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venerdì 9 febbraio 2024

Tar 2024-non idoneità attitudinale del ricorrente e la sua consequenziale esclusione dal Concorso, per titoli ed esami, per l''ammissione di n. 930 allievi marescialli al 92 Corso presso la Scuola Ispettori e Sovrintendenti della Guardia di finanza

 




T.A.R. Lazio Roma Sez. IV, Sent., (ud. 17/01/2024) 06-02-2024, n. 2258 

REPUBBLICA ITALIANA 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio 

(Sezione Quarta) 

ha pronunciato la presente 

SENTENZA 

sul ricorso numero di registro generale 2129 del 2021, integrato da motivi aggiunti, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato  

contro 

- Ministero dell'Economia e delle Finanze; - Guardia di Finanza - Comando Generale;in persona dei rispettivi rappresentanti legali, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12; 

per l'annullamento 

Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: 

1. del Provv., adottato in data 27 novembre 2020, con il quale è stata dichiarata la non idoneità attitudinale del ricorrente e la sua consequenziale esclusione dal Concorso, per titoli ed esami, per l''ammissione di n. 930 allievi marescialli al 92 Corso presso la Scuola Ispettori e Sovrintendenti della Guardia di finanza, per l''anno accademico 2020/2021 (indetto con Det. del Comandante Generale della Guardia di Finanza n. 56431 del 25.02.2020, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale - n. 18 del 03.03. 2020); 

2. della Det. del Comandante Generale della Guardia di Finanza n. 248517 del 31.08.2015, concernente lo svolgimento degli accertamenti psico-attitudinali nei confronti degli aspiranti all''arruolamento nel Corpo, nella parte in cui segnatamente determina il profilo ideale attitudinale di riferimento dell''allievo maresciallo proveniente dai "civili"; 

3. dell''art. 18, comma 1, 2,3, 5 e 6 del bando di concorso, laddove si prevedono in maniera del tutto generica ed indeterminata le modalità tecniche dell''accertamento dell''idoneità attitudinale, nonché l''automatica l''esclusione dal concorso per i candidati risultati non idonei alle fasi dell''accertamento attitudinale e si stabilisce, altresì, che il giudizio espresso dalla competete Sottocommissione è definitivo; 

4. di qualsiasi atto precedente, presupposto, connesso e consequenziale, comunque ostativo all''accoglimento del presente ricorso. 

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da C.A. il 26/4/2021: 

1. della Graduatoria definitiva del Concorso in epigrafe, approvata con determinazione del Comandante Generale della Guardia di Finanza n. 23638 del 28.01.2021; 

2. di qualsiasi atto precedente, presupposto, connesso e consequenziale, comunque ostativo all'accoglimento dei presenti motivi aggiunti, ancorché non conosciuto e di data ignota. 

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati; 

Visti gli atti di costituzione in giudizio delle Amministrazioni intimate; 

Visti tutti gli atti della causa; 

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 gennaio 2024 il dott. Giuseppe Bianchi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; 

Svolgimento del processo - Motivi della decisione 

1. Il ricorrente ha impugnato i provvedimenti, meglio specificati in epigrafe, con cui è stato giudicato non idoneo - "in quanto non in linea con le seguenti aree: intellettivo-cognitiva, socio-relazionale, gestionale, emotiva, dell'assunzione del ruolo, evidenziando di non possedere le attitudini e le capacità previste dal … profilo ideale di riferimento del ruolo a concorso" - e, per l'effetto, escluso dal concorso per l'ammissione al 92 corso presso la Scuola Ispettori e Sovrintendenti della Guardia di Finanza. 

2. Il ricorrente ha articolato i seguenti argomenti di doglianza: 

- 1.Violazione e falsa applicazione dell'art. 3 della L. n. 241 del 1990 - Eccesso di potere per carenza di motivazione. Motivazione solo apparente. Motivazione insufficiente. 

Il ricorrente lamenta che "né la relazione dello psicologo sulle risultanze testologiche né tantomeno il giudizio finale collegiale della Sottocommissione contengono alcuna puntuale e/o sufficiente indicazione in ordine agli specifici aspetti del profilo ideale attitudinale dell'allievo Maresciallo, come individuati con determinazione del Comandante Generale della Guardia di Finanza n. 248517/15 del 31.08.2015, e che, a giudizio della Sottocommissione, sarebbero risultati deficitari nella valutazione del ricorrente". 

- 2. Eccesso e sviamento di potere per indeterminatezza, genericità e manifesta illogicità della determinazione del Comandante Generale della Guardia di Finanza n. 248517 del 31.08.2015, concernente lo svolgimento degli accertamenti attitudinali nei confronti degli aspiranti all'arruolamento nel Corpo, segnatamente nella parte in cui determina il profilo ideale attitudinale di riferimento dell'allievo maresciallo proveniente dai "civili". 

Il ricorrente contesta la "determinazione del Comandante Generale della Guardia di Finanza n. 248517/15 del 31.08.2015" nella parte in cui descrive il "profilo delineato nell'allegato 5 (specificamente pertinente al ruolo di Maresciallo posto a concorso)" limitandosi "ad una generica, vaga ed assiomatica serie di espressioni, palesemente insufficienti a circoscrivere adeguatamente la discrezionalità tecnica del conseguente giudizio affinchè esso non debordi in un mero quanto inaccettabile arbitrio". 

- 3. Eccesso di potere. Manifesta illogicità ed incongruità. Contraddittorietà. Travisamento dei fatti. Erroneità ed illogicità del giudizio. 

Il ricorrente rappresenta di essersi "volontariamente sottoposto ad una valutazione psicodiagnostica attitudinale del profilo cognitivo e della personalità, condotta da un esperto qualificato, la Dott. ssa V.M., D.P. presso l'Azienda O.A.C. di N. e psicoterapeuta cognitivo-comportamentale, la quale, all'esito della somministrazione di appositi test e di un colloquio clinico, ha redatto una relazione" dalla quale "emergono dati e rilievi circa la personalità ed il profilo attitudinale del ricorrente palesemente contrastanti con le laconiche affermazioni dei periti selettori". 

- 4. Eccesso di potere ed illogicità manifesta dell'art. 18, commi 1, 2 3, 5 e 6 del bando di concorso. VIOLAZIONE DEI PRINCIPI di LOGICITA', DETERMINATEZZA, RAGIONEVOLEZZA e CONGRUITA' dell'AZIONE AMMINISTRATIVA. VIOLAZIONE DEL PRINCIPO DI PARITA' DI TRATTAMENTO con riferimento all'art. 16, commi 7 ss., del bando di concorso. 

Il ricorrente contesta la previsione contenute nell'art. 18, comma 6, del bando di concorso "laddove stabilisce un secco automatismo tra inidoneità all'accertamento attitudinale ed esclusione dal concorso … in palese e netta difformità con quanto previsto dall'art. 16, commi 7 ss. del bando di concorso, laddove si ammette invece che i candidati giudicati non idonei alla visita medica psico-fisica possano, su loro richiesta, essere sottoposti a visita medica di revisione: in altri termini non si comprende la ragione logica in base alla quale la valutazione della salute fisico/psichica (peraltro, in genere, rilevabile da dati e parametri oggettivi) possa essere riconsiderata, a richiesta degli interessati, mentre quella relativa alle attitudini (altamente presuntiva ed incerta) invece non possa essere ripetuta". 

3. Si sono costituiti in giudizio il Ministero dell'Economia e delle Finanze e il Comando Generale della Guardia di Finanza, che hanno chiesto l'integrale reiezione del ricorso. 

4. Con ricorso per motivi aggiunti la parte ricorrente ha gravato, per i medesimi motivi fatti valere con il ricorso introduttivo, la determinazione del Comandante Generale della Guardia di Finanzia con la quale sono state approvate le graduatorie finali di merito dei candidati nominati vincitori di concorso. 

5. All'udienza del 17 gennaio 2024 la causa è stata trattenuta in decisione. 

6. Ai fini della decisione è utile, anzitutto, un richiamo all'articolo 18 del bando di concorso il quale prevede che l'idoneità attitudinale venga accertata dalla competente commissione sottoponendo il candidato alle seguenti prove: 

"a) uno o più test attitudinali, per valutare le capacità di ragionamento; 

b) uno o più test di personalità per acquisire elementi circa il carattere, le inclinazioni e la struttura personologica del candidato; 

c) uno o più questionari biografici e/o motivazionali, per valutare le esperienze di vita passata e presente nonché l'inclinazione a intraprendere lo specifico percorso; 

i test e i questionari sono poi "esaminati da uno psicologo, appartenente al Corpo o convenzionato, che ne riassume le risultanze in una relazione": art. 3, comma 3, lett b) della determinazione del Comandante Generale della Guardia di finanza n. 188523/13; 

d) un colloquio attitudinale, a cura di ufficiali periti selettori, per un esame diretto dei candidati, alla luce delle risultanze dei predetti test e questionari; 

e) un eventuale secondo colloquio". 

La disciplina della procedura di selezione, per quanto di interesse, è poi completata dalla determinazione del Comandante Generale della Guardia di finanza n. 188523/2013, cui si fa espresso richiamo nel bando, la quale precisa, all'articolo 2, comma 2, punto b), che "sono dichiarati "non idonei", gli aspiranti che risultino carenti in una o più aree tra quelle previste all'interno del suddetto profilo ideale attitudinale ...". 

7. In secondo luogo occorre richiamare il consolidato indirizzo giurisprudenziale secondo cui "le valutazioni sull'attitudine militare … sono sindacabili, in sede di legittimità, esclusivamente sotto il profilo della correttezza del procedimento e dei criteri, senza investire i risultati della valutazione stessa, tranne i casi, assolutamente eccezionali, in cui questi risultino così macroscopicamente erronei, da essere riconosciuti come tali anche da un non esperto nella materia" (cfr. ex multis Consiglio di Stato sez. II - 27/09/2022, n. 8339). 

8. Ciò posto, il Collegio ritiene che il ricorso non sia meritevole di favorevole considerazione. 

9. Va premesso che il giudizio avversato è stato adottato all'esito di un complesso di esami mirati all'accertamento dell'idoneità attitudinale del ricorrente, i cui risultati possono essere riepilogati come segue: 

- l'analisi eseguita dallo psicologo sulle risultanze dei test somministrati al ricorrente ha evidenziato: "AREA INTELLETTIVO-COGNITIVA: Il DAT-5 mostra un punteggio basso. … Il BFQ-2 conferma una bassa propensione allo sforzo cognitivo …. AREA SOCIO-RELAZIONALE: Il BFQ-2 mostra media attitudine ai rapporti sociali ed alla leadership …. AREA GESTIONALE: Il BFQ-2 mostra modeste capacità organizzative e modesta coscienziosità …. AREA EMOTIVA: Il BFQ-2 mostra una stabilità emotiva … ed una vivacità emotiva … nella media"; 

- nel corso dell'intervista condotta dagli ufficiali periti selettori è emerso quanto di seguito riportato: "AREA INTELLETTIVO-COGNITIVA Il candidato ha un eloquio poco fluente e utilizza un vocabolario semplice. Ripetutamente stimolato dagli interlocutori, usa frasi stereotipate e utilizza argomentazioni superficiali, non riuscendo - di fatto - a giungere ad una compiuta analisi delle fattispecie prospettate. P. gli interessi attinenti allo specifico ruolo. AREA SOCIO-RELAZIONALE Il candidato si mostra abbastanza chiuso e non molto collaborativo nei confronti dei periti selettori. Come emerge dal QB … non ha una vita di relazione molto ricca. Sebbene riferisca di prediligere il lavoro in team, non riesce ad esprimere le sue potenzialità, risultando figura gregaria e poco propulsiva. AREA GESTONALE Il candidato denota insufficienti capacità organizzative, come emerge dalle attività sinora svolte. Anche la capacità di pianificare le attività future appare priva di una reale efficacia, con la conseguenza di avere progettualità confuse con conseguente dispersione di energie. AREA DELL'ASSUNZIONE DI RUOLO Il candidato appare non idoneo ad inserirsi in un contesto gerarchico-militare. Scarsa sembra la sua attitudine ad adattarsi a nuovi contesti e situazioni. Insufficienti motivazione e spinta interiore"; 

- all'esito dell'ulteriore colloquio, il secondo psicologo ha redatto il seguente parere: "Il candidato viene inviato al secondo colloquio con la P. su richiesta dei Periti Selettori. Appare tendenzialmente chiuso al dialogo, fornisce risposte stereotipate, si esprime in modo superficiale e a tratti impreciso sul piano sintattico. L'atteggiamento durante il colloquio è di tipo difensivo per tale ragione il candidato risponde agli stimoli con una modalità comunicativa tendente al contrasto e all'oppositività. Solo su tematiche di personale interesse, come il proprio hobby del "fantacalcio", il candidato si lascia andare ad un dialogo appena più disinvolto. Dal punto di vista emotivo è emersa una tendenza all'insicurezza verso le proprie competenze, tuttavia il candidato mostra di possedere un'importante sensibilità verso alcune tematiche sociali, caratteristica che sul piano gestionale non gli permette una precisa azione decisionale e di controllo dell'obiettivo da raggiungere risultando controproducente. Sul piano socio relazionale il candidato non mostra un particolare coinvolgimento interpersonale risultando a tratti diffidente. Allo stato attuale il candidato non ha maturato i requisiti necessari per un allineamento adeguato con il profilo individuato da questa Amministrazione per il ruolo a concorso". 

10. Dalle riportate valutazioni tecniche, espresse da diverse figure professionali dotate di competenze specifiche, ognuna delle quali esprime il proprio giudizio in modo indipendente rispetto alle altre, è possibile evincere chiaramente le ragioni che hanno determinato la negativa decisione in ordine alla valutazione della idoneità, sotto il profilo attitudinale ai fini dell'ammissione in questione, del ricorrente, posto che: 

- all'esito dei test sono emerse criticità in due delle quattro aree indagate (intellettivo-cognitiva e gestionale); 

- nel colloquio con i periti selettori sono emerse criticità in tutte e quattro le aree investigate (intellettivo-cognitiva, socio-relazionale, gestionale e dell'assunzione del ruolo); 

- all'esito del colloquio ulteriore con lo psicologo è risultata confermata l'esistenza di diversi aspetti problematici, riscontrati nelle diverse aree oggetto di indagine. 

Ne deriva che il contestato giudizio attitudinale si presenta congruamente motivato tramite il richiamo ai suddetti accertamenti, sorretto da una adeguata istruttoria e coerente con le risultanze endoprocedimentali. 

11. Non coglie nel segno il secondo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente contesta la "vaghezza" dei termini in cui la determinazione del Comandante Generale della Guardia di Finanza n. 248517/2015 delineerebbe il profilo attitudinale di riferimento del ruolo di Maresciallo posto a concorso. 

Infatti, il giudizio di idoneità attitudinale, che ha ad oggetto diversi aspetti della personalità del candidato e del suo quadro comportamentale, non si presta, per sua natura, ad essere svolto mediante l'utilizzo di misuratori predeterminati e meccanicisticamente applicabili o di criteri che possano puntualmente vincolare l'operato dell'Amministrazione. 

Non può, quindi, ritenersi "manifestamente illogico" il fatto che la descrizione del profilo attitudinale di riferimento dell'allievo maresciallo si risolva nella mera elencazione delle abilità ritenute rilevanti, in astratto, ai fini della formulazione del giudizio prognostico sul proficuo inserimento del candidato nella specifica organizzazione lavorativa militare, posto che l'accertamento in concreto della presenza nei candidati delle suddette capacità non può che essere demandato a una valutazione tecnica compiuta caso per caso dalla commissione concorsuale. 

12. Anche il terzo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente valorizza il contrasto tra gli esiti della valutazione compiuta dall'Amministrazione in sede concorsuale e le conclusioni contenute nella certificazione medica di parte prodotta in giudizio, dalla quale emergerebbero "dati e rilievi circa la personalità ed il profilo attitudinale del ricorrente palesemente contrastanti con le laconiche affermazioni dei periti", risulta privo di fondamento. 

Secondo un consolidato indirizzo giurisprudenziale, infatti, la valutazione tecnica compiuta dall'Amministrazione ha natura infungibile e non è suscettibile di essere contraddetta da certificazione medica di parte, essendo quest'ultima proveniente da soggetti diversi dall'Amministrazione, formata in epoca successiva rispetto all'accertamento concorsuale, effettuata in un contesto differente e in presenza di condizioni diverse rispetto a quelli concorsuali e redatta secondo parametri di giudizio non pertinenti in relazione alla disciplina di riferimento (cft., da ultimo, Consiglio di Stato sez. II - 27/09/2022, n. 8339: "Va, quindi, escluso che le verifiche di carattere psico-fisico, così come gli accertamenti attitudinali qui di interesse, siano suscettibili di ripetibilità fuori dal contesto concorsuale, comprensivo dello stress prestazionale in esso insito; e ciò in quanto nell'ambito di un diverso contesto, anche emotivo, il loro esito può fisiologicamente divergere, con conseguente totale vanificazione di esse"; Consiglio di Stato, sez. IV, 20 gennaio 2021, n. 596: "le valutazioni della Commissione hanno natura infungibile, non potendo essere sostituite o surrogate da accertamenti demandati ad altri organi diversi rispetto a quelli competenti per legge ad espletarli e secondo parametri di giudizio non previsti o non pertinenti secondo la disciplina di riferimento, ovvero svolti in epoca successiva … e sono soggette al principio tempus regit actum, per cui eventuali resultanze di segno difforme rese in epoca successiva non sono idonee ad inficiare l'attendibilità del dato tecnico reso dalla Commissione all'uopo preposta"). 

Peraltro, va osservato che il contenuto della suddetta relazione di parte sembra confermare le valutazioni, compiute dall'Amministrazione in occasione dell'accertamento concorsuale (sopra riportate), concernenti il riscontro nel ricorrente, durante l'esame, di un atteggiamento difensivo, diffidente e di chiusura. 

In particolare, nella suddetta "valutazione psicodiagnostica" di parte si legge che "la reciprocità nell'eloquio è … caratterizzata da iniziale rigidità e posizione difensiva che è andata svanendo man mano che il colloquio proseguiva"; "il soggetto può manifestare difficoltà all'accesso ai propri contenuti emotivi che tende a ipercontrollare. Tale atteggiamento può fare apparire il soggetto riservato e diffidente". 

Pertanto non può sostenersi, come prospettato dal ricorrente, che sussista "una totale divergenza tra i risultati degli accertamenti attitudinali svolti dai periti selettori e quelli ricavati dal perito di parte in relazione ai medesimi profili". 

13. Privo di pregio è, infine, il quarto motivo di ricorso, con cui si contesta la previsione di cui all'art. 18, comma 6, del bando di concorso (nella parte in cui non prevede la possibilità di revisione dell'accertamento attitudinale) che darebbe luogo a una disparità di trattamento , rispetto a "quanto previsto dall'art. 16, commi 7 ss. del bando di concorso, laddove si ammette invece che i candidati giudicati non idonei alla visita medica psico-fisica possano, su loro richiesta, essere sottoposti a visita medica di revisione". 

In disparte la diversità delle tipologie di accertamento messe a confronto (con conseguente non configurabilità del vizio di eccesso di potere per disparità di trattamento), va considerato che anche nel procedimento di accertamento dell'idoneità attitudinale è previsto, qualora la prima valutazione compiuta dai periti selettori sia di segno negativo, il compimento di un ulteriore accertamento diretto a confermare o meno la valutazione di inidoneità. 

In particolare, gli artt. artt. 1, comma 1, e 3, comma 3, della determinazione del Comandante Generale della Guardia di finanza n. 188523/2013, richiamata nel bando, prevedono che, qualora la relazione dei periti selettori "evidenzi note controindicanti ai fini dell'idoneità", l'Amministrazione deve acquisire un ulteriore parere "da parte di uno psicologo appartenente al Corpo o convenzionato" (come avvenuto nella vicenda in esame). 

14. In conclusione, il ricorso va respinto. 

15. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo. 

P.Q.M. 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto ed integrato da motivi aggiunti, lo respinge. 

Condanna la parte ricorrente, al pagamento delle spese processuali in favore delle Amministrazioni resistenti liquidandole forfettariamente in complessivi € 1.500,00, oltre accessori di legge. 

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. 

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all'articolo 2-septies del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate. 

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 17 gennaio 2024 con l'intervento dei magistrati: 

Roberto Politi, Presidente 

Angelo Fanizza, Consigliere 

Giuseppe Bianchi, Referendario, Estensore 


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