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giovedì 18 ottobre 2018

TAR 2018: progressione di carriera in ambito militare. Cosa dice il Tribunale? Pubblicato il 18/09/2018 N. 02088/2018 REG.PROV.COLL. N. 00915/2014 REG.RIC.




TAR 2018: progressione di carriera in ambito militare. Cosa dice il Tribunale?


Pubblicato il 18/09/2018
N. 02088/2018 REG.PROV.COLL.

N. 00915/2014 REG.RIC.

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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 915 del 2014, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Isabella Rago, con domicilio eletto presso la Segreteria del Tar in Milano via Corridoni, 39;
contro

Ministero dell'Economia e delle Finanze - Comando Generale della Guardia di Finanza, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Milano, domiciliata ex lege in Milano, via Freguglia, 1;
per l'annullamento

-della determina di rigetto del ricorso gerarchico numero 0359517/2013 del 13 dicembre 2013 notificata il 20 dicembre 2013, nonché del suo atto presupposto provvedimento del Comando Generale della Guardia di finanza numero di protocollo 0196260/1.3 del 2 luglio 2013, notificato in data 12 settembre 2013 e di tutti gli atti conseguenti.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Economia e delle Finanze - Comando Generale della Guardia di Finanza;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 19 giugno 2018 il dott. Alberto Di Mario e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. Il ricorrente, maresciallo della Guardia di Finanza cessato dal servizio permanente per infermità e collocato in congedo assoluto dal 25 ottobre 2012, ha impugnato la decisione su ricorso gerarchico numero 0355517/2013 del 13 dicembre 2013 notificata il 20 dicembre 2013 che ha rigettato il ricorso contro il provvedimento del 2 luglio 2013 numero 0916260/13 notificato il 2 settembre 2013 con il quale è stato promosso al grado di Brigadiere Capo con decorrenza a tutti gli effetti dal 24 ottobre 2012 e non dal 31 dicembre 2010.

Contro il suddetto atto il ricorrente ha sollevato i seguenti motivi di ricorso.

1) Eccesso di potere per violazione di legge — violazione e falsa applicazione dell'art. 59 del D.Lgs 199/1995, così come modificato dall'articolo 6 comma 9 del D.Lgs 28 febbraio 2001.

Secondo il ricorrente la decorrenza della promozione è fissata ex lege dal giorno precedente al fatto causativo della inabilità permanente o dalla morte solo se questo è anteriore al maturare del termine minimo di permanenza nel grado e non nel caso "in cui tale evento sia successivo e comunque non possa incidere sulla normale attribuzione della promozione- vale a dire il periodo minimo previsto dalla legge".

2) Eccesso di potere: disparità di trattamento. Secondo il ricorrente si sono verificate conseguenze ingiustamente discriminatorie e peggiorative rispetto al regime generale e, a danno di soggetti, come il ricorrente, che avevano già acquisito il titolo alla promozione- salva la valutazione di idoneità a posteriori- e in quanto colpiti da eventi sfavorevoli successivamente all' inserimento nell' aliquota.

Al fine di evitare questa iniqua disparità di trattamento, pertanto, l'articolo 59 del Dlgs 199/1995 dovrà essere quindi inteso nel senso che la decorrenza della promozione "dal giorno precedente alle intervenute cause impeditive" non possa riguardare i militari divenuti permanentemente inabili al servizio dopo l'inserimento nelle aliquote e giudicati idonei con riferimento alla data di maturazione dei presupposti per la promozione.

3) Violazione di legge, contrasto con l'articolo 12 delle preleggi e 3 della Costituzione

Alla luce di quanto esposto è evidente che ogni altra e diversa interpretazione della norma, così come esposto nei punti che precedono, comporterebbe un chiaro contrasto sia con l'articolo 12 delle preleggi nonché con l'articolo 3 della Costituzione.

4) Eccesso di potere per difetto di motivazione illogicità e contraddittorietà. Infatti da un lato l'amministrazione riconosce l'inserimento nelle aliquote del ricorrente per la data del 31 dicembre 2010 e, quindi, l'intervenuta maturazione dei presupposti per la promozione, d'altro canto non riconosce la retrodatazione del diritto.

La difesa dello Stato ha chiesto la reiezione del ricorso.

All’udienza del 19 giugno 2018 la causa è stata trattenuta dal Collegio per la decisione.

2. Il ricorso è infondato.

2.1 Il primo motivo di ricorso è infondato in quanto l’interpretazione sostenuta dal ricorrente è stata smentita dalla giurisprudenza di appello (Consiglio di Stato Sezione Quarta 13/05/2013 n. 2591) la quale ha condivisibilmente affermato che <<L’art. 39, lett. c), del D.L.vo 198 del 1995 risulta, infatti, del tutto inequivoco laddove individua la decorrenza della promozione agli ispettori e ai soprintendenti che, inclusi nell’aliquota di avanzamento, vengano a cessare dal servizio per decesso, per riforma dal servizio permanente nonché per il raggiungimento dei limiti di età: la decorrenza stessa è infatti per tutti questi casi comunemente indicata come coincidente con il giorno che precede l’evento risolutivo del servizio.

Né può condividersi la tesi del giudice di primo grado secondo il quale tale lettura della disciplina medesima – eminentemente ed esaustivamente testuale – ne determinerebbe l’incostituzionalità.

Al contrario, l’art. 39 del D.L.vo 198 del 1995 va essenzialmente e garantisticamente configurato quale disciplina a salvaguardia della promozione, sia pure con decorrenza meno favorevole rispetto alla previsione generale, per tutti i militari che, pur avendo maturato i requisiti per l’accesso al grado superiore rispetto a quello rivestito, non avrebbero potuto conseguirlo in quanto cessati dal servizio permanente per cause comunque indipendenti dalla loro volontà.

Né, del resto, va sottaciuto che è insito nel “sistema” ordinamentale proprio delle Forze Armate il principio in forza del quale la progressione di carriera è legata alla permanenza in servizio del personale interessato, posto che le promozioni sono disposte non soltanto nell’interesse del personale, ma anche – e soprattutto – dell’Amministrazione militare (cfr. sul punto, ad es., Cons. Stato, Sez. IV, 7 maggio 2007 n. 1970), con la conseguenza che la deroga al principio medesimo non può che essere circoscritta a casi ben specifici e da disciplinare in modo rigorosamente unitario tra loro, e non potendo quindi – a fronte di un indiscutibilmente comune evento risolutivo del servizio – distinguersi tra coloro che hanno già acquisito il titolo alla promozione, salva la valutazione di idoneità effettuata a posteriori, in quanto colpiti da eventi sfavorevoli successivamente al loro inserimento nell’aliquota, e coloro per i quali l’evento comportante la cessazione dal servizio è viceversa intervenuto nello stesso anno di maturazione del requisito e sia stato ostativo all’inserimento nell’aliquota.

Altrettanto significativa è, inoltre, la circostanza per cui la disciplina in questione è stata integralmente riprodotta, con il medesimo tenore letterale, privo di qualsiasi articolazione, anche nel corrispondente art. 1077 del D.L.vo 15 marzo 2010 n. 66, attualmente in vigore >>.

Ne consegue che deve escludersi che la retrodatazione richiesta dal ricorrente sia fondata.

2.1 Anche il secondo motivo è infondato.

Infatti il riconoscimento che la promozione è finalizzata a garantire in primo luogo l’efficienza dell’amministrazione comporta che non sussiste alcuna disparità di trattamento con i militari che non siano stati colpiti da una causa di infermità sopravvenuta in quanto l’infermità sfociata nel congedo comporta l’uscita del militare dall’organizzazione con conseguente perdita del suo servizio, che invece non si verifica nel caso dei militari che continuano il servizio.

2.2 Anche il terzo motivo è infondato in quanto, come chiarito nella sentenza citata, non sussiste alcuna incostituzionalità nel diverso trattamento dei militari in servizio e di quelli che divenuti inabili al servizio incondizionato ovvero deceduti, in considerazione della loro diversa situazione e del loro diverso contributo all’azione ed all’organizzazione dell’amministrazione di appartenenza.

2.3 Anche il quarto motivo di ricorso è infondato in quanto la legge chiarisce che l’inserimento nelle aliquote previste per l’avanzamento determina la data di decorrenza del medesimo salvo effetti successivi di interruzione del rapporto.

In definitiva quindi il ricorso va respinto.

3. Sussistono giustificati motivi per compensate le spese del giudizio tra le parti.


P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'art. 52, comma 1 D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 19 giugno 2018 con l'intervento dei magistrati:

Alberto Di Mario, Presidente, Estensore

Valentina Santina Mameli, Primo Referendario

Oscar Marongiu, Primo Referendario

IL PRESIDENTE, ESTENSORE
Alberto Di Mario
IL SEGRETARIO



In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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