LEGGE 21 maggio 2019, n. 43
Modifica all'articolo 416-ter del codice penale in materia di voto di
scambio politico-mafioso. (19G00051)
(GU n.122 del 27-5-2019)
Vigente al: 11-6-2019
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato:
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
1. L'articolo 416-ter del codice penale e' sostituito dal seguente:
«Art. 416-ter (Scambio elettorale politico-mafioso). - Chiunque
accetta, direttamente o a mezzo di intermediari, la promessa di
procurare voti da parte di soggetti appartenenti alle associazioni di
cui all'articolo 416-bis o mediante le modalita' di cui al terzo
comma dell'articolo 416-bis in cambio dell'erogazione o della
promessa di erogazione di denaro o di qualunque altra utilita' o in
cambio della disponibilita' a soddisfare gli interessi o le esigenze
dell'associazione mafiosa e' punito con la pena stabilita nel primo
comma dell'articolo 416-bis.
La stessa pena si applica a chi promette, direttamente o a mezzo di
intermediari, di procurare voti nei casi di cui al primo comma.
Se colui che ha accettato la promessa di voti, a seguito
dell'accordo di cui al primo comma, e' risultato eletto nella
relativa consultazione elettorale, si applica la pena prevista dal
primo comma dell'articolo 416-bis aumentata della meta'.
In caso di condanna per i reati di cui al presente articolo,
consegue sempre l'interdizione perpetua dai pubblici uffici».
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 21 maggio 2019
MATTARELLA
Conte, Presidente del Consiglio dei
ministri
Visto, il Guardasigilli: Bonafede
Modifica all'articolo 416-ter del codice penale in materia di voto di
scambio politico-mafioso. (19G00051)
(GU n.122 del 27-5-2019)
Vigente al: 11-6-2019
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato:
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
1. L'articolo 416-ter del codice penale e' sostituito dal seguente:
«Art. 416-ter (Scambio elettorale politico-mafioso). - Chiunque
accetta, direttamente o a mezzo di intermediari, la promessa di
procurare voti da parte di soggetti appartenenti alle associazioni di
cui all'articolo 416-bis o mediante le modalita' di cui al terzo
comma dell'articolo 416-bis in cambio dell'erogazione o della
promessa di erogazione di denaro o di qualunque altra utilita' o in
cambio della disponibilita' a soddisfare gli interessi o le esigenze
dell'associazione mafiosa e' punito con la pena stabilita nel primo
comma dell'articolo 416-bis.
La stessa pena si applica a chi promette, direttamente o a mezzo di
intermediari, di procurare voti nei casi di cui al primo comma.
Se colui che ha accettato la promessa di voti, a seguito
dell'accordo di cui al primo comma, e' risultato eletto nella
relativa consultazione elettorale, si applica la pena prevista dal
primo comma dell'articolo 416-bis aumentata della meta'.
In caso di condanna per i reati di cui al presente articolo,
consegue sempre l'interdizione perpetua dai pubblici uffici».
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 21 maggio 2019
MATTARELLA
Conte, Presidente del Consiglio dei
ministri
Visto, il Guardasigilli: Bonafede
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