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giovedì 23 maggio 2013

MINISTERO DELLA SALUTE DECRETO 22 febbraio 2013, n. 56 Regolamento recante disposizioni sul funzionamento e l'organizzazione dell'Istituto nazionale per la promozione della salute delle popolazioni migranti e per il contrasto delle malattie della poverta'



MINISTERO DELLA SALUTE
DECRETO 22 febbraio 2013, n. 56 

Regolamento recante disposizioni sul funzionamento e l'organizzazione
dell'Istituto  nazionale  per  la  promozione  della   salute   delle
popolazioni migranti e per il contrasto delle malattie della poverta'
(INMP). (13G00098)
(GU n.119 del 23-5-2013)  
 Vigente al: 23-5-2013    


                      IL MINISTRO DELLA SALUTE


                           di concerto con


                     IL MINISTRO PER LA PUBBLICA
                AMMINISTRAZIONE E LA SEMPLIFICAZIONE


                                  e


                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
                           E DELLE FINANZE

  Visto il decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189;
  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e
successive modificazioni;
  Visto, in particolare, l'articolo 14, del predetto decreto-legge;
  Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive
modificazioni;
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165,  e  successive
modificazioni e, in particolare, l'articolo 35;
  Visto il decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, e successive
modificazioni;
  Visto l'articolo 1, comma 827, della legge  27  dicembre  2006,  n.
296, e successive modificazioni;
  Visto il decreto del Ministro della salute 3 agosto  2007,  recante
«Costituzione dell'Istituto nazionale per la promozione della  salute
delle popolazioni migranti e per il contrasto  delle  malattie  della
poverta'»;
  Visto l'articolo 9, comma 36, del decreto-legge 31 maggio 2010,  n.
78, convertito, con modificazioni, dalla legge  30  luglio  2010,  n.
122;
  Visto l'articolo 17, comma 7, del decreto-legge del 6 luglio  2011,
n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011,  n.
111;
  Vista la deliberazione n. 106 del 22 luglio  2011  del  Commissario
straordinario del predetto Istituto, con la quale e' stato  approvato
il  regolamento  di  organizzazione  e  funzionamento   dell'Istituto
medesimo in regime di sperimentazione gestionale;
  Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra  lo  Stato,  le
regioni e le province autonome di Trento  e  di  Bolzano  che  si  e'
espressa nella seduta del 24 gennaio 2013;
  Udito il parere del  Consiglio  di  Stato  espresso  dalla  Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 7 febbraio 2013;
  Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri  ai
sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.  400,
e  successive  modificazioni,  effettuata   con   nota   dell'Ufficio
legislativo in data 20 febbraio 2013, prot. n. 1014-P e la  nota  del
22 febbraio prot. DAGL 4-3-17.3/8/2013, con la quale il  Dipartimento
per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio
dei Ministri ha comunicato il proprio nulla osta;

                             A d o t t a
                      il seguente regolamento:

                               Art. 1


                               Oggetto

  1. Il presente regolamento disciplina, ai sensi  dell'articolo  14,
comma 4, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con
modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189,  l'organizzazione
e le  modalita'  di  funzionamento  dell'Istituto  nazionale  per  la
promozione della salute delle popolazioni migranti e per il contrasto
delle malattie della poverta' (INMP), ente con personalita' giuridica
di diritto pubblico,  di  seguito  denominato  «Istituto»,  con  sede
legale in Roma, gia' costituito, ai sensi dell'articolo 1, comma 827,
della legge 27 dicembre 2006, n.  296,  e  successive  modificazioni,
quale sperimentazione gestionale ai  sensi  dell'articolo  9-bis  del
decreto  legislativo  30  dicembre  1992,  n.   502,   e   successive
modificazioni, con decreto del Ministro della salute 3 agosto 2007.
                               Art. 2


                    Articolazione delle funzioni

  1.  L'Istituto  promuove  l'attivita'  di  assistenza,  ricerca   e
formazione  per  la  salute  delle  popolazioni  migranti  e  per  il
contrasto delle malattie della poverta'.  E'  centro  di  riferimento
della rete nazionale per le  problematiche  di  assistenza  in  campo
socio sanitario legate alle  popolazioni  migranti  e  alla  poverta'
nonche' centro per la mediazione transculturale in campo sanitario  e
fonda  la  propria  attivita'   su   una   metodologia   d'intervento
transdisciplinare, integrando tra di  loro  le  figure  professionali
sanitarie  e  socio-assistenziali   con   quelle   della   mediazione
transculturale e dell'antropologia medica.
  2. L'Istituto, in conformita' con  la  programmazione  nazionale  e
regionale, organizza l'attivita' di assistenza di  cui  al  comma  1,
attraverso le seguenti modalita':
  a) assume iniziative volte al contrasto  delle  malattie  derivanti
dal disagio sociale e della poverta', ivi comprese, in accordo con le
regioni interessate, attivita' di  prevenzione  e  di  cura  di  tipo
interdisciplinare. A tal fine, l'Istituto puo' avvalersi di personale
qualificato proveniente  da  altri  Stati  europei  ed  extraeuropei,
previa sottoscrizione di apposite convenzioni con i soggetti pubblici
o privati coinvolti che disciplinino le modalita' di utilizzo di tale
personale   nonche'   la   distribuzione   degli    oneri    connessi
all'espletamento delle  attivita',  nel  rispetto  del  limite  delle
disponibilita' finanziarie dell'ente;
  b) garantisce uno stretto rapporto tra l'assistenza  e  la  ricerca
clinica, sperimentale e gestionale, favorendo il trasferimento rapido
dei  risultati  ottenuti  dalla  ricerca  di  laboratorio  e  clinica
all'assistenza;
  c) provvede alla raccolta di dati epidemiologici e statistici, alla
loro  elaborazione  e  diffusione,  anche  al  fine   di   verificare
l'efficacia degli interventi diagnostici  e  terapeutici  effettuati,
coinvolgendo centri regionali di riferimento;
  d) adotta, promuove e realizza  idonee  iniziative  di  prevenzione
primaria e secondaria;
  e) conduce, anche in collaborazione con  i  Ministeri  e  le  altre
amministrazioni pubbliche, progetti  di  prevenzione,  di  formazione
sanitaria e di sviluppo di capacita' gestionali nei Paesi in  via  di
sviluppo. A tal  fine,  il  personale  in  servizio  alle  dipendenze
dell'Istituto  puo'  operare  temporaneamente  all'estero,   per   lo
svolgimento di tali attivita'.  Il  predetto  personale  conserva  il
trattamento economico in godimento  ed  e'  soggetto  alla  normativa
vigente in tema di rimborso spese per le missioni all'estero;
  f) promuove la partecipazione dei soggetti pubblici e privati delle
regioni allo svolgimento delle predette attivita'.
  3. L'Istituto, in conformita' con  la  programmazione  nazionale  e
delle regioni interessate, organizza l'attivita' di formazione di cui
al comma 1, attraverso le seguenti modalita':
  a) si uniforma, ai fini  dell'accreditamento,  ai  criteri  di  cui
all'accordo sancito il 5 novembre 2009, ai sensi dell'articolo 4  del
decreto legislativo 28 agosto  1997,  n.  281,  tra  il  Governo,  le
regioni e le province autonome di  Trento  e  di  Bolzano,  approvati
dalla Commissione nazionale per la formazione continua  in  medicina,
attraverso il rafforzamento del proprio ruolo di  provider  nazionale
per l'Educazione continua in medicina (ECM);
  b)  promuove  l'adozione,  a  livello  nazionale,  del   curriculum
educativo-formativo del mediatore transculturale in ambito sanitario,
attraverso   la   previsione   di   specifici   percorsi    formativi
specializzanti con il coinvolgimento delle regioni;
  c) elabora e attua, direttamente  o  in  collaborazione  con  altri
enti,  programmi  di  educazione  e  formazione  professionale,   con
riferimento agli ambiti istituzionali delle attivita'  di  ricerca  e
assistenza e per il miglioramento e  lo  sviluppo  delle  stesse,  in
armonia  con  le  programmazioni  regionali  e  con  i  programmi  di
educazione continua in medicina;
  d) svolge  attivita'  di  addestramento  e  formazione  permanente,
nonche'  di  formazione  specialistica,   in   convenzione   con   le
universita', gli enti di ricerca  e  altre  istituzioni  nazionali  e
internazionali.
  4. L'Istituto, in conformita' con  la  programmazione  nazionale  e
delle regioni interessate, organizza l'attivita' di ricerca di cui al
comma 1, attraverso le seguenti modalita':
  a) partecipa alle attivita' di ricerca del Ministero  della  salute
nei settori della biomedicina e della sanita'  pubblica,  nonche'  al
programma del centro nazionale per  la  prevenzione  e  il  controllo
delle malattie (Ccm) per le tematiche di proprio interesse;
  b) stabilisce opportune forme  di  collaborazione  scientifica  nel
settore di competenza con enti, istituzioni,  laboratori  di  ricerca
italiani e stranieri, nonche' con altri organismi internazionali,  al
fine di realizzare programmi coordinati;
  c) promuove  e  condivide  progetti  di  ricerca  e  protocolli  di
assistenza,  in  particolare  con   le   regioni   interessate   alle
problematiche legate ai flussi migratori;
  d) assicura la diffusione, in ambito  nazionale  e  internazionale,
delle  conoscenze  scientifiche  acquisite  attraverso  le   ricerche
condotte e l'attivita' clinica svolta;
  e) tutela la proprieta' intellettuale dei risultati  dell'attivita'
di ricerca e la valorizzazione economica degli stessi, favorendone il
trasferimento  in  ambito  industriale  salvaguardando  la  finalita'
pubblica della ricerca;
  f)  sperimenta  e  monitora  forme   innovative   di   gestione   e
organizzazione nel campo sanitario e della ricerca biomedica.
  5. L'Istituto,  per  le  attivita'  della  rete  nazionale  per  le
problematiche di assistenza in campo socio-sanitari, coinvolge, sulla
base di specifici accordi tra il Ministro della salute e le regioni e
le province autonome, gli attori  territoriali  che  operano  per  la
promozione della salute delle popolazioni migranti e per il contrasto
delle malattie della poverta'.
                               Art. 3


                   Programmazione delle attivita'

  1. L'Istituto svolge  la  sua  attivita'  sulla  base  di  progetti
annuali o pluriennali predisposti dal direttore, in coerenza con  gli
indirizzi strategici e sentito  il  consiglio  di  indirizzo  di  cui
all'articolo 8. I progetti sono approvati, ai sensi dell'articolo  14
del  decreto-legge  13  settembre  2012,  n.  158,  convertito,   con
modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, dalla  Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le  province
autonome di Trento e Bolzano, su proposta del Ministro  della  salute
di concerto con il Ministro dell'economia e finanze.
  2. I volumi  e  le  tipologie  dell'attivita'  socio-assistenziale,
erogati  a  carico  del  Servizio   sanitario   nazionale,   di   cui
all'articolo 14, comma 6, del decreto-legge  13  settembre  2012,  n.
158,  sono  definiti  mediante  singoli  accordi   con   le   regioni
interessate.
  3. Per la realizzazione di specifici progetti,  anche  di  ricerca,
l'Istituto puo' stipulare inoltre accordi e convenzioni con strutture
pubbliche e private e con universita', anche straniere, costituire  e
partecipare  a  consorzi,  con  soggetti  di  cui  sia  accertata  la
qualificazione  e  l'idoneita'.  Eventuali  perdite  derivanti  dalla
partecipazione a consorzi o altre societa' partecipate possono essere
poste a carico della gestione dell'Istituto limitatamente e non oltre
la quota di  partecipazione  versata.  Nell'ambito  dei  progetti  di
ricerca, l'Istituto puo' sperimentare, senza oneri aggiuntivi,  nuove
modalita' di  aggregazione  e  di  collaborazione  caratterizzate  da
flessibilita' e  temporaneita',  con  ricercatori  di  altri  enti  e
strutture,  ovvero  autorizzare  l'impiego  del   proprio   personale
assegnato a compiti di ricerca presso gli enti e i soggetti di cui al
comma 3, nel rispetto della normativa vigente.
  4. L'Istituto, per il migliore esercizio delle proprie attribuzioni
puo', nel rispetto della normativa vigente  in  materia  di  enti  ed
organismi pubblici, altresi':
  a)  stipulare  atti  e  contratti,  ivi  comprese  l'assunzione  di
finanziamenti, la locazione, l'assunzione in concessione  o  comodato
d'uso   per   l'acquisizione   di   beni   strumentali    finalizzati
all'attivita' istituzionale;
  b) amministrare, gestire e valorizzare, anche all'estero, i beni di
cui sia locatario, comodatario o comunque di cui abbia il possesso  e
la legittima detenzione;
  c) acquisire, da parte di  soggetti  pubblici  e  privati,  risorse
finanziarie e beni da  destinare  allo  svolgimento  delle  attivita'
istituzionali;
  d) svolgere, in proprio o con altri soggetti pubblici e privati, in
forma societaria o  con  altre  forme  di  collaborazione,  attivita'
strumentali, anche produttive, nel  rispetto  delle  disposizioni  di
legge vigenti e del proprio codice etico;
  e) utilizzare, nell'ambito di iniziative finanziate da progetti  di
ricerca nazionale o internazionale, personale comandato da  Ministeri
o dalle altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1,  comma
2, del decreto legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  e  successive
modificazioni, nonche' professionalita' esterne attraverso  contratti
di   collaborazione,   nel   rispetto   della   disciplina   prevista
dall'articolo 7, comma 6 e seguenti, e dell'articolo 36 del  predetto
decreto legislativo, avvalendosi  di  figure  dotate  di  particolari
professionalita' e di alta qualificazione.
                               Art. 4


                     Organizzazione e personale

  1. Il numero, la  tipologia  delle  unita'  operative  complesse  e
semplici  e  la   pianta   organica   dell'Istituto   sono   definite
nell'allegata tabella A, che prevede anche il direttore  sanitario  e
il direttore amministrativo, ai quali si applicano le disposizioni di
cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992,  n.  502,  e  successive
modificazioni.
  2. Considerata la natura di  Centro  nazionale  per  la  mediazione
transculturale in campo sanitario dell'Istituto, di cui  all'articolo
14, comma 3, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158,  l'Istituto
medesimo puo' avvalersi, nei limiti delle disponibilita' di bilancio,
di un contingente aggiuntivo di esperti nel numero massimo di  trenta
unita' con contratto di collaborazione coordinata e  continuativa  ai
sensi dell'articolo 7, comma 6,  del  decreto  legislativo  30  marzo
2001, n. 165, e successive modificazioni.
  3. Il rapporto di lavoro del personale dell'Istituto,  il  relativo
trattamento giuridico ed economico,  nonche'  il  reclutamento  dello
stesso sono disciplinati, al fine di assicurare la continuita' con la
sperimentazione gestionale dell'Istituto, dalle disposizioni  di  cui
al decreto  legislativo  30  dicembre  1992,  n.  502,  e  successive
modificazioni, dal decreto legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  e
successive modificazioni e dai vigenti Contratti collettivi nazionali
di lavoro della  dirigenza  medica  e  veterinaria,  della  dirigenza
sanitaria, professionale tecnica  e  amministrativa  e  del  comparto
della  sanita',  nelle  more  della  sottoscrizione   del   Contratto
collettivo nazionale  quadro  per  la  definizione  dei  comparti  di
contrattazione successivo a quello relativo al quadriennio 2006-2009.
  4. All'antropologo e  al  traduttore  si  applica  il  profilo  del
collaboratore  tecnico-professionale,  inserito  nella  categoria  D,
mentre  al  mediatore  transculturale  si  applica  il  profilo   del
coadiutore  amministrativo  esperto,  inserito  nella  categoria   B,
livello economico Bs, di cui  all'allegato  1  al  vigente  Contratto
collettivo nazionale di lavoro del comparto sanita', nelle more della
istituzione  dei  profili  dell'antropologo,  del  traduttore  e  del
mediatore transculturale nel Contratto collettivo nazionale di lavoro
del comparto di  riferimento  individuato  dal  Contratto  collettivo
nazionale quadro per la definizione dei  comparti  di  contrattazione
successivo a quello relativo al quadriennio 2006-2009.
                               Art. 5


                    Finanziamento e contabilita'

  1. L'Istituto uniforma la propria attivita' a criteri di efficacia,
efficienza ed economicita', nel rispetto del vincolo  dell'equilibrio
economico del bilancio conseguito attraverso l'equilibrio tra costi e
ricavi,  compresi  i  trasferimenti  di   risorse   finanziarie   per
specifiche attivita' istituzionali, e  a  tal  fine  il  bilancio  e'
deliberato in pareggio. L'Istituto  organizza  la  propria  struttura
mediante centri di costo in grado di programmare  e  rendicontare  la
gestione economica amministrativa e le risorse umane  e  strumentali.
Al  fine  di  assicurare  la  continuita'  con   la   sperimentazione
gestionale dell'Istituto, l'Istituto medesimo adotta la  contabilita'
economico-patrimoniale nonche' il piano  regionale  dei  conti  della
regione Lazio, compatibilmente con quanto  disposto  in  materia  dal
decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.
  2. L'Istituto trae i mezzi per il proprio funzionamento:
  a)  dai  finanziamenti  di  cui  all'articolo  14,  comma  5,   del
decreto-legge  13   settembre   2012,   n.   158,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189;
  b) dai contributi attribuiti all'Istituto dallo Stato  e  da  altri
enti pubblici, anche territoriali;
  c) dai lasciti,  donazioni,  eredita'  ed  erogazioni  liberali  di
qualsiasi genere;
  d)  dai   proventi   derivanti   dall'esercizio   delle   attivita'
istituzionali o dei soggetti controllati o collegati;
  e) dai frutti e dalle rendite generati dai  beni  non  direttamente
utilizzati per l'assolvimento delle finalita' istituzionali;
  f)  dai   proventi   derivanti   dall'esercizio   delle   attivita'
specialistiche rese in regime di libera professione intramuraria.
  3. La gestione finanziaria  dell'Istituto  si  svolge  in  base  al
bilancio di previsione  deliberato  entro  il  31  ottobre  dell'anno
precedente a quello a cui il bilancio stesso si  riferisce,  e  viene
trasmesso dal direttore, corredato dalla relazione sull'attivita', al
consiglio di indirizzo e al collegio sindacale.
  4. L'esercizio finanziario ha inizio in data 1° gennaio  e  termina
il 31 dicembre di ciascun anno.
  5. Il bilancio d'esercizio e' composto  dallo  stato  patrimoniale,
dal conto economico e dalla nota integrativa e,  congiuntamente  alla
relazione sulla gestione del direttore  e  relativi  allegati,  viene
deliberato entro il 31 marzo di ciascun anno  e,  quindi,  trasmesso,
nei  cinque  giorni  successivi,  al  collegio  sindacale   per   gli
adempimenti di competenza.
  6. L'Istituto procede alla deliberazione del  bilancio  d'esercizio
entro il 30 aprile  dell'anno  in  corso  e,  qualora  particolari  e
straordinarie esigenze lo  richiedano,  l'approvazione  dello  stesso
puo' avvenire entro il 30 giugno.
  7.  I  bilanci  preventivo  e  consuntivo  nonche'   le   eventuali
variazioni sono sottoposti alla verifica  del  collegio  sindacale  e
trasmessi,  per  l'approvazione,  al  Ministero  della  salute  e  al
Ministero dell'economia e finanze, conformemente alle modalita' e  ai
termini previsti dalle disposizioni di cui al decreto del  Presidente
della Repubblica 9 novembre 1998, n. 439, e successive modificazioni,
nonche' ai termini di deliberazione ivi previsti.
                               Art. 6


                             Patrimonio

  1. I beni dell'Istituto sono descritti in  separati  inventari,  in
conformita' alle disposizioni di cui ai commi 2 e 3.
  2. Le aliquote di ammortamento di riferimento sono quelle  previste
dalla tabella di cui all'allegato 3 del decreto  legislativo  del  23
giugno 2011, n. 118. Gli inventari dei beni immobili sono  chiusi  al
termine di ogni esercizio finanziario e devono evidenziare:
  a) la denominazione, l'ubicazione, l'uso a  cui  sono  destinati  e
l'ufficio a cui sono affidati;
  b)  il  titolo  di  provenienza,   le   risultanze   dei   registri
immobiliari, i dati catastali nonche' la rendita imponibile;
  c) le servitu', i pesi e gli oneri da cui sono gravati;
  d) il costo d'acquisto o di costruzione e le  eventuali  successive
variazioni anche per manutenzione straordinaria.
  3. I beni immobili facenti parte del  patrimonio  disponibile  sono
gestiti nell'ottica della migliore salvaguardia  del  loro  valore  e
redditivita' e possono essere oggetto di alienazione a titolo oneroso
nel rispetto della normativa vigente.  Almeno  ogni  cinque  anni  si
provvede alla ricognizione dei beni mobili ed immobili.
  4. Nella fase  di  prima  applicazione  del  presente  regolamento,
l'Istituto continua a svolgere la propria attivita' nei  locali  gia'
messi a disposizione dagli Istituti fisioterapici ospitalieri  (IFO),
secondo le modalita' convenzionali in essere.
                               Art. 7


                               Organi

  1. Sono organi dell'Istituto, ai sensi dell'articolo  14,  comma  4
del  decreto-legge  13  settembre  2012,  n.  158,  convertito,   con
modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189:
  a) il consiglio di indirizzo;
  b) il direttore;
  c) il collegio sindacale.
                               Art. 8


                       Consiglio di indirizzo

  1. Il consiglio di indirizzo e' composto,  ai  sensi  dell'articolo
14, comma 4, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158,  convertito
con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012,  n.  189,  da  cinque
membri, di cui due nominati dal  Ministro  della  salute  e  tre  dai
presidenti delle regioni che partecipano alla rete nazionale  per  le
problematiche di assistenza in  campo  socio  sanitario  legate  alle
popolazioni migranti e alla  poverta'  ed  ha  compiti  di  indirizzo
strategico.
  2. Il componente con funzione di  presidente  e'  nominato,  tra  i
cinque componenti, dal Ministro della salute.
  3. Il consiglio:
  a) definisce gli indirizzi strategici dell'Istituto, esprime parere
sui progetti annuali e  pluriennali  di  attivita',  predisposti  dal
direttore dell'Istituto ai sensi  dell'articolo  3,  comma  1,  e  ne
verifica l'attuazione;
  b) esprime parere preventivo sul bilancio di previsione e su quello
consuntivo,  sugli  atti  di  alienazione  del   patrimonio   e   sui
provvedimenti in materia di costituzione o partecipazione a societa',
consorzi,  altri  enti  e  associazioni  e,  qualora  richiesto   dal
direttore, sulle materie dallo stesso proposte. Il parere e' espresso
entro quarantacinque giorni dalla richiesta, decorso tale termine  il
parere si intende espresso in senso positivo;
  c)  delibera  in  ordine  al  regolamento  di   amministrazione   e
contabilita', e agli altri  regolamenti  dell'Istituto,  che  vengono
trasmessi per l'approvazione al Ministero della salute e al Ministero
dell'economia e finanze e al Dipartimento della funzione pubblica.
  4. In caso di assenza o impedimento temporaneo,  il  presidente  e'
sostituito da  un  componente  del  consiglio  da  lui  espressamente
delegato o, in assenza di delega, da quello piu' anziano di eta'.
  5. Il consiglio di indirizzo si riunisce con  cadenza,  di  regola,
bimestrale, nonche' ogni qualvolta se ne ravvisi l'opportunita'  o  a
istanza di almeno due dei suoi componenti. Le riunioni del  consiglio
sono, di  norma,  tenute  presso  la  sede  dell'Istituto  e  possono
svolgersi   anche   in   modalita'   telematica,   con   uso    della
videoconferenza.
  6. Il consiglio, che stabilisce alla prima  riunione  le  modalita'
del proprio funzionamento si riunisce  validamente  con  la  presenza
della maggioranza assoluta dei componenti e  delibera  a  maggioranza
dei presenti. In caso di parita', prevale il voto del presidente.
  7. Alle riunioni del consiglio possono partecipare,  senza  diritto
di voto, il direttore e i componenti del collegio sindacale. Possono,
altresi', partecipare, senza diritto di voto, i soggetti di volta  in
volta invitati dal consiglio stesso cui spetta il solo rimborso delle
spese di viaggio e di  soggiorno.  Ai  componenti  non  spetta  alcun
compenso,  gettone  o  indennita'  salvo,  ove  dovuto,   l'esclusivo
rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno, in  conformita'  alle
disposizioni vigenti per la dirigenza della pubblica amministrazione.
                               Art. 9


                              Direttore

  1. Il direttore e' nominato con decreto del Ministro  della  salute
tra persone munite di laurea magistrale o equivalente e  con  provata
esperienza dirigenziale, almeno  quinquennale,  in  enti,  aziende  e
strutture sanitarie pubbliche e  private  e  settennale  negli  altri
settori, con autonomia gestionale e con diretta responsabilita' delle
risorse umane, tecniche o finanziarie. Al rapporto  di  lavoro  e  al
trattamento economico del direttore si applicano le  disposizioni  di
cui all'articolo 3-bis, del decreto legislativo 30 dicembre 1992,  n.
502, e successive modificazioni, per quanto compatibili.
  2. Il direttore  ha  la  rappresentanza  legale  dell'Istituto,  ne
sovrintende l'andamento e ne esercita tutti i poteri di gestione.  Il
direttore adotta, altresi', su delibera del consiglio  di  indirizzo,
ai sensi dell'articolo 8, comma 3,  lettera  c),  il  regolamento  di
amministrazione e contabilita' e gli altri regolamenti dell'Istituto,
che vengono trasmessi per l'approvazione al Ministro della  salute  e
al Ministro dell'economia e finanze.
  3. Il direttore e' responsabile del raggiungimento degli  obiettivi
dell'Istituto e assume le determinazioni e le deliberazioni in ordine
alla realizzazione dei programmi e progetti adottati.  E',  altresi',
responsabile della gestione  finanziaria,  tecnica  e  amministrativa
dell'Istituto  e  dispone  il   conferimento   degli   incarichi   di
responsabilita' dirigenziale,  compatibilmente  con  l'organizzazione
interna e la dotazione organica.
  4. Il  direttore  si  avvale  della  collaborazione  del  direttore
sanitario e del direttore amministrativo, al cui rapporto di lavoro e
al trattamento economico si  applicano  le  disposizioni  di  cui  al
decreto  legislativo  30  dicembre  1992,  n.   502,   e   successive
modificazioni.
                               Art. 10


                         Collegio sindacale

  1. Il collegio sindacale e' composto, ai  sensi  dell'articolo  14,
comma 4, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito  con
modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189,  da  tre  membri:
due nominati dal Ministro della salute, di cui  uno  designato  dalla
Conferenza delle regioni e delle province autonome, nonche'  uno  dal
Ministro  dell'economia  e  delle  finanze.  I  membri  del  collegio
sindacale,  ad   eccezione   di   quello   designato   dal   Ministro
dell'economia e delle finanze, devono essere iscritti nel registro di
cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39.
  2. Il collegio sindacale, ai sensi dell'articolo  2400  del  codice
civile, ha la durata di tre esercizi finanziari ed elegge, nel  corso
della prima seduta, il presidente tra i propri componenti.
  3.  Il  collegio  sindacale  esercita  le   attribuzioni   di   cui
all'articolo 20 del decreto legislativo 30 giugno  2011,  n.  123,  e
successive modificazioni.
  4.  I  componenti  del  collegio,   per   le   finalita'   connesse
all'esercizio dei poteri-doveri di controllo che incombono  su  detto
organo, possono partecipare alle riunioni del consiglio di  indirizzo
senza diritto di voto.
  5. Ai componenti  del  collegio  spetta  il  trattamento  economico
previsto dall'articolo  3,  comma  13,  del  decreto  legislativo  30
dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni.
  6. All'insediamento del collegio provvede il Direttore,  che  fissa
la prima seduta del collegio medesimo.
                               Art. 11


                      Disposizioni transitorie

  1. L'Istituto utilizza l'attuale subcodice identificativo afferente
agli Istituti fisioterapici ospitalieri (IFO) attribuito all'Istituto
medesimo, fino all'attivazione, da parte  della  regione  Lazio,  del
codice   identificativo   dell'Istituto   come   struttura   erogante
prestazioni di medicina specialistica ambulatoriale.
  2. L'Istituto subentra nella titolarita' dei rapporti di  lavoro  a
tempo  determinato  e  degli  incarichi  di  collaborazione  comunque
denominati, in essere alla data di entrata  in  vigore  del  presente
regolamento con la sperimentazione gestionale di cui all'articolo  1,
fino alla loro naturale scadenza.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
    Roma, 22 febbraio 2013

                      Il Ministro della salute
                              Balduzzi


                     Il Ministro per la pubblica
                amministrazione e la semplificazione
                           Patroni Griffi


                      Il Ministro dell'economia
                           e delle finanze
                               Grilli

Visto, Il Guardasigilli: Severino

Registrato alla Corte dei conti il 14 maggio 2013
Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. salute  e  Min.
lavoro, registro n. 6, foglio n. 244
                                                            Tabella A


              Parte di provvedimento in formato grafico


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