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mercoledì 4 maggio 2011

I.N.P.S. (Istituto nazionale della previdenza sociale) Circ. 11-2-2011 n. 35 Soppressione dell'Istituto Postelegrafonici (IPOST).




Soppressione dell'Istituto Postelegrafonici (IPOST). Aspetti contributivi legati al trasferimento all'Istituto delle funzioni già esercitate da IPOST.

Det. Reg. 25-1-2011 n. 391 Diversamente abili: Guida all'esenzione dal pagamento della tassa automobilistica. Modalità attuativa. Pubblicata nel B.U. Lazio 21 febbraio 2011, n. 7, S.O. n. 31.

Lazio

Det. Reg. 25-1-2011 n. 391
Diversamente abili: Guida all'esenzione dal pagamento della tassa automobilistica. Modalità attuativa.
Pubblicata nel B.U. Lazio 21 febbraio 2011, n. 7, S.O. n. 31.

Det. Reg. 25 gennaio 2011, n. 391   (1).

Diversamente abili: Guida all'esenzione dal pagamento della tassa automobilistica. Modalità attuativa. (2)


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(1) Pubblicata nel B.U. Lazio 21 febbraio 2011, n. 7, S.O. n. 31.

(2) Il presente provvedimento è stato emanato dal Direttore regionale del Dipartimento programmazione economica e sociale.



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Il Direttore del Dipartimento

Su proposta del Direttore della Direzione regionale bilancio ragioneria, finanza e tributi

VISTO l'art. 119 Costituzione che conferisce alle Regioni potestà d'entrata e tributaria;

VISTO l'art. 53 comma 1 dello Statuto della Regione Lazio;

VISTA la L.R. n. 6/2002 e successive modificazioni, concernente la disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e le disposizioni relative alla dirigenza e al personale regionale;

VISTO il Reg. reg. n. 1/2002 in particolare il combinato disposto tra l'art. 66 comma 1 e l'art. 67 comma 1-2, riguardante l'organizzazione degli Uffici e dei Servizi della Giunta Regionale;

VISTO l'art. 17 comma 10 della L. n. 449/1997, che ha demandato dal 1° gennaio 1999, alle Regioni a statuto ordinario, la riscossione, l'accertamento, il recupero, i rimborsi, l'applicazione delle sanzioni ed il contenzioso amministrativo relativo alle tasse automobilistiche non erariali;

VISTO il D.M. n. 418/1998, art. 2 e art. 3, con il quale le Regioni possono affidare a terzi, anche ricorrendo all'istituto dell'avvalimento, l'attività di accertamento, controllo, riscossione, rimborso e recupero delle tasse automobilistiche;

VISTA la L.R. n. 57/1998 art. 21 comma 3, che stabilisce che la Giunta regionale può affidare, con apposita convenzione, i servizi di riscossione e di controllo, in materia di tasse automobilistiche regionali, all'Automobile Club d'Italia (ACI), riconosciuto dalla legge 20 marzo 1970, n. 75 ente pubblico non economico preposto a servizi di pubblico interesse;

CONSIDERATO CHE con Delib.G.R. n. 35/2008, nell'approvare lo schema tipo di Convenzione tra Regione Lazio e ad ACI per il triennio 2008-2010, è stata anche rinnovata la potestà, da parte della Regione Lazio, di avvalersi dell'ACI nella gestione in 1° istanza, delle domande di esenzione dal pagamento della tassa automobilistica da parte di soggetti disabili;

VISTO l'art. 5 della L.R. n. 3/2010 "Assestamento del bilancio annuale e pluriennale 2010-2012 della Regione Lazio" in cui si autorizza la Giunta a rinnovare per l'annualità 2011 la Convenzione sopra citata;

VISTO il D.Lgs. n. 546/1992, che consente la presentazione del ricorso, in sede giurisdizionale tributaria, entro 60 giorni dalla notifica del diniego all'esenzione dal pagamento della tassa automobilistica;

VISTE la legge n. 449/1997 art. 8, la legge n. 342/2000 art. 50 e la legge n. 388/2000 art. 30 comma 7, le quali prevedono, rispettivamente, l'esenzione dal pagamento della Tassa Automobilistica per:

• disabili con ridotte o impedite capacità motorie permanenti, con auto adattata;

• disabili non vedenti e sordomuti;

• disabili con handicap psichico o mentale di gravità tale da aver determinato il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento e disabili con grave limitazione della capacità di deambulazione o affetti da pluriamputazioni;

ENUNCIATA la possibilità concessa ai sensi comma 1 dell'art. 6 L. n. 89/2006 in cui possono essere unificate, su richiesta del soggetto istante, le procedure di accertamento sanitario di cui all'articolo 1 della legge 15 ottobre 1990, n. 295, per l'invalidità' civile, la cecità, la sordità, nonché quelle per l'accertamento dell'handicap e dell'handicap grave di cui agli articoli 3 e 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni;

VISTA la L. n. 296/2006, art. 1 comma 36 in cui si prevede che "le agevolazioni tributarie e di altra natura relative agli autoveicoli utilizzati per la locomozione dei soggetti di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, con ridotte o impedite capacità motorie permanenti, sono riconosciute a condizione che gli autoveicoli siano utilizzati in via esclusiva o prevalente a beneficio dei predetti soggetti";

VISTO che per semplificare i rapporti giuridici intercorrenti tra cittadino istante e Pubblica Amministrazione possono essere utilizzati gli strumenti previsti dal D.P.R. n. 445/2000;

VISTA la circolare n. 30/E/1998 del Ministero delle Finanze, con la quale sono stati forniti i primi chiarimenti relativamente alle tasse automobilistiche dovute dal 1° gennaio 1998, a seguito delle innovazioni apportate in materia dalla legge n. 449/1997 e, in particolare, il punto 10, che tratta le agevolazioni per i veicoli per disabili, indicando i veicoli oggetto di esenzione e la documentazione che gli interessati dovevano presentare agli Uffici competenti ai fini dell'esenzione dal pagamento della tassa automobilistica;

VISTA la circolare n. 186/1998/E del Ministero delle Finanze, emanata ad integrazione della circolare n. 30/E/1998, di cui al punto precedente, con la quale ha sono stati forniti ulteriori chiarimenti relativamente all'esenzione dal pagamento della tassa automobilistica per i soggetti con "ridotte o impedite capacità motorie permanenti". In particolare sono stati chiariti, fra l'altro, i seguenti aspetti:

• il riconoscimento delle "ridotte o impedite capacità motorie permanenti", può essere attestato sia dalle Commissioni di cui all'art. 4 della legge n. 104/1992, che da altre Commissioni mediche pubbliche (invalidità civile, per lavoro, di guerra, ecc.);

• i veicoli ammessi all'esenzione (motocarrozzette, motoveicoli per il trasporto promiscuo, motoveicoli per trasporto specifici, autovetture, autoveicoli per trasporto promiscuo, autoveicoli per trasporti specifici);

• gli adattamenti dei veicoli, che devono risultare dalla carta di circolazione a seguito di collaudo effettuato presso gli Uffici della Motorizzazione Civile, che possono riguardare:

- i veicoli condotti da coloro che sono provvisti di patente speciale, in base a quanto prescritto dalla Commissione Medica Locale ai sensi dell'art. 119 del codice della strada, ma anche

- solo la carrozzeria o la sistemazione interna dei veicoli per mettere il disabile in condizione di accedervi;

• l'esenzione per ciascun soggetto avente diritto, può essere riconosciuta per un solo veicolo, per il quale deve essere indicata la targa;

• la possibilità, per gli interessati, di ottenere una certificazione aggiuntiva da parte della Commissione di cui all'art. 4 della legge n. 104/1992, atta a specificare che la patologia o la minorazione sofferta dal disabile comporta "ridotte o impedite capacità motorie permanenti";

• che il termine di 90 giorni dalla scadenza del pagamento del bollo auto, concesso agli interessati per presentare agli Uffici preposti la documentazione per ottenere l'esenzione dal pagamento della tassa automobilistica, deve ritenersi come termine meramente ordinatorio e non perentorio;

• nel caso che l'esenzione non possa essere concessa per mancanza dei requisiti previsti, occorre avvertire gli interessati che potranno procedere al pagamento delle tasse automobilistiche entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione del diniego, per evitare l'applicazione delle sanzioni;

• l'esenzione dal pagamento della tassa automobilistica, una volta riconosciuta, deve considerarsi valida fino a quando sussistono i requisiti oggettivi e soggettivi che l'hanno determinata. I soggetti interessati dovranno comunque comunicare agli uffici finanziari le variazioni dei presupposti che fanno venir meno il riconoscimento dell'agevolazione, al fine di evitare il recupero dei tributi e l'irrogazione delle relative sanzioni";

VISTO l'art. 30, comma 7 della legge n. 388/2000, che ha esteso, a decorrere dal 1° gennaio 2001, l'esenzione dal pagamento della tassa automobilistica anche ai soggetti con handicap psichico o mentale, o con grave limitazione della capacità di deambulazione o affetti da pluriamputazioni;

VISTA la circolare n. 46/2001 del Ministero delle Finanze - Agenzia delle Entrate Direzione Centrale Normativa e Contenzioso - che, a seguito dell'emanazione della legge n. 388/2000 art. 30, comma 7, ha fornito ulteriori chiarimenti in materia e in particolare ha stabilito che:

• non è richiesto per tali tipologie di disabilità l'adattamento del veicolo in funzione delle limitazioni di cui il portatore di handicap è affetto. L'adattamento del veicolo rimane, invece elemento essenziale, ai fini della concessione delle agevolazioni fiscali, per i soggetti affetti da "ridotte o impedite capacità motorie permanenti";

• il Dipartimento della Prevenzione del Ministero della Sanità ha precisato che il riferimento fondamentale per usufruire dei benefici fiscali previsti dall'art. 30, comma 7 della legge n. 388/2000, è la situazione di handicap grave, definita dall'art. 3 comma 3 della legge n. 104/1992, derivante da patologie che comportano una grave limitazione della capacità di deambulazione o relativa a soggetti affetti da pluriamputazioni, certificata dalla Commissione di cui all'art. 4 della medesima legge;

• per i soggetti con handicap psichico o mentale, ai fini del riconoscimento dell'esenzione dal pagamento della tassa automobilistica, occorre la seguente documentazione:

- verbale della Commissione di cui all'art. 4 della legge n. 104/1992, da cui risulti che il soggetto si trova in situazione di handicap grave, ai sensi dell'art. 3 della stessa legge, derivante da disabilità psichica;

- certificato di attribuzione dell'indennità di accompagnamento, di cui alla legge n. 18/1980 e alla legge n. 508/1988, emesso dalla Commissione per l'accertamento dell'invalidità civile di cui alla legge n. 295/1990;

• l'istanza, corredata della relativa documentazione, volta ad ottenere l'esenzione dal pagamento della tassa automobilistica, se prodotta oltre il termine di novanta giorni indicato dall'Amministrazione finanziaria, ha valore anche per i periodi precedenti, in presenza delle condizioni soggettive stabilite dalla normativa vigente al momento;

• nel caso di sostituzione del veicolo esentato, l'interessato deve rinnovare l'istanza;

VISTA la Risoluzione n. 110/2001 del 5 luglio 2001 del Ministero delle Finanze-Agenzia delle Entrate- Direzione Centrale Normativa e Contenzioso in cui si precisa che l'esenzione dal pagamento della tassa automobilistica, può esser concessa anche soggetti che non hanno cittadinanza italiana che si trovino in Italia con regolare permesso di soggiorno, in possesso di tutti i requisiti richiesti;

CONSIDERATO che, a partire dal 1° gennaio 2003, in base all'art. 94 della legge finanziaria 2003 (legge n. 289/2002), i soggetti affetti dalla Sindrome di Down possono essere dichiarati persone con handicap grave, ai sensi dell'art. 3 comma 3 della legge n. 104/1992, oltre che dalle competenti commissioni mediche, anche dal proprio medico di base, su richiesta corredata da presentazione dell'apposito esame clinico detto del "cariotipo";

CONSIDERATO che i grandi invalidi di guerra, di cui all'articolo 14 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, ed i soggetti ad essi equiparati sono considerati persone handicappate in situazione grave ai sensi e per gli effetti dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e non sono assoggettati agli accertamenti sanitari previsti dall'articolo 4 della citata legge. La situazione di gravità è attestata dalla documentazione rilasciata agli interessati dai Ministeri competenti al momento della concessione dei benefici pensionistici. Gli accertamenti sanitari, in questo caso, sono eseguiti dalla Commissione medica per le pensioni di guerra di cui all'art. 105 del D.P.R. n. 915/1978;

RITENUTO che ai fini del riconoscimento dell'esenzione dal pagamento della tassa automobilistica di cui al punto precedente, nel verbale redatto dalla citata commissione, analogamente ai verbali di cui all'articolo 3 comma 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, rilasciati dalle specifiche Commissioni mediche alle persone non grandi invalidi di guerra, deve essere esplicitamente riportata la tipologia di disabilità per la quale si richiede l'esenzione;

TENUTO CONTO che, il Ministero della Salute, con circolare DPV.5/HF/2/312 dell'11 giugno 2003, ha stabilito che, nel caso la certificazione del riconoscimento dell'handicap non riporti espressamente la dichiarazione delle ridotte o impedite capacità motorie permanenti, l'interessato può avanzare richiesta alla Azienda ASL al fine di ottenere, da parte della Commissione di cui all'art. 4 della legge n. 104/1992, una certificazione aggiuntiva da cui risulti che la propria minorazione comporta ridotte o impedite capacità motorie permanenti, ai sensi dell'art. 8 della legge n. 449/1997;

RITENUTO che la certificazione aggiuntiva di cui al punto precedente, in considerazione che gli Uffici preposti all'istruttoria delle istanze non hanno competenze mediche, possa essere richiesta analogamente anche per le altre 3 tipologie di disabilità che consentono l'esenzione dal pagamento della tassa automobilistica, quando la certificazione rilasciata all'interessato dalla Commissione medica non riporta espressamente tali disabilità, ma solo il tipo di handicap;

VISTA la circolare n. 4/2007 dell'Agenzia dell'Entrate, la quale specifica che, ai fini dell'esenzione dal pagamento della tassa automobilistica, il veicolo oggetto dell'agevolazione deve essere intestato o al disabile stesso o al familiare possessore di reddito di cui risulti a carico, escludendo il riconoscimento dei benefici fiscali, quando il veicolo è intestato, in comunione dei beni, ad uno dei coniugi (la madre del disabile nel caso considerato) fiscalmente a carico, insieme al disabile, dell'altro (il marito nella fattispecie);

VISTA la circolare n. 8/2007 dell'Agenzia dell'Entrate, che ha ammesso la possibilità del riconoscimento del diritto alle agevolazioni, nel caso di menomazione dovuta all'assenza di entrambi gli arti superiori, anche in presenza di certificazione medica rilasciata da una Commissione medica diversa da quella prevista dalla legge n. 104/1992, che attesti, appunto, tale stato. Tutto ciò, in considerazione che il requisito della gravità è insito nel tipo di patologia descritta e che, di conseguenza, la gravità dell'handicap è di evidente deduzione anche in assenza di specifiche conoscenze mediche. In particolare, riguardo i soggetti pluriamputati agli arti superiori che siano vittime di guerra, la citata circolare ritiene sufficiente l'accertamento sanitario dell'handicap eseguito dalla commissione medica per le pensioni di guerra di cui all'art. 105 del D.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915;

VISTA la circolare n. 23/2010 dell' Agenzia delle Entrate che prevede:

• che i portatori di handicap psichico o mentale, possono validamente attestare lo stato di handicap grave di cui all'art. 3, comma 3, della legge n. 104 del 1992, allegando il certificato rilasciato dalla commissione medica pubblica preposta all'accertamento dello stato di invalidità, purché lo stesso evidenzi in modo esplicito la gravità della patologia e la natura psichica o mentale della stessa.

• che lo stato di handicap grave, comportante una limitazione permanente della capacità di deambulazione, può essere documentato da una certificazione di invalidità, rilasciata da una commissione medica pubblica, attestante specificatamente "l'impossibilità a deambulare in modo autonomo o senza l'aiuto di un accompagnatore", sempreché il certificato di invalidità faccia esplicito riferimento anche alla gravità della patologia.

CONSTATATO che a partire dal 1° gennaio 2010, le istanze per l'accertamento dell'invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, da inoltrarsi secondo modalità stabilite dall'Ente medesimo, devono essere presentata all'INPS ai sensi art. 20 L. n. 102/2009;

CONSIDERATA la necessità di porre in essere un'adeguata informazione ai contribuenti circa i requisiti richiesti dalla normativa vigente, ai fini dell'ottenimento dell'esenzione dal pagamento della tassa automobilistica per i soggetti affetti dalle disabilità per le quali è prevista tale esenzione;

RITENUTO che, al fine di agevolare gli interessati nella presentazione della domanda di esenzione dal pagamento della tassa automobilistica, sia in prima istanza all'ACI, che in sede di riesame alla Direzione Regionale Bilancio Ragioneria Finanze, Tributi - Area Tributi - della Regione Lazio, è opportuno predisporre e mettere a disposizione degli stessi appositi modelli di domanda, nei quali riportare, fra l'altro, la documentazione occorrente ai fini dell'ottenimento della citata esenzione, nonché i modelli relativi all'autocertificazione e alla dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, di cui al D.P.R. n. 445/2000 art. 46 e art. 47, rispettivamente per il fiscalmente a carico e al riconoscimento al disabile dell'indennità di accompagnamento;

Determina


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[Testo della determinazione]


per le motivazioni di cui in premessa che si intendono integralmente richiamate;

1. di approvare l'allegato, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente determinazione: "DIVERSAMENTE ABILI": GUIDA ALL'ESENZIONE DAL PAGAMENTO DELLA TASSA AUTOMOBILISTICA - MODALITÀ ATTUATIVE", comprendente anche i modelli di domanda, di autocertificazione e di dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, di cui al D.P.R. n. 445/2000 art. 46 e art. 47, sia per le domande di prima istanza da presentare all'ACI, che per quelle di riesame da presentare alla Direzione Bilancio Ragioneria, Finanze, Tributi - Area Tributi - della Regione Lazio;

2. che al fine di attuare la dovuta informazione sull'argomento e di agevolare gli interessati nella presentazione delle istanze sia pubblicata la presente determinazione, comprensiva dell'allegato sul BUR della Regione Lazio;

3. che l'Area Tributi provveda alla pubblicazione sul sito della Regione Lazio www.regione.lazio.it - link Tributi - dell'Allegato della presente disposizione "DIVERSAMENTE ABILI": GUIDA ALL'ESENZIONE DAL PAGAMENTO DELLA TASSA AUTOMOBILISTICA - MODALITÀ ATTUATIVE",

Avverso al presente atto è ammesso ricorso giurisdizionale entro 60 giorni dalla pubblicazione al TAR territorialmente competente, ovvero è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla pubblicazione.


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Allegato
Diversamente abili: "Guida all'esenzione dal pagamento della tassa automobilistica" - Modalità attuative


1. Beneficiari
La legge prevede l'esenzione dal pagamento della tassa automobilistica per i veicoli destinati alla mobilità dei soggetti affetti da determinate tipologie di disabilità. L'esenzione riguarda le autovetture, le motocarrozzette, i motoveicoli per trasporto promiscuo, motoveicoli per trasporti specifici, autoveicoli per trasporto promiscuo, autoveicoli per trasporti specifici, con limitazione di cilindrata fino a 2000 cc per i veicoli a benzina e fino a 2800 cc per i veicoli diesel.

L'esenzione è concessa per un solo veicolo e la targa di questo deve essere indicata al momento della presentazione della domanda.

Il beneficio fiscale, che si applica sia ai veicoli condotti dai disabili, che a quelli utilizzati per l'accompagnamento dei disabili stessi, spetta al disabile intestatario del veicolo, oppure al familiare intestatario dei veicolo, se il disabile è fiscalmente a suo carico.

Per essere ritenuto a carico del familiare, il disabile deve avere un reddito complessivo non superiore a euro 2.840,51. Ai fini di tale limite, non si tiene conto dei redditi esenti, come ad esempio le pensioni sociali, le indennità, comprese quelle di accompagnamento, gli assegni e le pensioni erogati ai ciechi civili, ai sordomuti e agli invalidi civili.

2. Tipologie di disabilità ammesse all'esenzione
Sono previste quattro tipologie di disabilità ai fini dell'esenzione dal pagamento della tassa automobilistica. Nella TABELLA 1, di seguito riportata, sono indicate le quattro tipologie di disabilità e le rispettive leggi di riferimento che ne prevedono l'esenzione:

Tabella 1

Tipologia di disabilità  Legge di riferimento 
1) non vedenti e sordi I non vedenti sono coloro che sono colpiti da cecità assoluta o che hanno un residuo visivo non superiore ad un decimo ad entrambi gli occhi, con eventuale correzione (art. 1 L. n. 68/1999). La legge 3 aprile 2001, n. 138 agli articoli 2, 3 e 4, individua la varie categorie di non vedenti, distinguendo tra ciechi totali, ciechi parziali e ipovedenti gravi.   
L'art. 1 legge n, 95/2006, sostituisce il termine "sordomuto" con il termine "sordo", in tutte le disposizioni legislative, il secondo comma dell'articolo 1 della legge 26 maggio 1970, n. 381, è sostituito dal seguente: «Agli effetti della presente legge si considera sordo il minorato sensoriale dell'udito affetto da sordità congenita o acquisita durante l'età evolutiva che gli abbia compromesso il normale apprendimento del linguaggio parlato, purché la sordità non sia di natura esclusivamente psichica o dipendente da causa di guerra, di lavoro o di servizio».  (art. 50 L. 342/2000) 
Al primo comma dell'articolo 3 della legge 26 maggio 1970, n. 381, le parole: «L'accertamento del sordomutismo» sono sostituite dalle seguenti: «L'accertamento della condizione di sordo come definita dal secondo comma dell'articolo 1».    
2) disabili con handicap psichico o mentale di gravità tale da aver determinato il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento  (art. 30 co. 7 L. 388/2000) 
3) disabili con grave limitazione della capacità di deambulazione o affetti da pluriamputazioni  (art. 30 co. 7 L. 388/2000) 
4) disabili con ridotte o impedite capacità motorie permanenti. In tale ultimo caso, a differenza degli altri casi sopra indicati, la legge prescrive che il veicolo sia adattato in funzione delle ridotte o impedite capacità motorie permanenti del disabile e che tali adattamenti devono sempre risultare dal libretto di circolazione Tra i veicoli adattati alla guida sono compresi anche quelli dotati di solo cambio automatico (o frizione automatica), purché prescritto dalla commissione medica locale di cui all'art. 119 del Codice della Strada (D.Lgs. n. 285/1992 e s.m.i.).  (art. 8 L. 449/1997) 
N.B.: la legge non riconosce tali agevolazioni a tutti i disabili con ridotte capacità motorie, ma soltanto a coloro che hanno bisogno di specifici adattamenti che li agevolino nell'utilizzo dei veicoli.    
 


3. Presentazione delle domande
Le istanze tese ad ottenere l'esenzione dal pagamento della tassa automobilistica, presentate dagli interessati utilizzando la modulistica appositamente predisposta, devono essere debitamente compilate, sottoscritte e complete della documentazione richiesta. La documentazione da allegare alla domanda è indicata nella successiva Tabella 2.

- Le istanze di esenzione devono essere presentate, in firma originale, tramite il servizio postale o consegnate a mano.

> Presso gli Uffici Provinciali ACI o presso le Delegazioni ACI. L'ACI concluderà il procedimento amministrativo entro 90 giorni dal ricevimento dell'istanza, con un provvedimento di accoglimento o di diniego dell'esenzione.

In caso di diniego da parte dell'ACI, l'interessato potrà:

> entro 30 giorni dal ricevimento del provvedimento di diniego, presentare richiesta di riesame, in firma originale, tramite il servizio postale o consegnata a mano al seguente indirizzo: Regione Lazio - Direzione Regionale Bilancio, Ragioneria, Finanza e Tributi - Area Tributi - Via R. Raimondi Garibaldi 7 - 00145 Roma. Le richieste di riesame potranno essere inviate anche tramite il servizio di Posta Elettronica Certificata, all'indirizzo indicato al sito istituzionale della Regione Lazio www.regione.lazio.it. Attualmente l'indirizzo PEC è il seguente: protocollo-economico-occupazionale@regione.lazio.legalmail.it

La Regione Lazio concluderà il procedimento amministrativo entro 90 giorni dal ricevimento dell'istanza, con un provvedimento di accoglimento o di diniego dell'esenzione dal pagamento della Tassa automobilistica.

NB: se a seguito del diniego da parte di ACI, viene presentata richiesta di riesame alla Regione Lazio, per evitare sovrapposizioni di istruttoria, l'interessato non potrà ripresentare ad ACI una nuova domanda (a seguito, ad esempio, di un fatto nuovo), prima di aver ottenuto il provvedimento di accettazione o di diniego all'esenzione dal pagamento della tassa automobilistica da parte della stessa Regione. L'eventuale nuova documentazione dovrà essere presentata, nel frattempo, alla Regione Lazio che ha in essere la citata istruttoria di riesame. Ad ogni modo, ai fini di una semplificazione delle procedure istruttorie, l'interessato potrà presentare un'eventuale nuova istanza ad ACI, solo dopo che siano trascorsi sei mesi dalla data della nota di diniego dell'ACI.

In caso di diniego da parte della Regione Lazio l'interessato potrà:

> entro 60 giorni dal ricevimento del provvedimento di diniego, presentare ricorso giurisdizionale alla Commissione Tributaria Provinciale di Roma.

NB: Il provvedimento di diniego o di accoglimento dell'esenzione verrà inviato all'interessato tramite raccomandata a.r. all'indirizzo indicato nella domanda di esenzione o al diverso indirizzo comunicato dallo stesso successivamente alla presentazione dell'istanza. Si sottolinea che è cura dell'interessato indicare correttamente l'indirizzo al quale inviare le comunicazioni e il provvedimento di accoglimento o di diniego dell'esenzione (es.: nel caso di condomini indicare, oltre alla Via, n. civico, CAP, città e provincia, l'eventuale scala e l'interno) e comunicare le eventuali variazioni di indirizzo intervenute dopo la presentazione dell'istanza, al fine di evitare i mancati recapiti dei citati provvedimenti e la restituzione al mittente degli stessi. A questo riguardo è importante che nell'istanza siano riportate, nello spazio appositamente riservato del modello di domanda, le informazioni relative al recapito telefonico e all'eventuale numero di fax ed e-mail, se
disponibili. Ciò consentirà, in caso di mancato recapito del provvedimento, di contattare l'interessato per il successivo invio dello stesso secondo le modalità dal medesimo indicate. Nel caso di mancato recapito del provvedimento inviato con raccomandata a.r., gli interessati verranno contattati ai recapiti telefonici e all'eventuale numero di fax ed e-mail comunicati, al fine dell'invio del provvedimento ritornato al mittente. Esperiti senza esito tutti i tentativi indicati, il provvedimento verrà considerato come notificato con la prima raccomandata a.r.

4. Modulistica
=> Modelli di domanda di esenzione dal pagamento tassa automobilistica (prima istanza da presentare ad ACI)

=> Modelli di domanda per la richiesta di riesame alla Regione Lazio

=> Modello autocertificazione per attestare che il disabile è fiscalmente a carico dell'intestatario del veicolo

=> Modello di dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà per attestare che al disabile è stata riconosciuta l'indennità di accompagnamento.

5. Scelta del modello di domanda
Sono stati predisposti quattro modelli specifici di domanda (uno per ogni tipologia di disabilità che dà diritto all'esenzione dal pagamento della tassa automobilistica) e un modello "generale", nel quale sono riportate tutte e quattro le tipologie delle citate disabilità. I modelli sono stati redatti con lo scopo di indicare, all'interessato, i dati da fornire agli uffici preposti all'istruttoria delle istanze e la relativa documentazione da allegare.

I modelli specifici sono così denominati:

1. Modello 1: disabile non vedente e/o sordo

2. Modello 2: disabile affetto da handicap psichico o mentale

3. Modello 3: disabile affetto da grave limitazione della capacità di deambulazione e/o da pluriamputazioni

4. Modello 4: disabile affetto da ridotte o impedite capacità motorie permanenti

NB: l'interessato sceglierà il modello relativo alla tipologia di disabilità per la quale intende chiedere l'esenzione dal pagamento della tassa automobilistica.

Il modello "generale" potrà essere utilizzato se è presente più di una delle quattro tipologie di disabilità.

L'interessato, unitamente alla documentazione indicata nei diversi modelli di domanda per le diverse tipologie di disabilità, potrà allegare altra documentazione ritenuta utile ai fini dell'istruttoria, specificandola nell'apposito spazio dedicato del modello.

6. Irricevibilità della domanda
La domanda è irricevibile e, cioè, non dà inizio alla fase istruttoria, quando non è sottoscritta dall'interessato. In questo caso, si provvederà ad inviare all'interessato la comunicazione di irricevibilità dell'istanza, specificandone la motivazione e concedendo allo stesso 10 giorni dal ricevimento della predetta comunicazione, per l'invio di un'istanza regolarmente compilata e sottoscritta. Trascorso infruttuosamente tale termine, non si potrà procedere ad eseguire l'istruttoria dell'istanza e la pratica sarà definitivamente archiviata.

7. Accoglimento dell'istanza di esenzione e validità della stessa
L'esenzione dal pagamento della Tassa automobilistica, una volta riconosciuta, è valida fino a che sussistono i requisiti soggettivi ed oggettivi che l'hanno determinata. Infatti, l'esenzione prosegue anche per gli anni successivi, senza che il disabile sia tenuto a presentare nuovamente l'istanza. Dal momento che vengono meno, però, le condizioni per avere diritto al beneficio (ad esempio (Usabile non più fiscalmente a carico), l'interessato dovrà comunicare le variazioni dei presupposti che fanno venire meno il riconoscimento dell'esenzione, al fine di evitare il successivo recupero della tassa automobilistica, degli interessi maturati e l'irrogazione delle previste sanzioni.

Nel caso che la Commissione medica preposta all'accertamento dell'handicap/invalidità indichi sul certificato una data di rivedibilità per il paziente, l'eventuale esenzione dal pagamento della tassa automobilistica concessa, sarà valida fino alla citata data di rivedibilità. Dopo tale data, il veicolo uscirà dall'esenzione. In tal caso, se ne ricorrono i presupposti, per continuare ad usufruire dell'esenzione dal pagamento della tassa automobilistica, occorrerà che l'interessato presenti una nuova domanda in prima istanza ad ACI, con allegata la copia del nuovo verbale redatto dalla Commissione medica che ha effettuato il controllo e copia della relativa prevista documentazione.

Qualora venga sostituito il veicolo ammesso all'agevolazione, l'interessato deve rinnovare la domanda di esenzione in prima istanza presso ACI, indicando la targa del nuovo veicolo, allegando la prevista documentazione.

8. Diniego dell'istanza di esenzione e pagamento della tassa automobilistica
In caso di diniego all'esenzione dal pagamento della tassa automobilistica, l'interessato è tenuto, entro 30 giorni dal ricevimento della lettera di diniego, al pagamento della tassa automobilistica comprensiva dei soli interessi legali. Oltre tale periodo, dovrà versare, unitamente al tributo ed agli interessi, anche la relativa sanzione.

9. Documentazione da allegare all'istanza
All'istanza intesa ad ottenere il riconoscimento dell'esenzione dal pagamento della tassa automobilistica, va allegata la documentazione indicata nella Tabella 2 di seguito riportata, distinta per tipologia di disabilità:

Tabella 2

Tasse Auto - Agevolazioni per i disabili

Documentazione da allegare all'istanza di esenzione

Tipologia di disabilità  Caratteristiche del veicolo  Documentazione da allegare all'istanza 
      => Copia del certificato rilasciato da una Commissione medica pubblica che attesti esplicitamente la condizione di non vedente o sordo. Per i non vedenti, il certificato deve attestare il residuo visivo per entrambi gli occhi espresso in decimi. 
=> Non è previsto l'adattamento del veicolo  => Copia della carta di circolazione del veicolo di cui si chiede l'esenzione dal pagamento della tassa automobilistica. 
Disabilità per cecità o per sordità  => Ammessi veicoli con cilindrata fino a 2000 cc per veicoli a benzina e fino 2800 cc per veicoli diesel  => Nel caso che il veicolo sia intestato al familiare del disabile, copia dell'ultima dichiarazione dei redditi da cui risulti che il disabile è fiscalmente a carico dell'intestatario dell'auto, 
ovvero 
dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante che il disabile è fiscalmente a carico dell'intestatario del veicolo (utilizzare l'apposito modello predisposto). 
      => Copia del verbale di accertamento dell'handicap emesso dalla commissione medica presso la ASL, di cui all'art. 4 della legge n. 104/1992, dal quale risulti che il soggetto si trova in situazione di handicap grave ai sensi dell'art. 3 comma 3 della medesima legge, con esplicita indicazione della disabilità psichica o mentale (1); 
=> Copia del certificato dal quale risulta il riconoscimento delta indennità di accompagnamento di cui alla legge n. 18/1980 e alla legge n. 508/1988, emesso dalla Commissione preposta all'accertamento dell'invalidità civile di cui alla legge n. 295/1990, o della sentenza del Tribunale che ha riconosciuto tale indennità; 
ovvero 
=> Non è previsto l'adattamento del veicolo  dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante che al disabile è stata riconosciuta l'indennità di accompagnamento, con l'indicazione della ASL (o della sentenza del Tribunale) che ha riconosciuto l'indennità e della data dalla quale decorre tale riconoscimento (utilizzare l'apposito modello predisposto). 
Disabilità psichica o mentale  => Ammessi veicoli con cilindrata fino a 2000 cc per veicoli a benzina e fino 2800 cc per veicoli diesel  => Copia della carta di circolazione del veicolo di cui si chiede l'esenzione dal pagamento della tassa automobilistica. 
=> Nel caso che il veicolo sia intestato al familiare del disabile, copia dell'ultima dichiarazione dei redditi da cui risulti che il disabile è fiscalmente a carico dell'intestatario dell'auto, 
ovvero 
dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante che il disabile è fiscalmente a carico dell'intestatario del veicolo (utilizzare l'apposito modello predisposto). 
      => Copia del verbale di accertamento dell'handicap emesso dalla commissione medica presso la ASL di cui all'art. 4 della legge n. 104/1992, dal quale risulti che il soggetto si trova in situazione di handicap grave ai sensi dell'art. 3 comma 3 della medesima legge, con esplicita indicazione della disabilità (grave limitazione della deambulazione o pluriamputazione) (2); 
Disabilità con grave limitazione della capacità di deambulazione o affetti da pluriamputazioni  => Non è previsto l'adattamento del veicolo  => Copia della carta di circolazione del veicolo di cui si chiede l'esenzione dal pagamento della tassa automobilistica. 
=> Ammessi veicoli con cilindrata fino a 2000 cc per veicoli a benzina e fino 2800 cc per veicoli diesel  => Nel caso che il veicolo sia intestato al familiare del disabile, copia dell'ultima dichiarazione dei redditi da cui risulti che il disabile è fiscalmente a carico dell'intestatario dell'auto, 
ovvero 
dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante che il disabile è fiscalmente a carico dell'intestatario del veicolo (utilizzare l'apposito modello predisposto). 
   => Il diritto alle agevolazioni è condizionato all'adattamento del veicolo alla minorazione di tipo motorio di cui il disabile, anche se trasportato, è affetto, (gli adattamenti possono riguardare sia modifiche ai comandi di guida, sia solo la carrozzeria o la sistemazione interna del veicolo, per permettere al disabile di accedervi).  => Copia del certificato con il quale il disabile è stato riconosciuto portatore di handicap o di invalidità, che attesti esplicitamente la ridotta o impedita capacità motoria, rilasciato dalla Commissione medica presso la ASL di cui all'art. 4 della legge n. 104/1992, o da altre Commissioni mediche pubbliche (non è necessario che il disabile fruisca dell'indennità di accompagnamento). 
=> Copia della carta di circolazione, dalla quale risultino: 
a) gli adattamenti necessari a permettere al disabile di accedervi se trasportato (in questo caso non occorre la patente speciale); 
b) se il disabile è titolare di patente speciale, i dispositivi di guida applicati al veicolo (*); 
Disabilità con ridotte o impedite capacità motorie permanenti  Gli adattamenti devono sempre risultare dal libretto di circolazione.  (*): gli adattamenti del veicolo devono corrispondere a quelli prescritti dalla Commissione di cui all'art. 119 del Codice dulia Strada e riportati sulla polente speciale (Circolare del Ministero delle Finanze n. 186/E del 15 luglio 1998). 
Ammessi veicoli con cilindrata fino a 2000 cc per veicoli a benzina e fino 2800 cc per veicoli diesel.  => Copia della patente speciale (**) eventualmente rilasciata al disabile, dalla quale risultano i dispositivi di guida da applicare al veicolo (in questo caso si considera adattata anche l'auto dotata di solo cambio automatico o frizione automatica di serie, purché prescritto dalla Commissione medica Locale competente per l'accertamento dell'idoneità alla guida); 
(**): in caso di necessità istruttorie potrà essere richiesta copia della certificazione della commissione medica locale (art. 119 del Codice della Strada). 
=> Nel caso che il veicolo sia intestato al familiare del disabile, copia dell'ultima dichiarazione dei redditi da cui risulti che il disabile è fiscalmente a carico dell'intestatario dell'auto, 
ovvero 
dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante che il disabile è fiscalmente a carico dell'intestatario del veicolo (utilizzare l'apposito modello predisposto). 
  


(1): I portatori di handicap psichico o mentale, possono validamente attestare lo stato di handicap grave di cui all'art. 3, comma 3, della legge n. 104 del 1992, allegando il certificato rilasciato dalla commissione medica pubblica preposta all'accertamento dello stato di invalidità, purché lo stesso evidenzi in modo esplicito la gravità della patologia e la natura psichica o mentale della stessa.

(2): lo stato di handicap grave, comportante una limitazione permanente della capacità di deambulazione, può essere documentato da una certificazione di invalidità, rilasciata da una commissione medica pubblica, attestante specificatamente "l'impossibilità a deambulare in modo autonomo o senza l'aiuto di un accompagnatore", sempreché il certificato di invalidità faccia esplicito riferimento anche alla gravità della patologia.

È possibile, pertanto, prescindere, in questi casi, dall'accertamento formale della gravità dell'handicap da parte della commissione medica di cui all'art. 4 della legge n. 104 del 1992. Nel caso, però, che l'interessato disponesse anche del certificato emesso dalla commissione medica di cui all'art. 4 della legge n. 104 del 1992, ai fini della completezza della documentazione da presentare e della relativa istruttoria, è tenuto ad allegarlo all'istanza.

N.B.: l'interessato, oltre alla necessaria documentazione sopra indicata per le diverse tipologie di disabilità, potrà allegare altra documentazione ritenuta utile ai fini dell'istruttoria.

10. Approfondimenti
10.1 Disabili con grave limitazione della capacità di deambulazione o affetti da pluriamputazioni (art. 30 co. 7 L. n. 388/2000)

Il Dipartimento della Prevenzione del Ministero della Sanità, ha precisato che il riferimento fondamentale per usufruire dei benefici fiscali previsti dall'art. 30 co. 7 L. n. 388/2000 (Legge finanziaria 2001), è la situazione di handicap grave, definita dall'art. 3 comma 3 della legge n. 104/1992, derivante da patologie che comportano una limitazione permanente alla deambulazione. La gravità della limitazione deve essere certificata con verbale dalla Commissione per l'accertamento dell'handicap di cui all'art. 4 della legge n. 104/1992 (Circolare del Ministero delle Finanze - Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa e Contenzioso n. 46 dell'11 maggio 2001).

Tuttavia, relativamente alla categoria dei pluriamputati, la Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale normativa e Contenzioso del 25 gennaio 2007, n. 8, ha ammesso la possibilità del riconoscimento del diritto alle agevolazioni, nel caso di menomazione dovuta all'assenza di entrambi gli arti superiori, anche in presenza di certificazione medica rilasciata da una Commissione medica diversa da quella prevista dalla legge n. 104/1992, che attesti, appunto, tale stato. Tutto ciò, in considerazione che il requisito della gravità è insito nel tipo di patologia descritta e che, di conseguenza, la gravità dell'handicap è di evidente deduzione anche in assenza di specifiche conoscenze mediche.

Pertanto, gli amputati bilaterali degli arti superiori, possono presentare, indifferentemente, le seguenti certificazioni:

• Certificato di handicap grave, di cui all'art. 3 comma 3 della legge n. 104/1992, in cui sia indicato esplicitamente la perdita anatomica di entrambi gli arti;

• Certificato rilasciato da altre commissioni mediche pubbliche (invalidità civile, lavoro, di guerra, ecc.) in cui sia indicato esplicitamente la perdita anatomica di entrambi gli arti.

Analogamente, la circolare dell'Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa - n. 21/E del 23 aprile 2010, prevede che, ai fini dei benefici fiscali per il settore auto, i disabili con grave limitazione della capacità di deambulazione, possono documentare il loro stato di handicap grave comportante una limitazione permanente della capacità di deambulazione, invece del previsto certificato rilasciato dalla Commissione di cui all'art. 4 dalla legge n. 104/1992, con una certificazione di invalidità, rilasciata da una commissione medica pubblica, attestante specificamente "l'impossibilità a deambulare in modo autonomo o senza l'aiuto di un accompagnatore, sempreché il certificato di invalidità faccia esplicito riferimento anche alla gravità della patologia.

È possibile in questo caso, pertanto, prescindere dall'accertamento formale della gravità dell'handicap da parte della commissione medica di cui all'art. 4 della legge n. 104 del 1992. Nel caso, però, che l'interessato disponesse anche del certificato emesso dalla commissione medica di cui all'art. 4 della legge n. 104 del 1992, ai fini della completezza della documentazione da presentare e della relativa istruttoria, è tenuto ad allegarlo all'istanza.

10.2 Disabili con handicap psichico o mentale

La circolare dell'Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa - n. 21/E del 23 aprile 2010, prevede che, ai fini dei benefici fiscali per il settore auto, i disabili portatori di handicap psichico o mentale possono attestare lo stato di handicap grave, invece del previsto certificato rilasciato dalla Commissione di cui all'art. 4 dalla legge n. 104/1992, con un certificato rilasciato da una commissione medica pubblica preposta all'accertamento dello stato di invalidità, purché lo stesso evidenzi in modo esplicito la gravità della patologia e la natura psichica o mentale della stessa (non potrà essere ritenuta idonea la certificazione che attesti genericamente che il soggetto è invalido "con totale e permanente inabilità lavorativa e con necessità di assistenza continua, non essendo in grado di svolgere i normali atti quotidiani della vita". Tale certificazione, infatti, ancorché rilasciata da una commissione medica pubblica, non consentirebbe di riscontrare la
presenza della specifica disabilità richiesta dalla normativa fiscale).

È possibile in questo caso, pertanto, prescindere dall'accertamento formale della gravità dell'handicap da parte della commissione medica di cui all'art. 4 della legge n. 104 del 1992. Nel caso, però, che l'interessato disponesse anche del certificato emesso dalla commissione medica di cui all'art. 4 della legge n. 104 del 1992. ai fini della completezza della documentazione da presentare e della relativa istruttoria, è tenuto ad allegarlo all'istanza.

10.3 Disabili con handicap psichico o mentale: approfondimento sulla sindrome di Down

A partire dal 1° gennaio 2003, in base all'art. 94 della legge finanziaria 2003 (legge n. 289/2002), i soggetti affetti dalla Sindrome di Down possono essere dichiarati persone con handicap grave, ai sensi dell'art. 3 comma 3 della legge n. 104/1992, oltre che dalle competenti commissioni mediche, anche dal proprio medico di base, su richiesta corredata da presentazione dell'apposito esame clinico detto del "cariotipo".

10.4 Disabili grandi invalidi di guerra

I grandi invalidi di guerra di cui all'articolo 14 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, ed i soggetti ad essi equiparati sono considerati persone handicappate in situazione grave ai sensi e per gli effetti dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e non sono assoggettati agli accertamenti sanitari previsti dall'articolo 4 della citata legge. La situazione di gravità è attestata dalla documentazione rilasciata agli interessati dai Ministeri competenti al momento della concessione dei benefici pensionistici. Gli accertamenti sanitari, in questo caso, sono eseguiti dalla Commissione medica per le pensioni di guerra di cui all'art. 105 del D.P.R. n. 915/1978. Ai fini del riconoscimento dell'esenzione dal pagamento della tassa automobilistica, nel verbale redatto dalla citata commissione, analogamente ai verbali di cui all'articolo 3 comma 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, rilasciati dalle specifiche Commissioni
mediche, deve essere esplicitamente riportata la tipologia di disabilità per la quale si richiede l'esenzione.

11. È da evidenziare che …
=> L'esenzione dal pagamento della Tassa Automobilistica compete solo ai 4 casi di disabilità previsti dalle leggi riportate nella Tabella 1 e non per qualsiasi tipologia di disabilità o patologia, attestata dalle certificazioni rilasciate dalle Commissioni Mediche Pubbliche. Pertanto, non è un generico beneficio economico destinato a tutti i disabili.

=> Gli Uffici che istruiscono le istanze relative alle esenzioni dal pagamento della tassa automobilistica, non hanno competenze mediche. Pertanto, ai fini dell'esenzione dal pagamento della tassa automobilistica, la tipologia di disabilità deve essere esplicitamente riportata nel certificato delle Commissioni Mediche Pubbliche deputate all'accertamento dell'invalidità o dell'handicap. A tal riguardo, è sufficiente che gli interessati alleghino alla domanda di esenzione, se disponibile, il certificato rilasciato dalle competenti commissioni mediche pubbliche con la diagnosi omessa, per motivi di privacy, in luogo dello stesso certificato con le indicazioni della diagnosi. È il tipo di disabilità esplicitamente individuato e contrassegnato nell'apposita casellina del certificato dalle Commissioni mediche, che può consentire o meno l'accoglimento della domanda.

=> L'interessato, nel caso di certificazioni delle commissioni mediche di cui all'art. 4 della legge n. 104/1992, rilasciate con i modelli che non prevedevano l'indicazione della disabilità, ma solo l'indicazione della tipologia di handicap, potrà avanzare richiesta alla ASL, al fine di ottenere, da parte della stessa commissione, qualora ne ricorrono i presupposti, una certificazione aggiuntiva riferita al citato certificato, da cui risulti che la propria minorazione comporta una delle quattro tipologie di disabilità che danno diritto alla citata esenzione. Ottenuta l'integrazione, l'interessato potrà reiterare all'Ufficio competente, apposita istanza, corredata dalla documentazione prevista, al fine di ottenere l'esenzione dal pagamento della tassa automobilistica (riferimento circolare del Ministero della Salute DPV.5/HF2/312 dell'11 giugno 2003).

=> La circolare del Ministero delle Finanze n. 186/E del 15 luglio 1998, ha precisato che il termine di 90 giorni dalla scadenza del pagamento del bollo auto, concesso agli interessati per presentare agli Uffici preposti la documentazione per ottenere l'esenzione dal pagamento della tassa automobilistica, deve ritenersi come termine meramente ordinatorio e non perentorio. Tale precisazione è stata ripresa anche dalla successiva circolare del Ministero delle Finanze - Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa e Contenzioso n. 46 dell'11 maggio 2001, la quale ha specificato che l'istanza volta ad ottenere l'esenzione dal pagamento della tassa automobilistica, ha valore anche per i periodi precedenti, in presenza delle condizioni soggettive stabilite dalla normativa vigente al momento. L'agevolazione decorre retroattivamente, dalla data di presentazione della relativa istanza alla commissione medica, nel caso in cui sia riconosciuta la sussistenza di una delle quattro
previste condizioni di disabilità da parte della stessa commissione. Naturalmente, l'applicazione retroattiva incontra un limite invalicabile nei termini di decadenza e prescrizione previsti in materia fiscale.

=> La Circolare ministeriale - Ministero delle Finanze - Agenzia delle Entrate Direzione Centrale Normativa e Contenzioso - 11 maggio 2001, n. 46, ha rappresentato che il Dipartimento della Prevenzione del Ministero della Sanità, ha precisato che il riferimento fondamentale per usufruire dei benefici fiscali previsti dall'art. 30 co. 7 L. n. 388/2000, è la situazione di handicap grave, definita dall'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, derivante da patologie che comportano una limitazione permanente della deambulazione. La gravità della limitazione deve essere certificata con verbale dalla commissione per l'accertamento dell'handicap di cui all'articolo 4 della citata legge n. 104/1992. La medesima circolare, ha stabilito che per i soggetti con handicap psichico o mentale, per i quali non è mai necessario che il veicolo sia adattato in funzione delle limitazioni da cui il portatore di handicap è affetto, la documentazione necessaria per fruire dei benefici
fiscali è la seguente:

- verbale di accertamento emesso dalla Commissione di cui all'articolo 4 della legge n. 104/1992, da cui risulti che il soggetto si trova in situazione di handicap grave, ai sensi dell'articolo 3 della medesima legge, derivante da disabilità psichica o mentale;

- certificato di attribuzione dell'indennità di accompagnamento, di cui alla legge n. 18/1980 e alla legge n. 508/1988, emesso dalla Commissione per l'accertamento dell'invalidità civile di cui alla legge n. 295/1990.

La circolare dell'Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa - n. 21/E del 23 aprile 2010, prevede che, ai fini dei benefici fiscali per il settore auto, i disabili portatori di handicap psichico o mentale o con grave limitazione della capacità di deambulazione, possono documentare il loro stato di handicap grave con la certificazione specificata nella sezione "approfondimenti" della presente Guida, alla quale si rimanda.

12. Inoltre …
=> L'art. 1 comma 36 della legge n. 296/2006 (legge finanziaria 2007), dispone che, limitatamente alle auto adattate in funzione delle impedite o ridotte capacità motorie, il riconoscimento delle agevolazioni fiscali è subordinato all'uso esclusivo o prevalente del veicolo a beneficio del disabile. Detta norma, infatti, anche se letteralmente è riferita ai soli portatori di handicap motorio, afferma un principio che per ragioni logico-sistematiche, deve intendersi riferito a tutte le categorie di soggetti interessati dalla agevolazione in questione.

=> L'art. 6 della legge n. 80/2006, relativo alla "Semplificazione degli adempimenti amministrativi per le persone con disabilità", prevede la possibilità di richiedere simultaneamente, in un'unica data e sede, l'accertamento dell'invalidità e dell'handicap. Per chi non fosse stato ancora dichiarato invalido civile, la richiesta di accertamento simultaneo dello stato di invalidità e dell'handicap è una scelta consigliabile. Infatti, ai fini dell'ottenimento di determinate agevolazioni, la legge richiede che sia stato certificato l'handicap (si può verificare, che un soggetto invalido, anche con alta percentuale di invalidità, non possa essere ammesso a beneficiare di determinate agevolazioni, in quanto la legge richiede il riconoscimento dello stato di handicap ex art. 3 della L. n. 104/1992).

=> L'art. 20 della legge n. 102/2009 (contrasto alle frodi in materia di invalidità civile) dispone, tra l'altro, che "a decorrere dal 1° gennaio 2010, ai fini degli accertamenti sanitari di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, le Commissioni mediche delle ASL sono integrate da un medico dell'INPS quale componente effettivo. In ogni caso l'accertamento definitivo è effettuato dall'INPS". Dal 1° gennaio 2010, le domande volte ad ottenere i benefici in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, completa della certificazione medica attestante la natura delle infermità invalidanti, sono presentate all'INPS, secondo modalità stabilite dall'Ente medesimo. L'Istituto trasmette, in tempo reale e in via telematica, le domande alle ASL. L'INPS accerta, altresì, la permanenza dei requisiti sanitari nei confronti dei titolari di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità.

Riguardo alle dichiarazioni sostitutive rilasciate dagli interessati ai sensi degli artt. 46/47 del D.P.R. n. 445/2000, si ricorda che:

=> Le Amministrazione procedenti sono tenute ad effettuare idonei controlli, anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rilasciate dagli interessati ai sensi degli artt. 46/47 del D.P.R. n. 445/2000 (art. 71 D.P.R. n. 445/2000);

=> Fermo restando quanto previsto dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, relativo alle "Norme penali" per chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso, qualora dal controllo di cui all'art. 71 sopra citato emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguiti con il provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera presentata.

13. Modelli di domanda da presentare in prima istanza ad ACI
Modello 1

Disabile non vedente e/o sordo

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Modello 2

Disabile affetto da handicap psichico o mentale

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Modello 3

Disabile affetto da grave limitazione della capacità di deambulazione e/o da pluriamputazioni

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Modello 4

Disabile affetto da ridotte o impedite capacità motorie permanenti (auto adattata)

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Modello generale di domanda in prima istanza ad ACI

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14. Modelli di domanda di riesame da presentare alla Regione Lazio
Modello 1

Disabile non vedente e/o sordo

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Modello 2

Disabile affetto da handicap psichico o mentale

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Modello 3

Disabile affetto da grave limitazione della capacità di deambulazione e/o da pluriamputazioni

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Modello 4

Disabile affetto da ridotte o impedite capacità motorie permanenti (auto adattata)

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Modello generale di domanda di riesame

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15. Modelli di dichiarazione di autocertificazione e di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà
Modello dichiarazione riconoscimento indennità accompagnamento rilasciata dal disabile

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Modello dichiarazione indennità di accompagnamento da parte del familiare che ha o meno fiscalmente a carico il disabile

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Modello dichiarazione "fiscalmente a carico"

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Sicurezza: sindacati Vigili del Fuoco; governo incoerente, pronti a proteste

SICUREZZA:SINDACATI VVF;GOVERNO INCOERENTE,PRONTI A PROTESTE

(ANSA) - ROMA, 4 MAG - Dopo i sindacati di polizia, anche
quelli dei vigili del fuoco attaccano il governo per come sta
procedendo l'iter del decreto legge sulle misure urgenti per il
personale del comparto sicurezza e annunciano ''pesanti azioni
di protesta'' da attuare nelle prossime ore.
Il consiglio dei ministri, affermano Cgil, Cisl, Uil e
Consap, nella riunione del 15 aprile aveva esaminato il dl
proposto del ministro Maroni per garantire l'operativita' dei
Vigili del Fuoco e doveva essere approvato nella successiva
riunione del Consiglio stesso. ''Con grande preoccupazione e
stupore apprendiamo invece - dicono i sindacati - che il
testo di legge non Š tra i provvedimenti che saranno approvati
nella seduta di domani de Cdm''. Dunque, ''di fronte
all'ennesima dimostrazione di incoerenza del governo, che
testimonia ancora una volta il disinteresse nei confronti del
lavoro e della professionalita' del Corpo dei Vigili del Fuoco''
verranno attuate ''pesanti azioni di protesta fin dalle
prossime ore, che coinvolgeranno tutti i Vigili del Fuoco in
tutte le sedi di servizio''.(ANSA).

GUI
04-MAG-11 19:15 NNNN

Sicurezza: Fiano, pezza del governo a tagli peggio del buco

SICUREZZA: FIANO, PEZZA DEL GOVERNO A TAGLI PEGGIO DEL BUCO

(ANSA) - ROMA, 4 MAG - ''Ieri, alla Camera, il governo ha
provato a mettere una pezza ai continui tagli ai comparti
Sicurezza e Difesa, che in questi tre anni sono arrivati a oltre
3,6 miliardi di euro. Come spesso succede, pero', la pezza e'
forse peggio del buco. Infatti, l'elemosina di 25 euro al mese
una tantum, che per due anni una parte delle forze dell'ordine
ricevera', non solo non ha ancora il finanziamento per il terzo
anno previsto, ma produce il danno gravissimo di azzerare il
fondo per il riordino delle carriere e la beffa paradossale che
questi soldi non avranno effetto ai fini pensionistici''. Lo
afferma il responsabile Sicurezza del Pd Emanuele Fiano.
''Dopo molti mesi - afferma Fiano - di battaglia sindacale,
insieme all'opposizione e in particolare al Partito democratico,
gli appartenenti alle forze dell'ordine hanno ottenuto qualcosa
ma si ritrovano di fronte a un governo che li ha usati in
campagna elettorale, promettendo sicurezza a tutto il Paese e li
ha abbandonati e umiliati quando si trattava di governare le
loro esigenze e i lori diritti''. (ANSA).

COM-FEL
04-MAG-11 19:29 NNNN

La sicurezza è una cosa seria di cui questo Governo non si è occupato

La sicurezza è una cosa seria di cui questo Governo non si è occupato

Signor Presidente,

onorevoli colleghi, rappresentanti del Governo, noi siamo qui questa sera ad esaminare un decreto-legge che cerca di correggere i danni che voi avete fatto in questi tre anni ad un comparto, che è stato e che è sempre nelle vostre campagne elettorali una bandiera della destra. Voi avete tagliato, come è noto a tutti, in questi tre anni 3,7 miliardi a questo comparto e questo stesso decreto-legge dimostra lo stato di confusione e di incapacità del Governo. Questo provvedimento, infatti, serve a correggere delle ferite e degli errori che voi avete compiuto nella manovra estiva del 2010 con il decreto-legge n. 78 – per quanto riguarda tutte le questioni che hanno già sollevato i colleghi del Partito Democratico che mi hanno preceduto – e che dopo meno di un anno siete costretti a cercare di correggere. Ma, forse, anche questa volta la vostra correzione è peggiore dell’errore iniziale. Il decreto-legge n. 78 del 2010 (e la successiva legge di conversione n. 122 del 2010) ha penalizzato duramente, come tutti voi sapete, le forze di polizia, le Forze armate, i vigili del fuoco, ha bloccato per il triennio 2011-2013 il trattamento economico complessivo di tutti i dipendenti pubblici, ha bloccato per lo stesso periodo gli adeguamenti retributivi e le indennità integrative, derivanti dallo svolgimento di funzioni diverse dalle promozioni. Voi avete, cioè, messo in un cassetto – ogni volta ritirandola fuori come promessa negli incontri con le organizzazioni sindacali – la specificità di cui vi siete riempiti la bocca, illudendo e raccontando bugie alle forze dell’ordine e alle Forze armate. E così, dopo tante chiacchiere e promesse sulla specificità del comparto sicurezza, la manovra estiva aveva peggiorato ulteriormente la situazione. A ciò bisogna aggiungere il taglio del 30 per cento circa delle risorse alle forze dell’ordine dal 2008 ad oggi. Io viaggio molto in questo Paese per andare a visitare le forze dell’ordine, le forze di polizia, i commissariati, le questure e vedo, come immagino vediate anche voi, le condizioni in cui operano oggi i lavoratori della polizia, che non hanno benzina per le macchine, che non hanno carta per le fotocopie, che non hanno i soldi per gli appalti della pulizia nei loro commissariati, che hanno gabinetti nei quali si vergognano di entrare, che hanno i topi nelle sedi della polizia, come succede in importanti città di questo Paese. Voglio ricordare l’ultimo taglio, di cui abbiamo avuto notizia dal sottosegretario Mantovano: il taglio dei fondi per la gestione dei pentiti in questo Paese. Il budget che servirebbe è di 70-75 milioni e, ad oggi, nelle casse del Ministero dell’interno di questi 70 milioni ve ne sono 30. È una cosa essenziale, alla giustizia in questo Paese, la cura dei pentiti, ovvero di coloro che collaborano con la giustizia facendo sgominare le organizzazioni malavitose e criminali. Noi abbiamo meno della metà dei fondi per la loro gestione e, forse, potremo arrivare a giugno. Da molti mesi proteste fortissime, responsabili e civili dei sindacati delle forze dell’ordine, e il lavoro dell’opposizione e del Partito Democratico – che rivendico – in quest’Aula e nelle Commissioni hanno obbligato questo Governo a tornare sulle proprie decisioni e a varare questo decreto-legge per dare l’illusione di un poco di ossigeno (25 euro al mese nette agli operatori del comparto), dovendo tornare indietro sulle proprie decisioni. Io credo che questo sia da sottolineare e lo voglio dire in questa sede anche alla luce delle emergenze che hanno visto lo straordinario lavoro delle forze dell’ordine in queste settimane e in questi mesi. Voglio citare gli esempi di Lampedusa, gli esempi dei campi delle tendopoli come Manduria e il lavoro che è stato svolto per fornire dei permessi temporanei di soggiorno ai circa 25 mila tunisini, che vengono rilasciati dalle questure. È una pressione enorme, che pesa sulle forze dell’ordine e sulla polizia di Stato, alle quali si dice che i soldi non ci sono e alle quali, oggi, con questo provvedimento si elargisce una mancia, secondo noi vergognosa. Comunque sia questa mancia, questo decreto-legge è frutto di quelle lotti sindacali e dà ragione al lavoro che il Partito Democratico e l’opposizione hanno svolto in quest’Aula ma ci sono difetti enormi nel provvedimento in esame. Questa assegnazione di fondi avviene senza un rapporto ad una concertazione con i rappresentanti dei lavoratori. Le risorse stanziate, com’è stato detto, per questi fondi sono 115 milioni all’anno per il 2011, 2012 e 2013 più gli 80 milioni per i primi due anni, ma questi 115 milioni sono presi dal Fondo per il riordino delle carriere che viene « ucciso » dal provvedimento in esame. Non ci sarà più il riordino delle carriere perché altri soldi non ci saranno. Questi soldi non entreranno a far parte del computo pensionistico, sono soldi che i lavoratori delle forze di polizia e gli operatori delle forze dell’ordine vedono adesso, non sanno se ci sarà il finanziamento per il terzo anno e non entreranno a far parte del computo delle loro pensioni. Per questo noi ci atteggeremo in maniera responsabile di fronte al provvedimento in esame, perché sappiamo quanto sono preziosi questi pochi soldi per le forze dell’ordine che in questo momento, in questo Paese, reggono il peso di un’emergenza straordinaria e la cui dignità è stata troppe volte calpestata in questi tre anni, illudendoli, dicendo loro bugie e tagliando continuamente i fondi, perché le forze dell’ordine vanno bene in campagna elettorale, ma vanno male quando bisogna fare le leggi finanziarie. Ed allora noi, responsabilmente, annunciamo il nostro voto di astensione, perché comunque dei soldi verranno dati alle forze dell’ordine, ma continueremo con loro la battaglia che già in questi minuti i sindacati di polizia annunciano per essere stati illusi dalla maggioranza e dal Governo sulla questione della specificità che, ancora una volta, come noi prevedevamo, in questo provvedimento non ci sarà. Il Governo e la maggioranza si sono impegnati sulla sicurezza a parole nei confronti delle forze dell’ordine, ma mai in questi anni lunghi anni dal dopoguerra, in cui questo Paese ha saputo superare tante crisi che riguardano la sicurezza, mai come durante il vostro Governo sono stati tagliati così tanti fondi sul comparto sicurezza e difesa, mai come sotto il vostro Governo ai servitori dello Stato si è chiesto di fare di più e si è dato loro di meno. Pertanto ci asterremo perché vogliamo essere dalla loro parte, vogliamo che loro sentano la nostra voce da quest’Aula, perché noi siamo dalla loro parte, perché pensiamo che le forze dell’ordine in una Repubblica democratica servono per garantire la sicurezza come diritto di libertà di tutti i cittadini, ma pensiamo che sia ingiusto calpestarne la dignità, bloccarne le carriere e che questi soldi non abbiano rilievo sul calcolo della loro pensione. Pensiamo che occuparsi della sicurezza sia un lavoro serio e che questo Governo non lo abbia affrontato seriamente. On. Emanuele Fiano

XVI LEGISLATURA Resoconto stenografico dell'Assemblea Seduta n. 471 di mercoledì 4 maggio 2011

XVI LEGISLATURA
Resoconto stenografico dell'Assemblea
Seduta n. 471 di mercoledì 4 maggio 2011
MAURIZIO TURCO. Signor Presidente, vorrei intervenire per fatto personale a seguito dell'intervento di ieri sera del sottosegretario Crosetto che evidentemente si è fatto prendere dai toni del mio intervento e non dal contenuto di quello che ho detto e che è riportato precisamente nel resoconto stenografico.
C'è innanzitutto un fatto che voglio sottolineare e che ho sottolineato ieri sera privatamente al sottosegretario Crosetto: non ho fatto nomi di membri del Governo perché non avevo nomi da fare. Non volevo assolutamente far credere di sapere altro oltre a quello che è scritto sul resoconto. Continuo a ritenere, come ho ritenuto di dover dire, che questo Governo, per quanto riguarda i rapporti con i gradi più bassi, con la truppa delle Forze armate e delle forze di polizia del compartimento sicurezza e difesa, continua a presentare dall'inizio della legislatura dei provvedimenti che favoriscono gli alti gradi.
Non è una critica politica, è una presa d'atto di fatti, di leggi, di provvedimenti che creano nuovi posti di potere, gestione e comando. Difesa Servizi Spa, come dicevo ieri sera, è uno di questi esempi e non è un caso che sulla Gazzetta Ufficiale la nomina del consiglio di amministrazione di Difesa Servizi Spa è piena di omissis. Quindi, nella Gazzetta Ufficiale si pubblica la nomina dei membri del consiglio di amministrazione di Difesa Servizi Spa omettendo i nomi dei membri.
Qualcuno può pensare che sarà per un problema di sicurezza nazionale, ma basta fare una visura camerale e viene fuori l'elenco dei membri del consiglio di amministrazione di Difesa Servizi Spa. Non si sa come siano stati nominati, secondo quali criteri, però si sa che sono generali che molto probabilmente, lo appureremmo se il Governo rispondesse alle nostre....
PRESIDENTE. La prego di concludere.
MAURIZIO TURCO. Ho cinque minuti a disposizione, signor Presidente. Dicevo se il Governo rispondesse alle nostre interrogazioni non ci sarebbero di queste polemiche perché dal 2008 ci sono decine di interrogazioni che attendono risposta.
Il sottosegretario Crosetto relativamente al mio intervento ha lamentato il fatto che non è vero che con questo decreto-legge si danno soldi ai generali. Io non ho detto ciò, dico invece che questo viene fatto dall'inizio della legislatura, altro che solo con quest'ultimo provvedimento!
Il sottosegretario Crosetto ha creduto di ascoltare dal mio intervento che gli avrei dato del ladro, del bandito, della persona che fa il «nero» con Finmeccanica. In realtà, ho detto altro: ho detto che, sin dall'inizio di questa legislatura, il Governo continua a derubare la truppa per arricchire i generali perché i generali a questo Governo servono. Servono da Difesa Servizi Spa, come dicevo, a Finmeccanica. Quando parlo del «nero» di Finmeccanica non esprimo una mia previsione, c'è la magistratura che fa il suo lavoro, e tutti quanti leggiamo i giornali. A Cipro ci sono i conti in nero di società che fanno parte della galassia Finmeccanica e che sono sfuggite al controllo di qualcuno. Ma chi nomina il consiglio di amministrazione di Finmeccanica? A chi risponde il consiglio di amministrazione di Finmeccanica?
Queste domande che sto ponendo retoricamente sono quelle contenute nelle decine e decine di strumenti di sindacato ispettivo, e se il Governo avesse risposto non ci sarebbero problemi, non ci sarebbero equivoci.
PRESIDENTE. La prego di concludere.
MAURIZIO TURCO. Spero che la Presidenza si possa far carico - anzi, si debba far carico perché è previsto dal Regolamento - di sollecitare il Ministero della difesa, per il momento, almeno per rispondere alle nostre interrogazioni (Applausi dei deputati del gruppo Partito Democratico).
PRESIDENTE. Onorevole Maurizio Turco, la Presidenza prende atto delle sue considerazioni.
Se non vi sono ulteriori osservazioni il processo verbale si intende approvato.
(È approvato).

Pensioni: crescimbeni (Inpdap), sistema in sicurezza

PENSIONI: CRESCIMBENI (INPDAP), SISTEMA IN SICUREZZA
MANO PUBBLICA SUPPORTI FONDI PENSIONE
(ANSA) - ROMA, 4 MAG - ''Il sistema pensionistico e' ormai in
sicurezza, per effetto degli interventi legislativi finora
apportati''. Lo ha detto il Presidente dell'Inpdap (L'istituto
di previdenza dei dipendenti pubblici), Paolo Crescimbeni,
intervenendo alla ''Giornata Nazionale della Previdenza'', in
corso a Milano.
''Il nuovo scenario - ha detto Crescimbeni - descrive un
panorama che vede, da un lato, l'equilibrio sostanziale dei
conti, e, dall'altro, il rilancio della previdenza complementare
per recuperare il differenziale tra le pensioni future e
l'attuale livello di copertura''. Da un'indagine condotta dall'
Inpdap su 169 scuole, per oltre 4.000 persone, risulta che oltre
il 65% degli intervistati non ha ancora chiari i meccanismi del
sistema pensionistico obbligatorio e solo il 20% conosce la
finalit… principale della previdenza complementare.
L'Inpdap - ha evidenziato il presidente dell'istituto - sta
cercando di ridurre il gap informativo attraverso diversi
strumenti: dalla progressiva messa in linea dell' estratto conto
previdenziale agli iscritti, ai corsi di formazione-informazione
per le Amministrazioni fino alla pubblicazione di opuscoli e
manuali.
''Occorre - ha concluso Crescimbeni - che i Fondi pensione
siano supportati dalla mano pubblica per dare agli aderenti
quella fiducia nei rendimenti dei Fondi pensione che, finora, Š
stata messa a dura prova dalle crisi dei mercati e che ha
frenato il reale sviluppo della previdenza complementare''.
(ANSA).

GMG
04-MAG-11 13:14 NNNN

A caccia in sicurezza con la giacca salvavita, protegge da pallini

MODA: A CACCIA IN SICUREZZA CON LA GIACCA SALVAVITA, PROTEGGE DA PALLINI =
HIGH TECH TESSILE PRATESE HA CREATO UN TESSUTO ''CORAZZATO''

Firenze, 4 mag. - (Adnkronos) - La campagna per la sicurezza
nella caccia raggiunge un importante traguardo grazie all'alta
tecnologia dell'industria tessile pratese, che ha creato un tessuto
'corazzato' di straordinarie prestazioni salvavita. Si chiama
Dynafelt, e' molto piu' resistente del kevlar (gia' 5 volte piu'
resistente dell'acciaio) ed e' stato testato con successo, risultando
estremamente protettivo anche da cartucce a pallini sparate a distanza
ravvicinata. Sara' la grande novita' della stagione venatoria 2011 -
2012.

Dynafelt e' stato presentato oggi alla stampa, nella sede di
Confindustria Toscana, da Roberto Fenzi, vice-presidente dell'Unione
Industriale di Prato e AD del Gruppo Lenzi, uno dei piu' importanti
del distretto tessile pratese, leader nel settore dei tessuti non
convenzionali, al quale si deve la creazione del nuovo tessuto.

Con lui l'ingegner Stefano Ricci, responsabile di
Lenzitecnologie, il settore del gruppo dove Dynafelt e' stato ideato e
dove e' adesso in produzione. ''Dynafelt'', ha ricordato Fenzi, e' un
feltro speciale ottenuto con la tecnofibra in polietilene Dyneema
della societa' olandese DSM. (segue)

(Red-Xio/Zn/Adnkronos)
04-MAG-11 13:11

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MODA: A CACCIA IN SICUREZZA CON LA GIACCA SALVAVITA, PROTEGGE DA PALLINI (2) =

(Adnkronos) - Essendo soffice e leggero, consente di realizzare
specifiche linee di abbigliamento capaci di ridurre drasticamente gli
effetti degli incidenti di caccia. Un'innovazione destinata a spezzare
la scia di sangue e polemiche, che da sempre funesta il mondo
venatorio. In Italia i 22 morti e 74 feriti della stagione di caccia
2010 sono un bilancio terribile, considerando anche il minor numero di
cacciatori, oggi poco piu' di 700 mila contro i circa 2 milioni di
anni fa.

Avendo assistito alle prove di sparo, il presidente di
Federcaccia Gianluca Dall'Olio, impegnato in una fondamentale campagna
per la sicurezza, ha voluto Dynafelt alla recente EXA di Brescia, la
fiera internazionale delle armi, ospitandolo nello stand della
Federazione dove ha suscitato ''unanime interesse''.

Avvalendosi di foto e filmati, Ricci ha mostrato i risultati dei
test balistici descrivendo cosi' le caratteristiche tecniche di
Dynafelt: ''La fibra somma un'estrema leggerezza a un altissimo peso
molecolare. Ma il segreto sta nella lavorazione, nel metodo detto
'agugliatura' che progressivamente intreccia le fibre fino a creare
una jungla invalicabile di materiale senza ricorrere a collanti
chimici. Il super coefficiente di resistenza al taglio e allo strappo
consente tante applicazioni diverse: contro le esplosioni, per
giubbotti antiproiettile, blindature di veicoli e perfino
abbigliamento da motociclista''. (segue)

(Red-Xio/Zn/Adnkronos)
04-MAG-11 13:19

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MODA: A CACCIA IN SICUREZZA CON LA GIACCA SALVAVITA, PROTEGGE DA PALLINI (3) =

(Adnkronos) - L'efficacia del tessuto e' appunto documentata da
centinaia di prove di sparo con vari tipi di fucili calibro 12. In
particolare, un Breda automatico a canna cilindrica di cm. 62,5, e un
Benelli Special 80, canna di cm. 65 e strozzatura a tre stelle. Due
anche i tipi di cartuccia: RC Cartridge Camouflage con pallini di
piombo 8, e Fiocchi Steel Shot con pallini di acciaio 5. Quanto alle
modalita', i campioni di Dynafelt (quadrati di 41 cm di lato spessi 4
mm) sono stati posti ad appena 10 metri dal fucile, su un pannello di
plastilina 'tipo Roma', lo speciale materiale usato per simulare la
densita' del corpo umano e misurare l'effetto trauma.

A 2 metri dal fucile un cronografo ha inoltre permesso di
convalidare soltanto colpi che avessero velocita' di almeno 330 metri
al secondo (circa 1000 piedi al secondo), ossia cartucce in piena
efficienza. Anche in queste condizioni, volutamente al limite, i
risultati sono stati eccezionali. Per ogni colpo, nessuno dei circa
350-400 pallini di piombo della cartuccia ha superato l'ostacolo. Solo
un paio di acciaio 5 ce l'hanno fatta.

Anche la deformazione della plastilina non e' andata oltre i 5
-6 mm, su un massimo normalmente accettato di 40. Ancora meglio i test
da 10 metri: non un solo pallino ha forato il feltro e l'effetto
trauma e' stato ancora piu' ridotto. Dynafelt, ha aggiunto Fenzi, non
puo' certo fermare proiettili di carabina o munizioni a palla, ma puo'
ridurre di molto le vittime dei normali fucili da caccia a munizione
spezzata, ossia la grande maggioranza degli incidenti. Imbottiti con
questo super feltro, giacche e cappelli sono comodi e confortevoli
come i tradizionali giacconi e copricapo. Hanno pero' un'arma in piu':
salvano la vita.

(Red-Xio/Zn/Adnkronos)
04-MAG-11 13:28

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testo DIV. 5 - N. 10099 : Modifiche alla normativa concernente il conseguimento del certificato di idoneità alla guida di un ciclomotore – istruzioni operative

Circolare Prot. N. 13647 - div. 5 del 02/05/2011
emessa da: Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti
Titolo/Oggetto
Circolare n. 13647 del 2 maggio 2011 - Modifiche ed integrazioni alla circolare prot. n. 10099/RU del 28.3.2011 concernente il conseguimento del certificato di idoneità alla guida di un ciclomotore – istruzioni operative
testo DIV. 5 - N. 10099 : Modifiche alla normativa concernente il conseguimento del certificato di idoneità alla guida di un ciclomotore – istruzioni operative
La disciplina relativa alle modalità di conseguimento del certificato di idoneità alla guida del ciclomotore (di seguito definito CIGC) è stata sostanzialmente innovata da recenti interventi normativi (cfr. art. 17 L. 120/2010 e art. 2-co. 1-quater L. 10/2011).
Di seguito si riportano gli elementi di novità intervenuti:
1) previsione, nell’ambito dei corsi di preparazione alla prova di controllo delle cognizioni (di seguito prova teorica) di un’ora di lezione su “elementari conoscenze sul funzionamento dei ciclomotori in caso di emergenza”;
2) rilascio di un’autorizzazione ad esercitarsi alla guida del ciclomotore;
3) previsione, a seguito del superamento della prova teorica, di una prova pratica di guida ai fini del conseguimento del CIGC.
Al fine di predisporre la disciplina applicativa nelle materie su indicate, sono stati predisposti due decreti, in fase di pubblicazione:
a) Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 1 marzo 2011, recante “Disciplina del rilascio dell’autorizzazione ad esercitarsi alla guida del ciclomotore e delle modalità dell’esercitazione”;
b) Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, del 23 marzo 2011, recante “Riordino della disciplina dei corsi di preparazione alla prova teorica e le modalità di espletamento della prova teorica e pratica utili al conseguimento del certificato di idoneità alla guida del ciclomotore”.
Tali decreti entrano in vigore il 1 aprile 2011 e le relative disposizioni sono applicabili alle istanze di conseguimento del CIGC presentate a decorrere dalla medesima data.
Si rende pertanto opportuno individuare una casistica di differenti situazioni, con riferimento alla predetta data del 1 aprile p.v..
1. CASISTICA DELLA DISCIPLINA DA APPLICARSI CON RIFERIMENTOALLA DATA DI PRESENTAZIONE DELL’ISTANZA DI CONSEGUIMENTO DEL CIGC.
1.1 Soggetti che hanno compiuto la maggiore età entro la data del 30 settembre 2005
Con riferimento a tali soggetti nulla è innovato rispetto alla precedente previsione di conseguimento del CIGC a seguito di mera esibizione di un attestato di frequenza di un corso di formazione presso un’autoscuola: poiché tali soggetti non sono tenuti al superamento della prova teorica, non sono conseguentemente tenuti a sostenere la prova pratica di guida. Per tali soggetti, dunque, non rileva in nessun caso la data di presentazione dell’istanza.
1.2 Soggetti che hanno frequentato un corso entro la data del 31 marzo 2011 ed hanno presentato l’istanza di conseguimento del CIGC entro la medesima data
Con riferimento a tali soggetti nulla è innovato rispetto alla disciplina previgente: pertanto gli stessi conseguiranno il CIGC esclusivamente a seguito di esame teorico da sostenersi entro un anno dalla fine del corso di formazione. Gli stessi non sono tenuti né a conseguire l’autorizzazione ad esercitarsi alla guida del ciclomotore né a sostenere la prova pratica di guida.
Tuttavia, nel caso di non superamento della prova teorica, la istanza di conseguimento del CIGC reiterata – dopo la data del 1 aprile 2011 – rientra nella disciplina delle nuove disposizioni di cui ai citati DM del 2011 (cfr. punto 2.4).
1.3 Soggetti che hanno frequentato un corso entro il 31 marzo 2011 e presentano l’istanza di conseguimento del CIGC dal 1 aprile 2011 (cfr. art. 6 DM 23.3.2011)
Con riferimento a tali soggetti sono da applicarsi le disposizioni di cui ai citati decreti ministeriali del 2011. Tuttavia al fine di non vanificare la formazione già conseguita, gli stessi sono tenuti – al fine della presentazione dell’istanza di conseguimento del CIGC – a frequentare presso una scuola ovvero un’autoscuola, l’ora di cui al punto 1) in premessa. La certificazione dell’avvenuta frequenza di tale ora integrativa, rilasciata dal soggetto erogatore del corso, è acquisita da codesti UMC all’atto di presentazione dell’istanza di conseguimento del CIGC. Si sottolinea che il termine di un anno dalla fine del corso, utile per il superamento della prova teorica del CIGC, non si riapre con riferimento alla data di frequenza dell’ora di lezione integrativa della formazione, ma resta confermato con riferimento alla data di termine del corso a suo tempo frequentato.
1.4 Soggetti che frequentano un corso e presentano l’istanza di conseguimento del CIGC dal 1 aprile 2011
Con riferimento a tali soggetti sono integralmente applicabili le disposizioni di cui ai citati DM del 2011.
2. PRESENTAZIONE DELL’ISTANZA DI CONSEGUIMENTO DEL CIGC.
Con riferimento alla data di presentazione dell’istanza di conseguimento del CIGC, in relazione alla quale sono da individuarsi le casistiche di cui al paragrafo 1, la stessa è da riferirsi al giorno in cui il modello TT2112 è acquisito dagli sportelli di codesti UMC (cfr. art. 7 DM 23.3.2011).
Nel caso particolare di utilizzo della cd. procedura di prenota CIGC - con le quali i dati anagrafici dei soggetti che hanno frequentato un corso di preparazione alla prova teorica sono acquisiti al CED nel giorno successivo a quello della loro trasmissione – ai fini della determinazione della data di presentazione dell’ istanza farà fede la predetta data di acquisizione.
Pertanto, con riferimento ai dati trasmessi con tale procedura in data 31 marzo 2011, le relative domande di conseguimento del CIGC saranno acquisite in data 1 aprile 2011 e, pertanto, assoggettate alla procedura sub paragrafo 1, punto 1.3.
2.1 Formalità di presentazione dell’istanza di conseguimento del CIGC
A far data dal 1 aprile 2011 l’istanza di conseguimento del CIGC è redatta sul modello TT2112, opportunamente modificato come segue:
• dopo la parola “CHIEDE”, al primo riquadro le parole “della patente di guida di categoria” sono barrate e sostituite dalle seguenti: “del CIGC”;
• la ricevuta della domanda (foglio n. 3) che riporta parzialmente il testo dell’articolo 122 CDS è barrata;
• per i soli candidati di cui al paragrafo 1, punti 1.3 e 1.4: nello spazio riservato alle NOTE il candidato indica e sottoscrive, unitamente al tutore se il candidato è minorenne, il tipo di veicolo con il quale intende sostenere la prova pratica di guida (ciclomotore a due ruote ovvero ciclomotore a tre ruote o quadriciclo leggero) (cfr. art. 4, co.1, DM 23.3.2011). Tale dato sarà acquisito nella procedura informatizzata, all’atto di prenotazione della prova pratica di guida, secondo le indicazioni fornite dal manuale operativo che il CED provvederà a predisporre, e di cui sarà data tempestiva informazione a codesti UMC con apposito file avvisi. L’istanza di conseguimento del CIGC, è firmata dal candidato nonché, nel caso in cui questi sia minorenne, anche dal tutore dello stesso (cfr. art. 1, co. 2, DM 1.3.2011).
2.2 Documentazione da allegare all’istanza in tutte le ipotesi della casistica di cui al par. 1
L’istanza di conseguimento del CIGC è sempre corredata dei seguenti documenti:
a) certificazione medica rilasciata da uno dei medici di cui all’articolo 119 CDS, attestante il possesso dei requisiti fisici e psichici prescritti dall’articolo 116, comma 1-quater, dello stesso codice, in originale più copia conforme;
b) un'attestazione di versamento, su conto corrente n. 4028, della tariffa di cui al punto 3 del decreto del Ministro delle finanze del 20 agosto 1992 (assolvimento dell'imposta di bollo relativa alla domanda);
c) un'attestazione di versamento, su conto corrente n. 4028, della tariffa di cui al punto 4 del decreto del Ministro delle finanze del 20 agosto 1992 (assolvimento dell'imposta di bollo relativo al documento da rilasciarsi - CIGC).;
d) un'attestazione di versamento, su conto corrente n. 9001, della tariffa di cui al punto 1 della tabella 3 della legge 1° dicembre 1986, n. 870.
L’ attestazione di versamento di cui alla lettera c) può essere restituita al candidato previa revitalizzazione della stessa, qualora lo stesso non consegua il CIGC.
2.3 Documentazione integrativa da allegare all’istanza
Oltre alla documentazione di cui al precedente punto 2.2, le istanze di conseguimento del CIGC dovranno inoltre essere integrate come di seguito specificato per le singole casistiche:
• per i soggetti di cui al paragrafo 1, punto 1.3:
e) un'attestazione di versamento, su conto corrente n. 9001, della tariffa di cui al punto 2 della tabella 3 della legge 1° dicembre 1986, n. 870 (annotazioni ed aggiornamenti nell’anagrafe nazionale dei conducenti);
f) certificazione attestante l’avvenuta frequenza dell’ora di lezione integrativa relativa ad “elementari conoscenze sul funzionamento dei ciclomotori in caso di emergenza”, rilasciata dal soggetto erogatore del corso (cfr. art.6 DM 23.3.2011), in originale più copia conforme;
• per i soggetti di cui al paragrafo 1, punto 1.4:
g) un'attestazione di versamento, su conto corrente n. 9001, della tariffa di cui al punto 2 della tabella 3 della legge 1° dicembre 1986, n. 870 (annotazioni ed aggiornamenti nell’anagrafe nazionale dei conducenti);
h) l’attestato di frequenza del corso di preparazione alla prova teorica, rilasciato dal soggetto erogatore del corso (cfr. art. 2, co. 4, e relativo allegato, DM 23.3.2011), in originale più copia conforme.
I versamenti sul conto corrente 9001, di cui alla lettera d) ed, a seconda dei casi, e) o g), possono essere anche cumulativi.
2.4 Disciplina della possibile reiterazione dell’istanza di conseguimento del CICG
Nel caso che il candidato non abbia superato la prova teorica, lo stesso può ripeterla più volte, senza dover osservare intervallo alcuno tra una prova e l’altra, purché la stessa sia superata entro il limite di un anno dal termine del relativo corso di preparazione.
Nel caso in cui il candidato non abbia superato entrambe le prove di guida consentite (cfr. par.4), deve sostenere nuovamente la prova teorica: a tal fine può avvalersi del corso di preparazione già frequentato, purché la prova teorica sia superata entro il limite di un anno dal termine del predetto corso.
2.4.1 Reiterazione dell’istanza nel caso di non superamento della prova teorica
Nel caso di non superamento della prova teorica è necessario ripresentare ogni volta l’istanza (secondo le formalità di cui al punto 2.1), corredata in ogni caso della documentazione indicata al punto 2.2 nonché della seguente documentazione, come di seguito specificato per le singole casistiche:
• per i soggetti di cui al punto 1.2
Tali soggetti, qualora - non avendo superato l’esame di teoria - ripresentino l’istanza di conseguimento del CIGC (necessariamente dopo il 1 aprile 2011), dovranno integrarne la documentazione a corredo come di seguito:
- un'attestazione di versamento, su conto corrente n. 9001, della tariffa di cui al punto 2 della tabella 3 della legge 1° dicembre 1986, n. 870 (annotazioni ed aggiornamenti nell’anagrafe nazionale dei conducenti);
- certificazione attestante l’avvenuta frequenza dell’ora di lezione integrativa relativa ad “elementari conoscenze sul funzionamento dei ciclomotori in caso di emergenza”, rilasciata dal soggetto erogatore del corso (cfr. art.6 DM 23.3.2011), in originale più copia conforme.
Gli stessi dovranno inoltre sostenere la prova pratica di guida.
• per i soggetti di cui al punto 1.3
Tali soggetti dovranno integrare la documentazione a corredo della reiterata domanda di conseguimento del CIGC come segue:
- un'attestazione di versamento, su conto corrente n. 9001, della tariffa di cui al punto 2 della tabella 3 della legge 1° dicembre 1986, n. 870 (annotazioni ed aggiornamenti nell’anagrafe nazionale dei conducenti);
- certificazione attestante l’avvenuta frequenza dell’ora di lezione integrativa relativa ad “elementari conoscenze sul funzionamento dei ciclomotori in caso di emergenza”, rilasciata dal soggetto erogatore del corso (cfr. art.6 DM 23.3.2011), in originale più copia conforme.
• per i soggetti di cui al punto 1.4
- un'attestazione di versamento, su conto corrente n. 9001, della tariffa di cui al punto 2 della tabella 3 della legge 1° dicembre 1986, n. 870 (annotazioni ed aggiornamenti nell’anagrafe nazionale dei conducenti);
- l’attestato di frequenza del corso di preparazione alla prova teorica, rilasciato dal soggetto erogatore del corso (cfr. art. 2, co. 4, e relativo allegato, DM 23.3.2011), in originale più copia conforme.
2.4.2 Reiterazione dell’istanza nel caso di non superamento della prova pratica di guida
Nel caso di non superamento di entrambe le prove pratiche di guida, è necessario ripresentare l’istanza di conseguimento del CIGC (secondo le formalità di cui al punto 2.1), corredata della documentazione indicata al punto 2.2 integrata da:
- un'attestazione di versamento, su conto corrente n. 9001, della tariffa di cui al punto 2 della tabella 3 della legge 1° dicembre 1986, n. 870 (annotazioni ed aggiornamenti nell’anagrafe nazionale dei conducenti);
- certificazione attestante l’avvenuta frequenza dell’ora di lezione integrativa relativa ad “elementari conoscenze sul funzionamento dei ciclomotori in caso di emergenza”, rilasciata dal soggetto erogatore del corso (cfr. art.6 DM 23.3.2011), ovvero dell’attestato di frequenza del corso di preparazione alla prova teorica, rilasciato dal soggetto erogatore del corso (cfr. art. 2, co. 4, e relativo allegato, DM 23.3.2011), in originale più copia conforme.
2.4.3 Restituzione della documentazione
Al fine della reiterazione dell’istanza, al momento dell’esito negativo della prova teorica ovvero della seconda prova pratica di guida, gli originali del certificato medico, dell’attestato di frequenza del corso di preparazione alla prova teorica ovvero della certificazione attestante l’avvenuta frequenza dell’ora di lezione integrativa relativa ad “elementari conoscenze sul funzionamento dei ciclomotori in caso di emergenza”, sono restituiti al candidato. L’UMC trattiene agli atti le copie conformi.
3. PROVA TEORICA (DM 23.3.2011)
Con riferimento alla prova teorica, segnalando che nulla è innovato rispetto alla disciplina previgente, di seguito se ne espongono le modalità:
- la prova si svolge tramite il questionari già in uso, consta quindi di dieci domande per ognuna delle quali sono previste tre risposte che possono essere tutte e tre vere, ovvero due vere e una falsa, o una vera e due false, oppure infine tutte e tre false;
- il candidato dovrà barrare, in corrispondenza di ogni risposta, la lettera “V” o “F” a seconda che considerino quella proposizione rispettivamente vera o falsa;
- la prova ha durata di trenta minuti e si intende superata se il numero di risposte errate è, al massimo, di quattro (cfr. art. 3, DM 23.3.2011).
Nulla è innovato anche con riferimento agli esaminatori.
Si fa presente che nell’ambito della medesima seduta di prova teorica potrebbero essere compresenti candidati che, superata la stessa, conseguono il CIGC (soggetti di cui al punto 1.2) e candidati che, superata la prova in parola, conseguono l’autorizzazione per esercitarsi alla guida di un ciclomotore (cfr. par. 4) e che conseguiranno il CIGC solo a seguito del superamento della prova pratica di guida (soggetti di cui ai punti 1.3 e 1.4).
3.1 Esito della prova teorica – rilascio dei documenti
In considerazione dell’eventuale compresenza di candidati su esplicitata, la procedura predisposta dal CED provvede a stampare, in maniera automatica, CIGC o autorizzazione per esercitarsi alla guida a seconda del caso che ricorre per lo specifico candidato.
Tali documenti sono consegnati dall’UMC all’esaminatore prima della seduta di esame: l’esaminatore provvede a consegnarli ai candidati che hanno superato la prova teorica ovvero ad annullarli ed a riconsegnarli all’UMC in caso di esito negativo.
• Qualora la prova teorica sia stata superata da soggetti tenuti a sostenere solo tale prova ai fini del conseguimento del CIGC, l’esaminatore - contestualmente alla consegna di tale documento - provvede a ritirare il MOD. TT2112, corredato di tutta la documentazione in originale.
• Qualora la prova teorica sia stata superata da soggetti tenuti a sostenere anche la prova pratica di guida ai fini del conseguimento del CIGC, l’esaminatore - contestualmente alla consegna dell’autorizzazione per esercitarsi alla guida di un ciclomotore – restituisce il MOD. TT2112 al candidato, corredato dell’intera documentazione a corredo.
• In ogni caso in cui la prova teorica non sia stata superata, l’esaminatore trattiene il MOD. TT2112 corredato delle copie conformi dell’intera documentazione, restituendone i relativi originali al candidato (cfr. 2.4.3).
4. RILASCIO DELL’AUTORIZZAZIONE AD ESERCITARSI ALLA GUIDA DI UN CICLOMOTORE (DM 1.3.2011)
L’autorizzazione consente al candidato di esercitarsi alla guida di un ciclomotore al fine di conseguire una formazione adeguata a sostenere la prova pratica di guida. Questa non può comunque essere sostenuta prima che sia trascorso un mese dalla data di rilascio della stessa.
Ha validità di sei mesi, nei quali il candidato può sostenere la prova pratica di guida al massimo per due volte ed a distanza non inferiore di un mese l’una dall’altra.
L’autorizzazione è ritirata dall’esaminatore all’esito negativo della seconda prova pratica di guida.
5. PROVA PRATICA DI GUIDA (DM 23.3.2011)
All’atto di prenotazione della prova pratica di guida, il candidato presenta dichiarazione di formazione adeguata a sostenere la prova pratica stessa, resa ai sensi dell’articolo 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, e conforme all’allegato 1 della presente circolare.
La dichiarazione è firmata dal candidato ovvero, se questi è minorenne, dal tutore (cfr. art. 3, co. 1, DM 1.3.2011).
Le procedure informatizzate per la prenotazione della prova in parola saranno fornite a codesti UMC con successivo file avvisi.
Al riguardo si sottolinea che il candidato non può essere ammesso a sostenere la prova pratica di guida su un veicolo diverso da quello indicato sull’istanza di conseguimento del CIGC (cfr. par. 2.1) ed in relazione al quale è stato dichiarato di aver acquisito idonea formazione.
La prova pratica di guida è espletata, allo stato, esclusivamente da funzionari in possesso di diploma di istruzione di secondo grado conseguito a seguito di un corso di studi di almeno cinque anni, abilitato ad effettuare esami di idoneità per il conseguimento delle patenti di guida almeno delle categorie A e B, secondo quanto previsto dalla tabella IV-1 allegata al D.P.R. n. 445 del 1992, recante “Regolamento di esecuzione e di attuazione del codice della strada” (cfr. art. 4, co. 5, DM 23.3.2011). Il DM 23.3.2011 prevede, comunque, appositi corsi di formazione per diverse categorie di dipendenti.
L’esaminatore, prima dell’inizio dell’esame, è tenuto a verificare – oltre ai documenti relativi ai veicoli impiegati per lo svolgimento dell’esame – che il candidato abbia con sé l’autorizzazione ad esercitarsi alla guida di un ciclomotore nonché un documento personale di riconoscimento. Nelle ipotesi in cui la prova pratica sia svolta su un ciclomotore a tre ruote ovvero su un quadriciclo leggero, l’esaminatore dovrà altresì verificare che la persona che funge da istruttore abbia con sé la patente di guida prescritta (almeno di categoria B posseduta da non meno di dieci anni da persona di età non superiore a 65 anni) (cfr. 3, co. 3, DM 1.3.2011) e che sul veicolo sia apposto un contrassegno recante la lettera P, conforme a quanto previsto dall’articolo 122, co. 4, CDS.
5.1 Modalità di svolgimento della prova pratica di guida
A prescindere dal tipo di veicolo utilizzato per l’esame, la prova pratica di guida si svolge in due fasi, l’una propedeutica all’altra.
La prima fase si svolge in aree – chiuse al traffico se trattasi di ciclomotori a tre ruote ovvero quadricicli leggeri - appositamente attrezzate in conformità agli allegati 4 (per ciclomotori a due ruote) e 5 (per ciclomotori a tre ruote ovvero quadricicli leggeri) del DM 23.3.2011.
In tale fase il candidato, a prescindere dal tipo di veicolo utilizzato, è da solo alla guida.
La seconda fase consta in una verifica dei comportamenti di guida nel traffico: in tale fasi, il candidato alla guida di un ciclomotore a tre ruote ovvero un quadriciclo leggero, ha affianco la persona che funge da istruttore.
Per i contenuti specifici delle prove si rimanda ai citati allegati 4 e 5 del DM 23.3.2011.
A seguito del superamento della prova pratica di guida è rilasciato al candidato il CIGC.