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venerdì 1 ottobre 2010

CUD guida la detassazione









Il lavoratore in possesso del diploma di geometra con mansioni di disegnatore tecnico non può applicarsi il contratto di apprendistato



Roma, è passata la mezzanotte: un gruppo di giovani militanti del Pdl si ritrova sotto Palazzo Grazioli per una festa a sorpresa a Berlusconi che compie gli anni. Il premier scende in strada e improvvisa un comizio

Uranio impoverito. "...hanno diritto all'indennizzo derivante da causa di servizio anche i genitori dei beneficiari deceduti a causa di "particolari infermità" contratte a causa dell'esposizione e dell'utilizzo di proiettili all'uranio impoverito..."



"...soppressione del Centro di coordinamento dei servizi cinofili della pubblica sicurezza di Nettuno (Roma), si individua Ladispoli (Roma) come sede ove costituire il Centro di coordinamento dei servizi a cavallo e cinofili della polizia di Stato;...."

Atto Senato

Interpellanza 2-00261
presentata da
ELIO LANNUTTI
mercoledì 22 settembre 2010, seduta n.427
LANNUTTI - Al Ministro dell'interno - Premesso che:
con decreto a firma del Capo della Polizia trasmesso con nota dell'Ufficio per le relazioni sindacali del Dipartimento della pubblica sicurezza n. 557/RS/01/58 del 14 febbraio 2008 relativo al nuovo assetto organizzativo dei servizi ippomontati e cinofili della polizia di Stato, si determina la soppressione del Centro di coordinamento dei servizi cinofili della pubblica sicurezza di Nettuno (Roma), si individua Ladispoli (Roma) come sede ove costituire il Centro di coordinamento dei servizi a cavallo e cinofili della polizia di Stato;
il Centro di coordinamento dei servizi cinofili della polizia è il più antico reparto della polizia di Nettuno, ove è attualmente collocato dal 1950;
gli istruttori del Centro di Nettuno preparano e formano i conduttori cinofili per tutti i settori di servizio della polizia: prevenzione generale e tutela dell'ordine pubblico; antidroga; antiesplosivo; ricerca e soccorso;
i suddetti istruttori sono tutti stanziali con le rispettive famiglie a Nettuno o in località limitrofe e non si sono resi disponibili ad un eventuale trasferimento presso il costituendo Centro di Ladispoli, distante oltre 120 chilometri;
considerato che:
risulta che i fondi stimati per la realizzazione del Centro di Ladispoli sono quantificati in circa 7.500.000 euro; risulta inoltre che presso il costituendo Centro sono in corso di realizzazione solo uffici e strutture di ricovero per cani;
nella sede di Ladispoli non sono state previste nuove strutture alloggiative e la palazzina in uso a Ladispoli non è assolutamente sufficiente per il personale cinofilo che dovrà prendere servizio in quella sede;
la vecchia struttura alloggiativa di Ladispoli è priva di locali per il benessere del personale; oltre ad essere assolutamente insufficiente per le esigenze dei cinofili, è anche priva di ogni criterio di sicurezza per gli alloggiati e l'attuale ristrutturazione si limita solo ad una sostituzione degli infissi;
le strutture di Ladispoli sono prive dei supporti didattici e di ogni altro materiale di nuova concezione necessario per lo svolgimento delle attività formative;
considerato inoltre che:
con una spesa minima (500.000 euro circa) si potrebbe ristrutturare la palazzina dei cinofili ed il canile già esistenti presso l'Istituto per ispettori di Nettuno, in modo che il personale frequentatore dei corsi possa usufruire delle strutture alloggiative e di benessere presenti ed attive presso il predetto istituto;
la permanenza del Centro cinofili a Nettuno potrà assicurare, anche in futuro, l'esperienza degli istruttori nella formazione dei conduttori cinofili ed evitare, così, una dispersione del patrimonio professionale e culturale acquisito con anni di esperienza;
il Centro cinofili di Nettuno da anni non riceve nuove assegnazioni di personale e, soprattutto, non ottiene i materiali necessari per le attività d'ufficio (tranne le spese necessarie ed improcrastinabili per il mantenimento dei quadrupedi) come: computer, materiali didattici, libri, carta ed altro;
sarebbe opportuno individuare per il Centro cinofili di Nettuno il relativo "centro di spesa" necessario per il suo funzionamento, dato che attualmente tutti gli uffici del Dipartimento e della Direzione centrale per gli istituti di istruzione si sono dichiarati incompetenti;
viste le contingenti condizioni economiche del Paese, considerata l'opera di razionalizzazione della spesa pubblica e di riduzione degli sprechi nella pubblica amministrazione posta in essere dal Governo, sarebbe più logico e razionale far permanere il suddetto Centro presso la sede di Nettuno con un impegno di spesa di circa 500.000 euro da destinare al solo riadeguamento e ristrutturazione del Centro piuttosto che affrontare una spesa di circa 7.500.000 euro per la realizzazione del Centro di Ladispoli;
è difficile comprendere le ragioni di economicità su cui si fonda la previsione del trasferimento del Centro presso la sede di Ladispoli, viste anche le enormi spese che l'Amministrazione sarebbe costretta a sostenere per il trasferimento del personale, del quadro istruttori e per il riadeguamento della formazione;
con una ponderata ottica di razionalizzazione delle risorse pubbliche, potrebbe la nascente struttura di Ladispoli, opportunamente ridimensionata, ottimizzata e riqualificata, essere adibita ad allevamento e alla gestione dei cani riformati;
il Centro coordinamento servizi cinofili di Nettuno, con una giusta riqualificazione e misurata ristrutturazione, potrà continuare ad essere un sicuro punto di riferimento per tutta la comunità locale e nazionale in ragione dell'addestramento e la formazione dei conduttori e dei cani di polizia,
si chiede di sapere quali iniziative, alla luce dei fatti esposti in premessa, intenda assumere il Ministro in indirizzo al fine di razionalizzare le risorse economiche dello Stato, considerato l'aggravio di costo per la realizzazione della nuova struttura presso la sede di Ladispoli e, nel contempo, come intenda fronteggiare i disagi causati al personale della Polizia di Stato e alle rispettive famiglie.
(2-00261)

"I giudici: bonus bebè anche agli immigrati"

"Via libera al Raccordo a pagamento"



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Prevenzione incendi: lista di controllo delle vie di fuga

 
I riferimenti legislativi contenuti nel documento di Suva riguardano la realtà svizzera, i suggerimenti indicati possono essere comunque di utilità per tutti i lavoratori

"Circolazione di prova" del veicolo: obbligo della autorizzazione ministeriale e della targa speciale a bordo dello stesso





Autovelox (Velomatic) - Se la violazione avviene in strada urbana è necessaria l’immediata contestazione - Utilizzo della doppia pattuglia per la contestazione immediata

Autovelox (Velomatic) - Se la violazione avviene in strada urbana è necessaria l’immediata contestazione - Utilizzo della doppia pattuglia per la contestazione immediata
Tribunale di Viterbo

Sentenza 23 giugno 2010, n. 467



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VITERBO

In composizione monocratica, in persona del GOT dr. Vincenzo FARRO
ha pronunciato la seguente

Sentenza

nella causa Civile in grado d’Appello iscritta al n. 1418 anno 2008
posta in deliberazione all’udienza del 18.2.2010 e vertente

TRA

----, elettivamente domiciliata in Viterbo, ----presso lo Studio --- che la rappresenta e difende, in forza di delega a margine del ricorso in Appello;

appellante

contro

Comune di Monte Romano, in persona del Sindaco p.t., elettivamente domiciliato in Acquapendente,Via A. Gramsci, 7, presso e nello Studio degli ----che lo rappresentano e difendono, giusta procura speciale per ----- Rep.75247 (in forza di delibera della Giunta Comunale n. 65 del 2.5.2006);

appellato

Oggetto: Appello avverso la Sentenza del Giudice di Pace di Viterbo, n. 884/07 dei 20.2-20.3.2007.


FATTO E DIRITTO

Con Sentenza n. 884 / 07 dei 20.2-20.3.2007, il Giudice di Pace di Viterbo respingeva il ricorso proposto dall’Avv. ---- avverso il verbale di contestazione n. ----- Prot. 1907/2006 redatto dalla Polizia locale del Comune di Monte Romano, per violazione di cui all’art. 148-comma 8°, Codice della Strada;
l’opposizione era fondata sulla mancata contestazione immediata dell’infrazione;
il discorso si estendeva, necessitatamente, alla qualificazione del tratto di strada sul quale era stata rilevata l’infrazione e alla legittimità della rilevazione stessa, nel tratto di strada interessato, a mezzo dell’apparecchiatura Velomatic 512 (vecchia generazione );

si deve intanto costatare che, per un qualche disguido, la Sentenza impugnata confonde le date, atteso che, in epigrafe, dichiara:” Vista la legge 689/81, all’udienza del 28.02.06, udite le conclusioni delle parti, ha pronunciato….”, mentre la Sentenza stessa risulta redatta il 20.2.2007, depositata il 20.3.2007;

dal verbale d’udienza, (che è del 28.02.2007) risulta che “ nessuno compare per il Comune di Monte Romano”;

nel fascicolo d’ufficio relativo al giudizio di primo grado non risulta alcuna comparsa redatta nell’interesse del Comune opposto;

però, nell’intestazione della Sentenza, il Comune di Monte Romano risulta rappresentato e difeso dall’Avv. ---

leggendo lo “svolgimento del processo”, il mistero aumenta, ove si consideri che è riportato quanto segue: “Si costituiva l’Amm.ne opposta mediante il deposito degli atti relativi al procedimento, nonché comparsa di costituzione risposta e, all’udienza di comparizione, il suo difensore concludeva con la richiesta di conferma del verbale opposto”;

dagli atti risulta che vi è stata una sola udienza (28.02.2007) nella quale “ nessuno compare per il Comune di Monte Romano”;

la comunicazione del deposito della sentenza, in data 20.03.2007 (n. 4045), è notificata al Comune, direttamente presso la propria sede e non al costituito difensore;

comunque, in appello, il Comune appellato si è costituito con difesa tecnica, insistendo per il rigetto dell’appello;

con vittoria di spese, competenze ed onorario;

l’appellante ripercorre tutte le argomentazioni di cui al ricorso, censurando la Sentenza impugnata che non avrebbe recepito, a dire dell’appellante, principii adottati, in casi analoghi, da altri Giudici di Pace della stessa sede;

l’appello appare fondato e meritevole d’accoglimento;

per mettere ordine, nel materiale di causa e nel thema decidendum,è necessario ricordare due punti non controversi:

l’infrazione è stata rilevata al Km 14,800 della SS1 bis Aurelia;
il centro abitato del Comune di Monte Romano (come risulterebbe da delibera della GC n 226 /1997) inizia dal Km. 13+200 e termina al Km. 14 + 930;
anche se il Comune appellato ha omesso di ottemperare a quanto il Giudice aveva disposto con l’ordinanza del 18.9.2008, si può ritenere la circostanza non in contestazione, stando anche a quanto affermato, a verbale dell’udienza 6.11.2008, dalla difesa dell’appellato Comune;

il punto controverso è se, trattandosi di strada urbana, interna al centro abitato, possa ritenersi che l’accertamento della violazione debba essere contestato immediatamente;

fondamentale è, al riguardo, il quarto comma dell’articolo quattro della Legge 1° agosto 2002, n. 168, "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 giugno 2002, n. 121, recante disposizioni urgenti per garantire la sicurezza nella circolazione stradale" pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 183 del 6 agosto 2002;

recita, detto quarto comma:
Nelle ipotesi in cui vengano utilizzati i mezzi tecnici o i dispositivi di cui al presente articolo, non vi e' l'obbligo di contestazione immediata di cui all'articolo 200 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285”.;

questa deroga, al fondamentale principio della contestazione immediata, letta da sola, enucleata dal contesto, ha portato all’errato giudizio del primo Giudice, giudizio del quale si duole, a ragione, parte appellante;

infatti, si deve leggere, il riportato quarto comma, nel contesto dell’articolo tutto, in primis il comma primo che recita:

1. Sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali di cui all'articolo 2, comma 2, lettere A e B, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, gli organi di polizia stradale di cui all'articolo 12, comma 1, del medesimo decreto legislativo, secondo le direttive fornite dal Ministero dell'interno, sentito il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, possono utilizzare o installare dispositivi o mezzi tecnici di controllo del traffico, di cui viene data informazione agli automobilisti, finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni alle norme di comportamento di cui agli articoli 142 e 148 dello stesso decreto legislativo, e successive modificazioni. I predetti dispositivi o mezzi tecnici di controllo possono essere altresi' utilizzati o installati sulle strade di cui all'articolo 2, comma 2, lettere C e D, del citato decreto legislativo, ovvero su singoli tratti di esse, individuati con apposito decreto del prefetto ai sensi del comma 2.;

limitata così, alle autostrade e alle strade extraurbane, l’adozione dei fin troppo noti mezzi tecnici di controllo, resta da esaminare perché mai si sia ritenuto di rilevanza alcuna il fatto che il tratto di strada, nel quale è stata rilevata l’infrazione, è “ centro abitato”, secondo il portato di una delibera mai prodotta dal Comune opposto, ma non contestata, da questi, nel merito;

a tutto voler concedere, appare ardito il concatenamento logico: installazione dei noti dispositivi = non necessità della contestazione immediata (anche in pieno centro abitato);

in verità, ad una tale conclusione pare pervenuta la S.C.,in più pronunce (Cass. civ., sez. II, 30 aprile 2009, n. 10156, in Arch. giur. circ. 2009, 904; Cass. civ., sez. II, 27 ottobre 2005, n. 20873) dalle quali pare doversi ricavare il principio che, comunque, centro abitato o meno, non vi sia mai obbligo di contestazione immediata, quando il rilevamento avvenga a mezzo di apparecchiatura (Velomatic 512) che consente l'accertamento della velocità solo dopo il passaggio del veicolo;

una tale considerazione lascia scoperto un lato del discorso:

ferma restando l’insindacabilità, da parte del giudice ordinario, delle scelte organizzative della P.A., in termini d’uomini e mezzi, non pare che si possa lasciar arbitra la P.A. di comprimere o negare un diritto del cittadino (nello specifico, contravventore) che, nel sistema normativo vigente, pare dover essere, di norma, salvaguardato, eccezion fatta per le specifiche deroghe di legge, alle quali si è appena fatto riferimento;

id est: faccia, la P.A, come meglio ritiene ad organizzarsi;

tuteli, il giudice ordinario, i diritti fondamentali dei cittadini, tra i quali, quello alla contestazione immediata delle infrazioni de quibus, quando sia possibile, non è certo l’ultimo;

sia chiaro: non deve il giudice ordinario sindacare il modo di organizzarsi della P.A, ma può sindacarne l’effetto, quando questo sia il tentativo della P.A. di rendere la vita difficile ai cittadini e di sottrarsi, normalmente, ad ogni dovere di lealtà, responsabilità, buona fede e correttezza (art. 97 -1° comma- Costituzione);

fatti i dovuti rapporti, il comportamento della P.A., nella specie, sembra assimilabile al comportamento di chi si è messo nello stato d’incapacità di intendere o di volere, al fine di prepararsi una scusa (art. 87 c.p.);

si tratta come noto delle c.d. actiones liberae in causa;

la P.A., cioè, secondo criteri che non sono sindacabili dal giudice ordinario, sceglie di usare un’apparecchiatura (vecchia generazione) che consente il rilevamento della velocità solo dopo il passaggio del veicolo;

sempre la P.A., secondo criteri che non sono sindacabili dal giudice ordinario, sceglie di utilizzare una sola pattuglia per presidio all’apparecchiatura;

il risultato è inevitabile: la contestazione immediata è impossibile;

impostato così il discorso, pare esservi una frode alla legge;

il giudice ordinario declassato a muto (e impotente) testimone;

le cose non devono stare così;
il tutto, sia chiaro, va inteso cum grano salis;

tornando allo specifico, il discorso della doppia pattuglia, prospettato dalla ricorrente poi appellante, visto da diversa angolazione, può meritare un più approfondito esame;

invero, la doppia pattuglia, in centro urbano e in presenza della nota apparecchiatura, o di altra più antiquata, denoterebbe la volontà dell’amministrazione di voler rispettare l’impianto normativo complessivo nella specifica materia;

sia chiaro: ad impossibilia nemo tenetur;

non si può escludere che un pazzo criminale possa percorrere un centro urbano a duecento l’ora;
in casi simili, la doppia o la tripla pattuglia sarebbero comunque insufficienti;

ma un caso simile non farebbe giurisprudenza, mentre è concreto il rischio che il fantasticarlo possa portare (recte: abbia già portato) ad una forma di guerra preventiva;

l’art. 200 del D.L.vo 30 Aprile 1992 n. 285, contiene un’enunciazione di principio, sia riguardo alla regola, sia riguardo all’eccezione, che sta all’interprete riempire: con il buon senso, col senso della Giustizia, con il rispetto per tutti i consociati, tra i quali sono compresi, piaccia o meno, quelli che superano, anche di soli 5 o 10 Km. orari, un limite di velocità;

il combinato disposto di tutte le norme sopra richiamate sarebbe da ritenere una vera e propria superfetazione, alla luce delle massime appena ricordate della S.C.;

se la contestazione immediata non è mai dovuta, non si comprende quale sia la ragion d’essere del famoso quarto comma dell’articolo quattro della Legge 1° agosto 2002, n. 168;
il contesto normativo porta a ritenere che , nel centro urbano, non debba trovar ragion d’essere la deroga di cui all’articolo appena cennato;

ciò, per la semplice ragione che detto quarto comma va interpretato alla luce della disposizione di cui al primo comma della stessa disposizione di Legge;

nei centri urbani, in sostanza, indipendentemente ed a prescindere dal come e perché siano stati installati (più o meno antiquati) apparecchi di rilevamento a distanza, il principio di contestazione immediata deve ritenersi vigente;

libera, quindi, la P.A, di scegliere le modalità organizzative, in termini di uomini e mezzi, ma non libera dall’obbligo di rispettare la Legge;

quando, poi, la P.A., utilizzando, a proprio giudizio, uomini e mezzi, secondo un criterio non sindacabile dal giudice ordinario, finisca comunque col violare diritti dei cittadini, è evidente che, da quel risultato (non encomiabile) si deve prescindere;

il risultato, perseguito o meno, ma comunque conseguito dalla P.A. va disatteso;

nel senso indicato, è anche, per quanto in questa sede può valere, la Circolare dell’Ufficio Territoriale del Governo, Prot. n. 19333/2007 Roma, 9 novembre 2007 FAX AI SIG.RI SINDACI DEI COMUNI DELLA PROVINCIA DI ROMA - LORO SEDI - OGGETTO: Art. 4 comma 2 del Decreto-Legge 20.6.2002 n.121, convertito, con modifiche nella

Legge 1.8.2002 n. 168, nella quale si precisa:
“Il D.L. 20-6-2002 n. 121, recante “Disposizioni urgenti per garantire la sicurezza nella circolazione stradale”, all’art. 4, ha introdotto una nuova disciplina che legittima l'accertamento e la contestazione differita delle violazioni rilevate con i dispositivi ed mezzi tecnici di misurazione della velocità, senza richiedere che l'impossibilità della contestazione immediata sia adeguatamente motivata caso per caso, ma considerandola oggettivamente e presuntivamente presente in tutte le fattispecie indicate.
La norma cioè ha introdotto un'espressa eccezione al principio della contestazione immediata di cui all’art. 200 del Codice della Strada, qualora l'accertamento delle violazioni di cui agli artt. 142, 148 e 176 del Codice della Strada, avvenga su strade ed in situazioni in cui la contestazione immediata, per motivi oggettivi (inerenti alla natura della strada stessa), è comunque impossibile, molto difficoltosa ovvero pericolosa per il personale operante o per gli utenti della strada.

 

Ne discende che, fuori dei casi tassativamente descritti dalla norma, è doveroso continuare ad utilizzare sistemi di misurazione della velocità ovvero di rilevamento o di documentazione degli illeciti avendo riguardo alla disciplina generale del Codice della Strada, procedendo all'immediata contestazione della violazione con il diretto intervento di un organo di polizia stradale, anche per l'indubbia portata deterrente che assume la contestazione immediata e per la concreta possibilità di applicare le eventuali misure personali a carico del conducente (come già evidenziato con la Circolare ministeriale n. 300/A/24850/144/5/20/3 del 12 dicembre 2000)”;

l’Appello è accolto;

la Sentenza impugnata va riformata;

il ricorso, proposto dall’Avv. ----, è accolto e, di conseguenza, è annullato il verbale impugnato;

una qual certa confusione normativa, in subiecta materia, è giusto motivo, a giudizio del Tribunale, per compensare le spese del doppio grado, per intero, tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale di Viterbo, in composizione monocratica, in persona del GOT, dr. Vincenzo Farro- definitivamente pronunciando sull’Appello di cui in epigrafe, così provvede:
accoglie l’Appello;

in riforma dell’impugnata Sentenza, accoglie il ricorso proposto dall’Avv. S. V. ed annulla il verbale impugnato;

compensa le spese del doppio grado, per intero, tra le parti.

Così deciso in Viterbo, addì

IL G O T
dr. Vincenzo FARRO

giovedì 30 settembre 2010

Il Ministero dell'Interno ed il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la circolare congiunta prot. 300/A/10/108/13/1 del 15 settembre 2010, hanno fornito le prime indicazioni sulle modalità di controllo da effettuare su strada da parte della polizia per l’applicazione del nuovo codice della strada.

Min.Lavoro: incidente stradale e ispezione in azienda
Il Ministero dell'Interno ed il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la circolare congiunta prot. 300/A/10/108/13/1 del 15 settembre 2010, hanno fornito le prime indicazioni sulle modalità di controllo da effettuare su strada da parte della polizia per l’applicazione del nuovo codice della strada.
La circolare chiarisce che in caso di incidente provocato da un conducente di un mezzo con tachigrafo, la polizia segnalerà l'evento alla Direzione provinciale del lavoro che procederà all’ispezione presso la sede del titolare della licenza o dell’autorizzazione al trasporto o dell’iscrizione all’albo degli autotrasportatori di cose, in materia di tempi guida e riposo relativi all’anno in corso. Nel caso in cui l’incidente, provocato da un conducente dotato di patente C o C+E, abbia avuto delle conseguenze mortali o che hanno procurato lesioni gravi o gravissime, l’ispezione sarà effettuata presso le sedi del vettore, committente, caricatore e proprietario della merce per la verifica delle norme sulla sicurezza della circolazione stradale.
















 

Min.Lavoro: convenzione tra DPL e Carabinieri per contrastare il lavoro nero


 
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e il Ministero della Difesa hanno firmato una convenzione per la cooperazione tra le Direzioni provinciali del Lavoro e l'Arma dei Carabinieri al fine di contrastare il lavoro nero.
La cooperazione è finalizzata al contrasto di tutti quei fenomeni di criminalità connessi allo sfruttamento del lavoro, all'occupazione illegale di lavoratori e al rispetto delle condizioni di sicurezza nei luoghi di lavoro. Grazie alla convenzione, le Direzioni provinciali del lavoro e i Comandi provinciali dell’Arma dei Carabinieri coordineranno le proprie azioni su questo versante, terranno degli incontri trimestrali per lo scambio di dati e informazioni e per la programmazione di eventuali verifiche da effettuare congiuntamente. Con particolare riferimento al settore infortunistico, il comando provinciale dei carabinieri, anche tramite i comandi stazione, segnalerà alla rispettiva direzione del lavoro tutte quelle situazioni di evidente pericolosità legate alla mancata osservanza delle disposizioni di sicurezza nei cantieri, oltre agli infortuni gravi di cui sia venuto a conoscenza, per consentire tempestivi interventi ispettivi. Interventi che potranno avvenire, in casi di particolare pericolosità e gravità, anche con il supporto degli stessi Carabinieri.
La convenzione si inserisce nel più ampio quadro di azioni che il Ministero del Lavoro sta portando avanti in materia. Vi rientrano il recente protocollo d’intesa tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Inps, Inail e Agenzia delle Entrate, per lo scambio di dati e informazioni in materia di attività ispettiva; il Piano straordinario delle vigilanza in agricoltura ed edilizia del gennaio 2010.

Fonte: DPL

Contingente e modalità di cessione delle monete da 2 euro a circolazione ordinaria celebrative del «200° Anniversario della nascita di Camillo Benso conte di Cavour», millesimo 2010.



Ministero dell'economia e delle finanze
D.Dirett. 24-9-2010
Contingente e modalità di cessione delle monete da 2 euro a circolazione ordinaria celebrative del «200° Anniversario della nascita di Camillo Benso conte di Cavour», millesimo 2010.
Pubblicato nella Gazz. Uff. 29 settembre 2010, n. 228.

D.Dirett. 24 settembre 2010   (1).

Contingente e modalità di cessione delle monete da 2 euro a circolazione ordinaria celebrative del «200° Anniversario della nascita di Camillo Benso conte di Cavour», millesimo 2010. (2)

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 29 settembre 2010, n. 228.

(2) Emanato dal Ministero dell'economia e delle finanze.



IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto l'articolo 1 della legge 18 marzo 1968, n. 309, che prevede la cessione di monete di speciale fabbricazione o scelta ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri;

Vista la legge 20 aprile 1978, n. 154, concernente la costituzione della Sezione Zecca nell'ambito dell'Istituto Poligrafico dello Stato;

Vista la nota n. 37388, del 23 giugno 2009 con la quale l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. trasmette la richiesta della Commissione Europea di due esemplari delle monete celebrative da 2 euro, come da decisione stabilita dai membri del Mint Directors Working Group (MDWG) nella riunione di Bruxelles del 13 maggio 2009;

Vista la decisione della Banca Centrale Europea del 10 dicembre 2009 relativa all'approvazione del volume di conio delle monete metalliche per il 2010;

Visto il decreto ministeriale 29 gennaio 2010, n. 7737, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 30 del 6 febbraio 2010, con il quale sono state definite le caratteristiche artistiche ed il relativo contingente delle monete da 2 euro a circolazione ordinaria, celebrative del "200° Anniversario della nascita di Camillo Benso conte di Cavour", millesimo 2010;

Visto l'articolo 2 del decreto ministeriale 26 febbraio 2010, n. 16876, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 50 del 2 marzo 2010, che stabilisce, tra l'altro, che le monete da 2 euro a circolazione ordinaria, celebrative del "200° Anniversario della nascita di Camillo Benso conte di Cavour", hanno corso legale dal 1° marzo 2010;

Valutata la opportunità di destinare un quantitativo delle citate monete alla vendita in appositi contenitori;

Ritenuto di dover disciplinare la prenotazione e la distribuzione delle suddette monete;

Decreta:



Art. 1

Le monete da 2 euro a circolazione ordinaria celebrative del "200° Anniversario della nascita di Camillo Benso conte di Cavour", millesimo 2010, aventi le caratteristiche di cui al decreto ministeriale 29 gennaio 2010, indicato nelle premesse, confezionate in appositi contenitori, saranno disponibili dal 24 settembre 2010.



Art. 2

Il contingente in valore nominale delle monete cedute in confezione, nella versione fior di conio, è stabilito in euro 32.000,00 pari a 16.000 monete.



Art. 3

Gli enti, le associazioni e i privati italiani o stranieri possono acquistare le monete entro il 24 marzo 2011:
  direttamente presso i punti vendita dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. di Via Principe Umberto, 4 e di Piazza G. Verdi, 10, entrambi in Roma, con pagamento in contanti, per un limite massimo di euro 2.000,00 a persona;
  mediante richiesta d'acquisto trasmessa via fax al n. +39 06 85083710 o via posta all'indirizzo: Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - piazza G. Verdi, 10 - 00198 ROMA;
  tramite collegamento internet con il sito www.ipzs.it e compilazione dei moduli riservati alla vendita on line.

Il pagamento anticipato delle monete può essere effettuato:
  mediante bonifico bancario sul conto corrente numero 11000/49 presso la Banca Popolare di Sondrio - Roma - Agenzia n. 11, intestato a: Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - Codice IBAN IT 20 X 05696 03200 000011000X49; dall'estero: CODE SWIFT POSO IT 22;
  a mezzo bollettino di conto corrente postale n. 59231001 intestato a: Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.P.A. - Emissioni Numismatiche.

L'eventuale consegna delle monete franco magazzino Zecca deve essere richiesta nell'ordine di acquisto e le modalità di consegna devono essere concordate con l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

Le monete possono essere cedute per un quantitativo massimo di 1.000 unità per ogni acquirente, applicando lo sconto del 2% per ordini superiori alle 500 unità, con l'opzione per ulteriori 500 monete. Il diritto di opzione deve essere esercitato al momento del primo ordine.

L'opzione verrà concessa con equa ripartizione, sulla base dell'eventuale disponibilità residua, al termine del periodo utile per l'acquisto.

I prezzi di vendita al pubblico, IVA inclusa, per acquisti unitari, sono pertanto così distinti:
  da 1 a 500 unità euro 12,50;
  da 501 a 1.000 unità euro 12,25.

Gli aventi diritto allo sconto devono dichiarare, sulla richiesta, il numero di partita IVA per attività commerciali di prodotti numismatici.

Le monete richieste saranno assegnate in funzione della data dell'effettivo pagamento.

La spedizione delle monete, da parte dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., sarà effettuata al ricevimento dei documenti bancari o postali attestanti l'avvenuto pagamento nei quali dovranno essere specificati i dati personali del richiedente e, nel caso, il codice cliente.

Le spese di spedizione sono a carico del destinatario.



Art. 4

L'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. è autorizzato consegnare due esemplari della suddetta moneta alla Commissione Europea. L'Istituto medesimo è, inoltre, tenuto a consegnare al Ministero dell'economia e delle finanze due confezioni della citata moneta da utilizzare per documentazione e partecipazione a mostre e convegni.



Art. 5

La Cassa Speciale è autorizzata a consegnare, a titolo di "cauta custodia", i quantitativi di monete richiesti all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. per consentirne la vendita.

Con successivo provvedimento saranno stabiliti i termini e le modalità di versamento dei ricavi netti che l'Istituto medesimo dovrà versare a questo Ministero a fronte della cessione delle monete in questione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Elenco dei comuni nei quali è stata accertata la presenza di fabbricati che non risultano dichiarati al catasto

Agenzia del territorio
Comunicato 29-9-2010
Elenco dei comuni nei quali è stata accertata la presenza di fabbricati che non risultano dichiarati al catasto.
Pubblicato nella Gazz. Uff. 29 settembre 2010, n. 228.

Comunicato 29 settembre 2010   (3) (1).

Elenco dei comuni nei quali è stata accertata la presenza di fabbricati che non risultano dichiarati al catasto (4) . (2)

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 29 settembre 2010, n. 228.

(2) Emanato dall'Agenzia del territorio.

(3) Data della Gazzetta Ufficiale.

(4) Il presente provvedimento è anche citato, per coordinamento, in nota al comma 36 dell'art. 2, D.L. 3 ottobre 2006, n. 262.



[Testo del comunicato]

In relazione a quanto previsto dall'art. 2, comma 36, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286 e successive modificazioni, e dall'art. 19, comma 7, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, si rende noto che, per i Comuni catastali - compresi nell'elenco allegato al presente comunicato - a seguito di specifici accertamenti, sono state costituite liste di particelle iscritte al Catasto Terreni sulle quali sono stati identificati fabbricati presenti sul territorio ma che non risultano dichiarati al Catasto. Nell'elenco i Comuni interessati sono riportati in ordine alfabetico, per provincia.

Le liste di tali particelle, sulle quali si è accertata la presenza di costruzioni o di ampliamenti di costruzioni non dichiarati al Catasto, comprensivi dell'eventuale data cui riferire la mancata presentazione della dichiarazione, sono consultabili, per i sessanta giorni successivi alla pubblicazione del presente comunicato, presso ciascun Comune interessato, presso le sedi dei competenti Uffici provinciali dell'Agenzia del Territorio e sul sito internet della stessa Agenzia, alla pagina http://www.agenziaterritorio.gov.it.

Le dichiarazioni al Catasto Edilizio Urbano devono essere presentate, a cura dei soggetti titolari di diritti reali sugli immobili, entro 7 mesi dalla data di pubblicazione del presente comunicato. Qualora gli interessati non presentino le suddette dichiarazioni entro tale termine, gli Uffici provinciali dell'Agenzia del Territorio provvedono, in surroga dei soggetti obbligati inadempienti e con oneri a carico degli stessi, all'iscrizione in Catasto del fabbricato, mediante la predisposizione di un atto di aggiornamento, redatto in conformità al decreto ministeriale 19 aprile 1994, n. 701.

Si specifica che l'individuazione dei fabbricati è avvenuta attraverso un'attività di identificazione da foto aeree, condotta in collaborazione con l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), e successivi processi «automatici» di incrocio con le banche-dati catastali. Trattandosi di elaborazioni massive, si potrebbero essere verificate incoerenze nell'individuazione delle particelle riportate negli elenchi pubblicati, che hanno comportato l'inclusione - in qualche caso - di immobili già dichiarati in Catasto.

 

SALUTE: INQUINAMENTO ACUSTICO NEMICO DEL CUORE, RISCHI IPERTENSIONE

SALUTE: INQUINAMENTO ACUSTICO NEMICO DEL CUORE, RISCHI IPERTENSIONE =
L'ALLARME DELL'ASSOCIAZIONE ITALIANA DEGLI IGIENISTI INDUSTRIALI

Roma, 30 set. - (Adnkronos/Adnkronos Salute) - Il rumore fa male
anche al cuore. Vivere vicino a un aeroporto, infatti, aumenta la
pressione del sangue. Lo dimostra uno studio che ha coinvolto lo scalo
romano di Ciampino, presentato all'ottava Conferenza internazionale
Ioha (International Occupational Hygiene Association) di Roma su
'Salute, lavoro e responsabilita' sociale. L'igienista occupazionale e
l'integrazione tra ambiente, salute e sicurezza', in corso
all'universita' Urbaniana fino al 2 ottobre, e organizzata
dall'Associazione italiana degli igienisti industriali (Aidii) per
conto di Ioha, e da Inail ed Ispesl.

L'indagine sul rumore, che fa parte di uno studio piu' ampio a
livello europeo, e' stata condotta dal Dipartimento di epidemiologia
dell'Agenzia di sanita' pubblica della Regione Lazio e ha coinvolto
597 persone alle quali e' stata misurata la pressione in diversi
momenti della giornata. Ne e' risultato che per chi vive molto vicino
all'aeroporto la pressione aumenta fino a 8,6 millimetri di mercurio
per la sistolica (pressione massima) e 4,2 millimetri per la
diastolica (la minima). "Il problema del rumore urbano, associato ad
aeroporti o al traffico delle automobili, ha forti implicazioni su
salute e socioeconomiche - spiega Giovanni Brambilla, vicepresidente
dell'Associazione italiana di acustica - che vanno dall'aumento delle
malattie cardiovascolari alla diminuzione del prezzo degli immobili in
aree particolarmente rumorose".

L'aumento della pressione e' causato anche dal traffico urbano,
come ha dimostrato un altro studio presentato alla conferenza
internazionale Ioha e condotto da Wolfgang Babish, dell'agenzia
federale per l'ambiente tedesca. Secondo i dati, per chi vive in zone
in cui di notte il rumore non scende sotto i 55 decibel il rischio di
ipertensione sale del 20%. Questo sintomo, unito allo stress dovuto al
rumore, si traduce in un pericolo di attacchi di cuore. "C'e' una
sufficiente evidenza - prosegue Giovanni Brambilla - che
un'esposizione a lungo termine al rumore del traffico aumenta il
rischio di attacchi cardiaci". (segue)

(Com-Ram/Zn/Adnkronos)
30-SET-10 11:25

NNNN
SALUTE: INQUINAMENTO ACUSTICO NEMICO DEL CUORE, RISCHI IPERTENSIONE (2) =
CITTADINI DISPOSTI A PAGARE 25 EURO L'ANNO PER OGNI DECIBEL
DIMINUITO, NUOVO STRUMENTO PER AZIENDE

(Adnkronos/Adnkronos Salute) - La riduzione del rumore sta a
cuore anche ai singoli cittadini, disposti persino a mettere mano al
portafoglio. A riguardo, sulla base del deprezzamento dell'immobile
per l'eccessivo inquinamento acustico, e' stato stimato che in un'area
di 100 mila abitanti ciascun cittadino sarebbe disposto a pagare 25
euro l'anno per ogni decibel diminuito, compreso tra i 55 e i 70 dBA.
Per cui, ad esempio, se si procedesse a ridurre il rumore di 3
decibel, secondo questo studio l'importo volontario pro-capite
salirebbe a 75 euro l'anno.

Durante la conferenza in corso a Roma - alla quale partecipano
piu' di mille esperti da 50 Paesi, compresi Cina e Iran - si e'
parlato anche della responsabilita' sociale delle imprese e in
particolare della Iso 26000, una norma che fornira' alle
organizzazioni del settore sia pubblico che privato una guida
armonizzata e universalmente applicabile alle pratiche di
responsabilita' sociale. Il documento che verra' ufficialmente
pubblicato a novembre e' il risultato del piu' ampio consenso
internazionale raggiunto tra gli esperti e i principali soggetti
interessati e contiene le prime linee guida mondiali sull'argomento,
elaborate dall'International Standard Organization (Iso).

"Questo strumento - sottolinea precisa Michele Casciani,
presidente Aidii - permettera' a tutte le imprese che lo adotteranno
di dimostrare l'impegno nella tutela di tutti gli attori presenti
nella produzione, dai fornitori ai lavoratori ai clienti, in pratica
gli 'stakeholders'. E non e' un caso che questo tema sia stato
presentato in un'universita' pontificia, visto che nella sua enciclica
'Caritas in Veritate' Papa Benedetto XVI lancia un appello agli
imprenditori e al mondo economico, affinche' sviluppino un business
basato sul principio della responsabilita' sociale. Per cui c'e' un
nesso molto stretto tra questa conferenza internazionale e i dettami
del Vaticano in questo campo".

(Com-Ram/Zn/Adnkronos)
30-SET-10 11:28

NNNN

Trasmissione per via telematica dei certificati di malattia. Ulteriori indicazioni. "...Pertanto, la norma non riguarda direttamente il personale in regime di diritto pubblico di cui all'art. 3 del medesimo decreto (magistrati e avvocati dello Stato, professori universitari, personale appartenente alle forze armate e alle forze di polizia, corpo nazionale dei vigili del fuoco, personale delle carriere diplomatica e prefettizia e le altre categorie che, ai sensi del menzionato art. 3, sono disciplinate dai propri ordinamenti), per il quale rimane vigente la tradizionale modalità cartacea, fermo restando che il nuovo sistema potrà trovare applicazione anche nei confronti di queste categorie di personale a seguito di approfondimenti istruttori e dell'adozione delle misure del caso..."

Presidenza del Consiglio dei Ministri
Circ. 28-9-2010 n. 2/2010-DFP/DDI
Art. 55-septies del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, introdotto dall'art. 69 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 - Trasmissione per via telematica dei certificati di malattia. Ulteriori indicazioni.
Emanata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della funzione pubblica, Dipartimento per la digitalizzazione della pubblica amministrazione e l'innovazione tecnologica.

Circ. 28 settembre 2010, n. 2/2010-DFP/DDI (1).

Art. 55-septies del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, introdotto dall'art. 69 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 - Trasmissione per via telematica dei certificati di malattia. Ulteriori indicazioni.

(1) Emanata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della funzione pubblica, Dipartimento per la digitalizzazione della pubblica amministrazione e l'innovazione tecnologica.



Alle


Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001




Premessa

Con Circ. 11 marzo 2010, n. 1/2010-DFP/DDI sono state fornite indicazioni operative relativamente all'avvio del sistema di trasmissione telematica dei certificati e degli attestati medici per la giustificazione delle assenze per malattia dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni previsto dall'art. 55-septies del D.Lgs. n. 165 del 2001, introdotto dall'art. 69 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150. Nella predetta circolare venivano dati chiarimenti relativamente al funzionamento generale del sistema, ai soggetti tenuti alla trasmissione telematica, agli oneri e vantaggi per i lavoratori e ai tempi di attuazione e sanzioni per l'inosservanza degli obblighi di trasmissione secondo le nuove modalità. In particolare, nel paragrafo 6 ("Tempi di attuazione e sanzioni per l'inosservanza degli obblighi di trasmissione per via telematica della certificazione medica") è stato previsto quanto segue.

"Per assicurare un'applicazione omogenea della normativa, si ritiene opportuno precisare i tempi e le modalità di attuazione del nuovo sistema, tenuto conto dell'esigenza di una sua introduzione graduale ed uniforme sul territorio nazionale.

A decorrere dal quindicesimo giorno dalla pubblicazione del D.M. 26 febbraio 2010 del Ministero della salute, di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministero dell'economia e delle finanze nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, il medico curante procede, in via telematica, alle operazioni di predisposizione e di invio dei dati dei certificati di malattia, alle operazioni di rettifica e annullamento di certificati già inviati, secondo le modalità di cui al paragrafo n. 2.

Per i tre 3 mesi successivi alla pubblicazione del decreto interministeriale di cui al periodo precedente, è riconosciuta comunque la possibilità per il medico di procedere al rilascio cartaceo dei certificati, secondo le modalità attualmente vigenti.

Al termine del suddetto periodo transitorio, ovvero dei 3 mesi dalla predetta pubblicazione in Gazzetta ufficiale, la trasmissione è effettuata esclusivamente per via telematica.

Per verificare la corretta funzionalità del sistema ed eventualmente operare interventi di messa a punto dello stesso, nel mese successivo allo scadere del periodo transitorio, per la durata di un mese, sarà attuato un collaudo generale del sistema, secondo modalità definite d'intesa con il Ministero della salute e con il Ministero dell'economia e delle finanze, nonché con la partecipazione di tutti i soggetti coinvolti.

La responsabilità per mancata trasmissione telematica del certificato con l'eventuale irrogazione delle sanzioni connesse si configura solo all'esito dei periodi transitorio e di collaudo (complessivamente per un periodo pari a 4 mesi). Sono fatte salve le eventuali fattispecie derogatorie, limitate nel tempo e riferite a specifiche aree territoriali, a carattere eccezionale, da individuare con decreto del Ministro della pubblica amministrazione e l'innovazione, d'intesa con il Ministro della salute e con il Ministro dell'economia e delle finanze, per le quali continua a non essere operativo il regime sanzionatorio per il periodo indicato nel citato decreto.".

Nel medesimo paragrafo sono state fornite delucidazioni sul regime sanzionatorio con riferimento alle previsioni dell'art. 55-septies citato.

Al fine di procedere al collaudo generale, in linea con quanto comunicato nella circolare, con D.M. 1° luglio 2010 del Capo del Dipartimento per la digitalizzazione della pubblica amministrazione e l'innovazione tecnologica è stata costituita apposita commissione i cui componenti rappresentano le amministrazioni e i soggetti coinvolti dall'applicazione del nuovo sistema. I lavori della commissione si sono svolti nel periodo luglio - settembre 2010. Allo scadere del primo mese successivo al periodo transitorio, come definito nella circolare, la commissione ha riscontrato l'esistenza di "a) ritardi registrati nella procedura di messa a disposizione dei medici delle credenziali di accesso al sistema; b) la non disponibilità del canale telefonico per l'invio da parte del medico dei certificati; c) necessità di messa a punto delle prestazioni del sistema in relazione al progressivo aumento degli utenti". Pertanto, la commissione ha ritenuto di non poter "considerare positivamente
l'esito del collaudo" e di dover proseguire l'esame dell'operatività del sistema generale.

La seconda fase del collaudo si è conclusa il 15 settembre scorso. Durante la seduta, "la commissione, preso atto dei risultati delle verifiche del sistema, relativamente ai servizi resi disponibili ai medici, ai lavoratori e alle amministrazioni, nonché alla messa a disposizione dei medici e datori di lavoro delle credenziali di accesso necessarie per il suo utilizzo, ritiene concluso il collaudo in quanto è verificata la funzionalità delle piattaforme e dei sistemi. Si evidenziano segnalazioni di difficoltà applicativa sotto il profilo organizzativo, sia in ambito ospedaliero che territoriale, per le quali vanno previste soluzioni da porre in atto in tempi brevi nella fase di compiuta ottimizzazione, al fine di realizzare la finalità di un sistema che richiede il complessivo allineamento di tutte le responsabilità. In funzione di ciò, la commissione stabilisce di avviare un monitoraggio continuo con il concerto di tutte le amministrazioni interessate, della regolarità del
servizio, al fine di certificare eventuali situazioni di oggettiva difficoltà di adempiere alla trasmissione di quanto previsto dalla norma".

Come si evince dal verbale della commissione, il collaudo delle funzionalità è stato ormai concluso e, in considerazione delle criticità organizzative emerse e che emergeranno, si aprirà una fase di monitoraggio del sistema, che sarà svolto in collaborazione tra i vari soggetti istituzionali interessati. La durata del monitoraggio viene stimata in circa quattro mesi.

Considerato lo sviluppo del sistema, si ritiene necessario far conoscere ulteriori elementi procedurali per la migliore fruizione del servizio da parte degli utenti e, al contempo, fornire indicazioni alle amministrazioni e agli operatori sull'applicazione della normativa anche alla luce delle richieste di chiarimento pervenute. Resta fermo l'integrale rinvio ai contenuti della menzionata Circ. 11 marzo 2010, n. 1/2010-DFP/DDI.



1.  L'utilizzo delle funzionalità da parte dei diversi soggetti interessati (medici, lavoratori, pubbliche amministrazioni).

Come noto, il sistema offre una serie di servizi ai medici, ai lavoratori e ai datori di lavoro già illustrati nella Circ. 11 marzo 2010, n. 1/2010-DFP/DDI.

Si segnala che per l'utilizzo del canale telefonico da parte del medico è attivo il numero verde 800 013 577, raggiungibile da telefono fisso o mobile. Tale canale consente di superare eventuali difficoltà temporanee dovute, ad esempio, alla mancanza di un personal computer o di una connessione a internet.

Per quanto riguarda l'utilizzo del sistema da parte del lavoratore, si segnala inoltre che questi, dopo essersi registrato al sito dell'INPS (www.INPS.it - home page), può prendere visione di tutti i certificati a lui intestati.

Si rammenta che le amministrazioni possono ricevere gli attestati di malattia relativi ai propri dipendenti sia accedendo direttamente via web al sistema INPS, sia richiedendo all'Istituto l'invio ad una propria casella di posta elettronica certificata (PEC). L'accesso diretto al sistema INPS avviene tramite apposite credenziali, che devono essere richieste secondo le modalità indicate nella Circ. 16 aprile 2010, n. 60 dell’INPS. Le istruzioni per attivare l'invio alla casella PEC sono contenute nella Circ. 7 settembre 2010, n. 119 dell’INPS. Considerate le richieste di chiarimento pervenute, è opportuno evidenziare che l'Ente con il quale le amministrazioni pubbliche debbono dialogare per la ricezione degli attestati di malattia relativi ai propri dipendenti è PINPS anche se gli stessi sono iscritti al regime contributivo INPDAP.

Ulteriori indicazioni sui servizi sono disponibili sul sito www.innovazionepa.gov.it nella sezione dedicata ai certificati di malattia online.



2. Chiarimenti sull'ambito di applicazione.

2.1. I dipendenti della pubblica amministrazione interessati.


Un primo chiarimento riguarda l'ambito di applicazione della disciplina. In proposito, si segnala che la disposizione di riferimento - che, come detto, è l'art. 55-septies del D.Lgs. n. 165 del 2001 - riguarda il personale ad ordinamento privatistico, ovvero il personale soggetto alla disciplina del decreto legislativo citato. Pertanto, la norma non riguarda direttamente il personale in regime di diritto pubblico di cui all'art. 3 del medesimo decreto (magistrati e avvocati dello Stato, professori universitari, personale appartenente alle forze armate e alle forze di polizia, corpo nazionale dei vigili del fuoco, personale delle carriere diplomatica e prefettizia e le altre categorie che, ai sensi del menzionato art. 3, sono disciplinate dai propri ordinamenti), per il quale rimane vigente la tradizionale modalità cartacea, fermo restando che il nuovo sistema potrà trovare applicazione anche nei confronti di queste categorie di personale a seguito di approfondimenti istruttori e
dell'adozione delle misure del caso.
In conclusione, per le categorie di personale ad ordinamento pubblicistico, non soggette al regime del D.Lgs. n. 165 del 2001, i medici compilano i certificati e gli attestati di malattia in forma cartacea e le amministrazioni accettano i relativi documenti nella stessa forma, con le consuete modalità di produzione o trasmissione da parte del dipendente interessato.


2.2. I medici obbligati all'utilizzo del sistema di trasmissione telematica.


Si precisa poi che il nuovo regime di trasmissione telematica dei certificati riguarda i medici dipendenti del servizio sanitario nazionale, i medici convenzionati con il servizio (di medicina generale, specialisti e pediatri di libera scelta), nonché i medici liberi professionisti. Riprendendo quanto detto nella Circ. 11 marzo 2010, n. 1/2010-DFP/DDI, la violazione dell'obbligo di trasmissione in via telematica è sanzionata dalla legge e dagli accordi collettivi per i medici dipendenti del servizio sanitario nazionale e i medici che lavorano in convenzione. Il mancato utilizzo della modalità telematica non è invece specificamente sanzionato per i medici liberi professionisti. A fini di economicità e di efficienza, è comunque auspicabile che l'intero sistema delle certificazioni funzioni in maniera uniforme. Il Dipartimento della digitalizzazione della pubblica amministrazione e le altre Amministrazioni competenti si stanno impegnando per la sua estensione generalizzata e il
processo di distribuzione delle credenziali di accesso al sistema telematico ai medici privati è in corso. Nelle more, i dipendenti pubblici che, in linea e nei limiti di quanto previsto nel comma 1 dell'art. 55-septies del D.Lgs. n. 165 del 2001, si rivolgono ad un medico privato per la certificazione dell'assenza dovranno chiedere al medico il certificato o l'attestato in forma cartacea e lo recapiteranno all'amministrazione secondo le tradizionali modalità. Quindi, sino alla compiuta messa a regime del sistema, le amministrazioni sono tenute ad accettare i certificati e gli attestati medici in forma cartacea provenienti da medici liberi professionisti, sempre che siano rispettate le condizioni previste nel citato art. 55-septies, comma 1. Rimane fermo, naturalmente, che la giustificazione dell'assenza avverrà invece mediante certificazione telematica ogni qual volta i medici privati siano già in possesso delle credenziali di accesso e degli altri strumenti necessari per
l'invio telematico.


2.3. I certificati rilasciati dalle strutture di pronto soccorso e dagli ospedali in caso di ricovero e dimissione.


Nel corso dei lavori della commissione di collaudo sono emerse alcune specifiche criticità legate ai certificati e agli attestati rilasciati dalle strutture ospedaliere o in sede di pronto soccorso o per attestare il ricovero del paziente o prodotti al momento delle dimissioni. I documenti rilasciati in tali occasioni presentano delle particolarità che creano delle criticità nell'applicazione del nuovo modello di trasmissione. Le particolarità sono rinvenibili per i certificati rilasciati dal pronto soccorso nel carattere dell'urgenza proprio della specifica attività, per i certificati di ricovero nell'esigenza di attestare - oltre alla diagnosi - il ricovero del paziente nella struttura e per i certificati di dimissione nella necessità di produrre una relazione al paziente al momento del rilascio dalla struttura. La commissione ha preso atto dell'esistenza di queste criticità per l'applicazione del sistema di trasmissione telematica dei certificati, contestualmente ad altre
problematiche organizzative, ed ha segnalato la necessità di individuare adeguate soluzioni e di attuare un monitoraggio con il concerto delle amministrazioni coinvolte per verificare la funzionalità del servizio. Si chiarisce pertanto che, durante questo periodo di monitoraggio e sino a quando non saranno decise le misure ad hoc da seguire in queste situazioni, per i certificati di ricovero, di dimissione e di pronto soccorso, i medici continueranno ad elaborare certificati in forma cartacea, i dipendenti continueranno a recapitare o consegnare tempestivamente i certificati e gli attestati all'amministrazione di appartenenza e le amministrazioni li accetteranno secondo le tradizionali modalità.



3. Situazioni nelle quali l'amministrazione deve conoscere la diagnosi.

Secondo il processo di trasmissione telematica dei certificati attualmente sviluppato, una volta formato e spedito in formato telematico il certificato da parte del medico, il datore di lavoro riceve l'attestato di malattia. Come chiarito nella Circ. 11 marzo 2010, n. 1/2010-DFP/DDI, l'attestato di malattia consiste nel certificato privo dell'esplicitazione della diagnosi. L'attestato è il documento che di regola viene utilizzato dai lavoratori dei settori pubblico e privato per la giustificazione dell'assenza e l'omissione della diagnosi è finalizzata a tutelare la riservatezza del lavoratore. Come noto, esistono però alcune situazioni particolari in cui il datore ha necessità di conoscere la diagnosi. Per i dipendenti contrattualizzati delle pubbliche amministrazioni ciò accade nelle ipotesi di esenzione dalla decurtazione della retribuzione e dal regime della reperibilità ai fini della visita fiscale. In queste situazioni, l'amministrazione è tenuta ad applicare il regime
generale a meno che non abbia la documentazione che consente di derogarvi ed è innanzi tutto interesse del dipendente che si assenta che l'amministrazione abbia tutti gli atti necessari per applicare in maniera corretta la normativa di riferimento. Senza dilungarsi sul punto, si rinvia alle indicazioni generali già fornite dal Dipartimento della funzione pubblica nella Circ. 17 luglio 2008, n. 7/2008 e nella Circ. 5 settembre 2008, n. 8/2008 e nella Circ. 19 luglio 2010, n. 8, nonché nella nota 15 marzo 2010, n. 2/10/UPPA (tutte reperibili sul sito www.funzionepubblica.it). In tali ipotesi, il medico certificante dovrà procedere ad elaborare il certificato in forma telematica, inserendo sul modello informatico tutti i dati e le informazioni necessari secondo le indicazioni del D.M. 18 dicembre 2009, n. 206, e delle circolari menzionate, utilizzando, se del caso, la finestra delle note, che è un campo libero. Il certificato sarà trasmesso dal medico utilizzando i canali
telematici consueti e l'amministrazione riceverà per via telematica l'attestato. In queste particolari ipotesi il medico dovrà anche provvedere a stampare e consegnare al lavoratore copia del certificato cartaceo che il lavoratore avrà l'onere di far pervenire tempestivamente all'amministrazione secondo le tradizionali modalità (PEC, fax, raccomandata, consegna a mano). Pertanto, secondo questo processo, l'assenza dal servizio del dipendente verrà giustificata comunque mediante la trasmissione del documento informatico, mentre il regime giuridico dell'assenza sarà condizionato dalla ricezione della copia del documento da parte dell'amministrazione. La corrispondenza tra documento cartaceo e certificato telematico potrà essere verificata dall'amministrazione interessata mediante consultazione del sito INPS.



4. La responsabilità specifica per violazione della normativa in materia di trasmissione telematica dei certificati.

Con la Circ. 11 marzo 2010, n. 1/2010-DFP/DDI sono state fornite informazioni relativamente alle sanzioni per l'inosservanza degli obblighi di trasmissione per via telematica dei certificati (par. 6). Rimandando al contenuto della predetta circolare, giova soltanto rammentare che la legge ha introdotto specifiche sanzioni per la violazione delle norme sulla trasmissione telematica. Infatti, l'art. 55-septies, comma 4, del D.Lgs. n. 165 del 2001 stabilisce che "4. L'inosservanza degli obblighi di trasmissione per via telematica della certificazione medica concernente assenze di lavoratori per malattia di cui al comma 2 costituisce illecito disciplinare e, in caso di reiterazione, comporta l'applicazione della sanzione del licenziamento ovvero, per i medici in rapporto convenzionale con le aziende sanitarie locali, della decadenza dalla convenzione, in modo inderogabile dai contratti o accordi collettivi. ". Inoltre, il comma 6 della medesima disposizione configura delle ipotesi di
illecito per il responsabile della struttura in cui il dipendente lavora e il dirigente del servizio affari generali e personale che, in relazione alle proprie competenze, omettono l'osservanza della normativa relativa alle assenze dal servizio per malattia. Le sanzioni applicabili per questa ipotesi sono individuate per relationem con rinvio agli artt. 21 e 55-sexies comma 3 del medesimo decreto.

Anche i contratti e gli accordi collettivi recentemente stipulati sono intervenuti sulla specifica materia. Infatti, il CCNL relativo all'area IV, dirigenza medica e veterinaria, stipulato il 6 maggio 2010, Acc. 6 maggio 2010 prevede la sanzione della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da un minimo di tre giorni fino ad un massimo di sei mesi per il caso di "inosservanza degli obblighi, a lui ascrivibili, in merito alla certificazione medica concernente assenze di lavoratori per malattià'' (art. 8, comma 8) e richiama il contenuto dell'art. 55-septies comma 4 citato tra le fattispecie di illecito che comportano il licenziamento con preavviso.

Inoltre, gli accordi collettivi stipulati ai sensi dell'art. 8 del D.Lgs. n. 502 del 1992 per la disciplina dei rapporti con i medici convenzionati di medicina generale, i pediatri di libera scelta ed i medici specialisti hanno previsto apposite sanzioni per il caso di mancata osservanza degli adempimenti connessi alla trasmissione telematica dei certificati (art. 59-ter dell'ACN 23 marzo 2005, introdotto dall'ACN 27 maggio 2009 per i medici di medicina generale; art. 58-ter dell'ACN del 15 dicembre 2005, introdotto dall'ACN 27 maggio 2009 per i pediatri di libera scelta; art. 28-ter dell'ACN 23 marzo 2005, introdotto dall'ACN 27 maggio 2009 per i medici specialisti, veterinari ed altre professionalità sanitarie).

Ciò premesso, come detto in precedenza (cfr: Premessa), all'esito del collaudo relativo alla funzionalità del sistema la commissione ha segnalato l'esigenza di monitorare il processo di trasmissione telematica, visto che durante i lavori sono emerse delle criticità organizzative soprattutto per alcuni settori ed aree territoriali. L'esistenza di tali criticità, per il superamento delle quali le Amministrazioni interessate lavoreranno durante i prossimi mesi anche utilizzando le evidenze del monitoraggio, rendono allo stato problematici l'emersione e l'accertamento di eventuali responsabilità per la violazione della specifica normativa e, quindi, lo svolgimento dei procedimenti per l'irrogazione delle conseguenti sanzioni. Infatti, la piena applicazione dell'apparato sanzionatorio richiede la definizione di presupposti di azione chiari e di un quadro di operatività certo in mancanza dei quali potrebbe non essere riscontrabile l'elemento della colpevolezza dell'illecito.
Pertanto, fermo restando l'obbligo dei medici di continuare a trasmettere i certificati per via telematica in presenza delle condizioni organizzative e tecniche che lo rendono possibile, per il periodo transitorio, sino al 31 gennaio 2011, durante il quale le più rilevanti criticità dovranno essere affrontate, è opportuno che le Amministrazioni competenti si astengano dalla contestazione degli addebiti specificamente riferiti all'adempimento.

Sarà cura dei Dipartimenti della funzione pubblica, per la digitalizzazione e l'innovazione tecnologica e delle altre Amministrazioni competenti comunicare nel prosieguo ulteriori informazioni in vista della piena messa a regime del sistema.



5. Raccomandazioni finali.

A fini di monitoraggio, si raccomanda alle Amministrazioni che, in qualità di datori di lavoro, ricevono attestati di malattia in forma cartacea al di fuori delle situazioni indicate nella presente circolare di segnalare l'anomalia entro 48 ore dal ricevimento degli stessi, inviando apposita comunicazione alla casella di posta elettronica certificata dell'Azienda di riferimento del medico.


Si invitano le Amministrazioni destinatarie della presente circolare a voler portare a conoscenza il contenuto della stessa ai propri dipendenti.


Si chiede inoltre al Ministero della salute, alle Regioni e Province autonome, alle Aziende sanitarie e agli Ordini professionali di riferimento di volerne dare diffusione presso gli esercenti la professione medica.


Il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione

Renato Brunetta



Circ. 11 marzo 2010, n. 1/2010-DFP/DDI
D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, art. 55-septies
D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, art. 69
D.M. 26 febbraio 2010
D.M. 1° luglio 2010

Denuncia di malattia professionale per via telematica: modalità di acquisizione del certificato medico. Modifica dell'articolo 53 del Testo Unico approvata con Decreto Interministeriale del 30 luglio 2010.

Organo: INAIL - DIREZIONE GENERALE - DIREZIONE CENTRALE PRESTAZIONI
Documento: Circolare n. 36 del 15 settembre 2010.
Oggetto: Denuncia di malattia professionale per via telematica: modalità di acquisizione del certificato medico. Modifica dell'articolo 53 del Testo Unico approvata con Decreto Interministeriale del 30 luglio 2010.

Quadro Normativo
•  D.P.R. n. 1124 del 30 giugno 1965 “Testo Unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali” e successive modifiche ed integrazioni. Art. 53, comma 5.
•  Circolare Inail n. 22 del 2 aprile 1998 : “Articolo 53 del Testo Unico: sanzione amministrativa di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge n. 561/1993. Chiarimenti interpretativi ed applicativi.
•  D.lgs. n. 38 del 23 febbraio 2000, art. 14, comma 1: concernente «Norme in materia di procedure e speditezza dell'azione amministrativa», che prevede che il Consiglio di amministrazione dell'INAIL possa adottare delibere intese a semplificare e a snellire aspetti procedurali, non aventi ad oggetto diritti soggettivi, della disciplina dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali , e che tali delibere siano soggette all'approvazione del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
•  Delibera del Presidente-Commissario Straordinario n. 168 del 7 aprile 2004 : “Acquisizione della denuncia di infortunio per via telematica. Modifica dell'art. 53 del Testo Unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124” .
•  Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 50 dell'8 novembre 2004 : “Integrazione della delibera del Presidente-Commissario straordinario n. 168 del 7 aprile 2004 concernente la modifica dell'art. 53 del Testo Unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.
•  Decreto Interministeriale del 15 luglio 2005 : “Modifica dell'art. 53 del Testo Unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.
•  Circolare Inail n. 44 dell'11 ottobre 2005: Denuncia di infortunio per via telematica: modalità di acquisizione del certificato medico. Modifica dell'articolo 53 del Testo Unico approvata con Decreto Interministeriale del 15 luglio 2005.
•  Legge 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1 co. 1177 : “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)”.
•  Delibera PRES-C.S. n. 42 del 14 aprile 2010: Acquisizione della denuncia di malattia professionale per via telematica. Modifica dell'articolo 53 del Testo Unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124. Decreto Legislativo 23 febbraio 2000, n. 38 – Articolo 14, comma 1.
•  Decreto Interministeriale del 30 luglio 2010 : Approvazione della delibera n.42 del Presidente-Commissario straordinario dell'INAIL del 14 aprile 2010, concernente la modifica dell'articolo 53 del Testo Unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e sulle malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124. (G.U. n. 197 del 24-8-2010).
 
Premessa
Il decreto ministeriale del 30 luglio 2010 1 ha approvato la delibera n. 42 del Presidente-Commissario straordinario dell'INAIL del 14 aprile 2010 che ha modificato l'art. 53, comma 5, del Testo Unico n. 1124/1965, nel senso di seguito precisato.
Nuova Disciplina
La suindicata delibera n. 42/2010 prevede che il datore di lavoro che effettui la denuncia di malattia professionale per via telematica sia esonerato dall'obbligo di inviare il certificato medico, salvo che l'Inail non ne faccia espressa richiesta, qualora tale certificato non sia stato direttamente inviato all'Istituto dal lavoratore o dal medico certificatore. La modifica, in analogia a quanto già previsto per l'invio telematico della denuncia di infortunio 2 e nell'ottica della semplificazione dei rapporti tra Inail e datore di lavoro, mira ad evitare che quest'ultimo sia tenuto ad inviare copia dello stesso certificato medico del quale l'Inail sia già venuto in possesso tramite altra fonte (medici di famiglia, medici ospedalieri o lo stesso lavoratore).
Ai sensi della nuova disposizione pertanto:
• Il datore di lavoro, che abbia tempestivamente provveduto alla trasmissione della denuncia di malattia professionale per via telematica, è sollevato dall'onere dell'invio contestuale del certificato medico
• L'Istituto deve richiedere l'invio del certificato medico al datore di lavoro nelle sole ipotesi in cui non lo abbia già ricevuto dal lavoratore o dal medico certificatore
• Il datore di lavoro, al quale l'Inail faccia pervenire la richiesta specifica del certificato medico, è tenuto a trasmettere tale certificazione ai sensi dell'art. 53, comma 5, del Testo Unico n. 1124/1965, così come modificato dal D.M. 30 luglio 2010 più volte menzionato. In caso di mancato invio restano confermate le disposizioni sanzionatorie di cui al punto 6 della Circolare Inail n. 22/1998, come modificate dalla Legge 27 dicembre 2006 n. 296, art. 1, co. 1177.
 
IL DIRETTORE GENERALE
 
 
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1.D.M. 30 luglio 2010, pubblicato sulla G.U. n. 197 del 24 agosto 2010.
2.D.M. 15 luglio 2005, pubblicato sulla G.U. n. 173 del 27 luglio 2005.