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mercoledì 13 febbraio 2019

N. 18 ORDINANZA (Atto di promovimento) 19 settembre 2018 Ordinanza del 19 settembre 2018 del Tribunale di Firenze nel procedimento penale a carico di G.P.. Circolazione stradale - Sanzioni amministrative accessorie - Previsione che alla condanna per il reato di cui all'art. 590-bis, comma 1, cod. pen. consegua la revoca automatica della patente di guida. - Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), art. 222, comma 2. (GU n.7 del 13-2-2019 )



N. 18 ORDINANZA (Atto di promovimento) 19 settembre 2018

Ordinanza  del  19  settembre  2018  del  Tribunale  di  Firenze  nel
procedimento penale a carico di G.P..

Circolazione  stradale  -  Sanzioni   amministrative   accessorie   -
  Previsione che alla condanna per il reato di cui all'art.  590-bis,
  comma 1, cod. pen. consegua la revoca automatica della  patente  di
  guida.
- Decreto legislativo 30 aprile 1992,  n.  285  (Nuovo  codice  della
  strada), art. 222, comma 2.
(GU n.7 del 13-2-2019 )

                        TRIBUNALE DI FIRENZE
                         Sezione iii penale

    Il giudice, a scioglimento della riserva adottata all'udienza del
4 settembre 2018,
    rilevato che G. P. e' imputata del reato di cui all'art. 590-bis,
comma I c.p.,  per  avere  per  colpa,  consistita  nella  violazione
dell'art. 191 cds, cagionato a  B.  B.  lesioni  personali  giudicate
guaribili  in  giorni  cinquantacinque,  quindi  gravi,  e  che  alla
eventuale condanna per il reato conseguira' la revoca  della  patente
di guida a norma dell'art. 222/2  cds.  Di  qui  la  rilevanza  della
questione denunciata;
    considerato  che,  quanto  a  non  manifesta  infondatezza  della
questione  incidentale  di  costituzionalita',   quest'ultima   norma
prevede un indefettibile automatismo tra la condanna per il reato  di
lesioni in questione e la sanzione amministrativa della revoca  della
patente di guida, al pari del caso in cui alla condotta  trasgressiva
del guidatore del mezzo  consegua  l'evento  mortale  della  vittima,
poiche' la disposizione in questione stabilisce che  «alla  condanna,
ovvero all'applicazione della pena su richiesta delle parti  a  norma
dell'art. 444 c.p.p., per i reati di  cui  agli  articoli  589-bis  e
590-bis c.p., consegue la revoca della patente». La medesima sanzione
amministrativa  accessoria  della  revoca  della  patente  di   guida
risulta,  cosi',  comminata,   oltre   che   per   fatti   tra   loro
ontologicamente differenti (omicidio e  lesioni)  -  e,  quindi,  dal
legislatore  puniti  in  via  principale  in  maniera   sensibilmente
differenziata -, anche per fatti che possono avere delle sfumature in
concreto affatto peculiari e in grado di differenziare  profondamente
l'omicidio dalle lesioni e non solo in via astratta.  Si  pensi  alle
ipotesi di lesioni per un tempo di poco superiore a quaranta  giorni,
ovvero al caso di concorso di colpa, anche in  grado  elevato,  della
vittima delle lesioni, o anche  al  caso  di  lesioni  lievi,  magari
prossime  ai  quaranta  giorni  di  incapacita',  ma  determinate  da
identica condotta posta in essere dall'imputata, e per puro accidente
soltanto (dipendente  da  qualunque  circostanza  concreta,  come  la
giovane eta' della  vittima,  la  sua  reattivita',  la  presenza  di
ostacoli sulla sede stradale, la iniziativa antagonista, sia pure non
del tutto efficace ad evitare l'evento, del guidatore ed altro ancora
dipendente o non dai protagonisti del fatto) non sfociata in  lesioni
gravi;
    ritenuto che la situazione normativa  attuale  imposta  dall'art.
222/2 cds determina una irragionevole parificazione delle ipotesi  di
lesioni colpose gravi con quelle di omicidio  colposo  stradali,  per
quanto attiene alla sanzione della revoca della patente di  guida  in
caso di condanna,  con  cio'  ritenendosi  violato  il  principio  di
ragionevolezza che trova la sua matrice nel principio piu'  ampio  di
uguaglianza di cui all'art. 3 Cost., che impone trattamenti giuridici
identici di situazioni di fatto uguali e trattamenti  ragionevolmente
differenziati di situazioni tra loro eterogenee;

                               P.Q.M.

    Visto l'art. 23, legge n. 87/1953,
    dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di
costituzionalita' della norma di cui all'art. 222/2, cds, nella parte
in cui prevede la revoca automatica della patente  di  guida  per  il
caso di condanna per il reato di cui all'art. 590-bis comma  I  c.p.,
per violazione dell'art. 3 Cost. nei termini di cui in motivazione.
    Sospende il procedimento e il decorso del termine di prescrizione
del reato, dispone  la  notifica  dell'ordinanza  al  Presidente  del
Consiglio dei ministri e la sua comunicazione ai presidenti di Senato
e Camera e dispone, infine, la trasmissione  degli  atti  alla  Corte
costituzionale,  in  copia,  completi  della  prova  delle   avvenute
notifiche e comunicazioni.
        Firenze, 19 settembre 2018

                       Il Giudice: Boninsegna

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