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lunedì 24 giugno 2013

TAR: Ruolo Sanitario della Polizia di Stato - "In conseguenza di tale nomina il dott. (Lpd), sul presupposto di non essere in possesso dei requisiti per la nomina quale "medico competente", con istanza del 6 novembre 2010 indirizzata al Questore di (Lpd), chiedeva che l'Amministrazione di appartenenza revocasse in autotutela il provvedimento di nomina."




IMPIEGO PUBBLICO
(Lpd)R. Calabria (Lpd), Sent., 07-05-2013, n. 252
IMPIEGO PUBBLICO
Nomina


Fatto - Diritto P.Q.M.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
Sezione Staccata di (Lpd)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 16 del 2011, proposto da:
(Lpd), rappresentato e difeso dall'avv. Mario Zema, con domicilio eletto presso lo Studio del medesimo in (Lpd), via Nino Bixio, n. 54;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, e Questura di (Lpd), in persona del Questore pro tempore, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata in (Lpd), via del Plebiscito, n.15;
per l'annullamento
1. del provvedimento del Questore della Provincia di (Lpd) prot. n. 24003/10 del 26 ottobre 2010, notificato in data 3 novembre 2010, con il quale il ricorrente è stato nominato "medico competente" per gli adempimenti di cui al D.Lgs. n. 626 del 1994 e successive modifiche e integrazioni, per i commissariati di P.S. di (Lpd), (Lpd), (Lpd), (Lpd), (Lpd), (Lpd) e (Lpd);
2. della nota n. 850/c.s./ct 1773 del 17/2/2010 del dipartimento della P.S., Direzione Centrale di Sanità - Coordinamento Sanitario Sicilia - Calabria - di Catania, con la quale sono stati individuati i "medici competenti" per le unità produttive;
3. della nota n. 850/c.s./ct/1773 del 23/2/2010 del dipartimento della P.S., Direzione Centrale di Sanità - Coordinamento Sanitario Sicilia - Calabria - di Catania, con la quale il ricorrente è stato "indicato" quale "medico competente" per i Commissariati di P.S. di (Lpd) e (Lpd);
4. della nota n. 850/oss.a570-a508-5710 del 30/9/2010 della Direzione Centrale di Sanità del Ministero dell'Interno, con la quale il ricorrente è stato "designato" quale "medico competente" per gli adempimenti in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale agli atti impugnati, nonché immediatamente lesivo, anche se non conosciuto dal ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio delle Amministrazioni intimate;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 marzo 2013 la dott.ssa Valentina Mameli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Svolgimento del processo - Motivi della decisione
I) Il ricorrente è medico principale della Polizia di Stato in servizio presso l'Ufficio Sanitario della Questura di (Lpd) dal 16 luglio 2004.
Con Provv. del 26 ottobre 2010 prot. n. 24003/10, notificato in data 3 novembre 2010, il Questore della Provincia di (Lpd) nominava il ricorrente quale "Medico Competente" per gli adempimenti di cui al D.Lgs. n. 626 del 1994 e successive modifiche e integrazioni, per i Commissariati di P.S. di (Lpd), (Lpd), (Lpd), (Lpd), (Lpd), (Lpd) e (Lpd), in esecuzione di quanto determinato dal Ministero dell'Interno - Dipartimento della P.S., Direzione Centrale di Sanità - Coordinamento Sanitario Sicilia - Calabria con le note n. 850/C.S./CT 1773 del 17/2/2010 e n. 850/C.S./CT/1773 del 23/2/2010 nonché dal medesimo Ministero - Direzione Centrale Sanità - Osservatorio Centrale per la Tutela della Salute e della Sicurezza nei luoghi di lavoro con la nota n. 850/OSS.A570-A508-5710 del 30/9/2010.
In conseguenza di tale nomina il dott. (Lpd), sul presupposto di non essere in possesso dei requisiti per la nomina quale "medico competente", con istanza del 6 novembre 2010 indirizzata al Questore di (Lpd), chiedeva che l'Amministrazione di appartenenza revocasse in autotutela il provvedimento di nomina.
In pari data il dr. T. presentava alla Questura di appartenenza un'istanza affinchè l'Amministrazione certificasse, ai fini dell'art. 38 comma 1 lett. d-bis del D.Lgs. n. 81 del 2008, le attività di servizio dallo stesso svolte nel settore del lavoro.
La Questura di (Lpd), previa acquisizione del parere della Direzione Centrale di Sanità n. 850/A.A570.6787 del 23 novembre 2010, riscontrava tali istanze con nota del 15 dicembre 2010, notificata all'interessato il 17 dicembre 2010, rappresentando che le argomentazioni addotte dal dr. T. risultavano contrastanti con l'attuale quadro ordinamentale e normativo.
Il dr. T. ha quindi proposto ricorso, chiedendo l'annullamento, previa sospensione, degli atti indicati in epigrafe.
Si sono costituiti il Ministero dell'Interno e la Questura di (Lpd) per il tramite dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato che resistono al ricorso chiedendone il rigetto.
Con ordinanza n.38 del 28 gennaio 2011 questo Tribunale ha respinto la domanda cautelare proposta, ritenendo non sussistenti profili sufficienti a giustificare una ragionevole prognosi di accoglimento del ricorso, avuto particolare riguardo al tenore letterale dell'art. 44 del D.Lgs. n. 334 del 2000 e alla non irragionevolezza della tesi sostenuta dall'amministrazione in relazione alle funzioni in genere svolte dai medici in servizio presso le Questure.
L'appello cautelare proposto avverso l'ordinanza del Tribunale è stato respinto dal Consiglio di Stato sez. III con Provv. n. 2219 del 20 maggio 2011.
Con ordinanza n. 574 dell'11 settembre 2012 il Tribunale ha disposto istruttoria, ordinando alla Questura di depositare una dettagliata relazione, supportata da idonea documentazione, che attestasse le concrete attività di medico nel settore del lavoro svolte dal dr. T. nell'ambito dell'Amministrazione di appartenenza, con indicazione del periodo del loro svolgimento e dello specifico incarico assegnato.
In data 12 novembre 2012 la Questura ha depositato la relazione in esecuzione dell'ordinanza suddetta.
Con memoria depositata l'8 febbraio 2013 il ricorrente ha contestato quanto esposto dalla Questura nella relazione prodotta, evidenziando che le attività elencate sarebbero riconducibili non alla Medicina del lavoro, bensì alla Medicina Legale. A sostegno di tale affermazione ha depositato un parere di parte redatto dalla D.ssa (Lpd).
Indi, all'udienza pubblica del 13 marzo 2013 la causa è stata trattenuta per la decisione.
II) La questione centrale posta all'attenzione del Tribunale verte intorno al possesso, da parte del ricorrente, dei requisiti previsti dall'art. 44 comma 1 lett. d) del D.Lgs. 5 ottobre 2000, n. 334, e precisamente l'aver esercitato per almeno quattro anni attività di medico nel settore del lavoro nell'ambito delle strutture dipendenti dal Ministero dell'Interno.
La L. n. 334 del 2000 recante "Riordino dei ruoli del personale direttivo e dirigente della Polizia di Stato" prevede, all'art. 44 lett. d), che i sanitari della Polizia di Stato svolgono, tra l'altro, attività di medico nel settore del lavoro nell'ambito delle strutture dipendenti dal Ministero dell'interno e, coloro che hanno esercitato per almeno quattro anni tali attribuzioni, espletano altresì le attività di sorveglianza e vigilanza, nonché quella di medico competente, previste dalle disposizioni in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, nell'ambito delle citate strutture e di quelle di cui all'articolo 23, comma 4, del D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626 e successive modifiche ed integrazioni.
Sotto il profilo normativo devo poi ricordarsi che il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 (recante "Attuazione dell'articolo 1 della L. 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro", che costituisce dunque la disciplina generale in tale materia), all'art. 38, richiede, per lo svolgimento delle funzioni di medico competente con esclusivo riferimento al ruolo dei sanitari delle Forze Armate, compresa l'Arma dei Carabinieri, della Polizia di Stato e della Guardia di Finanza, lo svolgimento di attività di medico nel settore del lavoro per almeno quattro anni.
Tale disposizione, contenuta nel comma 1 lett. d-bis) dell'art. 38 D.Lgs. n. 81 del 2008, è stata introdotta dall'art. 24, comma 1, D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106.
L'intento del legislatore è stato, evidentemente, quello di individuare una disciplina peculiare per i medici competenti dei ruoli del personale sanitario delle Forze armate e della Polizia di Stato, nel solco di quanto già delineato con la L. n. 344 del 2000.
La disposizione di cui all'art. 38 del D.Lgs. n. 81 del 2008, come modificata dal D.Lgs. n. 106 del 2009, è, infatti, sostanzialmente riproduttiva della previsione contenuta nell'art. 44 della L. n. 334 del 2000, norma che il Collegio ritiene applicabile alla fattispecie di cui è causa.
Deve precisarsi che, per espressa previsione dell'art. 3 comma 2 del citato D.Lgs. n. 81 del 2008, nei riguardi delle Forze armate e di Polizia le disposizioni del decreto legislativo sono applicate tenendo conto delle effettive particolari esigenze connesse al servizio espletato o alle peculiarità organizzative, individuate entro e non oltre ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo con decreti emanati, ai sensi dell' articolo 17, comma 3, della L. 23 agosto 1988, n. 400, dai Ministri competenti. Il termine ivi indicato è stato differito di ulteriori dodici mesi dall'art. 8 comma 12 del D.L. n. 78 del 2010, come convertito dalla L. n. 122 del 2010. Fino all'emanazione dei decreti di cui all'art. 3 comma 2 D.Lgs. n. 81 del 2008 sono state fatte salve le disposizioni attuative dell'articolo 1, comma 2, del D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626.
Dunque, ai fini dell'esame della presente controversia, il quadro normativo di riferimento è costituito dall'art. 44 della L. n. 334 del 2000 e dal D.Lgs. n. 626 del 1994.
Come già precisato, le attività di medico nel settore del lavoro rientrano (cfr. art. 44 comma 1 lett. D.L. n. 334 del 2000) nelle attribuzioni proprie dei sanitari della Polizia di Stato ed il loro svolgimento protratto per almeno quattro anni consente che vengano espletate le attività di sorveglianza e vigilanza, nonché quelle di medico competente, previste dalle disposizioni in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, nell'ambito delle strutture dipendenti dal Ministero dell'Interno.
Le attribuzioni del medico competente sono declinate dall'art. 17 del D.Lgs. n. 626 del 1994, norma, come detto, ancora applicabile all'ambito delle Forze armate e della Polizia di Stato.
Ciò chiarito sotto il profilo normativo, la questione portata all'esame del Tribunale implica la verifica circa le attività svolte dal ricorrente per almeno quattro anni, dovendosi accertare se le stesse siano ascrivibili o meno alle attività di medico nel settore del lavoro.
In tal senso era indirizzato l'adempimento istruttorio disposto dal Tribunale nei confronti della Questura.
Nella relazione dell'Amministrazione, depositata a seguito dell'ordine istruttorio, si evidenzia che il ricorrente, assegnato all'Ufficio Sanitario della Questura di (Lpd):
- ha partecipato al 7 corso di formazione per medici del ruolo professionale dei sanitari della Polizia di Stato, della durata di sei mesi (2003/2004), concludendo il proprio percorso con una tesi in medicina del lavoro (relativa, precisamente ai "Dispositivi di protezione individuale per la tutela dall'esposizione ad agenti fisici, chimici e biologici nelle attività a rischio delle Forze di Piolizia");
- ha preso servizio presso l'Ufficio Sanitario Provinciale della Questura di (Lpd) in data 7/7/2004;
- ha svolto nel periodo luglio 2004-settembre 2010 le seguenti attività:
1) visite mediche finalizzate alla formulazione di giudizi d'idoneità e di temporanea non idoneità psico-fisica al servizio nella Polizia di Stato;
2) esame di certificati medici rilasciati da altri soggetti (medici curanti, ospedali), sempre al fine del giudizio di idoneità;
3) visite mediche finalizzate all'accertamento del possesso dei requisiti psico-fisici per partecipare alle selezioni di ammissione alla Polizia di Stato;
4) visite mediche volte all'accertamento delle condizioni psico-fisiche necessarie per il giudizio di idoneità alla guida di automezzi e motocicli in servizio di Polizia;
5) accertamenti sanitari secondo il cd. Protocollo Mandelli;
6) profilassi post-esposizione ad agenti patogeni;
7) dichiarazioni mediche di lesione traumatica;
8) componente della Commissione "Qualità e Salubrità nei servizi di mense e spacci" negli anni 2005, 2006 e 2007.
Il ricorrente, nella memoria depositata in vista dell'udienza pubblica, non nega di aver svolto tali attività, ma contesta che le stesse siano ascrivibili alla medicina del lavoro.
Precisato che la medicina del lavoro è quella branca medica che si occupa della prevenzione, della diagnosi e della cura delle malattie causate dalle attività lavorative, il Collegio osserva che la maggior parte delle attività svolte dal ricorrente, nell'ambito dell'Ufficio sanitario di assegnazione, sono riconducibili ai compiti del medico competente, come indicate dall'art. 17 D.Lgs. n. 626 del 1994 e dalle norme dallo stesso articolo richiamate.
In particolare, le visite mediche finalizzate alla formulazione di giudizi di idoneità (o di temporanea inidoneità) (cfr. nn. 1-3 dell'elenco sopra riportato) rientrano nella previsione di cui all'art. 16, comma 2, richiamato dall'art. 17 comma 1 lett. b) e c) D.Lgs. n. 626 del 1994.
La partecipazione, come membro designato, alla Commissione "Qualità e salubrità nei servizi di mense e spacci", istituita a livello provinciale, (n. 8 dell'elenco) è riconducibile all'attribuzione del medico competente di cui all'art. 17 comma 1 lett. h) del D.Lgs. n. 626 del 1994.
Rientrano poi nella medicina del settore lavoro le attività di profilassi in caso di esposizione ad agenti patogeni (cfr. n. 6 dell'elenco).
Considerato il periodo (2004-2010) in cui tali attività sono state svolte e considerato altresì il percorso professionale del ricorrente, il Tribunale ritiene che ricorrano i presupposti per l'applicazione dell'art. 44 lett. d) della L. n. 334 del 2000.
Per le ragioni sopra esposte il ricorso non merita accoglimento.
Per la particolarità della questione trattata, sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria Sezione Staccata di (Lpd)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in (Lpd) nella camera di consiglio del giorno 13 marzo 2013 con l'intervento dei magistrati:
Ettore Leotta, Presidente
Salvatore Gatto Costantino, Consigliere
Valentina Santina Mameli, Referendario, Estensore


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