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venerdì 27 maggio 2011

Don Virginio Colmegna: Votare Moratti è contro il Vangelo Il fondatore della Casa della Carità di Milano critica duramente Letizia Moratti per "il degrado etico e barzellettiero e la povertà culturale di scelte amministrative che irridono alla solidarietà e ai diritti dei più deboli". Da qui l'appello "ai cattolici, a chi frequenta e pratica, ai preti e ai religiosi" a "non votare la Moratti" come "scelta di coerenza".

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      26 maggio 2011

29 e 30 maggio: un voto per liberare l'Italia
Don Virginio Colmegna: Votare Moratti è contro il Vangelo Il fondatore della Casa della Carità di Milano critica duramente Letizia Moratti per "il degrado etico e barzellettiero e la povertà culturale di scelte amministrative che irridono alla solidarietà e ai diritti dei più deboli". Da qui l'appello "ai cattolici, a chi frequenta e pratica, ai preti e ai religiosi" a "non votare la Moratti" come "scelta di coerenza".

Renzo Arbore: "De Magistris, una speranza per Napoli"
SAVIANO Il destino di Napoli MUSELLA De Magistris sulla strada di Chiaiano SPINELLI Propaganda tossica CARNEVALI La sfida di Milano fra Arendt e Weber
SCANZI
Ballottaggio? Proviamoci (anche tu, Grillo)
FLORES D'ARCAIS
Caro Grillo, non sono tutti eguali Video Il Favoloso Mondo di Pisapie | Dossier Moratti, 5 anni di malgoverno
Referendum contro il nucleare: non è ancora detta l’ultima parola di Domenico GalloQuando una normativa oggetto di referendum viene abrogata e sostituita da una nuova disciplina che contraddice gli scopi che si sono riproposti coloro che hanno proposto il referendum, il referendum deve tenersi lo stesso.
Diserzione di coscienza di Cinzia SciutoFare il medico non è un obbligo. E men che meno fare il ginecologo. La cosidetta «obiezione di coscienza» sull’aborto non ha quindi alcun senso, è solo un escamotage per portare avanti una battaglia contro le donne.
Fincantieri, emblema di un paese senza futuro di Pierfranco PellizzettiI manifestanti sono quelli che pagheranno – e duramente – gli errori e le omissioni altrui. In una crisi della cantieristica annunciata da anni, ma nei cui confronti chi poteva e doveva prendere provvedimenti non ha mai mosso neppure un dito.
COLOMBO
Buttare via il lavoro
GROS-PIETRO
Grandi navi, un primato da difendere
Democrazia e dominio al tempo del Cavaliere di Marco Bonifazi"Se una forte resistenza non verrà messa in campo, il passaggio ad una costituzione diversa dall’attuale, se non esplicitamente dispotica, fortemente autoritaria, diventerà realtà". Colloquio con Francesco Saverio Trincia, ordinario di filosofia morale alla Sapienza.
La rabbia degli Indignados che contagia l'Europa di Bernard GuettaDalla piazza di Puerta del Sol si leva un messaggio chiaro, quasi un grido di dolore che non può essere lasciato senza ascolto: "Il liberismo ha fallito!". Ecco perchè la presa d'atto dell'inefficienza della mano invisibile del mercato pone l'esigenza di nuove offerte politiche.Il manifesto politico di “Democracia Real YA!”
IOVINO/TANNO Un'altra politica è necessaria
Amartya Sen: Non lasciate i mercati senza le giuste regole intervista di Armando MassarentiEsistono due tipi di libertà. Una visione "liberalista" non è in grado di rendere conto delle effettive opportunità che un essere umano ha per soddisfare i propri bisogni. Ecco perchè un'eccessiva deregulation dei mercati è in realtà contro la libertà.
KRUGMAN
Italia al sicuro. Draghi? Dovrà seguire cattive politiche
Kant in piazza Tiananmen di Mariasole GaracciAperto a Beijing il grandioso Museo Nazionale della Cina, uno dei più vasti del mondo. La Germania riempie le sale che si affacciano sulla piazza del regime con le opere che raccontano l’Illuminismo europeo.
Il potere (indisturbato) delle banche di Guido RossiLa crisi economico-finanziaria ci impone un cambio di paradigma: è necessario che l'"economico" riveda i suoi rapporti col "politico" e col "diritto", le sue ideologie, i suoi principi, i suoi tabù e i suoi miti. Oggi il nuovo Leviatano sta a Wall Street più che alla Casa Bianca.
PETRINI
I vampiri del rating sentono odore di sangue
Dell’obbedienza e della servitù. Perché leggere don Milani oggi di Roberta De MonticelliUn brano dalla prefazione a "A che serve avere le mani pulite se si tengono in tasca" di don Lorenzo Milani. Nel libro gli atti del processo contro il maestro di Barbiana, reo di aver difeso l'obiezione di coscienza al servizio militare.
Siate anche voi partigiani! di Massimo OttolenghiL'appello per un nuovo Risorgimento e una nuova Liberazione di Massimo Ottolenghi, ex partigiano classe 1915, che rilancia la sua indignazione civile con un appassionato pamphlet, “Ribellarsi è giusto”, edito da Chiarelettere.
Il regista senza volto. Intervista esclusiva a Terrence Malick a cura di Mario SestiRiproponiamo dall'Almanacco del Cinema 2010 di MicroMega l'unica intervista mai concessa dal regista vincitore della Palma d'oro a Cannes.NAZZARO "The Tree of Life", la recensione
Il museo censura l'artista anti B. di Roberta CarliniUn video con le frasi del premier messe in musica. Sparito dalle opere del compositore olandese in mostra al MaXXI di Roma. Mentre sono rimasti gli altri, quelli sui politici stranieri. E chi c'è dietro il MaXXI? Una fondazione del Ministero...
Gaza nella morsa dell'embargo di Gianluca Peciola"Gaza appare oltre il tunnel di reti metalliche e lamiere che parte dal valico di Eretz. Ci arriviamo alla fine del percorso di incontri avuti nella West Bank con molti soggetti della società civile palestinese”. Gianluca Peciola, consigliere di Sel alla Provincia di Roma, racconta per MicroMega il suo viaggio a Gaza.
www.micromega.net

Mercoledì battaglia in Cassazione sul referendum anti-nucleare

Riammesse alla sanatoria le colf straniere espulse


Gli 'angeli custodi' con 26 moto e 6 auto


31 maggio 2011 protesta nazionale sindacati polizia 'Carenza di mezzi e personale. Protesta dei sindacati di polizia'


"Quest'uomo sta male"

la Cgil sostiene iniziativa sindacato di Polizia Silp

la Cgil sostiene iniziativa sindacato di Polizia Silp

26/05/2011 16:46
BAS"La Cgil sostiene l’iniziativa del Sindacato di Polizia - Silp per la Cgil - che domani mattina si svolgerà nei pressi della Sezione della Polstrada di Potenza".

Lo afferma in un comunicato il segretario regionale Antonio Pepe.
"Riteniamo - prosegue -  che l’utilizzo del personale del distaccamento di Melfi e Molterno sul raccordo autostradale Potenza-Sicignano, distolga, impropriamente, personale da aree ed arterie di collegamento stradali molto importanti per flussi di traffico, in particolare la Potenza-Melfi.
La sicurezza stradale e il controllo del territorio non possono essere gestite a prescindere dalle reali esigenze della comunita', con grave depauperamento dei livelli di efficienza dei servizi: la sicurezza e' un diritto di tutti i cittadini.
Le politiche sulla sicurezza non possono limitarsi ai proclami ma devono concretizzarsi nel necessario completamento degli organici, nella messa a disposizione di mezzi e risorse finanziarie adeguate a svolgere appieno le funzioni costituzionali di presidio del territorio per preservarlo dai continui tentativi di infiltrazioni da parte della malavita organizzata proveniente dalle regioni limitrofe e non solo.
Per tali ragioni la Cgil esprime la piena solidarietà ai lavoratori della polizia stradale e chiede con forza l’adeguamento degli organici e l’utilizzo efficace delle pattuglie dei distaccamenti di Melfi e Moliterno".

BAS 05

fonte: 
http://www.basilicatanet.it/basilicatanet/site/Basilicatanet/detail.jsp?sec=1005&otype=1012&id=554523&value=AGR 

'BERLUSCONI OBAMA G8 26 MAGGIO 2011' 'Berlusconi Riforma della Giustizia contro la "dittatura dei giudici di sinistra"

giovedì 26 maggio 2011

PROSTITUZIONE:POLIZIOTTA 'ESCA' SU WEB,COSI'LI ABBIAMO PRESI

PROSTITUZIONE:POLIZIOTTA 'ESCA' SU WEB,COSI'LI ABBIAMO PRESI
(V. 'PROSTITUZIONE: SESSO DOPO COCAINA..' DELLE 8:42)
(ANSA) - LUCCA, 26 MAG - E' stato grazie all' ''esca''
gettata da una poliziotta della questura di Lucca, che si e'
finta interessata a diventare una escort, che la polizia ha
sgominato un'organizzazione criminale ungherese che aveva
organizzato lo sfruttamento della prostituzione a Viareggio e a
Genova. Ha compilato il form predisposto per il reclutamento,
che le Š stato inviato ad un indirizzo di posta elettronica
fittizio.
''Attraverso una finta mail e con l'aiuto di una interprete
mi sono spacciata per una ragazza che voleva iniziare a
prostituirsi - ha spiegato la poliziotta -. Loro mi hanno
contattato inviandomi un prospetto con prestazioni e tariffe
necessarie per entrare a fare parte dell'organizzazione. In
pratica avrei dovuto offrire pratiche sessuali anche spinte.
Molto spinte. E piu' la prestazione era fuori dall'ordinario,
piu' aumentava il tariffario''.
''Poi - racconta - mi hanno indicato le persone che avrei
dovuto contattare a Viareggio. A quel punto, quando e' stato
chiaro a tutti gli effetti il ruolo dei capi di questo sodalizio
criminale, e' scattata l'operazione vera e propria con le
manette per cinque persone''.
Al vertice dell'organizzazione c'era Monica Kozma, chiamata
Cinzia, una donna ungherese di 35 anni che selezionava le
ragazze e gestiva gli affari. Ogni casa fruttava 30.000 euro al
mese. Adesso Kozma, incinta di sette mesi, si trova agli arresti
domiciliari. Ad eseguire i suoi ordini erano quattro
connazionali e un italiano. Tra i suoi subalterni il suo
compagno Balas Laza, adesso in carcere. Gabriela Dragho, nota
con nome di Petra, era una delle prostitute, ma anche la
sorvegliante delle altre ragazze. Coinvolto nell'organizzazione
anche un italiano di 47 anni per il quale l'autorita'
giudiziaria ha disposto l'obbligo di dimora nel Comune di
residenza, Poggibonsi (Siena). Lui era il factotum
dell'organizzazione. Tra le sue mansioni anche quella di
fotografo delle ragazze per gli annunci erotici.
L'organizzazione aveva gia' preso contatti per aprire altre due
case a Prato e Firenze. (ANSA).

Y5G-FBB/SPO
26-MAG-11 18:27 NNNN

La Fiom Cgil ha avviato una campagna per la prevenzione e il riconoscimento delle patologie da lavoro, in particolare quelle muscolo scheletriche.


Modulo per la richiesta di dati sull'idoneità alla mansione specifica” (Fiom)


























Sessualit: arriva ritocco soft per maschi 'troppo veloci', é made in Italy. Contro eiaculazione precoce filler di acido ialuronico inserito nel glande

SESSUALITA': ARRIVA RITOCCO SOFT PER MASCHI 'TROPPO VELOCI', E' MADE IN ITALY =
CONTRO EIACULAZIONE PRECOCE FILLER DI ACIDO IALURONICO INSERITO
NEL GLANDE

Roma, 26 mag. - (Adnkronos/Adnkronos Salute) - Un ritocco soft
per gli uomini troppo veloci sotto le lenzuola, ben 3 italiani su 10
stando alle stime degli addetti ai lavori. Il filler di acido
ialuronico, ovvero le punturine gettonatissime per eliminare i segni
del tempo, diventano un'arma contro la eiaculazione precoce,
allungando "i tempi del rapporto di ben 4 volte", assicura
all'Adnkronos Salute Alessandro Littara, fondatore e direttore
dell'Istituto di laser-chirurgia sessuale di Milano, che domani
presentera' i risultati del primo studio sulla tecnica 'made in Italy'
al Congresso internazionale 'Genital Plastic Surgery & Aesthetics', in
programma nel capoluogo lombardo.

"Dunque niente pillole e attese, cronometro alla mano, per
rispettare i tempi dettati dalla pasticca", fa notare l'esperto, ma
una procedura "semplice e veloce per risolvere il problema per 1
anno/1 anno e mezzo". Dopodiche' "l'iniezione puo' essere
tranquillamente rifatta". Si tratta, nello specifico, di una punturina
"di acido ialuronico - precisa Littara - all'interno del glande, in
sede superficiale intradermica, mediante anestesia locale e ago
sottile".

Il suo scopo e' triplice: "ingrossamento estetico del glande,
con un aumento del volume di circa il 15-20%; aumento del piacere
femminile, dovuto a una maggiore stimolazione 'da contatto' derivante,
appunto, dal maggior volume raggiunto; trattamento dell'eiaculazione
precoce". Ma come puo' un filler allungare i tempi del rapporto? "La
presenza dell'acido ialuronico - sintetizza l'esperto - determina una
barriera naturale tra ambiente esterno e terminazioni nervose interne,
riducendo quindi la sensibilita' del glande. Motivo, questo, che
allunga inevitabilmente i tempi del rapporto". (segue)

(Ile/Pn/Adnkronos)
26-MAG-11 14:47

NNNNSESSUALITA': ARRIVA RITOCCO SOFT PER MASCHI 'TROPPO VELOCI', E' MADE IN ITALY (2) =
LITTARA, I TEMPI DEL RAPPORTO AUMENTANO DI 3,5 VOLTE

(Adnkronos/Adnkronos Salute) - E cosi' gli 'Speedy Gonzales'
soliti a performance che non superano gli 80 secondi, "dopo essersi
sottoposti al filler glandulare - spiega Littara - in media potranno
superare i 300, con rapporti che vedono soddisfatti l'82% degli uomini
e il 66% delle partner".

Finora la tecnica "e' gia' stata eseguita su un migliaio di
pazienti", precisa lo studioso che l'ha messa a punto. Mentre lo
studio che verra' presentato domani a Milano e' stato condotto su 120
uomini. Oltre al maggior livello di soddisfazione raggiunto non solo
da lui (82%) ma anche da lei (66%), la ricerca evidenzia "un aumento
del tempo di latenza eiaculatoria di circa 3,5 volte; un incremento
del volume del glande, misurato a 6 mesi di distanza, di circa il 15%;
nessun effetto collaterale o complicanza degna di nota".

Risultati che rendono Littara "entusiasta" e certo che la
tecnica "fara' proseliti. E' da considerarsi praticamente innocua -
ribadisce - semplice e assolutamente soddisfacente, e rappresenta
un'alternativa veloce ed efficace nella cura di quella che e'
considerata la disfunzione sessuale piu' frequente, vero e proprio
guaio per chi e' costretto a farci i conti. L'assenza di complicanze,
la velocita' di esecuzione, la ripetitivita' e soprattutto
l'efficacia, rendono il filler del glande una metodica di prima scelta
nel trattamento dell'eiaculazione precoce, anche alla luce del fatto
che le cure disponibili, spesso solo sintomatiche, non possono essere
considerate del tutto soddisfacenti". (segue)

(Ile/Pn/Adnkronos)
26-MAG-11 14:47

NNNNSESSUALITA': ARRIVA RITOCCO SOFT PER MASCHI 'TROPPO VELOCI', E' MADE IN ITALY (3) =
UN AIUTO PER LA COPPIA, SODDISFAZIONE LIEVITA PER ENTRAMBI I
PARTNER

(Adnkronos/Adnkronos Salute) - "In questo campo - ricorda - le
terapie attualmente adottate sono molteplici, e differiscono
notevolmente a seconda della causa scatenante il problema. Si va
dall'uso di farmaci antidepressivi e ansiolitici agli esercizi fisici
con e senza la partner.

Ma anche a terapie psicologiche di carattere
cognitivo-comportamentale, fino alle pratiche chirurgiche quali
circoncisione e/o neurotomia glandulare. Tecniche, queste ultime, di
gran lunga piu' invasive" rispetto al ritocco soft proposto da
Littara.

Il filler per 'stirare' il viso scongiurando l'eta' che avanza
diventa dunque "un alleato delle coppie alle prese con l'eiaculazione
precoce. Gli studi clinici hanno dimostrato l'efficacia di tale
metodica in circa l'80% dei casi trattati - conclude Littara - sia in
termini di aumento dei tempi del rapporto sia come soddisfazione
propria e della partner".

(Ile/Pn/Adnkronos)
26-MAG-11 14:47

NNNN

Tumori: esperti, per cancro prostata più sorveglianza attiva e cure in team. Psa solo a pazienti a rischio o sintmatici, linee guida per medici

TUMORI: ESPERTI, PER CANCRO PROSTATA PIU' SORVEGLIANZA ATTIVA E CURE IN TEAM =
PSA SOLO A PAZIENTI A RISCHIO O SINTOMATICI, LINEE GUIDA PER
MEDICI

Roma, 26 mag. (Adnkronos/Adnkronos Salute) - Test del Psa solo
ai pazienti a rischio, piu' sorveglianza attiva sui malati senza
sintomi, linee guida per i medici, equipe multidisciplinari per
un'assistenza 'in team' agli uomini colpiti dal tumore alla prostata.
Questa la 'ricetta' di Giario Conti, presidente dell'Associazione
urologi italiani (Auro.it) e presidente incoming della Societa'
italiana di urologia oncologica (Siuro), e di Giacomo Carteni',
direttore dell'Unita' operativa di oncologia medica del Cardarelli di
Napoli, che oggi hanno partecipato a Roma al media tutorial 'Il tumore
della prostata tra diagnosi precoce, certezze scientifiche e
innovative prospettive di cura', promosso da Sanofi.

"La sorveglianza attiva - spiega Conti - consiste nel tenere
sotto controllo quegli uomini con tumore indolente (ovvero cosi' lento
che non dara' mai problemi al paziente e che non lo portera' alla
morte), piuttosto che sottoporli all'asportazione chirurgica del
tumore o alla radioterapia". Un approccio efficace e che "costa poco -
osserva l'esperto - Il fatto che da noi non prenda piede e' un
problema culturale, e non tanto economico. Pensiamo, infatti, che nel
2007 in Italia sono state eseguite 30 mila Tac alla prostata inutili,
per un costo di circa 30 mila euro. Queste risorse potrebbero essere
spostate su programmi molto meno dispendiosi e piu' utili. Il Psa,
test di screening per il tumore della prostata, invece - continua
Conti - va suggerito a pazienti a rischio per familiarita' o al
paziente sintomatico. Il medico e' tenuto a dare una corretta
informazione su possibili vantaggi e svantaggi di una diagnosi
precoce". (segue)

(Sav/Ct/Adnkronos)
26-MAG-11 16:52

NNNNTUMORI: ESPERTI, PER CANCRO PROSTATA PIU' SORVEGLIANZA ATTIVA E CURE IN TEAM (2) =

(Adnkronos) - Carteni' punta l'accento anche sull'importanza
della comunicazione tra medico e paziente: "Bisogna far capire al
malato per quale motivo vengono prese determinate decisioni e non
altre, perche' le opzioni sono diverse. Ci sono il trattamento
chirurgico e quello radiante. Poi ci sono anche trattamenti adiuvanti,
come quello ormonale. Noi medici dobbiamo valutare sia gli effetti
della malattia che gli effetti collaterali a lungo termine del
trattamento ormonale. Fino al 2004 con i farmaci a disposizione si
riusciva a ridurre il dolore, ma non si allungava la sopravvivenza del
paziente. Dopo il 2004 con i nuovi farmaci si e' riusciti a guadagnare
mesi di vita, se non anni, in buona salute", conclude.

(Sav/Ct/Adnkronos)
26-MAG-11 17:10
TUMORI: ESPERTI, ALLA PROSTATA PER 1 ITALIANO SU 7 NEL CORSO DELLA VITA =
CASI IN AUMENTO PER INVECCHIAMENTO POPOLAZIONE, 70% CASI E' A
BASSO RISCHIO

Roma, 26 mag. (Adnkronos/Adnkronos Salute) - Tumore alla
prostata 'tallone d'Achille' dei maschi italiani. Si tratta infatti
della forma di cancro piu' frequente tra gli uomini del nostro Paese.
Circa uno su 7 sviluppera' una neoplasia prostatica clinicamente
evidente nel corso della vita, e uno su 33 morira' proprio di questa
malattia. A scattare la fotografia sono gli esperti riuniti oggi a
Roma in occasione dell'incontro 'Il tumore della prostata tra diagnosi
precoce, certezze scientifiche e innovative prospettive di cura',
promosso da Sanofi.

"Ogni anno in Italia si registrano tra i 45 mila e i 50 mila
nuovi casi di tumore alla prostata, con circa 9 mila decessi - spiega
Giario Conti, presidente dell'Associazione urologi italiani (Auro.it)
e presidente 'incoming' della Societa' italiana di urologia oncologica
(Siuro) - Di questi nuovi casi, il 70% e' a basso rischio, mentre il
30% e' a rischio intermedio o alto". L'incidenza e la prevalenza di
questa forma patologica, pero', sono in costante aumento anche per
l'incremento dell'eta' media della popolazione, che e' proprio uno dei
principali fattori di rischio conosciuti.

Per quanto riguarda le stime mondiali, il carcinoma della
prostata e' il terzo tumore piu' frequente e il secondo per mortalita'
nell'uomo dopo quello del polmone. Nel mondo l'incidenza della
neoplasia non appare costante; in termini generali e' stata confermata
la minor predisposizione delle popolazioni orientali, Cina in testa,
ad ammalarsi. In ogni caso, il cancro prostatico e' il tumore maschile
piu' frequentemente diagnosticato.

(Sav/Ct/Adnkronos)
26-MAG-11 15:08

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Ministero della salute Nota 12-5-2011 n. 15844-P Reg. (UE) n. 10/2011 riguardante i materiali e gli oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari. Emanata dal Ministero della salute, Dipartimento per la sanità pubblica veterinaria, la nutrizione e la sicurezza degli alimenti, Direzione generale della sicurezza degli alimenti e della nutrizione.

Nota 12 maggio 2011, n. 15844-P (1).
        Reg. (UE) n. 10/2011 riguardante i materiali e gli oggetti di  materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari.   

(1) Emanata dal Ministero della salute, Dipartimento per la sanità pubblica  veterinaria, la nutrizione e la sicurezza degli alimenti, Direzione generale della sicurezza degli alimenti e della nutrizione.


                               
                                                    
Agli                                                  
Assessorati alla sanità delle regioni e province autonome di Trento e Bolzano                                           
                                                                      
Loro sedi                                           
                                                    
Agli                                                  
Usmaf                                           
                                                                      
Loro sedi                                           
                                                    
All'                                                  
Istituto superiore di sanità                                           
                                                                      
Viale Regina Elena, 299                                           
                                                                      
00161 - Roma                                           
                                                    
Agli                                                  
Istituti zooprofilattici sperimentali                                           
                                                                      
Loro sedi                                           
                                                    
Al                                                  
Comando carabinieri per la tutela della salute                                           
                                                                      
Piazza Guglielmo Marconi, 25                                           
                                                                      
00144 - Roma                                           
                                                    
Al                                                  
Ministero dello Sviluppo economico                                           
                                                                      
Via Molise n. 2                                           
                                                                      
00187 - Roma                                           
                                                    
Alla                                                  
Federchimica                                           
                                                                      
Via Giovanni da Procida 11                                           
                                                                      
20149 - Milano                                           
                                                    
Alla                                                  
Federalimentare                                           
                                                                      
Viale Pasteur, 10                                           
                                                                      
00144 - Roma                                           
                                                    
Alla                                                  
Federdistribuzione                                           
                                                                      
Via Albricci, 8                                           
                                                                      
20122 - Milano                                           
                                                    
Agli                                                  
Uffici II, III, IV, V, VIII DGSAN                                           
                                                                      
Sede                                         



                 



Si comunica che a decorrere dal 1° maggio 2011 è applicabile il Reg. (UE) n. 10/2011 della Commissione del 14 gennaio 2011 riguardante i materiali e gli oggetti di materia plastica destinati  a venire a contatto con i prodotti alimentari, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, serie L, n. 12 del 15 gennaio 2011.     
Tale Regolamento (detto anche "Reg. P.I.M." - "Plastic Implementation Measure") costituisce una misura specifica ai sensi dell'art. 5 del Reg. (CE) n. 1935/2004 e stabilisce norme per la fabbricazione e la commercializzazione di materiali e oggetti di materia  plastica destinati ad entrare in contatto con i prodotti alimentari oppure già a contatto con i prodotti alimentari o di cui si prevede ragionevolmente che possano entrare in contatto con prodotti alimentari.     
In particolare il Reg. (UE) in oggetto rappresenta un ulteriore passo avanti verso l'armonizzazione della normativa europea in quanto ingloba le disposizioni comunitarie finora adottate nel settore e di seguito riportate:     
- Dir. 2002/72/CE, relativa ai materiali e agli oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari (che viene abrogata) ed i suoi sei emendamenti (Dir.  2004/1 e Dir. 2004/19/CE, recepite con D.M. n. 227/2006; Dir. 2005/79/CE, recepita con D.M. n. 82/2007; Dir. 2007/19/CE, recepita con D.M. n.  174/2008; Dir. 2008/39/CE, recepita con D.M. 23 aprile 2009; Reg. (CE) n. 975/2009).     
Al riguardo si rammenta come la Dir. 2002/72/CE avesse a sua volta abrogato la Dir. 90/128/CEE e le sue sette  modifiche, di cui la Dir.  2002/72/CE costituiva un testo consolidato (la Dir. 90/128/CEE e la sua prima modifica ad opera della Dir. 92/39/CEE erano state recepite con il D.M. n.  220/1993; le successive modifiche erano state apportate dalle direttive di seguito riportate: Dir. 93/9/CEE, recepita con D.M. n.  735/1994; Dir. 95/3/CE, recepita con D.M. n.  572/1996; Dir. 96/11/CE, recepita con D.M. n.  91/1997; Dir. 1999/91/CE, recepita con D.M. n.  210/2000; Dir. 2001/62/CE e Dir. 2002/17/CE, recepite con D.M. n.  123/2003);     
- Dir. 82/711/CEE che fissa norme di base necessarie per la verifica della migrazione dei costituenti dei materiali e degli oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari, come modificata dalla Dir. 93/8/CEE e  dalla Dir. 97/48/CE (direttive recepite con D.M. n.  220/1993 - all. III, che ha sostituito l'allegato IV sez. 1 del D.M. 21 marzo 1973 -, D.M. n.  735/1994 e D.M. n.  338/1998);     
- Dir. 85/572/CEE, che fissa l'elenco dei simulanti da impiegare e la classificazione convenzionale degli alimenti  per la verifica della migrazione dei costituenti dei materiali e degli oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti  alimentari (recepita con D.M. n.  220/1993 - all. II, che ha sostituito l'allegato III del D.M. 21 marzo 1973);     
- Dir. 78/142/CEE, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti i materiali e gli oggetti contenenti cloruro di vinile monomero destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari (recepita con D.M. 2 dicembre 1980).     
La nuova disciplina del settore introduce novità su diversi argomenti riguardanti soprattutto:     
- Campo di applicazione;     
- Elenco comunitario di sostanze autorizzate per la preparazione di plastica destinata al contatto con alimenti;     
- Prove di conformità.   



Campo di applicazione     
Il Reg. (UE) n. 10/2011 si applica ai materiali ed oggetti di plastica (stampati o non e/o rivestiti o non), ai multistrato di plastica tenuti insieme da adesivi o altri mezzi, agli  strati o rivestimenti in plastica che formano guarnizioni di coperchi e  chiusure e, per la prima volta a livello europeo, agli strati di materia plastica presenti nei materiali e oggetti multistrato multimateriali; invece non si applica alle resine a scambio ionico, alle  gomme ed ai siliconi. Inoltre, pur rientrando nel campo di applicazione  del regolamento in oggetto le plastiche stampate, rivestite o tenute insieme da adesivi, non sono oggetto di disciplina da parte dello stesso  gli inchiostri di stampa, gli adesivi ed i rivestimenti (art. 2).     
Pertanto, nei limiti in cui non contrastano con quanto stabilito a livello comunitario, rimangono applicabili le norme nazionali che disciplinano le gomme (D.M. 21 marzo 1973 e successive modifiche), i siliconi, le resine epossidiche, i rivestimenti superficiali (applicati su materiali diversi dalla plastica) e (fatto salvo quanto previsto dal Reg. P.I.M. per i multistrato multimateriali di cui si dirà in seguito) i materiali e oggetti composti di due o più strati, di cui quello destinato al contatto diretto con i prodotti alimentari è di plastica e almeno uno strato non è di plastica (art. 9 del D.M. 21 marzo 1973 come modificato da ultimo dal D.M. 24 settembre 2008, n. 174).     
Inoltre per quanto concerne gli adesivi e i coloranti per materie plastiche resta applicabile quanto previsto dagli artt. 10, 11 e 12 del D.M. 21 marzo 1973 e successive modifiche.     
Con particolare riferimento ai multistrato si evidenzia quale novità prevista dal Reg. (UE) in oggetto l'estensione delle disposizioni comunitarie oltre che ai materiali ed oggetti multistrato di plastica (cd. "multistrato omogenei"), già disciplinati a  livello europeo dalla Dir. 2002/72/CE, anche ai materiali multistrato multimateriali ovvero composti da due o più strati di differenti tipi di  materiali di cui almeno uno di plastica.     
Per i multistrato di plastica l'art. 13 del Reg. P.I.M. stabilisce che la composizione di ogni strato di materia plastica deve essere conforme al regolamento stesso. Tuttavia viene fatta salva la possibilità di impiegare, dietro una barriera funzionale,  sostanze non presenti nell'elenco comunitario o non conformi alle specifiche previste, eccetto il cloruro di vinile monomero, purché la migrazione non sia superiore a 0,01 mg/kg. Tali sostanze non devono in ogni caso essere sostanze classificate come mutagene, cancerogene o tossiche per la riproduzione né sostanze in nanoforma. (art. 13, comma 2, Reg. P.I.M.).     
I multistrato multimateriali sono invece per la prima volta oggetto di applicazione della disciplina europea che regolamenta i requisiti di composizione dello strato di plastica. In particolare l'art. 14 del Reg. (UE) n. 10/2011 stabilisce che la composizione di ogni strato di materia plastica deve essere conforme al regolamento stesso e quindi lo stesso deve essere fabbricato con le sostanze riportate nell'elenco comunitario di cui al suo allegato I. Tuttavia è fatta salva la possibilità, anche per i multistrato multimateriali, di impiegare sostanze non presenti nell'elenco dell'Unione dietro una barriera funzionale. Valgono anche per gli strati  di materia plastica dei multistrato multimateriali le restrizioni relative al cloruro di vinile monomero contenute nell'allegato I del Reg. P.I.M..     
Per contro non si devono applicare ai multistrato multimateriali i limiti di migrazione di cui agli articoli 11 e 12 del Reg. (UE) in oggetto. Infatti poiché altri materiali sono combinati agli strati di materia plastica e per tali materiali non sono ancora state adottate misure specifiche a livello comunitario il Reg. P.I.M. non ha fissato i requisiti applicabili ai materiali e agli oggetti multistrato multimateriali finali (cons. 28, Reg. P.I.M.).     
Pertanto, in assenza di misure specifiche comunitarie per i materiali o agli oggetti multistrato multimateriali nel loro insieme, restano applicabili i limiti di migrazione specifica e  globale previsti dalla normativa nazionale, quindi per il lato di plastica a diretto contatto con gli alimenti dei multistrato eterogenei i  limiti di migrazione globale di 60 mg/kg o 10 mg/dm2 (art. 9-bis, comma 4, del D.M. 21 marzo 1973 come modificato da ultimo dal D.M. 24 settembre 2008, n. 174).   



Elenco comunitario di sostanze autorizzate, requisiti generali, restrizioni e specifiche     
Il Reg. (UE) n. 10/2011 riporta nell'allegato I  un unico elenco comunitario di sostanze autorizzate per la produzione di materie plastiche destinate al contatto alimentare comprendente: monomeri ed altre sostanze di partenza, additivi (esclusi i coloranti), sostanze ausiliarie della polimerizzazione (ad esclusione dei solventi),  macromolecole ottenute per fermentazione microbica (art. 5 ed allegato I, Reg. P.I.M.).     
Le sostanze della lista sopra citata devono rispettare le restrizioni e le specifiche ivi previste e, precisamente, su una sola riga della tabella sono contenute tutte le informazioni relative alla sostanza in questione. Detta lista può essere aggiornata secondo la procedura fissata nel  Reg. (CE) n. 1935/2004.     
Il Reg. P.I.M. stabilisce poi, all'art. 6, deroghe per sostanze non incluse nella lista comunitaria. Ad esempio possono essere utilizzati, anche se non presenti nell'elenco dell'UE, i coloranti, i solventi, sostanze ausiliarie della polimerizzazione purché  in accordo con le norme nazionali (artt. 10 e 12 del D.M. 21 marzo 1973 e successive modifiche).     
Le sostanze usate nella fabbricazione degli strati di materia plastica in materiali e oggetti di materia plastica devono, ai sensi dell'art. 8 del Reg. (UE) n. 10/2011, essere di una qualità tecnica e di una purezza appropriata all'uso previsto e prevedibile del materiale o dell'oggetto. Al riguardo si evidenzia che l'articolo sopra citato pone lo specifico obbligo per il fabbricante di rendere disponibile alle autorità di controllo, su richiesta, la composizione della sostanze stesse.     
I limiti di migrazione specifica riportati nell'elenco di cui all'allegato I del regolamento in oggetto sono espressi in mg/kg di alimento e, se non è indicato un limite o altra restrizione, si applica il limite di migrazione specifica generico di 60  mg/kg di alimento (art. 11).     
Il nuovo regolamento comunitario fissa inoltre, al comma 3 dell'art. 11, regole per gli additivi a doppio uso ovvero gli additivi impiegati nelle plastiche ed al tempo stesso autorizzati quali additivi alimentari o aromi dal Reg. (CE) n. 1333/2008  e dal Reg. (CE) n. 1334/2008.     
I materiali e gli oggetti di plastica devono poi rispettare il limite di migrazione globale di 10 mg/dm2 mentre per le plastiche destinate ad alimenti per lattanti e bambini il  limite è di 60 mg/kg di alimento (art. 12 Reg. P.I.M. e cons. 26).   



Prove di conformità     
Il Reg. (UE) n. 10/2011  fissa le norme di base per le prove di migrazione globale e specifica (art. 18).     
In particolare per i materiali già a contatto con gli alimenti la conformità deve essere accertata secondo le regole stabilite dall'allegato V del regolamento stesso.     
Per i materiali non ancora a contatto con gli alimenti la conformità può essere accertata negli alimenti o nei simulanti alimentari secondo le regole stabilite dagli allegati III (simulanti alimentari e classificazione convenzionale degli alimenti) e V  (modalità di prova e condizioni di contatto).     
Al riguardo si segnala che il Reg. (UE) n. 10/2011, tenendo conto delle nuove conoscenze scientifiche, ha modificato le norme relative alle prove di migrazione. Ad esempio per tali prove vengono introdotti nuovi simulanti (il simulante E per la simulazione del contatto negli alimenti secchi, sinora esclusi, e per il  simulante A è previsto l'etanolo al 10% in luogo dell'acqua distillata). L'art. 20 del regolamento in oggetto sostituisce infatti l'allegato della Dir. 85/572/CEE e pertanto i simulanti da impiegare per  la verifica della migrazione sono quelli definiti nell'allegato III, punto 3 dello stesso Reg. (UE). In particolare quest'ultimo allegato riporta una tabella ove è designato specificamente il simulante per ciascuna categoria di prodotti alimentari.     
Inoltre in merito alle modalità di prova stabilite all'allegato V si segnala quale novità la previsione della possibilità, per materiali ed articoli non ancora in contatto con gli alimenti, di utilizzare approcci di screening per determinare la conformità ai limiti di migrazione.     
Le nuove disposizioni sulle prove per la verifica dei limiti di migrazione e i simulanti da impiegare si applicheranno a decorrere dal 31 dicembre 2012 (art. 23, ultimo paragrafo, del Reg. P.I.M.).     

     
Per essere immessi sul mercato i materiali e gli oggetti di materia plastica devono rispettare i requisiti di cui agli articoli 3, 15 e 17 del Reg. (CE) n. 1935/2004 e devono essere fabbricati secondo il Reg. (CE) n. 2023/2006. Devono inoltre essere conformi ai requisiti di cui ai capi II e III (composizione) nonché IV (dichiarazione di conformità e documentazione) del Reg. (UE) n. 10/2011 (art. 4, Reg. P.I.M.).     
Con riferimento alla dichiarazione di conformità la disciplina è contenuta nell'art. 15 e nell'allegato IV del  Reg. P.I.M. e riprende gli stessi principi di quella previgente.     
Per quanto riguarda in particolare la documentazione a supporto della conformità dei materiali, vista la modifica delle norme relative alle prove di migrazione, il Reg. P.I.M. ha previsto disposizioni transitorie al fine di consentire l'adeguamento, da parte delle Autorità di controllo e dell'Industria, del sistema previgente in materia di prove di migrazione alle norme del nuovo regolamento in materia (art. 23, Reg. (UE) n. 10/2011).     
In particolare tale documentazione fino al 31 dicembre 2012 dovrà basarsi ancora sulle previgenti norme relative alla verifica della migrazione globale e specifica, mentre a partire dal 1° gennaio 2013 potrà basarsi sia sulle norme previgenti che sulle nuove disposizioni del regolamento PIM relative alle prove di migrazione. Infine a decorrere dal 1° gennaio 2016, la documentazione a supporto sopra citata dovrà invece basarsi esclusivamente sulle nuove norme comunitarie (art. 22, Reg. P.I.M.).   



Abrogazioni ed applicazione     
Il Reg. (UE) n. 10/2011  si applica a partire dal 1° maggio 2011 (art. 23) e con effetto da tale data abroga (art. 21)  la Dir. 80/766/CEE e la Dir. 81/432/CEE (recepite con il D.M. 2 dicembre 1980 e con il D.M. 2 giugno 1982)  che stabilivano i metodi analitici - ormai obsoleti - di verifica della  migrazione e del contenuto residuo del cloruro di vinile monomero ed abroga inoltre la Dir. 2002/72/CE (relativa ai materiali e agli oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari) di cui riprende, al suo interno, i contenuti.     
Come noto in virtù della preminenza delle fonti comunitarie rispetto alle norme interne il regolamento UE prevale sulla normativa nazionale vigente in materia che, in caso di contrasto, andrà disapplicata. Pertanto, nonostante la coesistenza dal 1° maggio 2011 delle disposizioni nazionali di attuazione delle direttive abrogate  o accorpate nel settore in argomento (contenute nel D.M. 21 marzo 1973 e nei decreti di recepimento delle direttive sopra citate), e delle disposizioni del Reg. (UE) n. 10/2011 , a partire da tale data la fabbricazione e la commercializzazione di materiali e oggetti di materia  plastica in argomento dovrà attenersi a quanto da quest'ultimo previsto.     

     
Da ultimo si informa che a livello comunitario  è in esame un provvedimento volto alla rettifica della versione italiana del Reg. (UE) n. 10/2011 a seguito di talune discordanze rispetto al testo inglese a cui nel caso di dubbi si invita, nelle more,  a fare riferimento.     
Si comunica inoltre che il Reg. (UE) n. 10/2011 è stato oggetto di modifica da parte del Reg. (UE) n. 321/2011 della Commissione del 1° aprile 2011 (pubblicato sulla GUUE, serie L, n.  87 del 2 aprile 2011) che ha compreso in esso le restrizioni d'uso del bisfenolo A nei biberon di plastica poste dalla Dir. 2011/8/UE (recepita  con D.M. 16 febbraio 2011).     
Nel ringraziare per la collaborazione si prega di dare la massima diffusione della presente nota.     

     
Il Direttore generale     
Dott. Silvio Borrello         



Reg. (CE) 14 gennaio 2011, n. 10/2011
Reg. (CE) 27 ottobre 2004, n. 1935/2004
Dec. 21 gennaio 2002, n. 2002/72/CE
Dir. 18 ottobre 1982, n. 82/711/CEE
Dir. 19 dicembre 1985, n. 85/572/CEE
Dir. 30 gennaio 1978, n. 78/142/CEE
D.M. 21 marzo 1973
Reg. (CE) 1 aprile 2011, n. 321/2011
Reg. (CE) 22 dicembre 2006, n. 2023/2006 D.M. 16 febbraio 2011

Ris. 25-5-2011 n. 59/E Istituzione dei codici tributo per il versamento, tramite modello F24, dell'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali, nonché delle imposte di registro e di bollo, sul canone di locazione relativo ai contratti aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo e le relative pertinenze locate congiuntamente all'abitazione - Art. 3, del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23. Emanata dall'Agenzia delle entrate, Direzione centrale servizi ai contribuenti, Settore gestione tributi, Ufficio gestione dichiarazioni.

Agenzia delle Entrate
Ris. 25-5-2011  n. 59/E
Istituzione dei codici tributo per il versamento, tramite modello F24, dell'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali, nonché delle imposte  di registro e di bollo, sul canone di locazione relativo ai contratti aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo e le relative pertinenze locate congiuntamente all'abitazione - Art. 3, del D.Lgs. 14 marzo 2011,  n. 23.
Emanata dall'Agenzia delle entrate, Direzione centrale servizi ai contribuenti, Settore gestione tributi, Ufficio gestione dichiarazioni.
Ris. 25 maggio 2011, n. 59/E (1).
 Istituzione dei codici tributo         per il versamento, tramite modello F24, dell'imposta sostitutiva dell'imposta         sul reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali, nonché delle         imposte di registro e di bollo, sul canone di locazione relativo ai contratti         aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo e le relative pertinenze locate         congiuntamente all'abitazione - Art. 3, del D.Lgs. 14 marzo 2011, n.         23.     

(1) Emanata dall'Agenzia delle entrate, Direzione centrale servizi ai contribuenti, Settore gestione tributi, Ufficio gestione dichiarazioni.


L'art. 3, del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23,         recante disposizioni in materia di cedolare secca sugli affitti, prevede al         comma 2 che "A decorrere dall'anno 2011, il canone di locazione relativo ai         contratti aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo e le relative pertinenze         locate congiuntamente all'abitazione, può essere assoggettato, in base alla         decisione del locatore, ad un'imposta, operata nella forma della cedolare         secca, sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle         relative addizionali, nonché delle imposte di registro e di bollo sul contratto         di locazione; la cedolare secca sostituisce anche le imposte di registro e di         bollo sulla risoluzione e sulle proroghe del contratto di locazione. Sul canone         di locazione annuo stabilito dalle parti la cedolare secca si applica in       
ragione di un'aliquota del 21 per cento. La cedolare secca può essere applicata         anche ai contratti di locazione per i quali non sussiste l'obbligo di         registrazione. Per i contratti stipulati secondo le disposizioni di cui agli         articoli 2, comma 3, e 8 della L. 9 dicembre 1998, n. 431, relativi ad         abitazioni ubicate nei comuni di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a) e b),        del D.L. 30 dicembre 1988, n. 551, convertito, con modificazioni, dalla L. 21         febbraio 1989, n. 61, e negli altri comuni ad alta tensione abitativa         individuati dal Comitato interministeriale per la programmazione economica,         l'aliquota della cedolare secca calcolata sul canone pattuito dalle parti è         ridotta al 19 per cento".      
Il comma 4 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23,         stabilisce che "La cedolare secca è versata entro il termine stabilito per il         versamento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.... ".      
Con         Provv. 7 aprile 2011        del Direttore dell'Agenzia delle entrate emanato in attuazione della predetta         disposizione normativa, sono stati stabiliti, tra l'altro, i termini e le         modalità di versamento in acconto e a saldo della cedolare secca, per il         periodo d'imposta 2011 e per i periodi successivi.      
Per consentire ai soggetti interessati il         versamento, tramite modello F24, delle somme dovute per l'imposta sostitutiva         in parola, si istituiscono i seguenti codici tributo:      
- "1840" - denominato "Imposta sostitutiva         dell'IRPEF e delle relative addizionali, nonché delle imposte di registro e di         bollo, sul canone di locazione relativo ai contratti aventi ad oggetto immobili         ad uso abitativo e le relative pertinenze locate congiuntamente all'abitazione         - Art. 3, D.Lgs. n. 23/2011-ACCONTO PRIMA RATA";      
- "1841" - denominato "Imposta sostitutiva         dell'IRPEF e delle relative addizionali, nonché delle imposte di registro e di         bollo, sul canone di locazione relativo ai contratti aventi ad oggetto immobili         ad uso abitativo e le relative pertinenze locate congiuntamente all'abitazione         - Art. 3, D.Lgs. n. 23/2011-ACCONTO SECONDA RATA O ACCONTO IN UNICA         SOLUZIONE";      
- "1842" - denominato "Imposta sostitutiva         dell'IRPEF e delle relative addizionali, nonché delle imposte di registro e di         bollo, sul canone di locazione relativo ai contratti aventi ad oggetto immobili         ad uso abitativo e le relative pertinenze locate congiuntamente all'abitazione         - Art. 3, D.Lgs. n. 23/2011- SALDO";      
In sede di compilazione del modello di versamento         F24, i suddetti codici tributo sono esposti nella "Sezione Erario" in         corrispondenza delle somme indicate nella colonna "importi a debito versati"         con evidenza, quale "anno di riferimento", dell'anno d'imposta cui si riferisce         il versamento, espresso nella forma "AAAA". Il codice tributo "1842" è         utilizzabile anche in corrispondenza degli "importi a credito         compensati".      
Per i codici tributo "1840" e "1842" in caso di         versamento rateale, nel campo "rateazione/regione/prov./mese rif." è riportato         il numero della rata nel formato "NNRR" dove "NN" rappresenta il numero della         rata in pagamento e "RR" indica il numero complessivo delle rate. Si precisa         che, in caso di pagamento in un'unica soluzione il suddetto campo è valorizzato         con "0101".      
        
      
Il Direttore centrale      
Aldo Polito    



D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, art.       3
Provv. 7 aprile 2011