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domenica 7 maggio 2023

PROTOCOLLO dell'accordo relativo ai servizi internazionali occasionali di trasporto di viaggiatori effettuati con autobus (accordo interbus) riguardante i servizi internazionali regolari e i servizi internazionali regolari specializzati di trasporto di viaggiatori effettuati con autobus.

 

 Prot. 5 maggio 2023 (1) (2).


PROTOCOLLO dell'accordo relativo ai servizi internazionali occasionali di trasporto di viaggiatori effettuati con autobus (accordo interbus) riguardante i servizi internazionali regolari e i servizi internazionali regolari specializzati di trasporto di viaggiatori effettuati con autobus.


(1) Pubblicato nella G.U.U.E. 5 maggio 2023, n. L 122.


(2) Data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.



LE PARTI CONTRAENTI,


VISTA LA VOLONTA' di sviluppare e promuovere ulteriormente il trasporto internazionale di viaggiatori in Europa e di agevolarne l'organizzazione e il funzionamento,


VISTA LA CRESCENTE importanza del turismo e il desiderio di promuovere ulteriormente gli scambi culturali tra le parti contraenti del presente protocollo,


VISTO L'ACCORDO relativo ai servizi internazionali occasionali di trasporto di viaggiatori effettuati con autobus (accordo Interbus) (3), come successivamente modificato, entrato in vigore il 1° gennaio 2003 (4),


VISTO IL DESIDERIO di ampliare l'ambito dei servizi di trasporto contenuti nell'accordo Interbus per comprendere anche i servizi regolari e i servizi regolari specializzati soggetti a determinate condizioni,


considerando quanto segue:


(1) E' opportuno ampliare l'ambito di applicazione dell'accordo Interbus mediante l'applicazione di disposizioni che stabiliscano le procedure per i servizi regolari e i servizi regolari specializzati soggetti ad autorizzazione.


(2) Il presente protocollo, che contiene tali disposizioni, dovrebbe essere aperto all'adesione delle parti contraenti dell'accordo Interbus.


(3) Fatta eccezione per gli accordi di partenariato, per il momento è opportuno applicare la liberalizzazione dei servizi regolari e dei servizi regolari specializzati soggetti ad autorizzazione solo ai servizi con origine o destinazione nel territorio della parte contraente in cui è stabilito l'operatore del trasporto su strada e sono immatricolati i suoi veicoli.


(4) Sebbene sia opportuno escludere la possibilità di effettuare servizi regolari o servizi regolari specializzati con origine e destinazione nella stessa parte contraente da parte di operatori del trasporto stabiliti in un'altra parte contraente, a tali operatori dovrebbe essere permesso imbarcare o sbarcare viaggiatori a determinate fermate come parte di un servizio, purché non trasportino viaggiatori tra due fermate all'interno di una parte contraente che non è la parte contraente in cui sono stabiliti i trasportatori.


(5) E' opportuno applicare il principio della non discriminazione fondata sulla nazionalità o sul luogo di stabilimento del trasportatore, sull'origine o sulla destinazione dell'autobus e del servizio fornito come fondamento della fornitura di servizi internazionali di trasporto di viaggiatori su strada.


(6) Al fine di agevolare e semplificare le procedure, è opportuno provvedere all'uniformazione dei modelli dei moduli di domanda e delle autorizzazioni per i servizi internazionali regolari e i servizi internazionali regolari specializzati. Per evitare interpretazioni divergenti, conformemente al presente protocollo dovrebbero essere indicati tutti i documenti che devono essere conservati a bordo ai fini del controllo dei requisiti ed esibiti su richiesta di qualsiasi agente preposto al controllo.


(7) L'autorizzazione dei servizi internazionali regolari e dei servizi internazionali regolari specializzati di trasporto, approvata conformemente alla «procedura di autorizzazione» dalle autorità competenti di tutte le parti contraenti o degli Stati membri dell'Unione europea di origine e destinazione del servizio e di quelli attraversati e concessa dall'autorità competente di origine o destinazione del servizio, dovrebbe consentire all'operatore richiedente stabilito nella parte contraente di origine o di destinazione del servizio, o all'operatore stabilito nella parte contraente di origine o di destinazione del servizio incaricato dagli altri operatori per tali fini oppure nel caso di partenariati o gruppi, di effettuare il servizio tra l'origine e la destinazione dell'itinerario. Tale autorizzazione dovrebbe costituire l'unica autorizzazione necessaria per effettuare il servizio. Non dovrebbero essere necessarie autorizzazioni distinte per attraversare le parti contraenti o gli Stati membri dell'Unione europea o le relative frontiere nell'ambito del servizio, indipendentemente dalla parte contraente o dallo Stato membro dell'Unione europea di imbarco o sbarco dei viaggiatori.


(8) A determinate condizioni, è opportuno consentire a una parte contraente o a uno Stato membro dell'Unione europea di stabilire che i servizi internazionali regolari e i servizi internazionali regolari specializzati con origine o destinazione sul proprio territorio siano soggetti ad accordi di partenariato tra gli operatori del luogo di origine e destinazione di tale servizio. Dovrebbero avere il diritto di aderire a tali partenariati gli operatori stabiliti nelle parti contraenti o negli Stati membri dell'Unione europea attraversati dal servizio con imbarco e sbarco di viaggiatori.


(9) E' opportuno istituire un comitato misto per gestire il presente protocollo al fine di assicurarne un'applicazione corretta e uniforme e di adattare gli allegati per tenere conto dei progressi tecnici e legislativi.


(10) E' necessario che le parti contraenti applichino misure sociali uniformi per quanto riguarda il lavoro degli equipaggi di autobus adibiti al trasporto internazionale su strada, soggetto alle norme sancite dall'accordo Interbus, a cui si riferisce il presente protocollo.


(11) Le condizioni in base alle quali sono effettuati i servizi regolari e i servizi regolari specializzati dovrebbero essere soggette alle norme sancite nell'accordo Interbus, a cui si dovrebbe riferire il presente protocollo, soggetto a norme specifiche, conformemente all'allegato 1 del presente protocollo.


(12) L'armonizzazione delle condizioni tecniche che si applicano agli autobus che effettuano i servizi internazionali tra le parti contraenti dovrebbe essere soggetta alle norme sancite nell'accordo Interbus, a cui si dovrebbe riferire il presente protocollo, conformemente all'allegato 2 del presente protocollo,


HANNO DECISO di istituire norme uniformi per i servizi internazionali regolari e i servizi internazionali regolari specializzati di trasporto di viaggiatori effettuati con autobus, e


HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:


(3) GU L 321 del 26.11.2002, pag. 13.


(4) GU L 321 del 26.11.2002, pag. 44.



Sezione I


Ambito di applicazione e definizioni


Articolo 1 Ambito di applicazione


1. Il presente protocollo si applica:

a) al trasporto internazionale di passeggeri, di qualsiasi nazionalità, su strada per mezzo di servizi regolari e i servizi regolari specializzati effettuati con autobus:

i) tra i territori di due parti contraenti e, qualora ve ne sia necessità durante tali servizi, attraverso il territorio di un'altra parte contraente o di uno Stato non contraente;

ii) effettuati da uno o più operatori del trasporto per conto di terzi stabiliti nella parte contraente di origine o di destinazione del servizio e, in caso di partenariato, anche da uno o più operatori del trasporto stabiliti nelle parti contraenti o negli Stati membri dell'Unione europea attraversati dal servizio con imbarco e sbarco di passeggeri, ove questi così decidano, conformemente al diritto applicabile, e titolari di una licenza per il trasporto di viaggiatori mediante servizi internazionali regolari e servizi internazionali regolari specializzati effettuati con autobus;

iii) utilizzando autobus immatricolati nella parte contraente di stabilimento dell'operatore del trasporto;

b) a spostamenti a vuoto degli autobus connessi a tali servizi.


2. Nessuna delle disposizioni del presente protocollo può essere interpretata nel senso di dare la possibilità di effettuare servizi regolari e servizi regolari specializzati con origine e destinazione nel territorio della stessa parte contraente da parte di operatori stabiliti in un'altra parte contraente (cabotaggio).


3. Ai sensi del paragrafo 1 e fatto salvo il paragrafo 2, se il trasporto è parte di un servizio verso o dal territorio di stabilimento dell'operatore del trasporto, i viaggiatori possono essere imbarcati o sbarcati nel territorio di qualsiasi parte contraente attraversata che autorizzi la fermata nel proprio territorio.


4. Il presente protocollo non si applica:

a) all'impiego di autobus destinati al trasporto di viaggiatori nel trasporto di merci a fini commerciali;

b) all'attività di trasporto in conto proprio.



Articolo 2 Non discriminazione


Le parti contraenti assicurano che al presente protocollo sia applicato il principio di non discriminazione fondata sulla nazionalità o sul luogo di stabilimento dell'operatore del trasporto e sull'origine o sulla destinazione dell'autobus e del servizio effettuato.



Articolo 3 Definizioni


1. Ai fini del presente protocollo si applicano le definizioni di cui all'articolo 3 dell'accordo Interbus.


2. Fatto salvo il paragrafo 1, ai fini del presente protocollo si applicano le definizioni aggiuntive seguenti:

a) «accordo Interbus»: l'accordo relativo ai servizi internazionali occasionali di trasporto di viaggiatori effettuati con autobus (5) entrato in vigore il 1° gennaio 2003 (6), come successivamente modificato;

b) «partenariato»: qualsiasi accordo o altra forma contrattuale di qualunque tipo secondo il quale le parti, i cosiddetti «partner», si impegnano a collaborare in relazione alla fornitura del servizio;

c) «impresa associata»: un'impresa in cui una o più imprese (l'impresa madre o le imprese) detengono una partecipazione e sulle cui politiche gestionali e finanziarie l'altra impresa o le altre imprese esercitano una significativa influenza;

d) «gruppo»: una qualsiasi delle forme associative seguenti:

i) una o più imprese associate e la relativa impresa o imprese madre;

ii) una o più imprese associate aventi la stessa o le stesse imprese madre.


(5) GU L 321 del 26.11.2002, pag. 13.


(6) GU L 321 del 26.11.2002, pag. 44.



Sezione II


Condizioni applicabili agli operatori di servizi di trasporto di viaggiatori su strada


Articolo 4


Le parti contraenti applicano le disposizioni di cui all'allegato 1.



Sezione III


Condizioni tecniche applicabili ai veicoli


Articolo 5


Gli autobus impiegati per effettuare i servizi internazionali regolari o regolari specializzati compresi nel presente protocollo sono conformi alle norme tecniche di cui all'allegato 2.



Sezione IV


Accesso al mercato


Articolo 6 Servizi internazionali regolari e servizi internazionali regolari specializzati soggetti ad autorizzazione


1. I servizi regolari sono accessibili a tutti, fatto salvo l'obbligo di prenotazione, ove opportuno.


2. I servizi regolari e i servizi regolari specializzati sono soggetti ad autorizzazione conformemente alla sezione VI.


3. Il carattere regolare del servizio non è compromesso da un adeguamento delle condizioni di esercizio del servizio stesso.


4. L'organizzazione di servizi paralleli o temporanei, che servono la medesima clientela dei servizi regolari esistenti, la mancata effettuazione di talune fermate o l'effettuazione di fermate supplementari da parte di servizi regolari esistenti sono sottoposte alle medesime norme che disciplinano questi ultimi.


5. Nel rispetto della normativa sulla concorrenza applicabile, una parte contraente o uno Stato membro dell'Unione europea può decidere, caso per caso, senza discriminazioni, che i servizi internazionali regolari e i servizi internazionali regolari specializzati di trasporto di viaggiatori su strada, con origine o destinazione sul proprio territorio, siano soggetti ad accordi di partenariato tra gli operatori stabiliti nel territorio della parte contraente o dello Stato membro dell'Unione di origine e destinazione di tale servizio.


Gli operatori stabiliti nel territorio delle parti contraenti e degli Stati membri dell'Unione europea attraversati durante il percorso del servizio e in cui avviene l'imbarco e lo sbarco di viaggiatori hanno il diritto di aderire a tali partenariati, se decidono in tal senso.


Le parti contraenti e gli Stati membri dell'Unione europea interessati informano il comitato misto istituito dall'articolo 18 del presente protocollo delle decisioni così adottate e delle relative motivazioni.


6. Nel rispetto della normativa sulla concorrenza applicabile, gli operatori possono, su base volontaria, formare partenariati ai fini della prestazione di servizi regolari o servizi regolari specializzati. Ai partenariati possono partecipare gli operatori seguenti:

a) gli operatori stabiliti nei territori delle parti contraenti e dello Stato membro dell'Unione europea di origine o di destinazione del servizio;

b) gli operatori stabiliti nel territorio delle parti contraenti e degli Stati membri dell'Unione europea attraversati durante il percorso del servizio e in cui avviene l'imbarco e lo sbarco di viaggiatori.



Sezione V


Disposizioni in materia sociale, doganale e fiscale


Articolo 7


Al presente protocollo si applicano la sezione V (disposizioni in materia sociale) e la sezione VI (disposizioni in materia doganale e fiscale) dell'accordo Interbus.



Sezione VI


Autorizzazione di servizi internazionali regolari e di servizi internazionali regolari specializzati


Articolo 8 Natura dell'autorizzazione


1. Le autorizzazioni per i servizi internazionali regolari e i servizi internazionali regolari specializzati di trasporto di viaggiatori sono rilasciate dall'autorità competente della parte contraente nel cui territorio è stabilito l'operatore del trasporto (di seguito «autorità competente per l'autorizzazione»).


2. Per gli operatori stabiliti nell'Unione europea, l'autorità competente per l'autorizzazione è l'autorità competente dello Stato membro di origine o destinazione.


3. Nel caso dei gruppi di operatori che intendono effettuare servizi internazionali regolari o servizi internazionali regolari specializzati e dei partenariati tra imprese (operatori) appartenenti ad almeno due parti contraenti nel cui territorio i viaggiatori sono imbarcati e sbarcati, l'autorità competente per l'autorizzazione è l'autorità competente alla quale è presentata la domanda conformemente all'articolo 9, paragrafo 1, secondo comma.


4. L'autorizzazione è rilasciata a nome dell'operatore e non è trasferibile. Un operatore che ha ricevuto un'autorizzazione può tuttavia, con il consenso dell'autorità competente per l'autorizzazione, effettuare il servizio tramite un subappaltatore, se tale possibilità è conforme alla normativa della parte contraente. In tale caso il nome del subappaltatore e la sua funzione sono indicati nell'autorizzazione. Il subappaltatore deve soddisfare le condizioni di cui agli articoli 1, 4, 5 e, in relazione alle disposizioni in materia sociale, all'articolo 7, come pure agli allegati 1 e 2.


Nel caso dei gruppi di operatori che intendono effettuare servizi internazionali regolari o regolari specializzati, l'autorizzazione è rilasciata a nome di tutte le imprese del gruppo e reca i nomi di tutti gli operatori che partecipano all'esercizio del servizio. L'autorizzazione è rilasciata all'impresa incaricata dagli altri operatori per tali fini e che l'ha richiesta, mentre alle altre imprese sono rilasciate copie certificate conformi.


Nel caso dei partenariati, gli originali dell'autorizzazione sono rilasciati a ogni impresa partner e recano i nomi di tutte le imprese del partenariato.


Nei casi in cui i servizi internazionali regolari o i servizi internazionali regolari specializzati sono effettuati da un gruppo o da un partenariato, ai sensi del secondo e terzo comma, la decisione relativa all'effettiva suddivisione delle prestazioni di trasporto tra gli operatori partecipanti è rimessa alla discrezione degli operatori stessi.


5. La validità massima dell'autorizzazione è di cinque anni. Può essere disposta per un periodo inferiore su richiesta del richiedente o di comune accordo delle autorità competenti delle parti contraenti sui cui territori hanno luogo l'imbarco o lo sbarco dei passeggeri.


6. Nelle autorizzazioni deve essere indicato quanto segue:

a) il tipo di servizio;

b) l'itinerario su cui si effettua il servizio, in particolare il punto di partenza e il punto di arrivo;

c) il periodo di validità dell'autorizzazione;

d) le fermate e gli orari.


7. L'autorizzazione deve essere conforme al modello di cui all'allegato 4.


8. Ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, l'autorizzazione abilita il suo titolare o i suoi titolari a effettuare servizi internazionali regolari e/o servizi internazionali regolari specializzati nei territori di tutte le parti contraenti su cui si svolge l'itinerario del servizio.


9. L'operatore che gestisce un servizio regolare o un servizio regolare specializzato può utilizzare veicoli di rinforzo per fare fronte a situazioni temporanee ed eccezionali. Tali veicoli di rinforzo possono essere utilizzati unicamente alle stesse condizioni stabilite nell'autorizzazione di cui al paragrafo 6.


In questo caso, in aggiunta ai documenti di cui all'articolo 15, l'operatore fa in modo che a bordo del veicolo si trovi una copia del contratto stipulato fra l'operatore del servizio internazionale regolare o del servizio regolare specializzato e l'impresa fornitrice dei veicoli di rinforzo, o un documento equivalente, da esibirsi su richiesta di qualsiasi agente preposto al controllo.



Articolo 9 Presentazione della domanda di autorizzazione di servizi internazionali regolari e di servizi internazionali regolari specializzati


1. Le domande di autorizzazione di servizi internazionali regolari e di servizi internazionali regolari specializzati sono presentate dall'operatore alla propria autorità competente per l'autorizzazione.


Per ogni servizio è presentata una sola domanda. Nei casi di cui all'articolo 8, paragrafo 3, la domanda è presentata dall'operatore incaricato dagli altri operatori per tali fini.


La domanda è presentata all'autorità competente per l'autorizzazione della parte contraente nel cui territorio è stabilito l'operatore che presenta la domanda.


2. Le domande di autorizzazione sono presentate sulla base del modello di cui all'allegato 3.


3. I soggetti richiedenti l'autorizzazione forniscono ogni ulteriore informazione che considerino rilevante o che sia richiesta dall'autorità competente per l'autorizzazione, in particolare i documenti indicati nell'allegato 3.



Articolo 10 Procedura di autorizzazione


1. L'autorizzazione è rilasciata con l'accordo delle autorità competenti di tutte le parti contraenti nel cui territorio sono imbarcati o sbarcati i viaggiatori. L'autorità competente per l'autorizzazione inoltra a tali autorità competenti, nonché alle autorità competenti delle parti contraenti il cui territorio è attraversato senza che vi sia imbarco o sbarco di passeggeri, una copia della domanda e di ogni altra documentazione utile, insieme con la propria valutazione.


Per quanto riguarda l'Unione europea, le autorità competenti di cui al primo comma sono quelle degli Stati membri nei cui territori sono imbarcati o sbarcati viaggiatori e i cui territori sono attraversati senza imbarco o sbarco di passeggeri.


2. Le autorità competenti delle parti contraenti cui è stato chiesto l'accordo notificano all'autorità competente per l'autorizzazione la loro decisione sulla domanda entro quattro mesi. Tale termine decorre dalla data di ricevimento della richiesta di accordo che figura nell'avviso di ricevimento. La decisione notificata dalle autorità competenti della parte contraente cui è stato chiesto l'accordo, se negativa, è opportunamente motivata. Qualora l'autorità competente per l'autorizzazione non riceva risposta entro quattro mesi, si considera che le autorità consultate abbiano dato il loro assenso e l'autorità competente per l'autorizzazione può rilasciare l'autorizzazione.


Le autorità delle parti contraenti il cui territorio è attraversato senza che vi sia imbarco o sbarco di viaggiatori possono trasmettere all'autorità competente per l'autorizzazione le loro osservazioni entro il termine indicato al primo comma.


3. L'autorità competente per l'autorizzazione adotta una decisione entro sei mesi dalla data di presentazione della domanda da parte del vettore (7).


4. L'autorizzazione è rilasciata salvo che:

a) il richiedente non sia in grado di effettuare il servizio oggetto della domanda con il materiale di cui dispone direttamente;

b) il richiedente non abbia rispettato le normative nazionali o internazionali in materia di trasporti su strada, in particolare le condizioni e le prescrizioni relative alle autorizzazioni per i servizi di trasporto internazionale di passeggeri, o ha commesso infrazioni gravi della normativa della parte contraente in materia di trasporti su strada, soprattutto per quanto riguarda le norme applicabili ai veicoli nonché ai periodi di guida e ai periodi di riposo dei conducenti;

c) in caso di domanda di rinnovo dell'autorizzazione, le condizioni di quest'ultima non siano state rispettate;

d) una parte contraente decida, in base ad analisi dettagliata, che il servizio in questione comprometterebbe gravemente, sulle tratte dirette interessate, l'esistenza di un servizio comparabile coperto da uno o più contratti di servizio pubblico conformi al diritto della parte contraente. In tal caso la parte contraente definisce criteri non discriminatori che permettano di determinare se il servizio oggetto della domanda comprometterebbe gravemente l'esistenza del servizio comparabile summenzionato, e li comunica alle altre parti contraenti di cui all'articolo 10, paragrafo 1;

e) una parte contraente stabilisca, in base ad un'analisi dettagliata, che lo scopo principale del servizio non è trasportare viaggiatori tra fermate ubicate in territori di parti contraenti diverse.


Qualora un servizio internazionale di autobus esistente comprometta gravemente, sulle tratte dirette interessate, l'esistenza di un servizio comparabile coperto da uno o più contratti di servizio pubblico conformi al diritto della parte contraente in seguito a circostanze eccezionali impossibili da prevedere al momento del rilascio dell'autorizzazione, una parte contraente può, con l'accordo delle altre parti contraenti di cui all'articolo 10, paragrafo 1, sospendere o ritirare l'autorizzazione ad esercitare un servizio internazionale di autobus previopreavviso di sei mesi al vettore.


Il fatto che un vettore offra prezzi inferiori a quelli offerti da altri vettori stradali oppure che il collegamento in questione sia già effettuato da altri vettori stradali non costituisce di per sé una giustificazione per respingere la domanda.


5. L'autorità competente per l'autorizzazione e le autorità competenti di tutte le parti contraenti che intervengono nella procedura per il conseguimento dell'accordo previsto al paragrafo 1 non possono respingere le domande se non per i motivi previsti dal presente protocollo.


6. Dopo aver espletato la procedura prevista ai paragrafi da 1 a 5, l'autorità competente per l'autorizzazione rilascia l'autorizzazione o ne respinge in modo formale la domanda.


Le decisioni di rigetto delle domande devono essere motivate. Le parti contraenti garantiscono ai vettori la possibilità di far valere i loro interessi in caso di rigetto della loro domanda.


L'autorità competente per l'autorizzazione informa tutte le autorità competenti di cui al paragrafo 1 della sua decisione e invia loro una copia dell'autorizzazione.


(7) Nel presente articolo gli «operatori» sono denominati anche «vettori».



Articolo 11 Rinnovo e modifica dell'autorizzazione


1. L'articolo 10 si applica mutatis mutandis alle domande di rinnovo delle autorizzazioni o di modifica delle condizioni secondo le quali devono essere effettuati i servizi soggetti ad autorizzazione.


2. In caso di una modifica di minore importanza delle condizioni di esercizio, in particolare di un adattamento delle frequenze, delle tariffe e degli orari, è sufficiente che l'autorità competente per l'autorizzazione informi della modifica le altre parti contraenti interessate. La variazione di orari o frequenze effettuata in modo tale da incidere sui tempi dei controlli alle frontiere tra le parti contraenti o a quelle dei paesi terzi non sono considerate una modifica di minore importanza.


3. Le parti contraenti interessate possono convenire che spetti esclusivamente all'autorità competente per l'autorizzazione decidere in merito alle modifiche da apportare alle condizioni di esercizio di un servizio.



Articolo 12 Decadenza di un'autorizzazione


1. L'autorizzazione per i servizi internazionali regolari e i servizi internazionali regolari specializzati scade al termine del relativo periodo di validità o tre mesi dopo che l'autorità competente per l'autorizzazione ha ricevuto comunicazione, da parte del titolare della stessa, dell'intenzione di quest'ultimo di porre fine all'esercizio del servizio. Tale comunicazione deve essere opportunamente motivata.


2. Qualora venga completamente meno la domanda di un servizio di trasporto, il termine per la comunicazione di cui al paragrafo 1 è di un mese.


3. L'autorità competente per l'autorizzazione informa le autorità competenti delle parti contraenti interessate della decadenza dell'autorizzazione.


4. Il titolare dell'autorizzazione deve informare gli utenti, con una pubblicità adeguata e un mese di anticipo, della cessazione del servizio.



Articolo 13 Obblighi degli operatori del trasporto


1. Salvo in caso di forza maggiore, l'operatore che gestisce un servizio internazionale regolare o regolare specializzato è tenuto a iniziare immediatamente il servizio e ad adottare, sino alla scadenza dell'autorizzazione, tutte le misure necessarie per garantire un servizio di trasporto che risponda alle norme di continuità, regolarità e capacità, nonché alle condizioni stabilite all'articolo 8, paragrafo 6.


2. L'operatore pubblica l'itinerario su cui si effettua il servizio, le fermate, gli orari, le tariffe e le altre condizioni di esercizio, in modo da garantire un facile accesso di tutti gli utenti a tali informazioni.


3. Le parti contraenti interessate hanno la facoltà di apportare, di comune accordo e d'intesa con il titolare dell'autorizzazione, modifiche alle condizioni di esercizio cui è soggetto un servizio internazionale regolare o regolare specializzato.



Sezione VII


Disposizioni intese a garantire l'osservanza del presente protocollo


Articolo 14


Le autorità competenti delle parti contraenti garantiscono che gli operatori osservino le disposizioni del presente protocollo.



Articolo 15


1. Fatto salvo l'articolo 8, paragrafo 9, a bordo dell'autobus devono essere conservate l'autorizzazione, o una copia certificata conforme della stessa, all'effettuazione di servizi internazionali regolari o servizi internazionali regolari specializzati e la licenza dell'operatore, o una copia certificata conforme della stessa, per il trasporto internazionale di viaggiatori su strada effettuato in conformità della normativa nazionale o dell'Unione europea, da esibirsi su richiesta di qualsiasi agente preposto al controllo.


2. Fatti salvi il paragrafo 1 e l'articolo 8, paragrafo 9, nel caso dei servizi regolari specializzati servono come documenti di controllo, e devono essere conservati a bordo del veicolo ed esibiti su richiesta di qualsiasi agente preposto al controllo, anche il contratto stipulato tra l'organizzatore e l'operatore del trasporto o una copia dello stesso, nonché un documento che dimostri che i viaggiatori costituiscono una determinata categoria, ad esclusione di altri passeggeri, ai fini di un servizio regolare specializzato.



Sezione VIII.


Disposizioni generali e finali


Articolo 16 Durata del protocollo - Valutazione del funzionamento del protocollo


1. Il presente protocollo è concluso per una durata di cinque anni a decorrere dalla data della sua entrata in vigore.


2. La durata del presente protocollo è prorogata automaticamente per successivi periodi di cinque anni fra le parti contraenti che non abbiano dichiarato espressamente di non volerlo prorogare. In quest'ultimo caso, la parte contraente interessata notifica al segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea che funge da depositario del presente protocollo («depositario») la propria intenzione di denunciare il protocollo conformemente all'articolo 31 dell'accordo Interbus.


3. Prima della fine di ogni periodo di cinque anni, il comitato misto di cui all'articolo 18 del presente protocollo valuta il funzionamento del protocollo, preferibilmente insieme alla valutazione dell'accordo Interbus.



Articolo 17 Accordi bilaterali, ratifica o approvazione e depositario del protocollo, entrata in vigore del protocollo, denuncia e lingue


1. Al presente protocollo si applicano mutatis mutandis gli articoli 25, 27, 28, 31 e 34, dell'accordo Interbus, con le modifiche seguenti:

a) i numeri «quattro» e «quarto» di cui all'articolo 28, paragrafo 1, dell'accordo Interbus, sono sostituiti rispettivamente da «tre» e «terzo»;

b) per le parti contraenti che lo hanno firmato e approvato o ratificato, il presente protocollo entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello in cui tre parti contraenti, compresa l'Unione europea, hanno depositato i rispettivi strumenti di approvazione o di ratifica presso il depositario.


2. Le disposizioni del presente protocollo sostituiscono le pertinenti disposizioni degli accordi bilaterali conclusi tra le parti contraenti e tra le parti contraenti e gli Stati membri dell'Unione europea.


In deroga all'articolo 25 dell'accordo Interbus, per le parti contraenti interessate le disposizioni relative degli accordi bilaterali esistenti tra le parti contraenti e tra le parti contraenti e gli Stati membri dell'Unione europea possono essere mantenute per un periodo di cinque anni conformemente all'articolo 8, paragrafo 5, del presente protocollo, computati a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente protocollo.



Articolo 18 Comitato misto


1. Al fine di agevolare la gestione del presente protocollo, è istituito un comitato misto. Tale comitato è costituito da rappresentanti delle parti contraenti.


2. Sono applicabili mutatis mutandis gli articoli 23 e 24 dell'accordo Interbus.



Articolo 19 Adesione all'Unione europea di una parte contraente non appartenente all'Unione


1. Il comitato misto di cui all'articolo 18 deve essere informato di ogni domanda di adesione all'Unione europea presentata da una parte contraente o da qualsiasi paese terzo.


2. Ogni adesione all'Unione europea da parte di una parte contraente è notificata dall'Unione europea alle parti contraenti.


3. Le parti contraenti del presente protocollo che hanno aderito all'Unione europea sono trattate, a decorrere dalla data di tale adesione, come Stati membri dell'Unione europea e non come parti contraenti distinte del presente protocollo.


4. Le parti contraenti esaminano nell'ambito del comitato misto l'effetto di tale adesione sul presente protocollo. In questo ambito il comitato misto decide in merito a misure transitorie o adeguamenti eventualmente necessari.



Articolo 20 Firma


1. Il presente protocollo è aperto alla firma a Bruxelles, presso il depositario, per un periodo di due anni a decorrere dalla data di adozione della decisione (UE) 2020/1705 del Consiglio (8) relativa alla firma del protocollo da parte dell'Unione europea. Il depositario notifica a tempo debito tale data a tutte le parti contraenti.


2. Soltanto le parti contraenti dell'accordo Interbus possono firmare e ratificare il presente protocollo. Gli strumenti di approvazione o ratifica saranno depositati presso il depositario, che ne informa le altre parti contraenti.


(8) Decisione (UE) 2020/1705 del consiglio, del 23 ottobre 2020, relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, di un protocollo dell'accordo relativo ai servizi internazionali occasionali di trasporto di viaggiatori effettuati con autobus (accordo Interbus) riguardante i servizi internazionali regolari e i servizi internazionali regolari specializzati di trasporto di viaggiatori effettuati con autobus (GU L 385 del 17.11.2020, pag. 1).



Articolo 21 Adesione


Successivamente all'entrata in vigore del presente protocollo, qualsiasi parte contraente all'accordo Interbus può aderire anche al presente protocollo.


Gli strumenti di adesione al presente protocollo sono depositati presso il depositario.


Al presente protocollo si applicano mutatis mutandis l'articolo 30, paragrafi 3 e 4, dell'accordo Interbus.



Articolo 22 Allegati


Gli allegati costituiscono parte integrante del presente protocollo.



Articolo 23 Sostituzione del protocollo precedente


Il presente protocollo sostituisce il protocollo dell'accordo relativo ai servizi internazionali occasionali di trasporto di viaggiatori effettuati con autobus (accordo Interbus) riguardante i servizi internazionali regolari e i servizi regolari specializzati di trasporto di viaggiatori effettuati con autobus, che è rimasto aperto alla firma tra il 16 luglio 2018 e il 16 aprile 2019. Il protocollo precedente non ha più valore giuridico.

Fatto a Bruxelles.

IN FEDE DI CHE, i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto le loro firme in calce al presente protocollo.

Per l'Unione europea

Per la Repubblica d'Albania

Per il Principato di Andorra

Per la Bosnia-Erzegovina

Per la Repubblica di Moldova

Per il Montenegro

Per la Repubblica di Macedonia del Nord

Per la Repubblica di Turchia

Per l'Ucraina

Per il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord

Per la Repubblica di Serbia



Allegato 1


CONDIZIONI APPLICABILI AGLI OPERATORI DI SERVIZI DI TRASPORTO DI VIAGGIATORI SU STRADA


Al presente protocollo si applica l'allegato 1 dell'accordo Interbus conformemente alle normative indicate qui di seguito.


Al presente protocollo si applica il regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che stabilisce norme comuni sulle condizioni da rispettare per esercitare l'attività di trasportatore su strada e abroga la direttiva 96/26/CE del Consiglio (GU L 300 del 14.11.2009, pag. 51), modificato da ultimo dal regolamento (UE) n. 517/2013 del Consiglio, del 13 maggio 2013 (GU L 158 del 10.6.2013, pag. 1), ad esclusione dell'articolo 16, paragrafi 5, 6 e 7, e degli articoli 18, 19, 20, 21, 23, 25, 26, 27 e 28. I diritti e gli obblighi degli Stati membri dell'Unione europea ai applicano mutatis mutandis alle parti contraenti.


Al presente protocollo si applica il regolamento (UE) n. 181/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, relativo ai diritti dei passeggeri nel trasporto effettuato con autobus e che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 1), ad esclusione dell'articolo 3, lettere a) e b), delle ultime due frasi dell'articolo 12, dell'articolo 18, dell'articolo 28, paragrafo 2, degli articoli 29 e 30, dell'ultima frase dell'articolo 31 e dell'articolo 32. I diritti e gli obblighi degli Stati membri dell'Unione europea ai applicano mutatis mutandis alle parti contraenti.



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