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venerdì 8 gennaio 2016

TAR: ispettore SUPS - Comportamento scorretto verso un proprio superiore - Sanzione disciplinare


spettore SUPS - Comportamento scorretto verso un proprio superiore - Sanzione disciplinare
T.A.R. Calabria Reggio Calabria Sez. I, 23-03-2010, n. 294
Fatto - Diritto P.Q.M.

Svolgimento del processo - Motivi della decisione

Con atto notificato il 17 novembre 2000 e depositato il 4 dicembre 2000, il sig. S. impugna la sanzione disciplinare del richiamo scritto, inflittagli dal Questore di Reggio Calabria con foglio n. 64/1.2.8/2000/BIS del 18 settembre 2000, perché "Ispettore SUPS della Polizia di Stato, dimostrava un comportamento scorretto verso un proprio superiore" (mancanza commessa il 20 ottobre 1999). Impugna altresì il rapporto informativo per l'anno 1999, nella parte in cui, alla voce E5, attribuisce una valutazione inferiore, in base alla "rilevazione di un complessivo scadimento della collaborazione prestata... dando anche luogo ad azioni disciplinari".
Deduce i seguenti motivi:
I) Violazione degli artt. 14 e 17 del D.P.R. n. 737/1981.
La sanzione impugnata sarebbe stata irrogata senza preventiva contestazione degli addebiti.
II) Eccesso di potere per manifesta ingiustizia e travisamento dei fatti.
Il comportamento tenuto dal ricorrente e sanzionato non configurerebbe mancanza disciplinare, anche sotto l'aspetto della mancanza di volontà antigiuridica.
III) Invalidità derivata.
L'illegittimità della sanzione irrogata si riverberebbe, invalidandolo, sul rapporto informativo relativo all'anno 1999, che al quadro E5 evidenzia una penalizzazione di un punto in meno rispetto all'anno precedente.
Il ricorrente conclude per l'accoglimento del gravame.
Per l'amministrazione intimata si è costituita in giudizio l'Avvocatura dello Stato ed ha sostenuto, con articolate contro deduzioni, la piena legittimità del provvedimento impugnato, chiedendo la reiezione del ricorso.
La causa è stata assunta in decisione nella pubblica udienza del 24 febbraio 2010.
Il ricorso è infondato.
Contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente con il I) motivo, l'amministrazione ha preventivamente effettuato la dovuta contestazione di addebiti, ai sensi degli artt. 1, 4 e 17 del D.P.R. n. 737/1981, con nota n. 64/1.2.8/99 del 24 gennaio 2000, comunicata il 14 febbraio 2000.
Quanto invece alla censurabile condotta tenuta dal ricorrente nei riguardi del dirigente del suo commissariato in data 21 ottobre 1999, il collegio ritiene che sussistano gli estremi dell'irrogata sanzione. Ed invero, dopo che il dirigente - a seguito della relazione, a firma anche del S., relativa alla mancanza di schermo protettivo nei computer in uso al Settore operativo - ha disposto l'utilizzo di normali macchine per scrivere, appare evidente come l'affermazione del ricorrente di non saper scrivere a macchina assuma carattere strumentale ed ostruzionistico, configurando un comportamento scorretto verso un superiore, come tale legittimamente sanzionato dall'amministrazione.
L'insussistenza della dedotta illegittimità della sanzione impugnata determina l'infondatezza della censura di invalidità derivata avanzata con il III) motivo.
In relazione a quanto precede il ricorso in esame si appalesa infondato e va quindi rigettato.
Sussistono giusti motivi per l'integrale compensazione tra le parti delle spese di causa.

P.Q.M.

il Tribunale amministrativo regionale per la Calabria, sezione staccata di Reggio Calabria, rigetta il ricorso in epigrafe.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Reggio Calabria nella camera di consiglio del giorno 24 febbraio 2010 con l'intervento dei Magistrati:
Italo Vitellio, Presidente
Giuseppe Caruso, Consigliere, Estensore
Salvatore Gatto Costantino, Primo Referendario

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