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mercoledì 1 dicembre 2010

L'autovelox regionale ? Il no della Corte Costituzionale





SENTENZA N. 223
ANNO 2010

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
-          Francesco                    AMIRANTE                           Presidente
-          Ugo                             DE SIERVO                             Giudice
-          Paolo                           MADDALENA                              "
-          Alfio                            FINOCCHIARO                            "
-          Alfonso                        QUARANTA                                 "
-          Franco                         GALLO                                          "
-          Luigi                            MAZZELLA                                   "
-          Gaetano                       SILVESTRI                                    "
-          Sabino                         CASSESE                                      "
-          Maria Rita                   SAULLE                                         "
-          Giuseppe                     TESAURO                                     "
-          Paolo Maria                 NAPOLITANO                              "
-          Giuseppe                     FRIGO                                           "
-          Alessandro                  CRISCUOLO                                 "
-          Paolo                           GROSSI                                         "
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale della legge della Regione Campania 22 luglio 2009, n. 10 (Regolamentazione e uso degli apparecchi di misurazione della velocità “autovelox” sulle strade di proprietà regionale), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 1°-6 ottobre 2009, depositato in cancelleria l’8 ottobre 2009 ed iscritto al n. 85 del registro ricorsi 2009.
Visto l’atto di costituzione della Regione Campania;
udito nell’udienza pubblica del 28 aprile 2010 il Giudice relatore Alfio Finocchiaro;
uditi l’avvocato dello Stato Gabriella D’Avanzo per il Presidente del Consiglio dei ministri e l’avvocato Vincenzo Cocozza per la Regione Campania.
Ritenuto in fatto
1. – Con ricorso del 2 ottobre 2009 il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, ha sollevato, in riferimento all’art. 117 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale della legge della Regione Campania 22 luglio 2009, n. 10 (Regolamentazione e uso degli apparecchi di misurazione della velocità “autovelox” sulle strade di proprietà regionale).
Riferisce il ricorrente che la disciplina della circolazione stradale rientra nella competenza statale esclusiva di cui all’art. 117, secondo comma, lettere h) e l), della Costituzione, giacché interviene su temi attinenti alla sicurezza della circolazione stradale, in quanto relativi alla regolamentazione e all’uso di dispositivi destinati all’accertamento delle violazioni dei limiti di velocità stabiliti all’art. 142 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada). Peraltro, detti dispositivi, a norma dell’art. 45, comma 6, del medesimo decreto legislativo, sono soggetti all’approvazione o omologazione da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, secondo le procedure indicate all’art. 192 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada). L’intervento regionale si pone in palese difformità anche rispetto a quanto disposto sia con decreto ministeriale 15 agosto 2007 (Attuazione dell’articolo 3, comma 1, lettera b del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117, recante disposizioni urgenti modificative del codice della strada per incrementare i livelli di sicurezza nella circolazione) – con cui si è data attuazione dell’art. 3, comma 1, lettera b), del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117 (Disposizioni urgenti modificative del codice della strada per incrementare i livelli di sicurezza nella circolazione) – sia con la circolare del 14 agosto 2009 (Direttiva per garantire un’azione coordinata di prevenzione e contrasto dell’eccesso di velocità sulle strade) emanata dal Ministero dell’interno – Dipartimento per la pubblica sicurezza – Servizio di Polizia stradale. le previsioni all’esame rientrano tra i poteri e i compiti degli enti proprietari delle strade, stabiliti dall’art. 14 del citato Nuovo codice della strada.
Ciò premesso in termini generali, secondo l’Avvocatura dello Stato vanno evidenziati, in particolare, due profili di illegittimità costituzionale.
Il primo riguarda l’art. 2, comma 1, della legge regionale secondo il quale, «ai fini del corretto utilizzo, gli apparecchi di misurazione della velocità devono essere impiegati esclusivamente a scopo preventivo e per indurre una maggiore consapevolezza dell’uso dei mezzi di trasporto. Non è consentito l’uso repressivo di tali apparecchi». La disposizione contrasta però con il vigente impianto sanzionatorio stabilito nel Nuovo codice della strada, e risulta lesiva delle prerogative statali, di cui all’art. 117, secondo comma, lettere h) e l), Cost., in quanto – vietando l’uso repressivo degli apparecchi – si prefigge di renderne impossibile l’utilizzo per l’accertamento delle violazioni dei limiti di velocità e per l’applicazione del conseguente sistema sanzionatorio. Sotto tale profilo, la legge regionale disattende l’art. 142, comma 6, del citato Codice, secondo cui «per la determinazione dell’osservanza dei limiti di velocità sono considerate fonti di prova le risultanze delle apparecchiature debitamente omologate»: in tal modo, evidentemente, si individua negli apparecchi uno strumento per la repressione delle violazioni su tutto il territorio nazionale. La previsione regionale, peraltro, si pone in contrasto anche con quanto stabilito all’art. 201, comma 1-bis, lettere e) e f), del citato Codice, che consente la notificazione degli estremi delle violazioni che siano state accertate per mezzo dei dispositivi di rilevamento in parola.
Il secondo profilo di legittimità costituzionale riguarda l’art. 5, recante «disposizioni inerenti la segnaletica», e disciplina la tipologia della segnaletica e la distanza che deve intercorrere tra questa e la postazione di controllo (il comma 2 stabilisce infatti che «tra la segnalazione e l’“autovelox” deve esserci una distanza di quattro chilometri»). Le prescrizioni regionali sono, però, diverse da quelle stabilite all’art. 2, comma 1, del citato decreto del 15 agosto 2007 in materia di tipologia di segnaletica, e contrastano con l’art. 45, comma 1, del Nuovo codice della strada, che stabilisce l’uniformità della segnaletica, dei mezzi di regolazione e controllo e omologazioni su tutto il territorio nazionale. In relazione a quanto precede deve censurarsi l’intervento regionale perché, dettando regole in materie attinenti la sicurezza e la circolazione stradale, contrasta, secondo il ricorrente, con l’art. 117, secondo comma, lettera h), Cost., violando altresì la competenza esclusiva statale in materia di giurisdizione e ordinamento civile e penale, di cui al medesimo art. 117, secondo comma, lettera l).
2. – Con memoria del 27 ottobre 2009, si è costituita la Regione Campania, chiedendo che la questione venga dichiarata inammissibile o infondata. Rileva la difesa regionale che il ricorso dello Stato, in una prima parte, riferendosi all’intera legge regionale, si limita ad affermare la competenza esclusiva dello Stato in materia di sicurezza e a richiamare i parametri normativi che si assumono violati, senza però alcuna analisi del testo, ma solo con un’affermazione apodittica della sua presunta illegittimità per un contrasto con la normativa statale intervenuta in tale settore. Per questa parte, pertanto, il ricorso è sicuramente inammissibile. Le censure mosse dallo Stato non raggiungono, pertanto, il livello di specificità che si richiede ai fini di uno scrutinio di merito, poiché nei motivi di ricorso non vi è neppure una sintetica esposizione delle ragioni per cui le disposizioni contenute nella legge, singolarmente considerate, determinerebbero una lesione delle attribuzioni statali. Nel merito, infatti, ciò che appare immediatamente chiaro (e che rende palesemente infondata l’impugnativa dello Stato), è che la disciplina regionale, soprattutto nella parte dettata dagli articoli specificamente individuati, non è altro che l’assoluta pedissequa riproduzione delle formule legislative statali.
Con riferimento all’art. 2, comma 1, la norma impugnata non ha manifestato in alcun modo la volontà di svuotare di funzione sanzionatoria l’eventuale contestazione dell’eccesso di velocità registrato dagli “autovelox”. Essa ha semplicemente preso atto che l’ordinamento italiano in materia di “autovelox” è ispirato alla esigenza di prevenire le infrazioni al codice della strada più che reprimerle, con la finalità di educare gli automobilisti ad un uso più consapevole dei propri mezzi per tutelare la propria vita e quella degli altri utenti della strada, bene primario dell’intera collettività, come affermato anche dalla giurisprudenza della Suprema Corte (Cass. 26 marzo 2009, n. 7419).
Quanto all’art. 5, la norma riguarda la tipologia della segnaletica e la distanza che deve intercorrere tra questa e la postazione di controllo. Tale norma è pressoché identica rispetto all’art. 2, comma 1, del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117.
3. – Con memoria depositata il 7 aprile 2010, l’Avvocatura dello Stato ha ribadito le proprie ragioni a favore dell’accoglimento della questione.
Ritiene la difesa dello Stato che sia da respingere l’eccezione di genericità del ricorso sollevata dalla resistente, in quanto il ricorso sarebbe sufficientemente specifico, tanto che la Regione Campania ha avuto modo di sviluppare le proprie difese.
Con memoria depositata il 28 aprile 2010 la Regione Campania insiste nel chiedere che il ricorso sia dichiarato inammissibile o infondato.
La difesa regionale sostiene, innanzitutto, che le norme impugnate si riferiscono solo alle strade della Regione Campania e regolano aspetti solo accessori rispetto a quelli attribuiti alla competenza statale in materia di circolazione stradale. Il ricorso sarebbe poi inammissibile perché pretenderebbe di ricomprendere in una generica doglianza un testo con una pluralità di contenuti (localizzazione degli “autovelox”, procedura per il rilascio del parere regionale per la loro collocazione; accorgimenti per la migliore visibilità degli stessi).

Considerato in diritto

1. – Il Presidente del Consiglio dei ministri dubita della legittimità costituzionale della legge della Regione Campania 22 luglio 2009, n. 10 (Regolamentazione e uso degli apparecchi di misurazione della velocità “autovelox” sulle strade di proprietà regionale) per violazione della competenza esclusiva statale di cui all’art. 117, secondo comma, lettere h) e l), della Costituzione, giacché, con riferimento alla lettera h), interviene su temi attinenti alla sicurezza della circolazione stradale, trattandosi della regolamentazione di dispositivi destinati all’accertamento delle violazioni dei limiti di velocità stabiliti all’art. 142 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), mentre, con riferimento alla lettera l), interviene in materia di giurisdizione e ordinamento civile e penale.
A parere del ricorrente, poi, l’art. 2, comma 1, della legge regionale citata, vietando l’uso repressivo degli apparecchi, disattende l’art. 142, comma 6, del d.lgs. n. 285 del 1992 secondo cui «per la determinazione dell’osservanza dei limiti di velocità sono considerate fonti di prova le risultanze delle apparecchiature debitamente omologate»; mentre il successivo art. 5, comma 2, nel disporre che tra la segnalazione e l’“autovelox” deve esserci una distanza di quattro chilometri, contrasta con l’art. 45, comma 1, dello stesso decreto legislativo, che assicura un’uniformità dei mezzi di regolazione e controllo su tutto il territorio nazionale attinenti la sicurezza e la circolazione stradale.
2. – L’eccezione di inammissibilità della questione, sollevata dalla resistente, non può essere accolta.
Secondo la giurisprudenza di questa Corte, deve essere dichiarata inammissibile una questione avente ad oggetto un’intera legge quando le censure adeguatamente motivate riguardino solo singole disposizioni, mentre quella indirizzata all’intero testo normativo si presenti del tutto generica (sentenza n. 94 del 2003). L’inammissibilità deve, invece, essere esclusa quando dal ricorso sia possibile individuare con chiarezza le norme sulle quali si appuntano le singole censure (sentenze n. 59 del 2006 e n. 74 del 2004).
Nel caso di specie, il ricorso statale contiene una motivazione sintetica, ma non generica, della censura rivolta all’intera legge regionale e passa inoltre ad illustrare una serie di specifiche presunte violazioni di norme costituzionali da parte di singoli articoli della legge medesima. Non ricorrono pertanto le condizioni per dichiarare l’inammissibilità della questione.
3. – Nel merito, la questione è fondata.
3.1. – Va, innanzitutto, ribadita la giurisprudenza di questa Corte secondo cui nell’assetto delle competenze legislative derivante dalla riforma del Titolo V della Parte seconda della Costituzione, attuata nel 2001, la disciplina della circolazione stradale è attribuita alla competenza esclusiva dello Stato (sentenza n. 428 del 2004).
Del tutto correttamente, quindi, l’art. 1 del decreto legislativo n. 285 del 1992, recante il Nuovo codice della strada, nell’individuare i «principi generali» della disciplina, esplicitamente dichiara che «la sicurezza delle persone, nella circolazione stradale, rientra tra le finalità primarie di ordine sociale ed economico perseguite dallo Stato».
Né può essere condiviso l’argomento difensivo secondo il quale le norme della legge impugnata si riferirebbero solo alle strade della Regione Campania, dal momento che la sentenza n. 428 del 2004 non distingue, ai fini della competenza esclusiva dello Stato in tema di circolazione stradale, tra strade classificate come statali, regionali o provinciali.
In presenza di tale attribuzione di competenza allo Stato, il ricorso del Presidente del Consiglio, che a tale giurisprudenza fa espresso richiamo per denunciare l’incompetenza della Regione Campania nell’adozione della legge impugnata, merita accoglimento.
Ciò, soprattutto ove si tengano presenti le disposizioni espressamente censurate e precisamente l’art. 2, comma 1, che non consente l’uso repressivo degli apparecchi di misurazione della velocità, ponendosi con ciò in contrasto con la normativa statale (art. 142, comma 6, del d.lgs. n. 285 del 1992), secondo cui «per la determinazione dell’osservanza dei limiti di velocità sono considerati fonti di prova le risultanze delle apparecchiature debitamente omologate»; nonché l’art. 5, comma 2, che dispone che «tra la segnalazione e l’“autovelox” deve esserci una distanza di quattro chilometri», in contrasto con l’art. 142, comma 6-bis, dello stesso decreto legislativo, per il quale le postazioni di controllo sulla rete stradale per il rilevamento della velocità devono essere preventivamente segnalate e ben visibili. Le modalità di impiego sono stabilite dall’art. 2, comma 1, del decreto del Ministro dei trasporti 15 agosto 2007 (Attuazione dell’art. 3, comma 1, lettera b del d.l. 3 agosto 2007, n. 117, recante disposizioni urgenti modificative del codice della strada per incrementare i livelli di sicurezza nella circolazione), ai sensi del quale è necessario che non vi siano tra il segnale e il luogo di effettivo rilevamento intersezioni stradali che comporterebbero la ripetizione del messaggio dopo le stesse, e comunque che non vi sia una distanza superiore a quattro chilometri.
Le norme impugnate e quelle che residuerebbero tendono a sostituirsi alle norme del Nuovo codice della strada aventi lo scopo di indurre gli automobilisti ad un corretto comportamento nella guida, anche al fine di sanzionare il superamento dei limiti di velocità.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l’illegittimità costituzionale della legge della Regione Campania 22 luglio 2009, n. 10 (Regolamentazione e uso degli apparecchi di misurazione della velocità “autovelox” sulle strade di proprietà regionale).
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 giugno 2010.
F.to:
Francesco AMIRANTE, Presidente
Alfio FINOCCHIARO, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 24 giugno 2010.

PEDOFILIA ON LINE: POLIZIA A VIRTUAL GLOBAL TASKFORCE A SIDNEY




 =
(AGI) - Roma, 1 dic. - Oltre 250 delegati di tutto il mondo
accomunati dalla volonta' di contrastare efficacemente lo
sfruttamento sessuale dei bambini on-line hanno dato vita alla
conferenza biennale della Virtual Global Taskforce (VGT) a
Sidney (Australia). La Polizia di Stato italiana e' presente
con i funzionari della Polizia Postale e delle Comunicazioni, i
quali fanno parte dell'alleanza internazionale di 8 agenzie
investigative specializzate le quali, coordinandosi in tutto il
mondo, vogliono affrontare il diffuso crimine dello
sfruttamento sessuale dei minori on-line.
La Polizia delle Comunicazioni ha organizzato, con i
partner della VGT, la conferenza intitolata 'Child Global
Protection in Tomorrow's Virtual World' (La protezione globale
dei minori nel mondo virtuale di domani) a conclusione del
progetto discusso a Roma presso il Polo Tuscolano del
Dipartimento della Pubblica Sicurezza, ove il comitato
direttivo si era riunito lo scorso giugno. Dopo Belfast,
Washington e Vancouver, la quarta conferenza internazionale
della VGT si tiene per la prima volta in Australia ospitata
dalla Polizia Federale Australiana (AFP). Inaugurata dal
ministro dell'Interno Brendan O'Connor alla presenza del Capo
della polizia federale Tony Negus, l'evento e' finalizzato a
realizzare il dialogo di forze dell'ordine, del mondo
accademico e dell'industria, e delle Organizzazioni Non
Governative (ONG) di settore.
Antonio Apruzzese, Direttore del Servizio della Polizia di
Stato specializzato nelle indagini sulla pedofilia on line
afferma: "La partecipazione della Polizia Postale e delle
Comunicazioni alla Virtual Global Taskforce e' la prova della
costante e concreta ricerca di nuove opportunita' offerte dalla
collaborazione internazionale per contrastare, in modo sempre
piu' efficace, i crimini commessi a danno dei minori indifesi
che diventano vittime dei reati di abuso, soprattutto a fini
sessuali".
"Le alleanze internazionali degli investigatori
specializzati - aggiunge il Prefetto Oscar Fioriolli, Direttore
Centrale delle Specialita' della Polizia di Stato - sono
essenziali per raggiungere risultati significativi in tempi
brevissimi, potendo operare in tempo reale in ogni angolo della
rete Internet che non conosce assolutamente confini
geografici".
Neil Gaughan, comandante dall'unita' High Tech Crime della
polizia federale australiana (AFP) e attuale presidente della
VGT, spiega che la conferenza si concentrera' su approcci
innovativi per contrastare lo sfruttamento sessuale di minori
online su scala globale". (AGI)
Com
011017 DIC 10

NNNN
MINORI: POLIZIOTTI A CONVEGNO IN AUSTRALIA CONTRO SFRUTTAMENTO SESSUALE ON LINE =

Roma, 1 dic. (Adnkronos) - La Polizia italiana in Australia per
prendere parte ad un convegno che servira' a mettere a punto una
strategia contro lo sfruttamento sessuale dei bambini on-line. Oltre
250 delegati di tutto il mondo, informa una nota, accomunati dalla
volonta' di contrastare efficacemente lo sfruttamento sessuale dei
bambini on-line hanno dato vita alla conferenza biennale della Virtual
Global Taskforce (Vgt)2 a Sidney (Australia).

La Polizia delle Comunicazioni ha organizzato, con i partner
della VGT, la conferenza intitolata 'Child Global Protection in
Tomorrow's Virtual World' (La protezione globale dei minori nel mondo
virtuale di domani) a conclusione del progetto discusso a Roma presso
il polo Tuscolano del Dipartimento della Pubblica Sicurezza, ove il
comitato direttivo si era riunito lo scorso giugno. (segue)

(Sin/Col/Adnkronos)
01-DIC-10 12:03

NNNN

MINORI: POLIZIOTTI A CONVEGNO IN AUSTRALIA CONTRO SFRUTTAMENTO SESSUALE ON LINE (2) =

(Adnkronos) - Dopo Belfast, Washington e Vancouver, la quarta
conferenza internazionale della Vgt si tiene per la prima volta in
Australia ospitata dalla Polizia Federale Australiana (Afp).
Inaugurata dal ministro dell'Interno Brendan O'Connor alla presenza
del capo della polizia federale Tony Negus, l'evento e' finalizzato a
realizzare il dialogo di forze dell'ordine, del mondo accademico e
dell'industria, e delle Organizzazioni Non Governative (ONG) di
settore.

La conferenza si articola in workshop e tavole rotonde tematiche
sulle principali sfide nel campo delle tecnologie on-line. L'evento
sara' anche l'occasione per delineare nuovi scenari di sfruttamento
criminale delle comunita' virtuali (social networks), soluzioni
tecnologiche possibili fra cui, ad esempio, il programma Child
Exploitation Tracking System (Cets)3. Inoltre si affrontera' il tema
della prevenzione attraverso strategie di istruzione, di formazione
comune e della predisposizione di mirate iniziative normative
internazionali.

(Sin/Col/Adnkronos)
01-DIC-10 12:08

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"A Pisa un master contro la criminalità"


"Poliziotti-prof in ufficio Lezioni di sicurezza stradale"

"Attenzione ai reati spia"

"Piazza gestita in modo irresponsabile"

“I vigili bresciani in aereo, i poliziotti senza benzina”

martedì 30 novembre 2010

FRANCIA:POLIZIA LO COLPISCE CON TASER, MUORE IMMIGRATO




(RIEPILOGO)FRANCIA:POLIZIA LO COLPISCE CON TASER, MUORE IMMIGRATO =
(AGI/AFP) - Parigi, 30 nov. - Un immigrato e' morto in un
tafferuglio con la polizia nel quartiere parigino di Colombes
dopo essere stato colpito almeno due volte con il Taser, la
pistola elettrica in dotazione agli agenti.
L'uomo, un 38enne proveniente dal Mali privo del permesso
di soggiorno, ha aggredito con un martello i poliziotti,
intervenuti per sedare una rissa. Quattro agenti sono rimasti
feriti. "Dalle informazioni preliminari in nostro possesso
sembra che, di fronte all'aggressione e alla violenza di quella
persona, gli agenti siano stati obbligati a usare la pistola
elettrica", ha riferito il ministro dell'Interno francese,
Brice Hortefeux. Le cause della morte dell'uomo, "restano
ancora da appurare", ha sottolineato un portavoce della polizia
del quartiere parigino di Colombes, secondo il quale gli agenti
hanno utilizzato per due volte il Taser. Un testimone ha invece
parlato di almeno tre scariche elettriche, una delle quali
sparata mentre l'uomo era gia' a terra.
La morte dell'immigrato ha riacceso la polemica in Francia
sull'uso della pistola elettrica che, secondo le associazioni
che difendono i diritti umani, puo' essere letale in caso di
uso improprio. L'opposizione ha chiesto l'apertura di
un'inchiesta nazionale sull'uso della pistola elettrica.
La ditta produttrice del Taser continua a sostenere che si
tratta di un dispositivo sicuro: il responsabile della societa'
in Francia, Antoine di Zazzo, ha commentato la morte
dell'immigrato sottolineando che "soltanto l'autopsia sara' in
grado di dire se la nostra pistola ne sia responsabile". "A
oggi, in tutto il mondo, il Taser non ha mai ucciso nessuno",
ha avvertito di Zazzo. Ma in Canada, Australia e Stati Uniti
sono in corso indagini su morti 'sospette' che potrebbero
essere ricollegabili all'uso della pistola elettrica. (AGI)
Rm2
301930 NOV 10

NNNN

Danni da fumo passivo nella casa circondariale.


 

179° e 180° corso All.Agenti, circolare inizio corsi

UNIVERSITA':SILP-CGIL, PER GOVERNO E'SOLO ORDINE PUBBLICO - FORZE POLIZIA SUPPLISCONO MANCANZE POLITICA



(ANSA) - ROMA, 30 NOV - ''La conoscenza, assieme alla
legalità, è una delle più importanti infrastrutture immateriali
di un paese, per questo la riforma dell'università andrebbe
discussa con gli studenti, i professori, i ricercatori, i
rettori, il sindacato e le imprese. Il governo ha preferito,
invece, farne solo una questione di maggioranza parlamentare e
di ordine pubblico''. Lo ha dichiarato il segretario generale
Silp Cgil, Claudio
Giardullo secondo il quale''ancora una volta
le Forze di polizia suppliscono alle mancanze della politica''.
''Gli operatori di polizia - aggiunge - hanno fatto il loro
dovere garantendo in tutt'Italia il diritto di manifestare e il
diritto alla sicurezza dei cittadini e delle istituzioni. Non ci
sembra che il Governo abbia fatto la sua di parte, in un
versante, quello della conoscenza, decisivo per il futuro dei
giovani e lo sviluppo del Paese''.

AU
30-NOV-10 18:43 NNNN

Ministero dello sviluppo economico D.Dirett. 9-11-2010 Autorizzazione al rilascio di certificazione CE sugli ascensori secondo la direttiva 95/16/CE all'organismo Scec. E S. S.r.l., in Roma. Pubblicato, per estratto, nella Gazz. Uff. 27 novembre 2010, n. 278.



D.Dirett. 9 novembre 2010 (1).

Autorizzazione al rilascio di certificazione CE sugli ascensori secondo
la direttiva 95/16/CE all'organismo Scec. E S. S.r.l., in Roma. (2)

(1) Pubblicato, per estratto, nella Gazz. Uff. 27 novembre 2010, n. 278.

(2) Emanato dal Ministero dello sviluppo economico.



[Estratto del decreto]

Con decreto del direttore generale per il mercato, la concorrenza, il
consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica del 9 novembre 2010;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162;

Vista altresì la direttiva del Ministro delle attività produttive del
19 dicembre 2002, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 2 aprile
2003, n. 77;

Esaminata la domanda del 20 maggio 2010 e la relativa documentazione
presentata; l'Organismo sotto indicato, e autorizzato ad emettere
certificazione CE secondo gli allegati alla direttiva 95/16/CE
elencati:

SCEC. E S. S.r.l. con sede legale in Piazza Ugo da Como, 10, scala O
int. 1 - 00199 Roma;

Allegato V: Esame CE del tipo (Modulo B);

Allegato VI: Esame finale;

Allegato X: Verifica di unico prodotto (Modulo G);

L'autorizzazione ha la durata di tre anni decorrenti dal giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente estratto di decreto.

Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca Nota 24-11-2010 n. 8564 Olimpiadi della lingua italiana 2010/2011 - Quarta edizione. Emanata dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, Dipartimento per l'istruzione, Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e per l'autonomia scolastica, Uff. II.






Nota 24 novembre 2010, n. 8564 (1).

Olimpiadi della lingua italiana 2010/2011 - Quarta edizione.

(1) Emanata dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, Dipartimento per l'istruzione, Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e per l'autonomia scolastica, Uff. II.



Ai
   

Direttori generali degli uffici scolastici regionali
     

Loro sedi

Al
   

Sovrintendente agli studi per la regione autonoma della Valle d’Aosta

Al
   

Sovrintendente scolastico per la provincia autonoma di Bolzano

Al
   

Sovrintendente scolastico per la provincia autonoma di Trento

All’
   

Intendente scolastico per le scuole delle località ladine di Bolzano

All’
   

Intendente scolastico per la scuola in lingua tedesca di Bolzano
   



L’IISS “F. D’Ovidio” di Larino, sotto il patrocinio della Regione Molise e del Comune di Larino promuove per l’anno scolastico 2010/2011 le “Olimpiadi della Lingua Italiana” 4^ edizione. L’iniziativa è inserita nell’albo delle eccellenze del MIUR (Circ. 6 settembre 2010, n. 77).

La partecipazione è aperta a tutte le ultime classi delle scuole primarie, secondarie di primo grado e agli studenti del secondo anno delle secondarie di secondo grado e da quest’anno anche alle scuole italiane all’estero.

Scadenza per la presentazione della domanda di adesione: 22 dicembre 2010.

Le prove eliminatorie avranno luogo on line presso ciascuna scuola nella seconda

metà del mese di febbraio 2011.

In allegato il bando.

Per informazioni:

Segreteria organizzativa Olimpiadi della Lingua Italiana

c/o IISS “F. D’Ovidio”, Larino

tel.: 0874/822048 begin_of_the_skype_highlighting              0874/822048      end_of_the_skype_highlighting oppure 822167;

fax: 0874/833664

e-mail: francesco.dovidio@inwind.it

Prof.ssa Lucia Vitiello - Prof.ssa Immacolata Giacomodonato - Sig.ra Irma Buccino - Sig. Alessandro Patuto.

Informazioni sulle prove saranno pubblicate sul sito web delle Olimpiadi:

http://www.leolimpiadidellalinguaitaliana.it

o sul sito web della Scuola:

http://www.istitutodovidio.it


Il Dirigente

Antonio Lo Bello



Allegato


GISCEL Molise


IISS "F. D'Ovidio" (Larino) Centro Linguistico dell'Università degli Studi del Molise


Molise Dati SpA


Patrocinio del Comune di Larino

Patrocinio della Regione Molise

Sponsor delle Olimpiadi WIND


Olimpiadi della Lingua Italiana


4a Edizione 2010 - 2011


Art. 1

Indizione e date di svolgimento delle prove.


Per l'anno scolastico 2010-2011 sono indette le Olimpiadi della lingua italiana 4a edizione.

Le Olimpiadi si articoleranno in eliminatorie, semifinali e finali.

Tutte le prove verteranno sulla lingua italiana (cfr. oltre Art. 15 - Tipologia delle prove).

Le prove eliminatorie si svolgeranno on line nella prima quindicina di marzo

del 2011.

Le semifinali si svolgeranno l'8 aprile 2011 a Larino (CB), alle ore 17,30, presso l'IISS "F. D'Ovidio".

Le finali e la premiazione si svolgeranno il 9 aprile 2011 a Larino (CB),

alle ore 10,00, presso il Cinema Teatro Risorgimento.

Nella serata dell'8 aprile infine verrà assegnato un premio speciale, Wind veloci come il vento, riservato agli studenti del biennio superiore che vorranno iscriversi (art. 17 - Regolamento del premio Wind).


Art. 2

Finalità.


Le Olimpiadi della Lingua Italiana intendono rilanciare in maniera anche giocosa l'importanza della riflessione sulla lingua in tutti gli ordini della scuola. L'iniziativa mira a richiamare l'attenzione:

- sulla rilevanza della conoscenza della grammatica ai fini di un uso corretto della lingua e di un potenziamento delle competenze di lettura;

- sul suo statuto di sapere di per sé formativo e in grado di sviluppare e affinare la capacità di analisi e di risoluzione dei problemi.


Art. 3

Enti promotori.


Le Olimpiadi della lingua italiana 4a edizione sono promosse dal gruppo GISCEL Molise (formato da docenti di scuola e universitari attivi nel campo dell'Educazione Linguistica e legato alla Società di Linguistica Italiana) e dall'IISS "F. D'Ovidio" di Larino, sotto il patrocinio della Regione Molise e del Comune di Larino, con il supporto tecnologico della Molise Dati SpA e con la collaborazione del Centro Linguistico di Ateneo dell'Università degli Studi del Molise.


Art. 4

Comitato scientifico, Comitato organizzatore, Giuria.


Per la realizzazione delle Olimpiadi della lingua italiana 4a edizione sono costituiti un Comitato scientifico e un Comitato organizzatore, presieduti rispettivamente dalla prof.ssa Giuliana Fiorentino e dal Dirigente dell'IISS "F. D'Ovidio", prof. Paolo Antonio Santella.

Il Comitato scientifico delle Olimpiadi della lingua italiana 4a edizione è composto come segue:

Presidente: Giuliana Fiorentino (Università del Molise)

Componenti:

Annamaria Cacchione (Università del Molise)

Marina Cecchini (Giscel Campania)

Dario Corno (Università del Piemonte Orientale)

Annarosa Costantini (Giscel Molise)

Giuliana De Simone (Giscel Molise)

Alfredo Di Vizio (Giscel Campania)

Elisabetta Himmel (Liceo scientifico "Galileo Galilei", Napoli)

Ilenia Serena Perna (Università del Molise)

Michele Prandi (Università di Genova)

Lucia Vitiello (Giscel Molise).

Il Comitato organizzatore delle Olimpiadi della lingua italiana 4a edizione è composto come segue:

Presidente: Paolo Antonio Santella, Dirigente Scolastico IISS "F. D'Ovidio" Larino

Componenti:

M. Grazia Armento (IISS "F. D'Ovidio", Larino)

Irma Buccino (IISS "F. D'Ovidio", Larino)

Monica Di Vito (IISS "F. D'Ovidio" Larino)

Immacolata Giacomodonato (IISS "F. D'Ovidio", Larino)

Angelo Iannaccio (Molise Dati SpA, Campobasso)

Giuseppina Narducci (Molise Dati SpA, Campobasso)

Alessandro Patuto (IISS "F. D'Ovidio", Larino)

Franca Rinaldi (IISS "F. D'Ovidio", Larino)

M. Rosaria Russo (IISS "F. D'Ovidio", Larino)

Lucia Vitiello (IISS "F. D'Ovidio", Larino)

Fabrizio Zeoli (webmaster "F. D'Ovidio", Larino)

La Giuria sarà composta da cinque membri, che verranno individuati nel gruppo del CS, e sarà presieduta dalla prof.ssa Fiorentino.


Art. 5

Informazioni.


Informazioni sugli aspetti organizzativi e sulle prove si potranno richiedere alla segreteria organizzativa delle Olimpiadi:

Segreteria organizzativa Olimpiadi della Lingua Italiana

c/o IISS "F. D'Ovidio", Larino

tel.: 0874/822048 begin_of_the_skype_highlighting              0874/822048      end_of_the_skype_highlighting oppure 822167;

fax: 0874/833664;

e-mail: francesco.dovidio@inwind.it

prof.ssa Lucia Vitiello - prof.ssa Immacolata Giacomodonato - Sig.ra Irma Buccino - Sig. Alessandro Patuto.

Informazioni sulle prove saranno pubblicate sul sito web delle Olimpiadi:

http://www.leolimpiadidellalinguaitaliana.it

o sul sito web della Scuola:

http://www.istitutodovidio.it

Le spese per il trasferimento a Larino sono a totale carico delle scuole partecipanti.


Art. 6

Partecipazione.


Le Olimpiadi della Lingua Italiana sono aperte a tutte le scuole italiane e da quest'anno anche alle scuole italiane all'estero. Possono partecipare le classi terminali delle scuole primarie e secondarie di primo grado e gli studenti del secondo anno delle secondarie di secondo grado.

Ogni scuola può partecipare con una sola squadra; gli istituti comprensivi ed omnicomprensivi possono partecipare con una squadra per ciascun ordine (rispettivamente primaria e secondaria di primo grado; primaria, secondaria di primo grado e secondaria di secondo grado).

Ciascuna squadra dovrà essere formata da 5 (cinque) studenti di classi diverse. Qualora un componente della squadra fosse impossibilitato a partecipare per malattia o altri seri motivi, può essere sostituito. La scuola partecipante è tenuta a comunicare tempestivamente alla Scuola organizzatrice la sostituzione, a pena di esclusione.


Art. 7

Restrizioni per la Scuola organizzatrice e per le scuole di titolarità dei componenti del CS e del CO.


Alla Scuola organizzatrice e alle Scuole di titolarità dei docenti facenti parte del CS e del CO è consentita la partecipazione alle Olimpiadi della lingua italiana; tuttavia, perché sia garantita la più assoluta trasparenza, gli studenti provenienti da tali Scuole non concorreranno per il conseguimento dei premi stabiliti. Sarà redatta per gli stessi studenti una graduatoria a sé stante, che consentirà, comunque, di ottenere menzioni d'onore, attestati di partecipazione e, ove ne sussistesse la possibilità, premi, secondo quanto il CO e il CS stabiliranno.


Art. 8

Requisiti tecnici per la partecipazione alle eliminatorie.


Le prove eliminatorie si svolgeranno on line; pertanto si dettagliano di seguito le specifiche tecniche per l'accesso alla piattaforma Net-learning della Molise Dati SpA che sarà utilizzata per la somministrazione delle prove:

Web browser:

- Microsoft Internet Explorer versioni 6.x o 7.x

- Mozilla Firefox 3.x e successive

- Apple Safari 3.1.2 e successive

Sistema operativo:

- Microsoft Windows XP/Vista/7 o Seven

- Apple Mac OS X 10.4.x (Tiger) e successive

Connettività:

Collegamento a larga banda di tipo ADSL o comparabile.


Art. 9

Iscrizione.


Le scuole che intendono partecipare alle Olimpiadi della Lingua Italiana 4a edizione devono inoltrare la loro richiesta di iscrizione entro e non oltre il 22 dicembre 2010 ore 12.00, compilando on line in ogni sua parte l'apposito form del Modulo Richiesta Iscrizione 2010-2011 reperibile sul sito www.leolimpiadidellalinguaitaliana.it.


Art. 10

Ammissione.


Saranno ammesse a partecipare alle Olimpiadi della Lingua Italiana 4a edizione le prime 80 scuole che si iscriveranno per ogni ordine; farà fede la data di iscrizione e, se necessario, anche l'ora.

La scuola organizzatrice pubblicherà, entro il 10 gennaio 2011, sul sito delle Olimpiadi, l'elenco delle scuole ammesse a partecipare.

A parziale sostegno delle spese di organizzazione, le scuole ammesse sono tenute a versare un contributo di euro 50,00 entro e non oltre il 15 gennaio 2011.

Gli istituti comprensivi e omnicomprensivi che partecipino con squadre dei diversi ordini (rispettivamente primaria e secondaria di primo grado; primaria, secondaria di primo grado e secondaria di secondo grado) dovranno versare euro 50,00 per ciascuna delle squadre partecipanti. La quota di partecipazione dovrà essere versata mediante: CCP n. 10906865, intestato a: IISS “F. D'Ovidio” Via Marra, snc. 86035 Larino.

Causale del versamento: Olimpiadi della lingua italiana 2010-2011.

Entro il 25 gennaio 2011 le scuole ammesse invieranno alla Scuola organizzatrice l'elenco degli studenti che costituiscono la squadra, compilando il Modulo Elenco Studenti 2011 scaricabile dal sito delle Olimpiadi. L'elenco delle scuole effettivamente partecipanti verrà pubblicato entro il 30 gennaio 2011, sul sito delle Olimpiadi.

Non saranno ammesse a partecipare le scuole che non avranno trasmesso entro il 15 gennaio 2011 la copia del bollettino attestante l'avvenuto versamento o che non avranno inviato entro il 25 gennaio 2011 l'elenco degli studenti partecipanti.


Art. 11

Eliminatorie.


Le eliminatorie consisteranno in test di circa 80 item che gli studenti partecipanti svolgeranno individualmente in interazione con la piattaforma Net-learning resa disponibile dalla Molise Dati SpA.

I punteggi ottenuti dai singoli componenti di ciascuna squadra saranno sommati; la media determinerà il punteggio della squadra. Sulla base del punteggio ottenuto dalle singole squadre verrà formulata una graduatoria. Le prime 10 squadre di ciascun ordine di scuola si confronteranno in diretta nelle semifinali.

Entro il 5 febbraio 2011 la scuola organizzatrice farà conoscere le modalità di accesso alla piattaforma comprese le credenziali di cui ciascuno studente ha bisogno.

Per consentire ai partecipanti di sperimentare l'interazione con la piattaforma Net-learning, entro il 15 febbraio 2011 avrà luogo una simulazione, previa comunicazione alle scuole delle informazioni necessarie. Le eliminatorie on line avranno luogo entro la fine di febbraio 2011.

Entro il 10 marzo 2011 verrà pubblicato sul sito www.leolimpiadidellalinguaitaliana.it l'elenco dei partecipanti alle semifinali.


Art. 12

Semifinali.


Le semifinali consisteranno in test di circa 80 item che gli studenti partecipanti svolgeranno individualmente in forma scritta.

I punteggi ottenuti dai singoli componenti di ciascuna squadra saranno sommati; la media determinerà il punteggio della squadra. Sulla base del punteggio ottenuto dalle singole squadre verrà formulata una graduatoria. Le prime 3 (tre) squadre di ciascun ordine di scuola si confronteranno in diretta nelle finali.

Le semifinali avranno luogo l'8 aprile 2011 a Larino (CB), presso l'IISS "F. D'Ovidio", a partire dalle ore 17,30.


Art. 13

Finali.


Le finali consisteranno in domande a risposta aperta a cui ciascuna delle tre squadre finaliste risponderà in un tempo dato.

La squadra che avrà riportato il punteggio più alto vincerà (una squadra per ogni ordine di scuola).

Le finali avranno luogo il 9 aprile 2011 a Larino (CB), presso il Cinema Teatro Risorgimento, a partire dalle ore 10,00.


Art. 14

Premiazione.


Per le tre squadre vincitrici (una per ogni ordine di scuola) e per quelle finaliste sono previsti premi. Per tutte le squadre sono previsti attestati di partecipazione.

La proclamazione della squadra vincitrice per ciascun ordine di scuola e le premiazioni avranno luogo nella mattinata del 9 aprile 2011, presso il Cinema Teatro Risorgimento, subito dopo la conclusione delle finali.


Art. 15

Tipologia delle prove.


Le prove delle eliminatorie saranno, per l'edizione 2010-2011, esercizi delle tipologie rese disponibili dalla piattaforma net learning: quesiti a scelta multipla (una o più risposte da un set di alternative); cloze multiscelta (riempimento di spazi vuoti selezionando la risposta da un menù a tendina); cloze a risposta breve (riempimento di spazi vuoti digitando la risposta con o senza aiuto); quesiti a corrispondenza (abbinamento di elementi raggruppati a sinistra con elementi raggruppati a destra in un menù a tendina). Le tipologie saranno presenti anche nella simulazione di cui all'art. 11.

Le prove delle semifinali saranno test scritti del tipo a risposta multipla.

I test delle finali saranno domande a risposta aperta e giochi linguistici.

Tali domande saranno presentate in forma scritta su maxischermo; alle squadre partecipanti verrà chiesto di consegnare i fogli su cui avranno appuntato via via la risposta a ciascun quesito; la giuria leggerà la risposta fornita da ciascuna squadra e attribuirà il punteggio.


Art. 16

Contenuti delle prove.


In tutte le prove verranno indagate le seguenti aree della grammatica: morfologia, sintassi, morfologia lessicale, semantica lessicale. Sono inoltre previsti quesiti sulla testualità e giochi linguistici. Tali argomenti sono riportati nell'Allegato A), che segue.

Gli argomenti su cui vertono le prove si ripetono in parte nei tre ordini di scuola ma con un grado di complessità crescente (ad esempio, se nelle prove della scuola primaria verranno evitati i casi problematici questi potranno essere introdotti nelle prove dei due ordini successivi).

Gli esercizi proposti fanno uso soprattutto di materiali originali e naturali, attinti alla stampa, a Internet, ad opere letterarie, al parlato televisivo o radiofonico.

I quesiti delle finali oltre a vertere sugli argomenti indicati nella lista che segue riguarderanno anche aspetti relativi alla variabilità linguistica, all'appropriatezza pragmatica e all'uso della lingua in diversi contesti e in relazione a diversi registri.

Si ricorda che, visitando il sito delle Olimpiadi (http://www.leolimpiadidellalinguaitaliana.it) o quello della Scuola organizzatrice (http://www.istitutodovidio.it), è possibile reperire e scaricare le prove proposte nelle precedenti edizioni.


Art. 17

Regolamento prova Wind, veloci come il vento.


La gara è riservata agli studenti delle scuole superiori che già partecipano alle semifinali e si svolgerà l'8 aprile 2010 alle ore 19 presso la scuola di Larino che già ospita le semifinali. La prova dura 30 minuti. La partecipazione è individuale.

Gli studenti interessati potranno iscriversi alla gara all'arrivo a Larino indicando il loro nominativo e scuola di appartenenza, nonché il numero di telefono da cui invieranno l'SMS in modo da essere individuati poi come autori del messaggio. Agli studenti verrà consegnato un testo sorteggiato al momento tra più prove. Gli allievi dovranno riassumerlo e inviare la sintesi via SMS ad un numero che verrà indicato quella mattina. Il numero verrà sorteggiato al momento tra diversi gestori (TIM, WIND, VODAFONE, TRE) onde non avvantaggiare nessun numero di partenza.

Il comitato scientifico delle Olimpiadi correggerà i primi 25 SMS pervenuti e individuerà un vincitore a cui verrà regalato in premio un telefono cellulare, messo a disposizione dalla Wind.



Allegato A


Elenco degli argomenti su cui verteranno le prove


5a classe della scuola primaria


1.1. Morfologia: distinzione tra parole variabili e invariabili.

1.2. Morfologia: riconoscimento delle principali parti del discorso.

1.3. Morfologia: riconoscimento e formazione di tempi e modi verbali.

1.4. Morfologia lessicale: riconoscimento delle parti del discorso a cui appartengono i componenti di parole composte: es. cassapanca Nome + Nome; giallorossi Aggettivo + Aggettivo, apriscatole Verbo + Nome.

1.5. Morfologia lessicale: riconoscimento di prefissi e suffissi di derivazione, e del significato di alcuni tra i più frequenti: es. arcistufo arci- prefisso con valore superlativo, megaraduno mega- prefisso che significa “molto grande”, bellezza - ezza suffisso che forma nomi astratti di qualità da aggettivi).

1.6. Morfologia lessicale: riconoscimento della trasformazione delle parti del discorso in alcune derivazioni: es. bello aggettivo - bellezza nome; esercitare verbo - esercitazione nome.

1.7. Sintassi: riconoscimento della concordanza tra parole variabili in sintagmi (aggettivo + nome) e nella frase semplice (soggetto e verbo) es. i miei amici; Le bambine sono uscite; il gatto è buono.

1.8. Sintassi: distinzione tra essere usato come verbo ausiliare e essere usato come copula: es. Mario è arrivato a casa; Mario è un maestro di musica.

1.9. Sintassi: distinzione tra avere usato come verbo ausiliare e avere usato come verbo principale: es. Mario ha mangiato al ristorante, Mario ha due sorelle.

1.10. Sintassi: individuazione del soggetto esplicito in frasi semplici: es. Al mare arrivano turisti da ogni nazione europea.

1.11. Sintassi: trasformazioni grammaticali implicate nel passaggio dal discorso diretto al discorso riportato o indiretto.

1.12. Semantica lessicale: individuazione di relazioni di significato tra parole in contesto: sinonimia (alzare / levare, viso / volto, cattivo / malvagio), antonimia (alto / basso, vivo / morto), iponimia e iperonimia (ciclamino / fiore, coltello / posata).

1.13. Giochi linguistici (cambio, scarto, zeppa, acrostico, limerick, cruciverba, rebus).


3a classe della Scuola secondaria di primo grado


2.1. Morfologia: riconoscimento delle principali parti del discorso.

2.2. Morfologia: distinzione tra forme omografe che appartengono a classi di parole diverse e realizzano funzioni grammaticali diverse: es. la (articolo) bambina è guarita, la (pronome personale) vedrò domani; credi che (congiunzione) si debba uscire? La casa che (pronome relativo) ho comprato è da ristrutturare.

2.3. Morfologia: distinzione del valore aggettivale o pronominale di alcune classi di parole e del valore aggettivale o avverbiale dei quantificatori molto, tanto, troppo, poco: es. Questa (aggettivo) penna è di Mario, quella (pronome) è mia (pronome); Ho mangiato molte (aggettivo) caramelle, Ho mangiato molto (avverbio).

2.4. Sintassi: individuazione del soggetto di frasi implicite es. Maria è contenta di arrivare a casa.

2.5. Sintassi: individuazione del complemento oggetto diretto.

2.6. Sintassi: individuazione nella frase semplice di complementi (o espansioni) obbligatori e facoltativi: es. Mario (soggetto, espansione obbligatoria) cammina nel parco (complemento facoltativo) con il suo cane (complemento facoltativo) ogni pomeriggio (complemento facoltativo).

2.7. Sintassi: riconoscimento del valore attributivo o predicativo degli aggettivi: es. la buona (attributivo) notizia si è diffusa; Maria è bella (predicativo).

2.8. Sintassi: distinzione tra uso di essere come copula e come verbo ausiliare (anche nella diatesi passiva o nei costrutti impersonali) o come verbo lessicale: es. Maria è una nostra alunna (copula), Maria è arrivata a casa (ausiliare), Maria è stata assunta ieri (ausiliare passivo), Si è parlato a lungo del disastro aereo (ausiliare in verbo impersonale), Il libro è di Maria (verbo lessicale); Maria è a casa (verbo lessicale).

2.9. Sintassi: uso del congiuntivo nella subordinazione: es. Credo che sia meglio andare; suppongo tu debba partire.

2.10. Sintassi: riconoscimento e manipolazione della forma attiva e passiva del verbo.

2.11. Sintassi: trasformazioni grammaticali implicate nel passaggio dal discorso diretto al discorso riportato o indiretto.

2.12. Sintassi e semantica: distinzione dei diversi valori semantici di una congiunzione subordinante: es. mi chiedo se (interrogativa indiretta) tu sia felice; se (ipotetica) arriverò in tempo prenderò un caffè.

2.13. Semantica lessicale: individuazione di relazioni di significato tra parole in contesto: sinonimia (alzare / levare, viso / volto, cattivo / malvagio), antonimia (alto / basso, vivo / morto), iponimia e iperonimia (ciclamino / fiore, coltello / posata); polisemia.

2.14 Giochi linguistici (cambio, scarto, zeppa, acrostico, limerick, cruciverba, rebus).

2.15 Figure del significato (metafore, similitudini, iperbole, perifrasi, ecc.).


2a classe della Scuola secondaria di secondo grado


3.1. Morfologia lessicale: riconoscimento delle catene di derivazione: es. centro - centrale - centralizzare Nome - Aggettivo - Verbo.

3.2. Sintassi: riconoscimento del gruppo nominale (sintagma) nelle diverse funzioni sintattiche: es. gruppo del soggetto: Mario (sintagma nominale costituito dal solo nome) è stanco; Mario, il mio migliore amico, (sintagma nominale con apposizione e attributi) è stanco; Mario, che ha camminato tutta la mattina, (sintagma nominale con subordinata relativa) è stanco; La casa di Giovanni (sintagma nominale con complemento di specificazione) è accogliente; es. gruppo dell'oggetto: Ho incontrato Mario (sintagma nominale costituito dal solo nome); Ho incontrato Mario, il mio migliore amico, (sintagma nominale con apposizione e attributi), Ho incontrato Mario, che mi ha salutato calorosamente (sintagma nominale con subordinata relativa), Ho visitato la casa di Giovanni (sintagma nominale con complemento di specificazione).

3.3. Sintassi: riconoscimento del soggetto in frasi complesse contenenti una o più subordinate esplicite e implicite: es. In italiano gli aggettivi si accordano in genere e numero con il nome / a cui (soggetto sottinteso uguale alla frase precedente) si riferiscono, / così come avviene (verbo impersonale) nelle lingue romanze. / Tale accordo è obbligatoriamente marcato sia sugli aggettivi attributivi sia su quelli predicativi.

3.4. Sintassi: riconoscimento dei complementi predicativi del soggetto e dell'oggetto: es. Mario è stato eletto preside per un triennio; Mario ha ritenuto Giovanni colpevole del furto.

3.5. Sintassi: discriminazione tra forme omografe che rimandano a più funzioni grammaticali: es. Mentre (congiunzione subordinante temporale) uscivo di casa squillò il telefono; se si accorciano troppo, si può essere colpiti da malattie degenerative, mentre (congiunzione coordinante avversativa), se diventano troppo lunghi, può insorgere il cancro.

3.5. Sintassi: discriminazione tra i diversi valori del si in italiano (Si vendono auto usate; Maria e Paolo si amano; Mario si lava le mani; ecc.).

3.6. Sintassi: riconoscimento del valore frasale sotteso ai nomi d'azione e individuazione dei complementi da essi retti: es. Tutti hanno apprezzato l'esecuzione (nome deverbale, nome di azione) della sonata di Bach (complemento oggetto di esecuzione) di Pollini (soggetto di esecuzione) = Tutti hanno apprezzato come Pollini ha eseguito la sonata di Bach.

3.7. Sintassi: discriminazione tra uso aggettivale o verbale nei participi italiani e delle reggenze preposizionali implicate: es. sono deciso a darti guerra vs ho deciso di darti guerra.

3.9. Sintassi: discriminazione tra funzione restrittiva e funzione appositiva di una proposizione relativa: es. Il ragazzo che è appena entrato è mio fratello vs. Mario, che è un medico, ha cercato subito di rendersi utile.

3.10. Sintassi: Ricostruzione di catene anaforiche e individuazione dell'antecedente di una ripresa anaforica: es. Moltissimo tempo fa, quando si filava ancora la lana, nelle campagne vivevano due poveri contadini, marito e moglie. Sebbene (soggetto sottinteso, anafora zero) fossero molto poveri, (soggetto sottinteso, anafora zero) desideravano moltissimo d'avere un figlio.

3.11. Sintassi: discriminazione tra le diverse forme di sostituenti nelle catene di referenza (iperonimi, sinonimi, pronomi, particelle avverbiali).

3.12. Sintassi: individuazione / esplicitazione della variazione del grado di certezza di un'asserzione legata all'uso dei modi verbali: es. Penso di arrivare alle otto; penserei di arrivare alle otto.

3.13. Sintassi: trasformazioni grammaticali implicate nel passaggio dal discorso diretto al discorso riportato o indiretto.

3.14. Sintassi: trasformazioni grammaticali implicate nella variazione del tempo verbale della proposizione reggente: es. penso che non arriverai in tempo; pensavo che non saresti arrivato in tempo.

3.15. Sintassi e semantica: valori semantici e aspettuali dei tempi verbali: es. imperfetto di cortesia (in luogo del condizionale presente): es. volevo aggiungere un'ultima riflessione / vorrei aggiungere un'ultima riflessione.

3.16. Semantica lessicale: individuazione di relazioni di significato tra parole in contesto: sinonimia (alzare / levare, viso / volto, cattivo / malvagio), antonimia (alto / basso, vivo / morto), iponimia e iperonimia (ciclamino / fiore, coltello / posata); polisemia.

3.17. Testualità: riorganizzazione della coerenza testuale di un testo segmentato e scomposto.

3.18 Giochi linguistici (cambio, scarto, zeppa, acrostico, limerick, cruciverba, rebus).

3.19 Figure del significato (metafore, similitudini, iperbole, perifrasi, ecc.).



Allegato B


Memorandum "Le Olimpiadi della lingua italiana"

4a Edizione 2010-2011


22 dicembre 2010
   

Scadenza domanda di iscrizione

10 gennaio 2011
   

Pubblicazione elenco scuole ammesse a partecipare

15 gennaio 2011
   

Termine per il pagamento del contributo di euro 50,00

25 gennaio 2011
   

Termine ultimo invio modulo elenco studenti

30 gennaio 2011
   

Pubblicazione elenco definitivo scuole partecipanti

5 febbraio 2011
   

Comunicazione alle scuole delle modalità di accesso alla piattaforma


Entro il 15 febbraio 2011
   

Prove di simulazione su piattaforma

Fine febbraio 2011
   

Eliminatorie on line

Entro il 10 marzo 2011
   

Pubblicazione scuole ammesse alle semifinali

8 aprile 2011
   

Semifinali

9 aprile 2011
   

Finali

"I vigili bresciani in aereo, i poliziotti senza benzina"


lunedì 29 novembre 2010

Sicurezza/ Palomba (Idv): No allo 'sceriffismo' leghista

Apc-Sicurezza/ Palomba (Idv): No allo 'sceriffismo' leghista
Decreto inaccettabile, fa demagogia

Roma, 29 nov. (Apcom) - "Il decreto è inaccettabile, fa demagogia
e non risolve i problemi della sicurezza". Lo dichiara il
capogruppo Idv in commissione Giustizia alla Camera, Federico
Palomba, in merito al decreto sicurezza approdato oggi in Aula a
Montecitorio per la discussione generale.

"Il primo - afferma - è rappresentato dall'articolo 8, di cui Idv
ha chiesto la soppressione, in cui si legge la volontà di
spostare la decisione sugli interventi delle forze dell'ordine da
un livello nazionale, indispensabile per combattere la
criminalità organizzata, a quello locale. E' lo 'sceriffismo'
della Lega, un modello che ha già ricevuto una clamorosa
bocciatura con le ronde. Si tratta di un modello di 'federalismo
della sicurezza' ante litteram di origine leghista che non
possiamo accettare perché umilia forze dell'ordine e prefetti.
Vigileremo sull'Agenzia per la gestione dei beni confiscati alla
mafia, cui siamo favorevoli, ma che non deve diventare l'ennesimo
ente clientelare, come alcuni nel Pdl vorrebbero. I proventi
derivanti dalla lotta alle mafie devono essere destinati a scopi
sociali".

Red/Luc

291838 nov 10

Cassazione "...Contrasto della Cassazione sul danno da incidente nel tragitto casa-lavoro..."

Cassazione "...Paga il Comune per l'incidente al motociclista caduto sull'acciottolato del centro storico. Se manca il segnale di pericolo nel borgo pieno di traffico, l'infortunato va risarcito. Stop all'orientamento favorevole agli enti: l'esigibilità della custodia ex articolo 2051 Cc va legata a criteri obiettivi. Così il fortuito e il concorso di colpa ..."

A.R.A.N. (Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni) Circ. 26-11-2010 n. 10700 Rappresentanze sindacali unitarie.

A.R.A.N. (Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni)
Circ. 26-11-2010 n. 10700
Rappresentanze sindacali unitarie.
Emanata dall'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni, Direzione di contrattazione I, U.O. Relazioni sindacali.
Circ. 26 novembre 2010, n. 10700 (1).
Rappresentanze sindacali unitarie.

(1) Emanata dall'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni, Direzione di contrattazione I, U.O. Relazioni sindacali.


A
tutte le amministrazioni
 
Loro sedi
   



Sono pervenute a questa Agenzia, da parte di amministrazioni ed enti pubblici, numerose richieste di chiarimenti in merito al prossimo rinnovo delle Rappresentanze Sindacali Unitarie. In proposito, si richiama quanto previsto dall'art. 65, comma 3, del D.Lgs. n. 150 del 2009 e, precisamente, che le RSU sono prorogate, anche se le relative elezioni siano già state indette. Con riferimento alla data del 30 novembre 2010, citata nella suindicata disposizione, occorre invece precisare che la stessa non sembra assumere carattere perentorio, in quanto condizionata alla definizione dell'Accordo quadro sui nuovi comparti ed aree. Tale argomento è stato anche affrontato nel corso di alcune riunioni con le Confederazioni sindacali, dalle quali è stato confermato che il CCNQ per i comparti e le aree rappresenta uno strumento essenziale per l’individuazione dei nuovi ambiti di riferimento per la prossima competizione elettorale come, del resto, anche riportato nel verbale della riunione sindacale del 30 agosto u.s. Pertanto, poiché il suindicato Accordo è ancora in fase di negoziazione, si ritiene che le RSU vigenti, quale soggetto sindacale necessario, non decadano alla data del 30 novembre 2010, ma proseguano nello svolgimento delle loro funzioni fino al prossimo rinnovo elettorale, mantenendo, altresì, invariate tutte le prerogative alle stesse riconosciute dalle disposizioni legislative e contrattuali vigenti.

Il Commissario straordinario
Cons. Antonio Naddeo



D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, art. 65

Agenzia delle dogane Nota 25-11-2010 n. 151552/R.U. Nuove regole di origine applicabili dal 1° gennaio 2011 ai paesi che rientrano nel sistema di preferenze generalizzate (SPG) dell'UE.

Agenzia delle dogane
Nota 25-11-2010 n. 151552/R.U.
Nuove regole di origine applicabili dal 1° gennaio 2011 ai paesi che rientrano nel sistema di preferenze generalizzate (SPG) dell'UE.
Emanata dall'Agenzia delle dogane, Direzione centrale gestione tributi e rapporto con gli utenti, Ufficio per l'applicazione dei tributi.
Nota 25 novembre 2010, n. 151552/R.U. (1).
Nuove regole di origine applicabili dal 1° gennaio 2011 ai paesi che rientrano nel sistema di preferenze generalizzate (SPG) dell'UE.

(1) Emanata dall'Agenzia delle dogane, Direzione centrale gestione tributi e rapporto con gli utenti, Ufficio per l'applicazione dei tributi.


 
Alle
Direzioni regionali e interregionali delle dogane
   
Loro sedi
e, p. c.:
Alla
Direzione centrale accertamenti e controlli
   
Sede
     



Con nota n. 925339 del 23 novembre 2010 i servizi della Direzione Generale Fiscalità e Unione Doganale (DG TAXUD) hanno reso noto che il 18 novembre 2010 la Commissione europea ha adottato il Reg. (UE) n. 1063/2010 [1], recante modifica delle norme di origine dei prodotti importati nel quadro del sistema di preferenze generalizzate (SPG). Il presente regolamento rilassa e semplifica le norme e le procedure per i paesi in via di sviluppo che desiderano beneficiare del regime SPG dell'UE, assicurando nel contempo che siano effettuati i controlli necessari per prevenire le frodi. Le nuove regole di origine saranno applicabili dal 1° gennaio 2011.
In virtù del Reg. (CE) n. 732/2008 del 22 luglio 2008, relativo all'applicazione di un sistema di preferenze tariffarie generalizzate per il periodo dal 1° gennaio 2009 al 31 dicembre 2011, l'Unione europea concede preferenze commerciali ai paesi in via di sviluppo nell'ambito del sistema SPG. Ai sensi dell'articolo 5, par. 2, del suddetto regolamento le norme di origine relative alla definizione della nozione di prodotti originari, le procedure e i metodi di cooperazione amministrativa sono quelli fissati dal Reg. (CEE) n. 2454/93 [2]. Il regolamento della Commissione adottato il 18 novembre 2010 modifica gli articoli da 67 a 97 del Reg. (CEE) n. 2454/93 che contiene le regole d'origine SPG.
I principi fondamentali della revisione delle regole d'origine SPG, vale a dire la semplificazione e un maggiore orientamento allo sviluppo, sono stati definiti nella comunicazione della Commissione del 16 marzo 2005 dal titolo «Le norme di origine nei regimi commerciali preferenziali - Orientamenti per il futuro» [3]. Lo scopo della revisione è stato quello di semplificare e, se del caso, rendere le regole di origine meno rigorose in modo che i prodotti originari di paesi beneficiari possano effettivamente beneficiare delle preferenze accordate.
Al fine di garantire che le preferenze vadano realmente a vantaggio di coloro che ne hanno bisogno e per proteggere le risorse proprie dell'Unione europea, le modifiche alle norme di origine preferenziale sono state accompagnate da un adeguamento delle procedure per la loro gestione.
Data l'importanza della riforma, i servizi della Commissione europea hanno ritenuto opportuno fornire le informazioni che seguono, in merito alle principali caratteristiche delle nuove regole di origine del sistema di preferenze generalizzate (SPG), di cui al Reg. (UE) n. 1063/2010 [4].

[1] GU L 307, 23 novembre 2010.


[2] GU L 253, 11 ottobre 1993.


[3] COM(2005) 100.


[4] GU L 307, 23 novembre 2010.




A) A partire dal 1° gennaio 2011.
1) Criteri di determinazione dell'origine

Per i prodotti le nuove norme contengono criteri semplici che possono essere agevolmente compresi dagli operatori e perfettamente controllati da parte delle amministrazioni. Tali criteri comprendono un tenore massimo consentito di materiali non originari; il cambiamento della voce o sottovoce doganale; operazioni specifiche di lavorazione e trattamento; l'uso di materiali interamente ottenuti. Tuttavia la semplicità richiede un numero minimo di regole differenziate. Pertanto le norme di origine sono definite, per quanto possibile, con un approccio settore per settore piuttosto che sulla base di ogni singolo prodotto.
Le norme applicabili ai prodotti tengono conto, inoltre, della situazione specifica dei paesi meno sviluppati (in generale si consente un tenore massimo di materiali non originari fino al 70% o si offre un livello equivalente di rilassamento per i prodotti originari dei paesi meno sviluppati). Per di più, l'elenco delle operazioni di lavorazione o trasformazione che non possono mai conferire l'origine contiene alcuni adattamenti, come ad esempio una nuova regola che preclude la miscela dello zucchero con qualsiasi materiale.
Tutti i paesi beneficiari usufruiranno inoltre in modo maggiore del sistema di deroghe alle norme di origine. La proposta di riforma prevede che i paesi beneficiari possano richiedere deroghe in caso di catastrofi naturali e per motivi economici. L'UE sarà anche in grado di concedere deroghe di propria iniziativa.

2) Applicabilità del cumulo d'origine

Il cumulo di origine è una facilitazione importante che permette ai paesi che hanno regole di origine identiche di partecipare assieme alla fabbricazione di prodotti che possono beneficiare di un trattamento tariffario preferenziale.
Oltre al cumulo bilaterale (che permette ai paesi beneficiari di utilizzare materiali di origine europea), le nuove norme di origine prevedono un sistema di cumulo regionale semplificato rispetto a quello applicato ai tre gruppi regionali esistenti. È stato creato un nuovo gruppo di cumulo regionale, il gruppo IV, che comprende Argentina, Brasile, Paraguay e Uruguay.
Le condizioni per il cumulo regionale d'origine sono state semplificate e rese meno stringenti con l'eliminazione della condizione del valore che esisteva in precedenza. Inoltre, le possibilità di cumulo esistenti tra i paesi dello stesso gruppo regionale sono mantenute nonostante la differenziazione introdotta dal presente regolamento per le norme di origine in alcuni casi tra i paesi meno sviluppati e gli altri paesi beneficiari. Il cumulo regionale resta consentito a condizione che quando invia i materiali a un altro paese del gruppo ai fini del cumulo regionale, ciascun paese, sia esso o no un paese meno sviluppato, applichi la norma di origine ad esso applicabile nei suoi rapporti commerciali diretti con l'Unione europea. Tuttavia, al fine di evitare distorsioni degli scambi tra paesi con diversi livelli di preferenza tariffaria, taluni prodotti sensibili sono esclusi dal cumulo regionale. Oltre a ciò, sarà ora possibile il cumulo tra i paesi ASEAN [5] e i paesi SAARC [6], su richiesta e a determinate condizioni.
Il cumulo esteso tra un paese beneficiario e un paese con cui l'Unione europea ha un accordo di libero scambio in vigore può inoltre essere concesso dalla Commissione a condizione che i paesi coinvolti nel cumulo si siano impegnati, tra l'altro, ad assicurare la necessaria cooperazione amministrativa sia con l'Unione europea che tra loro stessi e che il cumulo sia stato notificato alla Commissione da parte del paese beneficiario in questione.
Ai paesi beneficiari, fin dal 2001, è stato consentito di cumulare l'origine con le merci di cui ai capitoli da 25 a 97 del sistema armonizzato originarie della Norvegia e della Svizzera. Questa possibilità di cumulo è ora estesa alla Turchia.


[5] L'Associazione delle Nazioni dell'Asia Sud-Orientale (Association of South-East Asian Nations, ASEAN).


[6] L'Associazione Sud-Asiatica per la cooperazione regionale (South Asian Association for Regional Cooperation, SAARC).


3) Altre principali caratteristiche

Tra le altre semplificazioni vale la pena ricordare:
- la sostituzione della regola del trasporto diretto con un principio più flessibile di non manipolazione (cfr. l'articolo 74);
- l'eliminazione del requisito dell'equipaggio nella definizione di "sue navi" per i prodotti della pesca catturati al di fuori delle acque territoriali da considerare interamente ottenuti (cfr. l'articolo 75, par. 2);
- il rilassamento (dal 10 al 15%) e l'adattamento alle specificità settoriali della regola di tolleranza generale, espressa d'ora in avanti in percentuale del peso per i prodotti agricoli (cfr. l'articolo 79).



B) Nuove disposizioni, la cui applicazione è rinviata al 1° gennaio 2017.
Un nuovo sistema di autocertificazione da parte degli esportatori sostituirà il sistema di certificazione di origine da parte delle autorità pubbliche. Il sistema cosiddetto degli esportatori registrati (REX) sarà introdotto a tal fine a partire dal 1° gennaio 2017. Da questa data in poi gli esportatori forniranno direttamente le dichiarazioni di origine ai loro clienti. Gli esportatori saranno registrati presso le autorità competenti dei paesi beneficiari al fine di agevolare controlli mirati post-esportazione. La Commissione europea contatterà le autorità dei paesi beneficiari per guidarli ed assisterli nella realizzazione del sistema informatico richiesto. Ciascun paese beneficiario dovrà creare un registro elettronico di esportatori registrati, il cui contenuto sarà comunicato alla Commissione da parte delle sue competenti autorità governative.
Su questa base la Commissione istituirà un banca dati centrale degli esportatori registrati attraverso la quale gli operatori saranno in grado di verificare, prima di dichiarare le merci per l'immissione in libera pratica, che il loro fornitore è un esportatore registrato nel paese beneficiario in questione. Allo stesso modo, gli operatori dell'Unione europea che effettuano esportazioni ai fini del cumulo bilaterale dell'origine saranno registrati presso le competenti autorità degli Stati membri.
Un ulteriore periodo di tre anni è inoltre previsto per i paesi che non saranno in grado di rispettare la scadenza del 1° gennaio 2017.
È da notare che sono stabilite norme transitorie concernenti le procedure e i metodi di cooperazione amministrativa per coprire il periodo fino al 1° gennaio 2017, sulla base delle disposizioni vigenti finora. In particolare, tali disposizioni transitorie prevedono il rilascio del certificato di origine, modulo A, da parte delle autorità competenti del paese interessato. Le dichiarazioni su fattura saranno presentate dagli esportatori, se del caso. Il modello di certificato di origine, modulo A, è aggiornato con la versione 2007 delle note relative al modello poichè tale versione contiene un elenco aggiornato dei paesi che accettano i certificati di origine, modulo A, ai fini del sistema SPG.
L'accesso al sistema SPG è subordinato alla condizione che i paesi beneficiari mettano in atto e mantengano le necessarie strutture amministrative e i sistemi di attuazione e gestione delle regole d'origine SPG e delle procedure di origine, comprese eventualmente le disposizioni necessarie per l'applicazione del cumulo. Le autorità competenti dei paesi beneficiari sono in tal senso tenute a collaborare con la Commissione europea e le autorità doganali degli Stati membri dell'Unione europea.
Il testo delle regole d'origine SPG è disponibile online. Una versione aggiornata in lingua inglese della Guida per gli utenti per le regole d'origine SPG dovrebbe essere disponibile online entro il 31 dicembre 2010 al seguente indirizzo: http://ec.europa.eu/taxation_customs/customs/customs_duties/rules_origin/preferential/article_839_en.htm.

Il Direttore centrale
Ing. Walter De Santis



Reg. (CE) 18 novembre 2010, n. 1063/2010
Reg. (CE) 22 luglio 2008, n. 732/2008, art. 5
Reg. (CEE) 2 luglio 1993, n. 2454/93, artt. 67-97

D.P.R. 24.4.1982 N. 339 Passaggio del personale non idoneo all'espletamento dei servizi di polizia, nei ruoli del personale della Polizia di Stato che espleta attività tecnico-scientifica o tecnica"

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