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mercoledì 9 febbraio 2011

Numero 42°/2010 Principali situazioni di lavoro con esposizione a cancerogeni: matrice esposizione-rischio

AGENZIA EUROPEA PER LA SICUREZZA E LA SALUTE SUL LAVORO 2011 (gennaio) - Workplace Violence and Harassment: a European Picture - European Risk Observatory Report - M. Milczarek, European Agency for Safety and Health at Work, EU-OSHA Luxembourg: Publications Office of the European Union, 2010 - ISBN 978-92-9191-268-1- doi:10.2802/12198

Incredibile ma vero! "Autovelox: lo rilevano a 1.230 Km/ora, più veloce del suono".



AUTOVELOX: LO RILEVANO A 1.230 KM/ORA, PIU' VELOCE DEL SUONO =
(AGI) - Brindisi, 9 feb. - Un'automobilista a bordo di un
veicolo commerciale Fiat Doblo' e' stato rilevato dal Comando
della Polizia Municipale del Comune di Oria (Br) alla velocita'
di ben 1.230 km/h ossia oltre la velocita' del suono (pari a
1.193,4 km/h), superando il limite massimo consentito per quel
tratto di strada di 1.078 km/h. Lo ha segnalato Giovanni
D'Agata, componente del Dipartimento Tematico Nazionale "Tutela
del Consumatore" di Italia dei Valori e fondatore dello
"Sportello dei Diritti" contro le multe seriali ed a raffica
utilizzate dagli enti allo scopo di "far cassa" prima che per
la sicurezza stradale, utilizzando strumenti di rilevazione
elettronica tipo autovelox, telelaser e photored. "Non ci
credevamo -ha detto D'Agata- finche' non abbiamo visto con i
nostri occhi il verbale che e' stato notificato alla societa'
proprietaria del mezzo che risulta chiaramente non essere un
aeroplano. Ancora una volta -ha proseguito- appare sempre piu'
evidente come questi strumenti elettronici e lo stesso sistema
di gestione di questo tipo d'infrazioni faccia acqua da tutte
le parti non consentendo la certezza fattuale, oltreche'
giuridica, di una sempre corretta rilevazione e contestazione
delle infrazioni, poiche' la necessita' di rimpinguare i
bilanci comunali, molto spesso spinge i comuni e gli alti enti
locali a mettere al primo posto esigenze di cassa con
conseguenti errori materiali, vizi di forma e violazioni della
normativa e dei regolamenti per la contestazione delle
infrazioni, piuttosto che la sicurezza stradale e la certezza
delle verbalizzazioni ed il diritto alla difesa dei cittadini".
(AGI)
red/Tib
091540 FEB 11

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Sicurezza stradale/ Al via oggi le nuove regole per neopatentati



Sicurezza stradale/ Al via oggi le nuove regole per neopatentati
Un 'rodaggio' di un anno senza guidare veicoli troppo potenti

Roma, 9 feb. (TMNews) - Entrano in vigore oggi le nuove regole
per i neopatentati previste dal codice della strada, modificato
nei mesi scorsi dal Parlamento. La novità principale è, in
sostanza, che chi conseguirà la patente di guida a partire da
oggi (quindi la legge non si applica per chi ha già preso la
patente prima del 9 febbraio 2011) per un anno dovrà svolgere un
periodo di rodaggio e non potrà mettersi al volante di auto
troppo potenti.

Secondo l'articolo 117 del codice, infatti, il neopatentato a
partire da oggi non potrà guidare autoveicoli che superano il
rapporto potenza/tara di 55 kW/tonnellata. La tara è la massa del
veicolo vuoto più quella del conducente (che per definizione si
assume in 75 kg). Inoltre, nel caso di veicoli di 'categoria M1'
(le auto più comuni: "veicoli destinati al trasporto di persone,
con al massimo 8 posti a sedere oltre al sedile del conducente"),
il neopatentato sempre per un anno potrà guidare veicoli con
potenza massima pari a 70 Kw.

Il nuovo articolo stabilisce anche che per i primi tre anni dal
conseguimento della patente di categoria B non è consentito il
superamento della velocità di 100 km/h per le autostrade e di 90
km/h per le strade extraurbane principali. Chi sgarra i limiti di
guida e di velocità rischia una multa da 148 a 594 euro e la
sanzione amministrativa accessoria della sospensione della
patente da 2 ad 8 mesi.

Sav

090921 feb 11

(ER) SICUREZZA PARMA. PROVINCIA SOSTIENE CARABINIERI E GDF

(ER) SICUREZZA PARMA. PROVINCIA SOSTIENE CARABINIERI E GDF
(ER) SICUREZZA PARMA. PROVINCIA SOSTIENE CARABINIERI E GDF
CON AUTO E STRUMENTAZIONI; SPESA TOTALE DI 100 MILA EURO

(DIRE) Parma, 9 feb. - Due nuove autovetture per il comando
provinciale dei Carabinieri e nuova strumentazione tecnologica
per la Guardia di finanza. E' il contributo che la Provincia di
Parma mette a sostegno delle forze dell'ordine per rafforzare la
loro presenza sul territorio aumentando l'efficienza dei servizi
per la salvaguardia della sicurezza.
Attraverso due protocolli d'intesa, piazza della Pace ha
assicurato all'Arma due nuove autovetture con a corredo un
pacchetto assistenza di 6 anni per un importo di 15.700 euro ad
autovettura. La sinergia con la Guardia di finanza si realizza
invece con l'acquisto di quattro personal computer, 28 netbook,
quattro ministampanti, otto navigatori satellitari, quattro
apparecchi fotografici, un monitor a parete e un apparecchio di
localizzazione satellitare 'Pedinator'. Questi due protocolli
seguono un altro intervento della Provincia di Parma a sostegno
della sicurezza, come la recente realizzazione di interventi di
adeguamento dell'organizzazione dei locali e attrezzature
telematiche e tecnologiche della nuova sede dell'ufficio
immigrazione della Questura.
"Sebbene il tasso di criminalita' in provincia non sia alto-
specifica il timoniere di piazza Pace, Vincenzo Bernazzoli- la
sicurezza e' percepita come una priorita' per i cittadini e la
Provincia vuole mandare un messaggio chiaro per garantire la
sicurezza sul territorio. Un messaggio- prosegue il presidente-
che mandiamo anche alle forze dell'ordine perche', seppur in un
momento di difficolta' economica, riconosciamo loro il forte
impegno nel garantire la sicurezza". I tre progetti della
Provincia- Questura, Carabinieri e Guardia di finanza- comportano
una spesa di quasi 100.000 euro a carico dell'ente provinciale ed
e' allo studio una iniziativa analoga in sinergia con i Vigili
del fuoco.

(Par/ Dire)
11:53 09-02-11

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"Io non costringo, curo" Appello dei medici e degli operatori sanitari per la libertà di scelta sul testamento biologico contro l’accanimento terapeutico

Vera Lamonica - Stefano Cecconi
"Io non costringo, curo" Appello dei medici e degli operatori sanitari per la libertà di scelta sul testamento biologico contro l’accanimento terapeutico
08/02/2011
Siamo tutti impegnati a diffondere e a sostenere ad ogni livello l’iniziativa promossa da FP CGIL e FP CGIL Medici con l’Appello dei medici e degli operatori sanitari per la libertà di scelta sul testamento biologico contro l’accanimento terapeutico. Primi firmatari: Ignazio Marino, Umberto Veronesi, Amato De Monte 
Ogni informazione al sito “io non costringo, curo” 
fonte: Cgil
IL TESTO DELL'APPELLO I medici e gli operatori sanitari non vogliono una legge che costringa a mantenere in vita con tecnologie straordinarie o sproporzionate chi ha deciso di rifiutarle in modo consapevole e non ha più una ragionevole speranza di recupero. Non vogliono calpestare, per scelte legislative ideologiche, la deontologia professionale e la stessa Costituzione che garantiscono il rispetto della volontà dell'individuo sulle terapie da effettuare. Non vogliono che l'idratazione e la nutrizione artificiale siano strumentalmente considerate nella legge come "pane ed acqua", in contrasto con la comunità scientifica internazionale e negando l'evidenza della necessità per la loro somministrazione di competenze mediche e sanitarie. Vogliono invece poter lavorare secondo scienza e coscienza in una alleanza terapeutica con la persona assistita, alla quale devono sempre essere garantite la dignità e la decisione finale.

martedì 8 febbraio 2011

Assunzione in sostituzione di lavoratrici e lavoratori in congedo in virtù delle disposizioni del D. Lgs. n. 151/2001. Sgravio contributivo (art. 4, c. 3) nell'ipotesi di opzione della lavoratrice sostituita per il congedo flessibile.

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 30 novembre 2010 Autorizzazione ad avviare procedure di reclutamento a tempo indeterminato, ai sensi dell'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo n. 165/2001, in favore di varie Amministrazioni. (11A01306) (GU n. 30 del 7-2-2011 )

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Visto l'art. 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni ed integrazioni; Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)"; Visto il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge del 6 agosto 2008, n. 133 recante disposizioni urgenti per lo sviluppo, la semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria, ed in particolare l'art. 66, e successive modificazioni ed integrazioni, che disciplina il turn-over delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, delle agenzie, incluse le Agenzie fiscali, degli enti pubblici non economici, compresi gli enti di ricerca e gli enti pubblici di cui all'art. 70 del d.lgs n. 165 del 2001; Visto l'art. 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in tema di "Reclutamento del personale"; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni ed integrazioni; Visto l'art. 17, commi da 10 a 13, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78 convertito con modificazioni, nella legge 3 agosto 2009 n. 102 che disciplina una procedura speciale di reclutamento per il personale in possesso dei prescritti requisiti; Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 ed in particolare l'art. 62 che ha modificato l'art. 52 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, aggiungendo il comma 1-bis secondo cui le progressioni fra le aree avvengono tramite concorso pubblico, ferma restando la possibilita' per l'amministrazione di destinare al personale interno, in possesso dei titoli di studio richiesti per l'accesso dall'esterno, una riserva di posti comunque non superiore al 50 per cento di quelli messi a concorso; Visto il predetto art. 35, comma 4, del citato decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni, secondo cui le determinazioni relative all'avvio di procedure di reclutamento sono adottate da ciascuna amministrazione o ente sulla base della programmazione triennale del fabbisogno deliberata ai sensi dell'art. 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni ed integrazioni; Visto lo stesso art. 35 del citato decreto legislativo n. 165 del 2001 che, sempre al comma 4, subordina l'avvio delle procedure concorsuali per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, gli enti pubblici non economici e gli enti di ricerca, con organico superiore alle 200 unita', all'emanazione di apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare su proposta del Ministro per la funzione pubblica di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze; Visto l'art. 34-bis del decreto legislativo n. 165 del 2001 che detta disposizioni in materia di mobilita' del personale e che prevede gli adempimenti da seguire prima di bandire un concorso; Visto l'art. 30 del richiamato decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 come successivamente integrato e modificato concernente il passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse, ed in particolare il comma 2-bis secondo cui "Le amministrazioni, prima di procedere all'espletamento di procedure concorsuali, finalizzate alla copertura di posti vacanti in organico, devono attivare le procedure di mobilita' di cui al comma 1, provvedendo, in via prioritaria, all'immissione in ruolo dei dipendenti, provenienti da altre amministrazioni, in posizione di comando o di fuori ruolo, appartenenti alla stessa area funzionale, che facciano domanda di trasferimento nei ruoli delle amministrazioni in cui prestano servizio"; Visto l'art. 6 del decreto legislativo n. 165 del 2001 e successive modificazione ed integrazioni il quale al comma 1 prevede che le amministrazioni nell'individuazione delle dotazioni organiche non possono determinare, in presenza di vacanze di organico, situazioni di soprannumerarieta' di personale anche temporanea nell'ambito dei contingenti relativi alle singole posizioni economiche delle aree funzionali e di livello dirigenziale e, al comma 6, dispone che le amministrazioni pubbliche che non provvedono agli adempimenti di cui allo stesso articolo non possono assumere nuovo personale, compreso quello appartenente alle categorie protette; Visto il decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 26 febbraio 2010, n. 25; Visto l'art. 2, comma 8-bis, del citato decreto-legge n. 194 del 2009 in cui e' previsto che le amministrazioni indicate nell'art. 74, comma 1, del decreto-legge n. 112 del 2008, all'esito della riduzione degli assetti organizzativi prevista dal predetto art. 74, provvedono, anche con le modalita' indicate nell'art. 41, comma 10, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14 devono apportare, entro il 30 giugno 2010, un'ulteriore riduzione degli uffici dirigenziali di livello non generale e delle relative dotazioni organiche, nonche' delle dotazioni organiche del personale non dirigenziale, con esclusione di quelle degli enti di ricerca; Visto il comma 8-quater del citato art. 2 del decreto-legge n. 194 del 2009, convertito, con modificazioni, in legge n. 25 del 2010, che prevede, per le Amministrazioni che non abbiano adempiuto nei tempi previsti a quanto disposto dal comma 8-bis dello stesso art. 2, il divieto, a decorrere dal 30 giugno 2010, di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsiasi contratto, prevedendo che fino all'emanazione dei relativi provvedimenti, le dotazioni organiche sono provvisoriamente individuate in misura pari ai posti coperti alla data del 28 febbraio 2010, facendo salve le procedure concorsuali e di mobilita' avviate alla predetta data; Visto il comma 8-quinquies del ripetuto art. 2, del decreto-legge n. 194 del 2009 che prevede l'esclusione dall'applicazione dei commi da 8-bis a 8-quater dello stesso articolo per le amministrazioni che abbiano subito una riduzione delle risorse ai sensi dell'art. 17, comma 4, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e del comma 6 del medesimo art. 17, per il personale amministrativo operante presso gli Uffici giudiziari, il Dipartimento della protezione civile, le Autorita' di bacino di rilievo nazionale, il Corpo della polizia penitenziaria, per i magistrati, per l'Agenzia italiana del farmaco, nei limiti consentiti dalla normativa vigente, nonche' per le strutture del comparto sicurezza, delle Forze armate, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e per quelle del personale indicato nell'art. 3, comma 1, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001; Visto il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 recante misure urgenti in materia di stabilizzazione della finanza pubblica e di competitivita' economica ed in particolare l'art. 9, commi 25, 26 e 27; Vista la nota circolare n. 46078 del 18 ottobre 2010 con la quale il Dipartimento della funzione pubblica ha fornito istruzioni ad alcune amministrazioni in tema di programmazione del fabbisogno di personale triennio 2010-2012. Autorizzazioni ad assumere per l'anno 2010 e a bandire per il triennio 2010-2012; Viste le richieste di autorizzazione a bandire procedure concorsuali negli anni 2010, 2011 e 2012 per il reclutamento di personale a tempo indeterminato, trasmesse dalle amministrazioni interessate; Visto il decreto-legge 30 dicembre 2008 n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14 ed in particolare l'art. 34-bis il quale al comma 6 prevede che, nel rispetto della programmazione triennale del fabbisogno, l'Agenzia Italiana per il Farmaco, nel triennio 2009/2011, puo' bandire concorsi pubblici per titoli ed esami per la copertura dei posti vacanti in pianta organica, con una riserva di posti non superiore al 50 per cento per il personale non di ruolo gia' in servizio presso la stessa Agenzia in forza di contratti stipulati ai sensi dell'art. 48, comma 7, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 306; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 giugno 2008 concernente "Delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di pubblica amministrazione e innovazione al Ministro senza portafoglio Prof. Renato Brunetta"; Su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze; Decreta: Art. 1 1. Le Amministrazioni di cui alla tabella allegata al presente decreto, di cui costituisce parte integrante, sono autorizzate, ai sensi dell'art. 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, fermo restando le disposizioni e gli adempimenti di cui al successivo comma 2, ad avviare, nel triennio 2010-2012, le procedure di reclutamento a fianco di ciascuna indicate. E' fatto salvo, per l'Agenzia Italiana per il Farmaco, quanto previsto dall'art. 34-bis, comma 6, del decreto-legge 30 dicembre 2008 n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14. 2. Le procedure di reclutamento di cui al comma 1 del presente articolo possono essere avviate tenendo conto dell'effettiva e concreta vacanza dei posti in organico relativi alle singole posizioni alla data di emanazione del relativo bando di concorso e soltanto previa riduzione degli assetti organizzativi ai sensi dell'art. 2, comma 8-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25. Non si possono bandire concorsi per posti che si renderanno disponibili successivamente all'indizione della procedura. I dirigenti rispondono per danno erariale in caso di mancata individuazione delle eccedenze delle unita' di personale, ai sensi dell'art. 33, comma 1-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dal decreto legislativo del 27 ottobre 2009, n. 150. Il presente decreto, previa registrazione da parte della Corte dei conti, sara' pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 30 novembre 2010 p. Il Presidente del Consiglio dei Ministri Il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione: Brunetta Il Ministro dell'economia e delle finanze: Tremonti Registrato alla Corte dei conti il 10 gennaio 2011 Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 1, foglio n. 38

Nuove linee guida UE sullo screening e sulla diagnosi dei tumori colorettali

I costruttori di telefoni cellulari consegnano il primo caricabatteria universale

BIMBI MORTI ROMA: ARGENTIN A MARONI, PERCHE'IGNORATI VIGILI?

BIMBI MORTI ROMA: ARGENTIN A MARONI, PERCHE'IGNORATI VIGILI?

(ANSA) - ROMA, 8 FEB - ''Nelle prossime ore depositero'
un'interrogazione urgente al Ministro Maroni per sapere se era a
conoscenza delle segnalazioni inviate nel Maggio del 2010 dai
Vigili urbani della Capitale alla Questura, alla Prefettura, al
Gabinetto del Sindaco e ad altri enti competenti, con la quale
si evidenziava la rischiosa situazione dell'insediamento abusivo
sull'Appia dove sono morti atrocemente i quattro bambini Rom''.
Lo annuncia la deputata del Pd Ileana Argentin, membro della
commissione Affari sociali della Camera e esponente dei
democratici del Lazio.
''Se e' vero che nel rapporto inviato dalla Polizia
Municipale di Roma - aggiunge Argentin - vengono segnalati lo
stato di pericolo d'igiene, di salute pubblica e di sicurezza
delle persone e che vengono individuati 10 nuclei familiari rom,
perche' allora il Sindaco Alemanno e gli uffici competenti non
hanno provveduto sin da subito a bonificare l'area individuando
le opportune soluzioni. Chiediamo al Ministro Maroni - conclude
la Argentin - se era a conoscenza di tale situazione e perche'
mai non e' intervenuto con provvedimenti urgenti, mentre insieme
al Sindaco di Roma andava in giro per l'Europa a chiedere a gran
voce provvedimenti speciali per l'espulsione di cittadini
comunitari''.(ANSA).

TAG
08-FEB-11 16:53 NNNN

GEMELLE SCOMPARSE: LETTERE TROVATE IN BUCA POSTA CERIGNOLA

GEMELLE SCOMPARSE: LETTERE TROVATE IN BUCA POSTA CERIGNOLA

(ANSA) - BARI, 8 FEB - Sono state trovate in una cassetta
della Posta che si trova fuori della stazione ferroviaria di
Cerignola Campagna alcune delle lettere indirizzate a Irina
Lucidi, la mamma delle due gemelline scomparse il 30 gennaio
scorso.
Non si sa per ora se le lettere trovate siano tutte quelle
che l'uomo ha spedito: a quanto si e' potuto sapere, per ora
senza conferme ufficiali, e' in queste buste che sono stati
trovati i 5.000 euro in banconote da 50 dei quali ha dato
notizia oggi a giornalisti in Svizzera il fratello di Irina
Lucidi, Valerio. Non e' chiaro se esistano altre lettere che
magari contengano il resto del denaro - in tutto 7.500 euro -
che l'uomo ritiro' da un bancomat a Marsiglia il 31 gennaio
scorso. (ANSA).

ZG
08-FEB-11 16:41 NNNN

GEMELLE SCOMPARSE: MADRE RICEVE DENARO RITIRATO DAL PADRE

GEMELLE SCOMPARSE: MADRE RICEVE DENARO RITIRATO DAL PADRE

(ANSA) - GINEVRA, 8 FEB - Irina Lucidi, madre delle due
gemelline di sei anni scomparse, ha ricevuto diverse lettere
contenenti i soldi ritirati dal padre. Lo ha indicato oggi a
Saint-Sulpice (Svizzera) il fratello della signora.
Le lettere provenivano da Cerignola, la localia' dove il padre
si e' tolto vita. La famiglia ha finora ricevuto 5 mila euro,
senza spiegazioni, ha precisato il fratello citato dall'agenzia
di stampa svizzera Ats. ''Questo ci preoccupa molto'' perche' -
ha aggiunto - invalida la pista secondo la quale il padre
avrebbe pagato qualcuno per occuparsi di Alessia e Livia.
(ANSA).
Gemelle scomparse/La madre ha ricevuto soldi ritirati a Marsiglia
Cade l'ipotesi che servissero per le bambine

Roma, 8 feb. (TMNews) - Irina Lucidi, La madre di Alessia e Livia,
due due bambine scomparse il 30 gennaio dalla loro casa di Saint
Sulpice col padre (che poi si è suicidato a Cerignola), ha
ricevuto via posta i circa 8000 euro ritirati dall'ex marito a
Marsiglia nei giorni scorsi.

Parlando con i giornalisti davanti casa della sorella, Valerio
Lucidi, ha riferito: "Ci sono alcune novità. Tramite alcune
lettere spedite dall'Italia, da Cerignola, abbiamo ricevuto circa
8000 euro in biglietti da 50". Ma, aggiunto, "nessuna lettera
accompagna le buste e questo ci inquieta perché fa saltare
l'ipotesi che lui con quei soldi abbia pagato qualcuno per tenere
le bambine".

vgp

081500 feb 11
GEMELLINE SCOMPARSE: MAMMA RICEVE SOLDI DA MARITO SUICIDA =
(AGI) - Foggia, 8 feb. - La mamma di Alessia e Livia, le
gemelle svizzere scomparse dalla loro abitazione il 31 gennaio,
rapite dal padre suicidatosi a Cerignola, in provincia di
Foggia, ha ricevuto una parte dei soldi che l'uomo aveva
prelevato da un bancomat a Marsiglia. Secondo quanto riferito
dal fratello della donna agli investigatori, alla mamma sono
arrivate delle buste contenenti in tutto 5.000 euro: le lettere
sarebbero partite da Cerignola, il luogo dove l'uomo, Matthias
Schepp, si e' suicidato giovedi' scorso, gettandosi sotto un
treno in corsa. (AGI)
Fg1/Chi
081512 FEB 11

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Y4Y
08-FEB-11 14:47 NNNN

CASSAZIONE: AI MILITARI VIETATI STRESS NEI MOMENTI DI PAUSA CONDANNATO CARABINIERE CHE DISCUSSE CON EX MOGLIE IN SERVIZIO




CASSAZIONE: AI MILITARI VIETATI STRESS NEI MOMENTI DI PAUSA
CONDANNATO CARABINIERE CHE DISCUSSE CON EX MOGLIE IN SERVIZIO
(ANSA) - ROMA, 8 FEB - Costa caro ai militari in servizio
prendersi un momento di pausa durante il lavoro e utilizzarlo,
non per ritemprare le energie psicofisiche come davanti a un
buon caffŠ, ma in discussioni stressanti e conflittuali che
possono lasciare uno strascico emotivo alla ripresa del turno.
Lo sottolinea la Cassazione convalidando la condanna a due mesi
e venti giorni di reclusione a carico di un maresciallo capo dei
carabinieri accusato di violata consegna per essersi fermato,
durante lo svolgimento di una attivit… di perlustrazione
notturna, nella casa della ex moglie per discutere brevemente
della vendita di una casa. Senza successo il militare, Massimo
B., ha fatto presente che la sosta era durata meno di un quarto
d'ora, il tempo insomma di una legittima pausa caffŠ, e non
aveva comportato alcuna deviazione dall'itinerario di lavoro.
La Suprema Corte non ha voluto sentire ragioni e ha
sottolineato - sulla scia del verdetto emesso dalla Corte
militare di appello di Roma lo scorso giugno - che la sosta di
Massimo B. era "idonea", anche per le "motivazioni strettamente
private che la ispirarono", a distogliere "emotivamente e
intellettualmente" il militare dalla "doverosa concentrazione
nel servizio comandato". Insomma la pausa caffŠ - scrive la
Cassazione nella sentenza 4509 - deve essere usata per "finalit…
di ristoro" e non per discutere di cose familiari "in contesto
di separazione coniugale" che, di certo, non aiuta a "rafforzare
le proprie energie psicofisiche, utili al migliore espletamento
del servizio". Il carabiniere condannato prestava servizio in
Liguria, a Chiavari, e aveva interrotto il servizio
perlustrativo, svolto in macchina con un collega, durante il
turno di notte dalle 19 all'una. Si era fermato sotto il portone
della ex moglie, a Leivi (Genova), per parlare con lei giusto il
tempo di un caffŠ.
(ANSA).

NM
08-FEB-11 14:44 NNNN

STALKING: FRANCESE MOLESTA ON-LINE DONNA A PERUGIA, ARRESTATO



STALKING: FRANCESE MOLESTA ON-LINE DONNA A PERUGIA, ARRESTATO =
(AGI) - Perugia, 8 feb. - Ha reso un inferno la vita di una
donna di 50 anni residente in provincia di Perugia, madre di
due figli, tempestandola di chiamate, minacce, messaggi su
internet. La polizia postale di Perugia ha individuato un
30enne francese accusato di stalking, sostituzione di persona e
diffamazione. Il giovane e' stato arrestato dalla polizia del
suo paese in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare
in carcere richiesta dal sostituto procuratore di Perugia
Giuseppe Petrazzini ed emessa dal gip Massimo Ricciarelli, che
si e' poi trasformata in mandato di cattura in mandato di
arresto europeo. Il caso era stato affrontato anche dalla
trasmissione televisiva "Le Iene", tanto eclatante era la
persecuzione messa in atto da, B.E., un disoccupato che vive
con i genitori a Gy,un paesino al confine tra Francia e la
Svizzera. L'operazione e' stata illustrata stamattina dalla
polizia postale di Perugia nel corso di una conferenza stampa.
Secondo quanto riferito dalla polizia postale, questo sarebbe
il primo caso in Italia di mandato di arresto europeo per un
episodio di cyberstalking. Si sta ora valutando se il giovane
verra' giudicato in Italia o in Francia, dato che il reato e'
stato consumato prevalentemente sulla rete informatica. La
donna aveva conosciuto il ragazzo francese nel 2009 sul social
network Badoo. Lui le aveva raccontato di essere malato
terminale di cancro. Anche per questo la donna, impietosita
aveva tenuto contatti con lui, pensando di stargli vicino. Ma
da quel momento la vita della donna si e' trasformata in un
inferno. Quando lei ha deciso di non avere piu' contatti
informatici con lui, il ragazzo ha inziato a tempestarla con
telefonate, lettere (fino a 20 al giorno), in cui minacciava di
morte lei e i suoi due figli, foto raffiguranti volti di donne
ferite, bare e croci. Il 30enne e' arrivato anche a minacciare
l'ex marito della donna e un cugino residente a Genova. Fino a
creare un account a nome della donna in alcuni siti erotici,
fissando appuntamenti per lei. Minacce anche all'ex marito
della 50enne e a un cugino residente a Genova. Il giovane ha
piu' volte minacciato di venire in Italia per fare del male
alla donna e ai suoi familiari. Fino all'arresto. (AGI)
Pg1/Mav
081453 FEB 11

NNNNPERUGIA: POLIZIA POSTALE ARRESTA STALKER FRANCESE (2) =

(Adnkronos) - Aveva anche trovato il suo nuovo numero di
telefono tramite alcuni contatti in internet fingendosi un suo amico
che non riusciva a rintracciarla. Aveva anche trovato i numeri di
telefono degli inquilini del palazzo della donna e della via in cui
vive e aveva iniziato a minacciare anche loro. Aveva minacciato anche
l'ex marito della donna e un cugino residente a Genova.

Ma non si ferma qui. Crea un account a nome della donna in
alcuni siti erotici e fissa appuntamenti per lei. La povera vittima
per mesi si e' trovata la fila di uomini sotto casa che pretendevano
prestazioni sessuali. E' arrivata a mettere un cartello sul portone in
cui spiegava che quella non era una casa per appuntamenti, e che lei
era perseguitata da un uomo. In alcune occasioni era anche intervenuta
la polizia per cacciare i presenti. (segue)

(Fmr/Col/Adnkronos)
08-FEB-11 14:46

NNNN

PERUGIA: POLIZIA POSTALE ARRESTA STALKER FRANCESE (3) =

(Adnkronos) - Del caso si e' occupata anche la trasmissione ''Le
Iene'' che mandera' in onda il servizio a marzo. La Iena Mauro
Casciari, si e' prima documentato sull'accaduto, fingendosi lui stesso
un uomo che voleva usufruire delle prestazioni sessuali della donna.
Poi insieme alla vittima e al marito sono andati in Francia a casa
dello stalker fingendosi amici della donna che lo invitavano a
smettere.

Li' il giovane, dapprima ha avuto modi gentili per cercare di
capire chi fossero le persone che aveva davanti, quando poi ha capito
che la donna non voleva avere piu' nulla a che fare con lui, ha
iniziato ad insultarla e a prendere a calci il furgone con cui erano
arrivati, tentando anche di rompere i vetri a gomitate. Poco prima
aveva riso alla notizia che se venuto in Italia sarebbe stato
arrestato. E aveva minacciato di venire in Italia per un viaggio senza
ritorno in cui avrebbe ucciso lei, i suoi figli e poi si sarebbe tolto
la vita.

Secondo quanto riferito dalla polizia postale, questo sarebbe il
primo caso in Italia di mandato di arresto europeo per un episodio di
cyberstalking. Il francese e' stato infatti arrestato in esecuzione di
un'ordinanza di custodia cautelare in carcere richiesta dal pm
Giuseppe Petrazzini ed emessa dal gip Massimo Ricciarelli, che si e'
poi trasformata in mandato di cattura in mandato di arresto europeo.

(Fmr/Col/Adnkronos)
08-FEB-11 14:51

NNNN

PASSA COL ROSSO PER UN SOCCORSO: MULTATA UN'AUTOMEDICA

PASSA COL ROSSO PER UN SOCCORSO: MULTATA UN'AUTOMEDICA =
(AGI) - Camaiore (Lucca), 8 feb. - La polizia municipale di
Camaiore ha multato un'automedica che e' passata con il
semaforo rosso ad un incrocio durante un servizio di emergenza.
L'infrazione, avvenuta a novembre ma notificata nei giorni
scorsi, e' stata ripresa dalle telecamere di sorveglianza
montate su un semaforo di Lido di Camaiore. Gli agenti che
hanno esaminato il filmato, tuttavia, non hanno ritenuto
sufficiente il fatto che il mezzo di soccorso si stesse recando
su una emergenza su disposizione della centrale operativa del
118. Cosi' in questi giorni e' stata notificata la
contravvenzione con una sanzione di oltre 200 euro e con la
sottrazione di sei punti dalla patente del conducente. (AGI)
Lu2/Sep
081329 FEB 11

NNNN

Bambini nella rete: il 60% contattato da sconosciuti sui social network

Bambini nella rete: il 60% contattato da sconosciuti sui social network
Ricerca condotta da Microsoft in 11 paesi europei: il 37% accetta il contatto, il 7% non informa genitori

ROMA - "Il 60% dei ragazzi italiani tra i 14 e i 18 anni e' stato
contattato almeno una volta da sconosciuti" su internet, nei
social network. "Il 32% dei genitori italiani non sorveglia in
nessun modo i comportamenti dei propri figli sul Web". Secondo la
ricerca proprio i social network stanno alimentando "la
sovraesposizione dei minori ai pericoli della Rete", consentendo
contatti anche con soggetti sconosciuti e i genitori spesso non
sono informati sul comportamento dei propri figli online.
È lo scenario che emerge da una ricerca condotta da Microsoft
in 11 paesi europei sul portale Msn, che ogni giorno raggiunge
oltre 4 milioni di utenti in Italia, presentata in occasione del
'Safer Internet Day 2011' (www.saferinternet.it), la giornata
europea per la sicurezza in Rete in programma oggi, martedi' 8
febbraio, e organizzata da InSafe, la rete europea di
cooperazione per la promozione dell'uso sicuro di Internet
costituita e cofinanziata dalla Commissione europea.
Secondo l'indagine, "il 40% dei teenager italiani sceglie
autonomamente quali limiti all'accesso del proprio profilo
adottare e il 15% sceglie di non adottarne alcuno". Eppure, in
Italia, "il 60% dei minori dichiara di essere stato contattato
almeno una volta da utenti sconosciuti. Se e' vero che il 48% ha
bloccato la richiesta di contatto, il 37% l'ha accettata per
curiosita' e il 7% ha deciso di non informare i propri genitori".
Un dato che viene considerato allarmante e' che "il 66% decide
di non rispondere ai messaggi inviati da gente estranea solo per
disinteresse e non per prudenza".
Per quanto riguarda le motivazioni che portano i teenager sui
social network, "il 43% li utilizza per sfogarsi esprimendo idee
e pensieri in maniera a volte anche aggressiva e il 25% dichiara
di essere in cerca di amicizie con persone piu' adulte".
C'e' pero' "il 32% dei genitori italiani non controlla in nessun
modo il comportamento in Rete dei propri figli, anche se l'88% ha
affrontato con loro l'argomento dei potenziali rischi del Web.
Troppo spesso l'attenzione dei genitori e' concentrata
nell'impedire l'accesso a contenuti per gli adulti, come fa il
60% degli italiani, delegando invece nel 68% dei casi altre forme
di precauzione direttamente ai propri figli".
"Giornate come questa, dedicate alla sicurezza su Internet- ha
detto Giorgia Meloni, ministro della Gioventu'- grazie
all'alleanza tra imprese leader nel settore e le istituzioni,
servono a sensibilizzare ed educare gli utenti, soprattutto i
piu' giovani, a un rapporto consapevole con un mezzo che, proprio
in funzione delle sue sconfinate potenzialita', richiede
accortezza e preparazione. La Rete e' lo strumento attraverso il
quale i giovani non solo hanno la possibilita' di conoscere il
mondo, ma anche di entrare a farne parte come protagonisti,
raggiungendo luoghi, persone e idee dai quali altrimenti le
distanze fisiche li separerebbero irrimediabilmente. Non servono
nuove regole o censure, serve una maggiore preparazione".
Aggiunge Pietro Scott Jovane, amministratore delegato di
Microsoft Italia: "Oggi ci troviamo davanti ad un profondo gap
tra la generazione dei 'nativi digitali' e quella dei genitori
che seppur informati sui potenziali rischi di Internet spesso non
sanno come affrontarli per mancanza di conoscenza degli strumenti
informatici e del Web stesso. Per questo motivo crediamo
fortemente in iniziative come il Safer Internet Day, utili a
promuovere cultura e competenza presso tutti gli attori, siano
esse istituzioni, insegnanti, famiglie e operatori, cosi' come
sosteniamo l'esigenza di condividere il profondo impegno che
aziende come Microsoft stanno ponendo nello sviluppo di
tecnologie che rivoluzioneranno il nostro modo di interagire con
il Web senza mai perdere di vista i temi della sicurezza dei
nostri dati e della tutela della nostra privacy".
8 febbraio 2011

(Pic/ Dire)
12:47 08-02-11

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Atterraggio in mare per elicottero Gdf:salvi 2 membri equipaggio


Atterraggio in mare per elicottero Gdf:salvi 2 membri equipaggio
Ammaraggio per problemi tecnici

Roma, 8 feb. (TMNews) - Un elicottero della guardia di finanza,
in volo velivolo questa mattina a Fracagnano, in provincia di
Taranto, stato costretto per problemi tecnici a un atterraggio
di fortuna in mare. Sono salvi i due componenti dell'equipaggio.
Da quanto si apprende dal comando generale della Gdf, si tratta
di un velivolo Huges Nh 500 abilitato all'ammaraggio.

Nes

081239 feb 11
AMMARAGGIO ELICOTTERO: MILITARI AGGRAPPATI A GALLEGGIANTI
(V. 'AMMARAGGIO ELICOTTERO...' DELLE 12.15)
(ANSA) - TARANTO, 8 FEB - Sarebbe stata un'avaria al motore a
costringere i due componenti l'equipaggio dell'elicottero della
Guardia di finanza a scendere e ammarare su un bacino
d'irrigazione nelle campagne di Fragagnano, un comune del
tarantino al confine con la provincia leccese. Il velivolo, NH
500, fa parte della 'Sezione aerea di manovra' di stanza a
Grottaglie.
A quanto si e' saputo, quando i due militari si sono accorti
dell'avaria sono scesi con il velivolo e quando questo si e'
appoggiato sull'acqua hanno fatto in tempo ad uscire dall'
abitacolo. In questi frangenti l'elicottero si e' capovolto ma
e' rimasto a galla sorretto dai due galleggianti laterali. Ed e'
stato proprio a questi ultimi che si sono potuti aggrappare i
due militari i quali hanno atteso cosi' l'arrivo dei vigili del
fuoco che li hanno tratti in salvo.
Il bacino d'irrigazione e' profondo una decina di metri e
sono state avviate operazioni per recuperare il velivolo.
(ANSA).

YB9-AME
08-FEB-11 12:51 NNNN

Garante per la protezione dei dati personali Verifica preliminare 05.02.11, n.1779758 Garante Privacy: impronte digitali per gli autisti nel trasporto pubblico regionale solo in casi particolari

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vice presidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti, e del dott. Daniele De Paoli, segretario generale;

Esaminata la richiesta di verifica preliminare presentata da Compagnia Alfa, ai sensi dell'art. 17 del d.lg. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali);

Visto il provvedimento adottato dal Garante in data 23 novembre 2006, recante le "Linee guida in materia di trattamento di dati personali di lavoratori per finalità di gestione del rapporto di lavoro alle dipendenze di datori di lavoro privati" (doc. web n. 1364939), con particolare riferimento al punto 3.2;

Visto il provvedimento del 29 ottobre 2009, con cui il Garante ha disposto, nei confronti di Compagnia Alfa, "il blocco del trattamento dei dati biometrici dei dipendenti già trattati ed eventualmente conservati per la finalità di rilevazione dell'orario di ingresso e di uscita dei lavoratori, con conseguente possibilità, per la società, di procedere alla sola conservazione temporanea dei medesimi dati senza poter compiere ogni altra operazione di trattamento";

Esaminata la documentazione acquisita agli atti;

Viste le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il dott. Mauro Paissan;

PREMESSO

1. Trattamento di dati personali dei dipendenti attraverso un sistema di autenticazione su base biometrica (impronte digitali).

Compagnia Alfa, società che effettua il servizio di trasporto pubblico di persone su tutto il territorio della Regione Campania e, in parte, in altre regioni limitrofe, intende adottare un sistema di rilevazione di dati biometrici basato sulla elaborazione di template originati dalla lettura delle impronte digitali di alcuni dipendenti della società. In particolare, si tratterebbe di un "dispositivo di rilevazione delle presenze per il personale addetto al controllo degli automezzi e del personale di guida e per quello autorizzato ad entrare nelle aree ad accesso controllato (…) finalizzato ad assicurare, inequivocabilmente, la presenza del suddetto personale in servizio", con esclusione della sua utilizzazione "per verificare l'orario di lavoro ai fini del calcolo della retribuzione ordinaria e straordinaria".

La società ha affermato che il trattamento di dati biometrici che intenderebbe effettuare per verificare la presenza in servizio del personale addetto al controllo sugli automezzi e sul personale di guida, oltre ad essere connesso alla sicurezza del trasporto pubblico, sarebbe giustificato dall'esigenza di prevenire condotte irregolari poste in essere da alcuni dipendenti, tra cui lo scambio dei badge attestanti la presenza in servizio; secondo la società, detti inconvenienti sarebbero ovviabili attraverso il sistema di rilevazione biometrica che si intenderebbe installare, perché in grado di assicurare un elevato grado di certezza nell'identificazione dei lavoratori e, di conseguenza, di impedire eventuali false attestazioni relative a controlli effettuati sull'efficienza dei mezzi e sullo stato di salute del personale addetto alla guida, con evidenti benefici per l'incolumità degli utenti e del personale viaggiante.

L'azienda ha precisato che il controllo preliminare sull'efficienza degli automezzi – avente ad oggetto, in particolare, le parti elettriche, le parti meccaniche, l'usura delle gomme e la funzionalità delle porte - viene effettuato da meccanici, mentre quello sugli autisti – concernente il rispetto dei turni di lavoro e la verifica sommaria delle loro condizioni psico-fisiche – viene effettuato da personale con qualifica di capo servizio.

Per quanto concerne, invece, il controllo degli accessi dei lavoratori ad alcuni locali dove sono custodite le banche dati cartacee ed informatiche, la società ha dichiarato che le stesse conterrebbero dati sensibili relativi ai dipendenti, informazioni concernenti eventuali procedimenti disciplinari, dati giudiziari relativi a partecipanti a gare, informazioni "su utenti colpiti da multe e terzi coinvolti in sinistri", "dati relativi ai turni di servizio del personale viaggiante" e informazioni connesse a transazioni commerciali (contratti e fatture). Da qui deriverebbe l'esigenza di un dispositivo di verifica degli accessi assolutamente affidabile, che dovrebbe riguardare 7 dipendenti appositamente incaricati del trattamento di tali dati.

1.2. Caratteristiche tecnico-organizzative del sistema

Il sistema oggetto di verifica preliminare comporterebbe un trattamento di dati personali biometrici (impronta del dito indice), i quali, al termine della fase di enrollment, verrebbero memorizzati su una card rilasciata nell'esclusiva disponibilità degli interessati e priva dei dati anagrafici di costoro.

Nella fase di enrollment, la predisposizione delle card verrebbe affidata al responsabile della sicurezza informatica (designato anche responsabile del trattamento dei dati ex art.29 del d.lgs. 196/03), il quale, dopo la consegna della card, avrebbe anche il compito di verificare l'inesistenza di tracce dei dati biometrici rilevati sulle apparecchiature informatiche aziendali.

Per prevenire accessi non autorizzati al sistema, sarebbero state previste alcune misure di sicurezza, consistenti in:

• utilizzazione di un computer "stand alone", non collegato quindi ad alcuna rete;

• cancellazione dal computer dei dati al termine dell'operazione di enrollment;

• esecuzione dell'operazione a cura del solo responsabile della sicurezza informatica (ingegnere informatico dirigente dell'azienda) particolarmente formato sul d.lgs 196/2003

I dipendenti sottoposti al rilevamento biometrico, inserirebbero la card in un'apposita fessura, poggiando l'indice in un alloggio predisposto dell'apparecchio. Il dispositivo rileverebbe la corrispondenza dei dati contenuti nella card con quelli dell'indice e, conseguentemente, poiché ad essa sarebbe associato un numero di identificazione del dipendente, ne rileverebbe la presenza al lavoro.

Il sistema, tuttavia, non verrebbe utilizzato per verificare il rispetto dell'orario di lavoro ai fini del calcolo della retribuzione ordinaria e straordinaria.

Stando a quanto dichiarato dalla società, il personale tenuto a servirsi del sistema di autenticazione, una volta informato, sarebbe invitato a prestare il proprio consenso al trattamento dei dati sin dalla fase di enrollment; inoltre, sarebbe comunque previsto un sistema di rilevazione delle presenze alternativo, da utilizzare nel caso in cui i dipendenti fossero impossibilitati a partecipare all'enrollment (in ragione delle proprie caratteristiche fisiche) o non intendessero acconsentire al trattamento.

2. Dati biometrici e principi di protezione dei dati personali: finalità, necessità e pertinenza

La raccolta e la registrazione di impronte digitali e dei dati biometrici ricavati e successivamente utilizzati per verifiche e raffronti nelle procedure di autenticazione sono operazioni di trattamento di dati personali riconducibili ai singoli interessati [art. 4, comma 1, lett. b) del Codice], operazioni alle quali trova applicazione la normativa contenuta nel Codice.

La liceità del sistema deve essere pertanto valutata sul piano della conformità ai princìpi di necessità, proporzionalità, finalità e correttezza (artt. 3 e 11 del Codice; art. 6, direttiva n. 95/46/Ce).

Secondo il costante orientamento del Garante, l'utilizzo dei dati biometrici può essere giustificato solo in casi particolari, in relazione alle finalità e al contesto in cui essi sono trattati e, in relazione ai luoghi di lavoro, per presidiare accessi ad "aree sensibili", in considerazione della natura delle attività ivi svolte: si pensi, ad esempio, a processi produttivi pericolosi o sottoposti a segreti di varia natura o al fatto che particolari locali siano destinati alla custodia di beni, documenti segreti o riservati e/o oggetti di valore (in tal senso, vedi il punto 4.1 delle "Linee guida in materia di trattamento di dati personali di lavoratori per finalità di gestione del rapporto di lavoro alle dipendenze di datori di lavoro privati", emanate dall'Autorità in data 23 novembre 2006 (doc. web n. 1364939).

Con riferimento al caso di specie, dagli elementi forniti dalla società nel corso dell'istruttoria non sono emerse circostanze atte a giustificare la necessità di un trattamento di dati biometrici in vista dell'accesso ai locali dove sarebbero custodite le banche dati aziendali. Infatti, i dati che risultano conservati negli archivi cartacei ed informatici, lungi dall'essere caratterizzati da specifiche peculiarità, si sostanziano in informazioni che solitamente sono trattate negli uffici amministrativi di qualsiasi azienda, mentre le loro attuali modalità di custodia, "in appositi locali ove è stato permesso l'accesso al solo personale dipendente che deve lavorare su di esse", risultano più che sufficienti per impedire la loro presa di conoscenza da parte di soggetti diversi dai singoli incaricati del trattamento. Pertanto, allo stato, tenuto conto della natura e della tipologia delle informazioni conservate nelle banche dati ubicate nei predetti locali, si deve ritenere che la procedura di accesso selezionato attualmente adottata dalla società sia adeguata per garantirne la riservatezza, senza che possano ravvisarsi ragioni per ritenere giustificato l'impiego di un delicato sistema di rilevazione delle impronte digitali nei confronti di un numero estremamente ridotto di dipendenti (soltanto 7 unità).

Con particolare riferimento all'esigenza di verificare la presa di servizio dei dipendenti addetti ai controlli di sicurezza sugli autisti e sui mezzi di trasporto pubblico, la società ha sostenuto che essa scaturirebbe da "una realtà lavorativa alquanto delicata e, comunque, tale da indurre l'azienda a cercare misure di controllo più efficaci" di quelle attuali. In particolare, la società ha dichiarato di aver ricevuto reclami con i quali era stata lamentata la "mancata effettuazione di alcune corse, senza alcuna segnalazione degli autisti responsabili del disservizio da parte degli addetti ai controlli che, comunque, risultavano regolarmente in servizio", nonché di essere stata impossibilitata a verificare tardive partenze dei mezzi dal deposito per assenza del preposto "alla registrazione e alla verifica", il quale, però, risultava regolarmente in servizio; infine, la società ha dichiarato di aver accertato alcune sostituzioni arbitrarie tra autisti nell'ambito dei turni di servizio, senza possibilità di accertare i fatti attraverso l'addetto al controllo perché arbitrariamente assente, nonché casi di addetti al controllo assenti dal posto di lavoro ma la cui scheda marcatempo risultava regolarmente timbrata.

Ciò premesso, occorre sottolineare che, pur rientrando tra le legittime facoltà del datore di lavoro quella di sovrintendere all'esecuzione della prestazione lavorativa (art. 2094 cod. civ.), verificando le presenze dei dipendenti e il rispetto dell'orario di lavoro, nel caso di specie non risulta dimostrata la necessità e proporzionalità del trattamento dei dati biometrici che si intenderebbe attuare.

In primo luogo va rilevato che benché il personale della società ammonti a ben 93 dipendenti, il sistema biometrico sarebbe preordinato a verificare la presenza in servizio di un numero di unità lavorative assai esiguo (7 operai per il controllo sui mezzi e 3 capi servizio per il controllo sugli autisti), obiettivo questo certamente perseguibile attraverso l'utilizzazione dei tradizionali e meno invasivi sistemi di controllo, quali l'uso di un normale badge accompagnato da accorgimenti tecnici ed organizzativi (es. disponendo ulteriori controlli da affidare a corpi di vigilanza esterna) atti a scongiurare manomissioni del congegno marcatempo o sostituzioni nell'impiego del supporto stesso.

Inoltre, dalla documentazione prodotta dalla società, si rileva un solo caso in cui un dipendente con qualifica di "addetto all'esercizio" (responsabile del settore Movimento addetto all'organizzazione dei turni di servizio giornalieri degli autisti e al controllo sui medesimi prima dell'inizio del turno di lavoro), manomettendo il sistema di rilevazione delle presenze, avrebbe inserito la propria timbratura "solo a posteriori rispetto all'orario effettivo di lavoro", mentre la quasi totalità degli altri documenti depositati attiene per lo più a contestazioni disciplinari mosse direttamente nei confronti dei soli operatori d'esercizio (autisti), i quali avrebbero osservato condotte non conformi ad una regolare esecuzione della prestazione lavorativa; nei casi di sostituzione non autorizzata nei turni di servizio, poi, risulta che le contestazioni sono state mosse agli autisti proprio in ragione di accertamenti effettuati da personale gerarchicamente sovraordinato, dotato di potere di controllo. Pertanto, alla luce delle acquisizioni istruttorie, i controlli attualmente effettuati dalla società appaiono sufficienti a garantire una verifica sulla presa di servizio degli addetti e dei collaboratori d'esercizio, mentre i precedenti disciplinari cui la società ha fatto riferimento per giustificare la propria richiesta non risultano –sia dal punto di vista numerico, sia dal punto di vista qualitativo- significativi per dimostrare l'esistenza di una diffusa situazione di disobbedienza da parte del personale, tale da rendere necessaria l'adozione di un sistema di rilevazione biometrica delle presenze.

Da ultimo si rileva che il trattamento di dati biometrici non risulterebbe conforme a legge anche in ragione del fatto che, allo stato, non risulta neanche osservata la procedura prevista dall'art. 4, comma 2 della legge 20 maggio 1970, n. 300 (cui fa espresso riferimento l'art. 114 del Codice), che trova applicazione anche in relazione all'installazione di apparecchiature che consentano "di controllare il rispetto o non degli orari di entrata e uscita e presenza sul luogo di lavoro da parte dei dipendenti" (cfr. Cass., 17 luglio 2007, n. 15892).

Da quanto detto deriva che la richiesta di verifica preliminare dev'essere rigettata.

L'odierna pronunzia, resa sulla scorta delle attuali acquisizioni istruttorie, non preclude all'Autorità di adottare una diversa determinazione nel caso in cui la Compagnia Alfa offra una più documentata motivazione delle ragioni atte a giustificare l'adozione del rappresentato sistema di rilevazione biometrica, da valutare alla luce della normativa esistente.

TUTTO CIÒ PREMESSO, IL GARANTE

rigetta la richiesta di verifica preliminare presentata dalla Compagnia Trasporti Irpini – ATI S.p.A..

Roma, 17 novembre 2010

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Paissan

IL SEGRETARIO GENERALE
De Paoli

lunedì 7 febbraio 2011

Ansa-scheda/ sclerosi:metodo Zamboni,atteso via sperimentazione

ANSA-SCHEDA/ SCLEROSI:METODO ZAMBONI,ATTESO VIA SPERIMENTAZIONE

(ANSA) - ROMA, 7 FEB - La Ccsvi consiste in un restringimento
di alcune vene che portano il sangue al cervello, che porterebbe
a un drenaggio del sangue troppo lento, che a sua volta, secondo
la teoria del professor Paolo Zamboni, sarebbe causa degli
accumuli anormali di ferro riscontrati nella sclerosi multipla.
Secondo Zamboni, un intervento che riporta i vasi alle
dimensioni originarie con un 'palloncino' allevia notevolmente i
sintomi.
Il metodo Zamboni consiste in un accertamento di tipo
diagnostico e un intervento di 'liberazione', che comporta la
disostruzione di alcune vene della testa e del torace nei
pazienti. Il restringimento dei vasi impedirebbe infatti il
normale deflusso del sangue determinando l' insorgenza della
Ccsvi. L'intervento endovascolare e' poco invasivo per il
paziente e dura circa un'ora. Una sonda viene infilata nella
vena femorale per risalire fino alla giugulare per la
disostruzione. Sul legame tra la Ccsvi e la sclerosi multipla
ipotizzato da Zamboni non concordano tutti gli specialisti. In
particolare i neurologi hanno espresso molte perplessita' ma la
pressione delle associazioni di malati ha spinto le istituzioni
sanitarie ad esaminare la questione e alcune regioni ad
occuparsene direttamente, come l'Emilia Romagna e le Marche.
Intanto sono stati reclutati i primi pazienti per lo studio
dell'Associazione italiana sclerosi multipla (Aism) sulla Ccsvi.
Con 2000 persone coinvolte lo studio di Aism e della sua
Fondazione (Fism) sulla Ccsvi rappresenta il piu' ampio studio
epidemiologico e multicentrico sul fattore di rischio, ma non si
tratta della sperimentazione vera e propria del trattamento.
Il reclutamento e' scattato nei primi centri clinici di
Genova, La Spezia, Milano S.Raffaele e Reggio Emilia.
La vera sperimentazione, che coinvolgera' su tutto il
territorio nazionale circa 560 pazienti, e' stata gia' approvata
dal comitato etico dell'ospedale S.Anna di Ferrara che
coordinera' una decina di centri in tutto il paese. Ma ancora il
protocollo di sperimentazione non e' partito.
Stessa sorte di ampasse anche per la sperimentazione nelle
Marche che riguardera' circa 250 pazienti.
Intanto alcuni ospedali, come le Molinette di Torino, hanno
avviato gia' da ottobre le procedure per la liberazione delle
vene.

(ANSA).

NAN-BR
07-FEB-11 20:13 NNNN

I.N.P.D.A.P. (Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica) Nota 1-2-2011 n. 4 D.M. 22 dicembre 2010 - Modalità di erogazione del contributo straordinario previsto dall'art. 2, comma 59 della L. 23 dicembre 2009, n. 191, a favore degli orfani delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice che siano già stati collocati in pensione. Emanata dall'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica, Direzione centrale previdenza, Ufficio I - Pensioni.

Nota 1 febbraio 2011, n. 4 (1).

D.M. 22 dicembre 2010 - Modalità di erogazione del contributo straordinario previsto dall'art. 2, comma 59 della L. 23 dicembre 2009, n. 191, a favore degli orfani delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice che siano già stati collocati in pensione.

(1) Emanata dall'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica, Direzione centrale previdenza, Ufficio I - Pensioni.



Ai


Direttori delle sedi provinciali e territoriali

Alle


Organizzazioni sindacali nazionali dei pensionati

Agli


Enti di patronato

Ai


Caf

Ai


Dirigenti generali centrali e regionali

Ai


Direttori regionali

Agli


Uffici autonomi di Trento e Bolzano

Ai


Coordinatori delle consulenze professionali




Nella Gazzetta Ufficiale n. 21 del 27 gennaio 2011 è stato pubblicato il D.M. 22 dicembre 2010 del Ministro dell'Interno emanato di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze contenente le modalità attuative per l'erogazione del contributo straordinario previsto dall'art. 2, comma 59 della L. 23 dicembre 2009, n. 191 (legge finanziaria 2010) a favore degli orfani delle vittime decedute in conseguenza di atti di terrorismo e di stragi di tale matrice, che siano stati già collocati in pensione alla data del 1° gennaio 2010 (all. 1).

Per ottenere il beneficio in esame, gli interessati sono tenuti a presentare, all'ente previdenziale che eroga il relativo trattamento pensionistico, la domanda corredata dalla dichiarazione redatta secondo il modello allegato al decreto ministeriale (all. 2), ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 entro il 28 marzo 2011 (60 giorni dalla data di pubblicazione del decreto sulla G.U.).

Nel caso di titolarità di plurimi trattamenti pensionistici diretti la domanda deve essere presentata all'Ente previdenziale che eroga il trattamento di maggiore importo.

L'ammontare del contributo è determinato con riferimento all'importo della rata mensile del trattamento pensionistico in godimento al 1° gennaio 2010 moltiplicata per il coefficiente indicato nella tabella A allegata al D.M. (all. 3).

Per esplicita disposizione prevista dall'art. 5, i coefficienti di cui alla sopra citata tabella A potranno essere rimodulati in misura proporzionale, sulla base del numero delle domande pervenute e degli importi del contributo straordinario attribuibili ai singoli beneficiari che saranno resi noti con uno specifico decreto del Ministro dell'Interno emanato di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze.

Le Sedi, una volta accertato che la domanda per l'erogazione del contributo straordinario sia stata presentata nei termini, devono preliminarmente verificare il diritto al beneficio medesimo, anche sulla scorta della documentazione già presente agli atti ed in particolare che:

a) il richiedente sia orfano di vittima deceduta In conseguenza di atti di terrorismo e di stragi di tale matrice di cui alla L. 3 agosto 2004, n. 206 e successive modificazioni;

b) che sia stato già collocato in pensione alla data del 1° gennaio 2010.

Alla luce di quanto sopra, le Sedi sono invitate a definire tempestivamente il diritto al riconoscimento del contributo straordinario richiedendo, eventualmente, ulteriori elementi alle amministrazioni competenti, nonché a comunicare con sollecitudine i dati secondo le modalità che verranno impartite con specifico messaggio da parte della Direzione Centrale Sistemi Informativi, al fine di procedere al pagamento centralizzato del beneficio in esame, con la prima rata utile di pensione.

La presente nota operativa è diramata d'intesa con la D. C. Sistemi Informativi.


Il Dirigente generale

Dott. Giorgio Fiorino



Allegato 1


D.M. 22 dicembre 2010

Modalità di erogazione del contributo straordinario previsto dall’art. 2, comma 59 della L. 23 dicembre 2009, n. 191, a favore degli orfani delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice, che siano già stati collocati in pensione (Gazz. Uff. 27 gennaio 2011, n. 21).


Il Ministro dell’interno


di concerto con


Il Ministro dell’economia e delle finanze


Visto l’art. 2, comma 59 della L. 23 dicembre 2009, n. 191 recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010)» che riconosce un contributo straordinario per l’anno 2010, pari a 5 milioni di euro a favore degli orfani delle vittime di terrorismo e delle stragi di tale matrice che siano stati già collocati in pensione, disponendo altresì che con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze si provveda alla ripartizione di detto contributo sulla base dei criteri di cui all’art. 4, comma 2, della L. 3 agosto 2004, n. 206, e successive modifiche, in modo tale da escludere sperequazioni di trattamento tra le diverse categorie di beneficiari;

Vista la L. 3 agosto 2004, n. 206, recante: «Nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice» e successive modificazioni;

Ritenuto che la sopra richiamata somma di euro 5.000.000,00 prevista dall’art. 2, comma 59 della L. n. 191/2009 debba essere ripartita tra gli orfani delle vittime decedute in conseguenza di atti di terrorismo e delle stragi di tale matrice, limitatamente agli orfani già collocati in pensione alla data del 1° gennaio 2010;

Ritenuto opportuno disporre, per contenere i tempi di liquidazione, che l’erogazione debba essere effettuata dagli enti previdenziali competenti a seguito di istanza presentata dagli interessati;

Visto l’esito della riunione di coordinamento tenutasi presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per il coordinamento amministrativo, in data 3 novembre 2010, al fine di acquisire l’assenso delle amministrazioni interessate all’emanazione del presente decreto;


Decreta:


Art. 1


I soggetti destinatari del beneficio di cui all’art. 2, comma 59, della L. 23 dicembre 2009, n. 191 sono gli orfani delle vittime decedute in conseguenza di atti di terrorismo e di stragi di tale matrice, che siano stati già collocati in pensione alla data del 1° gennaio 2010.


Art. 2


Ai soggetti di cui all’art. 1, è erogata una somma corrispondente alla rata mensile del trattamento pensionistico in godimento al 1° gennaio 2010 moltiplicata per il coefficiente indicato nell’allegata tabella «A» che costituisce parte integrante del presente decreto.

Nel caso in cui il beneficiario sia titolare di più trattamenti pensionistici, il coefficiente è applicato alla rata di trattamento diretto di maggiore importo.


Art. 3


Il pagamento dell’importo spettante è effettuato dall’ente previdenziale competente, sulla base della domanda dell’interessato e degli elementi forniti dalle amministrazioni competenti, ove necessario.


Art. 4


La concessione del beneficio è subordinata alla presentazione di apposita istanza all’ente previdenziale erogatore del trattamento pensionistico diretto di maggior importo, in godimento al 1° gennaio 2010, entro il termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto.

L’istanza deve essere corredata da una dichiarazione redatta ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, secondo l’allegato «B» che costituisce parte integrante del presente decreto.


Art. 5


Entro 4 mesi dal termine di scadenza per la presentazione delle domande di cui all’art. 4, si procederà con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, a rimodulare proporzionalmente i coefficienti indicati nell’allegata tabella «A», sulla base del numero delle domande pervenute e degli importi del contributo straordinario attribuibili ai singoli beneficiari, fermo restando il rispetto del limite massimo di spesa, di 5.000.000 di euro, e tenendo conto che il coefficiente massimo non potrà in ogni caso superare il valore di 15.


Art. 6


La spesa conseguente all’attuazione del presente decreto stabilita nel limite massimo di complessivi 5.000.000,00 di euro è imputata sul capitolo 2313 del bilancio del Ministero dell’interno - Dipartimento libertà civili e immigrazione - esercizio finanziario 2010, a favore degli enti previdenziali competenti al pagamento del contributo.


Il presente decreto verrà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.



Allegato 2


Alla Sede provinciale/territoriale
 

di


Il sottoscritto


COGNOME


NOME
 

LUOGO DI NASCITA


DATA DI NASCITA
 

CODICE FISCALE
                           

Titolare di pensione n.
                           



Residenza anagrafica del richiedente


VIA/PIAZZA
 




COMUNE
 

PROVINCIA
 

CAP


TELEFONO
 

CELLULARE
 

FAX




CHIEDE


l'erogazione del contributo straordinario previsto dall'art. 2, comma 59 della L. 23 dicembre 2009, n. 191 a favore degli orfani delle vittime decedute in conseguenza di atti di terrorismo e delle stragi di tale matrice che siano già stati collocati in pensione.


Allega la dichiarazione che è parte integrante della presente richiesta (Mod. B).


Il/la sottoscritto/a dichiara che non ha presentato ad altro ente previdenziale analoga richiesta ai sensi dell'art. 3 del D.M. 22 dicembre 2010 .


Il/la sottoscritto/a autorizza il trattamento dei dati forniti limitatamente al procedimento amministrativo attivato con la presente domanda, ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.


Data


Firma del dichiarante


* Allegare copia di un documento di riconoscimento del dichiarante in corso di validità


Modello "B"


Allegato al D.M. 22 dicembre 2010


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Allegato 3


Tabella A


 

Rata mensile pensione (CI)


Coefficiente di calcolo (C2)

1


Fino a euro 2.000


10

2


Da 2.001 a 3.000


7

3


Da 3.001 a 4.000


5,5

4


Da 4.001 oltre


4



Il coefficiente sub.1 è previsto per rate di pensione fino a 2.000 euro consente di attribuire nella misura del 100% un contributo equivalente a dieci mensilità.

Il coefficiente sub.2 è previsto per rate di pensione da euro 2.001 a 3.000 consente di attribuire nella misura del 70% un contributo equivalente a dieci mensilità.

Il coefficiente sub.3 è previsto per rate di pensione da euro 3.001 a 4.000 consente di attribuire nella misura del 55% un contributo equivalente a dieci mensilità.

Il coefficiente sub.4 previsto per rate di pensione da euro 4.001 e oltre consente di attribuire nella misura del 40% un contributo equivalente a dieci mensilità.



D.M. 22 dicembre 2010
L. 23 dicembre 2009, n. 191, art. 2
D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
L. 3 agosto 2004, n. 206

Ministero della salute Circ. 27-1-2011 n. DGPREV/1972/P Monitoraggio dell'andamento delle forme gravi e complicate di influenza stagionale 2010-2011. Aggiornamento del 27 gennaio 2011: criteri per la richiesta di consulenza ai Centri della rete ECMO. Emanata dal Ministero della salute, Dipartimento della prevenzione e della comunicazione, Direzione generale della prevenzione sanitaria, Ufficio V - Malattie infettive e profilassi internazionale.

Circ. 27 gennaio 2011, n. DGPREV/1972/P (1).

Monitoraggio dell'andamento delle forme gravi e complicate di influenza stagionale 2010-2011. Aggiornamento del 27 gennaio 2011: criteri per la richiesta di consulenza ai Centri della rete ECMO.

(1) Emanata dal Ministero della salute, Dipartimento della prevenzione e della comunicazione, Direzione generale della prevenzione sanitaria, Ufficio V - Malattie infettive e profilassi internazionale.



 

Agli


Assessorati alla sanità delle regioni a statuto ordinario e speciale
   

Loro sedi
 

Agli


Assessorati alla sanità delle province autonome di Trento e di Bolzano
   

Loro sedi

e, p.c.:


Agli


Uffici di sanità marittima, aerea e di frontiera
   

Loro sedi
 

All'


Istituto superiore di sanità
   

Roma




Facendo seguito alla Circ. 12 gennaio 2011, n. DGPREV/747/P di pari oggetto, si comunica quanto segue.

L'attuale andamento dell'epidemia influenzale stagionale ha condotto alla necessità di sorvegliare puntualmente i casi gravi di malattia, con particolare riguardo per le complicanze a carico dell'apparato respiratorio. Si ribadisce la tempestività della notifica dei casi gravi e complicati di influenza, a questo Ministero, Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria, Ufficio V - Malattie Infettive, tramite Fax 06 59943096 / e-mail malinf@sanita.it e la loro registrazione sul sito web https://www.iss.it/Site/FLUFF100/login.aspx.

Come peraltro già riportato nella Circ. 1 ottobre 2009, n. DGPREV/44320/P (http://www.normativasanitaria.it/normsan-pdf/0000/30366_1.pdf), si rammenta che:

- tra le complicanze polmonari in corso di influenza vanno, infatti, annoverate forme di polmonite primaria virale (le meno comuni ma le più gravi tra dette complicazioni), forme di polmonite secondaria batterica e forme di polmonite cosiddette miste, tutte da attentamente sorvegliare in relazione alla loro possibile evoluzione in Acute Respiratory Distress Syndrome (ARDS) ed alla conseguente necessità di un trattamento altamente qualificato;

- la consulenza del rianimatore/intensivista sia raccomandabile in pazienti con storia clinica compatibile con influenza (da confermare) in presenza di almeno una delle seguenti condizioni:

A) SAT CAP < 90% CON MASCHERA 02 10 L/MIN

oppure

B) ACIDOSI RESPIRATORIA PH < 7.25

oppure

C) EVIDENZA CLINICA DI IMMINENTE DISTRESS RESPIRATORIO: FREQUENZA RESPIRATORIA > 35 ATTI / MIN

oppure

D) INCAPACITÀ DI PROTEGGERE LE VIE AEREE: GLASGOW COMA SCORE < 8

oppure

E) IPOTENSIONE: PRESSIONE SISTOLICA ARTERIOSA < 90 MM HG + ALTERATI LIVELLI DI COSCIENZA + CONTRAZIONE DELLA DIURESI + MANCATA RISPOSTA AL CARICO VOLEMICO.

La consulenza del rianimatore/intensivista è evidentemente collegata a percorsi intraospedalieri ed interospedalieri che necessitano di forte integrazione.

Pertanto, in relazione al possibile verificarsi di casi gravi e complicati di influenza con tali caratteristiche clinico-diagnostiche, si sottolinea la necessità della gestione integrata e stratificata per livelli di complessità strutturale e competenza mediante l'individuazione di centri clinici regionali di riferimento, in grado di assicurare la necessaria assistenza intensiva ai soggetti colpiti.

Si raccomanda inoltre, ed in particolare, di contattare in caso di necessità i centri della rete ECMO (regionali, interregionali ovvero il call center dedicato dei Centri nazionali 039/2300065, attivo h24/7gg) non appena si dovesse constatare un rapido peggioramento del quadro clinico, scarsamente responsivo alle terapie convenzionali, ove fosse verificata la presenza di uno o più dei seguenti criteri:

- adulto con Insufficienza respiratoria acuta e sospetta infezione da virus influenzale:

- Sat O2 è < 85% per almeno 1 ora;

- Indice di ossigenazione (Pressione media delle vie aeree x FiO2 x 100/PaO2) è >25 per 6 ore in condizioni di ottimizzazione della ventilazione;

- PaO2/FiO2 è <100 con PEEP ≥ 10 per 6 ore in condizioni di ottimizzazione della ventilazione;

- Ipercapnia con acidosi respiratoria pH <7.25;

- Saturazione venosa <65% nonostante adeguato ematocrito (>30) e dopamina o altra catecolamina per sostenere il circolo;

- età pediatrica con insufficienza respiratoria acuta e sospetta infezione da virus influenzale:

- FiO2 >.8 per più di 12 ore;

- PaO2/FiO2 < 150 per 4 ore in condizioni di ottimizzazione della ventilazione.


Il Capo dipartimento

Dr. Fabrizio Oleari



D.M. 15 dicembre 1990

Marketing telefonico: le regole del Garante Il Garante privacy ha prescritto, a tutti gli operatori, in qualità di titolari del trattamento che utilizzano dati personali mediante il telefono con operatore, ai fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o di ricerche commerciali o di comunicazione commerciale, le misure necessarie per rendere il trattamento conforme alle disposizioni vigenti, anche in considerazione delle recenti modifiche normative e regolamentari. Garante per la protezione dei dati personali

Provv. 19-1-2011 n. 16
Prescrizioni per il trattamento di dati personali per finalità di marketing, mediante l'impiego del telefono con operatore, a seguito dell'istituzione del registro pubblico delle opposizioni. (Provvedimento n. 16).
Pubblicato nella Gazz. Uff. 31 gennaio 2011, n. 24.

Provv. 19 gennaio 2011, n. 16   (1).

Prescrizioni per il trattamento di dati personali per finalità di marketing, mediante l'impiego del telefono con operatore, a seguito dell'istituzione del registro pubblico delle opposizioni. (Provvedimento n. 16). (2)

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 31 gennaio 2011, n. 24.

(2) Emanato dal Garante per la protezione dei dati personali.



IL GARANTE PER LA PROTEZIONE

DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vice presidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti, e del dott. Daniele De Paoli, segretario generale;

Visto il Codice in materia di protezione dei dati personali (decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, di seguito «Codice»);

Visto l'art. 129 del Codice che, in attuazione della disciplina comunitaria e, in particolare, della direttiva 2002/58/CE, ha demandato al Garante il compito di individuare le modalità di inserimento e successivo utilizzo dei dati personali relativi agli abbonati negli elenchi cartacei o elettronici a disposizione del pubblico;

Visto il provvedimento del 15 luglio 2004 (in www.garanteprivacy.it, doc. web n. 1032381) con il quale l'Autorità, ai sensi del citato art. 129 del Codice, ha individuato e disciplinato il trattamento dei dati personali relativi agli abbonati e agli acquirenti del traffico prepagato nell'ambito degli elenchi telefonici «alfabetici», costituiti tramite estrazione dalla base di dati unica degli operatori di comunicazione elettronica e realizzati in qualsiasi forma;

Visto il provvedimento del 14 luglio 2005 (in www.garanteprivacy.it, doc. web n. 1151640) con il quale l'Autorità ha individuato procedure semplificate per la redazione e l'utilizzo degli elenchi telefonici organizzati secondo categorie merceologiche (c.d. elenchi «categorici»);

Rilevato che la disciplina in materia di protezione dei dati personali - precedentemente alla recente riforma legislativa introdotta con la legge 20 novembre 2009, n. 166, con la quale è stato convertito, con modificazioni, il decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, che ha novellato l'art. 130 del Codice - consentiva l'utilizzo, per attività di carattere promozionale, pubblicitario o commerciale di alcune categorie di dati e, in particolare, di quelli:

a) presenti negli elenchi c.d. «alfabetici», per i quali l'interessato avesse manifestato il proprio consenso a tale tipo di utilizzo (provvedimento del 15 luglio 2004, cit.);

b) riportati nei citati elenchi cd. «categorici» (provvedimento del 14 luglio 2005, cit.);

c) registrati nelle banche dati costituite utilizzando direttamente anche dati estratti da elenchi telefonici formati precedentemente al 1° agosto 2005, sempre che il titolare del trattamento fosse stato in grado di dimostrare di aver fornito effettivamente, prima di tale data, l'informativa agli interessati ai sensi dell'art. 13 del Codice;

d) provenienti da pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque (per i quali le relative leggi o regolamenti non abbiano previsto un vincolo di finalità, art. 24 del Codice);

Visto l'art. 44, comma 1-bis del decreto-legge 31 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, nella legge 27 febbraio 2009, n. 14, che aveva stabilito che i dati personali, presenti nelle banche dati costituite sulla base di elenchi telefonici pubblici formati prima del 1° agosto 2005, erano lecitamente utilizzabili per fini promozionali sino al 31 dicembre 2009, anche in deroga agli articoli 13 e 23 del Codice, dai soli titolari del trattamento che avessero provveduto a costituire dette banche dati prima del 1° agosto 2005;

Visto il provvedimento del Garante del 12 marzo 2009 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 66 del 20 marzo 2009, inwww.garanteprivacy.it, doc. web n. 1598808), concernente «Prescrizioni ai titolari di banche dati costituite sulla base di elenchi telefonici formati prima del 1° agosto 2005» ed emanato a seguito della deroga introdotta dalla citata legge 27 febbraio 2009, n. 14, con il quale l'Autorità aveva chiarito che la previsione normativa contenuta nella stessa aveva introdotto, per i titolari del trattamento (e non anche per eventuali cessionari), una deroga transitoria e temporanea ai principi generali della disciplina sopra richiamata;

Visto l'art. 20-bis della legge 20 novembre 2009, n. 166 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 215 del 24 novembre 2009, con la quale è stato convertito, con modificazioni, il decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135) che ha ulteriormente modificato la disciplina, novellando l'art. 130 del Codice e consentendo il trattamento dei dati personali mediante l'impiego del telefono per finalità di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale, salvo il diritto di opposizione dell'interessato; visto che la citata legge n. 166 del 2009 ha previsto l'istituzione di un «registro pubblico delle opposizioni» (di seguito «Registro») entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge medesima precisando che «fino al suddetto termine, restano in vigore i provvedimenti adottati dal Garante per la protezione dei dati personali (...) in attuazione dell'art. 129 del medesimo codice»;

Visto che, alla luce di quanto detto e in prospettiva dell'attuazione della nuova disciplina, la citata deroga transitoria e temporanea (che, in base al disposto della legge 27 febbraio 2009, n. 14, scadeva il 31 dicembre 2009) è stata conseguentemente prorogata «sino al termine di sei mesi successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135» (art. 20-bis, comma 3, della legge 20 novembre 2009, n. 166), ossia fino al 24 maggio 2010;

Visto il provvedimento del Garante del 22 dicembre 2009 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 11 del 15 gennaio 2010, inwww.garanteprivacy.it, doc. web n. 1683085) che ha prorogato l'efficacia del citato provvedimento del 12 marzo 2009;

Visto il «Regolamento recante istituzione e gestione del registro pubblico degli abbonati che si oppongono all'utilizzo del proprio numero telefonico per vendite o promozioni commerciali» (decreto del Presidente della Repubblica del 7 settembre 2010, n. 178, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 256 del 2 novembre 2010, di seguito, «Regolamento») che ha previsto che la concreta realizzazione ed il funzionamento del Registro devono essere garantiti entro novanta giorni dalla data di pubblicazione, quindi entro il 31 gennaio 2011, e che, decorso inutilmente tale termine, gli interessati possono comunque esercitare il diritto di opposizione tramite il gestore telefonico con il quale l'abbonato ha stipulato il contratto;

Considerato che l'opposizione all'utilizzo del proprio numero telefonico per vendite o promozioni commerciali manifestata tramite l'iscrizione al Registro non opera per le chiamate effettuate tramite l'uso del telefono per fini personali nè per attività di carattere commerciale diverse da invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o di ricerche commerciali o di comunicazione commerciale;

Considerato che il Regolamento qualifica «operatori» i titolari del trattamento che intendano utilizzare dati personali ai fini di marketing per mezzo del telefono (art. 1, comma 1, lettera c) del Regolamento);

Considerato che la nuova disciplina sopra descritta si applica esclusivamente al trattamento dei dati personali contenuti in elenchi di abbonati mediante l'uso del telefono e con l'ausilio di un operatore ai fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o di ricerche di mercato o di comunicazione promozionale e lascia invariate le specifiche disposizioni di cui all'art. 130, commi 1 e 2 del Codice che richiedono il consenso espresso dell'interessato relativamente alle comunicazioni elettroniche, effettuate per finalità di marketing mediante strumenti automatizzati quali, ad esempio, posta elettronica, telefax, messaggi del tipo Mms o Sms nonché le chiamate automatizzate senza operatore;

Considerato, pertanto, che con la nuova disciplina vengono meno le prescrizioni relative all'utilizzo per finalità promozionali tramite telefono con operatore dei dati presenti negli elenchi c.d. «alfabetici» (per i quali l'interessato avesse manifestato il proprio consenso a tale tipo di utilizzo, cfr. provvedimento del 15 luglio 2004) nonché quelle relative all'utilizzo dei dati riportati negli elenchi cd. «categorici» (cfr. provvedimento del 14 luglio 2005);

Considerato che le modifiche apportate all'art. 130 dalla legge 20 novembre 2009, n. 166 lasciano invariata la disciplina relativa all'attività promozionale svolta mediante posta cartacea, per la quale restano valide le regole indicate dal Garante con il provvedimento sugli elenchi «alfabetici» (provvedimento del 15 luglio 2004, cit.) e che per utilizzare i numeri telefonici non presenti in elenchi degli abbonati (quali ad esempio quelli relativi ai numeri dei telefoni mobili che allo stato in prevalenza non sono inseriti in tali elenchi) per finalità di carattere promozionale resta ferma la necessità di acquisire preventivamente il consenso informato ai sensi degli articoli 13 e 23 del Codice;

Considerato che il Regolamento si applica agli abbonati «la cui numerazione sia comunque inserita negli elenchi di cui all'art. 129 del Codice» (ivi compresa, qualora presente, quella relativa ad una utenza mobile) e, pertanto, ai dati degli interessati presenti sia negli elenchi «alfabetici» che negli elenchi c.d. «categorici» (art. 1, comma 1, lettera b) del Regolamento);

Rilevato pertanto che gli interessati, i cui dati sono presenti in un elenco telefonico «alfabetico» o «categorico», i quali si iscrivano nell'istituendo Registro, non possono essere contattati per le finalità di cui all'art. 7, comma 4, lettera b) del Codice, ovvero per l'invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale;

Considerato che il Regolamento non si applica ai trattamenti di dati aventi origine diversa dagli elenchi di abbonati a disposizione del pubblico, legittimamente raccolti dai titolari presso gli interessati o presso terzi, nel rispetto, tra gli altri, degli articoli 7, comma 4, lettera b) e 23 del Codice (art. 2 del Regolamento);

Rilevato che gli interessati che, in epoca precedente all'entrata in vigore del nuovo regime, abbiano ricevuto una idonea informativa e manifestato nei confronti di un determinato titolare del trattamento un consenso specifico per le suddette finalità, (sempreché il titolare sia in grado di documentare per iscritto tale consenso, come richiesto dallo stesso art. 23 del Codice), possono essere contattati da quel titolare per tali finalità anche nel caso in cui questi si iscrivano nel Registro, ferma restando la possibilità di opporsi successivamente anche a tale trattamento ai sensi dell'art. 7 del Codice;

Rilevato inoltre che, analogamente, gli interessati che in epoca precedente all'entrata in vigore del nuovo regime, si siano opposti ai sensi dell'art. 7 del Codice al trattamento dei propri dati per le suddette finalità nei confronti di un determinato titolare, non possono essere contattati da quel titolare, anche se non si iscrivono nel Registro;

Rilevato che resta comunque ferma l'inutilizzabilità del numero telefonico per il quale l'interessato abbia proceduto a manifestare opposizione al trattamento mediante l'iscrizione della numerazione nel Registro;

Rilevato che, ai sensi dell'art. 24, comma 1, lettera c) del Codice, gli operatori possono utilizzare, senza acquisire il consenso del soggetto interessato, numerazioni provenienti da pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque anche per finalità di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale, fermi restando i limiti e le modalità che le leggi, i regolamenti o la normativa comunitaria stabiliscono per la conoscibilità e pubblicità dei dati;

Rilevato che tra i limiti e le modalità previsti dall'art. 24, comma 1, lettera c) del Codice vi è il vincolo di finalità in base al quale i dati sono raccolti e registrati per scopi determinati, espliciti e legittimi, ed utilizzati in altri trattamenti in termini compatibili con tali scopi (art. 11, comma 1, lettera b) del Codice) e che, pertanto, nel caso di specie, il trattamento è consentito solo ove la specifica disciplina di riferimento abbia espressamente previsto l'attività di comunicazione telefonica di cui all'art. 7, comma 4, lettera b) ovvero tali comunicazioni risultino direttamente funzionali all'attività svolta dall'interessato, che è posta alla base dell'inserimento del dato telefonico nei pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque di cui all'art. 24 del Codice, e sempreché non vi sia stata o sia manifestata opposizione al trattamento;

Rilevato che al di fuori dei casi sopra indicati (dati estratti da elenchi telefonici o provenienti da pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque) il trattamento per le finalità di cui all'art. 7, comma 4, lettera b) del Codice di dati contenuti in banche dati comunque formate, ivi comprese quelle costituite utilizzando i dati estratti da elenchi telefonici formati precedentemente al 1° agosto 2005, è consentito solamente nel rispetto dei principi generali del Codice e quindi solo previo rilascio di una idonea informativa e l'acquisizione dello specifico consenso (ai sensi degli articoli 13 e 23 del Codice);

Ritenuta la necessità di prescrivere agli «operatori», in qualità di titolari del trattamento, ai sensi dell'art. 143, comma 1, lettera b) e art. 154, comma 1, lettera c) del Codice, le misure necessarie per rendere il trattamento conforme alle disposizioni vigenti, anche in considerazione delle recenti modifiche normative e regolamentari;

Tenuto conto che, ai sensi dell'art. 162, comma 2-ter del Codice, in caso di inosservanza del presente provvedimento prescrittivo, è applicata in sede amministrativa, in ogni caso, la sanzione del pagamento di una somma da trentamila euro a centottantamila euro;

Tenuto conto, inoltre, che, ai sensi dell'art. 164-bis, comma 2, del Codice, in caso di più violazioni di un'unica o di più disposizioni relative a violazioni amministrative, commesse anche in tempi diversi in relazione a banche di dati di particolare rilevanza o dimensioni, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da cinquantamila euro a trecentomila euro;

Riservata la possibilità di un successivo intervento dell'Autorità a integrazione e modifica delle presenti prescrizioni che risultasse necessario alla luce dell'esperienza maturata nel corso del primo periodo di applicazione del provvedimento;

Vista la documentazione in atti;

Viste le osservazioni dell'Ufficio, formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del Regolamento del Garante n. 1/2000 del 28 giugno 2000;

Relatore il prof. Francesco Pizzetti;

Tutto ciò premesso:



[Testo del provvedimento]

Il Garante ai sensi degli articoli 143, comma 1, lettera b) e 154, comma 1, lettera c) del Codice, prescrive a tutti gli «operatori», in qualità di titolari del trattamento che utilizzano dati personali mediante il telefono con operatore ai fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o di ricerche commerciali o di comunicazione commerciale,

1. con riguardo alle numerazioni comunque contenute in elenchi di abbonati di adottare le misure e gli accorgimenti idonei a garantire il rispetto della volontà degli interessati che:

a) in epoca precedente all'entrata in vigore della nuova disciplina, abbiano manifestato un consenso specifico al titolare per le finalità di cui all'art. 7, comma 4, lettera b) del Codice, tenendo a disposizione del Garante la documentazione per iscritto di tale consenso, così come previsto dall'art. 23 del Codice;

b) successivamente all'entrata in vigore della nuova disciplina manifestino un consenso specifico al titolare per le finalità di cui all'art. 7, comma 4, lettera b) del Codice, tenendo a disposizione del Garante la documentazione per iscritto di tale consenso, così come previsto dall'art. 23 del Codice;

c) in epoca precedente all'entrata in vigore della nuova disciplina, abbiano esercitato nei loro confronti il diritto di opposizione al trattamento dei propri dati per le finalità di cui all'art. 7, comma 4, lettera b) del Codice;

d) successivamente all'entrata in vigore della nuova disciplina esercitino nei loro confronti il diritto di opposizione al trattamento dei propri dati per le finalità di cui all'art. 7, comma 4, lettera b) del Codice;

2. con riguardo alle numerazioni provenienti da pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque di effettuare detto trattamento, in assenza del consenso del soggetto interessato, solo ove la specifica disciplina di riferimento abbia espressamente previsto attività di comunicazioni telefoniche per le finalità di cui all'art. 7, comma 4, lettera b) del Codice ovvero le comunicazioni telefoniche per tali finalità risultino direttamente funzionali all'attività svolta dall'interessato, sempreché non vi sia stata o sia manifestata opposizione al trattamento;

3. con riguardo alle numerazioni contenute in banche dati comunque formate (fuori dei casi di cui ai precedenti punti 1 e 2), di effettuare il trattamento per le finalità di cui all'art. 7, comma 4, lettera b) del Codice nel rispetto dei principi generali e quindi solo previo rilascio di una idonea informativa e l'acquisizione dello specifico consenso (ai sensi degli articoli 13 e 23 del Codice).

Si dispone la trasmissione di copia del presente provvedimento al Ministero della giustizia - Ufficio pubblicazione leggi e decreti, per la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana