Translate

sabato 9 settembre 2023

Estensione della polizza assicurativa Inail in favore di ex beneficiari Rdc che partecipano ai Progetti utili alla collettività (PUC) nelle more del decreto ex art. 6, comma 5 bis DL 48/2023.

 

 D.Dirett. 4 settembre 2023, n. 272 (1).


Estensione della polizza assicurativa Inail in favore di ex beneficiari Rdc che partecipano ai Progetti utili alla collettività (PUC) nelle more del decreto ex art. 6, comma 5 bis DL 48/2023. (2)


(1) Pubblicato nel sito internet del Ministero del lavoro e delle politiche sociali in data 8 settembre 2023.


(2) Emanato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali.



Direzione Generale per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale


IL DIRETTORE GENERALE


VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 recante "Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro per le malattie professionali";


VISTO il decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, recante «Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni», convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, e in particolare l'articolo 4, camma 15, in base al quale il beneficiario del Reddito di cittadinanza è tenuto ad offrire nell'ambito del Patto per il lavoro e del Patto per l'inclusione sociale la propria disponibilità per la partecipazione a progetti a titolarità dei comuni, utili alla collettività;


VISTA la legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025» e in particolare:


- l'articolo 1, comma 313, come modificato dal decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito con modificazioni dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, che prevede nell'anno 2023, il riconoscimento del reddito di cittadinanza nel limite massimo di sette mensilità e comunque non oltre il 31 dicembre 2023. Stabilisce inoltre che tale limite temporale non si applica per i percettori del Reddito di cittadinanza che, prima della scadenza dei sette mesi, sono stati presi in carico dai servizi sociali, in quanto non attivabili al lavoro e prevede che in tale ipotesi i servizi sociali, entro il suddetto termine di sette mesi e comunque non oltre il 31 ottobre 2023, comunicano all'INPS tramite la piattaforma GePI l'avvenuta presa in carico. Decorso tale termine in assenza della suddetta comunicazione, l'erogazione è sospesa e può essere riattivata, ricomprendendo le mensilità sospese, solo in esito all'avvenuta comunicazione, fermo restando il termine del 31 ottobre 2023;


- l'articolo 1, comma 314, secondo il quale "In caso di nuclei familiari al cui interno vi siano persone con disabilità, come definite ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, minorenni o persone con almeno sessant'anni di età, non si applica il limite massimo di sette mensilità previsto dal comma 313, fermo restando il limite di fruizione del beneficio entro il 31 dicembre 2023".


VISTO il decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, con il quale si istituiscono tra l'altro, l'Assegno di inclusione e il Supporto per la formazione e il lavoro, e in particolare:


- l'articolo 6 comma 5-bis, secondo il quale "nell'ambito del percorso personalizzato può essere previsto l'impegno alla partecipazione a progetti utili alla collettività, a titolarità dei comuni o di altre amministrazioni pubbliche a tale fine convenzionate con i comuni, in ambito culturale, sociale, artistico, ambientale, formativo e di tutela dei beni comuni, da svolgere presso il comune di residenza, compatibilmente con le altre attività del beneficiario. Lo svolgimento di tali attività è a titolo gratuito, non è assimilabile a una prestazione di lavoro subordinato o parasubordinato e non comporta comunque l'instaurazione di un rapporto di pubblico impiego con le amministrazioni pubbliche". Stabilisce inoltre che "le modalità e i termini di attuazione delle previsioni di cui al presente comma sono definiti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Gli oneri per le assicurazioni presso l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) e per responsabilità civile dei partecipanti nonché gli altri oneri aggiuntivi sostenuti dagli enti del Terzo settore per la partecipazione dei beneficiari alle attività di volontariato sono sostenuti a valere sulle risorse di cui al comma 9, nonché sulle risorse dei Fondi europei con finalità compatibili, ove previsto dai relativi atti di programmazione, senza nuovi o ulteriori oneri a carico della finanza pubblica";


- l'articolo 12 comma 1, ultimo periodo, che recita "Nelle misure del Supporto rientrano anche i progetti utili alla collettività definiti ai sensi dell'articolo 6, comma 5-bis, del presente decreto".


VISTO il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 22 ottobre 2019, adottato ai sensi dell'articolo 4, comma 15, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, che definisce le forme e le caratteristiche, nonché le modalità di attuazione dei Progetti Utili alla Collettività (PUC);


VISTO il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 21 dicembre 2021, n. 246 recante modifiche al DM 22 ottobre 2019, con il quale all'Allegato 1, paragrafo I, del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 22 ottobre 2019, le parole "Dal punto di vista degli oneri, vanno comunque distinti quelli relativi ai beneficiari Rdc (ad esempio, nel caso di esoneri o esclusioni) da quelli per i non più beneficiari (nel caso di decadenza): solo per i primi è possibile porre le spese a valere sul Fondo Povertà e sul PON inclusione." sono soppresse;


CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 6, comma 7, del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, la durata del progetto personalizzato, finanziabile con il Fondo povertà ai sensi dell'art. 7, comma 3, del medesimo decreto legislativo, può eccedere la durata del beneficio economico;


RITENUTO pertanto che non sia in contrasto con le previsione di cui all'art. 7, comma 3, del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, consentire il finanziamento a valere sul Fondo povertà dei progetti utili alla collettività previsti nell'ambito dei Patti per l'inclusione sociale e per analogia nei Patti per il lavoro anche successivamente alla interruzione del benefico economico e che parimenti non ci siano limitazioni al loro finanziamento a valere sul PON inclusione, la cui destinazione è rimessa agli atti di programmazione nell'ambito degli obiettivi del programma;


CONSIDERATO pertanto che ai sensi del citato DM 21 dicembre 2021, n. 246è consentita la partecipazione ai progetti utili alla collettività da parte degli ex beneficiari del RDC e l'imputazione a carico del Fondo povertà e del Pon inclusione dei relativi costi;


VISTO il decreto del Direttore generale per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale 22 marzo 2022, n. 51 bis, con il quale tra le persone soggette all'assicurazione Inail mediante l'applicazione del premio speciale unitario giornaliero per l'assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali dei soggetti impegnati nei Progetti utili alla collettività (PUC), ai sensi dell'articolo 2 della Determina del presidente dell'Inail 3 gennaio 2020, n. 3, sono individuate le persone che hanno terminato il periodo di diciotto mesi di erogazione del reddito di cittadinanza e si trovino presumibilmente nelle condizioni di poter chiedere il rinnovo del beneficio che intendano partecipare su base volontaria ai PUC nei tre mesi successivi, nonché le persone la cui erogazione del reddito di cittadinanza sia stata sospesa per effetto del mancato rinnovo dell'ISEE nelle more della presentazione della nuova Dichiarazione sostitutiva unica affinché possano continuare a partecipare, nei tre mesi successivi, su base volontaria ai Progetti utili alla collettività (PUC);


CONSIDERATO che il Programma Operativo Complementare di Azione e Coesione "Inclusione 2014-2020" opera in sinergia e complementarità con il Programma operativo nazionale "Inclusione sociale" 2014-2020 FSE (PON Inclusione);


VISTO il decreto del Direttore generale per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale 25 marzo 2022, n. 53 con il quale si impegna una cifra pari a Euro 10.525.098 a valere sulle risorse del Programma Operativo Complementare di Azione e Coesione "Inclusione 2014-2020" per l'attuazione dell'operazione "PUC INAIL";


CONSIDERATA la possibilità, a valere sulle stesse risorse, di sostenere anche i costi assicurativi Inail relativi all'ampliamento della platea dei soggetti assicurati e dunque di estenderli anche alle persone che abbiano terminato il periodo di erogazione del Reddito di cittadinanza nel 2023 che intendano partecipare su base volontaria ai Progetti Utili alla Collettività, per un periodo non superiore a sei mesi, nonché per i beneficiari del Supporto per la formazione e il lavoro, che richiedano di partecipare su base volontaria ai Progetti Utili alla Collettività, nelle more della definizione del decreto di cui all'articolo 6 comma 5-bis del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48;


CONSIDERATO che ai sensi del citato articolo 6 comma 5-bis, del decreto legge 4 maggio 2023, n. 48, gli oneri per le assicurazioni presso l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) e per responsabilità civile dei partecipanti, beneficiari dell'Assegno di inclusione o del Supporto per la formazione e il lavoro, sono sostenuti a valere sulle risorse del Fondo povertà, nonché sulle risorse dei Fondi europei con finalità compatibili, ove previsto dai relativi atti di programmazione;


VISTO, in particolare, l'articolo 4, del citato decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 22 ottobre 2019 concernente "Obblighi in materia di salute e sicurezza", il quale dispone che ai beneficiari del Rdc impegnati nei PUC si applicano gli obblighi in materia di salute e sicurezza previsti in relazione ai soggetti di cui all'articolo 3, comma 12-bis, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni, nonché le previsioni di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;


RITENUTO, nelle more della definizione del decreto di cui all'articolo 6 comma 5-bis del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, che analoghi obblighi si applichino ai beneficiari del Supporto alla formazione e al lavoro che aderiscano ai medesimi progetti;


CONSIDERATO che i comuni devono attivare in favore dei soggetti coinvolti nei progetti idonee coperture assicurative presso l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali (Inail) connesse allo svolgimento delle attività previste dal PUC, nonché per la responsabilità civile verso terzi;


CONSIDERATO altresì che ai fini dell'assicurazione Inail dei soggetti coinvolti nei PUC, è fissato, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, su proposta dell'Istituto, un premio speciale unitario a norma dell'articolo 42 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 sopra richiamato e che agli oneri per le coperture assicurative si provvede a valere sulle risorse del Fondo povertà e del PON Inclusione, secondo le indicazioni fornite nei relativi atti di riparto o di gestione;


VISTO il Decreto Ministeriale del 14 gennaio 2020 n. 5 che approva la determina del 3 gennaio 2020 n. 3 del Presidente dell'INAIL con la quale viene determinato il premio speciale unitario per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei soggetti impegnati nei PUC a norma dell'art. 42 del D.P.R. 1124/1965 nella misura pari a euro 0,90 su base giornaliera e con cui si prevede che il Ministero provvede a rimborsare trimestralmente a INAIL il costo delle assicurazioni attivate a valere sui PUC;


VISTO il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 6 settembre 2022, concernente "Revisione dei premi speciali unitari per l'assicurazione di facchini, barrocciai vetturini ippotrasportatori, pescatori, addetti ai frantoi, candidati all'emigrazione sottoposti a prova d'arte, allievi dei corsi IeFP, soggetti impegnati in attività di volontariato, percettori di Rdc coinvolti in PUC", di cui alla deliberazione del Consiglio di amministrazione INAIL 26 luglio 2022, n. 157, con cui all'articolo 2 comma 1 è stata confermata dal 1° gennaio 2023 la misura del premio speciale unitario per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei percettori del reddito di cittadinanza impegnati nei Progetti Utili alla Collettività (PUC), di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 14 gennaio 2020, fermo restando l'aggiornamento correlato al variare annuo della retribuzione minima giornaliera;


VISTA la Circolare Inail del 27 marzo 2020 n. 10 "Copertura assicurativa contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali per i percettori del reddito di cittadinanza impegnati nei Progetti Utili alla Collettività (PUC). Art. 4, comma 3, del decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, n. 149 del 22 ottobre 2019. Premio speciale unitario - decreto ministeriale 14 gennaio 2020 n. 5" che all'articolo 2 include tra i "soggetti assicurati" anche "i soggetti coinvolti volontariamente nei Progetti, ma non beneficiari del Reddito di cittadinanza, in condizioni di povertà individuati con provvedimento del Ministero del lavoro e delle politiche sociali";


CONSIDERATA l'opportunità di consentire la partecipazione ai Progetti utili alla collettività su base volontaria, per un periodo non superiore a sei mesi alle persone che abbiano terminato il periodo di sette mesi di erogazione del Reddito di cittadinanza nel 2023 e per le quali il beneficio sia sospeso o decaduto;


CONSIDERATA altresì l'opportunità, nelle more della definizione del decreto di cui all'articolo 6 comma 5-bis del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, di consentire la partecipazione ai Progetti utili alla collettività su base volontaria, ai beneficiari del Supporto per la formazione e il lavoro;


RITENUTO che tali categorie di persone, non beneficiarie Rdc, ma comunque in condizione di povertà, partecipanti su base volontaria ai PUC, rientrino nella categoria di persone che possono essere individuate con apposito provvedimento del Ministero del lavoro e delle politiche sociali per quanto previsto dall'articolo 2 della Determina 3 del 3 gennaio 2020 Inail, approvata con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 14 gennaio 2020;


RITENUTO che in favore degli ex beneficiari Rdc e dei beneficiari del Supporto per la formazione e il lavoro impegnati su base volontaria nei Progetti Utili alla Collettività (PUC) potrà trovare applicazione il DM 14 gennaio 2020;


DECRETA



Articolo 1


Sono individuate tra le persone soggette all'assicurazione Inail mediante l'applicazione del Premio speciale unitario giornaliero per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei soggetti impegnati nei Progetti di Utili alla Collettività (PUC), ai sensi dell'articolo 2 della Determina del Presidente dell'Inail 3 gennaio 2020, n. 3, approvata con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 14 gennaio 2020:

a) le persone che abbiano terminato il periodo di erogazione del Reddito di cittadinanza nel 2023 che intendano partecipare su base volontaria ai Progetti Utili alla Collettività, per un periodo non superiore a sei mesi;

b) i beneficiari del Supporto per la formazione e il lavoro, che richiedano di partecipare su base volontaria ai Progetti Utili alla Collettività, nelle more nelle more della definizione del decreto di cui all'articolo 6 comma 5-bis del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48. 

Nessun commento: