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mercoledì 16 gennaio 2019

N. 5 SENTENZA 22 novembre 2018- 11 gennaio 2019 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Trasporto - Trasporto di viaggiatori - Divieto, per le imprese che svolgono attivita' di noleggio bus con conducente, di utilizzare veicoli di eta' superiore a quindici anni qualora gli stessi abbiano raggiunto una percorrenza di un milione di chilometri - Cancellazione di detti veicoli dagli elenchi di quelli autorizzati. - Legge della Regione Piemonte 26 giugno 2006, n. 22 (Norme in materia di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente), art. 12, commi 1 e 2. - (GU n.3 del 16-1-2019 )



N. 5 SENTENZA 22 novembre 2018- 11 gennaio 2019

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.

Trasporto - Trasporto di viaggiatori - Divieto, per  le  imprese  che
  svolgono attivita' di noleggio bus con  conducente,  di  utilizzare
  veicoli di eta'  superiore  a  quindici  anni  qualora  gli  stessi
  abbiano raggiunto una percorrenza di un  milione  di  chilometri  -
  Cancellazione di detti veicoli dagli elenchi di quelli autorizzati.
- Legge della Regione Piemonte  26  giugno  2006,  n.  22  (Norme  in
  materia di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di
  autobus con conducente), art. 12, commi 1 e 2.


(GU n.3 del 16-1-2019 )

 

                       LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:
Presidente:Giorgio LATTANZI;
Giudici  :Aldo  CAROSI,  Marta  CARTABIA,  Mario   Rosario   MORELLI,
  Giancarlo CORAGGIO,  Giuliano  AMATO,  Silvana  SCIARRA,  Daria  de
  PRETIS, Nicolo' ZANON, Franco  MODUGNO,  Augusto  Antonio  BARBERA,
  Giulio  PROSPERETTI,  Giovanni  AMOROSO,  Francesco  VIGANO',  Luca
  ANTONINI,

     
    ha pronunciato la seguente

                              SENTENZA

    nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 12, commi 1
e 2, della legge della Regione Piemonte 26 giugno 2006, n. 22  (Norme
in materia di trasporto di viaggiatori effettuato  mediante  noleggio
di autobus con conducente),  promosso  dal  Tribunale  amministrativo
regionale per il Piemonte nel procedimento vertente tra l'Autoturismo
Giachino srl e la  Citta'  Metropolitana  di  Torino,  con  ordinanza
dell'11 gennaio 2018, iscritta al n. 46 del registro ordinanze 2018 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  n.  11,  prima
serie speciale, dell'anno 2018.
    Udito nella camera di consiglio del 21 novembre 2018  il  Giudice
relatore Daria de Pretis.

                          Ritenuto in fatto

    1.-  Il  Tribunale  amministrativo  regionale  per  il  Piemonte,
sezione seconda, solleva  questioni  di  legittimita'  costituzionale
dell'art. 12, commi 1 e 2, della  legge  della  Regione  Piemonte  26
giugno 2006, n. 22 (Norme in  materia  di  trasporto  di  viaggiatori
effettuato  mediante  noleggio  di  autobus  con  conducente),   come
modificati dall'art. 46 della legge della Regione Piemonte  11  marzo
2015, n. 3 (Disposizioni regionali in materia di semplificazione), in
riferimento agli artt. 3, 41 e 117,  primo  e  secondo  comma,  della
Costituzione.  L'art.  12,  comma  1   (rubricato   «Qualita'   degli
autobus»), dispone che,  «[n]elle  more  dell'entrata  in  vigore  di
apposita normativa nazionale in materia  di  requisiti  di  eta'  dei
veicoli adibiti ad attivita' di noleggio di autobus  con  conducente,
al fine di tutelare la sicurezza degli utenti e  dei  lavoratori,  e'
vietato alle imprese  autorizzate  all'esercizio  di  tale  attivita'
l'utilizzo di veicoli di eta' superiore a quindici anni qualora  essi
abbiano  raggiunto  una  percorrenza  di  un  milione  di  chilometri
certificata con gli strumenti previsti dalle normative  vigenti».  Il
comma 2 aggiunge che «[i] veicoli per i quali e' previsto il  divieto
di utilizzo di cui al comma 1 sono cancellati dagli elenchi  relativi
ai veicoli autorizzati  all'attivita'  di  noleggio  di  autobus  con
conducente.  L'impresa  autorizzata,  qualora  non  fornisca  i  dati
relativi all'eta' e alla percorrenza dei propri  veicoli  oppure  nel
caso in cui fornisca dati non veritieri, e' soggetta alla sospensione
dell'autorizzazione da un minimo di trenta ad un massimo di  sessanta
giorni».
    La questione di legittimita' costituzionale trae  origine  da  un
ricorso proposto davanti al TAR Piemonte da Autoturismo Giachino  srl
contro la Citta' Metropolitana di Torino. La ricorrente, che esercita
l'attivita' di noleggio di autobus con conducente,  ha  impugnato  il
provvedimento del 16 settembre 2016, prot. n. 107143, con il quale la
Citta'  Metropolitana  di  Torino  ha  ingiunto  alla  ricorrente  di
alienare entro quindici giorni due autobus, in asserita  ottemperanza
a quanto disposto dall'art. 12 della citata legge reg. Piemonte n. 22
del 2006. Entrambi gli  automezzi,  infatti,  riferisce  l'ordinanza,
risultavano immatricolati da piu' di quindici anni e gia'  alla  data
del 4 aprile 2014 avevano percorso piu' di un milione di  chilometri.
La  societa'  ricorrente  ha  impugnato  l'atto  di  ingiunzione   ad
alienare, denunciando l'incostituzionalita' della citata disposizione
legislativa regionale per contrasto con gli  articoli  3,  41  e  117
Cost., in relazione alla disciplina statale contenuta nella legge  11
agosto 2003,  n.  218  (Disciplina  dell'attivita'  di  trasporto  di
viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente).
    Il giudice rimettente ricorda  che  l'attivita'  di  noleggio  di
autobus con conducente e' regolata a livello nazionale  dalla  citata
legge n. 218 del 2003 e riferisce che la legge reg.  Piemonte  n.  22
del 2006 ha delegato alle province il rilascio delle autorizzazioni e
le funzioni di vigilanza sulle imprese  che  effettuano  il  noleggio
(art.   3),   ha   regolamentato   il   procedimento   di    rilascio
dell'autorizzazione e i casi di sospensione e revoca e ha fissato  il
divieto contestato nel giudizio a quo (artt. 4, 8 e 9).
    Il TAR Piemonte ritiene, in primo luogo, che «la norma  regionale
qui controversa finirebbe per introdurre un  requisito  di  esercizio
non previsto dal diritto europeo e  intrinsecamente  discriminatorio,
nei confronti delle imprese  stabilite  nella  Regione  Piemonte,  in
violazione dell'art. 3  della  Costituzione  nonche'  dell'art.  117,
primo  comma,  della  Costituzione,  che  impone  alle   regioni   di
conformarsi ai vincoli dell'ordinamento comunitario».  Il  rimettente
invoca il  principio  di  uguaglianza  davanti  alla  legge,  sancito
dall'art. 20 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea
(CDFUE),  proclamata  a  Nizza  il  7  dicembre  2000  e  adottata  a
Strasburgo il 7 dicembre 2007, e rileva che il  regolamento  (CE)  n.
1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009,
che stabilisce  norme  comuni  sulle  condizioni  da  rispettare  per
esercitare  l'attivita'  di  trasportatore  su  strada  e  abroga  la
direttiva 96/26/CE del Consiglio, «non detta alcuna  prescrizione  in
ordine  alle  caratteristiche  degli  automezzi  che  possono  essere
acquistati ed utilizzati dalle imprese di trasporto».
    Secondo il giudice a quo, inoltre, «[s]ul  piano  costituzionale»
la norma regionale si porrebbe «in diretto contrasto  con  la  natura
"trasversale" e prevalente della  tutela  della  libera  concorrenza,
sancita dalla  direttiva  2006/123/CE».  Le  regioni  non  potrebbero
introdurre  nell'ordinamento  «previsioni  atte   a   distorcere   il
confronto  concorrenziale  e  la   liberta'   d'impresa   sul   piano
interspaziale,  ossia  tra  territori   regionali   differenti».   Il
rimettente richiama la sentenza della Corte costituzionale n. 165 del
2014 (che ha dichiarato incostituzionali  alcune  norme  della  legge
della Regione Toscana in materia di commercio) e rileva che la citata
legge n. 218  del  2003  «non  prevede  limitazioni  all'utilizzo  di
autobus usati» ne' «prevede limitazioni territoriali per  le  imprese
autorizzate». Osserva inoltre che «[l']art. 4 della legge n. 218  del
2003 non attribuisce alle Regioni il potere di disciplinare in  senso
piu' restrittivo la tipologia di automezzi utilizzabili dalle imprese
autorizzate».
    Pertanto,  «la  norma  regionale  piemontese  darebbe   luogo   a
violazione  degli  articoli  3,  41   e   117   della   Costituzione,
introducendo una gravosa restrizione all'utilizzo  di  autobus  usati
nei confronti dei soli  operatori  economici  iscritti  nel  registro
della Regione Piemonte, al di  fuori  dei  principi  stabiliti  dalla
legge statale».
    Il TAR Piemonte  invoca,  a  sostegno  dell'illegittimita'  della
norma censurata, la sentenza della Corte  costituzionale  n.  30  del
2016, che ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 12,
comma 3, della stessa legge reg. Piemonte n. 22 del 2006, che vietava
l'incremento del parco autobus con mezzi usati. Il rimettente ricorda
che, in quella sentenza, la Corte ha affermato che, «[c]on  la  legge
n. 218 del 2003, il legislatore statale ha dunque inteso definire  il
punto  di  equilibrio  fra  il  libero  esercizio  dell'attivita'  di
trasporto e gli interessi pubblici interferenti con tale liberta'», e
che «[i]l bilanciamento cosi' operato - fra la liberta' di iniziativa
economica  e  gli  altri  interessi  costituzionali   -   costituendo
espressione della potesta' legislativa statale  nella  materia  della
"tutela della concorrenza", definisce un assetto degli interessi  che
il legislatore regionale non e' legittimato ad alterare».
    Infine, il giudice a quo osserva  che,  ove  la  norma  censurata
«trovasse la propria giustificazione nell'obiettivo di  salvaguardare
la sicurezza (in particolare, la sicurezza della circolazione e degli
utenti trasportati) e di tutelare l'ambiente (in particolare, per  il
contenimento delle  emissioni  inquinanti),  la  norma  regionale  si
porrebbe  in  contrasto  con  l'art.  117,   secondo   comma,   della
Costituzione, che riserva alla potesta' esclusiva statale le  materie
della sicurezza (lettera h) e  della  tutela  dell'ambiente  (lettera
s)».
    In  conclusione,   il   TAR   Piemonte   solleva   questione   di
costituzionalita' dell'art.  12,  commi  1  e  2,  della  legge  reg.
Piemonte n. 22 del 2006, «nella  parte  in  cui  vieta  alle  imprese
iscritte  al  registro  regionale  "l'utilizzo  di  veicoli  di  eta'
superiore  a  quindici  anni  qualora  essi  abbiano  raggiunto   una
percorrenza di un  milione  di  chilometri"»,  per  violazione  degli
articoli 3, 41 e 117, primo e secondo comma, Cost.
    2.-  Nel  giudizio  di   legittimita'   costituzionale   non   e'
intervenuto  il  Presidente  della  Regione  Piemonte  ne'  si   sono
costituite le parti del giudizio a quo.

                       Considerato in diritto

    1.-  Il  Tribunale  amministrativo  regionale  per  il  Piemonte,
sezione seconda, dubita della legittimita'  costituzionale  dell'art.
12, commi 1 e 2, della legge della Regione Piemonte 26  giugno  2006,
n. 22 (Norme  in  materia  di  trasporto  di  viaggiatori  effettuato
mediante  noleggio  di  autobus  con  conducente),  come   modificati
dall'art. 46 della legge della Regione Piemonte 11 marzo 2015,  n.  3
(Disposizioni  regionali   in   materia   di   semplificazione),   in
riferimento agli artt. 3, 41 e 117,  primo  e  secondo  comma,  della
Costituzione.  L'art.  12,  comma  1   (rubricato   «Qualita'   degli
autobus»), dispone che,  «[n]elle  more  dell'entrata  in  vigore  di
apposita normativa nazionale in materia  di  requisiti  di  eta'  dei
veicoli adibiti ad attivita' di noleggio di autobus  con  conducente,
al fine di tutelare la sicurezza degli utenti e  dei  lavoratori,  e'
vietato alle imprese  autorizzate  all'esercizio  di  tale  attivita'
l'utilizzo di veicoli di eta' superiore a quindici anni qualora  essi
abbiano  raggiunto  una  percorrenza  di  un  milione  di  chilometri
certificata con gli strumenti previsti dalle normative  vigenti».  Il
comma 2 aggiunge che «[i] veicoli per i quali e' previsto il  divieto
di utilizzo di cui al comma 1 sono cancellati dagli elenchi  relativi
ai veicoli autorizzati  all'attivita'  di  noleggio  di  autobus  con
conducente.  L'impresa  autorizzata,  qualora  non  fornisca  i  dati
relativi all'eta' e alla percorrenza dei propri  veicoli  oppure  nel
caso in cui fornisca dati non veritieri, e' soggetta alla sospensione
dell'autorizzazione da un minimo di trenta ad un massimo di  sessanta
giorni».
    Il giudice  rimettente  solleva  tre  questioni  di  legittimita'
costituzionale: a) la norma regionale «finirebbe  per  introdurre  un
requisito  di  esercizio  non  previsto   dal   diritto   europeo   e
intrinsecamente  discriminatorio,   nei   confronti   delle   imprese
stabilite nella Regione Piemonte, in  violazione  dell'art.  3  della
Costituzione nonche' dell'art. 117, primo comma, della  Costituzione,
che impone alle regioni di conformarsi  ai  vincoli  dell'ordinamento
comunitario»; b) essa si porrebbe «in diretto contrasto con la natura
"trasversale" e prevalente della tutela della libera  concorrenza»  e
introdurrebbe «una gravosa restrizione all'utilizzo di autobus  usati
nei confronti dei soli  operatori  economici  iscritti  nel  registro
della Regione Piemonte, al di  fuori  dei  principi  stabiliti  dalla
legge statale» (il riferimento e' alla legge 11 agosto 2003, n.  218,
recante  «Disciplina  dell'attivita'  di  trasporto  di   viaggiatori
effettuato mediante noleggio di autobus  con  conducente»),  violando
cosi' gli artt. 3, 41 e 117, secondo comma, lettera e), Cost.; c) ove
il  divieto   contestato   «trovasse   la   propria   giustificazione
nell'obiettivo di salvaguardare  la  sicurezza  (in  particolare,  la
sicurezza  della  circolazione  e  degli  utenti  trasportati)  e  di
tutelare  l'ambiente  (in  particolare,  per  il  contenimento  delle
emissioni inquinanti), la norma regionale si  porrebbe  in  contrasto
con l'art. 117, secondo comma, della Costituzione, che  riserva  alla
potesta' esclusiva statale le materie della sicurezza (lettera  h)  e
della tutela dell'ambiente (lettera s)».
    2.- La seconda delle questioni sollevate dal  giudice  rimettente
e' fondata con riferimento alla  violazione  dell'art.  117,  secondo
comma, lettera e), Cost.
    Essa ha carattere misto, di sostanza e di competenza,  in  quanto
il giudice a quo invoca congiuntamente gli  artt.  3  e  41  Cost.  e
l'art. 117 Cost., essendo da intendere il riferimento a  quest'ultima
disposizione, alla luce degli argomenti spesi  dal  rimettente,  come
denuncia della lesione della competenza statale esclusiva in  materia
di «tutela della concorrenza» (art. 117, secondo  comma,  lettera  e,
Cost.).
    Il trasporto di viaggiatori mediante noleggio di autoveicolo  con
conducente  (di  seguito:   NCC)   costituisce   un   «autoservizi[o]
pubblic[o] non di linea», ai sensi dell'art. 1 della legge 15 gennaio
1992, n. 21 (Legge  quadro  per  il  trasporto  di  persone  mediante
autoservizi pubblici non di linea). Prima della riforma del Titolo  V
della Parte II della Costituzione, esso  rientrava  nella  competenza
regionale concorrente in materia di «tranvie e linee automobilistiche
di interesse regionale»,  che  comprendeva  «i  servizi  pubblici  di
trasporto di persone e merci» (art. 84  del  decreto  del  Presidente
della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616,  recante  «Attuazione  della
delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975,  n.  382»).  Gli
artt. 4 e 5 della legge n. 21 del 1992, che  indicavano  gli  oggetti
delle competenze regionali e comunali, non comprendevano i  requisiti
di sicurezza dei veicoli. Questi  ultimi  rientravano  infatti  nella
competenza  esclusiva  statale,  come  confermato  da  questa  Corte,
secondo cui «[l]e attribuzioni dello Stato,  delle  regioni  e  delle
province autonome, nella  materia  delle  linee  automobilistiche  di
interesse regionale, come definite, in riferimento agli artt.  117  e
118 della Costituzione, in particolare  dall'art.  3  del  d.P.R.  14
gennaio 1972, n. 5 e dagli artt. 84 e 85 del d.P.R. 24  luglio  1977,
n.  616,  si   ripartiscono   secondo   criteri   funzionali   basati
precipuamente sul livello e sul tipo degli  interessi  da  tutelare»,
cosicche' «alla  competenza  di  organi  dello  Stato  e'  riservata,
secondo la giurisprudenza della Corte (sentenze n. 2 del 1993 e n. 58
del 1976), la sicurezza degli impianti, dei veicoli  e  dei  natanti,
essendo   connessa   alla    protezione    dell'interesse    generale
dell'incolumita' dei cittadini, che esige uniformita' di parametri di
valutazione per tutto il territorio nazionale,  mentre  alle  regioni
spettano le competenze, che si riferiscono alla  regolarita'  e  alle
diverse  modalita'  di  svolgimento  delle  tramvie  e  delle   linee
automobilistiche, cioe' sostanzialmente alla gestione  del  servizio,
in quanto si tratta di profili tipicamente inerenti al  rapporto  tra
concedente e concessionario» (sentenza n. 135 del 1997).
    La  disciplina   diretta   a   garantire   la   sicurezza   della
circolazione, in  relazione  alle  caratteristiche  dei  veicoli,  e'
contenuta nel decreto legislativo  30  aprile  1992,  n.  285  (Nuovo
codice della strada), e nelle norme attuative. Il codice della strada
dispone,  all'art.  1,  che  «[l]a  sicurezza  delle  persone,  nella
circolazione stradale, rientra tra le finalita'  primarie  di  ordine
sociale ed economico perseguite dallo Stato», e  poi  regola  sia  le
«caratteristiche costruttive e funzionali» dei veicoli a motore («che
interessano sia i vari aspetti della sicurezza della circolazione sia
la protezione dell'ambiente da ogni tipo di inquinamento»),  ai  fini
dell'omologazione iniziale (artt. 71, 75, 76, 77), sia i requisiti  e
i  controlli  volti  a  garantire   l'efficienza   dei   veicoli   in
circolazione (artt. 79 e 80). In particolare, l'art. 80  prevede  per
gli autobus la revisione annuale (comma  4),  da  effettuarsi  presso
l'ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri.
    A sua volta, la normativa di attuazione del codice  (decreto  del
Presidente della Repubblica 16 dicembre  1992,  n.  495,  recante  il
«Regolamento di esecuzione e di attuazione  del  nuovo  codice  della
strada») detta le prescrizioni tecniche riguardanti sia  l'efficienza
"originaria" dei veicoli (artt. 227 e 228)  sia  quella  "successiva"
dei veicoli in circolazione, ai fini della  revisione  (artt.  237  e
238). I controlli tecnici periodici dei veicoli  a  motore  sono  poi
stati disciplinati in modo dettagliato dalla direttiva 2014/45/UE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile  2014,  relativa  ai
controlli tecnici periodici dei veicoli a motore e dei loro  rimorchi
e recante abrogazione  della  direttiva  2009/40/CE,  e  dal  decreto
ministeriale 19 maggio 2017 (Recepimento della  direttiva  2014/45/UE
del Parlamento europeo e del Consiglio del 3 aprile 2014 relativa  ai
controlli tecnici periodici dei veicoli a motore e dei loro  rimorchi
e recante abrogazione della direttiva 2009/40/CE), che la recepisce.
    La competenza esclusiva statale sulla disciplina tecnica e  sulla
materia  della  sicurezza  della  circolazione  e  dei  trasporti  e'
confermata dagli artt. 98  (in  materia  di  viabilita')  e  104  (in
materia di trasporti) del decreto legislativo 31 marzo 1998,  n.  112
(Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello  Stato  alle
regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge  15
marzo 1997, n. 59), e, in relazione  al  trasporto  pubblico  locale,
dall'art. 4, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 19 novembre
1997, n. 422 (Conferimento  alle  regioni  ed  agli  enti  locali  di
funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale,  a  norma
dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59).
    Dopo la riforma del Titolo V,  mentre  la  materia  del  servizio
pubblico di trasporto,  di  linea  e  non  di  linea,  e'  transitata
nell'ambito della competenza regionale residuale (ex multis, sentenze
n. 137 e n. 78 del 2018, n. 30 del  2016  e  n.  452  del  2007),  la
materia della sicurezza della circolazione e dei veicoli  e'  rimasta
di competenza esclusiva statale (sentenze n. 77 del 2013, n. 223  del
2010 e n. 428 del 2004). Per quel che riguarda piu'  precisamente  la
revisione dei veicoli, la sua disciplina «si  innesta  nelle  materie
della sicurezza e dell'ambiente» (sentenza n. 77 del 2013).
    2.1.- La normativa statale dedicata al noleggio  di  autobus  con
conducente adottata con la citata legge n. 218 del 2003  e'  peraltro
rivolta anche a tutelare la concorrenza nell'attivita' di  NCC  (art.
1, commi  1  e  2),  allo  scopo  di  garantire  in  particolare  «la
trasparenza del mercato, la concorrenza, la liberta' di accesso delle
imprese al mercato, nonche' il  libero  esercizio  dell'attivita'  in
riferimento alla libera circolazione delle persone»,  oltre  che  «la
sicurezza dei viaggiatori trasportati,  l'omogeneita'  dei  requisiti
professionali, la tutela delle condizioni di lavoro» (art.  1,  comma
4).
    Cosi', l'art. 3  della  medesima  legge  prevede  una  competenza
ministeriale  in  materia  di  misura  delle  sanzioni  pecuniarie  e
sospensione e  revoca  dell'autorizzazione,  «al  fine  di  garantire
condizioni omogenee di mercato per le imprese operanti nel settore  e
di  evitare  possibili  distorsioni   della   concorrenza   su   base
territoriale». E l'art. 4, dedicato agli «Adempimenti delle regioni»,
richiede che gli atti normativi regionali in materia  di  NCC  «siano
rispondenti ai criteri di tutela della liberta' di concorrenza di cui
alla presente legge» (comma 1).
    Quanto alla sicurezza, la legge n. 218 del  2003  si  occupa  dei
requisiti   soggettivi    per    lo    svolgimento    dell'attivita',
dell'autorizzazione richiesta, dei controlli, delle sanzioni, mentre,
in relazione ai requisiti "oggettivi" dei veicoli, l'art. 2 si limita
a prescrivere che le imprese esercenti servizi di noleggio di autobus
con conducente utilizzino «autobus rispondenti  alle  caratteristiche
tecniche di esercizio, dei quali hanno la disponibilita'» (comma  1),
rinviando implicitamente al  complesso  della  normativa  statale  in
materia di requisiti tecnici dei veicoli.
    La legge n. 218  del  2003  costituisce  dunque  esercizio  delle
competenze esclusive statali in materia di tutela  della  concorrenza
(art. 117, secondo comma, lettera e, Cost.) e di sicurezza (art. 117,
secondo  comma,  lettera  h,  Cost.)  e  concilia  i  due  interessi,
potenzialmente confliggenti, al libero  esercizio  dell'attivita'  di
NCC e alla sicurezza del trasporto. La sintesi fra  questi  interessi
viene definita in una disciplina uniforme in  materia  di  sicurezza,
finalizzata a garantire condizioni omogenee di mercato e l'assenza di
distorsioni della concorrenza su base territoriale.
    La disciplina statale, che, come visto,  prescrive  espressamente
alle regioni di adottare atti normativi «rispondenti  ai  criteri  di
tutela della liberta' di concorrenza  di  cui  alla  presente  legge»
(art. 4, comma 1,  della  legge  n.  218  del  2003),  condiziona  la
competenza legislativa residuale regionale  in  materia  di  servizio
pubblico di trasporto (nel caso di specie, non di linea). La logica e
la  lettera  delle  disposizioni   statali   richiamate,   lette   in
connessione con il complesso della disciplina statale in  materia  di
controlli tecnici dei veicoli  (illustrata  sopra),  precludono  alle
regioni di introdurre un ulteriore requisito attinente all'efficienza
tecnica del veicolo, che finisce per limitare l'esercizio dell'NCC da
parte degli operatori "interni" e per creare dunque  una  distorsione
della concorrenza su base territoriale.
    Per   tali   ragioni,   questa   Corte   ha    gia'    dichiarato
l'illegittimita' costituzionale di un'altra disposizione della stessa
legge della Regione Piemonte, analoga a quella oggetto  del  presente
giudizio, che disponeva  che  «[g]li  incrementi  del  parco  autobus
successivi  al  rilascio  dell'autorizzazione  sono  effettuati   con
autobus nuovi» (art. 12, comma 3, legge reg. Piemonte n. 22 del 2006,
abrogato nelle more del relativo giudizio), osservando, tra  l'altro,
che «i citati artt. 1 e 4 della legge n. 218 del 2003  devono  essere
intesi nel senso che, essendosi assunto  il  legislatore  statale  il
compito  di  conciliare  la  liberta'  di  iniziativa  economica  con
l'esigenza di sicurezza dei viaggiatori (art.  1),  le  regioni  sono
abilitate a regolare gli oggetti indicati dalla stessa legge  statale
(art. 4) e, in generale, la gestione del servizio (sentenze n. 30 del
1998 e n. 135 del 1997), ma non possono introdurre,  a  carico  delle
imprese di trasporto aventi sede  nel  territorio  regionale,  limiti
che, lungi dal rispettare i "criteri  di  tutela  della  liberta'  di
concorrenza"  fissati  nella  legge  statale  (art.  4,   comma   1),
penalizzerebbero  gli  operatori   "interni",   data   l'assenza   di
delimitazioni  territoriali  delle  autorizzazioni  rilasciate  nelle
altre regioni (art. 5, comma 3)» (sentenza n. 30 del 2016).
    Anche nel caso della previsione regionale qui censurata  si  deve
pertanto concludere nel  senso  che  essa  incide  negativamente  sul
livello di tutela della concorrenza fissato dalla legge statale.  Per
quanto di contenuto in se' non irragionevole, la disposizione  eccede
dunque   l'ambito   costituzionalmente   definito   della    potesta'
legislativa regionale.
    Di   conseguenza   deve   essere   dichiarata    l'illegittimita'
costituzionale dell'art. 12, commi 1 e 2, della legge  reg.  Piemonte
n. 22 del 2006, per violazione dell'art. 117, secondo comma,  lettera
e), Cost.
    3.-  Le  altre  questioni  sollevate   dal   rimettente   restano
assorbite.

     

                          per questi motivi
                       LA CORTE COSTITUZIONALE

    dichiara l'illegittimita' costituzionale dell'art. 12, commi 1  e
2, della legge della Regione Piemonte 26 giugno 2006, n. 22 (Norme in
materia di trasporto di viaggiatori effettuato mediante  noleggio  di
autobus con conducente).
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 22 novembre 2018.

                                F.to:
                    Giorgio LATTANZI, Presidente
                     Daria de PRETIS, Redattore
                     Roberto MILANA, Cancelliere

    Depositata in Cancelleria l'11 gennaio 2019.

                   Il Direttore della Cancelleria
                        F.to: Roberto MILANA


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