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giovedì 28 aprile 2016

TAR: Carabinieri-Servizio di piantonamento h.24-Corresponsione indennità



Carabinieri-Servizio di piantonamento h.24-Corresponsione indennità
CARABINIERI   -   FORZE ARMATE
T.A.R. Molise Campobasso Sez. I, 10-02-2010, n. 126

Fatto - Diritto P.Q.M.
Svolgimento del processo - Motivi della decisione
I - I ricorrenti, graduati e militi appartenenti all'Arma dei Carabinieri, avendo svolto fino al 1990 servizi di piantonamento (comprendenti vigilanza armata, custodia chiavi, apertura e chiusura ingressi, annotazione movimenti su registri, eccetera) oltre il monte lavorativo stabilito dalla legge, secondo turni denominati "servizio di piantone h 24" e percependo una modesta indennità pari a 3300 lire (art. 4 legge 284/1977), poi elevata a una somma pari al 10 per cento del compenso per lavoro straordinario (legge n. 668/1986), insorgono per chiedere il riconoscimento del diritto al pagamento delle somme relative alle ore di servizio - piantone prestate e non pagate, nonché del diritto al risarcimento dei danni subiti, individuabili nella mancata percezione delle somme e nel mancato godimento dei riposi, ovvero al risarcimento del danno, nella misura che sarà ritenuta di giustizia, con la conseguente condanna delle Amministrazioni intimate ai pagamenti dovuti. Deducono i seguenti
motivi: violazione artt. 32 e 36 commi primo e terzo della Costituzione, artt. 1218 e 2087 codice civile, violazione della legge 1.4.1981 n. 121, art. 63 commi I, II, III, IV., in quanto sono stati imposti orari eccedenti i limiti legali, senza nemmeno che fossero concessi i riposi maturati a seguito del superamento degli orari.

Si costituisce l'Amministrazione intimata, per resistere nel giudizio.

All'udienza del 27 gennaio 2010, la causa viene introitata per la decisione.

II - Anche a voler prescindere dalla difficoltà di accertamento delle posizioni soggettive dei ricorrenti che, essendo diversificate, sembrerebbero rendere inammissibile il gravame collettivo, il ricorso è infondato.

III - Il servizio di piantonamento in caserma - espletato dai militari dell'Arma dei Carabinieri - è essenzialmente un'attività di attesa e custodia. Il fatto che detto servizio comprenda la vigilanza armata, la custodia chiavi, l'apertura e chiusura ingressi, l'annotazione di movimenti sui registri, non modifica la qualità della prestazione, né, di per sé, è indizio di un impegno che ne faccia attività assimilabile agli altri servizi di istituto.

Pertanto, le ore svolte per detto servizio di piantone non possono essere retribuite alla stregua del lavoro straordinario, in quanto il medesimo servizio è già oggetto di una specifica indennità, ai sensi dell'art. 2 della legge 28.4.1975 n. 135, come modificato dall'art. 4 della legge 27.5.1977 n. 284 (cfr.: Cons. Stato IV, 30.5.1994 n. 457).

Ciò, in considerazione del fatto che detto servizio richiede presenza attiva e vigile, ma non impegno intenso, continuo e assiduo delle energie lavorative, come quello che normalmente è necessario per lo svolgimento delle altre incombenze rientranti nei compiti di istituto, la qual cosa lo rende poco assimilabile alle prestazioni di lavoro straordinario (cfr.: T.A.R. Lazio I, 20.12.1996 n. 2280).

Appare, pertanto, razionale e sufficiente - per la retribuzione di detto servizio di piantonamento - l'erogazione del minore trattamento discendente dalla specifica indennità prevista per tale attività, indennità che non è cumulabile con il normale compenso del lavoro straordinario (cfr.: T.A.R. Lazio Roma I, 29.10.2004 n. 12034).

I motivi del ricorso sono, dunque, inattendibili.

Il trattamento indennitario è da ritenersi congruo per le ragioni testé esposte, per modo che non è ravvisabile, nella fattispecie, la violazione dell'art. 36 comma primo della Costituzione (diritto alla retribuzione proporzionata). Non vi è prova (né principio di prova) che i servizi di piantone siano stati svolti in modo da ledere il diritto al riposo settimanale dei ricorrenti (art. 36 comma terzo Costituzione), né tampoco il loro diritto alla salute (art. 32 Costituzione) e all'integrità fisica o personalità morale (art. 2087 c.c.). L'indennità corrisposta dall'Amministrazione per i servizi di piantone è commisurata al servizio reso e non vi è prova (né principio di prova) che l'Amministrazione si sia resa inadempiente (art. 1218 c.c.). Non vi è neppure violazione della legge 1.4.1981 n. 121, art. 63, atteso che l'art. 69 della medesima legge n. 121 del 1981 stabilisce che l'orario di lavoro per i dipendenti dell'Amministrazione della pubblica sicurezza non è
applicabile agli appartenenti all'Arma dei Carabinieri, ostandovi la lettera della legge, nonché la considerazione del diverso "status" dei Carabinieri rispetto alla Polizia di Stato (militare per i primi, civile per la seconda).

Pertanto, è da condividersi l'orientamento di una consolidata giurisprudenza, a tenore del quale ai militari dell'Arma non compete la retribuzione per lavoro straordinario, con riguardo al servizio di piantone dagli stessi reso in eccedenza all'orario ordinario (cfr.: T.A.R. Lazio Latina, 23 novembre 1989 n. 956).

IV - Il ricorso, in conclusione, è infondato. Si ravvisano giustificate ragioni per la compensazione delle spese del giudizio tra le parti.

P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise respinge il ricorso in epigrafe, perché infondato.

Compensa tra le parti le spese del giudizio.

Ordina all'Autorità amministrativa di dare esecuzione alla presente sentenza.

Così deciso in Campobasso, presso la sede del T.A.R., nella Camera di Consiglio del 27 gennaio 2010, dal Collegio così composto:

Giorgio Giaccardi, Presidente

Orazio Ciliberti, Consigliere, Estensore

Massimiliano Balloriani, Primo Referendario


 

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