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mercoledì 2 maggio 2018

TAR maggio 2018: per l'annullamento - del Decreto dell'1.2.2018 (doc. 1- provvedimento impugnato), pubblicato in pubblicato in Gazzetta Ufficiale 4a Serie Speciale - Concorsi ed Esami n. 14 del 16.2.2018, con il quale il Direttore Generale per il personale scolastico del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca ha bandito il “concorso per il reclutamento a tempo indeterminato di personale docente nella scuola secondaria di primo e secondo grado”, nella parte in cui, segnatamente all'art. 3, ha escluso i titolari del titolo di studio previsto dal DPR 14 febbraio 2016, nelle classi di concorso di nuova istituzione: A53 (Storia della Musica); A55 (strumento musicale negli istituti di istruzione secondaria di II grado); A63 (tecnologie musicali); A64 (Teoria, analisi e composizione), perché privi di abilitazione all'insegnamento;






Pubblicato il 02/05/2018
N. 04798/2018 REG.PROV.COLL.
N. 03386/2018 REG.RIC.         

REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Bis)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 3386 del 2018, proposto da

xxx, rappresentati e difesi dagli avvocati Mauro Di Pace, Davide Alfredo Luigi Negretti, Antonino Landro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Davide Alfredo Luigi Negretti in Roma, via di San Basilio 61;

contro
Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca non costituito in giudizio;
per l'annullamento
- del Decreto dell'1.2.2018 (doc. 1- provvedimento impugnato), pubblicato in pubblicato in Gazzetta Ufficiale 4a Serie Speciale - Concorsi ed Esami n. 14 del 16.2.2018, con il quale il Direttore Generale per il personale scolastico del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca ha bandito il “concorso per il reclutamento a tempo indeterminato di personale docente nella scuola secondaria di primo e secondo grado”, nella parte in cui, segnatamente all'art. 3, ha escluso i titolari del titolo di studio previsto dal DPR 14 febbraio 2016, nelle classi di concorso di nuova istituzione: A53 (Storia della Musica); A55 (strumento musicale negli istituti di istruzione secondaria di II grado); A63 (tecnologie musicali); A64 (Teoria, analisi e composizione), perché privi di abilitazione all'insegnamento;
- del medesimo D.D.G. 1.2.2018, anche nella parte in cui, all'art. 4, prescrive che i candidati debbano presentare la domanda di partecipazione al concorso esclusivamente mediante il sistema telematico POLIS e nella parte in cui afferma che le domande presentate in modalità cartacea non saranno prese in considerazione, perché tale modalità esclude aprioristicamente i candidati ritenuti privi dei requisiti di partecipazione, non consentendo neanche la proposizione della domanda, ancorché in formato cartaceo;
- nonché, ove occorra, di ogni altro atto presupposto, consequenziale e/o connesso, ancorché non conosciuto.

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 aprile 2018 il dott. Riccardo Savoia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato occorra acquisire chiarimenti dall’amministrazione in ordine alla precisazione se non siano effettivamente mai stati banditi percorsi abilitanti ordinari cui i ricorrenti potessero partecipare, non già nelle classi di nuova istituzione ex DPR. n. 19/2016, bensì nelle classi di concorso di provenienza, dovendosi applicare, in tal caso, i principi affermati , tra l’altro, nelle ordinanza n-1836/2016 del Consiglio di stato, per analogia con la situazione degli insegnati tecnico pratici;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), ordina al ministero resistente di depositare relazione su quanto indicato entro 30 giorni dalla comunicazione della presente ordinanza, significando l’espressa applicazione dell’art.64 cpa in tema di prova.
Rinvia la causa per la trattazione della domanda cautelare alla camera di consiglio del 12 giugno 2018.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 24 aprile 2018 con l'intervento dei magistrati:
Riccardo Savoia, Presidente, Estensore
Ines Simona Immacolata Pisano, Consigliere
Emanuela Loria, Consigliere






IL PRESIDENTE, ESTENSORE


Riccardo Savoia











IL SEGRETARIO

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