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domenica 23 gennaio 2011

Sospensione dell'attività imprenditoriale. Art. 14 D.lgs 81/2008 (D.ssa Silvana Toriello)




Con la nota n 18802 dell’8. 11.2010 il Ministero del Lavoro-Direzione Generale Attività Ispettive è intervenuto in merito alla decisione n.310/2010 con cui la  Corte Costituzionale ha stabilito che  è illegittima la previsione   contenuta nel testo dell’art.14 comma 1 del D.Lgs. n.81/08,che esclude l’obbligo   della motivazione previsto dall’art.3 della legge n.241/90    in caso di provvedimento di sospensione dell’attività  aziendale per lavoro irregolare. Nella nota si precisa che in  materia di lavoro irregolare    il personale ispettivo ha l’obbligo di motivare, sia pure sinteticamente, l’eventuale adozione del provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale – fermi restando i contenuti più esaustivi del verbale conclusivo di accertamento – al fine di consentire un controllo di correttezza, coerenza e logicità dello stesso. Pertanto, il personale ispettivo inserirà i nominativi dei destinatari della sospensione direttamente nel provvedimento di sospensione, senza alcun rinvio al verbale di primo accesso ispettivo. Il capoverso ,da inserire è il seguente: “poiché i lavoratori sopra indicati sono stati trovati intenti al lavoro dai sottoscritti verbalizzanti in totale assenza di qualsiasi documento che ne attesti con certezza la regolare occupazione ,risultando gli stessi impegnati nelle attività lavorative indicate nella tabella di cui sopra ,sussistono le ragioni di fatto e di diritto che comportano l’adozione del presente provvedimento di sospensione ai sensi dell’ art.14 del D.Lgs. n.81/08.Trattasi dunque di lavoro concretamente svolto senza alcuna preventiva registrazione in documentazione obbligatoria -così come personalmente accertato dagli scriventi verbalizzanti ,anche ai sensie per gli effetti dell’art.2700 c.c.,con ilverbale di primo accesso ispettivo  redatto contestualmente al presente provvedimento e notificato congiuntamente allo stesso-da parte di un numero di lavoratori pari a——- sul  totale  dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro pari a——– e quindi con una percentuale di lavoratori non risultanti  da  documentazione obbligatoria pari al ——- %.
La decisione della Corte è maturata nel giudizio di costituzionalità promosso dal TAR Liguria (ordinanza n.204 del 13 maggio 2009), il quale censurava l’adozione di un provvedimento di sospensione “in totale assenza di motivazione, benché questa fosse necessaria avuto riguardo al carattere discrezionale del provvedimento ed alla volontà manifestata dalle parti in ordine all’inesistenza del vincolo di subordinazione” del personale considerato “in nero”. Il TAR evidenziava infatti che “l’obbligo di motivare i provvedimenti amministrativi (...) costituirebbe un principio generale, attuativo sia dei canoni d’imparzialità e di buon andamento della pubblica amministrazione, ai sensi dell’art. 97 Cost., sia di altri interessi costituzionalmente protetti, come il diritto di difesa contro gli atti della stessa pubblica amministrazione, ai sensi degli artt. 24 e 113 Cost. Di più, il suddetto obbligo sarebbe principio del patrimonio costituzionale comune dei Paesi europei, desumibile dall’art. 253 del Trattato sull’Unione europea (oggi art. 296, comma 2, del Trattato di Lisbona sul funzionamento dell’Unione europea, ratificato dall’Italia con legge 2 agosto 2008, n. 130, ed entrato in vigore il 1° dicembre 2009), che lo estende addirittura agli atti normativi”. Sulla base di tali censure la Corte costituzionale si pronuncia dunque per l’illegittimità della norma nella parte in cui esclude l’applicazione dell’art. 3, comma 1, della L n. 241/1990 evidenziando come “l’obbligo di motivare i provvedimenti amministrativi è diretto a realizzare la conoscibilità, e quindi la trasparenza, dell’azione amministrativa “ ed “è radicato negli artt. 97 e 113 Cost., in quanto, da un lato, costituisce corollario dei principi di buon andamento e (l’imparzialità dell’amministrazione e -, dall’altro, consente al destinatario del provvedimento, che ritenga lesa una propria situazione giuridica, di far valere la relativa tutela giurisdizionale”. La C. evidenzia infatti che la norma vanifica “l’esigenza di conoscibilità dell’azione amministrativa, anch’essa intrinseca ai principi di buon andamento e d’imparzialità, esigenza che si realizza proprio attraverso la motivazione, in quanto strumento volto ad esternare le ragioni e il procedimento logico seguiti dall’autorità amministrativa. Il tutto in presenza di provvedimenti non soltanto a carattere discrezionale, ma anche dotati di indubbia lesività per le situazioni giuridiche del soggetto che ne è destinatario”.Secondo la Corte, inoltre, “la giusta e doverosa finalità di tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori, nonché di contrastare il fenomeno del lavoro sommerso e irregolare, non è in alcun modo compromessa dall’esigenza che l’amministrazione procedente dia conto, con apposita
motivazione, dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche che ne hanno determinato la decisione, con riferimento alle risultanze dell’istruttoria”.


Dr.ssa Silvana Toriello


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: Francesco AMIRANTE; Giudici : Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
(Numero 310/2010)

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 14, comma 1, del decreto legislativo del 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell’art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro), promosso dal Tribunale amministrativo regionale per la Liguria nel procedimento vertente tra la Pizzeria P., ditta individuale di C. D., e il Ministero del lavoro e della previdenza sociale con ordinanza del 13 maggio 2009, iscritta al n. 204 del registro ordinanze 2009 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 34, prima serie speciale, dell’anno 2009.
Visti l’atto di costituzione della Pizzeria P., ditta individuale di C. D., nonché l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nell’udienza pubblica del 6 ottobre 2010 il Giudice relatore Alessandro Criscuolo; udito l’avvocato dello Stato Gabriella Palmieri per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto
1. — Il Tribunale amministrativo regionale per la Liguria (d’ora in avanti, T.A.R.), con l’ordinanza indicata in epigrafe, ha sollevato, in riferimento agli articoli 97, primo comma, 24 e 113 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell’art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro), «nella parte in cui prevede che “ai provvedimenti del presente articolo non si applicano le disposizioni di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241” e, segnatamente, nella parte in cui esclude l’applicazione ai provvedimenti de quibus dell’art. 3 comma 1 della legge 7 agosto 1990, n. 241».
2. — Il rimettente riferisce che, con ricorso notificato il 27 maggio 2008, C. D., titolare di una ditta individuale per la produzione e il recapito di pizze da asporto, ha impugnato un provvedimento con il quale il Servizio ispezione del lavoro della Direzione provinciale del lavoro di Genova, in seguito a una visita ispettiva presso i locali dell’impresa, aveva disposto, ai sensi dell’art. 14, comma 1, del citato d.lgs., la sospensione dell’attività imprenditoriale, avendo accertato l’impiego di due fattorini addetti al recapito delle pizze da asporto (pari al 66 per cento del totale dei lavoratori presenti sul posto di lavoro), non risultanti dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria.
Il giudice a quo, dopo aver riassunto i motivi del ricorso (violazione degli artt. 3 e 24 Cost., in relazione all’art. 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241 – recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi» – e all’art. 14 d.lgs. n. 81 del 2008 e connesso eccesso di potere per omessa motivazione; eccesso di potere per omessa motivazione, per contraddittorietà e per manifesta ingiustizia), prosegue osservando che, come esposto dal titolare della ditta, sarebbero stati esibiti agli ispettori del lavoro copie dei contratti di collaborazione autonoma e occasionale conclusi con i due fattorini (circostanza risultante dal verbale di accesso ispettivo). Ad onta di ciò il provvedimento di sospensione, avente conseguenze gravissime sulla vita di una piccola impresa come quella ricorrente, sarebbe stato adottato in totale assenza di motivazione, benché questa fosse necessaria avuto riguardo al carattere discrezionale del provvedimento ed alla volontà manifestata dalle parti in ordine all’inesistenza del vincolo di subordinazione.
Il T.A.R. Precisa di avere accolto l’istanza diretta ad ottenere la sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato e di aver poi trattenuto la causa per la decisione. Argomenta sulla rilevanza della questione di legittimità costituzionale, sottolineando che l’obbligo generale di motivazione degli atti amministrativi fu introdotto nel vigente ordinamento dall’art. 3, comma 1, della legge n. 241 del 1990, sicché, mentre prima di detta legge il difetto di motivazione integrava una figura sintomatica di eccesso di potere, oggi configura il vizio di violazione di legge.
La disposizione censurata, statuendo che «ai provvedimenti del presente articolo non si applicano le disposizioni di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241», verrebbe a sottrarre i provvedimenti di sospensione dell’attività imprenditoriale all’obbligo generale di motivazione. Pertanto essa, dovendo trovare applicazione nella fattispecie, impedirebbe al tribunale di conoscere della relativa censura. D’altro canto, il dedotto difetto di motivazione non potrebbe neppure essere valutato sotto il profilo dell’eccesso di potere, perché la norma censurata escluderebbe in modo espresso il relativo obbligo, la cui mancanza, dunque, non potrebbe costituire sintomo del detto vizio.
Inoltre, ad avviso del Collegio, la questione non sarebbe manifestamente infondata. Infatti, l’obbligo di motivare i provvedimenti amministrativi – di cui all’art. 3, comma 1, della legge n. 241 del 1990 – costituirebbe un principio generale, attuativo sia dei canoni d’imparzialità e di buon andamento della pubblica amministrazione, ai sensi dell’art. 97 Cost., sia di altri interessi costituzionalmente protetti, come il diritto di difesa contro gli atti della stessa pubblica amministrazione, ai sensi degli artt. 24 e 113 Cost. Di più, il suddetto obbligo sarebbe principio del patrimonio costituzionale comune dei Paesi europei, desumibile dall’art. 253 del Trattato sull’Unione europea (oggi art. 296, comma 2, del Trattato di Lisbona sul funzionamento dell’Unione europea, ratificato dall’Italia con legge 2 agosto 2008, n.130, ed entrato in vigore il 1° dicembre 2009), che lo estende addirittura agli atti normativi.
I principi d’imparzialità e di buon andamento, di cui all’art. 97 Cost., esigerebbero dunque che, quando l’interesse pubblico si fronteggia con un interesse privato, l’amministrazione debba dare conto, attraverso la motivazione, di aver ponderato gli interessi in conflitto. In altri termini, in caso di provvedimenti discrezionali, «la motivazione costituisce lo strumento principe a mezzo del quale effettuare il controllo di legittimità dell’atto, consentendo al giudice il sindacato sull’iter logico seguito dall’autorità amministrativa e sul ricorrere dei presupposti del potere in concreto esercitato».
In questo quadro, l’esclusione degli obblighi di motivazione per i provvedimenti di sospensione dell’attività imprenditoriale si porrebbe anche in contrasto con gli artt. 24 e 113 Cost., in quanto limiterebbe la tutela giurisdizionale contro gli atti della pubblica amministrazione.
3. — La parte privata si è costituita nel giudizio di legittimità costituzionale, insistendo per la declaratoria di illegittimità della norma censurata.
Essa, nel condividere le argomentazioni del giudice a quo, sottolinea come la motivazione sia canone fondamentale del diritto non soltanto italiano ma anche europeo, consentendo la trasparenza dell’azione amministrativa, la verifica sulla legittimità del provvedimento e l’esercizio di una concreta tutela giurisdizionale.
L’eliminazione del relativo obbligo, dunque, renderebbe non controllabile la detta azione, legittimando l’arbitrio. Al riguardo, è richiamata l’opinione della dottrina che, ben prima della legge n. 241 del 1990, avrebbe individuato negli artt. 24, 97 e 113 Cost. Il fondamento di tale obbligo.
La parte privata ritiene che ai profili sollevati dal T.A.R. Andrebbe aggiunta la violazione dell’art. 3 Cost. Sotto l’aspetto dell’ingiustificata disparità di trattamento tra tipologie di sanzione. Infatti, l’art. 14 del d.lgs. n. 81 del 2008 costituirebbe un unicum nel vigente ordinamento, nel quale tutte le fattispecie sanzionatorie dovrebbero essere motivate.
Inoltre, andrebbero considerate le gravi conseguenze del provvedimento, caratterizzato da ampi spazi di discrezionalità, tali da impedire ogni difesa, come emergerebbe anche dalle condizioni richieste per ottenerne la revoca. Infine la norma, così come formulata, sarebbe diretta a colpire in primis gli esercizi molto piccoli, in quanto le imprese di medie o grandi dimensioni ben difficilmente potrebbero subire contestazioni tali da riguardare il 20 per cento dell’organico.
4. — Il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, è intervenuto nel giudizio di legittimità costituzionale, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile o infondata.
La difesa dello Stato rileva che la normativa censurata, al fine di contrastare il lavoro irregolare e di assicurare il rispetto delle regole di prevenzione nei luoghi di lavoro, disciplina il procedimento per l’adozione della misura cautelare che dispone la sospensione dell’attività imprenditoriale, da porre in essere in presenza di determinati presupposti e di condizioni di effettivo rischio e pericolo, certificati nel verbale redatto dagli ispettori del lavoro, fatta salva l’applicazione delle sanzioni penali e amministrative vigenti.
La procedura sarebbe diretta al rispetto delle esigenze di celerità e di non aggravamento del procedimento, con prevalenza dell’interesse pubblico primario tutelato dall’art. 97 Cost., avuto riguardo alla particolare finalità della disposizione, per la quale si sarebbe reso necessario escludere l’applicabilità della legge n. 241 del 1990 allo scopo di evitare che il provvedimento di sospensione sia adottato soltanto all’esito del procedimento sanzionatorio.
Ad avviso dell’interveniente, peraltro, un’interpretazione costituzionalmente orientata dell’art. 14, comma 1, del d.lgs. n. 81 del 2008, imporrebbe di ritenere che la norma, nella parte in cui esclude l’applicazione della legge n. 241 del 1990, faccia salvo l’obbligo di motivazione del provvedimento di sospensione, perché questo è imposto direttamente dalle norme costituzionali, a garanzia del diritto del privato di agire in giudizio a tutela delle situazioni giuridiche ritenute lese da provvedimenti amministrativi.
Il detto obbligo, infatti, discenderebbe dagli artt. 24, 97 e 113 Cost., mentre la mancanza di motivazione avrebbe configurato una figura sintomatica di eccesso di potere prima ancora che fosse introdotto l’art. 3 della citata legge.
Sotto tale aspetto, la disposizione censurata non violerebbe i principi costituzionali invocati dal rimettente, in quanto «il richiamo ai presupposti di legge accertati nel verbale ispettivo costituisce un momento del procedimento amministrativo su cui si fonda, sotto il profilo sostanziale, la legittimità del provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale».

Considerato in diritto
1. — Il Tribunale amministrativo regionale per la Liguria (d’ora in avanti, T.A.R.), con l’ordinanza indicata in epigrafe, dubita della legittimità costituzionale – in riferimento agli articoli 97, primo comma, 24 e 113 della Costituzione – dell’art. 14, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell’art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro), nella parte in cui prevede che «ai provvedimenti del presente articolo non si applicano le disposizioni di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241» e, segnatamente, nella parte in cui esclude l’applicazione ai provvedimenti de quibus dell’art. 3, comma 1, della legge ora citata (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), concernente l’obbligo di motivazione dei provvedimenti amministrativi.
2. — Il rimettente è chiamato a pronunciare in un giudizio amministrativo promosso dal titolare di una ditta individuale, avente ad oggetto la produzione e la vendita di pizze da asporto, nei confronti del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l’annullamento di un provvedimento, adottato dalla Direzione provinciale del lavoro di Genova. Con esso è stata disposta la sospensione dell’attività imprenditoriale, essendo risultato l’impiego di due fattorini addetti al recapito delle pizze (pari al 66 per cento del totale dei lavoratori presenti sul posto di lavoro), non emergenti dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria. Il giudice a quo ritiene che la norma censurata, in forza della quale il provvedimento di sospensione è stato emesso, sia in contrasto con i parametri costituzionali dianzi indicati, perché l’obbligo di motivazione dei provvedimenti amministrativi, di cui all’art. 3, comma 1, della legge n. 241 del 1990, costituisce un principio generale, che attua i canoni costituzionali di imparzialità e buon andamento dell’amministrazione, ai sensi dell’art. 97 Cost., nonché la tutela del diritto di difesa contro gli atti della pubblica amministrazione, ai sensi degli artt. 24 e 113 Cost.
3. — In via preliminare, si deve rilevare che è impugnato l’art. 14, comma 1, del d.lgs. n. 81 del 2008, nel testo originario (in Gazzetta Ufficiale del 30 aprile 2008, entrato in vigore il 15 maggio 2008). Detta disposizione è stata dapprima modificata dall’art. 41, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e poi sostituita dall’art. 11, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 3 agosto 2009, n. 106 (Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro). Peraltro, con l’ordinanza di rimessione la norma è censurata nella parte in cui dispone che «Ai provvedimenti del presente articolo non si applicano le disposizioni di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241» e, segnatamente, «nella parte in cui esclude l’applicazione ai provvedimenti de quibus dell’art. 3, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241, per contrasto con gli artt. 97, comma 1, 24 e 113 Cost.». In tale dettato la disposizione non ha subito modifiche nelle tre versioni suddette. Pertanto, avuto riguardo alla persistenza del medesimo contenuto precettivo recato in parte qua dalle menzionate disposizioni, la questione deve ritenersi trasferita sulla nuova norma, sostitutiva di quella originaria e identica a questa, addirittura nella stessa formulazione letterale (nei giudizi in via incidentale: sentenze n. 270 e n. 84 del 1996; nei giudizi in via principale: sentenze n. 40 del 2010 e n. 237 del 2009).
4. — Ancora in via preliminare, si deve osservare che, per giurisprudenza costante di questa Corte, l’oggetto del giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale è limitato alle disposizioni e ai parametri indicati nelle ordinanze di rimessione, non potendo essere considerati, oltre i limiti in queste fissati, ulteriori questioni o profili dedotti dalle parti, eccepiti ma non fatti propri dal giudice a quo oppure diretti ad ampliare o modificare il contenuto delle stesse ordinanze. Ne deriva che sono inammissibili, e non possono formare oggetto di esame in questa sede, le deduzioni della parte privata dirette ad estendere il thema decidendum, non soltanto attraverso l’invocazione di ulteriori parametri costituzionali, ma anche con la denunzia di altre disposizioni rispetto a quella sospettata d’illegittimità costituzionale dal rimettente (ex plurimis: sentenze n. 50 del 2010, n. 311 e n. 236 del 2009).
5. — L’Avvocatura dello Stato ha dedotto l’inammissibilità della questione, ma l’eccezione (peraltro priva di un adeguato apparato argomentativo) non è fondata.
Infatti il T.A.R. Ha motivato, sia pure in termini concisi, sulla rilevanza e sulla non manifesta infondatezza, ed ha aggiunto che il dettato normativo conduce ad escludere in modo espresso l’obbligo di motivazione per il provvedimento impugnato nel giudizio a quo, così rendendo palese, in forma implicita ma chiara, di non poter ricercare un’interpretazione costituzionalmente orientata della norma censurata. Si tratta di valutazioni non implausibili, che consentono di dare ingresso alla questione di legittimità costituzionale.
6. — Nel merito, essa è fondata.
6.1. — Si deve premettere che l’art. 3, comma 1, della legge n. 241 del 1990 (e successive modificazioni) stabilisce che «ogni provvedimento amministrativo, compresi quelli concernenti l’organizzazione amministrativa, lo svolgimento dei pubblici concorsi ed il personale, deve essere motivato, salvo che nelle ipotesi previste dal comma 2. La motivazione deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell’amministrazione, in relazione alle risultanze dell’istruttoria». Il comma 2, poi, esclude la necessità della motivazione per gli atti normativi e per quelli a contenuto generale.
La norma sancisce ed estende il principio, di origine giurisprudenziale, che in epoca anteriore all’entrata in vigore della legge n. 241 del 1990 aveva già affermato la necessità della motivazione, con particolare riguardo al contenuto degli atti amministrativi discrezionali, nonché al loro grado di lesività rispetto alle situazioni giuridiche dei privati, individuando nella insufficienza o mancanza della motivazione stessa una figura sintomatica di eccesso di potere.
L’obbligo di motivare i provvedimenti amministrativi è diretto a realizzare la conoscibilità, e quindi la trasparenza, dell’azione amministrativa. Esso è radicato negli artt. 97 e 113 Cost., in quanto, da un lato, costituisce corollario dei principi di buon andamento e d’imparzialità dell’amministrazione e, dall’altro, consente al destinatario del provvedimento, che ritenga lesa una propria situazione giuridica, di far valere la relativa tutela giurisdizionale.
6.2. — In questo quadro, la disposizione censurata non è conforme ai parametri costituzionali sopra indicati.
Infatti essa, escludendo in modo espresso l’applicabilità dell’intera legge n. 241 del 1990 ai provvedimenti di sospensione dell’attività imprenditoriale, previsti dall’art. 14, comma 1, del d.lgs. n. 81 del 2008, nel testo sostituito dall’art. 11, comma 1, lettera a), del d.lgs. n. 106 del 2009, rende non applicabile anche a tali provvedimenti l’obbligo di motivazione di cui all’art. 3, comma 1, di detta legge, consentendo così all’organo o ufficio procedente di non indicare «i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell’amministrazione, in relazione alle risultanze dell’istruttoria».
Restano, dunque, elusi i principi di pubblicità e di trasparenza dell’azione amministrativa, pure affermati dall’art. 1, comma 1, della legge n. 241 del 1990, ai quali va riconosciuto il valore di principi generali, diretti ad attuare sia i canoni costituzionali di imparzialità e buon andamento dell’amministrazione (art. 97, primo comma, Cost.), sia la tutela di altri interessi costituzionalmente protetti, come il diritto di difesa nei confronti della stesse amministrazione (artt. 24 e 113 Cost.; sul principio di pubblicità, sentenza n. 104 del 2006, punto 3.2 del Considerato in diritto). E resta altresì vanificata l’esigenza di conoscibilità dell’azione amministrativa, anch’essa intrinseca ai principi di buon andamento e d’imparzialità, esigenza che si realizza proprio attraverso la motivazione, in quanto strumento volto ad esternare le ragioni e il procedimento logico seguiti dall’autorità amministrativa. Il tutto in presenza di provvedimenti non soltanto a carattere discrezionale, ma anche dotati di indubbia lesività per le situazioni giuridiche del soggetto che ne è destinatario.
Né può condividersi l’argomento della difesa dello Stato, secondo cui la previsione normativa sarebbe diretta «al rispetto delle esigenze di celerità e di non aggravamento del procedimento, con prevalenza dell’interesse pubblico primario tutelato dall’art. 97 Cost. In considerazione della particolare finalità della disposizione, per la quale l’esclusione dell’applicabilità della legge n. 241 del 1990 si è resa necessaria per evitare che il provvedimento di sospensione venga adottato solo all’esito del procedimento sanzionatorio».
Invero, la giusta e doverosa finalità di tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori, nonché di contrastare il fenomeno del lavoro sommerso e irregolare, non è in alcun modo compromessa dall’esigenza che l’amministrazione procedente dia conto, con apposita motivazione, dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche che ne hanno determinato la decisione, con riferimento alle risultanze dell’istruttoria.
Pertanto, deve essere dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 14, comma 1, del d.lgs. n. 81 del 2008, come sostituito dall’art. 11, comma 1, lettera a), del d.lgs. n. 106 del 2009, nella parte in cui, stabilendo che ai provvedimenti di sospensione dell’attività imprenditoriale previsti dalla citata norma non si applicano le disposizioni di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, esclude l’applicazione ai medesimi provvedimenti dell’art. 3, comma 1, della citata legge n. 241 del 1990.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l’illegittimità costituzionale dell’articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell’art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e di sicurezza nei luoghi di lavoro), come sostituito dall’articolo 11, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 3 agosto 2009, n. 106 (Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro), nella parte in cui, stabilendo che ai provvedimenti di sospensione dell’attività imprenditoriale previsti dalla citata norma non si applicano le disposizioni di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), esclude l’applicazione ai medesimi provvedimenti dell’articolo 3, comma 1, della legge n. 241 del 1990.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 2 novembre 2010.
F.to:
Francesco AMIRANTE, Presidente
Alessandro CRISCUOLO, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 5 novembre 2010.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA




sabato 22 gennaio 2011

Scuola: classi spesso più inquinate che fuori, linee guida per aria sana. Dal Ministero della salute per ridurre rischi allergie e asma

SCUOLA: CLASSI SPESSO PIU' INQUINATE CHE FUORI, LINEE GUIDA PER ARIA SANA =
DAL MINISTERO DELLA SALUTE PER RIDURRE RISCHI ALLERGIE E ASMA

Roma, 22 gen. - (Adnkronos/Adnkronos Salute) - Aria pulita nelle
scuole per contrastare l'aumento di asma e allergie fra i piccoli
italiani. E l'obiettivo delle "Linee di indirizzo per la prevenzione
nelle scuole dei fattori di rischio indoor" per questi disturbi, messe
a punto dal ministero della Salute in accordo con le Regioni e
pubblicate in Gazzetta ufficiale. Nel nostro Paese circa il 20% della
popolazione e' allergico e i bambini sono i piu' colpiti. L'asma
bronchiale, assieme all'obesita', e' tra le malattie croniche piu'
frequenti nell'infanzia. In particolare, si registra un aumento di
rinite allergica ed eczema nei bambini fra i 6 e 7 anni e negli
adolescenti tra i 13 e 14 anni. E l'aria che si respira in classe
spesso non aiuta, anzi.

Secondo lo studio pilota Hese-Health Effect of School
Environment, promosso e finanziato dalla Commissione Europea e
condotto in 5 Paesi, fra cui l'Italia, su un campione di 21 scuole
elementari, fra i banchi le concentrazioni di PM10 e CO2 sono piu'
elevate che all'esterno. In classe sono poi presenti muffe e altri
allergeni, con conseguenze sulla salute dei bambini e dei ragazzi. Le
linee di indirizzo richiamano l'attenzione delle Istituzioni, in primo
luogo della scuola, e della popolazione in generale sull'importanza
delle condizioni di igiene e di qualita' dell'aria negli ambienti
scolastici.

Viene delineato un quadro integrato di interventi di prevenzione
da realizzare negli istituti, compresi gli spazi esterni e le mense,
per limitare il piu' possibile il contatto dei bambini allergici con i
fattori di rischio indoor maggiormente implicati nell'induzione e
nell'aggravamento delle allergie. In Italia - si ricorda nel documento
- i ragazzi trascorrono negli edifici scolastici da 4 a 8 ore al
giorno, per almeno 10 anni. Gli studi effettuati finora dimostrano che
gli edifici scolastici italiani frequentemente presentano gravi
problemi igienico-sanitari, per la cattiva qualita' delle costruzioni,
per carenza di manutenzione e per problemi correlati al cattivo
condizionamento dell'aria. (segue)

(Mad/Pn/Adnkronos)
22-GEN-11 18:16

NNNN
SCUOLA: CLASSI SPESSO PIU' INQUINATE CHE FUORI, LINEE GUIDA PER ARIA SANA (2) =

(Adnkronos/Adnkronos Salute) - Per far respirare aria pulita
agli allievi lungo la Penisola, il documento entra nel dettaglio delle
misure e degli interventi da attuare. Misure che, "per essere
efficaci, devono essere associate a campagne di sensibilizzazione,
informazione e formazione".

Fra gli interventi di profilassi di carattere generale
suggeriti, favorire sempre la ventilazione e il ricambio dell'aria (la
presenza di condensa sui vetri delle finestre e' indice di inadeguata
ventilazione); asportare quotidianamente la polvere dalle superfici
con panni umidi; aspirare regolarmente ogni settimana con
aspirapolveri dotati di filtri ad alta efficienza; effettuare una
pulizia piu' accurata durante la stagione pollinica; sottoporre a
periodiche sanificazioni anche gli strumenti di gioco dei bambini,
come le 'sabbionaie' (utilizzate soprattutto nelle scuole materne) che
possono divenire facili ricettacoli di polvere, sporcizia o peli di
animali.

Nelle aule vanno evitati carta da parati, tappeti, moquette,
tende e accumuli di libri e giornali, e si consiglia di appendere i
cappotti all'esterno delle aule. Vanno plastificati poster e fogli di
lavoro da esporre alle pareti, per facilitarne la pulizia con panni
umidi. (segue)

(Mad/Pn/Adnkronos)
22-GEN-11 18:38

NNNN

ANSA/ BOOM ALLERGIE, NORME MINISTERO PER ARIA PULITA A SCUOLA
FORMALDEIDE E ACARI, CLASSI PIU' INQUINATE DELLE STRADE
(ANSA) - ROMA, 22 GEN - L'aria che si respira a scuola apre
la mente, ma chiude naso e bronchi. Uno studio europeo condotto
anche in Italia ha rilevato infatti che dentro le pareti delle
scuole le concentrazioni di PM10 e anidride carbonica sono piu'
elevate che all'esterno. Con evidenti conseguenze sulla salute
dei bambini e dei ragazzi, come il boom di casi di asma e
allergie fra i banchi. Ecco perche' il ministero della Salute,
in accordo con Governo, regioni, comuni e province, ha
pubblicato delle linee guida per la tutela e la promozione della
salute degli ambienti chiusi.
La popolazione che soffre di asma, riniti allergiche ed
eczemi ammonta al 20% in Italia, ed e' in continuo aumento,
soprattutto nell'infanzia e adolescenza. Con pesanti effetti
sulla spesa farmaceutica e la perdita di giorni di lavoro e
scuola. A scatenare allergie o crisi di asma sono soprattutto
fumo, formaldeide, amianto, radon, pesticidi, acari della
polvere, muffe, funghi e spore, lattice e alimenti.
L'asma, con l'obesita', e' ormai la malattia cronica piu'
diffusa nell'infanzia (10-11% di bambini e adolescenti), mentre
la rinite allergica colpisce fino al 35,2% dei soggetti
pediatrici, tanto che, se il trend si mantiene, nel 2020 ne
soffrira' il 50% dei bambini. Diffuse anche le allergie
alimentari, che interessano il 6-8% dei bimbi sotto i 3 anni e
il 3-4% di quelli in eta' scolare, e quelle al lattice (2%).
Considerato che in Italia i ragazzi trascorrono a scuola da 4
a 8 ore al giorno, per almeno 10 anni, dove spesso ci sono
problemi di qualita' delle costruzioni, carenza di manutenzione
e problemi di cattivo condizionamento dell'aria, ecco perche' il
ministero ha deciso di intervenire, venendo cosi' incontro alle
strategie predisposte dall'Unione europea.
Per rendere piu' 'respirabili' aule, mense e cortili, le
linee guida suggeriscono di favorire il ricambio dell'aria,
eliminare quotidianamente la polvere da pavimenti, banchi e
cattedre con panni umidi, fare una pulizia piu' accurata nella
stagione dei pollini, ed evitare nelle aule la presenza di carta
da parati, tappeti, e tende. E ancora non accumulare libri e
giornali, limitare la presenza di armadietti, appendere i
cappotti all'esterno delle aule, plastificare i poster e fogli
di lavoro da esporre alle pareti, non tenere in classe piante
ornamentali, mantenere una temperatura ambiente intorno ai
18-20øC, assicurare una corretta e regolare manutenzione degli
impianti di riscaldamento, ventilazione o
condizionamento.(ANSA).

Y85-BR
22-GEN-11 17:10 NNNN
ANSA/ BOOM ALLERGIE, NORME MINISTERO PER ARIA PULITA A SCUOLA
FORMALDEIDE E ACARI, CLASSI PIU' INQUINATE DELLE STRADE
(ANSA) - ROMA, 22 GEN - L'aria che si respira a scuola apre
la mente, ma chiude naso e bronchi. Uno studio europeo condotto
anche in Italia ha rilevato infatti che dentro le pareti delle
scuole le concentrazioni di PM10 e anidride carbonica sono piu'
elevate che all'esterno. Con evidenti conseguenze sulla salute
dei bambini e dei ragazzi, come il boom di casi di asma e
allergie fra i banchi. Ecco perche' il ministero della Salute,
in accordo con Governo, regioni, comuni e province, ha
pubblicato delle linee guida per la tutela e la promozione della
salute degli ambienti chiusi.
La popolazione che soffre di asma, riniti allergiche ed
eczemi ammonta al 20% in Italia, ed e' in continuo aumento,
soprattutto nell'infanzia e adolescenza. Con pesanti effetti
sulla spesa farmaceutica e la perdita di giorni di lavoro e
scuola. A scatenare allergie o crisi di asma sono soprattutto
fumo, formaldeide, amianto, radon, pesticidi, acari della
polvere, muffe, funghi e spore, lattice e alimenti.
L'asma, con l'obesita', e' ormai la malattia cronica piu'
diffusa nell'infanzia (10-11% di bambini e adolescenti), mentre
la rinite allergica colpisce fino al 35,2% dei soggetti
pediatrici, tanto che, se il trend si mantiene, nel 2020 ne
soffrira' il 50% dei bambini. Diffuse anche le allergie
alimentari, che interessano il 6-8% dei bimbi sotto i 3 anni e
il 3-4% di quelli in eta' scolare, e quelle al lattice (2%).
Considerato che in Italia i ragazzi trascorrono a scuola da 4
a 8 ore al giorno, per almeno 10 anni, dove spesso ci sono
problemi di qualita' delle costruzioni, carenza di manutenzione
e problemi di cattivo condizionamento dell'aria, ecco perche' il
ministero ha deciso di intervenire, venendo cosi' incontro alle
strategie predisposte dall'Unione europea.
Per rendere piu' 'respirabili' aule, mense e cortili, le
linee guida suggeriscono di favorire il ricambio dell'aria,
eliminare quotidianamente la polvere da pavimenti, banchi e
cattedre con panni umidi, fare una pulizia piu' accurata nella
stagione dei pollini, ed evitare nelle aule la presenza di carta
da parati, tappeti, e tende. E ancora non accumulare libri e
giornali, limitare la presenza di armadietti, appendere i
cappotti all'esterno delle aule, plastificare i poster e fogli
di lavoro da esporre alle pareti, non tenere in classe piante
ornamentali, mantenere una temperatura ambiente intorno ai
18-20øC, assicurare una corretta e regolare manutenzione degli
impianti di riscaldamento, ventilazione o
condizionamento.(ANSA).

Y85-BR
22-GEN-11 17:12 NNNN

CASO RUBY: ORLANDO (IDV), MARINA BERLUSCONI PROVI ORRORE PER FESTINI





RUBY:IDV, MARINA NON HA ORRORE PER FESTINI PAPI?
TUTTA LA SOLIDARIETA' A SAVIANO
(ANSA) - ROMA, 22 GEN - "Marina Berlusconi dovrebbe provare
orrore per i festini di suo padre, chiamato papi dalle escort, e
per come si comporta con le donne trattate come oggetti e non
rispettate nella loro dignit…. Ci sorprende che proprio una
donna non si vergogni di dire ci• che dice la figlia del
premier. L'utilizzatore finale dovrebbe andare a nascondersi e
la figlia dovrebbe ringraziare chi, come Saviano, vive sotto
scorta perch‚ lotta contro la criminalit… organizzata. L'Italia
dei Valori esprime solidariet… allo scrittore campano e lo
incoraggia ad andare avanti". E' quanto afferma in una nota il
portavoce dell'Italia dei Valori, Leoluca Orlando. (ANSA).

CP
22-GEN-11 18:08 NNNN

RUBY:MARINA BERLUSCONI, ORRORE DICHIARAZIONI SAVIANO ++

(ANSA) - MILANO, 22 GEN - ''Mi fa letteralmente orrore che
una persona come Roberto Saviano, che ha sempre dichiarato di
voler dedicare ogni sua energia alla battaglia per il rispetto
della liberta', della dignita' delle persone e della legalit…,
sia arrivata a calpestare e di conseguenza a rinnegare tutto
quello per cui ha sempre proclamato di battersi''. Lo ha
dichiarato il presidente di Fininvest e Mondadori
Marina
Berlusconi in relazione alle affermazioni fatte oggi a Genova da
Roberto Saviano, che ha dedicato ai pm di Milano la laurea
honoris causa.
SAVIANO: LAUREA HONORIS CAUSA, HA DIFESO PRINCIPIO LEGALITA'

(ANSA) - GENOVA, 22 GEN - Roberto
Saviano e' stato insignito
della laurea honoris causa in giurisprudenza dall'ateneo di
Genova per ''l'importante contributo a difesa del principio di
legalita', asse portante dello Stato di diritto''. Con queste
parole il preside di Giurisprudenza, professor Paolo Comanducci
ha attribuito la laurea allo scrittore.
Subito dopo il professor Pisa ha letto la Laudatio.(ANSA).

CH
22-GEN-11 11:50 NNNN


DIV
22-GEN-11 17:10 NNNN
RUBY: MARINA BERLUSCONI, ORRORE DICHIARAZIONI SAVIANO (2)

(ANSA) - MILANO, 22 GEN - Il 'mestiere di giustizia', come lo
chiama Saviano - ha aggiunto nella sua dichiarazione
Marina
Berlusconi -, e coloro che sono chiamati ad esercitarlo non
dovrebbero avere nulla a che vedere con la persecuzione
personale e il fondamentalismo politico che questa vicenda mette
invece tristemente, e con spudorata evidenza, sotto gli occhi di
tutti''.
(ANSA).

DIV
22-GEN-11 17:11 NNNN
CASO RUBY: MARINA BERLUSCONI, BASTA PERSECUZIONE PERSONALE =

Milano, 22 gen. (Adnkronos) - "Il 'mestiere di giustizia', come
lo chiama Saviano, e coloro che sono chiamati ad esercitarlo non
dovrebbero avere nulla a che vedere con la persecuzione personale e il
fondamentalismo politico che questa vicenda mette invece tristemente,
e con spudorata evidenza, sotto gli occhi di tutti". Cosi' il
presidente di Fininvest e Mondadori,
Marina Berlusconi, commenta le
affermazioni fatte oggi a Genova da Roberto Saviano. (segue)

(Red-Afe/Col/Adnkronos)
22-GEN-11 17:23

NNNN
CASO RUBY: MARINA BERLUSCONI, BASTA PERSECUZIONE PERSONALE (2) =
ORRORE PER PAROLE DELLO SCRITTORE ROBERTO SAVIANO

(Adnkronos) - Lo scrittore napoletano oggi e' stato insignito
della laurea honoris causa in giurisprudenza all'ateneo di Genova e ha
dedicato la sua laurea ai ''magistrati Bocassini, Sangermano e Forno
che stanno vivendo momenti difficili solo per aver fatto il loro
'mestiere di giustizia'". I tre magistrati sono i titolari
dell'inchiesta sul 'caso Ruby' che coinvolge il presidente del
consiglio, Silvio Berlusconi.

"Mi fa letteralmente orrore -spiega in un comunicato la manager
Marina, figlia del premier- che una persona come Roberto Saviano, che
ha sempre dichiarato di voler dedicare ogni sua energia alla battaglia
per il rispetto della liberta', della dignita' delle persone e della
legalita', sia arrivata a calpestare e di conseguenza a rinnegare
tutto quello per cui ha sempre proclamato di battersi".

(Red-Afe/Col/Adnkronos)
22-GEN-11 17:28

NNNN
CASO RUBY: ORLANDO (IDV), MARINA BERLUSCONI PROVI ORRORE PER FESTINI =

Roma, 22 gen. (Adnkronos) - ''
Marina Berlusconi dovrebbe provare
orrore per i festini di suo padre, chiamato papi dalle escort, e per
come si comporta con le donne trattate come oggetti e non rispettate
nella loro dignita'. Ci sorprende che proprio una donna non si
vergogni di dire cio' che dice la figlia del premier". Lo afferma il
portavoce dell'Idv Leoluca Orlando.

"L'utilizzatore finale -aggiunge- dovrebbe andare a nascondersi
e la figlia dovrebbe ringraziare chi, come Saviano, vive sotto scorta
perche' lotta contro la criminalita' organizzata. L'Italia dei valori
esprime solidarieta' allo scrittore campano e lo incoraggia ad andare
avanti''.

(Red-Pol/Col/Adnkronos)
22-GEN-11 18:15

NNNN

ZCZC1054/SXA
YGE35517
R POL S0A QBXB
SAVIANO: LAUREA HONORIS CAUSA, HA DIFESO PRINCIPIO LEGALITA' (2)

(ANSA) - GENOVA, 22 GEN - ''La criminalita' organizzata teme
la parola, proclamata in pubblico o scritta in un libro, se
questa scuote le coscienze''. E' questo uno dei passi piu'
significativi della Laudatio per la Laurea honoris causa in
Giurisprudenza attribuita dall'Ateneo di Genova a Roberto
Saviano.
''Certo - scrive Paolo Pisa, docente a Giurisprudenza e
redattore della Laudatio - non saranno solo le parole a
sconfiggere camorra o mafia. Se la disoccupazione giovanile
sfiora in alcune zone il 50% e in esse la criminalita'
organizzata e' il primo datore di lavoro, appare fin troppo
ovvio che l'ambito politico, economico e sociale rimane
fondamentale''.
Pisa si augura che ''tra qualche anno possiamo conferire una
laurea honoris causa anche ad una personalita' che sappia
coniugare la lotta sui diversi fronti''.(ANSA).

CH/MRS
22-GEN-11 11:51 NNNN
ZCZC1113/SXA
YGE35603
R POL S0A QBXB
SAVIANO: LAUREA HONORIS CAUSA;VINCENZI,BELLISSIMA INIZIATIVA
(V. 'SAVIANO: LAUREA HONORIS CAUSA...' DELLE 11.50 CIRCA)
(ANSA) - GENOVA, 22 GEN - ''Finalmente l'inaugurazione
dell'anno accademico, all'Universita' di Genova, pone un tema
d'interesse generale per il Paese, la legalita'''. Il sindaco
del capoluogo ligure, Marta Vincenzi, commenta cosi' la scelta
dell'ateneo di inaugurare l'anno accademico con la consegna
della laurea honoris causa a Roberto Saviano. ''E' una
bellissima scelta'', aggiunge la prima cittadina.
''L'Universita di Genova pone al centro il ruolo degli
intellettuali italiani - aggiunto la Vincenzi - che sono uno
stimolo d'intelligenza da dare al Paese. Questa modalita'
d'inaugurare l'anno accademico per la legalita' mi piace molto
ed e' bellissima''.(ANSA).

YTM-GTT
22-GEN-11 12:00 NNNN
ZCZC1116/SXA
YGE35613
R POL S0A QBXB
SAVIANO: LAUREA HONORIS CAUSA; COFFERATI, BEL RICONOSCIMENTO
(V. 'SAVIANO: LAUREA HONORIS CAUSA...' DELLE 11.50 CIRCA)
(ANSA) - GENOVA, 22 GEN - ''E' molto bello che l'Universita'
di Genova abbia scelto di dare un riconoscimento a una persona
di straordinario coraggio, al suo lavoro, al suo impegno per la
legalita'''. L'europarlamentare del Pd, ed ex segretario della
Cgil, Sergio Cofferati, commenta cosi' la scelta dell'ateneo
ligure di conferire la laura honoris causa in Giurisprudenza
allo scrittore Roberto Saviano.
''La criminalita' va combattuta i primo luogo dallo Stato -
aggiunge l'ex sindaco di Bologna, a margine della cerimonia di
consegna della laurea - ma anche da tutti coloro che sono
impegnati in prima fila per la cultura della legalita'''.
''E' un segno triste dei tempi d'oggi - sottolinea ancora
Cofferati a proposito del boicottaggio nei confronti dei libri
di Saviano proposto da alcuni partiti - il fatto che qualcuno
vuole tenere fuori dalle biblioteche o non far parlare chi
scrive libri e parla di mafia e criminalita' organizzata, uno
degli aspetti piu' negativi della nostra societa' contro la
legalita' e contro l'idea stessa di rispetto della
persona''.(ANSA).

YTM-GTT
22-GEN-11 12:00 NNNN
ZCZC1294/SXA
YGE35809
U PEC S0A QBXB
SAVIANO, CHI PRENDE POSIZIONE CRITICA SI ASPETTI FANGO

(ANSA) - GENOVA, 22 GEN - ''Non si puo' negare che chiunque
oggi decida di prendere una posizione critica sa quello che lo
aspetta: delegittimazione e fango''. Lo ha detto Roberto Saviano
nella lectio magistralis tenuta a Genova per il conseguimento
della laurea honoris causa in Giurisprudenza.(ANSA).

CH
22-GEN-11 12:27 NNNN
ZCZC1344/SXA
YGE35861
B CRO S0A QBXB
++ RUBY: SAVIANO, DEDICO MIA LAUREA A PM POOL MILANO ++

(ANSA) - GENOVA, 22 GEN - ''Dedico questa mia laurea ai
magistrati Boccassini, Sangermano e Forno che stanno vivendo
momenti difficili solo per aver fatto il loro mestiere di
giustizia''. Lo ha detto Roberto Saviano nella lectio
magistralis tenuta a Genova per il conseguimento della laurea
honoris causa in Giurisprudenza. (ANSA).

YTM-CH
22-GEN-11 12:31 NNNN
ZCZC
ADN0264 3 CRO 0 ADN CRO NAZ RLI

CASO RUBY: SAVIANO DEDICA LAUREA HONORIS CAUSA A BOCCASSINI, SANGERMANO E FORNO =

Genova, 22 gen. (Adnkronos) - Lo scrittore Roberto Saviano ha
dedicato la laurea ad honorem in giurisprudenza ricevuta questa
mattina all'universita' di Genova "ai magistrati Ilda Boccassini,
Antonio Sangermano e Pietro Forno che stanno vivendo giornate
complicate solo per avere fatto il loro mestiere".

(Sca/Ct/Adnkronos)
22-GEN-11 12:38

NNNN
ZCZC
AGI0156 3 CRO 0 R01 /

SAVIANO:DEDICO LAUREA A MAGISTRATI BOCCASSINI, SANGERMANO E FORNO =
(AGI) - Genova, 22 gen. - "Dedico questa laurea ai magistrati
Boccassini, Sangermano e Forno che in questi giorni stanno
vivendo giornate complicate solo per aver fatto il proprio
lavoro". Lo ha detto Roberto Saviano al termine del suo
intervento dopo aver ricevuto la laurea 'honoris causa' in
Giurisprudenza all'Universita' di Genova. (AGI)
Ge2/Mav/Stp
221247 GEN 11

NNNN
ZCZC1630/SXA
YGE36131
U CRO S0A QBXB
RUBY: SAVIANO, DEDICO MIA LAUREA A PM POOL MILANO (2)

(ANSA) - GENOVA, 22 GEN - Saviano ha concluso la sua lectio
magistralis con la dedica ai magistrati milanesi tra le lacrime.
Lo scrittore e' stato a lungo applaudito dalla platea di
studenti e docenti universitari, che al termine del suo
intervento gli hanno tributato anche una standing
ovation.(ANSA).

CH
22-GEN-11 12:58 NNNN
ZCZC
ADN0359 3 CRO 0 ADN CRO NAZ RLI

POLITICA: SAVIANO, DELEGITTIMATO CHI RACCONTA VERITA' =

Genova, 22 gen. - (Adnkronos) - Chi racconta la verita' sul
potere oggi in Italia viene delegittimato e ha paura. E' l'allarme
lanciato dallo scrittore Roberto Saviano questa mattina a Genova nella
sua lectio magistralis pronunciata all'universita' che gli ha
conferito la laurea ad honorem in Giurisprudenza. "Le ore che vive il
Paese -ha detto Saviano- sono complesse nella misura in cui chi
racconta oggi ha paura. Siamo in democrazia -ha precisato- ma non si
puo' negare che chi chiunque decida di prendere posizione critica
verso il potere, verso il governo, sa cosa lo aspetta:
delegittimazione, fango. La macchina del fango colpisce chi cerca di
criticare".

Secondo Saviano "c'e' un meccanismo strano: se tu racconti
quello che e' considerato dai magistrati un mio crimine nelle mie
stanze private, io racconto le tue stanze private, racconto il tuo
spazio. Attenzione, tutti hanno gli scheltrini negli armadi. In questo
paese -ha aggiunto Saviano- la parola continua ad esistere, per
fortuna, ma si ha soprattutto paura di una conseguenza personale.
Questo sta avvenendo, e' sempre avvenuto a chi cerca di contrastare le
organizzazione le criminali. L'obiettivo e' quello di dire: siamo
tutti cosi'".

Secondo lo scrittore "compito di un intellettuale in queste ore
e' quello di dire: non e' vero non siamo tutti uguali", in momenti in
cui "l'obiettivo continuo di parte dei media e' dimostrare che siamo
tutti sporchi e quindi dobbiamo stare tutti zitti". Da parte di chi
ascolta "il compito e' quello di discernere".

(Sca/Ct/Adnkronos)
22-GEN-11 13:17

NNNN
ZCZC1883/SXA
YGE36408
R POL S0A QBXB
SAVIANO:RETTORE GENOVA, CON LAUREA ABBIAMO INTESO DIFENDERLO
(V. 'SAVIANO: LAUREA HONORIS CAUSA...' DELLE 11.50 CIRCA)
(ANSA) - GENOVA, 22 GEN - ''Abbiamo deciso di attribuire la
laurea honoris causa a Saviano perche' in questo modo abbiamo
inteso difenderlo''. Lo ha detto il rettore dell'universita' di
Genova, Giacomo Deferrari a margine della cerimonia di
attribuzione del riconoscimento.
''Posso dire che in questo momento - ha detto il rettore -
abbiamo avuto coraggio. Saviano chiarisce problematiche
difficili, bisogna difenderlo''.(ANSA).

YTM-CH
22-GEN-11 13:24 NNNN
MAW9151 4 pol gn00 548 ITA0151;
Saviano: Oggi compito intellettuali è dire non siamo tutti uguali
Chiunque prende posizione contro Governo sa che gli aspetta fango

Genova, 22 gen. (TMNews) - "Oggi il compito di un intellettuale è
dire 'non siamo tutti uguali, non facciamo tutti le stesse cose':
non si tratta di essere superiori ma diversi". Lo ha detto il
giornalista e scrittore Roberto Saviano durante la lectio
magistralis che ha tenuto questa mattina all'Università di Genova
dopo il conferimento della laurea honoris causa in
giurisprudenza. "Il racconto - ha sottolineato lo scrittore
napoletano - è parte del diritto, non può esistere diritto senza
racconto. Le ore che sta vivendo il Paese sono complesse nella
misura in cui chi racconta ha paura. Siamo in democrazia - ha
proseguito - non in un regime, ma non si può negare che chiunque
decida di prendere una posizione critica verso il potere e il
Governo sa già cosa gli può succedere: delegittimazione e fango".

"La parola critica - ha precisato Saviano - continua ad esistere
e per fortuna ha anche spazio ma si ha paura soprattutto di una
conseguenza personale, che spesso non riguarda quello su cui stai
scrivendo. L'obiettivo, purtroppo anche da parte istituzionale,
non è quello di dire 'quello che si dice è falso' ma 'siamo tutti
così'". "C'è un meccanismo strano - ha aggiunto - se racconti
quello che viene considerato dai magistrati un mio crimine, io
racconto le tue stanze private, il tuo spazio perché tutti hanno
gli scheletrini negli armadi. Oggi sembra che tutto sia
impossibile da mutare, ma credo che sia necessario avere ancora
la lucidità di capire che possiamo cambiare molte cose, non
sopportare più", ha concluso Saviano.

Fos/Ral

221331 gen 11
ZCZC
DIR0202 3 POL 0 RR1 / DIR

SAVIANO. MARINO (PD): DA' VOLTO A ITALIA ONESTA CHE NON S'ARRENDE


(DIRE) Roma, 22 gen. - "Il conferimento a Roberto Saviano della
laurea honoris causa in Giurisprudenza da parte dell'Universita'
di Genova e' un riconoscimento di grande valore simbolico a un
giovane scrittore che ha fatto del suo mestiere, e della sua
stessa vita, una battaglia senza sosta per la legalita' e la
giustizia". Lo dice il senatore Ignazio Marino, presente stamane
alla cerimonia di inaugurazione dell'anno accademico dell'ateneo
genovese, nel corso della quale e' stato consegnato il premio.
"Ripetiamo spesso che Roberto ha fatto conoscere in tutto il
mondo l'universo della mafia e della criminalita' organizzata,
che il suo lavoro continua a far parlare di un male che ha radici
lontane e che appare inscalfibile- prosegue Marino- ha anche dato
un volto, pero', e di questo gli siamo grati, ad un'altra parte
del paese, ai tantissimi italiani che non hanno mai smesso di
lottare contro questa realta', ognuno con i suoi strumenti, chi
con i codici e le leggi, chi con la scrittura".
"Ci sono zone di questa Italia, momenti della nostra storia,
in cui vivere con onesta' e giustizia richiede dosi supplementari
di tenacia, coraggio e determinazione- sottolinea il senatore Pd-
Saviano incarna tutto questo, assieme all'immagine di un'Italia
che non si arrende di fronte alle mafie ne' ad altri modelli di
corruzione e di impunita'. Per queste ragioni sono
particolarmente orgoglioso del ringraziamento che oggi gli ha
fatto avere l'Universita' di Genova".

(Com/Vid/ dire)
15:50 22-01-11

NNNN

ACQUA INQUINATA: MOLISE, MILLE ADESIONI A CLASS ACTION IDV

=
(AGI ) - Campobasso, 22 gen. - L'Italia dei Valori guida la
class action dei 70mila residenti del Basso Molise, che a
Natale non poterono usufruire dell'acqua potabile a causa della
presenza nelle tubature di trialometano. Sono circa mille i
cittadini che hanno gia' aderito all'iniziativa per chiedere
l'accertamento della verita' e il risarcimento dei danni
quantificati in mille euro a famiglia.
"Procederemo con due azioni distinte", dice Cristiano Di
Pietro, consigliere provinciale, "La prima e' quella
risarcitoria da inoltrare al tribunale competente, cioe' quello
di Roma, per non aver potuto furire dell'acqua potabile nelle
due settimane a cavallo delle festivita'. Poi procederemo con
un esposto alla procura della Repubblica di Larino per chiedere
l'accertamento delle responsabilita'".
L'istituto superiore di Sanita' ha accertato che l'aumento
dei trialometani e' stato provocato dal contatto tra materiale
organico, di cui non si conosce la natura e la provenienza, e
il cloro usato per la potabilizzazione. Molise Acque, la
societa' regionale che gestisce l'invaso del Liscione e
l'impianto di potabilizzazione cui sono collegati gli
acquedotti comunali della costa, aveva addebitato la
disfunzione ai detriti riversati nella diga dalle abbondanti
piogge.
"E' l'ora della chiarezza", ha detto Di Pietro, "e del
parziale ristoro dei disguidi subiti da famiglie ed aziende".
(AGI)
Dpg
221810 GEN 11

NNNN

Presidenza del Consiglio dei Ministri - Conferenza Unificata - Accordo 18 novembre 2010 - Accordo, ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 27 agosto 1997, n. 281, tra Governo, regioni, province autonome di Trento e Bolzano, province, comuni e comunità montane concernente «Linee di indirizzo per la prevenzione nelle scuole dei fattori di rischio indoor per allergie ed asma». (link diretto al sito dell'autore)

... e Bolzano, Province, Comuni e Comunità montane concernente "Linee di indirizzo per la prevenzione nelle scuole dei fattori di rischio indoor per allergie ed ...

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I.N.A.I.L. (Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro) Circ. 21-1-2011 n. 7 Eventi alluvionali verificatisi nelle province di Genova e Savona il 4 ottobre 2010. Nuove modalità di recupero dei premi assicurativi sospesi (O.P.C.M. n. 3916/2010). Emanata dall’Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro, Direzione generale, Direzione centrale rischi

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Circ. 21 gennaio 2011, n. 7 (1).

Eventi alluvionali verificatisi nelle province di Genova e Savona il 4 ottobre 2010. Nuove modalità di recupero dei premi assicurativi sospesi (O.P.C.M. n. 3916/2010).

(1) Emanata dall’Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro, Direzione generale, Direzione centrale rischi.



Quadro normativo

- O.P.C.M. 22 ottobre 2010, n. 3903, “Interventi urgenti di protezione civile diretti a fronteggiare i danni conseguenti agli eccezionali eventi alluvionali che hanno colpito il territorio delle province di Genova e Savona il giorno 4 ottobre 2010” (Gazz.Uff. n. 261 dell’8 novembre 2010), articolo 9.

- O.P.C.M. 30 dicembre 2010, n. 3916, “Disposizioni urgenti di protezione civile” (Gazz. Uff. n. 6 del 10 gennaio 2011), articolo 7.

- Circolare 1 dicembre 2010, n. 48 dell'INAIL, “Eventi alluvionali verificatisi nelle province di Genova e Savona il 4.10.2010. Sospensione dei versamenti dei premi assicurativi (O.P.C.M. n. 3903/2010)”.



Premessa

Con la circolare 1 dicembre 2010, n. 48 è stata illustrata la sospensione dei versamenti dei premi assicurativi dal 4 ottobre al 15 dicembre 2010, disposta dall’articolo 9, comma 1, dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3903/2010, a favore dei datori di lavoro privati e dei lavoratori autonomi che esercitavano l’attività in immobili dichiarati inagibili, a seguito degli eventi alluvionali accaduti il 4 ottobre 2010 nei comuni di Varazze, Cogoleto, Arenzano e Genova - Sestri Ponente.

L’articolo 9, comma 3, dell’O.P.C.M. suddetta ha stabilito che «La riscossione dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, non versate per effetto della sospensione di cui al comma 1, avviene, senza applicazione di oneri accessori, mediante 12 rate mensili a decorrere dal mese di gennaio 2011».



Nuove modalità di riscossione dei premi sospesi

L’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3916 del 30 dicembre 2010 [1], all’articolo 7, comma 1, ha disposto che «Il comma 3 dell'art. 9 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3903 del 22 ottobre 2010, recante: “Interventi urgenti di protezione civile diretti a fronteggiare i danni conseguenti agli eccezionali eventi alluvionali che hanno colpito il territorio delle province di Genova e Savona il giorno 4 ottobre 2010”, è soppresso».

Per effetto della soppressione, i premi, il cui versamento era stato sospeso, devono essere riscossi in unica soluzione entro il 16 gennaio 2011, indicando nel modello F24 il progressivo richiesta 999152.


_________________

[1] Pubblicata nella Gazz. Uff. n. 6 del 10 gennaio 2011.



Istruzioni operative

È in corso di predisposizione nell’archivio informatico GRA (Gestione Rapporti Assicurativi) il codice di agevolazione 152, opportunamente aggiornato, che le Sedi dovranno inserire sulle posizioni assicurative territoriali interessate, previa verifica dei requisiti di legge, già illustrati con la circolare 1 dicembre 2010, n. 48.


Il Direttore generale

Giuseppe Lucibello



Circ. 1 dicembre 2010, n. 48
O.P.C.M. 22 ottobre 2010, n. 3903, art. 9
O.P.C.M. 30 dicembre 2010, n. 3916, art. 7

I.N.A.I.L. (Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro) Circ. 21-1-2011 n. 8 Alluvione Veneto dal 31 ottobre al 2 novembre 2010. Proroga della sospensione del versamento dei premi assicurativi (decreto legge n. 225/2010). Emanata dall’Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro, Direzione generale, Direzione centrale rischi.

Circ. 21 gennaio 2011, n. 8 (1).

Alluvione Veneto dal 31 ottobre al 2 novembre 2010. Proroga della sospensione del versamento dei premi assicurativi (decreto legge n. 225/2010).

(1) Emanata dall’Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro, Direzione generale, Direzione centrale rischi.



Quadro normativo

- D.P.C.M. 5 novembre 2010 , “Dichiarazione dello stato di emergenza in ordine agli eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito il territorio della Regione Veneto nei giorni dal 31 ottobre al 2 novembre 2010” (Gazz. Uff. n. 269 del 17 novembre 2010);

- O.P.C.M. 13 novembre 2010, n. 3906, “Primi interventi urgenti di protezione civile diretti a fronteggiare i danni conseguenti agli eccezionali eventi alluvionali che hanno colpito il territorio della Regione Veneto nei giorni dal 31 ottobre al 2 novembre 2010” (Gazz. Uff. n. 272 del 20 novembre 2010), articolo 11;

- D.M. 1° dicembre 2010 del Ministro dell’economia e delle finanze, “Sospensione dei versamenti tributari e contributivi nei confronti dei soggetti interessati da eventi eccezionali ed imprevedibili, danneggiati ed inclusi negli elenchi allegati sub A" (Gazz. Uff. n. 293 del 16 dicembre 2010), articolo 1;

- Circolare n. 50 del 14 dicembre 2010, “Eventi alluvionali verificatisi nella Regione Veneto dal 31 ottobre al 2 novembre 2010 (O.P.C.M. n. 3906/2010 e decreto MEF D.M. 1° dicembre 2010 )”;

- Decreto legge 29 dicembre 2010, n. 225, “Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie” (Gazz. Uff. n. 303 del 29 dicembre 2010).



Premessa

Il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze D.M. 1 dicembre 2010 ha disposto nei confronti dei soggetti inclusi negli elenchi allegati sub A al decreto stesso, per il periodo dal 31 ottobre 2010 al 20 dicembre 2010, la sospensione del versamento dei premi assicurativi, disponendone altresì il pagamento entro il 22 dicembre 2010.

Come illustrato nella circolare 14 dicembre 2010, n. 50, il decreto, inoltre, ha stabilito che i soggetti beneficiari fruiscono della sospensione a condizione che entro il 10 dicembre 2010 abbiano prodotto ai sindaci dei comuni di residenza ovvero sede delle relative aziende una dichiarazione [1], in ordine al fatto che gli eventi alluvionali hanno prodotto il fermo dell’attività economica o determinato l'adozione di provvedimenti di sgombero o di evacuazione.

Il decreto “Milleproroghe 2011” ha disposto la prosecuzione della sospensione dei termini di versamento.


_________________

[1] Resa ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.



Proroga della sospensione del versamento dei premi assicurativi

L’articolo 2, comma 2, del decreto-legge n. 225/2010 ha disposto che «Il termine del 20 dicembre 2010, previsto dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze in data 1° dicembre 2010, pubblicato nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 293 del 16 dicembre 2010, relativo al versamento dei tributi, nonché dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, sospesi in relazione agli eccezionali eventi alluvionali verificatisi nel Veneto, è differito alla data del 30 giugno 2011».

Per effetto del differimento di cui sopra, nei confronti dei soggetti già beneficiari della sospensione dei versamenti fino al 20 dicembre 2010, la sospensione prosegue fino al 30 giugno 2011.

Pertanto, il periodo di applicazione del beneficio è dal 31 ottobre 2010 al 30 giugno 2011 e nell’ulteriore periodo di sospensione ricade in particolare il pagamento dell’Autoliquidazione annuale dei premi 2010/2011 in scadenza al 16 febbraio 2011, fermo restando la regolare presentazione delle dichiarazioni delle retribuzioni.

La sospensione si applica altresì ad ogni pagamento richiesto dall’Istituto, avente scadenza nel periodo di applicazione descritto, comprese le rateazioni ordinarie [2] in corso alla data dell’evento, concesse dall’Istituto.


_________________

[2] Ai sensi della legge n. 389/1989.



Modalità di riscossione dei premi sospesi

Al momento non sono state definite specifiche modalità per la riscossione agevolata dei pagamenti sospesi.

Qualora non intervengano disposizioni speciali, i versamenti dovranno essere effettuati entro il 16 luglio 2011, senza applicazione di sanzioni civili ed interessi, indicando nel modello F24 il progressivo richiesta 999153.



Istruzioni operative

Al fine di gestire la sospensione è in corso di predisposizione nell’archivio informatico GRA (Gestione Rapporti Assicurativi) il codice di agevolazione 153, nel quale il termine finale del periodo di applicazione della sospensione sarà aggiornato al 30 giugno 2011.

Considerato il numero di PAT interessate e l’opportunità di effettuare controlli puntuali in GRA sui dati identificativi dei beneficiari, il codice sarà inserito a cura delle Sedi competenti sulle posizioni interessate alla sospensione, sulla base degli elenchi acquisiti dalla Regione Veneto, relativi ai soggetti che hanno presentato la prescritta dichiarazione.


Il Direttore generale

Giuseppe Lucibello



D.L. 29 dicembre 2010, n. 225, art. 2
Circ. 14 dicembre 2010, n. 50
D.M. 1 dicembre 2010
D.P.C.M. 5 novembre 2010
O.P.C.M. 13 novembre 2010, n. 3906, art. 11