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giovedì 8 dicembre 2011

Regolamento di esecuzione della Commissione che stabilisce requisiti di prestazione e interoperabilità per la sorveglianza del cielo unico europeo

Reg. (CE) 22-11-2011 n. 1207/2011
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE che stabilisce requisiti di prestazione e interoperabilità per la sorveglianza del cielo unico europeo (Testo rilevante ai fini del SEE).
Pubblicato nella G.U.U.E. 23 novembre 2011, n. L 305.

Reg. (CE) 22 novembre 2011, n. 1207/2011   (1) (2).

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE che stabilisce requisiti di prestazione e interoperabilità per la sorveglianza del cielo unico europeo (Testo rilevante ai fini del SEE).

(1) Pubblicato nella G.U.U.E. 23 novembre 2011, n. L 305.

(2)  Il presente regolamento è entrato in vigore il 13 dicembre 2011.



LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 552/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2004, sull'interoperabilità della rete europea di gestione del traffico aereo («regolamento sull'interoperabilità») , in particolare l'articolo 3, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

(1) In conformità dell'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 549/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2004, che stabilisce i principi generali per l'istituzione del cielo unico europeo («regolamento quadro») , la Commissione ha affidato a Eurocontrol il mandato di definire requisiti relativi alle prestazioni e all'interoperabilità della sorveglianza nell'ambito della rete europea di gestione del traffico aereo (European Air Traffic Management Network, «EATMN»). Il presente regolamento si basa sulla relazione del 9 luglio 2010 concernente il suddetto mandato.

(2) Il funzionamento ininterrotto delle operazioni dipende dalla coerenza dei requisiti minimi di separazione degli aeromobili applicati nello spazio aereo del cielo unico europeo.

(3) Per garantire l'interoperabilità è necessario applicare principi comuni allo scambio di dati di sorveglianza tra i sistemi e identificare capacità e prestazioni minime da applicare ai componenti di bordo dei sistemi di sorveglianza.

(4) È opportuno che le prestazioni dei componenti di bordo dei sistemi di sorveglianza garantiscano ai fornitori di servizi di navigazione aerea la flessibilità necessaria per scegliere le soluzioni per i sistemi di sorveglianza a terra più adeguate al loro contesto specifico.

(5) È opportuno che l'attuazione del presente regolamento non ostacoli l'introduzione di altre applicazioni e tecnologie di sorveglianza che garantiscono benefici in contesti specifici.

(6) È opportuno che gli operatori dispongano di un preavviso sufficiente per dotare delle nuove apparecchiature aeromobili nuovi e la flotta esistente. Di questa esigenza è opportuno tenere conto al momento di stabilire le date per l'adozione obbligatoria di tali apparecchiature.

(7) È necessario individuare i criteri in base ai quali concedere eventuali deroghe, con particolare riguardo alle considerazioni economiche e ai vincoli tecnici ineludibili, al fine di consentire agli operatori, in via eccezionale, di non equipaggiare determinati tipi di aeromobili con alcune delle apparecchiature richieste. È opportuno fissare procedure adeguate per consentire alla Commissione di decidere in merito.

(8) È opportuno che l'indirizzo ICAO a 24 bit dell'aeromobile sia assegnato e utilizzato in conformità ai requisiti dell'Organizzazione internazionale dell'aviazione civile («ICAO»), al fine di garantire l'interoperabilità dei servizi di sorveglianza di bordo e di terra.

(9) Occorre che la base stabilita grazie all'utilizzo delle funzionalità ADS-B «Out» da parte degli operatori aerei consenta l'introduzione di applicazioni di terra e faciliti l'introduzione di future applicazioni di bordo.

(10) È opportuno che i sistemi EATMN permettano l'applicazione di concetti di operatività avanzati, concordati e convalidati per tutte le fasi di volo, in particolare come previsto dal piano generale di gestione del traffico aereo per la realizzazione del sistema europeo di nuova generazione per la gestione del traffico aereo (SESAR).

(11) È opportuno che le prestazioni dei sistemi che rientrano nel campo di applicazione del presente regolamento siano verificate periodicamente, tenendo conto del contesto locale in cui sono utilizzati.

(12) L'applicazione uniforme di procedure specifiche all'interno dello spazio aereo del cielo unico europeo è essenziale per conseguire l'interoperabilità e l'operatività continua.

(13) È necessario proteggere lo spettro radio utilizzato dai sistemi di sorveglianza per evitare interferenze dannose ed è opportuno che gli Stati membri adottino tutte le misure necessarie a tal fine.

(14) È opportuno che il presente regolamento non includa le operazioni e l'addestramento militari di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 549/2004.

(15) Per mantenere o migliorare gli attuali livelli di sicurezza delle operazioni, occorre imporre agli Stati membri di assicurarsi che le parti interessate effettuino una valutazione della sicurezza comprendente l'individuazione dei pericoli e la valutazione e la riduzione dei rischi. L'applicazione armonizzata di tali procedure ai sistemi disciplinati dal presente regolamento richiede la definizione di requisiti specifici di sicurezza in materia di interoperabilità e prestazioni.

(16) A norma del regolamento (CE) n. 552/2004, è opportuno che le norme di attuazione in materia di interoperabilità descrivano le procedure specifiche per la valutazione della conformità o dell'idoneità all'uso dei componenti nonché per la verifica dei sistemi.

(17) Nel caso di servizi di traffico aereo prestati principalmente ad aeromobili in traffico aereo generale sotto supervisione militare, è possibile che vincoli relativi ai contratti di acquisizione ostacolino l'applicazione del presente regolamento.

(18) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per il cielo unico europeo,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:



Articolo 1  Oggetto

Il presente regolamento stabilisce requisiti per i sistemi utilizzati per la fornitura di dati di sorveglianza, per i loro componenti e le relative procedure, al fine di garantire l'armonizzazione delle prestazioni, l'interoperabilità e l'efficienza di tali sistemi nell'ambito della rete europea di gestione del traffico aereo (European Air Traffic Management Network, «EATMN») e ai fini del coordinamento civile/militare.



Articolo 2  Campo d'applicazione

1.  Il presente regolamento si applica alla catena di sorveglianza costituita:
a)  dai sistemi di sorveglianza di bordo, dai loro componenti e dalle relative procedure;
b)  dai sistemi di sorveglianza a terra, dai loro componenti e dalle relative procedure;
c)  dai sistemi di trattamento dei dati di sorveglianza, dai loro componenti e dalle relative procedure;
d)  dai sistemi di comunicazione terra-terra utilizzati per la distribuzione dei dati di sorveglianza, dai loro componenti e dalle relative procedure.

2.  Il presente regolamento si applica a tutti i voli operanti come traffico aereo generale conformemente alle regole del volo strumentale all'interno dello spazio aereo definito all'articolo 1, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 551/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio , ad eccezione dell'articolo 7, paragrafi 3 e 4, che si applica a tutti i voli operanti come traffico aereo generale.

3.  Il presente regolamento si applica ai fornitori di servizi del traffico aereo che prestano servizi di controllo del traffico aereo sulla base di dati di sorveglianza e ai fornitori di servizi di comunicazione, navigazione o sorveglianza che utilizzano i sistemi di cui al paragrafo 1.



Articolo 3  Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni di cui all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 549/2004.

Si applicano inoltre le seguenti definizioni:
1)  «dati di sorveglianza», qualsiasi tipo di elemento di dato, con o senza indicazione temporale, nell'ambito del sistema di sorveglianza relativo:
a)  alla posizione 2D dell'aeromobile;
b)  alla posizione verticale dell'aeromobile;
c)  all'assetto dell'aeromobile;
d)  all'identità dell'aeromobile;
e)  all'indirizzo ICAO a 24 bit dell'aeromobile;
f)  alla traiettoria impostata dell'aeromobile;
g)  alla velocità dell'aeromobile;
h)  all'accelerazione dell'aeromobile;
2)  «operatore», la persona, l'organizzazione o l'impresa che effettua o che offre di effettuare operazioni con aeromobili;
3)  «ADS-B», («automatic dependent surveillance - broadcast»: sorveglianza dipendente automatica), una tecnica di sorveglianza, in virtù della quale un aeromobile trasmette automaticamente, in collegamento dati, i dati generati dai sistemi di navigazione di bordo e di localizzazione;
4)  «ADS-B Out», la fornitura di dati di sorveglianza ADS-B, considerata dal punto di vista di trasmissione di un aeromobile;
5)  «interferenze dannose», interferenze che impediscono di rispettare i requisiti di prestazione;
6)  «catena di sorveglianza», un sistema costituito da un insieme di componenti di terra e di bordo utilizzato per determinare i relativi elementi dei dati di sorveglianza degli aeromobili, incluso un sistema di trattamento dei dati di sorveglianza, se disponibile;
7)  «catena di sorveglianza cooperativa», una catena di sorveglianza che necessita di componenti di terra e di bordo per determinare gli elementi dei dati di sorveglianza;
8)  «sistema di trattamento dei dati di sorveglianza», un sistema che analizza tutte le informazioni di sorveglianza ricevute per acquisire la migliore stima possibile dei dati attuali di sorveglianza dell'aeromobile;
9)  «identificazione dell'aeromobile», un gruppo di lettere o di cifre o una combinazione di entrambe che sia identica all'indicativo di chiamata dell'aeromobile utilizzato nelle comunicazioni bordo-terra o ne sia l'equivalente codificato, utilizzato per identificare l'aeromobile nelle comunicazioni terra-terra dei servizi di traffico aereo;
10)  «aeromobile di Stato», qualsiasi aeromobile utilizzato dall'esercito, dai servizi di dogana e dalla polizia;
11)  «aeromobile di Stato di tipo trasporto», un aeromobile di Stato ad ala fissa progettato per il trasporto di persone e/o di merci;
12)  «estrapolare», proiettare, prevedere o estendere dati noti sulla base valori relativi a un intervallo di tempo già trascorso;
13)  «seguito in modalità memoria» («coasted»), estrapolato per un periodo superiore al periodo di aggiornamento dei sistemi di sorveglianza a terra;
14)  «momento di applicabilità», il momento in cui un elemento di un dato è stato misurato dalla catena di sorveglianza o il momento per il quale è stato calcolato dalla stessa;
15)  «accuratezza», il grado di conformità del valore fornito di un elemento di un dato con il suo valore effettivo nel momento in cui esce dalla catena di sorveglianza;
16)  «disponibilità», il grado di operatività e accessibilità di un sistema o di un componente quando ne è richiesto l'impiego;
17)  «integrità», il grado di non conformità non identificata (a livello di sistema) del valore di ingresso dell'elemento di un dato con il suo valore di uscita;
18)  «continuità», la probabilità che un sistema esegua le funzioni richieste senza interruzioni non programmate, ipotizzando che tale sistema sia disponibile all'inizio dell'operazione prevista;
19)  «tempestività», la differenza tra il momento di rilascio di un elemento di un dato e l'applicabilità dello stesso.



Articolo 4  Requisiti di prestazione

1.  I fornitori di servizi di navigazione aerea garantiscono un'operatività ininterrotta all'interno dello spazio aereo sotto la loro responsabilità e nelle zone confinanti con gli spazi aerei adiacenti, applicando adeguati requisiti minimi di separazione per la separazione degli aeromobili.

2.  I fornitori di servizi di navigazione aerea provvedono affinché siano dispiegati i sistemi di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettere b), c) e d), al fine di garantire i minimi di separazione di cui al paragrafo 1.

3.  I fornitori di servizi di navigazione aerea provvedono affinché i dati in uscita dalla catena di sorveglianza di cui all'articolo 2, paragrafo 1, siano conformi ai requisiti di prestazione di cui all'allegato I, a condizione che le funzioni dei componenti di bordo siano conformi ai requisiti di cui all'allegato II.

4.  Qualora un fornitore di servizi di navigazione aerea identifichi un aeromobile la cui avionica evidenzia anomalie funzionali, comunica all'operatore che opera il volo lo scostamento dai requisiti di prestazione. L'operatore effettua gli opportuni accertamenti prima che abbia inizio il volo successivo e apporta le rettifiche necessarie, conformemente alle normali procedure correttive e di manutenzione dell'aeromobile e della relativa avionica.



Articolo 5  Requisiti di interoperabilità

1.  I fornitori di servizi di navigazione aerea provvedono affinché tutti i dati di sorveglianza trasferiti dai loro sistemi, di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettere b) e c), ad altri fornitori di servizi di navigazione aerea siano conformi ai requisiti di cui all'allegato III.

2.  I fornitori di servizi di navigazione aerea, quando trasferiscono i dati di sorveglianza dai loro sistemi, di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettere b) e c), ad altri fornitori di servizi di navigazione aerea, stipulano con quest'ultimi accordi formali per lo scambio dei dati, conformemente ai requisiti di cui all'allegato IV.

3.  I fornitori di servizi di navigazione aerea provvedono affinché, entro il 2 gennaio 2020, la catena di sorveglianza cooperativa abbia la capacità necessaria per consentire loro di identificare i singoli aeromobili mediante l'identificazione dell'aeromobile in downlink, messa a disposizione dagli aeromobili equipaggiati in conformità dell'allegato II.

4.  Gli operatori si assicurano che:
a)  gli aeromobili che effettuano i voli di cui all'articolo 2, paragrafo 2, accompagnati da un certificato individuale di aeronavigabilità rilasciato per la prima volta a partire dall'8 gennaio 2015 siano equipaggiati con i transponder del radar secondario di sorveglianza (SSR) aventi le caratteristiche di cui all'allegato II, parte A;
b)  gli aeromobili con una massa massima al decollo certificata superiore a 5.700 kg, o con una velocità vera massima di crociera superiore a 250 nodi, che effettuano i voli di cui all'articolo 2, paragrafo 2, accompagnati da un certificato individuale di aeronavigabilità rilasciato per la prima volta a partire dall'8 gennaio 2015 siano equipaggiati con i transponder del radar secondario di sorveglianza aventi, oltre alle caratteristiche di cui all'allegato II, parte A, le caratteristiche di cui all'allegato II, parte B;
c)  gli aeromobili ad ala fissa con una massa massima al decollo certificata superiore a 5.700 kg, o con una velocità vera di crociera superiore a 250 nodi, che effettuano i voli di cui all'articolo 2, paragrafo 2, accompagnati da un certificato individuale di aeronavigabilità rilasciato per la prima volta a partire dall'8 gennaio 2015 siano equipaggiati con i transponder del radar secondario di sorveglianza aventi, oltre alle caratteristiche di cui all'allegato II, parte A, le caratteristiche di cui all'allegato II, parte C.

5.  Gli operatori si assicurano che, entro il 7 dicembre 2017:
a)  gli aeromobili che effettuano i voli di cui all'articolo 2, paragrafo 2, accompagnati da un certificato individuale di aeronavigabilità rilasciato per la prima volta anteriormente all'8 gennaio 2015, siano equipaggiati, con i transponder del radar secondario di sorveglianza aventi le caratteristiche di cui all'allegato II, parte A;
b)  gli aeromobili con una massa massima al decollo certificata superiore a 5.700 kg, o con una velocità vera massima di crociera superiore a 250 nodi, che effettuano i voli di cui all'articolo 2, paragrafo 2, accompagnati da un certificato individuale di aeronavigabilità rilasciato per la prima volta anteriormente all'8 gennaio 2015, siano equipaggiati con i transponder del radar secondario di sorveglianza aventi, oltre alle caratteristiche di cui all'allegato II, parte A, le caratteristiche di cui all'allegato II, parte B;
c)  gli aeromobili ad ala fissa con una massa massima al decollo certificata superiore a 5.700 kg, o con una velocità vera massima di crociera superiore a 250 nodi, che effettuano i voli di cui all'articolo 2, paragrafo 2, accompagnati da un certificato individuale di aeronavigabilità rilasciato per la prima volta anteriormente all'8 gennaio 2015, siano equipaggiati con i transponder del radar secondario di sorveglianza aventi, oltre alle caratteristiche di cui all'allegato II, parte A, le caratteristiche di cui all'allegato II, parte C.

6.  Gli operatori si assicurano che gli aeromobili equipaggiati conformemente ai paragrafi 4 e 5 con una massa massima al decollo certificata superiore a 5.700 kg, o con una velocità vera massima di crociera superiore a 250 nodi, operino con diversità di antenna, come previsto al punto 3.1.2.10.4 dell'allegato 10 della convenzione di Chicago, volume IV, quarta edizione, compresi tutti gli emendamenti fino al n. 85.

7.  Gli Stati membri possono imporre requisiti di trasporto, in conformità del paragrafo 4, lettera b), e del paragrafo 5, lettera b), a tutti gli aeromobili che operano i voli di cui all'articolo 2, paragrafo 2, nelle zone i cui i servizi di sorveglianza che utilizzano i dati di cui all'allegato II, parte B, sono forniti da fornitori di servizi di navigazione aerea.

8.  Prima di rendere operativi i sistemi di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettere b), c) e d), i fornitori di servizi di navigazione aerea si assicurano di applicare le soluzioni più efficienti, tenendo conto dei contesti operativi, dei vincoli e delle esigenze locali, nonché delle capacità degli utenti dello spazio aereo.



Articolo 6  Protezione dello spettro radio

1.  Entro il 5 febbraio 2015 gli Stati membri garantiscono che i transponder del radar secondario di sorveglianza presenti a bordo di qualsiasi aeromobile che sorvoli uno Stato membro non siano soggetti a interrogazioni eccessive trasmesse da interrogatori di sorveglianza a terra, che sollecitano risposte o che, se non sollecitano risposte, hanno una potenza sufficiente a superare il livello minimo del ricevitore del transponder dell'SSR.

2.  Ai fini del paragrafo 1, la somma di tali interrogazioni non deve essere tale da fare sì che il transponder del radar secondario di sorveglianza superi i tassi di risposta per secondo, ad eccezione di tutte le trasmissioni squitter, di cui ai punti 3.1.1.7.9.1 (per le risposte in modo A/C) e 3.1.2.10.3.7.3 (per le risposte in modo S) dell'allegato 10 della convenzione di Chicago, volume IV, quarta edizione.

3.  Entro il 5 febbraio 2015 gli Stati membri garantiscono che l'utilizzo dei trasmettitori a terra impiegati in uno Stato membro non produca interferenze dannose per altri sistemi di sorveglianza.

4.  In caso di disaccordo tra Stati membri in merito alle misure di cui ai paragrafi 1 e 3, gli Stati membri interessati sottopongono la questione alla Commissione.



Articolo 7  Procedure correlate

1.  Conformemente alle disposizioni dell'allegato V, i fornitori di servizi di navigazione aerea verificano il livello di efficienza della catena di sorveglianza a terra prima della sua messa in servizio e, in seguito, con cadenza periodica.

2.  Gli operatori si assicurano che siano effettuati controlli almeno ogni due anni e ogniqualvolta sia riscontrata un'anomalia su uno specifico aeromobile, in modo che gli elementi dei dati di cui all'allegato II, parte A, punto 3, all'allegato II, parte B, punto 3 e all'allegato II, parte C, punto 2, a seconda dei casi, siano forniti correttamente in uscita dai transponder del radar secondario di sorveglianza montati a bordo dei loro aeromobili. Qualora uno qualsiasi degli elementi dei dati non sia fornito correttamente, l'operatore effettua gli opportuni accertamenti prima che abbia inizio il volo successivo e apporta le rettifiche necessarie, conformemente alle normali procedure correttive e di manutenzione dell'aeromobile e della relativa avionica.

3.  Gli Stati membri si assicurano che l'assegnazione degli indirizzi ICAO di aeromobile a 24 bit agli aeromobili equipaggiati con transponder funzionante in modo S sia conforme al capitolo 9, e relative appendici, dell'allegato 10, volume III, seconda edizione, della convenzione di Chicago, compresi tutti gli emendamenti fino al n. 85.

4.  Gli operatori si assicurano che tutti i transponder funzionanti in modo S montati a bordo dei loro aeromobili operino con indirizzo di aeromobile ICAO a 24 bit corrispondente all'immatricolazione assegnata dallo Stato in cui l'aeromobile è immatricolato.



Articolo 8  Aeromobili di Stato

1.  Gli Stati membri provvedono affinché, entro il 7 dicembre 2017, gli aeromobili di Stato operanti in conformità all'articolo 2, paragrafo 2, siano muniti di transponder del radar secondario di sorveglianza aventi le caratteristiche di cui all'allegato II, parte A.

2.  Gli Stati membri provvedono affinché, entro il 1° gennaio 2019, gli aeromobili di Stato di tipo trasporto con una massa massima al decollo certificata superiore a 5.700 kg, o con una velocità vera massima di crociera superiore a 250 nodi, operanti in conformità all'articolo 2, paragrafo 2, siano equipaggiati con transponder del radar secondario di sorveglianza aventi, oltre alle caratteristiche di cui all'allegato II, parte A, le caratteristiche di cui all'allegato II, parti B e C.

3.  Entro il 1° luglio 2016 gli Stati membri comunicano alla Commissione l'elenco degli aeromobili di Stato che non possono essere equipaggiati con transponder del radar secondario di sorveglianza conformi ai requisiti di cui all'allegato II, parte A, come pure i motivi della loro mancata installazione.
Entro il 1° luglio 2018 gli Stati membri comunicano alla Commissione l'elenco degli aeromobili di Stato di tipo trasporto con una massa massima al decollo certificata superiore a 5.700 kg, o con una velocità vera massima di crociera superiore a 250 nodi, che non possono essere equipaggiati con transponder del radar secondario di sorveglianza conformi ai requisiti di cui all'allegato II, parti B e C, come pure i motivi della loro mancata installazione.
Il motivo della mancata installazione è costituito da uno dei seguenti fattori:
a)  vincoli tecnici ineludibili;
b)  aeromobili di Stato che operano in conformità all'articolo 2, paragrafo 2, che non saranno più in servizio operativo al 1° gennaio 2020;
c)  vincoli relativi ai contratti di acquisizione.

4.  Se gli aeromobili di Stato non possono essere equipaggiati con i transponder del radar secondario di sorveglianza di cui ai paragrafi 1 o 2 in ragione delle circostanze di cui al paragrafo 3, lettera c), gli Stati membri allegano alla loro giustificazione piani per l'acquisizione delle apparecchiature per gli aeromobili in oggetto.

5.  I fornitori di servizi del traffico aereo assicurano la gestione degli aeromobili di Stato di cui al paragrafo 3, a condizione che ciò sia possibile in condizioni di sicurezza nell'ambito delle capacità del sistema di gestione del traffico aereo.

6.  Gli Stati membri pubblicano le procedure per la gestione degli aeromobili di Stato privi di apparecchiature conformi ai paragrafi 1 e 2 nelle pubblicazioni nazionali di informazione aeronautica.

7.  I fornitori di servizi del traffico aereo comunicano ogni anno allo Stato membro che li ha designati i loro piani per la gestione degli aeromobili di Stato privi di apparecchiature conformi ai paragrafi 1 e 2. Tali piani sono stabiliti tenendo conto dei limiti di capacità associati alle procedure di cui al paragrafo 6.



Articolo 9  Requisiti in materia di sicurezza

1.  Entro il 5 febbraio 2015 gli Stati membri garantiscono che le parti interessate effettuino una valutazione della sicurezza di tutti i sistemi esistenti, di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettere b), c) e d).

2.  Gli Stati membri garantiscono che qualsiasi modifica degli attuali sistemi di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettere b), c) e d), ovvero l'introduzione di nuovi sistemi, sia preceduta da una valutazione di sicurezza comprendente l'individuazione dei pericoli e la valutazione e la riduzione dei rischi, eseguita dalle parti interessate.

3.  Durante le valutazioni di cui ai paragrafi 1 e 2, sono considerati requisiti di sicurezza minimi quelli specificati nell'allegato VI.



Articolo 10  Conformità o idoneità all'uso dei componenti

Prima di rilasciare una dichiarazione CE di conformità o idoneità all'uso, di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 552/2004, i fabbricanti dei componenti dei sistemi di cui all'articolo 2, paragrafo 1, del presente regolamento, o i loro rappresentanti autorizzati stabiliti nell'Unione, valutano la conformità o l'idoneità all'uso di tali componenti conformemente ai requisiti fissati nell'allegato VII.

Tuttavia, i processi di certificazione a norma del regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio sono considerati procedure accettabili ai fini della valutazione di conformità dei componenti se prevedono la dimostrazione della conformità ai requisiti di prestazione e sicurezza di cui al presente regolamento.



Articolo 11  Verifica dei sistemi

1.  I fornitori di servizi di navigazione aerea che possono dimostrare, o che hanno dimostrato, di rispettare le condizioni di cui all'allegato VIII, effettuano una verifica dei sistemi di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettere b), c) e d), conformemente ai requisiti di cui all'allegato IX, parte A.

2.  I fornitori di servizi di navigazione aerea che non possono dimostrare di rispettare le condizioni fissate nell'allegato VIII affidano in appalto a un organismo notificato la verifica dei sistemi di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettere b), c) e d). Tale verifica è effettuata in conformità ai requisiti di cui all'allegato IX, parte B.

3.  I processi di certificazione a norma del regolamento (CE) n. 216/2008 sono considerati procedure accettabili ai fini della valutazione di conformità dei componenti se prevedono la dimostrazione della conformità ai requisiti di interoperabilità, prestazioni e sicurezza di cui al presente regolamento.



Articolo 12  Requisiti aggiuntivi

1.  I fornitori di servizi di navigazione aerea provvedono affinché tutto il personale interessato abbia una conoscenza soddisfacente dei requisiti stabiliti dal presente regolamento e sia adeguatamente formato per le funzioni che deve svolgere.

2.  I fornitori di servizi di navigazione aerea:
a)  elaborano e conservano manuali operativi contenenti le istruzioni e le informazioni necessarie per permettere al loro personale di applicare le disposizioni del presente regolamento;
b)  provvedono affinché i manuali di cui alla lettera a), siano accessibili e continuamente aggiornati e affinché il loro aggiornamento e la loro distribuzione siano sottoposti a un'adeguata gestione della qualità e della configurazione della documentazione;
c)  provvedono affinché i metodi di lavoro e le procedure operative siano conformi al presente regolamento.

3.  Gli operatori adottano le misure necessarie affinché il personale responsabile del funzionamento e della manutenzione delle apparecchiature di sorveglianza sia debitamente a conoscenza delle disposizioni pertinenti del presente regolamento e sia adeguatamente formato per le mansioni che deve svolgere e che, laddove praticabile, siano disponibili a bordo le istruzioni per l'uso di tali apparecchiature.

4.  Gli Stati membri garantiscono la conformità al presente regolamento, compresa la pubblicazione di informazioni pertinenti sulle apparecchiature di sorveglianza nelle pubblicazioni nazionali di informazione aeronautica.



Articolo 13  Deroghe relative alla catena di sorveglianza cooperativa

1.  Per il caso specifico di zone di avvicinamento in cui i servizi di traffico aereo sono forniti da unità militari o sotto supervisione militare, e allorché problemi relativi ai contratti di acquisizione del materiale non permettono di conformarsi all'articolo 5, paragrafo 3, gli Stati membri comunicano alla Commissione entro il 31 dicembre 2017 la data in cui la catena di sorveglianza cooperativa sarà conforme; tale data non può essere successiva al 2 gennaio 2025.

2.  Previa consultazione del gestore della rete, e non oltre il 31 dicembre 2018, la Commissione può procedere al riesame delle deroghe comunicate a norma del paragrafo 1, che potrebbero avere un impatto significativo sull'EATMN.



Articolo 14  Deroghe relative agli aeromobili

1.  Gli aeromobili di tipo specifico accompagnati da un certificato di aeronavigabilità rilasciato per la prima volta anteriormente all'8 gennaio 2015, con una massa massima al decollo superiore a 5.700 kg o una velocità vera massima di crociera superiore a 250 nodi, che non dispongono, su un bus digitale a bordo, della serie completa di parametri di cui all'allegato II, parte C, possono essere esentati dal rispetto delle disposizioni dell'articolo 5, paragrafo 5, lettera c).

2.  Gli aeromobili di tipo specifico accompagnati da un certificato di aeronavigabilità rilasciato per la prima volta anteriormente al 1° gennaio 1990, con una massa massima al decollo superiore a 5 700 kg o una velocità vera massima di crociera superiore a 250 nodi, possono essere esentati dal rispetto delle disposizioni dell'articolo 5, paragrafo 6.

3.  Gli Stati membri interessati comunicano alla Commissione, entro il 1° luglio 2017, informazioni dettagliate per giustificare la necessità di concedere deroghe ai tipi di aeromobili specifici citati sulla base dei criteri di cui al paragrafo 5.

4.  La Commissione esamina le richieste di deroga di cui al paragrafo 3 e, sentite le parti in causa, adotta una decisione.

5.  I criteri di cui al paragrafo 3 includono i seguenti elementi:
a)  tipi specifici di aeromobile arrivati alla fine del ciclo di produzione;
b)  tipi specifici di aeromobile prodotti in numero limitato;
c)  costi di riprogettazione sproporzionati.



Articolo 15  Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

L'articolo 4, l'articolo 5, paragrafi 1 e 2, e l'articolo 7, paragrafo 1, si applicano a decorrere dal 13 dicembre 2013.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 22 novembre 2011
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO



Allegato I
Requisiti di prestazione di cui all'articolo 4, paragrafo 3

1. Requisiti relativi ai dati di sorveglianza

1.1. Tutte le catene di sorveglianza di cui all'articolo 4, paragrafo 3, devono fornire come minimo i seguenti dati di sorveglianza:

a) dati di posizione 2D (posizione orizzontale dell'aeromobile);

b) stato dei dati di sorveglianza:

- cooperativa/non cooperativa/combinata,

- modalità memoria («coasted») o no,

- momento di applicabilità dei dati di posizione 2D.

1.2. Inoltre, tutte le catene di sorveglianza cooperativa di cui all'articolo 4, paragrafo 3, devono fornire come minimo i seguenti dati di sorveglianza:

a) dati sulla posizione verticale (basati sull'altitudine-pressione ricevuta dall'aeromobile);

b) dati di identificazione operativa (identità dell'aeromobile ricevuta dall'aeromobile, quali codice di identificazione dell'aeromobile e/o codice modo A);

c) indicatori supplementari:

- indicatori di emergenza (ad esempio, interferenze illecite, avaria della radio, situazione generale di emergenza),

- indicatore di posizione speciale;

d) stato dei dati di sorveglianza (momento di applicabilità dei dati sulla posizione verticale).

2. Requisiti di prestazione dei dati di sorveglianza

2.1. I fornitori di servizi di navigazione aerea definiscono requisiti di prestazione relativi all'accuratezza, alla disponibilità, all'integrità, alla continuità e alla tempestività dei dati di sorveglianza forniti dai sistemi di cui all'articolo 4, paragrafo 3, e utilizzati per consentire il funzionamento delle applicazioni di sorveglianza.

2.2. La valutazione dell'accuratezza della posizione orizzontale fornita dai sistemi di cui all'articolo 4, paragrafo 3, deve includere come minimo la valutazione dell'errore di posizione orizzontale.

2.3. I fornitori di servizi di navigazione aerea verificano la conformità con i requisiti di prestazione definiti conformemente ai punti 2.1 e 2.2.

2.4. La verifica della conformità è effettuata sulla base dei dati di sorveglianza forniti all'utilizzatore di tali dati all'uscita dalla catena di sorveglianza.



Allegato II

Parte A: capacità dei transponder del radar secondario di sorveglianza di cui all'articolo 4, paragrafo 3, all'articolo 5, paragrafo 4, lettera a), all'articolo 5, paragrafo 5, lettera a), all'articolo 7, paragrafo 2 e all'articolo 8, paragrafi 1 e 2

1. La capacità minima dei transponder del radar secondario di sorveglianza è il modo S, livello 2 S, certificato in conformità dei punti 2.1.5.1.2, 2.1.5.1.7 e 3.1.2.10 dell'allegato 10 della convenzione di Chicago, volume IV (quarta edizione, compresi tutti gli emendamenti fino al n. 85).

2. Ciascun registro di transponder messo in servizio deve essere conforme alla corrispondente sezione del documento 9871 (seconda edizione) dell'ICAO.

3. I seguenti elementi dei dati sono messi a disposizione del transponder e trasmessi dallo stesso tramite il protocollo modo S e conformemente ai formati specificati nel documento 9871 (seconda edizione) dell'ICAO:

a) l'indirizzo ICAO a 24 bit dell'aeromobile;

b) il codice modo A;

c) l'altitudine-pressione;

d) lo stato del volo (a terra o a bordo);

e) la relazione sulla capacità del collegamento dati;

- la capacità del sistema di prevenzione delle collisioni in volo (ACAS),

- la capacità dei servizi specifici in modo S,

- la capacità di identificazione dell'aeromobile,

- la capacità dello squitter,

- la capacità dell'identificativo di sorveglianza,

- la relazione sulla capacità del protocollo GICB (Ground Initiated Comms.-B) di uso comune (indicazioni di cambiamento),

- il numero della versione della sottorete in modo S;

f) la relazione sulla capacità del protocollo GICB di uso comune;

g) l'identificazione dell'aeromobile;

h) l'indicazione di posizione speciale (SPI);

i) lo stato di emergenza (emergenza generale, assenza di comunicazioni, interferenze illecite), incluso l'uso dei codici specifici in modo A per indicare diverse situazioni di emergenza;

j) gli avvisi di risoluzione attivi dell'ACAS quando l'aeromobile è equipaggiato con il TCAS II (Traffic Alert and Collision Avoidance System II - Sistema di allarme traffico ed anticollisione II).

4. Altri elementi dei dati possono essere messi a disposizione del transponder.

5. Gli elementi dei dati di cui al punto 4 sono trasmessi dal transponder attraverso il protocollo modo S soltanto se il processo di certificazione dell'aeromobile e delle apparecchiature include la trasmissione di tali elementi di dati attraverso tale protocollo.

6. La continuità della funzionalità del transponder che gestisce il protocollo modo S deve essere pari o inferiore a 2. 10 -4 per ora di volo (ovvero un intervallo medio di tempo tra le avarie pari o superiore a 5 000 ore di volo).

Parte B: capacità dei transponder del radar secondario di sorveglianza di cui all'articolo 4, paragrafo 3, all'articolo 5, paragrafo 4, lettera b), all'articolo 5, paragrafo 5, lettera b), all'articolo 5, paragrafo 7, all'articolo 7, paragrafo 2, e all'articolo 8, paragrafo 3

1. La capacità minima del transponder del radar secondario di sorveglianza è il modo S, livello 2es, certificato in conformità dei punti 2.1.5.1.2, 2.1.5.1.6, 2.1.5.1.7 e 3.1.2.10 dell'allegato 10 della convenzione di Chicago, volume IV (quarta edizione, compresi tutti gli emendamenti fino al n. 85).

2. Ciascun registro di transponder messo in servizio deve essere conforme alla corrispondente sezione del documento 9871 (seconda edizione) dell'ICAO.

3. I seguenti elementi dei dati sono messi a disposizione del transponder e trasmessi dallo stesso tramite la versione 2 del protocollo «ADS-B extended squitter (ES)», conformemente ai formati specificati nel documento 9871 (seconda edizione) dell'ICAO:

a) l'indirizzo ICAO a 24 bit dell'aeromobile;

b) l'identificazione dell'aeromobile;

c) il codice modo A;

d) l'indicazione di posizione speciale (SPI), utilizzando la stessa fonte utilizzata per lo stesso parametro di cui alla parte A;

e) lo stato di emergenza (emergenza generale, assenza di comunicazioni, interferenze illecite), utilizzando la stessa fonte utilizzata per lo stesso parametro di cui alla parte A;

f) il numero della versione dell'ADS-B (pari a 2);

g) la categoria dell'emittente dell'ADS-B;

h) la posizione geodetica orizzontale conformemente alla latitudine e alla longitudine del World Geodetic System, revisione del 1984 (WGS84), sia in volo che a terra;

i) gli indicatori di qualità della posizione geodetica orizzontale [corrispondenti al limite di contenimento dell'integrità (NIC), alla categoria di accuratezza della navigazione per la posizione (NAC p ) del 95%, al livello di integrità della fonte (SIL) e al livello di garanzia di progettazione del sistema (SDA)];

j) l'altitudine-pressione, utilizzando la stessa fonte utilizzata per lo stesso parametro di cui alla parte A;

k) l'altitudine geometrica in conformità del World Geodetic System, revisione del 1984 (WGS84), fornita in aggiunta all'altitudine-pressione e codificata come differenza rispetto a quest'ultima;

l) l'accuratezza verticale geometrica (GVA);

m) la velocità al suolo, sia in volo (velocità al suolo in volo est/ovest e nord/sud), sia a terra (direzione/rotta in superficie e movimento);

n) l'indicatore di qualità della velocità corrispondente alla categoria di accuratezza della navigazione per la velocità (NAC v );

o) la lunghezza e la larghezza codificate dell'aeromobile;

p) lo scarto dell'antenna del sistema globale di navigazione via satellite (GNSS);

q) il rateo di salita: rateo di salita barometrico, utilizzando la stessa fonte impiegata per lo stesso parametro di cui all'elemento di dati di cui al punto 2 g) della parte C, quando l'aeromobile deve e può trasmettere tale elemento mediante il protocollo modo S o rateo di salita del sistema globale di navigazione via satellite (GNSS);

r) l'altitudine selezionata sull'interfaccia MCP/FCU (mode control panel/flight control unit), utilizzando la stessa fonte impiegata per lo stesso parametro specificato nella parte C, quando l'aeromobile deve e può trasmettere tale elemento mediante il protocollo modo S;

s) la regolazione della pressione barometrica (meno 800 ettopascal), utilizzando la stessa fonte impiegata per lo stesso parametro specificato nella parte C, quando l'aeromobile deve e può trasmettere tale elemento mediante il protocollo modo S;

t) gli avvisi di risoluzione attivi dell'ACAS quando l'aeromobile è equipaggiato con il TCAS II, utilizzando la stessa fonte impiegata per lo stesso parametro specificato nella parte A.

4. Gli elementi dei dati di sorveglianza [elementi di cui al punto 3, h), k) e m)] e gli elementi dei dati relativi ai loro indicatori di qualità [elementi di cui al punto 3, i), l) e n)] sono forniti ai transponder sulla stessa interfaccia fisica.

5. Le fonti di dati connesse con il transponder e che forniscono gli elementi dei dati 3, h) e i), devono rispettare i seguenti requisiti di integrità dei dati:

a) posizione orizzontale [elemento dei dati di cui al punto 3, h)]: il livello di integrità della fonte (SIL, espresso in rapporto all'indicatore NIC) deve essere pari o inferiore a 10 -7 per ora di volo;

b) posizione orizzontale [elemento dei dati di cui al punto 3, h)]: il periodo di allerta relativo all'integrità (che comporta un cambiamento dell'indicatore di qualità NIC) deve essere pari o inferiore a 10 secondi, se è richiesto il controllo a bordo al fine di rispettare il livello di integrità della fonte per la posizione orizzontale.

6. La fonte primaria dei dati che fornisce gli elementi di cui al punto 3, h) e i), deve essere quantomeno compatibile con i ricevitori GNSS che utilizzano gli algoritmi RAIM (controllo autonomo dell'integrità integrato nel ricevitore) e FDE (rilevamento e rimozione degli errori), oltre che con l'uscita delle informazioni sullo stato della corrispondente misurazione e con le indicazioni sul limite di contenimento dell'integrità e il limite di accuratezza al 95%.

7. Il livello di integrità di sistema delle fonti di dati che forniscono gli elementi di cui al punto 3 f), g) e da k) a p), deve essere pari o inferiore a 10 -5 per ora di volo.

8. Le informazioni sugli indicatori di qualità (NIC, NACp, SIL, SDA, NACv e GVA) [elementi dei dati di cui al punto 3 i), l) e n)] indicano la prestazione effettiva della fonte di dati selezionata come valida nel momento di applicabilità della misurazione degli elementi di dati di cui al punto 3 h), k) e m).

9. In relazione al trattamento degli elementi di dati di cui al punto 3, da a) a t), il livello di integrità di sistema del transponder per il protocollo «Extended squitter ADS-B», incluse le eventuali interconnessioni avioniche al transponder, deve essere pari o inferiore a 10 -5 per ora di volo.

10. La latenza totale dei dati sulla posizione orizzontale [elementi di dati di cui al punto 3, h) e i)], deve essere pari o inferiore a 1,5 secondi nel 95% di tutte le trasmissioni.

11. La latenza non compensata dei dati sulla posizione orizzontale [elemento di dati di cui al punto 3, h)], deve essere pari o inferiore a 0,6 secondi nel 95% dei casi e pari o inferiore a 1,0 secondi nel 99,9% di tutte le trasmissioni.

12. La latenza totale dei dati sulla velocità al suolo [elementi di dati di cui al punto 3, m) e n)], deve essere pari o inferiore a 1,5 secondi nel 95% di tutte le trasmissioni.

13. Se il transponder è regolato per utilizzare un codice di cospicuità modo A di 1000, la trasmissione dell'informazione del codice modo A mediante il protocollo «ADS-B extended squitter» viene bloccata.

14. Altri elementi di dati possono essere messi a disposizione del transponder.

15. Ad eccezione dei formati riservati all'ambito militare, gli elementi di dati di cui al punto 14 sono trasmessi dal transponder attraverso il protocollo «ADS-B extended squitter» soltanto se il processo di certificazione dell'aeromobile e delle apparecchiature include la trasmissione di tali elementi di dati attraverso tale protocollo.

16. La continuità della funzionalità del transponder che gestisce il protocollo ADS-B deve essere uguale o inferiore a 2. 10 -4 per ora di volo (ovvero un intervallo medio di tempo tra le avarie pari o superiore a 5 000 ore di volo).

Parte C: capacità dei transponder del radar secondario di sorveglianza di fornire dati di sorveglianza supplementari di cui all'articolo 4, paragrafo 3, all'articolo 5, paragrafo 4, lettera c), all'articolo 5, paragrafo 5, lettera c), all'articolo 7, paragrafo 2, all'articolo 8, paragrafo 3 e all'articolo 14, paragrafo, 1

1. Ciascun registro di transponder messo in servizio deve essere conforme alla corrispondente sezione del documento 9871 (seconda edizione) dell'ICAO.

2. I seguenti elementi dei dati sono messi a disposizione del transponder e trasmessi dallo stesso, come richiesto dalla catena di sorveglianza a terra, tramite il protocollo modo S e conformemente ai formati specificati nel documento 9871 (seconda edizione) dell'ICAO:

a) altitudine selezionata sull'interfaccia MCP/FCU;

b) angolo di rollio;

c) angolo di rotta vera;

d) velocità al suolo;

e) rotta magnetica;

f) velocità indicata (IAS) o numero di Mach;

g) rateo di salita (barometrico o baro-inerziale);

h) regolazione della pressione barometrica (meno 800 ettopascal);

i) angolo di rotta vera o velocità vera se l'angolo di rotta vera non è disponibile.

3. Altri elementi di dati possono essere messi a disposizione del transponder.

4. Gli elementi dei dati di cui al punto 3 sono trasmessi dal transponder attraverso il protocollo modo S, se il processo di certificazione dell'aeromobile e delle apparecchiature include la trasmissione di tali elementi di dati attraverso tale protocollo.



Allegato III
Requisiti relativi allo scambio dei dati di sorveglianza di cui all'articolo 5, paragrafo 1

1. I dati di sorveglianza scambiati tra i sistemi di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettere b) e c), sono soggetti a un formato concordato tra le parti interessate.

2. I dati di sorveglianza trasferiti al di fuori dei sistemi di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettere b) e c), ad altri fornitori di servizi di navigazione aerea devono consentire:

a) l'identificazione della fonte dei dati;

b) l'identificazione del tipo di dati.

3. I dati di sorveglianza trasferiti al di fuori dei sistemi di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettere b) e c), ad altri fornitori di servizi di navigazione aerea devono riportare l'indicazione dell'orario espresso come UTC (orario coordinato universale).



Allegato IV
Requisiti relativi alla stipula degli accordi formali di cui all'articolo 5, paragrafo 2

Gli accordi formali stipulati tra i fornitori di servizi di navigazione aerea ai fini dello scambio di dati di sorveglianza comportano come minimo i seguenti elementi:

a) le parti firmatarie degli accordi;

b) il periodo di validità degli accordi;

c) l'ambito dei dati di sorveglianza;

d) le fonti dei dati di sorveglianza;

e) il formato per lo scambio dei dati di sorveglianza;

f) i mezzi di comunicazione utilizzati per lo scambio dei dati di sorveglianza;

g) il punto di fornitura dei dati di sorveglianza;

h) requisiti di qualità dei dati di sorveglianza con riferimento ai seguenti aspetti:

- gli indicatori o i parametri di prestazione utilizzati per monitorare la qualità dei dati di sorveglianza,

- i metodi e gli strumenti da applicare alla misurazione della qualità dei dati di sorveglianza,

- la frequenza di misurazione della qualità dei dati di sorveglianza,

- le procedure di rendicontazione della qualità dei dati,

- per ciascun indicatore di prestazione viene definito l'intervallo di valori accettabile oltre che la procedura da applicare se i valori si collocano al di fuori di tale intervallo definito,

- l'identificazione della parte che ha la responsabilità di verificare e garantire il rispetto dei requisiti di qualità;

i) i livelli di servizio concordati per quanto riguarda i seguenti aspetti:

- le ore di disponibilità,

- la continuità,

- l'integrità,

- l'intervallo medio tra le avarie,

- i tempi di reazione in caso di interruzioni,

- le procedure per pianificare e realizzare la manutenzione preventiva;

j) la modifica delle procedure di gestione;

k) le modalità di rendicontazione in relazione a prestazioni e disponibilità, comprese le interruzioni impreviste;

l) gli accordi di gestione e coordinamento;

m) gli accordi relativi alla salvaguardia della catena di sorveglianza a terra e alla notificazione.



Allegato V
Requisiti per la valutazione del livello di prestazione delle catene di sorveglianza di cui all'articolo 7, paragrafo 1

1. La valutazione del livello di prestazione in corso di utilizzo dei sistemi di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettere b), c) e d), è effettuata nella porzione di spazio aereo in cui i servizi che utilizzano tali sistemi forniscono i servizi di sorveglianza.

2. I fornitori di servizi di navigazione aerea effettuano controlli periodici del sistema e dei suoi componenti e elaborano e applicano un regime di convalida delle prestazioni. La periodicità dei controlli è concordata con l'autorità nazionale di supervisione, tenendo conto delle specificità del sistema e dei suoi componenti.

3. Prima di attuare modifiche della configurazione dello spazio aereo, i sistemi di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettere b), c) e d), devono essere controllati per verificare che continuino a garantire i requisiti di prestazione nel nuovo volume di operazioni.



Allegato VI
Requisiti di cui all'articolo 9

1. I requisiti di prestazione di cui all'articolo 4.

2. I requisiti di interoperabilità di cui all'articolo 5, paragrafi 2, 3 e 7.

3. I requisiti di protezione dello spettro radio di cui all'articolo 6.

4. I requisiti procedurali associati di cui all'articolo 7.

5. I requisiti relativi agli aeromobili di Stato di cui all'articolo 8, paragrafo 5.

6. I requisiti aggiuntivi di cui all'articolo 12, paragrafo 3.

7. I requisiti relativi allo scambio dei dati di sorveglianza di cui all'allegato III, punto 3.



Allegato VII
Requisiti per la valutazione della conformità o dell'idoneità all'uso dei componenti di cui all'articolo 10

1. Le attività di verifica della conformità accertano la conformità o l'idoneità all'uso dei componenti ai pertinenti requisiti del presente regolamento, quando tali componenti sono in funzionamento in un ambiente di prova.

2. Il fabbricante gestisce le attività di valutazione della conformità, e in particolare:

a) determina l'ambiente di prova adeguato;

b) verifica che il piano di prova descriva i componenti nell'ambiente di prova;

c) verifica che il piano di prova tenga pienamente conto dei requisiti applicabili;

d) garantisce la coerenza e la qualità della documentazione tecnica e del piano di prova;

e) pianifica l'organizzazione della prova, il personale, l'installazione e la configurazione della piattaforma di prova;

f) effettua le ispezioni e le prove previste nel piano di prova;

g) redige la relazione con i risultati delle ispezioni e delle prove.

3. Il fabbricante garantisce che i componenti di cui all'articolo 10 integrati nell'ambiente di prova soddisfino i pertinenti requisiti del presente regolamento.

4. Una volta completata con esito positivo la verifica della conformità o idoneità all'uso, il fabbricante, sotto la propria responsabilità, redige la «dichiarazione CE» di conformità o idoneità all'uso, specificando, in particolare, i requisiti applicabili del presente regolamento che il componente rispetta e le relative condizioni d'uso ai sensi dell'allegato III, punto 3, del regolamento (CE) n. 552/2004.



Allegato VIII
Condizioni di cui all'articolo 11, paragrafi 1 e 2

1. Il fornitore di servizi di navigazione aerea dispone nella sua organizzazione di metodi di rendicontazione che garantiscano e dimostrino imparzialità e indipendenza di giudizio in relazione alle attività di verifica.

2. Il fornitore di servizi di navigazione aerea garantisce che il personale preposto alle procedure di verifica svolga i controlli con la massima integrità professionale e la massima competenza tecnica possibili e sia esente da qualsiasi forma di pressione e incentivo, in particolare di tipo finanziario, che possa influenzare il suo giudizio o i risultati dei controlli effettuati, in particolare da parte di persone o gruppi di persone interessate ai risultati dei controlli stessi.

3. Il fornitore di servizi di navigazione aerea garantisce che il personale preposto alle procedure di verifica abbia accesso ad apparecchiature che gli consentano di effettuare adeguatamente i controlli richiesti.

4. Il fornitore di servizi di navigazione aerea garantisce che il personale preposto alle procedure di verifica abbia una solida formazione professionale e tecnica, una conoscenza soddisfacente dei requisiti delle verifiche che è tenuto a svolgere, un'adeguata esperienza per quanto concerne tali operazioni, nonché la capacità necessaria per redigere dichiarazioni, registri e relazioni atti a dimostrare l'effettivo svolgimento delle verifiche.

5. Il fornitore di servizi di navigazione aerea garantisce che il personale impegnato nelle procedure di verifica sia in grado di effettuare i controlli con imparzialità e che la sua retribuzione non dipenda né dal numero né dai risultati dei controlli effettuati.



Allegato IX

Parte A: requisiti relativi alla verifica dei sistemi di cui all'articolo 11, paragrafo 1

1. La verifica dei sistemi di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettere b), c) e d), accerta la conformità dei sistemi stessi ai requisiti in materia di interoperabilità, prestazioni e sicurezza di cui al presente regolamento, in un ambiente di valutazione che corrisponda al contesto operativo di tali sistemi.

2. La verifica dei sistemi di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettere b), c) e d), è effettuata in conformità a pratiche di verifica adeguate e riconosciute.

3. Gli strumenti di prova per la verifica dei sistemi di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettere da b) a d), devono presentare funzionalità adeguate.

4. Dalla verifica dei sistemi di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettere b), c) e d), devono scaturire gli elementi del fascicolo tecnico di cui all'allegato IV, punto 3, del regolamento (CE) n. 552/2004, compresi i seguenti elementi:

a) descrizione dell'applicazione;

b) relazione sulle ispezioni e sulle prove effettuate prima della messa in servizio del sistema.

5. Il fornitore di servizi di navigazione aerea provvede all'esecuzione delle attività di verifica e in particolare:

a) determina l'ambiente operativo e tecnico di valutazione idoneo che rispecchia l'ambiente operativo;

b) si accerta che il piano di prova descriva l'integrazione dei sistemi di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettere b), c) e d), in un ambiente di valutazione operativo e tecnico;

c) si accerta che il piano di prova soddisfi completamente i requisiti in materia di interoperabilità, prestazioni e sicurezza del presente regolamento;

d) garantisce la coerenza e la qualità della documentazione tecnica e del piano di prova;

e) pianifica l'organizzazione della prova, il personale, l'installazione e la configurazione della piattaforma di prova;

f) effettua le ispezioni e le prove previste nel piano di prova;

g) redige la relazione con i risultati delle ispezioni e delle prove.

6. Il fornitore di servizi di navigazione aerea assicura che i sistemi di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettere b), c) e d), fatti funzionare in un ambiente di valutazione operativo rispettino i requisiti in materia di interoperabilità, di prestazioni e di sicurezza del presente regolamento.

7. Una volta completata con esito positivo la verifica della conformità, i fornitori di servizi di navigazione aerea redigono la «dichiarazione CE» di verifica del sistema e la sottopongono all'autorità nazionale di vigilanza unitamente al fascicolo tecnico, come previsto all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 552/2004.

Parte B: requisiti relativi alla verifica dei sistemi di cui all'articolo 11, paragrafo 2

1. La verifica dei sistemi di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettere b), c) e d), accerta la conformità dei sistemi stessi ai requisiti in materia di interoperabilità, prestazioni e sicurezza di cui al presente regolamento, in un ambiente di valutazione che corrisponda al contesto operativo di tali sistemi.

2. La verifica dei sistemi di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettere b), c) e d), è effettuata in conformità a pratiche di verifica adeguate e riconosciute.

3. Gli strumenti di prova per la verifica dei sistemi di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettere b), c) e d), devono presentare funzionalità adeguate.

4. Dalla verifica dei sistemi di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettere b), c) e d), devono scaturire gli elementi del fascicolo tecnico di cui all'allegato IV, punto 3, del regolamento (CE) n. 552/2004, compresi i seguenti elementi:

a) descrizione dell'applicazione;

b) relazione sulle ispezioni e sulle prove effettuate prima della messa in servizio del sistema.

5. Il fornitore di servizi di navigazione aerea determina l'ambiente operativo e tecnico di valutazione idoneo che rispecchia l'ambiente operativo e affida lo svolgimento delle attività di verifica a un organismo notificato.

6. L'organismo notificato gestisce le attività di verifica, in particolare:

a) si accerta che il piano di prova descriva l'integrazione dei sistemi di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettere b), c) e d), in un ambiente di valutazione operativo e tecnico;

b) si accerta che il piano di prova soddisfi completamente i requisiti in materia di interoperabilità, prestazioni e sicurezza del presente regolamento;

c) garantisce la coerenza e la qualità della documentazione tecnica e del piano di prova;

d) pianifica l'organizzazione della prova, il personale, l'installazione e la configurazione della piattaforma di prova;

e) effettua le ispezioni e le prove previste nel piano di prova;

f) redige la relazione con i risultati delle ispezioni e delle prove.

7. L'organismo notificato assicura che i sistemi di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettere b), c) e d), fatti funzionare in un ambiente di valutazione operativo rispettino i requisiti in materia di interoperabilità, di prestazioni e di sicurezza del presente regolamento.

8. Una volta completata con successo la verifica, l'organismo notificato redige il corrispondente certificato di conformità.

9. Successivamente, il fornitore di servizi di navigazione aerea redige la «dichiarazione CE» di verifica del sistema e la trasmette all'autorità nazionale di vigilanza assieme al fascicolo tecnico, come previsto all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 552/2004.

Decisione del Consiglio relativa alla missione di polizia dell'Unione europea (EUPM) in Bosnia-Erzegovina






Dec. 1-12-2011 n. 2011/781/PESC
DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla missione di polizia dell'Unione europea (EUPM) in Bosnia-Erzegovina
Pubblicata nella G.U.U.E. 2 dicembre 2011, n. L 319.

Dec. 1 dicembre 2011, n. 2011/781/PESC   (1).

DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla missione di polizia dell'Unione europea (EUPM) in Bosnia-Erzegovina

(1) Pubblicata nella G.U.U.E. 2 dicembre 2011, n. L 319.



IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 28 e gli articoli 42, paragrafo 4 e 43, paragrafo 2,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

(1) L'8 dicembre 2009 il Consiglio ha adottato la decisione 2009/906/PESC relativa alla missione di polizia dell'Unione europea (EUPM) in Bosnia-Erzegovina. Tale decisione scade il 31 dicembre 2011.

(2) L'EUPM dovrebbe proseguire fino al 30 giugno 2012.

(3) La struttura di comando e controllo dell'EUPM dovrebbe lasciare impregiudicate le responsabilità contrattuali del capomissione nei confronti della Commissione per quanto riguarda l'esecuzione del bilancio dell'EUPM.

(4) La capacità di vigilanza dovrebbe essere attivata per l'EUPM.

(5) L'EUPM sarà condotta nell'ambito di una situazione che può deteriorarsi e che potrebbe impedire la realizzazione dell'azione esterna dell'Unione di cui all'articolo 21 del trattato sull'Unione europea (TUE),

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:



Articolo 1  Missione

1.  La missione di polizia dell'Unione europea (EUPM) in Bosnia-Erzegovina, istituita dall'azione comune 2002/210/PESC , prosegue dal 1° gennaio 2012 al 30 giugno 2012.

2.  L'EUPM opera conformemente al mandato della missione di cui all'articolo 2 e svolge i compiti essenziali di cui all'articolo 3.



Articolo 2  Mandato della missione

Nell'ambito di un'impostazione più ampia improntata allo stato di diritto nella Bosnia-Erzegovina e nella regione, l'EUPM sostiene i pertinenti servizi di contrasto della Bosnia-Erzegovina e il sistema giudiziario penale nella lotta contro la criminalità organizzata e la corruzione, rafforzando l'interazione tra polizia e procure e promuovendo la cooperazione regionale e internazionale.

L'EUPM fornisce consulenza operativa al rappresentante speciale dell'Unione europea (RSUE) per coadiuvarlo nelle sue funzioni. Attraverso il suo operato e la sua rete all'interno del paese, l'EUPM contribuisce agli sforzi globali volti ad assicurare la piena informazione dell'Unione in merito agli sviluppi in Bosnia-Erzegovina.

In vista della chiusura della missione, l'EUPM predispone il trasferimento dei rimanenti compiti essenziali all'ufficio dell'RSUE.

L'EUPM appoggia le disposizioni provvisorie in materia di deposito nel quadro della politica di sicurezza e di difesa comune (PSDC) in attesa dell'elaborazione delle disposizioni definitive a tale riguardo.



Articolo 3  Compiti essenziali della missione

Ai fini della realizzazione della sua missione, i compiti essenziali dell'EUPM sono i seguenti:
1)  fornire ai servizi di contrasto e alle autorità politiche in Bosnia-Erzegovina consulenza strategica sulla lotta contro la criminalità organizzata e la corruzione;
2)  promuovere e facilitare i meccanismi di coordinamento e di cooperazione, verticale e orizzontale, tra i pertinenti servizi di contrasto, rivolgendo particolare attenzione alle agenzie di livello statale;
3)  assicurare il buon esito del trasferimento tra l'EUPM e l'ufficio dell'RSUE;
4)  contribuire al coordinamento degli sforzi dell'Unione e degli Stati membri nel settore dello stato di diritto.



Articolo 4  Struttura della missione

1.  L'EUPM si compone dei seguenti elementi:
a)  comando principale a Sarajevo, composto dal capomissione e dal personale definito nel piano operativo (OPLAN);
b)  quattro antenne sul campo a Sarajevo, Banja Luka, Mostar e Tuzla.

2.  Tali elementi sono circostanziati dalle ulteriori disposizioni particolareggiate dell'OPLAN.



Articolo 5  Comandante civile dell'operazione

1.  Il direttore della capacità civile di pianificazione e condotta funge da comandante civile dell'operazione dell'EUPM.

2.  Il comandante civile dell'operazione, sotto il controllo politico e la direzione strategica del Comitato politico e di sicurezza (CPS) e l'autorità generale dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza (AR), esercita il comando e il controllo a livello strategico dell'EUPM.

3.  Il comandante civile dell'operazione assicura un'attuazione corretta ed efficace delle decisioni del Consiglio nonché di quelle del CPS, anche impartendo le necessarie istruzioni a livello strategico al capomissione e fornendogli consulenza e sostegno tecnico.

4.  Tutto il personale distaccato resta pienamente subordinato alle autorità nazionali dello Stato d'origine o all'istituzione dell'Unione interessate. Le autorità nazionali trasferiscono al comandante civile dell'operazione il controllo operativo del personale, delle squadre e delle unità rispettivi.

5.  Il comandante civile dell'operazione ha la responsabilità generale di assicurare che il dovere di diligenza dell'Unione sia correttamente assolto.

6.  Se necessario, il comandante civile dell'operazione e l'RSUE si consultano reciprocamente.



Articolo 6  Capomissione

1.  Il capomissione assume la responsabilità ed esercita il comando e il controllo dell'EUPM a livello di teatro delle operazioni.

2.  Il capomissione esercita il comando e il controllo del personale, delle squadre e delle unità degli Stati contributori assegnati dal comandante civile dell'operazione, unitamente alla responsabilità amministrativa e logistica che si estende anche ai mezzi, alle risorse e alle informazioni messi a disposizione dell'EUPM.

3.  Il capomissione impartisce istruzioni a tutto il personale dell'EUPM per la condotta efficace dell'EUPM sul teatro delle operazioni, assumendone il coordinamento e la gestione quotidiana secondo le istruzioni a livello strategico del comandante civile dell'operazione.

4.  Il capomissione è responsabile dell'esecuzione del bilancio dell'EUPM. A tal fine, il capomissione sottoscrive un contratto con la Commissione.

5.  Il capomissione è responsabile del controllo disciplinare sul personale. Per quanto concerne il personale distaccato, l'azione disciplinare è esercitata dall'autorità nazionale o dell'Unione interessata.

6.  Il capomissione rappresenta l'EUPM nell'area delle operazioni e ne assicura un'adeguata visibilità.

7.  Il capomissione assicura il coordinamento sul terreno, se opportuno, unitamente ad altri attori dell'Unione. Fatta salva la catena di comando, il capomissione riceve orientamento politico locale dall'RSUE.



Articolo 7  Personale dell'EUPM

1.  Il personale dell'EUPM è coerente per entità e competenze con il mandato della missione di cui all'articolo 2, con i compiti essenziali di cui all'articolo 3 e con la struttura di cui all'articolo 4.

2.  L'EUPM è costituita essenzialmente da personale distaccato dagli Stati membri o dalle istituzioni dell'Unione. Ogni Stato membro o istituzione dell'Unione sostiene i costi connessi con ciascun membro del personale che ha distaccato, incluse le spese di viaggio per e dal luogo di schieramento, gli stipendi, la copertura sanitaria, le indennità diverse da quelle giornaliere e le indennità di sede disagiata e di rischio applicabili.

3.  L'EUPM può anche assumere, all'occorrenza, personale civile internazionale e personale locale su base contrattuale, se le mansioni richieste non sono fornite da personale distaccato dagli Stati membri. In via eccezionale, in casi debitamente giustificati, laddove non siano disponibili candidature qualificate provenienti dagli Stati membri, i cittadini degli Stati terzi partecipanti possono essere assunti su base contrattuale, ove opportuno.

4.  Tutto il personale osserva le norme operative minime di sicurezza specifiche della missione ed il piano di sicurezza della missione che sostiene la politica dell'Unione per la sicurezza sul campo. Per quanto riguarda la protezione delle informazioni classificate dell'UE affidategli nell'esercizio delle sue funzioni, tutto il personale rispetta i principi e le norme minime di sicurezza fissati dalla decisione 2011/292/UE del Consiglio, del 31 marzo 2011, sulle norme di sicurezza per la protezione delle informazioni classificate UE .



Articolo 8  Status della missione e del personale dell'EUPM

1.  Sono prese le disposizioni necessarie per la riconduzione dell'accordo del 4 ottobre 2002 tra l'Unione e la Bosnia-Erzegovina sulle attività dell'EUPM nella Bosnia-Erzegovina per la durata dell'EUPM.

2.  Lo Stato o l'istituzione dell'Unione che ha distaccato un membro del personale è competente per eventuali ricorsi connessi al distacco presentati dal membro del personale in questione o che lo riguardano. Lo Stato o l'istituzione dell'Unione in questione è competente a proporre eventuali azioni nei confronti dell'agente oggetto del distacco.

3.  Le condizioni d'impiego nonché i diritti e gli obblighi del personale internazionale e del personale civile locale sono stabiliti nei contratti conclusi tra il capomissione e i singoli membri del personale.



Articolo 9  Catena di comando

1.  L'EUPM dispone di una catena di comando unificata, come un'operazione di gestione delle crisi.

2.  Il CPS, sotto la responsabilità del Consiglio e dell'AR, esercita il controllo politico e la direzione strategica dell'EUPM.

3.  Il comandante civile dell'operazione, sotto il controllo politico e la direzione strategica del CPS e l'autorità generale dell'AR, è il comandante dell'EUPM a livello strategico e, in quanto tale, impartisce istruzioni al capomissione e gli fornisce consulenza e sostegno tecnico.

4.  Il comandante civile dell'operazione riferisce al Consiglio tramite l'AR.

5.  Il capomissione esercita il comando e il controllo dell'EUPM a livello di teatro delle operazioni e risponde direttamente al comandante civile dell'operazione.



Articolo 10  Controllo politico e direzione strategica

1.  Il CPS, sotto la responsabilità del Consiglio e dell'AR, esercita il controllo politico e la direzione strategica dell'EUPM. Il Consiglio autorizza il CPS a prendere le decisioni pertinenti a tal fine a norma dell'articolo 38, terzo comma, TUE. Tale autorizzazione include la facoltà di nominare un capomissione, su proposta dell'AR, e di modificare il concetto operativo (CONOPS) e l'OPLAN. Le competenze decisionali riguardanti gli obiettivi e la conclusione dell'EUPM restano attribuite al Consiglio.

2.  Il CPS riferisce periodicamente al Consiglio.

3.  Il CPS riceve periodicamente e secondo necessità relazioni dal comandante civile dell'operazione e dal capomissione sulle questioni di loro competenza.



Articolo 11  Partecipazione di Stati terzi

1.  Fatti salvi l'autonomia decisionale dell'Unione e il suo quadro istituzionale unico, Stati terzi possono essere invitati a contribuire all'EUPM, a condizione che sostengano i costi relativi al distacco del loro personale, inclusi gli stipendi, l'assicurazione che copre tutti i rischi, le indennità giornaliere e le spese di viaggio per e dalla Bosnia-Erzegovina, e contribuiscano, ove opportuno, ai costi operativi dell'EUPM.

2.  Gli Stati terzi che contribuiscono all'EUPM hanno diritti ed obblighi identici, in termini di gestione quotidiana dell'EUPM, a quelli degli Stati membri.

3.  Il Consiglio autorizza il CPS a prendere le decisioni pertinenti in merito all'accettazione dei contributi proposti e ad istituire un comitato dei contributori.

4.  Le modalità particolareggiate concernenti la partecipazione degli Stati terzi sono oggetto di accordi da stipulare in virtù dell'articolo 37 TUE e conformemente all'articolo 218 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. L'AR può negoziare tali accordi. Se l'Unione e uno Stato terzo concludono un accordo che istituisce un quadro per la partecipazione di tale Stato terzo ad operazioni dell'Unione di gestione delle crisi, le disposizioni di detto accordo si applicano nell'ambito dell'EUPM.



Articolo 12  Disposizioni finanziarie

1.  L'importo di riferimento finanziario destinato a coprire le spese connesse all'EUPM nel periodo dal 1° gennaio 2012 al 30 giugno 2012 è pari a 5.250.000 EUR.

2.  Tutte le spese sono gestite in conformità delle regole e delle procedure applicabili al bilancio generale dell'Unione. In conformità del regolamento finanziario, il capomissione può concludere accordi tecnici con gli Stati membri, con gli Stati terzi partecipanti e con altri attori internazionali per quanto riguarda la fornitura di attrezzature, servizi e locali all'EUPM. Il capomissione è responsabile della gestione di un deposito di stoccaggio delle attrezzature usate che possono essere utilizzate anche per rispondere a urgenze nel quadro degli spiegamenti in ambito PSDC. Le gare d'appalto sono aperte ai cittadini degli Stati terzi partecipanti e ai cittadini dello Stato ospitante.

3.  Il capomissione riferisce dettagliatamente alla Commissione ed è soggetto alla supervisione da parte della stessa sulle attività intraprese nell'ambito del suo contratto.

4.  Le disposizioni finanziarie rispettano i requisiti operativi dell'EUPM, compresa la compatibilità delle attrezzature e l'interoperabilità delle sue squadre.

5.  Le spese connesse all'EUPM sono ammissibili a decorrere dal 1° gennaio 2012.



Articolo 13  Sicurezza

1.  Il comandante civile dell'operazione dirige la pianificazione delle misure di sicurezza effettuata dal capomissione e garantisce l'attuazione corretta ed efficace di tali misure per l'EUPM a norma degli articoli 5 e 9, in coordinamento con la direzione della sicurezza del servizio europeo per l'azione esterna (SEAE).

2.  Il capomissione è responsabile della sicurezza dell'EUPM e della conformità ai requisiti minimi di sicurezza applicabili all'EUPM, in linea con la politica dell'Unione in materia di sicurezza del personale schierato al di fuori dell'Unione nel quadro di una capacità operativa ai sensi del titolo V del TUE e relativi documenti giustificativi.

3.  Il capomissione è assistito da un alto responsabile della sicurezza della missione, che riferisce al capomissione e mantiene anche uno stretto rapporto funzionale con la direzione della sicurezza del SEAE.

4.  Il capomissione, in consultazione con la direzione della sicurezza del SEAE, nomina funzionari della sicurezza di zona nelle quattro antenne sul campo, responsabili, sotto l'autorità dell'alto responsabile della sicurezza della missione, della gestione quotidiana di tutti gli aspetti relativi alla sicurezza dei rispettivi elementi dell'EUPM.

5.  Il personale dell'EUPM è sottoposto ad una formazione obbligatoria in materia di sicurezza prima di assumere le funzioni conformemente all'OPLAN. Esso riceve altresì corsi periodici di aggiornamento sul posto, organizzati dall'alto responsabile della sicurezza della missione.



Articolo 14  Coordinamento

1.  Fatta salva la catena di comando, il capomissione agisce in stretto coordinamento con la delegazione dell'Unione in Bosnia-Erzegovina al fine di garantire la coerenza dell'azione dell'Unione a sostegno della Bosnia-Erzegovina.

2.  Il capomissione si coordina strettamente con i capimissione dell'Unione in Bosnia-Erzegovina.

3.  Il capomissione collabora con gli altri attori internazionali presenti nel paese, in particolare l'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa, il Consiglio d'Europa e il Programma internazionale di assistenza alla formazione sull'investigazione criminale.



Articolo 15  Comunicazione di informazioni classificate

1.  L'AR è autorizzato a comunicare agli Stati terzi associati alla presente decisione, se opportuno e in funzione delle esigenze dell'EUPM, informazioni e documenti classificati dell'UE fino al livello «RESTREINT UE» prodotti ai fini dell'EUPM, in conformità della decisione 2011/292/UE.

2.  Qualora insorgano necessità operative specifiche ed immediate, l'AR è parimenti autorizzato a comunicare allo Stato ospitante le informazioni e i documenti classificati dell'UE fino al livello «RESTREINT UE» prodotti ai fini dell'EUPM, in conformità della decisione 2011/292/UE. In tutti gli altri casi tali informazioni e documenti sono comunicati allo Stato ospitante secondo le procedure appropriate alla cooperazione dello Stato ospitante con l'Unione.

3.  L'AR è autorizzato a comunicare agli Stati terzi associati alla presente decisione documenti non classificati dell'UE connessi alle deliberazioni del Consiglio relative all'EUPM, coperti dall'obbligo del segreto professionale ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento interno del Consiglio (2).

(2)  Decisione 2009/937/UE del Consiglio, del 1° dicembre 2009, relativa all'adozione del suo regolamento interno (GU L 325 dell'11.12.2009, pag. 35).



Articolo 16  Capacità di vigilanza

La capacità di vigilanza è attivata per l'EUPM.



Articolo 17  Entrata in vigore

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Essa si applica dal 1° gennaio 2012 al 30 giugno 2012.
Fatto a Bruxelles, il 1° dicembre 2011
Per il Consiglio
La presidente
C. ASHTON

FRANCIA: PENDOLARI ARRABBIATI, DA LUNEDI' SONO IN 'SCIOPERO'

FRANCIA: PENDOLARI ARRABBIATI, DA LUNEDI' SONO IN 'SCIOPERO'
PER 'RIVOLUZIONE' ORARI TRENI; SNCF, E' COME PASSAGGIO A EURO
(ANSA) - PARIGI, 8 DIC - Da domenica scattano in Francia i
nuovi orari dei treni - una rivoluzione mai vista, secondo i
media transalpini - ed i pendolari di tutto il Paese si mettono
in sciopero. Le associazioni di viaggiatori invitano tutti, sin
da lunedi', ad esporre ai controllori e sulle banchine dei treni
un finto biglietto con la scritta ''pendolare in sciopero''.
E' stato anche aperto un sito online dove ognuno potra'
raccontare le proprie disavventure quotidiane ed eventualmente
avanzare dei reclami. I francesi stanno vivendo molto male
questa ''rivoluzione'' che lo stesso Guillaume Pepy, presidente
della Sncf, la societa' che gestisce le ferrovie in Francia,
paragona al passaggio dal franco all'euro. E' la prima volta
infatti che vengono cambiati cosi' tanti orari tutti insieme,
ben l'85% per i 15.000 treni che circolano in Francia ogni
giorno.
Intanto le associazioni stanno raccogliendo le lagnanze degli
utenti. Gia' piu' di un centinaio, secondo il portavoce di una
di queste associazioni, l'Avuc. Alcuni si lamentano anche per la
soppressione di certe fermate, altri per le modifiche apportate
in alcuni casi ai percorsi. Sono almeno 200, sempre secondo
l'Avuc, le linee che comportano problemi. La mediatrice Nicole
Notat, nominata un mese fa da Reseau ferre' de France,
iniziatore della riforma, ha ricevuto 238 rivendicazioni di
utenti, di cui almeno 25 casi di insoddisfazione giudicati molto
gravi.
Da giorni la Sncf, che teme il ''grande caos'' delle proteste
e dei sit-in sulle rotaie, deve giustificare la decisione di
cambiare le tabelle degli orari, operazione sulla quale lavora
da quattro anni. I motivi principali, avanza la societa', sono
l'apertura di nuove linee ad alta velocita' ed i lavori di
rinnovamento da effettuare su certe tratte. Cosa che per molti
francesi, lavoratori e studenti che viaggiano tutti i giorni,
significa dover cambiare le proprie abitudini, anche se certe
volte l'orario del treno e' scalato di soli cinque minuti.
(ANSA).

Y3K
08-DIC-11 17:42 NNNN

Manovra/ Lega: Emendamenti per superare norme su Ici e pensioni

Manovra/ Lega: Emendamenti per superare norme su Ici e pensioni
Montagnoli: Nessuna opposizione preconcetta od ostruzionistica

Roma, 8 dic. (TMNews) - "Siamo fortemente critici su questa
manovra del Governo specie per quanto riguarda l'Ici e le
pensioni. I nostri emendamenti sono appunto mirati a superare in
maniera positiva le nuove norme previste dal decreto che per noi
sono profondamente ingiuste". Lo afferma Alessandro Montagnoli,
vicepresidente vicario dei deputati della Lega Nord che nelle
Commissioni riunite Bilancio e Finanze sta seguendo passo passo
la manovra.

"Da parte nostra - assicura Montagnoli - non c'e' un'opposizione
preconcetta od ostruzionistica, ma stiamo fornendo proposte
concrete per trovare altrove i soldi lasciando stare Ici e
pensioni, ma tassando le rimesse all'estero, ponendo un'imposta
sui beni di lusso, colpendo i falsi invalidi ed effettuando tagli
ai ministeri. Sono proposte alternative e ragionevoli
nell'interesse dei cittadini e del Paese".

Red/Ska

081829 dic 11

IDV: DI PIETRO,COMPRAVENDITA VOTI E' CORRUZIONE PARLAMENTARE

IDV: DI PIETRO,COMPRAVENDITA VOTI E' CORRUZIONE PARLAMENTARE

(ANSA) - ROMA, 8 DIC - ''E' una corruzione parlamentare di
chi vende il proprio voto al miglior offerente. In uno Stato di
diritto dovrebbero intervenire i Carabinieri'': lo ha detto il
leader dell'IdV, Antonio Di Pietro, dopo aver visto in studio il
video (on line all'indirizzo www.intoccabili.la7.it) sulla
compravendita dei parlamentari trasmesso nel corso de ''Gli
Intoccabili'', il programma condotto ieri sera da Gianluigi
Nuzzi su LA7.
''Vendere il proprio voto si chiama corruzione
parlamentare'', ha detto Di Pietro, unico ospite della
trasmissione. ''Questi non sono parlamentari, sono
delinquenti'', ha precisato. ''E' la colpa del 'porcellum', per
questo abbiamo raccolto 1,2 milioni di firme per fare il
referendum e cambiarlo. I parlamentari non sono tutti cosi' ma,
se non cambia, ci sara' sempre il mercato delle vacche. Un
segretario di un partito ha una responsabilita' enorme: se
potessimo lasciare ai cittadini la facolta' di scegliere i
candidati, poi potrebbero anche non riconfermarli'', ha
aggiunto. Poi ha ricordato: ''Sono andato quattro volte in
procura a cavallo del 14 dicembre dello scorso anno. Il
magistrato ne ha preso atto. Spero si individui un'ipotesi di
reato. Un parlamentare viene eletto e poi si vende per 30
denari: manco Giuda''. (ANSA).

FLB
08-DIC-11 11:35 NNNN

MANOVRA: PEDICA (IDV), MEGLIO TAGLIARE MUNICIPI CHE PENSIONATI


MANOVRA: PEDICA (IDV), MEGLIO TAGLIARE MUNICIPI CHE PENSIONATI =

Roma, 8 dic. - (Adnkronos) - "I consiglieri municipali
scioperano contro la manovra taglia Municipi? Portero' loro l'elenco
dei consiglieri che guadagnano con un sistema obsoleto e che ne'
Comune ne' Provincia vogliono cancellare, cifre da capogiro". Lo
afferma il senatore dell'Italia dei Valori Stefano Pedica.

"Un consigliere che nella vita fa il meccanico si fa rimborsare
fino a 10mila euro al mese, un altro si fa nominare direttore generale
in una azienda per chiedere rimborsi da piu' di 6mila euro al mese.
Altri -prosegue Pedica- che hanno fatto nascere societa' fantasma e
che da anni incassano in rimborsi mensili piu' di quanto fattura la
societa' in un anno, altri cambiano residenza andando in altre regioni
per farsi rimborsare piu' di 4mila euro di spese chilometriche".

"Monti ci ha chiesto di denunciare sprechi o truffe? Eccolo
servito - conclude Pedica - Ho presentato da tempo esposti alla
procura di Roma, spero aprano finalmente un fascicolo in merito.
Zingaretti e Alemanno anticipino il governo Monti e mettano mano a
questa situazione che li vede da troppo tempo responsabili. Decidano
se mantenere un regolamento truffa Stato o cambiare politica. Questi
signori della politica locale hanno piu' a cuore le prebende illegali
o le riduzioni dei tagli alle pensioni minime?".

(Fro/Ct/Adnkronos)
08-DIC-11 11:55

NNNN

MANOVRA: BARBATO (IDV), MISURE SALVA CASTA E SALVA EVASORI

MANOVRA: BARBATO (IDV), MISURE SALVA CASTA E SALVA EVASORI

(ANSA) - ROMA, 8 DIC - ''Vogliono strizzare le prime case che
molti italiani non hanno ancora finito di pagare mentre le case
della Casta, qui a Montecitorio, vengono utilizzate gratis da
deputati, questori e vicepresidenti. Persone che non sanno cosa
vuol dire pagare affitto, Ici o Imu''. Lo dichiara Francesco
Barbato, capogruppo Idv in Commissione Finanze.
''L'Idv ha dato delle indicazioni alternative - ha spiegato
Barbato - mettere le mani sui grandi patrimoni, mettere le mani
nelle tasche dei concessionari giochi che devono 98 miliardi di
euro allo Stato, mettere le mani nelle tasche degli evasori. Ci
sono forzieri nelle banche svizzere stracolme di denaro degli
evasori. Questa manovra invece vuol mettere le mani addosso a
lavoratori a reddito fisso e pensionati ecco perche' e' una
manovra per la casta e una manovra per gli evasori''.
Quanto alla polemica su Ici e Chiesa il deputato afferma:
''Noi non vogliamo una Chiesa di privilegi. I beni dedicati ad
attivita' commerciali per b&b, per alberghi, devono essere
tassati come tutti gli altri immobili degli italiani. Ci sarebbe
un gettito di 700 milioni di euro ma soprattutto libereremmo una
chiesa troppo spesso vittima di arazzi e marmi. Noi, invece,
vogliamo una chiesa che parli di Vangelo''. (ANSA).

PAG
08-DIC-11 16:15 NNNN
MANOVRA: BORGHESI (IDV), ICI E CHIESA? PRINCIPIO DI TASSAZIONE UGUALE PER TUTTI =

Roma, 8 dic. (Adnkronos) - "Nessuno mette in discussione il
ruolo che la Chiesa cattolica svolge nelle sue attivita' assistenziali
a favore delle persone in difficolta', in Italia e nel resto del
mondo. E' vero, pero', che esiste anche un dovere di trasparenza nel
tenere ben separate attivita' economiche e attivita' benefiche. Dovere
che impone, per tutti, il rispetto di un principio dello Stato circa
la tassazione delle attivita' commerciali e dei beni a cio'
destinati''. Lo afferma, in una nota, il vice capogruppo Idv alla
Camera Antonio Borghesi che precisa

"Non si deve poi dimenticare - continua - che le attivita'
assistenziali e caritatevoli sono svolte anche con i fondi trasferiti
dallo Stato con l'otto per mille e la Chiesa viene avvantaggiata nella
ripartizione percependo non solo quanto devoluto dal contribuente ma
anche larga parte di quanto riferito a coloro che non hanno effettuato
alcuna scelta".

"L'Idv presentera' un emendamento affinche', in parita' di
condizioni, il principio di tassazione sia rispettato e uguale per
tutti, anche per le confessioni religiose", conclude Borghesi.

(Pan/Ct/Adnkronos)
08-DIC-11 16:04

NNNNManovra/ Idv: Su frequenze tv Berlusconi teme di perdere regalo
Belisario: Asta per assegnazione assoltamente necessaria

Roma, 8 dic. (TMNews) - "Berlusconi ha solo paura di perdere il
regalo miliardario che si era fatto quando era capo del governo".
Così il capogruppo dell`Italia dei Valori al Senato, Felice
Belisario, a proposito delle dichiarazioni dell`ex presidente del
Consiglio sulle frequenze tv digitali. "Una vera asta per
l`assegnazione delle frequenze tv - aggiunge - deve assolutamente
essere indetta, il cosiddetto beauty contest è solo un concorso
truccato per regalare le frequenze ai soliti noti, tra cui,
guarda caso, in prima linea c`è ovviamente Mediaset di
Berlusconi. L`Idv ha scritto una lettera al Ministro dello
Sviluppo economico, Corrado Passera, chiedendogli di revocare
subito la procedura per l`assegnazione gratuita delle frequenze
perché non è ammissibile rinunciare senza alcuna ragione a
diversi miliardi di euro mentre si impongono a lavoratori e
pensionati sacrifici durissimi. Se il governo vuole introdurre un
po` di vera equità nella manovra - conclude Belisario - deve
assolutamente impedire questo scandalo".

Red/Ska

081823 dic 11

CAMORRA: COSI' LA POLIZIA HA ARRESTATO IL BOSS DEI CASALESI ZAGARIA



CAMORRA: COSI' LA POLIZIA HA ARRESTATO IL BOSS DEI CASALESI ZAGARIA =

Caserta, 8 dic. (Adnkronos) - "Se fosse stata una perquisizione
di routine, attenta, scrupolosa, come ne facciamo tante, noi, il covo
di Michele Zagaria ieri non l'avremmo trovato". E' il racconto di un
poliziotto di prima linea che ha partecipato alle fasi preliminari del
blitz e poi all'operazione vera e propria che ha portato all'arresto
del numero uno

della camorra casalese Michele Zagaria, detto 'o Monaco'. Nella
questura di Caserta, dove due notti fa intorno alle 3 si sono mossi
400 poliziotti della Squadra mobile casertana, della sezione
criminalita' organizzata della Squadra mobile di Napoli, funzionari
del servizio centrale operativo e del reparto prevenzione crimine
Campania, rievocano i minuti cruciali dell'arresto dell'ex potente
capocamorra.

Nei giorni che hanno preceduto il blitz ci sono state varie
riunioni tra i funzionari delle Squadre mobili di Caserta e di Napoli
e del servizio centrale operativo di Roma. E' stato messo nero su
bianco con i dettagli dell'operazione, divisi in tre blocchi. (segue)

(Iam/Ct/Adnkronos)
08-DIC-11 15:19

NNNN
CAMORRA: COSI' LA POLIZIA HA ARRESTATO IL BOSS DEI CASALESI ZAGARIA (2) =

(Adnkronos) - L'obiettivo primario, la casa-bunker dove si
pensava si nascondesse il capo dei capi. Poi, la cinturazione di un
grumo di case a ridosso della villetta color giallo paglierino,
situato in via Mascagni dove dopo 16 anni di latitanza e' stato
scovato il boss Zagaria.

Infine il blocco di tutte le strade di Casapesenna, il paese del
boss, tanto amato e stimato dai suoi concittadini, pur consapevoli che
si trattasse di uno dei piu' pericolosi criminali della storia della
camorra campana. Due notti fa, queste tre fasi dovevano funzionare
alla perfezione: se uno solo di questi tre aspetti dell'operazione
fosse venuto meno, l'arresto di Zagaria rischiava di saltare.

Alle 3 di due notti fa mentre 50 poliziotti entravano nella
villa di Vincenzo Inquieto, altre decine di poliziotti perquisivano le
abitazioni di 25 fiancheggiatori e camorristi legati a Zagaria
ritenuti luogo possibile dove il boss avrebbe potuto trovare rifugio.
(segue)

(Iam/Ct/Adnkronos)
08-DIC-11 15:20

NNNNCAMORRA: COSI' LA POLIZIA HA ARRESTATO IL BOSS DEI CASALESI ZAGARIA (3) =

(Adnkronos) - Mentre in via Mascagni poliziotti e tecnici
specializzati sfondavano i muri e i pavimenti e destrutturavano la
villetta smontando finestre, persiane, imposte, i loro colleghi
presidiavano ininterrottamente le 25 abitazioni ritenute un possibile
ricovero per il numero uno dei criminali casalesi. La terza fase era
opera degli agenti del reparto di prevenzione e crimine che hanno
istituito posti di blocco in tutte le vie di accesso al paese, perfino
dinanzi ai tombini pronti a intervenire nel caso in cui il boss,
ipotesi da non scartare, fosse spuntato dal sottosuolo.

A questa operazione di tipo militare e' arrivato nel corso
dell'ultima riunione, poco prima del blitz, l'ok dei pm della
Direzione distrettuale antimafia di Napoli coordinata dal procuratore
Giovandomenico Lepore e dal procuratore aggiunto Federico Cafiero de
Raho.

Nove ore trascorse a sfondare, picconare e trivellare nella casa
bunker di Inquieto. A mezzogiorno si e' udita la voce del boss:
"basta, non sfondate, sono qui". Sotto il pavimento scorrevole del
bagno-lavanderia e' apparsa la testa di Michele Zagaria salito sulla
scaletta che portava nel covo. Poliziotti e magistrati sono scesi nel
bunker, un covo sofisticato, non un rifugio di passaggio ma, un luogo
ritenuto supersicuro nel quale probabilmente Zagaria si trovava da
diverse settimane. E mentre la Scientifica casertana eseguiva i
rilievi dell'ultimo rifugio del boss sopra esplodeva la felicita' dei
poliziotti casertani e napoletani.

(Iam/Ct/Adnkronos)
08-DIC-11 15:22
CAMORRA: MORABITO, ARRESTO ZAGARIA LA PIU' GRANDE SODDISFAZIONE PER UN POLIZIOTTO =
CAPO SQUADRA MOBILE DI CASERTA, E' STATO BELLO RIUSCIRE IN
QUESTA IMPRESA INSIEME AI COLLEGHI

Caserta, 8 dic. (Adnkronos) - "Arrestare un boss del calibro di
Michele Zagaria e' la piu' grande soddisfazione per un poliziotto
della Squadra mobile. Per me e' stato molto bello riuscire in questa
impresa, con i poliziotti delle Squadre mobili di Caserta e Napoli e
con i funzionari dello Sco". Esprime soddisfazione, il giorno dopo
l'arresto, il capo della Squadra mobile di Caserta, Angelo Morabito,
conversando con l'Adnkronos.

Protagonista nell'arresto del numero uno del clan dei Casalesi,
Morabito pochi minuti dopo avere messo le manette ai polsi del
camorrista che sembrava imprendibile era nella terza Alfa 159 che
precedeva l'auto con a bordo il boss Zagaria. Dietro di loro altre 50
auto civetta o con le insegne del corpo, a sirene spiegate e con i
lampeggianti accesi sfilavano a 100 all'ora nelle strade di
Casapesenna e Casal di Principe verso la Questura di Caserta. (segue)

(Iam/Ct/Adnkronos)
08-DIC-11 15:34

NNNN
CAMORRA: MORABITO, ARRESTO ZAGARIA LA PIU' GRANDE SODDISFAZIONE PER UN POLIZIOTTO (2) =

(Adnkronos) - Non siede sugli allori il capo della Mobile
casertana ma pensa gia' a come fare per assestare altri duri colpi
alla camorra casalese. "Ieri e' stata una giornata storica, anche da
un punto di vista professionale, una giornata probabilmente,
difficilmente ripetibile ma, adesso e' vietato fermarsi e bisogna
continuare a lavorare per arrestare gli altri affiliati e scoraggiare
i tanti cittadini scontenti per l'arresto del boss - spiega Morabito -
Bisogna continuare a lavorare come abbiamo fatto fino ad oggi con
questi magistrati della Direzione distrettuale antimafia, veramente
straordinari. Continueremo con lo stesso impegno messo per arrestare
Zagaria".

Il capo della Mobile casertana ha poi rivelato che "Zagaria ci
conosceva tutti, conosceva i nostri volti, sapeva di noi attraverso la
televisione". Il capo della Squadra mobile si dice fiducioso: "In un
anno e mezzo abbiamo arrestato tutti i latitanti piu' importanti della
cosca, l'intera area militare dei casalesi: Morelli, Salzano, Mario
Caterino, Emilio Di Caterino. Non ci sono piu' latitanti. Chi
cerchera' di prendere il loro posto trovera' pronta ad intervenire la
Polizia di Stato".

(Iam/Ct/Adnkronos)
08-DIC-11 15:37

NNNN


NNNN

Tav/ Questura di Torino: "In atto attacco paramilitare"

TAV: SECONDO POLIZIA ATTACCO PARAMILITARE DAI MANIFESTANTI =
(AGI) - Torino, 8 dic. - Un vero e proprio attacco parmilitare"
sarebbe stato effettuato, a quanto riferisce la polizia, da
parte dei manifestanti No Tav all'altezza dei cancelli 4 e 6
delle recinzioni a protezione del cantiere dell'alta velocita'
in Valsusa. La questura riferisce di gruppi organizzati, muniti
di casco, maschere antigas, guanti e giubbotti imbottiti di
colore scuro, e protetti da scudi di plexiglass, "che stanno
portando a segno il loro violento attacco al personale di
Polizia". Schermati dai manufatti in plexiglass e sostenuti da
una prima fila di manifestanti travisati, due o tre file di
facinorosi stanno operando un fitto e continuo lancio di pietre
all'indirizzo degli agenti. Si e' reso necessario, spiega la
polizia, l'impiego di alcuni lacrimogeni nel tentativo di
disperdere i manifestanti che, pero', grazie alle protezioni
antigas, riescono a mantenere a lungo la loro posizione. Al
momento, il gruppo piu' consistente e' stato gia' respinto
oltre il ponte della Val Clarea e la situazione dell'ordine
pubblico sarebbe al momento tornata alla normalita'. (AGI)
to2
081648 DIC 11

NNNNTav/ Questura di Torino: "In atto attacco paramilitare"
"violento attacco gruppi organizzati", polizia lancia lacrimogeni

Roma, 8 dic. (TMNews) - Intorno al cantiere Ltf in Val Susa in
corso "un attacco paramilitare", cos definisce la questura di
Torino l'azione di alcuni manifestanti No Tav, con "un fitto e
continuo lancio di pietre" nei confronti delle forze dell'ordine
schierate a difesa della recinzione. Un "attacco violento"
condotto da "gruppi organizzati", con caschi e maschere antigas.
E la polizia ha risposto con un lancio di lacrimogeni, riuscendo
a "normalizzare" la situazione.

"E' stato appena effettuato, all'altezza dei cancelli 4 e 6 del
cantiere, un vero e proprio attacco paramilitare nei confronti
del personale delle forze dell'ordine posto a protezione delle
recinzioni", spiega nell'ultimo bollettino una nota della
questura di Torino, sottolineando: "Gruppi organizzati muniti di
casco, maschere antigas, guanti e giubbotti imbottiti di colore
scuro, e protetti da scudi di plexiglass, stanno portando a segno
il loro violento attacco al personale di polizia". Un attacco
organizzato, sottolinea la questura: "Schermati dai manufatti in
plexiglass e sostenuti da una prima fila di manifestanti
travisati, due o tre file di facinorosi stanno operando un fitto
e continuo lancio di pietre all'indirizzo degli agenti". E "si
reso necessario - prosegue la questura - l'impiego di alcuni
lacrimogeni nel tentativo di disperdere i manifestanti che, per,
grazie alle protezioni antigas, riescono a mantenere a lungo la
loro posizione". "Al momento, il gruppo pi consistente stato
gi respinto oltre il ponte della Val Clarea e - conclude la nota
- la situazione dell'ordine pubblico al momento normalizzata".

Red/Gtu

081641 dic 11

CARCERI: SAPPE, DUE AGENTI AGGREDITI E FERITI A FOGGIA OGGI IN SERVIZIO

CARCERI: SAPPE, DUE AGENTI AGGREDITI E FERITI A FOGGIA OGGI IN SERVIZIO =
SETTE GIORNI DI PROGNOSI PER ENTRAMBI, DETENUTO FERMATO MENTRE
INALAVA GAS

Foggia, 8 dic. - (Adnkronos) - Sono regolarmente in servizio
oggi i due agenti di Polizia Penitenziaria che nel pomeriggio di ieri
hanno bloccato un detenuto che stava inalando gas da una bomboletta
utilizzata per cucinare, e per questo sono stati aggrediti riportando
contusioni varie ed una prognosi di sette giorni. Lo riferisce in una
nota il segretario nazionale del sindacato Sappe (Sindacato autonomo
polizia penitenziaria), Federico Pilagatti.

''Nonostante cio' - spiega - i due agenti hanno rinunciato alla
malattia ed oggi sono ritornati presso il carcere di via Casermette
per riprendere regolarmente il proprio servizio. Ancora una volta
parte dal carcere un gesto di grande professionalita', serieta' ed
attaccamento al proprio lavoro che dovrebbe far riflettere i tanti
benpensanti che pensano che nel carcere ci sia solo disumanita' e
violenza''.

''Ancora un gesto di due lavoratori responsabili - sottolinea
Pilagatti - che avrebbero anche potuto far finta di non vedere il
detenuto che con l'inalazione del gas metteva seriamente a repentaglio
la propria incolumita'''. (segue)

(Pas/Ct/Adnkronos)
08-DIC-11 17:51

NNNNCARCERI: SAPPE, DUE AGENTI AGGREDITI E FERITI A FOGGIA OGGI IN SERVIZIO (2) =
PUGLIA REGIONE CON PENITENZIARI PIU' AFFOLLATI D'ITALIA

(Adnkronos) - Si tratta di un metodo con cui molti detenuti si
suicidano nelle carceri italiane. Peraltro il gas determina, come la
droga, una momentanea estasi . Proprio per questo il Sappe in piu'
occasioni ha denunciato la presenza di bombolette di gas nelle sezioni
detentive e nelle celle dei detenuti ''che sono vere e proprie armi
pericolose e che tanti incidenti, anche gravi, hanno provocato in
Puglia, vedi Taranto, Lecce, Bari ecc. ecc. Quanto accaduto nel
carcere di Foggia - continua Pilagatti - deve far riflettere anche
sulla drammatica situazione che si vive nelle carceri pugliesi''.

La Puglia e' la regione piu' affollata di detenuti della
nazione, con oltre 4500 presenze a fronte di 2350 posti disponibili,
tra cui il Penitenziario del capoluogo dauno con oltre 730 detenuti a
fronte di 370 posti, di cui moltissimi pericolosi appartenenti alla
malavita di Foggia, di Cerignola e del Gargano ecc.ecc.

''A Foggia mancano oltre 50 agenti - continua il Sappe - mentre
in tutta la regione Puglia sono circa 500 le unita' di Polizia
Penitenziaria che servirebbero per assicurare livelli minimi di
sicurezza e la copertura di tutti i posti di servizio considerato che
sempre piu' frequentemente una unita' occupa piu' posti di servizio
contemporaneamente''. Il Sappe spera che ''la presenza di un ministro
della giustizia tecnico, riesca finalmente a fare quelle riforme che
servono per ridare dignita' all'Istituzione carcere, in ossequio alla
Costituzione Italiana, attualmente lasciata allo sbando e senza
nessuno che se ne occupi seriamente, se non per riscuotere a fine
mese, lauti compensi''.

(Pas/Ct/Adnkronos)
08-DIC-11 18:01

NNNN

PENSIONI: CANTONE (SPI-CGIL), STOP CONTANTI? E' ACCANIMENTO





PENSIONI: CANTONE (SPI-CGIL), STOP CONTANTI? E' ACCANIMENTO
ORA SI TOGLIE QUALCHE EURO DA NOSTRE TASCHE PER COMMISSIONI
(ANSA) - ROMA, 8 DIC - ''Non capiamo il perche' di tutto
questo accanimento contro i pensionati da parte del governo''.
Cosi' il segretario generale del sindacato dei pensionati della
Cgil (Spi), Carla Cantone, commenta la norma della manovra che
impone lo stop del pagamento in contanti per pensioni superiori
ai 500 euro erogate da amministrazioni pubbliche. ''Non vorremmo
- dice - che questa norma fosse un modo per togliere ancora
qualche euro dalle tasche dei pensionati italiani in favore
delle commissioni bancarie''. (ANSA).

MRG
08-DIC-11 18:11 NNNN

TAV: TRE FERMATI, FERITI TRA FORZE DELL'ORDINE

TAV: TRE FERMATI, FERITI TRA FORZE DELL'ORDINE

(ANSA) - GIAGLIONE (TORINO), 8 DIC - Tre manifestanti sono
stati bloccati dalle forze dell'ordine nel corso dell'ultimo
improvviso assalto alle recinzioni.
Alcuni carabinieri e poliziotti - tra cui un dirigente - sono
rimasti feriti o contusi. I No Tav si sono ritirati anche dalla
baita, che e' occupata dalle forze dell'ordine. (ANSA).

BRL/CLD
08-DIC-11 16:39 NNNN


TAV: TRE FERMATI, FERITI TRA FORZE DELL'ORDINE (2)

(ANSA) - GIAGLIONE (TORINO), 8 DIC - Nel corso
dell'intervento, le forze dell'ordine hanno recuperato, nei
pressi della baita, una sirena (con la quale i manifestanti
lanciavano i segnali), un estintore, alcuni caschi, due accette,
un martello, un paio di tenaglie, rudimentali scudi di
plexiglass e fuochi artificiali.
E' stata recuperata anche una bicicletta che risulta essere
stata rubata a Susa (Torino). (ANSA).

BRL/CLD
08-DIC-11 16:51 NNNN

PENSIONI:CAMUSSO,LINEA ROSSA RIVALUTAZIONE E'1.500-1.600EURO



PENSIONI:CAMUSSO,LINEA ROSSA RIVALUTAZIONE E'1.500-1.600EURO
PREOCCUPA CHIUSURA GOVERNO SU SISTEMA PENSIONISTICO
(ANSA) - BRUXELLES, 8 DIC - Rivalutazioni della pensioni
fino
''alla quarta fascia'', vale a dire 1.500-1.600 euro: questa e'
la linea rossa indicata dalla segretaria generale della Cgil
Susanna Camusso, intervenuta a margine dell'incontro tra il
gruppo S&D dei Socialisti e Democratici e i sindacati europei in
corso oggi pomeriggio al Parlamento Ue di Bruxelles. ''Abbiamo
chiesto (che la pensione, ndr) sia rivalutata fino alla quarta''
fascia, ha affermato Camusso, ''fino a comprendere le pensioni
che vengono dal lavoro operaio e da storie contributive
lunghe''.
Sull'aspetto della rivalutazione, la leader della Cgil
riconosce che ci sono ''cenni di movimento'' da parte del
governo. ''Ci preoccupa, invece'', sottolinea sempre Camusso,
''la chiusura del governo ad intervenire sul sistema
pensionistico, sulla scelta di abolire l'anzianita' e di fare un
enorme scalone per le lavoratrici''. Questa chiusura e' alla
base ''dello sciopero di luned e dello sciopero dei pubblici
dipendenti del 19, quella parte per noi deve essere cambiata''.
Altro aspetto da modificare, conclude il Segretario della
Cgil, e' quello relativo alla tassazione della casa, ''senn• la
sintesi di questa manovra e' un'enorme tassazione dei
lavoratori''. (ANSA)

Y6Y-TI
08-DIC-11 16:02 NNNN

MANOVRA: BARBATO (IDV), MISURE SALVA CASTA E SALVA EVASORI

MANOVRA: BARBATO (IDV), MISURE SALVA CASTA E SALVA EVASORI

(ANSA) - ROMA, 8 DIC - ''Vogliono strizzare le prime case che
molti italiani non hanno ancora finito di pagare mentre le case
della Casta, qui a Montecitorio, vengono utilizzate gratis da
deputati, questori e vicepresidenti. Persone che non sanno cosa
vuol dire pagare affitto, Ici o Imu''. Lo dichiara Francesco
Barbato, capogruppo Idv in Commissione Finanze.
''L'Idv ha dato delle indicazioni alternative - ha spiegato
Barbato - mettere le mani sui grandi patrimoni, mettere le mani
nelle tasche dei concessionari giochi che devono 98 miliardi di
euro allo Stato, mettere le mani nelle tasche degli evasori. Ci
sono forzieri nelle banche svizzere stracolme di denaro degli
evasori. Questa manovra invece vuol mettere le mani addosso a
lavoratori a reddito fisso e pensionati ecco perche' e' una
manovra per la casta e una manovra per gli evasori''.
Quanto alla polemica su Ici e Chiesa il deputato afferma:
''Noi non vogliamo una Chiesa di privilegi. I beni dedicati ad
attivita' commerciali per b&b, per alberghi, devono essere
tassati come tutti gli altri immobili degli italiani. Ci sarebbe
un gettito di 700 milioni di euro ma soprattutto libereremmo una
chiesa troppo spesso vittima di arazzi e marmi. Noi, invece,
vogliamo una chiesa che parli di Vangelo''. (ANSA).

PAG
08-DIC-11 16:15 NNNN




MANOVRA: CAMUSSO, PROTESTIAMO PERCHE' E' RECESSIVA E INIQUA
AL GR RAI, SI PREDICA EQUITA' MA PAGANO SEMPRE GLI STESSI
(ANSA) - ROMA, 8 DIC - ''Il perche' di questo sciopero si
puo' riassumere nella rivendicazione di cambiare la manovra che
sul piano delle tasse, dell'intervento sulle pensioni, sulla non
rivalutazione sulle pensioni, colpisce pesantemente i lavoratori
e da' per noi un effetto profondamente recessivo sul Paese'':
cosi' il segretario generale della Cgil, Susanna Camusso, ai
microfoni del Gr Rai.
Alla domanda se sia stata l'emergenza a ricompattare i
sindacati la Camusso ha risposto che ''si continuano ad
annunciare equita', ma la risposta e' invece che paga sempre la
stessa parte del Paese che ha gia' pagato in tutti questi anni.
E' la distanza tra gli annunci e le cose concrete che porta a
mobilitarsi''. La Camusso ha preso atto delle modifiche
annunciate sull'indicizzazione delle pensioni minime dicendo che
''e' importante che la Commissione Lavoro abbia indicato quelle
che sono poi le modifiche che Cgil, Cisl e Uil hanno proposto;
pero' oltre all'ordine del giorno servirebbero emendamenti
concreti e il fatto che diventino parte della manovra perche' il
solo ordine del giorno non cambia la situazione , questa e' la
preoccupazione che abbiamo''.
Per la Cgil inoltre, bisogna allargare la fascia di esenzione
dell'Imu sulla prima casa, ''mettendo nelle condizioni quelle
persone che hanno una casa di abitazione e redditi bassi di non
trovarsi di fronte alla perdita del reddito''.
Quanto alla possibilita' di uno sciopero entro fine mese la
Camusso ha risposto: ''Abbiamo proclamato lo sciopero lunedi',
abbiamo proclamato lo sciopero dei lavoratori pubblici per il
19, abbiamo indicato la nostra presenza con presidi sotto la
Camera ed il Senato per tutta la durata della discussione della
ed abbiamo detto che se non si ottengono risultati continueremo;
le forme ed i modi li vedremo man mano che continua la
discussione sulla base delle risposte che ci saranno''. (ANSA).

VG
08-DIC-11 09:38 NNNN
MANOVRA: CAMUSSO, E' RECESSIVA E INIQUA, ECCO PERCHE' SCIOPERIAMO =

Roma, 8 dic. (Adnkronos) - "Il perche' di questo sciopero si
puo' riassumere nella rivendicazione di cambiare la manovra che sul
piano delle tasse, dell'intervento sulle pensioni, sulla non
rivalutazione sulle pensioni, colpisce pesantemente i lavoratori e da'
per noi un effetto profondamente recessivo sul Paese". Lo ha affermato
la leader della Cgil, Susanna Camusso, intervistata dal Gr Rai.
(segue)

(Sec/Ct/Adnkronos)
08-DIC-11 10:32

NNNN

MANOVRA: CAMUSSO, E' RECESSIVA E INIQUA, ECCO PERCHE' SCIOPERIAMO (2) =

(Adnkronos) - E se sia stata l'emergenza a ricompattare i
sindacati, Camusso ha affermato: "Sicuramente sono le condizioni dei
lavoratori e la messa in discussione di condizioni molto importanti e
poi forse anche la misura del fatto che non c'e' stata una concreta
discussione, che si continuano ad annunciare equita' e poi la risposta
e' invece che paga sempre la stessa parte del Paese che ha gia' pagato
in tutti questi anni". "E' la distanza tra gli annunci e le cose
concrete che porta a mobilitarsi" ha detto ancora la leader del
sindacato di Corso Italia.

Riguardo il varco che sembra essersi aperto sulle pensioni e
sulle indicizzazioni, Camusso ha sottolineato che e' "importante che
la Commissione Lavoro ieri abbia indicato quelle che sono poi le
modifiche che Cgil, Cisl e Uil hanno proposto, hanno discusso ieri in
Commissione Bilancio. Il tema pero' e' che oltre all'ordine del giorno
servirebbero emendamenti concreti e il fatto che diventino parte della
manovra perche' il solo ordine del giorno non cambia la situazione ,
questa e' la preoccupazione che abbiamo".

Sulla possibilita' di variazioni sulla soglia di introduzione
dell'Imu, Camusso ha poi commentato: "Sulla nuova tassa sulla casa
abbiamo detto due cose: la prima e' che bisogna allargare la fascia di
esenzione, cioe' mettere nelle condizioni quelle persone che hanno una
casa di abitazione ma hanno redditi bassi di non trovarsi di fronte
alla perdita del reddito, penso ad esempio a tutte le pensioni sociali
ma penso ai lavori poveri o alla disoccupazione, quindi serve
allargare la fascia e poi serve anche che, se si sceglie come via di
tassazione dei patrimoni la casa, che sia una tassa progressiva e, per
come e' costruita nella manovra, e' invece esattamente all'opposto.
Paradossalmente pesa la casa di piu' su un reddito basso che non su un
reddito alto che ha molte case". (segue)

(Sec/Ct/Adnkronos)
08-DIC-11 10:33

NNNN

Manovra/ Stop equo indennizzo per cause di servizio

Manovra/ Stop equo indennizzo per cause di servizio

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Pillole di storia "8 DICEMBRE 1542 - MARIA STUARDA"

IL GIORNO DEI FATTI: 8 DICEMBRE 1542 - MARIA STUARDA =

Roma, 8 dic. - (Adnkronos) - Nata nel castello di Linlithgon l'8
dicembre 1542, la cattolica regina di Scozia Maria Stuarda tento' di
sottrarre ad Elisabetta il trono d'Inghilterra, complottando
conFilippo II di Spagna. Sfuggita ad una congiura in Scozia, si
rifugio' proprio dalla cugina-rivale, seguitando a tessere trame,
finche' fu arrestata, processata e decapitata il 7 febbraio del 1587.

(Ast/Ct/Adnkronos)
08-DIC-11 10:36

NNNN

MANOVRA: CAMUSSO, PROTESTIAMO PERCHE' E' RECESSIVA E INIQUA


MANOVRA: CAMUSSO, PROTESTIAMO PERCHE' E' RECESSIVA E INIQUA
AL GR RAI, SI PREDICA EQUITA' MA PAGANO SEMPRE GLI STESSI
(ANSA) - ROMA, 8 DIC - ''Il perche' di questo sciopero si
puo' riassumere nella rivendicazione di cambiare la manovra che
sul piano delle tasse, dell'intervento sulle pensioni, sulla non
rivalutazione sulle pensioni, colpisce pesantemente i lavoratori
e da' per noi un effetto profondamente recessivo sul Paese'':
cosi' il segretario generale della Cgil, Susanna Camusso, ai
microfoni del Gr Rai.
Alla domanda se sia stata l'emergenza a ricompattare i
sindacati la Camusso ha risposto che ''si continuano ad
annunciare equita', ma la risposta e' invece che paga sempre la
stessa parte del Paese che ha gia' pagato in tutti questi anni.
E' la distanza tra gli annunci e le cose concrete che porta a
mobilitarsi''. La Camusso ha preso atto delle modifiche
annunciate sull'indicizzazione delle pensioni minime dicendo che
''e' importante che la Commissione Lavoro abbia indicato quelle
che sono poi le modifiche che Cgil, Cisl e Uil hanno proposto;
pero' oltre all'ordine del giorno servirebbero emendamenti
concreti e il fatto che diventino parte della manovra perche' il
solo ordine del giorno non cambia la situazione , questa e' la
preoccupazione che abbiamo''.
Per la Cgil inoltre, bisogna allargare la fascia di esenzione
dell'Imu sulla prima casa, ''mettendo nelle condizioni quelle
persone che hanno una casa di abitazione e redditi bassi di non
trovarsi di fronte alla perdita del reddito''.
Quanto alla possibilita' di uno sciopero entro fine mese la
Camusso ha risposto: ''Abbiamo proclamato lo sciopero lunedi',
abbiamo proclamato lo sciopero dei lavoratori pubblici per il
19, abbiamo indicato la nostra presenza con presidi sotto la
Camera ed il Senato per tutta la durata della discussione della
ed abbiamo detto che se non si ottengono risultati continueremo;
le forme ed i modi li vedremo man mano che continua la
discussione sulla base delle risposte che ci saranno''. (ANSA).

VG
08-DIC-11 09:38 NNNN

TUMORI: SENO, CON DUE NUOVI FARMACI AUMENTA SOPRAVVIVENZA

TUMORI: SENO, CON DUE NUOVI FARMACI AUMENTA SOPRAVVIVENZA
FERMANO LA PROGRESSIONE DELLA MALATTIA PER DIVERSI MESI
(ANSA) - ROMA, 8 DIC - Due farmaci utilizzati nella lotta al
cancro hanno mostrato di allungare di alcuni mesi la
sopravvivenza delle donne colpite da tumore al seno, fermando la
progressione della malattia. Si tratta del pertuzumab e
dell'enverolimus, entrambi gia' usati come medicinali oncologici
che sono stati sperimentati in due studi clinici finanziati
dalle aziente produttrici, rispettivamente la Genentech e
Novartis. Gli studi sono stati presentati in occasione del San
Antonio Breast Cancer Symposium e pubblicati sul prestigioso New
England Journal of Medicine.
Il pretuzumab e' stato testato in un trial che ha coinvolto
808 donne con tumore al seno e ha mostrato di garantire alle
pazienti una sopravvivenza libera dalla progressione del tumore
di 18,5 mesi. Un risultato piu' favorevole rispetto ai 12,4 mesi
registrati dagli altri farmaci usati nello studio (trastuzumab e
docetaxel) e dal placebo.
Quanto all'enverolimus, gia' usato per il trattamento di
alcuni tumori rari e per quello del rene, nello studio della
Novartis si e' registrata una sopravvivenza libera da
progressione media di 7,4 mesi rispetto ai 3,2 per le pazienti
che hanno assunto il placebo o un altro farmaco, l'exemestane.
L'everolimus agisce inibendo la proteina mTOR che stimola la
crescita tumorale e la Novartis ha programmato di avviare le
procedure per l'approvazione di questo farmaco nella cura del
tumore del seno entro l'anno.(ANSA).

Y63-VC
08-DIC-11 14:13 NNNN

RUSSIA: SERVIZI SEGRETI CERCANO DI FERMARE PROTESTA SU FACEBOOK

RUSSIA: SERVIZI SEGRETI CERCANO DI FERMARE PROTESTA SU FACEBOOK =
(AGI) - Mosca, 8 dic. - I servizi segreti russi (Fsb) hanno
chiesto agli amministratori del popolare socialnetwork
Vkontakte, il Facebook in cirillico, di bloccare i sempre piu'
numerosi gruppi di protesta che nascono in rete. A denunciarlo
e' lo stesso fondatore di Vkontakte, il russo Pavel Durov. La
vicenda e' stata resa nota dagli amministratori del gruppo a
sostegno del blogger Alexei Navalny, arrestato in seguito alla
protesta del 5 dicembre, che ha portato a Mosca almeno 8.000
persone contro i brogli elettorali nelle legislative di
domenica scorsa. Il gruppo era finito sotto "un regime di
restrizione", ha spiegato ai responsabili Durov che ha poi
ordinato ai suoi programmatori di "cambiare l'algoritmo e
togliere ogni restrizione". Durov ha poi spiegato: "Negli
ultimi giorni l'Fsb ci ha chiesto di bloccare i gruppi
dell'opposizione, compreso il vostro". Gli amministratori del
gruppo a favore di Navalny hanno pubblicato sulla loro bacheca
lo screenshot della risposta di Durov, il quale ha rassicurato:
"In linea di principio noi non facciamo queste cose. Non so
come potra' finire per noi, ma per ora manteniamo questa
posizione". Ha poi ricordato che "Vkontakte e' al 100% una
compagnia apolitica", che non sostiene "ne' il potere, ne'
l'opposizione ne' nessun partito". (AGI
Ruy
081443 DIC 11

NNNN

TAV: TENTANO SFONDARE CORDONE FORZE ORDINE, RESPINTI

TAV: TENTANO SFONDARE CORDONE FORZE ORDINE, RESPINTI
LACRIMOGENI LANCIATI DALL'AUTOSTRADA
(ANSA) - GIAGLIONE (TORINO), 8 DIC - Alcuni lacrimogeni sono
stati lanciati dal tratto del viadotto dell'autostrada del
Frejus verso i dimostranti No Tav che, nel fondovalle, volevano
ripetere un tentativo di sfondamento del blocco delle forze
dell'ordine e raggiungere le recinzioni dell'area del cantiere
dell'alta velocita'.
Il primo tentativo dei No Tav era gia' stato respinto. Fra i
dimostranti ce n'erano alcuni provvisti di maschere antigas e
cesoie. (ANSA).

BRL
08-DIC-11 14:59 NNNN

MANOVRA: CAMUSSO, E' RECESSIVA E INIQUA, ECCO PERCHE' SCIOPERIAMO

MANOVRA: CAMUSSO, E' RECESSIVA E INIQUA, ECCO PERCHE' SCIOPERIAMO =

Roma, 8 dic. (Adnkronos) - "Il perche' di questo sciopero si
puo' riassumere nella rivendicazione di cambiare la manovra che sul
piano delle tasse, dell'intervento sulle pensioni, sulla non
rivalutazione sulle pensioni, colpisce pesantemente i lavoratori e da'
per noi un effetto profondamente recessivo sul Paese". Lo ha affermato
la leader della Cgil, Susanna Camusso, intervistata dal Gr Rai.
(segue)

(Sec/Ct/Adnkronos)
08-DIC-11 10:32

NNNN

MANOVRA: RELATORI, VERSO EMENDAMENTO UNICO SU ICI E PENSIONI

MANOVRA: RELATORI, VERSO EMENDAMENTO UNICO SU ICI E PENSIONI
PER COPERTURA SI PENSA A INNALZAMENTO ALIQUOTA CAPITALI SCUDATI
(ANSA) - ROMA, 8 DIC - I relatori potrebbero presentare un
emendamento unico per correggere la manovra sulla questione
dell'Ici-Imu sulla prima casa e sull'indicizzazione delle
pensioni. Lo hanno detto gli stessi relatori, Pier Paolo Baretta
(Pd) e Maurizio Leo (Pdl), a margine dei lavori della
Commissione Bilancio della Camera. Sono i temi ''su cui lavorare
- ha spiegato Baretta - ora bisogna sentire il governo e trovare
le coperture''. Per le risorse si pensa all'aumento del prelievo
sui capitali scudati, ora all'1,5%. (ANSA).

TU
08-DIC-11 12:01 NNNN
MANOVRA: RELATORI, VERSO EMENDAMENTO UNICO SU ICI E PENSIONI (2)

(ANSA) - ROMA, 8 DIC - Un'altra copertura che si sta
esplorando, ha proseguito Pier Paolo Baretta del Pd, riguarda le
risorse dell'asta frequenze. Per intervenire sul blocco delle
indicizzazioni servirebbero 2 miliardi di euro, riferisce sempre
Baretta citando stime della Ragioneria.
Quello che stanno pensando i relatori e' dunque ''piu' un
mini-emendamento che un maxi-emendamento - ha detto Baretta -
perche' l'impianto della manovra restera' quello proposto dal
governo''.
Per Maurizio Leo del Pdl ''il problema e' trovare le
coperture adeguate''.(ANSA).

TU
08-DIC-11 12:08 NNNN

Manovra/ Relatore: Serve pi equit, ridurre blocco pensioni

Manovra/ Relatore: Serve pi equit, ridurre blocco pensioni
Valutare ridefinizione franchigia per Imu

Roma, 8 dic. (TMNews) - La Commissione "deve affrontare
esplicitamente alcuni elementi di criticit presenti nelle scelte
del governo e intervenire, nel pi ampio spirito di
collaborazione con l'esecutivo, per proporre quei miglioramenti
che, pur confermando e sostenendo l'impianto e la struttura dei
provvedimenti adottati, alzino il tasso di equit di questa
importante manovra correttiva". E' quanto ha sottolineato il
relatore del Pd alla manovra, Pier Paolo Baretta, nel corso della
sua relazione nelle commissioni Bilancio e Finanze della Camera.

Secondo Baretta, "prioritario ridimensionare il blocco
dell'indicizzazione delle pensioni. Dobbiamo garantire che
dall'applicazione di tale misura siano esclusi tutti i pensionati
a rischio di povert secondo le stime dell'Istat.
Non possiamo creare nuovi poveri - ha detto il relatore - sarebbe
un effetto perverso per ragioni di principio e controproducente
anche sotto il profilo economico. E' pertanto auspicabile che si
ampli la platea di pensionati esclusi dal blocco
dell'indicizzazione".

Per quanto riguarda l'Imu, Baretta ha sottolineato che "la prima
casa non un bene di lusso" e "occorre evitare che l'Ici aggravi
la condizione di soggetti gi deboli, specie gli anziani".
Baretta ha quindi proposto di verificare con il governo la
possibilit di ridefinire la franchigia.

Gab

081212 dic 11

MANOVRA: ROMA;BICICLETTA VIOLA,TOUR DOVE CHIESA NON PAGA ICI



MANOVRA: ROMA;BICICLETTA VIOLA,TOUR DOVE CHIESA NON PAGA ICI
PROMOTORI, 306 IMMOBILI COMMERCIALI ESENTI TRA DOMUS E HOTEL
(ANSA) - ROMA, 8 DIC - In bici da Campo de' Fiori, nel cuore
del centro storico della Capitale, per toccare ''alcuni degli
oltre trecento immobili ad uso commerciale di Roma per cui la
Chiesa non paga l'Ici''. E' la biciclettata, dal titolo 'Santa
b'Ici', organizzata stamani da una rete di cittadini riuniti
attorno a uno dei principali animatori del Popolo Viola,
Gianfranco Mascia. Prima tappa l'Hotel Ponte Sisto, quattro
stelle, in via dei Pettinari, dove la pattuglia di cinque
manifestanti in bici, ha affisso un adesivo con su scritto:
''Immobile deIcizzato''. Subito staccato dal personale dell'
albergo. Ma, per i Viola, l'elenco dei beni ecclesiastici
Ici-esenti a Roma e' lungo: ben 306 tra case accoglienza, case
per ferie, domus, hotel e istituti vari. ''Sono immobili della
Chiesa ad uso commerciale o parzialmente commerciale esenti
dall'Ici. Tra questi - riferisce Mascia - c'e': l'Albergo
Giusti, l'Hotel Domus Pacis, l'Hotel Villa Rosa e tanti altri.
Se ci stiamo sbagliando e la Chiesa non ha niente da nascondere
ci faccia vedere le dichiarazioni Ici''.
''Gli organi di stampa vaticani rispondono che sono tutte
baggianate - sostiene Mascia - ma la verita' e' che basta che
all'interno dell'immobile destinato ad attivita' commerciale si
mantenga anche una piccola struttura destinata ad attivita' di
culto per garantire l'esenzione dall'Ici all'intero edificio. E'
cosi' che hotel e pensioni, case di cura e di riposo non pagano
l'Ici, magari solo perche' hanno fatto risultare che all'interno
c'e' una qualsiasi attivita' religiosa, un altarino, una
cappella. Ai cittadini italiani, in questi giorni, si stanno
chiedendo enormi sacrifici con la manovra. Alla Chiesa invece lo
Stato assicura privilegi anche commerciali scorretti''.
La 'Santa b'Ici', che si replica domenica mattina, dopo
l'Hotel Ponte Sisto, oggi ha toccato anche altre tappe tra cui
Casa di Santa Brigida, a piazza Farnese e la struttura gestita
dalle Suore Operaie e Benedettine di via di Largo Argentina. Qui
i manifestanti hanno citofonato per chiedere se c'era posto.
''Ci ha risposto una suora dicendo che ospitavano solo donne e
che era pieno al momento - riferisce Mascia - ripasseremo.
L'ultima tappa l'abbiamo fatta in via del Corso numero 437, dove
oltre alla Casa di San Carlo c'e' anche un negozio della Camper.
Abbiamo chiesto al gestore se erano in affitto e chi affittava
loro il locale. Ci ha risposto che paga alla Chiesa un affitto
molto caro''.
''E' un'ingiustizia - afferma Laura, una manifestante in bici
- con questa manovra i tanti cittadini che stanno male staranno
ancora peggio mentre la Chiesa mantiene i suoi privilegi. Io
sono un'impiegata ma ho una famiglia sulle spalle e ora se l'Ici
viene introdotta su altri parametri mi trovero' in grosse
difficolta' perche' ci hanno tagliato tutto e ci aumenteranno
tutto''.(ANSA).

YJ4-RO
08-DIC-11 14:26 NNNN

mercoledì 16 novembre 2011

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