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martedì 17 luglio 2018

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI DECRETO 5 luglio 2018 Disposizioni di attuazione delle misure incentivanti di cui al decreto 20 aprile 2018. (18A04736) (GU n.163 del 16-7-2018)

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO 5 luglio 2018
Disposizioni di  attuazione  delle  misure  incentivanti  di  cui  al
decreto 20 aprile 2018. (18A04736)
(GU n.163 del 16-7-2018)

                        IL DIRETTORE GENERALE
          per il trasporto stradale e per l'intermodalita'

  Vista la legge 27 dicembre 2017, n.  205  che  destina  al  settore
dell'autotrasporto per l'annualita' 2018 risorse finanziarie pari  ad
euro 236.181.685;
  Visto il decreto interministeriale (MIT-MEF) 27 marzo 2018, n.  153
(registrato dalla Corte dei conti in data 19 aprile 2018) che,  sulla
base dell'art. 1, comma 150 della legge 23  dicembre  2014,  n.  190,
ripartisce  le  risorse   complessivamente   destinate   al   settore
dell'autotrasporto per  l'annualita'  2018  fra  le  diverse  ipotesi
d'intervento ed in particolare  l'art.  1  comma  1  lettera  d)  che
destina 33.600.000 a favore degli investimenti;
  Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti
20  aprile  2018,  n.  221  recante  modalita'  di  ripartizione   ed
erogazione  delle  risorse  finanziarie  destinate  a  favore   degli
investimenti delle imprese di autotrasporto (registrato  dalla  Corte
dei conti in data 28 maggio 2018);
  Visto in  particolare  l'art.  3,  comma  2  del  suddetto  decreto
ministeriale che rinvia ad  un  successivo  decreto  dirigenziale  la
disciplina delle modalita' di dimostrazione, da parte degli aspiranti
ai   benefici,   della   sussistenza   dei   requisiti   tecnici   di
ammissibilita'  dei  beni  acquisiti,  nonche'  delle  modalita'   di
presentazione delle domande di ammissione ai benefici medesimi  e  le
modalita' di svolgimento dell'attivita' istruttoria;
  Considerato che l'art. 2 comma 1 del medesimo decreto  ministeriale
prevede quale condizione di ammissibilita'  del  contributo  che  gli
investimenti siano avviati in data successiva all'entrata  in  vigore
del decreto ministeriale n. 221/2018 e che siano ultimati entro il 15
aprile 2019;
  Visto il decreto n. 39753 con  cui  il  Ministero  dell'economia  e
delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato ha
disposto le relative variazioni di bilancio per l'annualita'  2018  a
favore del capitolo n. 7309/1 per euro 33.600.000;
  Visto il regolamento UNECE 83 in materia di  disposizioni  uniformi
relative all'omologazione dei veicoli con riferimento alle  emissioni
inquinanti sulla base del carburante utilizzato;
  Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti
1°  dicembre  2015,  n.  219  recante  sistema  di   riqualificazione
elettrica  destinato  ad  equipaggiare  autovetture  M  e  N1   (c.d.
«retrofit»);
  Visto l'art. 10, comma 2 e 3, del regolamento (CE) n. 595/2009  del
Parlamento europeo e del  Consiglio  del  18  giugno  2009,  relativo
all'omologazione dei veicoli a motore  e  dei  motori  riguardo  alle
emissioni dei veicoli pesanti (euro VI) che prevede  la  possibilita'
della concessione di  incentivi  finanziari  per  la  demolizione  di
veicoli non conformi al regolamento stesso;
  Considerato che gli incentivi finanziari di cui al presente decreto
costituiscono fattispecie di aiuti  di  Stato  ai  sensi  e  per  gli
effetti  degli  articoli  articoli  107  e  108  del   Trattato   sul
funzionamento dell'Unione europea;
  Visto il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione europea del
17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con
il mercato comune in  applicazione  degli  articoli  107  e  108  del
Trattato e, in particolare, l'art. 2, paragrafo 1, punto 29 e  l'art.
17 che consentono aiuti agli investimenti a favore  delle  piccole  e
medie imprese, nonche' gli articoli 36 e 37 che consentono aiuti agli
investimenti per innalzare  il  livello  della  tutela  ambientale  o
l'adeguamento anticipato a future norme dell'Unione europea;
  Visto l'art. 8 del summenzionato regolamento (UE)  n.  651/2014  in
materia di cumulo degli incentivi costituenti aiuti di Stato;
  Visto, inoltre,  l'allegato  1  al  regolamento  (UE)  n.  651/2014
recante la definizione di PMI e la specificazione dei criteri per  la
loro individuazione sotto il profilo  finanziario  e  dei  lavoratori
addetti (ULA);
  Considerato che, ai fini della individuazione dei costi ammissibili
per  la  quantificazione  dei  relativi  contributi,  ai  sensi   del
regolamento generale di esenzione (UE) n. 651/2014 della  Commissione
del 17 giugno 2014, occorre fare riferimento,  in  via  generale,  al
sovra costo necessario per acquisire la tecnologia piu' evoluta da un
punto di vista scientifico ed ambientale;
  Vista la legge 29 luglio 2015, n.  115  recante  «Disposizioni  per
l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza  dell'Italia
all'Unione europea» (Legge europea 2014) in  materia  di  istituzione
del Registro Nazionale degli Aiuti di Stato (R.N.A.);
  Vista la legge n. 241/1990 e successive modifiche ed  integrazioni,
recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo  e  di
diritto  di  accesso  ai  documenti  amministrativi»   e   successive
modificazioni e integrazioni;
  Visto l'art. 19, comma 5, del decreto-legge 1° luglio 2009, n.  78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 201, che
prevede che le amministrazioni dello Stato, cui sono  attribuiti  per
legge fondi o interventi pubblici, possono affidarne direttamente  la
gestione,  nel  rispetto  dei   principi   comunitari   e   nazionali
conferenti, a societa' a capitale interamente pubblico,  sulle  quali
le predette amministrazioni esercitano un controllo analogo a  quello
esercitato su propri servizi e  che  svolgono  la  propria  attivita'
quasi esclusivamente nei confronti dell'amministrazione dello Stato;

                              Decreta:

                               Art. 1

                              Finalita'

  1.  Il  presente  decreto  disciplina  le  modalita'  operative  ed
attuative della misura  d'incentivazione  prevista  dal  decreto  del
Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti  n.  221/2018,  giusta
quanto dispone l'art. 3 dello stesso decreto in ordine alla  gestione
dell'attivita' istruttoria, alle  modalita'  di  presentazione  delle
domande  di  ammissione  ai  benefici,  nonche'  alle  modalita'   di
dimostrazione dei requisiti tecnici dei beni acquisiti.
                               Art. 2

                 Termini, modalita' di compilazione
                  e di presentazione delle domande

  1. Ai fini dell'ammissione agli incentivi di cui all'art. 1,  comma
4, lettere a), b), c),  d)  del  decreto  ministeriale  n.  221/2018,
possono  proporre   domanda   esclusivamente   in   via   telematica,
utilizzando l'applicazione del portale dell'automobilista, le imprese
di autotrasporto di cose per conto di  terzi,  nonche'  le  strutture
societarie, risultanti dall'aggregazione di dette imprese, costituite
a norma del libro V, titolo VI, capo I, o del libro V, titolo X, capo
II, sezioni II e II-bis del codice civile, ed  iscritte  al  Registro
elettronico nazionale istituito dal regolamento (CE) n. 1071/2009 del
Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre  2009.  Le  domande
devono comunque contenere, a pena  di  inammissibilita',  i  seguenti
elementi:
    a) ragione sociale dell'impresa o del raggruppamento di imprese;
    b) sede dell'impresa o del raggruppamento di imprese;
    c) legale rappresentante dell'impresa  o  del  raggruppamento  di
imprese;
    d) codice fiscale;
    e) partita IVA;
    f) indirizzo di posta elettronica certificata;
    g)  indirizzo  del  legale  rappresentante  dell'impresa  o   del
raggruppamento di imprese;
    h)  firma  del   legale   rappresentante   dell'impresa   o   del
raggruppamento di imprese;
    i) numero di iscrizione  al  Registro  elettronico  nazionale,  o
numero di iscrizione all'Albo degli  autotrasportatori  di  cose  per
conto di terzi per le imprese di autotrasporto di merci per conto  di
terzi che esercitano la professione  esclusivamente  con  veicoli  di
massa complessiva fino a 1,5 tonnellate;
    j) iscrizione alla Camera di commercio, industria ed artigianato.
  2. Ogni impresa, anche  se  associata  ad  un  consorzio  o  a  una
cooperativa, puo' presentare una sola domanda di  contributo.  A  tal
fine rileva il numero di partita IVA delle imprese richiedenti  e  di
iscrizione  al  R.E.N.  ovvero  all'Albo   degli   autotrasportatori;
all'uopo le imprese, singolarmente o attraverso le loro aggregazioni,
dovranno indicare chiaramente,  a  pena  di  esclusione,  il  proprio
numero di partita IVA e di iscrizione proprio o di  ciascuna  impresa
aggregata richiedente i contributi.
  3.  Fermo  rimanendo  che  la  data  a  partire  dalla  quale   gli
investimenti possono essere avviati deve essere posteriore alla  data
di pubblicazione del decreto ministeriale n. 221/2018 nella  Gazzetta
Ufficiale, le  domande  per  accedere  ai  contributi  devono  essere
presentate a partire dalla data che sara' resa nota sul sito web  del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nella sezione dedicata
all'autotrasporto                    nella                    pagina:
«http://www.mit.gov.it/documentazione/autotrasporto-merci-contributi-
ed-incentivi-per-lanno-2018-formazione-e-investimenti»  ed  entro  il
termine  perentorio  del  15  aprile  2019  esclusivamente   in   via
telematica, sottoscritte con firma digitale dal rappresentante legale
dell'impresa, o da un procuratore  speciale  del  consorzio  o  della
cooperativa richiedente, seguendo le specifiche modalita' che saranno
pubblicate nella medesima pagina del sito web del Ministero.
  4. Contestualmente alla domanda elettronica  di  cui  al  comma  3,
l'interessato  dichiara  ai  sensi  dell'art.  47  del  decreto   del
Presidente  della  Repubblica  28  dicembre  2000,  n.  445,  di  non
rientrare tra  coloro  che  hanno  ricevuto  e,  successivamente  non
rimborsato,  ovvero  depositato  in  un  conto  bloccato,  gli  aiuti
individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea,
nonche' dichiarazione redatta nelle forme ed ai sensi del decreto del
Presidente della Repubblica n. 445/2000 attestante che l'impresa  non
e'  sottoposta  a  procedure  concorsuali   o   alla   procedura   di
liquidazione volontaria, e che non  si  trova  nelle  condizioni  per
essere  qualificate  come  imprese  in  difficolta'  secondo   quanto
disposto dal regolamento (UE) n. 651/2014
  5. Gli aspiranti beneficiari, dovranno  comprovare  contestualmente
alla domanda di ammissione ai benefici, nei modi e nei termini di cui
al successivo art. 3, la conformita' delle  caratteristiche  tecniche
dei beni acquisiti con quanto previsto dal  decreto  ministeriale  n.
221/2018 e dal presente decreto nonche' allegare obbligatoriamente, a
pena di esclusione, tutta la documentazione richiesta. In nessun caso
sono ammissibili  a  contributo  gli  investimenti  avviati  in  data
anteriore al giorno di  pubblicazione  del  decreto  ministeriale  n.
221/2018. Scaduto il termine per la  presentazione  telematica  della
domanda  il  sistema  non  consentira'  in  nessun   caso   ulteriori
trasmissioni di documentazione.
  6. Le domande trasmesse in forma differente rispetto alla modalita'
telematica  di  cui  al  precedente  comma  non  verranno  prese   in
considerazione.
                               Art. 3

             Prova del perfezionamento dell'investimento

  1.   Ai   fini   della    prova    dell'avvenuto    perfezionamento
dell'investimento, i soggetti richiedenti il beneficio hanno  l'onere
di  trasmettere,  oltre  alla  documentazione  tecnica  di   cui   al
successivo art. 4, il  contratto  di  acquisizione  avente  data  non
anteriore alla data di  pubblicazione  del  decreto  ministeriale  n.
221/2018 nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana,  nonche'
prova dell'integrale pagamento del prezzo  attraverso  la  produzione
della relativa fattura debitamente quietanzata, da cui  risulti,  per
le acquisizioni relative a semirimorchi, anche il prezzo pagato per i
dispositivi innovativi di cui all'allegato 1 del decreto ministeriale
n. 221/2018.
  2. Ove gli atti comprovanti l'acquisizione dei beni per i quali  si
chiede il beneficio siano redatti in lingua  straniera,  dovranno,  a
pena di esclusione, essere tradotti in  lingua  italiana  secondo  la
disposizione dell'art. 33 del decreto del Presidente della Repubblica
28   dicembre   2000   n.   445   (in   materia   di   documentazione
amministrativa).
  3. In ragione della sua peculiare  natura  ove  l'acquisizione  dei
beni  si  perfezioni  mediante  contratto  di  leasing   finanziario,
l'aspirante al beneficio ha l'onere di comprovare  il  pagamento  dei
canoni in scadenza alla data ultima per  l'invio  della  domanda.  La
prova  del  pagamento  dei  suddetti  canoni  puo'   essere   fornita
alternativamente con la  fattura  rilasciata  all'utilizzatore  dalla
societa' di leasing, debitamente quietanzata, ovvero con copia  della
ricevuta dei bonifici bancari effettuati dall'utilizzatore  a  favore
della suddetta societa'. La  mancanza  anche  di  uno  solo  di  tali
documenti comportera' l'esclusione dell'impresa dal beneficio.
  4.  In  caso  di  acquisizione  di  veicoli,  la  concessione   dei
contributi e' subordinata alla dimostrazione che  la  data  di  prima
immatricolazione dei veicoli sia avvenuta in Italia fra  la  data  di
pubblicazione del decreto ministeriale n. 221/2018 ed il termine  del
15 aprile 2019. In nessun caso saranno  prese  in  considerazione  le
acquisizioni  di  veicoli  effettuate  all'estero,  ne'  di   veicoli
immatricolati all'estero, anche se successivamente reimmatricolati in
Italia a chilometri zero.
                               Art. 4

Acquisizione dei veicoli a trazione alternativa a metano  CNG  e  gas
  naturale liquefatto LNG, nonche' a trazione  elettrica  -  art.  1,
  comma 4, lettera a) del decreto ministeriale 20 aprile 2018, n. 221

  1. Ai fini della prova della sussistenza dei requisiti tecnici  dei
veicoli nuovi di fabbrica, adibiti al trasporto  di  merci  di  massa
complessiva a pieno carico pari o superiore a 3,5 tonnellate e fino a
7 tonnellate a  trazione  alternativa  a  metano  CNG,  gas  naturale
liquefatto LNG e elettrica (Full Electric), di automezzi  industriali
pesanti nuovi di fabbrica a trazione alternativa a metano CNG  e  gas
naturale liquefatto LNG di massa complessiva a pieno carico superiore
a 7 tonnellate nonche' per l'acquisizione di  dispositivi  idonei  ad
operare la riconversione di autoveicoli  per  il  trasporto  merci  a
motorizzazione termica in veicoli a trazione elettrica, gli aspiranti
al beneficio hanno l'onere di produrre:
    a) documentazione dalla quale risulti il numero di targa  (ovvero
di copia della ricevuta attestante la presentazione  dell'istanza  di
immatricolazione debitamente protocollata dall'ufficio motorizzazione
civile competente) ai fini  della  dimostrazione,  fra  l'altro,  che
l'immatricolazione sia avvenuta, in Italia,  ed  in  data  successiva
all'entrata in vigore del presente decreto;
    b) attestazione  tecnica  del  costruttore  rilasciata  su  carta
intestata, attestante la sussistenza delle  caratteristiche  tecniche
previste dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei traporti
n. 221/2018;
    c) nel caso dell'acquisizione di dispositivi idonei ad operare la
riconversione di autoveicoli per il trasporto merci a  motorizzazione
termica in veicoli a trazione elettrica ex art. 2, comma  2,  lettera
c)  del  decreto  ministeriale   n.   221/2018,   prova   documentale
dell'acquisizione del sistema di riqualificazione  elettrica  nonche'
della relativa omologazione giusta quanto previsto  dal  decreto  del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 1°  dicembre  2015,  n.
219.
  2. Relativamente ai veicoli a motorizzazione  ibrida  (elettrica  e
termica) l'aspirante al beneficio dovra' produrre, oltre  alla  prova
dell'avvenuta   immatricolazione,    l'attestazione    tecnica    del
costruttore attestante la sussistenza delle caratteristiche  tecniche
previste dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei traporti
n. 221/2018 nonche' l'attestazione che certifichi che il  veicolo  e'
munito, per la propulsione, di almeno  due  diversi  convertitori  di
energia e di due diversi sistemi di immagazzinamento  dell'energia  a
bordo del veicolo.
                               Art. 5

Radiazione per rottamazione di veicoli pesanti di massa complessiva a
  pieno carico pari o superiore a 11,5  tonnellate,  con  contestuale
  acquisizione di veicoli  nuovi  di  fabbrica -  art.  1,  comma  4,
  lettera b) del decreto ministeriale 20 aprile 2018, n. 221

  1. Quanto alla radiazione per rottamazione di  veicoli  pesanti  di
massa complessiva a pieno carico pari o superiore a 11,5  tonnellate,
con contestuale acquisizione di veicoli nuovi  di  fabbrica  conformi
alla normativa euro VI di massa complessiva a  pieno  carico  pari  o
superiore a 11,5 tonnellate, gli aspiranti ai benefici hanno  l'onere
di produrre la documentazione attestante la sussistenza dei  seguenti
requisiti tecnici e condizioni:
    a) prova dell'avvenuta rottamazione con l'indicazione del  numero
di targa dei veicoli rottamati e con  dichiarazione  dell'impresa  di
demolizione dell'avvenuta rottamazione ovvero di presa in carico  dei
suddetti veicoli con l'impegno di procedere alla loro demolizione;
    b) prova  dell'avvenuta  immatricolazione  dei  veicoli  euro  VI
tramite l'indicazione del numero di targa, ovvero della richiesta  di
immatricolazione  debitamente  protocollata  dal  competente  Ufficio
motorizzazione civile. Da tale documentazione dovra' risultare che il
veicolo e' stato immatricolato per la prima volta in Italia.
  2.  Ai  fini  dell'ammissione  al  contributo,  la  rottamazione  e
l'acquisizione dei veicoli pesanti euro VI devono,  indipendentemente
da ogni ordine di priorita', avvenire nel  periodo  compreso  fra  la
data di pubblicazione del  decreto  ministeriale  n.  221/2018  nella
Gazzetta Ufficiale e il termine del 15 aprile 2019.
                               Art. 6

Acquisizione anche mediante  locazione  finanziaria,  di  rimorchi  e
  semirimorchi, nuovi di fabbrica, per il trasporto combinato -  art.
  1, comma 4, lettera c) del decreto ministeriale 20 aprile 2018,  n.
  221

  1. Quanto all'acquisizione anche mediante locazione finanziaria, di
rimorchi  e  semirimorchi,  nuovi  di  fabbrica,  per  il   trasporto
combinato ferroviario rispondenti alla normativa UIC 596-5 e  per  il
trasporto combinato marittimo dotati di ganci nave  rispondenti  alla
normativa IMO, dotati di dispositivi innovativi  volti  a  conseguire
maggiori standard di sicurezza e  di  efficienza  energetica  di  cui
all'allegato 1 del decreto ministeriale n. 221/2018, gli aspiranti ai
benefici hanno l'onere di fornire, a  pena  di  inammissibilita',  la
prova documentale come di seguito specificato:
    a) indicazione del numero di targa (ovvero trasmissione di  copia
della  ricevuta   attestante   la   presentazione   dell'istanza   di
immatricolazione debitamente protocollata dall'ufficio motorizzazione
civile    competente),    ai    fini    della    dimostrazione    che
l'immatricolazione sia avvenuta in  data  successiva  all'entrata  in
vigore del presente decreto;
    b) attestazione rilasciata esclusivamente dal  costruttore  circa
la sussistenza delle caratteristiche tecniche dei semirimorchi ed  in
particolare, a seconda dei casi, della rispondenza del  veicolo  alla
normativa UIC 596-5 quanto ai veicoli idonei al  trasporto  combinato
ferroviario, ovvero dotati di ganci nave rispondenti  alla  normativa
IMO per il trasporto combinato marittimo;
    c) documentazione comprovante l'installazione di almeno  uno  dei
dispositivi di cui all'allegato  1  al  decreto  del  Ministro  delle
infrastrutture e dei  trasporti  n.  221/2018  e  la  relativa  spesa
sostenuta;
  2. Per le acquisizioni effettuate da piccole e medie imprese, oltre
alla documentazione di cui ai punti precedenti anche:
    a) dichiarazione redatta nelle forme ed ai sensi del decreto  del
Presidente della  Repubblica  n.  445/2000  sottoscritta  dal  legale
rappresentante  dell'impresa  o  da  un  suo  procuratore   speciale,
attestante che gli investimenti sono stati effettuati nell'ambito  di
un  programma  di  investimenti   destinato   a   creare   un   nuovo
stabilimento, ampliare uno stabilimento esistente,  diversificare  la
produzione di uno stabilimento mediante prodotti nuovi  aggiuntivi  o
trasformare radicalmente il processo produttivo  complessivo  di  uno
stabilimento esistente;
    b) dichiarazione sostitutiva redatta ai sensi e per  gli  effetti
del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.  445
sottoscritta dal legale  rappresentante  dell'impresa  o  da  un  suo
procuratore speciale attestante il  numero  delle  unita'  di  lavoro
addette (ULA) ed  il  volume  del  fatturato  conseguito  nell'ultimo
esercizio fiscale.
                               Art. 7

Rimorchi, semirimorchi e equipaggiamenti  per  autoveicoli  specifici
  superiori a 7 tonnellate allestiti per trasporti in  regime  ATP  e
  sostituzione delle unita' frigorifere/calorifere - art. 1, comma 4,
  lettera c) del decreto ministeriale 20 aprile 2018, n. 221

  1. Circa l'acquisizione di rimorchi, semirimorchi o equipaggiamenti
per autoveicoli specifici superiori alle 7 tonnellate  allestiti  per
il trasporto da effettuarsi conformemente agli accordi sui  trasporti
nazionali e internazionali delle derrate deteriorabili (ATP)  mono  o
multi   temperatura,   ovvero   la    sostituzione    delle    unita'
frigorifere/calorifere non rispondenti ai requisiti di cui  al  punto
precedente, con unita' alimentate da motore conforme alla fase V  del
regolamento UE n. 2016/1628:
    a)  In  caso  di  acquisizione   di   rimorchi   o   semirimorchi
certificazione del costruttore circa  la  sussistenza  dei  requisiti
tecnici previsti dal decreto del Ministro delle infrastrutture e  dei
trasporti n. 221/2018 per le unita' frigorifere/calorifere;
    b) documentazione dalla quale risulti il numero di targa  (ovvero
di copia della ricevuta attestante la presentazione  dell'istanza  di
immatricolazione debitamente protocollata dall'ufficio motorizzazione
civile competente) ai fini della dimostrazione che l'immatricolazione
sia avvenuta, in Italia, ed in data successiva all'entrata in  vigore
del decreto ministeriale n. 221/2018;
    c)  In  caso  di  sostituzione,  nei  rimorchi,  semirimorchi   o
autoveicoli specifici superiori alle 7 tonnellate  allestiti  per  il
trasporto da effettuarsi conformemente  agli  accordi  sui  trasporti
nazionali e internazionali delle derrate deteriorabili (ATP)  mono  o
multi temperatura, delle  unita'  frigorifere/calorifere  installate,
attestazione del costruttore che le  nuove  unita'  frigorifere  sono
alimentate da motore conforme alla  fase  V  del  regolamento  UE  n.
2016/1628 o da unita' criogeniche autonome non  collegate  al  motore
del veicolo trainante oppure da  unita'  elettriche  funzionanti  con
alternatore collegato al motore del veicolo trainante.
                               Art. 8

Acquisizione di casse mobili e rimorchi o  semirimorchi  portacasse -
  art. 1, comma 4, lettera d)  del  decreto  ministeriale  20  aprile
  2018, n. 221

  1. Quanto all'acquisizione, anche mediante  locazione  finanziaria,
di  gruppi  di  8  casse  mobili  ed  1  rimorchio  o   semirimorchio
portacasse, gli aspiranti ai benefici hanno l'onere  di  produrre,  a
pena di inammissibilita', la seguente documentazione:
    a) contratto, ovvero ordinativo  d'acquisto  di  data  posteriore
all'entrata in vigore del decreto ministeriale n. 221/2018,  da  cui,
fra l'altro, risulti il rispetto delle proporzioni di 8 casse  mobili
ed un semirimorchio per ogni gruppo;
    b) documentazione da cui risulti che  la  consegna  dei  beni  e'
avvenuta in  data  successiva  all'entrata  in  vigore  del  presente
decreto;
    c) attestazione rilasciata esclusivamente dal  costruttore  circa
la sussistenza dei requisiti tecnici delle U.T.I.  e  la  rispondenza
alla normativa internazionale in materia;
    d) relativamente ai veicoli documentazione dalla quale risulti il
numero di  targa  (ovvero  di  copia  della  ricevuta  attestante  la
presentazione   dell'istanza    di    immatricolazione    debitamente
protocollata dall'ufficio motorizzazione civile competente)  ai  fini
della dimostrazione che l'immatricolazione sia avvenuta,  in  Italia,
ed in data successiva all'entrata in vigore del decreto  ministeriale
n. 221/2018.
                               Art. 9

                         Delle maggiorazioni

  1. Relativamente alle maggiorazioni pari al 10% del  contributo  di
cui all'art. 2, comma 7 del decreto del Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti n.  221/2018  gli  aspiranti  al  beneficio,  ove  ne
abbiano fatto espressa richiesta nella domanda, dovranno  trasmettere
in allegato alla medesima, dichiarazione sostitutiva redatta ai sensi
e per gli effetti del decreto  del  Presidente  della  Repubblica  28
dicembre  2000,  n.  445  sottoscritta  dal   legale   rappresentante
dell'impresa o da un suo procuratore speciale  attestante  il  numero
delle unita' di lavoro addette  (ULA)  ed  il  volume  del  fatturato
conseguito nell'ultimo esercizio fiscale.
  2. Ai fini della  verifica  della  sussistenza  dei  requisiti  che
consentano l'attribuzione della qualita' di PMI in  capo  all'impresa
richiedente il contributo, rileva l'allegato 1 al regolamento (UE) n.
651/2014, articoli 1, 2, 3, 4, 5.
  3.  Ai  fini  del  riconoscimento  della   maggiorazione   per   le
acquisizioni effettuate da imprese aderenti ad una  rete  di  imprese
gli interessati dovranno trasmettere,  all'atto  della  presentazione
della domanda di ammissione ai benefici, copia del contratto di  rete
redatto nelle forme di cui all'art. 3, comma 4-ter del  decreto-legge
10 febbraio 2009, n. 5, convertito con legge 9 aprile 2009, n. 33.
  4. Laddove la qualita'  di  piccola  o  media  impresa  costituisce
requisito per ricevere il contributo, nessuna ulteriore maggiorazione
per il possesso del medesimo requisito puo' essere riconosciuto.
                               Art. 10

                        Attivita' istruttoria

  1. L'Amministrazione per l'espletamento dell'attivita'  istruttoria
si avvale,  mediante  apposita  convenzione,  della  societa'  R.A.M.
Logistica,  Infrastrutture,  Trasporti  S.p.A.  che  provvede,  ferma
rimanendo  la  funzione  di  indirizzo  e  di   direzione   in   capo
all'Amministrazione, all'esame delle domande presentate nei termini e
della  documentazione  prodotta   a   comprova   degli   investimenti
effettuati. La Commissione di cui  al  successivo  comma  2,  qualora
sussistano i requisiti previsti dal presente  decreto,  inserisce  le
domande  accolte   in   appositi   elenchi,   dandone   comunicazione
all'impresa  tramite   notifica   del   relativo   provvedimento   di
ammissione,   ovvero   in   caso   contrario   notifica   all'impresa
l'esclusione con provvedimento motivato.
  2. Con decreto dirigenziale e'  nominata  una  Commissione  per  la
validazione dell'istruttoria delle domande  presentate,  composta  da
Presidente, individuato tra i dirigenti  di  II  fascia  in  servizio
presso il Dipartimento per i trasporti, la  navigazione,  gli  affari
generali ed il  personale,  e  due  componenti,  individuati  tra  il
personale di area III, in servizio presso il  medesimo  Dipartimento,
nonche' da un funzionario con le funzioni di segreteria.
  3. Qualora in esito ad una prima  fase  istruttoria,  si  ravvisino
lacune comunque sanabili, vengono richieste le opportune integrazioni
agli interessati, fissando un  termine  perentorio  non  superiore  a
quindici giorni. Qualora entro detto termine l'impresa  medesima  non
abbia fornito un riscontro, ovvero detto riscontro non  sia  ritenuto
soddisfacente, l'istruttoria verra' conclusa sulla  sola  base  della
documentazione valida disponibile. In ogni caso nessuna richiesta  di
integrazione  istruttoria   e'   dovuta   per   la   mancanza   della
documentazione che doveva essere trasmessa dagli interessati  a  pena
di esclusione dal beneficio.
  4.  Nel  caso  l'attivita'  istruttoria  riveli  la  mancanza   dei
requisiti previsti a pena di esclusione dal decreto  ministeriale  n.
221/2018,  l'Amministrazione   esclude   senz'altro   l'impresa   dal
beneficio con provvedimento motivato.
                               Art. 11

                 Cumulabilita' degli aiuti di Stato

  1. Ai sensi dell'art. 8, commi 3, 4 e 5 del regolamento generale di
esenzione (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno  2014,  in
caso di identita' di costi  ammissibili  e  dei  beni  oggetto  degli
incentivi, gli aiuti erogati ai sensi del  summenzionato  regolamento
non possono essere cumulati con altri aiuti di Stato.
  2. Gli aiuti di Stato esentati ai sensi del regolamento d'esenzione
di cui sopra non possono essere cumulati con aiuti erogati  ai  sensi
del regolamento (UE) n. 1407 della commissione del 18  dicembre  2013
(«de minimis») relativamente agli stessi costi  ammissibili  se  tale
cumulo porta a un'intensita' di aiuto superiore ai livelli  stabiliti
ai sensi del regolamento generale di esenzione (UE) n. 651/2014.
  3. Per la verifica del rispetto delle norme sul cumulo fra aiuti di
Stato, l'Amministrazione  potra'  avvalersi  del  registro  nazionale
sugli aiuti di Stato (R.N.A.) curato  dal  Ministero  dello  sviluppo
economico.
                               Art. 12

                        Verifiche e controlli

  1. E' in ogni caso fatta salva la facolta' dell'Amministrazione  di
procedere   con   tutti   gli   accertamenti   in   data   successiva
all'erogazione del contributo e di procedere, in via  di  autotutela,
con l'annullamento della concessione del contributo,  e  disporre  in
ordine all'obbligo di  restituzione  ove,  in  esito  alle  verifiche
effettuate,  emergano   gravi   irregolarita'   in   relazione   alle
dichiarazioni sostitutive rese dall'acquirente  ovvero  nel  caso  di
violazione dell'art. 1, comma 9 del decreto ministeriale n. 221/2018.
  2. Al fine di garantire l'effettivita' di quanto previsto dall'art.
1, comma 9 del  decreto  del  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti n. 221/2018, l'Amministrazione, avvalendosi del C.E.D.  del
Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali  ed
il  personale,  provvede   all'inserimento   di   appositi   ostativi
informatici per impedire il cambio di  intestazione  dei  veicoli  in
violazione del vincolo di inalienabilita'.
  Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla  data
della sua pubblicazione nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana.
    Roma, 5 luglio 2018

                                       Il direttore generale: Parente

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