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mercoledì 19 febbraio 2014

Ministero dello sviluppo economico Ris. 24-12-2013 n. 212448 Quesito in materia di orari - Esercizio di somministrazione presso impianto di distribuzione di carburanti - Richiesta chiarimenti.


Ministero dello sviluppo economico
Ris. 24-12-2013 n. 212448
Quesito in materia di orari - Esercizio di somministrazione presso impianto di distribuzione di carburanti - Richiesta chiarimenti.
Emanata dal Ministero dello sviluppo economico, Dipartimento per l'impresa e l'internazionalizzazione, Direzione generale per il mercato, concorrenza, consumatori, vigilanza e normativa tecnica, Divisione IV - Promozione della concorrenza.

Ris. 24 dicembre 2013, n. 212448 (1).

Quesito in materia di orari - Esercizio di somministrazione presso impianto di distribuzione di carburanti - Richiesta chiarimenti.

(1) Emanata dal Ministero dello sviluppo economico, Dipartimento per l'impresa e l'internazionalizzazione, Direzione generale per il mercato, concorrenza, consumatori, vigilanza e normativa tecnica, Divisione IV - Promozione della concorrenza.



Si fa riferimento alla mail con la quale codesto Comune chiede delucidazioni con riferimento alla nota n. 4462 del 11 gennaio 2013 nella quale la scrivente Direzione ha chiarito alcuni aspetti in merito alla disciplina degli orari di apertura e chiusura degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande situati all’interno di impianti stradali di distribuzione di carburanti anche con riferimento alle recenti norme sulla liberalizzazione degli orari delle attività di commercio al dettaglio.

Nell’evidenziare che l’avviso della Scrivente al riguardo è stato quello di ritenere possibile l’applicazione anche a tali attività del vigente regime di liberalizzazioni salvo diverse prescrizioni basate su specifiche e consentite motivazioni connesse ad esigenze di viabilità, ordine pubblico, codesto Comune chiede se la circostanza che l’attività di somministrazione disti circa quattro metri dalle pompe di carburante sia motivo valido per un eventuale diniego, anche in ragione del fatto che tale ravvicinata distanza possa facilitare la presenza di fiamme libere (sigarette) nella vicinanze dei distributori di carburanti.

Stante quanto richiesto si rappresenta quanto segue.

Nel citato parere, ris. 11 gennaio 2013, n. 4462, la Scrivente ha ritenuto, in via generale, che non vi fosse ragione per non applicare anche a tali attività il vigente regime di liberalizzazioni, essendo infatti tali attività normalmente svolte in locali specifici che consentono di svolgerle separatamente dalla distribuzione di carburanti senza determinare commistioni che rendano difficile il controllo del rispetto della specifica disciplina vigente per tale attività prevalente.

Ha comunque, altresì, ritenuto che l’applicazione della liberalizzazione degli orari potesse essere negata in presenza di prescrizioni basate su specifiche e consentite motivazioni connesse ad esigenze di viabilità, ordine pubblico, etc.

Fra tali motivazioni che possono giustificare deroghe a tale principio di liberalizzazione degli orari rientrano certamente anche quelle relative alla sicurezza ed alla pubblica incolumità, ma l’effettiva connessione fra tali esigenze e la disciplina degli orari (già ipotizzata con riferimento alla circostanza che possano essere messi in atto da parte degli avventori del locale comportamenti non conformi alle esigenze di sicurezza proprie degli impianti di distribuzione di liquidi altamente infiammabili e stante l’assenza di personale addetto alla pompa di carburante che richiami all’osservanza delle prescrizioni di sicurezza al di fuori dell’orario di apertura dell’impianto) e l’insufficienza a garantire le normali misure di sicurezza strutturali, ad avviso della Scrivente, non può che essere rimessa al prudente giudizio di codesta Amministrazione locale con il supporto delle valutazioni specificamente competenti in tale materia.

A tal fine la presente nota è inviata per conoscenza e per eventuali diverse o aggiuntive indicazioni anche al competente Ministero dell’interno.


Il Direttore generale

Gianfrancesco Vecchio



Ris. 11 gennaio 2013, n. 4462

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