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lunedì 6 giugno 2011

Ministero della salute Nota 12-5-2011 n. 15844-P Reg. (UE) n. 10/2011 riguardante i materiali e gli oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari. Emanata dal Ministero della salute, Dipartimento per la sanità pubblica veterinaria, la nutrizione e la sicurezza degli alimenti, Direzione generale della sicurezza degli alimenti e della nutrizione.

Nota 12 maggio 2011, n. 15844-P (1).
        Reg. (UE) n. 10/2011 riguardante i materiali e gli oggetti di  materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari.   

(1) Emanata dal Ministero della salute, Dipartimento per la sanità pubblica  veterinaria, la nutrizione e la sicurezza degli alimenti, Direzione generale della sicurezza degli alimenti e della nutrizione.


                               
                                                   
Agli                                                  
Assessorati alla sanità delle regioni e province autonome di Trento e Bolzano                                           
                                                                    
Loro sedi                                           
                                                   
Agli                                                  
Usmaf                                           
                                                                    
Loro sedi                                           
                                                   
All'                                                  
Istituto superiore di sanità                                           
                                                                    
Viale Regina Elena, 299                                           
                                                                    
00161 - Roma                                           
                                                   
Agli                                                  
Istituti zooprofilattici sperimentali                                           
                                                                    
Loro sedi                                           
                                                   
Al                                                  
Comando carabinieri per la tutela della salute                                           
                                                                    
Piazza Guglielmo Marconi, 25                                           
                                                                    
00144 - Roma                                           
                                                   
Al                                                  
Ministero dello Sviluppo economico                                           
                                                                    
Via Molise n. 2                                           
                                                                    
00187 - Roma                                           
                                                   
Alla                                                  
Federchimica                                           
                                                                    
Via Giovanni da Procida 11                                           
                                                                    
20149 - Milano                                           
                                                   
Alla                                                  
Federalimentare                                           
                                                                    
Viale Pasteur, 10                                           
                                                                    
00144 - Roma                                           
                                                   
Alla                                                  
Federdistribuzione                                           
                                                                    
Via Albricci, 8                                           
                                                                    
20122 - Milano                                           
                                                   
Agli                                                  
Uffici II, III, IV, V, VIII DGSAN                                           
                                                                    
Sede                                         



                 



Si comunica che a decorrere dal 1° maggio 2011 è applicabile il Reg. (UE) n. 10/2011 della Commissione del 14 gennaio 2011 riguardante i materiali e gli oggetti di materia plastica destinati  a venire a contatto con i prodotti alimentari, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, serie L, n. 12 del 15 gennaio 2011.     
Tale Regolamento (detto anche "Reg. P.I.M." - "Plastic Implementation Measure") costituisce una misura specifica ai sensi dell'art. 5 del Reg. (CE) n. 1935/2004 e stabilisce norme per la fabbricazione e la commercializzazione di materiali e oggetti di materia  plastica destinati ad entrare in contatto con i prodotti alimentari oppure già a contatto con i prodotti alimentari o di cui si prevede ragionevolmente che possano entrare in contatto con prodotti alimentari.     
In particolare il Reg. (UE) in oggetto rappresenta un ulteriore passo avanti verso l'armonizzazione della normativa europea in quanto ingloba le disposizioni comunitarie finora adottate nel settore e di seguito riportate:     
- Dir. 2002/72/CE, relativa ai materiali e agli oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari (che viene abrogata) ed i suoi sei emendamenti (Dir.  2004/1 e Dir. 2004/19/CE, recepite con D.M. n. 227/2006; Dir. 2005/79/CE, recepita con D.M. n. 82/2007; Dir. 2007/19/CE, recepita con D.M. n.  174/2008; Dir. 2008/39/CE, recepita con D.M. 23 aprile 2009; Reg. (CE) n. 975/2009).     
Al riguardo si rammenta come la Dir. 2002/72/CE avesse a sua volta abrogato la Dir. 90/128/CEE e le sue sette  modifiche, di cui la Dir.  2002/72/CE costituiva un testo consolidato (la Dir. 90/128/CEE e la sua prima modifica ad opera della Dir. 92/39/CEE erano state recepite con il D.M. n.  220/1993; le successive modifiche erano state apportate dalle direttive di seguito riportate: Dir. 93/9/CEE, recepita con D.M. n.  735/1994; Dir. 95/3/CE, recepita con D.M. n.  572/1996; Dir. 96/11/CE, recepita con D.M. n.  91/1997; Dir. 1999/91/CE, recepita con D.M. n.  210/2000; Dir. 2001/62/CE e Dir. 2002/17/CE, recepite con D.M. n.  123/2003);     
- Dir. 82/711/CEE che fissa norme di base necessarie per la verifica della migrazione dei costituenti dei materiali e degli oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari, come modificata dalla Dir. 93/8/CEE e  dalla Dir. 97/48/CE (direttive recepite con D.M. n.  220/1993 - all. III, che ha sostituito l'allegato IV sez. 1 del D.M. 21 marzo 1973 -, D.M. n.  735/1994 e D.M. n.  338/1998);     
- Dir. 85/572/CEE, che fissa l'elenco dei simulanti da impiegare e la classificazione convenzionale degli alimenti  per la verifica della migrazione dei costituenti dei materiali e degli oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti  alimentari (recepita con D.M. n.  220/1993 - all. II, che ha sostituito l'allegato III del D.M. 21 marzo 1973);     
- Dir. 78/142/CEE, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti i materiali e gli oggetti contenenti cloruro di vinile monomero destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari (recepita con D.M. 2 dicembre 1980).     
La nuova disciplina del settore introduce novità su diversi argomenti riguardanti soprattutto:     
- Campo di applicazione;     
- Elenco comunitario di sostanze autorizzate per la preparazione di plastica destinata al contatto con alimenti;     
- Prove di conformità.   



Campo di applicazione     
Il Reg. (UE) n. 10/2011 si applica ai materiali ed oggetti di plastica (stampati o non e/o rivestiti o non), ai multistrato di plastica tenuti insieme da adesivi o altri mezzi, agli  strati o rivestimenti in plastica che formano guarnizioni di coperchi e  chiusure e, per la prima volta a livello europeo, agli strati di materia plastica presenti nei materiali e oggetti multistrato multimateriali; invece non si applica alle resine a scambio ionico, alle  gomme ed ai siliconi. Inoltre, pur rientrando nel campo di applicazione  del regolamento in oggetto le plastiche stampate, rivestite o tenute insieme da adesivi, non sono oggetto di disciplina da parte dello stesso  gli inchiostri di stampa, gli adesivi ed i rivestimenti (art. 2).     
Pertanto, nei limiti in cui non contrastano con quanto stabilito a livello comunitario, rimangono applicabili le norme nazionali che disciplinano le gomme (D.M. 21 marzo 1973 e successive modifiche), i siliconi, le resine epossidiche, i rivestimenti superficiali (applicati su materiali diversi dalla plastica) e (fatto salvo quanto previsto dal Reg. P.I.M. per i multistrato multimateriali di cui si dirà in seguito) i materiali e oggetti composti di due o più strati, di cui quello destinato al contatto diretto con i prodotti alimentari è di plastica e almeno uno strato non è di plastica (art. 9 del D.M. 21 marzo 1973 come modificato da ultimo dal D.M. 24 settembre 2008, n. 174).     
Inoltre per quanto concerne gli adesivi e i coloranti per materie plastiche resta applicabile quanto previsto dagli artt. 10, 11 e 12 del D.M. 21 marzo 1973 e successive modifiche.     
Con particolare riferimento ai multistrato si evidenzia quale novità prevista dal Reg. (UE) in oggetto l'estensione delle disposizioni comunitarie oltre che ai materiali ed oggetti multistrato di plastica (cd. "multistrato omogenei"), già disciplinati a  livello europeo dalla Dir. 2002/72/CE, anche ai materiali multistrato multimateriali ovvero composti da due o più strati di differenti tipi di  materiali di cui almeno uno di plastica.     
Per i multistrato di plastica l'art. 13 del Reg. P.I.M. stabilisce che la composizione di ogni strato di materia plastica deve essere conforme al regolamento stesso. Tuttavia viene fatta salva la possibilità di impiegare, dietro una barriera funzionale,  sostanze non presenti nell'elenco comunitario o non conformi alle specifiche previste, eccetto il cloruro di vinile monomero, purché la migrazione non sia superiore a 0,01 mg/kg. Tali sostanze non devono in ogni caso essere sostanze classificate come mutagene, cancerogene o tossiche per la riproduzione né sostanze in nanoforma. (art. 13, comma 2, Reg. P.I.M.).     
I multistrato multimateriali sono invece per la prima volta oggetto di applicazione della disciplina europea che regolamenta i requisiti di composizione dello strato di plastica. In particolare l'art. 14 del Reg. (UE) n. 10/2011 stabilisce che la composizione di ogni strato di materia plastica deve essere conforme al regolamento stesso e quindi lo stesso deve essere fabbricato con le sostanze riportate nell'elenco comunitario di cui al suo allegato I. Tuttavia è fatta salva la possibilità, anche per i multistrato multimateriali, di impiegare sostanze non presenti nell'elenco dell'Unione dietro una barriera funzionale. Valgono anche per gli strati  di materia plastica dei multistrato multimateriali le restrizioni relative al cloruro di vinile monomero contenute nell'allegato I del Reg. P.I.M..     
Per contro non si devono applicare ai multistrato multimateriali i limiti di migrazione di cui agli articoli 11 e 12 del Reg. (UE) in oggetto. Infatti poiché altri materiali sono combinati agli strati di materia plastica e per tali materiali non sono ancora state adottate misure specifiche a livello comunitario il Reg. P.I.M. non ha fissato i requisiti applicabili ai materiali e agli oggetti multistrato multimateriali finali (cons. 28, Reg. P.I.M.).     
Pertanto, in assenza di misure specifiche comunitarie per i materiali o agli oggetti multistrato multimateriali nel loro insieme, restano applicabili i limiti di migrazione specifica e  globale previsti dalla normativa nazionale, quindi per il lato di plastica a diretto contatto con gli alimenti dei multistrato eterogenei i  limiti di migrazione globale di 60 mg/kg o 10 mg/dm2 (art. 9-bis, comma 4, del D.M. 21 marzo 1973 come modificato da ultimo dal D.M. 24 settembre 2008, n. 174).   



Elenco comunitario di sostanze autorizzate, requisiti generali, restrizioni e specifiche     
Il Reg. (UE) n. 10/2011 riporta nell'allegato I  un unico elenco comunitario di sostanze autorizzate per la produzione di materie plastiche destinate al contatto alimentare comprendente: monomeri ed altre sostanze di partenza, additivi (esclusi i coloranti), sostanze ausiliarie della polimerizzazione (ad esclusione dei solventi),  macromolecole ottenute per fermentazione microbica (art. 5 ed allegato I, Reg. P.I.M.).     
Le sostanze della lista sopra citata devono rispettare le restrizioni e le specifiche ivi previste e, precisamente, su una sola riga della tabella sono contenute tutte le informazioni relative alla sostanza in questione. Detta lista può essere aggiornata secondo la procedura fissata nel  Reg. (CE) n. 1935/2004.     
Il Reg. P.I.M. stabilisce poi, all'art. 6, deroghe per sostanze non incluse nella lista comunitaria. Ad esempio possono essere utilizzati, anche se non presenti nell'elenco dell'UE, i coloranti, i solventi, sostanze ausiliarie della polimerizzazione purché  in accordo con le norme nazionali (artt. 10 e 12 del D.M. 21 marzo 1973 e successive modifiche).     
Le sostanze usate nella fabbricazione degli strati di materia plastica in materiali e oggetti di materia plastica devono, ai sensi dell'art. 8 del Reg. (UE) n. 10/2011, essere di una qualità tecnica e di una purezza appropriata all'uso previsto e prevedibile del materiale o dell'oggetto. Al riguardo si evidenzia che l'articolo sopra citato pone lo specifico obbligo per il fabbricante di rendere disponibile alle autorità di controllo, su richiesta, la composizione della sostanze stesse.     
I limiti di migrazione specifica riportati nell'elenco di cui all'allegato I del regolamento in oggetto sono espressi in mg/kg di alimento e, se non è indicato un limite o altra restrizione, si applica il limite di migrazione specifica generico di 60  mg/kg di alimento (art. 11).     
Il nuovo regolamento comunitario fissa inoltre, al comma 3 dell'art. 11, regole per gli additivi a doppio uso ovvero gli additivi impiegati nelle plastiche ed al tempo stesso autorizzati quali additivi alimentari o aromi dal Reg. (CE) n. 1333/2008  e dal Reg. (CE) n. 1334/2008.     
I materiali e gli oggetti di plastica devono poi rispettare il limite di migrazione globale di 10 mg/dm2 mentre per le plastiche destinate ad alimenti per lattanti e bambini il  limite è di 60 mg/kg di alimento (art. 12 Reg. P.I.M. e cons. 26).   



Prove di conformità     
Il Reg. (UE) n. 10/2011  fissa le norme di base per le prove di migrazione globale e specifica (art. 18).     
In particolare per i materiali già a contatto con gli alimenti la conformità deve essere accertata secondo le regole stabilite dall'allegato V del regolamento stesso.     
Per i materiali non ancora a contatto con gli alimenti la conformità può essere accertata negli alimenti o nei simulanti alimentari secondo le regole stabilite dagli allegati III (simulanti alimentari e classificazione convenzionale degli alimenti) e V  (modalità di prova e condizioni di contatto).     
Al riguardo si segnala che il Reg. (UE) n. 10/2011, tenendo conto delle nuove conoscenze scientifiche, ha modificato le norme relative alle prove di migrazione. Ad esempio per tali prove vengono introdotti nuovi simulanti (il simulante E per la simulazione del contatto negli alimenti secchi, sinora esclusi, e per il  simulante A è previsto l'etanolo al 10% in luogo dell'acqua distillata). L'art. 20 del regolamento in oggetto sostituisce infatti l'allegato della Dir. 85/572/CEE e pertanto i simulanti da impiegare per  la verifica della migrazione sono quelli definiti nell'allegato III, punto 3 dello stesso Reg. (UE). In particolare quest'ultimo allegato riporta una tabella ove è designato specificamente il simulante per ciascuna categoria di prodotti alimentari.     
Inoltre in merito alle modalità di prova stabilite all'allegato V si segnala quale novità la previsione della possibilità, per materiali ed articoli non ancora in contatto con gli alimenti, di utilizzare approcci di screening per determinare la conformità ai limiti di migrazione.     
Le nuove disposizioni sulle prove per la verifica dei limiti di migrazione e i simulanti da impiegare si applicheranno a decorrere dal 31 dicembre 2012 (art. 23, ultimo paragrafo, del Reg. P.I.M.).     

     
Per essere immessi sul mercato i materiali e gli oggetti di materia plastica devono rispettare i requisiti di cui agli articoli 3, 15 e 17 del Reg. (CE) n. 1935/2004 e devono essere fabbricati secondo il Reg. (CE) n. 2023/2006. Devono inoltre essere conformi ai requisiti di cui ai capi II e III (composizione) nonché IV (dichiarazione di conformità e documentazione) del Reg. (UE) n. 10/2011 (art. 4, Reg. P.I.M.).     
Con riferimento alla dichiarazione di conformità la disciplina è contenuta nell'art. 15 e nell'allegato IV del  Reg. P.I.M. e riprende gli stessi principi di quella previgente.     
Per quanto riguarda in particolare la documentazione a supporto della conformità dei materiali, vista la modifica delle norme relative alle prove di migrazione, il Reg. P.I.M. ha previsto disposizioni transitorie al fine di consentire l'adeguamento, da parte delle Autorità di controllo e dell'Industria, del sistema previgente in materia di prove di migrazione alle norme del nuovo regolamento in materia (art. 23, Reg. (UE) n. 10/2011).     
In particolare tale documentazione fino al 31 dicembre 2012 dovrà basarsi ancora sulle previgenti norme relative alla verifica della migrazione globale e specifica, mentre a partire dal 1° gennaio 2013 potrà basarsi sia sulle norme previgenti che sulle nuove disposizioni del regolamento PIM relative alle prove di migrazione. Infine a decorrere dal 1° gennaio 2016, la documentazione a supporto sopra citata dovrà invece basarsi esclusivamente sulle nuove norme comunitarie (art. 22, Reg. P.I.M.).   



Abrogazioni ed applicazione     
Il Reg. (UE) n. 10/2011  si applica a partire dal 1° maggio 2011 (art. 23) e con effetto da tale data abroga (art. 21)  la Dir. 80/766/CEE e la Dir. 81/432/CEE (recepite con il D.M. 2 dicembre 1980 e con il D.M. 2 giugno 1982)  che stabilivano i metodi analitici - ormai obsoleti - di verifica della  migrazione e del contenuto residuo del cloruro di vinile monomero ed abroga inoltre la Dir. 2002/72/CE (relativa ai materiali e agli oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari) di cui riprende, al suo interno, i contenuti.     
Come noto in virtù della preminenza delle fonti comunitarie rispetto alle norme interne il regolamento UE prevale sulla normativa nazionale vigente in materia che, in caso di contrasto, andrà disapplicata. Pertanto, nonostante la coesistenza dal 1° maggio 2011 delle disposizioni nazionali di attuazione delle direttive abrogate  o accorpate nel settore in argomento (contenute nel D.M. 21 marzo 1973 e nei decreti di recepimento delle direttive sopra citate), e delle disposizioni del Reg. (UE) n. 10/2011 , a partire da tale data la fabbricazione e la commercializzazione di materiali e oggetti di materia  plastica in argomento dovrà attenersi a quanto da quest'ultimo previsto.     

     
Da ultimo si informa che a livello comunitario  è in esame un provvedimento volto alla rettifica della versione italiana del Reg. (UE) n. 10/2011 a seguito di talune discordanze rispetto al testo inglese a cui nel caso di dubbi si invita, nelle more,  a fare riferimento.     
Si comunica inoltre che il Reg. (UE) n. 10/2011 è stato oggetto di modifica da parte del Reg. (UE) n. 321/2011 della Commissione del 1° aprile 2011 (pubblicato sulla GUUE, serie L, n.  87 del 2 aprile 2011) che ha compreso in esso le restrizioni d'uso del bisfenolo A nei biberon di plastica poste dalla Dir. 2011/8/UE (recepita  con D.M. 16 febbraio 2011).     
Nel ringraziare per la collaborazione si prega di dare la massima diffusione della presente nota.     

     
Il Direttore generale     
Dott. Silvio Borrello         



Reg. (CE) 14 gennaio 2011, n. 10/2011
Reg. (CE) 27 ottobre 2004, n. 1935/2004
Dec. 21 gennaio 2002, n. 2002/72/CE
Dir. 18 ottobre 1982, n. 82/711/CEE
Dir. 19 dicembre 1985, n. 85/572/CEE
Dir. 30 gennaio 1978, n. 78/142/CEE
D.M. 21 marzo 1973
Reg. (CE) 1 aprile 2011, n. 321/2011
Reg. (CE) 22 dicembre 2006, n. 2023/2006
D.M. 16 febbraio 2011

Lavoro in luoghi particolarmente rischiosi, maggiori misure di sicurezza (dossier) (Link diretto al sito dell'autore)

Corte dei Conti "...Con atto presentato alla segreteria della Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Abruzzo, ed assunto in carico in data 20 novembre 2007, il ricorrente, già ufficiale forestale, collocato a riposo, per dimissioni volontarie, con decorrenza 1 agosto 2000, impugnava il decreto citato in epigrafe, chiedendo l’applicazione dell’art. 67 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092...."

REPUBBLICA ITALIANA sent. n.185/2011In nome del Popolo italianoLa Corte dei contiSezione giurisdizionale per la Regione AbruzzoIl giudice unico
in L'Aquila, ha pronunciato la seguenteS E N T E N Z A
sul ricorso iscritto al n. 17487/M del registro di segreteria, proposto da ####################, nato a Omissis, rappresentato e difeso dall’avv.
C O N T R O
il ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, in persona del ministro pro tempore;
A V V E R S O
il decreto n. 3387 in data 1 ottobre 2007, emesso dallo stesso dicastero, corpo forestale dello Stato, ispettorato generale, ed avente ad oggetto la reiezione dell’istanza in data 16 febbraio 2004, tendente ad ottenere la
concessione della pensione privilegiata;
P E R
il riconoscimento del diritto al trattamento privilegiato di ottava categoria, tabella A, a vita e con decorrenza dalla data del collocamento a riposo;
uditi, alla pubblica udienza in data 8 marzo 2011, l’avv. #################### ####################, per il ricorrente, ed il rappresentante dell’amministrazione;
con l’assistenza del segretario;
esaminati gli atti ed i documenti della causa.
Rilevato inF A T T O
Con atto presentato alla segreteria della Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Abruzzo, ed assunto in carico in data 20 novembre 2007, il ricorrente, già ufficiale forestale, collocato a riposo, per dimissioni volontarie, con decorrenza 1 agosto 2000, impugnava il decreto citato in epigrafe, chiedendo l’applicazione dell’art. 67 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092.
Il provvedimento oggetto di doglianza:
escludeva la sussistenza di uno – l’inabilità
al servizio - dei requisiti previsti dall’art. 64 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092;
era adottato sulla base del parere reso dalla C.M.O. in Chieti la quale, con verbale mod. BL/B in data 13 marzo 2006, ritenuta l’affezione in diagnosi dipendente da causa di servizio ed ascrivibile alla ottava categoria, esprimeva, tuttavia, un giudizio di idoneità dell’interessato al servizio d’istituto nel CFS alla data del 01.08.2000.
Con memoria depositata in data 8 febbraio 2011, l’avv. #################### #################### insisteva per l’accoglimento della domanda, invocando altresì l’applicazione dell’art. 144 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092 (recupero dell’equo indennizzo).
Con memoria depositata in data 23 febbraio 2011, l’amministrazione, richiamata la nota operativa INPDAP n. 22 del 13.5.2010, precisava di non essere più interessata a resistere al ricorso.
La lite si radicava, nel prosieguo processuale, presso il giudice unico, ex art. 5, primo comma, della legge 21 luglio 2000, n. 205.
In occasione della pubblica udienza in data 8
marzo 2011, le parti non si discostavano dalle rispettive, precedenti conclusioni.
Considerato in
D I R I T T O
In primis, deve essere ammessa la legittimità della motivazione per relationem ad altra sentenza (Corte di cassazione: Sezione V, sentenza n. 1539 del 2003; Sezione lavoro, sentenze nn. 13937 del 2002 e 821 del 1987) della quale si condividano le argomentazioni logiche e giuridiche (Corte di cassazione: Sezione III, sentenza n. 7713 del 2002; Sezioni unite, sentenza n. 5612 del 1998) ovvero i punti e gli elementi essenziali (Corte di cassazione, Sezione lavoro, sentenze nn. 18296 del 2002 e 1664 del 1979).
Del resto, per quanto concerne il giudizio pensionistico innanzi alla Corte dei conti ex art. 5 della legge 21 luglio 2000, n. 205, la motivazione della sentenza, in presenza delle condizioni e dei casi contemplati dall’art. 9, primo comma, dello stesso provvedimento, può consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo, ovvero, se del caso, ad un precedente conforme, precedente che, comunque sia, deve essere espressamente indicato in modo da far comprendere la ratio decidendi del giudice secondo il principio cogente posto dall’art. 111 Cost. (Corte dei conti, Sezione I giurisdizionale centrale, sentenza n. 160 del 2004).
Le doglianze del ricorrente appaiono fondate.
Invero, ad alcuni dipendenti dello Stato si applicano esclusivamente gli articoli 67 e seguenti del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, disposizioni che riguardano anche il personale equiparato (per la polizia di Stato: Corte dei conti: Sezione giurisdizionale per la Regione Abruzzo, sentenza n. 295 del 2005; Sezione III giurisdizionale centrale, sentenze nn. 267, 182 del 2004, 494 del 2003 e 298 del 2002; Sezione giurisdizionale per la Regione Veneto, sentenza n. 1260 del 2004; Sezione giurisdizionale per la Regione Sicilia, sentenza n. 419 del 2004; Sezione giurisdizionale per la Regione Emilia Romagna, sentenza n. 2063 del 2004; Sezione giurisdizionale per la Regione Piemonte, sentenza n. 1984 del 2003; Sezione giurisdizionale per la Regione Friuli Venezia Giulia, sentenza n. 85 del 1999, tutte sulla norma ricavabile dall’art. 5, sesto comma, del d.l. 21 settembre 1987, n. 387,
convertito in legge 20 novembre 1987, n. 472, secondo cui al personale della Polizia di Stato continuano ad applicarsi, ai fini dell’acquisizione del diritto al trattamento di pensione privilegiata, le norme previste per il personale delle Forze armate e delle Forze di polizia ad ordinamento militare; per il personale di cui all’art. 61 - Servizi antincendi e Corpo forestale - del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092: Corte dei conti: Sezione giurisdizionale per la Regione Abruzzo, sentenze nn. 134 del 2007 e 584 del 2004; Sezione giurisdizionale per la Regione Calabria, sentenza n. 698 del 2007; Sezione giurisdizionale per la Regione Trentino Alto Adige, sentenze nn. 2 e 3 del 2005; Sezione giurisdizionale per la Regione Marche, sentenze nn. 176 del 2005, 375 del 2004 e 1052 del 2003; Sezione giurisdizionale per la Regione Lombardia, sentenza n. 721 del 2004; Sezione III
giurisdizionale, pensioni civili, sentenza n. 61631 in data 1 febbraio 1988, anche in merito alla interpretazione degli articoli 61, 67 e 75 del citato d.P.R.; per il corpo di polizia penitenziaria: Sezione giurisdizionale per la Regione Abruzzo, sentenze nn. 171 e 170 del 2008; Sezione giurisdizionale per la Regione Veneto, sentenza n. 6 del 2007; art. 56, quarto comma, del d.lgs. 30 ottobre 1992, n. 443 – Al personale del Corpo di polizia penitenziaria continuano ad applicarsi, ai soli fini dell’acquisizione del diritto al trattamento di pensione privilegiata, le norme previste per il personale delle forze armate e delle forze di polizia ad ordinamento militare).
Pertanto, la concessione del trattamento privilegiato ai soggetti appartenenti alla predetta categoria, nella descritta estensione, non è subordinata alla circostanza che l’infermità sofferta abbia determinato l’inabilità al servizio (Corte dei conti, Sezione III giurisdizionale centrale, citata sentenza n. 267 del 2004), requisito richiesto dall’art. 64 ma non dall’art. 67 (Corte dei conti, Sezione III giurisdizionale centrale, citata sentenza n. 182 del 2004).
Di tale, consolidata ed articolata interpretazione giudiziale si condivide interamente il percorso argomentativo.
Di conseguenza, il ricorso deve essere accolto, riconoscendo all’interessato il diritto alla pensione privilegiata di ottava categoria, tabella A - secondo le specifiche conclusioni tecniche offerte dalla citata C.M.O. in Chieti - a vita e con decorrenza dalla data del collocamento a riposo.
Nel caso di specie, inoltre, non ravvisandosi difetto alcuno di giurisdizione (Corte dei conti: Sezione giurisdizionale per la Regione Abruzzo, sentenze nn. 125 del 2008, 511 del 2005 e 566 del 2004; Sezioni riunite, sentenza n. 67 del 1987; Sezione IV giurisdizionale, pensioni militari, sentenza n. 68392 del 1986; Corte di cassazione, Sezioni unite, sentenza n. 3601 del 1986), deve essere applicato anche l’art. 144 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, nella parte in cui dispone che il recupero della metà dell’ammontare dell’indennizzo liquidato avvenga mediante trattenute mensili sulla pensione, di importo pari a un decimo della stessa (Corte dei conti:
Sezione giurisdizionale per la Regione Toscana, sentenza n. 445 del 2010; Sezione giurisdizionale per la Regione Sicilia, sentenza n. 69 del 1996).
Sulle somme dovute a #################### occorre computare gli interessi legali e la rivalutazione monetaria secondo i criteri individuati dalla Corte dei conti, Sezioni riunite, con sentenza n. 10/QM del 2002.
Non è luogo a provvedere sulle spese di giudizio.
Nec plus ultra.
P. Q. M.
definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
accoglie il ricorso citato in epigrafe, nel senso di cui in motivazione;
dispone l’invio degli atti alla parte resistente, per l’immediata ed esatta esecuzione;
manda alla segreteria per gli adempimenti di rito.
Nulla per le spese.



Così deciso in L’Aquila, in data 8 marzo 2011.


Il giudice unico

Fto dott. Federico Pepe
Depositata in segreteria il 02/05/2011
Il direttore della segreteria

Fto Dott.ssa Antonella Lanzi

 SEZIONE ESITO NUMERO ANNO MATERIA PUBBLICAZIONE
 ABRUZZO Sentenza 185 2011 Pensioni 02-05-2011

Cassazione "... Il MINISTERO DELL'INTERNO impugna la sentenza del Giudice di Pace di   Lagonegro   n.  313  del  2005  con  la  quale  veniva   accolta l'opposizione  dell'odierno  intimato,           P.A.,  avverso  il verbale  di  contestazione n. (OMISSIS) della  Polizia  stradale di potenza per la violazione  dell'art.  142 C.d.S., comma 8, accertata con  l'uso di dispositivo autovelox 104/C2. 2.  Il  Giudice di Pace di Lagonegro, respinto ogni altro  motivo  di ricorso,  lo accoglieva rilevando che, in assenza di idonea procedura di   taratura,  la  misurazione  della  velocità  doveva   ritenersi inattendibile  e non idonea a provare la fondatezza dell'accertamento amministrativo...."

CIRCOLAZIONE STRADALE
Cass. civ. Sez. II, Sent., 15-04-2011, n. 8698
Fatto - Diritto P.Q.M.
Svolgimento del processo - Motivi della decisione
1.   Il MINISTERO DELL'INTERNO impugna la sentenza del Giudice di Pace di   Lagonegro   n.  313  del  2005  con  la  quale  veniva   accolta l'opposizione  dell'odierno  intimato,           P.A.,  avverso  il verbale  di  contestazione n. (OMISSIS) della  Polizia  stradale di potenza per la violazione  dell'art.  142 C.d.S., comma 8, accertata con  l'uso di dispositivo autovelox 104/C2. 2.  Il  Giudice di Pace di Lagonegro, respinto ogni altro  motivo  di ricorso,  lo accoglieva rilevando che, in assenza di idonea procedura di   taratura,  la  misurazione  della  velocità  doveva   ritenersi inattendibile  e non idonea a provare la fondatezza dell'accertamento amministrativo.
3.  Il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione della L.  n. 273  del  1991,  nonchè violazione e falsa applicazione dell'art.  45 C.d.S. e dell'art.  142 C.d.S., comma 6, e degli artt. 192 e 345  reg. esec.  C.d.S.. Osserva l'Amministrazione ricorrente che  i  requisiti tecnici  dell'apparecchiatura in questione sono  stabiliti  dall'art. 345 reg. esec. C.d.S. e che non è prevista da alcuna norma nazionale o comunitaria direttamente applicabile la necessità di una "taratura periodica"  dell'apparecchiatura autovelox 104/C2  e  di  un'apposita certificazione.
4. L'intimato non ha svolto attività difensiva in questa sede.
5.  Attivatasi procedura ex art. 375 c.p.c.,  il Procuratore  Generale inviava  requisitoria scritta nella quale, concordando con il  parere espresso  nella  nota di trasmissione, concludeva  con  richiesta  di accoglimento del ricorso per la sua manifesta fondatezza.
6.  All'udienza  camerale  del  24  settembre  2008  veniva  disposta l'acquisizione  del fascicolo del merito per verifiche  ai  fini  del controllo  della regolarità della notifica del ricorso nel domicilio eletto dall'intimato.
7.  Effettuata  tale  verifica  e risultando  regolare  la  notifica, effettuato  nuovo  esame  preliminare, il ricorso  veniva  nuovamente trattato  in  camera  di consiglio all'udienza dell'11  giugno  2010.
Rinviato veniva posto in decisione all'odierna udienza.
8.  Il ricorso è fondato e va accolto. Questa Corte ha già ritenuto (vedi per ampia motivazione la sentenza n. 29333 del 2008, che qui si richiama  integralmente)  che  non  è  prevista  normativamente   la periodica  taratura  dello strumento utilizzato  per   la  rilevazione della  velocità. Il giudice di pace non si è attenuto  ai  principi affermati da questa Corte.
9.  Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto - in quanto dall'accoglimento   del  ricorso  deriva  logicamente   il   giudizio d'infondatezza  dei  motivi  posti  a  base  dell'opposizione  -   è consentito  in questa sede pronunciare nel merito ai sensi  dell'art. 384 c.p.c., comma 1, e rigettare l'originaria opposizione.
10. Le spese seguono la soccombenza.P.Q.M.
LA  CORTE accoglie  ricorso, cassa senza rinvio il provvedimento  impugnato   e, decidendo nel merito, rigetta l'opposizione originariamente  proposta dalla  parte  intimata.  Condanna la parte  intimata  alle  spese  di giudizio,  liquidate in 400,00 Euro per onorari oltre spese prenotate a debito e accessori come per legge.

sabato 4 giugno 2011

LEGGE 1 giugno 2011, n. 78 Conversione in legge del decreto-legge 11 aprile 2011, n. 37, recante disposizioni urgenti per le commissioni elettorali circondariali e per il voto dei cittadini temporaneamente all'estero in occasione delle consultazioni referendarie che si svolgono nei giorni 12 e 13 giugno 2011. (11G0122) (GU n. 127 del 3-6-2011 )



testo in vigore dal: 4-6-2011


La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge: Art. 1 1. E' convertito in legge il decreto-legge 11 aprile 2011, n. 37, recante disposizioni urgenti per le commissioni elettorali circondariali e per il voto dei cittadini temporaneamente all'estero in occasione delle consultazioni referendarie che si svolgono nei giorni 12 e 13 giugno 2011. 2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 1° giugno 2011 NAPOLITANO Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Visto, il Guardasigilli: Alfano LAVORI PREPARATORI Senato della Repubblica (atto n. 2680): Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (Berlusconi), dal Ministro degli affari esteri (Frattini), dal Ministro dell'interno (Maroni) e dal Ministro della difesa (La Russa) 1'11 aprile 2011. Assegnato alla Commissione 1^ (Affari costituzionali) in sede referente, l'11 aprile 2011 con pareri delle Commissioni 1^, 2^, 3^, 4^ e 5^. Esaminato dalla 1^ Commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalita' il 13 aprile 2011. Esaminato dalla Commissione 1^, in sede referente, il 13 e 20 aprile 2011 e il 3 maggio 2011. Esaminato in aula il 3 maggio 2011 ed approvato il 17 maggio 2011. Camera dei deputati (atto n. 4362): Assegnato alla Commissione I (Affari costituzionali), in sede referente, il 18 maggio 2011 con pareri del Comitato per la legislazione e delle Commissioni III, IV, V e VI. Esaminato dalla Commissione I, in sede referente, il 23, 24 e 25 maggio 2011. Esaminato in aula il 30 maggio 2011 ed approvato il 31 maggio 2011.

Pubblicato l'elenco degli idonei al concorso per 1.600 agenti

Pubblicato l'elenco degli idonei al concorso per 1.600 agenti

Pubblicato l'elenco degli idonei al concorso per 1.600 agenti Pubblicato l'elenco, in ordine alfabetico, degli idonei alla prova scritta del concorso pubblico per 1.600 allievi agenti della Polizia di Stato.


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PROVA SU VICINA 'VELENO' PER MARITO CHE LA TRADISCE E CONFESSA

PROVA SU VICINA 'VELENO' PER MARITO CHE LA TRADISCE E CONFESSA =
(AGI) - Enna, 4 giu. - Brutti scherzi della gelosia. Decisa a
eliminare il marito fedifrago, prepara un mix di farmaci e per
accertare che sia realmente letale lo "prova" su una vicina di
casa. E' accaduto a Piazza Armerina (Enna), dove una donna di
50 anni, esasperata da un marito che da oltre 20 la tradisce
intrattenendo una relazione con ben due amanti, decide di
eliminare il consorte. Raccoglie cosi' tutti i farmaci che
riesce a trovare sottraendoli alle figlie e ad altri congiunti,
li scioglie in una bacinella utilizzando come solvente la
gazzosa e prepara la miscela che intende somministrare al
marito. Una volta preparato il "veleno", temendo che il marito
non muoia e che scopra i suoi intenti omicidi, la cinquantenne
decide di sperimentarne la tossicita' e invita con un pretesto
una giovane vicina di casa alla quale offre la bibita
'avvelenata'. La giovane beve in un fiato, ma dice che la
bevanda ha uno strano sapore, quindi saluta e lascia l'amica
per tornare a casa propria. A questo punto la novella Lucrezia
Borgia viene colta da una crisi di rimorso e si precipita al
commissariato di polizia spiegando di volersi costituire
perche' ha appena assassinato la sua vicina. La cinquantenne
come un fiume in piena ha raccontato tutto ai poliziotti,
compresi i tradimenti del coniuge e la sua intenzione di
eliminarlo. Gli agenti si sono precipitati in casa della
giovane che aveva bevuto la "pozione", trovandola in buona
salute. La donna e' stata immediatamente accompagnata al pronto
soccorso dell'ospedale Chiello di Piazza Armerina, dove i
medici dopo tutti gli accertamenti necessari, hanno escluso
rischi per la sua vita. La donna e' stata comunque tenuta in
osservazione per diverse ore. In casa della cinquantenne i
poliziotti hanno sequestrato i flaconi di farmaci utilizzati ed
un contenitore dove si trovava il mix di medicinali. La
cinquantenne e' stata denunciata a piede libero per lesioni
aggravate ed e' tornata a casa da quel marito che voleva
eliminare. (AGI)
En1/Mrg
040927 GIU 11

NNNN

I.N.P.S. (Istituto nazionale della previdenza sociale) Msg. 1-6-2011 n. 12012 Attività termale 2011. Riammissione Hotel AL SALUS di Levico Terme (TN). Emanato dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, Direzione centrale prestazioni a sostegno del reddito.


Msg. 1 giugno 2011, n. 12012 (1).
 Attività termale 2011.         Riammissione Hotel AL SALUS di Levico Terme (TN).    

(1) Emanato dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, Direzione centrale prestazioni a sostegno del reddito.


Si fa seguito al Msg. 18 maggio 2011, n. 11002        con il quale sono stati trasmessi gli elenchi delle strutture convenzionate,         per portare a conoscenza che la Direzione Regionale Trentino Alto Adige ha         comunicato la riammissione alla convenzione con l'Istituto dell'Hotel AL SALUS         di Levico Terme (TN).      
Gli elenchi allegati al presente messaggio         tengono conto del suddetto aggiornamento.      
Si fa altresì presente che si è provveduto ad         effettuare le relative modifiche nella procedura automatizzata.      
        
      
Il Direttore generale      
Nori    



Allegato 1      
        
      
 Cure forme artropatiche              
 Elenco alberghi convenzionati per         la stagione termale 2011 (V. N.B. in fondo)       
        
      
Scarica il file    



Allegato 2      
        
      
 Cure forme vie         respiratorie       
 Elenco alberghi convenzionati per         la stagione termale 2011 (V. N.B. in fondo)      
        
      
Scarica il file    



Msg. 22 marzo 2011, n.       7201
Msg. 18 maggio 2011, n.       11002














MAFIA: DECORRENZA TERMINI, LIBERI 4 FIANCHEGGIATORI DI PROVENZANO

MAFIA: DECORRENZA TERMINI, LIBERI 4 FIANCHEGGIATORI DI PROVENZANO =
(AGI) - Palermo, 4 giu. - La terza sezione della Corte
d'appello di Palermo ha rimesso in liberta', per decorrenza dei
termini di custodia cautelare, quattro imputati condannati con
l'accusa di essere stati fiancheggiatori del superboss Bernardo
Provenzano e di avere fatto parte della cosca di Villabate
(Palermo). Uno degli scarcerati presto' la carta
d'identita'� per procurare le schede telefoniche
necessarie al "viaggio della speranza", un altro accompagno'
Provenzano, in Francia e durante la trasferta fece piu' di una
puntata al casino', un altro ancora partecipo' al comitato di
accoglienza per festeggiare il rientro a Villabate del
capomafia corleonese, reduce dall'operazione a una spalla e
alla prostata, eseguita a Marsiglia nel 2003. Libero anche un
presunto prestanome dei boss, Vincenzo Alfano. I 4 imputati
erano stati arrestati nel 2006 ed erano ancora in cella perche'
condannati, il 2 luglio 2009. Gioacchino Badagliacca e
Giampiero Pitarresi avevano avuto sette anni e mezzo ciascuno,
Vincenzo Paparopoli e Vincenzo Alfano sei anni e otto mesi a
testa. Quasi due anni dopo la decisione di secondo grado,
pero', la sentenza definitiva della Cassazione non e' ancora
arrivata (l'udienza e' prevista per la meta' del mese) e la
stessa Corte d'appello ha dovuto metterli fuori perche' il
tempo e' scaduto. La scarcerazione e' avvenuta tra la fine di
aprile e i primi di maggio, ma la notizia si e' appresa solo
ieri. I quattro presunti mafiosi devono presentarsi tre volte
alla settimana in un posto di polizia. (AGI)
Pa1/Mrg
040801 GIU 11

NNNN

venerdì 3 giugno 2011

GIAPPONE: SCOSSA DI MAGNITUDO 5.6 A FUKUSHIMA, NO TSUNAMI

GIAPPONE: SCOSSA DI MAGNITUDO 5.6 A FUKUSHIMA, NO TSUNAMI

(ANSA) - TOKYO, 3 GIU - Una scossa di magnitudo 5.6 e' stata
registrata in Giappone alle ore 01.00 di sabato (le 18.00 di
venerdi' in Italia), con epicentro individuato a circa 20 km di
profondita' nell'oceano Pacifico, al largo della prefettura di
Fukushima, non lontano dall'omonima disastrata centrale
nucleare.
La Japan meteorological agency (Jma), che non ha lanciato
alcun allarme tsunami, ha stimato l'intensita' del sisma in 5-
sulla scala giapponese di 7, sufficiente da essere avvertita
chiaramente anche nella capitale Tokyo, distante oltre 300 km.
La tv pubblica Nhk ha riferito che al momento non ci sono
segnalazioni di danni a persone o cose. (ANSA).

FT

NUCLEARE: FURTO PC ALL'ENEL, SI TEME USO STRUMENTALE DATI SU SITI = E' MATERIALE 'NON OPERATIVO' MA PUO' ENTRARE IN CAMPAGNA REFERENDUM

NUCLEARE: FURTO PC ALL'ENEL, SI TEME USO STRUMENTALE DATI SU SITI =
E' MATERIALE 'NON OPERATIVO' MA PUO' ENTRARE IN CAMPAGNA
REFERENDUM

Roma, 3 giu. - (Adnkronos) - Il furto di un pc all'Enel e
soprattutto il suo contenuto, gli studi sui siti per la costruzione di
centrali nucleari in Italia, rischiano di alzare i toni della campagna
sul referendum dell'11 e 12 giugno. La societa' elettrica ha
denunciato oggi alle forze di Polizia il fatto, avvenuto negli uffici
romani dell'area nucleare a Tor di Quinto, evidenziando che il
materiale sottratto riguarda analisi preliminari, prive di risvolti
operativi, sulle caratteristiche di siti per impianti nucleari in
Italia e all'estero. Ma in una nota ha anche aggiunto come sia
"davvero singolare che un furto cosi' mirato avvenga proprio a pochi
giorni dalla tornata referendaria".

Parole che lasciano intendere la preoccupazione della societa'
rispetto a un possibile utilizzo strumentale, 'politico', del
materiale sottratto. Il materiale sarebbe datato, non svelerebbe alcun
segreto industriale, e sarebbe di fatto superato dalle decisioni del
Governo seguite all'incidente di Fukushima. Ma potrebbe comunque
essere utilizzato per creare allarmismo rispetto alla localizzazione
delle aree adatte alla costruzione di siti nucleari, diventando uno
strumento per la campagna referendaria.

Enel, con la denuncia alle forze di polizia e con le parole
scelte per la comunicazione del furto, vuole sottrarsi ad ogni
strumentalizzazione e avvertire preventivamente l'opinione pubblica
rispetto all'ipotesi, per ora solo potenziale, che possano essere
utilizzati a scopi propagandistici quei "documenti aziendali relativi
a studi e analisi preliminari, privi di risvolti operativi" contenuti
nel Pc rubato.

(Fin/Zn/Adnkronos)
03-GIU-11 18:59

NUCLEARE: RUBATO PC ENEL; ERA DI DIPENDENTE, CHIUSO A CHIAVE

(ANSA) - ROMA, 3 GIU - Appartiene a una dipendente dell'Enel
che ne ha denunciato il furto tra l'altro ieri e questa mattina,
il computer contenente dati sul nucleare scomparso a Roma, negli
uffici romani dell'area nucleare a Tor di Quinto dell'Enel. La
donna ha riferito agli agenti della polizia che ''questa mattina
alcuni ignoti hanno portato via dal cassetto chiuso a chiave, il
computer portatile assegnatole dall'Enel''.
Secondo una prima ricostruzione, il furto potrebbe essere
avvenuto tra le 16.40 del primo giugno, orario in cui la
dipendente ha lasciato l'ufficio, e le 8 e 20 di questa mattina,
quando e' tornata al lavoro.
La donna ha riferito che il computer, un Hp, era in un
cassetto della scrivania chiuso a chiave, nell'open space dove
lavora.(ANSA).
NUCLEARE: ENEL DENUNCIA FURTO PC CON ANALISI SU SITI (2) =

(Adnkronos) - A quanto si apprende il furto e' stato denunciato
questa mattina alla polizia da un dipendente Enel che aveva in
dotazione il pc. Secondo quanto raccontato, il portatile sarebbe stato
sottratto da un cassetto degli uffici di Tor di Quinto. Al momento
della denuncia il dipendente Enel non ha fatto alcun riferimento al
contenuto del computer.

(Sod/Zn/Adnkronos)
03-GIU-11 18:13

NNNN


Y4J-RO
03-GIU-11 18:29 NNNN

BATTERIO KILLER: MIN.SALUTE, E.COLI IN SALAME DI CERVO ITALIANO

 BATTERIO KILLER: MIN.SALUTE, E.COLI IN SALAME DI CERVO ITALIANO =
(AGI) - Roma, 3 giu. - La presenza di un batterio di E.coli
produttore di tossine "e' stata segnalata in un salame di cervo
prodotto in Italia sul quale si sta procedendo ad effettuare le
necessarie indagini". Lo rende noto il ministero della Salute
sottolineando che "qualsiasi correlazione con l'epidemia nella
zona di Amburgo e' comunque altamente improbabile sia per la
tipologia del prodotto, sia per la zona di provenienza". (AGI)
Red/Gav
031619 GIU 11

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ANSA-FOCUS/ BATTERIO KILLER:SUO DNA ONLINE,VARIANTE PERICOLOSA
MOLTI GENI IN COMUNE CON BATTERI MOLTO AGGRESSIVI
(di Enrica Battifoglia)
(ANSA) - ROMA, 3 GIU - E' pubblicato online il Dna del
batterio killer. La sua sequenza genetica e' stata completata ed
e' ora accessibile dal sito dell'Istituto di Genomica di Pechino
(Bgi) che, in collaborazione con l'universita' tedesca di
Amburgo-Eppendorf, ha ricostruito la mappa del patrimonio
genetico del ceppo di Escherichia coli responsabile di oltre
1.600 casi in 12 Paesi.
Dall'analisi preliminare condotta finora, rileva il centro di
ricerca cinese in una nota pubblicata sul suo sito, ''l'attuale
infezione e' causata da un ceppo di Escherichia coli
completamente nuovo e molto tossico''.
L'Istituto di Genomica di Pechino ha ricevuto dal centro
tedesco la comunicazione che le terapie con gli antibiotici non
erano efficaci contro il batterio. Immediatamente e' nata la
collaborazione, che grazie ai supercomputer specializzati
nell'analisi del Dna ha permesso di ottenere in tre giorni la
mappa genetica del batterio e di scoprire il meccanismo
dell'infezione. Le analisi, rileva il centro cinese, ''mostrano
che questo Escherichia coli appartiene a un nuovo ceppo
altamente infettivo e tossico''. Il ceppo e' lo stesso dell'
Escherichia coli enteroemorragico (Ehec) e la variante e'
classificata come 0104. Secondo gli esperti si tratta di ''un
nuovo sierotipo, mai coinvolto in precedenza in nessuna epidemia
provocata dall'Escherichia coli''.
Il Dna di questo batterio e' stato quindi confrontato con
quello di altri microrganismi simili ed e' emersa una forte
somiglianza (pari al 93% del Dna) con la variante EAEC 55989
dell'Escherichia coli, isolata nella Repubblica Centrafricana e
nota per provocare una forma molto grave di diarrea.
Al di la' di questa forte similitudine, il batterio ha
tratti genetici comuni ai suoi simili responsabili della colite
emorragica e della Sindrome Emolitico Uremica (Seu). Secondo gli
esperti il batterio potrebbe avere acquisito i nuovi geni in
seguito a ''passaggi orizzontali'', da un batterio all'altro.
Nello stesso modo il batterio killer ha acquisito geni che
determinano la resistenza agli antibiotici.
Il prossimo passo dei ricercatori sara' ricostruire
l'identikit dei geni che rendono il batterio contagioso:
conoscere i loro punti deboli permettera' di mettere a punto
armi efficaci per combatterlo. (ANSA).

BG
03-GIU-11 17:02 NNNN
BATTERIO KILLER. MINISTERO SALUTE: PRESENZA IN UN SALAME DI CERVO
INDAGINI IN CORSO, IMPROBABILE CORRELAZIONE CON EPIDEMIA AMBURGO

(DIRE) Roma, 3 giu. - "Il ministero della Salute informa che e'
stata segnalata la presenza di un batterio di E.coli produttore
di tossine su un salame di cervo prodotto in Italia, sul quale si
sta procedendo ad effettuare le necessarie indagini. Qualsiasi
correlazione con l'epidemia nella zona di Amburgo e' comunque
altamente improbabile sia per la tipologia del prodotto, sia per
la zona di provenienza". E' quanto si legge in una nota
dell'ufficio stampa del ministero.

(Vid/ Dire)
14:01 03-06-11

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SALUTE. MINISTERO: PRESENZA BATTERIO E.COLI IN UN SALAME DI CERVO
INDAGINI IN CORSO, IMPROBABILE CORRELAZIONE CON EPIDEMIA AMBURGO.

(DIRE) Roma, 3 giu. - "Il ministero della Salute informa che e'
stata segnalata la presenza di un batterio di E.coli produttore
di tossine su un salame di cervo prodotto in Italia, sul quale si
sta procedendo ad effettuare le necessarie indagini. Qualsiasi
correlazione con l'epidemia nella zona di Amburgo e' comunque
altamente improbabile sia per la tipologia del prodotto, sia per
la zona di provenienza". E' quanto si legge in una nota
dell'ufficio stampa del ministero.

(Vid/ Dire)
BATTERIO KILLER: OSPEDALI GERMANIA, APPELLO A DONARE SANGUE =

Roma, 3 giu. - (Adnkronos/Adnkronos salute) - Gli ospedali
tedeschi hanno lanciato un appello a donare il sangue, per consentire
il trattamento dei piu' gravi fra gli oltre 1.730 infettati da E.
coli. Il focolaio ha provocato finora 17 morti nel Paese, con un altro
caso sospetto e un decesso in Svezia. A rilanciare l'appello delle
strutture tedesche e' la stampa britannica.

Nei casi piu' gravi, infatti, i medici hanno dovuto eseguire
delle trasfusioni. Come ha evidenziato Lutz Schmidt, responsabile
medico del servizio per la donazione di sangue ad Amburgo, "abbiamo
bisogno di sangue e anche di plasma. Le scorte devono essere
rifornite".

L'esperto ha detto a 'Die Welt' che ad Amburgo molti donatori
hanno gia' riposto all'appello dell'Eppendorf University Clinic a
donare il sangue. Nel frattempo negli Stati Uniti due persone che di
recente hanno viaggiato in Germania, vengono sottoposte a test, come
riferiscono i Centers for Disease Control and Prevention Usa.

(Mal/Zn/Adnkronos)
03-GIU-11 18:51

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BATTERIO KILLER: 10 CASI COLITE EMORRAGICA IN FRANCIA

(ANSA) - PARIGI, 3 GIU - In Francia sono stati registrati
dieci casi di colite emorragica dall'inizio dell'epidemia di
infezione da E.coli relativa al focolaio in Germania, secondo
gli ultimi dati dell'Istituto di sorveglianza sanitaria (Invs).
Le dieci persone colpite, quattro donne e sei uomini, sono
nove adulti di eta' compresa tra i 16 e i 55 anni, e un
adolescente di 14 anni, che hanno soggiornato o che risiedono in
Germania.
In particolare uno dei casi e' un turista tedesco che si
trovava in Francia quando sono apparsi i primi sintomi, due sono
francesi residenti in Germania e sette sono francesi che hanno
soggiornato in Germania a maggio. (ANSA).

Y5K-GIT

14:09 03-06-11

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