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sabato 1 aprile 2023

CGUE 2023-Libera circolazione delle persone e sicurezza sociale

 


Corte giustizia Unione Europea Sez. VIII, Sent., 30/03/2023, n. 269/22

IMPOSTE E TASSE IN GENERE

Accertamento


ORDINE PUBBLICO (REATI)


UNIONE EUROPEA

Libera circolazione delle persone e sicurezza sociale


Fatto - Diritto P.Q.M.


SENTENZA DELLA CORTE (Ottava Sezione)


30 marzo 2023


"Rinvio pregiudiziale - Articolo 267 TFUE - Articolo 47, secondo comma, e articolo 48, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea - Diritto ad un giudice imparziale - Diritto alla presunzione d'innocenza - Esposizione del contesto di fatto di una domanda di pronuncia pregiudiziale in materia penale - Accertamento della sussistenza di determinati fatti al fine di poter rivolgere alla Corte una domanda di pronuncia pregiudiziale ricevibile - Rispetto delle garanzie procedurali previste dal diritto nazionale per le pronunce di merito"


Nella causa C-269/22,


avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell'articolo 267 TFUE, dallo Spetsializiran nakazatelen sad (Tribunale penale specializzato, Bulgaria), con decisione del 21 aprile 2022, pervenuta in cancelleria il 21 aprile 2022, nel procedimento


IP,


DD,


ZI,


SS,


HYA


con l'intervento di:


Spetsializirana prokuratura,


LA CORTE (Ottava Sezione),


composta da M. Safjan (relatore), presidente di sezione, N. Piçarra e N. Jääskinen, giudici,


avvocato generale: A.M. Collins


cancelliere: A. Calot Escobar


vista la fase scritta del procedimento,


considerate le osservazioni presentate:


- per IP, da H. Georgiev, advokat;


- per il governo ellenico, da K. Boskovits, A. Magrippi e E. Tsaousi, in qualità di agenti;


- per la Commissione europea, da F. Ronkes Agerbeek, M. Wasmeier e I. Zaloguin, in qualità di agenti,


vista la decisione, adottata dopo aver sentito l'avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,


ha pronunciato la seguente


Sentenza

Svolgimento del processo - Motivi della decisione


1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull'interpretazione dell'articolo 267 TFUE nonché dell'articolo 47, secondo comma, e dell'articolo 48, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (in prosieguo: la "Carta").


2 Tale domanda è stata presentata nell'ambito di un procedimento penale a carico di IP, DD, ZI, SS e HYA per partecipazione a un'organizzazione criminale.


Contesto normativo


Diritto bulgaro


3 Il nakazatelno protsesualen kodeks (codice di procedura penale), nella versione applicabile al procedimento principale, prevede che qualsiasi pronuncia nel merito in materia penale debba essere emessa nel rispetto di diverse garanzie procedurali. In particolare, gli articoli da 247 a 253 di tale codice impongono che il pubblico ministero formuli un'accusa regolare, mentre gli articoli da 271 a 310 di detto codice dispongono che tutte le prove devono essere raccolte con la partecipazione della difesa, che le parti devono essere sentite, che l'ultima parola deve essere data all'imputato e che la pronuncia deve essere emessa dopo una deliberazione segreta.


Procedimento principale e questione pregiudiziale


4 Il 19 giugno 2020, la Spetsializirana prokuratura (procura specializzata, Bulgaria) ha accusato IP, DD, ZI, SS e HYA di aver partecipato a una organizzazione criminale finalizzata, a fini di arricchimento, a trasportare attraverso le frontiere bulgare cittadini di paesi terzi e ad aiutarli illegalmente ad attraversare il territorio bulgaro, ricevendo o offrendo tangenti in relazione a tale attività. Tra gli accusati figurano tre agenti della polizia di frontiera dell'aeroporto di Sofia (Bulgaria).


5 La procura specializzata afferma che i cittadini di paesi terzi interessati soggiornavano a Cipro in possesso di visti per studenti e viaggiavano in aereo da Cipro verso la Bulgaria. A suo avviso, i tre agenti della polizia di frontiera procedevano ai controlli al momento dell'arrivo di detti cittadini all'aeroporto di Sofia e autorizzavano il loro ingresso in violazione dei loro obblighi professionali e, in particolare, degli obblighi derivanti dal regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, che istituisce un codice unionale relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen) (GU 2016, L 77, pag. 1).


6 Il giudice del rinvio spiega di non aver ancora accertato se le affermazioni della procura specializzata siano suffragate dai documenti del fascicolo. Sebbene esista un certo grado di probabilità che tali affermazioni siano fondate, detto giudice ritiene di dover, dopo aver raccolto gli elementi di prova, sentire le parti e stabilire il contesto di fatto per poter accertare se, come afferma la procura specializzata, il regolamento 2016/399 possa essere stato violato. Nell'ipotesi in cui concludesse, al termine di tale esame, per l'applicabilità di tale regolamento, il giudice del rinvio ritiene che potrebbe allora utilmente interrogare la Corte sull'interpretazione delle disposizioni di detto regolamento e del Trattato FUE.


7 Preoccupandosi tuttavia del fatto che, nel caso in cui presentasse una domanda di pronuncia pregiudiziale alla Corte dopo aver così determinato il contesto di fatto, esso dovrebbe, in forza del diritto bulgaro, declinare la propria competenza in causa, pena l'annullamento della sua futura decisione nel merito, il giudice del rinvio ha sottoposto alla Corte una questione pregiudiziale (causa C-609/21) diretta, in sostanza, a stabilire se il diritto dell'Unione osti a una siffatta norma nazionale.


8 Con ordinanza del 25 marzo 2022, IP e a. (Accertamento della sussistenza dei fatti di cui al procedimento principale) (C-609/21, non pubblicata, EU:C:2022:232), la Corte ha dichiarato che l'articolo 267 TFUE e l'articolo 94, primo comma, lettera a), del regolamento di procedura della Corte, letti alla luce dell'articolo 4, paragrafo 3, TUE e dell'articolo 47, secondo comma, della Carta, devono essere interpretati nel senso che essi ostano a una norma nazionale che impone ai giudici che decidono in materia penale, qualora si pronuncino su fatti nell'ambito di una domanda di pronuncia pregiudiziale sottoposta alla Corte, di declinare la propria competenza, pena l'annullamento della decisione che dovrà essere pronunciata nel merito. La Corte ha aggiunto che una siffatta norma deve essere disapplicata da tali giudici nonché da ogni organo abilitato ad applicarla.


9 A seguito di tale ordinanza della Corte, il giudice del rinvio si chiede se, stabilendo, nell'ambito di una domanda di pronuncia pregiudiziale sottoposta alla Corte, che la persona perseguita penalmente ha commesso taluni atti, esso violi il diritto alla presunzione di innocenza di cui all'articolo 48, paragrafo 1, della Carta e se la sua futura decisione nel merito a seguito della risposta della Corte possa violare il diritto a un giudice imparziale, garantito dall'articolo 47, secondo comma, della Carta.


10 Pur rilevando che il diritto alla presunzione di innocenza e quello a un giudice imparziale, sanciti in tali disposizioni della Carta, corrispondono agli stessi diritti di cui all'articolo 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950 (in prosieguo: la "CEDU"), il giudice del rinvio spiega che i suoi interrogativi sono particolarmente fondati sulla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo relativa a tale articolo 6, giurisprudenza che esso deve rispettare per il fatto che la Repubblica di Bulgaria è parte della CEDU. Da tale giurisprudenza risulterebbe che questi due diritti sono violati quando, statuendo su questioni diverse dal merito, in particolare questioni procedurali, un giudice si pronuncia o esprime un parere preliminare o un'idea preconcetta nel merito.


11 Il giudice del rinvio precisa tuttavia che, per accertare i fatti che gli sembrano indispensabili al fine di presentare una domanda di pronuncia pregiudiziale ricevibile, esso intende applicare le stesse garanzie procedurali previste dal codice di procedura penale per le pronunce di merito.


12 Alla luce di quanto esposto, lo Spetsializiran nakazatelen sad (Tribunale penale specializzato, Bulgaria) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:


"Se l'articolo 47, secondo comma, della Carta, che stabilisce il requisito dell'imparzialità del giudice, e l'articolo 48, paragrafo 1, della Carta, che sancisce la presunzione di innocenza, ostino alla presentazione di una domanda di pronuncia pregiudiziale ai sensi dell'articolo 267 TFUE la quale riconosca come accertate determinate condotte degli imputati, qualora, prima della presentazione di tale domanda, il giudice abbia rispettato tutte le necessarie garanzie processuali da osservare relativamente a una decisione sul merito".


13 Con lettera del 5 agosto 2022, il Sofiyski gradski sad (Tribunale di Sofia, Bulgaria) ha comunicato alla Corte che, a seguito di una modifica legislativa entrata in vigore il 27 luglio 2022, lo Spetsializiran nakazatelen sad (Tribunale penale specializzato) è stato sciolto e che alcuni procedimenti penali pendenti dinanzi a quest'ultimo, tra cui il procedimento principale, sono stati trasferiti ad esso a partire da tale data.


Sulla questione pregiudiziale


14 Con la sua questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l'articolo 267 TFUE, letto alla luce dell'articolo 47, secondo comma, e dell'articolo 48, paragrafo 1, della Carta, debba essere interpretato nel senso che osta a che, prima di qualsiasi pronuncia nel merito, un giudice nazionale in materia penale stabilisca, nel rispetto delle garanzie procedurali previste dal diritto nazionale, la sussistenza di taluni fatti al fine di poter sottoporre alla Corte una domanda di pronuncia pregiudiziale ricevibile.


15 A tal proposito, occorre ricordare che, esponendo nella sua domanda di pronuncia pregiudiziale il contesto di fatto e di diritto del procedimento principale, il giudice del rinvio non fa altro che conformarsi ai requisiti dettati dall'articolo 267 TFUE e dall'articolo 94 del regolamento di procedura, il che risponde all'esigenza di cooperazione inerente al meccanismo del rinvio pregiudiziale, senza che si possa ritenere violato, di per sé, il diritto a un tribunale imparziale sancito dall'articolo 47, secondo comma, della Carta o il diritto alla presunzione di innocenza garantito dall'articolo 48, paragrafo 1, della medesima (v., in tal senso, sentenza del 5 luglio 2016, O., C-614/14, EU:C:2016:514, punti 22 e 23).


16 La stessa conclusione si impone quando, al fine di non rendere irricevibile una domanda di pronuncia pregiudiziale che esso intende sottoporre alla Corte prima di pronunciarsi nel merito, un giudice del rinvio in materia penale considera di dover previamente stabilire la sussistenza di taluni fatti, mentre ciò non sarebbe stato necessario, in tale fase del procedimento, se esso non avesse deciso di effettuare un rinvio pregiudiziale.


17 Infatti, la circostanza che un giudice del rinvio debba stabilire la sussistenza di taluni fatti nella fase del rinvio pregiudiziale non implica, di per sé, una violazione del diritto a un giudice imparziale o del diritto alla presunzione di innocenza, dal momento che, come risulta nel caso di specie dalle spiegazioni fornite dal giudice del rinvio, non viene impedito al giudice interessato di applicare, in tale fase, l'insieme delle garanzie procedurali previste dal suo diritto nazionale in modo tale da garantire il rispetto sia del diritto a un giudice imparziale sia del diritto alla presunzione di innocenza.


18 Tale valutazione non è rimessa in discussione dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo relativa all'articolo 6 della CEDU, menzionata dal giudice del rinvio.


19 A tal riguardo, occorre ricordare che, come risulta dalle spiegazioni relative alla Carta dei diritti fondamentali (GU 2007, C 303, pag. 17), l'articolo 47, primo e secondo comma, della Carta, che sancisce il diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale, corrisponde al diritto a un equo processo quale deriva in particolare dall'articolo 6, paragrafo 1, della CEDU, mentre l'articolo 48, paragrafo 1, della Carta relativo alla presunzione di innocenza corrisponde all'articolo 6, paragrafi 2 e 3, della CEDU. Ne consegue, ai sensi dell'articolo 52, paragrafo 3, della Carta, che l'articolo 6 della CEDU deve essere preso in considerazione ai fini dell'interpretazione degli articoli 47 e 48 della Carta, in quanto soglia di protezione minima [v., in tal senso, sentenze del 5 settembre 2019, AH e a. (Presunzione d'innocenza), C-377/18, EU:C:2019:670, punto 41 e giurisprudenza ivi citata, e del 4 dicembre 2019, H/Consiglio, C-413/18 P, non pubblicata, EU:C:2019:1044, punto 45 e giurisprudenza ivi citata].


20 Come ammesso dal giudice del rinvio, la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo menzionata nella sua domanda di pronuncia pregiudiziale si riferisce a situazioni in cui la Corte europea dei diritti dell'uomo ha constatato una violazione dell'articolo 6 della CEDU per il motivo che alcuni giudici che dovevano pronunciarsi su questioni diverse dal merito, quali questioni procedurali o di competenza, avevano espresso, in violazione del diritto a un giudice imparziale o del diritto alla presunzione di innocenza, un parere preliminare o un'idea preconcetta nel merito, in particolare sulla sussistenza di taluni fatti contestati all'imputato o sulla colpevolezza di quest'ultimo.


21 Tuttavia, dalle indicazioni fornite dal giudice del rinvio risulta che quest'ultimo intende nel caso di specie, al fine di accertare la sussistenza dei fatti di cui al procedimento principale che esso ritiene indispensabili per poter formulare una domanda di pronuncia pregiudiziale ricevibile, non esprimere un parere preliminare o un'idea preconcetta nel merito, ma pronunciarsi su tali fatti applicando l'insieme delle garanzie procedurali previste dal diritto nazionale per le pronunce di merito.


22 Alla luce dei motivi che precedono, occorre rispondere alla questione presentata dichiarando che l'articolo 267 TFUE, letto alla luce dell'articolo 47, secondo comma, e dell'articolo 48, paragrafo 1, della Carta, deve essere interpretato nel senso che esso non osta a che, prima di qualsiasi pronuncia nel merito, un giudice nazionale in materia penale stabilisca, nel rispetto delle garanzie procedurali previste dal diritto nazionale, la sussistenza di taluni fatti al fine di poter sottoporre alla Corte una domanda di pronuncia pregiudiziale ricevibile.


Sulle spese


23 Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

P.Q.M.


Per questi motivi, la Corte (Ottava Sezione) dichiara:


L'articolo 267 TFUE, letto alla luce dell'articolo 47, secondo comma, e dell'articolo 48, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea,


deve essere interpretato nel senso che:


esso non osta a che, prima di qualsiasi pronuncia nel merito, un giudice nazionale in materia penale stabilisca, nel rispetto delle garanzie procedurali previste dal diritto nazionale, la sussistenza di taluni fatti al fine di poter sottoporre alla Corte una domanda di pronuncia pregiudiziale ricevibile. 


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