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giovedì 7 giugno 2012

Esami di Stato e nuove procedure digitali.


Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca
Nota 1-6-2012 n. 2650/RU/U
Esami di Stato e nuove procedure digitali.
Emanata dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e per l'autonomia scolastica, Direzione generale per gli studi, la statistica e i sistemi informativi.
Nota 1 giugno 2012, n. 2650/RU/U (1).
Esami di Stato e nuove procedure digitali.
(1) Emanata dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e per l'autonomia scolastica, Direzione generale per gli studi, la statistica e i sistemi informativi.


Ai
Presidenti delle Commissioni giudicatrici degli esami di Stato delle scuole secondarie di secondo grado




Il corrente anno scolastico verrà ricordato come un anno importante per la digitalizzazione di numerose procedure che accompagnano e preparano i vari processi a carico dell’Amministrazione e delle istituzioni scolastiche. Ciò risulta particolarmente evidente per il settore degli esami di Stato delle scuole secondarie di secondo grado, ove la modalità telematica ha assunto un ruolo preminente già a partire dal corrente anno scolastico e che, a partire dal prossimo, sarà l’unica modalità di gestione e di trasmissione dei dati nel processo degli “Esami di Stato”.
Tra le iniziative intraprese, molte quelle da citare: dalla trasmissione delle domande di partecipazione alle commissioni d’esame, da parte dei dirigenti scolastici e dei docenti aspiranti alla nomina, possibile solo su Polis, attraverso la modalità delle Istanze On Line, all’invio delle tracce delle prove scritte per via telematica (cosiddetto "Plico telematico"), al nuovo applicativo “Commissione web” che integra il lavoro delle segreterie scolastiche con quello delle commissioni d’esame realizzando un processo di semplificazione e modernizzazione della Scuola. È con riguardo a quest’ultimo aspetto che si invitano i Presidenti delle Commissioni giudicatrici degli esami di Stato a voler favorire l’utilizzo, nello svolgimento delle attività connesse, del software “Commissione web”, accessibile dal sito web del Ministero, nella specifica sezione “Esami di Stato”, oppure altro software equivalente, per superare definitivamente, a partire dal prossimo anno, l’utilizzo di modelli cartacei.


Il Direttore generale
Carmela Palumbo


Il Direttore generale
Emanuele Fidora
Ministero della salute
Nota 21-5-2012 n. DGSAF/9643-P
Vendita di medicinali veterinari negli esercizi commerciali.
Emanata dal Ministero della salute, Dipartimento della sanità pubblica veterinaria, della sicurezza alimentare e degli organi collegiali per la tutela della salute, Direzione generale della sanità animale e dei farmaci veterinari, Ufficio 04 ex DGSA - Medicinali veterinari e dispositivi medici ad uso veterinario.
Nota 21 maggio 2012, n. DGSAF/9643-P (1).
Vendita di medicinali veterinari negli esercizi commerciali.
(1) Emanata dal Ministero della salute, Dipartimento della sanità pubblica veterinaria, della sicurezza alimentare e degli organi collegiali per la tutela della salute, Direzione generale della sanità animale e dei farmaci veterinari, Ufficio 04 ex DGSA - Medicinali veterinari e dispositivi medici ad uso veterinario.


Alla
Regione Umbria

Servizio prevenzione sanità veterinaria e sicurezza alimentare

Via M. Angeloni, 61

06124 - Perugia




In riferimento alla nota di pari oggetto n. 65116 del 26 aprile 2012, si precisa quanto segue. Per quel che concerne il punto 1, la vendita al dettaglio di medicinali veterinari di cui al comma 1 dell’art. 70 del D.Lgs. n. 193/2006 da parte del farmacista in farmacia è attività diversa da quella di cui al comma 2 dello stesso articolo, con la quale si disciplina invece la vendita diretta da parte del grossista. Pertanto, in merito al punto 2, gli esercizi commerciali che intendono operare ai sensi del comma 2 devono ottenere l’autorizzazione regolata dallo stesso comma. Per quanto concerne, infine, il punto 3 del quesito, gli esercizi commerciali che vendono al dettaglio medicinali veterinari sono tenuti a comunicare alla banca dati centrale del Ministero della salute l’inizio e la cessazione dell’attività secondo modalità che saranno rese note con l’avvio del sistema di tracciabilità. Tuttavia tale comunicazione non deve essere accompagnata dall’invio di documentazione (planimetrie ecc.) o di pareri.


Il Direttore generale
Dott.ssa Gaetana Ferri

D.Lgs. 6 aprile 2006, n. 193, art. 70

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