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giovedì 20 luglio 2023

Corte d’Appello 2023- Dal disco cronotachigrafo depositato in I grado si evincerebbero sia i giorni di lavoro che l'orario espletato dal R. e i riposi.

 

Corte d’Appello 2023- Dal disco cronotachigrafo depositato in I grado si evincerebbero sia i giorni di lavoro che l'orario espletato dal R. e i riposi.


Corte d'Appello Campobasso Sez. lavoro, Sent., 21-02-2023

Fatto - Diritto P.Q.M. 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

CORTE DI APPELLO DI CAMPOBASSO

La CORTE DI APPELLO di CAMPOBASSO, in funzione di giudice del lavoro, in

in persona dei magistrati:

- dott. Vincenzo Pupilella - Presidente

- dott. Margiolina Mastronardi - consigliere

- dott. Rita Pasqualina Curci - consigliere rel.

ha pronunciato, all'esito dello scambio e del deposito in telematico di note scritte, ai sensi della vigente normativa, mediante redazione di dispositivo, la seguente

SENTENZA

nella causa civile in grado di appello in materia di lavoro iscritta al n. 141/2022 R.G. Lav.

promossa da:

x

appellante

contro:

x

appellata


Svolgimento del processo - Motivi della decisione


Con sentenza emessa in data 10.10.2022, il Tribunale di Campobasso, in composizione monocratica ed in funzione di Giudice del Lavoro, ha rigettato il ricorso di R.L. e, in accoglimento della domanda riconvenzionale spiegata dalla odierna appellata, ha condannato il ricorrente al pagamento in favore della ex datrice di lavoro della somma di Euro 883,68 a titolo di indennità di preavviso, oltre interessi dalla data di decorrenza delle dimissioni senza preavviso al saldo.

Il ricorrente aveva dedotto di aver lavorato per la allora resistente dal 2.12.2018 al 21.6.2019 come conducente di autotreno per 14/15 ore al giorno, dal lunedì alla domenica mattina, e chiesto la condanna della datrice di lavoro al pagamento della somma di Euro 17.456,20 a titolo di differenze retributive (lavoro straordinario, diurno e notturno, 13ma e 14ma, trasferta Italia e estero, differenza t.f.r.).

La resistente si costituiva eccependo la nullità del ricorso per indeterminatezza e genericità della domanda, opponendo, comunque, l'infondatezza delle pretese, non risultando alcun debito retributivo nei confronti del ricorrente, alla luce delle buste paga quietanzate e dei relativi bonifici, stante la genericità dei conteggi allegati al ricorso. Spiegava domanda riconvenzionale per la condanna del lavoratore al pagamento della indennità di mancato, essendosi il ricorrente dimesso il 20.6.2019, con decorrenza dal giorno successivo.

Il Tribunale ha dichiarato nullo il ricorso per indeterminatezza, richiamando la giurisprudenza della Suprema Corte secondo cui è onere del lavoratore che pretenda un compenso per lavoro straordinario, provare rigorosamente la relativa prestazione ed in termini sufficientemente realistici i suoi termini quantitativi, essendo poi rimessa la valutazione dell'attendibilità e congruenza dei dati probatori forniti al prudente apprezzamento discrezionale del giudice di merito (ex plurimis Cass. n.12566/14); è necessaria, pertanto, l'allegazione (e poi la prova) non solo della prestazione lavorativa svolta oltre il normale orario di lavoro, ma anche la prova dell'articolazione/collocazione di tale prestazione; l'onere probatorio rigoroso, che esige il preliminare adempimento dell'onere di una specifica allegazione del fatto costitutivo, non può essere supplito dalla valutazione equitativa del giudice. (cfr. Cassaz. Lav. sentenza n.16150/18).

Nel caso di specie il Tribunale riteneva estremamente generiche le allegazioni in ricorso circa il presunto lavoro straordinario e le trasferte, essendo inidonee ad integrarle le prove documentali allegate (in particolare il dettaglio era privo di indicazioni in merito alla relativa provenienza, i conteggi erano a loro volta generici, non essendo indicata l'ora di inizio e fine della prestazione).

Il Giudice accoglieva, invece, la domanda riconvenzionale, avanzata dalla resistente, in assenza di contestazioni da parte del ricorrente.

Avverso la sentenza propone appello R.L. che, ritrascritti il proprio ricorso di I grado e la memoria di costituzione della resistente (da pag. 1 a pag. 9), nonché la sentenza del Tribunale di Campobasso (fino a pag. 11), denuncia come erronea la decisione del primo Giudice di ritenere nullo il ricorso. Deduce, quindi, che la resistente non avrebbe contestato se non genericamente, e solo con le note di trattazione scritta depositate il 05.10.20122, la copia del disco tachigrafo allegato al ricorso, richiamando la giurisprudenza di legittimità in tema di efficacia probatoria delle riproduzioni informatiche ex art. 2712 c.c. (Cass., 02.10.2019, n. 24613). Dal disco cronotachigrafo depositato in I grado si evincerebbero sia i giorni di lavoro che l'orario espletato dal R. e i riposi. Il ricorso di I grado non sarebbe, dunque, nullo, come erroneamente ritenuto dal primo Giudice, non essendo stato omesso il petitum, puntualmente indicato (remunerazione del lavoro straordinario effettuato oltre l'orario di lavoro contrattuale). Aggiunge che in ogni caso, in ossequio al disposto dell'art. 164, co.5, c.p.c., applicabile anche al rito del lavoro, il Giudice di I grado avrebbe dovuto, a fronte della asserita e non reale nullità del ricorso, fissare al ricorrente un termine perentorio, essendosi costituita la resistente, per integrare la domanda.

L'appellante si duole altresì della decisione del Giudice di accogliere la domanda riconvenzionale della odierna appellata, essendosi il lavoratore dimesso per giusta causa. Deduce, quindi, l'erroneità della decisione di non ammettere la prova testimoniale articolata nel ricorso introduttivo, atteso che l'istruttoria della causa avrebbe acclarato l'infondatezza della pretesa della datrice di lavoro.

Si chiede, quindi, che in riforma della impugnata sentenza, siano accolte le conclusioni rassegnate nell'atto introduttivo del giudizio di I grado, con accoglimento delle richieste istruttorie come articolate negli atti del primo grado e ribadite nell'appello.

Si è costituito l'appellato che, eccepita l'inammissibilità dell'appello, per violazione degli artt. 342, 434 c.p.c., ne chiede nel merito il rigetto, evidenziando la correttezza della decisione del Tribunale di Campobasso.

Acquisite le note scritte depositate telematicamente dalle parti, la causa era decisa come da separato dispositivo.

Ritiene la Corte che l'appello, pure ammissibile, sia infondato, con la conseguenza che va integralmente confermata la sentenza di I grado.

Deve in questa sede confermarsi la declaratoria di nullità del ricorso per indeterminatezza, avendo l'allora ricorrente omesso di esporre le ragioni di fatto e di diritto su cui si fondava la domanda, tanto da renderne impossibile l'individuazione attraverso l'esame complessivo dell'atto, non essendo così il convenuto posto in condizioni di predisporre la difesa, né il giudice di conoscere l'esatto oggetto del giudizio (cfr. Cass., sez. L, ordinanza n. 19009 del 17.07.2018).

I.R. si è, infatti, limitato ad allegare di avere lavorato 14/15 ore al giorno, senza indicare specificatamente l'orario di lavoro (inizio e fine), omettendo di precisare se vi fossero pause e, nel caso, come le stesse fossero collocate nel corso della giornata, tale genericità precludendo al Giudice di valutare l'attendibilità e congruità dei dati forniti e risolvendosi nell'altrettanto genericità della prova testimoniale articolata nel ricorso (v., in particolare quella chiesta con riferimento alla circostanza sub c).

A tale onere di allegazione specifico il ricorrente avrebbe dovuto vieppiù adempiere in ragione dell'oggetto della pretesa, avendo egli agito per ottenere la condanna della datrice di lavoro alle differenze retributive per lavoro straordinario. Opportunamente il Giudice di prime cure ha richiamato la giurisprudenza di legittimità secondo cui "Sul lavoratore che chieda in via giudiziale il compenso per lavoro straordinario grava un onere probatorio rigoroso, che esige il preliminare adempimento dell'onere di una specifica allegazione del fatto costitutivo, senza che al mancato assolvimento di entrambi possa supplire la valutazione equitativa del giudice" (Cass. L, sentenza n. 16150 del 19.6.2018).

Né soccorrono i documenti allegati al ricorso. I conteggi, nei quali pure viene fatto riferimento generico al numero complessivo di ore lavorate, attengono più al profilo del quantum della pretesa, non desumendosi da essi elementi di specificazione non rinvenibili nel ricorso. Quanto al "Dettaglio attività R.", allegato all'atto introduttivo, va evidenziato che solo nell'appello tale documento viene qualificato quale "copia del disco cronotachigrafo". A ciò si aggiunga che ad esso nessun accenno viene fatto nel ricorso di I grado, per evincerne, specificatamente indicandoli, i giorni e le ore nei quali si era articolato il lavoro straordinario di cui il R. pretendeva il compenso, restando detti elementi del tutto imprecisati.

Quanto al motivo relativo alla sanatoria ex art. 164, co.5, c.p.c., va rilevato che, a fronte della eccezione di nullità sollevata in I grado dalla resistente, il ricorrente avrebbe dovuto in quella sede chiedere al Tribunale la fissazione di un termine per sanare la nullità, non potendo, a fronte di tale inerzia, a tanto procedere il giudice dell'impugnazione (Cass., sez.. L, sentenza n. 896 del 17.01.2014: "In applicazione dell'art. 164, quinto comma, cod. proc. civ., estensibile anche al rito del lavoro, se il giudice di primo grado, stante la costituzione del convenuto, omette di fissare un termine per l'integrazione dell'atto introduttivo del giudizio, nullo per mancata o insufficiente determinazione dell'oggetto della domanda o per analogo vizio concernente l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali la pretesa sifonda, nonostante l'eccezione in tal senso sollevata dal convenuto, diventa onere del ricorrente invocare dal giudice la fissazione del termine per sanare la nullità. Ove ciò non faccia, e la nullità venga dedotta come motivo d'appello, il giudice del gravame non dovrà fissare alcun termine per la rinnovazione dell'atto nullo, ma dovrà definire il processo con una pronuncia in rito che accerti il vizio del ricorso introduttivo").

Correttamente, infine, il Tribunale ha ritenuto fondata la domanda riconvenzionale della allora resistente, non contestata dal R., che nessuna argomentazione in fatto e in diritto ha opposto alla pretesa di controparte.

Alla luce di quanto fin qui evidenziato, si impone il rigetto dell'appello e la integrale conferma della impugnata sentenza.

A tale statuizione segue la condanna dell'appellante alla rifusione delle spese del presente grado in favore dell'appellato, non sussistendo ragioni per disporne la compensazione anche solo parziale.

L'appellante è esonerato per ragioni di reddito, come da dichiarazione sostitutiva allegata, dal pagamento del doppio del contributo unificato.

Per mero errore materiale nel dispositivo emesso all'esito della camera di consiglio del 17.02.2023 si è indicata nel 04.05.2021 la data della impugnata sentenza, emessa il 10.10.2022, e nel 10.10.2022 quella di deposito dell'atto di appello, depositato il 16.11.2022.


P.Q.M.


La Corte d'Appello di Campobasso, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza del Tribunale di Campobasso in funzione di Giudice del Lavoro del 4.5.2021, proposto con ricorso qui depositato il 10.10.2022 da R.L. nei confronti di A.P.P. s.n.c., in persona del legale rappresentante p.t., ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:

rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la impugnata sentenza.

Condanna l'appellante a rifondere all'appellata le spese del presente grado di giudizio, che liquida in Euro 2.000,00, oltre IVA e CAP, come per legge, e rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15%.

Così deciso in Campobasso, il 17 febbraio 2023.

Depositata in Cancelleria il 21 febbraio 2023.


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