti con l’utenza. Emanata dall'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica, Direzione generale.
Circ. 21 febbraio 2011, n. 2 (1).
Procedura operativa per il trattamento dei dati personali nei rapporti con l’utenza.
(1) Emanata dall'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica, Direzione generale.
1. Premessa
La presente circolare è finalizzata a garantire il necessario livello di sicurezza nella protezione dei dati personali, che l'Istituto e i suoi fornitori sono chiamati a trattare nello svolgimento dell'attività di relazione con l'utenza, sia attraverso gli Uffici Relazioni con il Pubblico (di seguito: Urp), sia attraverso il servizio di call center.
Se, infatti, l'attività di relazione con l'utenza, finalizzata alla massima trasparenza dell'azione amministrativa, rappresenta un valore ormai consolidato nell'attuale ordinamento giuridico (L. n. 241/1990; D.Lgs. n. 29/1993; L. n. 150/2000; D.Lgs. n. 150/2009), occorre tuttavia contemperarne la portata con la tutela della riservatezza dei dati personali, il cui trattamento deriva dall'erogazione di servizi e prestazioni, pervenendo ad un accettabile punto di equilibrio tra le due contrapposte esigenze.
2. Trattamento dei dati personali presso gli Urp
Il trattamento di dati personali nei rapporti con l'utenza avviene principalmente nel contesto degli Uffici relazioni con il pubblico (Urp).
I Responsabili Urp, pertanto, dovranno conoscere ed essere in grado di applicare la procedura prevista dagli artt. 7 e ss. del D.Lgs. n. 196/2003 in materia di esercizio dei diritti degli interessati.
2.1 - Misure di identificazione dell'utente
La prima misura di salvaguardia della riservatezza dei dati personali, peraltro indispensabile alla corretta erogazione del servizio, consiste nell'esatta identificazione dell'utente, mediante richiesta di esibizione di un documento di identità, in corso di validità.
Ove l'utente si avvalga di un delegato, occorrerà procedere all'identificazione del delegato mediante richiesta di esibizione di un documento di identità in corso di validità, di un atto di delega debitamente compilato e di fotocopia del documento d'identità del delegante.
Ove sorgano dubbi di qualsiasi tipo in ordine all'autenticità della delega (es. discordanza tra la firma apposta in calce alla delega e quella risultante dal documento d'identità), il rilascio dell'informazione potrà essere differito, al fine di consentire gli opportuni accertamenti presso il delegante; in alternativa, l'informazione richiesta potrà essere resa per iscritto, con spedizione all'indirizzo dell'utente presente in banca dati.
Gli Urp sono inoltre chiamati a fornire informazioni e consulenza anche a fronte di istanze presentate a mezzo fax o per via telematica, come da tempo previsto dall'art. 38 del D.P.R. n. 445/2000 (Testo Unico sulla documentazione amministrativa).
Le richieste di informazione via fax potranno essere riscontrate solo allorché riportino, in allegato, copia del documento dell'interessato, come previsto dal comma 3 del citato art. 38, quale misura indispensabile alla corretta identificazione del mittente.
Per quanto attiene alla seconda ipotesi, occorre tenere conto che, ai sensi dell'art. 65 del D.Lgs. n. 82/2005 (Codice dell'Amministrazione Digitale), come recentemente modificato dall'art. 47 del D.Lgs. n. 235/2010, le istanze e le dichiarazioni presentate per via telematica agli Urp [1] sono valide:
- se sottoscritte con firma digitale;
- se trasmesse dall'autore mediante la propria casella di Posta Elettronica Certificata, purché le relative credenziali di accesso siano state rilasciate previa identificazione del titolare.
Si ricorda, in proposito, che la Posta Elettronica Certificata, distribuita tramite il portale www.postacertificata.gov.it, risponde pienamente a tali requisiti, in quanto rilasciata, appunto, previa identificazione del titolare.
Fuori dalle predette ipotesi, potranno essere fornite tramite posta elettronica ordinaria (non certificata o non accompagnata da firma digitale), quale canale non idoneo a consentire una corretta identificazione del mittente, solo informazioni di carattere generale, come l'indicazione dell'Ufficio competente a svolgere un particolare procedimento, la sua ubicazione, gli orari di apertura, la documentazione necessaria per accedere alle prestazioni, informazioni di carattere normativo, ecc., salvo che non possa essere acquisita, sulla base di una valutazione da condurre caso per caso e con la massima cautela, la ragionevole certezza che l'account di posta elettronica sia univocamente riconducibile al suo titolare (ad es., qualora il mittente alleghi alla comunicazione in posta elettronica una copia scannerizzata del proprio documento d'identità).
Per quanto attiene alle richieste di informazioni via telefono, si rimanda a quanto successivamente disposto per il call center.
[1] Le altre ipotesi previste dagli artt. 64 e 65 del CAD riguardano, più da presso, l'accesso ai servizi erogati in via telematica.
2.2 - Protezione dei dati personali e diritto di accesso
Il trattamento di dati personali da parte degli Urp avviene sovente in occasione dell'esercizio, da parte dell'utenza, del diritto di accesso di cui agli artt. 22 e ss. della L. n. 241/1990 e s.m.i.
Il caso considerato è, ovviamente, quello in cui gli atti e i documenti di cui si chiede di prendere visione o di estrarre copia contengano dati personali di soggetti diversi da colui che esercita l'accesso.
Si ricorda che, ai sensi di Legge, e come specificato dall'art. 5 del Regolamento per l'accesso ai documenti amministrativi presso l'Inpdap (G.U. n. 79 del 6 aprile 2010), il responsabile del procedimento deve dare comunicazione della richiesta di accesso ai contro interessati: si tratta dei soggetti il cui diritto alla riservatezza potrebbe essere compromesso dall'esercizio del diritto d'accesso, individuati o facilmente individuabili sulla base dell'esame del contenuto del documento.
Più in generale, al fine di individuare i confini del diritto d'accesso e i presupposti legittimanti il trattamento di dati personali altrui, occorre richiamare gli artt. 59 e 60 del Codice della Privacy.
Secondo l'art. 59, i dati personali (ad es. di natura reddituale), i dati sensibili non riguardanti lo stato di salute e la sfera sessuale (ad es. relativi all'iscrizione a un sindacato) e i dati giudiziari (riferibili a condanne penali che comportino l'iscrizione nel casellario giudiziale), se riportati in documenti amministrativi, sono accessibili nel rispetto delle norme della L. n. 241/1990. Precisamente:
- i dati personali sono accessibili ove ciò sia necessario al richiedente per curare o difendere propri interessi giuridici;
- i dati sensibili e giudiziari (diversi da quelli idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale) sono conoscibili mediante accesso ai documenti amministrativi qualora ciò sia strettamente indispensabile (e non solo necessario) per curare o difendere interessi giuridici del richiedente.
Per quanto invece attiene ai c.d. dati "supersensibili" - cioè i dati personali relativi allo stato di salute e alla sfera sessuale - essi sono accessibili solo quando ciò sia strettamente indispensabile per curare o difendere interessi giuridici del richiedente e a condizione che, nel bilanciamento tra diritti costituzionali, da condurre secondo le circostanze del caso, prevalga o risulti equivalente la situazione giuridica che il richiedente intende tutelare tramite richiesta di accesso.
2.3 Misure di protezione di natura organizzativa e logistica
Il rischio di divulgare dati personali di un utente a persona diversa dall'avente diritto può poi essere scongiurato attraverso la combinazione di una serie di misure di protezione di natura organizzativa e logistica, di seguito elencate:
- l'affissione, all'interno dei locali dell'Urp, e con opportuna evidenza, dell'informativa agli utenti (art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003), il cui modello è presente nella sezione «Privacy» della Intranet;
- l'identificazione del personale che svolge attività a contatto con il pubblico attraverso l'esposizione di cartellino identificativo o di targhe da apporre presso la postazione di lavoro (art. 55 - novies D.Lgs. n. 165/2001 );
- una distanza adeguata tra le postazioni di Urp (sportelli o punti di consulenza e informazione) e l'eventuale area di attesa;
- in alternativa, nel caso in cui non vi sia una netta separazione tra le postazioni e l'area di attesa, la presenza della c.d. linea di cortesia, posta ad un'adeguata distanza dalle postazioni medesime;
- la separazione e una distanza adeguata tra le diverse postazioni Urp.
Ulteriori accorgimenti devono, inoltre, essere osservati con riferimento alle modalità quotidiane di erogazione del servizio di informazione e consulenza al pubblico:
- il posizionamento dei monitor dei personal computer in modo che non siano visibili agli utenti;
- la conservazione della documentazione consegnata dall'utenza in orario di ricevimento in vaschette o altri contenitori chiusi;
- la conservazione in contenitori chiusi della documentazione non veicolata immediatamente al settore di competenza dopo la chiusura dell'Urp;
- la consegna della documentazione contenente dati sensibili (segnatamente la documentazione medica) o giudiziari in busta chiusa;
- il divieto di svolgere attività di informazione telefonica in presenza di utenti presso la postazione Urp;
- il divieto di affissione in bacheca di note contenenti dati personali;
- lo smaltimento controllato dei rifiuti cartacei contenenti dati degli utenti attraverso una macchina trita documenti.
Le medesime misure sopra enunciate si applicano nel caso in cui l'attività di informazione all'utenza sia svolta, anche occasionalmente, dal personale delle linee di produzione e presso le rispettive postazioni di lavoro.
2.4 - Servizio di reception
Ulteriori regole vanno dettate a proposito di trattamento di dati personali da parte del personale addetto al servizio di reception, che, per quanto non presente in tutti gli uffici, costituisce spesso la prima postazione di contatto con l'utenza, dei quali, almeno a fini di identificazione, è necessario il trattamento.
L'identificazione del visitatore dovrà essere effettuata mediante esibizione da parte di quest'ultimo di un valido documento di riconoscimento. La conservazione del documento per l'intera permanenza del visitatore presso gli uffici e/o la fotocopia del documento stesso sono operazioni ingiustificate, eccedenti il normale trattamento e che, pertanto, non devono essere, di norma, effettuate. Ai fini di sicurezza potranno essere trascritti su un apposito registro cartaceo o informatico i dati del visitatore comprensivi, se necessario, degli estremi del documento di riconoscimento.
Le finalità e il periodo di conservazione dei dati (comunque non superiore a tre mesi) dovranno essere stabilite all'atto dell'attivazione del servizio di reception. Ove gli scopi siano puramente statistici, ossia connessi al numero di visitatori identificati (media giornaliera, mensile ecc.), i dati dovranno essere trattati in forma anonima (es. uomini/donne, iscritti/pensionati, previdenza/credito ecc.). Qualora il servizio sia affidato a un soggetto esterno andranno concordate con lo stesso finalità e periodi di conservazione.
Il soggetto esterno, da designare quale responsabile esterno del trattamento, relazionerà periodicamente sull'applicazione delle misure di protezione. Il responsabile nominerà gli incaricati.
Presso la postazione di reception deve essere affissa l'informativa per i visitatori (presente nella sezione Privacy del sito intranet). Anche presso la reception dovrà essere applicata la c.d. linea di cortesia.
2.5 - Ulteriori misure
Ove consentito dalla conformazione logistica della sede, dovranno essere installate, tramite bande di incanalamento, corsie di accesso delimitate da un'apposita dicitura "ingresso visitatori"; ciò al fine di evitare che i visitatori possano accedere agli uffici attraverso ingressi non presidiati.
Infine, presso le postazioni di accesso agli uffici, ove siano presenti le relative apparecchiature, andrà affissa l'informativa completa sulla videosorveglianza (art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003).
3 Servizio di call center
Il call center rappresenta, per volume di contatti, uno dei principali canali comunicativi dell'Istituto, attraverso cui gli utenti possono ricevere informazioni di carattere generale su servizi e prestazioni e conoscere lo stato dei procedimenti che li riguardano.
Il call center assolve, pertanto, alla funzione di integrare e potenziare l'attività degli Urp sul territorio, consentendo un più capillare rapporto con l'utenza.
Il servizio - affidato in outsourcing per quanto attiene alle attività di front office - non si limita al contatto con gli utenti per via telefonica, utilizzando attualmente ulteriori canali, quali il fax e la posta elettronica.
Il fornitore deve essere designato quale responsabile esterno del trattamento e dovrà nominare gli incaricati.
Il risponditore automatico del servizio di call center telefonico deve contenere l'informativa di cui all'art. 13 del Codice della Privacy.
3.1 Misure di identificazione telefonica
Con riferimento al caso più frequente, e perciò di contatto per via telefonica, la problematica principale da affrontare è quella relativa all'identificazione dell'interlocutore, a fronte del rischio del c.d. impersonamento da parte di soggetti interessati all'acquisizione di informazioni personali sugli utenti.
Partendo dal presupposto che risulta pressoché impossibile pervenire all'esatta identificazione dell'interlocutore e che neanche i canali tradizionali, quali ad es. il servizio postale, consentono di conseguire con assoluta sicurezza tale obiettivo (fatta eccezione per l'oramai desueta procedura di autenticazione delle firme), possono, tuttavia, essere adottati alcuni semplici accorgimenti - dettati, fra l'altro, dal comune buon senso - che consentano di incrementare i livelli di sicurezza nei contatti telefonici, in considerazione dei diversi tipi di informazione richiesti dall'utente.
In nessun caso potranno essere fornite informazioni telefoniche a soggetti che si qualifichino quali "rappresentanti" dell'iscritto o del pensionato, salvi i casi di rappresentanza legale o giudiziale.
Per quanto concerne richieste di informazioni riguardanti lo stato del procedimento, esse potranno essere soddisfatte solo previa identificazione dell'interlocutore attraverso la proposizione di specifici quesiti mirati ad accertare il grado di conoscenza di dati dei quali il diretto interessato non può non essere informato.
Ad es. potranno essere proposti quesiti sulla situazione anagrafica quali: luogo di nascita, data di nascita, indirizzo di residenza, numero di iscrizione, codice fiscale; inoltre, in relazione alla specificità della richiesta, potranno essere proposti quesiti sull'amministrazione di appartenenza, periodi di servizio, data di collocamento a riposo, eventuali periodi di servizio precedenti, istanze di ricongiunzione o riscatto presentate ecc.
Ove l'utente sia in possesso di PIN per l'accesso ai servizi telematici erogati dall'Istituto, si dovrà chiedere all'utente di comunicare le 8 cifre che lo compongono, ovvero - quando la richiesta telefonica sia specificamente finalizzata a sollecitare il rilascio della seconda parte del PIN - delle prime 4 cifre.
Benché il Codice della Privacy non inserisca i dati reddituali nel novero dei dati sensibili, l'interesse che essi rivestono per una vasta gamma di soggetti diversi dal diretto interessato conferisce a tali informazioni un rilievo particolare. In proposito, le informazioni concernenti gli importi di pensioni, retribuzioni, prestazioni creditizie ed altri benefici economici erogati dall'Inpdap, potranno essere acquisite esclusivamente presso gli Urp da parte dell'interessato ovvero da un suo qualificato rappresentante.
In nessun caso (nemmeno di assoluto impedimento dell'utente interessato) tali dati potranno essere comunicati per telefono. Restano esclusi da queste ipotesi i casi in cui si debba fornire un'informazione sulle variazioni degli importi dovute ad es. all'incidenza di imposte o legata ad iniziative di recupero. Nel caso specifico l'interessato è, difatti, già in possesso dell'informazione principale riguardante l'importo che gli è stato corrisposto. Allo stesso modo, potranno essere fornite informazioni circa lo stato dei procedimenti concessori.
Richieste relative ad invio di posizioni assicurative, cedolini di pensione, CUD, elaborato del modello 730, comunicazione del codice PIN, potranno essere soddisfatte esclusivamente con la spedizione all'indirizzo del titolare della prestazione presente in banca dati.
È fatto assoluto divieto di effettuare variazioni anagrafiche per via esclusivamente telefonica.
In ogni caso, allorché sorgano dubbi sull'identità dell'interlocutore (in quanto ad es. non risulti in grado di rispondere ai quesiti proposti), lo stesso dovrà essere invitato a recarsi presso la Sede territorialmente competente per acquisire le informazioni richieste.
Per quanto attiene all'uso del fax, della firma digitale, della Posta Elettronica Certificata e della posta elettronica, si rimanda a quanto già dettagliatamente esposto a proposito dell'attività di Urp.
Il Direttore generale
Massimo Pianese
L. 7 agosto 1990, n. 241, art. 22 e segg.
D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29
L. 7 giugno 2000, n. 150
D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150
D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, art. 7 e segg.
D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235, art. 47
D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, art. 65
Procedura operativa per il trattamento dei dati personali nei rapporti con l’utenza.
(1) Emanata dall'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica, Direzione generale.
1. Premessa
La presente circolare è finalizzata a garantire il necessario livello di sicurezza nella protezione dei dati personali, che l'Istituto e i suoi fornitori sono chiamati a trattare nello svolgimento dell'attività di relazione con l'utenza, sia attraverso gli Uffici Relazioni con il Pubblico (di seguito: Urp), sia attraverso il servizio di call center.
Se, infatti, l'attività di relazione con l'utenza, finalizzata alla massima trasparenza dell'azione amministrativa, rappresenta un valore ormai consolidato nell'attuale ordinamento giuridico (L. n. 241/1990; D.Lgs. n. 29/1993; L. n. 150/2000; D.Lgs. n. 150/2009), occorre tuttavia contemperarne la portata con la tutela della riservatezza dei dati personali, il cui trattamento deriva dall'erogazione di servizi e prestazioni, pervenendo ad un accettabile punto di equilibrio tra le due contrapposte esigenze.
2. Trattamento dei dati personali presso gli Urp
Il trattamento di dati personali nei rapporti con l'utenza avviene principalmente nel contesto degli Uffici relazioni con il pubblico (Urp).
I Responsabili Urp, pertanto, dovranno conoscere ed essere in grado di applicare la procedura prevista dagli artt. 7 e ss. del D.Lgs. n. 196/2003 in materia di esercizio dei diritti degli interessati.
2.1 - Misure di identificazione dell'utente
La prima misura di salvaguardia della riservatezza dei dati personali, peraltro indispensabile alla corretta erogazione del servizio, consiste nell'esatta identificazione dell'utente, mediante richiesta di esibizione di un documento di identità, in corso di validità.
Ove l'utente si avvalga di un delegato, occorrerà procedere all'identificazione del delegato mediante richiesta di esibizione di un documento di identità in corso di validità, di un atto di delega debitamente compilato e di fotocopia del documento d'identità del delegante.
Ove sorgano dubbi di qualsiasi tipo in ordine all'autenticità della delega (es. discordanza tra la firma apposta in calce alla delega e quella risultante dal documento d'identità), il rilascio dell'informazione potrà essere differito, al fine di consentire gli opportuni accertamenti presso il delegante; in alternativa, l'informazione richiesta potrà essere resa per iscritto, con spedizione all'indirizzo dell'utente presente in banca dati.
Gli Urp sono inoltre chiamati a fornire informazioni e consulenza anche a fronte di istanze presentate a mezzo fax o per via telematica, come da tempo previsto dall'art. 38 del D.P.R. n. 445/2000 (Testo Unico sulla documentazione amministrativa).
Le richieste di informazione via fax potranno essere riscontrate solo allorché riportino, in allegato, copia del documento dell'interessato, come previsto dal comma 3 del citato art. 38, quale misura indispensabile alla corretta identificazione del mittente.
Per quanto attiene alla seconda ipotesi, occorre tenere conto che, ai sensi dell'art. 65 del D.Lgs. n. 82/2005 (Codice dell'Amministrazione Digitale), come recentemente modificato dall'art. 47 del D.Lgs. n. 235/2010, le istanze e le dichiarazioni presentate per via telematica agli Urp [1] sono valide:
- se sottoscritte con firma digitale;
- se trasmesse dall'autore mediante la propria casella di Posta Elettronica Certificata, purché le relative credenziali di accesso siano state rilasciate previa identificazione del titolare.
Si ricorda, in proposito, che la Posta Elettronica Certificata, distribuita tramite il portale www.postacertificata.gov.it, risponde pienamente a tali requisiti, in quanto rilasciata, appunto, previa identificazione del titolare.
Fuori dalle predette ipotesi, potranno essere fornite tramite posta elettronica ordinaria (non certificata o non accompagnata da firma digitale), quale canale non idoneo a consentire una corretta identificazione del mittente, solo informazioni di carattere generale, come l'indicazione dell'Ufficio competente a svolgere un particolare procedimento, la sua ubicazione, gli orari di apertura, la documentazione necessaria per accedere alle prestazioni, informazioni di carattere normativo, ecc., salvo che non possa essere acquisita, sulla base di una valutazione da condurre caso per caso e con la massima cautela, la ragionevole certezza che l'account di posta elettronica sia univocamente riconducibile al suo titolare (ad es., qualora il mittente alleghi alla comunicazione in posta elettronica una copia scannerizzata del proprio documento d'identità).
Per quanto attiene alle richieste di informazioni via telefono, si rimanda a quanto successivamente disposto per il call center.
[1] Le altre ipotesi previste dagli artt. 64 e 65 del CAD riguardano, più da presso, l'accesso ai servizi erogati in via telematica.
2.2 - Protezione dei dati personali e diritto di accesso
Il trattamento di dati personali da parte degli Urp avviene sovente in occasione dell'esercizio, da parte dell'utenza, del diritto di accesso di cui agli artt. 22 e ss. della L. n. 241/1990 e s.m.i.
Il caso considerato è, ovviamente, quello in cui gli atti e i documenti di cui si chiede di prendere visione o di estrarre copia contengano dati personali di soggetti diversi da colui che esercita l'accesso.
Si ricorda che, ai sensi di Legge, e come specificato dall'art. 5 del Regolamento per l'accesso ai documenti amministrativi presso l'Inpdap (G.U. n. 79 del 6 aprile 2010), il responsabile del procedimento deve dare comunicazione della richiesta di accesso ai contro interessati: si tratta dei soggetti il cui diritto alla riservatezza potrebbe essere compromesso dall'esercizio del diritto d'accesso, individuati o facilmente individuabili sulla base dell'esame del contenuto del documento.
Più in generale, al fine di individuare i confini del diritto d'accesso e i presupposti legittimanti il trattamento di dati personali altrui, occorre richiamare gli artt. 59 e 60 del Codice della Privacy.
Secondo l'art. 59, i dati personali (ad es. di natura reddituale), i dati sensibili non riguardanti lo stato di salute e la sfera sessuale (ad es. relativi all'iscrizione a un sindacato) e i dati giudiziari (riferibili a condanne penali che comportino l'iscrizione nel casellario giudiziale), se riportati in documenti amministrativi, sono accessibili nel rispetto delle norme della L. n. 241/1990. Precisamente:
- i dati personali sono accessibili ove ciò sia necessario al richiedente per curare o difendere propri interessi giuridici;
- i dati sensibili e giudiziari (diversi da quelli idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale) sono conoscibili mediante accesso ai documenti amministrativi qualora ciò sia strettamente indispensabile (e non solo necessario) per curare o difendere interessi giuridici del richiedente.
Per quanto invece attiene ai c.d. dati "supersensibili" - cioè i dati personali relativi allo stato di salute e alla sfera sessuale - essi sono accessibili solo quando ciò sia strettamente indispensabile per curare o difendere interessi giuridici del richiedente e a condizione che, nel bilanciamento tra diritti costituzionali, da condurre secondo le circostanze del caso, prevalga o risulti equivalente la situazione giuridica che il richiedente intende tutelare tramite richiesta di accesso.
2.3 Misure di protezione di natura organizzativa e logistica
Il rischio di divulgare dati personali di un utente a persona diversa dall'avente diritto può poi essere scongiurato attraverso la combinazione di una serie di misure di protezione di natura organizzativa e logistica, di seguito elencate:
- l'affissione, all'interno dei locali dell'Urp, e con opportuna evidenza, dell'informativa agli utenti (art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003), il cui modello è presente nella sezione «Privacy» della Intranet;
- l'identificazione del personale che svolge attività a contatto con il pubblico attraverso l'esposizione di cartellino identificativo o di targhe da apporre presso la postazione di lavoro (art. 55 - novies D.Lgs. n. 165/2001 );
- una distanza adeguata tra le postazioni di Urp (sportelli o punti di consulenza e informazione) e l'eventuale area di attesa;
- in alternativa, nel caso in cui non vi sia una netta separazione tra le postazioni e l'area di attesa, la presenza della c.d. linea di cortesia, posta ad un'adeguata distanza dalle postazioni medesime;
- la separazione e una distanza adeguata tra le diverse postazioni Urp.
Ulteriori accorgimenti devono, inoltre, essere osservati con riferimento alle modalità quotidiane di erogazione del servizio di informazione e consulenza al pubblico:
- il posizionamento dei monitor dei personal computer in modo che non siano visibili agli utenti;
- la conservazione della documentazione consegnata dall'utenza in orario di ricevimento in vaschette o altri contenitori chiusi;
- la conservazione in contenitori chiusi della documentazione non veicolata immediatamente al settore di competenza dopo la chiusura dell'Urp;
- la consegna della documentazione contenente dati sensibili (segnatamente la documentazione medica) o giudiziari in busta chiusa;
- il divieto di svolgere attività di informazione telefonica in presenza di utenti presso la postazione Urp;
- il divieto di affissione in bacheca di note contenenti dati personali;
- lo smaltimento controllato dei rifiuti cartacei contenenti dati degli utenti attraverso una macchina trita documenti.
Le medesime misure sopra enunciate si applicano nel caso in cui l'attività di informazione all'utenza sia svolta, anche occasionalmente, dal personale delle linee di produzione e presso le rispettive postazioni di lavoro.
2.4 - Servizio di reception
Ulteriori regole vanno dettate a proposito di trattamento di dati personali da parte del personale addetto al servizio di reception, che, per quanto non presente in tutti gli uffici, costituisce spesso la prima postazione di contatto con l'utenza, dei quali, almeno a fini di identificazione, è necessario il trattamento.
L'identificazione del visitatore dovrà essere effettuata mediante esibizione da parte di quest'ultimo di un valido documento di riconoscimento. La conservazione del documento per l'intera permanenza del visitatore presso gli uffici e/o la fotocopia del documento stesso sono operazioni ingiustificate, eccedenti il normale trattamento e che, pertanto, non devono essere, di norma, effettuate. Ai fini di sicurezza potranno essere trascritti su un apposito registro cartaceo o informatico i dati del visitatore comprensivi, se necessario, degli estremi del documento di riconoscimento.
Le finalità e il periodo di conservazione dei dati (comunque non superiore a tre mesi) dovranno essere stabilite all'atto dell'attivazione del servizio di reception. Ove gli scopi siano puramente statistici, ossia connessi al numero di visitatori identificati (media giornaliera, mensile ecc.), i dati dovranno essere trattati in forma anonima (es. uomini/donne, iscritti/pensionati, previdenza/credito ecc.). Qualora il servizio sia affidato a un soggetto esterno andranno concordate con lo stesso finalità e periodi di conservazione.
Il soggetto esterno, da designare quale responsabile esterno del trattamento, relazionerà periodicamente sull'applicazione delle misure di protezione. Il responsabile nominerà gli incaricati.
Presso la postazione di reception deve essere affissa l'informativa per i visitatori (presente nella sezione Privacy del sito intranet). Anche presso la reception dovrà essere applicata la c.d. linea di cortesia.
2.5 - Ulteriori misure
Ove consentito dalla conformazione logistica della sede, dovranno essere installate, tramite bande di incanalamento, corsie di accesso delimitate da un'apposita dicitura "ingresso visitatori"; ciò al fine di evitare che i visitatori possano accedere agli uffici attraverso ingressi non presidiati.
Infine, presso le postazioni di accesso agli uffici, ove siano presenti le relative apparecchiature, andrà affissa l'informativa completa sulla videosorveglianza (art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003).
3 Servizio di call center
Il call center rappresenta, per volume di contatti, uno dei principali canali comunicativi dell'Istituto, attraverso cui gli utenti possono ricevere informazioni di carattere generale su servizi e prestazioni e conoscere lo stato dei procedimenti che li riguardano.
Il call center assolve, pertanto, alla funzione di integrare e potenziare l'attività degli Urp sul territorio, consentendo un più capillare rapporto con l'utenza.
Il servizio - affidato in outsourcing per quanto attiene alle attività di front office - non si limita al contatto con gli utenti per via telefonica, utilizzando attualmente ulteriori canali, quali il fax e la posta elettronica.
Il fornitore deve essere designato quale responsabile esterno del trattamento e dovrà nominare gli incaricati.
Il risponditore automatico del servizio di call center telefonico deve contenere l'informativa di cui all'art. 13 del Codice della Privacy.
3.1 Misure di identificazione telefonica
Con riferimento al caso più frequente, e perciò di contatto per via telefonica, la problematica principale da affrontare è quella relativa all'identificazione dell'interlocutore, a fronte del rischio del c.d. impersonamento da parte di soggetti interessati all'acquisizione di informazioni personali sugli utenti.
Partendo dal presupposto che risulta pressoché impossibile pervenire all'esatta identificazione dell'interlocutore e che neanche i canali tradizionali, quali ad es. il servizio postale, consentono di conseguire con assoluta sicurezza tale obiettivo (fatta eccezione per l'oramai desueta procedura di autenticazione delle firme), possono, tuttavia, essere adottati alcuni semplici accorgimenti - dettati, fra l'altro, dal comune buon senso - che consentano di incrementare i livelli di sicurezza nei contatti telefonici, in considerazione dei diversi tipi di informazione richiesti dall'utente.
In nessun caso potranno essere fornite informazioni telefoniche a soggetti che si qualifichino quali "rappresentanti" dell'iscritto o del pensionato, salvi i casi di rappresentanza legale o giudiziale.
Per quanto concerne richieste di informazioni riguardanti lo stato del procedimento, esse potranno essere soddisfatte solo previa identificazione dell'interlocutore attraverso la proposizione di specifici quesiti mirati ad accertare il grado di conoscenza di dati dei quali il diretto interessato non può non essere informato.
Ad es. potranno essere proposti quesiti sulla situazione anagrafica quali: luogo di nascita, data di nascita, indirizzo di residenza, numero di iscrizione, codice fiscale; inoltre, in relazione alla specificità della richiesta, potranno essere proposti quesiti sull'amministrazione di appartenenza, periodi di servizio, data di collocamento a riposo, eventuali periodi di servizio precedenti, istanze di ricongiunzione o riscatto presentate ecc.
Ove l'utente sia in possesso di PIN per l'accesso ai servizi telematici erogati dall'Istituto, si dovrà chiedere all'utente di comunicare le 8 cifre che lo compongono, ovvero - quando la richiesta telefonica sia specificamente finalizzata a sollecitare il rilascio della seconda parte del PIN - delle prime 4 cifre.
Benché il Codice della Privacy non inserisca i dati reddituali nel novero dei dati sensibili, l'interesse che essi rivestono per una vasta gamma di soggetti diversi dal diretto interessato conferisce a tali informazioni un rilievo particolare. In proposito, le informazioni concernenti gli importi di pensioni, retribuzioni, prestazioni creditizie ed altri benefici economici erogati dall'Inpdap, potranno essere acquisite esclusivamente presso gli Urp da parte dell'interessato ovvero da un suo qualificato rappresentante.
In nessun caso (nemmeno di assoluto impedimento dell'utente interessato) tali dati potranno essere comunicati per telefono. Restano esclusi da queste ipotesi i casi in cui si debba fornire un'informazione sulle variazioni degli importi dovute ad es. all'incidenza di imposte o legata ad iniziative di recupero. Nel caso specifico l'interessato è, difatti, già in possesso dell'informazione principale riguardante l'importo che gli è stato corrisposto. Allo stesso modo, potranno essere fornite informazioni circa lo stato dei procedimenti concessori.
Richieste relative ad invio di posizioni assicurative, cedolini di pensione, CUD, elaborato del modello 730, comunicazione del codice PIN, potranno essere soddisfatte esclusivamente con la spedizione all'indirizzo del titolare della prestazione presente in banca dati.
È fatto assoluto divieto di effettuare variazioni anagrafiche per via esclusivamente telefonica.
In ogni caso, allorché sorgano dubbi sull'identità dell'interlocutore (in quanto ad es. non risulti in grado di rispondere ai quesiti proposti), lo stesso dovrà essere invitato a recarsi presso la Sede territorialmente competente per acquisire le informazioni richieste.
Per quanto attiene all'uso del fax, della firma digitale, della Posta Elettronica Certificata e della posta elettronica, si rimanda a quanto già dettagliatamente esposto a proposito dell'attività di Urp.
Il Direttore generale
Massimo Pianese
L. 7 agosto 1990, n. 241, art. 22 e segg.
D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29
L. 7 giugno 2000, n. 150
D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150
D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, art. 7 e segg.
D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235, art. 47
D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, art. 65
I.N.P.S. (Istituto nazionale della previdenza sociale) Msg. 15-2-2011 n. 3762 Ritrasmissione del messaggio n. 3751 del 2011. Coefficienti di rivalutazione delle retribuzioni e dei redditi pensionabili per la liquidazione delle pensioni con decorrenza nell'anno 2011. Emanato dall'Istituto nazionale della previdenza sociale.
Msg. 15 febbraio 2011, n. 3762 (1).
Ritrasmissione del messaggio n. 3751 del 2011. Coefficienti di rivalutazione delle retribuzioni e dei redditi pensionabili per la liquidazione delle pensioni con decorrenza nell'anno 2011.
(1) Emanato dall'Istituto nazionale della previdenza sociale.
Si comunicano i coefficienti di rivalutazione delle retribuzioni e dei redditi pensionabili da utilizzare per la liquidazione delle pensioni e dei supplementi di pensione con decorrenza nell'anno 2011.
I coefficienti si riferiscono sia alla quota di pensione relativa alle anzianità maturate fino al 31 dicembre 1992 (Allegato 1) che alla quota di pensione relativa alle anzianità maturate dal 1° gennaio 1993 (Allegato 2).
Come già comunicato con il messaggio n. 24433 del 30 settembre 2010, il coefficiente di rivalutazione per i montanti contributivi di cui alla legge n. 335/1995 relativamente all'anno 2010, da utilizzare per le pensioni con decorrenza dal 1° gennaio 2011, è pari a 1,017935.
Le procedure informatiche pensioni sono state conseguentemente aggiornate.
Allegato 1
Coefficienti di rivalutazione delle retribuzioni e dei redditi da lavoro autonomo validi per la liquidazione delle pensioni con decorrenza nell'anno 2011 da utilizzare per il calcolo delle quote di pensione relative alle anzianità contributive acquisite anteriormente al 1° gennaio 1993
Quota A
1920
2.055,5162
1921
1.737,4241
1922
1.747,9082
1923
1.758,0926
1924
1.698,3075
1925
1.511,8128
1926
1.401,5064
1927
1.532,9347
1928
1.654,0849
1929
1.628,0538
1930
1.681,3521
1931
1.861,1112
1932
1.911,2123
1933
2.031,2997
1934
2.141,8467
1935
2.111,8646
1936
1.963,5529
1937
1.793,8031
1938
1.665,8807
1939
1.595,4139
1940
1.367,1103
1941
1.181,5278
1942
1.022,2449
1943
609,5609
1944
137,1667
1945
69,6441
1946
59,0110
1947
36,4128
1948
34,3905
1949
33,8938
1950
34,3552
1951
31,3136
1952
30,6109
1953
30,1959
1954
29,5258
1955
28,9044
1956
27,4855
1957
26,6920
1958
25,7112
1959
25,8136
1960
25,1792
1961
24,5384
1962
23,2042
1963
21,3492
1964
19,9270
1965
19,0275
1966
18,5402
1967
18,1478
1968
17,8559
1969
17,2777
1970
16,4514
1971
15,6511
1972
14,6894
1973
13,1138
1974
11,1867
1975
9,5848
1976
8,2142
1977
6,9776
1978
6,1965
1979
5,3766
1980
4,5497
1981
3,8436
1982
3,3147
1983
2,9082
1984
2,6184
1985
2,4148
1986
2,2804
1987
2,1626
1988
2,0531
1989
1,9280
1990
1,7990
1991
1,6700
1992
1,5950
1993
1,5298
1994
1,4672
1995
1,3786
1996
1,3185
1997
1,2990
1998
1,2760
1999
1,2562
2000
1,2248
2001
1,1929
2002
1,1645
2003
1,1366
2004
1,1144
2005
1,0958
2006
1,0743
2007
1,0562
2008
1,0231
2009
1,0155
2010
1,0000
2011
1,0000
Allegato 2
Coefficienti di rivalutazione delle retribuzioni e dei redditi da lavoro autonomo validi per la liquidazione delle pensioni con decorrenza nell'anno 2010 da utilizzare per la liquidazione delle quote di pensione relative alle anzianità contributive acquisite posteriormente al 31 dicembre 1992
Quota B
1920
3.852,1408
1921
3.238,8832
1922
3.241,1871
1923
3.242,7317
1924
3.115,7094
1925
2.758,6551
1926
2.543,5516
1927
2.766,9569
1928
2.969,3187
1929
2.906,5311
1930
2.985,0997
1931
3.285,8898
1932
3.355,4949
1933
3.546,2955
1934
3.718,1653
1935
3.645,2873
1936
3.369,9196
1937
3.060,8957
1938
2.826,1812
1939
2.690,8972
1940
2.292,3458
1941
1.969,5105
1942
1.693,9163
1943
1.004,0636
1944
224,5870
1945
113,3431
1946
95,4562
1947
58,5421
1948
54,9519
1949
53,8237
1950
54,2174
1951
49,1086
1952
46,8110
1953
45,6264
1954
44,1488
1955
42,6679
1956
40,3833
1957
39,3609
1958
37,3158
1959
37,2262
1960
36,0230
1961
34,7665
1962
32,8575
1963
30,3539
1964
28,4599
1965
27,0882
1966
26,3735
1967
25,6768
1968
25,1763
1969
24,3164
1970
22,9757
1971
21,7253
1972
20,4215
1973
18,3688
1974
15,2663
1975
12,9335
1976
11,0176
1977
9,2593
1978
8,1725
1979
7,0077
1980
5,7404
1981
4,7989
1982
4,0928
1983
3,5315
1984
3,1684
1985
2,8944
1986
2,7062
1987
2,5659
1988
2,4249
1989
2,2559
1990
2,1086
1991
1,9650
1992
1,8486
1993
1,7590
1994
1,6779
1995
1,5790
1996
1,5065
1997
1,4679
1998
1,4291
1999
1,3944
2000
1,3473
2001
1,3003
2002
1,2577
2003
1,2162
2004
1,1813
2005
1,1506
2006
1,1173
2007
1,0879
2008
1,0436
2009
1,0257
2010
1,0000
2011
1,0000
L. 8 agosto 1995, n. 335
Msg. 15 febbraio 2011, n. 3751
Ritrasmissione del messaggio n. 3751 del 2011. Coefficienti di rivalutazione delle retribuzioni e dei redditi pensionabili per la liquidazione delle pensioni con decorrenza nell'anno 2011.
(1) Emanato dall'Istituto nazionale della previdenza sociale.
Si comunicano i coefficienti di rivalutazione delle retribuzioni e dei redditi pensionabili da utilizzare per la liquidazione delle pensioni e dei supplementi di pensione con decorrenza nell'anno 2011.
I coefficienti si riferiscono sia alla quota di pensione relativa alle anzianità maturate fino al 31 dicembre 1992 (Allegato 1) che alla quota di pensione relativa alle anzianità maturate dal 1° gennaio 1993 (Allegato 2).
Come già comunicato con il messaggio n. 24433 del 30 settembre 2010, il coefficiente di rivalutazione per i montanti contributivi di cui alla legge n. 335/1995 relativamente all'anno 2010, da utilizzare per le pensioni con decorrenza dal 1° gennaio 2011, è pari a 1,017935.
Le procedure informatiche pensioni sono state conseguentemente aggiornate.
Allegato 1
Coefficienti di rivalutazione delle retribuzioni e dei redditi da lavoro autonomo validi per la liquidazione delle pensioni con decorrenza nell'anno 2011 da utilizzare per il calcolo delle quote di pensione relative alle anzianità contributive acquisite anteriormente al 1° gennaio 1993
Quota A
1920
2.055,5162
1921
1.737,4241
1922
1.747,9082
1923
1.758,0926
1924
1.698,3075
1925
1.511,8128
1926
1.401,5064
1927
1.532,9347
1928
1.654,0849
1929
1.628,0538
1930
1.681,3521
1931
1.861,1112
1932
1.911,2123
1933
2.031,2997
1934
2.141,8467
1935
2.111,8646
1936
1.963,5529
1937
1.793,8031
1938
1.665,8807
1939
1.595,4139
1940
1.367,1103
1941
1.181,5278
1942
1.022,2449
1943
609,5609
1944
137,1667
1945
69,6441
1946
59,0110
1947
36,4128
1948
34,3905
1949
33,8938
1950
34,3552
1951
31,3136
1952
30,6109
1953
30,1959
1954
29,5258
1955
28,9044
1956
27,4855
1957
26,6920
1958
25,7112
1959
25,8136
1960
25,1792
1961
24,5384
1962
23,2042
1963
21,3492
1964
19,9270
1965
19,0275
1966
18,5402
1967
18,1478
1968
17,8559
1969
17,2777
1970
16,4514
1971
15,6511
1972
14,6894
1973
13,1138
1974
11,1867
1975
9,5848
1976
8,2142
1977
6,9776
1978
6,1965
1979
5,3766
1980
4,5497
1981
3,8436
1982
3,3147
1983
2,9082
1984
2,6184
1985
2,4148
1986
2,2804
1987
2,1626
1988
2,0531
1989
1,9280
1990
1,7990
1991
1,6700
1992
1,5950
1993
1,5298
1994
1,4672
1995
1,3786
1996
1,3185
1997
1,2990
1998
1,2760
1999
1,2562
2000
1,2248
2001
1,1929
2002
1,1645
2003
1,1366
2004
1,1144
2005
1,0958
2006
1,0743
2007
1,0562
2008
1,0231
2009
1,0155
2010
1,0000
2011
1,0000
Allegato 2
Coefficienti di rivalutazione delle retribuzioni e dei redditi da lavoro autonomo validi per la liquidazione delle pensioni con decorrenza nell'anno 2010 da utilizzare per la liquidazione delle quote di pensione relative alle anzianità contributive acquisite posteriormente al 31 dicembre 1992
Quota B
1920
3.852,1408
1921
3.238,8832
1922
3.241,1871
1923
3.242,7317
1924
3.115,7094
1925
2.758,6551
1926
2.543,5516
1927
2.766,9569
1928
2.969,3187
1929
2.906,5311
1930
2.985,0997
1931
3.285,8898
1932
3.355,4949
1933
3.546,2955
1934
3.718,1653
1935
3.645,2873
1936
3.369,9196
1937
3.060,8957
1938
2.826,1812
1939
2.690,8972
1940
2.292,3458
1941
1.969,5105
1942
1.693,9163
1943
1.004,0636
1944
224,5870
1945
113,3431
1946
95,4562
1947
58,5421
1948
54,9519
1949
53,8237
1950
54,2174
1951
49,1086
1952
46,8110
1953
45,6264
1954
44,1488
1955
42,6679
1956
40,3833
1957
39,3609
1958
37,3158
1959
37,2262
1960
36,0230
1961
34,7665
1962
32,8575
1963
30,3539
1964
28,4599
1965
27,0882
1966
26,3735
1967
25,6768
1968
25,1763
1969
24,3164
1970
22,9757
1971
21,7253
1972
20,4215
1973
18,3688
1974
15,2663
1975
12,9335
1976
11,0176
1977
9,2593
1978
8,1725
1979
7,0077
1980
5,7404
1981
4,7989
1982
4,0928
1983
3,5315
1984
3,1684
1985
2,8944
1986
2,7062
1987
2,5659
1988
2,4249
1989
2,2559
1990
2,1086
1991
1,9650
1992
1,8486
1993
1,7590
1994
1,6779
1995
1,5790
1996
1,5065
1997
1,4679
1998
1,4291
1999
1,3944
2000
1,3473
2001
1,3003
2002
1,2577
2003
1,2162
2004
1,1813
2005
1,1506
2006
1,1173
2007
1,0879
2008
1,0436
2009
1,0257
2010
1,0000
2011
1,0000
L. 8 agosto 1995, n. 335
Msg. 15 febbraio 2011, n. 3751
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti Circ. 21-1-2011 n. 2583 Nuovo Codice della strada - Art. 9. Competizioni motoristiche su strada. Circolare relativa al programma delle gare da svolgersi nel corso dell'anno 2011. Emanata dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici, Direzione generale per la sicurezza stradale.
Circ. 21 gennaio 2011, n. 2583 (1).
Nuovo Codice della strada - Art. 9. Competizioni motoristiche su strada. Circolare relativa al programma delle gare da svolgersi nel corso dell'anno 2011.
(1) Emanata dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici, Direzione generale per la sicurezza stradale.
Al
Ministero dell'interno
Dipartimento della pubblica sicurezza
Roma
A
tutti gli Uffici territoriali del Governo - Prefetture
Loro sedi
Alle
Amministrazione regionali
Loro sedi
Alla
Amministrazione della Provincia autonoma di Bolzano
Bolzano
Alla
Amministrazione della Provincia autonoma di Trento
Trento
Alle
Amministrazioni provinciali
Loro sedi
Alle
Amministrazioni comunali
Loro sedi
All'
ANAS
Direzione generale tecnica - Ispettorato 2° - Ufficio 4°
Via Monzambano, 10
Roma
Ai
Compartimenti viabilità ANAS
Loro sedi
Ai
Provveditorati interregionali per le opere pubbliche
Loro sedi
Alle
Direzioni generali territoriali
Loro sedi
Alla
C.S.A.I. (Commissione sportiva automobilistica)
Via Solferino, 32
Roma
Alla
F.M.I. (Federazione motociclistica italiana)
Viale Tiziano, 70
Roma
1. Premesse
1.1. L'art. 9 del nuovo Codice della strada (D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285) e successive modificazioni, al comma 1, precisa che sulle strade ed aree pubbliche le competizioni sportive con veicoli o animali e quelle atletiche possono essere disputate solo se regolarmente autorizzate.
In particolare per le gare con veicoli a motore l'autorizzazione è rilasciata, sentite le federazioni nazionali sportive competenti e dandone tempestiva informazione all'autorità di pubblica sicurezza, nel rispetto di quanto disposto dagli artt. 162 e 163 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112: dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano per le strade che costituiscono la rete di interesse nazionale; dalle Regioni per le strade regionali; dalle province per le strade provinciali; dai comuni per le strade comunali. Nelle autorizzazioni sono precisate le prescrizioni alle quali le gare sono subordinate.
Pertanto la presente circolare è essenzialmente indirizzata alle Regioni, Province e Comuni in qualità di Enti che autorizzano lo svolgimento delle gare, ferma restando, ai sensi dell' art. 7 del D.P.C.M. 12 settembre 2000, l'attività di supporto per lo svolgimento dei compiti trasferiti da parte delle Prefetture, in precedenza competenti alla trattazione della materia trasferita.
Allo scopo di evitare inutili appesantimenti procedurali, a parere dello scrivente, la procedura per il rilascio delle autorizzazioni nel caso di competizioni motoristiche che interessano strade appartenenti ad enti diversi deve rimanere quella delineata dai richiamati artt. 162 e 163 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, e più precisamente le autorizzazioni sono di competenza:
- delle Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano per l'espletamento di gare con autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori su strade ordinarie appartenenti alla rete stradale di interesse nazionale;
- delle Regioni per le competizioni motoristiche su strade regionali e per competizioni che interessano più Province e Comuni;
- delle Province per le competizioni motoristiche su strade provinciali e per competizioni che interessano più Comuni;
- dei Comuni per le competizioni motoristiche su strade esclusivamente comunali.
Per competizioni che interessano più regioni o più province e comuni di regioni diverse l'autorizzazione può essere rilasciata dalla regione da cui ha inizio la competizione.
In coerenza con quanto espresso dal comma 2 dell'art. 9 del nuovo Codice della strada, l'Ente che autorizza acquisisce il nulla osta degli altri enti proprietari di strade su cui deve svolgersi la gara.
1.2. Dalla disciplina restano escluse le manifestazioni che non comportano lo svolgersi di una gara intesa come la competizione tra due o più concorrenti o squadre impegnate a superarsi vicendevolmente e in cui non è prevista alcuna classifica.
Non rientrano quindi in tale disciplina le manifestazioni che non hanno carattere agonistico. Per esse restano in vigore le consuete procedure di autorizzazione previste dal Titolo III del R.D. 6 maggio 1940, n. 635 (Regolamento per l'esecuzione del testo unico, R.D. 18 giugno 1931, n. 773, delle leggi di pubblica sicurezza).
Il comma 3 dell'art. 9 del nuovo Codice della strada prevede che per l'effettuazione di tutte le competizioni motoristiche che si svolgono su strade ed aree pubbliche, di competenza delle Regioni o Enti locali, di seguito denominati Enti competenti, gli organizzatori (promotori) devono preliminarmente richiedere il nullaosta al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i Sistemi informativi e statistici - Direzione generale per la Sicurezza Stradale.
Nell'intento di operare uno snellimento di procedure è prevista la predisposizione di un programma delle competizioni da svolgere nel corso di ogni anno sulla base delle proposte avanzate dagli organizzatori, tramite le competenti Federazioni sportive nazionali (Commissione Sportiva Automobilistica Italiana e Federazione Motociclistica Italiana), entro il 31 dicembre dell'anno precedente.
Come detto, il nulla-osta del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è richiesto quando le gare motoristiche si svolgono su strade ed aree pubbliche come definite al comma 1 dell'art. 2 del nuovo Codice della strada.
Pertanto non rientrano nella presente disciplina le gare che si svolgono fuoristrada, anche se per i trasferimenti siano percorse strade ordinarie nel rispetto delle norme di circolazione del nuovo Codice della strada e quelle che si svolgono su brevi circuiti provvisori, le gare karting, le gare su piste ghiacciate, le gare di formula challenge, le gimkane, le gare di minimoto, supermotard e similari purché con velocità di percorrenza ridotta.
Sempre ai fini dello snellimento delle procedure il nulla-osta del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti può non essere richiesto per le manifestazioni di regolarità amatoriali, per i raduni e per le manifestazioni di abilità di guida (slalom) svolte su speciali percorsi di lunghezza limitata (inferiore a 3 km), appositamente attrezzati per evidenziare l'abilità dei concorrenti, con velocità di percorrenza ridotta e che non creino limitazioni al servizio di trasporto pubblico e al traffico ordinario.
Per velocità di percorrenza ridotta, per tutte le competizioni sopra richiamate, si intende una velocità per tutto il percorso inferiore a 80 km/h, poiché il superamento di tale soglia farebbe di fatto ricadere la manifestazione tra le ordinarie competizioni di velocità.
Il tutto riferito con ogni evidenza a quanto riportato nell'art. 9, comma 3, del nuovo Codice della strada in quanto il nulla-osta di competenza occorre ai fini di una valutazione delle limitazioni e dei condizionamenti alla normale circolazione nel caso di competizioni.
Ovviamente, ai fini del rilascio delle autorizzazioni allo svolgimento delle competizioni, devono essere comunque sempre rispettate le procedure di cui all'art. 9, commi 4 e 6, e quelle richiamate di seguito.
Non sono invece consentite le gare di velocità da svolgersi su circuiti cittadini i cui effetti possono creare disagio o essere di intralcio o impedimento alla mobilità urbana dei veicoli e dei pedoni e alla sicurezza della circolazione ed in particolare dei trasporti urbani.
È necessario che l'Ente competente, quale che sia il tipo di manifestazione sportiva, acquisisca comunque il preventivo parere del C.O.N.I. espresso dalle suddette Federazioni sportive nazionali e ciò, anche per verificare il "carattere sportivo" delle competizioni stesse, al cui ambito appare logico ricondurre tutte le caratteristiche che garantiscano, sotto il profilo della tipologia della gara, ma anche della professionalità degli organizzatori, i presupposti per uno svolgimento delle iniziative ordinato e conforme ai canoni di sicurezza. Il preventivo parere del C.O.N.I. non è richiesto per le manifestazioni di regolarità a cui partecipano i veicoli di cui all'art. 60 del nuovo Codice della strada, purché la velocità imposta sia per tutto il percorso inferiore a 40 km/h e la manifestazione sia organizzata in conformità alle norme tecnico-sportive della federazione di competenza.
2. Programma-procedure
2.1 Sulla base delle esperienze maturate nel corso dell'anno 2010 e degli anni precedenti si formulano le considerazioni che seguono per offrire un utile ed uniforme indirizzo alle Amministrazioni interessate per gli atti di propria competenza. Si richiamano in proposito le responsabilità amministrative e penali in capo agli Enti competenti che dovessero rilasciare autorizzazioni allo svolgimento di competizioni senza la acquisizione della documentazione, nulla-osta e verifiche prescritte.
2.2 Le proposte degli organizzatori, trasmesse per il tramite delle competenti Federazioni sportive nazionali, che ne garantiscono il carattere sportivo, sono pervenute alla Direzione generale per la sicurezza stradale, che ha formulato il programma allegato alla presente circolare dopo aver verificato il rispetto delle condizioni poste dall'art. 9, comma 3, del nuovo Codice della strada.
2.3 Nel caso di svolgimento di una competizione motoristica non prevista nel programma annuale, (comma 5, art. 9) gli organizzatori devono tassativamente chiedere il nulla-osta alla Direzione generale per la sicurezza stradale almeno 60 giorni prima della gara motivando il mancato inserimento nel programma.
In tal caso, la richiesta di nulla-osta deve essere corredata dalla seguente documentazione:
a) relazione che elenchi e descriva le strade interessate dalla gara, le modalità di svolgimento della stessa, i tempi di percorrenza previsti per le singole tratte, la velocità media prevista, le eventuali limitazioni al servizio di trasporto pubblico, se sono necessarie chiusure al traffico ordinario di tratti di strada e la loro durata, nonché ogni ulteriore notizia ritenuta utile per meglio individuare il tipo di manifestazione e l'Ente o gli Enti competenti al rilascio dell'autorizzazione;
b) planimetria del percorso di gara dove, nel caso siano previste tratte stradali chiuse al traffico, devono essere evidenziati i percorsi alternativi per il traffico ordinario;
c) regolamento di gara;
d) parere favorevole del CONI, espresso attraverso il visto di approvazione delle competenti Federazioni sportive nazionali, ovvero attestazione che la manifestazione è organizzata in conformità alle norme tecnico-sportive della federazione di competenza per le manifestazioni di cui all'ultimo periodo del precedente punto 1.2;
e) ricevuta del versamento dell'importo dovuto, su c.c. postale n. 66782004, intestato al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Via Caraci, 36, 00157 Roma, per le gare fuori programma, per le operazioni tecniche amministrative di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, come previsto dall'art. 405 (Tab. VII.1, punti C e D) del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, come aggiornato con D.M. 27 dicembre 2010, (n. 1067) del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;
f) dichiarazione che le gare di velocità e le prove speciali comprese nelle manifestazioni di regolarità non interessano centri abitati ovvero attestazione del comune nel quale rientrano i centri abitati interessati da tali manifestazioni che lo svolgersi della stessa non crea disagio o risulti di intralcio o impedimento alla mobilità urbana dei veicoli e dei pedoni e alla sicurezza della circolazione ed in particolare dei trasporti urbani.
La Direzione generale per la sicurezza stradale non garantirà l'esame delle istanze presentate e il conseguente rilascio del nulla-osta ove non siano rispettati i tempi previsti e la documentazione trasmessa risulti incompleta.
Completata l'istruttoria, la Direzione generale per la sicurezza stradale rilascia il proprio nulla-osta trasmettendolo all'Ente competente.
2.4 Ai sensi dell'art. 9, comma 5, del nuovo Codice della strada, l'Ente competente può autorizzare, per comprovate necessità, lo spostamento della data di effettuazione di una gara prevista nel programma, su richiesta delle Federazioni sportive competenti, dando comunicazione della variazione alla predetta Direzione.
Ai fini della autorizzazione dell'Ente competente, almeno trenta giorni prima della data di svolgimento della gara, gli organizzatori devono avanzare richiesta allo stesso Ente.
Al momento della presentazione dell'istanza gli organizzatori devono dimostrare di aver stipulato un contratto di assicurazione per la responsabilità civile, ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209, che copra anche la responsabilità dell'organizzazione e degli altri obbligati, per i danni comunque causati alle strade e alle relative attrezzature.
Nell'istanza deve essere esplicitamente dichiarata la velocità media prevista per le tratte di gara da svolgersi sia su strade aperte al traffico, sia su quelle chiuse al traffico.
Alla stessa istanza è opportuno che sia allegato il nulla-osta dell'ente o degli enti proprietari delle strade, su cui deve svolgersi la gara. Tale nulla-osta può anche essere acquisito direttamente dall'Ente competente nel corso dell'istruttoria volta al rilascio dell'autorizzazione.
Si precisa che ai sensi dell'art. 9, comma 7-bis, del nuovo Codice della strada, qualora, per particolari esigenze connesse all'andamento plano-altimetrico del percorso, ovvero al numero dei partecipanti, sia necessaria la chiusura della strada, la validità della autorizzazione è subordinata, ove necessario, all'esistenza di un provvedimento di sospensione temporanea della circolazione in occasione del transito dei partecipanti ai sensi dell'art. 6, comma 1, ovvero, se trattasi di centro abitato, dell'art. 7, comma 1, del nuovo Codice della strada.
Sentite le competenti Federazioni, l'Ente competente può rilasciare l'autorizzazione alla effettuazione della competizione, subordinandola al rispetto delle norme tecnico-sportive e di sicurezza vigenti (ad esempio, quelle emanate dalle suddette Federazioni), di altre specifiche prescrizioni tecniche, ed all'esito favorevole del collaudo del percorso di gara e delle attrezzature relative quando sia dovuto o ritenuto necessario.
A tale proposito giova precisare che, a norma del comma 4 dell'art. 9 del nuovo Codice della strada, il collaudo del percorso di gara è obbligatorio nel caso di gare di velocità e nel caso di gare di regolarità per le tratte di strada sulle quali siano ammesse velocità medie superiori a 50 km/h od 80 km/h, se, rispettivamente, aperte o chiuse al traffico.
In tal modo è risolto il problema riguardante la corretta interpretazione del termine "velocità media" nel caso delle gare di regolarità in cui in una unica sezione di gara siano comprese tratte di regolarità e prove speciali a velocità libera su tratte chiuse al traffico.
Negli altri casi il collaudo può essere omesso.
Il collaudo del percorso, sia nei casi in cui è prescritto, che nei casi in cui rientra nella discrezionalità dell'Ente competente, è effettuato da un tecnico di quest'ultimo ovvero richiesto all'ente proprietario della strada se la strada interessata non è di proprietà.
Ai sensi del citato comma 4 dell'art. 9 del nuovo Codice della strada, al collaudo del percorso di gara assistono i rappresentanti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dell'interno, unitamente ai rappresentanti degli organi sportivi competenti e degli organizzatori.
Per quanto attiene alla rappresentanza delle varie amministrazioni citate, l'Ente competente ovvero il proprietario della strada comunica la data del collaudo e richiede al più vicino ufficio periferico di tali amministrazioni di designare il proprio rappresentante.
Il rispetto dei termini previsti per la presentazione delle istanze è essenziale per poter svolgere tutte le incombenze connesse al conseguimento delle autorizzazioni.
Al termine di ogni gara l'Ente competente deve tempestivamente comunicare al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i Sistemi informativi e statistici - Direzione generale per la sicurezza stradale - le risultanze della competizione, precisando le eventuali inadempienze rispetto alla autorizzazione e l'eventuale verificarsi di inconvenienti o incidenti.
In assenza di comunicazione entro la fine dell'anno si riterrà tacitamente che la competizione è stata regolarmente effettuata senza alcun rilievo, anche ai fini della predisposizione del calendario per l'anno successivo.
3. Nulla-osta del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
Tanto premesso, sono state prese in esame e definite le proposte avanzate dagli organizzatori per il tramite della C.S.A.I. (Commissione Sportiva Automobilistica Italiana) e della F.M.I. (Federazione Motociclistica Italiana) per la redazione del programma delle gare automobilistiche e motociclistiche da svolgere nell'anno 2011. Le proposte sono state distinte in:
- programma 2011 di gare che si sono già svolte nell'anno precedente, e per le quali la Direzione generale per la sicurezza stradale ha verificato che non si sono create gravi limitazioni al servizio di trasporto pubblico, nonchè al traffico ordinario per effetto dello svolgersi delle gare stesse e per le quali la stessa Direzione ha già concesso il nulla-osta (allegato A);
- programma 2011 di gare di nuova formulazione interessanti percorsi che non trovano riscontro nelle manifestazioni già effettuate nell'anno precedente per le quali la predetta Direzione dovrà procedere a specifica istruttoria per il rilascio del nulla-osta per ogni singola gara (allegato B).
Il programma dettagliato negli allegati A e B è valido per le gare nella configurazione riportata negli stessi. Non è consentito integrare o svolgere in più date una manifestazione come iscritta nel programma. Eventuali nuove manifestazioni in dipendenza del frazionamento di quelle in programma potranno essere prese in considerazione come gare non previste nel programma annuale.
Il Ministro
Matteoli
Allegato A
Nulla-osta per le gare in programma nel 2011 che si sono già svolte nel 2010
Con nota in data 27 dicembre 2010 e nota in data 23 dicembre 2010, la C.S.A.I. (Commissione Sportiva Automobilistica Italiana) e la F.M.I. (Federazione Motociclistica Italiana) hanno trasmesso al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i Sistemi informativi e statistici - Direzione generale per la sicurezza stradale, ai fini del rilascio del nulla-osta, il programma per il 2011 delle gare automobilistiche e motociclistiche già svolte nell'anno precedente.
Con le medesime note le Federazioni sportive nazionali, per le gare anzidette, hanno inoltre dichiarato che non si sono verificati inconvenienti o incidenti di rilievo e di non aver ricevuto segnalazioni in merito al verificarsi di gravi limitazioni al trasporto pubblico o al traffico ordinario.
Nelle suddette note è anche dichiarato che non sono previste variazioni del percorso di gara rispetto alle precedenti edizioni e che gli organizzatori hanno versato gli importi dovuti per le operazioni tecnico-amministrative di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
Questa Direzione, sulla base delle dichiarazioni delle due Federazioni e delle segnalazioni pervenute da parte delle Prefetture e degli Enti proprietari delle strade, verificato che le gare si sono già svolte nel 2010 e sono proposte dagli stessi organizzatori della precedente edizione, e che è stato regolarmente versato l'importo dovuto per le operazioni tecnico-amministrative di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, come previsto dall'art. 405 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, rilascia il nulla-osta per le gare comprese negli elenchi allegati e costituenti parte integrante del presente provvedimento, che sono stati così suddivisi:
- Elenco n. 1 (Auto) di cui:
a) gare di velocità auto;
b) gare di regolarità auto (rally);
- Elenco n. 2 (Moto):
a) gare di velocità moto.
Resta inteso che il detto nulla-osta non vincola gli Enti competenti al rilascio dell'autorizzazione se - per qualsiasi motivo - una determinata gara sia stata oggetto di segnalazione negativa, durante lo scorso anno, non ancora nota a questo Ministero.
Nei casi in cui gli organizzatori dovranno, per motivate e documentate necessità, cambiare il percorso di gara rispetto alla precedente edizione, occorrerà comunque il parere delle competenti Federazioni e dovrà essere rispettata la procedura prevista per il rilascio del nulla-osta per le gare fuori programma, anche in considerazione della intervenuta modifica del Codice della strada operata con l'art. 3 della legge 29 luglio 2010, n. 120, che ha introdotto il comma 4-bis all'interno dell'art. 9 del medesimo codice; in tal caso l'organizzatore della gara è tenuto ad integrare l'importo dovuto per le operazioni tecnico-amministrative di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti fino alla concorrenza della somma prevista per le gare fuori programma.
Conformemente a quanto disposto dall'art. 9 del nuovo Codice della strada gli Enti competenti potranno rilasciare l'autorizzazione soltanto dopo aver acquisito il nulla-osta ministeriale e il relativo verbale di collaudo del percorso quando dovuti.
L'autorizzazione per le gare di velocità è subordinata altresì all'accertamento della sussistenza delle misure previste per l'incolumità del pubblico e dei piloti, giusta il disposto della circolare 2 luglio 1962, n. 68 del Ministero dell'interno.
Per la tutela delle strade, della segnaletica stradale e della sicurezza e fluidità della circolazione stradale nei luoghi ove le manifestazioni agonistiche comportano interferenze, si invitano gli Enti competenti ad impegnare gli organizzatori - all'atto del rilascio della autorizzazione - ad operare perché non siano recate offese all'estetica delle strade ed all'equilibrio ecologico (nemmeno con iscrizioni, manifestini ecc.) e perché in ogni caso venga ripristinata puntualmente la situazione ante gara.
Il Direttore generale
Dott. Ing. Sergio Dondolini
Elenco 1
a) GARE DI VELOCITÀ AUTO
(Confermate)
MESE
DATA
ORGANIZZATORE
GARA
PRV
REGIONE
APRILE
3
CHIANTICUP RACING
13" SALITA AL CASTELLO DI RADICONDOLI
SI
TOSCANA
17
CIRCOLO AUT.PAOLO PIANTINI
XXV° CAMUCIA CORTONA
AR
TOSCANA
MAGGIO
1
A.S.D. PRO SPINO TEAM -
39° PIEVE SANTO STEFANO - PASSO DELLO SPINO
AR
TOSCANA
8
OR COMITATO ORGANIZZ. VITTORIO VENETO CANSIGLIO -
39"VITTORIO VENETO-CANSIGLIO - CANSIGLIO STORICA
TV
VENETO
8
LA CASTELLANA A.S.D. -
39" CRONOSCALATA DELLA CASTELLANA - ORVIETO
TR
UMBRIA
15
AUTOMOBILE CLUB TRAPANI - AC TRAPANI
54° MONTE ERICE MODERNE
TP
SICILIA
22
AUTOMOBILE CLUB CALTANISSETTA -
57" COPPA NISSENA - NISSENA STORICA
CL
SICILIA
22
OR TEAM MILLE MIGLIA ASS.SPORT. DILETTAN. -
8° BERZO DEMO CEVO - BERZO STORICA
BS
LOMBARDIA
22
ACI PROMUOVE SRL
48" COPPA DELLA CONSUMA
FI
TOSCANA
29
OR AC CAGLIARI -
30" SAN GREGORIO BURCEI - SAN GREGORIO STORICA
CA
SARDEGNA
GIUGNO
5
ORGANIZZATORE SC FRIULI A.C.U. -
42° VERZEGNIS/SELLA CHIANZUTAN - VERZEGNIS STORICA
UD
FRIULI V. G.
5
SCUDERIA BOLOGNA SQUADRA CORSE
24A BOLOGNA-RATICOSA VELOCITÀ IN SALITA
BO
EMILIA ROMAGNA
12
OR SC COSENZA CORSE -
VI SALITA CELLARA COLLE D'ASCIONE
CS
CALABRIA
19
GRUPPO SPORTIVO DILETT. AC. AP - AC AP- FERMO
50MA COPPA PAOLINO TEODORI
AP
MARCHE
19
AUTOMOBILE CLUB REGGIO CALABRIA -
37" S.STEFANO - GAMBARIE
RC
CALABRIA
19
AUTOMOBILE CLUB VITERBO -
14" LAGO MONTEFIASCONE
VT
LAZIO
26
OR AC SIRACUSA - AUTOMOBILE CLUB SIRACUSA
XXXI° COPPA VAL D'ANAPO SORTINO
SR
SICILIA
26
OR AC BRESCIA -
41° TROFEO VALLECAMONICA - VALLECAMONICA STORICA
BS
LOMBARDIA
26
AUTOMOBILE CLUB TRAPANI - SCUDERIA ERICE HISTORIC CAR
4° MONTE ERICE AUTOSTORICHE
TP
SICILIA
LUGLIO
3
OR ASS SPORT AUTOMOB A.S.A. -
XXIV CRON. DEL POLLINO E DELLA SIBARITIDE
CS
CALABRIA
3
ORG. SCUDERIA TRENTINA - AC TRENTO
61" TRENTO-BONDONE - BONDONE STORICA
TN
TRENTINO A.A.
10
OR AC RIETI -
50° RIETI-TERMINILLO-48° COPPA BRUNO CAROTTI - TERMINILLO STORICA
RI
LAZIO
10
AUTOMOBILE CLUB TORINO
XXX° CESANA-SESTRIERE
TO
PIEMONTE
17
AUTOMOBILE CLUB ACIREALE - PROSPORT GIARRE
16" CRONOSCALATA GIARRE MONTESALICE MILO - GIARRE STORICA
CT
SICILIA
17
OR AC MACERATA - AC MC GRUPPO SPORTIVO -AC MC
21°TROFEO LODOVICO SCARFIOTTI - SCARFIOTTI STORICA
MC
MARCHE
24
ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA EGNATHIA -
54" COPPA SELVA DI FASANO
BR
PUGLIA
24
AC PALERMO
CRONOSCALATA TERMINI CACCAMO
PA
SICILIA
31
SICILIA RACING
SALITA COLLESANO- PIANO ZUCCHI
PA
SICILIA
AGOSTO
7
OR SC COSENZA CORSE -
XXV SALITA DELLA SILA
CS
CALABRIA
7
OR A.S.TRE CIME PROMOTOR -
37" ALPE DEL NEVEGAL - NEVEGAL STORICA
BL
VENETO
14
A S D SVOLTE DI POPOLI -
49" CRONOSCALATA SVOLTE DI POPOLI - POPOLI STORICA
PE
ABRUZZO
21
OR C.E.C.A COMITATO EUGUBINO CORSE AUTOM -
46° TROFEO LUIGI FAGIOLI - FAGIOLI STORICA
PG
UMBRIA
28
OR A.S. TEBE RACING -
16" CRONOSCALATA LUZZI/SAMBUCINA - LUZZI STORICA
CS
CALABRIA
SETTEMBRE
4
AUTOMOBILE CLUB VERONA - C.O. CAR RACING
33° CAPRINO SPIAZZI - SPIAZZI STORICA
VR
VENETO
4
AUTOMOBIL CLUB CATANIA
46° CATANIA ETNA - CATANIA ETNA STORICA
CT
SICILIA
11
OR ASS ABETI RACING -
TROFEO FABIO DANTI - 24" LIMABETONE - LIMABETONE STORICA
PT
TOSCANA
18
OR GR. SP. RACING TEAM LAMEZIA MOTORS -
13" CRONOSCALATA DEL REVENTINO
CZ
CALABRIA
18
AUTOMOBILE CLUB VITERBO - A.C.I. PROMOTER S.R.L.
39" COPPA DEL CIMINO
VT
LAZIO
25
OR AMICI PEDAVENA CROCE D'AUNE -
XXIX PEDAVENA-CROCE D'AUNE - PEDAVENA STORICA
BL
VENETO
OTTOBRE
2
OR AC SASSARI -
55° ALGHERO SCALA PICCADA
SS
SARDEGNA
2
CHIANTICUP RACING
32" COPPA DEL CHIANTI CLASSICO
SI
TOSCANA
9
OR RED WHITE CIVIDALE -
34.A CIVIDALE CASTELMONTE - CIVIDALE STORICA
UD
FRIULI V. G.
b) GARE DI REGOLARITÀ' AUTO
Rally Confermati
MESE
DATA
ORGANIZZATORE
GARA
PRV.
REGIONE
GENNAIO
30
OR SC BALESTRERO LUCCA S.R.L - RADICOFANI MOTORSPORT
2° RONDE DELLA VAL D'ORCIA
SI
TOSCANA
FEBBRAIO
6
RST SPORT ASS. SPORT. DILETTANTISTICA -
2° RONDE DI ANDORA
SV
LIGURIA
27
OR SC BALESTRERO LUCCA S.R.L - AC LUCCA
30° RALLY DEL CARNEVALE-RALLY DELLA VERSILIA
LU
TOSCANA
MARZO
6
OR PRS GROUP SRL -
5° RONDE VALTIBERINA
AR
TOSCANA
6
OR A.S. 991 RACING -
2° RONDE DELLE LANGHE
CN
PIEMONTE
6
OR PROMOGEST SRL
15° RALLY DEI CASTELLI ROMANI - TROF. PROV. ROMA
RM
LAZIO
13
OR MEDITERRANEAN TEAM -
3° RALLY RONDE DEL LAGO OMODEO
OR
SARDEGNA
13
OR AC LIVORNO - ACI LIVORNO SPORT ASD
5° RALLY ELBA RONDE ISOLA D'ELBA
LI
TOSCANA
20
TEAM CARS 2006 ASS. SPORT. DILETTANTISTICA -
13 RONDE COLLI DEL MONFERRATO
AT
PIEMONTE
20
OR COMITATO RIVIERA RALLY -
10° RALLY RIVIERA LIGURE - 5° RALLY STORICO
SV
LIGURIA
20
ASS.SPORT.DILETTANTISTICA AUTOCONSULT
3° VALSUGANA CLASSIC
TN
TRENTINO A.A.
20
OR COMITATO ORGANIZZATIVO CM SPORT - A.S.D.
CMSPORT COMITATO ORGANIZZATORE
4° RALLY LE STRADE DEI MULINI
PC
EMILIA ROMAGNA
20
OR TEAM ELITE -
5° MAXI SLALOM MOLINI DI TRIORA
IM
LIGURIA
20
ASS.SPORT.DILETTANTISTICA AUTOCONSULT -
3° HISTORIC RALLY VALSUGANA
TN
TRENTINO A.A.
27
O.R.T. SRL -
3° RONDE DEL GRIFO
VI
VENETO
27
A.S.D. RALLY CITTÀ DI OLBIA -
7° RALLY CITTÀ DI OLBIA
OT
SARDEGNA
27
OR CIOCCO CENTRO MOTORI - ORGANIZATION SPORT EVENTS S.R.L.
34° RALLY IL CIOCCO E VALLE DEL SERCHIO
LU
TOSCANA
27
OR ROMBO TEAM - A.S.D. ROMBO CLUB
12°TROFEO CITTÀ DI MASSA LUBRENSE
NA
CAMPANIA
APRILE
3
A.S.D. LAGHI -
20° RALLY DEI LAGHI
VA
LOMBARDIA
3
OR AUTOCLUB NAZ.FORZE POLIZIA -
2 RALLY RONDE ALTO FRIULI
UD
FRIULI V.G.
3
ASD 'RALLY TEAM EVENTI' -
6° RALLY RONDE DEL CANAVESE
TO
PIEMONTE
3
OR SC PILOTI SALENTINI - CASARANO RALLY TEAM
17° RALLY CITTÀ DI CASARANO
LE
PUGLIA
3
OR PRS GROUP SRL -
18° RALLY ADRIATICO
AN
MARCHE
10
A.S.D. PICO TEAM RACE -
II RALLY DI GAETA
LT
LAZIO
10
OR PISTOIA CORSE SPORT SOC. COOPERATIVA -
32A RALLY CITTÀ DI PISTOIA
PT
TOSCANA
10
OR THREE UNIT RACE -
24° RALLY DELLE VALLI PIACENTINE
PC
EMILIA ROMAGNA
10
OR AC MESSINA -
16° SLALOM TORREGROTTA ROCCAVALDINA
ME
SICILIA
10
SANREMORALLY S.R.L.
26° SANREMO RALLY STORICO
IM
LIGURIA
17
EQUIPE VITESSE EVENTS -
RONDE CITTÀ DI VARALLO E BORGOSESIA
VC
PIEMONTE
17
OR BOCCHE DI BONIFACIO RACING -
5 RALLY BOCCHE DI BONIFACIO
OT
SARDEGNA
17
ASD TECNO RACING SERVICE -
12° RALLY DEL BAROCCO IBLEO
RG
SICILIA
17
OR AC BRESCIA -
35° RALLY 1000 MIGLIA
BS
LOMBARDIA
17
OR AC GORIZIA -
II RALLY RONDE DELL'ISONTINO
GO
FRIULI V.G.
17
ASD SCUDERIA LIVORNO RALLY -
3° LIBURNA RONDE TERRA
PI
TOSCANA
17
OR TEAM ELITE -
2° TWIN SLALOM CITTÀ DI TOIRANO
SV
LIGURIA
MAGGIO
1
OR AC AOSTA - ACVA SPORT A.S.D.
41° RALLY VALLE D'AOSTA - SAINT VINCENT
AO
VALLE D'AOSTA
1
OR AC SONDRIO -
18° TROFEO VALTELLINA
SO
LOMBARDIA
1
OR GLOBAL RALLY SRL - GLOBAL RALLYRACING
5° RALLY VALDIANO
SA
CAMPANIA
1
RALLY CLUB ISOLA VICENTINA
7° RALLY STORICO CAMPAGNOLO
VI
VENETO
8
A.S.D.GREAT EVENTS SARDINIA -
30° RALLY COSTA SMERALDA 2011
SS
SARDEGNA
8
P. S. A. -
2 RONDE GOMITOLO DI LANA
BI
PIEMONTE
8
ASS. SPORTIVA DILETTANTISTICA IMBRÒ SPORT RACING -
7° RALLY CITTÀ DI SIRAKUSAY MAREMONTI
SR
SICILIA
8
OR SCUDERIA CITTÀ DI SCHIO A.S.D. -
25° RALLY CITTÀ DI SCHIO
VI
VENETO
8
OR A.S. 991 RACING -
6° SLALOM CASALBORGONE - ARAMENGO
AT
PIEMONTE
8
A.S. DIEMME RACING -
3° SLALOM DELLA CONCA D'ORO
PA
SICILIA
15
OR SCUDERIA AUT. SAN MICHELE -
18° RALLY INTERNAZIONALE DEL TARO
PR
EMILIA ROMAGNA
15
ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA PEGASO -
RALLY CASCIANA TERME
PI
TOSCANA
15
OR TEAM ELITE -
3° MAXI SLALOM COLLE SCRAVAION
SV
LIGURIA
15
GR. SP. DIL.A.C. ASCOLI PICENO - A.C. ASCOLI PICENO -
FERMO
10° SLALOM CITTÀ DI ASCOLI PICENO - 7° TROFEO
AP
MARCHE
22
ASD 'RALLY TEAM EVENTI' -
26° RALLY CITTÀ DI TORINO
TO
PIEMONTE
22
BASSANO RALLY RACING
2A COPPA CITTÀ DI BASSANO - 6° RALLY STORICO
VI
VENETO
22
A.C. CAMPOBASSO - A.S.D. MOLISE RACING -TECNO MOTOR RACING TEAM
19° SLALOM CITTÀ DI CAMPOBASSO
CB
MOLISE
22
FAMS
2° TUSCAN REWIND
SI
TOSCANA
29
OR GLOBAL RALLY SRL - GLOBAL RALLYRACING
2° RONDE MOTUS
CB
MOLISE
29
OR SCUDERIA MOTOR GROUP -
28° RALLY DELLA MARCA
TV
VENETO
29
PROMOGIP SRL - PROMOGIP SRL-SCUDERIA GIP RACING
27°RALLY DI MONTECATINI TERME E VALDINIEVOLE
PT
TOSCANA
29
OR COMITATO ORGANIZZATIVO CM SPORT - A.S.D. CMSPORT COMITATO ORGANIZZATORE
5° RONDE DELLE MINIERE
PC
EMILIA ROMAGNA
29
OR SPORT FAVALE 07 -
3° SLALOM CICAGNA ORERO
GE
LIGURIA
29
OR TEAM PALIKÈ A.S.D. -
11° AUTOSL. DEI MUSEI CHIARAMONTE GULFI
RG
SICILIA
GIUGNO
5
OR AC BERGAMO - AUTOMOBILECLUB BERGAMO
28° RALLY PREALPI OROBICHE
BG
LOMBARDIA
5
OR A.S. ALTOMONFERRATO-CLUB DELLA RUGGINE-ONLUS -
27° RALLY COPPA D'ORO
AL
PIEMONTE
5
OR AC PALERMO - AUTOMOBILE CLUB SERVIZI SRL
95 TARGA FLORIO - TARGA FLORIO HISTORIC RALLY 2011
PA
SICILIA
5
A.S. PROGETTO CORSA PROMOSPORT - MOTORSPORT 2C
EVENTI
3° RALLY DI CELLOLE
CE
CAMPANIA
5
OR TEAM ALGHERO CORSE -
20° TROFEO RIVIERA DEL CORALLO
SS
SARDEGNA
5
AS KINISIA KARTING CLUB -
7' SLALOM BUSETANO
TP
SICILIA
12
OR A.S.D. LANTERNARALLY -
27° RALLY DELLA LANTERNA PRIMOCANALESPORT
GE
LIGURIA
12
OR MEDITERRANEAN TEAM - MEDITERRANEAN TEAM
3° RALLY DEL GOCEANO
SS
SARDEGNA
12
OR ASS ABETI RACING -
29° RALLY DEGLI ABETI E DELL'ABETONE
PT
TOSCANA
12
ASD AUTO SPORT PROMOTION
2° MEMORIAL VIRGILIO CONRERO
IV
PIEMONTE
12
OR SUPERGARA S.R.L -
44° SUSA MONCENISIO
TO
PIEMONTE
19
P. S. A. -
47 RALLY VALLI OSSOLANE
VB
PIEMONTE
19
OR CIOCCO CENTRO MOTORI - ORGANIZATION SPORT EVENTS S.R.L.
45° RALLY DEL SALENTO
LE
PUGLIA
19
OR A.S.TRE CIME PROMOTOR -
26° RALLY BELLUNESE - BELLUNESE STORICA
BL
VENETO
26
OR ACISERVICE REGGIO SRL -
35° RALLY DELL'APPENNINO REGGIANO
RE
EMILIA ROMAGNA
26
OR SC IMPERIA CORSE -
40° RALLY DELLE VALLI IMPERIESI
IM
LIGURIA
26
OR EAGLES RACING -
19° RALLYE DEI NEBRODI
ME
SICILIA
26
OR SC LAGONE CORSE -
33° RALLY ALTA VAL DI CECINA
PI
TOSCANA
26
OR RACING TEAM QUERCIA -
18°SLALOM BAITONI - BONDONE
TN
TRENTINO A.A.
26
OR TEAM PALIKÈ A.S.D. -
3° AUTOSLALOM CITTÀ DI CASTELBUONO
PA
SICILIA
26
SC AUTOMOB. CLEMENTE BIONDETTI
CIRCUITO STRADALE DEL MUGELLO
FI
TOSCANA
LUGLIO
3
OR A.S. 991 RACING -
10° MOSCATO RALLY
CN
PIEMONTE
3
FAMS -
39° RALLY DI SAN MARINO
PS
MARCHE
3
OR SC ETRURIA -
31° RALLY INTERNAZIONALE CASENTINO
AR
TOSCANA
10
OR ITALIA GRANDI EVENTI -
8° RALLY VALLE DEL SOSIO
PA
SICILIA
10
OR AC CREMONA -
12° CIRCUITO DI CREMONA - CREMONA STORICO
CR
LOMBARDIA
10
OR TEAM ELITE -
6° MAXI SLALOM COLLE SAN BARTOLOMEO
IM
LIGURIA
17
RUBICONE EVENTI ASD -
24° RALLY DI SAN CRISPINO 3° CITTÀ DI GUBBIO
PG
UMBRIA
17
OR PENTATHLON MOTOR TEAM -
34° RALLY 111 MINUTI
NO
PIEMONTE
17
A.S.D. PREALPI TREVIGIANE MOTORSPORT -
16° RALLY INTERNAZIONALE PREALPI TREVIGIANE
TV
VENETO
24
OR SC BALESTRERO LUCCA S.R.L - AC LUCCA
46° RALLY COPPA CITTÀ DI LUCCA - 24° RALLY DELLE POLIZIE EUROPEE
LU
TOSCANA
24
OR SPORT FAVALE 07 -
4° SLALOM FAVALE CASTELLO
GE
LIGURIA
31
FAMS -
RALLY BIANCO AZZURRO
PU
MARCHE
31
SPORT & JOY A.S.D. -
4°RALLY DI MAJANO
UD
FRIULI V.G.
31
OR AC PESCARA - ORGANIZZATORE
25° RALLY PESCARA ABRUZZO
PE
ABRUZZO
31
OLDTIMER HERITAGE CLUB A.S.D. -
4° RALLY 1000 MIGLIA STORICO - COPPA CITTÀ DI BRESCIA
BS
LOMBARDIA
31
OR MOTORSPORT MONCALVO
23° RALLY DEL TARTUFO
AT
PIEMONTE
AGOSTO
7
MOTORSPORT CASERTA CORSE EVENTI ASD - SPORT &
SPORT
4° RONDE MONTE SAN GIOVANNI CAMPANO-TR. DEL LIRI
FR
LAZIO
7
VR AUTORACING ASD -
2° RONDE CITTÀ DI NEGRAR
VR
VENETO
7
OR TOP COMPETITION -
8° RALLY DEL TIRRENO
ME
SICILIA
7
TEAM OSILO CORSE -
12° SLALOM CITTÀ DI OSILO
SS
SARDEGNA
14
MOTORSPORT CASERTA CORSE EVENTI - SANTOPADRE RACING TEAM
8° SLALOM CITTÀ DI SANTOPADRE
FR
LAZIO
21
OR COMITATO ORGANIZZATORE VALENZA MOTORI -
3° RONDE VALLI DEL GIAROLO
AL
PIEMONTE
21
OR CIOCCO CENTRO MOTORI - ORGANIZATION SPORT EVENTS S.R.L.
4° RALLY 12 ORE IL CIOCCO
LU
TOSCANA
21
OR A.S. AUSONIA CORSE PROMOSPORT -
2A RALLY RONDE DI ESPERIA
FR
LAZIO
28
OR ENTE AUTODROMO PERGUSA -
26° RALLY DI PROSERPINA
EN
SICILIA
28
OR AC MATERA -
8° SLALOM COMUNE DI MONTESCAGLIOSO
MT
BASILICATA
SETTEMBRE
4
OR SPORT RALLY TEAM -
17° RALLY VALLI CUNEESI - 6° RALLY STORICO
CN
PIEMONTE
4
ORGANIZZATORE SC FRIULI A.C.U. -
47° RALLY DEL FRIULI E DELLE ALPI ORIENTALI - 16° HISTORIC
UD
FRIULI V.G.
4
REGGELLO MOTOR SPORT ASD -
4° RALLY DI REGGELLO E VALDARNO FIORENTINO
FI
TOSCANA
4
OR SUPERGARA S.R.L -
39° GARESSIO S.BERNARDO
CN
PIEMONTE
4
OR SC PESCARA CORSE/A.S.D. GRECCIO CORSE
XI° AUTOSLALOM CITTÀ DI GRECCIO
RI
LAZIO
11
PRO GEST FUTURE IDEAS ASD -
XII RALLY INTERNAZIONALE DEL VENETO CLASSIC RALLY DEL VENETO
VR
VENETO
11
OR COMUNE DI PICO -
33° RALLY DI PICO
FR
LAZIO
11
OR A.S.D. LANTERNARALLY -
13° RALLY CITTÀ DI TORRIGLIA - 15° APPENNINO LIGU
GE
LIGURIA
11
A.S.D. AUTOSPORT SINISCOLA - A.S.D. AUTOSPORT SINISCOLA
8° RALLY DEL MONTALBO
NU
SARDEGNA
11
PRO GEST FUTURE IDEAS ASD
II° REGOLARITÀ SPORT AUTOSTORICHE DEL VENETO
VR
VENETO
18
OR AC SONDRIO -
55° COPPA VALTELLINA
SO
LOMBARDIA
18
P. S. A. -
8°RALLY DELL'OSSOLA
VB
PIEMONTE
18
OR SAN MARTINO CORSE - SAN MARTINO CORSE
31° RALLYE INT.S.MARTINO DI CASTROZZA E PRIMIERO - 2° HISTORIC RALLY
TN
TRENTINO A.A.
18
SCUDERIA PALAZZINA A.S.D. -
24° RAAB
BO
EMILIA ROMAGNA
18
AS KINISIA KARTING CLUB -
9' TROFEO DELL'AGRO-ERICINO
TP
SICILIA
25
OR SC BALESTRERO LUCCA S.R.L - AC LUCCA
17° RALLY CITTÀ DI CAMAIORE
LU
TOSCANA
25
AUTOMOBILE CLUB SANREMO -
53° RALLYE SANREMO
IM
LIGURIA
25
BASSANO RALLY RACING -
28° RALLY INTERNAZIONALE CITTÀ DI BASSANO
VI
VENETO
25
OR A S D SALENTO MOTOR SPORT -
3° RALLY DEI 5 COMUNI
LE
PUGLIA
25
AC LIVORNO - ACI LIVORNO SPORT ASD
XXIV ELBA GRAFFITI - ELBA STORICO
LI
TOSCANA
OTTOBRE
2
OR AC PORDENONE - ASD NORTH EAST IDEAS
TERRE DEL NORDEST - 10° AZZANO RALLY
PN
FRIULI V.G.
2
ASD 'RALLY TEAM EVENTI' -
38° RALLY TEAM '971
AL
PIEMONTE
2
OR TIM CROSS -
15° RALLY DI CARPINETI
RE
EMILIA ROMAGNA
2
OR P.S.A. -
2° RONDE VALSASSINA
LC
LOMBARDIA
9
A.S.D. JOLLY MOTOR EVENTS -
2° RALLY JOLLY RONDE DELLA VALLE D'AOSTA
AO
VALLE D'AOSTA
9
AUTOMOBILE CLUB PRATO - A.S. EFFEPIGROUP
20° COPPA CITTÀ DI PRATO
PO
TOSCANA
16
AUTOMOBILE CLUB VERONA - C.O. CAR RACING
29° RALLY DUE VALLI - 6° HISTORIC
VR
VENETO
16
OR SCUDERIA AUT. SAN MICHELE -
2° RONDE MONTE CAIO
PR
EMILIA ROMAGNA
16
RASSINABY RACING -
10° RALLY DEI NURAGHI E DEL VERMENTINO
OT
SARDEGNA
23
RST SPORT ASS. SPORT. DILETTANTISTICA -
6° RONDE CITTÀ DI ALBENGA
SV
LIGURIA
23
DOLOMITI MOTOR SPORT PROMOTION - TRE CIME
PROMOTOR
6° RONDE DOLOMITI
BL
VENETO
23
OR SPORT RALLY TEAM -
18A RONDE DELLA PIETRA DI BAGNOLO
CN
PIEMONTE
23
OR AC COMO -
30° RALLY ACI COMO
CO
LOMBARDIA
23
A.S.D. TECNO MOTOR RACING TEAM - A.C. CAMPOBASSO
12 RALLY DI SAN GIULIANO DEL SANNIO - 3° TARGA MOL
CB
MOLISE
30
OR AC PALERMO - AUTOMOBILE CLUB SERVIZI SRL
31° RALLY CONCA D'ORO
PA
SICILIA
30
OR ASS.SPORT. TROFEO MAREMMA -
35° TROFEO MAREMMA
GR
TOSCANA
30
MOTORSPORT CASERTA CORSE EVENTI ASD -SANTOPADRE RACING TEAM
2° RONDE DEL LIRI - TR. CITTÀ DI SANTOPADRE E SORA
FR
LAZIO
30
AC PORDENONE
RALLY PIANCAVALLO STORICO 2011
PN
FRIULI V.G.
NOVEMBRE
6
OR AUTOCLUB NAZ.FORZE POLIZIA -
5 CARNIA ALPE RONDE/RALLY POLIZIE
UD
FRIULI V.G.
6
OR SC IMPERIA CORSE -
9° RONDE DELLE VALLI IMPERIESI
IM
LIGURIA
6
ASD 'RALLY TEAM EVENTI' -
2° RALLY RONDE DELLA COLLINA
AT
PIEMONTE
13
OR RANDOM TEAM -
26° RALLY CITTÀ DI CECCANO-TR.CIOCIARIA MEM BASIL
FR
LAZIO
13
OR PISTOIA CORSE SPORT SOC. COOPERATIVA -
4° RONDE DEI VIVAI PISTOIESI
PT
TOSCANA
13
SCUDERIA PALLADIO -
2° RONDE CITTÀ DEL PALLADIO
VI
VENETO
13
OR AC ENNA -
6° ENNA RONDE
EN
SICILIA
13
OR PRS GROUP SRL -
4° RONDE BALCONE DELLE MARCHE
MC
MARCHE
13
A.S. RALLY CLUB VALPANTENA SRL
9 REVIVAL RALLY CLUB VALPANTENA
VR
VENETO
20
OR GIESSE PROMOTION -
8° RONDE CITTÀ DEI MILLE
BG
LOMBARDIA
20
TEAM CARS 2006 ASS. SPORT. DILETTANTISTICA -
15 RONDE D'INVERNO
AL
PIEMONTE
27
OR A.S. AQUILA CLUB ONLUS -
2° RALLY RONDE ADELKAM
TP
SICILIA
27
PROMOGIP SRL - PROMOGIP SRL-SCUDERIA GIP RACING
4°RONDE DI POMARANCE
PI
TOSCANA
DICEMBRE
4
A.S.D. PREALPI TREVIGIANE MOTORSPORT -
13° PREALPI MASTER SHOW
TV
VENETO
4
OR EAGLES RACING -
7° RONDE DEI PELORITANI
ME
SICILIA
4
OR MEDITERRANEAN TEAM -
2° RONDE OGLIASTRA
NU
SARDEGNA
11
OR VALDELSA CORSE A. S. D. -
2 RONDE DELLA FETTUNTA
SI
TOSCANA
18
OR CIOCCO CENTRO MOTORI - ORGANIZATION SPORT EVENTS S.R.L.
20° RALLY IL CIOCCHETTO
LU
TOSCANA
18
COMITATO ORGANIZZATORE CAR RACING -
3° DRIVER RALLY SHOW - RISERVATO AD INVITI - 4° COPPA ARENA HISTORIC
VR
VENETO
Elenco 2
a) GARE DI VELOCITÀ MOTO
(Confermate)
MESE
DATA
ORGANIZZATORE
GARA
PRV
REGIONE
MAGGIO
15
M.C. LA BALZANA
RADICONDOLI-MADONNA OLLI
SI
TOSCANA
GIUGNO
12
M.C. IMPERIA
CARPASIO-PRATI PIANI
IM
LIGURIA
GIUGNO
26
M.C. FRANCO MANCINI 2000
POGGIO-VALLEFREDDA
FR
LAZIO
LUGLIO
10
M.C. VELLANO DUROTE
VELLANO-MACCHINO
PT
TOSCANA
AGOSTO
7
A.M.C. GARFAGNANA
SILLANO-OSPEDALETTO
LU
TOSCANA
AGOSTO
28
M.C. BAZZANO
CASTIONE-BAZZANO
PR
EMILIA ROMAGNA
SETTEMBRE
4
M.C. M.G.
GORNO-ONETA PASSO ZAMBLA
BG
LOMBARDIA
Allegato B
Gare di nuova istituzione
Con nota in data 27 dicembre 2010 e nota in data 23 dicembre 2010, la C.S.A.I. (Commissione Sportiva Automobilistica Italiana) e la F.M.I. (Federazione Motociclistica Italiana) hanno trasmesso al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i Sistemi informativi e statistici - Direzione generale per la sicurezza stradale, il programma delle gare automobilistiche e motociclistiche di nuova istituzione da svolgere nell'anno 2011, di cui all'elenco allegato, che è stato così suddiviso:
- Elenco 3 (Auto) di cui:
a) gare di velocità auto;
b) gare di regolarità auto (rally);
- Elenco 4 (Moto):
a) gare velocità moto;
Si rappresenta che questa Direzione potrà rilasciare il nulla-osta solo dopo aver esperito singole istruttorie ai fini della valutazione di ogni elemento utile a garanzia della sicurezza e fluidità del traffico e della conservazione del patrimonio stradale in tutti i luoghi nei quali la singola manifestazione motoristica abbia a dispiegare efficacia.
A tal fine si ribadisce che, come previsto nella circolare di pari data, la documentazione inerente la gara venga trasmessa a questa Direzione, per poter svolgere la singola istruttoria, almeno 60 giorni prima della data prevista per la manifestazione.
Per la migliore operatività è opportuno che gli atti da trasmettere siano conformi a quanto descritto nel punto 2.3 della richiamata circolare, lettere da a) ad f), e con i contenuti ivi descritti.
Resta inteso che il nulla-osta di questa Amministrazione è provvedimento autonomo rispetto al collaudo del percorso di gara ed agli altri nulla-osta da parte degli enti proprietari di strade diversi da quello che autorizza la competizione.
Il Direttore generale
Dott. Ing. Sergio Dondolini
Elenco 3
a) GARE DI VELOCITÀ AUTO
(Nuova istituzione)
MESE
DATA
ORGANIZZATORE
GARA
PRV
REGIONE
MARZO
13
ASS.SPORT.DILETTANTISTICA AUTOCONSULT
1° CRONOSCALATA LAGO D'IDRO
BS
LOMBARDIA
27
SCUDERIA BOLOGNA SQUADRA CORSE
10° BOLOGNA-SAN LUCA
BO
EMILIA ROMAGNA
APRILE
17
OR A.S. TEBE RACING - A.S. MORANO MOTORSPORT
1° SALITA MORANO/CAMPOTENESE
CS
CALABRIA
MAGGIO
1
A.S.D. PRO SPINO TEAM
3° CRONOSCALATA STORICA DELLO SPINO
AR
TOSCANA
8
SALERNO CORSE
CRONOSCALATA CAPACCIO PAESTUM
SA
CAMPANIA
LUGLIO
31
OR AC AQUILA -
8° CRONOSCALATA DELLE ROCCHE AQUILANE
AQ
ABRUZZO
AGOSTO
21
AUTOMOBILE CLUB ACIREALE -
7 CRON. LINGUAGLOSSA PIANO PROVENZANA
CT
SICILIA
OTTOBRE
16
OR AC CAGLIARI -
27° IGLESIAS - SANT'ANGELO
CA
SARDEGNA
b) GARE DI REGOLARITÀ AUTO
Rally Nuova Istituzione
MESE
DATA
ORGANIZZATORE
GARA
PRV
REGIONE
GENNAIO
23
OR ACI LIVORNO SPORT -
1° RONDE LIBURNA ASFALTO
LI
TOSCANA
FEBBRAIO
20
OR A.S. AUSONIA CORSE PROMOSPORT -
1 RALLY RONDE DELLA CIOCIARIA
FR
LAZIO
20
A.S. RALLY CLUB VALPANTENA SRL
1° LESSINIA SPORT
VR
VENETO
27
RASSINABY RACING -
1° RONDE DEI DUE COMUNI (TULA & ERULA)
SS
SARDEGNA
27
A.S. PROGETTO CORSA PROMOSPORT -
1° MINISLALOM CITTÀ DI PATERNOPOLI
AV
CAMPANIA
MARZO
13
VR AUTORACING ASD -
1° RONDE DEI LEONI
VR
VENETO
13
ASS.SPORT.DILETTANTISTICA AUTOCONSULT -
SLALOM LAGO D'IDRO
BS
LOMBARDIA
20
OR RANDOM TEAM -
1° RONDE CITTÀ DI CECCANO
FR
LAZIO
20
OR EAGLES RACING -
1° RONDE DI GIOIOSA MAREA
ME
SICILIA
20
SCUDERIA ETRURIA
1° RALLY VALLATE ARETINE
AR
TOSCANA
27
OR TEAM PALIKÈ A.S.D. -
1° RALLY VALLE DEL PLATANI
AG
SICILIA
APRILE
3
OR SPORT FAVALE 07 -
2° SLALOM PITELLI
SP
LIGURIA
3
A.S. DIEMME RACING -
1° SLALOM DELLO ZEM CITTÀ DI PALERMO
PA
SICILIA
10
OR PROSERVICE S.R.L. -
1° RALLY INTEROMAGNA
FC
EMILIA
ROMAGNA
10
PRO GEST FUTURE IDEAS ASD -
I° RALLY DEI MASTINI
VR
VENETO
10
A.S. PROGETTO CORSA PROMOSPORT -
1° SLALOM VALICO DI CHIUNZI (SA)
SA
CAMPANIA
17
VR AUTORACING ASD -
4° SLALOM DELL' AMARONE
VR
VENETO
17
AS KINISIA KARTING CLUB -
8' SLALOM INTER.LE DEI MARMI CUSTONACI
TP
SICILIA
17
A.C. MACERATA
5° SLALOM DI MACERATA
MC
MARCHE
24
FAMS -
1° RALLY RACING DREAMS
RN
EMILIA
ROMAGNA
MAGGIO
1
OR ASS.SPORT. TROFEO MAREMMA -
1° RONDE DEL MONTEREGIO
GR
TOSCANA
1
SC. VALPOLCEVERA ORGANIZZAZIONI -
29° SLALOM MIGNANEGO / GIOVI
GE
LIGURIA
1
A.S. PROGETTO CORSA PROMOSPORT -
3° SLALOM SARNO (SA)
SA
CAMPANIA
1
RALLY CLUB ISOLA VICENTINA
3° CAMPAGNOLO HISTORIC
VI
VENETO
8
ORGANIZZATORE RALLY CLUB MILLESIMO -
1° BORMIDA 30
SV
LIGURIA
8
ORG. T.C.S. MOTORSPORT SRL
RALLY 4 REGIONI - AMARCORD
PV
LOMBARDIA
8
A.S.D. PILOTI PER PASSIONE -
II° TROFEO CITTÀ DI SAMBATELLO (RC)
RC
CALABRIA
8
OR A.S. AUSONIA CORSE PROMOSPORT -
4 SLALOM CITTÀ DI TORRICE
FR
LAZIO
14
OR ROMBO TEAM - ASD ROMBO CLUB
25°COPPA DELLE DUE COSTIERE
NA
CAMPANIA
15
MOTORSPORT CASERTA CORSE EVENTI ASD - SPORT & SPORT
1° RONDE CITTÀ DI FERENTINO (FR)
FR
LAZIO
22
OR ERREPI RACING SRL -
1° RONDE DELLA ROMAGNA - MEMORIAL BEPPE BERRETTI
RN
EMILIA
ROMAGNA
29
FAMS -
1A RONDE DEL CONVENTINO
PU
MARCHE
29
P.E.S. SOC. SPORT. DILETTANTISTICA
RALLY DEL CORALLO STORICO
SS
SARDEGNA
GIUGNO
5
MOTORSPORT CASERTA CORSE EVENTI ASD -PROMOSLALOM CASTELFORTE
4° SLALOM CITTÀ DI CASTELFORTE
LT
LAZIO
5
OR ASD SALERNO CORSE -
2° MINISLALOM CSAI/ASI CITTÀ DI BIANCAVILLA
CT
SICILIA
5
OR VALPOLICELLA RALLY CLUB -
2° SLALOM DEL RECIOTO
VR
VENETO
12
ASD VIEMME CORSE -
2° MINISLALOM CSAI/ASI CITTÀ DI MELILLI
SR
SICILIA
12
ASD AUTO SPORT PROMOTION
4° MEMORIAL CONRERO - GIRO VALLI CANAVESANE
TO
PIEMONTE
19
OR A.S. AUSONIA CORSE PROMOSPORT -
2 SLALOM CITTÀ DI FORMIA
LT
LAZIO
19
A.S. DIEMME RACING -
2°SL. BONAGIA-S.ANDREA-CITTÀ DI VALDERICE
TP
SICILIA
19
OR TEAM ELITE -
2° MAXI SLALOM DRONERO MONTEMALE
CN
PIEMONTE
19
CIOCCO SPORTING CLUB S.R.L.
1° RALLY STORICO DEL SALENTO
LE
PUGLIA
26
OR GLOBAL RALLY SRL - GLOBAL RALLY RACING
6° RALLY DEI SARACENI
CB
MOLISE
26
ALEA 2000 S.A.S. DI MASSIMO GIOGGIA E C.
LANA STORICO
BI
PIEMONTE
26
OR ACQUAVIVA CORSE -
17° SLALOM DI ACQUAVIVA PICENA
AP
MARCHE
LUGLIO
3
FAMS -
RALLY DEL TITANO
PU
MARCHE
3
OR PROMOGEST SRL -
RALLY CITTÀ DI ROCCARASO
AQ
ABRUZZO
3
OR ASD SALERNO CORSE -
1° MINISLALOM CSAI/ASI DELL'ETNA
CT
SICILIA
3
OR C. ORG. VALENZA MOTORI -
1° SLALOM VERBANO CUSIO OSSOLA
AL
PIEMONTE
3
A.S. DIEMME RACING -
2°SLALOM CITTÀ DI GODRANO
PA
SICILIA
3
MOTORSPORT CASERTA CORSE EVENTI ASD - CASALVIERI
5° SLALOM CITTÀ DI CASALVIERI
FR
LAZIO
3
SPORTS MARKETING E MANAGEMENT SRL
GARGANO LEGEND
BA
PUGLIA
10
MOTORSPORT CASERTA CORSE EVENTI ASD -
1° RALLY DI CASSINO (FR)
FR
LAZIO
10
A.S. PROGETTO CORSA PROMOSPORT -
2° SLALOM MIRABELLA ECLANO-MEM.G.DE VITO
AV
CAMPANIA
17
OR ASS SPORT E MOTORI - COORGANIZZATORE: EFFEPIGROUP LIC 78936
1 ° RALLY COSTA ETRUSCA
LI
TOSCANA
24
RALLY CLUB SANDRO MUNARI
14 RAC CLASSIC - 3° STORICO
BO
EMILIA ROMAGNA
24
OR A.S. AUSONIA CORSE PROMOSPORT -
9 SLALOM COPPA CITTÀ DI AUSONIA CORENO
FR
LAZIO
24
TEAM OSILO CORSE - RACING TEAM SORSDO
2° SLALOM CITTÀ DI SORSO
SS
SARDEGNA
31
A.S. 991 RACING
1° LIMONE HISTORIC RALLY E REGOLARITÀ SPORT
CN
PIEMONTE
31
OLDTIMER HERITAGE CLUB A.S.D.
6° MEMORIAL NICK BUSSENI
BS
LOMBARDIA
31
A.S. PROGETTO CORSA PROMOSPORT -
8° SLALOM DI TRAMONTI
SA
CAMPANIA
31
OR ASD SALERNO CORSE -
2° MINISLALOM CSAI/ASI TR.CITTÀ DI CESARO'
ME
SICILIA
AGOSTO
21
OR SCORZE CORSE ASD -
8° RALLY INTERNAZIONALE CITTÀ DI SCORZÈ
VE
VENETO
28
TEAM OSILO CORSE -
1° SLALOM CHIARAMONTI
SS
SARDEGNA
28
A.S. DIEMME RACING -
1°SL.CITTÀ DI ALIA THOLOS DELLA GURFA
PA
SICILIA
28
ASD VIEMME CORSE -
2° MINISLALOM CSAI/ASI CITTÀ DI AVOLA
SR
SICILIA
28
ASA NEW TEKNOLOGY SPORT -
2° SLALOM CALVI-GIANO
CE
CAMPANIA
SETTEMBRE
4
REGGELLO MOTOR SPORT ASD
4° RALLY STORICO REGGELLO COPPA CITTÀ DELL'OLIO
FI
TOSCANA
4
SICILIA RACING
1° SLALOM DI SCILLATO
PA
SICILIA
11
S.S.D.PRORACING S.R.L. -
21° RALLY DI FABARIA - 26° RALLY DEI TEMPLI
AG
SICILIA
11
FAMS -
1° RALLY DREAMS
FC
EMILIA ROMAGNA
11
OR TEAM ELITE -
1° MAXI SLALOM COREGLIA ANTELMINELLI
LU
TOSCANA
11
MOTORSPORT CASERTA CORSE EVENTI - ASSOCIAZIONE Al
7° SL. ABRUZZO CITERIORE-TR. DI TURRIVALIGNANI
PE
ABRUZZO
11
OR ROMBO TEAM -
1° SL.MEM.ANGELO ILLUMINATO-LIMATOLA
BN
CAMPANIA
11
OR ADIGE SPORT -
4° SLALOM TRENTINO
TN
TRENTINO ALTO A.
18
OR A.S. AUSONIA CORSE PROMOSPORT -
2° SLALOM DEI MONTI ERNICI VEROLI (FR)
FR
LAZIO
18
SC. VALPOLCEVERA ORGANIZZAZIONI -
25° SLALOM CERANESI / PRAGLIA
GE
LIGURIA
18
THREE UNIT RACE
1° OVER RALLY VALLE STAFFORA
PV
LOMBARDIA
18
SCUDERIA PALAZZINA A.S.D.
24° RAAB RALLY ALTO APPENNINO BOLOGNESE
BO
EMILIA ROMAGNA
25
OR SCUDERIA CALTANISSETTA CORSE -
9° RALLY DI CALTANISSETTA
CL
SICILIA
25
OR ROMBO TEAM - OR GIERRE TEAM
26° SLALOM SALERNO - CROCE DI CAVA
SA
CAMPANIA
25
SC LA CONTEA RACING
1° MINISLALOM CSAI/ASI CITTÀ DI MODICA
RG
SICILIA
OTTOBRE
2
OR PROMOGEST SRL -
RONDE CENTRO ITALIA
RI
LAZIO
2
OR ASSOCIAZIONE DALIDÀ -
10 SLALOM MONTE CONDRO
CZ
CALABRIA
2
POVIL RACE SPORT -
4° SLALOM CITTÀ DI BOLCA
VR
VENETO
9
OR A.S.D.. LANTERNARALLY -
6° RONDE DELLA VAL D'AVETO
GE
LIGURIA
9
AUTOMOBILE CLUB ACIREALE -
21° SLALOM CITTÀ DI GIARRE
CT
SICILIA
16
OR A.S. AUSONIA CORSE PROMOSPORT -
1 RALLY RONDE CITTÀ DEI PAPI
FR
LAZIO
16
OR SCUDERIA INTERCOMUNALE JONIO CORSE - ACI MESSINA
RALLY TAORMINA-MESSINA 2011
ME
SICILIA
16
AS KINISIA KARTING CLUB -
19° COPPA KINISIA
TP
SICILIA
16
ASS.SP. DILETTANTISTICA EGNATHIA -
2° SLALOM GIRITONE SELVA DI FASANO
BR
PUGLIA
23
OR SCUDERIA AUT. SAN MICHELE -
1° RONDE DELLE CRETE SENESI-TROFEO DEL TARTUFO
BIAN
SI
TOSCANA
23
ASD VIEMME CORSE -
1° MINISLALOM CSAI/ASI CITTÀ DI SORTINO
SR
SICILIA
30
SANREMORALLY S.R.L. -
GIRO D'ITALIA AUTOMOBILISTICO
TO
PIEMONTE
30
OR PROSERVICE S.R.L. -
1° RONDE COLLINE DI CESENA E RUBICONE
FC
EMILIA ROMAGNA
30
AC PORDENONE
2° REGOLARITÀ SPORT FRIULI OCCIDENTALE
PD
FRIULI V.G.
6
OR ROMBO TEAM - A.S.D. ROMBO CLUB
7° SLALOM SORRENTO - SANT'AGATA
NA
CAMPANIA
13
OR ASD SALERNO CORSE -
2° MINISLALOM CSAI/ASI CITTÀ DI TAORMINA
ME
SICILIA
20
OR AC GORIZIA -
I RALLY DELLA VENEZIA GIULIA
GO
FRIULI V.G.
NOVEMBRE
27
OR A S D SALENTO MOTOR SPORT -
1° RONDE DEL BAROCCO SALENTINO
LE
PUGLIA
DICEMBRE
4
MOTORSPORT CASERTA CORSE EVENTI ASD - MATESE RACING
8° RONDE ALTO CASERTANO-TR. ROCCA D'EVANDRO (CE)
CE
CAMPANIA
4
EQUIPE VITESSE EVENTS -
RONDE DELLA VALSANGONE
TO
PIEMONTE
4
OR PROSERVICE S.R.L. -
1° RONDE MOTORACINGBO
BO
EMILIA ROMAGNA
Elenco 4
a) GARE DI VELOCITÀ MOTO
(Nuova istituzione)
MESE
DATA
ORGANIZZATORE
GARA
PRV
REGIONE
LUGLIO
24
M.C. SPOLETO
SPOLETO - FORCA DI CERRO
PG
UMBRIA
D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art. 7
D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art. 9
D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art. 60
D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, art. 162
D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, art. 163
D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, art. 405
L. 29 luglio 2010, n. 120, art. 3
R.D. 6 maggio 1940, n. 635
Nuovo Codice della strada - Art. 9. Competizioni motoristiche su strada. Circolare relativa al programma delle gare da svolgersi nel corso dell'anno 2011.
(1) Emanata dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici, Direzione generale per la sicurezza stradale.
Al
Ministero dell'interno
Dipartimento della pubblica sicurezza
Roma
A
tutti gli Uffici territoriali del Governo - Prefetture
Loro sedi
Alle
Amministrazione regionali
Loro sedi
Alla
Amministrazione della Provincia autonoma di Bolzano
Bolzano
Alla
Amministrazione della Provincia autonoma di Trento
Trento
Alle
Amministrazioni provinciali
Loro sedi
Alle
Amministrazioni comunali
Loro sedi
All'
ANAS
Direzione generale tecnica - Ispettorato 2° - Ufficio 4°
Via Monzambano, 10
Roma
Ai
Compartimenti viabilità ANAS
Loro sedi
Ai
Provveditorati interregionali per le opere pubbliche
Loro sedi
Alle
Direzioni generali territoriali
Loro sedi
Alla
C.S.A.I. (Commissione sportiva automobilistica)
Via Solferino, 32
Roma
Alla
F.M.I. (Federazione motociclistica italiana)
Viale Tiziano, 70
Roma
1. Premesse
1.1. L'art. 9 del nuovo Codice della strada (D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285) e successive modificazioni, al comma 1, precisa che sulle strade ed aree pubbliche le competizioni sportive con veicoli o animali e quelle atletiche possono essere disputate solo se regolarmente autorizzate.
In particolare per le gare con veicoli a motore l'autorizzazione è rilasciata, sentite le federazioni nazionali sportive competenti e dandone tempestiva informazione all'autorità di pubblica sicurezza, nel rispetto di quanto disposto dagli artt. 162 e 163 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112: dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano per le strade che costituiscono la rete di interesse nazionale; dalle Regioni per le strade regionali; dalle province per le strade provinciali; dai comuni per le strade comunali. Nelle autorizzazioni sono precisate le prescrizioni alle quali le gare sono subordinate.
Pertanto la presente circolare è essenzialmente indirizzata alle Regioni, Province e Comuni in qualità di Enti che autorizzano lo svolgimento delle gare, ferma restando, ai sensi dell' art. 7 del D.P.C.M. 12 settembre 2000, l'attività di supporto per lo svolgimento dei compiti trasferiti da parte delle Prefetture, in precedenza competenti alla trattazione della materia trasferita.
Allo scopo di evitare inutili appesantimenti procedurali, a parere dello scrivente, la procedura per il rilascio delle autorizzazioni nel caso di competizioni motoristiche che interessano strade appartenenti ad enti diversi deve rimanere quella delineata dai richiamati artt. 162 e 163 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, e più precisamente le autorizzazioni sono di competenza:
- delle Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano per l'espletamento di gare con autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori su strade ordinarie appartenenti alla rete stradale di interesse nazionale;
- delle Regioni per le competizioni motoristiche su strade regionali e per competizioni che interessano più Province e Comuni;
- delle Province per le competizioni motoristiche su strade provinciali e per competizioni che interessano più Comuni;
- dei Comuni per le competizioni motoristiche su strade esclusivamente comunali.
Per competizioni che interessano più regioni o più province e comuni di regioni diverse l'autorizzazione può essere rilasciata dalla regione da cui ha inizio la competizione.
In coerenza con quanto espresso dal comma 2 dell'art. 9 del nuovo Codice della strada, l'Ente che autorizza acquisisce il nulla osta degli altri enti proprietari di strade su cui deve svolgersi la gara.
1.2. Dalla disciplina restano escluse le manifestazioni che non comportano lo svolgersi di una gara intesa come la competizione tra due o più concorrenti o squadre impegnate a superarsi vicendevolmente e in cui non è prevista alcuna classifica.
Non rientrano quindi in tale disciplina le manifestazioni che non hanno carattere agonistico. Per esse restano in vigore le consuete procedure di autorizzazione previste dal Titolo III del R.D. 6 maggio 1940, n. 635 (Regolamento per l'esecuzione del testo unico, R.D. 18 giugno 1931, n. 773, delle leggi di pubblica sicurezza).
Il comma 3 dell'art. 9 del nuovo Codice della strada prevede che per l'effettuazione di tutte le competizioni motoristiche che si svolgono su strade ed aree pubbliche, di competenza delle Regioni o Enti locali, di seguito denominati Enti competenti, gli organizzatori (promotori) devono preliminarmente richiedere il nullaosta al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i Sistemi informativi e statistici - Direzione generale per la Sicurezza Stradale.
Nell'intento di operare uno snellimento di procedure è prevista la predisposizione di un programma delle competizioni da svolgere nel corso di ogni anno sulla base delle proposte avanzate dagli organizzatori, tramite le competenti Federazioni sportive nazionali (Commissione Sportiva Automobilistica Italiana e Federazione Motociclistica Italiana), entro il 31 dicembre dell'anno precedente.
Come detto, il nulla-osta del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è richiesto quando le gare motoristiche si svolgono su strade ed aree pubbliche come definite al comma 1 dell'art. 2 del nuovo Codice della strada.
Pertanto non rientrano nella presente disciplina le gare che si svolgono fuoristrada, anche se per i trasferimenti siano percorse strade ordinarie nel rispetto delle norme di circolazione del nuovo Codice della strada e quelle che si svolgono su brevi circuiti provvisori, le gare karting, le gare su piste ghiacciate, le gare di formula challenge, le gimkane, le gare di minimoto, supermotard e similari purché con velocità di percorrenza ridotta.
Sempre ai fini dello snellimento delle procedure il nulla-osta del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti può non essere richiesto per le manifestazioni di regolarità amatoriali, per i raduni e per le manifestazioni di abilità di guida (slalom) svolte su speciali percorsi di lunghezza limitata (inferiore a 3 km), appositamente attrezzati per evidenziare l'abilità dei concorrenti, con velocità di percorrenza ridotta e che non creino limitazioni al servizio di trasporto pubblico e al traffico ordinario.
Per velocità di percorrenza ridotta, per tutte le competizioni sopra richiamate, si intende una velocità per tutto il percorso inferiore a 80 km/h, poiché il superamento di tale soglia farebbe di fatto ricadere la manifestazione tra le ordinarie competizioni di velocità.
Il tutto riferito con ogni evidenza a quanto riportato nell'art. 9, comma 3, del nuovo Codice della strada in quanto il nulla-osta di competenza occorre ai fini di una valutazione delle limitazioni e dei condizionamenti alla normale circolazione nel caso di competizioni.
Ovviamente, ai fini del rilascio delle autorizzazioni allo svolgimento delle competizioni, devono essere comunque sempre rispettate le procedure di cui all'art. 9, commi 4 e 6, e quelle richiamate di seguito.
Non sono invece consentite le gare di velocità da svolgersi su circuiti cittadini i cui effetti possono creare disagio o essere di intralcio o impedimento alla mobilità urbana dei veicoli e dei pedoni e alla sicurezza della circolazione ed in particolare dei trasporti urbani.
È necessario che l'Ente competente, quale che sia il tipo di manifestazione sportiva, acquisisca comunque il preventivo parere del C.O.N.I. espresso dalle suddette Federazioni sportive nazionali e ciò, anche per verificare il "carattere sportivo" delle competizioni stesse, al cui ambito appare logico ricondurre tutte le caratteristiche che garantiscano, sotto il profilo della tipologia della gara, ma anche della professionalità degli organizzatori, i presupposti per uno svolgimento delle iniziative ordinato e conforme ai canoni di sicurezza. Il preventivo parere del C.O.N.I. non è richiesto per le manifestazioni di regolarità a cui partecipano i veicoli di cui all'art. 60 del nuovo Codice della strada, purché la velocità imposta sia per tutto il percorso inferiore a 40 km/h e la manifestazione sia organizzata in conformità alle norme tecnico-sportive della federazione di competenza.
2. Programma-procedure
2.1 Sulla base delle esperienze maturate nel corso dell'anno 2010 e degli anni precedenti si formulano le considerazioni che seguono per offrire un utile ed uniforme indirizzo alle Amministrazioni interessate per gli atti di propria competenza. Si richiamano in proposito le responsabilità amministrative e penali in capo agli Enti competenti che dovessero rilasciare autorizzazioni allo svolgimento di competizioni senza la acquisizione della documentazione, nulla-osta e verifiche prescritte.
2.2 Le proposte degli organizzatori, trasmesse per il tramite delle competenti Federazioni sportive nazionali, che ne garantiscono il carattere sportivo, sono pervenute alla Direzione generale per la sicurezza stradale, che ha formulato il programma allegato alla presente circolare dopo aver verificato il rispetto delle condizioni poste dall'art. 9, comma 3, del nuovo Codice della strada.
2.3 Nel caso di svolgimento di una competizione motoristica non prevista nel programma annuale, (comma 5, art. 9) gli organizzatori devono tassativamente chiedere il nulla-osta alla Direzione generale per la sicurezza stradale almeno 60 giorni prima della gara motivando il mancato inserimento nel programma.
In tal caso, la richiesta di nulla-osta deve essere corredata dalla seguente documentazione:
a) relazione che elenchi e descriva le strade interessate dalla gara, le modalità di svolgimento della stessa, i tempi di percorrenza previsti per le singole tratte, la velocità media prevista, le eventuali limitazioni al servizio di trasporto pubblico, se sono necessarie chiusure al traffico ordinario di tratti di strada e la loro durata, nonché ogni ulteriore notizia ritenuta utile per meglio individuare il tipo di manifestazione e l'Ente o gli Enti competenti al rilascio dell'autorizzazione;
b) planimetria del percorso di gara dove, nel caso siano previste tratte stradali chiuse al traffico, devono essere evidenziati i percorsi alternativi per il traffico ordinario;
c) regolamento di gara;
d) parere favorevole del CONI, espresso attraverso il visto di approvazione delle competenti Federazioni sportive nazionali, ovvero attestazione che la manifestazione è organizzata in conformità alle norme tecnico-sportive della federazione di competenza per le manifestazioni di cui all'ultimo periodo del precedente punto 1.2;
e) ricevuta del versamento dell'importo dovuto, su c.c. postale n. 66782004, intestato al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Via Caraci, 36, 00157 Roma, per le gare fuori programma, per le operazioni tecniche amministrative di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, come previsto dall'art. 405 (Tab. VII.1, punti C e D) del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, come aggiornato con D.M. 27 dicembre 2010, (n. 1067) del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;
f) dichiarazione che le gare di velocità e le prove speciali comprese nelle manifestazioni di regolarità non interessano centri abitati ovvero attestazione del comune nel quale rientrano i centri abitati interessati da tali manifestazioni che lo svolgersi della stessa non crea disagio o risulti di intralcio o impedimento alla mobilità urbana dei veicoli e dei pedoni e alla sicurezza della circolazione ed in particolare dei trasporti urbani.
La Direzione generale per la sicurezza stradale non garantirà l'esame delle istanze presentate e il conseguente rilascio del nulla-osta ove non siano rispettati i tempi previsti e la documentazione trasmessa risulti incompleta.
Completata l'istruttoria, la Direzione generale per la sicurezza stradale rilascia il proprio nulla-osta trasmettendolo all'Ente competente.
2.4 Ai sensi dell'art. 9, comma 5, del nuovo Codice della strada, l'Ente competente può autorizzare, per comprovate necessità, lo spostamento della data di effettuazione di una gara prevista nel programma, su richiesta delle Federazioni sportive competenti, dando comunicazione della variazione alla predetta Direzione.
Ai fini della autorizzazione dell'Ente competente, almeno trenta giorni prima della data di svolgimento della gara, gli organizzatori devono avanzare richiesta allo stesso Ente.
Al momento della presentazione dell'istanza gli organizzatori devono dimostrare di aver stipulato un contratto di assicurazione per la responsabilità civile, ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209, che copra anche la responsabilità dell'organizzazione e degli altri obbligati, per i danni comunque causati alle strade e alle relative attrezzature.
Nell'istanza deve essere esplicitamente dichiarata la velocità media prevista per le tratte di gara da svolgersi sia su strade aperte al traffico, sia su quelle chiuse al traffico.
Alla stessa istanza è opportuno che sia allegato il nulla-osta dell'ente o degli enti proprietari delle strade, su cui deve svolgersi la gara. Tale nulla-osta può anche essere acquisito direttamente dall'Ente competente nel corso dell'istruttoria volta al rilascio dell'autorizzazione.
Si precisa che ai sensi dell'art. 9, comma 7-bis, del nuovo Codice della strada, qualora, per particolari esigenze connesse all'andamento plano-altimetrico del percorso, ovvero al numero dei partecipanti, sia necessaria la chiusura della strada, la validità della autorizzazione è subordinata, ove necessario, all'esistenza di un provvedimento di sospensione temporanea della circolazione in occasione del transito dei partecipanti ai sensi dell'art. 6, comma 1, ovvero, se trattasi di centro abitato, dell'art. 7, comma 1, del nuovo Codice della strada.
Sentite le competenti Federazioni, l'Ente competente può rilasciare l'autorizzazione alla effettuazione della competizione, subordinandola al rispetto delle norme tecnico-sportive e di sicurezza vigenti (ad esempio, quelle emanate dalle suddette Federazioni), di altre specifiche prescrizioni tecniche, ed all'esito favorevole del collaudo del percorso di gara e delle attrezzature relative quando sia dovuto o ritenuto necessario.
A tale proposito giova precisare che, a norma del comma 4 dell'art. 9 del nuovo Codice della strada, il collaudo del percorso di gara è obbligatorio nel caso di gare di velocità e nel caso di gare di regolarità per le tratte di strada sulle quali siano ammesse velocità medie superiori a 50 km/h od 80 km/h, se, rispettivamente, aperte o chiuse al traffico.
In tal modo è risolto il problema riguardante la corretta interpretazione del termine "velocità media" nel caso delle gare di regolarità in cui in una unica sezione di gara siano comprese tratte di regolarità e prove speciali a velocità libera su tratte chiuse al traffico.
Negli altri casi il collaudo può essere omesso.
Il collaudo del percorso, sia nei casi in cui è prescritto, che nei casi in cui rientra nella discrezionalità dell'Ente competente, è effettuato da un tecnico di quest'ultimo ovvero richiesto all'ente proprietario della strada se la strada interessata non è di proprietà.
Ai sensi del citato comma 4 dell'art. 9 del nuovo Codice della strada, al collaudo del percorso di gara assistono i rappresentanti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dell'interno, unitamente ai rappresentanti degli organi sportivi competenti e degli organizzatori.
Per quanto attiene alla rappresentanza delle varie amministrazioni citate, l'Ente competente ovvero il proprietario della strada comunica la data del collaudo e richiede al più vicino ufficio periferico di tali amministrazioni di designare il proprio rappresentante.
Il rispetto dei termini previsti per la presentazione delle istanze è essenziale per poter svolgere tutte le incombenze connesse al conseguimento delle autorizzazioni.
Al termine di ogni gara l'Ente competente deve tempestivamente comunicare al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i Sistemi informativi e statistici - Direzione generale per la sicurezza stradale - le risultanze della competizione, precisando le eventuali inadempienze rispetto alla autorizzazione e l'eventuale verificarsi di inconvenienti o incidenti.
In assenza di comunicazione entro la fine dell'anno si riterrà tacitamente che la competizione è stata regolarmente effettuata senza alcun rilievo, anche ai fini della predisposizione del calendario per l'anno successivo.
3. Nulla-osta del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
Tanto premesso, sono state prese in esame e definite le proposte avanzate dagli organizzatori per il tramite della C.S.A.I. (Commissione Sportiva Automobilistica Italiana) e della F.M.I. (Federazione Motociclistica Italiana) per la redazione del programma delle gare automobilistiche e motociclistiche da svolgere nell'anno 2011. Le proposte sono state distinte in:
- programma 2011 di gare che si sono già svolte nell'anno precedente, e per le quali la Direzione generale per la sicurezza stradale ha verificato che non si sono create gravi limitazioni al servizio di trasporto pubblico, nonchè al traffico ordinario per effetto dello svolgersi delle gare stesse e per le quali la stessa Direzione ha già concesso il nulla-osta (allegato A);
- programma 2011 di gare di nuova formulazione interessanti percorsi che non trovano riscontro nelle manifestazioni già effettuate nell'anno precedente per le quali la predetta Direzione dovrà procedere a specifica istruttoria per il rilascio del nulla-osta per ogni singola gara (allegato B).
Il programma dettagliato negli allegati A e B è valido per le gare nella configurazione riportata negli stessi. Non è consentito integrare o svolgere in più date una manifestazione come iscritta nel programma. Eventuali nuove manifestazioni in dipendenza del frazionamento di quelle in programma potranno essere prese in considerazione come gare non previste nel programma annuale.
Il Ministro
Matteoli
Allegato A
Nulla-osta per le gare in programma nel 2011 che si sono già svolte nel 2010
Con nota in data 27 dicembre 2010 e nota in data 23 dicembre 2010, la C.S.A.I. (Commissione Sportiva Automobilistica Italiana) e la F.M.I. (Federazione Motociclistica Italiana) hanno trasmesso al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i Sistemi informativi e statistici - Direzione generale per la sicurezza stradale, ai fini del rilascio del nulla-osta, il programma per il 2011 delle gare automobilistiche e motociclistiche già svolte nell'anno precedente.
Con le medesime note le Federazioni sportive nazionali, per le gare anzidette, hanno inoltre dichiarato che non si sono verificati inconvenienti o incidenti di rilievo e di non aver ricevuto segnalazioni in merito al verificarsi di gravi limitazioni al trasporto pubblico o al traffico ordinario.
Nelle suddette note è anche dichiarato che non sono previste variazioni del percorso di gara rispetto alle precedenti edizioni e che gli organizzatori hanno versato gli importi dovuti per le operazioni tecnico-amministrative di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
Questa Direzione, sulla base delle dichiarazioni delle due Federazioni e delle segnalazioni pervenute da parte delle Prefetture e degli Enti proprietari delle strade, verificato che le gare si sono già svolte nel 2010 e sono proposte dagli stessi organizzatori della precedente edizione, e che è stato regolarmente versato l'importo dovuto per le operazioni tecnico-amministrative di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, come previsto dall'art. 405 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, rilascia il nulla-osta per le gare comprese negli elenchi allegati e costituenti parte integrante del presente provvedimento, che sono stati così suddivisi:
- Elenco n. 1 (Auto) di cui:
a) gare di velocità auto;
b) gare di regolarità auto (rally);
- Elenco n. 2 (Moto):
a) gare di velocità moto.
Resta inteso che il detto nulla-osta non vincola gli Enti competenti al rilascio dell'autorizzazione se - per qualsiasi motivo - una determinata gara sia stata oggetto di segnalazione negativa, durante lo scorso anno, non ancora nota a questo Ministero.
Nei casi in cui gli organizzatori dovranno, per motivate e documentate necessità, cambiare il percorso di gara rispetto alla precedente edizione, occorrerà comunque il parere delle competenti Federazioni e dovrà essere rispettata la procedura prevista per il rilascio del nulla-osta per le gare fuori programma, anche in considerazione della intervenuta modifica del Codice della strada operata con l'art. 3 della legge 29 luglio 2010, n. 120, che ha introdotto il comma 4-bis all'interno dell'art. 9 del medesimo codice; in tal caso l'organizzatore della gara è tenuto ad integrare l'importo dovuto per le operazioni tecnico-amministrative di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti fino alla concorrenza della somma prevista per le gare fuori programma.
Conformemente a quanto disposto dall'art. 9 del nuovo Codice della strada gli Enti competenti potranno rilasciare l'autorizzazione soltanto dopo aver acquisito il nulla-osta ministeriale e il relativo verbale di collaudo del percorso quando dovuti.
L'autorizzazione per le gare di velocità è subordinata altresì all'accertamento della sussistenza delle misure previste per l'incolumità del pubblico e dei piloti, giusta il disposto della circolare 2 luglio 1962, n. 68 del Ministero dell'interno.
Per la tutela delle strade, della segnaletica stradale e della sicurezza e fluidità della circolazione stradale nei luoghi ove le manifestazioni agonistiche comportano interferenze, si invitano gli Enti competenti ad impegnare gli organizzatori - all'atto del rilascio della autorizzazione - ad operare perché non siano recate offese all'estetica delle strade ed all'equilibrio ecologico (nemmeno con iscrizioni, manifestini ecc.) e perché in ogni caso venga ripristinata puntualmente la situazione ante gara.
Il Direttore generale
Dott. Ing. Sergio Dondolini
Elenco 1
a) GARE DI VELOCITÀ AUTO
(Confermate)
MESE
DATA
ORGANIZZATORE
GARA
PRV
REGIONE
APRILE
3
CHIANTICUP RACING
13" SALITA AL CASTELLO DI RADICONDOLI
SI
TOSCANA
17
CIRCOLO AUT.PAOLO PIANTINI
XXV° CAMUCIA CORTONA
AR
TOSCANA
MAGGIO
1
A.S.D. PRO SPINO TEAM -
39° PIEVE SANTO STEFANO - PASSO DELLO SPINO
AR
TOSCANA
8
OR COMITATO ORGANIZZ. VITTORIO VENETO CANSIGLIO -
39"VITTORIO VENETO-CANSIGLIO - CANSIGLIO STORICA
TV
VENETO
8
LA CASTELLANA A.S.D. -
39" CRONOSCALATA DELLA CASTELLANA - ORVIETO
TR
UMBRIA
15
AUTOMOBILE CLUB TRAPANI - AC TRAPANI
54° MONTE ERICE MODERNE
TP
SICILIA
22
AUTOMOBILE CLUB CALTANISSETTA -
57" COPPA NISSENA - NISSENA STORICA
CL
SICILIA
22
OR TEAM MILLE MIGLIA ASS.SPORT. DILETTAN. -
8° BERZO DEMO CEVO - BERZO STORICA
BS
LOMBARDIA
22
ACI PROMUOVE SRL
48" COPPA DELLA CONSUMA
FI
TOSCANA
29
OR AC CAGLIARI -
30" SAN GREGORIO BURCEI - SAN GREGORIO STORICA
CA
SARDEGNA
GIUGNO
5
ORGANIZZATORE SC FRIULI A.C.U. -
42° VERZEGNIS/SELLA CHIANZUTAN - VERZEGNIS STORICA
UD
FRIULI V. G.
5
SCUDERIA BOLOGNA SQUADRA CORSE
24A BOLOGNA-RATICOSA VELOCITÀ IN SALITA
BO
EMILIA ROMAGNA
12
OR SC COSENZA CORSE -
VI SALITA CELLARA COLLE D'ASCIONE
CS
CALABRIA
19
GRUPPO SPORTIVO DILETT. AC. AP - AC AP- FERMO
50MA COPPA PAOLINO TEODORI
AP
MARCHE
19
AUTOMOBILE CLUB REGGIO CALABRIA -
37" S.STEFANO - GAMBARIE
RC
CALABRIA
19
AUTOMOBILE CLUB VITERBO -
14" LAGO MONTEFIASCONE
VT
LAZIO
26
OR AC SIRACUSA - AUTOMOBILE CLUB SIRACUSA
XXXI° COPPA VAL D'ANAPO SORTINO
SR
SICILIA
26
OR AC BRESCIA -
41° TROFEO VALLECAMONICA - VALLECAMONICA STORICA
BS
LOMBARDIA
26
AUTOMOBILE CLUB TRAPANI - SCUDERIA ERICE HISTORIC CAR
4° MONTE ERICE AUTOSTORICHE
TP
SICILIA
LUGLIO
3
OR ASS SPORT AUTOMOB A.S.A. -
XXIV CRON. DEL POLLINO E DELLA SIBARITIDE
CS
CALABRIA
3
ORG. SCUDERIA TRENTINA - AC TRENTO
61" TRENTO-BONDONE - BONDONE STORICA
TN
TRENTINO A.A.
10
OR AC RIETI -
50° RIETI-TERMINILLO-48° COPPA BRUNO CAROTTI - TERMINILLO STORICA
RI
LAZIO
10
AUTOMOBILE CLUB TORINO
XXX° CESANA-SESTRIERE
TO
PIEMONTE
17
AUTOMOBILE CLUB ACIREALE - PROSPORT GIARRE
16" CRONOSCALATA GIARRE MONTESALICE MILO - GIARRE STORICA
CT
SICILIA
17
OR AC MACERATA - AC MC GRUPPO SPORTIVO -AC MC
21°TROFEO LODOVICO SCARFIOTTI - SCARFIOTTI STORICA
MC
MARCHE
24
ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA EGNATHIA -
54" COPPA SELVA DI FASANO
BR
PUGLIA
24
AC PALERMO
CRONOSCALATA TERMINI CACCAMO
PA
SICILIA
31
SICILIA RACING
SALITA COLLESANO- PIANO ZUCCHI
PA
SICILIA
AGOSTO
7
OR SC COSENZA CORSE -
XXV SALITA DELLA SILA
CS
CALABRIA
7
OR A.S.TRE CIME PROMOTOR -
37" ALPE DEL NEVEGAL - NEVEGAL STORICA
BL
VENETO
14
A S D SVOLTE DI POPOLI -
49" CRONOSCALATA SVOLTE DI POPOLI - POPOLI STORICA
PE
ABRUZZO
21
OR C.E.C.A COMITATO EUGUBINO CORSE AUTOM -
46° TROFEO LUIGI FAGIOLI - FAGIOLI STORICA
PG
UMBRIA
28
OR A.S. TEBE RACING -
16" CRONOSCALATA LUZZI/SAMBUCINA - LUZZI STORICA
CS
CALABRIA
SETTEMBRE
4
AUTOMOBILE CLUB VERONA - C.O. CAR RACING
33° CAPRINO SPIAZZI - SPIAZZI STORICA
VR
VENETO
4
AUTOMOBIL CLUB CATANIA
46° CATANIA ETNA - CATANIA ETNA STORICA
CT
SICILIA
11
OR ASS ABETI RACING -
TROFEO FABIO DANTI - 24" LIMABETONE - LIMABETONE STORICA
PT
TOSCANA
18
OR GR. SP. RACING TEAM LAMEZIA MOTORS -
13" CRONOSCALATA DEL REVENTINO
CZ
CALABRIA
18
AUTOMOBILE CLUB VITERBO - A.C.I. PROMOTER S.R.L.
39" COPPA DEL CIMINO
VT
LAZIO
25
OR AMICI PEDAVENA CROCE D'AUNE -
XXIX PEDAVENA-CROCE D'AUNE - PEDAVENA STORICA
BL
VENETO
OTTOBRE
2
OR AC SASSARI -
55° ALGHERO SCALA PICCADA
SS
SARDEGNA
2
CHIANTICUP RACING
32" COPPA DEL CHIANTI CLASSICO
SI
TOSCANA
9
OR RED WHITE CIVIDALE -
34.A CIVIDALE CASTELMONTE - CIVIDALE STORICA
UD
FRIULI V. G.
b) GARE DI REGOLARITÀ' AUTO
Rally Confermati
MESE
DATA
ORGANIZZATORE
GARA
PRV.
REGIONE
GENNAIO
30
OR SC BALESTRERO LUCCA S.R.L - RADICOFANI MOTORSPORT
2° RONDE DELLA VAL D'ORCIA
SI
TOSCANA
FEBBRAIO
6
RST SPORT ASS. SPORT. DILETTANTISTICA -
2° RONDE DI ANDORA
SV
LIGURIA
27
OR SC BALESTRERO LUCCA S.R.L - AC LUCCA
30° RALLY DEL CARNEVALE-RALLY DELLA VERSILIA
LU
TOSCANA
MARZO
6
OR PRS GROUP SRL -
5° RONDE VALTIBERINA
AR
TOSCANA
6
OR A.S. 991 RACING -
2° RONDE DELLE LANGHE
CN
PIEMONTE
6
OR PROMOGEST SRL
15° RALLY DEI CASTELLI ROMANI - TROF. PROV. ROMA
RM
LAZIO
13
OR MEDITERRANEAN TEAM -
3° RALLY RONDE DEL LAGO OMODEO
OR
SARDEGNA
13
OR AC LIVORNO - ACI LIVORNO SPORT ASD
5° RALLY ELBA RONDE ISOLA D'ELBA
LI
TOSCANA
20
TEAM CARS 2006 ASS. SPORT. DILETTANTISTICA -
13 RONDE COLLI DEL MONFERRATO
AT
PIEMONTE
20
OR COMITATO RIVIERA RALLY -
10° RALLY RIVIERA LIGURE - 5° RALLY STORICO
SV
LIGURIA
20
ASS.SPORT.DILETTANTISTICA AUTOCONSULT
3° VALSUGANA CLASSIC
TN
TRENTINO A.A.
20
OR COMITATO ORGANIZZATIVO CM SPORT - A.S.D.
CMSPORT COMITATO ORGANIZZATORE
4° RALLY LE STRADE DEI MULINI
PC
EMILIA ROMAGNA
20
OR TEAM ELITE -
5° MAXI SLALOM MOLINI DI TRIORA
IM
LIGURIA
20
ASS.SPORT.DILETTANTISTICA AUTOCONSULT -
3° HISTORIC RALLY VALSUGANA
TN
TRENTINO A.A.
27
O.R.T. SRL -
3° RONDE DEL GRIFO
VI
VENETO
27
A.S.D. RALLY CITTÀ DI OLBIA -
7° RALLY CITTÀ DI OLBIA
OT
SARDEGNA
27
OR CIOCCO CENTRO MOTORI - ORGANIZATION SPORT EVENTS S.R.L.
34° RALLY IL CIOCCO E VALLE DEL SERCHIO
LU
TOSCANA
27
OR ROMBO TEAM - A.S.D. ROMBO CLUB
12°TROFEO CITTÀ DI MASSA LUBRENSE
NA
CAMPANIA
APRILE
3
A.S.D. LAGHI -
20° RALLY DEI LAGHI
VA
LOMBARDIA
3
OR AUTOCLUB NAZ.FORZE POLIZIA -
2 RALLY RONDE ALTO FRIULI
UD
FRIULI V.G.
3
ASD 'RALLY TEAM EVENTI' -
6° RALLY RONDE DEL CANAVESE
TO
PIEMONTE
3
OR SC PILOTI SALENTINI - CASARANO RALLY TEAM
17° RALLY CITTÀ DI CASARANO
LE
PUGLIA
3
OR PRS GROUP SRL -
18° RALLY ADRIATICO
AN
MARCHE
10
A.S.D. PICO TEAM RACE -
II RALLY DI GAETA
LT
LAZIO
10
OR PISTOIA CORSE SPORT SOC. COOPERATIVA -
32A RALLY CITTÀ DI PISTOIA
PT
TOSCANA
10
OR THREE UNIT RACE -
24° RALLY DELLE VALLI PIACENTINE
PC
EMILIA ROMAGNA
10
OR AC MESSINA -
16° SLALOM TORREGROTTA ROCCAVALDINA
ME
SICILIA
10
SANREMORALLY S.R.L.
26° SANREMO RALLY STORICO
IM
LIGURIA
17
EQUIPE VITESSE EVENTS -
RONDE CITTÀ DI VARALLO E BORGOSESIA
VC
PIEMONTE
17
OR BOCCHE DI BONIFACIO RACING -
5 RALLY BOCCHE DI BONIFACIO
OT
SARDEGNA
17
ASD TECNO RACING SERVICE -
12° RALLY DEL BAROCCO IBLEO
RG
SICILIA
17
OR AC BRESCIA -
35° RALLY 1000 MIGLIA
BS
LOMBARDIA
17
OR AC GORIZIA -
II RALLY RONDE DELL'ISONTINO
GO
FRIULI V.G.
17
ASD SCUDERIA LIVORNO RALLY -
3° LIBURNA RONDE TERRA
PI
TOSCANA
17
OR TEAM ELITE -
2° TWIN SLALOM CITTÀ DI TOIRANO
SV
LIGURIA
MAGGIO
1
OR AC AOSTA - ACVA SPORT A.S.D.
41° RALLY VALLE D'AOSTA - SAINT VINCENT
AO
VALLE D'AOSTA
1
OR AC SONDRIO -
18° TROFEO VALTELLINA
SO
LOMBARDIA
1
OR GLOBAL RALLY SRL - GLOBAL RALLYRACING
5° RALLY VALDIANO
SA
CAMPANIA
1
RALLY CLUB ISOLA VICENTINA
7° RALLY STORICO CAMPAGNOLO
VI
VENETO
8
A.S.D.GREAT EVENTS SARDINIA -
30° RALLY COSTA SMERALDA 2011
SS
SARDEGNA
8
P. S. A. -
2 RONDE GOMITOLO DI LANA
BI
PIEMONTE
8
ASS. SPORTIVA DILETTANTISTICA IMBRÒ SPORT RACING -
7° RALLY CITTÀ DI SIRAKUSAY MAREMONTI
SR
SICILIA
8
OR SCUDERIA CITTÀ DI SCHIO A.S.D. -
25° RALLY CITTÀ DI SCHIO
VI
VENETO
8
OR A.S. 991 RACING -
6° SLALOM CASALBORGONE - ARAMENGO
AT
PIEMONTE
8
A.S. DIEMME RACING -
3° SLALOM DELLA CONCA D'ORO
PA
SICILIA
15
OR SCUDERIA AUT. SAN MICHELE -
18° RALLY INTERNAZIONALE DEL TARO
PR
EMILIA ROMAGNA
15
ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA PEGASO -
RALLY CASCIANA TERME
PI
TOSCANA
15
OR TEAM ELITE -
3° MAXI SLALOM COLLE SCRAVAION
SV
LIGURIA
15
GR. SP. DIL.A.C. ASCOLI PICENO - A.C. ASCOLI PICENO -
FERMO
10° SLALOM CITTÀ DI ASCOLI PICENO - 7° TROFEO
AP
MARCHE
22
ASD 'RALLY TEAM EVENTI' -
26° RALLY CITTÀ DI TORINO
TO
PIEMONTE
22
BASSANO RALLY RACING
2A COPPA CITTÀ DI BASSANO - 6° RALLY STORICO
VI
VENETO
22
A.C. CAMPOBASSO - A.S.D. MOLISE RACING -TECNO MOTOR RACING TEAM
19° SLALOM CITTÀ DI CAMPOBASSO
CB
MOLISE
22
FAMS
2° TUSCAN REWIND
SI
TOSCANA
29
OR GLOBAL RALLY SRL - GLOBAL RALLYRACING
2° RONDE MOTUS
CB
MOLISE
29
OR SCUDERIA MOTOR GROUP -
28° RALLY DELLA MARCA
TV
VENETO
29
PROMOGIP SRL - PROMOGIP SRL-SCUDERIA GIP RACING
27°RALLY DI MONTECATINI TERME E VALDINIEVOLE
PT
TOSCANA
29
OR COMITATO ORGANIZZATIVO CM SPORT - A.S.D. CMSPORT COMITATO ORGANIZZATORE
5° RONDE DELLE MINIERE
PC
EMILIA ROMAGNA
29
OR SPORT FAVALE 07 -
3° SLALOM CICAGNA ORERO
GE
LIGURIA
29
OR TEAM PALIKÈ A.S.D. -
11° AUTOSL. DEI MUSEI CHIARAMONTE GULFI
RG
SICILIA
GIUGNO
5
OR AC BERGAMO - AUTOMOBILECLUB BERGAMO
28° RALLY PREALPI OROBICHE
BG
LOMBARDIA
5
OR A.S. ALTOMONFERRATO-CLUB DELLA RUGGINE-ONLUS -
27° RALLY COPPA D'ORO
AL
PIEMONTE
5
OR AC PALERMO - AUTOMOBILE CLUB SERVIZI SRL
95 TARGA FLORIO - TARGA FLORIO HISTORIC RALLY 2011
PA
SICILIA
5
A.S. PROGETTO CORSA PROMOSPORT - MOTORSPORT 2C
EVENTI
3° RALLY DI CELLOLE
CE
CAMPANIA
5
OR TEAM ALGHERO CORSE -
20° TROFEO RIVIERA DEL CORALLO
SS
SARDEGNA
5
AS KINISIA KARTING CLUB -
7' SLALOM BUSETANO
TP
SICILIA
12
OR A.S.D. LANTERNARALLY -
27° RALLY DELLA LANTERNA PRIMOCANALESPORT
GE
LIGURIA
12
OR MEDITERRANEAN TEAM - MEDITERRANEAN TEAM
3° RALLY DEL GOCEANO
SS
SARDEGNA
12
OR ASS ABETI RACING -
29° RALLY DEGLI ABETI E DELL'ABETONE
PT
TOSCANA
12
ASD AUTO SPORT PROMOTION
2° MEMORIAL VIRGILIO CONRERO
IV
PIEMONTE
12
OR SUPERGARA S.R.L -
44° SUSA MONCENISIO
TO
PIEMONTE
19
P. S. A. -
47 RALLY VALLI OSSOLANE
VB
PIEMONTE
19
OR CIOCCO CENTRO MOTORI - ORGANIZATION SPORT EVENTS S.R.L.
45° RALLY DEL SALENTO
LE
PUGLIA
19
OR A.S.TRE CIME PROMOTOR -
26° RALLY BELLUNESE - BELLUNESE STORICA
BL
VENETO
26
OR ACISERVICE REGGIO SRL -
35° RALLY DELL'APPENNINO REGGIANO
RE
EMILIA ROMAGNA
26
OR SC IMPERIA CORSE -
40° RALLY DELLE VALLI IMPERIESI
IM
LIGURIA
26
OR EAGLES RACING -
19° RALLYE DEI NEBRODI
ME
SICILIA
26
OR SC LAGONE CORSE -
33° RALLY ALTA VAL DI CECINA
PI
TOSCANA
26
OR RACING TEAM QUERCIA -
18°SLALOM BAITONI - BONDONE
TN
TRENTINO A.A.
26
OR TEAM PALIKÈ A.S.D. -
3° AUTOSLALOM CITTÀ DI CASTELBUONO
PA
SICILIA
26
SC AUTOMOB. CLEMENTE BIONDETTI
CIRCUITO STRADALE DEL MUGELLO
FI
TOSCANA
LUGLIO
3
OR A.S. 991 RACING -
10° MOSCATO RALLY
CN
PIEMONTE
3
FAMS -
39° RALLY DI SAN MARINO
PS
MARCHE
3
OR SC ETRURIA -
31° RALLY INTERNAZIONALE CASENTINO
AR
TOSCANA
10
OR ITALIA GRANDI EVENTI -
8° RALLY VALLE DEL SOSIO
PA
SICILIA
10
OR AC CREMONA -
12° CIRCUITO DI CREMONA - CREMONA STORICO
CR
LOMBARDIA
10
OR TEAM ELITE -
6° MAXI SLALOM COLLE SAN BARTOLOMEO
IM
LIGURIA
17
RUBICONE EVENTI ASD -
24° RALLY DI SAN CRISPINO 3° CITTÀ DI GUBBIO
PG
UMBRIA
17
OR PENTATHLON MOTOR TEAM -
34° RALLY 111 MINUTI
NO
PIEMONTE
17
A.S.D. PREALPI TREVIGIANE MOTORSPORT -
16° RALLY INTERNAZIONALE PREALPI TREVIGIANE
TV
VENETO
24
OR SC BALESTRERO LUCCA S.R.L - AC LUCCA
46° RALLY COPPA CITTÀ DI LUCCA - 24° RALLY DELLE POLIZIE EUROPEE
LU
TOSCANA
24
OR SPORT FAVALE 07 -
4° SLALOM FAVALE CASTELLO
GE
LIGURIA
31
FAMS -
RALLY BIANCO AZZURRO
PU
MARCHE
31
SPORT & JOY A.S.D. -
4°RALLY DI MAJANO
UD
FRIULI V.G.
31
OR AC PESCARA - ORGANIZZATORE
25° RALLY PESCARA ABRUZZO
PE
ABRUZZO
31
OLDTIMER HERITAGE CLUB A.S.D. -
4° RALLY 1000 MIGLIA STORICO - COPPA CITTÀ DI BRESCIA
BS
LOMBARDIA
31
OR MOTORSPORT MONCALVO
23° RALLY DEL TARTUFO
AT
PIEMONTE
AGOSTO
7
MOTORSPORT CASERTA CORSE EVENTI ASD - SPORT &
SPORT
4° RONDE MONTE SAN GIOVANNI CAMPANO-TR. DEL LIRI
FR
LAZIO
7
VR AUTORACING ASD -
2° RONDE CITTÀ DI NEGRAR
VR
VENETO
7
OR TOP COMPETITION -
8° RALLY DEL TIRRENO
ME
SICILIA
7
TEAM OSILO CORSE -
12° SLALOM CITTÀ DI OSILO
SS
SARDEGNA
14
MOTORSPORT CASERTA CORSE EVENTI - SANTOPADRE RACING TEAM
8° SLALOM CITTÀ DI SANTOPADRE
FR
LAZIO
21
OR COMITATO ORGANIZZATORE VALENZA MOTORI -
3° RONDE VALLI DEL GIAROLO
AL
PIEMONTE
21
OR CIOCCO CENTRO MOTORI - ORGANIZATION SPORT EVENTS S.R.L.
4° RALLY 12 ORE IL CIOCCO
LU
TOSCANA
21
OR A.S. AUSONIA CORSE PROMOSPORT -
2A RALLY RONDE DI ESPERIA
FR
LAZIO
28
OR ENTE AUTODROMO PERGUSA -
26° RALLY DI PROSERPINA
EN
SICILIA
28
OR AC MATERA -
8° SLALOM COMUNE DI MONTESCAGLIOSO
MT
BASILICATA
SETTEMBRE
4
OR SPORT RALLY TEAM -
17° RALLY VALLI CUNEESI - 6° RALLY STORICO
CN
PIEMONTE
4
ORGANIZZATORE SC FRIULI A.C.U. -
47° RALLY DEL FRIULI E DELLE ALPI ORIENTALI - 16° HISTORIC
UD
FRIULI V.G.
4
REGGELLO MOTOR SPORT ASD -
4° RALLY DI REGGELLO E VALDARNO FIORENTINO
FI
TOSCANA
4
OR SUPERGARA S.R.L -
39° GARESSIO S.BERNARDO
CN
PIEMONTE
4
OR SC PESCARA CORSE/A.S.D. GRECCIO CORSE
XI° AUTOSLALOM CITTÀ DI GRECCIO
RI
LAZIO
11
PRO GEST FUTURE IDEAS ASD -
XII RALLY INTERNAZIONALE DEL VENETO CLASSIC RALLY DEL VENETO
VR
VENETO
11
OR COMUNE DI PICO -
33° RALLY DI PICO
FR
LAZIO
11
OR A.S.D. LANTERNARALLY -
13° RALLY CITTÀ DI TORRIGLIA - 15° APPENNINO LIGU
GE
LIGURIA
11
A.S.D. AUTOSPORT SINISCOLA - A.S.D. AUTOSPORT SINISCOLA
8° RALLY DEL MONTALBO
NU
SARDEGNA
11
PRO GEST FUTURE IDEAS ASD
II° REGOLARITÀ SPORT AUTOSTORICHE DEL VENETO
VR
VENETO
18
OR AC SONDRIO -
55° COPPA VALTELLINA
SO
LOMBARDIA
18
P. S. A. -
8°RALLY DELL'OSSOLA
VB
PIEMONTE
18
OR SAN MARTINO CORSE - SAN MARTINO CORSE
31° RALLYE INT.S.MARTINO DI CASTROZZA E PRIMIERO - 2° HISTORIC RALLY
TN
TRENTINO A.A.
18
SCUDERIA PALAZZINA A.S.D. -
24° RAAB
BO
EMILIA ROMAGNA
18
AS KINISIA KARTING CLUB -
9' TROFEO DELL'AGRO-ERICINO
TP
SICILIA
25
OR SC BALESTRERO LUCCA S.R.L - AC LUCCA
17° RALLY CITTÀ DI CAMAIORE
LU
TOSCANA
25
AUTOMOBILE CLUB SANREMO -
53° RALLYE SANREMO
IM
LIGURIA
25
BASSANO RALLY RACING -
28° RALLY INTERNAZIONALE CITTÀ DI BASSANO
VI
VENETO
25
OR A S D SALENTO MOTOR SPORT -
3° RALLY DEI 5 COMUNI
LE
PUGLIA
25
AC LIVORNO - ACI LIVORNO SPORT ASD
XXIV ELBA GRAFFITI - ELBA STORICO
LI
TOSCANA
OTTOBRE
2
OR AC PORDENONE - ASD NORTH EAST IDEAS
TERRE DEL NORDEST - 10° AZZANO RALLY
PN
FRIULI V.G.
2
ASD 'RALLY TEAM EVENTI' -
38° RALLY TEAM '971
AL
PIEMONTE
2
OR TIM CROSS -
15° RALLY DI CARPINETI
RE
EMILIA ROMAGNA
2
OR P.S.A. -
2° RONDE VALSASSINA
LC
LOMBARDIA
9
A.S.D. JOLLY MOTOR EVENTS -
2° RALLY JOLLY RONDE DELLA VALLE D'AOSTA
AO
VALLE D'AOSTA
9
AUTOMOBILE CLUB PRATO - A.S. EFFEPIGROUP
20° COPPA CITTÀ DI PRATO
PO
TOSCANA
16
AUTOMOBILE CLUB VERONA - C.O. CAR RACING
29° RALLY DUE VALLI - 6° HISTORIC
VR
VENETO
16
OR SCUDERIA AUT. SAN MICHELE -
2° RONDE MONTE CAIO
PR
EMILIA ROMAGNA
16
RASSINABY RACING -
10° RALLY DEI NURAGHI E DEL VERMENTINO
OT
SARDEGNA
23
RST SPORT ASS. SPORT. DILETTANTISTICA -
6° RONDE CITTÀ DI ALBENGA
SV
LIGURIA
23
DOLOMITI MOTOR SPORT PROMOTION - TRE CIME
PROMOTOR
6° RONDE DOLOMITI
BL
VENETO
23
OR SPORT RALLY TEAM -
18A RONDE DELLA PIETRA DI BAGNOLO
CN
PIEMONTE
23
OR AC COMO -
30° RALLY ACI COMO
CO
LOMBARDIA
23
A.S.D. TECNO MOTOR RACING TEAM - A.C. CAMPOBASSO
12 RALLY DI SAN GIULIANO DEL SANNIO - 3° TARGA MOL
CB
MOLISE
30
OR AC PALERMO - AUTOMOBILE CLUB SERVIZI SRL
31° RALLY CONCA D'ORO
PA
SICILIA
30
OR ASS.SPORT. TROFEO MAREMMA -
35° TROFEO MAREMMA
GR
TOSCANA
30
MOTORSPORT CASERTA CORSE EVENTI ASD -SANTOPADRE RACING TEAM
2° RONDE DEL LIRI - TR. CITTÀ DI SANTOPADRE E SORA
FR
LAZIO
30
AC PORDENONE
RALLY PIANCAVALLO STORICO 2011
PN
FRIULI V.G.
NOVEMBRE
6
OR AUTOCLUB NAZ.FORZE POLIZIA -
5 CARNIA ALPE RONDE/RALLY POLIZIE
UD
FRIULI V.G.
6
OR SC IMPERIA CORSE -
9° RONDE DELLE VALLI IMPERIESI
IM
LIGURIA
6
ASD 'RALLY TEAM EVENTI' -
2° RALLY RONDE DELLA COLLINA
AT
PIEMONTE
13
OR RANDOM TEAM -
26° RALLY CITTÀ DI CECCANO-TR.CIOCIARIA MEM BASIL
FR
LAZIO
13
OR PISTOIA CORSE SPORT SOC. COOPERATIVA -
4° RONDE DEI VIVAI PISTOIESI
PT
TOSCANA
13
SCUDERIA PALLADIO -
2° RONDE CITTÀ DEL PALLADIO
VI
VENETO
13
OR AC ENNA -
6° ENNA RONDE
EN
SICILIA
13
OR PRS GROUP SRL -
4° RONDE BALCONE DELLE MARCHE
MC
MARCHE
13
A.S. RALLY CLUB VALPANTENA SRL
9 REVIVAL RALLY CLUB VALPANTENA
VR
VENETO
20
OR GIESSE PROMOTION -
8° RONDE CITTÀ DEI MILLE
BG
LOMBARDIA
20
TEAM CARS 2006 ASS. SPORT. DILETTANTISTICA -
15 RONDE D'INVERNO
AL
PIEMONTE
27
OR A.S. AQUILA CLUB ONLUS -
2° RALLY RONDE ADELKAM
TP
SICILIA
27
PROMOGIP SRL - PROMOGIP SRL-SCUDERIA GIP RACING
4°RONDE DI POMARANCE
PI
TOSCANA
DICEMBRE
4
A.S.D. PREALPI TREVIGIANE MOTORSPORT -
13° PREALPI MASTER SHOW
TV
VENETO
4
OR EAGLES RACING -
7° RONDE DEI PELORITANI
ME
SICILIA
4
OR MEDITERRANEAN TEAM -
2° RONDE OGLIASTRA
NU
SARDEGNA
11
OR VALDELSA CORSE A. S. D. -
2 RONDE DELLA FETTUNTA
SI
TOSCANA
18
OR CIOCCO CENTRO MOTORI - ORGANIZATION SPORT EVENTS S.R.L.
20° RALLY IL CIOCCHETTO
LU
TOSCANA
18
COMITATO ORGANIZZATORE CAR RACING -
3° DRIVER RALLY SHOW - RISERVATO AD INVITI - 4° COPPA ARENA HISTORIC
VR
VENETO
Elenco 2
a) GARE DI VELOCITÀ MOTO
(Confermate)
MESE
DATA
ORGANIZZATORE
GARA
PRV
REGIONE
MAGGIO
15
M.C. LA BALZANA
RADICONDOLI-MADONNA OLLI
SI
TOSCANA
GIUGNO
12
M.C. IMPERIA
CARPASIO-PRATI PIANI
IM
LIGURIA
GIUGNO
26
M.C. FRANCO MANCINI 2000
POGGIO-VALLEFREDDA
FR
LAZIO
LUGLIO
10
M.C. VELLANO DUROTE
VELLANO-MACCHINO
PT
TOSCANA
AGOSTO
7
A.M.C. GARFAGNANA
SILLANO-OSPEDALETTO
LU
TOSCANA
AGOSTO
28
M.C. BAZZANO
CASTIONE-BAZZANO
PR
EMILIA ROMAGNA
SETTEMBRE
4
M.C. M.G.
GORNO-ONETA PASSO ZAMBLA
BG
LOMBARDIA
Allegato B
Gare di nuova istituzione
Con nota in data 27 dicembre 2010 e nota in data 23 dicembre 2010, la C.S.A.I. (Commissione Sportiva Automobilistica Italiana) e la F.M.I. (Federazione Motociclistica Italiana) hanno trasmesso al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i Sistemi informativi e statistici - Direzione generale per la sicurezza stradale, il programma delle gare automobilistiche e motociclistiche di nuova istituzione da svolgere nell'anno 2011, di cui all'elenco allegato, che è stato così suddiviso:
- Elenco 3 (Auto) di cui:
a) gare di velocità auto;
b) gare di regolarità auto (rally);
- Elenco 4 (Moto):
a) gare velocità moto;
Si rappresenta che questa Direzione potrà rilasciare il nulla-osta solo dopo aver esperito singole istruttorie ai fini della valutazione di ogni elemento utile a garanzia della sicurezza e fluidità del traffico e della conservazione del patrimonio stradale in tutti i luoghi nei quali la singola manifestazione motoristica abbia a dispiegare efficacia.
A tal fine si ribadisce che, come previsto nella circolare di pari data, la documentazione inerente la gara venga trasmessa a questa Direzione, per poter svolgere la singola istruttoria, almeno 60 giorni prima della data prevista per la manifestazione.
Per la migliore operatività è opportuno che gli atti da trasmettere siano conformi a quanto descritto nel punto 2.3 della richiamata circolare, lettere da a) ad f), e con i contenuti ivi descritti.
Resta inteso che il nulla-osta di questa Amministrazione è provvedimento autonomo rispetto al collaudo del percorso di gara ed agli altri nulla-osta da parte degli enti proprietari di strade diversi da quello che autorizza la competizione.
Il Direttore generale
Dott. Ing. Sergio Dondolini
Elenco 3
a) GARE DI VELOCITÀ AUTO
(Nuova istituzione)
MESE
DATA
ORGANIZZATORE
GARA
PRV
REGIONE
MARZO
13
ASS.SPORT.DILETTANTISTICA AUTOCONSULT
1° CRONOSCALATA LAGO D'IDRO
BS
LOMBARDIA
27
SCUDERIA BOLOGNA SQUADRA CORSE
10° BOLOGNA-SAN LUCA
BO
EMILIA ROMAGNA
APRILE
17
OR A.S. TEBE RACING - A.S. MORANO MOTORSPORT
1° SALITA MORANO/CAMPOTENESE
CS
CALABRIA
MAGGIO
1
A.S.D. PRO SPINO TEAM
3° CRONOSCALATA STORICA DELLO SPINO
AR
TOSCANA
8
SALERNO CORSE
CRONOSCALATA CAPACCIO PAESTUM
SA
CAMPANIA
LUGLIO
31
OR AC AQUILA -
8° CRONOSCALATA DELLE ROCCHE AQUILANE
AQ
ABRUZZO
AGOSTO
21
AUTOMOBILE CLUB ACIREALE -
7 CRON. LINGUAGLOSSA PIANO PROVENZANA
CT
SICILIA
OTTOBRE
16
OR AC CAGLIARI -
27° IGLESIAS - SANT'ANGELO
CA
SARDEGNA
b) GARE DI REGOLARITÀ AUTO
Rally Nuova Istituzione
MESE
DATA
ORGANIZZATORE
GARA
PRV
REGIONE
GENNAIO
23
OR ACI LIVORNO SPORT -
1° RONDE LIBURNA ASFALTO
LI
TOSCANA
FEBBRAIO
20
OR A.S. AUSONIA CORSE PROMOSPORT -
1 RALLY RONDE DELLA CIOCIARIA
FR
LAZIO
20
A.S. RALLY CLUB VALPANTENA SRL
1° LESSINIA SPORT
VR
VENETO
27
RASSINABY RACING -
1° RONDE DEI DUE COMUNI (TULA & ERULA)
SS
SARDEGNA
27
A.S. PROGETTO CORSA PROMOSPORT -
1° MINISLALOM CITTÀ DI PATERNOPOLI
AV
CAMPANIA
MARZO
13
VR AUTORACING ASD -
1° RONDE DEI LEONI
VR
VENETO
13
ASS.SPORT.DILETTANTISTICA AUTOCONSULT -
SLALOM LAGO D'IDRO
BS
LOMBARDIA
20
OR RANDOM TEAM -
1° RONDE CITTÀ DI CECCANO
FR
LAZIO
20
OR EAGLES RACING -
1° RONDE DI GIOIOSA MAREA
ME
SICILIA
20
SCUDERIA ETRURIA
1° RALLY VALLATE ARETINE
AR
TOSCANA
27
OR TEAM PALIKÈ A.S.D. -
1° RALLY VALLE DEL PLATANI
AG
SICILIA
APRILE
3
OR SPORT FAVALE 07 -
2° SLALOM PITELLI
SP
LIGURIA
3
A.S. DIEMME RACING -
1° SLALOM DELLO ZEM CITTÀ DI PALERMO
PA
SICILIA
10
OR PROSERVICE S.R.L. -
1° RALLY INTEROMAGNA
FC
EMILIA
ROMAGNA
10
PRO GEST FUTURE IDEAS ASD -
I° RALLY DEI MASTINI
VR
VENETO
10
A.S. PROGETTO CORSA PROMOSPORT -
1° SLALOM VALICO DI CHIUNZI (SA)
SA
CAMPANIA
17
VR AUTORACING ASD -
4° SLALOM DELL' AMARONE
VR
VENETO
17
AS KINISIA KARTING CLUB -
8' SLALOM INTER.LE DEI MARMI CUSTONACI
TP
SICILIA
17
A.C. MACERATA
5° SLALOM DI MACERATA
MC
MARCHE
24
FAMS -
1° RALLY RACING DREAMS
RN
EMILIA
ROMAGNA
MAGGIO
1
OR ASS.SPORT. TROFEO MAREMMA -
1° RONDE DEL MONTEREGIO
GR
TOSCANA
1
SC. VALPOLCEVERA ORGANIZZAZIONI -
29° SLALOM MIGNANEGO / GIOVI
GE
LIGURIA
1
A.S. PROGETTO CORSA PROMOSPORT -
3° SLALOM SARNO (SA)
SA
CAMPANIA
1
RALLY CLUB ISOLA VICENTINA
3° CAMPAGNOLO HISTORIC
VI
VENETO
8
ORGANIZZATORE RALLY CLUB MILLESIMO -
1° BORMIDA 30
SV
LIGURIA
8
ORG. T.C.S. MOTORSPORT SRL
RALLY 4 REGIONI - AMARCORD
PV
LOMBARDIA
8
A.S.D. PILOTI PER PASSIONE -
II° TROFEO CITTÀ DI SAMBATELLO (RC)
RC
CALABRIA
8
OR A.S. AUSONIA CORSE PROMOSPORT -
4 SLALOM CITTÀ DI TORRICE
FR
LAZIO
14
OR ROMBO TEAM - ASD ROMBO CLUB
25°COPPA DELLE DUE COSTIERE
NA
CAMPANIA
15
MOTORSPORT CASERTA CORSE EVENTI ASD - SPORT & SPORT
1° RONDE CITTÀ DI FERENTINO (FR)
FR
LAZIO
22
OR ERREPI RACING SRL -
1° RONDE DELLA ROMAGNA - MEMORIAL BEPPE BERRETTI
RN
EMILIA
ROMAGNA
29
FAMS -
1A RONDE DEL CONVENTINO
PU
MARCHE
29
P.E.S. SOC. SPORT. DILETTANTISTICA
RALLY DEL CORALLO STORICO
SS
SARDEGNA
GIUGNO
5
MOTORSPORT CASERTA CORSE EVENTI ASD -PROMOSLALOM CASTELFORTE
4° SLALOM CITTÀ DI CASTELFORTE
LT
LAZIO
5
OR ASD SALERNO CORSE -
2° MINISLALOM CSAI/ASI CITTÀ DI BIANCAVILLA
CT
SICILIA
5
OR VALPOLICELLA RALLY CLUB -
2° SLALOM DEL RECIOTO
VR
VENETO
12
ASD VIEMME CORSE -
2° MINISLALOM CSAI/ASI CITTÀ DI MELILLI
SR
SICILIA
12
ASD AUTO SPORT PROMOTION
4° MEMORIAL CONRERO - GIRO VALLI CANAVESANE
TO
PIEMONTE
19
OR A.S. AUSONIA CORSE PROMOSPORT -
2 SLALOM CITTÀ DI FORMIA
LT
LAZIO
19
A.S. DIEMME RACING -
2°SL. BONAGIA-S.ANDREA-CITTÀ DI VALDERICE
TP
SICILIA
19
OR TEAM ELITE -
2° MAXI SLALOM DRONERO MONTEMALE
CN
PIEMONTE
19
CIOCCO SPORTING CLUB S.R.L.
1° RALLY STORICO DEL SALENTO
LE
PUGLIA
26
OR GLOBAL RALLY SRL - GLOBAL RALLY RACING
6° RALLY DEI SARACENI
CB
MOLISE
26
ALEA 2000 S.A.S. DI MASSIMO GIOGGIA E C.
LANA STORICO
BI
PIEMONTE
26
OR ACQUAVIVA CORSE -
17° SLALOM DI ACQUAVIVA PICENA
AP
MARCHE
LUGLIO
3
FAMS -
RALLY DEL TITANO
PU
MARCHE
3
OR PROMOGEST SRL -
RALLY CITTÀ DI ROCCARASO
AQ
ABRUZZO
3
OR ASD SALERNO CORSE -
1° MINISLALOM CSAI/ASI DELL'ETNA
CT
SICILIA
3
OR C. ORG. VALENZA MOTORI -
1° SLALOM VERBANO CUSIO OSSOLA
AL
PIEMONTE
3
A.S. DIEMME RACING -
2°SLALOM CITTÀ DI GODRANO
PA
SICILIA
3
MOTORSPORT CASERTA CORSE EVENTI ASD - CASALVIERI
5° SLALOM CITTÀ DI CASALVIERI
FR
LAZIO
3
SPORTS MARKETING E MANAGEMENT SRL
GARGANO LEGEND
BA
PUGLIA
10
MOTORSPORT CASERTA CORSE EVENTI ASD -
1° RALLY DI CASSINO (FR)
FR
LAZIO
10
A.S. PROGETTO CORSA PROMOSPORT -
2° SLALOM MIRABELLA ECLANO-MEM.G.DE VITO
AV
CAMPANIA
17
OR ASS SPORT E MOTORI - COORGANIZZATORE: EFFEPIGROUP LIC 78936
1 ° RALLY COSTA ETRUSCA
LI
TOSCANA
24
RALLY CLUB SANDRO MUNARI
14 RAC CLASSIC - 3° STORICO
BO
EMILIA ROMAGNA
24
OR A.S. AUSONIA CORSE PROMOSPORT -
9 SLALOM COPPA CITTÀ DI AUSONIA CORENO
FR
LAZIO
24
TEAM OSILO CORSE - RACING TEAM SORSDO
2° SLALOM CITTÀ DI SORSO
SS
SARDEGNA
31
A.S. 991 RACING
1° LIMONE HISTORIC RALLY E REGOLARITÀ SPORT
CN
PIEMONTE
31
OLDTIMER HERITAGE CLUB A.S.D.
6° MEMORIAL NICK BUSSENI
BS
LOMBARDIA
31
A.S. PROGETTO CORSA PROMOSPORT -
8° SLALOM DI TRAMONTI
SA
CAMPANIA
31
OR ASD SALERNO CORSE -
2° MINISLALOM CSAI/ASI TR.CITTÀ DI CESARO'
ME
SICILIA
AGOSTO
21
OR SCORZE CORSE ASD -
8° RALLY INTERNAZIONALE CITTÀ DI SCORZÈ
VE
VENETO
28
TEAM OSILO CORSE -
1° SLALOM CHIARAMONTI
SS
SARDEGNA
28
A.S. DIEMME RACING -
1°SL.CITTÀ DI ALIA THOLOS DELLA GURFA
PA
SICILIA
28
ASD VIEMME CORSE -
2° MINISLALOM CSAI/ASI CITTÀ DI AVOLA
SR
SICILIA
28
ASA NEW TEKNOLOGY SPORT -
2° SLALOM CALVI-GIANO
CE
CAMPANIA
SETTEMBRE
4
REGGELLO MOTOR SPORT ASD
4° RALLY STORICO REGGELLO COPPA CITTÀ DELL'OLIO
FI
TOSCANA
4
SICILIA RACING
1° SLALOM DI SCILLATO
PA
SICILIA
11
S.S.D.PRORACING S.R.L. -
21° RALLY DI FABARIA - 26° RALLY DEI TEMPLI
AG
SICILIA
11
FAMS -
1° RALLY DREAMS
FC
EMILIA ROMAGNA
11
OR TEAM ELITE -
1° MAXI SLALOM COREGLIA ANTELMINELLI
LU
TOSCANA
11
MOTORSPORT CASERTA CORSE EVENTI - ASSOCIAZIONE Al
7° SL. ABRUZZO CITERIORE-TR. DI TURRIVALIGNANI
PE
ABRUZZO
11
OR ROMBO TEAM -
1° SL.MEM.ANGELO ILLUMINATO-LIMATOLA
BN
CAMPANIA
11
OR ADIGE SPORT -
4° SLALOM TRENTINO
TN
TRENTINO ALTO A.
18
OR A.S. AUSONIA CORSE PROMOSPORT -
2° SLALOM DEI MONTI ERNICI VEROLI (FR)
FR
LAZIO
18
SC. VALPOLCEVERA ORGANIZZAZIONI -
25° SLALOM CERANESI / PRAGLIA
GE
LIGURIA
18
THREE UNIT RACE
1° OVER RALLY VALLE STAFFORA
PV
LOMBARDIA
18
SCUDERIA PALAZZINA A.S.D.
24° RAAB RALLY ALTO APPENNINO BOLOGNESE
BO
EMILIA ROMAGNA
25
OR SCUDERIA CALTANISSETTA CORSE -
9° RALLY DI CALTANISSETTA
CL
SICILIA
25
OR ROMBO TEAM - OR GIERRE TEAM
26° SLALOM SALERNO - CROCE DI CAVA
SA
CAMPANIA
25
SC LA CONTEA RACING
1° MINISLALOM CSAI/ASI CITTÀ DI MODICA
RG
SICILIA
OTTOBRE
2
OR PROMOGEST SRL -
RONDE CENTRO ITALIA
RI
LAZIO
2
OR ASSOCIAZIONE DALIDÀ -
10 SLALOM MONTE CONDRO
CZ
CALABRIA
2
POVIL RACE SPORT -
4° SLALOM CITTÀ DI BOLCA
VR
VENETO
9
OR A.S.D.. LANTERNARALLY -
6° RONDE DELLA VAL D'AVETO
GE
LIGURIA
9
AUTOMOBILE CLUB ACIREALE -
21° SLALOM CITTÀ DI GIARRE
CT
SICILIA
16
OR A.S. AUSONIA CORSE PROMOSPORT -
1 RALLY RONDE CITTÀ DEI PAPI
FR
LAZIO
16
OR SCUDERIA INTERCOMUNALE JONIO CORSE - ACI MESSINA
RALLY TAORMINA-MESSINA 2011
ME
SICILIA
16
AS KINISIA KARTING CLUB -
19° COPPA KINISIA
TP
SICILIA
16
ASS.SP. DILETTANTISTICA EGNATHIA -
2° SLALOM GIRITONE SELVA DI FASANO
BR
PUGLIA
23
OR SCUDERIA AUT. SAN MICHELE -
1° RONDE DELLE CRETE SENESI-TROFEO DEL TARTUFO
BIAN
SI
TOSCANA
23
ASD VIEMME CORSE -
1° MINISLALOM CSAI/ASI CITTÀ DI SORTINO
SR
SICILIA
30
SANREMORALLY S.R.L. -
GIRO D'ITALIA AUTOMOBILISTICO
TO
PIEMONTE
30
OR PROSERVICE S.R.L. -
1° RONDE COLLINE DI CESENA E RUBICONE
FC
EMILIA ROMAGNA
30
AC PORDENONE
2° REGOLARITÀ SPORT FRIULI OCCIDENTALE
PD
FRIULI V.G.
6
OR ROMBO TEAM - A.S.D. ROMBO CLUB
7° SLALOM SORRENTO - SANT'AGATA
NA
CAMPANIA
13
OR ASD SALERNO CORSE -
2° MINISLALOM CSAI/ASI CITTÀ DI TAORMINA
ME
SICILIA
20
OR AC GORIZIA -
I RALLY DELLA VENEZIA GIULIA
GO
FRIULI V.G.
NOVEMBRE
27
OR A S D SALENTO MOTOR SPORT -
1° RONDE DEL BAROCCO SALENTINO
LE
PUGLIA
DICEMBRE
4
MOTORSPORT CASERTA CORSE EVENTI ASD - MATESE RACING
8° RONDE ALTO CASERTANO-TR. ROCCA D'EVANDRO (CE)
CE
CAMPANIA
4
EQUIPE VITESSE EVENTS -
RONDE DELLA VALSANGONE
TO
PIEMONTE
4
OR PROSERVICE S.R.L. -
1° RONDE MOTORACINGBO
BO
EMILIA ROMAGNA
Elenco 4
a) GARE DI VELOCITÀ MOTO
(Nuova istituzione)
MESE
DATA
ORGANIZZATORE
GARA
PRV
REGIONE
LUGLIO
24
M.C. SPOLETO
SPOLETO - FORCA DI CERRO
PG
UMBRIA
D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art. 7
D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art. 9
D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art. 60
D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, art. 162
D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, art. 163
D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, art. 405
L. 29 luglio 2010, n. 120, art. 3
R.D. 6 maggio 1940, n. 635
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