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venerdì 8 giugno 2018

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI DECRETO 22 maggio 2018 Attuazione della direttiva n. 238 dell'8 maggio 2018, recante: «Disposizioni in materia di trasporto per ferrovia di merci pericolose di cui al RID, allegato II della direttiva 2008/68/CE relativa al trasporto interno di merci pericolose, recepita con il decreto legislativo 27 gennaio 2010 n. 35». (18A03937) (GU n.131 del 8-6-2018)

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO 22 maggio 2018
Attuazione della  direttiva  n.  238  dell'8  maggio  2018,  recante:
«Disposizioni  in  materia  di  trasporto  per  ferrovia   di   merci
pericolose di cui al RID,  allegato  II  della  direttiva  2008/68/CE
relativa al trasporto interno di merci pericolose,  recepita  con  il
decreto legislativo 27 gennaio 2010 n. 35». (18A03937)
(GU n.131 del 8-6-2018)

                      IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
                  per i trasporti, la navigazione,
                 gli affari generali ed il personale

  Visto il decreto legislativo 27 gennaio 2010,  n.  35,  «Attuazione
della direttiva 2008/68/CE relativa al  trasporto  interno  di  merci
pericolose che abroga le direttive 96/49/CE e 96/87/CE ed i correlati
provvedimenti di attuazione;
  Visto il decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162  di  attuazione
delle direttive 2004/49/CE e 2004/51/CE  relative  alla  sicurezza  e
allo sviluppo delle ferrovie comunitarie;
  Visto il decreto legislativo 24  marzo  2011,  n.  43,  «Attuazione
della direttiva 2008/110/CE  che  modifica  la  direttiva  2004/49/CE
relativa alla sicurezza delle ferrovie comunitarie»;
  Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti
3 gennaio 2011, recante autorizzazione  alla  circolazione  nazionale
dei vagoni cisterna adibiti al trasporto di  merci  pericolose  della
classe 2 del RID e armonizzazione dei decreti 12 settembre 1925 e  22
luglio 1930, con l'Allegato II «Trasporto per Ferrovia»  del  decreto
legislativo 27 gennaio 2010, n. 35,  di  attuazione  della  direttiva
2008/68/CE relativa al trasporto interno di merci pericolose;
  Vista la legge 21 novembre 2014, n. 174 Ratifica ed esecuzione  del
Protocollo  di  modifica  della  Convenzione  relativa  ai  trasporti
internazionali ferroviari (COTIF) del 9 maggio 1980, fatto a  Vilnius
il 3 giugno 1999 ed  in  particolare  l'allegato  all'appendice  C  -
Regolamento concernente  il  trasporto  internazionale  per  ferrovia
(RID);
  Vista  la  legge  7  luglio  2016,  n.  122  -   Disposizioni   per
l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza  dell'Italia
all'Unione europea - Legge europea 2015-2016;
  Visto  il  decreto  ministeriale  21  dicembre  2017   n.   585   -
Omologazioni ed imballaggi  nel  trasporto  internazionale  di  merci
pericolose. (Gazzetta Ufficiale n. 12 del 16 gennaio 2018);
  Vista la direttiva (UE) n. 2016/798 del Parlamento  europeo  e  del
Consiglio dell'11 maggio 2016 sulla sicurezza delle ferrovie in  fase
di recepimento;
  Vista la direttiva (UE) n. 2016/797 del Parlamento  europeo  e  del
Consiglio dell'11  maggio  2016  relativa  all'interoperabilita'  del
sistema ferroviario dell'Unione europea in fase di recepimento;
  Vista la circolare n. 59  del  23  novembre  2017  della  Direzione
generale per il trasporto e le infrastrutture ferroviarie relativa al
rafforzamento del presidio della sicurezza in  materia  di  trasporto
per ferrovia di merci pericolose per i gas della Classe 2  e  per  le
materie presentate al trasporto allo stato liquido  delle  Classi  3,
4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 8 e 9, in carri-cisterna, cisterne
mobili, container-cisterna o casse mobili cisterna (tank-container);
  Vista la circolare ANSF n. 14110 del 27 dicembre 2017 contenente le
istruzioni  operative  per  l'irrogazione  di   sanzioni   da   parte
dell'ANSF;
  Visto il parere dell'Avvocatura dello  Stato  rilasciato  con  nota
prot. CT 18266/2017 sez. VII relativo agli obblighi  di  accertamento
delle violazioni nell'ambito del trasporto di  merci  pericolose  per
ferrovia;
  Vista la direttiva del Ministro prot. n. 238 dell'8 maggio 2018 con
cui sono state date indicazioni  per  riordinare  e  regolamentare  i
rapporti tra soggetti pubblici e privati nell'ambito dei compiti loro
gia' attribuiti  dalla  normativa  vigente  nel  trasporto  di  merci
pericolose per ferrovia;
  Ritenuto  di  dover  dare  immediata  attuazione   alla   succitata
direttiva;
  Ravvisata  la  necessita'  di  garantire  un  rafforzamento   delle
attivita'  di  controllo  e  vigilanza  in   materia   di   trasporto
ferroviario delle  merci  pericolose.  Cio'  anche  alla  luce  delle
direttive europee di recente emanazione ed in fase di recepimento che
hanno  inserito  nell'ambito  di  tali  direttive  nuove  figure   ed
attribuito specifiche responsabilita' a nuovi soggetti;

                              Decreta:

                               Art. 1

                       Definizioni ed acronimi

  Ai fini del presente decreto, si definiscono:
    1. RID: il regolamento relativo al trasporto internazionale delle
merci pericolose per ferrovia,  che  figura  come  appendice  C  alla
convenzione  sul  trasporto  internazionale  per  ferrovia   (COTIF),
conclusa a Vilnius il 3 giugno 1999, e successive modificazioni;
    2. ADR: l'accordo europeo relativo  al  trasporto  internazionale
delle merci pericolose su strada, concluso a Ginevra il 30  settembre
1957, e successive modificazioni;
    3. ADN: l'accordo europeo relativo  al  trasporto  internazionale
delle merci pericolose per vie navigabili interne, concluso a Ginevra
il 26 maggio 2000, e successive modificazioni;
    4. codice IMDG: codice internazionale per il trasporto  marittimo
delle merci pericolose, adottato  dall'Organizzazione  internazionale
marittima (IMO) con risoluzione A.81(IV) del 27 settembre 1965;
    5. convenzione CSC: Convenzione  internazionale  sulla  sicurezza
dei contenitori (CSC) adottata a Ginevra il 2  ottobre  1973,  e  sua
esecuzione;
    6. Dipartimento: Ministero delle infrastrutture e dei  trasporti,
Dipartimento per i trasporti, la navigazione gli affari  generali  ed
il personale;
    7. ANSF: Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie;
    8. RFI: Gestore dell'infrastruttura nazionale;
    9. POLFER: Ministero dell'interno - Dipartimento  della  pubblica
sicurezza - Direzione centrale per la polizia stradale,  ferroviaria,
delle comunicazioni e per i reparti speciali della Polizia di Stato -
Servizio polizia ferroviaria.
                               Art. 2

                              Obiettivi

  1. Obiettivi del presente decreto sono:
    a)  riordinare  in  un  unico  atto  le  attivita'  dei  soggetti
coinvolti nel trasporto ferroviario di merci pericolose per ferrovia:
R.F.I., imprese ferroviarie ed altri soggetti coinvolti nel trasporto
ferroviario di merci pericolose, Dipartimento ed A.N.S.F;
    b) riepilogare i compiti specifici dei diversi soggetti  al  fine
di garantire i piu' elevati livelli di  sicurezza  dei  trasporti  di
merci pericolose per  ferrovia  nel  rispetto  del  quadro  normativo
vigente e nelle more del riordino complessivo delle norme di settore.
                               Art. 3

                      Autorita' competenti RID

  1.  Al  Dipartimento  in  qualita'  di  Autorita'  competente  sono
attribuite fra quelle previste nel testo del  RID  le  competenze  in
materia di:
    a. relazioni con organismi internazionali;
    b. aspetti attinenti all'intermodalita' del  trasporto  di  merci
pericolose;
    c. approvazione della classificazione di pericolo delle sostanze;
    d. autorizzazioni al trasporto per i casi previsti ai comma 5 e 6
dell'art. 35 del decreto del Presidente della  Repubblica  11  luglio
1980  n.  753,  cosi'  come  modificato  dall'art.  7   del   decreto
legislativo 27 gennaio 2010 n. 35;
    e. stipula e notifica di  accordi  multilaterali  tra  Stati,  in
deroga alle disposizioni del RID;
    f.  riconoscimento,  notifica  e  vigilanza   di   Organismi   di
certificazione ed ispezione per attivita' svolte in ambito RID;
    g.  rilascio  del  certificato  di  formazione  professionale  di
consulente per la sicurezza del trasporto  di  merci  pericolose  per
ferrovia.
  2. Restano fermi i compiti e  le  responsabilita'  gia'  attribuiti
dalla normativa vigente ad altri Organi statali e regionali  riguardo
alla vigilanza ed accertamento delle violazioni alle disposizioni  in
materia di trasporto di merci pericolose per ferrovia.
                               Art. 4

                                ANSF

  1. L'ANSF nell'ambito della  propria  attivita'  sul  trasporto  di
merci pericolose svolge i seguenti compiti:
    a) monitora nell'ambito dei controlli  a  campione  in  forma  di
audit,  sopralluoghi  ed  ispezioni  l'adeguatezza  dei  sistemi   di
gestione della sicurezza delle  imprese  ferroviarie  e  dei  gestori
delle  infrastrutture  ferroviari,  con  particolare  riguardo   alla
formazione del personale circa l'assolvimento degli obblighi  di  cui
alla sezione 1.4.3.6 ed al capitolo 1.11 del RID;
    b) propone al Dipartimento, se del caso, un elenco di misure  per
l'individuazione,  la  classificazione  e  la  gestione   delle   non
conformita' e dei rilievi e ove approvate le fa proprie ed  emana  le
relative disposizioni e se del caso le sanzioni a carico dei soggetti
coinvolti  nel  trasporto  di  merci  pericolose  per   ferrovia   in
applicazione dell'art. 18 della legge n. 122/2016;
    c)  garantisce  idoneo  supporto  tecnico  per   la   formazione,
l'addestramento e l'aggiornamento professionale del personale  POLFER
dedicato alle attivita' di vigilanza e controllo;
    d)  nell'ambito  della  relazione  annuale   che   trasmette   al
Dipartimento sulle attivita' svolte fornisce, anche sulla base  delle
risultanze  delle  attivita'   di   vigilanza   condotte,   eventuali
segnalazioni, contributi e valutazioni tecniche per  l'emanazione  di
eventuali ulteriori disposizioni in materia di trasporto per ferrovia
di merci  pericolose  ivi  comprese  proposte  di  norme  concernenti
disposizioni  transitorie  aggiuntive  di   interesse   nazionale   e
prescrizioni ai fini dell'autorizzazione di cui al  art.  3  comma  2
lettera d;
    e) promuove e sostiene anche su input del Dipartimento scambi  di
esperienze con le autorita' di vigilanza e controllo di altri Stati;
    f) emana apposite linee guida al fine di garantire  la  sicurezza
nei casi di cui al punto 1.4.2.2.4 del RID relativi alla prosecuzione
del trasporto per il quale  non  e'  possibile  il  ripristino  della
conformita' al RID;
    g) cura l'ammissione  tecnica  e  l'autorizzazione  di  messa  in
servizio di carri adibiti al trasporto di merci pericolose nonche' le
eventuali modifiche del  fascicolo  e  del  libretto  cisterna  anche
acquisendo  le  certificazioni  relative  al  RID  rilasciate   dagli
organismi a tal fine riconosciuti dal Ministero delle  infrastrutture
e dei trasporti;
    h) garantisce che la formazione dei cui al capitolo 1.3  del  RID
sia accessibile a tutti  anche  attraverso  i  Centri  di  formazione
riconosciuti, in osservanza dell'art. 17 del decreto  legislativo  n.
162/2007».;
    i) segnala eventuali criticita' e fornisce al Dipartimento  tutto
il necessario supporto per la formazione della posizione italiana  in
seno ai consessi istituzionali sia nazionali che internazionali  (UE,
OTIF, UNECE).
                               Art. 5

                                 RFI

  1.  RFI  garantisce  l'assolvimento  degli  obblighi  di  cui  alla
sottosezione 1.4.3.6 ed ai capitoli  1.10  ed  1.11  del  RID,  anche
attraverso il proprio Responsabile di scalo, secondo quanto  previsto
nei propri sistemi di gestione della sicurezza.
  2. RFI provvede a:
    a. predisporre una  pianificazione  annuale  delle  attivita'  di
controllo per verificare la conformita' al RID dei trasporti di merci
pericolose  per  come  previsti  dalla  sez.  1.8.1  del  RID  ed  ad
effettuare controlli a campione o mirati su richiesta di ANSF  o  del
Dipartimento;
    b. emanare  proprie  disposizioni  ed  a  fornire  la  necessaria
assistenza amministrativa al trasportatore rispetto a quanto previsto
al punto 1.4.2.2.4 del RID, nel rispetto  dei  principi  indicati  da
ANSF;
    c. fornire supporto tecnico all'autorita' competente  di  cui  al
precedente art. 3 ed ad ANSF in ordine a:
      disposizioni di standard tecnici e tecnologici e  di  procedure
applicative per il trasporto di merci pericolose su ferrovia;
      autorizzazioni al trasporto  di  particolari  merci  pericolose
(esplosivi radioattivi, infettanti  e  particolari  perossidi)  e  di
materie non ricomprese in quelle gia' autorizzate nel certificato  di
omologazione della cisterna;
      deroghe   temporanee   nazionali   e   proposte   di    accordi
multilaterali;
    d. segnalare eventuali criticita' e fornire al Dipartimento tutte
le necessarie informazioni per la formazione della posizione italiana
in seno ai consessi istituzionali sia  nazionali  che  internazionali
(UE, OTIF, UNECE);
    e. garantire con proprie  disposizioni  affinche'  sulle  proprie
linee e nei propri scali venga predisposto da parte  degli  operatori
coinvolti un servizio di ripristino  delle  anormalita'  rilevate  ai
fini  della  prosecuzione  del  trasporto  in  tempi   brevi,   anche
attraverso l'inserimento di specifiche penalita' contrattuali;
    f. supportare il Dipartimento  nelle  attivita'  di  sviluppo  di
piattaforme logistiche ed informatiche nazionali ed europee  volte  a
garantire l'incremento della  sicurezza  e  la  tracciabilita'  delle
informazioni relativamente al trasporto di merci pericolose.
                               Art. 6

                  Altri gestori dell'infrastruttura

  Le disposizioni di cui al precedente art. 5, sono valide anche  per
gli altri gestori delle infrastrutture delle reti interconnesse fermo
restando quanto disposto dall'art.  71  del  decreto  del  Presidente
della Repubblica n. 753/80 relativamente agli obblighi di  vigilanza,
mentre  riguardo  alle  ferrovie  isolate,  l'ANSF   emanera',   come
necessario, specifiche  indicazioni  nell'ambito  dell'individuazione
degli  standard  tecnici  prevista  ai  sensi  dell'art.  15-ter  del
decreto-legge n. 148, del 16 ottobre 2017 convertito in legge n. 172,
del 4 dicembre 2017.
                               Art. 7

Obblighi per tutti  i  soggetti  coinvolti  nel  trasporto  di  merci
                       pericolose per ferrovia

  1.  Tutti  gli  operatori  della   catena   logistica   che   hanno
responsabilita' nel trasporto di merci pericolose per  ferrovia  sono
tenuti a:
    a) rispettare gli obblighi loro assegnati dal RID con particolare
riguardo a quelli richiamati, nelle sezioni 1.4.2 e 1.4.3;
    b) garantire anche  attraverso  specifiche  clausole  contrattali
ovvero attraverso accordi con  societa'  terze  il  ripristino  delle
anormalita' minori rilevate dalle autorita' di controllo o  da  altri
soggetti coinvolti nel trasporto sia lungo la  rete  che  presso  gli
scali terminali al fine di consentire la prosecuzione in tempi  brevi
del trasporto;
    c) garantire in maniera tracciabile l'avvenuto  assolvimento  dei
succitati obblighi.
  2.  In  particolare  le  imprese  ferroviarie  e  le  imprese   che
forniscono il servizio di  manovra  o  che  effettuano  attivita'  di
trasporto ferroviario di merci  pericolose  devono  prevedere,  anche
all'interno dei propri sistemi di gestione  della  sicurezza,  che  i
responsabili di scalo dell'impresa imprese:
    forniscano   al   gestore   tutte   le   informazioni   attinenti
all'attivita'  nel  trasporto  di  merci  pericolose  delle   imprese
ferroviarie   necessarie   per   l'elaborazione   delle    «Procedure
organizzative»;
    attivino anche attraverso  strumenti  informatici  gli  specifici
accordi con le ditte speditrici e destinatarie, previsti dal  decreto
del Ministero dell'ambiente  del  20  ottobre  1998,  finalizzati  ad
assicurare la prenotazione  della  partenza  e  l'informazione  della
consegna delle unita' di carico e/o dei carri al fine di  evitare  le
soste al di fuori degli stabilimenti di arrivo;
    elaborino  le  procedure   di   controllo   e   verifica   visiva
dell'integrita'  e  idoneita'  di  ogni  singolo  carro  prima  della
partenza;
    rispettino le disposizioni di sicurezza previste, in  particolare
quelle inerenti alla  permanenza  nello  scalo  dei  carri  di  merci
pericolose;
    verifichino che  le  ditte  speditrici/destinatarie  adempiano  a
quanto previsto  dal  decreto  del  Ministero  dell'ambiente  del  20
ottobre 1998 (dotazione di apparecchiature portatili  di  rilevazione
gas,  di  materiali  per  l'assorbimento  e  il  contenimento   dello
spandimento dei liquidi pericolosi ed elaborazione delle procedure di
controllo e verifica  visiva  dell'integrita'  e  idoneita'  di  ogni
singolo carro prima dello svincolo);
    prevedano apposite procedure e specifiche  clausole  contrattuali
per garantire in  tempi  brevi  il  ripristino  in  loco  di  piccole
anomalie.
  Le suddette attivita', ricomprese tra quelle relative al  trasporto
di merci pericolose,  saranno  oggetto  di  controllo  da  parte  dei
soggetti individuati dalla vigente normativa (RFI, ANSF e POLFER).
                               Art. 8

                          Entrata in vigore

  Il presente decreto entra  in  vigore  il  giorno  successivo  alla
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
    Roma, 22 maggio 2018

                                  Il Capo del Dipartimento: Chiovelli

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