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venerdì 22 luglio 2011

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I.N.P.D.A.P. (Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica) Nota 20-7-2011 n. 18 Enti pubblici privatizzati - Applicazione art. 20, comma 2, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni in L. 6 agosto 2008, n. 133. Obbligo contributivo verso l'INPS per malattia e maternità. Integrazioni nota 22 dicembre 2009, n. 18.


Emanata  dall'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica, Direzione centrale entrate e posizione assicurativa, Ufficio I – Normativo, contenzioso e gestione del rapporto  contributivo.
Nota 20 luglio 2011, n. 18 (1).
 Enti pubblici privatizzati -         Applicazione art. 20, comma 2, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con         modificazioni in L. 6 agosto 2008, n. 133. Obbligo contributivo verso l'INPS         per malattia e maternità. Integrazioni nota 22 dicembre 2009, n. 18.            

(1) Emanata dall'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica, Direzione centrale entrate e posizione assicurativa, Ufficio I – Normativo, contenzioso e gestione del rapporto  contributivo.


          
              
Ai                          
Direttori delle sedi provinciali e               territoriali e, per il loro tramite agli enti con personale iscritto             
              
Agli                          
Enti di patronato             
              
Ai                          
Dirigenti generali centrali e               regionali  
              
Ai                          
Direttori regionali             
              
Agli                          
Uffici autonomi di Trento e Bolzano             
              
Ai                          
Coordinatori delle consulenze               professionali            


              



1. Premessa      
Si fa seguito alla nota 22 dicembre 2009, n. 18        dell’Inpdap relativa all'applicazione dell'articolo 20 del D.L. 25 giugno 2008,         n. 112, convertito in L. 6 agosto 2008, n. 133, che ha introdotto, ai fini         pensionistici, l'obbligo del versamento presso l'INPS, a partire dal 1° gennaio         2009, dei contributi di maternità e malattia da parte delle imprese dello         Stato, degli Enti pubblici nonché degli Enti locali, che sono state interessate         da processi di privatizzazione.      
Come è noto, la contribuzione ad INPS per la         tipologia di assenze dal servizio indicate è dovuta indipendentemente         dall'iscrizione previdenziale del lavoratore interessato. Lo stesso Istituto         previdenziale, sempre dal 1° gennaio 2009, a fronte della contribuzione         acquisita, è tenuto ad erogare ai lavoratori che hanno mantenuto l'iscrizione         ad INPDAP, dipendenti delle imprese suddette, le relative prestazioni         economiche di maternità nonché le indennità giornaliere di malattia, con         conseguente accreditamento della relativa contribuzione figurativa e successiva         valorizzazione in INPDAP tramite ricongiunzione d'ufficio - senza oneri per il         lavoratore - ai sensi dell'articolo 6 della L. 7 febbraio 1979, n. 29.      
Nelle ipotesi suddette permane l'obbligo         contributivo ad INPDAP esclusivamente per la contribuzione relativa alla sola         parte differenziale del trattamento economico contrattualmente previsto,         qualora lo stesso sia superiore alle indennità erogate dall'INPS.      
Tanto premesso, sulle problematiche inerenti         l'applicazione della nuova disciplina sono pervenuti a questa Direzione         Centrale numerosi quesiti, per i quali si forniscono i chiarimenti di cui ai         punti sottostanti.    



2. Enti destinatari      
L'articolo 20 individua esplicitamente quali         soggetti destinatari della nuova disciplina "......omissis.. le imprese dello         Stato, degli enti pubblici e degli enti locali privatizzate e a capitale misto         ...”.      
Destinatarie dell'obbligo contributivo in         questione sono, quindi, le imprese partecipate in tutto o in parte dallo Stato         e dagli Enti pubblici nonché le imprese strumentali agli enti locali di cui al         D.Lgs. n. 267/2000, che sono state interessate da processi di privatizzazione e         che hanno continuato ad essere assoggettate al regime previdenziale di tipo         pubblicistico nonché ai regimi speciali riconosciuti in forza di specifiche         disposizioni normative. Sul punto l'INPS si è espresso con la Circ. 5 novembre         2009, n. 114 e con i successivi messaggi esplicativi, Msg. 10 febbraio 2009, n.         3352, Msg. 10 marzo 2009, n. 5730 e Msg. 8 luglio 2009, n. 15680.      
"Ratio" della norma è quella di applicare alle         imprese predette, soggette al processo di privatizzazione, la medesima         disciplina dettata in materia di obblighi contributivi, connessi alle         prestazioni di maternità e malattia, per le imprese aventi natura privata "ab         origine".      
Tale la previsione legislativa, al fine di         integrare le indicazioni già fornite si richiamano in tale contesto talune         tipologie di enti, i quali, stante la natura giuridica, sono da ritenersi         inclusi, oppure, viceversa, esclusi, dal previsto campo di applicazione della         disciplina in esame.    



3. Tipologie di enti inclusi      
Con riferimento alle inclusioni, questo Istituto,         nella già citata nota 22 dicembre 2009, n. 18 ha individuato, a titolo         meramente esemplificativo, tra le imprese tenute al versamento della         contribuzione per maternità e malattia - secondo le nuove disposizioni         dell'articolo 20 - gli ex IACP. Si precisa al riguardo che l'inclusione         comporta che tutti gli enti pubblici economici - tra i quali le ATER, Aziende         Territoriali per l'Edilizia Residenziale - e le società di capitali derivanti         dalla trasformazione degli IACP, avvenuta ai sensi dell'articolo 93, comma 2,         del D.P.R. n. 616/1977, sono interessati dal nuovo obbligo contributivo. In tal         senso si è espresso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali -         Direzione generale per l'attività ispettiva nella risposta alla nota 2 aprile         2010, n.
25/I/0006212.      
A modifica delle precedenti indicazioni sono,         altresì, riguardate dalla novella disciplina anche le scuole parificate, ora         ricondotte alle scuole elementari paritarie, sulla base di quanto precisato con         nota 5 aprile 2011, n. 25/I/0004958 dallo stesso Ministero del Lavoro e delle         Politiche Sociali - Direzione generale per l'attività ispettiva.    



4. Tipologie di enti esclusi      
Relativamente alle esclusioni, va precisato, in         linea generale, che gli enti pubblici rientranti nell'ampia categoria degli         Enti non commerciali, costituiti ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera c)         del TUIR (cfr. l'articolo recita testualmente "enti pubblici.....residenti nel         territorio dello Stato che non hanno per oggetto esclusivo o principale         l'esercizio di attività commerciali"), qualora non siano stati interessati da         processi di privatizzazione, non sono tenuti a versare all'INPS la         contribuzione per maternità o per malattia (cfr. risposta alla nota 6 luglio         2010, n. 25/I/0011628 della Direzione generale per l'attività ispettiva del         Ministero del Lavoro).      
La medesima conclusione può affermarsi per i         consorzi di enti locali di cui al combinato disposto degli articoli 31 (cfr.         Consorzi di Comuni) e 114 (cfr. Aziende speciali) del D.Lgs. n. 267/2000,         essendo soggetti dotati di personalità giuridica di diritto pubblico.      
Lo stesso dicasi per gli enti morali iscritti         facoltativamente ad INPDAP ai sensi del combinato disposto degli articoli 39        della L. n. 379/1955 e 5, comma 7, della L. n. 274/1991.      
L'esclusione riguarda anche gli Ordini e i         Collegi Professionali, con personale iscritto obbligatoriamente ad INPDAP, ai         sensi dell'articolo 3, 1° comma, del D.P.R. n. 68/1986, ad eccezione di quello         già dipendente con iscrizione INPS all'atto della trasformazione in ente         pubblico non economico. Ed invero detto personale, che non ha a suo tempo         esercitato l’opzione di cui al combinato disposto dell'art. 39 della L. n.         379/1955 e dell'art. 5, comma 7, della L. n. 274/1991, ha continuato a         mantenere l'iscrizione ad INPS, come precisato dal Ministero del Lavoro e della         Previdenza Sociale - Direzione generale per l'attività ispettiva con nota 8         gennaio 2007, n. 25/I/0000226.      
La nuova disposizione, parimenti, non può trovare         applicazione nei confronti delle Autorità portuali istituite dall'articolo 6        della L. 28 gennaio 1994, n. 84, stante la natura giuridica di enti pubblici         non economici, non interessati da processi di privatizzazione. La rilevata         natura giuridica è stata significativamente argomentata nel parere n. 1641 del         9 luglio 2002 del Consiglio di Stato [cfr. "...omissis.. sia per la         configurazione formale ad esse attribuite dalla legge, sia per l'attività        svolta, sia ancora per le modalità dì finanziamento, svolgono funzioni..... nel         complesso preordinate al perseguimento di specifiche finalità di pubblico         interesse") ed è espressamente affermata dall'articolo 1, comma 993, della L.         n. 296/2006.      
Si coglie l'occasione, infine, per ribadire         l'esclusione, già segnalata in sede della precedente nota operativa, per le ex         IPAB depubblicizzate e trasformate in Fondazioni, in quanto organismi non         aventi natura giuridica di impresa.      
Nelle suesposte casistiche è del tutto evidente         che l'obbligo contributivo nel confronti dell'INPDAP - per gli eventi di         maternità e malattia - rimane inalterato, per cui la relativa contribuzione         deve essere versata a questa Gestione secondo le modalità e la misura         ordinarie.    



5. Contribuzione presso l'INPS per maternità e malattia      
Come già precisato, in proposito, con la nota 22         dicembre 2009, n. 18 a partire dal 1° gennaio 2009, le imprese all'uopo         individuate, per il proprio personale che ha mantenuto l'iscrizione a questa         Gestione, sono tenute a versare all'INPS, secondo la normativa vigente, la         contribuzione per maternità e quella per malattia. Con riguardo a quest'ultima,         la contribuzione all'INPS, tenuto a corrispondere le relative indennità, è         limitata, per esplicita previsione normativa, ai soli lavoratori con qualifica         di "operai".      
La contribuzione per la maternità, le cui         prestazioni economiche da parte dell'INPS vengono erogate, senza distinzione         alcuna, a tutti i lavoratori dipendenti, ivi compresi il personale con         qualifica dirigenziale, è riferita ai congedi di maternità/paternità, ai         congedi parentali ed ai riposi giornalieri "per allattamento" nonché ai         permessi di cui all'articolo 33 della L. n. 104/1992, tutti ricompresi nelle         disposizioni legislative di cui al D.Lgs. n. 151/2001.      
In aggiunta alle ipotesi suddette, si partecipa         che anche l'indennità collegata al congedo straordinario ex articolo 42, comma         5, del medesimo D.Lgs. n. 151/2001 rientra tra le prestazioni economiche di         maternità erogate dall'INPS e coperte da contribuzione figurativa, cui fa         riferimento la nuova previsione del citato articolo 20 (Cfr. Msg. 10 dicembre         2010, n. 31250 dell’INPS).      
I permessi retribuiti per donazione sangue sono         invece soggetti ad ordinaria contribuzione ad INPDAP.    



6. Versamento dei contributi per Fondo Credito ed ENPDEP      
Il versamento all'INPS della contribuzione nelle         ipotesi sopra descritte non esonera gli Enti interessati dal versamento della         contribuzione obbligatoria prevista dall'articolo 1, comma 242, della L. n.         662/1996, in favore della Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e         sociali presso l'INPDAP.      
Pertanto, durante i periodi di maternità e         malattia è comunque dovuta a questo Istituto la contribuzione a tale titolo, a         carico del personale dipendente, da calcolarsi sulla base dell'aliquota         corrispondente allo 0,35% dell'intera retribuzione contrattualmente prevista,         che costituisce base pensionabile ai sensi dell'articolo 2 della L. n. 335/1995        e successive modificazioni.      
Analogo adempimento verso l'INPDAP, per i         medesimi eventi, resta confermato per gli iscritti - ai sensi dell'articolo 7         del D.Lgs. 31 ottobre 1947, n. 1304 - alla Gestione ENPDEP, Assicurazione         Sociale Vita, per quanto attiene al versamento del contributo dello 0,27 %         della retribuzione lorda mensile.    



7. Contribuzione erroneamente versata ad INPDAP. Rimborso         contributi      
Le imprese riguardate dalla nuova disciplina         dell'articolo 20, che hanno indebitamente versato, a partire dal 1° gennaio         2009, la contribuzione ad INPDAP relativamente agli eventi di maternità e         malattia, come specificati al precedente punto 3), hanno diritto a richiedere         il rimborso della contribuzione non dovuta, sia per la parte a carico del         dipendente che dell'azienda.    



8. Adempimenti DMA      
Per quanto attiene le modalità di compilazione         della DMA si fa riserva di fornire future istruzioni in apposita         circolare.     
       
     
Il Dirigente generale      
Dr. Diego De Felice    



D.L. 25 giugno 2008, n. 112, art.       20
Nota 22 dicembre 2009, n. 18

TAR "Sottufficiali Arma dei Carabinieri - Scheda valutativa annuale - Impugnazione..."


FORZE ARMATE
T.A.R. #################### Lecce Sez. III, Sent., 09-06-2011, n. 1018
Fatto - Diritto P.Q.M.
Svolgimento del processo - Motivi della decisione
1. Il ricorrente #################### è impiegato come Maresciallo Capo presso la Legione Carabinieri #################### - Stazione di ####################.
1.1  Con il ricorso in epigrafe il sig. S. impugna la scheda valutativa relativa all'anno 2009 (periodo 22 gennaio 2009 - 31 dicembre 2009) conclusa con la qualifica finale di "nella media".
1.2 Vengono dedotti i seguenti motivi di illegittimità:
- eccesso di potere per contraddittorietà tra la scheda valutativa impugnata e la precedente scheda valutativa;
-  difetto di motivazione, motivazione apparente e/o insufficiente, insussistenza del rapporto di armonia e consequenzialità fra giudizi espressi e qualifica attribuita;
- manifesta incoerenza e contraddittorietà tra le varie parti dell'atto impugnato, insussistenza del rapporto di armonia e consequenzialità fra giudizi espressi.
2. Si è costituita l'Amministrazione chiedendo la reiezione del ricorso.
All'udienza del 19 maggio 2011 il ricorso è stato trattenuto per la decisione.
3. Il ricorso non può essere accolto.
Con  i richiamati motivi di impugnazione il ricorrente mira a sindacare la supposta erroneità ed illogicità della valutazione contenuta nella scheda oggetto di gravame.
3.1 Occorre premettere che, per giurisprudenza consolidata, i giudizi formulati dai superiori gerarchici con le schede valutative sono espressione di discrezionalità tecnica, comportando una attenta valutazione delle capacità e delle attitudini proprie della vita militare, che come tali sfuggono alle censure di legittimità, salvo che non siano arbitrari, irrazionali, illogici ovvero basati su un evidente travisamento di fatti  che, peraltro, spetta al ricorrente dimostrare.
Di  conseguenza, proprio perché si tratta di valutazioni ampiamente discrezionali, tali giudizi non devono essere accompagnati da una motivazione particolarmente estesa e puntuale, essendo sufficiente che emerga in maniera chiaramente logica la giustificazione dell'eventuale giudizio; quando, poi, il giudizio ottenuto - come caso di specie - non denota particolari criticità, costituendo anzi una valutazione non negativa, lo stesso non richiede particolari giustificazioni
Trattandosi  di mere valutazioni e non già di esercizio di poteri di contestazione di specifici addebiti inerenti la violazione di doveri d'ufficio, non si  richiede inoltre l'indicazione di particolari fatti commissivi od omissivi da parte del dipendente per sorreggere il giudizio essendo necessario e sufficiente che la documentazione esprima in termini riassuntivi e logicamente coerenti le caratteristiche essenziali del valutando.
Infine le valutazioni dei militari riferite ad archi temporali ben definiti, sono autonome e indipendenti l'una dalle altre, con la prescrizione che ogni scheda è l'espressione di un giudizio scaturente da un ben circostanziato contesto professionale ed umano, per cui ciò che rileva è esclusivamente il comportamento e le prestazioni di servizio temporalmente riferiti al periodo considerato.
3.2 Nel caso di specie, fermi i principi ora delineati, il Collegio osserva che:
-  la scheda valutativa contestata riporta puntualmente i giudizi, tutti di carattere non negativo ma intermedio, del compilatore e dei due revisori, analiticamente suddivisi per singoli profili, a loro volta raggruppati in macrocategorie (qualità fisiche, morali e di carattere; qualità intellettuali e culturali; qualità professionali);
-  l'esito del giudizio ("nella media") appare congruo con gli apprezzamenti dei singoli profili, che appunto si collocano in un grado di valutazione intermedio;
- quanto al peggioramento del giudizio rispetto all'anno precedente - quando il ricorrente era stato giudicato "superiore alla media" - la questione è oggetto di espressa precisazione nel giudizio finale ("nel periodo in esame non ha saputo confermare quanto in precedenza dimostrato");
-  non vi sono ragioni o elementi per disattendere tale valutazione, fermo  il principio di autonomia tra i giudizi, atteso anche che l'invocato conseguimento della laurea da parte del ricorrente non comporta di per sé un miglioramento dell'operato reso dal militare;
-  al contrario, sono stati allegati agli atti di causa gli interventi dei  superiori nel corso del periodo valutato, volti a richiamare il ricorrere ad un maggiore impegno e spirito di iniziativa nel corso del periodo valutato.
3.3 In conclusione, viste le  circostante di fatto e in applicazione delle regole di giudizio sopra richiamate, il giudizio formulato dall'Amministrazione risulta esente da  censure.
4. Pertanto, attesa l'infondatezza dei motivi, il ricorso deve essere respinto.
Sussistono giusti motivi per compensare le spese di giudizio.P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la #################### Lecce - Sezione Terza respinge il ricorso in epigrafe.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.



Consiglio di Stato "..Reato di peculato e collaterale azione disciplinare con provvedimento di destituzione"


IMPIEGO PUBBLICO
Cons. Stato Sez. VI, Sent., 13-05-2011, n. 2916
Fatto - Diritto P.Q.M.
Svolgimento del processo - Motivi della decisione
1. Il signor ####################, già vice ispettore della Polizia di Stato,  a seguito di una condanna penale definitiva alla pena di due anni e dieci mesi di reclusione per peculato continuato in concorso, veniva sottoposto a procedimento disciplinare, in esito al quale gli veniva inflitta la sanzione della destituzione con decreto del Capo della Polizia di Stato 20 febbraio 2002.
2. Contro tale decreto e contro gli atti presupposti (e, segnatamente: l'atto di contestazione degli addebiti del  5 novembre 2001, la sua integrazione del 27 novembre 2001, i verbali del consiglio di disciplina; la deliberazione del consiglio di disciplina 23 gennaio 2002; la relazione del funzionario istruttore 21 dicembre 2001), egli proponeva ricorso al Tar Marche, che, disattese le censure di ordine procedurale, accoglieva quelle di carattere sostanziale con la sentenza 6 agosto 2003, n. 948.
3. A seguito di tale sentenza l'Amministrazione riattivava il procedimento disciplinare, e, in particolare, con decreto 9 settembre 2003:
a) faceva salvi gli atti del precedente procedimento disciplinare fino a quello del 5 gennaio 2002 di deferimento al consiglio di disciplina;
b) annullava gli atti del precedente procedimento  disciplinare a partire dalla prima riunione del consiglio provinciale di disciplina.
Con successivo decreto 2 dicembre 2003 il Capo della polizia di Stato infliggeva nuovamente la sanzione della destituzione dal servizio.
4. Contro tali provvedimenti e contro gli atti presupposti l'interessato proponeva due ricorsi al Tar (nn. 242 e 402 del 2004), integrati da motivi aggiunti.
Il Tar, con la sentenza 12 aprile 2005 n. 289, riuniti i ricorsi:
- disattendeva alcune censure di carattere procedurale;
- accoglieva altre censure di carattere procedurale e sostanziale;
- assorbiva alcune ulteriori censure e ne respingeva altre in ordine al trattamento economico.
5. Contro tale sentenza ha proposto appello principale l'Amministrazione.
5.1. Ha proposto appello incidentale l'appellato,  al fine di riproporre la censura assorbita dal Tar in ordine all'efficacia retroattiva, anziché ex nunc, della destituzione e al fine  di contestare il capo di sentenza che in parte nega le differenze stipendiali per i periodi di sospensione cautelare anteriori alla riapertura del procedimento disciplinare.
5.2. La Sezione con l'ordinanza cautelare 11 luglio 2006 n. 3082, ha sospeso l'esecuzione della sentenza appellata.
5.3. Nell'ordine logico delle questioni occorre esaminare prima l'appello principale e poi quello incidentale.
6. Con il primo motivo dell'appello principale, l'Amministrazione contesta il capo di sentenza che ha ritenuto sussistente, in relazione al provvedimento disciplinare di destituzione,  il vizio di violazione del giudicato.
6.1. Assume il Tar con la sentenza n. 289 del 2005, oggetto del presente appello, che la precedente sentenza n. 948/2003 avrebbe onnicomprensivamente annullato tutti gli atti impugnati, espressamente menzionati nell'epigrafe della sentenza, ivi compresi pertanto l'atto di contestazione degli addebiti, la sua integrazione del successivo 27 e la relazione del 21 dicembre 2001 del funzionario istruttore.
6.2. Parte appellante critica la sentenza gravata, osservando che il dispositivo della precedente sentenza n. 948 del 2003 andrebbe interpretato alla luce della motivazione della sentenza, in cui si censura solo l'attività valutativa del consiglio di disciplina e del provvedimento sanzionatorio.
6.3. La censura così riassunta è fondata.
La Sezione condivide sul punto quanto già affermato dall'ordinanza cautelare di sospensione della esecutività della sentenza, laddove si afferma che "il precedente giudicato di annullamento va interpretato alla luce delle indicazioni contenute nella  motivazione".
E, invero, la prima sentenza (n. 948/2003), pur affermando genericamente che sono annullati gli atti impugnati, non ha ravvisato alcuna illegittimità negli atti preparatori, ritenendo viziato  solo l'operato del consiglio di disciplina e dunque il provvedimento finale.
Si pone pertanto un problema di interpretazione del giudicato, che va risolto nel senso che l'annullamento giurisdizionale non può che riguardare i soli atti in relazione ai quali  sono stati ravvisati dei vizi.
7. Con il secondo motivo dell'appello principale viene contestato il capo di sentenza che ha ritenuto fondata la censura di difetto di motivazione in ordine all'esame delle questioni pregiudiziali e incidentali.
7.1. Ad avviso del Tar, dal verbale del 24 ottobre 2003 del consiglio di disciplina, nulla risulterebbe sul contenuto delle questioni pregiudiziali, di quelle incidentali e di quelle di fatto e di diritto, e non risulterebbe in che ordine esse sono  state esaminate e se sono state adottate a maggioranza o all'unanimità.
7.2. Lamenta l'appellante che la ricostruzione è errata in fatto, perché le questioni pregiudiziali e incidentali risultano già dalla seduta del 7 ottobre 2003 e nella seduta del 24 ottobre 2003 sono state esaminate in dettaglio le quesiti di merito.
Il verbale fa poi fede che le questioni sono state sottoposte al voto separatamente, e decise a maggioranza.
7.3. Tali doglianze sono fondate.
Dispone l'art. 20, comma 7, lett. a) e b), d.P.R. n. 737/1981, che:
"non verificandosi l'ipotesi di cui al precedente comma, il consiglio delibera a maggioranza di voti, con le seguenti modalità:
a) il presidente sottopone separatamente a decisione le questioni pregiudiziali, quelle incidentali la cui decisione sia stata differita, quelle di fatto e di diritto riguardanti le infrazioni contestate e, quindi, i componenti del consiglio danno il loro voto su ciascuna questione;
b) qualora nella votazione si manifestino più di due opinioni, i componenti il consiglio che hanno votato per la sanzione  più grave si uniscono a quelli che hanno votato per la sanzione immediatamente inferiore fino a che venga a sussistere la maggioranza. In ogni altro caso, quando su una questione vi è parità di voti, prevale  l'opinione più favorevole al giudicando".
L'esame dei verbali del 7 e del 24 ottobre 2003 evidenzia che nessuna violazione delle riportate disposizioni è stata commessa:
a) nel verbale del 7 ottobre 2003 sono state indicate le questioni pregiudiziali e incidentali e la relativa decisione;
b) nel verbale del 24 ottobre 2003 sono state indicate le questioni di fatto e di diritto e il relativo ordine di trattazione, e si è dato atto che ciascun componente ha espresso il proprio voto, e che la sanzione p stata deliberata a maggioranza.
Non si può ravvisare pertanto nessuna violazione dell'archetipo procedimentale normativo.
8. Il terzo, il quarto e il quinto motivo dell'appello principale possono essere esaminati congiuntamente.
8.1. Con il terzo motivo dell'appello principale,  si contesta il capo di sentenza che ha ritenuto insufficiente la motivazione del provvedimento, per mancata comparazione della posizione dell'incolpato con quella degli altri due dipendenti coinvolti negli stessi fatti penali, ai quali era stata inflitta una sanzione disciplinare meno grave.
8.2. Ad avviso del Tar, dal giudicato n. 948/2003  discenderebbe l'obbligo di valutare la responsabilità disciplinare del dipendente anche tenendo conto dei procedimenti disciplinari nei confronti degli altri due coimputati, sicché contraddittoriamente il consiglio di disciplina, in un primo momento, nella riunione del 7 ottobre 2003, decideva di acquisire gli atti dei relativi procedimenti disciplinari, e successivamente, nella riunione del 24 ottobre 2003, con  decisione unilaterale del presidente, decideva di non acquisire tali atti, a causa dell'impossibilità di compiere l'adempimento entro i termini perentori di conclusione del procedimento disciplinare.
Inoltre, secondo il Tar la necessità del rispetto  dei termini non avrebbe potuto giustificare l'omissione di un adempimento ritenuto necessario.
8.3. Parte appellante osserva criticamente che l'appellato aveva una qualifica superiore rispetto agli altri due imputati e questo elemento - evidenziato nella motivazione - ha giustificato la maggiore severità della punizione.
8.4. Con il quarto e quinto motivo di appello si contesta il capo di sentenza che ha ritenuto il provvedimento carente di  motivazione. Il provvedimento, secondo il Tar, non avrebbe considerato in modo adeguato le circostanze ambientali e di servizio all'epoca dei fatti aventi rilevanza penale, né sarebbe stata valutata l'attività di servizio successiva ai medesimi fatti, che risulta ineccepibile e premiata con encomio, lodi e premi in denaro; per converso, secondo il Tar sarebbero stati sopravvalutati i precedenti disciplinari.
8.5. Parte appellante critica tale capo di sentenza, osservando che il provvedimento è stato congruamente motivato ed ha valutato tutte le circostanze personali e ambientali.
9. Anche le censure di qui al terzo, quarto e quinto motivo sono fondate.
9.1. Come già ritenuto dalla Sezione in sede cautelare, il provvedimento di destituzione risulta congruamente motivato in relazione alla gravità degli addebiti per i fatti penalmente  accertati, alla qualifica dell'appellato ed ai suoi precedenti disciplinari, nonché, aggiunge ora il Collegio, alla situazione ambientale.
A seguito della precedente senza di annullamento,  l'Amministrazione ha rinnovato il procedimento rivalutando le risultanze del procedimento ed esaminando la specifica posizione dell'appellato, anche con riferimento ai colleghi rimasti coinvolti nei fatti.
9.2. Va solo aggiunto che la valutazione di gravità dell'illecito, pur tenendo conto dei meriti di servizio del dipendente, è riservata alla Amministrazione ed è sindacabile solo se illogica, viziata da travisamento dei fatti, sproporzionata.
In considerazione dei fatti accertati, la valutazione compiuta, nella specie, dall'amministrazione, è del tutto immune da vizi di travisamento, illogicità, sproporzione, e ad essa non può sostituirsi quella del giudice, pena un inammissibile e non consentito sconfinamento del giudice nel merito amministrativo.
9.3. Quanto, in particolare, all'asserita omessa comparazione con la posizione dei coimputati, basta rilevare che il consiglio di disciplina ha ritenuto sufficienti gli elementi raccolti e non necessario acquisire gli atti dei procedimenti disciplinari a carico  dei medesimi coimputati.
Il giudicato imponeva una rivalutazione complessiva della posizione dell'incolpato, non necessariamente ancorata  ad un confronto con la posizione degli altri. Inoltre il vizio di disparità di trattamento è apprezzabile in relazione ad atti vincolati, quando le situazioni di fatto e di diritto siano assolutamente identiche. Nella specie si è in presenza di una situazione di fatto e diritto diversa, in quanto diversa è la qualifica dell'appellato.
Di tanto si dà espressamente conto nella motivazione del provvedimento disciplinare.
10. In conclusione, l'appello principale va accolto, con conseguente reviviscenza del provvedimento di destituzione e  degli altri atti impugnati con i ricorsi di primo grado.
11. L'accoglimento dell'appello principale impone al Collegio di esaminare l'appello incidentale.
11.1. Con l'appello incidentale, si lamenta che -  dopo la sospensione obbligatoria disposta nel novembre 1991 - vi è stato un lungo periodo di prestazione del servizio, che va valutato come  servizio effettivo, ivi compresa la promozione disposta con decreto n. 333/1995, per cui illegittimamente il decreto di destituzione avrebbe annullato tale promozione.
Per l'effetto l'appellante incidentale chiede la corresponsione delle differenze stipendiali dovute, detratto quanto percepito a titolo di assegno alimentare, nel periodo dal 16 novembre 1991 fino alla data di pronuncia della sentenza di appello o, in subordine, fino alla data del primo provvedimento disciplinare.
12. La censura merita parziale accoglimento.
12.1. Di regola, la decorrenza del provvedimento disciplinare di destituzione, come ha chiarito la giurisprudenza, va fissata al momento dell'inizio della sospensione cautelare (Cons. St., sez. IV, 7 marzo 2001 n. 1312; Cons. St., sez. VI, 22 marzo 2001 n. 1695; Cons. St., sez. IV, 28 maggio 1999 n. 888).
Tale principio si fonda sulla lettera e sulla ratio degli artt. 85, 91 e 92 del t.u. n. 3/1957, poiché:
- la ricostruzione della carriera è prevista per i  casi previsti dagli articoli 91 e 92 del testo unico e non ha luogo nel  ben diverso caso in cui il procedimento disciplinare vi sia e si concluda col provvedimento di destituzione, poiché opera il principio di  non contraddizione, per il quale non spettano certo emolumenti arretrati al dipendente che legittimamente sia stato dapprima sospeso e poi destituito dal servizio (non potendosi ammettere che l'atto di destituzione costituisca addirittura il titolo per la corresponsione di differenze retributive nei confronti di chi non ha prestato servizio per  un fatto a lui imputabile: in termini, sez. VI, 29 settembre 1998 n. 1322);
- il provvedimento di sospensione dal servizio (per la sua natura cautelare e non sanzionatoria: in tal senso, da ultimo v. anche ad. plen., 28 febbraio 2002, n. 2, punto 8.1. della motivazione; Corte cost., 3 giugno 1999, n. 206, punto 5 della motivazione) produce effetti provvisori destinati ad essere rimossi e sostituiti dal provvedimento conclusivo del procedimento disciplinare, sicché vi è la "naturalè retrodatazione della cessazione del rapporto, in caso di destituzione (in termini, Sez. IV, 10 giugno 1980, n. 640).
12.2. Il principio della "naturalè retroattività dell'atto di destituzione - quando esso sia stato preceduto dalla sospensione cautelare facoltativa - è stato ritenuto applicabile anche quando l'Amministrazione, in considerazione della durata del processo penale, abbia doverosamente riammesso in servizio il dipendente, ai sensi dell'art. 9 della l. n. 19/1990 (per il quale la sospensione cautelare dal servizio non può avere una durata maggiore di cinque anni) (Cons. St. sez. VI, 25 giugno 2002 n. 3476).
Si è infatti osservato che l'art. 9 della l. n. 19/1990:
- nel prevedere la revoca "di dirittò della sospensione cautelare, ha contemperato gli interessi dell'Amministrazione con le esigenze del processo penale e con quelle del dipendente, attuando una "clausola di garanzia", coerente col principio di "proporzionalità della misura cautelare, riconducibile all'art. 3 della Costituzione" (Corte Cost., 3 maggio 2002 n. 145);
- ha evitato che la durata del processo penale, superiore a cinque anni, comportasse una "eccessivà durata anche della sospensione cautelare, particolarmente incidente sulla posizione del dipendente in ragione della possibilità dell'Amministrazione di attendere il passaggio in giudicato della sentenza penale.
In base ad esso, con effetti ex nunc, l'Amministrazione deve comunque riammettere in servizio il dipendente a seguito del decorso del quinquennio e (non dovendo ricadere sulla sua posizione lavorativa la durata superiore del processo penale) per legge non può esprimere alcuna valutazione contraria: neppure è possibile una ulteriore sospensione cautelare (Sez. VI, 28 dicembre 2000 n. 7025), tranne il caso in cui la condotta del dipendente abbia dato luogo ad altri e diversi procedimenti penali (Sez. IV, 22 febbraio 2001 n. 971).
Oltre alla regola della riammissione (ed a quella  della necessità del procedimento disciplinare perché sia irrogata della  destituzione), la l. n. 19 del 1990 non ha previsto specifiche disposizioni in ordine ai rapporti tra la sospensione cautelare ed il provvedimento di destituzione e non ha neppure in qualche modo disciplinato gli effetti del provvedimento disciplinare (anche quando si tratti della destituzione irrogata all'esito del relativo procedimento).
In altri termini, la legge n. 19 del 1990,  nel prendere in considerazione il caso in cui il processo penale duri più di cinque anni nei confronti del dipendente sospeso dal servizio, si  è limitata ad imporre che abbia luogo la prestazione lavorativa (con la  corrispondente pretesa del dipendente di ottenere la retribuzione ex nunc), senza incidere sulla previgente disciplina riguardante le conseguenze e gli effetti del provvedimento di destituzione, emesso all'esito del processo penale in relazione ai medesimi fatti che abbiano  condotto alla sospensione cautelare.
Pertanto, non è configurabile alcuna abrogazione,  neppure per incompatibilità, della normativa generale di cui al testo unico n. 3 del 1957, in ordine agli effetti della destituzione.
Ciò comporta che la decorrenza del provvedimento di destituzione dal servizio (emesso all'esito di un giudizio penale) va  riferita alla data in cui sia stata in precedenza disposta la sospensione cautelare, anche quando il dipendente sia stato riammesso in  servizio, in applicazione dell'art. 9 della legge 7 febbraio 1990, n. 19,  alla scadenza del quinquennio, con salvezza della valutazione, ai fini previdenziali e di quiescenza, del periodo intercorrente tra la data di riammissione in servizio e quella della destituzione.
12.3. I principi espressi dal citato precedente della sezione n. 3476/2002 non si attagliano tuttavia al caso di specie:  in quella fattispecie, infatti, l'Amministrazione aveva riammesso in servizio il dipendente, doverosamente, per decorso dei termini massimi di durata della sospensione cautelare.
Nel caso di specie, invece, l'Amministrazione ha riammesso in servizio il dipendente per propria scelta discrezionale, pur potendo, in astratto, disporre una sospensione cautelare facoltativa.
Infatti la prima sospensione cautelare, disposta con provvedimento del 16 novembre 1991, era obbligatoria, essendo stato il dipendente tratto in arresto nel corso di indagine penale; tuttavia l'ordinanza di custodia cautelare in carcere veniva annullata, e l'Amministrazione, pur potendo disporre una sospensione cautelare facoltativa, disponeva invece la riammissione in servizio con il provvedimento del 12 marzo 1992.
Si deve perciò ritenere che, ove dopo un periodo di sospensione cautelare il dipendente venga riammesso in servizio sulla  base di una scelta dell'Amministrazione (e non per obbligo di riammissione), e, come nella specie, sia anche promosso, vi è soluzione di continuità tra la sospensione cautelare e la destituzione, che sono state intervallate da un lungo periodo di prestazione del servizio.
Ne consegue che la destituzione non può essere fatta decorrere dalla data di inizio della prima sospensione cautelare (16 novembre 1991), ma dalla data del 13 luglio 1999, di adozione della ulteriore sospensione cautelare, a seguito della condanna penale in primo grado pronunciata il 16 giugno 1999 (argomenta da Cons. St., sez. VI, 25 giugno 2002, n. 3476; v. inoltre Cons. St., sez. IV, 31 gennaio 2005, n. 251; Cons. St., sez. IV, 9 dicembre 2002, n. 6669).
Pertanto non poteva essere annullata la qualifica  conseguita durante il servizio, in epoca successiva alla prima sospensione cautelare e prima della nuova sospensione cautelare.
Non spettano tuttavia le differenze stipendiali per il periodo di durata della prima sospensione cautelare, rispetto all'assegno alimentare già percepito, atteso che tale prima sospensione cautelare è stata comunque legittimamente adottata e trova comunque copertura nel provvedimento finale di destituzione.
Non spettano inoltre le differenze stipendiali per il periodo successivo all'adozione della sospensione cautelare nel 1999, rispetto all'assegno alimentare già percepito.
12.4. Dovendosi presumere che nel periodo temporale che va dalla cessazione della prima sospensione cautelare all'inizio della seconda sospensione cautelare, il dipendente, avendo prestato servizio, abbia percepito le competenze stipendiali, null'altro  gli è dovuto, né l'Amministrazione può esigere la ripetizione delle somme eccedenti l'assegno alimentare; ove in ipotesi il dipendente avesse percepito il solo assegno alimentare, l'Amministrazione sarebbe tenuta a corrispondergli la differenza tra stipendio e assegno alimentare.
13. In conclusione, l'appello principale va accolto; l'appello incidentale va accolto in parte. Per l'effetto, il provvedimento di destituzione resta annullato solo nella parte in cui fa  decorrere gli effetti della destituzione dal 16 novembre 1991, anziché dal 13 luglio 1999.
14. Le spese di lite possono essere compensate in relazione ad entrambi i gradi di giudizio.P.Q.M.
Il  Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull'appello principale n. 4848 del 2006 e sull'appello incidentale in epigrafe:
accoglie l'appello principale;
accoglie in parte l'appello incidentale;
per l'effetto, in riforma della sentenza appellata, annulla il provvedimento amministrativo di destituzione nella  sola parte in cui fa decorrere gli effetti della destituzione dal 16 novembre 1991 anziché dal 13 luglio 1999.
Spese del doppio grado di giudizio compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.



"A Roma 400 auto per la casta e 50 sul territorio", la denuncia del Silp Cgil

"A Roma 400 auto per la casta e 50
sul territorio", la denuncia del Silp Cgil

volante polizia
Il segretario romano del Silp Cgil Gianni Ciotti snocciola numeri e dati impressionanti. Tantissime le auto di scorta alle personalità, "mentre in città la presenza di volanti sul territorio è ridicola"
SICUREZZA E LOTTA ALLE MAFIE Nel Lazio mancano i fondi
"A Roma ogni giorno girano circa 400 autovetture che assicurano la scorta alle personalità, soprattutto politiche, mentre in città la presenza di volanti sul territorio è ridicola: 50 per tutta la provincia". Insomma, quella che ormai viene comunemente definita la "casta" è servita otto volte più di tutti i cittadini romani. A denunciarlo, nell'ambito del convegno sulle mafie svoltosi oggi in cui si è sottolineata una drammatica carenza di fondi, è il segretario romano del Silp Cgil Gianni Ciotti, che spiega: "Il ministero dell’Interno, per assicurare la scorta di primo livello di un ministro, spende circa 360mila euro tra straordinari, costo di acquisto delle auto e nove uomini impiegati. Per assicurare la sicurezza di un intero municipio di Roma di circa 240 mila abitanti, come il Casilino, spende meno: circa 350 mila euro per impiegare 110 uomini, pagare gli straordinari e affittare lo stabile. Questa è un’indecenza".

FONTE

Corte dei Conti "...“agli stessi fini nessun altro assegno o indennità, anche se pensionabili, possono essere considerati se la relativa disposizione di legge non ne prevede espressamente la valutazione nella base pensionabile”...."

REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
Corte dei Conti
Sezione Giurisdizionale per la Regione Siciliana
Il Giudice Unico delle Pensioni
Dott.ssa Igina Maio ha emesso la seguente
SENTENZA  2297/2011
sul ricorso in materia di pensione, iscritto al n. 48471 del registro di segreteria, depositato in data 2.10.2007,
proposto da
####################, nato a OMISSIS;
contro
Ministero dell’interno;
Esaminati gli atti ed i documenti della causa;
Alla pubblica udienza del 9.6.2011, presente il ricorrente, assente l’amministrazione convenuta.
FATTO
Il ricorrente, sovrintendente della Polizia di Stato, dispensato dal servizio dal 29.4.2001, ha chiesto la riliquidazione del trattamento pensionistico “tenendo conto ai sensi art. 16 legge 29.04.1976 n. 177 dell’aumento del 18% delle voci escluse nel decreto: 1° indennità pensionabile – 2° assegno funzionale e 3° indennità integrativa speciale”.
Il Ministero dell’Interno, con memorie depositate in data 6.6.2008 e in data 11.4.2011, richiamando copiosa giurisprudenza delle Sezioni Regionali, della Seconda Sezione Centrale d’appello e delle Sezioni Riunite di questa Corte, ha argomentato per l’infondatezza del ricorso, chiedendone il rigetto. In via subordinata, ha eccepito la prescrizione quinquennale.
DIRITTO
Il ricorso oggetto dell’odierno giudizio, con il quale è stato chiesto il computo nella base pensionabile dell’assegno funzionale, dell’indennità pensionabile, dell’indennità integrativa speciale, con la maggiorazione del 18% prevista dall’art. 16 della legge n. 177/1976 che ha sostituito l’art. 53 del d.p.r. n. 1092/1973, si presenta manifestamente infondato.
1. L’assegno funzionale, introdotto dall’art. 1 co. 9° del decreto legge 16 settembre 1987 n. 379, convertito nella legge 14 novembre 1987 n. 468 per gli appartenenti alle Forze Armate, e dall’art. 6 del decreto legge 21 settembre 1987 n. 387, convertito con modificazioni nella legge 20 novembre 1987 n. 472 per gli appartenenti ai Corpi di Polizia infatti, è sì pensionabile, ma non suscettibile della maggiorazione del 18% prevista dall’art. 16 della legge n. 177/1976, in quanto tale norma elenca tassativamente gli emolumenti che vi devono essere assoggettati, tra i quali l’indennità di funzione ex art. 8 della legge n. 804/1973, l’assegno perequativo ex art. 1 della legge n. 628/1973 e l’assegno personale ex art. 202 del d.p.r. n. 3/1957, non includendo l’assegno in argomento.
Del resto, il suddetto disposto normativo, al fine di evitare contrasti interpretativi, sancisce che “agli stessi fini nessun altro assegno o indennità, anche se pensionabili, possono essere considerati se la relativa disposizione di legge non ne prevede espressamente la valutazione nella base pensionabile”.
All’uopo si rappresenta che le norme istitutive dell’assegno funzionale, pur successive alla legge n. 177/1976, stabiliscono soltanto che lo stesso si aggiunga alla retribuzione individuale di anzianità, con la conseguenza che deve ritenersi di natura accessoria e, pertanto, in assenza di una previsione legislativa espressa, non entra a comporre la base pensionabile ai fini della maggiorazione del 18%.
In tal senso si è espressa la Sezione II Centrale d’Appello con le sentenze n. 32/2006 e n. 18/2006, la III Sezione Centrale d’Appello con le sentenze n. 72/2006 e n. 57/2006, le Sezioni Riunite di questa Corte con la sentenza n. 9/2006/QM e da ultimo con la sentenza n.9/2011/QM, alle quali per economia espositiva si rinvia, condividendone le argomentazioni, nonché la Corte dei Conti in sede di controllo, con la delibera n. 23/90 del 1° marzo 1990, confermata dalla successiva n. 52/2000 del 18 maggio 2000.
2. Per quanto riguarda l'indennità integrativa speciale e l'indennità pensionabile la conferma della soluzione negativa si ricava anche dal dato testuale dell’art. 15 co. 1° della legge 724/1994 ove è statuito espressamente che “con decorrenza dal 1º gennaio 1995, ai soli fini dell'assoggettamento a ritenuta in conto entrate del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica, lo stipendio e gli altri assegni pensionabili con esclusione dell'indennità integrativa speciale di cui alla legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni ed integrazioni, e degli assegni e indennità corrisposti per lo svolgimento di particolari funzioni esclusi dalla base pensionabile, spettanti ai dipendenti aventi diritto al trattamento di quiescenza disciplinato dal testo unico approvato con d.p.r. 29 dicembre 1973, n. 1092, e successive modificazioni ed integrazioni, sono figurativamente aumentati della percentuale prevista dagli articoli 15, 16 e 22 della legge. 29 aprile 1976, n. 177”. L’esplicita esclusione dalla base pensionabile delle suddette indennità è chiaramente indicativa, oltre alle argomentazioni sopra esposte, della mancanza dei presupposti di legge per l’estensione della maggiorazione del 18% prevista dal predetto art. 16 della legge n. 177/1976.
3. Atteso che l’amministrazione non ha documentato spese, non vi è luogo a pronuncia sulle spese.
P. Q. M.
La Corte dei Conti - Sezione giurisdizionale per la Regione Siciliana - in composizione monocratica del Giudice Unico per le pensioni, definitivamente pronunciando, rigetta il ricorso.
Nulla per le spese.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio del 9 giugno 2011
                                                                                  Il Giudice
                                                                       F.to Dott.ssa Igina Maio
Depositata oggi in segreteria nei modi di legge.
Palermo,   13 giugno 2011
Il Funzionario Amministrativo
F.to Piera Maria Tiziana Ficalora
 
SEZIONE ESITO NUMERO ANNO MATERIA PUBBLICAZIONE
SICILIA Sentenza 2297 2011 Pensioni 13-06-2011

 

giovedì 21 luglio 2011

RUSSIA: SI E' DIMESSO POLIZIOTTO CHE URINA IN CORRIDOIO (VIDEO)



(AGI) - San Pietroburgo, 21 lug. - Alla fine si e' dovuto dimettere: dopo essere diventato il protagonista involontario di uno dei video piu' cliccati del web, il poliziotto russo sorpreso a urinare in un corridoio del suo ufficio ha rassegnato le dimissioni. Decine di migliaia di utenti hanno assistito su internet alla prodezza di Alexei Isakov che, in mutande e calzini, esce con calma dal proprio ufficio, urina in corridoio e, incurante del suo cospicuo lascito, rientra in stanza.

Il video prosegue immortalando gli attoniti colleghi del protagonista, capo del personale del distretto di polizia di Lomonosov, vicino San Pietroburgo. Nel confermare l'autenticita' del video, la polizia di San Pietroburgo ha riferito di aver avviato un'inchiesta che dimostra che Isakov era presente il giorno dell'accaduto e si trovava "in stato di ebbrezza alcolica". Il capo della polizia ha chiesto il licenziamento di Isakov. (AGI) .

 RUSSIA: SI E' DIMESSO POLIZIOTTO CHE URINA IN CORRIDOIO =
(AGI/AFP) - San Pietroburgo, 21 lug. - Alla fine si e' dovuto
dimettere: dopo essere diventato il protagonista involontario
di uno dei video piu' cliccati del web, il poliziotto russo
sorpreso a urinare in un corridoio del suo ufficio ha
rassegnato le dimissioni. Decine di migliaia di utenti hanno
assistito su internet alla prodezza di Alexei Isakov che, in
mutande e calzini, esce con calma dal proprio ufficio, urina in
corridoio e, incurante del suo cospicuo lascito, rientra in
stanza. Il video prosegue immortalando gli attoniti colleghi
del protagonista, capo del personale del distretto di polizia
di Lomonosov, vicino San Pietroburgo. Nel confermare
l'autenticita' del video, la polizia di San Pietroburgo ha
riferito di aver avviato un'inchiesta che dimostra che Isakov
era presente il giorno dell'accaduto e si trovava "in stato di
ebbrezza alcolica". Il capo della polizia ha chiesto il
licenziamento di Isakov. (AGI)
Dos
211608 LUG 11

NNNN

ROMA: PREFETTO, POLIZIA MUNICIPALE SI OCCUPI CONTRASTO REATI MINORI

ROMA: PREFETTO, POLIZIA MUNICIPALE SI OCCUPI CONTRASTO REATI MINORI =

Roma, 21 lug. - (Adnkronos) - "Bisognerebbe ridistribuire le
risorse in termini di mezzi e uomini affidando alla polizia municipale
il contrasto dei reati minori, come prostituzione, accattonaggio e
abusivismo commerciale, che tra l'altro sono in calo. Carabinieri e
polizia avranno cosi' la possibilita' di concentrarsi su furti e
rapine". Lo ha detto il prefetto di Roma, Giuseppe Pecoraro, al
termine di un vertice in prefettura sulla sicurezza nella Capitale, a
cui hanno partecipato il sottosegretario all'Interno, Alfredo
Mantovano, e i vertici provinciali delle forze dell'ordine.

"Il corpo della polizia municipale ha un numero notevole di
agenti, formazione e competenze per poterlo fare - ha sottolineato -
In caso di necessita' comunque potranno contare sul supporto delle
forze dell'ordine". Sul controllo delle zone della movida, ha
precisato il prefetto, "sara' comunque prevista sempre la presenza
delle forze dell'ordine".

(Sod/Zn/Adnkronos)
21-LUG-11 17:43

NNNN

Drogati d'acqua, bevono fino a 16 litri in un giorno. Si chiamano aquaholic, e rischiano anche la vita

SALUTE. DROGATI D'ACQUA, BEVONO FINO A 16 LITRI IN UN GIORNO
SI CHIAMANO AQUAHOLIC, E RISCHIANO ANCHE LA VITA.

(DIRE - Notiziario Sanita') Roma, 21 lug. - Bere molta acqua fa
bene alla salute, non sempre pero', basta non abusarne, perche'
per alcune persone puo' trasformarsi in una vera e propria
malattia. Il caso piu' eclatante e' quello della giovane Joanne
Jarvis, una 25enne di Londra che in un intervista sul Daily Mail
racconta di avere rischiato di morire per aver superato i 16
litri giornalieri ,stimolata dall'attivita' fisica. In
quell'occasione venne ricoverata in ospedale per "intossicazione
da acqua" (iponatremia) , la stessa che nel 2007 colpi' un atleta
che partecipava alla maratona di Londra. Dopo avere bevuto una
quantita' eccessiva di acqua, l'uomo mori' in seguito di
complicanze cerebrali.
Joanne confessa di bere ogni giorno almeno sei litri di acqua e
dichiara : «Io non bevo acqua perche' mi fa bene, bensi' perche'
mi piace. E pensavo che fosse l'ultimo modo al mondo per nuocere
alla mia salute. Lo faccio da quando sono piccola e ho perso il
conto di quante volte i miei genitori mi hanno portato dal medico
perche' pensavano fossi diabetica: la sete e' uno dei sintomi
principali di questa malattia. Ma niente, sono sana ». Le persone
come Joanne sono chiamati "aquaholic", cioe' soggetti che non
riescono a fare a meno di bere, non alcolici,bensi' litri e
litri di acqua, semplicissima acqua naturale, mettendo cosi' a
rischio la propria salute.
Come lei ve ne sono tanti , ad esempio la giornalista britannica
Nigella Lawson, che recentemente ha dichiarato di essere
dipendente dall'acqua, un aqualholic anche lei dunque.
L'Oms (Organizzazione mondiale della sanita') e la British
Dietetic Association raccomandano a una persona adulta con un
peso di circa 60 chilogrammi di bere massimo due litri di acqua
al giorno per diminuire il rischio di infezioni urinarie, calcoli
renali e tumori alla vescica.

(WEl/ Dire)
15:54 21-07-11

NNNN

Lista di controllo per prevenire posture di lavoro scorrette

"«A Roma - spiega il segretario romano del Silp Cgil Gianni Ciotti - ogni giorno girano circa 400 autovetture che assicurano la scorta alle personalità, soprattutto politiche, mentre a Roma la presenza di volanti sul territorio è ridicola: 50 volanti per tutta la provincia. Il ministero dell’Interno, per assicurare la scorta di primo livello di un ministro, spende circa 360mila euro tra straordinari, costo di acquisto delle auto e nove uomini impiegati. Per assicurare la sicurezza di un intero municipio di Roma di circa 240 mila abitanti, come il Casilino, spende meno: circa 350 mila euro per impiegare 110 uomini, pagare gli straordinari e affittare lo stabile. Questa è un’indecenza»."

Sicurezza, Cgil: 400 auto blu per la casta
Pecoraro: ai vigili delega su reati minori

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Manovra/ Min. Salute:definite esenzioni ticket patologie croniche

Manovra/ Min. Salute:definite esenzioni ticket patologie croniche
Dal decreto ministeriale 329 del 1999

Roma, 21 lug. (TMNews) - Sono indicate nel decreto ministeriale
329 del 1999 e dalle sue modificazioni le esenzioni dai ticket,
reintrodotti con la manovra economica del Governo, per le
malattie croniche. Lo precisa in una nota il ministero della
Salute. "Per essere incluse nell`elenco allegato al decreto, le
malattie devono presentare caratteristiche rispondenti - spiega
il ministero - ai criteri generali definiti dal d.lgs. 124/98:
gravit clinica, grado di invalidit e onerosit della quota di
partecipazione derivante dal costo del relativo trattamento. Per
valutare l`onerosit del trattamento si prende in considerazione
il ticket richiesto per l`esecuzione delle prestazioni e la
frequenza con la quale esse devono essere effettuate".

Il provvedimento prevede il diritto all`esenzione per le
prestazioni individuate tra quelle incluse nei livelli essenziali
e uniformi di assistenza, nonch assoggettate alla partecipazione
al costo ai sensi della normativa vigente (ad esempio, non viene
presa in considerazione l`assistenza farmaceutica che, a livello
nazionale, non assoggettata a ticket). Le prestazioni erogabili
in esenzione rispondono ai criteri di appropriatezza ai fini del
monitoraggio dell'evoluzione della malattia e di efficacia ai
fini della prevenzione degli ulteriori aggravamenti.

In particolare, il d.m. 329/99 e successive modifiche definisce
per ogni malattia e condizione cronica ed invalidante l`insieme
di prestazioni esenti, tenendo conto delle necessit di prevenire
gli ulteriori aggravamenti e le complicanze pi frequenti e
monitorare gli effetti collaterali del trattamento. L'esenzione
deve essere richiesta all'azienda Usl di residenza, presentando
un certificato medico che attesti la presenza di una o pi
malattie incluse nel d.m. 28 maggio 1999, n. 329 e successive
modifiche. Il certificato deve essere rilasciato da un presidio
ospedaliero o ambulatoriale pubblico.

Red/Cro

211803 lug 11

Agenzia delle Entrate Circ. 20-7-2011 n. 34/E Stampa di nomi e cognomi comprendenti segni diacritici sulla Tessera Sanitaria e sul tesserino di codice fiscale. Emanata dall'Agenzia delle entrate, Direzioen centrale servizi ai contribuenti.


Circ. 20 luglio 2011, n. 34/E (1).
 Stampa di nomi e cognomi         comprendenti segni diacritici sulla Tessera Sanitaria e sul tesserino di codice         fiscale.     

(1) Emanata dall'Agenzia delle entrate, Direzioen centrale servizi ai contribuenti.


Con D.L. 27 dicembre 2000, n. 392, convertito con         L. 28 febbraio 2001, n. 26, é stato istituito, presso il Ministero         dell'Interno, l'Indice Nazionale delle Anagrafi (INA), per un migliore         esercizio della funzione di vigilanza e di gestione dei dati anagrafici.         L'architettura del Sistema di Accesso e di Interscambio Anagrafico (SAIA),         basata sull'INA, consente il collegamento logico virtuale delle anagrafi         comunali, finalizzato alla circolarità delle comunicazioni anagrafiche tra i         comuni italiani, e tra questi e tutte le Pubbliche Amministrazioni collegate al         sistema.      
In ottemperanza alle norme di Stato Civile e di         Anagrafe ed alle diverse disposizioni a tutela delle minoranze linguistiche,         con la Circ. 22 gennaio 2008, n. 1 il Ministero dell'Interno ha fatto presente         che il sistema INA-SAIA è predisposto a recepire i caratteri diacritici         contenuti in alfabeti con caratteri latini, per la corretta registrazione dei         nomi e cognomi dei cittadini che comprendano tali caratteri. Nella stessa         Circolare ha definito regole di traslitterazione, precisate nella tabella ad         essa allegata, per i casi in cui non è tecnicamente possibile conservare i         segni diacritici.      
Per allineare il trattamento dei dati anagrafici         registrati in Anagrafe Tributaria a quello effettuato nelle anagrafi dei         Comuni, viene ora messa a regime la soluzione tecnica che consente di acquisire         in Anagrafe Tributaria i dati anagrafici sia nel formato originale, comprensivi         dei segni diacritici, sia in quello traslitterato secondo le regole stabilite         dalla sopra citata circolare. Resta fermo, in Anagrafe Tributaria, l'uso         esclusivo di caratteri maiuscoli per la registrazione dei dati anagrafici, così         come l'utilizzo, nei nomi e cognomi che terminano con una vocale accentata,         della relativa vocale senza accento, seguita dal segno dell'apostrofo.      
La composizione del codice fiscale segue il         sistema di codifica definito dal          D.M. 23 dicembre           1976, (n. 13813) con l'uso esclusivo dei 26 caratteri maiuscoli         contenuti nella tabella ivi riportata. L'introduzione delle modifiche in         questione non influirà quindi sulla composizione del codice fiscale. Il nome e         il cognome, rilevati comprendendovi i segni diacritici, saranno riportati sul         fronte della Tessera Sanitaria e sul tesserino di codice fiscale insieme agli         stessi in forma traslitterata.      
L'esposizione della forma traslitterata mette in         evidenza il collegamento tra la forma originale dei dati anagrafici e il codice         fiscale del cittadino. In tutti gli atti e documenti nei quali non è possibile         impiegare la forma originale viene utilizzata la forma traslitterata.      
L'Anagrafe Tributaria è quindi in grado di         ricevere comunicazione di dati anagrafici comprendenti segni diacritici dai         Comuni tramite il sistema di colloquio INA SAIA. Quando i Comuni invieranno con         tale sistema di colloquio telematico i dati anagrafici contenenti segni         diacritici, per i cittadini interessati verrà prodotta in via automatica, a         seconda dei casi, la Tessera Sanitaria o il tesserino di codice fiscale con il         nome e il cognome in entrambe le forme; tutte le altre caratteristiche -         formato, contenuto e funzioni - di tali documenti restano invariate.      
        
      
Il Direttore dell'agenzia      
Attilio Befera    



D.L. 27 dicembre 2000, n. 392
D.M. 23 dicembre 1976

I.N.P.S. (Istituto nazionale della previdenza sociale) Msg. 19-7-2011 n. 14888 Videoconferenza - Presentazione ai Patronati della nuova applicazione di acquisizione delle domande di pensione off-line.


Emanato dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, Direzione generale.
Msg. 19 luglio 2011, n. 14888 (1).
 Videoconferenza - Presentazione         ai Patronati della nuova applicazione di acquisizione delle domande di pensione         off-line.     

(1) Emanato dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, Direzione generale.


          
              
Al                          
Direttore centrale risorse umane             
              
Al                          
Direttore centrale pensioni             
              
Al                          
Direttore centrale organizzazione             
              
Al                          
Direttore centrale sistemi informativi e               tecnologici  
              
Ai                          
Direttori regionali di Toscana, Campania,               Lazio, Piemonte, Umbria, Marche, Trentino Alto Adige, Campania             
              
Ai                          
Direttori provinciali di Firenze, Napoli,               Roma, Torino, Terni, Pesaro, Trento, Reggio Calabria, Ancona                       


              



Al fine di presentare agli uffici periferici dei         patronati la nuova applicazione di acquisizione delle domande di pensione         off-line, è indetta, per il giorno 25 luglio 2011 - dalle ore 15,00 alle ore         17.00 una videoconferenza avente ad oggetto: Attività di sperimentazione         domande patronati off-line.      
I direttori in indirizzo vorranno pertanto far         intervenire presso le proprie strutture:      
- I Responsabili delle Sedi interessate alla         sperimentazione;      
- I Responsabili competenti delle rispettive         Direzioni Regionali;      
- I Rappresentanti degli uffici periferici dei         patronati CEPA e CIPLA, delle province coinvolte nella sperimentazione.           
       
      
Il Direttore generale      
Nori    



Ministero per i beni e le attività culturali Circ. 27-6-2011 n. 261 Assunzione a tempo indeterminato di personale nel profilo "di addetto ai servizi ausiliari" per la copertura di 57 posti riservati alle categorie protette di cui all'art. 1 della L. n. 68/1999. Emanata dal Ministero per i beni e le attività culturali, Direzione generale per l'organizzazione, l'innovazione, gli affari generali, l'innovazione, il bilancio ed il personale, Servizio IV.



Circ. 27 giugno 2011, n. 261 (1).

Assunzione a tempo indeterminato di personale nel profilo "di addetto ai servizi ausiliari" per la copertura di 57 posti riservati alle categorie protette di cui all'art. 1 della L. n. 68/1999.

(1) Emanata dal Ministero per i beni e le attività culturali, Direzione generale per l'organizzazione, l'innovazione, gli affari generali, l'innovazione, il bilancio ed il personale, Servizio IV.



Ai


Direttori regionali


Loro Sedi

A


Tutti gli istituti centrali e periferici


Loro sedi




A seguito dell'invio per via telematica al Ministero del Lavoro dei prospetti informativi riferiti al personale in servizio al 31 dicembre 2010, è emersa per quanto riguarda la categoria dei disabili una scopertura di posti corrispondenti a 57 unità sul territorio nazionale.

Al fine di assicurare il rispetto della quota i posti sono così ripartiti:


Regione


numero posti

Abruzzo


3

Basilicata


1

Emilia Romagna


4

Friuli


2

Lazio


12

Liguria


2

Lombardia


5

Marche


1

Piemonte


4

Sardegna


5

Toscana


11

Umbria


3

Veneto


4

Totale


57



Si fa presente che il bando verrà pubblicato sul sito istituzionale del Ministero nello stesso giorno di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

In attesa della pubblicazione che sarà comunicata con apposita circolare, si forniscono le seguenti istruzioni.

I Direttori regionali sono chiamati in via preliminare a:

- individuare nell'ambito delle unità assegnate alla regione gli Istituti con maggior carenza per l'attribuzione dei posti;

- concordare con i predetti Istituti la composizione delle commissioni giudicatrici che dovranno espletare le selezioni nella sede di assegnazione di tale personale;

- istituire con apposito provvedimento le commissioni giudicatrici, secondo le modalità indicate nell'art. 9 del D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni e integrazioni;

- trasmettere a questa Direzione Generale copia dei provvedimenti adottati (a mezzo fax al numero 06/67232440).


Gli Istituti interessati alle assunzioni:


- Dal giorno di pubblicazione della circolare sulla Gazzetta ufficiale sono tenuti a richiedere ai Centri provinciali per l'impiego l'avviamento dei lavoratori e concorderanno con gli stessi Centri il giorno entro il quale si svolgerà la prova orale per il conseguimento dell'idoneità. La richiesta di avviamento dovrà essere corredata dalla declaratoria del profilo che ad ogni buon fine si allega alla presente circolare.

- I candidati saranno chiamati a sostenere una prova orale basato su una serie di quesiti mirati all'accertamento del grado di cultura generale nonché delle attitudini ad acquisire la professionalità di addetto ai servizi ausiliari.

Dopo la prova orale gli Istituti interessati richiederanno ai candidati risultati vincitori della predetta selezione la seguente documentazione prevista dall'art. 7 del bando di concorso, che dovrà essere consegnata dai medesimi candidati entro e non oltre il termine di 30 giorni che decorrono dalla data della richiesta. Successivamente tale documentazione dovrà essere trasmessa nel più breve tempo possibile a questa Direzione generale:

- Autocertificazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 (si allega il relativo modello, da restituire debitamente compilato e sottoscritto, unitamente a una copia fotostatica del documento di identità);

- Certificato di accertamento della disabilità rilasciato dalla competente A.S.L validato dal Responsabile del Centro Medico Legale dell'INPS;

- Certificato medico (in bollo) con il quale viene accertata la compatibilità dell'handicap con le mansioni relative al profilo professionale e la dichiarazione che l'invalido non ha perduto ogni capacità lavorativa e che, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non può riuscire di danno alla salute e alla incolumità dei compagni di lavoro.


Il certificato dovrà essere rilasciato in data non anteriore ai sei mesi.


Il Direttore generale

Dott. Mario Guarany



Allegati


Definizione del profilo della prima area funzionale


La I Area è organizzata in un unico profilo


Addetto ai servizi ausiliari (F1-F2-F3)


Specifiche professionali


Appartengono a questa categoria i lavoratori che svolgono attività che richiedono:

- conoscenze generali di base;

- capacità manuali generiche per lo svolgimento di attività semplici:

- capacità di affrontare problemi di limitata complessità;

- autonomia e responsabilità riferite al corretto svolgimento dei compiti assegnati.


Contenuti professionali di base


Lavoratore che svolge tutti i compiti di supporto nei diversi ambiti di attività con l’ausilio di tutti i mezzi in dotazione, anche informatici.


Contenuti tecnici della prestazione lavorativa


Collaborazione alla sorveglianza degli accessi e dei flussi di utenza; imentazione (2) dei beni e dei materiali; attività di supporto degli uffici (posta, centralino ecc.); supporto alla elaborazione delle informazioni anche mediante produzioni dei documenti; guida di veicoli e trasporto di persone e/o cose, attività ausiliarie e di supporto inerenti alle lavorazioni e agli impianti.


Requisiti: diploma di istruzione secondaria di 1 grado.


Influenze: confluiscono nel profilo, mantenendo la fascia retributiva esposta nell’allegato A, i lavoratori attualmente inquadrati nei profili di addetto ai servizi di supporto e di addetto ausiliario.


Accesso: Attraverso le procedure di cui alla L. 28 febbraio 1987, n. 56 e successive modifiche.

(2) "Termine" così riportato alla fonte.




Dichiarazione ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.


Io sottoscritto____________________________________________________________


(le donne coniugate indicheranno il cognome da nubile)


Consapevole delle responsabilità penali cui, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, può andare incontro in caso di dichiarazioni false o mendaci


Dichiaro quanto segue


ai fini dell’assunzione a tempo indeterminato nel profilo professionale di “Addetto ai servizi ausiliari”


1. Sono nato a ___________________________________________ il_____________.


2. Sono residente in _____________ Via _____________________________________


3. Sono cittadino italiano (ovvero di un altro paese: in tal caso indicare quale ______________________________________________________________________)


4. Godo dei diritti politici (ovvero non godo dei diritti politici per il seguente motivo ______________________________________________________________________)


5. Non ho riportato condanne penali

(ovvero ho riportato le seguenti condanne penali:

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________)


6. Non ho procedimenti penali pendenti

(ovvero ho in corso i seguenti procedimenti penali:

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________)


7. Sono in possesso del seguente titolo di studio:

______________________________________________________________________

conseguito il _______________ presso_______________________________________

______________________________________________________________________


8. Non sono stato destituito o dispensato dall’impiego presso una pubblica Amministrazione e non sono stato dichiarato decaduto da altro impiego statale, ai sensi dell’art. 127, lettera d), del D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 (in caso contrario, dichiaro quanto segue:

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________)


9. Non ho altro rapporto di lavoro a tempo indeterminato o determinato con altra Amministrazione pubblica o soggetto privato, né mi trovo in alcuna delle situazioni di incompatibilità previste dal comma 1 dell’art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001, in caso contrario, mi impegno a rendermi libero da ogni altro impiego al momento della stipula del contratto individuale di lavoro.


_____________________________________

(luogo e data)


_____________________________________

(firma)


Informativa ai sensi dell’art. 10 della L. 31 dicembre 1996, n. 675: i dati sopra riportati sono raccolti ai fini del procedimento per il quale vengono rilasciati e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo e, comunque, nell’ambito delle attività istituzionali dell'Ente, titolare del trattamento. All’interessato competono i diritti di cui all’art. 13 della L. n. 675/1996.


Avvertenze:

1. Il dichiarante è penalmente responsabile in caso di dichiarazione mendace (art. 76, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445);

2. Il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera (art. 75, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445).



L. 12 marzo 1999, n. 68, art. 1
D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, art. 9
D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, art. 75
D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, art. 76