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sabato 19 agosto 2023

Tribunale 2023- invocato l'applicazione dell'art. 198 comma 1 del Codice della Strada che prevede la sanzione del cumulo giuridico

 

Tribunale   2023- invocato l'applicazione dell'art. 198 comma 1 del Codice della Strada che prevede la sanzione del cumulo giuridico



Tribunale Padova Sez. II, Sent., 02-03-2023

Fatto - Diritto P.Q.M. 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Tribunale di Padova

SEZIONE SECONDA CIVILE

Il Tribunale di Padova in grado d'appello, sezione seconda civile, in persona del Giudice Maria Antonia Maiolino ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di II grado n. 3678/2022 r.g.

tra

x

appellante

e

COMUNE DI OMISSIS(C.F. (...) ), COMUNE DI OMISSIS, COMUNE DI OMISSIS, assistiti e difesi dall'Avv. x

appellati


Svolgimento del processo - Motivi della decisione


Con ricorso notificato in data 30.6.2022 G.D.R. ha proposto appello dinanzi al Tribunale di Padova avverso la sentenza del Giudice di Pace di Padova n. 1573/2021, chiedendo altresì l'inibitoria dell'efficacia esecutiva ai sensi dell'art. 283 c.p.c.

In primo grado G.D.R. ha proposto opposizione ex art. 204 bis del Codice della Strada avverso l'ordinanza ingiunzione emessa dalla Polizia Locale del Comune di OMISSIS per le violazioni dell'art. 142 del Codice della Strada dovute al superamento del limite di velocità accertato tramite autovelox  sulla strada statale SS53 nei tratti di attraversamento dei Comuni di OMISSIS, OMISSIS e OMISSIS, tra il 15.03.2021 e il 19.04.2021: la Polizia notificava tempestivamente a D.P., madre della ricorrente e proprietaria del veicolo targato (...) da questa condotto, 41 verbali di contestazione delle sopra citate violazioni al Codice della Strada, irrogando la sanzione pecuniaria complessiva di Euro 25.000,00.

G.D.R. si è rivolta al Giudice di Pace di Padova chiedendo l'annullamento dei verbali oggetto di contestazione, eccependone la nullità per contrarietà al principio di buona fede e per abuso del diritto da parte della Pubblica Amministrazione che, avendo notificato i verbali delle violazioni pur se tempestivamente tutti insieme nel medesimo giorno, non ha permesso al trasgressore di rendersi conto della propria condotta e di correggerla. In via subordinata, la ricorrente ha invocato l'applicazione dell'art. 198 comma 1 del Codice della Strada che prevede la sanzione del cumulo giuridico, rilevando come le plurime infrazioni contestate fossero legate da un nesso di consequenzialità e contestualità.

Si costituivano in giudizio i Comuni di OMISSIS, OMISSIS e OMISSIS, contestando i motivi a sostegno dell'impugnazione.

Istruita la causa in via documentale, il Giudice di Pace ha emesso la sentenza n. 1573/2021 di rigetto del ricorso.

G.D.R. ha quindi impugnato la sentenza di prime cure formulando i seguenti motivi di appello, che hanno sostanzialmente riproposto le doglianze sollevate in primo grado:

1) erronea esclusione del dovere di buona fede in capo alla Pubblica Amministrazione nella contestazione dell'illecito amministrativo: l'appellante non contesta la rilevazione delle violazioni con  autovelox  né la tempestività della notifica dei verbali, ma il comportamento della Pubblica Amministrazione che, notificando contestualmente tutte le violazioni, è contrario ai canoni di correttezza e buona fede dal momento che le sanzioni hanno scopo anche dissuasivo della reiterazione della violazione commessa, nonché di abuso del diritto ed eccesso di potere in violazione del principio di proporzionalità;

2) erronea esclusione dell'applicabilità dell'art. 198 comma 1 del Codice della Strada e conseguente applicazione del cumulo giuridico: la motivazione della sentenza di prime cure è generica laddove afferma che "le violazioni contestate assumono la natura di condotte separate, la maggior parte di esse commesse adistanze non ravvicinate l'una dall'altra ed in più commesse in tratti stradali appartenenti all'ambito territoriale di diversi Comuni e ciò pregiudica la valutazione della unicità della condotta".

Con comparsa di costituzione e risposta si sono costituiti in giudizio i Comuni appellati, deducendo l'inammissibilità dell'appello, riproduttivo della tesi rigettata in primo grado ed eccependo il difetto di interesse ad agire per l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza, dal momento che non è stata ancora avviata azione esecutiva.

All'udienza del 20.10.2022, ritenuta la causa matura per la decisione, è stata fissata l'udienza di precisazione delle conclusioni del 23.12.2022.

La causa è stata rimessa in istruttoria per un approfondimento difensivo, secondo quanto si dirà in parte motiva, e all'odierna udienza con trattazione cartolare la causa passa in decisione.

L'appello di G.D.R. è parzialmente fondato e va pertanto accolto nei limiti e per le ragioni che verranno di seguito esposte.

Va in primo luogo precisato che il primo motivo di appello è infondato: il Giudice di Pace di Padova ha correttamente osservato che la funzione della notifica al destinatario dei verbali di contestazione delle violazioni da parte della Pubblica Amministrazione procedente e dei conseguenti provvedimenti sanzionatori, atto peraltro espressione di un potere vincolato e non discrezionale, non è quella di informare l'autore della condotta sanzionata dell'illiceità della stessa, risultando a ciò appositamente preposta la segnaletica stradale indicante il limite massimo di velocità da tenere in un certo tratto stradale, la presenza di  autovelox  o di altri mezzi di rilevazione della velocità; peraltro, nel caso di specie la notifica delle violazioni contestate è stata non soltanto tempestiva, come la stessa appellante ha pacificamente riconosciuto, ma anche tale da non cagionare alla destinataria delle comunicazioni alcun pregiudizio ulteriore connesso alle sole modalità di notifica: le violazioni sono state infatti rilevate tramite  autovelox e quindi la comunicazione delle stesse non poteva certo avvenire contestualmente alla violazione come accade ad esempio nel caso in cui una certa violazione del Codice della Strada sia riscontrata da un agente di Polizia fisicamente presente su strada, essendo invece necessario ed anzi fisiologico il decorso di un certo tempo tra la rilevazione della violazione e la sua contestazione, in particolare per esaminare le rilevazioni automatiche di superamento dei limiti di velocità e redigere l'apposito verbale di contestazione da comunicare al privato.

Alla luce delle considerazioni ora svolte risulta evidente che non merita accoglimento la doglianza di G.D.R. volta a contestare l'illegittima modalità di notificazione di tutti e 41 i verbali in una sola volta contestualmente: invero, la notificazione è avvenuta in data 25.5.2021, non soltanto entro il termine di 90 giorni richiesto dall'art. 201 del Codice della Strada, bensì addirittura dopo soltanto poco più di 30 giorni rispetto all'ultima violazione commessa, datata 19.04.2021 (cfr. all. 2L-doc. 41 appellante); i Comuni appellati hanno anzi specificato che proprio l'unicità della notifica ha comportato per G.D.R. un risparmio effettivo di spesa di circa Euro 800,00.

Fermo quanto sinora osservato, va comunque evidenziato che merita invece accoglimento il secondo motivo di appello formulato da G.D.R., relativo all'erronea omessa applicazione da parte del Giudice di Pace dell'art. 198 Codice della Strada, pur con le dovute precisazioni da effettuarsi nel prosieguo.

La disposizione citata, dettando una norma di tenore analogo a quella prevista dall'art. 8 comma 1 della L. n. 689 del 1981, prevede l'applicabilità del cd. cumulo giuridico delle sanzioni, ossia dell'applicazione della sanzione prevista per la violazione più grave aumentata fino al triplo nei confronti di chi "Salvo che sia diversamente stabilito dalla legge, (chi) con una azione od omissione viola diverse disposizioni che prevedono sanzioni amministrative pecuniarie, o commette più violazioni della stessa disposizione": tale norma si applica quindi all'ipotesi di concorso formale di illeciti, caratterizzato dall'unicità della condotta violativa per più volte della stessa disposizione (concorso omogeneo) ovvero di disposizioni diverse (concorso eterogeneo); non assume quindi rilevanza il fatto che nel caso di specie sia stata contestata all'appellante la violazione dell'art. 142 Cds in riferimento ai suoi diversi commi, trattandosi sempre evidentemente della stessa fattispecie, pur venendo talvolta in rilievo quella base o quella più grave a seconda della velocità concretamente tenuta (ad esempio se superiore al limite previsto di oltre 10 km/h oppure di oltre 40 km/h, ovvero in orario serale).

Ebbene, va osservato che la condotta illecita di G.D.R. può qualificarsi come unitaria, pur con una ulteriore precisazione che disattende parzialmente la prospettazione dell'appellante, la quale vorrebbe intendere tutte le condotte illecite tenute nell'arco temporale considerato come un'unica condotta: la condotta di guida più volte violativa dell'art. 142 Cds va invece considerata unica solo in relazione alle diverse infrazioni commesse per la stessa "tratta" di viaggio percorsa e non già invece, come G.D.R. pretendeva in primo grado e pretende ora in appello, in relazione a tutte le violazioni commesse nel periodo di tempo complessivamente considerato; va infatti specificato che per determinare la natura unitaria o plurima di una determinata condotta è necessario avvalersi di alcuni criteri guida eterogenei tra loro, tra i quali assumono rilevanza determinante nel caso di specie quello della contestualità spazio-temporale della condotta e quello soggettivo che valorizza l'intenzione dell'agente.

Ora, va anzitutto premesso che evidentemente le infrazioni commesse dall'appellante, pur se riconducibili territorialmente a più Comuni diversi, vanno intese come unitarie dal punto di vista spaziale, essendo unica la strada percorsa in auto da G.D.R. nell'attuazione della condotta illecita, ossia la strada statale SS53: sarebbe del tutto irragionevole considerare condotte diverse e di conseguenza escludere l'istituto del cumulo giuridico in presenza della condotta di guida di un veicolo in un tratto di strada che semplicemente attraversa il territorio di più enti territoriali distinti, aspetto meramente formale che resta quindi privo di rilevanza ai fini dell'applicabilità dell'istituto in parola.

Quanto poi alla valutazione dell'unitarietà del contesto temporale delle violazioni va osservato che la condotta deve essere considerata unica per le violazioni commesse a stretta vicinanza temporale, alcune addirittura collocate a distanza solo di pochi minuti; tuttavia, come anticipato, non può trovare accoglimento la prospettazione dell'appellante che vorrebbe legare tra loro in quanto unitarie tutte le condotte di guida sopra i limiti di velocità, anche se relative a tratte diverse (cioè, in sostanza, sia per l'andata che per il ritorno del percorso della SS53) e persino in relazione a viaggi effettuati da G.D.R. in giorni diversi.

Quanto al primo aspetto, ossia in relazione alle diverse tratte di viaggio, va infatti considerato che dal punto di vista "soggettivo" l'intenzione del soggetto autore della violazione che qui assume rilievo determinante è unitaria solo rispetto al singolo viaggio, inteso come guida del veicolo ad una velocità più elevata del limite di legge da un punto A ad un punto B e non rispetto al complessivo viaggio A-B e ritorno: l'automobilista ha infatti tenuto più condotte illecite e non già quindi una sola, guidando oltre al limite di velocità sia per arrivare dal punto A al punto B, che per tornare da B ad A.

Per la logica appena evidenziata va a maggior ragione esclusa la sussistenza di un vincolo di unitarietà rispetto alle diverse condotte tenute da G.D.R. in giorni diversi nell'arco temporale complessivamente considerato: in tal caso non sussiste infatti unicità della condotta né sotto il profilo oggettivo-temporale né sotto il profilo soggettivo.

Da quanto sinora specificato discende quindi l'erronea esclusione da parte del Giudice di Pace di Padova dell'applicazione dell'art. 198 Cds, che va invece applicato in rapporto alle violazioni per eccesso di velocità commesse da G.D.R. percorrendo ciascuna tratta di viaggio, considerando quindi la contestualità spazio-temporale della condotta: in tali casi la condotta è unica giacché non si tratta dell'accertamento di più condotte illecite, bensì di molteplici rilevazioni di quell'unica condotta illecita, consistente nella guida oltre il limite massimo di velocità legalmente previsto.

Va a questo punto ribadito quanto osservato dal Tribunale all'udienza del 23.12.2022, ossia che devono considerarsi unitarie le condotte relative ai verbali di seguito indicati:

- i verbali di contestazione nn. (...) e (...) (docc. 2 e 3);

- i verbali di contestazione nn. (...) e (...) (docc. 4 e 6);

- i verbali di contestazione di cui ai nn. (...) e (...) (docc. 9 e 10);

- i verbali di contestazione di cui ai nn. (...) e (...) (docc. 11 e 12);

- i verbali di contestazione di cui ai nn. (...), (...) e (...) (docc. 13, 14 e 15);

- i verbali di contestazione di cui ai nn. (...) e (...) (docc. 17 e 18);

- i verbali di contestazione di cui ai nn. (...), (...), (...) (docc. 20, 21 e 23);

- i verbali di contestazione n. (...)-(...)-(...) (docc. 24, 25 e 26);

- i verbali di contestazione n. (...)-(...) (docc. 28 e 29);

- i verbali di contestazione n. (...) e (...) (docc. 31 e 32);

- i verbali di contestazione n. (...)-(...) (docc. 35 e 36);

- i verbali di contestazione n. (...)-(...) (docc. 37 e 38).

Alla luce delle deduzioni delle parti, sollecitate dal Tribunale a prendere posizione su quale tra le condotte partitamente considerate vada intesa come la violazione più grave ai sensi dell'art. 198 Cds, le stesse hanno concordemente indicato le violazioni aventi il limite edittale minimo più elevato: l'aumento (fino al massimo del triplo) che risulta ragionevole applicare si attesta invece sul valore minimo di 1/3, attesa la ratio di favore dell'istituto del cumulo giuridico e considerato che nel caso di specie le violazioni in concorso formale sono quasi sempre soltanto due o (in soli tre casi) tre, e mai di più.

Ebbene, utilizzando i criteri sopra evidenziati, la somma complessivamente risultante in applicazione dell'art. 198 Cds è pari ad Euro 10.768; a tale importo vanno comunque aggiunte le ulteriori somme dovute a titolo di sanzione per i verbali di cui ai docc.ti 1, 5, 7, 8, 19, 22, 27, 30, 33, 34, 39, 40 e 41 le cui sanzioni, in quanto relative a condotte autonome escluse dal campo di applicazione dell'art. 198 Cds, restano invece invariate.

La sanzione complessiva è dunque quella di Euro 21.871 (ossia Euro 10.768 ex art. 198 Cds + Euro 11.103,35).

Va infine specificato che la ritenuta operatività del concorso formale e quindi dell'art. 198 Cds non incide sulla pacifica (e correttamente dichiarata dal Gdp) inapplicabilità dell'art. 8 comma II della L. n. 689 del 1981, riguardante la diversa ipotesi della continuazione: pur essendo previsto l'analogo trattamento sanzionatorio del cumulo giuridico favorevole per il trasgressore, la continuazione è un istituto diverso rispetto al concorso formale proprio perché riguarda in realtà illeciti materialmente e non già formalmente concorrenti tra loro.

In sintesi e in conclusione, l'appello di G.D.R. è fondato quanto al secondo motivo di impugnazione e la sentenza di primo grado va pertanto riformata con rideterminazione della sanzione applicabile.

Le spese di lite seguono la parziale soccombenza dei Comuni resistenti sia in primo che in secondo grado, con compensazione della quota di un mezzo degli oneri; vanno liquidate in dispositivo alla luce del D.M. n. 147 del 2022 per i giudizi di cognizione del Giudice di Pace (quanto al primo grado) e del Tribunale (quanto al grado d'appello) di valore fino ad Euro 26.000; i compensi vanno liquidati attestandosi sui medi tabellari per le fasi di studio ed introduttiva e minimi per la fase decisionale, vista la speditezza dell'iter e la brevità degli scritti finali; quanto alla fase di trattazione, spetta il valore minimo per il primo grado ed il medio per l'appello, giacché, per quanto la causa sia documentale, ha richiesto però avanti al Tribunale un approfondimento difensivo a seguito della rimessione sul ruolo.


P.Q.M.


Il Tribunale di Padova, II sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando in grado d'appello nella causa in epigrafe indicata (r.g. n. 3678/2022), disattesa ogni diversa istanza, domanda ed eccezione, così provvede:

- accoglie in parte l'appello di G.D.R. e per l'effetto, riformando la sentenza del Giudice di Pace di Padova n. 1573/2021, ridetermina la sanzione a carico di G.D.R. nella somma di Euro 21.871;

- condanna i Comuni resistenti in solido alla rifusione in favore dell'appellante G.D.R. della quota di un mezzo delle spese di lite, liquidate quanto al primo grado in Euro 1.434 per compenso e quanto al presente grado d'appello in Euro 4.227, entrambe le voci maggiorate di spese generali pari al 15% della somma che immediatamente precede, IVA e Cpa; compensa la residua quota di metà delle spese di lite.

Così deciso in Padova, il 2 marzo 2023.

Depositata in Cancelleria il 2 marzo 2023.


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