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lunedì 6 giugno 2011

REFERENDUM: CASSAZIONE, NUOVE NORME APRONO NELL'IMMEDIATO AL NUCLEARE = LE MOTIVAZIONI DEL VIA LIBERA ALLA CONSULTAZIONE DEL 12 -13 GIUGNO

REFERENDUM: CASSAZIONE, NUOVE NORME APRONO NELL'IMMEDIATO AL NUCLEARE =
LE MOTIVAZIONI DEL VIA LIBERA ALLA CONSULTAZIONE DEL 12 -13
GIUGNO

Roma, 6 giu. - (Adnkronos) - Le nuove norme del decreto Omnibus
convertito in legge a maggio aprono "nell'immediato al nucleare". Lo
mette nero su bianco l'ufficio centrale elettorale della Cassazione
nelle movitazioni con le quali spiega il si' al referendum sul
nucleare. In particolare, la Cassazione spiega che "l'articolo 5 comma
1 non esprime solo programmi per il futuro ma detta regole aventi la
forza e l'efficacia di una legge che apre nell'immediato al nucleare
(solo apparentemente cancellato dalle dichiarate abrogazioni contenute
in un provvedimento che completa le sue stesse revisioni abrogative
con una nuova disciplina che conserva e anzi amplia le prospettive e i
modi di ricorso alle fonti nucleare di produzione energetica)".
(segue)

(Dav/Col/Adnkronos)
06-GIU-11 12:18

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REFERENDUM: CASSAZIONE, NUOVE NORME APRONO NELL'IMMEDIATO AL NUCLEARE (2) =

(Adnkronos) - Secondo la Cassazione, poi, il termine dei dodici
mesi fissato dalle nuove norme contenute nel 'decreto Omnibus' "e' in
realta' regolativo di un rinvio (non di abrogazione) ma rimette la
ripresa del nucleare ad un provvedimento adottabile dal Consiglio dei
ministri entro il termine di dodici mesi". Insomma, secondo la
Cassazione, "l'espressione 'entro dodici mesi', e' uno spazio di tempo
che non a caso ripropone il tempo di moratoria contemplata dal decreto
legge modificato rivelando con cio' una costanza di intenti energetici
nuclearisti e di tempi di loro realizzazione".

Quanto poi all'articolo 5 comma 8, in definitiva, dice la
Cassazione, "non espunge il nucleare dalle scelte energetiche
nuovamente disciplinate che era e resta obiettivo della richiesta di
referendum".

Inoltre, per la Cassazione, "il riferimento generico da parte
del legislatore alla necessita' di diversificazioni delle fonti di
energia, include la scelta di fonti nucleari invece escluse dalla
volonta' referendaria".

(Dav/Col/Adnkronos)
06-GIU-11 12:24

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NUCLEARE: WWF, AMMISSIBILE REFERENDUM SU NUOVO QUESITO =

Roma, 6 giu. - (Adnkronos) - Per il Wwf, che trasmette oggi una
sua Memoria alla Corte Costituzionale, ''esiste un'ampia
giurisprudenza costituzionale che tutela i principi ispiratori dei
promotori dei referendum, sino a consentire di effettuare un
referendum, quale quello sul nucleare, modificando il quesito
originario''. Invece, sottolinea l'associazione ambientalista,
''esistono dubbi sugli aspetti formali di legittimazione del Governo
qualora questi intenda, come preannunciato, sollevare il conflitto di
attribuzione di fronte alla Corte Costituzionale per la decisione
assunta dalla Corte di Cassazione, alla luce del fatto che le
disposizioni oggetto dell'intervento della Corte di Cassazione siano
contenute in una legge, approvata dal Parlamento''.

In coerenza con l'analoga azione nei confronti della Corte di
Cassazione del 31 maggio scorso, la memoria del WWF arriva alla Corte
Costituzionale alla vigilia dell'Udienza sull'ammissibilita' del
referendum sul nuovo quesito individuato dalla Cassazione.

Secondo le nostre valutazioni, sottolinea Stefano Leoni,
Presidente del Wwf Italia, ''siamo convinti che l'intervento del
Governo e del Parlamento, mediante l'abrogazione delle disposizioni
oggetto di referendum, ha quale implicito fine esclusivamente quello
di eludere le garanzie costituzionali a tutela del referendum come
tipico mezzo di esercizio della sovranita' popolare, elemento gia'
rilevato dall'Ufficio Centrale per il Referendum della Corte di
Cassazione. Questo e' un ennesimo escamotage dell'ultim'ora per
togliere la parola ai cittadini''.

(Sec-Eca/Col/Adnkronos)
06-GIU-11 11:56

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NUCLEARE: WWF, AMMISSIBILE REFERENDUM SU NUOVO QUESITO (2) =

(Adnkronos) - Sulla sostanza il Wwf richiama l'ampia
giurisprudenza costituzionale, citata anche dall'Ufficio Centrale per
il Referendum della Corte di Cassazione, che censura chiaramente il
ricorso ad artifici legislativi quali quelli usati nella redazione dei
commi 1 ed 8 dell'art. 5 dl decreto Omnibus (dl 34/2011) finalizzati
esclusivamente a bloccare il referendum, pur rimanendo l'intenzione
del legislatore fondamentalmente identica (in particolare Sentenza
della CC n. 68/1978) e sostiene la decisione dell'Ufficio centrale per
il referendum della Cassazione che ha correttamente trasferito la
consultazione referendaria sui commi 1 e 8 dell'art. 5 del decreto,
ora convertito in legge.

Il Wwf ricorda che e' sempre la sentenza della Corte
Costituzionale n. 68/1978 da cui si ricava la conferma della
correttezza di questa impostazione: con quella sentenza la Corte
costituzionale ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art.
39 della legge che regola i referendum (l. n. 352/1970), nella parte
in cui non prevede che ''se l'abrogazione degli atti o delle singole
disposizioni cui si riferisce il referendum venga accompagnata da
altra disciplina della stessa materia, senza modificare ne' i principi
ispiratori della complessiva disciplina preesistente ne' i contenuti
normativi essenziali dei singoli precetti, il referendum si effettui
sulle nuove disposizioni legislative''.

Sulla forma il Wwf argomenta che esistano fondati dubbi sul
fatto che sia in capo al Governo sollevare conflitto di attribuzione
tra poteri dello Stato da parte del Governo a fronte del fatto che
l'Ufficio Centrale per il Referendum presso la Corte di Cassazione con
la propria ordinanza di traslazione del quesito referendario sia
entrato in conflitto con il legislatore. Il Wwf si limita ad
evidenziare che qualora in astratto fosse corretta tale
argomentazione, appare evidente che legittimato a sollevare il
conflitto non sia il Governo ma esclusivamente il Parlamento che ha
approvato l'emendamento proposto dall'Esecutivo. Se pertanto una
lesione delle prerogative costituzionali c'e' stata questa deve essere
esclusivamente lamentata dalle due Camere.

(Sec-Eca/Col/Adnkronos)
06-GIU-11 12:07

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REFERENDUM: ANPI, VOTARE SI' PER VENTATA LIBERTA' E GIUSTIZIA

REFERENDUM: ANPI, VOTARE SI' PER VENTATA LIBERTA' E GIUSTIZIA =

Roma, 6 giu. (Adnkronos) - "Tutti alle urne per una nuova
ventata di liberta', di equita' e di giustizia". Il Congresso
nazionale dell'Associazione nazionale partigiani italiani (Anpi) ha
approvato all'unanimita', a Torino, un ordine del giorno di pieno
sostegno e di piena adesione ai referendum del 12 e 13 giugno. Votare
si' a tutti e quattro i quesiti e' l'invito dell'Anpi.

"E' dovere di tutti gli organismi dell'Anpi e di tutti gli
associati - invita l'associazione in una nota - di mobilitarsi e di
fare tutto il possibile (e oltre) perche' un gran numero di cittadini
si rechi alle urne, affinche' sia raggiunto il quorum necessario. Il
referendum e' un diritto previsto espressamente dalla Costituzione e
rappresenta un'essenziale e diretta manifestazione di volonta' del
popolo sovrano. Soprattutto quando sono in gioco beni comuni e diritti
fondamentali, costituzionalmente tutelati, la manifestazione del voto,
in occasione di un referendum, e' anche un dovere di solidarieta'
politica e sociale, a cui nessuno dovrebbe sottrarsi".

"Il 12 e 13 giugno, peraltro, si dovra' esprimere un voto
positivo - invita l'Anpi - rispondendo con un fermo e sicuro 'SI' ad
ognuno dei quesiti, perche' in questo modo non solo si contrasteranno
i tentativi di privare i cittadini di un diritto fondamentale, ma si
dira', anche, una parola decisiva su questioni di estrema importanza
per la nostra vita e il nostro futuro, questioni che riguardano
l'energia, l'ecologia, il benessere, la giustizia, l'uguaglianza,
insomma beni e diritti comuni, particolarmente collegati alla
persona".

(Pol/Zn/Adnkronos)
06-GIU-11 12:23

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Io voterò 4 volte SI al Referendum

REFERENDUM: AZ.CATTOLICA; AL VOTO,SERVE AMPIA PARTECIPAZIONE ACQUA DONO ESSENZIALE; NO RISCHI SU NUCLEARE; UGUAGLIANZA LEGGE

REFERENDUM: AZ.CATTOLICA; AL VOTO,SERVE AMPIA PARTECIPAZIONE
ACQUA DONO ESSENZIALE; NO RISCHI SU NUCLEARE; UGUAGLIANZA LEGGE
(ANSA) - ROMA, 6 GIU - L'Azione Cattolica Italiana rivolge il
proprio invito ''ai soci e ai cittadini'' perche' ''ci sia
un'ampia partecipazione al referendum abrogativo del 12-13
giugno''. La presidenza dell'organizzazione cattolica lo fa con
una nota pubblicata sul suo sito web in cui sottolinea che le
tematiche al centro dei quattro quesiti referendari sono
''estremamente importanti''.
Pur senza dare indicazioni esplicite di voto, l'Azione
Cattolica spiega significativamente che l'acqua e' ''un dono
essenziale per la vita dell'uomo'', che ''va tutelato e
garantito a tutti'' e ''non puo' essere sottoposto alla legge
del profitto'' senza ''rigorose, adeguate e sistematiche
garanzie per i piu' deboli e per la collettivita'''; che la
tecnologia nucleare ''impatta un altro punto essenziale, la
salute dell'uomo, per la quale non possono essere ammessi rischi
di nessun tipo''; che ''l'uguaglianza dei cittadini dinanzi alla
legge e' un principio costituzionale che richiede ampia ed
efficace applicazione, specie in questa fase di disillusione
politica''. (ANSA).

GR
06-GIU-11 11:27 NNNN

REFERENDUM. APPELLO DEI MEDICI CGIL: ACQUA PUBBLICA UGUALE SALUTE

REFERENDUM. APPELLO DEI MEDICI CGIL: ACQUA PUBBLICA UGUALE SALUTE


(DIRE) Roma, 6 giu. - "Ci appelliamo alle colleghe e ai colleghi
medici affinche' vadano a votare ai referendum del 12 e 13 giugno
ed esprimano 2 Si' per l'acqua bene comune, per la tutela della
salute di tutti i cittadini". Con queste parole Massimo Cozza,
segretario nazionale Fp-Cgil Medici, lancia sul web un appello al
voto indirizzato ai medici italiani.
"L'acqua pubblica- dice Cozza nell'appello- e' un bene comune
essenziale per la salute e per la prevenzione in sanita'. E' un
nutriente vitale e svolge un ruolo fondamentale per la
regolazione della temperatura corporea, per il trasporto nel
sistema digestivo e per l'eliminazione delle scorie metaboliche".
L'acqua "e' un fattore determinante per la prevenzione e per
l'igiene, a partire dal semplice lavarsi le mani e dal lavare
frutta e verdura per eliminare agenti patogeni. La
privatizzazione dell'acqua con l'obbiettivo del profitto-
conclude Cozza- rischia invece di mettere in discussione la
garanzia della sua qualita' e della sua disponibilita', a danno
della salute dei cittadini".

(Com/Tar/ Dire)
11:28 06-06-11

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REFERENDUM: VIMINALE, DOMENICA URNE APERTE A PARTIRE DALLE 8 = CHIUDERANNO LUNEDI' ALLE 15, QUATTRO LE SCHEDE


REFERENDUM: VIMINALE, DOMENICA URNE APERTE A PARTIRE DALLE 8 =
CHIUDERANNO LUNEDI' ALLE 15, QUATTRO LE SCHEDE

Roma, 6 giu. (Adnkronos) - "Domenica 12 giugno, dalle ore 8 alle
ore 22, e lunedi' 13 giugno, dalle ore 7 alle ore 15, si svolgeranno
le operazioni di votazione per quattro referendum popolari". La nota
del ministero degli Interni indica i quattro quesiti che verranno
posti ai cittadini:

Referendum popolare n. 1: Scheda di colore rosso - Modalita' e
gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica:
Abrogazione. Il quesito prevede l'abrogazione di norme che attualmente
consentono di affidare la gestione dei servizi pubblici locali a
operatori economici privati;

Referendum popolare n. 2: Scheda di colore giallo -
Determinazione della tariffa del servizio idrico integrato in base
all'adeguata remunerazione del capitale investito: Abrogazione
parziale di norme. Il quesito propone l'abrogazione delle misure che
stabiliscono la determinazione della tariffa per l'erogazione
dell'acqua, il cui importo prevede attualmente anche la remunerazione
del capitale investito dal gestore. (segue)

(Ile/Col/Adnkronos)
06-GIU-11 11:55

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REFERENDUM: VIMINALE, DOMENICA URNE APERTE A PARTIRE DALLE 8 (2) =

(Adnkronos) - E ancora. Referendum popolare n. 3: Scheda di
colore grigio - Abrogazione dei commi 1 e 8 dell'articolo 5 del dl 31
marzo 2011 n.34, convertito con modificazioni dalla legge 26 maggio
3011, n.75: Abrogazione parziale di norme. Il quesito propone
l'abrogazione delle nuove misure che consentono la produzione nel
territorio nazionale di energia elettrica nucleare;

Referendum popolare n. 4: Scheda di colore verde - Abrogazione
di norme della legge 7 aprile 2010, n. 51, in materia di legittimo
impedimento del Presidente del Consiglio dei ministri e dei ministri a
comparire in udienza penale, quale risultante a seguito della sentenza
n. 23 del 2011 della Corte Costituzionale. Il quesito propone
l'abrogazione di norme in materia di legittimo impedimento del
Presidente del Consiglio dei ministri e dei ministri a comparire in
udienza penale, quale risultante a seguito della sentenza n. 23 del
2011 della Corte Costituzionale.

All'elettore saranno dunque consegnate quattro schede di colore
diverso: rosso, giallo, grigio e verde. Su ogni scheda, precisa il
Viminale, vengono riportati il numero del referendum nonche' la
rispettiva denominazione e il quesito cosi' come approvato
dall'Ufficio Centrale per il referendum presso la Corte Suprema di
Cassazione. (segue)

(Ile/Col/Adnkronos)
06-GIU-11 12:00

NNNNREFERENDUM: VIMINALE, DOMENICA URNE APERTE A PARTIRE DALLE 8 (3) =
QUESITI INTERESSERANNO OLTRE 47,3 MLN DI ELETTORI

(Adnkronos) - Ciascun elettore ha diritto di esprimere il voto,
con la matita copiativa, tracciando un segno sul riquadro
corrispondente alla risposta da lui prescelta [''SI'' o ''NO''].
Votando SI, il cittadino esprime la volonta' di abrogare le norme
sottoposte a referendum; votando NO esprime la volonta' di mantenere
in vigore le norme sottoposte a referendum. E' possibile ritirare, e
quindi votare, anche solamente la scheda per uno o per alcuni dei
quesiti referendari.

Affinche' il referendum sia valido, deve recarsi alle urne il
50% piu' uno degli aventi diritti al voto. Le operazioni di scrutinio
avranno inizio lunedi' 13 giugno subito dopo la chiusura della
votazione e l'accertamento del numero dei votanti per ciascun
referendum.

I quesiti referendari "interesseranno, sul territorio nazionale,
sulla base dei dati riferiti al 45esimo giorno antecedente la
votazione e suscettibili di lievi modificazioni al termine della
revisione straordinaria delle liste elettorali attualmente in corso,
47.357.878 elettori, di cui 22.734.855 maschi e 24.623.023 femmine. Le
sezioni saranno 61.601".Il corpo elettorale della circoscrizione
estero interessato alle consultazioni referendarie e' di 3.236.990
elettori: il dato e' suscettibile di variazione in relazione
all'eventuale ammissione al voto disposta dalle autorita' consolari
competenti. (segue)

(Ile/Col/Adnkronos)
06-GIU-11 12:06

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REFERENDUM:QUARANTA, PER ME CONSULTA NON PUO' BLOCCARE


REFERENDUM:QUARANTA, PER ME CONSULTA NON PUO' BLOCCARE ++

(ANSA) - ROMA, 6 GIU - ''Personalmente ritengo di no''. Cosi'
il neoeletto presidente della Corte costituzionale, Alfonso
Quaranta, risponde ai giornalisti che gli chiedono se, in vista
della decisione che la Consulta dovra' prendere domani
sull'ammissibilita' del referendum sul nucleare, la corte abbia
il potere di bloccare il quesito proposto dall'Idv.
Quaranta puntualizza che si tratta di una sua valutazione
personale, perche', sottolinea, ''questa tematica sara'
sottoposta all'esame specifico della corte, che domattina
ascoltera' le parti, inclusa l'Avvocatura dello Stato per conto
del governo, che hanno presentato memorie''. (SEGUE).

BAO/FV
06-GIU-11 11:39 NNNN

CONSULTA: QUARANTA, INOPPORTUNE INTERFERENZE ESTERNE (2)

(ANSA) - ROMA, 6 GIU - Il fatto di essere stato eletto a
larga maggioranza, con 10 voti a favore su 13, e' per Quaranta
la dimostrazione che ''questa e' una votazione che supera ogni
dubbio'' rispetto alle accuse di politicizzazione mosse a piu'
riprese nei confronti della Consulta.
Quaranta assicura che la corte, sotto la sua presidenza,
''continuera' ad operare secondo i principi di terzieta',
collegialita', imparzialita' e indipendenza, che hanno sempre
caratterizzato la corte e che io confermo''.
A chi gli chiede di chiarire se per pressioni esterne sulla
corte si riferisca alla nomina del nuovo presidente oppure alle
decisioni della Consulta, Quaranta risponde: ''Quando leggo
sulla stampa che e' inopportuna la scelta di un presidente
rispetto ad un altro, giudico che tutto cio' sia un'interferenza
non opportuna''. Infine, il neoeletto presidente esprime
l'auspicio che ''il Parlamento provveda a nominare presto il
quindicesimo giudice, per consentire alla corte di operare nella
pienezza della sua composizione. A nome dell'intero collegio,
Quaranta rivolge un augurio di pronta guarigione al giudice
Maria Rita Saulle, oggi non presente alla votazione per motivi
di salute. (ANSA).

BAO/FV
06-GIU-11 11:46 NNNNREFERENDUM:QUARANTA, PER ME CONSULTA NON PUO' BLOCCARE (2)

(ANSA) - ROMA, 6 GIU - Domattina la Consulta dovra' valutare
l'ammissibilita' del quesito referendario sul nucleare, cosi'
come riformulato dalla Corte di Cassazione.
Seppure personalmente ritenga che la Consulta non potra'
bloccare il referendum, Quaranta non si sbilancia sul verdetto
di domani: ''E' difficile rispondere se sara' una decisione
semplice o complessa. Sara' quel che e' necessario che sia. La
corte valutera' tutti gli elementi e poi decidera'''.
''Abbiate pazienza - conclude Quaranta rivolgendosi ai
giornalisti - di aspettare domani, al massimo dopodomani: la
corte agira' con estrema rapidita'''. (ANSA).

BAO/FV
06-GIU-11 11:48 NNNN
Referendum/ Quaranta: Non credo Consulta può stoppare nucleare
"Non posso anticipare nulla, decisione al massimo dopodomani"

Roma, 6 giu. (TMNews) - Domani mattina la Corte Costituzionale si
riunirà in camera di consiglio per decidere se ammettere il
quesito referendario sul nucleare riscritto dalla Cassazione dopo
le modifiche legislative del dl omnibus. Il nuovo presidente
della Consulta, Alfonso Quaranta, ha precisato in conferenza
stampa ai cronisti di non poter "anticipare i contenuti della
decisione". Ma a un cronista che gli ha chiesto se ritiene che
sia nel potere della Corte cancellare quel referendum, Quaranta
ha risposto: "Personalmente ritengo di no".

"Questa materia - ha aggiunto - è all'esame della camera di
consiglio, ascolteremo le parti e agiremo con rapidità,
decideremo domani o al massimo dopodomani".

Bar/Ral

061145 giu 11
REFERENDUM: QUARANTA, CONSULTA NON HA POTERE DI CANCELLARLO =

Roma, 6 giu. - (Adnkronos) - "La Consulta non ha il potere di
cancellare il referendum". E' quanto specifica di "ritenere
personalmente" il neo eletto presidente della Corte Costituzionale
Alfonso Quaranta, rispondendo nel corso della conferenza stampa tenuta
pochi minuti dopo la sua elezione alla guida del Palazzo della
Consulta.

"Ci pronunceremo domani mattina e non posso anticipare nulla",
aggiunge con riferimento alla camera di consiglio convocata per
decidere sul quesito relativo al nucleare, confermato dalla Cassazione
nonostante il provvedimento legislativo messo a punto dal governo e
contro la cui decisione il Consiglio dei ministri ha chiesto
all'Avvocatura dello Stato di opporsi.

"Non so se sara' una decisione semplice o complessa: valuteremo
ed esamineremo tutti gli aspetti della problematica, dopo aver sentito
tutte le parti interessate. Per la decisione che sara' comunque
rapidissima, bisognera' avere la pazienza di aspettare al giornata di
domani al piu' tardi di dopo domani".

(Bon/Col/Adnkronos)
06-GIU-11 11:46
NUCLEARE. COMITATO SI': QUARANTA RASSICURA CHI TIENE A DEMOCRAZIA


(DIRE) Roma, 6 giu. - "Le dichiarazioni del neo presidente della
Consulta rassicurano tutti gli italiani che hanno a cuore la
democrazia". Cosi' il Comitato 'Vota Si' per fermare il nucleare'
commenta le parole di Alfonso Quaranta sul passaggio del nuovo
quesito referendario sul nucleare alla Consulta.
"E confermano- proseguono le oltre 80 associazioni che
compongono il Comitato- che non si puo' giocare con le regole.
Aspettiamo serenamente il giudizio della Corte Costituzionale".

(Com/Vid/ Dire)
11:58 06-06-11

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GIAPPONE: RICOVERATI DUE TECNICI CHE LAVORAVANO A FUKUSHIMA = COLPITI DA DISIDRATAZIONE, TEPCO PROMETTE MAGGIORI MISURE A TUTELA DIPENDENTI

GIAPPONE: RICOVERATI DUE TECNICI CHE LAVORAVANO A FUKUSHIMA =
COLPITI DA DISIDRATAZIONE, TEPCO PROMETTE MAGGIORI MISURE A
TUTELA DIPENDENTI

Tokio, 6 giu. - (Adnkronos/Dpa) - Nuovi timori per la salute dei
tecnici che operano nella zona dell'impianto di Fukushima Daiichi, in
Giappone: due operai che stavano installando dei cavi nei pressi di un
impianto per le scorie nucleari sono stati ricoverati con sintomi di
disidratazione dopo aver avvertito un malore ieri mattina. Altri nove
tecnici sono stati curati - dall'inizio della crisi nucleare causata
dallo tsunami dell'11 marzo - per colpi di calore. La Tepco, societa'
che gestisce l'impianto, ha assicurato che adottera' maggiori misure
di sicurezza a tutela dei lavoratori, ha riferito l'emittente Nhk.

(Ses/Zn/Adnkronos)
06-GIU-11 10:02

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REFERENDUM:PADRE ZANOTELLI,PER CATTOLICI ACQUA E' SORELLA E' DA CRETINI CONSEGNARLA A PRIVATI, MOLTI NON HANNO CAPITO

REFERENDUM:PADRE ZANOTELLI,PER CATTOLICI ACQUA E' SORELLA
E' DA CRETINI CONSEGNARLA A PRIVATI, MOLTI NON HANNO CAPITO
(ANSA) - ROMA, 6 GIU - ''Salviamo l'acqua. Scendiamo in
piazza come i monaci in Myanmar contro il regime che opprime il
popolo''. E' l'appello lanciato da padre Alex Zanotelli,
missionario comboniano, intervistato da La Stampa sui prossimi
referendum. Al missionario stanno particolarmente a cuore i
quesiti sull'acqua e annuncia che il 9 giugno ci sara' una
manifestazione in cui sono chiamati in piazza i cattolici.
''Come cristiani non possiamo accettare la legge Ronchi -
afferma padre Zanotelli - votata dal nostro Parlamento il 19
novembre 2009 che dichiara l'acqua come bene di rilevanza
economica'' e aggiunge che ''e' da cretini consegnare l'acqua ai
privati''.
L'acqua e' ''la sorella e la madre'' e ''considerare l'acqua
alla stregua di una merce e' una bestemmia''.
Il missionario lamenta che molti sacerdoti ''non hanno capito
il problema''.
''Hanno reso la gente imbecille - conclude - e non si spiega
quali affari si nascondono dietro. Sono enormi, l'oro blu ha
sostituito l'oro nero, il petrolio''. (ANSA).

Y63/SB
06-GIU-11 10:18 NNNN

Raggiungere il quorum ai referendum, fare vincere 4 SI, articolo di Alfiero Grandi







I referendum stanno mettendo in evidenza diversi problemi.
Anzitutto il Governo italiano è tanto inefficace quanto imbroglione. Inefficace perché in realtà non riesce a produrre nemmeno i risultati delle scelte che proclama. Imbroglione perché racconta cose diverse a seconda degli interlocutori a cui si rivolge, ad esempio agli italiani ha raccontato che la legge sul nucleare era abrogata poi a Sarkozy che in realtà si trattava solo di una pausa momentanea, in attesa di riprendere il cammino.
Mentre Angela Merkel ha deciso con chiarezza luscita, sia pure graduale, della Germania dal nucleare, in Italia il Governo ha tentato lennesima operazione gattopardesca. Per questo la Corte di Cassazione ha confermato il referendum sul nucleare. Quindi il 12/13 giugno si voterà regolarmente per i 4 referendum: acqua pubblica, nucleare, legittimo impedimento.
Il Governo è rimasto vittima delle sue stesse macchinazioni, come conferma lo stupore dei suoi componenti, che si attendevano evidentemente una sentenza favorevole dalla Cassazione.
Eppure il Governo voleva evitare il referendum sul nucleare ad ogni costo. Per evitare una sconfitta politica su un argomento come il nucleare, su cui pure aveva tanto puntato facendo approvare nel 2009 la legge che lo voleva reintrodurre con il voto di fiducia e presentandola come uno dei capisaldi della politica del Governo.
Naturalmente il Governo voleva evitare anche una sconfitta sullacqua e ancora di più sul sul legittimo impedimento, che è notoriamente una legge particolarmente cara al Presidente del Consiglio.
Malgrado questa convenienza molteplice il Governo non ha resistito alla tentazione dell'imbroglio.
La legge fatta approvare nel 2009 dal Governo aveva ignorato i risultati dei referendum del 1987, tentato di costringere le Regioni ad accettare comunque le centrali nucleari, cancellato ogni ruolo dei Comuni e delle popolazioni locali, prevista la militarizzazione dei siti prescelti per evitare sul nascere ogni forma di controllo democratico.
Il ritorno al nucleare è stato strombazzato dal Governo come una scelta storica, una svolta. Anche se va detto che la stragrande maggioranza dei candidati del centro destra alle regionali del 2010 aveva dichiarato che nel suo territorio non voleva centrali.
Dopo lincidente di Fukushima il peso dei contrari al nucleare è ulteriormente cresciuto, come conferma il risultato del referendum in Sardegna (60 % di votanti e oltre il 97 % di contrari al nucleare).
La  cancellazione per legge del nucleare da parte dello stesso Governo che l'ha voluto ha del clamoroso ed è stato certamente un dispiacere per quel coacervo di interessi che già pregustava laffare di un enorme investimento concentrato: 30 miliardi di euro solo per i primi 4 reattori nucleari. Una retromarcia così non si era mai vista.
Senza dimenticare che proprio questo Governo contemporaneamente non ha trovato di meglio che mettere in difficoltà le rinnovabili con lincredibile decreto legislativo che aveva emanato a inizio marzo, peraltro non sufficientemente corretto con lultimo approvato. Un settore che stava andando bene, con 150.000 occupati e stava recuperando ritardi storici è stato messo seriamente in difficoltà da una scelta irresponsabile del Governo.
Proprio il peso degli interessi in gioco e una certa insipienza politica ha spinto il Governo a tentare la furbata per tenersi aperta una strada per tornare al nucleare in futuro, nella speranza di acque più calme.
Errore di ottica e di valutazione, purtroppo le conseguenze dellincidente in Giappone dureranno anni. Di più lincidente di Fukushima non è ancora sotto controllo e non si può sapere oggi quale sarà il suo bilancio conclusivo, in ogni caso pesantissimo, se non superiore a Chernobyl.
Proprio questa ambiguità ha spinto la Cassazione a difendere il diritto dei cittadini a pronunciarsi. Infatti la Cassazione ha convenuto che se da un lato le vecchie norme sul nucleare non ci sono più resta però quel coacervo di ambiguità introdotto dal Governo, a cui vanno aggiunte le dichiarazioni altisonanti fatte, anche in sedi ufficiali, basta pensare alla conferenza stampa Berlusconi-Sarkozy.
Bene, ora si vota e le ambiguità potranno essere spazzate via.
Le elettrici e gli elettori italiani potranno finalmente chiudere con il voto il capitolo nucleare, che il Governo ha tentato di reintrodurre nel nostro paese ad ogni costo, e avranno la possibilità di garantire che lacqua resti un bene pubblico e che tutti i cittadini siano uguali di fronte alla legge.
I referendum debbono essere votati per il loro significato specifico. Tuttavia non c’è dubbio che il risultato dei referendum finirà con lavere anche un significato politico più generale.
Verso il Governo potrebbe arrivare una censura politica popolare di grande rilievo, che inevitabilmente si aggiungerebbe alla sconfitta alle ammistrative. Per questo il Governo ora cerca di depotenziarne il significato politico.
Verso lopposizione arriverebbe una richiesta, fino ad oggi senza risposta adeguata, di iniziativa comune e programmatica. Infatti nucleare, acqua e legittimo impedimento sono punti di un possibile programma alternativo. Molti di questi punti non hanno trovato dallinizio il consenso di tutti. Tuttavia il lavoro fatto finora sui referendum ha via via costruito alcuni punti programmatici e soprattutto ha detto con chiarezza che è questo il modo per costruire uno schieramento alternativo. Certo per farlo occorre nettezza, capacità di scelta, forza di costruzione dello schieramento più ampio possibile.
Detto questo l'impegno referendario non va preso sottogamba. Nei prossimi giorni occorre un impegno straordinario. Il risultato va conquistato. Il Governo e la lobby nuclearista hanno fatto di tutto per nascondere che ci sono i referendum. Il voto degli italiani allestero è a questo punto un problema complesso da risolvere, c’è il rischio infatti che il loro voto contribuisca ad alzare lasticella del quorum senza essere in grado pienamente di contribuire a raggiungerlo.
Dobbiamo arrivare nelle prossime ore a tutte le elettrici e a tutti gli elettori per fare sapere che ci saranno tutti e 4 i referendum e che bisogna raggiungere il quorum (50% più 1) per fare prevalere 4 si. Un compito che ci deve impegnare fino allultimo, in un impegno senza risparmio.
Alfiero Grandi
 

Mentre Angela Merkel ha deciso con chiarezza luscita, sia pure graduale, della Germania dal nucleare, in Italia il Governo ha tentato lennesima furbata da un lato abrogando le norme oggetto del referendum ma nello stesso tempo inserendone altre che vanno nella direzione opposta. Classica operazione gattopardesca. Per questo la Corte di Cassazione ha confermato il referendum sul nucleare. Quindi il 12/13 giugno si voterà regolarmente per i 4 referendum: acqua pubblica, nucleare, legittimo impedimento.
Il Governo è rimasto vittima delle sue stesse macchinazioni.
Da un lato voleva evitare il referendum sul nucleare ad ogni costo. Per evitare una sconfitta politica su un argomento come il nucleare, su cui pure aveva tanto puntato, e anche per evitare il quorum sul legittimo impedimento.
Dall'altro il Governo non ha resistito alla tentazione dell'imbroglio. Per questo ha inserito nel testo dellarticolo 5 della legge i 2 commi che hanno portato la Cassazione a ritenere non sincera la retromarcia del Governo.
Il Governo si era spinto fino ad una clamorosa abrogazione, con voto di fiducia, delle stesse norme che aveva fatto approvare nel 2009, sempre con voto di fiducia, con lobiettivo di riportare il nucleare in Italia e di fare così un enorme favore alla lobby nuclearista.
La legge fatta approvare nel 2009 dal Governo aveva ignorato i risultati dei referendum del 1987, tentato di costringere le Regioni ad accettare le centrali nucleari comunque, cancellato ogni ruolo dei Comuni e delle popolazioni locali, prevista la militarizzazione dei siti prescelti per evitare sul nascere ogni forma di controllo democratico.
Il ritorno al nucleare è stato strombazzato dal Governo come una scelta storica, una svolta. Eppure anche la stragrande maggioranza dei candidati del centro destra alle regionali del 2010 ha dichiarato che nel suo territorio non voleva centrali. Dopo Fukushima il peso dei contrari è ulteriormente cresciuto, come conferma il risultato del referendum in Sardegna (60 % di votanti e oltre il 97 % di contrari al nucleare).
La  cancellazione per legge del nucleare da parte dello stesso Governo che l'ha voluto ha del clamoroso. Anzitutto è stato un dispiacere per quel coracervo di interessi che già pregustava laffare di un enorme investimento concentrato (30 miliardi di euro solo per i primi 4 reattori). Una retromarcia così non si era mai vista.
Senza dimenticare che proprio questo Governo non ha trovato di meglio che mettere in difficoltà le rinnovabili con lincredibile decreto che aveva emanato a marzo e non sufficientemente corretto con lultimo. Un settore che stava andando bene e recuperando ritardi è stato messo seriamente in difficoltà con una scelta irresponsabile.
Tuttavia il Governo ha voluto fare la furbata per tenersi aperta una strada per tornare al nucleare in futuro, nella speranza di acque più calme. Errore di ottica e culturale, purtroppo le conseguenze dellincidente in Giappone dureranno anni. Di più lincidente di Fukushima non è ancora sotto controllo e non si può sapere oggi quale sarà il suo bilancio conclusivo.
La Cassazione ha convenuto che se da un lato le vecchie norme sul nucleare non ci sono più resta però quel coacervo di ambiguità introdotto dal Governo, a cui vanno aggiunte le dichiarazioni altisonanti fatte dal Governo, anche in sedi ufficiali, basta pensare alla conferenza stampa Berlusconi-Sarkozy.
Bene, ora si vota e le ambiguità potranno essere spazzate via. Così le elettrici e gli elettori italiani potranno finalmente chiudere con il voto il capitolo nucleare che il Governo ha tentato di reintrodurre nel nostro paese ad ogni costo.
Tuttavia l'impegno referendario non va preso sottogamba. Il risultato va conquistato. Il Governo e la lobby nuclearista hanno fatto di tutto per nascondere che ci sono i referendum. Il voto degli italiani allestero è a questo punto un problema complesso da risolvere. Dobbiamo arrivare a tutte le elettrici e a tutti gli elettori per fare sapere che ci saranno tutti e 4 i referendum e che bisogna fare il quorum (50% più 1) per fare prevalere 4 si. Un compito che ci deve impegnare fino allultimo in un impegno senza risparmio.
Alfiero Grandi

 
 
Alfiero Grandi
Presidente Comitato
SI alle energie rinnovabili NO al nucleare
sottosegretario Governi: Prodi II, Amato II, D'Alema II
deputato XIV legislatura
segretario confederale CGIL

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Corte dei Conti "...Con atto depositato il 28 maggio 2009, X ####################, già assistente della Polizia di Stato, dispensato dal servizio per inabilità fisica dipendente da causa di servizio a decorrere dal 26.1.88, proponeva ricorso innanzi a questa Corte per vedersi riconosciuti i benefici economici derivanti dall’applicazione della legge 539 del 1950. ..."

REPUBBLICA ITALIANAIN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTISEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER LA PUGLIAIL GIUDICE UNICO PER LE PENSIONI
Dott.ssa Giuseppina Mignemi ha pronunciato la seguenteSENTENZA N° 511/2011
nel giudizio di pensione, iscritto al n. 29374/PM del registro di segreteria, promosso
ad istanza di
X ####################, ----- giusta procura in calce al ricorso, ed elettivamente domiciliato presso la Cancelleria della Corte dei Conti – Sezione Regionale Puglia;
contro
- Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore;
- Prefettura di Taranto, Ufficio territoriale del Governo, in persona del Prefetto pro tempore;
- INPDAP, in persona del legale rappresentante pro tempore.
VISTI il R.D. 13 agosto 1933, n. 1038; il D.L. 15 novembre 1993, n. 453, convertito dalla legge 14 gennaio 1994, n. 19; la legge 14 gennaio 1994, n. 20; la legge 21 luglio 2000, n. 205;
VISTI il ricorso e gli altri atti e documenti di causa;
UDITI, alla pubblica udienza del 26 aprile 2011, l’Avv. Doria per il ricorrente ed il dott. Romano per l’INPDAP;
Considerato in
FATTO
Con atto depositato il 28 maggio 2009, X ####################, già assistente della Polizia di Stato, dispensato dal servizio per inabilità fisica dipendente da causa di servizio a decorrere dal 26.1.88, proponeva ricorso innanzi a questa Corte per vedersi riconosciuti i benefici economici derivanti dall’applicazione della legge 539 del 1950.
Con memoria del 28 settembre 2010, depositata il 6 ottobre 2010, il Ministero dell’Interno comunicava di avere provveduto, con decreto n. 1998 del 4.12.2009, alla rideterminazione del trattamento pensionistico, in adesione a quanto disposto con la l. 539/1950 e di avere trasmesso il citato decreto all’INPDAP di Lecce, ai fini della corresponsione delle prestazioni dovute, nonché della liquidazione degli interessi legali e, pertanto, chiedeva la cessazione della materia del contendere.
Con atto depositato il 26.10.2010, si costituiva in giudizio l’INPDAP eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva, la prescrizione quinquennale su ratei e accessori arretrati e, comunque, chiedendo il rigetto del ricorso.
All’udienza del 16.11.2010, questo Giudice chiedeva all’Avvocato Doria di precisare le conclusioni anche con riferimento al sopravvenuto decreto del Ministero dell’Interno n. 1998 del 2010, che riconosce il diritto fatto valere con il ricorso in discussione dal ricorrente.
L’Avvocato dichiarava di non essere a conoscenza dell’intervenuto decreto e ne prendeva visione in udienza.
Quindi, il Giudice, con ordinanza a verbale, “Visto il decreto n. 1998, del 4 dicembre 2010, con cui il Ministero dell’Interno riconosce “il beneficio della Legge 539/50 con decorrenza giuridica dal 22/01/1988 ed attribuito con decorrenza economica dal 24/10/1997, in quanto per il periodo dal 30/01/1988 al 23/10/1997 è intervenuta la prescrizione di cui all’art. 2, comma 2 del R.D. L. n. 295/1939 modificato dall’art. 2 della legge n. 428/1985” ed in applicazione del D.M. 1.9.1988 n. 352, “indica nel giorno 23/12/2005 la data dell’eventuale corresponsione d’ufficio degli interessi legali o rivalutazione monetaria “;
Vista la memoria, depositata in data 6 ottobre 2010, prot. n. 19221, con cui il Ministero dell’Interno chiede la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese;
Vista la memoria, depositata in data 26.10.2010, prot. n. 21736, con cui l’INPDAP, preliminarmente, ha eccepito il difetto di legittimazione passiva, chiede il rigetto del ricorso ed eccepisce in subordine la prescrizione; Ritenuto necessario ai fini del decidere,
- invita l’Avvocato Doria a depositare memoria ed eventuale documentazione a supporto, precisando le conclusioni, tenuto conto dell’intervenuto decreto sopra citato, con particolare riferimento anche alla decorrenza del richiesto beneficio ed ai parametri di commisurazione dello stesso per come modificatisi nel tempo (variazioni di categoria dell’invalidità), specificando se vi siano ed eventualmente quali siano gli atti interruttivi della prescrizione intervenuti tra il 1988 ed il 1997;
- invita l’INPDAP a depositare memoria precisando la sollevata eccezione di prescrizione;
- invita il Ministero dell’Interno a depositare memoria per chiarire le ragioni del contenuto del decreto n. 1998 del 2010 con riferimento alla decorrenza della prescrizione ed alla decorrenza di interessi legali e rivalutazione monetaria”, assegnando, come termine per le descritte incombenze, fino a dieci giorni prima dell’udienza per la prosecuzione della discussione, fissata il 30 marzo 2011, ore 9:30.
All’udienza del 30 marzo 2011, il Giudice, a richiesta della difesa del ricorrente, rinviava all’udienza del 26 aprile 2011 per la precisazione delle conclusioni.
Con memoria del 15.4.2011, l’INPDAP ribadiva le conclusioni già rassegnate, anche in ordine alla eccezione di prescrizione, precisando come, avendo il ricorrente presentato domanda per ottenere i benefici di cui alla legge n. 539/50 solo il 20.7.2005, la prescrizione dovesse ritenersi maturata per tutte le somme antecedenti al quinquennio dalla suddetta data.
Con memoria depositata il 20.4.2011, la difesa del ricorrente, preso atto dell’intervenuto decreto ministeriale di concessione del beneficio, limitava la domanda alla verifica della decorrenza della prescrizione, così come applicata dal Ministero dell’Interno, peraltro concordando sulla circostanza che il richiesto beneficio, pur dovendo essere attribuito d’ufficio anche agli invalidi già collocati a riposo, è soggetto alla normativa sulla prescrizione quinquennale (memoria, pag. 2) ed insistendo sulla condanna alle spese.
All’udienza del 26 aprile 2011, la causa veniva quindi posta in decisione.
Ritenuto in
DIRITTO
La presente controversia verte sull’accertamento del diritto del ricorrente, assistente in congedo della Polizia di Stato, alla spettanza dei benefici economici derivanti dall’applicazione della legge n. 539 del 1950, ai soli fini della riliquidazione del trattamento pensionistico.
Preliminarmente, va respinta l’eccezione di difetto di legittimazione passiva proposta dall’INPDAP, atteso che, per giurisprudenza costante di questa Corte, nelle controversie relative a pensioni erogate dall’INPDAP su decreto dell’amministrazione di appartenenza, sono legittimati passivi sia detta amministrazione che l’INPDAP, poiché le attribuzioni di ordinatore principale e secondario di spesa costituiscono una mera ripartizione di competenza di apparati della pubblica amministrazione, che, sotto il profilo soggettivo, risulta obbligata - nelle sue diverse articolazioni - tanto all'emissione del decreto di liquidazione della pensione, quanto all'esecuzione dei relativi pagamenti e che, quindi, costituisce nel complesso la figura di obbligato passivo (Corte dei Conti, Sez. Giur. Veneto, sent. n. 261 del 13.4.2010).
Nel merito, va rilevato che il Ministero dell’Interno ha depositato agli atti del giudizio il decreto n. 1998 del 4.12.2009, con cui si riconosce all’istante il diritto fatto valere nel presente giudizio, chiedendo la cessazione della materia del contendere.
Con l’ordinanza a verbale dell’udienza del 16.11.2010, questo Giudice invitava le parti a precisare le conclusioni in considerazione dell’intervenuto provvedimento ministeriale e della conseguente richiesta di cessazione della materia del contendere.
La cessazione della materia del contendere individua una formula di definizione del giudizio ormai costantemente adoperata dalla giurisprudenza, ancorché non risulti direttamente disciplinata nel codice di rito civile e costituisce il riflesso processuale del venir meno della ragion d'essere sostanziale della lite per la sopravvenienza di un fatto suscettibile di privare le parti di ogni interesse a proseguire il giudizio (Cass. sez. un. 26.7.2004 n. 13969).
Con riferimento alla fattispecie di cui è causa, il ricorrente, preso atto dell’intervenuto decreto del Ministero dell’Interno, con il quale veniva riconosciuto il diritto fatto valere nel presente giudizio, nella precisazione delle conclusioni, rappresentava sostanzialmente di ritenere soddisfatte le pretese ed esprimeva perplessità solo in ordine alla decorrenza della prescrizione, peraltro riconoscendo l’applicabilità della prescrizione quinquennale per i ratei arretrati.
Orbene, concordando le parti ed effettivamente realizzatasi la cessazione della materia del contendere in ordine alla spettanza del diritto, con riferimento alla decorrenza della prescrizione sui ratei arretrati, non è contestato e risulta dagli atti di causa che la domanda per il riconoscimento del diritto in questione è stata presentata solo nel 2005 e che non vi sono stati, prima di quella data, altri atti interruttivi.
Pertanto, benevola, ancor più che corretta, deve ritenersi la determinazione del Ministero, che ha considerato prescritti solo i ratei arretrati maturati dal 30.1.1988 al 23.10.1997 e non anche quelli fino al 2000, ossia fino a cinque anni precedenti la domanda presentata all’Amministrazione per il riconoscimento del diritto.
Con riferimento, poi, agli interessi legali e della rivalutazione monetaria, la determinazione del Ministero, che li riconosce spettanti a decorrere dal 13.12.2005, risulta più favorevole rispetto a quanto domandato dal ricorrente nella precisazione delle conclusioni (pag. 8), ove si richiedono “interessi e rivalutazione con decorrenza dalla data di pubblicazione del decreto medesimo (n. 1998 del 4.12.2009) fino al soddisfo”.
Atteso, pertanto, che il decreto n. 1998 del 2010 del Ministero dell’Interno si palesa pienamente satisfattivo della pretesa azionata, va dichiarata cessata la materia del contendere anche per gli esposti profili.
Ritenuto, tuttavia, in considerazione del principio della c.d. soccombenza virtuale, che il Ministero dell’Interno, ordinatore primario della spesa, abbia in sostanza riconosciuto la fondatezza delle ragioni rappresentate nel ricorso, si pone la refusione delle spese processuali sostenute dal ricorrente, munito di difesa tecnica legale, interamente a carico del convenuto dicastero, liquidandole nella complessiva misura di € 1.000,00 (mille/00), di cui euro 300,00 (trecento/00) per diritti ed euro 700,00 (settecento/00) per onorari, oltre spese generali, IVA e CAP, come per legge.

P.Q.M.
La Corte dei Conti - Sezione Giurisdizionale Regionale per la Puglia, in composizione monocratica con funzioni di Giudice Unico per le Pensioni, definitivamente pronunciando, dichiara cessata la materia del contendere. Condanna il Ministero dell’Interno al pagamento delle spese processuali in favore del ricorrente, che si liquidano in misura di euro 1.000,00 (mille/00), di cui euro 300,00 (trecento/00) per diritti ed euro 700,00 (settecento/00) per onorari, oltre spese generali, IVA e CAP, come per legge.
La sentenza sarà depositata nel termine di trenta giorni.
Così deciso in Bari, il 26 aprile 2011.
IL GIUDICE
F.to Dott.ssa Giuseppina Mignemi
Depositata in Segreteria il 13/05/2011
Il Funzionario di Cancelleria
F.to (dott. Pasquale ARBORE)




 SEZIONE ESITO NUMERO ANNO MATERIA PUBBLICAZIONE
 PUGLIA Sentenza 511 2011 Pensioni 13-05-2011

Comunicazioni obbligatorie dei datori di lavoro (istruzioni ministeriali) (Link diretto al sito dell'autore)

Consiglio di Stato "...Arma dei Carabinieri - Ufficiali delle Forze Armate - Carriera - Avanzamento ....Il giudice di primo grado ha in tal senso rilevato che a’ sensi dell’art. 26 della L. 12 novembre 1955 n. 1137 la valutazione per l’avanzamento a scelta degli ufficiali delle Forze Armate deve essere effettuata sulla base dei seguenti elementi: a) qualità morali e fisiche; b) benemerenze di guerra, comportamento in guerra e qualità professionali dimostrate durante la carriera, specialmente nel grado rivestito, con particolare riguardo all’esercizio del comando o delle attribuzioni specifiche, qualora richiesti dalla legge ai fini dell’avanzamento, al servizio prestato presso reparti o in imbarco; c) doti intellettuali e di cultura con particolare riguardo ai risultati di corsi, esami, esperimenti. ..."

N. 03138/2011REG.PROV.COLL.
N. 07254/2009 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7254 del 2009, proposto da:
#################### #################### ####################, rappresentato e difeso dall’Avv. -
contro
Ministero della Difesa, in persona del Ministro pro tempore, e Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri, in persona del Comandante Generale pro tempore, costituitisi in giudizio, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti di
--
per la riforma
della sentenza del T.A.R. per il Lazio, Roma, Sez. I-bis n. 2479 dd. 12 marzo 2009, resa tra le parti e concernente l’esito del giudizio di avanzamento per il 2004 al grado di colonnello nell’Arma dei Carabinieri.



Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa e del Comando Generale Arma dei Carabinieri;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 28 gennaio 2011 il Cons. Fulvio Rocco e -
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO
1.1.Il ricorrente, Tenente Colonnello dell’Arma dei Carabinieri #################### #################### #################### ####################, è stato dichiarato idoneo all’avanzamento al grado di Colonnello ma, per effetto dei 27,82 punti da lui ottenuti nella valutazione effettuata dalla Commissione di Avanzamento, è stato collocato al 15° posto nella graduatoria di merito venendo in tal modo escluso dal numero delle posizioni fissate per la promozione per l’anno 2004.
Il #################### ha conseguentemente proposto innanzi al T.A.R. per il Lazio ricorso avverso al provvedimento Prot. MD/GMIL/03 – II/4/1/20040012179 del Ministero della Difesa – Direzione Generale per il Personale Militare – II Reparto – 4^ Divisione – I Sezione Stato Giuridico Avanzamento e Contenzioso Ufficiali dd. 28 aprile 2004, a lui notificato in data 11 giugno 2004, recante l,a relativa comunicazione, nonché avverso tutti gli altri atti presupposti e conseguenti.
Con il ricorso introduttivo del giudizio la parte ricorrente ha impugnato gli atti indicati, deducendo censure attinenti violazione di legge ed eccesso di potere, in senso assoluto ed in senso relativo, sotto diversi profili; inoltre, con motivi aggiunti ha proposto ulteriori censure, contestando in particolare le valutazioni più favorevoli ottenute da alcuni parigrado collocati in posizione antecedente alla propria.
In particolare, il #################### ha dedotto l’avvenuta violazione e falsa applicazione di legge, con particolare riferimento agli artt. 1, 23, 25 e 26 della L. 12 novembre 1955 e successive modifiche ed integrazioni; violazione e falsa applicazione del D.L.vo 5 ottobre 2000 n. 298, nonché degli artt. 8 e 9 del D.L.vo 30 dicembre 1997 n. 490 e successive modifiche; violazione e falsa applicazione degli artt. 2, 5, 8, 9, 10, 11, 12 del D.M. 2 novembre 1993, n. 571; violazione e falsa applicazione dei principi generali in materia di avanzamento a scelta; illogicità, irrazionalità ed ingiustizia manifesta; sviamento, contraddittorietà, difetto di istruttoria ed eccesso di potere in senso assoluto per contrasto con i titoli ed i precedenti di carriera.
Il #################### ha in tal senso affermato evidenziato che il punteggio a lui attribuito risulterebbe in aperto contrasto con i suoi precedenti di carriera, e che tra il punteggio medesimo e gli elementi sui quali il punteggio avrebbe dovuto fondarsi non sussiste quella necessaria corrispondenza logica che si riassume nei concetti di adeguatezza e di proporzionalità, sicché gli atti della procedura di avanzamento sarebbero in contrasto con le disposizioni normative sopra richiamate e viziati da eccesso di potere in senso assoluto.
Ad avviso del #################### gli atti della procedura di avanzamento sarebbero viziati anche da eccesso di potere in senso relativo segnatamente rispetto alle valutazioni aventi ad oggetto il Col. -- (12° in graduatoria, con il punteggio di 28,08), il Col. --(10° in graduatoria, con il punteggio di 28,10), il Col. -- (9° in graduatoria, con il punteggio di 28,24), il Col. --(8° in graduatoria, con il punteggio di 28,13) e il Col. --- (11° in graduatoria, con il punteggio di 28,30).
Sempre secondo il ####################, le valutazioni espresse su molteplici e quanto mai rilevanti aspetti posti a base del giudizio non corrisponderebbero a quanto emergerebbe invece dalla documentazione acquisita agli atti di causa, e ciò in particolare varrebbe per la voce del punto B del formulario “nel grado rivestito ha palesato una motivazione al lavoro”, per le voci relative al punto C “capacitàeffettivamente dimostrate durante i vari impieghi”, nonchè per molte delle voci che compongono la scheda di valutazione, ossia l’andamento complessivo della progressione dì carriera, le capacità intellettuali complessive, le qualità morali e di carattere, l’attitudine ad assumere incarichi del grado superiore, ecc.
Il #################### ha pure evidenziato lo scavalcamento subito da lui subito fra l’avanzamento a scelta al grado di Maggiore e quello al grado di Colonnello, laddove egli avrebbe – per l’appunto - subito una penalizzazione ingiustificata rispetto ai colleghi anzidetti che lo avrebbero sopravanzato, e ha rimarcato che egli, nondimeno ha ricoperto, dopo il precedente avanzamento a scelta, il ben qualificante incarico di Comandante del Nucleo Operativo del Gruppo Palermo 2, con trasferimento avvenuto dopo l’omicidio dell’On. Salvo Lima (1992), ottenendo in tale posizione importanti risultati operativi nelle indagini di contrasto alla criminalità organizzata di tipo mafioso, compreso l’arresto del capo di Cosa Nostra (Totò Riina, 15 gennaio 1993) che gli ha fruttato un encomio personale ed un encomio al gruppo di appartenenza.
Il #################### evidenzia pure di essere stato trasferito d’autorità alla Direzione Investigativa Antimafia - DIA dal 6 dicembre 1993, dove ha ricoperto l’incarico di ufficiale addetto fino all’1 novembre 1996, poi capo del 1° settore della 1° divisione investigazioni giudiziarie e dirigente interinale (circa 60 gg. all’anno per tutti gli anni di permanenza) nonché dirigente in sede vacante (25 maggio — 10 agosto 1998) della medesima Divisione, XI Reparto investigazioni giudiziarie.
Il #################### afferma che, per contro, le attività svolte dai colleghi promossi al grado di Colonnello, si sarebbero incentrate prevalentemente nell’ambito del Reggimento Carabinieri a cavallo o del Centro di arruolamento, ovvero nell’ambito di uffici dei Comandi dell’Arma, dell’Esercito o della Difesa, oppure nell’ambito dei vari Comandi territoriali dell’Arma.
Secondo il ####################, analoghe considerazioni varrebbero anche per quanto concerne le valutazioni caratteristiche del ricorrente e dei colleghi nel periodo successivo all’ultimo avanzamento, e rimarca di essere stato promosso all’attuale grado di Tenente Colonnello proprio in conseguenza della migliore posizione sinora da lui occupata nell’avanzamento con anzianità assoluta precedente rispetto a quella dei colleghi.
Sempre in tal senso, il #################### sottolinea che nel periodo che va dall’avanzamento a scelta precedente (al grado di Maggiore) a quello attualmente in causa egli è stato promosso nel grado di Tenente Colonnello da quattro a dieci mesi prima rispetto a tutti i predetti colleghi.
Con riguardo ai riconoscimenti e alle ricompense trascritti nelle evidenze matricolari, il #################### riferisce di essere l’unico a vantare un elogio e un encomio, nel mentre con riguardo alle note caratteristiche e alle relative espressioni elogiative sottolinea di avere sempre ottenuto la massima qualifica con espressioni elogiative sin dal 1993, sin dal 1995 il “vivo compiacimento” e dal 1996, ininterrottamente e sino al procedimento di avanzamento per cui ora è causa, la massima aggettivazione (“il più vivo compiacimento”).
Viceversa – rimarca sempre il #################### – il collega --- ha raggiunto la massima qualifica di eccellente dall’aprile del1992 in poi, ma non ha ottenuto nessuna espressione elogiativa fino al 2001 e non ha mai raggiunto la massima espressione, per contro dal medesimo ricorrente mantenuta ininterrottamente per 7 anni; il collega #################### ha una sola espressione elogiativa massimale tra il 1997 e il 1998 per la durata di meno di un anno e nessuna in tutti i restanti anni; il collega #################### ha ottenuto espressioni elogiative per tutto il periodo ma ha raggiunto la massima solo nel settembre del 2002; il collega #################### ha riportato l’aggettivazione apicale dal luglio del 1998, ossia all’incirca un paio di anni dopo il medesimo ricorrente; il collega #################### ha riportato le massime espressioni elogiative per quattro anni (dal 1994 al 1996 e dal 2001 al 2003) a fronte dei predetti sette anni del ricorrente.
Per quanto attiene alla motivazione al lavoro, il #################### sottolinea di aver riportato sin dal 1993 le massime espressioni attribuibili; ####################, per contro, non ha mai riportato tali espressioni, ma altre di minore intensità; #################### non ha riportato mai la massima qualificazione e solo per breve periodo (tra il 1999 e il 2000) ha ottenuto un’aggettivazione di elevato livello; #################### ha ottenuto la massima aggettivazione dal 1998 in poi, ma in precedenza ha riportato un’aggettivazione meno alta rispetto al ricorrente; #################### ha ottenuto la massima aggettivazione dal 2000 in poi; #################### non ha mai riportato la massima aggettivazione, bensì altre di minore livello.
Secondo il ricorrente, pertanto, l’Amministrazione intimata avrebbe dovuto eseguire le proprie valutazioni tenendo conto del principio generale secondo cui i successivi giudizi di avanzamento, pur nella riconosciuta autonomia di ciascuno scrutinio, devono sempre essere in rapporto di continuità fra di loro.
2. Con sentenza n. 2473 dd. 12 marzo 2009 il T.A.R. per il Lazio, Sez. I-bis, ha respinto il sopradescritto ricorso proposto dal ####################.
3. Questi, pertanto, con il ricorso in appello di cui all’epigrafe chiede la riforma di tale sentenza, riproponendo in buona sostanza, quali motivi di appello, le medesime censure da lui già dedotte nel giudizio di primo grado.
4. Si sono costituiti nel nuovo procedimento il Ministero della Difesa e il Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri, replicando puntualmente alle censure avversarie e concludendo per la reiezione del ricorso.
5. Alla pubblica udienza del 28 gennaio 2011 la causa è stata trattenuta per la decisione.
6.1. Tutto ciò premesso, la sentenza resa dal giudice di primo grado va confermata.
6.2. Innanzitutto, va evidenziato che opportunamente il T.A.R. ha formulato in via preliminare alcune considerazioni di principio circa l’ambito del sindacato esercitato dal giudice amministrativo dei giudizi espressi ai fini dell’avanzamento degli ufficiali delle Forze Armate.
Il giudice di primo grado ha in tal senso rilevato che a’ sensi dell’art. 26 della L. 12 novembre 1955 n. 1137 la valutazione per l’avanzamento a scelta degli ufficiali delle Forze Armate deve essere effettuata sulla base dei seguenti elementi: a) qualità morali e fisiche; b) benemerenze di guerra, comportamento in guerra e qualità professionali dimostrate durante la carriera, specialmente nel grado rivestito, con particolare riguardo all’esercizio del comando o delle attribuzioni specifiche, qualora richiesti dalla legge ai fini dell’avanzamento, al servizio prestato presso reparti o in imbarco; c) doti intellettuali e di cultura con particolare riguardo ai risultati di corsi, esami, esperimenti.
L’originaria formulazione del medesimo art. 26 è stata susseguentemente integrata per effetto dell’art. 10, comma 5, del D.L.vo 30 dicembre 1997 n. 490.
Tale novella ha infatti introdotto un ulteriore parametro di valutazione in aggiunta ai predetti tre elementi, distinto dalla lettera d) e segnatamente rappresentato dall’attitudine ad assumere incarichi nel grado superiore.
All’evidenza, tale ben specifica “attitudine” si configura quale elemento di valutazione essenzialmente diverso dal complesso delle tre categorie di requisiti già individuati dal legislatore, posto che – ove ciò non fosse – non sarebbe invero dato da comprendere il motivo per cui il medesimo legislatore abbia con ciò esplicitamente attribuito al nuovo requisito un autonomo apprezzamento, con conseguente attribuzione di un punteggio di merito nettamente distinto e separato dalla valutazione degli elementi di cui alle tre lettere precedenti.
Il T.A.R. ha pertanto rettamente concluso nel senso che il legislatore ha con ciò voluto che l’Amministrazione, nel momento in cui essa si accinge a scegliere il personale al quale sono affidate le funzioni di vertice, sia posta nelle condizioni di valutare anche le capacità potenziali di ogni ufficiale scrutinato, ossia la sua attitudine a svolgere funzioni diverse da quelle attuali nel ricoprire ruoli di maggior impegno e responsabilità, mediante un apprezzamento orientato al futuro, prendendo in questo modo in esame le caratteristiche potenziali del personale valutato rispetto alle competenze, capacità e connesse responsabilità che sono richieste dal grado che deve essere attribuito.
Il giudice di primo grado ha evidenziato, sempre ai fini della ricognizione normativa relativa al quadro di riferimento della materia, che l’art. 45 della L. 19 maggio 1986 n. 224 ha attribuito al Ministero della Difesa la disciplina delle modalità applicative degli artt. 25 e 26 della L. 1137 del 1955, “prevedendo criteri che evidenzino le motivazioni poste a base delle valutazioni”; e in attuazione di tale disciplina è stato quindi emanato il D.M. 2 novembre 1993 n. 571, recante - per l’appunto – la conseguente fonte regolamentare.
In dipendenza di tutto ciò, quindi, il “sistema” della promozione a scelta è ora fondato non già su di una comparazione fra il personale scrutinato, ma da una valutazione in assoluto per ciascuno dei candidati alla promozione, fermo restando che l’iscrizione nel quadro di avanzamento è determinata dalla posizione conseguita da ciascuno nella graduatoria, sulla base del punteggio attribuitogli.
Il giudice di primo grado ha – altrettanto correttamente – rimarcato che il sistema sin qui descritto non può considerarsi in contrasto con i parametri costituzionali volti ad assicurare l’imparzialità ed il buon andamento della Pubblica Amministrazione; né può ritenersi che la norma abbia inteso sottrarre i procedimenti relativi ai giudizi di avanzamento degli ufficiali al sindacato giurisdizionale, il cui svolgimento è – semmai - incentrato:
a) sotto il profilo dell’eccesso di potere in senso relativo, nei limiti in cui esso sia possibile in base al raffronto a posteriori, fra loro, dei punteggi attribuiti a ciascuno: e ciò con riferimento agli elementi di giudizio (documentazione caratteristica) concretamente presi in considerazione (cfr. Corte Cost. 7 aprile 1988 n. 409; Cons. Stato, Sez. IV, 18 giugno 1998 n. 951 e 24 marzo 1998 n. 495, nonché Sez. III, 21 maggio 1996 n. 726);
b) sotto il profilo dell’eccesso di potere in senso assoluto, allorquando si tratti di sindacare la coerenza generale del metro valutativo adoperato (cfr. Cons. Stato, sSz. IV, 8 luglio 1999 n. 1196 e 27 novembre 1997 n. 1328), ossia la manifesta incongruità del punteggio, avuto riguardo agli incarichi ricoperti, alle funzioni espletate, ed alle positive valutazioni ottenute durante tutto l'arco della sua carriera.
Per quanto attiene invece alla natura del giudizio espresso dalla Commissione superiore in sede di avanzamento degli ufficiali, è opportuno sottolineare come esso costituisca – soprattutto per le valutazioni espresse al fine dell’accesso ai gradi più elevati - espressione di una valutazione complessiva, nella quale assumono indivisibile rilievo gli elementi personali e di servizio emersi nei confronti dell’ufficiale.
In tale contesto, quindi, risulta ex se impraticabile qualsivoglia scissione delle singole componenti del giudizio stesso al fine di poi strumentalmente assumere che uno di essi, se isolatamente considerato, sia comunque sufficiente a sorreggere il giudizio complessivo.
In considerazione dell’assolutamente maggioritario orientamento giurisprudenziale che ha attribuito valenza di apprezzamento di merito non sindacabile in sede giurisdizionale alla conclusiva valutazione con la quale l’Amministrazione ha dato peso e significato alla complessiva personalità e attività dell’interessato (cfr. al riguardo, ex multis, Cons. Stato, Sez. IV, 24 marzo 1998 n. 495 e 3 giugno 1997 n. 592) , deve quindi concludersi nel senso che la ponderazione valutativa dei titoli dei partecipanti - necessariamente effettuata, si badi, nell’ambito di un giudizio complessivo e inscindibile - di per sé non riveste specifica e parcellizzata autonomia, ben potendo la mancanza di qualche titolo da parte di taluno degli scrutinandi essere controbilanciata, ai fini del giudizio globale, dal possesso dei titoli diversi valutati come equivalenti dalla Commissione Superiore di Avanzamento (cfr. sul punto Cons. Stato, Sez. IV, 24 marzo 1998 n. 495, 10 marzo 1998 n. 397 e 24 marzo 1997 n. 282; nonché sez. III, n. 726 del 1996 cit.).
Premesso tutto ciò, per quanto segnatamente attiene agli ambiti del sindacato esercitato nella ,materia di cui trattasi dal giudice amministrativo, va ricordato che i giudizi di avanzamento degli ufficiali sono soggetti al sindacato di legittimità del giudice amministrativo soltanto entro limiti estremamente ristretti, contrassegnati dalla necessità di rispettare “la sottile, ma non di meno precisa, linea che divide il giudizio di legittimità dalla valutazione di merito, squisitamente discrezionale, demandata istituzionalmente all’apprezzamento della Commissione Superiore di Avanzamento” (Cons. Stato, Sez. IV, 29 agosto 2001 n. 4568).
Tale ordine di cose impedisce, dunque, in radice al giudice amministrativo di procedere all’esame comparativo degli ufficiali valutati in sede di redazione degli scrutini di avanzamento, ovvero di verificare la specifica congruità del punteggio attribuito.
Tuttavia gli stessi princìpi generali del giudizio di legittimità non inibiscono al giudice amministrativo il sindacato in ordine alla coerenza e ragionevolezza della valutazione tecnica operata dalla Commissione, ossia il riscontro ab externo di elementi sintomatici del vizio della funzione discrezionale esercitata in concreto dalla Commissione di avanzamento, restando quindi sempre apprezzabili quelle palesi incongruenze in presenza delle quali il vizio non può più ritenersi intrinseco alla valutazione di merito ma travalica nell’eccesso di potere configurabile in senso relativo, e cioè allorquando emergono consistenti indizi di macroscopici contrasti di giudizio, suscettibili in quanto tali di comprovare l’esistenza di profili di incoerenza ed illogicità di portata tale da non lasciare dubbi sull’avvenuto superamento, da parte della Commissione, dei limiti naturali della sua pur ampia discrezionalità (cfr., ex multis, Cons. Stato, sez. IV, 31 luglio 2000 n. 4234).
Il sindacato esercitabile dal giudice amministrativo deve conseguentemente limitarsi ad una generale verifica della logicità e razionalità dei criteri seguiti in sede di scrutinio per l’avanzamento proprio nella necessaria coerenza con l’invero ampia discrezionalità attribuita alla al riguardo dalla Commissione; e, del resto, tale organo è istituzionalmente deputato ad esprimersi sulle qualità di candidati ai alti gradi della gerarchia militare: qualità che sono ragionevolmente definibili – sia in senso assoluto, sia comparativamente agli altri colleghi assunti in valutazione – soltanto attraverso sfumate analisi di merito, implicanti la ponderazione non aritmetica delle complessive qualità degli scrutinandi,.
L’espressione del giudizio da parte dei commissari avviene dunque mediante un apprezzamento dei titoli e dei requisiti effettuato in via di astrazione e di sintesi, non condizionato dalla meccanica valutazione delle singole risultanze documentali: e proprio in considerazione di ciò si esclude che il giudice amministrativo possa procedere all’esame comparativo degli ufficiali valutati in sede di redazione degli scrutini di avanzamento, ovvero possa verificare la specifica congruità del punteggio attribuito, posto che – come detto innanzi - la discrezionalità tecnica della commissione è sindacabile solo in presenza di valutazioni incoerenti o irragionevoli, ossia tali da comportare un vizio della funzione (così Cons. Stato, Sez. IV, 3 giugno 1997 n. 592 ).
6.3.1. Sulla base di tutto ciò, il giudice di primo grado ha evidenziato che il #################### ha, in buona sostanza, dedotto vizi di eccesso di potere in senso assoluto e di eccesso di potere in senso relativo, allegando in tal senso un’inadeguata valutazione dei propri titoli e precedenti di carriera, una sproporzione tra il punteggio di merito a lui assegnato e quelli attribuiti ai propri parigrado, nonché una consequenziale illogicità dei criteri di giudizio applicati e un’irrazionalità del metro di giudizio praticato dalla Commissione, asseritamente non eguale per tutti gli scrutinandi, ossia eccessivamente riduttivo nei suoi riguardi e alquanto benevolo per alcuni almeno dei parigrado promossi.
6.3.2. In corretta coerenza alle enunciazioni di principio di cui al § 6.2., lo stesso giudice ha innanzitutto respinto le censure di eccesso di potere in senso assoluto formulate dal ####################, evidenziando che tale vizio presuppone una figura di ufficiale con precedenti di carriera costantemente ottimi, con la conseguenza che i sintomi del vizio di eccesso di potere in senso assoluto potrebbero emergere soltanto ove dalla documentazione caratteristica risulti un livello dei precedenti dell’intera carriera dell’interessato tale da rendere assolutamente chiara e manifesta l’esiguità del punteggio a lui attribuito.
Sia nel primo che nell’attuale grado di giudizio la difesa delle Amministrazioni intimate ha rimarcato, con estrema puntualità, che la documentazione personale del #################### non è contraddistinta, nel suo complesso, da quella assoluta apicalità che potrebbe giustificare l’accertamento del vizio di eccesso di potere in senso assoluto.
Infatti, accanto a titoli elevati, sono riscontrabili elementi non di pari livello, sicché il giudizio complessivo attribuito nel caso di specie non appare manifestamente incoerente o inadeguato se si considera che il #################### ha conseguito nel corso della carriera 4 qualifiche di “Nella media” e 6 qualifiche di “Superiore alla media”; egli ha quindi impiegato all’incirca 12 anni per conseguire la qualifica apicale di “Eccellente”, subendo due flessioni nella valutazione (da “Superiore alla media” a “Nella media”), di cui una nel grado di Tenente e una nel grado di Capitano.
Né va sottaciuto che negli ultimi 10 anni il #################### non ha diversificato le proprie esperienze di servizio, avendo ricoperto esclusivamente incarichi presso la Direzione Investigativa Antimafia: incarichi, questi, per certo qualificanti e derivanti – soprattutto – dagli innegabili successi da lui conseguiti durante la sua permanenza a Palermo ma che non possono, per se stanti, costituire l’unico corredo professionale per un ufficiale che, proprio perché aspira ad accedere a posizioni di grado più elevate, deve dimostrare anche doti di estrema versatilità nell’impiego, anche quale sicura comprova dell’avvenuta acquisizione di ulteriori contenuti di professionalità in campi diversi da quelli nei quali è pur pervenuto a incontrovertibili risultati di eccellenza.
In particolare, non va sottaciuto che il #################### non ha mai retto un Comando Provinciale, a differenza dei parigrado ####################, #################### e ####################, i quali hanno retto, rispettivamente, i Comandi Provinciali di Teramo, Vicenza e Benevento; né il medesimo #################### ha ricoperto incarichi di Stato Maggiore, a differenza dei parigrado ####################, ####################, #################### e ####################.
6.3.3. Per quanto segnatamente attiene al vizio di eccesso di potere in senso relativo, anche questo giudice concorda con il giudizio del T.A.R. secondo il quale le valutazioni della Commissione non sono censurabili per palesi irrazionalità, ovvero per errori manifesti.
Per quanto attiene infatti al contestato scavalcamento, va ribadito anche per la presente fattispecie che nei giudizi di avanzamento a scelta degli ufficiali la Commissione formula la graduatoria ed elabora la propria valutazione in base agli elementi risultanti dal libretto personale e dalla documentazione caratteristica e matricolare, nel mentre, ai medesimi fini, non assume rilevanza la precedente posizione in graduatoria (Cons. Stato, A.P., 14 luglio 1998 n. 5) e che lo scavalcamento di un ufficiale da parte di altro ufficiale, che in un precedente giudizio lo seguiva o aveva pari valutazione, può ritenersi sintomo di contraddittorietà e di disparità di trattamento soltanto qualora gli elementi oggettivi e soggettivi sottoposti a valutazione in periodi di tempo ravvicinati siano assolutamente identici e riguardino avanzamenti allo stesso grado, ovvero allorquando ci si riferisca a valutazioni che hanno avuto luogo in epoca diversa e in sede di selezione per un differente grado da conseguire (così, ad es., Cons. Stato , Sez. IV, 5 ottobre 2005 n. 5349).
Nel caso in esame ricorre – per l’appunto – l’ipotesi di avanzamenti a gradi differenti (da Maggiore a Tenente Colonnello, e da Tenente Colonnello a Colonnello), per cui le censure formulate in proposito dal #################### sono prive di fondamento.
Anche le posizioni degli ufficiali controinteressati sono state correttamente disaminate dal giudice di primo grado in relazione alle censure dedotte al riguardo dal ricorrente e che sono state da lui pure riproposte nel presente giudizio.
Tutti i controinteressati provengono infatti dai corsi normali dell’Accademia di Modena; il ####################, il #################### e l’#################### possiedono inoltre la laurea in giurisprudenza, lo #################### possiede la laurea in Scienze Politiche oltre a quella specialistica in Scienze della Sicurezza interna ed esterna, nel mentre il #################### possiede soltanto la laurea specialistica in Scienza della Sicurezza interna ed esterna conferita dall’Università di Roma Tor Vergata mediante il riconoscimento degli studi compiuti durante il quadriennio Accademia-Applicazione; per il #################### va evidenziato che, pur avendo egli frequentato il medesimo corso d’Accademia del ricorrente, non ha presentato –a differenza di quest’ultimo - la domanda di riconoscimento del piano di studi e, quindi, non ha conseguito il relativo diploma.
Tutti gli ufficiali contro interessati hanno frequentato nel corso della carriera numerosi ed importanti corsi di interesse istituzionale; come del resto è assodatamente avvenuto anche per il ####################.
Per quanto attiene poi alle qualità fisiche, morali e di carattere, i controinteressati (ad eccezione dell’ ####################) risultano in posizione migliore rispetto al ricorrente, avuto riguardo alle risultanze della documentazione prodotta in giudizio.
La prevalenza di tutti i controinteressati (tranne l’####################) nei confronti del #################### è al riguardo inconfutabile, considerando i valori analitici delle aggettivazioni formulate nei loro riguardi, ossia:
####################: valore apicale 62,03; valore medio 36,53; valore basso 1,45;
####################: valore apicale 74,20; valore medio 25,80; valore basso 0;
####################: valore apicale 93,61; valore medio 5,83; valore basso 0,56;
####################: valore apicale 51,59; valore medio 46,38; valore basso 1,74;
####################: valore apicale 73,33; valore medio 24,85; valore basso 1,82;
####################: valore apicale 79,09; valore medio 20,61; valore basso 0,30.
Va anche evidenziato che nel corso dell’intera carriera il #################### ha riportato 14 qualifiche finali di “Eccellente”, contro le 21 di ####################, le 17 di ####################, le 16 di ####################, le 13 di ####################, e le 12 di #################### ####################; il ####################, inoltre – e come già detto innanzi – ha riportato 4 giudizi di “Nella media” rispetto ai 4 di #################### ####################, ai 3 di ####################, ai 2 di ####################; il #################### e il #################### non hanno riportato tale valutazione notoriamente minimale.
Inoltre, tutti gli ufficiali interessati hanno ricoperto incarichi prestigiosi, ma i controinteressati, rispetto al ricorrente, risultano aver diversificato i profili d’impiego (aspetto di particolare rilievo ai fini della dimostrazione delle attitudini ad assumere incarichi nel grado superiore).
In tal senso, infatti, il #################### a differenza degli evocati in causa, negli ultimi 10 anni di servizio ha ricoperto esclusivamente incarichi presso la Direzione investigativa Antimafia, né ha mai retto un Comando Provinciale dell’Arma: e ciò,, a differenza dei parigrado #################### ####################, #################### e ####################, i quali invece hanno retto, rispettivamente, i Comandi Provinciali di Teramo, Vicenza e Benevento.
Va anche rimarcato che il #################### non ha ricoperto incarichi di Stato Maggiore, a differenza dei parigrado #################### ####################, #################### e ####################.
7. In considerazione di tutto quanto sopra, anche questo giudice condivide quindi l’assunto di fondo del T.A.R. secondo il quale, in base alle risultanze dei libretti personali degli ufficiali coinvolti nel presente giudizio, emergono comunque figure eminenti, sostanzialmente equivalenti e che costituiscono la miglior comprova dell’elevata professionalità e dell’estremo senso del dovere dell’Arma dei Carabinieri, e dei suoi quadri dirigenti in particolare.
Tale situazione di equilibrio rende pertanto oltremodo delicata e complessa la funzione della Commissione di avanzamento, in quanto essa è chiamata a cogliere nella documentazione caratteristica “quelle sottilissime sfumature e quei limiti della personalità che consentono l’accesso al grado superiore di uno e non di altro ufficiale, apparentemente detentore di similare curriculum professionale” (cfr. pag. 20 sentenza impugnata): e, nel disimpegno di tale compito e avuto riguardo ai dianzi illustrati limiti di sindacabilità dell’operato della Commissione medesima da parte del giudice amministrativo, anche questo giudice – nel ribadire “che valutazioni del genere di quella contestata non sono la mera risultanza aritmetica dei titoli e dei requisiti degli ufficiali scrutinati, ma implicano una complessiva ponderazione delle loro qualità” (cfr. ibidem, pag. 21) – reputa che le valutazioni espresse dall’organo collegiale a ciò non è rinvenibile alcun difetto di correlazione tra il giudizio espresso e l’esame dei precedenti di carriera degli interessati.
7. Il Collegio, pur respingendo il ricorso in epigrafe, ravvisa i presupposti per compensare integralmente tra le parti le spese e gli onorari del giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Compensa integralmente tra le parti le spese e gli onorari del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2011 con l’intervento dei magistrati:


Giorgio Giaccardi, Presidente
Raffaele Potenza, Consigliere
Guido Romano, Consigliere
Fulvio Rocco, Consigliere, Estensore
Silvia La Guardia, Consigliere




L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 25/05/2011
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)