Circ. 20-4-2011 n. 69 Prestazioni economiche di malattia, di maternità e di tubercolosi. Salari medi e convenzionali e altre retribuzioni o importi. Anno 2011. Emanata dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, Direzione centrale prestazioni a sostegno del reddito, Direzione centrale entrate, Direzione centrale pensioni. Circ. 20 aprile 2011, n. 69 (1). Prestazioni economiche di malattia, di maternità e di tubercolosi. Salari medi e convenzionali e altre retribuzioni o importi. Anno 2011. (1) Emanata dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, Direzione centrale prestazioni a sostegno del reddito, Direzione centrale entrate, Direzione centrale pensioni. Ai Dirigenti centrali e periferici Ai Direttori delle Agenzie Ai Coordinatori generali, centrali e periferici dei Rami professionali Al Coordinatore generale medico legale e dirigenti medici e, p.c.: Al Commissario straordinario Al Presidente e ai componenti del Consiglio di indirizzo e vigilanza Al Presidente e ai componenti del collegio dei sindaci Al Magistrato della Corte dei Conti delegato all’esercizio del controllo Ai Presidenti dei comitati amministratori di fondi, gestioni e casse Al Presidente della commissione centrale per l’accertamento e la riscossione dei contributi agricoli unificati Ai Presidenti dei comitati regionali Ai Presidenti dei comitati provinciali A) Retribuzioni di riferimento. Ai fini della liquidazione delle indennità di malattia, di maternità e di tubercolosi, la cui misura deve essere calcolata con riferimento a periodi di paga compresi nell’anno 2011, si portano a conoscenza gli importi giornalieri sulla cui base vanno determinate, per le seguenti categorie di lavoratori interessati, le prestazioni economiche di cui trattasi. Si ricorda che, relativamente all’indennità di tubercolosi, i criteri indicati valgono soltanto per i primi 180 giorni di assistenza per i soggetti che hanno diritto all’indennità di malattia; per le restanti categorie aventi diritto all’indennità di tubercolosi, ma non a quella di malattia, si rammenta che le prestazioni vanno erogate commisurandole alla misura fissa. 1) LAVORATORI SOCI DI SOCIETÀ E DI ENTI COOPERATIVI ANCHE DI FATTO DI CUI AL D.P.R. 30 APRILE 1970, N. 602, ART. 4 (malattia, maternità e tubercolosi). Come è noto, a decorrere dal 1° gennaio 2007, la retribuzione imponibile ai fini contributivi (v. Circ. 6 febbraio 2007, n. 34) ed utile ai fini della liquidazione delle prestazioni economiche di malattia, maternità e tubercolosi deve essere determinata secondo le norme previste per la generalità dei lavoratori (art. 6, D.Lgs. n. 314/1997 e art. 1, comma 1, del D.L. n. 338/1989, convertito in legge n. 389/1989). Pertanto, anche per i lavoratori in epigrafe, i trattamenti economici previdenziali in oggetto relativi ad eventi indennizzabili sulla scorta di periodi di paga cadenti nell’anno 2011 - e, cioè, quelli insorti a partire dal 1° febbraio 2011, salvo che l’evento, pur iniziato nel mese di gennaio 2011, debba essere indennizzato con la retribuzione del medesimo mese in quanto il rapporto di lavoro è sorto nel mese di gennaio 2011 [1] - sono da liquidare sulla base di una retribuzione comunque non inferiore al minimale giornaliero di legge, che è pari, per il 2011, ad euro 44,49 (v. Circ. 1 febbraio 2011, n. 24). [1] V. circolare n. 134386 AGO del 6 aprile 1982. 2) LAVORATORI AGRICOLI A TEMPO DETERMINATO (malattia, maternità e tubercolosi). L’art. 1, comma 5, della legge n. 81/2006, di conversione del D.L. n. 2/2006, ha disposto che, a decorrere dal 1° gennaio 2006, la retribuzione da prendere a base “ai fini del calcolo delle prestazioni temporanee in favore degli operai agricoli a tempo determinato e assimilati” è quella indicata all’art. 1, comma 1, del D.L. n. 338/1989, convertito nella legge n. 389/1989, e cioè la retribuzione stabilita “dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale, ovvero da accordi collettivi o contratti individuali, qualora ne derivi una retribuzione di importo superiore a quello previsto dal contratto collettivo”. È venuta meno quindi la possibilità, prevista dall’art. 4 del D.Lgs. n. 146/1997, di far riferimento, ai fini erogativi di interesse, ai salari convenzionali. Con riguardo alla determinazione della retribuzione di riferimento ed alla individuazione dei dati salariali utili per la liquidazione delle prestazioni di malattia e maternità, si rinvia a quanto già chiarito nel messaggio n. 29676 del 7 dicembre 2007. Si ricorda, ad ogni modo, che la retribuzione di base per la liquidazione delle prestazioni non può essere inferiore al minimale di legge indicato, per il 2011, nella Circ. 1 febbraio 2011, n. 24 (Allegato 1, Tabella A, anno 2011, operaio agricoltura), pari a euro 39,58. 3) COMPARTECIPANTI FAMILIARI E PICCOLI COLONI (malattia, maternità e tubercolosi). Come già comunicato con Circ. 30 giugno 2010, n. 79, con D.Dirett. 21 aprile 2010 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (pubblicato sulla G.U. n. 99 del 29 aprile 2010), sono state determinate, per ciascuna provincia, le retribuzioni medie giornaliere valide per l’anno 2010 ai fini previdenziali (v. tabella allegata). Per quanto si riferisce ai riflessi sull’erogazione delle prestazioni economiche di malattia e di tubercolosi (per i primi 180 giorni di assistenza), si ricorda che dette retribuzioni sono utilizzabili soltanto nei confronti dei lavoratori in questione (compartecipanti familiari e piccoli coloni), limitatamente ai quali, nell’ambito del settore agricolo, continuano a trovare applicazione i salari medi convenzionali determinati anno per anno per ciascuna provincia con i decreti previsti dall’art. 28 del D.P.R. n. 488/1968 (v. circolare 2 marzo 2000, n. 56, paragrafo 2, e messaggio 19 dicembre 2001, n. 955). Eventuali prestazioni riferite ad eventi indennizzabili sulla base di periodi di paga cadenti nell’anno 2010 (in proposito v. Circ. n. 134386 AGO del 6 aprile 1982) e liquidate temporaneamente ai lavoratori predetti sulla scorta dei salari convenzionali stabiliti per il 2009, dovranno essere, pertanto, riliquidate sulla base dei nuovi importi. I salari applicabili per l’anno 2011 saranno comunicati non appena disponibili: nel frattempo, come di consueto, saranno utilizzati, in via temporanea e salvo conguaglio, i salari validi per l’anno 2010. Per quanto riguarda le prestazioni economiche di maternità, si ribadisce (v. Circ. 11 marzo 2010, n. 37) che le stesse, a decorrere dal 2010, sono liquidate sulla base del reddito medio convenzionale giornaliero valido per la determinazione della misura delle pensioni (art. 2, comma 153, della L. 23 dicembre 2009, n. 191 - Legge finanziaria per l’anno 2010). Pertanto, eventuali prestazioni di maternità riferite ad eventi indennizzabili sulla base di periodi di paga cadenti nell’anno 2010 e liquidate temporaneamente sulla scorta del reddito medio convenzionale giornaliero valido, per l’anno 2009 (Euro 48,98), ai fini della determinazione della misura delle pensioni, dovranno essere riliquidate sulla base del nuovo importo pari a Euro 50,35 (v. Circ. 17 maggio 2010, n. 65). Il reddito applicabile per l’anno 2011 ai fini dell’erogazione delle prestazioni di maternità saràcomunicato non appena disponibile: nel frattempo sarà utilizzato, in via temporanea e salvo conguaglio, il reddito valido per l’anno 2010, pari a Euro 50,35. 4) LAVORATORI ITALIANI OPERANTI ALL’ESTERO IN PAESI EXTRACOMUNITARI (malattia, maternità e tubercolosi). Con D.M. 3 dicembre 2010 il Ministero del lavoro e delle politiche sociali (G.U. n. 300 del 24 dicembre 2010), di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, ha determinato le retribuzioni convenzionali da prendere a base per il calcolo dei contributi dovuti per l’anno 2011 a favore dei lavoratori italiani operanti all’estero, in Paesi extracomunitari, per le assicurazioni obbligatorie non contemplate da accordi in materia di sicurezza sociale. Le predette retribuzioni, utilizzabili anche per la liquidazione delle prestazioni economiche di malattia, maternità e tbc per le quali sono da prendere a riferimento le retribuzioni relative all’anno 2011, sono riportate nella Circ. 9 febbraio 2011, n. 31. LAVORATRICI ITALIANE E STRANIERE ADDETTE AI SERVIZI DOMESTICI E FAMILIARI (maternità). Ai fini del calcolo dell’indennità per congedo di maternità (astensione obbligatoria e interdizione anticipata dal lavoro), il cui inizio si colloca nel 2011, devono essere utilizzate le seguenti retribuzioni convenzionali orarie (v. Circ. 1 febbraio 2011, n. 23): - euro 6,50 per le retribuzioni orarie effettive fino a euro 7,34; - euro 7,34 per le retribuzioni orarie effettive superiori a Euro 7,34 e fino a euro 8,95; - euro 8,95 per le retribuzioni orarie effettive superiori a euro 8,95; - euro 4,72 per i rapporti di lavoro con orario superiore a 24 ore settimanali. 6) LAVORATRICI AUTONOME: ARTIGIANE, COMMERCIANTI, COLTIVATRICI DIRETTE, COLONE, MEZZADRE, IMPRENDITRICI AGRICOLE PROFESSIONALI (maternità). L’indennità per i due mesi precedenti la data del parto e per i tre mesi successivi alla stessa data, l’indennità per congedo parentale nonché quella per interruzione della gravidanza devono essere calcolate utilizzando i seguenti importi: - coltivatrici dirette, colone, mezzadre, imprenditrici agricole professionali: euro 38,96, corrispondenti al limite minimo di retribuzione giornaliera fissata per l’anno 2010 per la qualifica di operaio dell'agricoltura (tab. A allegata alla Circ. 2 febbraio 2010, n. 16), con riferimento alle nascite avvenute nel 2011 (anche quando il periodo indennizzabile abbia avuto inizio nel 2010); - artigiane: euro 44,49, corrispondenti al limite minimo di retribuzione giornaliera fissata per l’anno 2011 per la qualifica di impiegato dell’artigianato (tab. A allegata alla Circ. 1 febbraio 2011, n. 24), con riferimento agli eventi per i quali il periodo indennizzabile abbia inizio nel 2011; - commercianti: euro 44,49, corrispondenti al limite minimo di retribuzione giornaliera fissata per l’anno 2011 per la qualifica di impiegato del commercio (tab. A allegata alla Circ. 1 febbraio 2011, n. 24), con riferimento agli eventi per i quali il periodo indennizzabile abbia inizio nel 2011. B) Importi di riferimento per altre prestazioni. 1) LAVORATORI ISCRITTI ALLA GESTIONE SEPARATA DEI LAVORATORI AUTONOMI DI CUI ALLA LEGGE N. 335/1995 (malattia e maternità). Generalità La legge 24 dicembre 2007, n. 247, all’art. 1, comma 79, ha stabilito, a partire dal 1° gennaio 2008 e fino all’anno 2010, l’aumento di un punto percentuale delle aliquote contributive pensionistiche e di computo per tutti gli iscritti alla Gestione Separata. L’art. 1, comma 10, della legge 24 dicembre 2007, n. 247 aveva previsto, a decorrere dal 1° gennaio 2011, un innalzamento nella misura di 0,09 punti percentuali dell’aliquota contributiva di finanziamento; tuttavia, il comma 39 dell’art. 1, della legge 13 dicembre 2010, n. 220 (legge di stabilità 2011) ha abrogato il citato comma 10 (v. Circ. 9 febbraio 2011, n. 30). Peraltro, l’aliquota contributiva aggiuntiva istituita dall’art. 59 della L. n. 449/1997, e successive modificazioni, ai fini dell’erogazione dell’indennità di maternità, dell’assegno per il nucleo familiare e del trattamento di malattia per degenza ospedaliera (prima stabilita nella misura dello 0,50%) è pari, a far data dal 7/11/2007, allo 0,72% (v. Msg. 9 novembre 2007, n. 27090). In conseguenza del quadro normativo sopra riassunto, l’aliquota contributiva complessiva dovuta per i soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie risulta anche per l’anno 2011 pari al 26,72%. Il contributo mensile utile ai fini dell’accertamento del requisito richiesto si ottiene, quindi, per l’anno 2011, applicando l’aliquota del 26,72% sul minimale di reddito di cui all’art. 1, comma 3, della L. n. 233/1990 che è pari, per il suddetto anno, a euro 14.552,00. Conseguentemente, il contributo mensile utile è pari ad euro 324,02. Per gli eventi insorti nel 2011, il limite di reddito previsto ai fini dell’erogazione dell’indennità per degenza ospedaliera e dell’indennità di malattia corrisponde ad euro 64.502,9 (= 70% del massimale 2010, pari ad euro 92.147,00 - Circ. 2 febbraio 2010, n. 13). Indennità di malattia a favore di collaboratori a progetto e categorie assimilate (art. 1, comma 788, legge n. 296/2006) La misura della prestazione è pari al 50% dell’importo corrisposto a titolo di indennità per degenza ospedaliera a favore dei lavoratori iscritti alla Gestione Separata. Pertanto, l’indennità di malattia andrà calcolata - applicando la percentuale del 4%, del 6% o dell’8% a seconda delle mensilità di contribuzione accreditate nei 12 mesi precedenti l’evento - assumendo a riferimento l’importo che si ottiene dividendo per 365 il massimale contributivo di cui all’art. 2, comma 18, della legge n. 335/1995, valido per l’anno di inizio della malattia. Conseguentemente, per le malattie iniziate nell’anno 2011, anno nel quale il massimale contributivo suddetto è risultato pari a euro 93.622,00 (Circ. 9 febbraio 2011, n. 30), l’indennità sarà calcolata su euro 256,50 (euro 93.622,00 diviso 365) e corrisponderà, per ogni giornata indennizzabile, a: - euro 10,26 (4%), se nei 12 mesi precedenti l’evento risultano accreditate da 3 a 4 mensilità di contribuzione; - euro 15,39 (6%), se nei 12 mesi precedenti l’evento risultano accreditate da 5 a 8 mensilità di contribuzione; - euro 20,52 (8%), se nei 12 mesi precedenti l’evento risultano accreditate da 9 a 12 mensilità di contribuzione. Degenza ospedaliera Come è noto, secondo i criteri vigenti (v. Circ. 23 luglio 2001, n. 147), l’indennità in questione va calcolata - con percentuali diverse (8%, 12%, 16%) a seconda della contribuzione attribuita nei dodici mesi precedenti il ricovero - sull’importo che si ottiene dividendo per 365 il massimale contributivo di cui all’art. 2, comma 18, della citata legge 8 agosto 1995, n. 335, valido per l’anno nel quale ha avuto inizio l’evento. Conseguentemente, per le degenze iniziate nell’anno 2011, l’indennità, calcolata su euro 256,50, corrisponderà, per ogni giornata indennizzabile, a: - euro 20,52 (8%), in caso di accrediti contributivi da 3 a 4 mesi; - euro 30,78 (12%), in caso di accrediti contributivi da 5 a 8 mesi; - euro 41,04 (16%), in caso di accrediti contributivi da 9 a 12 mesi. 2) ASSEGNI DI MATERNITÀ CONCESSI DAI COMUNI. Come reso noto con Circ. 23 marzo 2011, n. 56, la variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, da applicarsi per l’anno 2011, è pari allo 1,6%. Pertanto, gli importi dell’assegno di maternità del Comune e dei requisiti reddituali, di cui all’art. 74 del D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151 validi per le nascite avvenute nel 2011, nonchè per gli affidamenti e le adozioni il cui ingresso in famiglia sia avvenuto nel 2011, sono i seguenti: - assegno di maternità (in misura piena) = euro 316,25 mensili per complessivi euro 1.581,25; - indicatore della situazione economica (I.S.E.) con riferimento ai nuclei familiari con tre componenti = euro 32.967,39. 3) ASSEGNI DI MATERNITÀ DELLO STATO CONCESSI DALL’INPS. L’importo dell’assegno di maternità dello Stato, di cui all’art. 75 del D.Lgs. n. 151/2001, validi per le nascite avvenute nel 2011, nonchè per gli affidamenti preadottivi e le adozioni dei minori il cui ingresso in famiglia sia avvenuto nel 2011, è pari a euro 1.946,88 (misura intera), tenuto conto che la variazione dell’indice ISTAT da applicarsi per il 2011 è, come detto al paragrafo precedente, pari all'1,6 per cento [2]. [2] Si rammenta che per il 2010 l’importo dell’assegno dello Stato era pari a Euro 1.916,22. 4) LIMITI DI REDDITO PER L’INDENNIZZABILITÀ DEL CONGEDO PARENTALE NEI CASI PREVISTI DALL’ART. 34, COMMA 3, DEL D.LGS. N. 151/2001. In base al D.M. 19 novembre 2010 (G.U. n. 279 del 29 novembre 2010), che stabilisce nella misura dell'1,4% la percentuale di variazione per il calcolo della perequazione automatica delle pensioni da attribuire in via previsionale per l’anno 2011, il valore provvisorio dell’importo annuo del trattamento minimo pensionistico per il 2011 è pari a euro 6.076,59 (v. tabella B della Circ. 30 dicembre 2010, n. 167). Tale importo, come è noto, è da prendere a riferimento ai fini dell’indennità per congedo parentale nei casi previsti dal comma 3 dell’art. 34 del D.Lgs. n. 151/2001 (v. Circ. 6 giugno 2000, n. 109, Circ. 17 gennaio 2003, n. 8 e Circ. 4 febbraio 2008, n. 16), nel senso che il genitore che nel 2011 chiede periodi di congedo parentale ulteriori rispetto a quelli di cui ai commi 1 e 2 dell’art. 32 del citato decreto, ha diritto alla indennità nella misura del 30% se il proprio reddito individuale è inferiore a due volte e mezzo l’importo annuo del trattamento minimo di pensione: per il 2011 il valore provvisorio di tale importo risulta, pertanto, pari a euro 15.191,47 (= 6.076,59 x 2,5). Si fa riserva di comunicare il valore definitivo del suddetto importo annuo per il 2011, qualora lo stesso dovesse risultare diverso da quello provvisorio sopra indicato. 5) ART. 42, COMMA 5, D.LGS. N. 151/2001 - INDENNITÀ ECONOMICA E ACCREDITO FIGURATIVO PER I PERIODI DI CONGEDO RICONOSCIUTI IN FAVORE DEI FAMILIARI DI PORTATORI DI HANDICAP. IMPORTI MASSIMI PER L’ANNO 2010. Come è noto (v. Circ. 15 gennaio 2007, n. 14), l’importo di 70 milioni di lire (pari a euro 36.151,98) per il 2001, da rivalutarsi annualmente, a partire dal 2002, sulla base delle variazioni dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, deve rappresentare il tetto massimo complessivo annuo dell’onere relativo al beneficio di cui all’art. 42, comma 5, del D.Lgs. n. 151/2001 e deve essere ripartito fra indennità economica ed accredito figurativo. L’ammontare delle due voci di spesa sopra indicate deve essere determinato prendendo a riferimento l’importo complessivo annuo stabilito dalla norma e l’aliquota pensionistica IVS vigente per lo stesso anno nell’ordinamento pensionistico interessato. La differenza fra l’importo complessivo annuo e il valore ottenuto dalla predetta operazione costituirà il costo massimo della copertura figurativa annua. Considerato il limite complessivo di spesa ed il costo della copertura figurativa, l’importo della retribuzione figurativa da accreditare rapportato al periodo di congedo non potrà comunque eccedere l’importo massimo dell’indennità economica. In attuazione di quanto precede, vengono riportati, per l’anno 2011, sulla base della variazione dell’indice Istat dell'1,6%, il tetto massimo complessivo dell’indennità per congedo straordinario e del relativo accredito figurativo, i valori massimi dell’indennità economica, annuale e giornaliera (tabella 1), calcolati tenendo conto dell’aliquota contributiva del 33% (FPLD), nonché gli importi massimi di retribuzione figurativa (tabella 2) accreditabili a copertura dei periodi di congedo fruiti nell’anno in corso. TABELLA 1 Valori massimi dell’indennità economica (importi in EURO, calcolati secondo l’aliquota del 33%) A B C D Anno Importo complessivo annuo Importo massimo annuo indennità Importo massimo giornaliero indennità 2011 44.276,32 33.290,00 91,21 TABELLA 2 Valori massimi di retribuzione figurativa accreditabile (importi calcolati in EURO secondo l’aliquota del 33%) A B C D Anno Retribuzione figurativa massima annua Retribuzione figurativa massima settimanale Retribuzione figurativa massima giornaliera 2011 33.290,00 640,19 91,21 Il Direttore generale Nori Allegato 1 Provincia Retribuzione in euro Contributo giornaliero in euro Contributo base in euro AGRIGENTO 57,93 15,75 0,06 ALESSANDRIA 66,39 18,05 0,07 ANCONA 62,51 17,00 0,07 AOSTA 61,49 16,72 0,07 AREZZO 62,84 17,09 0,07 ASCOLI PICENO 59,54 16,19 0,07 ASTI 62,85 17,09 0,07 AVELLINO 60,87 16,55 0,07 BARI 58,13 15,81 0,06 BELLUNO 65,46 17,80 0,07 BENEVENTO 59,23 16,10 0,07 BERGAMO 66,59 18,11 0,07 BIELLA 64,15 17,44 0,07 BOLOGNA 63,35 17,22 0,07 BOLZANO 64,05 17,42 0,07 BRESCIA 64,18 17,45 0,07 BRINDISI 60,11 16,34 0,07 CAGLIARI 60,19 16,37 0,07 CALTANISSETTA 59,27 16,12 0,07 CAMPOBASSO 52,86 14,37 0,06 CASERTA 56,03 15,23 0,06 CATANIA 60,28 16,39 0,07 CATANZARO 60,09 16,34 0,07 CHIETI 59,10 16,07 0,06 COMO 65,55 17,82 0,07 COSENZA 56,08 15,25 0,06 CREMONA 64,96 17,66 0,07 CROTONE 52,39 14,24 0,06 CUNEO 60,28 16,39 0,07 ENNA 62,41 16,97 0,07 FERRARA 63,95 17,39 0,07 FIRENZE 63,57 17,28 0,07 FOGGIA 65,55 17,82 0,07 FORLÍ/RIMINI 63,70 17,32 0,07 FROSINONE 51,98 14,13 0,06 GENOVA 61,34 16,68 0,07 GORIZIA 61,65 16,76 0,07 GROSSETO 63,03 17,14 0,07 IMPERIA 59,15 16,08 0,07 ISERNIA 55,80 15,17 0,06 LA SPEZIA 60,21 16,37 0,07 L'AQUILA 61,16 16,63 0,07 LATINA 61,48 16,72 0,07 LECCE 58,20 15,82 0,06 LECCO 65,36 17,77 0,07 LIVORNO 62,07 16,88 0,07 LODI 63,68 17,31 0,07 LUCCA 62,41 16,97 0,07 MACERATA 61,33 16,68 0,07 MANTOVA 66,78 18,16 0,07 MASSA CARRARA 55,72 15,15 0,06 MATERA 57,71 15,69 0,06 MESSINA 60,09 16,34 0,07 MILANO 62,79 17,07 0,07 MODENA 68,04 18,50 0,07 NAPOLI 58,96 16,03 0,06 NOVARA 64,45 17,52 0,07 NUORO 65,76 17,88 0,07 ORISTANO 66,13 17,98 0,07 PADOVA 65,55 17,82 0,07 PALERMO 60,35 16,41 0,07 PARMA 66,70 18,14 0,07 PAVIA 65,50 17,81 0,07 PERUGIA 64,87 17,64 0,07 PESARO URBINO 59,47 16,17 0,07 PESCARA 59,78 16,25 0,07 PIACENZA 66,71 18,14 0,07 PISA 62,99 17,13 0,07 PISTOIA 66,49 18,08 0,07 PORDENONE 61,87 16,82 0,07 POTENZA 52,59 14,30 0,06 PRATO 63,24 17,19 0,07 RAGUSA 59,30 16,12 0,07 RAVENNA 61,95 16,84 0,07 REGGIO CALABRIA 57,27 15,57 0,06 REGGIO EMILIA 67,37 18,32 0,07 RIETI 59,84 16,27 0,07 ROMA 74,21 20,18 0,08 ROVIGO 62,20 16,91 0,07 SALERNO 59,81 16,26 0,07 SASSARI 59,45 16,16 0,07 SAVONA 60,05 16,33 0,07 SIENA 64,85 17,63 0,07 SIRACUSA 61,48 16,72 0,07 SONDRIO 62,13 16,89 0,07 TARANTO 57,50 15,63 0,06 TERAMO 58,20 15,82 0,06 TERNI 59,95 16,30 0,07 TORINO 65,52 17,81 0,07 TRAPANI 59,53 16,19 0,07 TRENTO 70,36 19,13 0,08 TREVISO 66,55 18,09 0,07 TRIESTE 61,27 16,66 0,07 UDINE 60,39 16,42 0,07 VARESE 67,00 18,22 0,07 VENEZIA 64,66 17,58 0,07 VERB.C.OSSOLA 67,18 18,27 0,07 VERCELLI 65,50 17,81 0,07 VERONA 63,72 17,32 0,07 VIBO VALENTIA 58,01 15,77 0,06 VICENZA 65,39 17,78 0,07 VITERBO 60,27 16,39 0,07 L. 23 dicembre 2009, n. 191, art. 2 D.P.R. 30 aprile 1970, n. 602, art. 4 L. 8 agosto 1995, n. 335, art. 2 L. 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 788 D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151, art. 34 D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151, art. 42 D.Dirett. 21 aprile 2010 D.M. 3 dicembre 2010 D.M. 19 novembre 2010
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martedì 28 giugno 2011
Aggiornamento degli importi per indennità di malattia, maternità e tubercolosi Come ogni anno l'INPS provvede ad aggiornare gli importi che devono essere considerati per la determinazione delle prestazioni economiche di malattia, maternità e tubercolosi.I.N.P.S. (Istituto nazionale della previdenza sociale)
Fondi alle scuole per la retribuzione dello straordinario Il 31 maggio scorso è stato siglato l'accordo sui fondi alle scuole per retribuire gli incarichi connessi alla realizzazione del piano dell'offerta formativa delle istituzioni scolastiche. I finanziamenti dovrebbero essere versati nelle casse delle scuole già a partire dal 1 settembre e serviranno per retribuire gli incarichi dei docenti e del personale Ata, oltre che per le sostituzioni e per le indennità di lavoro notturno, festivo, di bilinguismo e trilinguismo.
Cassazione "...Nocività dell'ambiente di lavoro e malattia professionale..."
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ROSELLI Federico - Presidente
Dott. TOFFOLI Saverio - Consigliere
Dott. IANNIELLO Antonio - rel. Consigliere
Dott. BALESTRIERI Federico - Consigliere
Dott. TRICOMI Irene - Consigliere
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso 10450-2007 proposto da:
#################, elettivamente domiciliato in
--
- ricorrente -
contro
--
--
- controricorrenti -
e contro
--
- intimata -
avverso la sentenza n. 37/2006 della SEZ. DIST.
CORTE D'APPELLO di TARANTO, depositata il 31/03/2006 R.G.N. 4/05;
udita la relazione della causa svolta nella
pubblica udienza del 30/03/2011 dal Consigliere Dott. ANTONIO IANNIELLO;
udito l'Avvocato ALIBBRTI BENIAMINO;
udito l'Avvocato GIANNI GAETANO per delega
BOCCIA FRANCO RAIMONDO e SCHIAVONE ENRICO CLAUDIO;
udito il P.M. in persona del Sostituto
Procuratore Generale Dott. APICE Umberto che ha concluso per l'accoglimento del
ricorso.
Fatto
Con ricorso notificato il 30 marzo 2007,
################# chiede, con quattro motivi, la cassazione della sentenza
depositata il 31 marzo 2006, con la quale la Corte d'appello di Lecce ha
confermato la decisione di primo grado, di rigetto della domanda da lui svolta
nei confronti della I. s.p.a. - sua datrice di lavoro dal 6 luglio 1970 al 31
gennaio 1996 - di risarcimento del danno biologico per una malattia contratta in
ragione della nocività dell'ambiente lavorativo, senza che la società avesse
operato, in violazione dell'art. 2087 c.c., i necessari interventi a tutela
della salute dei dipendenti.
Il ricorso è stato notificato anche a --
chiamate in garanzia dalla --. già nel giudizio di primo grado.
--. hanno resistito alle domande con separati,
rituali controricorsi.
L'intimata ---. non si è viceversa costituita in
questa sede di legittimità.
La I. s.p.a. ha infine depositato una memoria ai
sensi dell'art. 378 c.p.c..
Diritto
Con i quattro motivi di ricorso
################# lamenta il vizio di motivazione della sentenza nonchè la
violazione degli artt. 2113, 1362 e ss., in particolare art. 1367 c.c., per
avere i giudici di merito ritenuto che la domanda fosse preclusa dalla rinuncia,
effettuata dal ricorrente nella quietanza a saldo sottoscritta al termine del
rapporto, anche a "diritti derivanti dall'art. 2087 c.c.".
E ciò nonostante che al momento di tale
sottoscrizione il ricorrente, pur essendo stata inoltrata il 30 gennaio
precedente all'INAIL la denuncia di malattia di origine professionale, non fosse
ancora a conoscenza dell'eventuale riconoscimento della stessa, avvenuto solo
nel 1997 - e quindi non avesse la consapevolezza del diritto che ne poteva
conseguire.
In ogni caso poi, la formula contenente il
generico richiamo, nella quietanza, al danno di cui all'art. 2087 c.c., per di
più indicato in aggiunta a quello derivante dalla norme di cui agli artt. 1224 e
2116 c.c. e ad un elenco di altri diritti, in un testo predisposto dalla società
e al quale era stata aggiunta dal ricorrente la dicitura "con riserva", non
avrebbe potuto essere interpretato, alla luce delle norme legali sulla
interpretazione dei contratti e dei negozi giuridici unilaterali recettizi
nonchè della regola di cui all'art. 1367 c.c., come una vera rinuncia a diritti
relativamente indisponibili ex art. 2113 c.c., ma mera formula di stile, essendo
la comune intenzione delle parti quella di definire unicamente le questioni
concernenti la liquidazione del t.f.r., avvenuta contestualmente alla
sottoscrizione della quietanza a saldo in parola.
Il ricorso è fondato.
Va peraltro preliminarmente affermato che,
essendo stata inoltrata all'INAIL, su segnalazione del ricorrente, la denuncia
di malattia professionale, deve ritenersi che il M., anche prima del relativo
riconoscimento da parte dell'INAIL, avesse piena consapevolezza quantomeno della
possibilità che la malattia fosse effettivamente di origine professionale e che
la responsabilità di essa potesse farsi risalire al datore di lavoro ai sensi
dell'art. 2087 c.c..
Contrariamente a quanto affermato dal
ricorrente, egli era pertanto in grado di disporre consapevolmente del diritto
al risarcimento dei danni che ne poteva derivare, nel quadro della quietanza a
saldo sottopostagli dal datore di lavoro.
In proposito, peraltro, secondo la
giurisprudenza di questa Corte (cfr. Cass. 11 luglio 2001 n. 9407, 17 maggio
2006 n. 11536 e successive), "affinchè una quietanza a saldo rilasciata dal
lavoratore al datore di lavoro e accompagnata dalla rinuncia a maggiori somme
possa essere sussulta sotto l'art. 2113 cod. civ. è necessario che essa si
riferisca non a crediti solo in astratto ipotizzati bensì a diritti determinati
o determinabili, con il cosciente intento di abdicarvi o di transigere".
Enunciazioni del genere suddetto sono infatti
normalmente assimilabili alle clausole di stile e non sono di per sè sufficienti
a comprovare l'effettiva sussistenza di una volontà dispositiva
dell'interessato.
Una tale indagine deve essere inoltre
particolarmente rigorosa nel caso in cui la dichiarazione sottoposta alla
sottoscrizione del lavoratore si esprima in termini di mera rinuncia a diritti
dello stesso, senza alcuna contropartita diretta o indiretta.
Applicando le regole suddette al caso in esame,
si rileva che la dichiarazione di rinuncia del M. era stata predisposta dal
datore di lavoro come inserita nel contesto di una quietanza a saldo da
sottoscrivere contestualmente alla corresponsione del t.f.r. al lavoratore,
riguardava genericamente una serie di possibili diritti in astratto nascenti dal
rapporto, tra i quali anche quelli al risarcimento dei danni derivati dall'art.
2087 c.c. e non comportava alcuna contropartita per il dipendente.
I dati così rilevati, svalutati in maniera
apodittica dalla sentenza impugnata, danno ragione alla difesa del M. quando
afferma che essi, valutati secondo le regole ermeneutiche legali, inducono, già
di per sè, ad una notevole cautela nell'avallare il possibile valore negoziale
della dichiarazione sottoscritta dal ricorrente.
Inoltre e soprattutto appare decisiva per
escludere tale valore negoziale di rinuncia l'aggiunta, di pugno del ricorrente,
in calce alla dichiarazione predisposta dalla società della dicitura "con
riserva", che contrariamente a quanto apoditticamente affermato dalla Corte
territoriale, assume, nel contesto indicato e alla luce delle prassi correnti
nel mondo sindacale e del lavoro, valore decisivo per escludere ogni significato
negoziale alla dichiarazione che precede.
In proposito, va infatti affermato il principio
per cui non è ravvisabile una volontà negoziale nella dichiarazione,
sottoscritta dal lavoratore ma predisposta dal datore di lavoro in occasione
della corresponsione del trattamento di fine rapporto, di rinuncia a diritti,
quando essa sia accompagnata dall'espressione "con riserva":
infatti l'indeterminazione del contenuto rende
nulla la complessiva dichiarazione ai sensi degli art. 1418 c.c., comma 2 e art.
1346 cod. civ..
La Corte territoriale non si è attenuta nel caso
esaminato a tale regola, per cui il ricorso va accolto e la sentenza impugnata
va corrispondentemente cassata, con rinvio, anche per il regolamento delle spese
di questo giudizio di cassazione, alla Corte d'appello di Lecce, in diversa
composizione, la quale si atterrà al principio enunciato da questa Corte.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza
impugnata e rinvia, anche per le spese di questo giudizio, alla Corte d'appello
di Lecce, in diversa composizione.
Ciò che si deve sapere sulla spirometria - Sorveglianza sanitaria dei lavoratori e dei fumatori
- Vademecum di spirometria
- aggiornamento 2011 - Franco Roscelli, Augusto Quercia, Andrea Innocenti
- Appunti di spirometria-
seconda edizione - aggiornamento 2011 - Franco Roscelli, Augusto Quercia,
Andrea Innocenti
-
Linee guida European
Respiratory Society
-
Programma per il calcolo
dei valori teorici per lavoratori europei - CECA 1971 - A cura di Andrea
Innocenti e Franco Roscelli
-
Programma per il calcolo
dei valori teorici per lavoratori extracomunitari maschi - A cura di Andrea
Innocenti e Franco Roscelli
-
Programma per il calcolo
dei valori teorici per lavoratrici extracomunitarie femmine - A cura di
Andrea Innocenti e Franco Roscelli
-
Programma per il calcolo
del decremento longitudinale di FEV1 e VC - A cura di Andrea Innocenti
Fonte:
MedicoCompetente.it
Sicurezza: Silp Cgil a Maroni, no stravolgimento legge 121
ZCZC4747/SXA
XCI06935
R POL S0A QBXB
SICUREZZA: SILP-CGIL A MARONI, NO STRAVOLGIMENTO LEGGE 121
(V. ''SICUREZZA: MARONI, DOMANI COMMISSIONE...'' DELLE 12.48)
(ANSA) - ROMA, 28 GIU - ''Dalle agenzie abbiamo appreso che
il ministro Maroni ha anticipato alcuni obiettivi generali del
lavoro della commissione che formulera' proposte per
l'aggiornamento della legge n. 121/81. Avremmo apprezzato anche
un esplicito richiamo all'esigenza di rispettare il modello che
la Costituzione prevede in materia di sicurezza pubblica''. Lo
afferma Claudio Giardullo, segretario generale del sindacato di
polizia Silp-Cgil.
''Un'esigenza - sottolinea Giardullo - che da parte del
Governo non puo' dirsi scontata, visto l'annullamento di alcune
norme del pacchetto sicurezza, riguardanti le ordinanze dei
sindaci, che la Corte Costituzionale e' stata costretta a
dichiarare''. L'impianto della legge 121, aggiunge, ''si ispira
a quel modello e ha dimostrato una grande capacita' di tenuta
anche di fronte ai cambiamenti sociali, economici e criminali di
questi trent'anni, per questo siamo favorevoli al suo
aggiornamento e fermamente contrari al suo stravolgimento''.
(ANSA).
NE
28-GIU-11 17:04 NNNN
XCI06935
R POL S0A QBXB
SICUREZZA: SILP-CGIL A MARONI, NO STRAVOLGIMENTO LEGGE 121
(V. ''SICUREZZA: MARONI, DOMANI COMMISSIONE...'' DELLE 12.48)
(ANSA) - ROMA, 28 GIU - ''Dalle agenzie abbiamo appreso che
il ministro Maroni ha anticipato alcuni obiettivi generali del
lavoro della commissione che formulera' proposte per
l'aggiornamento della legge n. 121/81. Avremmo apprezzato anche
un esplicito richiamo all'esigenza di rispettare il modello che
la Costituzione prevede in materia di sicurezza pubblica''. Lo
afferma Claudio Giardullo, segretario generale del sindacato di
polizia Silp-Cgil.
''Un'esigenza - sottolinea Giardullo - che da parte del
Governo non puo' dirsi scontata, visto l'annullamento di alcune
norme del pacchetto sicurezza, riguardanti le ordinanze dei
sindaci, che la Corte Costituzionale e' stata costretta a
dichiarare''. L'impianto della legge 121, aggiunge, ''si ispira
a quel modello e ha dimostrato una grande capacita' di tenuta
anche di fronte ai cambiamenti sociali, economici e criminali di
questi trent'anni, per questo siamo favorevoli al suo
aggiornamento e fermamente contrari al suo stravolgimento''.
(ANSA).
NE
28-GIU-11 17:04 NNNN
Roma: PD, fallimento sicurezza, in periferia un poliziotto ogni mille abitanti. 'Carenza di uomini, strutture e mezzi'
ROMA: PD, FALLIMENTO SICUREZZA, IN PERIFERIA UN
POLIZIOTTO OGNI MILLE ABITANTI =
'CARENZA DI UOMINI, STRUTTURE E MEZZI'
Roma, 28 giu. - (Adnkronos) - "Tre anni di politiche sulla
sicurezza, ordinanze e un risultato inequivocabile: un fallimento.
Solo se ci si attiene ai principali fatti di cronaca, nell'ultimo mese
si contano tre omicidi legati alla microcriminalita', due
accoltellamenti, tre stupri e due rapine con sparatorie in strada. Una
situazione che fa eco alla carenza degli organici delle Forze
dell'Ordine". Lo sostiene il Pd di Roma, che oggi ha tenuto una
conferenza stampa sulla sicurezza nella Capitale.
"Dati alla mano, a Roma, con i suoi 2.800.000 abitanti, sono
presenti appena quarantotto vetture della Polizia - sottolinea il Pd -
ovvero una ogni 58.300 persone, come se a Siena o Civitavecchia ci
fosse una sola pattuglia. Il 29 luglio 2008, il sindaco Gianni
Alemanno fu il promotore del Patto per Roma Sicura, con una spesa
complessiva di 24 milioni di euro di tutti i soggetti coinvolti, di
cui 10 del Campidoglio, con 3.000 militari dislocati nei punti
sensibili e in periferia".
"Cosa rimane ora? La triste realta' - continua il Pd - che parla
di un poliziotto ogni 2.284 abitanti nel IV Municipio, ampio come
Firenze, uno ogni 2.302 residenti nel XIII, uno ogni 1.845 nell'VIII,
grande quanto Napoli. E in tutte le periferie, il rapporto
polizia/abitanti non e' mai inferiore ad uno ogni mille (ad eccezione
del XII municipio). A differenza dell'area centrale dove scende ad un
agente ogni 219 residenti. Dai numeri emerge una citta' a due facce:
un centro presidiato e controllato e una periferia lasciata a stessa".
(segue)
(Rre/Pn/Adnkronos)
28-GIU-11 14:52
NNNN
ROMA: PD, FALLIMENTO SICUREZZA, IN PERIFERIA UN POLIZIOTTO OGNI MILLE ABITANTI (2) =
(Adnkronos) - Secondo il Pd, "di notte la situazione peggiora:
due volanti per i 180 mila abitanti del X Municipio (Romanina
Tuscolana), una per i 205 mila di Ostia e litorale. Una disomogeneita'
evidente, tanto piu' grave se si pensa che il Patto del 2008 prevedeva
'l'incremento del numero di pattuglie tra le 19 e le 7'. Lo squilibrio
nel presidio del territorio e' confermato dalla dislocazione dei
commissariati: di 36 presenti in citta', ben 6 sono concentrati nel I
municipio, mentre l'VIII municipio e il XIII, esteso quanto Bologna,
ne hanno appena uno a testa".
"Una carenza di strutture, di uomini e di mezzi che deve fare i
conti anche con le dimensioni e il traffico della citta' - continua il
Pd - La sede del reparto volanti e' in via Guido Reni, al Flaminio:
tradotto in tempi di percorrenza, per raggiungere i quadranti nord e
ovest, equivale a un viaggio di 20-30 minuti, mentre per le zone sud
ed est si arriva a 40-60 minuti. L'inadeguatezza numerica degli uomini
in campo non risparmia la Polizia municipale, cronicamente sotto
organico (di oltre 1.900 persone) con le attuali 6.400 unita', di cui
non piu' di 2.400 operative in strada al giorno".
"Ma il fallimento e' testimoniato anche dai compiti, disattesi,
attribuiti al sindaco - aggiunge il Pd - la Sala Sistema Roma e'
attiva, ma non si e' sviluppata come previsto, il numero verde degrado
e sicurezza e' inesistente. E, ancora, nessuna traccia di una
collocazione piu' razionale sul territorio delle Forze di Polizia e
degli sportelli per la Sicurezza. Il Poliziotto di quartiere? Previste
180 pattuglie e 360 operatori, con costo di formazione di 800 mila
euro: ogni giorno ne sono presenti non piu' di otto".
(Rre/Pn/Adnkronos)
28-GIU-11 14:55
NNNNSICUREZZA: PD ROMA, 5 PROPOSTE PER SUPERARE FLOP DI ALEMANNO =
(AGI) - Roma, 28 giu. - La destra, a partire da Roma, ha
fallito sul tema che aveva messo al centro della sua campagna
elettorale: la sicurezza. Il Partito democratico di Roma
denuncia il flop del sindaco Alemanno e del suo "Patto per Roma
sicura", che aveva puntato sul sentimento di paura dei
cittadini e sulla promessa di 'tolleranza zero'. Il Pd chiede
la convocazione di un Consiglio comunale straordinario sulla
sicurezza e avanza cinque proposte per un'idea di citta' e un
modello di sicurezza che "sconfigga la paura".
Il segretario del Pd di Roma, Marco Miccoli, ha cosi'
sintetizzato: "Nuova divisione territoriale della citta' in 5
quadranti, con un nucleo di volanti in ciascuno; costruire una
nuova rete di sicurezza basata sul partenariato tra forze
dell'ordine, municipi, realta' economiche e cittadini;
attivazione immediata del numero verde 'Sos sicurezza';
creazione di un centro di coordinamento tra Polizia,
Carabinieri e Polizia municipale; un piano straordinario di
illuminazione pubblica".
Quello della sicurezza, nella Capitale e a livello
nazionale, ha sottolineato il responsabile nazionale sicurezza
del Pd, Emanuele Fiano, "e' un diritto di liberta' e come tale
prevede un giusto bilanciamento tra le esigenze di ordine
pubblico e i temi della coesione sociale, dello sviluppo, della
cultura. Il nostro non e' uno spot, ma un lavoro in
profondita', che intende rovesciare l'impostazione culturale
della destra fondata sulla paura e su misure inutili come le
ronde o su altre sulle quali siamo critici, come l'utilizzo dei
militari".
Fitta la serie di dati forniti dal Pd di Roma, con il
contributo e il consenso dei principali sindacati del comparto:
nella Capitale, "con i suoi 2 milioni e 800 mila abitanti, sono
presenti appena 48 vetture della Polizia, ovvero una ogni 58
mila 300 persone, come se a Siena o a Civitavecchia vi fosse
una sola pattuglia. E di notte la situazione peggiora". Inoltre
dai numeri emerge "una citta' a due facce: un centro presidiato
e controllato e una periferia lasciata se stessa", poi
"l'inadeguatezza dell'organico non risparmia la Polizia
municipale e le carenze croniche fanno si' che non piu' di 2
mila 400 unita' siano in strada ogni giorno". Ha fallito anche
l'idea del 'poliziotto di quartiere': "erano previste 180
pattuglie e 360 operatori, con un costo di formazione di 800
mila euro, mentre ogni giorno ne sono presenti sul territorio
non piu' di 8".
"Con le politiche giuste - ha sottolineato l'ex
viceministro dell'Interno, Marco Minniti - a New York anche il
Bronx ha cambiato faccia, ma se a Roma e in Italia non si
interviene con tempestivita' contro i tagli e le scelte
sbagliate della destra, il sistema sicurezza rischia di
bloccarsi e sara' molto difficile farlo ripartire". (AGI)
Cav
281300 GIU 11
NNNN
'CARENZA DI UOMINI, STRUTTURE E MEZZI'
Roma, 28 giu. - (Adnkronos) - "Tre anni di politiche sulla
sicurezza, ordinanze e un risultato inequivocabile: un fallimento.
Solo se ci si attiene ai principali fatti di cronaca, nell'ultimo mese
si contano tre omicidi legati alla microcriminalita', due
accoltellamenti, tre stupri e due rapine con sparatorie in strada. Una
situazione che fa eco alla carenza degli organici delle Forze
dell'Ordine". Lo sostiene il Pd di Roma, che oggi ha tenuto una
conferenza stampa sulla sicurezza nella Capitale.
"Dati alla mano, a Roma, con i suoi 2.800.000 abitanti, sono
presenti appena quarantotto vetture della Polizia - sottolinea il Pd -
ovvero una ogni 58.300 persone, come se a Siena o Civitavecchia ci
fosse una sola pattuglia. Il 29 luglio 2008, il sindaco Gianni
Alemanno fu il promotore del Patto per Roma Sicura, con una spesa
complessiva di 24 milioni di euro di tutti i soggetti coinvolti, di
cui 10 del Campidoglio, con 3.000 militari dislocati nei punti
sensibili e in periferia".
"Cosa rimane ora? La triste realta' - continua il Pd - che parla
di un poliziotto ogni 2.284 abitanti nel IV Municipio, ampio come
Firenze, uno ogni 2.302 residenti nel XIII, uno ogni 1.845 nell'VIII,
grande quanto Napoli. E in tutte le periferie, il rapporto
polizia/abitanti non e' mai inferiore ad uno ogni mille (ad eccezione
del XII municipio). A differenza dell'area centrale dove scende ad un
agente ogni 219 residenti. Dai numeri emerge una citta' a due facce:
un centro presidiato e controllato e una periferia lasciata a stessa".
(segue)
(Rre/Pn/Adnkronos)
28-GIU-11 14:52
NNNN
ROMA: PD, FALLIMENTO SICUREZZA, IN PERIFERIA UN POLIZIOTTO OGNI MILLE ABITANTI (2) =
(Adnkronos) - Secondo il Pd, "di notte la situazione peggiora:
due volanti per i 180 mila abitanti del X Municipio (Romanina
Tuscolana), una per i 205 mila di Ostia e litorale. Una disomogeneita'
evidente, tanto piu' grave se si pensa che il Patto del 2008 prevedeva
'l'incremento del numero di pattuglie tra le 19 e le 7'. Lo squilibrio
nel presidio del territorio e' confermato dalla dislocazione dei
commissariati: di 36 presenti in citta', ben 6 sono concentrati nel I
municipio, mentre l'VIII municipio e il XIII, esteso quanto Bologna,
ne hanno appena uno a testa".
"Una carenza di strutture, di uomini e di mezzi che deve fare i
conti anche con le dimensioni e il traffico della citta' - continua il
Pd - La sede del reparto volanti e' in via Guido Reni, al Flaminio:
tradotto in tempi di percorrenza, per raggiungere i quadranti nord e
ovest, equivale a un viaggio di 20-30 minuti, mentre per le zone sud
ed est si arriva a 40-60 minuti. L'inadeguatezza numerica degli uomini
in campo non risparmia la Polizia municipale, cronicamente sotto
organico (di oltre 1.900 persone) con le attuali 6.400 unita', di cui
non piu' di 2.400 operative in strada al giorno".
"Ma il fallimento e' testimoniato anche dai compiti, disattesi,
attribuiti al sindaco - aggiunge il Pd - la Sala Sistema Roma e'
attiva, ma non si e' sviluppata come previsto, il numero verde degrado
e sicurezza e' inesistente. E, ancora, nessuna traccia di una
collocazione piu' razionale sul territorio delle Forze di Polizia e
degli sportelli per la Sicurezza. Il Poliziotto di quartiere? Previste
180 pattuglie e 360 operatori, con costo di formazione di 800 mila
euro: ogni giorno ne sono presenti non piu' di otto".
(Rre/Pn/Adnkronos)
28-GIU-11 14:55
NNNNSICUREZZA: PD ROMA, 5 PROPOSTE PER SUPERARE FLOP DI ALEMANNO =
(AGI) - Roma, 28 giu. - La destra, a partire da Roma, ha
fallito sul tema che aveva messo al centro della sua campagna
elettorale: la sicurezza. Il Partito democratico di Roma
denuncia il flop del sindaco Alemanno e del suo "Patto per Roma
sicura", che aveva puntato sul sentimento di paura dei
cittadini e sulla promessa di 'tolleranza zero'. Il Pd chiede
la convocazione di un Consiglio comunale straordinario sulla
sicurezza e avanza cinque proposte per un'idea di citta' e un
modello di sicurezza che "sconfigga la paura".
Il segretario del Pd di Roma, Marco Miccoli, ha cosi'
sintetizzato: "Nuova divisione territoriale della citta' in 5
quadranti, con un nucleo di volanti in ciascuno; costruire una
nuova rete di sicurezza basata sul partenariato tra forze
dell'ordine, municipi, realta' economiche e cittadini;
attivazione immediata del numero verde 'Sos sicurezza';
creazione di un centro di coordinamento tra Polizia,
Carabinieri e Polizia municipale; un piano straordinario di
illuminazione pubblica".
Quello della sicurezza, nella Capitale e a livello
nazionale, ha sottolineato il responsabile nazionale sicurezza
del Pd, Emanuele Fiano, "e' un diritto di liberta' e come tale
prevede un giusto bilanciamento tra le esigenze di ordine
pubblico e i temi della coesione sociale, dello sviluppo, della
cultura. Il nostro non e' uno spot, ma un lavoro in
profondita', che intende rovesciare l'impostazione culturale
della destra fondata sulla paura e su misure inutili come le
ronde o su altre sulle quali siamo critici, come l'utilizzo dei
militari".
Fitta la serie di dati forniti dal Pd di Roma, con il
contributo e il consenso dei principali sindacati del comparto:
nella Capitale, "con i suoi 2 milioni e 800 mila abitanti, sono
presenti appena 48 vetture della Polizia, ovvero una ogni 58
mila 300 persone, come se a Siena o a Civitavecchia vi fosse
una sola pattuglia. E di notte la situazione peggiora". Inoltre
dai numeri emerge "una citta' a due facce: un centro presidiato
e controllato e una periferia lasciata se stessa", poi
"l'inadeguatezza dell'organico non risparmia la Polizia
municipale e le carenze croniche fanno si' che non piu' di 2
mila 400 unita' siano in strada ogni giorno". Ha fallito anche
l'idea del 'poliziotto di quartiere': "erano previste 180
pattuglie e 360 operatori, con un costo di formazione di 800
mila euro, mentre ogni giorno ne sono presenti sul territorio
non piu' di 8".
"Con le politiche giuste - ha sottolineato l'ex
viceministro dell'Interno, Marco Minniti - a New York anche il
Bronx ha cambiato faccia, ma se a Roma e in Italia non si
interviene con tempestivita' contro i tagli e le scelte
sbagliate della destra, il sistema sicurezza rischia di
bloccarsi e sara' molto difficile farlo ripartire". (AGI)
Cav
281300 GIU 11
NNNN
Agenzia delle dogane Circ. 24-6-2011 n. 19/D Art. 82 del D.Lgs. n. 59/2010. Modifiche al D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43, in materia di attività di spedizioniere doganale. Emanata dall'Agenzia delle dogane, Direzione centrale gestione tributi e rapporto con gli utenti, Ufficio per i servizi all'utente e per i traffici di confine.
Circ. 24 giugno 2011, n. 19/D (1).
Art. 82 del D.Lgs. n. 59/2010. Modifiche al D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43, in materia di attività di spedizioniere doganale.
(1) Emanata dall'Agenzia delle dogane, Direzione centrale gestione tributi e rapporto con gli utenti, Ufficio per i servizi all'utente e per i traffici di confine.
Alle
Direzioni regionali, interregionali e provinciali delle dogane
Loro sedi
e, p.c.:
Al
Consiglio nazionale degli spedizionieri doganali
Via XX Settembre, n. 3
00187 - Roma
Alla
Federazione nazionale spedizionieri doganali
Via XX Settembre, n. 3
00187 - Roma
All'
Associazione nazionale centri di assistenza doganale
Via dei trasporti, n. 2/A
41012 - Carpi (MO)
Il D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59, concernente la "Attuazione della Dir. 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 94 del 23 aprile 2010 - Suppl. Ord. n. 75 - , statuisce, all'art. 82, anche in materia di attività di spedizioniere doganale.
Con la disposizione in questione, infatti, sono state apportate le modifiche agli articoli 46, 47 e 51 del D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43, di seguito descritte.
1) All'articolo 46, l'intero 1° capoverso è stato sostituito dal seguente: "Presso ciascun Ufficio delle dogane è formato e tenuto aggiornato un registro nel quale sono elencati gli ausiliari, residenti in un comune compreso nel territorio del competente Ufficio delle dogane, che svolgono la loro attività alle dipendenze degli spedizionieri doganali abilitati alla presentazione di dichiarazioni doganali sull'intero territorio nazionale.".
Al riguardo si osserva che:
a) in primo luogo, con la modifica introdotta viene sostituita la Direzione di circoscrizione doganale con l'Ufficio delle dogane quale organo preposto alla formazione e tenuta del registro degli ausiliari;
b) viene inoltre specificato come criterio d'individuazione del registro in cui l'ausiliario può chiedere l'iscrizione non più la Circoscrizione doganale in cui era abilitato ad operare lo spedizioniere doganale di riferimento ma il luogo di residenza, ovvero il domicilio professionale, dell'ausiliario stesso e che tale luogo deve necessariamente essere collocato in un comune compreso nel territorio dell'Ufficio delle dogane presso cui l'ausiliario chiede di essere iscritto;
c) infine, viene specificato che nel registro in argomento sono elencati gli ausiliari, residenti in un comune compreso nel territorio del competente Ufficio delle dogane, che svolgono la loro attività alle dipendenze degli spedizionieri doganali abilitati alla presentazione di dichiarazioni doganali sull'intero territorio nazionale.
2) L'articolo 47 è stato interamente sostituito dal seguente:
"1. La nomina a spedizioniere doganale è conferita mediante il rilascio di apposita patente, di validità illimitata.
2. La patente è rilasciata dall'Agenzia delle dogane, sentito il Consiglio nazionale degli spedizionieri doganali.
3. La nomina a spedizioniere doganale abilita alla presentazione di dichiarazioni doganali sull'intero territorio nazionale.".
In merito si osserva che:
a) il nuovo testo conferma che la nomina a spedizioniere doganale è conferita mediante il rilascio di apposita patente, di validità illimitata e specifica una competenza già esercitata dall'Agenzia, precisando cha la patente è rilasciata dalla "Agenzia delle dogane" in luogo del precedente "Ministero delle finanze";
b) introduce, quindi, una novità di notevole portata, prevedendo che la nomina a spedizioniere doganale abilita alla presentazione delle dichiarazioni doganali sull'intero territorio nazionale e non più, come in precedenza, presso le dogane di una determinata circoscrizione doganale prescelta dall'interessato.
3) L'art. 51 è stato interamente sostituito dal seguente:
"1. Per essere ammessi agli esami gli aspiranti devono inoltrare istanza entro il termine stabilito nella determinazione del Direttore dell'Agenzia delle dogane che indice gli esami medesimi, devono aver conseguito, alla data di pubblicazione della determinazione stessa, il diploma di istruzione secondaria di secondo grado e devono risultare, alla medesima data, iscritti da almeno due anni nel registro del personale ausiliario, ai sensi dell'articolo 46. Possono, inoltre, essere ammessi agli esami, coloro che, in possesso del diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado, abbiano superato un corso di formazione professionale di durata almeno annuale, tenuto da un istituto universitario e che risultino iscritti, alla data di cui al primo capoverso, da almeno un anno nel registro del personale
ausiliario. Il requisito dell'iscrizione nel registro degli ausiliari non è richiesto agli aspiranti che per almeno due anni abbiano prestato servizio nell'Agenzia delle dogane con mansioni direttive, di concetto od esecutive ovvero nella Guardia di finanza in qualità di ufficiale o sottufficiale.
2. L'esclusione dagli esami per difetto dei requisiti è disposta con determinazione del Direttore dell'Agenzia delle dogane.".
In materia di requisiti che devono essere posseduti per poter essere ammessi all'esame per il conseguimento della patente di spedizioniere doganale:
a) viene ribadito che possono partecipare coloro che alla data di pubblicazione della determinazione con la quale si indicono gli esami, siano in possesso degli stessi requisiti previsti nel testo precedente, diploma di istruzione secondaria di secondo grado ed iscrizione alla medesima data da almeno due anni nel registro del personale ausiliario;
b) viene introdotta la novità di consentire la partecipazione alla procedura abilitativa anche a coloro che siano in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado e abbiano superato un corso di formazione professionale di durata almeno annuale, tenuto da un istituto universitario, e che risultino iscritti, alla stessa data di pubblicazione della determinazione, da almeno un anno nel registro del personale ausiliario;
c) viene fatta salva la possibilità, già prevista in precedenza, per tutti coloro che per almeno due anni abbiano prestato servizio nell'Agenzia delle dogane con mansioni direttive, di concetto od esecutive ovvero nella Guardia di finanza in qualità di ufficiale o sottufficiale, di partecipare alla procedura senza il possesso del requisito dell'iscrizione nel registro degli ausiliari;
d) l' ultimo periodo specifica una competenza, già posta in essere da questa Amministrazione, prevedendo che l'esclusione dagli esami per difetto dei requisiti sia disposta "con determinazione del Direttore dell'Agenzia delle dogane" e non più " con decreto motivato dal Ministero per le finanze".
Al fine di adeguare le attuali modalità operative alle modifiche normative sopra descritte, si rende necessario fornire le direttive e gli indirizzi di seguito riportati.
Con riferimento al precedente punto 1), ciascun Ufficio delle dogane dovrà formare e tenere aggiornato il registro degli ausiliari che hanno la residenza, ovvero il domicilio professionale, inteso come il luogo in cui egli esercita in modo stabile e continuativo la propria attività alle dipendenze di uno spedizioniere doganale, nei comuni compresi nell'ambito territoriale di competenza dell'Ufficio stesso.
Considerato che l'ambito operativo dello spedizioniere doganale è stato esteso all'intero territorio nazionale, appare consequenziale la possibilità per un suo dipendente, qual è l'ausiliario, di poter operare nel medesimo ambito.
A tal fine è necessario che l'ausiliario sia conosciuto e quindi accreditato, oltre che presso l' Ufficio delle dogane dove è registrato, anche presso l'Ufficio delle dogane presso il quale viene temporaneamente incaricato di prestare la propria opera da parte e per conto dello spedizioniere doganale, su richiesta di quest'ultimo ed a condizione che per svolgere tale attività lo stesso spedizioniere doganale metta a disposizione dell'ausiliario un luogo fisico operativo, ovvero una struttura organizzativa, nell'ambito territoriale di competenza di tale Ufficio.
Si prescinde dalla predetta condizione qualora l'Ufficio di registrazione e l'Ufficio di accredito temporaneo siano ubicati nella stessa provincia, ovvero in province limitrofe o, comunque, in province tra loro facilmente raggiungibili.
Gli accrediti, diversi da quello di registrazione, devono essere effettuati, di volta in volta, a cura dello spedizioniere doganale, tramite formale comunicazione all'Ufficio delle dogane territorialmente competente, che ne dovrà fornire tempestiva notizia all'Ufficio delle dogane presso il quale l'ausiliario è registrato, al fine dell'annotazione nel prescritto registro.
La predetta comunicazione dovrà mettere in condizione l'Ufficio delle dogane di acquisire le essenziali informazioni utili ai fini del riconoscimento dell'ausiliario incaricato, dell'individuazione del luogo fisico operativo, ovvero della struttura organizzativa, a disposizione dell'ausiliario, dell'individuazione dell'arco temporale di durata dell'incarico e dell'indicazione delle mansioni affidategli. Tali informazioni saranno conformemente annotate e inviate all'Ufficio delle dogane presso il quale l'ausiliario è registrato, per i conseguenti opportuni aggiornamenti.
Con riferimento al punto 2), il nuovo articolo 47 specifica che d'ora innanzi uno spedizioniere doganale può espletare il proprio mandato presso qualsiasi ufficio delle dogane del territorio nazionale, direttamente o, a norma dell'art. 42 del D.P.R. n. 43/1973, facendosi coadiuvare nell'esercizio della rappresentanza da altri spedizionieri doganali.
Nel senso suesposto deve intendersi, quindi, la competenza attribuita dalle patenti sinora rilasciate, senza la necessità di una restituzione delle stesse all'Ufficio per i servizi all'utente e per i traffici di confine di questa Direzione centrale per un'integrazione formale, trattandosi di un'estensione di competenza che opera "ipso iure".
Pur tuttavia, è necessario che lo spedizioniere doganale mantenga l'accreditamento presso l'Ufficio doganale nel cui ambito ha la residenza, ovvero il domicilio professionale, sia per consentire l'esatta individuazione dell'Albo compartimentale di cui all'art. 4 della L. 22 dicembre 1960, n. 1612 presso cui lo stesso spedizioniere doganale deve essere necessariamente iscritto per poter esercitare la professione, sia per permettere l'esatta individuazione dell'organo deputato all'eventuale adozione delle misure previste dall'articolo 53 del citato D.P.R. n. 43/1973 ed alla formalizzazione della proposta alla scrivente Direzione centrale per l'adozione del provvedimento di revoca di cui al successivo articolo 54. Da ciò ne consegue che nel caso di trasferimento della residenza o del domicilio
professionale lo spedizioniere doganale ne darà comunicazione alle Direzioni interregionali, regionali o provinciali interessate, oltre che a questa Direzione centrale.
A tale ultimo riguardo, è opportuno precisare che l'eventuale illecito compiuto da uno spedizioniere doganale presso un Ufficio doganale situato al di fuori della Direzione regionale, interregionale o provinciale su cui insiste l'Ufficio delle dogane presso cui è accreditato va prontamente segnalato a tale ultima Direzione per l'adozione dei relativi previsti provvedimenti.
Per quanto riguarda il punto 3), non si ravvisano particolari aspetti di pertinenza delle Direzioni in indirizzo, atteso che la procedura d'esame viene curata direttamente dall'Ufficio per i servizi all'utente e per i traffici di confine di questa Direzione centrale. Si rammenta, tuttavia, che, ai soli fini della partecipazione agli esami, l'anzianità di iscrizione nel registro del personale ausiliario, prevista per poter essere ammessi all'esame per il conseguimento della patente di spedizioniere doganale, decorre dalla data di presentazione dell'istanza di iscrizione.
Si coglie, infine, l'occasione per richiamare l'attenzione di codeste Direzioni e delle Associazioni di categoria, cui la presente è diretta per conoscenza, sull'opportunità di svolgere opera di sensibilizzazione nei riguardi di tutti gli spedizionieri doganali, che ancora non lo abbiano fatto, a dotarsi, successivamente all'iscrizione all'Albo compartimentale degli spedizionieri doganali, del codice EORI.
Dell'avvenuta iscrizione e della assegnazione del codice EORI, codeste Direzioni forniranno notizia all'Ufficio per i servizi all'utente e per i traffici di confine di questa Direzione centrale, onde consentire l'adozione degli ulteriori adempimenti di competenza.
I Signori Direttori vorranno dare disposizioni ai dipendenti uffici per una pronta e scrupolosa applicazione delle direttive impartite con la presente circolare.
Le Associazioni, a cui la presente è diretta per conoscenza, sono invitate a diffonderne il contenuto tra i propri associati.
La presente circolare è stata sottoposta all'esame del Comitato strategico e di indirizzo permanente che ha espresso parere favorevole nella seduta del 20 giugno 2011.
Il Direttore centrale
Ing. Walter De Santis
D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59, art. 82
D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43, art. 46
D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43, art. 47
D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43, art. 51
D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43, art. 53
D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43, art. 54
D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43, art. 42
L. 22 dicembre 1960, n. 1612, art. 4
Caldo: decalogo Ministero Salute per affrontare l'afa
CALDO: DECALOGO MINISTERO SALUTE PER AFFRONTARE
L'AFA =
(AGI) - Roma, 2 lug. - E' arrivato in Italia il grande caldo,
contro il quale tutti, ma soprattutto le persone a rischio
(anziani in primis) devono seguire alcuni accorgimenti
anti-afa: ecco il decalogo messo a punto dal ministero della
Salute per affrontare al meglio le temperature troppo alte e la
cappa di umidita'. 1) Evitare l'esposizione all'aria aperta
nelle ore piu' calde. Durante le giornate in cui viene previsto
un rischio elevato per le successive 24-48 ore (livelli 2 e 3
del bollettino della Protezione civile), deve essere ridotta
l'esposizione all'aria aperta nella fascia oraria compresa tra
le 12 e le 18. 2) Migliorare il clima dell'ambiente domestico e
di lavoro. L'uso di un condizionatore d'aria rinfresca
l'ambiente, dando una sensazione di beneficio agli occupanti.
Occorre evitare, comunque, continui passaggi dagli ambienti
caldi a quelli piu' freschi, soprattutto se si soffre di una
malattia respiratoria. 3) Bere almeno due litri di acqua al
giorno e mangiare molta frutta fresca che contiene fino al 90%
di acqua. Evitare di bere bevande gassate o troppo fredde.
Evitare, inoltre, bevande alcoliche e caffe'. 4) Fare
un'alimentazione leggera e conservare correttamente gli
alimenti. Meglio quattro, cinque piccoli pasti durante la
giornata, ricchi soprattutto di verdura e frutta fresca. 5)
Indossare un abbigliamento leggero e proteggersi dai raggi
solari. I vestiti devono essere leggeri e comodi, di cotone,
lino o fibre naturali. 6) Non lasciare sole le persone, anche
se per poco tempo, nella macchina parcheggiata al sole. Se si
entra in una macchina parcheggiata al sole, per prima cosa
aprire gli sportelli per ventilare l'abitacolo ed iniziare il
viaggio con i finestrini aperti. 7) Ipertesi e cardiopatici:
evitare di alzarsi in modo brusco. Se bisogna alzarsi dal
letto, soprattutto nelle ore notturne, e' necessario non farlo
mai bruscamente, ma fermarsi in posizioni intermedie prima di
alzarsi in piedi. 8) Attenzione ai farmaci che si assumono in
caso di malattie cardiovascolari. Ricordarsi che il caldo puo'
potenziare l'effetto di molti farmaci utilizzati per la cura
dell'ipertensione arteriosa (pressione alta) e di molte
malattie cardiovascolari. 9) Occorre considerare come
importanti campanelli di allarme che possano far pensare ad un
aggravamento dello stato di salute di una persona anziana la
riduzione di alcune attivita' quotidiane. 10) Conservare
correttamente i farmaci. non tutti i farmaci possono avere
effetti facilmente correlabili al caldo, per cui, occorre
segnalare al medico qualsiasi malessere, anche lieve, in
concomitanza con una terapia farmacologica; i medicinali che
possono potenziare gli effetti negativi del caldo sono in gran
parte quelli assunti per malattie importanti. (AGI)
Pgi
271438 GIU 11
NNNN
(AGI) - Roma, 2 lug. - E' arrivato in Italia il grande caldo,
contro il quale tutti, ma soprattutto le persone a rischio
(anziani in primis) devono seguire alcuni accorgimenti
anti-afa: ecco il decalogo messo a punto dal ministero della
Salute per affrontare al meglio le temperature troppo alte e la
cappa di umidita'. 1) Evitare l'esposizione all'aria aperta
nelle ore piu' calde. Durante le giornate in cui viene previsto
un rischio elevato per le successive 24-48 ore (livelli 2 e 3
del bollettino della Protezione civile), deve essere ridotta
l'esposizione all'aria aperta nella fascia oraria compresa tra
le 12 e le 18. 2) Migliorare il clima dell'ambiente domestico e
di lavoro. L'uso di un condizionatore d'aria rinfresca
l'ambiente, dando una sensazione di beneficio agli occupanti.
Occorre evitare, comunque, continui passaggi dagli ambienti
caldi a quelli piu' freschi, soprattutto se si soffre di una
malattia respiratoria. 3) Bere almeno due litri di acqua al
giorno e mangiare molta frutta fresca che contiene fino al 90%
di acqua. Evitare di bere bevande gassate o troppo fredde.
Evitare, inoltre, bevande alcoliche e caffe'. 4) Fare
un'alimentazione leggera e conservare correttamente gli
alimenti. Meglio quattro, cinque piccoli pasti durante la
giornata, ricchi soprattutto di verdura e frutta fresca. 5)
Indossare un abbigliamento leggero e proteggersi dai raggi
solari. I vestiti devono essere leggeri e comodi, di cotone,
lino o fibre naturali. 6) Non lasciare sole le persone, anche
se per poco tempo, nella macchina parcheggiata al sole. Se si
entra in una macchina parcheggiata al sole, per prima cosa
aprire gli sportelli per ventilare l'abitacolo ed iniziare il
viaggio con i finestrini aperti. 7) Ipertesi e cardiopatici:
evitare di alzarsi in modo brusco. Se bisogna alzarsi dal
letto, soprattutto nelle ore notturne, e' necessario non farlo
mai bruscamente, ma fermarsi in posizioni intermedie prima di
alzarsi in piedi. 8) Attenzione ai farmaci che si assumono in
caso di malattie cardiovascolari. Ricordarsi che il caldo puo'
potenziare l'effetto di molti farmaci utilizzati per la cura
dell'ipertensione arteriosa (pressione alta) e di molte
malattie cardiovascolari. 9) Occorre considerare come
importanti campanelli di allarme che possano far pensare ad un
aggravamento dello stato di salute di una persona anziana la
riduzione di alcune attivita' quotidiane. 10) Conservare
correttamente i farmaci. non tutti i farmaci possono avere
effetti facilmente correlabili al caldo, per cui, occorre
segnalare al medico qualsiasi malessere, anche lieve, in
concomitanza con una terapia farmacologica; i medicinali che
possono potenziare gli effetti negativi del caldo sono in gran
parte quelli assunti per malattie importanti. (AGI)
Pgi
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