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lunedì 8 settembre 2014

MINISTERO DELLA SALUTE ORDINANZA 7 agosto 2014 Proroga e modifica dell'ordinanza 4 settembre 2013, recante «Proroga e modifica dell'ordinanza 21 luglio 2011, recante "Ordinanza contingibile ed urgente che sostituisce l'ordinanza ministeriale 21 luglio 2009, concernente la disciplina di manifestazioni popolari pubbliche o private nelle quali vengono impiegati equidi, al di fuori degli impianti e dei percorsi ufficialmente autorizzati"». (14A06865) (GU n.208 del 8-9-2014)



 MINISTERO DELLA SALUTE
ORDINANZA 7 agosto 2014

Proroga e modifica dell'ordinanza 4 settembre 2013, recante  «Proroga
e  modifica  dell'ordinanza  21  luglio  2011,   recante   "Ordinanza
contingibile ed urgente che sostituisce l'ordinanza  ministeriale  21
luglio 2009, concernente la  disciplina  di  manifestazioni  popolari
pubbliche o private nelle quali vengono impiegati equidi, al di fuori
degli impianti e dei percorsi ufficialmente autorizzati"». (14A06865)

(GU n.208 del 8-9-2014)




                      IL MINISTRO DELLA SALUTE

  Visto l'art. 32 della Costituzione;
  Visto il testo unico delle  leggi  sanitarie  approvato  con  regio
decreto del 27 luglio 1934, n. 1265 e successive modifiche;
  Visto il regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, recante «Approvazione
del regolamento per l'esecuzione del testo unico 18 giugno  1931,  n.
773, delle leggi di pubblica sicurezza»;
  Visto il Regolamento di polizia veterinaria approvato  con  decreto
del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320;
  Visto l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833  e  successive
modificazioni;
  Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998,  n.  112  e
successive modificazioni;
  Vista la legge  20  luglio  2004,  n.  189,  recante  «Disposizioni
concernenti il divieto di maltrattamento degli  animali,  nonche'  di
impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni  non
autorizzate»;
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  del  28
febbraio  2003,  concernente  il  «Recepimento  dell'accordo  tra  il
Ministro della salute, le regioni e le province autonome di Trento  e
Bolzano del 6 febbraio  2003,  recante  disposizioni  in  materia  di
benessere degli animali da compagnia e pet-therapy», e in particolare
l'art. 8 del predetto Accordo;
  Vista  l'ordinanza  ministeriale  21  luglio  2009  concernente  la
disciplina di manifestazioni popolari pubbliche o private nelle quali
vengono impiegati equidi, al di fuori degli impianti e  dei  percorsi
ufficialmente autorizzati;
  Vista l'ordinanza  ministeriale  21  luglio  2011  che  sostituisce
l'ordinanza ministeriale 21 luglio 2009 concernente la disciplina  di
manifestazioni popolari  pubbliche  o  private  nelle  quali  vengono
impiegati  equidi,  al  di  fuori  degli  impianti  e  dei   percorsi
ufficialmente autorizzati;
  Vista l'ordinanza ministeriale 4 settembre  2013  che  reitera  con
modifiche l'ordinanza ministeriale  21  luglio  2011  concernente  la
disciplina di manifestazioni popolari pubbliche o private nelle quali
vengono impiegati equidi, al di fuori degli impianti e  dei  percorsi
ufficialmente autorizzati;
  Considerato  che  talune  regioni  non  hanno  ancora  dato   piena
attuazione a quanto previsto dal citato Accordo  6  febbraio  2003  e
che, atteso il  ripetersi  delle  manifestazioni  in  oggetto  ed  il
verificarsi di incidenti  che  mettono  a  repentaglio  la  salute  e
l'integrita' fisica degli animali, nonche' l'incolumita' dei  fantini
e degli spettatori presenti, permangono  le  motivazioni  poste  alla
base dell'ordinanza ministeriale 21 luglio 2013;
  Considerato al riguardo che il Consiglio dei ministri del 26 luglio
2013 ha approvato il disegno di legge recante disposizioni in materia
di  sperimentazione  clinica  dei  medicinali,  di   riordino   delle
professioni  sanitarie  di  tutela  della  salute  umana  nonche'  di
benessere animale che, all'art.  23,  reca  disciplina  dell'anagrafe
degli equidi nonche' disposizioni in materia di  sicurezza  e  tutela
della salute nell'ambito delle manifestazioni  popolari  pubbliche  o
aperte al pubblico nelle quali vengono impiegati equidi;
  Ritenuto necessario,  nelle  more  dell'emanazione  di  un'organica
disciplina in materia, mantenere le misure gia' previste a  carattere
generale a tutela della salute e dell'incolumita'  pubblica,  nonche'
della  salute  e  del  benessere   degli   equidi   impiegati   nelle
manifestazioni popolari, pubbliche o aperte al pubblico;
  Preso atto delle  segnalazioni  dell'Autorita'  del  garante  della
concorrenza e del mercato  ai  sensi  dell'art.  21  della  legge  n.
287/1990, inviate al Ministro della salute in data 17 febbraio 2012 e
23 gennaio 2014;
  Considerato, pertanto, di dover prorogare di  12  mesi  l'efficacia
dell'ordinanza 21  luglio  2013  con  le  modifiche  apportate  dalla
presente ordinanza, stante la pendenza dell'iter di approvazione  del
predetto d.d.l;

                               Ordina:

                               Art. 1

  All'ordinanza del  Ministro  della  salute  21  luglio  2011,  come
modificata dall'ordinanza del Ministro della salute 4 settembre 2013,
sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) l'art. 1 e' sostituito dal seguente:

                              «Art. 1.


                     Manifestazioni autorizzate

  1. Le manifestazioni pubbliche o aperte  al  pubblico,  incluse  le
prove, nelle quali vengono utilizzati equidi, ad eccezione di  mostre
sfilate e cortei, devono garantire i requisiti di sicurezza e  salute
per i  fantini  e  per  gli  equidi,  in  conformita'  alla  presente
ordinanza e all'allegato A che ne costituisce parte integrante.
  2. Sono escluse dal campo di applicazione della presente  ordinanza
le manifestazioni con equidi che si svolgono  negli  impianti  e  nei
percorsi ufficialmente autorizzati dal  Ministero  per  le  politiche
agricole alimentari e  forestali  e  dal  CONI  attraverso  i  propri
organismi di  riferimento  e  le  organizzazioni  riconosciute  dallo
stesso sulla base delle specifiche competenze, ivi inclusi  gli  Enti
di  Promozione  Sportiva,  che  nei  propri  statuti,  regolamenti  o
disciplinari prevedono  misure  di  sicurezza  almeno  equivalenti  a
quelle stabilite dalla presente ordinanza.
  3. A  tutela  delle  tradizioni,  usi  e  consuetudini  locali,  le
manifestazioni di cui al  comma  1  sono  autorizzate  previo  parere
favorevole della Commissione comunale o provinciale per la  vigilanza
di cui agli articoli 141, 141 bis e 142 del regio  decreto  6  maggio
1940, n. 635 e ss. mm. ii., che deve essere integrata  da  un  medico
veterinario dell'azienda sanitaria locale territorialmente competente
e dal tecnico di cui alla lettera d  dell'allegato  A.  L'ente  o  il
comitato organizzatore a tal fine presenta una relazione tecnica alla
Commissione che verifica il rispetto dei requisiti e delle condizioni
essenziali  di  sicurezza  indicati  dalla   presente   ordinanza   e
dall'allegato».
    b) All'allegato A la lettera d) e' sostituita come segue:
  «Il tecnico di cui all'art. 1, comma 3, deve possedere i  requisiti
indicati  dal  Ministero  delle  politiche  agricole   alimentari   e
forestali e dal CONI, attraverso i propri organismi  di  riferimento,
ed e' inserito in un apposito elenco tenuto costantemente  aggiornato
e  reso  pubblico  tramite  il  sito  istituzionale   dei   Ministeri
competenti.».

                               Art. 2


                         Disposizioni finali

  1. L'efficacia  dell'ordinanza  21  luglio  2011,  come  modificata
dall'ordinanza del 4  settembre  2013  e  con  le  modifiche  di  cui
all'art. 1, e' prorogata di dodici mesi a decorrere dal giorno  della
pubblicazione della presente ordinanza nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
  La presente ordinanza e' trasmessa alla  Corte  dei  conti  per  la
registrazione.

    Roma, 7 agosto 2014

                                                Il Ministro: Lorenzin


Registrato alla Corte dei conti il 29 agosto 2014
Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. salute  e  Min.
lavoro, foglio n. 4009

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