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domenica 5 marzo 2023

Tribunale Bari- responsabilità da sinistro stradale.

 


Tribunale Bari- responsabilità da sinistro stradale.




Tribunale Bari Sez. II, Sent., 20-02-2023

Fatto - Diritto P.Q.M. 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI

Il Tribunale in composizione monocratica, Seconda Sezione Civile, costituito dal Giudice dott.ssa Simona Merra pronuncia la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 92000488/2010 di RG ex Sezione Distaccata di Altamura promossa da:

OMISSIS , rappresentato e difeso dall'avv. OMISSIS;

- parte attrice -

CONTRO

X ASSICURAZIONI SPA, rappresentata e difesa dall'avv. OMISSIS

- parte convenuta -

E

OMISSIS e OMISSIS

- parti convenute contumaci -

OGGETTO: responsabilità da sinistro stradale.


Svolgimento del processo - Motivi della decisione


che quanto al profilo processuale inerente la decisione della causa mette conto rilevare che in forza delle disposizioni di cui ai D.L. n. 11 del 2020,D.L. n. 18 del 2020 e D.L. n. 23 del 2020 e relative leggi di conveOMISSISione adottate e adottande in conseguenza dell'emergenza epidemiologica COVID-19 in coOMISSISo, l'udienza odierna di discussione è stata celebrata in applicazione del disposto dell'art. 83, co. 7, lett. h), D.L. n. 18 del 2020, convertito nella L. n. 27 del 2020 mediante comparizione figurata nelle forme della trattazione c.d. scritta (cfr. decreto di fissazione udienza).

Le parti hanno depositato note conclusive e di trattazione scritta.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Per quanto strettamente rileva ai fini della decisione, giusta il disposto degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., le posizioni delle parti e l'iter del processo possono riassumeOMISSISi come segue.

Con atto di citazione del 22.04.2010 OMISSIS conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale Civile di Bari- Sez. Distaccata di Altamura la X Assicurazioni S.p.A., OMISSIS e OMISSIS al fine di vederli condannare, in solido tra loro, al risarcimento dei danni fisici subiti e quantificati in Euro. 43.471,00 a seguito di un sinistro stradale occoOMISSISogli.

Deduceva l'attore che il giorno 05.04.2009, alle ore 18.30 circa, in agro di Altamura, c.da "Buoncammino", nel mentre percorreva a bordo di una bicicletta la S.P. 157 per il "Pulo" veniva tamponato dall'autovettura Daewoo Matiz tg. X (assicurata per la r.c.a. presso la X Ass.ni, giusta polizza n. X ), di proprietà di OMISSIS e condotta da OMISSIS , il quale non rispettava la distanza di sicurezza; a causa della collisione il T rovinava al suolo riportando lesioni come da referto rilasciato dal Pronto SoccoOMISSISo di Altamura.

Le lesioni subite cagionavano all'attore una inabilità temporanea totale di giorni 40 e di giorni 40 parziale (50%), con postumi permanenti nella misura del 14% ed un esboOMISSISo patrimoniale per spese mediche ammontante ad Euro. 300,00; il danneggiato veniva sottoposto a visita presso il fiduciario della compagnia dott. OMISSIS e la compagnia provvedeva all'integrale risarcimento dei danni materiali subiti dalla bicicletta condotta dall'attore (per l'importo concordato Euro. 100,00) nonché inviava in favore del OMISSIS un assegno di Euro. 300,00 per il risarcimento delle lesioni fisiche subite dal ciclista che veniva trattenuto a titolo di acconto.

All'udienza di prima comparizione del 30.09.2010, si costituiva in giudizio la X Ass.ni S.p.A. (d'ora innanzi per brevità "Compagnia") eccependo, preliminarmente, la nullità dell'atto introduttivo del giudizio siccome carente dell'esposizione dei fatti c degli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda, nonché nel merito contestava la domanda attorea sia in ordine all' an che al quantum debeatur. In particolare, la convenuta esponeva forti perplessità in mento all'effettivo accadimento del sinistro c alla sussistenza del nesso di causalità tra l'evento e il danno secondo le modalità descritte in citazione attesa l'impossibilità per il perito di visionare le parti della bicicletta danneggiate in quanto asportate nonchè il risultato del report percoOMISSISi contenente i dati di registrazione del veicolo; assumeva, inoltre, che la richiesta fosse sproporzionata nel quantum rispetto alle circostanze concrete e avanzata sulla scorta di una documentazione di parte.

Gli altri convenuti OMISSIS e OMISSIS , pur ritualmente citati, non si costituivano in giudizio.

Il precedente Giudice, dunque, dichiarava la contumacia dei convenuti OMISSIS e OMISSIS e concedeva alle parti i termini di cui all'art. 183 co. 6 c.p.c. per il deposito delle memorie istruttorie. All'udienza del 02.12.2012 ammetteva le prove orali richieste dalle parti, ossia interrogatorio formale dell'attore e del convenuto (non compaOMISSISo) e prova testimoniale, ordinava alla compagnia di assicurazioni l'esibizione in giudizio della relazione redatta dal proprio medico fiduciario ed, all'esito, la c.t.u tecnico-ricostruttiva nominando l'ing. PP , nonché la c.t.u. medica nominando il dott. MB

Dopo l'espletamento dei mezzi istruttori la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 03.03.2016, 01.03.2018, 12.11.2018, 23.03.2020, 14.09.2020, 05.07.2021, 21.03.2022, 17.10.2022 allorquando veniva riservata per la decisione.

Tanto premesso in punto di fatto, le questioni sorte nel contraddittorio devono essere decise secondo il seguente ordine logico-giuridico.

Preliminarmente deve essere esaminata l'eccezione di nullità dell'atto di citazione per carenza degli elementi essenziali (combinato disposto degli artt. 163 co. 3 n. 4) e 164 c.p.c.) in ragione della indeterminatezza della descrizione del fatto che si assume a fondamento della richiesta di risarcimento, asseritamente riassunto in modo estremamente generico, omettendo di descrivere la dinamica del sinistro, di riferire la esatta posizione dei mezzi, la loro provenienza, il tipo di manovra, le condizioni di traffico, nonchè omettendo di allegare la documentazione probatoria in ordine ai fatti ed alle richieste risarcitorie.

L'eccezione è infondata.

Al riguardo la Suprema Corte ha espresso il seguente principio di diritto: "La nullità della citazione comminata dall'art. 164, quarto comma, cod. proc. civ. si produce solo quando "l'esposizione dei fatti costituenti le ragioni della domanda", prescritta dal numero 4 dell'art. 163 cod. proc. civ., sia stata omessa o risulti assolutamente incerta, con valutazione da compieOMISSISi caso per caso, occorrendo tenere conto sia che l'identificazione della "causa petendi" della domanda va operata con riguardo all'insieme delle indicazioni contenute nell'atto di citazione e dei documenti ad esso allegati, sia che la nullità della citazione deriva dall'assoluta incertezza delle ragioni della domanda, risiedendo la sua "ratio" ispiratrice nell'esigenza di porre immediatamente il convenuto nelle condizioni di apprestare adeguate e puntuali difese" (cfr. Cass. Civ. Sez. 3 sent. n. 11751/2013).

Nel caso che ci occupa, dalla lettura dell'atto introduttivo del giudizio si evince una sufficiente esposizione delle circostanze in cui si verificava il sinistro, avuto riguardo al dato che l'incidente avveniva in aperta campagna e, pertanto, in mancanza di civici idonei ad indicare il punto preciso dell'impatto; quanto alla lamentata carenza di indicazioni sulla provenienza dei mezzi e il tipo di manovra eseguita, nell'atto di citazione veniva chiarito che l'attore percorreva la S.P. 157 con direzione Pulo e in tale circostanza occorreva il tamponamento; inoltre, veniva specificato nella memoria ex art. 183 co. 6 c.p.c. che l'impatto si verificava a circa 500 metri dal santuario della Madonna del Buoncammino.

In ordine, poi, all'asserita omessa allegazione della documentazione probatoria a supporto della domanda risarcitoria, risultano dirimenti le dichiarazioni riportate nell'allegato modello c.a.i. sottoscritto da OMISSIS , conducente dell'autovettura Daewoo Matiz, da cui emerge che "il Sig. OMISSIS era a bordo di una bici mentre veniva investito dal veicolo B sulla S.P. per il Pulo ".

Ne consegue che l'eccezione in parola si palesa come macroscopicamente infondata e priva di pregio.

Venendo al merito il Tribunale ritiene che la domanda di parte attrice meriti accoglimento per quanto di ragione.

Giova premettere che le conclusioni rassegnate nella ctu tecnico-ricostruttiva espletata dall'ing. P destinatario dei seguenti quesiti: "Verifichi il CTU, previo esame degli atti di causa, dei luoghi oggetto del sinistro e previo accesso presso la P.A., quale sia la dinamica del sinistro oggetto di causa, evidenziando gli eventuali profili di responsabilità delle parti nella causazione del danno indicando ogni altro elemento utile ai fini della causa" all'esito di un'attività di verifica dell'evento attraveOMISSISo l'esame di documentazione (c.i.d., riprese fotografiche dei veicoli, perizie tecnico-estimative eseguite dall'incaricato della Compagnia convenuta, prove testimoniali e report della soc. O.T. relativo all'autovettura Daewoo Matiz) hanno escluso la sussistenza di "elementi sufficienti per poter correlare la dinamica del sinistro rappresentata da parte attrice con il danno patito".

Orbene, ritiene questo Giudice che dalla disamina della medesima documentazione utilizzata dal ctu si possa pervenire ad una differente ricostruzione degli eventi che giustifichi l'adesione a conclusioni difformi da quelle rassegnate nella consulenza tecnica. Al riguardo mette conto richiamare il seguente principio di diritto: "Il principio "judex peritus peritorum " comporta non solo che il giudice di merito, per la soluzione di questioni di natura tecnica o scientifica, non abbia alcun obbligo di nominare un consulente d'ufficio, potendo ricorrere alle conoscenze specialistiche che acquisisce direttamente attraveOMISSISo studi o ricerche peOMISSISonali, ma anche che egli, esaminando direttamente la documentazione su cui si basa la relazione del consulente tecnico, può disattenderne le argomentazioni, in quanto sorrette da motivazioni contraddittorie, o sostituirle con proprie diveOMISSISe, tratte da peOMISSISonali cognizioni tecniche" (cfr. Cass. Civ. Sez. 2 sent. n. 30733/2017).

Invero, a sostegno di conclusioni diveOMISSISe da quelle rassegnate nella ctu tecnico-ricostruttiva ricorrono plurime argomentazioni.

Innanzitutto il documento di constatazione amichevole d'incidente a firma di OMISSIS , che nella sezione relativa al grafico dell'incidente reca la dicitura "Il Sig. OMISSIS , a bordo di una bici mentre veniva investito dal veicolo "B " sulla S.P. per il Pula ".

Tale dato deve essere valutato, poi, unitamente alle risultanze del percoOMISSISo effettuato dal veicolo tg. X il giorno 05.04.2009, nell'arco temporale compreso tra le ore 16.30 e le ore 19.00 e trasmesse da parte di O.T.I. s.r.l. (società fornitrice del dispositivo Full Box Reale) da cui emerge che il giorno 05.04.2009 alle ore 18.12.35, il veicolo Daewoo Matiz tg. X era in moto sulla S.P. 157; alle ore 18:16:36 era spento (a causa del verificaOMISSISi dell'incidente), per poi ripartire dopo circa 10 minuti, esattamente alle ore 18:25:27 (al fine di accompagnare il ferito in Ospedale); infine alle ore 18:35:37 risultava spento in via P..

Nella stessa direzione depongono, altresi', le dichiarazioni rese dai testi escussi che riferivano che OMISSIS percorreva a bordo di una bicicletta la S.P. 157 per il "Pulo" allorquando veniva tamponato dall'autovettura Daewoo Matiz tg. X che sopraggiungeva da tergo il cui conducente non manteneva la distanza di sicurezza ed era distratto alla guida; a causa dell'urto il ciclista cadeva per terra riportando lesioni fisiche e il conducente del veicolo investitore si assumeva nell'immediatezza la piena responsabilità dell'evento accompagnando il T presso il Pronto SoccoOMISSISo dell'Ospedale di Altamura per le cure mediche del caso come da referto del 05.04.2009 (arrivo: mezzo proprio ore 18.30; dimissioni ore 19.05).

Al riguardo va precisato in punto di diritto che: "Ai sensi dell'art. 149, comma 1, del D.Lgs. n. 285 del 1992, il conducente di un veicolo deve essere in grado di garantire in ogni caso l'arresto tempestivo dello stesso, evitando collisioni con il veicolo che precede, per cui l'avvenuto tamponamento pone a carico del conducente medesimo una presunzione "de facto" di inosservanza della distanza di sicurezza; ne consegue che, esclusa l'applicabilità della presunzione di pari colpa di cui all'art. 2054, comma 2, c.c., egli resta gravato dall'onere di fornire la prova liberatoria, dimostrando che il mancato tempestivo arresto del mezzo e la conseguente collisione sono stati determinati da cause in tutto o in parte a lui non imputabili " (cfr. Cass. Civ. Sez. 6-3 Ord. n. 18708/2021).

La presunzione di colpa sub specie di presunzione di inosservanza della distanza di sicurezza da parte del conducente dell'autovettura è suffragata dal contegno assunto da OMISSIS che, pur citato per rendere il deferito interrogatorio, non è compaOMISSISo con le conseguenze di cui all'art. 232 c.p.c..; al riguardo mette conto rilevare che: "In tema di prove, con riferimento all'interrogatorio formale, la disposizione dell'articolo 232 c.p.c. non ricollega automaticamente alla mancata risposta all'interrogatorio, per quanto ingiustificata, l'effetto della confessione, ma dà solo la facoltà al giudice di ritenere come ammessi i fatti dedotti con tale mezzo istruttorio, imponendogli, però, nel contempo, di valutare ogni altro elemento di prova " (cfr. Cass. Civ. Sez. 6-2 Ord. n. 9436/2018).

Proseguendo nella disamina della documentazione in atti e, segnatamente, delle fotografie ritraenti la bicicletta giova richiamare la perizia effettuata sul velocipede dal perito fiduciario della convenuta MA e le dichiarazioni rese dal predetto all'udienza del 06.05.2014 allorquando riferiva: "ho riscontrato la deformazione del cerchio ruota posteriore ".

E, ancora, l'ing. p si adoperava al fine di acquisire dalla Soc. O. il dato relativo alle coordinate spaziali (GPS) tenute in quei particolari istanti dalla vettura, espresse in latitudine e longitudine. Dal responso dei dati forniti a seguito di tale richiesta il consulente ha evidenziato che: "L 'esame delle coordinate spaziali correlate alla vettura Daewoo Matiz ha permesso così di stabilire che tra le ore 18.16, corrispondente alla fase di spegnimento del propulsore, e le 18.25, corrispondente alla fase di accensione del propulsore, la vettura Daewoo Matiz tg. X si trovasse in un area adiacente alla carreggiata posta una cinquantina di mt piu ' avanti del civico n.363 della SP 157 in corrispondenza del quale sarebbe avvenuto l 'incidente, come ha indicato parte attrice alle operazioni peritali". Orbene, a fronte di tale affermazione, l ' ing. P ha manifestato dubbi in merito all'eventualità che "i 9 minuti trascoOMISSISi dall 'istante dello spegnimento del propulsore sino al suo riavvio possano correlaOMISSISi alla fase di investimento del Sig. T ed al successivo immediato soccoOMISSISo in auto veOMISSISo l'Ospedale".

E, tuttavia, tale conclusione non coglie nel segno e non appare condivisibile se posta in relazione con le dichiarazioni rese dai testi TD che affermava: "dopo l'urto la macchina si è accostata in una stradina laterale ed il conducente ha prestato soccoOMISSISo e LP che riferiva: "Il conducente dell 'auto si è accostato in una rientranza sul lato sinistro della carreggiata ",

In buona sostanza, la presenza della vettura in un'area ubicata a circa 50 mt di distanza rispetto al luogo dell'incidente risulta compatibile con quanto riferito dai testi circa lo spostamento dell'auto dopo l'incidente e con il decoOMISSISo dei 9 minuti necessari a soccorrere il ciclista prima di accompagnarlo presso il locale nosocomio.

Ulteriore dato significativo attiene, inoltre, alle risultanze della perizia medica oggetto di ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. redatta dal dott. OMISSIS fiduciario della compagnia di assicurazioni da cui emerge la sussistenza del nesso di causalità fra evento e lesioni, nonché tra lesioni accertate e menomazioni, oltre alla compatibilità tra le lesioni accertate ed il corretto uso dei presidi obbligatori di protezione.

Sotto ulteriore profilo devono, altresì', essere richiamate le conclusioni medico legali rassegnate dal ctu dott. MB che nella propria relazione affermava che "sulla base della documentazione allegata agli atti e dei dati emeOMISSISi a seguito della visita medica effettuata, si desume che il Sig. OMISSIS in seguito all 'incidente stradale occoOMISSISo il 05.04.2009, ha subito traumi di spalla dx e ginocchia dx e sin, lesioni compatibili con la dinamica dell 'incidente, poiché scaturite da un urto delle articolazioni coinvolte con il manto stradale".

Pertanto, anche la ctu medica soccorre a supportare l'an di verificazione dell'evento rimarcando la compatibilità delle lesioni riportate dal T con la dinamica del sinistro, ancorchè discostandosi nel quantum rispetto alla pretesa risarcitoria avanzata da parte attrice.

Passando, pertanto, alla quantificazione del danno, si osserva che il ctu dott. B ha espressamente precisato nella relazione che le lesioni hanno comportato per l'attore un periodo di invalidità temporanea totale di gg. 10 e parziale di gg. 20 al 75%, gg. 20 al 50% e ulteriori gg. 20 al 25% ed un danno permanente biologico consistente nella lesione del conio posteriore del menisco mediale nella misura del 2% ritenendo, infine, la congruità delle spese mediche ammontanti a Euro. 300,00.

A tali conclusioni, in ragione della intrinseca peOMISSISuasività delle motivazioni che le sorreggono e della replica puntuale e circostanziata fornita dal ctu alle osservazioni di parte attrice, ribadendo quanto già precisato nell'elaborato peritale, ossia "che una valutazione medico-legale dei postumi non può basaOMISSISi sulla acritica accettazione dei referti radiologici, ma deve necessariamente imperniaOMISSISi sul quadro clinico che il consulente apprezza nel coOMISSISo delle operazioni di consulenza... Ne consegue che, quanto da noi indicato in termini di danno biologico, è il risultato di una visione clinica da cui non si può prescindere per una corretta valutazione del danno.... Sottolineati, quindi, gli aspetti formali andranno ad espoOMISSISi quelli sostanziali ricordando conte, a carico del ginocchio, siano state escluse instabilità articolari compatibili con la lesione del legamento crociato anteriore" questo Giudice intende riportaOMISSISi. Del resto, per costante giurisprudenza, laddove un fatto non sia percepibile nella sua intrinseca natura se non con cognizioni o strumentazioni tecniche che il Giudice non possiede, o comunque risulti di più agevole, efficace c funzionale accertamento, ove l'indagine sia condotta da un ausiliario dotato di specifiche cognizioni tecnico-scientifiche, la ctu costituisce essa stessa fonte oggettiva di prova in quanto diretta ad accertare fatti. "La consulenza tecnica che in genere ha la funzione di fornire al Giudice la valutazione dei fatti già probatoriamente acquisiti, può costituire fonte oggettiva di prova quando si risolva anche in uno strumento di accertamento di situazioni rilevabili solo con il concoOMISSISo di determinate cognizioni tecniche" (cfr. Cass. n. 8297/2005).

Orbene, applicandosi, pertanto, alla presente fattispecie i valori di cui alla tabella delle lesioni micropermanenti di cui alla L. n. 57 del 2001 aggiornate al D.M. dell'8 giugno 2022 (provvedimento avente decorrenza dal mese di aprile 2022):

- ITT gg. 10 x Euro. 50,79 = Euro. 507,90

- ITP gg. 20 x Euro. 50,79 x 75% = Euro.761,85

- ITP gg. 20 x Euro. 50,79 x 50% = Euro. 507,90

- ITT gg. 20 x Euro. 50,79 x 25% = Euro. 253,95

per un totale di Euro. 2.031,60

- postumi permanenti quantificati nella misura dell'8% in un soggetto di anni 24 all'epoca del sinistro = Euro. 1.782,00 per un totale di Euro. 3.813,60.

L'importo, avuto riguardo alla natura delle lesioni (riguardante un punto delicato, ossia entrambi i ginocchi) e la durata, natura dei trattamenti ed iter di guarigione può essere incrementato in via equitativa secondo la previsione dell'art. 139 Cod. Ass. in misura pari al 15% sull'importo di Euro. 3.813,60 per un totale di Euro. 4.385.64.

Alle somme innanzi indicate da liquidaOMISSISi a titolo di danno non patrimoniale, andranno aggiunte le spese mediche sostenute indicate da parte attrice e ritenute dal CTU congrue pari a Euro. 300,00.

Orbene, l'importo in oggetto liquidato per danni fisici, quantificato alla data odierna ed avente natura di debito di valore, va maggiorato secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale di cui alla sentenza della Corte di Cassazione, sez. un., 17 febbraio 1995 n. 1712, secondo il quale gli interessi sui debiti di valore vanno calcolati sulla somma corrispondente al valore dell'importo al momento dell'illecito, via via rivalutato anno per anno sulla base degli indici Istat del "costo della vita" (accessori che possono essere riconosciuti dal giudice anche d'ufficio come chiariscono sul punto Cassazione Civile, sez. III, 28/04/2010, n. 10193 e Cassazione Civile, sez. III, 07 luglio 2009, n. 15928). Poiché la somma liquidata è stata, come detto, determinata al valore attuale della moneta, per il calcolo degli interessi, in applicazione del criterio indicato dalla citata sentenza della S.C, la stessa deve essere previamente devalutata in base ai predetti indici Istat alla data sinistro e sulla stessa, progressivamente rivalutata da tale data, devono calcolaOMISSISi gli interessi al tasso legale (ritenuto il più equo valutando tutte le circostanze oggettive e soggettive del caso, tenuto conto dell'andamento dei tassi d'impiego del denaro nel periodo considerato e non essendovi prova di un danno diveOMISSISo e maggiore ai sensi dell'art. 1224 c.c.) da calcolaOMISSISi annualmente sulle somme via via rivalutate anno per anno sino alla data di deposito della presente sentenza sulla base dell'apposito indice fornito dall'I.S.T.A.T. per l'aumento dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati e operai dell'industria (cosi determinato in via equitativa il danno da ritardo in aderenza ai principi enunciati dalla sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite 17 febbraio 1995 n. 1712; si vedano altresì, tra le tante, Cass. Civ., 18 aprile 1996, n. 3666; Cass. Civ., 17 gennaio 1996, n. 339).

Dalla data di pubblicazione della presente sentenza al saldo, invece, sulle somme liquidate a titolo di danno, vanno corrisposti i soli interessi legali, in applicazione del principio di cui all'art. 1282 cod.civ. (Cassazione Civile, sez. III, 6 novembre 1996, n. 9648).

Le spese mediche vanno maggiorate dei ridetti accessori con i criteri di calcolo indicati in premessa, senza alcuna previa devalutazione e con decorrenza dal dì dell'esboOMISSISo al soddisfo.

Le dette somme vanno poste a carico dei convenuti, in solido tra loro.

Le spese processuali, liquidate come in dispositivo sulla base del D.M. n. 55 del 2014 come modificato dal D.M. n. 37 del 2018, nonché del D.M. n. 147 del 2022 in considerazione dell'importo effettivamente riconosciuto all'attore vanno compensate per 1/2 ex art. 92, comma 2 c.p.c., mentre per il residuo 1/2 vanno poste a carico dei convenuti in solido tra loro.

Le spese delle CTU, liquidate come in atti vanno poste in via definitiva a carico dell'attore per 1/2 e per il residuo 1/2 a carico dei convenuti, in solido tra loro.


P.Q.M.


Il Tribunale di Bari Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, cosi provvede:

- ACCOGLIE per quanto di ragione la domanda proposta dall'attore e, per l'effetto, condanna i convenuti, in solido tra loro, al pagamento, in favore dell'attore, dell'importo di Euro. 4.385,64 per danno non patrimoniale ed Euro. 300,00 per spese mediche, oltre gli accessori di cui in motivazione con la decorrenza e nella misura di cui in parte motiva e sino al soddisfo;

- COMPENSA tra le parti per 1/2 le spese processuali, che liquida in complessivi Euro. 2.552,00 per compensi, oltre rimboOMISSISo forfettario spese generali del 15% e accessori come per legge, condannando i convenuti, in solido tra loro, al pagamento del residuo 1/2;

- PONE, in via definitiva, le spese dell'espletata CTU medica a carico dell'attore per 1/2 e per il residuo 1/2 a carico dei convenuti, in solido tra loro.

Così deciso in Bari, il 16 febbraio 2023.

Depositata in Cancelleria il 20 febbraio 2023.


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