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mercoledì 28 marzo 2018

N. 64 ORDINANZA 21 febbraio - 27 marzo 2018 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Reati e pene - Abrogazione di reati e introduzione di illeciti con sanzioni pecuniarie civili - Reato di minaccia di cui all'art. 612 cod. pen. - Trattamento sanzionatorio. - Decreto legislativo 15 gennaio 2016, n. 7 (Disposizioni in materia di abrogazione di reati e introduzione di illeciti con sanzioni pecuniarie civili, a norma dell'articolo 2, comma 3, della legge 28 aprile 2014, n. 67), art. 1, comma 1, lettera c). - (GU n.13 del 28-3-2018 )





N. 64 ORDINANZA 21 febbraio - 27 marzo 2018

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.

Reati e pene - Abrogazione di reati e introduzione  di  illeciti  con
  sanzioni pecuniarie civili - Reato di minaccia di cui all'art.  612
  cod. pen. - Trattamento sanzionatorio.
- Decreto legislativo 15 gennaio 2016, n. 7 (Disposizioni in  materia
  di abrogazione di reati e introduzione  di  illeciti  con  sanzioni
  pecuniarie civili, a norma dell'articolo 2, comma 3, della legge 28
  aprile 2014, n. 67), art. 1, comma 1, lettera c).


(GU n.13 del 28-3-2018 )

 

                       LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:
Presidente:Giorgio LATTANZI;
Giudici  :Aldo  CAROSI,  Marta  CARTABIA,  Mario   Rosario   MORELLI,
  Giancarlo CORAGGIO,  Giuliano  AMATO,  Silvana  SCIARRA,  Daria  de
  PRETIS, Nicolo' ZANON, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI,
  Giovanni AMOROSO,

     
    ha pronunciato la seguente

                              ORDINANZA

    nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 1,
lettera  c),  del  decreto  legislativo  15  gennaio   2016,   n.   7
(Disposizioni in materia di abrogazione di reati  e  introduzione  di
illeciti con sanzioni pecuniarie civili,  a  norma  dell'articolo  2,
comma 3, della legge 28 aprile 2014, n. 67), promosso dal Giudice  di
pace di Firenze, nel procedimento penale a carico di E. G.  e  altri,
con ordinanza del 30 marzo 2016, iscritta  al  n.  137  del  registro
ordinanze 2016 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 33, prima serie speciale, dell'anno 2016.
    Visto l'atto di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri;
    udito nella camera di consiglio del 21 febbraio 2018  il  Giudice
relatore Giovanni Amoroso.
    Ritenuto che, con ordinanza del 30 marzo 2016, il Giudice di pace
di Firenze ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 25 e  70  della
Costituzione, questioni di legittimita' costituzionale  dell'art.  1,
comma 1, lettera c), del decreto legislativo del 15 gennaio 2016,  n.
7 (Disposizioni in materia di abrogazione di reati e introduzione  di
illeciti con sanzioni pecuniarie civili,  a  norma  dell'articolo  2,
comma 3, della legge 28 aprile 2014, n. 67), «nella parte in cui  non
prevede che i procedimenti penali aventi ad oggetto la  contestazione
del reato di  cui  all'art.  612  c.p.  non  possano  essere  estinti
mediante il pagamento anche rateizzato di un importo pari alla  meta'
della pena pecuniaria prevista dall'art.  612  c.p.»,  nonche'  della
medesima disposizione «nella parte in cui non  prevede  l'abrogazione
dell'art. 612 c.p.»;
    che il rimettente riferisce di procedere nei confronti di quattro
soggetti imputati dei reati di cui agli artt. 594 e  612  del  codice
penale e di ritenere la rilevanza e  la  non  manifesta  infondatezza
«della questione proposta dall'Avv.  Pamela  Bonaiuti  con  l'istanza
depositata da  intendersi  interamente  qui  ritrascritta  e  che  si
allega»;
    che, con atto depositato il 6 settembre 2016, e'  intervenuto  in
giudizio il Presidente del Consiglio dei  ministri,  rappresentato  e
difeso  dall'Avvocatura  generale  dello  Stato,  chiedendo  che   le
questioni siano dichiarate inammissibili atteso  che  l'ordinanza  di
rimessione  e'  affetta  da  totale  assenza  di  descrizione   della
fattispecie concreta, nonche' da un assoluto difetto  di  motivazione
in punto di rilevanza;
    che comunque - osserva l'Avvocatura -  nel  merito  le  questioni
sarebbero infondate in relazione a tutti  i  parametri  indicati  dal
rimettente;
    che l'Avvocatura pone in  rilievo,  in  particolare,  come  debba
essere disatteso l'assunto della mancata attuazione della  previsione
contenuta nella legge delega del 28 aprile 2014, n.  67  (Deleghe  al
Governo in materia di pene detentive non carcerarie e di riforma  del
sistema sanzionatorio. Disposizioni in  materia  di  sospensione  del
procedimento  con  messa   alla   prova   e   nei   confronti   degli
irreperibili), relativa alla possibilita',  nei  casi  in  cui  venga
irrogata la sola sanzione pecuniaria, di estinzione del  procedimento
mediante il pagamento, anche rateizzato,  di  un  importo  pari  alla
meta' della stessa pena, in considerazione  del  rinvio,  nei  limiti
della compatibilita', alla legge 24 novembre 1981, n. 689  (Modifiche
al sistema penale) ed in particolare all'art. 26 di detta  legge  che
consente il pagamento rateale;
    che, quanto all'asserita disparita' di trattamento con  il  reato
di cui all'art. 594 cod. pen., oggetto di abrogazione a differenza di
quello di cui all'art. 612 cod. pen., nonostante quest'ultimo preveda
una pena inferiore, rileva l'Avvocatura come il legislatore  delegato
si sia ispirato ai criteri di delega nel depenalizzare alcune ipotesi
delittuose a tutela della fede pubblica, dell'onore e del patrimonio,
accomunate dal fatto di  incidere  prevalentemente  su  interessi  di
natura privata e di essere procedibili a querela;
    che comunque ampia e', in questa materia, la discrezionalita' del
legislatore;
    che  con  successiva  memoria   l'Avvocatura   ha   ribadito   le
considerazioni gia' svolte.
    Considerato  che  il  rimettente  ha  motivato   l'ordinanza   di
rimessione mediante mero  ed  integrale  rinvio  alle  argomentazioni
contenute  nell'istanza  proposta  dal  difensore  di  alcuni   degli
imputati,  limitandosi  ad  affermare  che  essa  e'  «da  intendersi
interamente qui ritrascritta e che si allega»;
    che  l'ordinanza  di  rimessione  e'  del   tutto   priva   della
descrizione della fattispecie oggetto del giudizio a quo;
    che tale lacuna, per consolidata giurisprudenza di questa  Corte,
determina  l'inammissibilita'   delle   questioni   di   legittimita'
costituzionale (ex plurimis, ordinanze n. 7 del  2018  e  n.  46  del
2017);
    che, inoltre,  le  questioni  sono  manifestamente  inammissibili
anche alla luce del consolidato orientamento di questa Corte  secondo
cui, nei giudizi incidentali di costituzionalita' delle leggi, non e'
«ammessa  la  cosiddetta  motivazione  per  relationem.  Infatti,  il
principio di autonomia di ciascun giudizio  di  costituzionalita'  in
via incidentale, quanto ai requisiti  necessari  per  la  sua  valida
instaurazione,  e  il  conseguente  carattere  autosufficiente  della
relativa ordinanza di rimessione,  impongono  al  giudice  a  quo  di
rendere espliciti, facendoli propri,  i  motivi  della  ritenuta  non
manifesta infondatezza, non potendo limitarsi ad un mero richiamo  di
quelli evidenziati dalle parti nel corso del processo principale  (ex
plurimis, sentenze n. 49, n. 22 e n. 10 del 2015; ordinanza n. 33 del
2014), ovvero anche in altre ordinanze di  rimessione  emanate  nello
stesso o in altri giudizi (sentenza n. 103 del 2007; ordinanze n. 156
del 2012 e n. 33 del 2006)» (sentenza n. 170 del 2015); orientamento,
di recente, ribadito nella sentenza n. 42 del 2017  e  nell'ordinanza
n. 19 del 2018.
    Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,  n.
87, e 9, comma 1, delle Norme integrative per i giudizi davanti  alla
Corte costituzionale.

     

                          per questi motivi
                       LA CORTE COSTITUZIONALE

    dichiara  la  manifesta  inammissibilita'  delle   questioni   di
legittimita' costituzionale dell'art. 1, comma  1,  lettera  c),  del
decreto legislativo 15 gennaio 2016, n. 7 (Disposizioni in materia di
abrogazione  di  reati  e  introduzione  di  illeciti  con   sanzioni
pecuniarie civili, a norma dell'articolo 2, comma 3, della  legge  28
aprile 2014, n. 67), sollevate, in riferimento agli artt. 3, 25 e  70
della Costituzione, dal Giudice di pace di  Firenze  con  l'ordinanza
indicata in epigrafe.
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 21 febbraio 2018.

                                F.to:
                    Giorgio LATTANZI, Presidente
                     Giovanni AMOROSO, Redattore
                     Roberto MILANA, Cancelliere

    Depositata in Cancelleria il 27 marzo 2018.

                   Il Direttore della Cancelleria
                        F.to: Roberto MILANA


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