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mercoledì 28 marzo 2018

DECRETO LEGISLATIVO 16 febbraio 2018, n. 23 Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia concernenti il trasferimento di funzioni in materia di polizia amministrativa. (18G00047) (GU n.72 del 27-3-2018) Vigente al: 11-4-2018



DECRETO LEGISLATIVO 16 febbraio 2018, n. 23

Norme di attuazione dello Statuto  speciale  della  Regione  autonoma
Friuli-Venezia Giulia concernenti il  trasferimento  di  funzioni  in
materia di polizia amministrativa. (18G00047)
(GU n.72 del 27-3-2018)
  Vigente al: 11-4-2018 

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto l'articolo 87 della Costituzione;
  Vista la legge  costituzionale  31  gennaio  1963,  n.  1,  recante
«Statuto speciale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia» e, in
particolare, gli articoli 4 e 8;
  Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, recante «Delega al Governo per
il conferimento di funzioni e compiti alle regioni  ed  enti  locali,
per  la   riforma   della   Pubblica   amministrazione   e   per   la
semplificazione amministrativa»;
  Visto il  decreto  legislativo  31  marzo  1998,  n.  112,  recante
«Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello  Stato  alle
regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge  15
marzo 1997, n. 59», e in  particolare  gli  articoli 10,  162  e  163
relativamente al trasferimento di funzioni  alle  Regioni  a  Statuto
speciale in materia di polizia amministrativa;
  Visto l'articolo 52, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388,
recante «Disposizioni  per  la  formazione  del  bilancio  annuale  e
pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001)»;
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  12
settembre 2000, pubblicato nel supplemento  ordinario  alla  Gazzetta
Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 2000, recante «Individuazione  delle
risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative da trasferire
alle regioni ed agli enti locali per l'esercizio delle funzioni e dei
compiti amministrativi in materia di polizia amministrativa»;
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  14
dicembre 2000, pubblicato nel  supplemento  ordinario  alla  Gazzetta
Ufficiale  n.  39  del  16  febbraio  2001,   recante   «Criteri   di
ripartizione  e  ripartizione  tra  le  regioni delle   risorse   per
l'esercizio delle funzioni conferite dal decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 112, in materia di polizia amministrativa»;
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  22
dicembre 2000, pubblicato nel  supplemento  ordinario  alla  Gazzetta
Ufficiale   n. 39   del 16 febbraio   2001,   recante   «Criteri   di
ripartizione e ripartizione tra gli enti  locali  delle  risorse  per
l'esercizio delle funzioni conferite dal decreto legislativo 31 marzo
1998, n.  112,  in  materia  di  polizia  amministrativa,  istruzione
scolastica e protezione civile»;
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 marzo
2001, pubblicato nel supplemento ordinario  alla  Gazzetta  Ufficiale
n. 145 del 25 giugno 2001, recante «Ripartizione e trasferimento alle
regioni  e  agli  enti  locali  delle  risorse  finanziarie  di   cui
all'articolo 52, comma 3, della legge 23 dicembre 2000,  n.  388,  in
materia di polizia amministrativa»;
  Sentita la Commissione paritetica prevista dall'articolo  65  dello
Statuto speciale;
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 19 gennaio 2018;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri, di
concerto con i Ministri dell'interno, per  la  semplificazione  e  la
pubblica amministrazione e dell'economia e delle finanze;

                                Emana

                  il seguente decreto legislativo:

                               Art. 1

      Funzioni trasferite in materia di polizia amministrativa

  1. Ai sensi dell'articolo 4, primo comma, numeri 3), 6), 7),  8)  e
9) della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale
della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia), la Regione esercita le
seguenti funzioni e compiti in materia di polizia amministrativa:
    a) il rilascio della licenza di vendita ambulante di strumenti da
punta e da taglio, di cui all'articolo 37 del regio decreto 18 giugno
1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle  leggi  di  pubblica
sicurezza), e all'articolo 56 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635
(Approvazione del regolamento per l'esecuzione  del  testo  unico  18
giugno 1931, n. 773 delle leggi di pubblica sicurezza);
    b) il ricevimento delle comunicazioni concernenti le  agenzie  di
affari di cui all'articolo 115 del  regio  decreto  n.  773/1931,  ad
eccezione di  quelle  relative  all'attivita'  di  recupero  crediti,
pubblici incanti, agenzie matrimoniali e di pubbliche relazioni;
    c) il rilascio della licenza  per  l'esercizio  del  mestiere  di
fochino, previo accertamento della capacita' tecnica dell'interessato
da parte della Commissione tecnica provinciale per gli esplosivi,  di
cui all'articolo 27 del decreto del Presidente  della  Repubblica  19
marzo 1956, n. 302 e previo nulla osta del questore  della  provincia
in cui l'interessato risiede;
    d) il rilascio dell'autorizzazione  di  cui  all'articolo  9  del
decreto legislativo 30  aprile  1992,  n.  285  (Nuovo  codice  della
strada) per l'espletamento di gare  con  autoveicoli,  motoveicoli  o
ciclomotori sulla rete stradale di interesse comunale,  sovracomunale
o   provinciale,   regionale   e   nazionale,   dandone    tempestiva
comunicazione all'autorita' di pubblica sicurezza;
    e) il riconoscimento della nomina a guardia giurata degli  agenti
venatori dipendenti dagli enti delegati dalla regione e delle guardie
volontarie delle associazioni venatorie e protezionistiche  nazionali
riconosciute, di cui all'articolo 27 della legge 11 febbraio 1992, n.
157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il
prelievo venatorio);
    f) il riconoscimento della nomina di agenti giurati addetti  alla
sorveglianza sulla pesca nelle acque  interne  e  marittime,  di  cui
all'articolo  31  del  regio  decreto  8  ottobre   1931,   n.   1604
(Approvazione  del  testo  unico  delle   leggi   sulla   pesca),   e
all'articolo 22 del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4  (Misure
per il riassetto della normativa in materia di pesca e  acquacoltura,
a norma dell'articolo 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96);
    g)   il    rilascio    dell'autorizzazione    allo    svolgimento
dell'attivita' di direttore o istruttore di tiro, di cui all'articolo
31 della legge 18  aprile  1975,  n.  110  (Norme  integrative  della
disciplina vigente per il controllo delle  armi,  delle  munizioni  e
degli esplosivi).
                               Art. 2

                          Norme transitorie

  1.  Resta  di  competenza  dello   Stato   il   completamento   dei
procedimenti amministrativi in materia di polizia amministrativa gia'
avviati alla data di entrata in vigore del presente decreto.
                               Art. 3

                          Norma finanziaria

  1. Al finanziamento delle funzioni trasferite si provvede,  in  via
provvisoria,  in  conformita'  a  quanto  previsto  dai  decreti  del
Presidente del Consiglio dei ministri 12 settembre 2000, 14  dicembre
2000, 22 dicembre  2000  e  21  marzo  2001  in  materia  di  polizia
amministrativa.
  2. Al finanziamento in via definitiva delle funzioni e dei  compiti
spettanti alla Regione ai sensi dell'articolo 1,  si  provvede  entro
due anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto con  le
leggi statali di modifica del Titolo IV della legge costituzionale n.
1/1963, ai sensi  del  quinto  comma  dell'articolo  63  della  legge
costituzionale medesima.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
    Dato a Roma, addi' 16 febbraio 2018

                             MATTARELLA

                                  Gentiloni Silveri,  Presidente  del
                                  Consiglio dei ministri

                                  Minniti, Ministro dell'interno

                                  Madia,     Ministro     per      la
                                  semplificazione   e   la   pubblica
                                  amministrazione

                                  Padoan,  Ministro  dell'economia  e
                                  delle finanze

Visto, il Guardasigilli: Orlando 

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