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martedì 16 febbraio 2016

Cassazione: Polizia di Stato - Diritto alla maggiorazione del 18% sull'assegno funzionale



olizia di Stato - Diritto alla maggiorazione del 18% sull'assegno funzionale
PENSIONI
C. Conti Sez. III App., 25-10-2007, n. 350
Fatto Diritto P.Q.M.

Svolgimento del processo

Con l'impugnata sentenza la Sezione giurisdizionale per la Sardegna, in accoglimento del ricorso proposto dall'ex sovrintendente capo della Polizia di Stato @@@@@@@., ha riconosciuto al medesimo il diritto alla maggiorazione del 18%, prevista dall'art. 16 della L. 177/'76, sull'assegno funzionale di cui alla L. 472/87.
In particolare la Sezione adita ha ritenuto l'assegno in questione partecipe della stessa natura dello stipendio, accogliendo di conseguenza la domanda dell'interessato.
Avverso tale pronuncia il Ministero dell'Interno e la Prefettura di Sassari hanno interposto appello rilevando che l'assegno in questione, seppur pensionabile, non può considerarsi componente essenziale dello stipendio, ma solo assegno di natura accessoria, come tale non suscettibile di essere incrementato del 18%.
Ad avviso di parte appellante, infatti, la L. 472/87 non conterrebbe, come invece richiede l'art. 16 della L. 177/76, la previsione, espressamente riferita all'assegno in parola, di valutarne nella base pensionabile il suddetto incremento percentuale.
Ha concluso per la riforma dell'impugnata sentenza.
Si è costituito il S. col patrocinio dell'avv. Celestino Manca di Mores, deducendo genericamente l'inammissibilità del proposto gravame e comunque assumendone l'infondatezza.
All'odierna pubblica udienza, dopo la relazione della causa, questa è stata trattenuta in decisione.

Motivi della decisione

La problematica della quale nel merito si controverte riguarda essenzialmente la natura dell'assegno funzionale istituito dalla legge 472/87 e la sua assoggettabilità o meno all'aumento del 18% previsto dall'art. 16 della L. 177/76.
All'orientamento seguito dalla Corte territoriale, invero, si oppone la tesi di parte appellante secondo la quale, come precisato in narrativa, tale assegno, seppur quiescibile, non potrebbe concorrere alla determinazione della base pensionabile.
La censura è fondata.
Le disposizioni contenute nella menzionata L. 177/76, infatti, che con la perequazione automatica dei trattamenti di quiescenza hanno anche introdotto nuovi criteri di computo della base pensionabile, si informano rigorosamente al principio di tassatività degli emolumenti che ai fini di detto computo entrano in gioco, subordinandone la valutabilità ad una espressa previsione di legge, in difetto della quale nessuna rilevanza possono assumere, agli stessi fini, altri assegni o altre indennità, anche se pensionabili (artt. 15 e 16 legge citata).
E poiché la legge 472/87 non detta alcuna regola in forza della quale l'assegno funzionale in questione possa accomunarsi alle altre componenti costitutive della base pensionabile, deve escludersi, contrariamente a quanto affermato dalla Corte territoriale, la pretesa assoggettabilità di tale assegno all'invocato incremento percentuale del 18%.
Un siffatto riconoscimento, invero, darebbe luogo ad una evidente violazione di legge, ponendosi altresì in contrasto col generale e ben noto principio secondo il quale la perequazione delle pensioni deve inderogabilmente essere giustificata, nelle modalità del suo concreto attuarsi, da una precisa scelta legislativa.
In base alle argomentazioni che precedono deve dunque accogliersi la proposta impugnativa, con conseguente riforma della sentenza appellata.
Le spese possono tuttavia essere compensate.

P.Q.M.

Disattesa ogni contraria eccezione e deduzione, accoglie l'appello in epigrafe e compensa le spese.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio del 16 febbraio 2007.
Depositata nella Segreteria della Sezione il 25 ottobre 2007.

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