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sabato 11 marzo 2023

Delib.G.R. 17 gennaio 2023, n. 13 (1). Prestazioni termali - Approvazione di Avviso pubblico e modulistica per la presentazione di istanze di accreditamento istituzionale delle strutture autorizzate eroganti prestazioni di medicina termale, ai sensi dell'art. 6, comma 1, della L.R. n. 32/2007 e ss.mm.ii., della Delib.G.R. 652/2022 ed ulteriori provvedimenti.

 

 Delib.G.R. 17 gennaio 2023, n. 13 (1).


Prestazioni termali - Approvazione di Avviso pubblico e modulistica per la presentazione di istanze di accreditamento istituzionale delle strutture autorizzate eroganti prestazioni di medicina termale, ai sensi dell'art. 6, comma 1, della L.R. n. 32/2007 e ss.mm.ii., della Delib.G.R. 652/2022 ed ulteriori provvedimenti.


(1) Pubblicata nel B.U. Abruzzo 22 febbraio 2023, n. 8.



LA GIUNTA REGIONALE


VISTO il decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502 e ss.mm.ii e, nello specifico, il comma 1 dell'art 8-quater a tenore del quale "l'accreditamento istituzionale è rilasciato dalla regione alle strutture autorizzate, pubbliche o private, che ne facciano richiesta, subordinatamente alla loro rispondenza ai requisiti ulteriori di qualificazione, alla loro funzionalità rispetto agli indirizzi di programmazione regionale e alla verifica positiva dell'attività svolta e dei risultati raggiunti";


VISTA la L.R. 31 luglio 2007, n. 32 e ss.mm.ii. "Norme generali in materia di autorizzazione, accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio sanitarie pubbliche e private";


VISTO, in particolar modo, l'art. 6 comma 1 della L.R. n. 32/2007 Accreditamento istituzionale, secondo cui "i soggetti pubblici e privati autorizzati all'esercizio delle attività sanitarie e sociosanitarie presentano domanda di accreditamento istituzionale ai sensi dell'articolo 8-quater del D.Lgs. 502/1992 e ss.mm.ii., nei termini ed alle condizioni previste dal bando regionale predisposto e pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo (BURA)";


CONSIDERATO che, per quanto premesso, la L.R. n. 32/2007 subordina l'accreditamento istituzionale alla valutazione del fabbisogno, e alle specifiche condizioni del bando a tal fine predisposto dalla Regione;


VISTA la L.R. n. 5/2008 del 10 marzo 2008 "Piano sanitario Regionale 2008-2010" che, nel capitolo 4 "Logiche e strumenti per l'innovazione", al paragrafo 4.2.6.2 "L'Accreditamento" attribuisce la gestione delle procedure di cui all'art. 6 della L.R. n. 32/2007, all'Organismo Regionale per l'Accreditamento (O.R.A.), formato dal Gruppo di Esperti Regionali per l'Accreditamento (G.E.R.A) e dal Comitato di Coordinamento Regionale per l'Accreditamento (C.C.R.A.);


RICHIAMATO il Piano Sanitario Regionale 2008-2010, approvato con L.R. n. 5/2008 e, nello specifico, l'Allegato 2.3 "Linee Guida per la costituzione dell'Organismo Regionale per l'Accreditamento (Organismo Regionale Accreditamento - ORA)";


RICHIAMATO l'art. 25, L.R. 30 aprile 2009 n. 6, che attribuisce all'Agenzia Sanitaria Regionale compiti in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie;


VISTA la deliberazione n. 591/P del 1° luglio 2008 e ss.mm.ii. con la quale la Regione Abruzzo ha approvato i Manuali di autorizzazione e di accreditamento istituzionale e ha definito le relative procedure;


PRESO ATTO che, con la L.R. 23 luglio 2018 n. 19, è stata mutata la denominazione dell'Organismo Regionale di Accreditamento (O.R.A.) in Organismo Tecnicamente Accreditante (O.T.A.), cui spetta il compito - nell'ambito del processo di accreditamento - della gestione delle verifiche e dell'effettuazione della valutazione tecnica necessaria ai fini dell'accreditamento istituzionale, nel pieno rispetto dei principi di autonomia, terzietà ed imparzialità nei confronti sia dell'organismo amministrativo regionale accreditante che delle strutture da accreditare;


VISTA la Delib.G.R. 596 del 7 agosto 2018, con la quale è stata approvata la disciplina per il funzionamento dell'Organismo Tecnicamente Accreditante (O.T.A.);


VISTA la legge 323 del 24 ottobre 2000, che ha riordinato il settore termale definendo con puntualità le aziende termali e le prestazioni termali erogabili, prevede all'art. 3 comma 4 che le Regioni promuovano con idonei provvedimenti normativi la qualificazione sanitaria degli stabilimenti termali;


VISTA la Delib.G.R. 83 del 22 febbraio 2021 che ha approvato il "Documento tecnico concernente la nuova "Disciplina attuativa per il funzionamento dell'Organismo Tecnicamente Accreditante - Accreditamento e Qualità"", in ottemperanza alle Intese Stato-Regioni n. 259/CSR del 20 dicembre 2012 e n. 32/CSR del 19 febbraio 2015 e in riscontro a quanto richiesto dai Tavoli Tecnici nella riunione congiunta del 27 novembre 2019;


VISTE


• Delib.G.R. 220 del 22 aprile 2021 "Contrattazione 2020 e 2021: approvazione tetti massimi di spesa prestazioni termali";


• Delib.G.R. 652 del 10 novembre 2022 di definizione del fabbisogno regionale aggiuntivo di prestazioni termali;


CONSIDERATO che la giurisprudenza amministrativa ha osservato che "l'accreditamento è un'attività connotata da estrema discrezionalità e che è sottoposta a specifici limiti di programmazione e bilancio"(Sent. Consiglio di Stato 482/2020);


RITENUTO necessario implementare sul territorio regionale, il numero delle strutture accreditate all'erogazione di prestazioni termali nell'ottica di un aumento dell'offerta funzionale alla riduzione delle liste di attesa, entro il limite del fabbisogno aggiuntivo approvato con Delib.G.R. 652/2022, da considerare, per quanto premesso, relativo all'area dell'accreditamento;


RIBADITO


• ai sensi dell'art. 8-quater, comma 2, del D.Lgs. n. 502/92 e s.m.i., la qualità di soggetto accreditato non costituisce vincolo per le Aziende e gli Enti del servizio sanitario regionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate, al di fuori degli accordi contrattuali di cui all'art. 8-quinquies. Gli accordi contrattuali di cui al predetto art. 8-quinquies potranno essere conclusi in relazione alle risorse finanziarie disponibili e ad eventuale integrazione dell'offerta pubblica regionale;


• l'accreditamento istituzionale è rilasciato dalla Regione ed è subordinato al possesso degli ulteriori requisiti di accreditamento definiti dalle disposizioni nazionali e regionali in materia, ivi compresi i requisiti soggettivi (inesistenza di cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'articolo 67 del D.Lgs. n. 159 del 6 settembre 2011 per i soggetti interessati e assenza di condanne penali in capo al titolare dell'attività o, nel caso di persone giuridiche, al rappresentante legale della struttura e agli amministratori);


• la qualità di soggetto accreditato comporta il rispetto delle norme nazionali (in particolare Legge n. 662/1996, art. 1 comma 5, Legge 30 dicembre 1991, n. 412, art. 4 comma 7, Legge 448/1998, art. 72 comma 7), delle norme regionali e delle fonti contrattuali relative all'incompatibilità del personale sanitario utilizzato;


PRESO ATTO del modello di avviso pubblico redatto congiuntamente da Agenzia Sanitaria Regionale e Dipartimento Sanità, unitamente alla relativa modulistica, i quali sono parte integrante e sostanziale del presente atto;


DATO ATTO


- che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio regionale;


- che il Direttore del Dipartimento Sanità, ai sensi degli art. 23 e 24 della L.R. n. 77/99, sulla base dell'istruttoria svolta dal responsabile d'ufficio, ha espresso il proprio parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico amministrativa del provvedimento, apponendovi la propria firma in calce e attesta che lo stesso è conforme agli indirizzi, funzioni ed obiettivi assegnati al Dipartimento medesimo;


Delibera



[Testo della deliberazione]


Per le motivazioni espresse in premessa che integralmente si richiamano


- di prendere atto e di approvare l'Avviso pubblico (Allegato A) per l'accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie pubbliche e private eroganti prestazioni di "medicina termale" ai sensi dell'art. 6 della L.R. n. 32/2007 e della Delib.G.R. 652/2022, il quale si allega alla presente deliberazione, unitamente alla relativa modulistica (Allegato 1 e Allegato 2), quali parti costitutive ed integranti;


- di precisare:


• che, ai sensi dell'art. 8-quater, comma 2, del D.Lgs. n. 502/92 e s.m.i., la qualità di soggetto accreditato non costituisce vincolo per le Aziende e gli Enti del servizio sanitario regionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate, al di fuori degli accordi contrattuali di cui all'art. 8-quinquies. Gli accordi contrattuali di cui al predetto art. 8-quinquies potranno essere conclusi in relazione alle risorse finanziarie disponibili e ad eventuale integrazione dell'offerta pubblica regionale;


• che l'accreditamento istituzionale è rilasciato dalla Regione ed è subordinato al possesso degli ulteriori requisiti di accreditamento definiti dalle disposizioni nazionali e regionali in materia, ivi compresi i requisiti soggettivi (inesistenza di cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'articolo 67 del D.Lgs. n. 159 del 6 settembre 2011 per i soggetti interessati e assenza di condanne penali in capo al titolare dell'attività o, nel caso di persone giuridiche, al rappresentante legale della struttura e agli amministratori);


• che la qualità di soggetto accreditato comporta il rispetto delle norme nazionali (in particolare Legge n. 662/1996, art. 1 comma 5, Legge 30 dicembre 1991, n. 412, art. 4 comma 7, Legge 448/1998, art. 72 comma 7), delle norme regionali e delle fonti contrattuali relative all'incompatibilità del personale sanitario utilizzato;


- di stabilire che gli accordi contrattuali di cui all'art. 8-quinquies del D.Lgs. n. 502/92 potranno essere conclusi in relazione alle risorse finanziarie disponibili sulla base dei vincoli di spesa imposti dalla normativa vigente e ad eventuale integrazione dell'offerta pubblica regionale;


- di pubblicare il presente provvedimento sul BURAT e sul sito Ufficiale della Regione Abruzzo, curandone, altresì, la trasmissione ai Ministeri della Salute e dell'Economia e Finanze, per la relativa validazione, all'ASR e al Servizio Accreditamento e Accordi Contrattuali (DPF018) per debita conoscenza e per il seguito di competenza



Allegato A

Avviso pubblico per l'accreditamento istituzionale di Complessi e Stabilimenti termali, pubblici e privati, eroganti prestazioni afferenti alla disciplina "Medicina Termale" ai sensi dell'art. 6 della L.R. n. 32/2007 s.m.i. ed in conformità del Fabbisogno definito dalla Delib.G.R. n. 652 del 10 novembre 2022


REGIONE ABRUZZO


GIUNTA REGIONALE D'ABRUZZO


DIPARTIMENTO SANITÀ


SERVIZIO PROGRAMMAZIONE SOCIO SANITARIA - DPF020



Articolo 1 Amministrazione procedente e Responsabile del Procedimento.


1. L'Amministrazione procedente è la Regione Abruzzo:

a) Indirizzo: Via Conte di Ruvo, 74

b) Città: Pescara

c) Codice postale: 65127

d) Paese: Italia

e) Punto di contatto: 085-7672743

f) E-mail: dpf018@regione.abruzzo.it

g) Responsabile del procedimento: Dott.ssa Rosaria Di Giuseppe


2. Il presente avviso e relativa documentazione sono pubblicati sul BURAT e sono liberamente consultabili e scaricabili sul sito istituzionale della Regione Abruzzo: Sezione Avvisi: www.regione.abruzzo.it



Articolo 2 Oggetto.


1. Ai sensi dell'art. 6 della L.R. n. 32/2007 e s.m.i. è indetto il presente Avviso pubblico per il rilascio dell'accreditamento istituzionale di complessi e stabilimenti termali, pubblici e privati, eroganti prestazioni afferenti alla disciplina "Medicina Termale" in conformità e nei limiti della definizione del Fabbisogno di Prestazioni Termali - Regione Abruzzo, approvato con Delib.G.R. n. 652 del 10 novembre 2022.


2. Il presente Avviso è emanato in conformità al D.Lgs. n. 502/1992 s.m.i., alla L. n. 323/2000, alla L.R. n. 32/2007, all'Intesa sull'Accordo nazionale per l'erogazione delle prestazioni termali per il biennio 2016-2018, Rep. Atti n. 18/CSR del 9 febbraio 2017 e nonché a quanto previsto dal vigente "Manuale di autorizzazione e accreditamento" adottato con Delib.G.R. n. 591/P del 1° luglio 2008 e s.m.i..


3. L'Avviso, altresì, è regolato dalle disposizioni in materia di appalti di forniture e servizi di cui al D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., ove compatibili.


4. Ai sensi dell'art. 8-quater, comma 2, del D.Lgs. n. 502/92 e s.m.i. la qualità di soggetto accreditato non costituisce vincolo per le Aziende e gli Enti del servizio sanitario regionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate, al di fuori degli accordi contrattuali di cui all'art. 8-quinquies. Gli accordi contrattuali di cui al predetto art. 8-quinquies potranno essere conclusi in relazione alle risorse finanziarie disponibili e ad eventuale integrazione dell'offerta pubblica regionale.


5. Ai sensi degli artt. 4 e 5 della Legge n. 241/1990 e s.m.i., il Responsabile del Procedimento è il Dirigente del Servizio DPF018-Accreditamento e Accordi Contrattuali.



Articolo 3 Condizioni di ammissibilità.


1. Ai sensi dell'art. 6 della L.R. 32/2007 e s.m.i., possono presentare istanza di accreditamento istituzionale i soggetti pubblici o privati titolari di complessi e stabilimenti termali, eroganti prestazioni afferenti alla disciplina "Medicina Termale" in possesso dei seguenti requisiti:

a) Autorizzazione all'esercizio ai sensi dell'art. 4 L.R. n. 32/2007 e s.m.i. in corso di validità, rilasciata dal Comune territorialmente competente per attività eroganti prestazioni afferenti alla disciplina "Medicina Termale", ai sensi del Manuale di Autorizzazione adottato con Delib.G.R. n. 591/P del 1° luglio 2008 e s.m.i.;

b) Concessione per lo sfruttamento delle acque pubbliche, rilasciata ai sensi del D.P.G.R. del 13 agosto 2007, n. 3/Reg., che disciplina i procedimenti di concessione di derivazione di acqua pubblica, di riutilizzo delle acque reflue e di ricerche di acque sotterrane;

c) ulteriori requisiti orientati al miglioramento continuo della qualità dell'assistenza come definiti dal Manuale di Accreditamento adottato con Delib.G.R. n. 591/P del 1° luglio 2008 e s.m.i. per la disciplina oggetto del presente Avviso;

d) requisiti di ordine generale di cui alla vigente normativa da attestare mediante dichiarazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste per le ipotesi di falsità in atti, dichiarazioni mendaci ed uso di atti falsi, nonché, della conseguente decadenza dai benefici eventualmente conseguiti (ai sensi degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445), come di seguito specificati:

• di possedere tutti i requisiti considerati di livello essenziale per l'accreditamento, come da copie fotostatiche delle parti del Manuale di Accreditamento vigente, singolarmente firmate ed attinenti i criteri generali di accreditamento e quelli specifici per le attività per le quali viene richiesto l'accreditamento;

• di non aver riportato condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei seguenti reati:

1. delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del Decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del Decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;

2. delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del Codice penale, nonché all'articolo 2635 del codice civile;

3. b-bis) false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del Codice civile;

4. frode ai sensi dell'articolo 1 della Convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;

5. delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;

6. delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter. 1 del Codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;

7. sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;

8. ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione;

• che non sussistono nei propri confronti le cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo Decreto.

• di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

• di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale, e che, nei propri confronti, non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 110 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

• di non essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la propria integrità o affidabilità. Tra questi rientrano: le significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata all'esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione;

• che la partecipazione al presente Avviso non determina una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., non diversamente risolvibile;

• di non essere incorso nella sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

• di non essere iscritto nel Casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione;

• di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55;

• di rispettare le norme che disciplinano il diritto dal lavoro dei disabili ai sensi dell'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, ovvero di non essere assoggettato alle predette norme specificandone la motivazione;

• pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risulti aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689.

• di non essere incorso nella applicazione della pena accessoria della interdizione da una professione o da un'arte e interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;

• di non aver commesso violazioni gravi definitivamente accertate rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella degli Stati in cui sono stabiliti;

• di rispettare gli standards qualitativi e quantitativi di personale uguali per le strutture pubbliche e private, così come definiti nel Manuale di autorizzazione e accreditamento approvato con delibera della G.R. n. 591/P del 1° luglio 2008 e s.m.i.;

• che non sussiste nei confronti del sottoscritto il divieto di contrattare con le pubbliche amministrazioni previsto dall'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. nr. 165/2001, secondo il quale "I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, D.Lgs. n. 165/2001 non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.";

• di avere preso visione dell'Avviso pubblico per il rilascio dell'accreditamento istituzionale di complessi e stabilimenti termali, pubblici e privati, eroganti prestazioni afferenti alla disciplina "Medicina Termale" e di accettare integralmente ed in modo incondizionato i relativi contenuti, in particolare: i divieti, le prescrizioni e le condizioni ivi stabiliti con relative conseguenze in caso di violazione o difformità.


2. Tutti i requisiti prescritti dal presente articolo devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la domanda di partecipazione al presente Avviso.


3. La mancanza di uno dei requisiti sopra elencati comporta l'esclusione dalla presente procedura.


4. Tutta la documentazione richiesta per la partecipazione all'Avviso deve essere prodotta in lingua italiana. La presentazione di certificazioni o attestazioni e documentazioni rilasciate in lingua diversa dall'italiano, deve essere corredata dalla traduzione giurata.



Articolo 4 Domanda di partecipazione.


1. Ai fini della partecipazione al presente Avviso l'interessato deve produrre istanza secondo il modello di cui all'Allegato n. 1. Mod. Acc. Ist. L'istanza, redatta in conformità alla vigente normativa sull'imposta di bollo (attualmente pari ad euro 16,00), deve essere sottoscritta per esteso in calce dal Titolare/Legale Rappresentante della struttura interessata; inoltrata a mezzo PEC, l'istanza ed i relativi allegati devono essere firmati digitalmente in conformità alla vigente normativa.


2. L'istanza deve contenere l'indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata al quale l'Amministrazione procedente effettua tutte le comunicazioni connesse alla presente procedura. In caso di mancata indicazione, l'Amministrazione non sarà responsabile per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni che sono effettuate mediante posta elettronica certificata all'indirizzo indicato nell'istanza di partecipazione. Per tutto quanto non previsto nel presente Avviso, relativamente alle regole applicabili alle comunicazioni, si rinvia all'art. 52 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..


3. L'istanza deve contenere, inoltre, il consenso al trattamento dei dati e di ogni altra informazione acquisita nel corso della presente procedura, da parte dell'Amministrazione procedente, ai fini della partecipazione all'Avviso.


4. Unitamente a detta istanza, deve essere prodotta la seguente ulteriore documentazione:

a) Dichiarazione del legale rappresentante p.t. o del titolare del complesso o struttura termale resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 di cui all'Allegato n. 2 debitamente datata e firmata, attestante:

- la completa denominazione della struttura, la natura pubblica o privata, la forma giuridica, la data di costituzione, la sede legale ed operativa, i numeri di C.F. e P.IVA, di posizione I.N.P.S., I.N.A.I.L. e il C.C.N.L. applicato, nonché le generalità del legale rappresentante e l'idoneità dei suoi poteri alla sottoscrizione degli atti riferiti al presente procedimento.

- tutte le altre dichiarazioni inerenti al possesso dei requisiti di ordine generale come dettagliate nell'Allegato n. 1;

- di avere preso visione del presente Avviso e di accettarne integralmente ed in modo incondizionato i contenuti e le prescrizioni;

b) copia dell'Autorizzazione all'esercizio dell'attività sanitaria, rispondente alla tipologia di complesso o struttura termale, erogante prestazioni afferenti alla disciplina "Medicina Termale", rilasciata dal Comune competente per territorio ai sensi dell'art. 4 della L.R. n. 32/2007 e s.m.i. così come specificato nella lettera a) comma 1 dell'art. 3 del presente Avviso;

c) copia dell'Autodichiarazione del Titolare o Legale rappresentante p.t. del complesso o struttura termale attestante il mantenimento del possesso dei requisiti minimi autorizzativi definiti dal Manuale di Autorizzazione ai sensi dell'art. 5 comma 1 della L.R. 32/2007 e s.m.i.;

d) copie fotostatiche delle parti del Manuale di Accreditamento vigente, compilate e firmate singolarmente, attinenti ai criteri generali di accreditamento della struttura e quelli specifici per le attività di cui si chiede l'accreditamento;

e) copia fotostatica di un documento di riconoscimento in corso di validità del sottoscrittore debitamente datata e firmata.



Articolo 5 Modalità e termini per la presentazione dell'istanza.


1. L'istanza, unitamente alla relativa documentazione, deve essere presentata entro e non oltre il trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione sul BURAT del presente Avviso, con la seguente modalità:

- mezzo PEC al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: dpf018@pec.regione.abruzzo.it, recante in oggetto "Avviso pubblico per l'accreditamento istituzionale di complessi e stabilimenti termali, pubblici e privati, eroganti prestazioni afferenti alla disciplina "Medicina Termale" ai sensi dell'art. 6 della L.R. n. 32/2007". Il soggetto è invitato a verificare l'effettiva ricezione da parte dell'Amministrazione e l'arrivo dell'avvenuta consegna. Si specifica che la validità della trasmissione e della ricezione del messaggio di posta elettronica certificata è attestata, rispettivamente, dalla ricevuta di accettazione e dalla ricevuta di consegna. L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per eventuali disguidi o ritardi, o problemi tecnici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.


2. Le domande, inviate oltre tale termine o presentate in modalità difformi, non saranno prese in considerazione. A tal fine, farà fede il certificato di avvenuta ricezione del messaggio di posta elettronica certificata al seguente indirizzo: dpf018@pec.regione.abruzzo.it. Si precisa che la validità della domanda inoltrata a mezzo posta elettronica certificata (PEC), così come stabilito dalla normativa vigente, è subordinata all'utilizzo, da parte dell'istante, di propria casella di posta elettronica certificata. Non sarà, pertanto, ritenuto valido l'invio da casella di posta elettronica certificata non intestata al soggetto interessato, né tanto meno, l'inoltro a mezzo posta elettronica ordinaria ancorché trasmesso all'indirizzo pec dell'amministrazione procedente.


3. L'istanza inviata non può essere ritirata dopo il suo invio.



Articolo 6 Valutazione ed istruttoria della documentazione prodotta.


1. L'istruttoria e la verifica della completezza della documentazione prodotta dagli istanti, è effettuata dal Servizio Accreditamento e Accordi Contrattuali - DPF018 del Dipartimento Sanità, ai sensi dall'art. 6 della L.R. n. 32/2007 e s.m.i. e della Delib.G.R. 591/P del 1° luglio 2008, allegato 6 "Procedure" e s.m.i., in conformità alle disposizioni di cui all'art. 8-quater del D.Lgs. n. 502/1992 e del Fabbisogno di Prestazioni Termali - Regione Abruzzo, approvato con Delib.G.R. n. 652 del 10 novembre 2022.


2. Ai sensi dell'art. 8-quater del D.Lgs. n. 502/1992, l'accreditamento istituzionale è rilasciato alle strutture autorizzate, pubbliche o private, che ne facciano richiesta subordinatamente alla loro rispondenza ai requisiti ulteriori di qualificazione, alla loro funzionalità rispetto agli indirizzi di programmazione regionale ed alla verifica positiva dell'attività svolta e dei risultati raggiunti.


3. Qualora le domande concorrenti per lo stesso distretto risultino eccedenti il Fabbisogno summenzionato, saranno utilizzati i seguenti criteri preferenziali:

- anteriorità della data di rilascio dell'autorizzazione all'esercizio ex art. 4 della L.R. 32/2007 e s.m.i;

- in caso di coincidenza delle date di rilascio delle autorizzazioni, sarà data preferenza alla struttura che, comproverà il maggior fatturato relativo all'ultimo biennio con riferimento alle prestazioni oggetto del presente Avviso.


4. Le istanze pervenute ed istruite positivamente secondo la normativa sopra richiamata e nel rispetto dei termini e delle modalità di cui al presente Avviso, sono inserite nell'Elenco degli Ammessi da trasmettere al CCRA per la verifica dei requisiti di accreditamento. Tale elenco ricomprenderà tutte le strutture in possesso dei requisiti di ammissione stabiliti dal presente avviso nel rispetto dei criteri di preferenza ove applicati.


5. Le istanze pervenute ed istruite negativamente, secondo la normativa sopra richiamata e nel rispetto dei termini e delle modalità di cui al presente Avviso, sono inserite nell'Elenco dei Non Ammessi, nel rispetto delle procedure e dei termini di cui all'art. 83 comma 9 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e dell'art. 10-bis della Legge n. 241/1990.


6. L'Elenco degli Ammessi e l'Elenco dei Non Ammessi sono trasmessi dal Responsabile del Procedimento (ove non coincidente) al Dirigente del Servizio Accreditamento e Accordi Contrattuali entro 180 giorni decorrenti dalla scadenza del termine di cui all'art. 5, comma 2, del presente avviso, in ragione della natura complessa degli adempimenti istruttori di cui al presente Avviso.



Articolo 7 Conclusione dell'istruttoria e rilascio del titolo di accreditamento istituzionale.


1. Gli Elenchi degli Ammessi, previamente approvati, vengono trasmessi al CCRA per la verifica del possesso degli ulteriori requisiti orientati al miglioramento continuo della qualità dell'assistenza come definiti dal Manuale di Accreditamento adottato con Delib.G.R. n. 591/P del 1° luglio 2008 e s.m.i. per la disciplina "Medicina Termale" oggetto del presente Avviso.


2. Il CCRA avvia le verifiche delle strutture nei limiti di capienza del Fabbisogno di Prestazioni Termali - Regione Abruzzo, approvato con Delib.G.R. n. 652 del 10 novembre 2022. In caso diniego dell'accreditamento istituzionale, per mancanza dei requisiti, il CCRA sottopone a verifica la prima struttura utilmente collocata nell'Elenco degli Ammessi insistente nello stesso ambito distrettuale.


3. L'istruttoria di cui al presente articolo dovrà essere completata nel termine di 180 giorni decorrenti dalla data di acquisizione, da parte del CCRA, degli Elenchi Ammessi di cui all'art. 7 del presente Avviso.


4. I provvedimenti di accreditamento istituzionale ovvero i provvedimenti di diniego dovranno essere adottati dal Dirigente del Servizio Accreditamento e Accordi Contrattuali DPF 020 entro e non oltre 30 giorni dall'acquisizione delle relative proposte del CCRA.


5. Il provvedimento di rilascio del titolo di accreditamento istituzionale sarà pubblicato sul BURAT, nonché sul sito istituzionale della Regione Abruzzo. L'elenco dei soggetti accreditati sarà pubblicato sul portale sanità della Regione Abruzzo.



Articolo 8 Foro competente.


Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere nell'esecuzione o nell'interpretazione del presente Avviso è competente il TAR Abruzzo - Sez. L'Aquila.



Articolo 9 Disposizioni in materia di trattamento dei dati personali.


1. A norma dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 i dati raccolti nell'ambito del presente Avviso sono esclusivamente finalizzati allo svolgimento dello stesso. Gli istanti, conferendoli, ne autorizzano, implicitamente, l'utilizzo limitatamente agli adempimenti della procedura di accreditamento istituzionale.


2. Il rifiuto a fornire i dati richiesti dall'Avviso comporta automaticamente l'esclusione dalla presente procedura.


3. La gestione dei dati è sia informatizzata sia manuale.


4. I dati sono comunicati agli organi ed uffici dell'Amministrazione investiti del procedimento e la loro utilizzazione/diffusione è limitata agli adempimenti procedurali sopra descritti.


5. I dati possono essere comunicati e/o diffusi attraverso: pubblicazioni su G.U.U.E., G.U.R.I, B.U.R.A.T, quotidiani nazionali e locali, siti internet, comunicazioni dei dati ad altre PP.AA. e all'U.E.


6. Il titolare del trattamento è la Regione Abruzzo - Giunta Regionale.


7. Il Responsabile del trattamento è il Dirigente del Servizio Accreditamento e Accordi Contrattuali DPF018 - Via Conte di Ruvo, 74- 65127 Pescara.


8. L'accesso agli atti da parte degli interessati e dei contro interessati è disciplinato dalla Legge n. 241/1990 e s.m.i e dall'art. 53 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.


9. I diritti spettanti all'interessato sono quelli di cui all'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 a cui si rinvia espressamente.

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