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domenica 13 marzo 2011

Corte Costituzionale: postacelere arriva tardi? Si può chiedere il risarcimento del danno


SENTENZA N. 46
ANNO 2011

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
-           Ugo                             DE SIERVO                      Presidente
-           Paolo                           MADDALENA                 Giudice
-           Alfio                            FINOCCHIARO                      "
-           Alfonso                       QUARANTA                           "
-           Franco                         GALLO                                    "
-           Luigi                            MAZZELLA                            "
-           Gaetano                       SILVESTRI                              "
-           Sabino                         CASSESE                                 "
-           Giuseppe                     TESAURO                               "
-           Paolo Maria                 NAPOLITANO                        "
-           Giuseppe                     FRIGO                                      "
-           Alessandro                  CRISCUOLO                           "
-           Paolo                           GROSSI                                   "
-           Giorgio                        LATTANZI                              "
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell’articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156 (Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni), promosso dal Tribunale ordinario di Napoli, nel procedimento vertente tra Gestione Epurazione Ambiente GEA S.p.A. e Poste Italiane S.p.A., con ordinanza del 5 gennaio 2007, iscritta al n. 214 del registro ordinanze 2010 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 33, prima serie speciale, dell’anno 2010.
            Visto l’atto di costituzione, fuori termine, di Poste Italiane S.p.A.;
            udito nella camera di consiglio del 26 gennaio 2011 il Giudice relatore Giuseppe Tesauro.
Ritenuto in fatto
            1. – Con ordinanza del 5 gennaio 2007, il Tribunale ordinario di Napoli ha sollevato, in riferimento agli articoli 3 e 24 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156 (Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni).
            1.1. – Il rimettente premette che, con atto notificato in data 27 ottobre 2003, la società Gestione Epurazione Ambiente GEA S.p.A. aveva convenuto in giudizio Poste Italiane S.p.A. al fine di ottenere il risarcimento dei danni subiti a seguito del ritardato recapito di un plico spedito con il servizio di postacelere. A sostegno della pretesa, la società attrice esponeva di aver spedito a mezzo postacelere la documentazione necessaria per la partecipazione ad una gara per l’affidamento, tramite procedura negoziata, di alcuni lavori concernenti un impianto di depurazione. Per una evidente ed ingiustificabile responsabilità da parte del vettore, la spedizione era stata effettuata non a Reggio Emilia ma a Reggio Calabria, con conseguente esclusione dell’istante dalla partecipazione alla gara, essendo scaduto il termine fissato. La società attrice, assumendo che, ove il plico fosse giunto tempestivamente, sarebbe rimasta aggiudicataria della gara, avendo offerto un ribasso maggiore delle altre concorrenti, aveva chiesto l’integrale risarcimento del danno subito, non risultando in alcun modo soddisfacente l’assegno di € 7,23, per «ritardo recapito invio dell’8 novembre 2002», inviatole dalla convenuta come previsto dal decreto ministeriale 9 aprile 2001, Carta della qualità del servizio pubblico postale.
            Costituitasi nel giudizio, Poste Italiane S.p.A. riconosceva il proprio inadempimento ma, rilevava di avere correttamente provveduto ad effettuare il solo rimborso delle spese sostenute, in virtù del d.P.R. n.156 del 1973, nonché della Carta della qualità sui servizi postali.
            1.2. – Tanto premesso, il Tribunale di Napoli sostiene che la pretesa risarcitoria dell’attrice incontrerebbe un ostacolo insuperabile nelle disposizioni legislative vigenti all’epoca dei fatti, in quanto, in virtù del rinvio all’articolo 6 del d.P.R. n. 156 del 1973, operato dall’articolo 19, primo comma del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261 (Attuazione della direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio), risultava ancora in vigore l’esclusione o limitazione di responsabilità dell’amministrazione che all’epoca gestiva i servizi postali.
            Sebbene, infatti, il predetto articolo 6 sia stato abrogato dall’articolo 218 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 (Codice delle comunicazioni elettroniche), tale norma continuerebbe a trovare applicazione per tutte le fattispecie verificatesi anteriormente all’entrata in vigore della norma abrogatrice.
            1.3. – Il rimettente dubita, in conseguenza, della legittimità costituzionale dell’articolo 6 del d.P.R. n. 156 del 1973, poiché la tale disciplina in essa contenuta si porrebbe in contrasto con il canone di ragionevolezza e con il principio di eguaglianza garantiti dall’articolo 3 della Costituzione, «rappresentando un anacronistico privilegio in favore del concessionario del servizio postale, nonostante la natura privatistica della rapporto».
            Il Tribunale di Napoli richiama, poi, la sentenza di questa Corte n. 254 del 2002, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della norma in questione con riferimento al mancato recapito di telegramma, sottolineando che, secondo i principi da essa desumibili, sebbene debba «ritenersi sempre possibile delineare, in materia di responsabilità per danni causati agli utenti del servizio postale, una disciplina speciale ispirata a criteri più restrittivi di quella ordinaria», tuttavia la previsione, contenuta nella Carta della qualità sui servizi postali, del solo rimborso del costo sostenuto per la spedizione – trattandosi di plico postacelere giunto a destinazione con un ritardo inferiore al sesto giorno lavorativo successivo alla spedizione – non assolverebbe ad alcuna funzione risarcitoria. Tale situazione determinerebbe per il gestore di servizi postali un completo ed ingiustificato esonero da ogni responsabilità nei confronti degli utenti del servizio, analogamente alla fattispecie del mancato recapito di telegramma, esaminata dalla Consulta con la citata sentenza n. 254 del 2002.
            1.4. – La norma censurata si porrebbe altresì in contrasto con l’articolo 24 della Costituzione, «non consentendo all’utente danneggiato di far valere in giudizio il diritto ad ottenere un risarcimento in misura superiore a quella predeterminata dalla legge».
            2. – Si è costituita tardivamente la società Poste Italiane S.p.A., depositando nel contempo un’istanza di rimessione in termini, sostenendo che la pubblicazione dell’ordinanza nella Gazzetta Ufficiale in pieno periodo estivo avrebbe impedito alla medesima di depositare tempestivamente la memoria di costituzione.
Considerato in diritto
            1. – Il Tribunale ordinario di Napoli dubita, in riferimento agli articoli 3 e 24 della Costituzione, della legittimità costituzionale dell’articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156 (Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni), nella parte in cui stabilisce che il gestore del servizio «non incontra alcuna responsabilità per i servizi postali, di bancoposta e delle telecomunicazioni fuori dei casi e dei limiti espressamente stabiliti dalla legge», per il caso del servizio di postacelere.
            Tale esclusione di responsabilità, violerebbe il canone di ragionevolezza e il principio di eguaglianza, «rappresentando un anacronistico privilegio in favore del concessionario del servizio postale, nonostante la natura privatistica del rapporto» e non «consentirebbe all’utente danneggiato di far valere in giudizio il diritto ad ottenere un risarcimento in misura superiore a quella predeterminata dalla legge».
            2. – Preliminarmente, deve essere disattesa, in quanto infondata, l’istanza di rimessione in termini avanzata da Poste Italiane S.p.A.
            Secondo la giurisprudenza di questa Corte, infatti, l’istituto della sospensione feriale dei termini non è applicabile al processo costituzionale, in considerazione delle peculiari esigenze di rapidità e certezza cui il medesimo processo deve rispondere (da ultimo sentenza n. 278 del 2010).
            3. – La questione di legittimità costituzionale dell’art. 6 del d.P.R. n. 156 del 1973, sollevata in riferimento all’art. 3 Cost., è fondata.
            4. – La norma, nonostante sia stata abrogata dall’art. 218 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 (Codice delle comunicazioni elettroniche), risulta, secondo la motivazione non implausibile del giudice rimettente, applicabile ratione temporis nel giudizio a quo.
            5. – L’impugnato art. 6 è richiamato dall’art. 19, primo comma, del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261 (Attuazione della direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio), il quale, nel disciplinare la responsabilità «per la fornitura del servizio universale», applica al gestore di tale servizio (attualmente, Poste Italiane S.p.A.) la generale regola di irresponsabilità prevista per l’Amministrazione postale pubblica per i servizi postali, di bancoposta e delle telecomunicazioni «fuori dei casi e dei limiti espressamente stabiliti dalla legge».
            6. – Come già affermato da questa Corte, per il caso del servizio telegrafico, sebbene sia «sempre possibile delineare, in materia di responsabilità per danni causati agli utenti del servizio postale, una disciplina speciale ispirata a criteri più restrittivi di quella ordinaria, in rapporto alla complessità tecnica della gestione del servizio ed all’esigenza del contenimento dei costi», tuttavia la carenza di siffatta disciplina della responsabilità del gestore del servizio è in grado di tradursi in un «privilegio, privo di connessione con obiettive caratteristiche del servizio e, perciò, lesivo, al tempo stesso, del canone di ragionevolezza e del principio di eguaglianza garantiti dall’articolo 3 della Costituzione» (sentenza n. 254 del 2002).
            6.1. – Anche nel caso di specie, infatti, per il servizio di postacelere, il legislatore ha inteso, attraverso il citato rinvio all’art. 6, determinare un’esclusione di responsabilità secondo un criterio soggettivo, escludendo per il gestore del servizio universale, che il ritardato recapito determini una responsabilità di tipo risarcitorio, se non nei limiti espressamente previsti, in questo caso, ratione temporis, dal decreto ministeriale 9 aprile 2001, Carta della qualità del servizio pubblico postale.
            La previsione della mera corresponsione del costo per la spedizione determina, anche nel caso del servizio di postacelere, una totale esclusione di responsabilità, non essendo in grado di assolvere ad una funzione risarcitoria del danno arrecato all’utente, che utilizza il predetto servizio proprio in vista della celerità del medesimo e di quel quid pluris garantito dalle caratteristiche prefissate nell’atto della sua istituzione (Decreto ministeriale 28 luglio 1987, n. 564 – istituzione del servizio di postacelere interna).
            6.2. – La norma impugnata, pertanto, determina in favore del gestore un ingiustificato privilegio, svincolato da qualsiasi esigenza connessa con le caratteristiche del servizio, senza dunque realizzare alcun ragionevole equilibrio tra le esigenze del gestore e quelle degli utenti del servizio, equilibrio che, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, il legislatore avrebbe invece dovuto realizzare, essendo venuta meno la concezione puramente amministrativa del servizio postale, e quindi «la possibilità di collegare tali limitazioni di responsabilità alla necessità di garantire la discrezionalità dell’Amministrazione» (sentenza n. 463 del 1997).
            Tale privilegio determina, quindi, la dedotta violazione del canone di ragionevolezza e del principio di eguaglianza garantiti dall’art. 3 Cost., con conseguente illegittimità costituzionale dell’art. 6 del codice postale nella parte in cui esclude, in mancanza di speciali norme di legge, qualsiasi responsabilità delle Poste per il ritardato recapito delle spedizioni di postacelere.
            7. – La pronuncia di illegittimità costituzionale con riferimento all’art. 3, della Costituzione, determina l’assorbimento della questione posta con riferimento all’art. 24 Cost..
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
            dichiara l’illegittimità costituzionale dell’articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156 (Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni), nella parte in cui dispone che l’Amministrazione ed i concessionari del servizio telegrafico non incontrano alcuna responsabilità per il ritardato recapito delle spedizioni effettuate con il servizio postacelere.
            Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 febbraio 2011.
F.to:
Ugo DE SIERVO, Presidente
Giuseppe TESAURO, Redattore
Gabriella MELATTI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria l'11 febbraio 2011.

I.N.P.S. (Istituto nazionale della previdenza sociale) Msg. 11-2-2011 n. 3566 Bonus fiscale di cui all’art. 44 del D.L. 1° ottobre 2007, n. 159, convertito dalla L. 29 novembre 2007, n. 222. Richiesta di restituzione del beneficio da parte dell’Agenzia delle entrate. Emanato dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, Direzione centrale pensioni.

Msg. 11 febbraio 2011, n. 3566 (1).

Bonus fiscale di cui all’art. 44 del D.L. 1° ottobre 2007, n. 159, convertito dalla L. 29 novembre 2007, n. 222. Richiesta di restituzione del beneficio da parte dell’Agenzia delle entrate.

(1) Emanato dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, Direzione centrale pensioni.



Ai


Direttori regionali

Ai


Direttori delle strutture territoriali




L'articolo 44 del D.L. 1° ottobre 2007, n. 159, convertito dalla L. 29 novembre 2007, n. 222 ha previsto che a favore dei soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, per i quali è risultata nel 2006 un'imposta netta pari a zero, venisse corrisposta nell'anno 2007 una somma a titolo di rimborso forfetario pari a 150 euro.

Ai medesimi soggetti, ai sensi del comma 2 dello stesso articolo spetta la medesima somma per ciascun familiare fiscalmente a carico.

Il D.M. 8 novembre 2007 del Ministro dell'Economia e delle Finanze ha stabilito le categorie dei soggetti aventi diritto e le modalità di erogazione del rimborso in esame.

Il decreto ministeriale appena menzionato all'articolo 1, comma 2, ha ricompreso fra i destinatari del rimborso forfetario anche i soggetti percettori di pensione.

L'articolo 2, comma 2 ha inoltre disposto che ai pensionati cui l'Istituto aveva rilasciato il CUD per l'anno 2006 e ai quali viene erogato il rateo pensionistico nel mese di dicembre 2007 sia corrisposto l'importo in esame ad integrazione di quanto spettante nello stesso mese e sulla base delle informazioni possedute.

Alla luce delle disposizioni stabilite dal decreto legge in oggetto e dal successivo decreto ministeriale attuativo si è provveduto a porre in pagamento l'importo di 150 euro, laddove spettante, a ciascun pensionato, insieme alla mensilità di dicembre e al rateo di tredicesima.

Inoltre, a favore di tali soggetti, sono stati messi in pagamento anche i 150 euro spettanti per ciascun familiare a carico il cui codice fiscale fosse conosciuto dall'Istituto.

Le modalità di corresponsione del beneficio sono state illustrate con il Msg. 14 dicembre 2007, n. 30203.



1. Richiesta di restituzione del rimborso da parte dell'Agenzia delle Entrate

L'agenzia delle Entrate ha provveduto ad effettuare i controlli sulla effettiva spettanza del beneficio, e a richiedere ai pensionati l'importo a suo tempo corrisposto, maggiorato degli interessi previsti per legge e delle sanzioni.

Tenuto conto però che gli istituti previdenziali hanno proceduto all'erogazione dei bonus fiscali in via automatica, sulla sola base delle informazioni in loro possesso, come stabilito dall' art. 2, comma 2 del citato D.M. 8 novembre 2007, ed in considerazione della particolare tipologia dei contribuenti interessati, l'Agenzia ha stabilito di escludere la sanzione applicata relativa ai bonus.

La riduzione potrà essere concessa dietro presentazione di apposita istanza da parte dell'interessato formulata sulla base del fac simile fornito dall'Agenzia stessa (allegato 1), a seguito della valutazione delle singole fattispecie, e, comunque, limitatamente ai pensionati che hanno ricevuto il beneficio in via automatica e non hanno prodotto alcuna dichiarazione dei redditi (UNICO o 730).


Il Direttore generale

Nori



Allegato


Istanza di autotutela parziale


All'Ufficio territoriale di ..............................................................................


Il/la sottoscritt ............................................................................ nato/a il ................

a .................................................................................................... pr. ..............

codice fiscale ...................................................................................................................

residente a ............................................... pr. ........ Via ................................................

n. ..... cap. ......................


Premesso


che in data ................... ha ricevuto la comunicazione del recupero del bonus fiscale percepito in via automatica per il tramite dell'Istituto pensionistico ................ ed indicato nel modello CUD 2008, per un importo complessivo di euro ................... (di cui euro ............... a titolo di sanzione ridotta da versare)


consapevole che ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia


Dichiara


- di non aver presentato alcuna richiesta per il riconoscimento del citato bonus fiscale;

- di non aver avuto alcuna consapevolezza dei requisiti richiesti per poter accedere a tale beneficio.


Tanto premesso:


Chiede


a codesto ufficio di riesaminare la comunicazione del bonus fiscale procedendo all'annullamento della sanzione irrogata per assenza dell'elemento soggettivo della violazione, ai sensi del combinato disposto degli articoli 5 e 6 del D.Lgs. n. 472/1997.


Luogo e data ......................... Firma ...............................................................



D.L. 1 ottobre 2007, n. 159, art. 44
D.M. 8 novembre 2007, art. 1
D.M. 8 novembre 2007, art. 2

Nuovi servizi on line dei Vigili del Fuoco per i cittadini, i professionisti e le imprese (link dretto al sito dell'autore)

Nuovi servizi on line dei Vigili del Fuoco per i cittadini, i professionisti e le imprese

Sono disponibili sul sito due nuovi servizi online a supporto degli utenti, cittadini e imprese.
Il primo è la consultazione on-line di quesiti di prevenzione incendi. Consente a tutti gli utenti di trovare le interpretazioni fornite dagli Uffici preposti sui quesiti di rilevanza generale, riguardanti l'applicazione delle norme di prevenzione incendi.
Il secondo, consultazione on-line di norme di prevenzione incendi, permette di individuare le norme e le regole tecniche di prevenzione incendi redatte dal Corpo nazionale dei Vigili del fuoco e quelle sulla sicurezza sul lavoro di interesse generale.
Il servizio è stato realizzato dall'Area Sistemi Informativi Automatizzati e la pubblicazione del materiale normativo e tecnico è curata dall'Area Prevenzione Incendi del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso pubblico e della Difesa Civile.
Anche questi servizi si inquadrano nell'ambito delle azioni volte alla semplificazione ed alla trasparenza nell'accesso alle interpretazioni giuridiche ed alle disposizioni riguardanti i procedimenti amministrativi rilevanti per cittadini e imprese, in attuazione del Codice dell'Ammnistrazione digitale e della legge n.241 del 1990

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SICUREZZA STRADALE: SR LABS, DIMMI DOVE GUARDI E TI DIRO' COME GUIDI = PRIMO PROGETTO AL MONDO PER L'ANALISI DEI MOVIMENTI OCULARI DURANTE LA GUIDA

SICUREZZA STRADALE: SR LABS, DIMMI DOVE GUARDI E TI DIRO' COME GUIDI =
PRIMO PROGETTO AL MONDO PER L'ANALISI DEI MOVIMENTI OCULARI
DURANTE LA GUIDA

Milano, 13 mar. (Adnkronos) - Dimmi dove guardi e ti diro' come
guidi. SR Labs, azienda italiana specializzata nella tecnologia di eye
tracking, annuncia la partecipazione a un innovativo progetto che,
grazie all'analisi dei movimenti oculari effettuati dalle persone alla
guida di un veicolo, permettera' di fornire importanti indicazioni per
aumentare la sicurezza stradale.L'iniziativa e' la prima nel suo
genere mai realizzata al mondo con queste finalita' e nasce da un'idea
del pilota e istruttore di guida Stefano Livio, che ha potuto contare
sul supporto scientifico del dottor Giorgio Guidetti (uno dei maggiori
esperti a livello internazionale di disturbi dell'equilibrio oltre che
direttore del Servizio di Audio-Vestibologia e Rieducazione
Vestibolare dell'Azienda USL di Modena) e sulla partnership
tecnologica di SR Labs.

"Da 10 anni operiamo esclusivamente nel settore dell'eye
tracking e delle sue applicazioni -afferma Gianluca Dal Lago,
amministratore delegato di SR Labs- e abbiamo maturato competenze
elevate in tutti i settori: dal marketing all'usabilita' dei sistemi,
al medicale, all'integrazione nei sistemi industriali, fino al mondo
scientifico. Per questo progetto stiamo utilizzando uno strumento di
misurazione davvero innovativo: degli occhiali speciali che apriranno
nuove strade applicative nello sport e nel marketing."

La teoria alla base dello studio, confermata dalle risultanze
dei primi test effettuati con la strumentazione di eye tracking sia su
strada normale sia in circuito durante i corsi di guida sicura, e' che
si possa migliorare il grado di sicurezza nelle diverse condizioni
attivando meccanismi di attenzione selettiva e quindi "insegnando" ai
nostri occhi cosa e dove guardare. (segue)

(Sec/Opr/Adnkronos)
13-MAR-11 15:37
SICUREZZA STRADALE: SR LABS, DIMMI DOVE GUARDI E TI DIRO' COME GUIDI (2) =

(Adnkronos) - "Nella mia pluriennale esperienza di istruttore di
guida -ha dichiarato Stefano Livio- ho notato come molto spesso le
persone non sappiano esattamente dove guardare. Questo le porta per
esempio a spostare continuamente lo sguardo nell'avvicinarsi ad una
curva e durante la sua percorrenza, riducendo la percezione visiva
della strada."

Per la registrazione dei movimenti oculari sono stati impiegati
degli innovativi e rivoluzionari occhiali dotati di due telecamere:
una registra cio' che la persona ha davanti a se' e l'altra, a raggi
infrarossi, misura e registra i movimenti oculari (tempi e direzioni)
ben 30 volte al secondo. In questo modo e' possibile capire in ogni
momento dove il guidatore sta guardando e da che cosa e' attratta la
sua attenzione in quell'attimo.

L'obiettivo e' migliorare le prestazioni in particolari
condizioni di guida (notevoli sollecitazioni ambientali, alta
velocita' o terreno sconnesso, ridotte informazioni visive, come nel
buio o nella nebbia) attraverso la conoscenza dei meccanismi
anatomo-fisiologici alla base dei movimenti oculari e correggere anche
eventuali difetti soggettivi del conducente. (segue)

(Sec/Opr/Adnkronos)
13-MAR-11 15:48

NNNN
SICUREZZA STRADALE: SR LABS, DIMMI DOVE GUARDI E TI DIRO' COME GUIDI (3) =

(Adnkronos) - "Uscire dal vicolo cieco della soggettivita' e
poter ottenere un'indicazione oggettiva del tracciato oculare seguito
dal guidatore -ha osservato Giorgio Guidetti- ci permette di valutare
con grande precisione i movimenti oculari, tanto nella loro sequenza
quanto nella durata, e di vederli sovrapposti all'immagine osservata,
ottenendo quindi un immediato riscontro di assoluta precisione."

Gli speciali occhiali utilizzati per misurare lo sguardo
rappresentano uno strumento rivoluzionario, preciso ed efficace di
"mobile eyetracking", ideale per studiare il comportamento naturale
delle persone ed effettuare ricerche qualitative e quantitative in
diversi settori: sportivo, marketing, commerciale e scientifico.

I risultati emersi dallo studio e la tecnologia alla base di
questo strumento saranno infatti estremamente utili in tutti gli
aspetti della vita quotidiana in cui e' necessario conoscere
esattamente dove sta guardando una persona e quali elementi attirano
la sua attenzione. Pensiamo ad esempio alle applicazioni in ambito
sportivo (sci, tennis) dove la capacita' di concentrazione permette
all'atleta di migliorare le prestazioni. Oppure agli uffici marketing
e vendite, che possono usufruire di una tecnologia avanzata e non
invasiva per studiare le caratteristiche del packaging o l'efficacia
di un particolare posizionamento del prodotto sullo scaffale. Infine
gli ambienti lavorativi, in cui capire dove si concentra l'attenzione
delle persone e' di fondamentale importanza: dalla guida dei treni
alla gestione di sale controllo, dove devono essere in grado di
seguire quello che accade su piu' schermi. (segue)

(Sec/Opr/Adnkronos)
13-MAR-11 15:56

NNNN
SICUREZZA STRADALE: SR LABS, DIMMI DOVE GUARDI E TI DIRO' COME GUIDI (4) =

(Adnkronos) - Grazie a tecnologie sofisticate questi occhiali
possono essere utilizzati in qualunque situazione reale, dove il
design discreto e ultraleggero permette alle persone sottoposte al
test di comportarsi in modo naturale e quindi di ottenere misurazioni
scevre (non inficiate) da influenze esterne.

Tutti i dati registrati vengono poi analizzati grazie alle
applicazioni software sviluppate da SR Labs. In sostanza, sapendo dove
la persona ha guardato, in che sequenza e per quanto tempo lo sguardo
e' rimasto fisso su un singolo punto, si possono derivare elementi di
grandissimo valore utili alla comprensione dei comportamenti.

Per come e' fatta la fisiologia dell'occhio umano, durante i
movimenti rapidi degli occhi (chiamati movimenti saccadici) le
persone, senza esserne consapevoli, non possiedono una percezione
visiva: in altre parole sono cieche. Per fortuna i meccanismi
cerebrali cognitivi, parzialmente diversi per ciascun individuo, sono
in grado di ricostruire, in tempo reale, tutti i dettagli mediante un
processo di "riempimento" basato soprattutto sulla memoria, attraverso
il confronto con esperienze passate. Per questo non ci rendiamo conto
di questi continui flash di cecita'. (segue)

(Sec/Opr/Adnkronos)
13-MAR-11 16:08

NNNN
SICUREZZA STRADALE: SR LABS, DIMMI DOVE GUARDI E TI DIRO' COME GUIDI (5) =

(Adnkronos) - Quando invece lo sguardo e' fermo su un punto e
durante i movimenti lenti la percezione visiva si basa su quanto
effettivamente vede l'occhio.

Quando guidiamo, il nostro comportamento e' influenzato da
numerosi fattori: quelli dipendenti da elementi esterni non
modificabili (il tipo di strada o il clima) o poco modificabili (il
mezzo meccanico); quelli dipendenti dal nostro organismo come le
informazioni visive (oggetti, persone, animali, edifici, etc.),
acustiche (suoni, voci, rumori), e provenienti dal labirinto
dell'orecchio interno (accelerazioni lineari e angolari, inclinazione
del capo e del corpo); le caratteristiche fisiche e psicologiche; le
capacita' di adattamento.

Con un minimo di insegnamento e di impegno nell'applicazioni di
pochi e semplici principi e' possibile riuscire a controllare
adeguatamente i vari meccanismi riflessi di fissazione visiva e quindi
ridurre il numero dei movimenti saccadici, ottenendo un aumento del
grado di sicurezza in condizioni di guida normale.

(Sec/Opr/Adnkronos)
13-MAR-11 16:22

NNNN

Ma è vera e propria emergenza legalità Dopo il caso Fondi, dopo l'arresto di un consigliere regionale, di un consigliere comunale del comune di Formia già condannato in primo grado per 'estorsione', dopo i fatti che hanno visto coinvolto anche un consigliere del comune di Sabaudia e dopo l'arresto di ieri per camorra del sindaco di un comune in provincia di Caserta, sarebbe opportuno che i vertici della Regione Lazio.....

I contributi figurativi per il servizio militare...... ottobre 1946); di servizio prestato nel soppresso Corpo di Polizia dell'Africa Italiana (P.A.I.); di servizio prestato ... 15.3.1982). N.B.: Nei confronti degli Agenti della Polizia di Stato (già Corpo delle Guardie di Pubblica Sicurezza ..

Assunzione categorie protette.La materia è regolata dalla Legge n. 68 del 12.3.1999 "Norme per il diritto al lavoro dei disabili" (e relativo regolamento di attuazione D.P.R. 10.10.2000 n. 333) che si prefigge lo scopo di promuovere l’inserimento e l’integrazione lavorativa delle persone disabili nel mondo del lavoro attraverso un collocamento mirato.....Sono previste deroghe ed esoneri per alcuni d.d.l., quali i partiti, i sindacati, enti senza scopo di lucro, forze di polizia, della difesa, aziende che presentano richieste di intervento di cassa integrazione speciale o procedure di mobilità.

Il visto d'ingresso va richiesto alle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane nel paese d'appartenenza, o territorialmente competenti per il luogo di residenza dello straniero. Gli Uffici di polizia di frontiera italiani possono essere autorizzati a rilasciare visti d'ingresso (per un periodo massimo di 10 giorni) o transito (per periodi massimo di 5 giorni) per casi di assoluta necessità. (link diretto al sito dell'autore)

sabato 12 marzo 2011

' Su uno di questi aspetti più controversi del testo Alfano-la sottrazione ai pm della guida delle indagini- interviene Claudio Giardullo, leader del sindacato di polizia Silp-Cgil' (link diretto al sito dell'autore)

' A brigante, brigante e mezzo! '

A brigante, brigante e mezzo!
di Paolo Flores d'Arcais
Mercoledì sera a "Exit" ho impedito all’on. Reguzzoni di parlare. Dopo due ore e passa che venivo interrotto mi sono ricordato del grande presidente Sandro Pertini, che ripeteva sempre "a brigante, brigante e mezzo".

Censura: la Lega ordina, "Exit" esegue
di Leonardo FaccoPer certi versi, mi fa anche piacere sapere che il capogruppo alla Camera della Lega Nord non voglia confrontarsi pubblicamente col sottoscritto. Per altri, la vicenda che vi sto per raccontare dà la cifra di quale è il livello della censura nelle televisioni italiane.
Facco: "Quel che 'Exit' mi ha impedito di dire sulla Lega" (AUDIO)
Censura a Exit: la risposta de La7 e la replica di Leonardo Facco
 
GIUSTIZIA
Riforma epocale o soluzione finale? di Domenico GalloIl Consiglio dei Ministri ha partorito un disegno riformatore che incide in profondità, non tanto sulla giustizia, quanto sulla democrazia, sfigurando profondamente il modello concepito dai costituenti, imperniato su una insuperabile divisione dei poteri.
CASELLI Una riforma al giorno toglie il giudice di torno
BIANCO Il caso Ruby e i teleprocessi di regime
SPINELLI Procure sotto tutela
 
Da Napoli all'Italia, Vendola al bivio di Giacomo Russo SpenaVendola deve decidere una volta per tutte: Napoli è il banco di prova. O si lavora per un progetto di alternativa (De Magistris) o si è nel sistema  sostenendo la continuazione del bassolinismo, della malapolitica “democratica”.
Video L'appello di De Magistris a Vendola e Sel
 
L’Italia uscì dalla seconda guerra mondiale in condizioni economiche e sociali drammatiche. Nel 1949, come alternativa al modello di sviluppo attuato dai governi Dc, la Cgil lanciò un grande “Piano del lavoro”. Una "mossa del cavallo" di cui avremmo urgente bisogno anche oggi.
 
Suona il de profundis per le politiche assistenziali di Elena Granaglia e Angelo MaranoVittima collaterale della crisi e del federalismo, vaso di coccio fra i vasi di ferro della sanità, della previdenza e degli interventi sulla cassa integrazione, il sistema assistenziale rischia di essere cancellato in buona parte del paese.

In edicola il secondo numero speciale
di MicroMega su "Berlusconismo e fascismo"


Leggi il sommario del nuovo numero

venerdì 11 marzo 2011

Sicurezza: sindacati ps si spaccano su manifestazione Arcore lunedì protesta poliziotti contro tagli,premier promette decreto


Giustizia: Silp-Cgil, Governo vuole controllare le indagini

Sicurezza: sindacati ps si spaccano su manifestazione Arcore lunedì protesta poliziotti contro tagli,premier promette decreto

Giustizia: Silp Cgil, Governo vuole controllare le indagini

GIUSTIZIA: SILP-CGIL, GOVERNO VUOLE CONTROLLARE LE INDAGINI

(ANSA) - ROMA, 11 MAR - ''Il Governo vorrebbe abolire la
disponibilita' diretta della polizia giudiziaria da parte
dell'autorita' giudiziaria, oggi prevista dalla Costituzione.
Gia' questa modifica sposterebbe il baricentro delle indagini
dalla magistratura all'esecutivo. E con l'indicazione da parte
del Parlamento dei reati che dovrebbero essere perseguiti
prioritariamente, si completerebbe il disegno del controllo
politico delle indagini''. Cosi' Claudio Giardullo, segretario
generale del sindacato di polizia Silp-Cgil, commenta la riforma
della giustizia approvata ieri dal Consiglio dei ministri.
''Per sapere qual e' il modello di rapporto tra pm e polizia
giudiziaria che il Governo ha in mente - rileva Giardullo -
basta leggere la relazione al disegno di legge di riforma del
processo penale, fermo in Parlamento, cioe' un modello
improntato al reciproco controllo e concorrenza e non alla
collaborazione tra organi che dovrebbero avere lo stesso
obiettivo processuale''.
Insomma, conclude, ''e' un controllo di legalita'
addomesticato quello che il disegno di legge di riforma propone,
e la posta in gioco, dietro le questioni di ingegneria
costituzionale, e' la difesa della liberta' e dei diritti dei
cittadini''. (ANSA).

NE
11-MAR-11 13:27 NNNN

SICUREZZA: SPRAY AL PEPERONCINO PER AUTODIFESA A VIGILI MILANO


SICUREZZA: SPRAY AL PEPERONCINO PER AUTODIFESA A VIGILI MILANO =
(AGI) - Milano, 11 mar. - Spray al peperoncino per la polizia
locale milanese. E' la sperimentazione che prendera' il via tra
una decina di giorni nel capoluogo lombardo. Come spiega il
vice sindaco e assessore alla Sicurezza, Riccardo De Corato in
una nota, il Comune ha ordinato 26 spray che saranno dati in
dotazione a altrettanti "vigili istruttori di difesa personale
e tecniche operative". "Se il test si rivelera' positivo -
sostiene - verra' presa in considerazione l'estensione della
fornitura a tutti gli agenti che effettueranno servizi esterni
sia per la sicurezza sia per la mobilita'". "Non e' uno
strumento di offesa - aggiunge De Corato -, ci tengo a
sottolinearlo, ma di difesa personale. La scelta in particolare
e' caduta sul 'key defender' ovvero uno strumento la cui
modalita' di erogazione della sostanza urticante avviene
tramite getto conico". "Ed e' pertanto uno tra i pochissimi
modelli di spray autorizzati dal ministero dell'Interno -
aggiunge - Tanto che e' in libera vendita. I modelli a getto
balistico risultano infatti vietati e rischierebbero di esporre
gli agenti al rischio di denunce per porto abusivo d'arma".
"Nel 2009 - spiega - ci sono state 153 aggressioni subite
da agenti nelle operazioni di servizio a contrasto di abusivi,
ubriachi e violenti. Che sono calate a 110 nel 2010. Questo
strumento garantira' ulteriore sicurezza ai vigili. Che
dovranno comunque utilizzarlo con cognizione di causa onde
evitare la contaminazione di altri ignari soggetti". (AGI)
Mi7/Car
111229 MAR 11

NNNN
SICUREZZA: MILANO; AI VIGILI SPRAY URTICANTE PER AUTODIFESA
DE CORATO, TRA 10 GIORNI IL TEST, SE POSITIVO SARA' DATO A TUTTI
(ANSA) - MILANO, 11 MAR - Spray urticante in dotazione ai
vigili di Milano come strumento di difesa personale: ad
annunciare la sperimentazione, destinata a far discutere, e' il
vicesindaco della citta' Riccardo De Corato.
''Entro una decina di giorni arriveranno 26 dispositivi - ha
dichiarato il vicesindaco - gia' ordinati, che verranno dati in
uso a vigili istruttori di difesa personale e tecniche
operative. Se il test si rivelera' positivo verra' presa in
considerazione l'estensione della fornitura a tutti gli agenti
che effettueranno servizi esterni sia per la sicurezza sia per
la mobilita''.
Lo spray urticante scelto per i vigili di Milano e' uno dei
pochi omologati dal Viminale, tanto da essere reperibile anche
nei negozi: si tratta di un stilo che, premendo il pulsante,
nebulizza il liquido al peperoncino con un getto conico. De
Corato ha tenuto a precisare che lo spray non sara' uno
strumento di offesa, ma di tutela dell'incolumita' personale dei
vigili, ricordando che nel 2009 sono state 153 le aggressione
patite dai ''ghisa'' in servizio, calate nel 2010 a 110. (ANSA).

YN3-BAB
11-MAR-11 13:00 NNNN

Sanità: via libera a test sangue in farmacia, in Gazzetta Ufficiale Decreto. In vigore tra 15 giorni



SANITA': VIA LIBERA A TEST SANGUE IN FARMACIA, IN GAZZETTA UFFICIALE DECRETO =
IN VIGORE FRA 15 GIORNI

Roma, 11 mar. (Adnkronos/Adnkronos Salute) - Via libera ai test
del sangue in farmacia. E' stato infatti pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale di ieri il decreto ministeriale (16 dicembre 2010) "sulle
prestazioni analitiche di prima istanza rientranti nell'ambito
dell'autocontrollo".

Tra 15 giorni - quando le disposizioni entreranno effettivamente
in vigore - si potranno effettuare, pero', soltanto quelle analisi che
prevedono l'uso di quegli strumenti di autodiagnosi che normalmente
"sono gestibili direttamente dai pazienti in funzione di autocontrollo
a domicilio", ma che "in caso di condizioni di fragilita' o di non
completa autosufficienza, possono essere utilizzati mediante il
supporto di un operatore sanitario, presso le farmacie territoriali
pubbliche e private". Vietato "l'utilizzo di apparecchiature che
prevedano attivita' di prelievo di sangue o di plasma mediante
siringhe o dispositivi equivalenti, restando in ogni caso esclusa
l'attivita' di prescrizione e diagnosi". (segue)

(Ram/Gs/Adnkronos)
11-MAR-11 10:59

NNNNSANITA': VIA LIBERA A TEST SANGUE IN FARMACIA, IN GAZZETTA UFFICIALE DECRETO (2) =

(Adnkronos) - Il decreto indica anche le analisi che potranno
essere richieste. E cioe': test per glicemia, colesterolo e
trigliceridi; test per misurazione in tempo reale di emoglobina,
emoglobina glicata, creatinina, tranminasi, ematocrito; test per la
misurazione di componenti delle urine quali acido ascorbico, chetoni,
urobilinogeno e bilirubina, leucociti, nitriti, pH, sangue, proteine
ed esterasi leucocitaria; test ovulazione, test gravidanza e test
menopausa per la misura dei livelli dell'ormone Fsa nelle urine; test
colon-retto per la rilevazione di sangue occulto nelle feci.

Un elenco che, precisa il testo, sara' "periodicamente
aggiornato con decreto del ministro della Salute, previa intesa con la
Conferenza per i rapporti permanenti tra lo Stato, le Regioni e le
Province autonome di Trento e Bolzano". (segue)

(Ram/Gs/Adnkronos)
11-MAR-11 11:05

NNNNSANITA': VIA LIBERA A TEST SANGUE IN FARMACIA, IN GAZZETTA UFFICIALE DECRETO (3) =

(Adnkronos/Adnkronos Salute) - Per quanto riguarda gli esami
strumentali, in farmacia sono utilizzabili "dispositivi per la
misurazione con modalita' non invasiva della pressione arteriosa;
dispositivi per la misurazione della capacita' polmonare tramite auto-
spirometria; dispositivi per la misurazione con modalita' non invasiva
della saturazione percentuale dell'ossigeno; dispositivi per il
monitoraggio con modalita' non invasive della pressione arteriosa e
dell'attivita' cardiaca in collegamento funzionale con i centri di
cardiologia accreditati dalle Regioni sulla base di specifici
requisiti tecnici, professionali e strutturali". Utilizzabili anche i
defibrillatori semiautomatici.

E anche per queste prestazioni l'elenco sara' periodicamente
aggiornato. Il ministero della Salute, inoltre, sempre in accordo con
le Regioni, mette a punto le linee guida sull'utilizzo dei dispositivi
a cui le farmacie saranno tenute ad adeguarsi. Le farmacie
utilizzeranno, per queste prestazioni, "spazi dedicati e separati
dagli altri ambienti, che consentano l'uso, la manutenzione e la
conservazione delle apparecchiature dedicate in condizioni di
sicurezza nonche' l'osservanza della normativa in materia di
protezione dei dati personali". (segue)

(Ram/Pn/Adnkronos)
11-MAR-11 11:42

NNNN
SANITA': VIA LIBERA A TEST SANGUE IN FARMACIA, IN GAZZETTA UFFICIALE DECRETO (4) =

(Adnkronos) - Inoltre, "il farmacista titolare o il direttore
responsabile della farmacia definisce in un apposito documento,
conservato in originale presso la farmacia e inviato in copia
all'azienda sanitaria locale territorialmente competente, i compiti e
le responsabilita' degli infermieri o degli operatori socio sanitari
che forniscono il supporto all'utilizzazione delle strumentazioni
necessarie per l'esecuzione delle analisi nel rispetto dei rispettivi
profili professionali".

Il personale che esegue gli esami deve essere adeguatamente
preparato e "deve partecipare a corsi di aggiornamento professionale
relativi all'utilizzo delle tecnologie adoperate, con cadenza almeno
triennale". Il farmacista titolare risponde, oltre che del buon uso
degli apparecchi, anche di inesattezze dei risultati dovute a carenze
di manutenzione.

(Ram/Pn/Adnkronos)
11-MAR-11 11:47

NNNN