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domenica 26 marzo 2023

Corte d'Appello -2023 - A norma dell'art. 17 del D.Lgs. n. 266 del 1999, rubricato "Disposizioni concernenti il trasferimento del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia", "il coniuge convivente del personale in servizio permanente delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, del Corpo della Guardia di finanza e delle Forze di polizia ad ordinamento civile e degli ufficiali e sottufficiali piloti di complemento in ferma dodecennale nonché del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, trasferiti d'autorità da una ad altra sede di servizio, che sia impiegato in una delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, ha diritto, all'atto del trasferimento o dell'elezione di domicilio nel territorio nazionale, ad essere impiegato presso l'amministrazione di appartenenza o, per comando o distacco, presso altre amministrazioni nella sede di servizio del coniuge o, in mancanza, nella sede più vicina".

 

Corte d'Appello Torino Sez. lavoro, Sent., 08-03-2023

Fatto Diritto P.Q.M.


REPUBBLICA ITALIANA


IN NOME DEL POPOLO ITALIANO


LA CORTE D'APPELLO DI TORINO


SEZIONE LAVORO


Composta da:


Dott. Piero Rocchetti - PRESIDENTE Rel.


Dott. Fabrizio Aprile - CONSIGLIERE


Dott. Silvia Casarino - CONSIGLIERE


ha pronunciato la seguente


SENTENZA


nella causa di lavoro iscritta al n.ro 585 /2022 R.G.L.


promossa da:


dott.ssa M.D.I. nata ad E. il (...) e residente in M., c.da B. N. n.163B, C.F. (...) , elettivamente domiciliata in Catania, Via Canfora n. 145, presso lo studio dell'avv. Dino Cadullo che la rappresenta e difende per procura in atti.


APPELLANTE


CONTRO


MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO (C.F. (...) ), in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Torino (C.F.(...); PEC ads.to@pec.avvocaturastato.it; fax:(...)), domiciliataria in Via dell'Arsenale n. 21.


APPELLATO


Oggetto: trasferimento del lavoratore

Svolgimento del processo


I.M.D. ha convenuto in giudizio, avanti al Tribunale di Novara in funzione di Giudice del lavoro, il Ministero dell'Istruzione assumendo le seguenti conclusioni:


"disapplicare, sospendere o annullare gli effetti in via cautelare ed urgente di ogni provvedimento, ancorché non conosciuto, adottato dall'Amministrazione resistente in ordine alla procedura di mobilità che ha coinvolto l'odierna ricorrente, ivi compresa la declaratoria di illegittimità, con la conseguente disapplicazione, della nota dell'USR Sicilia prot. n.(...) del 16.06.2021 e del relativo elenco recante le sedi esprimibili e


disponibili e della nota dell'USR Sicilia prot. (...) del 14.07.2021 con i relativi elenchi allegati, nella parte in cui vengono previsti solo 8 posti per l'effettuazione della mobilità interregionale, e comunque così statuire


-accertare e dichiarare il diritto della ricorrente al trasferimento ex art.17 L. n. 266 del 1999 per il ricongiungimento al coniuge nella regione Sicilia, presso una delle sedi vacanti edisponibili alla data di effettuazione delle operazioni di mobilità per l'a.s. 2021/2022 o presso una delle sedi vacanti di cui all'elenco pubblicato dall'USR Sicilia in data 11.08.2021 ovvero, in subordine, come espressamente previsto dalla legge, anche in soprannumero o con eventuale assegnazione presso gli uno degli uffici dell'USR Sicilia, con priorità assoluta rispetto al restante personale privo di precedenza alcuna e partecipante a precedenti fasi di mobilità, in quanto beneficiaria delle previsioni di cui all'art.17 della L. n. 266 del 99;


- per l'effetto, ordinare all'Amministrazione resistente di procedere all'assegnazione in favore della ricorrente della sede di servizio quale dirigente scolastico presso la regione Sicilia, presso una delle sedi vacanti e disponibili alla data di effettuazione delle operazioni di mobilità per l'a.s. 2021/2022 o presso una delle sedi vacanti di cui all'elenco pubblicato dall'USR Sicilia in data 11.08.2021 ovvero, in subordine, come espressamente previsto dalla legge, anche in soprannumero o con eventuale assegnazione presso gli uno degli uffici dell'USR Sicilia, e procedere alla stipula del relativo contratto di lavoro a tempo indeterminato ed al conferimento dell'incarico dirigenziale presso la regione Sicilia con decorrenza 1.09.2021.


Con ogni consequenziale statuizione per spese, diritti ed onorari del giudizio".


Contestualmente al ricorso ex art. 414 c.p.c la ricorrente ha proposto domanda a norma dell'articolo 700 c.p.c.


Nel procedimento cautelare in corso di causa si sono costituiti il Ministero dell'Istruzione e l'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia i quali hanno integralmente contestato le ragioni della ricorrente, sia quanto alla sussistenza dei presupposti previsti dall'articolo 17 della L. n. 266 del 1999, sia, in ogni caso, quanto alle plurime prospettazione avversarie volte a giungere all'esito dell'ampliamento del numero dei posti da destinarsi alla mobilità da parte dell'ufficio scolastico regionale siciliano.


La domanda d'urgenza è stata rigettata tanto per carenza del fumus, quanto per carenza del periculum.


La PA convenuta si è costituita in giudizio anche nella causa di merito, insistendo per la reiezione del ricorso, tanto più alla luce dell'approfondimento istruttorio svolto nella fase cautelare.


La causa è stata discussa all'udienza del 5.5.2022 e, all'esito delle repliche, in data 31.05.2022 (con la sentenza n.130/2022) il Tribunale ha respinto il ricorso e condannato la ricorrente a rimborsare alla PA convenuta le spese di lite. Ha anche condannato la ricorrente ai sensi dell'articolo 96 comma 3 al pagamento in favore del Ministero della somma di Euro 1.750,00.


Ricorre in appello, avverso la sentenza di primo grado, la dottessa.I. chiedendo la riforma della stessa e l'accoglimento delle domande avanzate con il ricorso introduttivo del giudizio.


Il Ministero dell'Istruzione si è costituito tardivamente chiedendo la reiezione del gravame e la conferma dell'impugnata sentenza. Ha chiesto, inoltre, anche per il secondo grado di giudizio, la condanna dell'appellante ex art. 96 c.p.c.


All'udienza del 23.02.2023, all'esito della discussione, il Collegio ha deciso la causa come da separato dispositivo di sentenza.

Motivi della decisione


1. Al fine di inquadrare i fatti di causa, bisogna riportare quanto già rilevato dal primo Giudice nella impugnata sentenza:


"La ricorrente, incaricata della funzione dirigenziale a tempo determinato presso l'istituzione scolastica - Istituto Comprensivo "G. Da OMISSIS" di OMISSIS per la durata di 3 anni, a decorrere dal 1 settembre 2019 (art. 5 del decreto di incarico), anticipatamente rispetto alla scadenza del triennio e al termine naturale dell'incarico ha proposto in data 17.6.2021 domanda di mobilità interregionale verso la Regione Sicilia per "esigenze personali", precisamente per "Ricongiungimento al coniuge militare (L. n. 100 del 1987 art. 1 comma 5, L. n. 266 del 1999 art. 17) - Assistenza al genitore S.F., nata a M., il (...), in attesa di accertamento di invalidità civile".


Risulta documentato che l'USR Piemonte abbia rilasciato il nulla osta in uscita. La ricorrente, tuttavia, non ha ottenuto il trasferimento richiesto, dal momento che l'USR siciliano ha reputato insussistenti i presupposti per attribuire alla ricorrente alcuna precedenza rispetto agli altri partecipanti alla mobilità. Gli otto posti disponibili per la mobilità interregionale, pertanto, sono stati assegnati a concorrenti cui è stato riconosciuto il diritto di precedenza in quanto titolari di diritti di cui alla L. n. 104 del 1992. La ricorrente chiede nel presente giudizio accertarsi il proprio diritto al trasferimento ex art. 17 L. n. 266 del 1999 per il ricongiungimento al coniuge nella regione Sicilia e, di conseguenza, disporsi il trasferimento, che le è stato negato dall'amministrazione, presso una delle sedi vacanti e disponibili alla data di effettuazione delle operazioni di mobilità per l'a.s. 2021/2022 o presso una delle sedi vacanti di cui all'elenco pubblicato dall'USR Sicilia in data 11.08.2021 ovvero, in subordine, come espressamente previsto dalla legge, anche in soprannumero o con eventuale assegnazione presso gli uno degli uffici dell'USR Sicilia, ciò - in virtù del diritto al ricongiungimento familiare vantato - con priorità assoluta rispetto al restante personale privo di precedenza alcuna e partecipante a precedenti fasi di mobilità.


La ricorrente, dunque, non contesta la priorità assegnata ai dirigenti scolastici titolari di diritto al trasferimento ai sensi della L. n. 104 del 1992, ma assume che avrebbe avuto diritto ad essere a propria volta preferita rispetto al personale privo di ragioni di precedenza, sostenendo, al contempo, che l'amministrazione scolastica avrebbe dovuto rendere disponibili per la mobilità un numero maggiore rispetto agli 8 posti in effetti destinati a tale scopo, giacché diversamente, stando alla stessa prospettazione della ricorrente, il diritto al ricongiungimento al coniuge, quand'anche riconosciuto, non le sarebbe in ogni caso stato.


Dalla documentazione prodotta (doc. 8 di parte ricorrente), risulta infatti che la ricorrente si sia collocata al trentanovesimo posto della graduatoria degli esclusi, di cui i primi quattordici anch'essi titolari di preferenza ai sensi della L. n. 104 del 1992: anche con il riconoscimento della preferenza richiesta (quella derivante dal ricongiungimento), la ricorrente avrebbe ottenuto il trasferimento solo nell'ipotesi in cui vi fossero stati almeno 21 posti destinati alla mobilità.


In subordine, comunque, la ricorrente assume che l'amministrazione avrebbe dovuto disporre il trasferimento anche in soprannumero o con eventuale assegnazione presso uno degli uffici dell'USR Sicilia"


2. Ciò premesso il Tribunale ha respinto il ricorso evidenziando che:


"La domanda non può essere accolta, dal momento che le emergenze di causa hanno dimostrato l'insussistenza dei presupposti del diritto vantato dalla ricorrente.


2.1 A norma dell'art. 17 del D.Lgs. n. 266 del 1999, rubricato "Disposizioni concernenti il trasferimento del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia", "il coniuge convivente del personale in servizio permanente delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, del Corpo della Guardia di finanza e delle Forze di polizia ad ordinamento civile e degli ufficiali e sottufficiali piloti di complemento in ferma dodecennale nonché del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, trasferiti d'autorità da una ad altra sede di servizio, che sia impiegato in una delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, ha diritto, all'atto del trasferimento o dell'elezione di domicilio nel territorio nazionale, ad essere impiegato presso l'amministrazione di appartenenza o, per comando o distacco, presso altre amministrazioni nella sede di servizio del coniuge o, in mancanza, nella sede più vicina".


La norma in esame prevede il diritto al trasferimento nella sede di servizio del coniuge o, in mancanza, nella sede più vicina in favore del personale impiegato in una delle amministrazioni di cui al d. lgs. 1, co. 2 D.Lgs. n. 29 del 1993, se coniugato con personale in servizio permanente delle Forze armate e convivente con il coniuge, nell'ipotesi di trasferimento del coniuge "d'autorità da una ad un'altra sede di servizio".


2.2 La ricorrente ha allegato, a sostegno della propria domanda di mobilità, l'avvenuto trasferimento, d'imperio, del coniuge, con decorrenza 25 settembre 2020, al Comando della 7^ Sezione nonché della 6^ Sezione del Nucleo Investigativo del Reparto Operativo del Comando Provinciale di Palermo.


Il trasferimento è stato documentato mediante la produzione di nota, protocollata dal Comando Provinciale di Palermo, destinatario, in data 2.10.2020, recante intestazione del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri di Roma - I Reparto - SM - Ufficio Personale Ufficiali, a firma del capo Ufficio Col. T. S.M.P., e indirizzata al Comando Legione Carabinieri Sicilia - SM - Ufficio Personale, nonché al Ministero della difesa e, per conoscenza, al Comando interregionale dei Carabinieri Culqualber SM - Ufficio personale, Centro nazionale amministrativo Carabinieri TEA Trasferimenti e, come detto, al Comando Provinciale Carabinieri di Palermo, del seguente tenore: "Per le conseguenti variazioni matricolari, vista la proposta del Comando Provinciale Carabinieri di Palermo con foglio in riferimento, si sanziona, a decorrere dal 25 settembre 2020, la posizione d'impiego dell'Ufficiale Inferiore in oggetto quale Comandante della 7^ Sezione del Nucleo Investigativo del Reparto Operativo del Comando Provinciale di Palermo e Comandante della 6^ Sezione del Nucleo Investigativo del Reparto Operativo del Comando provinciale di Palermo in sede vacante".


Ora, presupposto normativo esplicito e incontestato del diritto al trasferimento vantato dalla ricorrente è che il coniuge del dipendente sia stato trasferito da una sede di servizio ad un'altra e che il trasferimento sia avvenuto d'autorità.


Siccome il documento non si prospettava chiaro sotto tale profilo (come eccepito dal Ministero resistente) dal momento che in esso si sanzionava la posizione di impiego dell'Ufficiale quale comandante sia della 7^ sezione sia della 6^ sezione del Nucleo Investigativo del reparto Operativo del Comando Provinciale di Palermo, senza fare riferimento a trasferimenti, il Tribunale (nella fase cautelare) ha provveduto a chiedere Informazioni al Comando Provinciale dei Carabinieri di Palermo.


Il primo Giudice ha così evidenziato che:


"Il Comando interpellato, con nota del 23.11.2021, recante oggetto: "Cap. SPE RSE CC M.A. (809930 RN), in atto in trasferimento temporaneo all'Ufficio Comando del comando provinciale CC di Trapani", ha riferito: "Questo Comando Provinciale, con foglio n. (...), datato 26.9.2020, ha chiesto al Comando Generale dell'Arma dei carabinieri di voler sanzionare "d'autorità" il Comando in sede vacante della 6^ Sezione del Nucleo Investigativo del reparto Operativo di Palermo in nota: "A seguito del trasferimento del Comandante di quella Sezione ad altra sede" del Cap. M.A., in concomitanza con il Comando della 7^ sezione dello stesso Nucleo Investigativo in nota: "Autorizzato dal Comando Generale dell'Arma dei CC - 1 Reparto - SM - Ufficio Personale Ufficiali con f.n. n. 7/29 del 02.10.2020 (allegato alla vs. nota in riferimento)".


Poiché il Comando Provinciale dei CC interpellato, benché richiesto, nulla avesse riferito in merito alla sede di provenienza del C.A., e poiché non appariva chiara né la natura d'imperio del trasferimento, né, soprattutto, il riferimento alla concomitanza dell'assegnazione del Comando della 6^, rispetto a quello della 7^, si è ulteriormente ritenuto necessario rinnovare alla ricorrente medesimo l'invito a chiarire detto profilo.


Con la nota depositata a chiarimenti in data 22.4.2022, la parte ha esposto che la sede di servizio del coniuge "antecedentemente al trasferimento presso la 6^ Sezione del Nucleo Investigativo del R.O. di Palermo era quella del Comando Provinciale di Palermo".


La parte ha inoltre riferito che, nelle Forze Armate, i trasferimenti degli Ufficiali devono intendersi tutti effettuati d'imperio, dal momento che essi sono attuati tramite un provvedimento amministrativo che nella fattispecie è qualificabile, per il militare che lo subisce, come ordine gerarchico che se non eseguito comporta una violazione disciplinare. Nela specie, poi, sarebbe stata la stessa amministrazione a chiedere al Comando Generale dell'Arma il trasferimento dell'Ufficiale "nella nuova posizione di impiego" al Comando della 6^ sezione, rimasta vacante a causa del trasferimento del precedente Comandante.


Quanto poi all'espressione "in concomitanza", la ricorrente ha riferito che "la stessa va intesa da un lato come concomitante al trasferimento presso altra sede del precedente Comandante e dall'altro come direzione delle due unità investigative 6^ e 7^ Sezione sotto un solo Comandante. In particolare, il Comando della 7^ Sezione è stato determinato con provvedimento d'autorità in data 26 maggio 2016 e la sede di provenienza era il 12 Battaglione Carabinieri "Sicilia" e riattualizzato con il nuovo incarico di Comandante della 6^ Sezione". Poiché il Comando Provinciale dei CC interpellato, benché richiesto, nulla avesse riferito in merito alla sede di provenienza del C.A., e poiché non appariva chiara né la natura d'imperio del trasferimento, né, soprattutto, il riferimento alla concomitanza dell'assegnazione del Comando della 6^ , rispetto a quello della 7^, si è ulteriormente ritenuto necessario rinnovare alla ricorrente medesimo l'invito a chiarire detto profilo.


Con la nota depositata a chiarimenti in data 22.4.2022, la parte ha esposto che la sede di servizio del coniuge "antecedentemente al trasferimento presso la 6^ Sezione del Nucleo Investigativo del R.O. di Palermo era quella del Comando Provinciale di Palermo".


La parte ha inoltre riferito che, nelle Forze Armate, i trasferimenti degli Ufficiali devono intendersi tutti effettuati d'imperio, dal momento che essi sono attuati tramite un provvedimento amministrativo che nella fattispecie è qualificabile, per il militare che lo subisce, come ordine gerarchico che se non eseguito comporta una violazione disciplinare. Nela specie, poi, sarebbe stata la stessa amministrazione a chiedere al Comando Generale dell'Arma il trasferimento dell'Ufficiale "nella nuova posizione di impiego" al Comando della 6^ sezione, rimasta vacante a causa del trasferimento del precedente Comandante.


Quanto poi all'espressione "in concomitanza", la ricorrente ha riferito che "la stessa va intesa da un lato come concomitante al trasferimento presso altra sede del precedente Comandante e dall'altro come direzione delle due unità investigative 6^ e 7^ Sezione sotto un solo Comandante. In particolare, il Comando della 7^ Sezione è stato determinato con provvedimento d'autorità in data 26 maggio 2016 e la sede di provenienza era il 12 Battaglione Carabinieri "Sicilia" e riattualizzato con il nuovo incarico di Comandante della 6^ Sezione".


2.3 Il primo Giudice è così giunto alla conclusione che:


"Dalle ultime allegazioni della ricorrente, dunque, è infine risultato che il coniuge della ricorrente, già assegnato al Comando della 7^ Sezione del Nucleo Investigativo del Reparto Operativo del Comando provinciale di Palermo sin dal 26.5.2016, si è visto assegnare, "in concomitanza", altresì il Comando della 6^ Sezione a far data dall'ottobre 2020; e, inoltre, che in tale occasione, l'assegnazione del Comando della 7^ Sezione è stato solo "riattualizzato".


Alla luce di tali dati, senza necessità di interrogarsi ulteriormente sulla nozione di "trasferimento d'autorità", di cui all'art. 17 del D.Lgs. n. 266 del 1999, difetta, a monte, la ricorrenza nella specie di un provvedimento di "trasferimento" del militare, utile a integrare il diritto del coniuge a essere a propria volta destinato alla sede di servizio del militare trasferito. Parte ricorrente, mutando in modo sostanziale l'impostazione della propria difesa, ha assunto da ultimo che la nozione di trasferimento, ai fini della tutela di cui all'art. 2103 c.c., implica unicamente lo spostamento non temporaneo del lavoratore da una unità produttiva ad un'altra, quand'anche nello stesso Comune di riferimento.


La deduzione non è pertinente al caso di specie.


Posto che la nozione di trasferimento implica necessariamente il mutamento, non occasionale, del luogo geografico di adempimento della prestazione, va rilevato che nella specie non è in questione l'applicazione della disciplina di tutela di cui all'art. 2103 c.c., norma che vieta il trasferimento da un'unità produttiva ad un'altra, bensì la disciplina di tutela di cui all'invocato art. 17 D.Lgs. n. 266 del 1999, che espressamente si riferisce al trasferimento del militare "da una ad altra sede di servizio".


La norma, dunque, si riferisce testualmente non al mutamento di unità produttiva - nozione di scarso significato, trattandosi del trasferimento di un appartenente a corpo militare - ma alla sede di servizio, che nella specie, per quanto consta, è rimasta la medesima. Il coniuge della ricorrente, infatti, già di stanza a Palermo, quale Comandante della settima sezione dello stesso Nucleo Investigativo, si è visto assegnare il Comando di una ulteriore Sezione, con ampliamento di mansioni ma senza mutamento di sede, essendo dichiaratamente lo stesso rimasto a Palermo. La ricorrente stessa, d'altra parte, fermo rimanendo che la nozione non è utilizzabile nel caso di specie, neppure ha dedotto quale sarebbe l'unità produttiva, collocata in luogo geografico distinto, alla quale il coniuge sarebbe stato destinato, in aggiunta alle precedenti funzioni.


L'applicazione della norma invocata nel caso di specie, oltre a travalicare il chiaro dettato della disposizione, sarebbe palesemente contraria alla sua ratio. L'assegnazione del militare anche a diverso incarico, ma nello stesso luogo geografico, riconducibile alla medesima "sede di servizio", infatti, non essendo in grado di pregiudicare il requisito dell'unità familiare (anche inteso in senso lato, come richiede la ricorrente, non venendo in ogni caso a mutare l'assetto consapevolmente e liberamente prescelto dai coniugi, nel perdurare della convivenza come nucleo familiare), non giustificherebbe il riconoscimento del diritto al trasferimento, in deroga alle ordinarie regole di legittimazione e con diritto a preferenza nella formazione della graduatoria"


Ha così rigettato il ricorso.


2.4 Ha infine accolto la domanda del Ministero di condanna dell'appellante ex art. 96 c.p.c con la seguente motivazione:


"Nella specie, non può non stigmatizzarsi la condotta della parte ricorrente che, pur evidentemente consapevole dell'effettivo tenore del provvedimento riguardante il coniuge, ha agito senza rappresentarne esattamente il contenuto, proponendo altresì, contestualmente, domanda di tutela d'urgenza.


E’ appena il caso di rilevare che non si è trattato, da parte della ricorrente, di mera omissione circa la puntuale allegazione di elementi rilevanti ai fini dell'integrazione della fattispecie del diritto vantato - il che avrebbe dato luogo a immediato rigetto della domanda, senza esigenza di ulteriori approfondimenti - bensì della omissione accompagnata dalla produzione di documento che, non adeguatamente contestualizzato, era suscettibile di dare adito a fraintendimenti e il cui esatto significato è stato necessario chiarire con due diverse attivazioni d'ufficio.


Soprattutto - ed è tale condotta che si ritiene particolarmente censurabile ai sensi dell'art. 96, co. 3 c.p.c., quale violazione dei doveri di leale collaborazione che, ai sensi dell'art. 88 c.p.c., gravano sulle parti processuali - la ricorrente, pur a fronte delle contestazioni di controparte e delle esigenze di chiarimento sulla ricostruzione dell'esatto significato della documentazione depositata a sostegno dalla parte espresse dal Tribunale, tanto da farsi luogo a formale richiesta di informazioni direttamente all'Arma dei Carabinieri, si è astenuta dal fornire le necessarie delucidazioni, sino a che, infine, non è stata espressamente e puntualmente interpellata su ciascuno degli aspetti rimasti dubbi, così fornendo dimostrazione della fondatezza delle difese del Ministero resistente".


3. Fonda il su appello la Difesa della dott.essa I. sui motivi già fondanti il ricorso introduttivo del giudizio.


3.1 Ha errato il primo Giudice sussistendo i presupposti di cui all'articolo 17 della L. n. 266 del 1999, trattandosi di norma finalizzata al mantenimento dell'unità familiare. Non può pertanto darsi una applicazione meramente letterale e meccanica della norma, dovendosi necessariamente intendere il concetto di "sede di servizio" di cui all'articolo 17 in senso ampio, comprendendosi anche il trasferimento ad altra unità produttiva concetto applicabile anche al personale militare.


3.2 Contesta, inoltre, l'appellante l'applicazione da parte del Giudice di prime cure dell'art. 96 comma 3 c.p.c posto che aveva sempre rappresentato in modo chiaro e trasparente la situazione del coniuge


3.3 Lamenta l'omessa pronuncia da parte del primo Giudice circa la censurata violazione del principio della priorità della mobilità rispetto alle nuove assunzioni formulata in ricorso e l'omessa pronuncia sul corretto calcolo delle sedi da destinare alla mobilità interregionale.


3.4 Contesta l'entità delle spese liquidate in favore del Ministero, dato che il Giudicante non avrebbe dovuto condannare la ricorrente (nel liquidare le spese di lite) anche al pagamento delle spese generali oltre ai compensi. In quanto la PA era assistita ex art. 417 bis c.p.c. da propri dipendenti.


Sul punto ha ricordato che si applica il decreto adottato ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 marzo 2012, n. 27, per la liquidazione del compenso spettante agli avvocati, con la riduzione del venti per cento dell'importo complessivo ivi previsto.


Con richiamo esplicito solo al compenso spettante all'avvocato, e non pure alla ulteriore voce del rimborso spese generali previsto dall'art.13 comma 10, della L. n. 247 del 2012.


4.


4.1 Ritiene il Collegio di non condividere il primo motivo di appello.


Infatti, a differenza di quanto sostenuto dalla dirigente scolastica, nella fattispecie dirimente è la circostanza, accertata in giudizio, relativa alla concreta insussistenza del trasferimento dell'Ufficiale da una sede all'altra - circostanza chiaramente emersa dalle note di precisazione del 23.04.2022 depositate dalla ricorrente a seguito del sollecito del Giudice di cui all'ordinanza del 05.04.2022, in cui è stato rappresentato che il coniuge della ricorrente si trovava già in servizio a Palermo quale Comandante della VI^ Sezione e che l'allegato "trasferimento di sede" ha solo avuto ad oggetto l'assegnazione contestuale al medesimo anche della VII^ Sezione del Comando del Nucleo Investigativo dei CC., ubicata sempre a Palermo e non implicante, quindi, alcuno spostamento del luogo di lavoro.


Una tale circostanza, dunque, non consente margine alcuno di opinabilità, posto che, come ben rilevato dal Giudice di prime cure, la ratio della norma invocata (l'art. 17 L. n. 266 del 1999) è quella di tutelare l'unità familiare nel caso in cui il trasferimento d'autorità ne provochi la frattura: nella fattispecie è di contro evidente che l'assegnazione del coniuge dell'odierna appellante (anche) ad altra Sezione nella medesima città di Palermo non ha provocato alcuno smembramento dell'unità familiare - in nulla avendo mutato la pregressa condizione familiare-.


Inoltre nella fattispecie de qua, sono carenti anche gli ulteriori presupposti della norma sopra richiamata - relativi alla preesistenza del rapporto di servizio dei coniugi nello stesso luogo e alla loro pregressa convivenza all'atto del trasferimento - atteso che l'odierna appellante e il di lei marito, all'atto dell'assegnazione di quest'ultimo alla VII^ Sezione di Palermo, non prestavano servizio nello stesso luogo, avendo la dott.essa I., quale vincitrice del concorso, assunto servizio sin dal 01.09.2019 in una sede diversa (OMISSIS - NO) da quella in cui prestava servizio il coniuge (Palermo, sin dall'anno 2016).


Con tale assunzione, è quindi volontariamente cessata la convivenza tra l'odierna appellante e il di lei marito, con conseguente insussistenza del presupposto della pregressa convivenza all'atto del trasferimento previsto dalla normativa sopra richiamata, che, è finalizzata alla ricomposizione dei nuclei familiari divisi da un sopravvenuto trasferimento d'autorità.


Da quanto sopra deriva l'inapplicabilità, al caso di specie, dell'art.17 L. n. 266 del 1999, come correttamente rilevato dal Tribunale, e la conseguente infondatezza del primo motivo d'appello.


4.2 Infondato è anche il terzo motivo di appello posto che il vizio di omessa pronuncia dedotto si concretizza, infatti, nel solo caso in cui il Giudice, in violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato di cui all'art. 112 c.p.c., non statuisca in ordine ad una esplicita domanda di parte.


In particolare, tale vizio, come più volte precisato dalla Suprema Corte, "deve sostanziarsi nella totale carenza di considerazione della domanda e dell'eccezione sottoposta all'esame del giudice, il quale manchi completamente di adottare un qualsiasi provvedimento, quand'anche solo implicito di accoglimento o di rigetto" (Cass. civ., sent. n. 22204/2021).


Nel caso di specie, il vizio è palesemente insussistente, avendo il Giudice escluso l'applicabilità dell'art. 17 L. n. 266 del 1999 e, conseguentemente, rigettato la domanda, che su tale disposizione si fondava in via prevalente ed assorbente.


A tal riguardo va pure considerato che, anche a voler ritenere ammissibili i motivi di appello in esame, le contestazioni con gli stessi avanzate (relative alla pretesa priorità della mobilità sulle assunzioni ed al presunto errato calcolo dei posti disponibili da destinare alla mobilità interregionale) si disvelano del tutto irrilevanti, non avendo la ricorrente allegato un ipotetico diritto ad ottenere la mobilità interregionale in ingresso anche al di fuori del reteso diritto di precedenza ex art. 17 L. n. 266 del 1999 (come si evince dalla disamina delle conclusioni dell'avversario introduttivo ricorso).


Circostanza, questa, opportunamente rilevata dal Tribunale che nell'impugnata sentenza ha del tutto condivisibilmente rilevato che "La ricorrente chiede nel presente giudizio accertarsi il proprio diritto al trasferimento ex art. 17 L. n. 266 del 1999 per il ricongiungimento al coniuge nella regione Sicilia e, di conseguenza, disporsi il trasferimento, che le è stato negato dall'amministrazione, presso una delle sedi vacanti e disponibili alla data di effettuazione delle operazioni di mobilità per l'a.s. 2021/2022 o presso una delle sedi vacanti di cui all'elenco pubblicato dall'USR Sicilia in data 11.08.2021 ovvero, in subordine, come espressamente previsto dalla legge, anche in soprannumero o con eventuale assegnazione presso uno degliuffici dell'USR Sicilia, ciò - in virtù del diritto al ricongiungimento familiare vantato - con priorità assoluta rispetto al restante personale privo di precedenza alcuna e partecipante a precedenti fasi di mobilità. La ricorrente, dunque, non contesta la priorità assegnata ai dirigenti scolastici titolari di diritto al trasferimento ai sensi della L. n. 104 del 1992, ma assume che avrebbe avuto diritto ad essere a propria volta preferita rispetto al personale privo di ragioni di precedenza, sostenendo, al contempo, che l'amministrazione scolastica avrebbe dovuto rendere disponibili per la mobilità un numero maggiore rispetto agli 8 posti in effetti destinati a tale scopo, giacché diversamente, stando alla stessa prospettazione della ricorrente, il diritto al ricongiungimento al coniuge, quand'anche riconosciuto, non le sarebbe in ogni caso stato …".


I motivi d'appello in esame sono, dunque, palesemente infondati. 4.3


Infondato è anche il quarto motivo di appello relativo alle spese di lite.


Infatti, in relazione alla determinazione del compenso liquidato, l'art. 4, comma 42, della L. n. 183 del 2011 - che ha introdotto l'art. 152 bis disp. att. c.p.c. - prevede che "Nelle liquidazioni delle spese di cui all'art. 91 del codice di procedura civile a favore delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2011, n. 165, e successive modificazioni, se assistite da propri dipendenti ai sensi dell'art. 417-bis delcodice di procedura civile, si applica il decreto adottato ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 marzo 2012, n. 27, per la liquidazione del compenso spettante agli avvocati, con la riduzione del 20 per cento degli onorari di avvocato ivi previsti. La riscossione avviene mediante iscrizione a ruolo ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600".


Il tenore della norma appare dunque inequivocabile nel riconoscere anche alla parte pubblica, che si difenda "da sola", il diritto alla refusione degli oneri di assistenza e rappresentanza legale, essendo richiamata per relationem la tariffa pro tempore vigente per gli avvocati (D.M. n. 55 del 2014) e, dunque, anche le spese generali, espressamente previste dall'art. 2, comma 2, della tariffa medesima ("Oltre al compenso e al rimborso delle spese documentate in relazione alle singole prestazioni, all'avvocato è dovuta - in ogni caso ed anche in caso di determinazione contrattuale - una somma per rimborso spese forfettarie ((...)) nella misura del 15 per cento del compenso totale per la prestazione, fermo restando quanto previsto dai successivi articoli 5, 11 e 27 in materia di rimborso spese per trasferta").


Stante l'equiparazione ex lege tra le due fattispecie di patrocinio e l'indiscusso principio della spettanza automatica del rimborso forfetario delle spese generali, anche senza necessità di apposita richiesta e per il sol fatto della condanna della parte soccombente al rimborso delle spese processuali in favore dell'altra parte (cfr., infra multis Cass. n. 7511/2014), non vi è motivo per escludere che tale voce vada liquidata anche nel caso di difesa giudiziale delle Amministrazione tramite propri funzionari.


Del resto, il Legislatore ha già espressamente introdotto un criterio "compensativo" dell'equiparazione tra le due fattispecie, prevedendo la riduzione del 20% del compenso (che costituisce base per la quantificazione delle spese generali nella misura del 15%), nel caso di difesa ex art. 417 bis c.p.c.


4.4. Ritiene, invece, la Corte che sia fondato il secondo motivo di impugnazione circa l'insussistenza dei presupposti per addivenire ad una condanna della ricorrente ex art. 96 c.p.c.


Concorda infatti, il Collegio su quanto sostenuto dalla Difesa della dott.essa I. e cioè che la stessa ha sempre rappresentato la situazione del coniuge in maniera trasparente.


A partire dalla domanda di mobilità, alla quale ha allegato il provvedimento di trasferimento d'autorità al 6^ Nucleo Investigativo, peraltro positivamente valutato dall'Usr Piemonte che ha concesso il nulla osta in uscita, in sede di giudizio l'odierna appellante ha sempre agito in buona fede, rispondendo in maniera puntuale alle richieste di chiarimento formulate dal primo Giudice.


Il fatto che abbia invocato in maniera infondata l'applicazione dell'art. 17 L. n. 266 del 1999 non comporta che si possa ritenere che abbia agito con dolo o colpa grave.


5 In conclusione, l'appello deve essere parzialmente accolto con la reiezione della domanda di condanna della ricorrente ex art. 96 c.p.c (avanzata dalla Difesa della PA nel corso del giudizio di primo grado e ribadita, peraltro, anche in questa fase del giudizio), mentre per il resto deve essere confermata la sentenza di primo grado.


L'esito della causa comporta, in base al principio della soccombenza, la condanna dell'appellante a rimborsare al Ministero dell'Istruzione e del Merito la metà delle spese di entrambi i gradi, liquidate per l'intero per il primo come da sentenza e per il presente grado in Euro 7.377,00 oltre accessori, compensata l'altra metà (alla luce del parziale accoglimento del gravame).

P.Q.M.


Visto l'art. 437 c.p.c.,


in parziale accoglimento dell'appello,


rigetta la domanda ex art. 96, 3 comma, c.p.c.;


condanna l'appellante a rimborsare all'appellato metà delle spese di entrambi i gradi, liquidate per l'intero per il primo grado come da sentenza e per il presente grado in Euro 7.377,00, oltre accessori, compensata l'altra metà;


conferma per il resto l'impugnata sentenza.


Così deciso in Torino, il 23 febbraio 2023.


Depositata in Cancelleria il 8 marzo 2023.


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